Archivi categoria: Bulgaria – Attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi

Bulgaria – Attività con rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi – disposizioni del Ministero dell’Ambiente e dell’Acqua

Bulgaria – Attività con rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi – disposizioni del Ministero dell’Ambiente e dell’Acqua (Министерство на околната среда и водите)

Ordinanza RD – 635/10.08.2012 del Ministro dell’Ambiente e delle Acque per l’approvazione dei campioni della dichiarazione di origine e del certificato di origine

Modulo n. 1 di dichiarazione di origine dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’art. 39, par. 2 dello ZUO

Campione n. 2 del certificato di origine dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’art. 39, par. 1 da ZUO

Bulgaria – LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – Licenza di attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi

Bulgaria

LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Capitolo cinque.

AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ RIFIUTI

Sezione III.
Licenza di attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi

Arte. 54. (1) (modifica -. SG. 77 del 2005, modificata -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) Attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi che non hanno proprietà pericolose, è svolta da persone giuridiche e persone fisiche bulgare e straniere, registrate come commercianti ai sensi della legge sul commercio o della legislazione nazionale e in possesso di una licenza per questa attività, rilasciata dal Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o da una persona autorizzata dal Vice Ministro, in questa sezione.
(2) (Nuova – SG n. 30 del 2011, punto 1 dichiarato incostituzionale dalla RCS n. 3 del 2012 nella parte “generale” – SG n. 26 del 2012) Si svolgono attività con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi solo in siti ubicati in territori definiti da piani generali di sviluppo delle attività di produzione e stoccaggio, nei porti per il trasporto pubblico di importanza nazionale e regionale e in oggetti dell’infrastruttura ferroviaria con finalità economica. Ciascun sito deve soddisfare i requisiti normativi per la tutela della salute umana e dell’ambiente.
(3) (Prec. 2 – SG. 30 del 2011) Non è richiesta alcuna licenza per:
1 . (modifica -. SG. 30 del 2011 ) Vendita di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi da parte di persone che li ricevono come rifiuti tecnologici dalla propria produzione o dai propri rottami di deprezzamento, quando l’acquirente è autorizzato ai sensi dell’art. paragrafo . 1;
2. vendita di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi di carattere domestico da parte di persone fisiche, quando l’acquirente è autorizzato ai sensi del par. 1.
(4) (Modifica -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009, precedente comma 3 -. SG. 30 del 2011 ) Sul rilascio di una licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, i commercianti di cui al par. 1 presentare domanda secondo il modulo previsto dal regolamento di cui all’art. 61 al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo.
(5) (Prec. par. 4 modificato – SG n. 30 del 2011) Alla domanda di cui al par. 4 si applicano:
1. (modificata e integrata -. SG. 77 del 2005, modificata -. SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008, modificata -. SG. 41 del 2010) dichiarazione di essere un commerciante, indicando un’identificazione uniforme codice, e per le persone straniere – copia di un documento rilasciato ai sensi della legislazione nazionale attestante lo status giuridico del richiedente;
2 . (modifica -. SG. 30 del 2011 ) copia originale o autenticata dal richiedente di un contratto di locazione o di un atto notarile, accompagnato da uno schizzo o altro documento di certificazione rilasciato dall’autorità competente contenente dati sull’ubicazione dell’immobile, sul cui territorio si trova il sito e dati dai quali risulta evidente che soddisfa i requisiti del par. 2;
3 . (suppl. – SG n. 41 del 2010) il certificato rilasciato dal direttore dell’ispettorato regionale dell’ambiente e delle acque per l’ubicazione del sito o un permesso ai sensi dell’art. 37 ;
4 . (modifica -. SG. 105 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) certificato ai sensi dell’art. 87, par. 6 del Codice di procedura tributaria e assicurativa;
5 . (abrogata – SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008, nuova – SG. 30 del 2011) dichiarazione di conformità ai requisiti di cui all’art. 60, par. 8 ;
6 . (modifica -. SG. 30 del 2011 ) dichiarazione del richiedente di non essere una persona correlata al commerciante la cui licenza è stata revocata o il rilascio della licenza è stato rifiutato, nei termini di cui all’art . 59, par. 1, comma 1, lettere “b” e “c” e che ricorrono le circostanze di cui all’art. 59, par. 1, comma 1, lettere “d” ed “e” ;
7. documento per compenso pagato.
(6) (Nuova -. SG. 77 del 2005, modificata -. SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008, precedente comma 5, modificata -. SG. 30 del 2011) Se il richiedente è una persona straniera, è tenuto a presentare un documento ai sensi del par. 5, comma 4, rilasciato da un’autorità competente, un estratto di un registro o un documento equivalente di un’autorità giudiziaria o amministrativa del Paese in cui è stabilita.
(7) (Nuova -. SG. 77 del 2005, modificata -. SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008, precedente comma 6, modificata -. SG. 30 del 2011) Se il richiedente è una persona straniera, il documento di cui al par. 5 n. 1 viene presentata anche in una traduzione ufficiale, mentre i documenti di cui al par. 5, punti 4, 5 e 6, che sono in lingua straniera – e in traduzione.
(8) (Prec. 5 -. SG. 77 del 2005, precedente par. 7 -. SG. 30 del 2011) In caso di irregolarità nella documentazione e/o nella necessità di fornire ulteriori informazioni, il richiedente dovrà essere notificato entro 14 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il richiedente dovrà sanare le irregolarità e/o fornire le informazioni aggiuntive entro 14 giorni dalla data della notifica.
(9) (Prec. 6 – SG. N. 77 del 2005, precedente par. 8 modificato – SG. 30 del 2011) Se le irregolarità non vengono rimosse e/o le informazioni aggiuntive non vengono fornite entro il termine secondo parà. 8 documenti non vengono considerati.
(10) (Prec. 7 – SG. n. 77 del 2005, precedente par. 9 modificato – SG. 30 del 2011) Nei casi di cui al par. 8 documenti si considerano presentati a partire dalla data di rimozione delle irregolarità e/o di fornitura delle informazioni aggiuntive.
Arte. 55. (1) (modifica – SG n. 30 del 2011) Il certificato di cui all’art. 54, par. 5, punto 3 contiene i dati relativi al richiedente, all’ubicazione del sito e alla sua conformità ai requisiti della presente legge e dello statuto sulla sua attuazione, nonché dati sulla tipologia di rifiuti con cui verrà svolta l’attività e sul soggetto preposto alla loro gestione.
(2) (Supplemento – SG. 41 del 2010 ) Per il rilascio del certificato, la persona presenta una domanda al direttore dell’ispettorato ambientale e idrico regionale competente, nella quale dichiara i dati di cui al par. 1 e si applica:
1 . (Nuova SG. 41 del 2010, modificata – SG. 30 del 2011) i documenti di cui all’art. 54, par. 5, punto 2 ;
2 . (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) un documento attestante l’adempimento degli obblighi ai sensi del capitolo sesto della legge sulla protezione dell’ambiente.
(3) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) Il direttore dell’ispezione ambientale e idrica regionale competente o una persona da lui autorizzata effettua un’ispezione sul posto e accerta la conformità del sito con i requisiti della presente legge. e gli atti normativi dello statuto sulla sua attuazione rilasciano il certificato di cui al par. 1 entro 14 giorni dalla presentazione della domanda.
(4) (modifica -. SG. 30 del 2006, in vigore dal 07.12.2006) Il direttore dell’ispettorato regionale dell’ambiente e delle acque rifiuta di rilasciare il certificato quando ritiene che il sito non soddisfa i requisiti normativi. Il rifiuto è soggetto a ricorso ai sensi del Codice di procedura amministrativa .
Arte. 56. (1) (Modifica -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009, modificata -. SG. 30 del 2011) La domanda e i documenti di cui all’art. 54, par. 4 e 5 sono esaminati presso il Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo da una commissione interdipartimentale entro due mesi dalla data della loro presentazione.
(2) (Modifica – SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) La commissione interdipartimentale comprende un numero uguale di rappresentanti del Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo, del Ministero dell’Ambiente e delle Acque e del Ministero della Salute. Interno, proposta dal ministro interessato. Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo determina con ordinanza il presidente, il segretario e i membri della commissione.
(3) I rappresentanti delle organizzazioni professionali dei commercianti di metalli ferrosi e non ferrosi hanno il diritto di partecipare alle riunioni della commissione ai sensi del par. 1.
(4) (modifica -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) La Commissione ai sensi del par. 1 esamina i documenti presentati per il rilascio di una licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi della regolamentazione di cui all’art. 61 e in conformità alle norme di funzionamento approvate dal Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo.
(5) (Modifica -. SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) Dopo aver esaminato le domande, la commissione prepara una proposta motivata al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo per il rilascio della licenza o per il rifiuto del rilascio della licenza. .
(6) (modifica -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) Entro un mese dalla proposta di cui al par. 5 Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o un viceministro da lui autorizzato rilascia o rifiuta il rilascio della licenza con provvedimento motivato.
Arte. 57. (1) (modifica -. SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) La licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi viene rilasciata secondo un modello approvato dal Ministro dell’Economia, dell’Energia e turismo.
(2) (modifica -. SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) La licenza contiene: numero e data di rilascio; nome del commerciante; sede e indirizzo della direzione; codice identificativo univoco; un elenco con la descrizione dei siti in cui viene svolta attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
(3) La licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi è a tempo indeterminato.
(4) (Supplemento – SG n. 30 del 2011) I diritti derivanti dalla licenza non possono essere trasferiti e/o ceduti. Nei casi di successione legale ai sensi del diritto commerciale, i diritti derivanti dalla licenza passano al successore legale.
(5) Non è consentito esercitare attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi mediante autorizzazione, tranne nei casi in cui il commerciante è rappresentato da un dipendente autorizzato nominato con contratto di lavoro.
Arte. 58. (1) (Modifica -. SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) La domanda di modifica e/o integrazione della licenza deve essere presentata al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo e i documenti attestanti la modifica , che vengono esaminati secondo la procedura e nei termini di cui all’art. 56 e la disciplina ex art. 61 . In caso di cambiamento delle circostanze, la persona è obbligata a richiedere l’iscrizione delle modifiche nella licenza entro un mese.
(2) (modifica -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) Al momento della presentazione dei documenti e al ricevimento della licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, per integrare e / o modificare di una licenza rilasciata per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, devono essere pagate le tasse specificate nella tariffa tariffaria, che vengono riscosse presso il Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo ai sensi della legge sulle tasse statali.
(3) Nel registro pubblico ai sensi dell’art. 26, par. 2 , vengono inseriti, dopo la loro entrata in vigore, anche i provvedimenti di rifiuto del rilascio della licenza e quelli di revoca o di cessazione della licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
Arte. 59. (1) (Modifica – SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009, modificata – SG n. 41 del 2010) Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o da lui autorizzato il Vice Ministro con ordinanza:
1. rifiuta di rilasciare una licenza per attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi quando:
a) esiste una proposta motivata di rifiuto da parte della commissione interdipartimentale dell’esame dei documenti per il rilascio di una licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi;
b) la domanda per il rilascio della licenza è stata presentata prima della scadenza di un anno dal provvedimento di rifiuto del rilascio della licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, a meno che il provvedimento di rifiuto non sia stato annullato dal tribunale come illegale;
c) la domanda per il rilascio della licenza è stata presentata prima della scadenza del termine di due anni dall’ordinanza di revoca della licenza ai sensi del comma 2, a meno che l’ordinanza di revoca non sia stata annullata dal tribunale in quanto illegittima;
d) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) la domanda per l’integrazione della licenza con un sito è stata presentata dallo stesso commerciante prima della scadenza di un anno dall’ordine di cancellare lo stesso sito ai sensi del punto 4, a meno che l’ordine perché la cancellazione del sito è stata annullata dal tribunale in quanto illegale;
e) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) La domanda di rilascio di una licenza o di integrazione di una licenza comprende un sito rivendicato per il quale esiste una controversia pendente davanti al tribunale a causa della cancellazione o della revoca della licenza in cui è inclusa. ;
f) (ex b. “d”, modificata – SG. n. 30 del 2011 ) la domanda per il rilascio della licenza è presentata da una persona imparentata con i richiedenti di cui alle lettere “b” e “c” o la domanda per l’integrazione una persona imparentata con il richiedente di cui alla lettera “d” ha presentato una licenza con un sito se i termini previsti non sono scaduti;
2. revoca la licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, quando:
a) (aggiunto – SG. 41 del 2010, abrogato – SG. 30 del 2011)
b) siano presentati dati falsi utili a rilasciare, modificare o integrare la licenza;
c) (modifica e integrazione -. SG. 30 del 2011 ) L’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi viene svolta su un sito non registrato nella licenza o cancellato, ad eccezione dei casi di cui Arte. 54, par. 3, punto 1 ;
d) vi sia una proposta motivata del Ministro dell’Ambiente e delle Acque;
e) le condizioni e l’ordine per lo svolgimento delle attività commerciali con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi sono sistematicamente violati;
f) (modifica -. SG. 30 del 2011 ) l’attività commerciale viene svolta con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi in violazione dell’art . 60, par. 3 o 4 ;
g) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) la base giuridica per l’utilizzo dell’unico sito indicato nella licenza ha cessato di esistere;
h) (Nuova – SG. 30 del 2011) entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza di cancellazione del sito, è stata accertata una violazione ai sensi del comma 4 del sito registrato nella licenza dello stesso sito mediante constatazione atto di un organismo di controllo commerciante;
3. revoca la licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi in caso di:
a) una richiesta scritta del commerciante autorizzato;
b) cancellazione del commerciante dal registro delle imprese ;
c) l’operatore non ha ricevuto la licenza entro un mese dalla notifica scritta del suo rilascio;
4 . (Nuova – SG n. 41 del 2010) cancella il sito inserito nella licenza quando:
a) disponibilità di una proposta motivata del Ministro dell’Ambiente e delle Acque;
b) stabilito dalla commissione di cui all’art. 56, par. 1 mancanza di base giuridica per l’utilizzo dell’immobile su cui è situato il sito, purché non sia l’unico iscritto nella licenza;
c) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) Mancanza di un registro degli acquisti e delle importazioni e/o di un registro delle vendite ed esportazioni di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’art. 60, par. 2 ;
d) esercitare attività commerciale con a bordo rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi mediante autorizzazione;
e) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) che esercita un’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi senza documenti di origine ai sensi dell’art. 60, par. 3 e 4 ;
f) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) svolgere attività in violazione dell’art . 60, par. 6 ;
g) (Nuova – SG. 30 del 2011) svolgere attività senza aver effettuato la videosorveglianza 24 ore su 24.
(2) (Nuova – SG. 41 del 2010, modificata – SG. 30 del 2011) Nell’ordinanza sotto il par. 1, commi 2 e 4 contiene un ordine di esecuzione preliminare. Quando l’esercente presenta una fideiussione bancaria a favore del Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo nei casi di cui al par. 1, punto 2 per un importo di BGN 100.000, e sotto il par. 1 comma 4 per un importo di 20.000 BGN, l’esecuzione preliminare è sospesa. Nel caso in cui l’ordinanza di cui al par. 1, commi 2 e 4, viene lasciato in vigore dal giudice con provvedimento effettivo, la fideiussione viene svincolata a favore dell’ente di cui alla sentenza precedente e viene da questo amministrata.
(3) (Modifica -. SG. 30 del 2006, in vigore dal 07.12.2006, precedente comma 2, modificata -. SG. 41 del 2010) Le ordinanze di cui al par. 1, commi 1, 2 e 4, nonché le ordinanze di rifiuto di integrazione e/o modifica della licenza sono impugnabili ai sensi del Codice di procedura amministrativa .
(4) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o il Vice Ministro da lui autorizzato rilascia un duplicato della licenza in caso di smarrimento, furto o distruzione, secondo l’applicazione della commerciante e dichiarazione secondo l’ordine determinato dal regolamento di cui all’art. 61 .
(5) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Entro 7 giorni dal ricevimento dell’ordine di revoca o di cessazione della licenza per svolgere attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, il commerciante è tenuto a consegnare al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo l’originale della licenza.
(6) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) Entro 7 giorni dal ricevimento dell’ordinanza ai sensi del par. 1, comma 4, il professionista è tenuto a presentare al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo l’originale della licenza per la registrazione del sito cancellato. In questo caso non è dovuta alcuna commissione.
Arte. 60. (1) (modifica – SG. 41 del 2010 ) Il commerciante autorizzato tiene a disposizione in ogni sito iscritto nella licenza un registro degli acquisti e delle importazioni e un registro delle vendite e delle esportazioni, nonché una copia autenticata del licenza. L’operatore autorizzato è tenuto ad annotare in modo accurato e veritiero nell’apposito registro tutte le circostanze immediatamente successive all’operazione di ricezione e/o spedizione di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
(2) (Supplemento – SG. 41 del 2010) I registri di cui al par. 1 vengono apposti e sigillati dal sindaco del comune ove è situato il sito entro 7 giorni dalla loro presentazione, il quale annota la data di sigillatura su apposito registro. I registri sono tenuti secondo l’ordine e il modello approvato con il regolamento di cui all’art. 61 .
(3) (modifica -. SG. 41 del 2010, modificata -. SG. 30 del 2011) Attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, quali cavi e conduttori elettrici di qualsiasi tipo e dimensione, elementi dell’elettronica infrastrutture di comunicazione, elementi e parti del materiale rotabile, la ferrovia, compresi gli impianti di sicurezza, di segnalazione e di comunicazione e tutte le installazioni correlate, tutti gli elementi e parti dell’infrastruttura stradale, come segnaletica stradale, guardrail, chiusini metallici, parti della strada gli impianti e gli impianti di illuminazione o di irrigazione idrica, nonché dei monumenti culturali contenenti metalli o di parti o elementi di essi, è effettuato in presenza di un certificato di origine rilasciato dalle persone di cui all’art. 54, par. 3, punto 1 e contratto scritto concluso.
(4) (modifica -. SG. 30 del 2011 ) I rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, che sono rifiuti tecnologici di produzione propria o di rottami propri di deprezzamento, vengono venduti solo dalle persone di cui all’art. 54, par. 3 comma 1 dei commercianti autorizzati sulla base di un contratto scritto con allegato il certificato di origine e dei rifiuti domestici – sulla base di un contratto scritto con allegata dichiarazione di origine. I privati ​​non possono vendere rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi non domestici. L’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi tra commercianti autorizzati viene svolta sulla base di un contratto scritto, con la consegna contestuale della merce da parte del venditore all’acquirente e una dichiarazione con i numeri di serie completati dei certificati di origine di i rifiuti da lui acquistati.
(5) I documenti di cui al par. 3 e 4 dovranno essere redatti e compilati secondo la modulistica approvata con il regolamento di cui all’art. 61 .
(6) (modifica – SG. 30 del 2011 ) I rifiuti di cui al par. 3 vengono trattati e conservati separatamente dagli altri.
(7) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) Nei casi in cui il commerciante autorizzato possiede anche un documento ai sensi dell’art. 12, par. 1 o 4 , i rifiuti provenienti da imballaggi metallici, apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete, pile e accumulatori inutilizzabili, autoveicoli obsoleti e rifiuti ottenuti dopo il loro trattamento preliminare sono depositati in sito separato o in parti separate del sito. In caso di successivo conferimento di rifiuti da imballaggi metallici e rifiuti da metalli ferrosi e non ferrosi, formatisi dopo il trattamento preliminare di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, pile e accumulatori inutilizzabili, autoveicoli fuori uso per attività commerciale , recupero e riciclo, sono riportati separatamente per codice e nome secondo la normativa di cui all’art. 3 .
(8) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) Il commerciante autorizzato è tenuto a garantire la videosorveglianza 24 ore su 24 in ciascun sito entro un mese dall’ottenimento della licenza o dalla sua aggiunta con un nuovo sito e a conservare i registri. per un anno.
(9) (Nuova – SG n. 41 del 2010, precedente par. 7, supplemento – SG n. 30 del 2011) Entro tre mesi dalla sospensione dell’attività o dal ricevimento di un ordine ai sensi dell’art. 59, par. 1 commi 2, 3 e 4, il commerciante è tenuto a realizzare le quantità disponibili di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché ad adottare le misure necessarie per la pulizia del sito.
Arte. 61. Le modalità per l’esercizio dell’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi sono determinate con ordinanza del Consiglio dei ministri.

Bulgaria – REGOLAMENTO SULLE NORME PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI CON RIFIUTI DI METALLI FERROSI E NON FERROSI

Bulgaria

REGOLAMENTO SULLE NORME PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI CON RIFIUTI DI METALLI FERROSI E NON FERROSI

Adottato dalla POM n. 316 del 22.11.2004.

Pron. D.V. N. 105 del 30 novembre 2004 , modificato D.V. N. 78 del 30 settembre 2005. , modificato D.V. N. 93 del 24 novembre 2009

Sezione I.
Disposizioni generali

Arte. 1. L’ordinanza definisce la procedura per l’esercizio dell’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, la procedura per la tenuta del registro pubblico di cui all’art. 26, par. 2 delladella ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)., la procedura di esame da parte della commissione interdipartimentale delle domande per il rilascio delle autorizzazioni e il modulo di domanda ai sensi dell’art. 54, par. 3 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ).

Arte. 2. (1) L’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, che non possiedono proprietà pericolose, è svolta da commercianti registrati ai sensi della legge commerciale e in possesso di una licenza rilasciata ai sensi dell’ordine del capitolo cinque, sezione III della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ).

(2) I commercianti ai sensi del par. 1 deve disporre di un sito proprio o affittato per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

Sezione II.
Ordine di tenuta del registro pubblico delle licenze rilasciate

Arte. 3. (1) (Modifica -. SG n. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG n. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Il Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo tiene un registro pubblico secondo l’art. 26, par. 2 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) secondo il modello di cui all’allegato n. 1. Nel registro devono figurare i dati relativi alle licenze rilasciate, ai provvedimenti di rifiuto del rilascio delle licenze e ai provvedimenti di revoca o di cessazione delle licenze per l’attività commerciale con rifiuti ferrosi e non ferrosi metalli dopo la loro entrata in vigore.

(2) Le licenze rilasciate vengono iscritte nel registro di cui al par. 1 dopo averli ricevuti ai sensi dell’art. 7.

(3) (Modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) I dati nel registro sotto il par. 1 sono inseriti da funzionari autorizzati dal Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo.

Sezione III.
Procedura per l’esame delle domande presentate e dei documenti per il rilascio di una licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

Arte. 4. (modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Per il rilascio della licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi , le persone di cui all’art. 2, par. 1 presentare domanda al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo secondo il modello di cui all’allegato n. 2, al quale devono essere allegati i documenti di cui all’art. 54, par. 4 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ).

Arte. 5. (1) (Modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Le domande e i documenti di cui all’art. 4 vengono presentati dai richiedenti al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo, dove vengono archiviati in un libro separato, in cui figurano la data di presentazione della domanda, il numero di serie, i dati dell’azienda richiedente (nome, registrazione presso il tribunale , registrazione fiscale, sede e indirizzo della direzione) e dati sulle persone coinvolte nella gestione (i tre nomi, codice identificativo e indirizzo permanente).

(2) In caso di irregolarità riscontrate negli atti e/o di necessità di fornire ulteriori informazioni, al richiedente sarà data comunicazione della loro rimozione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui all’art. 54, par. 5 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ). La documentazione si considera presentata a partire dalla data di rimozione delle irregolarità e/o di fornitura di informazioni aggiuntive.

(3) Il numero di registrazione delle notifiche inviate ai sensi del par. 2 e la data del loro ricevimento da parte dei richiedenti devono essere annotate nel registro di cui al par. 1.

(4) (Modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Le domande e i documenti presentati vengono esaminati presso il Ministero dell’Economia, dell’Energia e Turismo nell’ordine della loro iscrizione nel libro sotto il par. 1 della Commissione interdipartimentale di cui all’art. 56, par. 2 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) entro due mesi dalla data della loro presentazione.

(5) (Modifica -. SG n. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG n. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Il Ministro dell’economia, dell’energia e del turismo approva le regole per il lavoro della Commissione interdipartimentale ex art. 56, par. 2 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ).

(6) Nelle riunioni della commissione di cui al par. 4 hanno diritto a partecipare i rappresentanti autorizzati delle organizzazioni settoriali dei commercianti di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, ai quali viene comunicato l’ordine del giorno delle riunioni secondo l’ordine specificato nel regolamento di lavoro della commissione.

(7) (Modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Dopo aver esaminato le domande con i documenti ad esse allegati, la Commissione prepara una proposta motivata al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o al viceministro da lui autorizzato a rilasciare una licenza o a rifiutare di rilasciare una licenza.

Arte. 6. (Modifica -. SG n. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata – SG n. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Entro un mese dalla proposta ai sensi dell’art. 5, par. 7 Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o un viceministro da lui autorizzato rilascia o rifiuta il rilascio della licenza con provvedimento motivato.

Arte. 7. La licenza viene ottenuta dall’operatore commerciale o dal suo rappresentante con procura notarile entro un mese dalla notifica del suo rilascio dietro presentazione di un documento dietro pagamento di una tassa.

Arte. 8. (1) (modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Quando si apre un nuovo sito, quando si modifica e/o si aggiunge alle circostanze della licenza rilasciata, il commerciante presenta una domanda al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo secondo il modello di cui all’Allegato n. 2. La domanda deve essere accompagnata dalla licenza, dai documenti attestanti la modifica e da un documento per il pagamento della tassa ex art. 58, par. 2 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ).

(2) La domanda e i documenti di cui al par. 1 sarà considerato nell’ordine e nei termini di cui all’art. 56 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) e dell’art. 5, par. 1, 2, 4 e 7 e dell’art. 6.

(3) In caso di ricorso contro l’ordine di revoca della licenza, rifiuto di rilascio, aggiunta e/o modifica delle circostanze della licenza rilasciata, i termini di cui al par. 2 decorrono dall’entrata in vigore della decisione del tribunale.

Sezione IV.
Ordine per lo svolgimento di attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi

Arte. 9. (1) Il commerciante autorizzato tiene a disposizione in ogni sito iscritto nella licenza un registro per l’acquisto e l’importazione di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi secondo il modello conforme all’appendice n. 3 e un registro per la vendita e esportazione di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi secondo il campione secondo l’appendice n. 4, nonché una copia autenticata della licenza.

(2) Il commerciante autorizzato tiene i registri di cui al par. 1, nel quale è riportato l’indirizzo esatto del sito interessato, dopo che gli stessi sono stati allacciati e sigillati dal sindaco del comune ove è situato il sito, il quale annota la data della sigillatura su apposito registro.

(3) I registri di cui al par. 1 vengono conservati entro due anni dal loro completamento e vengono presentati su richiesta alle autorità di controllo.

Arte. 10. (1) Il giorno del ricevimento o della spedizione di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi – oggetto di un’operazione di smaltimento, l’operatore autorizzato deve inserire nel relativo registro tutte le circostanze secondo l’appendice n. 3 ad eccezione della colonna 2 della stessa e/o secondo un campione secondo l’Appendice n. 4 ad eccezione delle colonne 2 e 9 della stessa, che vengono compilate al momento dell’emissione del relativo documento contabile.

(2) Il giorno del ricevimento o della spedizione dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi da un sito all’altro, iscritti nella stessa licenza, l’indirizzo esatto del sito deve essere inserito nelle colonne 3, 5 e 7 dei registri sotto Allegati n. 3 e 4, dai quali viene effettuata la spedizione, rispettivamente il ricevimento, la tipologia e la quantità dei rifiuti.

(3) Al momento dell’acquisto e della vendita per l’importazione e/o l’esportazione, il commerciante autorizzato deve inserire nella colonna n. 2 del relativo registro il numero e la data della dichiarazione doganale e l’ufficio doganale attraverso il quale è avvenuta l’importazione o l’esportazione.

(4) Quando si acquistano rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi dalle persone nei casi di cui all’art. 54, par. 2, punto 2 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) del registro sono iscritti: i tre nomi della persona, il suo indirizzo permanente, il tipo di merce, la sua origine e quantità, il numero del documento di pagamento, nonché il numero della dichiarazione di vendita di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi a carattere domestico secondo il modello di cui all’allegato n. 5.

(5) Per l’acquisto di rifiuti di cavi e fili in rame e alluminio devono essere indicati i dati del certificato di origine secondo il modello di cui all’allegato n. 6 e/o del certificato di origine secondo il modello di cui all’allegato n. 7. essere iscritto nel registro.

Arte. 11. (1) (modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Ogni 6 mesi di calendario il commerciante autorizzato presenta al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo un rapporto sulla disponibilità, sugli acquisti e sulle vendite di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi per voci della tariffa doganale secondo un campione secondo l’allegato n. 8, che, su richiesta, viene inviato d’ufficio all’Ufficio autorità di controllo secondo la ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ).

(2) (Modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Il riferimento al par. 1 deve essere presentata al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1. 1.

(3) Gli operatori autorizzati che non hanno concluso operazioni di disposizione per il periodo di riferimento devono presentare la comunicazione ai sensi del par. 1 con valori zero.

Arte. 12. (1) L’attività commerciale con rifiuti di cavi e fili in rame e alluminio di qualsiasi tipo e quantità è svolta in presenza di:

1. certificato di origine rilasciato ai sensi dell’art. 10, par. 5;

2. una dichiarazione compilata per la vendita di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi di carattere domestico ai sensi dell’art. 10, par. 4.

(2) Quando si svolge un’attività commerciale con rifiuti ai sensi del par. 1, il venditore deve consegnare all’acquirente un certificato di origine da lui rilasciato ai sensi dell’art. 10, par. 5 con allegata copia del certificato di origine e copia del certificato di origine dallo stesso ottenuto.

(3) Rifiuti ai sensi del par. 1 vengono archiviati e trattati separatamente dagli altri.

Disposizioni finali

§ 1. Il Ministro dell’Economia, entro un mese dall’entrata in vigore del regolamento, approva la disciplina di cui all’art. 5, par. 5.

§ 2. Entro un mese dall’entrata in vigore del regolamento, le organizzazioni non governative interessate ai sensi dell’art. 5, par. 6 notificare al presidente della Commissione interministeriale il proprio rappresentante a partecipare ai lavori della commissione.

§ 3. (Modifica -. SG n. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG n. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) L’attuazione del regolamento è affidata al Ministro dell’Economia, dell’Energia e Turismo.

Disposizioni finali
ALLA RISOLUZIONE N. 206 DEL 27 SETTEMBRE 2005 PER L’ADOZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELL’ENERGIA

(PUBBLICATO – SG n. 78 del 2005)

§ 2. Le parole «il Ministro dell’Economia», «il Ministro dell’Economia», «il Ministro dell’Economia», «il Ministero dell’Economia» e «il viceministro dell’Economia» sono sostituite ovunque con « il Ministro dell’Economia e dell’Energia”, “il Ministro dell’Economia e dell’Energia”, “il Ministro dell’Economia e dell’Energia”, il “Ministero dell’Economia e dell’Energia” e il “Vice Ministro dell’Economia e dell’Energia” nei seguenti atti normativi del Consiglio dei Ministri:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 24. Il Ministro delle Finanze apporta le modifiche necessarie ai bilanci delle amministrazioni competenti in relazione all’istituzione del Ministero dell’Economia e dell’Energia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 26. Il decreto entra in vigore il 1° ottobre 2005.

Disposizioni finali
ALLA RISOLUZIONE N. 268 DEL 12 NOVEMBRE 2009 PER L’ADOZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA, DELL’ENERGIA E DEL TURISMO

(PUBBLICATA – SG. N. 93 DEL 2009, IN VIGORE DAL 24.11.2009, MODIFICATA – SG. N. 95 DEL 2009, MODIFICATA – SG. N. 4 DEL 2012)

§ 94. (Modifica – SG n. 95 del 2009, abrogata dalla decisione n. 15898 del 01.12.2011 della Corte Suprema nella parte “ad eccezione del § 93 par. 1, che entra in vigore dal 01.11.2009” – SG n. 4 del 2012) Il decreto entra in vigore dal giorno della sua promulgazione nella “Gazzetta dello Stato”.

Appendice n. 1 all’art. 3, par. 1

Registro dei commercianti autorizzati
NO Numero Dati per Negato Note
di e data concesso in licenza (portato via/
riga in questione commerciante interrotto)
pala di (giudiziario licenza
la licenza registrazione, (ordine,
registro tributario numero e
walkie-talkie, seda- data di
luogo e indirizzo problema/
di gestione) data di efficacia
entrato in vigore)
1 2 3 4 5
1.
2.

 

Appendice n. 2 all’art. 4 e dell’art. 8, par. 1

(Modificata -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009)

A
MINISTRO DEL
L’ECONOMIA,
ENERGIA
E TURISMO
Z A Y A V L E N I E
da ………………………………………… . ………………………………………… … …………………………………….. ….. ……………………………… …..
EG………………………………………… . …….., l. NO. ………………………………………… ………,
ed. SU ……………………………… da…………………………………………. ………………………………………….. ………………………………………… .. ………
In qualità di………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………………………
(proprietario, amministratore, amministratore delegato,
rappresentante autorizzato)
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …..
(numero e data della procura notarile)
SU ………………………………………… . ………………………………………… … …………………………………….. ….. ……………………………… …
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …..
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …..
(società del commerciante, numero di matricola, sede legale e indirizzo
di gestione, GDR, BULSTAT)
CARO SIG./Sig.ra MINISTRO
DELL’ECONOMIA, DELL’ENERGIA E DEL TURISMO,
Chiedo che mi venga rilasciata una licenza di attività commerciale (modificata e/o integrata).
con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi nel/i seguente/i sito/i
con indirizzo/i come segue:
1…………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. ….
(città/villaggio, regione; via, n., piazza n., isolato n., quartiere n. e altri dati descrittivi)
2. ………………………………………. ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. ….
3…………………………………………. ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. ….
Allego alla domanda la documentazione richiesta ex art. 54, par. 4 della Legge
per la gestione dei rifiuti.
Data: …………….. Richiedente: ……………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. .

 

Appendice n. 3 all’art. 9, par. 1 e dell’art. 10, par. 1 e

Registrati per gli acquisti e le importazioni di rifiuti
di metalli ferrosi e non ferrosi
Dati per Dati sui rifiuti
il venditore
NO Numero azienda, numero vale a dire- misura auto- Doku-
di e data sedersi- e data noviziato (kg/t) onore menzioni per
riga su- litchi, a li- in off- origine,
cumene- giorno- censimento, i bambini dichiara-
Presto chen no- dati dal nero walkie-talkie
Affare- mer, fi- per fi- e colorato NO…..,
kata coniglietto ziches- metalli altri
persone gatto
persona
1 2 3 4 5 6 7 8

 

Appendice n. 4 all’art. 9, par. 1 e dell’art. 10, par. 1 e 2

Registro delle vendite e delle esportazioni di rifiuti
di metalli ferrosi e non ferrosi
Dati per Dati sui rifiuti
l’acquirente
NO Numero azienda, numero vale a dire- misura auto- auto- Doku-
di e data sedersi- e data noviziato (kg/t) onore- onore- menzioni per
riga su- litchi, a li- in off- In nel po produrre
cumene- giorno- censimento i bambini il conto- mossa
Presto chen su richiesta dal nero acqua
Affare- numero il pastore e colorato Fino a-
kata metalli mento
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Appendice n. 5 all’art. 10, par. 4

DICHIARAZIONE N……………../………….. d.
Il sottoscritto………………………………………….. ……………………………………………. ….,
Numero di Social Security ………………………………………., residente in città/villaggio ………………………………………… .. …,
comune………………………., distretto………………………. ………………………………………. . ………………………………………… … ………………………………
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………………. …….
(indirizzo esatto)
Carta d’identità n………………………………, rilasciata il …….. ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………………………
da ………………………………………… . …………………………………………….. . ………………………………………… … …………………………………….. ….. ..
Dichiaro di vendere i miei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi
di carattere domestico…………………………………….. ………………………………………… .. …………………………………….. …. ……………………………………..
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …….. ….
(specificare tipologia e quantità)
SU ………………………………………… . ………………………………………… … …………………………………….. ….. …………………………………….. ..
(ragione sociale, codice fiscale e numero di licenza)
Data: ……… Dichiarante: …………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. ..
(…………………………)
città/villaggio ………………..

 

Appendice n. 6 all’art. 10, par. 5

CERTIFICATO DI ORIGINE
Cenno.
Si certifica che le quantità di rifiuti ………….. kg/t, ………………………….. … ……………………………..,
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………………… ….
(scrivere la quantità di rifiuti in lettere)
secondo l’art. 12, par. 1 dell’Ordinanza sulla procedura per l’esercizio dell’attività commerciale
con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi sono stati ottenuti a seguito di ……………………………… ……………………………………………… ……………………………………………. .. ….
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …..
da ………………………………………… . ………………………………………… … …………………………………….. ….. ……………………………… ….
(indicare la denominazione completa della società commerciale)
indirizzo: ………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. ……………………………………..
Codice Fiscale………………………., BULSTAT………………………. ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………………………..
Emesso da: ………………………………………. ………………………………………. . ……………………….
Ricevuto da: ………………………………………. …………………………
(nome e cognome di MOL e (nome e cognome di MOL e
sigillo aziendale) sigillo aziendale)
città/villaggio ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………..
città/villaggio ………………………………………… .. ……………………….
Data: ………………………………………… ………………………………………… .. ……………………….
Data: ………………………………………… …………………………

 

Appendice n. 7 all’art. 10, par. 5

CERTIFICATO DI ORIGINE
Attesto che le quantità di rifiuti………………………… kg/t,……….. ………………………………………….. ………………………………………… .. ………………….
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………………… ….
(scrivere la quantità di rifiuti in lettere)
secondo l’art. 12, par. 2 dell’ordinanza sulla procedura per lo svolgimento di attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi sono stati ottenuti attraverso il loro acquisto da parte di persone giuridiche e fisiche secondo:
1. Certificato di origine n……………………………………… . /…………………………….. sì,
rilasciato da………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………………………..
(indicare la denominazione completa della società commerciale)
indirizzo: ………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………………………
Codice Fiscale……………………………………….. ………, BULSTAT…………………………. …. …………………………………….. …… ………………………………
e/o
2. Dichiarazioni n……………………………………… ………………………………………. . ………………………………………… … ………………………………
dai soggetti di cui all’art. 54, par. 2, punto 2 della legge sulla gestione dei rifiuti
Emesso da: ………………………………………. ………………………………………. . ……………………….
Ricevuto da: ………………………………………. …………………………
(nome e cognome di MOL e (nome e cognome di MOL e
sigillo aziendale) sigillo aziendale)
città/villaggio ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………..
città/villaggio ………………………………………… .. ……………………….
Data: ………………………………………… ………………………………………… .. ……………………….
Data: ………………………………………… …………………………

 

Appendice n. 8 all’art. 11, par. 1

Riferimento per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi
per ………….. sei mesi di …………….
Codice Fiscale ………………………………………., Numero di Licenza .. …. …………/…………..
Azienda: ………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …….. ……………………….
Indirizzo: ………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …….. …………………………
NO Dogana- Vale a dire- Misura Disponibilità Shopping Possedere Saldi Nidificato Disponibilità
di ceco noviziato (kg/t) all’inizio in stra- importare tecnologico in stra- fuori rottame c alla fine di
riga tariffa di metallo- alle sei nata importare rifiuti e nata naso elaborato sei mesi
numero nia rottame l’abbattimento svalutare- kata di chi
rottami di zione
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Capo contabile: ………………………………………. . ………………………………………… … …………………………………….. ….. ..
Data: ………………………………
Manager: ………………………………………… ………………………………………… .. ………