La tassazione dei dividendi corrisposti a soci persone fisiche imprenditori residenti in Italia distribuiti da soggetti residenti in Italia

Dividendi corrisposti a soci persone fisiche imprenditori residenti in Italia distribuiti da soggetti residenti in Italia

Quando la persona fisica detiene le partecipazioni in qualità di imprenditore individuale, i dividendi sono imponibili su una base imponibile pari alla quota del 58,14 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Ai sensi dell’art. 59 (Dividendi) del TUIR: “Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’articolo 73, ……………, concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento (portato, a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016,  a 58,14 per cento (art. 1, comma 1,  del Decreto del 26/05/2017 – Min. Economia e Finanze) del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti. Si applica l’articolo 47 (Utili da partecipazione), per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.”

Quindi, ai sensi del primo comma dell’art. 59 (Dividendi) del TUIR, gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’articolo 73 concorrono alla formazione del reddito d’impresa complessivo, nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti.

Quindi, in deroga al principio generale, è prevista la tassazione per cassa e non per competenza e quindi i dividendi rilevano al momento della riscossione.

Quindi, nel tempo, ai sensi del primo comma dell’art. 59 (Dividendi) del TUIR, quando la persona fisica detiene le partecipazioni in qualità di imprenditore individuale, i dividendi sono imponibili su una base imponibile pari alla quota del

  • 40 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre2007
  • 49,72 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (Art . 1 del Decreto del 02/04/2008 – Min. Economia e Finanze)
  • 58,14 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1 del Decreto del 26/05/2017 – Min. Economia e Finanze).

Si rimanda a REDDITI PERSONE FISICHE 2025 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nel rigo RF31 vanno indicate tra le variazioni in aumento codice 1, qualora imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione

  • il 40 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007
  • il 49,72 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (Art . 1 del Decreto del 02/04/2008 – Min. Economia e Finanze)
  • 58,14 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1 del Decreto del 26/05/2017 – Min. Economia e Finanze)

Nel rigo RF47, colonna 2, tra le variazioni in diminuzione, va indicato,  per quanto attiene agli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’art. 73 del TUIR,

  • il 60 (100-40) per cento qualora si tratti di utili o remunerazioni formate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007
  • il 50,28 (100-49,72) per cento, qualora si tratti di utili o remunerazioni formate con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016
  • il 41,86 (100-58,14) per cento, qualora si tratti di utili o remunerazioni formate con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 

 

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