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Progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE/G20 – Pilastro 2 – Global minimum tax – Direttiva n. 2022/2523

Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE/G20 mira a creare un unico insieme di norme fiscali internazionali basate sul consenso per affrontare la BEPS e quindi proteggere le basi imponibili offrendo al contempo maggiore certezza e prevedibilità ai contribuenti. Affrontare le sfide fiscali sollevate dalla digitalizzazione è stata una priorità assoluta del quadro inclusivo OCSE/G20 in BEPS dal 2015 con la pubblicazione del BEPS Action 1 Report. Su richiesta del G20, il Quadro inclusivo ha continuato a lavorare sulla questione, presentando una relazione intermedia nel marzo 2018.

Affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell’economia è stata una priorità assoluta del progetto BEPS e del quadro inclusivo dal 2015 con la pubblicazione del rapporto BEPS Action 1. Su richiesta del G20, il Quadro inclusivo ha continuato a lavorare sulla questione, presentando una relazione intermedia nel marzo 2018.

Nel gennaio 2019, i membri del quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS) hanno concordato di esaminare proposte in due pilastri, che potrebbero costituire la base per un una soluzione consensuale alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione:

  • il Pillar oneprimo pilastro è incentrato sul nesso e sull’allocazione degli utili;
  • il Pillar twosecondo pilastro è incentrato su un’imposta minima globale intesa ad affrontare i rimanenti problemi di BEPS.

Il Primo Pilastro mira ad adattare il sistema fiscale internazionale ai nuovi modelli di business attraverso una revisione coerente e simultanea dell’allocazione degli utili e delle regole di nesso. Intende espandere i diritti di tassazione delle giurisdizioni di mercato (che, per alcuni modelli di business, è la giurisdizione in cui si trova l’utente) dove esiste una partecipazione attiva e sostenuta di un’impresa all’economia di quella giurisdizione attraverso attività in o a distanza diretto a tale giurisdizione. Il Primo Pilastro mira inoltre a migliorare significativamente la certezza fiscale introducendo meccanismi innovativi di prevenzione e risoluzione delle controversie. Gli elementi chiave del Primo Pilastro possono essere raggruppati in tre componenti:

  • Un nuovo diritto di tassazione per le giurisdizioni di mercato su una quota dell’utile residuo calcolato a livello di gruppo (o segmento) multinazionale (importo A).

  • Un rendimento fisso per attività di marketing e distribuzione di base definite che si svolgono fisicamente in una giurisdizione di mercato, in linea con il principio di libera concorrenza (Importo B).

  • Miglioramento dei processi di certezza fiscale per migliorare la certezza fiscale attraverso meccanismi innovativi di prevenzione e risoluzione delle controversie (componente Certezza fiscale).

Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) – Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell’economia – Regole del modello globale anti-erosione della base imponibile (secondo pilastro)

Il secondo pilastro affronta le restanti sfide BEPS ed è progettato per garantire che le grandi imprese che operano a livello internazionale paghino un livello minimo di tasse indipendentemente da dove hanno sede o dalle giurisdizioni in cui operano. Lo fa attraverso una serie di regole interconnesse che cercano di (i) garantire una tassazione minima evitando la doppia imposizione o la tassazione in assenza di profitto economico, (ii) far fronte ai diversi modelli di sistemi fiscali delle giurisdizioni nonché ai diversi modelli operativi delle imprese, (iii) garantire la trasparenza e condizioni di parità e (iv ) ridurre al minimo i costi amministrativi e di conformità.

  • Il meccanismo principale per raggiungere questo risultato è la regola di inclusione del reddito (IIR) insieme alla regola sui pagamenti sottotassati (UTPR) che funge da backstop (insieme, le “regole GloBE”). Il funzionamento dell’IIR è, per alcuni aspetti, basato sui principi delle regole delle società estere controllate tradizionali (CFC) e innesca un’inclusione a livello dell’azionista laddove il reddito di un’entità estera controllata è tassato al di sotto dell’aliquota fiscale minima effettiva. È completata da una regola di switch-over (SOR) che rimuove gli ostacoli del trattato dalla sua applicazione a determinate strutture di filiali e si applica laddove un trattato sull’imposta sul reddito obbliga altrimenti uno Stato contraente a utilizzare il metodo dell’esenzione. L’UTPR è una regola secondaria e si applica solo laddove un’Entità Costituente non sia già soggetta ad una IIR. L’UTPR è tuttavia una parte fondamentale del set di regole in quanto funge da back-stop per l’IIR, garantisce condizioni di parità e affronta i rischi di inversione che potrebbero altrimenti verificarsi.

  • La regola soggetta a tassazione (STTR) integra queste regole. Si tratta di una norma basata su un trattato che mira ai rischi per i paesi di origine posti dalle strutture BEPS relative ai pagamenti infragruppo che sfruttano le basse aliquote nominali di tassazione nell’altra giurisdizione contraente (che è la giurisdizione del beneficiario).

Il punto focale del Pillar Two (secondo pilastro) è l’introduzione di una aliquota fiscale minima globale del 15%.
L’obiettivo è

  • ridurre l’incentivo per le imprese multinazionali ad operare in giurisdizioni a bassa o nulla fiscalità;
  • porre un limite alla concorrenza fiscale tra Stati;
  • favorire la sostenibilità dell’imposta sul reddito delle società come principale fonte di entrate pubbliche.

Le disposizioni concernenti il Pillar Two si applicheranno solo ai gruppi multinazionali con un fatturato consolidato totale di almeno 750 milioni di euro.

I meccanismi di funzionamento del secondo pilastro sono:

  • un set di disposizioni da implementare a livello di normative nazionali, denominate GloBE (Global Anti-Base Erosion Model Rules) che  prevedono un sistema coordinato di tassazione che impone un’imposta aggiuntiva (top-up tax) sugli utili realizzati in una giurisdizione ogniqualvolta l’aliquota fiscale effettiva, determinata su base giurisdizionale, è inferiore all’aliquota minima. La “regola di inclusione del reddito” (Income Inclusion Rule – IIR) impone un’imposta aggiuntiva in capo alla casa-madre allorquando essa detiene partecipazioni in società controllate situate in giurisdizioni ove l’aliquota fiscale effettiva (Effective Tax Rate – ETR) è inferiore al 15%;
  •  la c.d. “regola dei pagamenti sottotassati” (Undertaxed Payment Rule – UTPR) che ha lo scopo di negare detrazioni o impedire rettifiche sugli utili che non sono soggetti al livello minimo di tassazione ai sensi della”regola di inclusione del reddito” (Income Inclusion Rule – IIR);
  •  un meccanismo di salvaguardia (Subject To Tax Rule – STTR) che consente alle giurisdizioni della fonte di imporre un’imposta alla fonte limitata su determinati pagamenti intercompany soggetti a un’imposta inferiore a un’aliquota minima. Il meccanismo di salvaguardia (Subject To Tax Rule – STTR) è parte integrante
    del raggiungimento di un consenso sul Pillar Two per i paesi in via di sviluppo. L’aliquota minima per la STTR sarà del 9%.

La Direttiva n. 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 garantisce un livello di imposizione fiscale minimo globale (global minimum tax) per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione. Gli Stati membri dovranno dare attuazione alle nuove norme entro il 31 dicembre 2023. Le norme si applicheranno ai gruppi di imprese multinazionali e ai gruppi nazionali su larga scala nell’UE con ricavi finanziari complessivi superiori a 750 milioni di euro l’anno con la società madre o una controllata in uno Stato membro UE.

Se l’aliquota effettiva minima non è imposta dal paese in cui è ubicata la controllata, sono previste disposizioni che consentono allo Stato membro della società madre di applicare un’imposta complementare.

La direttiva garantisce inoltre un’imposizione effettiva nel caso in cui la società madre sia situata al di fuori dell’UE in un paese a bassa imposizione che non applica norme equivalenti.