Archivi categoria: Convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri adottata a l’Aja il 5 ottobre 1961

CONVENZIONE DELL’AJA DEL 5 OTTOBRE 1961 (CONVENZIONE SULL’APOSTILLE)

Convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l’Aja il 5 ottobre 1961.

L’ Apostille è un timbro che viene apposto dal governo di un Paese firmatario della Convenzione dell’Aja del 1961, che riconosce la qualità con cui opera il funzionario pubblico che ha sottoscritto il documento, la veridicità della firma e l’identità del timbro o del sigillo del quale il documento è rivestito.

Chi proviene da un Paese che ha aderito alla  Convenzione dell’Aja del 1961 non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare di un altro Stato aderente per e chiedere la legalizzazione di atti e documenti pubblici.

L’Italia ha designato e comunicato le seguenti autorità competenti al rilascio dell’Apostille (come viene designato il timbro previsto
dalla Convenzione):

  • per gli atti giudiziari e notarili: Procuratore della Repubblica presso i Tribunali nelle cui giurisdizioni gli atti medesimi sono emanati;
  • per tutti gli altri atti amministrativi previsti dalla Convenzione: Prefetti territorialmente competenti, per la Valle d’Aosta il Presidente della Regione,
  • per le Province di Trento e Bolzano il Commissario di Governo.

Secondo la Convenzione tutti gli atti e documenti provenienti da Stati che non hanno aderito  devono ottenere la legalizzazione diplomatica o consolare e non l’Apostille.

In Italia le attestazioni consolari anche dei paesi aderenti devono passare invece per legalizzazione prefettizia.

La normativa nazionale e internazionale specifica che legalizzazione e Apostille possono essere applicate solo ad atti e documenti pubblici, pertanto sono esclusi i privati se non dopo essere stati “trasformati” in pubblici.

La normativa attuale prevede come elementi obbligatori per gli atti e documenti il nominativo e la qualifica del firmatario indelebili e indicati per esteso, e il timbro indelebile dell’ente emittente. Inoltre, i documenti devono essere firmati in originale e l’attuale quadro normativo esclude la possibilità di effettuare il timbro dell’Apostille su atti e documenti firmati digitalmente.

Gli stati aderenti alla Convenzione ad oggi sono:

  • Albania
  • Andorra
  • Antigua e Barbuda
  • Argentina
  • Armenia
  • Australia
  • Austria
  • Azerbaigian
  • Bahamas
  • Bahrein
  • Barbados
  • Belgio
  • Belize
  • Bielorussia
  • Bolivia
  • Bosnia-Erzegovina
  • Botswana
  • Brasile
  • Brunei
  • Bulgaria
  • Burundi
  • Capoverde
  • Cile
  • Cipro
  • Colombia
  • Corea del Sud
  • Costa Rica
  • Croazia
  • Danimarca
  • Dominica
  • Ecuador
  • El Salvador
  • Estonia
  • Eswatini
  • Figi
  • Filippine
  • Finlandia
  • Francia
  • Georgia
  • Germania
  • Giappone
  • Grecia
  • Grenada
  • Guatemala
  • Honduras
  • Hong Kong
  • India
  •  Irlanda
  • Islanda
  • Isole Cook
  • Isole Marshall
  • Israele
  • Italia
  • Kazakistan
  • Kirghizistan
  • Kosovo
  • Lesotho
  • Lettonia
  • Liberia
  • Liechtenstein
  • Lituania
  • Lussemburgo
  • Macao
  • Macedonia
  • Malawi
  • Malta
  • Mauritius
  • Messico
  • Moldavia
  • Monaco
  • Mongolia
  • Montenegro
  • Marocco
  • Namibia
  • Nuova Zelanda
  • Nicaragua
  • Niue
  • Norvegia
  • Oman
  • Paesi Bassi
  • Palau
  • Panama
  • Paraguay
  • Perù
  • Polonia
  • Portogallo
  • Regno Unito
  • Repubblica Ceca
  • Repubblica Dominicana
  • Romania
  • Russia
  • Saint Kitts Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent Grenadine
  • Samoa
  • San Marino
  • São Tomé e Príncipe
  • Serbia
  • Seychelles
  • Slovacchia
  • Slovenia
  • Sudafrica
  • Spagna
  • Stati Uniti
  • Suriname
  • Svezia
  • Svizzera
  • Tagikistan
  • Tonga
  • Trinidad e Tobago
  • Tunisia
  • Turchia
  • Ucraina
  • Ungheria
  • Uruguay
  • Uzbekistan
  • Vanuatu
  • Venezuela