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BRIS (Business Registers Interconnection System) – Accedere alle informazioni relative alle società di capitali della UE

il BRIS (Business Registers Interconnection System) è il sistema di inter- connessione dei registri delle imprese dell’Unione Europea previsto e disciplinato dall’art. 22 della Direttiva UE 2017/1132.

Successivamente è stato emanato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 della Commissione del 18 giugno 2021 che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri 

Grazie a BRIS attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e-justice, è possibile cercare informazioni sulle imprese registrate in qualsiasi paese dell’UE o in Islanda, Liechtenstein o Norvegia,

Inoltre è possibile per i registri scambiare informazioni su succursali estere di imprese e su fusioni transfrontaliere tra imprese.

Registri delle imprese – ricerca di un’impresa nell’UE 
Sezione “Trova una società” del Portale europeo della giustizia elettronica

 

Fusione transfrontaliera intracomunitaria – Fusione per incorporazione tra una società italiana ed una UE mediante nazionalizzazione

Nell’ambito dell’Unione Europea la libertà  di trasferire la sede della società all’estero è stata facilitata dalla previsione, fin dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea (‘Trattato CEE’), della c.d. ‘libertà di stabilimento’ (Capo 2 IL DIRITTO DI STABILIMENTO).

La Corte di giustizia UE, Sez. III, con la sentenza n. C-378/10 del 12 luglio 2012,  ha considerato legittima la Trasformazione transfrontaliera ( trasferimento di una società italiana in un paese della Unione Europea) .

Nel caso in esame una società Italiana deliberava il suo trasferimento in Ungheria  e consecutivamente iscriveva presso le autorità ungheresi la trasferenda società quale avente causa della società italiana.

Le questioni sollevate vertono sull’interpretazione degli articoli 49   e 54 TFUE (TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO
DELL’UNIONE EUROPEA ).

(Vedi:  Corte di giustizia dell’Unione europea, COMUNICATO STAMPA n. 98/12 Lussemburgo, 12 luglio 2012, Sentenza nella causa C-378/10: Quando uno Stato membro riconosce a una società la facoltà di trasformarsi, la stessa deve essere concessa anche a una società costituita in un altro Stato membro )

Si parla di Fusione transfrontaliera quando due o più società appartenenti ad  ordinamenti giuridici diversi si fondono tra loro o per incorporazione o mediante ricorso ad una NewCo.

In tema di fusione transfrontaliera intracomunitaria di società di capitali è stata emanata la direttiva CE 56/2005.

Gli organi di direzione o di amministrazione di ogni società che partecipa ad una fusione transfrontaliera intracomunitaria devono preparare un progetto comune di fusione transfrontaliera.

L’art. 5 della direttiva CE 56/2005 definisce il contenuto minimo del progetto comune di fusione transfrontaliera (1).

L’art. 6 (2) della direttiva CE 56/2005 stabilisce che il progetto comune di fusione transfrontaliera è pubblicato, per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, a norma dell’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, al più tardi un mese prima dell’assemblea generale che deve decidere al riguardo.

A norma dell’art. 7 della direttiva CE 56/2005 gli organi di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla fusione redigono una relazione sul progetto di fusione transfrontaliera, destinata ai soci e ai lavoratori, nella quale illustrano e giustificano gli aspetti giuridici ed economici nonché le conseguenze della fusione transfrontaliera.

Una relazione di esperti indipendenti  (art. 8) viene redatta per analizzare la fusione. La relazione non è richiesta se tutti i soci di ciascuna delle società che partecipano alla fusione vi rinunciano.

La relazione di esperti e la relazione sul progetto di fusione transfrontaliera devono essere disponibili almeno entro un mese dalla data della riunione dell’assemblea generale.

Sulla base dei documenti summenzionati, l’assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione delibera sull’approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera (art. 9).

Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti, al fine di controllare la legittimità della fusione transfrontaliera per la parte della procedura relativa a ciascuna delle società interessate e che sono soggette alla sua legislazione nazionale (art. 10 1).
Tale autorità fornisce un certificato preliminare alla fusione che attesta il corretto adempimento degli atti e delle formalità necessarie per la fusione (art. 10 2).

Per l’Italia tale controllo viene effettuato dal Notaio.

Dopo i controlli di legittimità, la legislazione dello Stato membro cui è soggetta la società derivante dalla fusione transfrontaliera determina la data a partire dalla quale la fusione transfrontaliera ha efficacia (art. 12), nonché le modalità della pubblicità della fusione nel registro pubblico (art. 13).
La precedente iscrizione è cancellata, all’occorrenza, all’atto di ricezione della notifica della fusione transfrontaliera, ma non prima.

L’ art. 14 (3) della direttiva CE 56/2005 elenca gli effetti giuridici della fusione transfrontaliera.

L’ art. 15 della direttiva CE 56/2005 prevede una semplificazione della formalità quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le quote e tutti gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell’assemblea generale della società o delle società incorporate.

In attuazione della  direttiva CE 56/2005 è stato emanato il DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 108 

L’art. 6 regolamenta il “Progetto di fusione transfrontaliera“.

Ai sensi dell’art. 13 il notaio, entro trenta giorni dal ricevimento, da parte diciascuna delle societa’ partecipanti alla fusione transfrontaliera, dei certificati preliminari e della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera, espleta il controllo di legittimita’ sulla attuazione della fusione transfrontaliera rilasciandone apposita attestazione.

Ai sensi dell’art. 17 non puo’ essere pronunciata l’invalidita’ della fusione transfrontaliera che abbia acquistato efficacia ai sensi
dell’articolo 15.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno spettante ai
soci e ai terzi danneggiati dalla fusione transfrontaliera.

In Bulgaria, in vigore dal 01.01.2004,  è stata modificata la Sezione II – TRASFORMAZIONE TRAMITE INFUSIONE, FUSIONE, DIVISIONE E SEPARAZIONE  – (artt. 262 e ss.) del Capitolo sedici.
TRASFORMAZIONE DI IMPRESE del DIRITTO COMMERCIALE, in particolare la Sezione V. (artt. 265 e ss.) CONFORMITÀ CON LA PARTECIPAZIONE DI IMPRESE DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA O DI UN ALTRO PAESE – PARTE DELL’ACCORDO SULL’AREA ECONOMICA EUROPEA .

Successivamente è stata emanata la DIRETTIVA (UE) 2017/1132 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2017 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario che al Titolo II, Capo II tratta  delle Fusioni transfrontaliere di società di capitali

Il Progetto comune di fusione transfrontaliera è regolamentato dall’art. 122 gli Effetti della fusione transfrontaliera dall’art.131.

La DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Particolare attenzione viene posta alla tutela dei creditori: Articolo 126 ter “Tutela dei creditori”:

“1.   Gli Stati membri prevedono un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori i cui crediti siano anteriori alla pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicità.

Gli Stati membri provvedono a che, entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera prevista all’articolo 123, il creditore che non è soddisfatto delle garanzie offerte nel progetto comune di fusione transfrontaliera, di cui all’articolo 122, lettera n), possa rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate, a condizione che tale creditore possa dimostrare, in modo credibile che, in conseguenza della fusione transfrontaliera, il soddisfacimento dei suoi crediti è in pericolo e che le società partecipanti alla fusione non hanno fornito adeguate garanzie.

Gli Stati membri provvedono a che le garanzie siano subordinate all’efficacia della fusione transfrontaliera a norma dell’articolo 129.

2.   Gli Stati membri possono esigere che gli organi di amministrazione o di direzione delle società che partecipano alla fusione forniscano una dichiarazione che rifletta accuratamente la situazione finanziaria della società, a una data non anteriore a un mese rispetto alla pubblicazione della dichiarazione. Nella dichiarazione, gli organi di amministrazione o di direzione delle società che partecipano alla fusione affermano che a loro conoscenza, viste le informazioni di cui dispongono alla data della dichiarazione ed effettuate indagini ragionevoli, nulla indica che la società risultante dalla fusione possa non essere in grado di rispondere delle proprie obbligazioni alla scadenza. La dichiarazione è resa pubblica unitamente al progetto comune di fusione transfrontaliera a norma dell’articolo 123.

3.   I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata l’applicazione della normativa degli Stati membri delle società che partecipano alla fusione in materia di soddisfacimento o di garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

La Camera dei Deputati ha approvato il 2 agosto 2022 in via definitiva il disegno di legge “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2021“.

La Legge contiene principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa al recepimento della DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

La Legge è la LEGGE 4 agosto 2022, n. 127 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. (22G00136) (GU Serie Generale n.199 del 26-08-2022)”.

Il Governo e’ delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche’ quelli specifici
stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea.

Gli schemi dei decreti legislativi  saranno trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche’ su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

L’Art. 3  della LEGGE 4 agosto 2022, n. 127 è dedicato ai principi e criteri direttivi per il recepimento della DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Nel caso di fusione per incorporazione di una società italiana in una società di un’altro Paese UE  è possibile procedere prevedendo preventivamente la nazionalizzazione della società italiana.

In questo caso si ricade in un caso assimilabile a quanto previsto dall’Art. 2505 del CC (Incorporazione di società interamente possedute) (4).

La società UE acquista dai soci della società italiana il 100%  delle quote di partecipazione, divenendone unico socio, successivamente delibera in assemblea dei soci, su proposta degli amministratori, il trasferimento della sede nel Paese della società UE e la conseguente volontà di aderire alla Sua giurisdizione al fine di procedere alla fusione delle due società con assorbimento della società italiana  nella società UE.
La società italiana viene iscritta al Registro della nazione dell’incorporante e , di conseguenza, la società Italiana assume la nazionalità della società incorporante e viene cancellata dal Registro delle Imprese Italiano, non è più soggetta alla giurisdizione italiana.
Le due società procedono quindi alla fusione per incorporazione  e iscrivono presso il registro delle imprese dello Stato dell’incorporante l’operazione.

La società italiana, dopo tale procedimento, cessa ogni attività sotto la sua persona giuridica.

Per effetto della fusione la società UE incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società italiana che ha partecipato alla fusione proseguendo in tutti i suoi rapporti anche processuali anteriori alla fusione stessa (art. 2504 bis C.C. (5)).

La società italiana, dopo tale procedimento, cessa, come persona giuridica, ogni attività ed ogni suo rapporto giuridico attivo, passivo o processuale viene ereditato dalla società incorporante UE.

I rapporti giuridici antecedenti della società italiana incorporata continueranno ad essere regolati dalla legge Italiana ed ogni controversia sarà di competenza della giurisdizione Italiana (salvo patti contrari).

Una sentenza italiana, con eventuale conseguente esecuzione, verso la società UE incorporante che ha ereditato gli obblighi della società italiana incorporata, dovrà essere riconosciuto dalla magistratura dello Stato della società incorporante.

Di contro, ogni controversia, avverso la società italiana, che dovesse sorgere successivamente alla fusione sarà regolata dal diritto internazionale.

Si ritiene che i creditori della società italiana incorporata non possono più proporre istanza di fallimento nei confronti di questa, a causa della perdita della personalità giuridica.
Potranno chiedere il fallimento, qualora il loro credito rimanesse insoddisfatto dalla società incorporante, di quest’ultima presso le Corti dello Stato dell’incorporante e non presso quelle Italiane, in quanto dopo la fusione per incorporazione e “estinzione” della società italiana i tribunali fallimentari italiani perdono ogni competenza.

Si stima che conseguenza di ciò sia anche la possibile inapplicabilità dei reati cosiddetti fallimentari agli organi societari della società italiana incorporata.

La  Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere è stata recepita dal Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19.

Il Capo III (Artt. dal 17 al 40) – Fusione del Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 è dedicato alle fusioni transfrontaliere.

(1) DIRETTIVA 2005/56/CE – Articolo 5 – Progetto comune di fusione transfrontaliera

L’organo di direzione o di amministrazione di ogni società che partecipa ad una fusione prepara il progetto comune di fusione transfrontaliera. Tale progetto comprende almeno:

a)

la forma, la denominazione e la sede statutaria delle società che partecipano alla fusione e quelle previste per la società derivante dalla fusione transfrontaliera;

b)

il rapporto di cambio dei titoli o delle quote rappresentativi del capitale sociale ed eventualmente l’importo del conguaglio in contanti;

c)

le modalità di assegnazione dei titoli o delle quote rappresentativi del capitale sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

d)

le probabili ripercussioni della fusione transfrontaliera sull’occupazione;

e)

la data a decorrere dalla quale tali titoli o quote rappresentativi del capitale sociale danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;

f)

la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società che partecipano alla fusione si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

g)

i diritti accordati dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera ai soci titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle quote rappresentative del capitale sociale o le misure proposte nei loro confronti;

h)

tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti agli esperti che esaminano il progetto di fusione transfrontaliera nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società che partecipano alla fusione;

i)

l’atto costitutivo e lo statuto della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

j)

se del caso, informazioni sulle procedure secondo le quali sono fissate a norma dell’articolo 16 le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società derivante dalla fusione transfrontaliera;

k)

informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla società derivante dalla fusione transfrontaliera;

l)

la data della chiusura dei conti delle società partecipanti alla fusione utilizzati per definire le condizioni della fusione transfrontaliera.

(2DIRETTIVA 2005/56/CE – Articolo 6 – Pubblicazione

1.   Il progetto comune di fusione transfrontaliera è pubblicato, per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, a norma dell’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, al più tardi un mese prima dell’assemblea generale che deve decidere al riguardo.

2.   Per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, e fatti salvi altri requisiti imposti dallo Stato membro alla cui legislazione la società è soggetta, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro in questione le seguenti indicazioni:

a)

la forma, la denominazione e la sede statutaria delle società che partecipano alla fusione;

b)

il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 68/151/CEE di ciascuna delle società che partecipano alla fusione e il loro numero di iscrizione in tale registro;

c)

l’indicazione, per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, delle modalità d’esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza delle società che partecipano alla fusione, nonché l’indirizzo presso il quale si possono ottenere gratuitamente informazioni esaurienti su tali modalità.

(3DIRETTIVA 2005/56/CE – Articolo 14 – Effetti della fusione transfrontaliera

1.   La fusione transfrontaliera realizzata secondo l’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c), comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 12, gli effetti seguenti:

a)

l’intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata è trasferito alla società incorporante;

b)

i soci della società incorporata diventano soci della società incorporante;

c)

la società incorporata si estingue.

2.   La fusione transfrontaliera realizzata secondo l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 12, gli effetti seguenti:

a)

l’intero patrimonio attivo e passivo delle società che partecipano alla fusione è trasferito alla nuova società;

b)

i soci delle società che partecipano alla fusione diventano soci della nuova società;

c)

le società che partecipano alla fusione si estinguono.

3.   Qualora, in caso di fusione transfrontaliera di società cui si applica la presente direttiva, la legislazione di uno Stato membro prescriva formalità particolari per l’opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni apportati dalle società partecipanti alla fusione, tali formalità sono adempiute dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera.

4.   I diritti e gli obblighi delle società che partecipano alla fusione derivanti dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data in cui la fusione transfrontaliera acquista efficacia sono, in virtù dell’efficacia della fusione transfrontaliera, trasferiti alla società derivante dalla fusione transfrontaliera alla data a partire dalla quale la fusione ha efficacia.

5.   Nessuna quota della società incorporante è scambiata con quote della società incorporata detenute:

a)

dalla società incorporante stessa o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporante;

b)

dalla società incorporata o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporata.

(4) Art. 2505 – Incorporazione di società interamente possedute.

Alla fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell’articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.

L’atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni dell’articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, nonché, quanto alla società incorporante, quelle dell’articolo 2501-septies. (1)

I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione (2) di cui al terzo comma dell’articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell’articolo 2502.

(1) Le parole: “le disposizioni dell’articolo 2501-ter e, quanto alla società incorporante, anche quelle dell’articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2″ sono state così sostituite dall’art. 1, D.Lgs. 21 giugno 2012, n. 123.
(2) Le parole: “o dalla pubblicazione” sono state aggiunte dall’art. 1, D.Lgs. 21 giugno 2012, n. 123.

(5)  Art. 2504-bis – Effetti della fusione.

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

La fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.

Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell’articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.

Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell’articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all’articolo 2501-sexies. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.

La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.

Trasformazione transfrontaliera (trasferimento della sede legale in altro stato UE) – Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 – Recepita la Direttiva (UE) 2019/2121

La  Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (introducendo nel Titolo II, il Capo I Trasformazioni transfrontaliere, Artt. da 86 bis a 86 unvicies (1) è stata recepita dal Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 (Capo II artt. dal 6 al 16).

Art. 6

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intendono per:
a) «trasformazione»: l’operazione mediante la quale una societa’,
senza essere sciolta ne’ sottoposta a liquidazione e pur conservando
la propria personalita’ giuridica, muta la legge a cui e’ sottoposta
e il suo tipo sociale, adottandone uno previsto dalla legge dello
Stato di destinazione e individuando la sede sociale nel rispetto di
tale legge;
b) «Stato di partenza»: lo Stato dalla cui legge la societa’
sottoposta a trasformazione e’ regolata e nel cui pubblico registro
essa e’ iscritta prima della trasformazione transfrontaliera;
c) «Stato di destinazione»: lo Stato dalla cui legge la societa’
risultante dalla trasformazione e’ regolata e nel cui pubblico
registro e’ iscritta, in esito alla trasformazione transfrontaliera;
d) «societa’ sottoposta a trasformazione»: societa’, regolata
dalla legge dello Stato di partenza e ivi iscritta in un pubblico
registro, che delibera la trasformazione transfrontaliera;
e) «societa’ risultante dalla trasformazione»: societa’ regolata
dalla legge dello Stato di destinazione e ivi iscritta in un pubblico
registro in esito a una trasformazione transfrontaliera.

Art. 7

Norme applicabili alla trasformazione

1. Alla trasformazione transfrontaliera si applicano gli articoli
20, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 37 e 40, commi 1 e 2, e tutti i
riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s’intendono
riferiti anche alla trasformazione. Si applicano altresi’ gli
articoli 2500-quater e 2500-sexies, terzo e quarto comma, del codice
civile.
2. Resta salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2157/2001
del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, in materia di trasferimento di
sede di una societa’ europea e quanto previsto dal regolamento (CE)
n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, in materia di
trasferimento di sede di una societa’ cooperativa europea.

Note all’art. 7:
– Si riportano gli articoli 2500-quater e 2500-sexies
del codice civile:
«Art. 2500-quater (Assegnazione di azioni o quote). – .
Nel caso previsto dall’art. 2500-ter, ciascun socio ha
diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una
quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto
disposto dai commi successivi.
Il socio d’opera ha diritto all’assegnazione di un
numero di azioni o di una quota in misura corrispondente
alla partecipazione che l’atto costitutivo gli riconosceva
precedentemente alla trasformazione o, in mancanza,
d’accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo,
determinata dal giudice secondo equita’.
Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o
quote assegnate agli altri soci si riducono
proporzionalmente.».
«Art. 2500-sexies (Trasformazione di societa’ di
capitali). – . Salvo diversa disposizione dello statuto, la
deliberazione di trasformazione di societa’ di capitali in
societa’ di persone e’ adottata con le maggioranze previste
per le modifiche dello statuto. E’ comunque richiesto il
consenso dei soci che con la trasformazione assumono
responsabilita’ illimitata.
Gli amministratori devono predisporre una relazione che
illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione.
Copia della relazione deve restare depositata presso la
sede sociale durante i trenta giorni che precedono
l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i
soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne
gratuitamente copia.
Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di una
partecipazione proporzionale al valore della sua quota o
delle sue azioni.
I soci che con la trasformazione assumono
responsabilita’ illimitata, rispondono illimitatamente
anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla
trasformazione.».
– Il regolamento (CE) n. 2157/2001, del Consiglio,
dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Societa’
europea (SE), e’ pubblicato nella G.U.U.E. 10 novembre
2001, n. L 294.
– Il regolamento (CE), n. 1435/2003, del Consiglio, del
22 luglio 2003, relativo allo statuto della Societa’
cooperativa europea (SCE), e’ pubblicato nella G.U.U.E. 18
agosto 2003, n. L 207. Entrato in vigore il 21 agosto 2003.

Art. 8

Progetto di trasformazione

1. Il progetto di trasformazione transfrontaliera comprende le
informazioni relative a:
a) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede e la
legge regolatrice della societa’ nello Stato di partenza;
b) il tipo, la denominazione, la sede e la legge regolatrice
proposte per la societa’ nello Stato di destinazione;
c) l’atto costitutivo della societa’ risultante dalla
trasformazione;
d) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie
di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni e il
trattamento loro riservato;
e) eventuali garanzie o impegni offerti ai creditori;
f) i vantaggi particolari eventualmente attribuiti a favore dei
soggetti cui compete l’amministrazione o dei membri degli organi di
controllo della societa’ sottoposta a trasformazione;
g) i contributi e i finanziamenti pubblici ricevuti, sotto
qualsiasi forma, nello Stato membro di partenza, nei cinque anni
anteriori alla data del deposito del progetto di trasformazione, con
separata indicazione dei contributi e finanziamenti per i quali e’
stato adottato un provvedimento di revoca o decadenza dal beneficio
oppure e’ in corso il relativo procedimento;
h) i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci per il
caso di recesso, a norma dell’articolo 25, e il domicilio digitale
presso il quale la societa’ riceve le eventuali comunicazioni di
recesso;
i) le procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella
definizione dei loro diritti di partecipazione nella societa’
risultante dalla trasformazione e le alternative possibili, se ne
ricorrono i presupposti;
l) le probabili ripercussioni della trasformazione
transfrontaliera sull’occupazione;
m) la data di efficacia della trasformazione transfrontaliera o i
criteri per la sua determinazione;
n) il calendario proposto a titolo indicativo per l’operazione.

Art. 9

Recesso

1. I soci che non hanno concorso all’approvazione del progetto di
trasformazione transfrontaliera hanno diritto di recedere dalla
societa’ italiana che procede alla trasformazione, secondo le
disposizioni di cui agli articoli 25 e 27.
2. Il parere sulla congruita’ del valore di liquidazione, indicato
nel progetto di trasformazione, e’ redatto da un esperto
indipendente, scelto o designato ai sensi dell’articolo 22, ha i
contenuti previsti dal medesimo articolo 22, commi 4 e 5, ed e’ messo
a disposizione, presso la sede della societa’ e con modalita’
telematica, almeno trenta giorni prima dell’assemblea.
3. L’esperto ha diritto di ottenere dalla societa’ tutte le
informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria
verifica. L’esperto risponde dei danni causati alla societa’, ai loro
soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del
codice di procedura civile.
4. La relazione sulla congruita’ del valore di liquidazione non e’
richiesta se vi rinunciano all’unanimita’ i soci e i possessori di
altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto.

Note all’art. 9:
– Si riporta l’art. 64 del codice di procedura civile:
«Art. 64 (Responsabilita’ del consulente). – Si
applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice
penale relative ai periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in
colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono
richiesti, e’ punito con l’arresto fino a un anno o con la
ammenda fino a euro 10.329. Si applica l’art. 35 del codice
penale. In ogni caso e’ dovuto il risarcimento dei danni
causati alle parti.».

Art. 10

Opposizione dei creditori

1. Con riguardo alla societa’ italiana sottoposta a trasformazione,
il certificato preliminare non puo’ essere rilasciato prima di
novanta giorni dal deposito per l’iscrizione nel registro delle
imprese del progetto di trasformazione o della nota informativa
prevista dall’articolo 20, comma 3, salvo che consti il consenso dei
creditori della societa’ o il pagamento dei creditori che non hanno
dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una
banca.
2. Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori anteriori
all’iscrizione che temono di ricevere concreto pregiudizio dalla
trasformazione, anche in ragione del mutamento di legge applicabile,
possono, nel termine di cui al comma 1, fare opposizione. Il
tribunale, se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i
creditori oppure se la societa’ ha prestato idonea garanzia, dispone
che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione. Le garanzie
prestate dalla societa’ ai sensi del presente articolo sono
subordinate all’efficacia della trasformazione.
3. In ogni caso, la trasformazione transfrontaliera non libera i
soci a responsabilita’ illimitata dalla responsabilita’ per le
obbligazioni sociali sorte prima della data di efficacia della
trasformazione, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il
loro consenso alla trasformazione.

Art. 11

Foro facoltativo delle controversie relative alla societa’
risultante dalla trasformazione

1. Per i due anni successivi alla data di efficacia della
trasformazione transfrontaliera, la societa’ risultante dalla
trasformazione puo’ essere convenuta davanti alle autorita’
giurisdizionali dello Stato di partenza da un creditore anteriore
all’iscrizione del progetto di trasformazione transfrontaliera nel
registro delle imprese. Tale facolta’ non pregiudica l’applicazione
di altri criteri di giurisdizione previsti dal diritto dell’Unione
europea o dal diritto nazionale, ne’ gli effetti di un accordo
contrattuale di scelta del foro.
2. La societa’ italiana sottoposta a trasformazione internazionale
puo’ essere convenuta per i due anni successivi alla data di
efficacia della trasformazione avanti all’autorita’ giurisdizionale
italiana da un creditore anteriore all’iscrizione del progetto di
trasformazione nel registro delle imprese. Tale facolta’ non
pregiudica l’applicazione di altri criteri di giurisdizione, ne’ gli
effetti di un accordo contrattuale di scelta del foro e non puo’
applicarsi se incompatibile con una convenzione internazionale di cui e’ parte l’Italia.

Art. 12

Atto di trasformazione transfrontaliera

1. Se e’ sottoposta a trasformazione una societa’ italiana, la
relativa decisione risulta da atto pubblico.
2. Se dalla trasformazione risulta una societa’ italiana, il notaio
per atto pubblico riceve in deposito, o redige, la relativa decisione
ed espleta il controllo di legalita’ di cui all’articolo 13.

Art. 13

Controllo di legalita’ della trasformazione transfrontaliera

1. Se la societa’ risultante dalla trasformazione transfrontaliera
ha adottato la legge italiana, il notaio, entro trenta giorni dal
ricevimento del certificato preliminare e della delibera di
approvazione del progetto di trasformazione, espleta il controllo di
legalita’ sulla attuazione della trasformazione rilasciandone
apposita attestazione. Fatte salve altre possibili modalita’ di
trasmissione, il notaio incaricato del controllo di legalita’
acquisisce senza oneri il certificato preliminare, redatto dalla
competente autorita’, dal registro delle imprese anche tramite il
BRIS.
2. Ai fini del controllo di cui al comma 1, il notaio verifica che:
a) siano rispettati i requisiti per la costituzione e iscrizione
nel registro delle imprese della societa’ risultante dalla
trasformazione, che ha adottato la legge italiana;
b) sia pervenuto il certificato preliminare alla trasformazione
transfrontaliera relativo alla societa’ sottoposta a trasformazione;
c) quando necessario, siano state stabilite le modalita’ di
partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 16.
3. Se dalla trasformazione risulta una societa’ di capitali
italiana, il capitale e’ determinato sulla base dei valori attuali
degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da una
relazione di stima redatta a norma dell’articolo 2343 del codice
civile o dalla documentazione di cui all’articolo 2343-ter del codice
civile oppure, quando dalla trasformazione risulta una societa’ a
responsabilita’ limitata, da una relazione di stima redatta a norma
dell’articolo 2465 del codice civile. Si applica altresi’, nel caso
di societa’ per azioni o in accomandita per azioni, l’articolo 2343,
secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma, del codice
civile e, nelle ipotesi di cui all’articolo 2343-ter, primo e secondo
comma, del codice civile, si applica il terzo comma del medesimo
articolo 2343 del codice civile.
4. Il comma 3 non si applica quando e’ sottoposta a trasformazione
in societa’ italiana una societa’ di altro Stato membro soggetta alle
regole di formazione del capitale di cui al titolo I capo IV della
direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, o a regole equivalenti.
5. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla
legge o omette il rilascio dell’attestazione, si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 29, commi 5, 6 e 7.
6. Per la societa’ italiana sottoposta a trasformazione
transfrontaliera che ha adottato una legge diversa da quella
italiana, il controllo di legalita’ di cui al comma 1 e’ espletato
dall’autorita’ all’uopo designata da tale Stato.

Note all’art. 13:
– Si riportano gli articoli 2343, 2343-ter e 2465 del
codice civile:
«Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e
di crediti). – . Chi conferisce beni in natura o crediti
deve presentare la relazione giurata di un esperto
designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la
societa’, contenente la descrizione dei beni o dei crediti
conferiti, l’attestazione che il loro valore e’ almeno pari
a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione
del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e i
criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere
allegata all’atto costitutivo.
L’esperto risponde dei danni causati alla societa’, ai
soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell’art. 64
del codice di procedura civile.
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta
giorni dalla iscrizione della societa’, controllare le
valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo
comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere
alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni
non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai
conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate
presso la societa’.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti
conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui
avvenne il conferimento, la societa’ deve proporzionalmente
ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che
risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo’
versare la differenza in danaro o recedere dalla societa’;
il socio recedente ha diritto alla restituzione del
conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in
natura. L’atto costitutivo puo’ prevedere, salvo in ogni
caso quanto disposto dal quinto comma dell’art. 2346, che
per effetto dell’annullamento delle azioni disposto nel
presente comma si determini una loro diversa ripartizione
tra i soci.»
«Art. 2343-ter (Conferimento di beni in natura o
crediti senza relazione di stima). – . Nel caso di
conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del
mercato monetario non e’ richiesta la relazione di cui
all’art. 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito
ai fini della determinazione del capitale sociale e
dell’eventuale sovrapprezzo e’ pari o inferiore al prezzo
medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o piu’
mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il
conferimento.
Fuori dai casi in cui e’ applicabile il primo comma,
non e’ altresi’ richiesta la relazione di cui all’art.
2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini
della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale
sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia
pari o inferiore:
a) al fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio
precedente quello nel quale e’ effettuato il conferimento a
condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione
legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in
ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento,
ovvero;
b) al valore risultante da una valutazione riferita
ad una data precedente di non oltre sei mesi il
conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente
riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del
conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto
indipendente da chi effettua il conferimento, dalla
societa’ e dai soci che esercitano individualmente o
congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla
societa’ medesima, dotato di adeguata e comprovata
professionalita’.
Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e
secondo comma presenta la documentazione dalla quale
risulta il valore attribuito ai conferimenti e la
sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma,
delle condizioni ivi indicate. La documentazione e’
allegata all’atto costitutivo.
L’esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde
dei danni causati alla societa’, ai soci e ai terzi.
Ai fini dell’applicazione del secondo comma, lettera
a), per la definizione di “fair value” si fa riferimento ai
principi contabili internazionali adottati dall’Unione
europea.
«Art. 2465 (Stima dei conferimenti di beni in natura e
di crediti). – . Chi conferisce beni in natura o crediti
deve presentare la relazione giurata di un revisore legale
o di una societa’ di revisione legale iscritti
nell’apposito registro. La relazione, che deve contenere la
descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei
criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il
loro valore e’ almeno pari a quello ad essi attribuito ai
fini della determinazione del capitale sociale e
dell’eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all’atto
costitutivo.
La disposizione del precedente comma si applica in caso
di acquisto da parte della societa’, per un corrispettivo
pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o
di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli
amministratori, nei due anni dalla iscrizione della
societa’ nel registro delle imprese. In tal caso
l’acquisto, salvo diversa disposizione dell’atto
costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci
a norma dell’art. 2479.
Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il
secondo comma dell’art. 2343 ed il quarto e quinto comma
dell’art. 2343-bis.».

Art. 14

Pubblicita’

1. Per la societa’ italiana sottoposta a trasformazione
transfrontaliera, la decisione di trasformazione, unitamente al
certificato preliminare e all’attestazione di espletamento del
controllo di legalita’ previsto dall’articolo 13, e’ depositata per
l’iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la societa’,
entro trenta giorni dall’attestazione.
2. Per la societa’ risultante dalla trasformazione che ha adottato
la legge italiana, entro trenta giorni dal rilascio dell’attestazione
di cui all’articolo 13, comma 1, l’atto costitutivo, unitamente
all’attestazione e al certificato preliminare, e’ depositato per
l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove la societa’ ha
sede. Fatte salve altre modalita’ di trasmissione, l’ufficio del
registro delle imprese comunica senza indugio, tramite il BRIS,
l’avvenuta iscrizione al corrispondente registro delle imprese in cui
e’ iscritta la societa’ sottoposta a trasformazione.

Art. 15

Efficacia ed effetti della trasformazione

1. La data dalla quale la trasformazione ha effetto e’ determinata
dalla legge applicabile alla societa’ risultante dalla
trasformazione. La societa’ italiana sottoposta a trasformazione e’
cancellata dal registro delle imprese quando l’ufficio competente ha
provveduto all’iscrizione della societa’ risultante dalla
trasformazione, a condizione che si sia provveduto al deposito di cui
all’articolo 14, comma 1. Fatte salve altre modalita’ di
trasmissione, nelle trasformazioni transfrontaliere, la comunicazione
di avvenuta iscrizione della societa’ risultante dalla trasformazione
avviene tramite il BRIS.
2. La trasformazione transfrontaliera in una societa’ regolata
dalla legge italiana ha effetto dalla data di iscrizione dell’atto
costitutivo nel registro delle imprese del luogo ove ha sede la
societa’ risultante dalla trasformazione. Il progetto puo’ stabilire
una data successiva.
3. La societa’ risultante dalla trasformazione conserva i diritti e
gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali della
societa’ che ha effettuato la trasformazione.

Art. 16

Partecipazione dei lavoratori

1. Quando la societa’ sottoposta a trasformazione transfrontaliera
applica un regime di partecipazione dei lavoratori o ha avuto nei sei
mesi precedenti la pubblicazione del progetto di trasformazione un
numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti del minimo
richiesto per la sua attivazione, secondo la legge dello Stato membro
dalla quale e’ regolata, la partecipazione dei lavoratori nella
societa’ italiana risultante dalla trasformazione e il loro
coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono
disciplinati in base a procedure, criteri e modalita’ stabiliti negli
accordi tra le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di
lavoro applicati nella societa’ stessa. In mancanza degli accordi di
cui al primo periodo, il regime applicato prima della trasformazione
continua ad applicarsi, in tutti i suoi elementi, alla societa’
risultante dalla trasformazione, secondo le disposizioni di
riferimento previste dall’allegato I, parte terza, del decreto
legislativo n. 188 del 2005. La societa’ comunica immediatamente ai
lavoratori o ai loro rappresentanti l’esito dei negoziati.
2. Se la societa’, anteriormente alla trasformazione, applica un
regime di partecipazione dei lavoratori, tale regime continua ad
applicarsi durante i negoziati e fino alla data di entrata in vigore
degli accordi o all’eventuale applicazione delle disposizioni di
riferimento.
3. I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della
delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei
mesi successivi, prorogabili dalle parti, di comune accordo, per
ulteriori sei mesi. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai
negoziati si applicano i seguenti articoli del decreto legislativo n.
188 del 2005:
a) articolo 3, commi 1, 2, lettere a), numero 1), b) e c), e
commi 3, 4, primo e secondo periodo, 6 e 11;
b) articolo 4, commi 1, 2, lettere a), g) e h), 3 e 4;
c) articoli 6, 8, 10 e 12.
4. A seguito dei negoziati, le disposizioni di riferimento di cui
al comma 1 si applicano se le parti hanno concordato nel corso dei
negoziati di avvalersi di tali disposizioni oppure non e’ stato
raggiunto un accordo entro il termine previsto e l’organo
amministrativo della societa’ sottoposta a trasformazione accetta
l’applicazione di tali disposizioni.
5. Resta fermo il comma 2 dell’allegato I, parte terza, del decreto
legislativo n. 188 del 2005. Si applica l’articolo 11 del decreto
legislativo n. 188 del 2005 e l’articolo 12, paragrafi 2 e 4, del
regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2021.
6. Quando in seguito ai negoziati preliminari si applicano le
disposizioni di riferimento per la partecipazione dei lavoratori di
cui al comma 1, puo’ essere apposto un limite massimo alla quota di
rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione o di
vigilanza della societa’ italiana risultante dalla trasformazione. La
quota indicata nel primo periodo non puo’ essere inferiore a un
terzo, se nella societa’ sottoposta a trasformazione i rappresentanti
dei lavoratori costituiscono almeno un terzo dei membri dell’organo
di amministrazione o di vigilanza.
7. La societa’ italiana risultante dalla trasformazione tenuta, ai
sensi delle disposizioni di cui al comma 1, ad applicare un regime di
partecipazione dei lavoratori, assume una forma giuridica che
consente l’esercizio dei diritti di partecipazione.
8. La societa’ di cui al comma 7 garantisce la tutela dei diritti
di partecipazione dei lavoratori in caso di nuove operazioni di
trasformazione, fusione e scissione nazionali, internazionali o
transfrontaliere effettuate nei quattro anni successivi alla data di
efficacia della trasformazione transfrontaliera, in conformita’ alle
disposizioni di cui al presente articolo ove compatibili.

Note all’art. 16:
– Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 10,
11, 12 e Allegato I, Parte terza, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 188 (Attuazione della direttiva
2001/86/CE che completa lo statuto della societa’ europea
per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori):
«Art. 3 (Istituzione di una delegazione speciale di
negoziazione). – 1. Quando gli organi di direzione o di
amministrazione delle societa’ partecipanti stabiliscono il
progetto di costituzione di una SE, non appena possibile
dopo la pubblicazione del progetto di fusione o creazione
di una holding o dopo l’approvazione di un progetto di
costituzione di un’affiliata o di trasformazione in una SE,
essi prendono le iniziative necessarie, comprese le
informazioni da fornire circa l’identita’ e il numero di
lavoratori delle societa’ partecipanti, delle affiliate o
dipendenze interessate, per avviare una negoziazione con i
rappresentanti dei lavoratori delle societa’ sulle
modalita’ del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.
2. A tale fine e’ istituita una delegazione speciale di
negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle societa’
partecipanti e delle affiliate o dipendenze interessate,
secondo gli orientamenti di seguito indicati:
a) in occasione dell’elezione o designazione dei
membri della delegazione speciale di negoziazione occorre
garantire:
1) che tali membri siano eletti o designati in
proporzione al numero dei lavoratori impiegati con
contratto di lavoro subordinato in ciascuno Stato membro
dalle societa’ partecipanti e dalle affiliate o dipendenze
interessate, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio
per ogni quota, pari al 10 per cento o sua frazione, del
numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato
impiegati in ciascuno Stato membro dalle societa’
partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate
nell’insieme degli Stati membri. Tali membri, nella misura
del possibile, devono ricomprendere almeno uno che
rappresenti ciascuna societa’ partecipante che ha
lavoratori. Dette misure non devono comportare un aumento
complessivo dei membri;
2) che, nel caso di una SE costituita mediante
fusione, siano presenti altri membri supplementari per ogni
Stato membro in misura tale da assicurare che la
delegazione speciale di negoziazione annoveri almeno un
rappresentante per ogni societa’ partecipante che e’
iscritta e ha lavoratori con contratto di lavoro
subordinato impiegati in tale Stato membro e della quale si
propone la cessazione come entita’ giuridica distinta in
seguito all’iscrizione della SE se:
il numero di detti membri supplementari non
supera il 20 per cento del numero di membri designati in
virtu’ del numero 1); e
la composizione della delegazione speciale di
negoziazione non comporta una doppia rappresentanza dei
lavoratori interessati;
3) che, nel caso di cui al numero 2), se il numero
di tali societa’ e’ superiore a quello dei seggi
supplementari disponibili conformemente al comma 1, detti
seggi supplementari sono attribuiti a societa’ di Stati
membri diversi in ordine decrescente rispetto al numero di
lavoratori ivi occupati;
b) in fase di prima applicazione i membri della
delegazione speciale di negoziazione sono eletti o
designati tra i componenti delle rappresentanze sindacali
(RSU/RSA) dalle rappresentanze sindacali medesime
congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti
gli accordi collettivi vigenti. Tali membri possono
comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente
dal fatto che siano o non siano lavoratori di una societa’
partecipante o di una affiliata o dipendenza interessata;
c) ove in uno stabilimento o una impresa manchi, per
motivi indipendenti dalla volonta’ dei lavoratori, una
preesistente forma di rappresentanza sindacale, le
organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato dalle societa’
partecipanti determinano le modalita’ di concorso dei
lavoratori di detto stabilimento o di detta impresa alla
elezione o designazione dei membri della delegazione
speciale di negoziazione.
3. La delegazione speciale di negoziazione e gli organi
competenti delle societa’ partecipanti determinano, tramite
accordo scritto, le modalita’ del coinvolgimento dei
lavoratori nella SE. A tale fine, gli organi competenti
delle societa’ partecipanti informano la delegazione
speciale di negoziazione del progetto e dello svolgimento
del processo di costituzione della SE, sino all’iscrizione
di quest’ultima.
4. Fatti salvi i commi 7, 8 e 9, la delegazione
speciale di negoziazione decide a maggioranza assoluta dei
suoi membri, purche’ tale maggioranza rappresenti anche la
maggioranza assoluta dei lavoratori. Ciascun membro dispone
di un voto. Tuttavia, qualora i risultati dei negoziati
portino ad una riduzione dei diritti di partecipazione, la
maggioranza richiesta per decidere di approvare tale
accordo e’ composta dai voti di due terzi dei membri della
delegazione speciale di negoziazione che rappresentino
almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri
che rappresentano i lavoratori occupati in almeno due Stati
membri:
a) nel caso di una SE da costituire mediante fusione,
se la partecipazione comprende almeno il 25 per cento del
numero complessivo dei lavoratori delle societa’
partecipanti, o
b) nel caso di una SE da costituire mediante
creazione di una holding o costituzione di un’affiliata, se
la partecipazione comprende almeno il 50 per cento del
numero complessivo dei lavoratori delle societa’
partecipanti.
5. Per “riduzione dei diritti di partecipazione” si
intende una quota dei membri degli organi della SE ai sensi
dell’art. 2, lettera k), inferiore alla quota piu’ elevata
esistente nelle societa’ partecipanti.
6. Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di
negoziazione puo’ chiedere ad esperti di sua scelta, ad
esempio a rappresentanti delle appropriate organizzazioni
di lavoratori di livello comunitario, di assisterla nei
lavori. Tali esperti possono partecipare alle riunioni
negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della
suddetta delegazione, ove opportuno per favorire la
coerenza a livello comunitario. La delegazione speciale di
negoziazione puo’ decidere di informare dell’inizio dei
negoziati i rappresentanti delle competenti organizzazioni
sindacali esterne, incluse le organizzazioni di lavoratori.
7. La delegazione speciale di negoziazione puo’
decidere a maggioranza, quale specificata di seguito, di
non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in
corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione
e consultazione dei lavoratori che vigono negli Stati
membri in cui la SE annovera lavoratori. Tale decisione
interrompe la procedura per la conclusione dell’accordo
menzionato all’art. 4. Qualora venga presa tale decisione,
non si applica nessuna delle disposizioni di cui
all’allegato I.
8. La maggioranza richiesta per decidere di non aprire
o di concludere i negoziati e’ composta dai voti di due
terzi dei membri che rappresentano almeno due terzi dei
lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i
lavoratori impiegati in almeno due Stati membri.
9. Nel caso di una SE costituita mediante
trasformazione, i commi 7 ed 8 non si applicano se la
partecipazione e’ prevista nella societa’ da trasformare.
10. La delegazione speciale di negoziazione puo’
nuovamente riunirsi su richiesta scritta di almeno il 10
per cento dei lavoratori della SE, delle affiliate e
dipendenze, o dei loro rappresentanti, non prima che siano
trascorsi due anni dalla decisione anzidetta, a meno che le
parti convengano di riaprire i negoziati ad una data
anteriore. Se la delegazione speciale decide di riavviare i
negoziati con la direzione, ma non e’ raggiunto alcun
accordo, non si applica nessuna delle disposizioni di cui
all’allegato I.
11. Le spese relative al funzionamento della
delegazione speciale di negoziazione e, in generale, ai
negoziati sono sostenute dalle societa’ partecipanti, in
modo da consentire alla delegazione speciale di
negoziazione di espletare adeguatamente la propria
missione. In particolare, salvo che non sia diversamente
convenuto, le societa’ partecipanti sostengono le spese di
cui all’allegato I, parte seconda, paragrafo 1, lettera
n).».
«Art. 4 (Contenuto dell’accordo). – 1. Gli organi
competenti delle societa’ partecipanti e la delegazione
speciale di negoziazione negoziano con spirito di
cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalita’ del
coinvolgimento dei lavoratori nella SE.
2. Fatta salva l’autonomia delle parti e salvo il comma
4, l’accordo previsto dal comma 1, stipulato tra gli organi
competenti delle societa’ partecipanti e la delegazione
speciale di negoziazione, determina:
a) il campo d’applicazione dell’accordo stesso;
b) la composizione, il numero di membri e la
distribuzione dei seggi dell’organo di rappresentanza che
sara’ l’interlocutore degli organi competenti della SE nel
quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione
dei lavoratori di quest’ultima e delle sue affiliate e
dipendenze;
c) le attribuzioni e la procedura prevista per
l’informazione e la consultazione dell’organo di
rappresentanza;
d) la frequenza delle riunioni dell’organo di
rappresentanza;
e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire
all’organo di rappresentanza; in particolare, salvo che non
sia diversamente convenuto, le societa’ partecipanti
sostengono le spese di cui all’allegato I, parte seconda,
paragrafo 1, lettera n);
f) se, durante i negoziati, le parti decidono di
istituire una o piu’ procedure per l’informazione e la
consultazione anziche’ un organo di rappresentanza, le
modalita’ di attuazione di tali procedure;
g) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti
decidano di stabilire modalita’ per la partecipazione dei
lavoratori, il merito di tali modalita’ compresi, a seconda
dei casi, il numero di membri dell’organo di
amministrazione o di vigilanza della SE che l’organo di
rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei
lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare,
raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le
procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione
o opposizione da parte dell’organo di rappresentanza dei
lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori, nonche’
i loro diritti;
h) la data di entrata in vigore dell’accordo, la
durata, i casi in cui l’accordo deve essere rinegoziato e
la procedura per rinegoziarlo.
3. L’accordo non e’ soggetto, tranne disposizione
contraria in esso contenuta, alle disposizioni di
riferimento che figurano nell’allegato I.
4. Fatto salvo l’art. 13, comma 3, lettera a), nel caso
di una SE costituita mediante trasformazione, l’accordo
prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i
suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che
esisteva nella societa’ da trasformare in SE.»
«Art. 6 (Legge applicabile alla procedura di
negoziazione). – 1. La legge applicabile alla procedura di
negoziazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 e’ la legge
dello Stato membro in cui e’ situata la sede sociale della
costituenda SE. La SE registrata in Italia ha l’obbligo di
far coincidere l’ubicazione dell’amministrazione centrale
con quella della sede sociale.»
«Art. 7 (Disposizioni di riferimento). – 1. Le
disposizioni di riferimento previste dall’allegato I
trovano applicazione dalla data di iscrizione della SE nel
registro delle imprese:
a) qualora le parti abbiano deciso nel corso di
negoziati di avvalersi di tali disposizioni ai fini della
definizione delle forme di coinvolgimento dei lavoratori
nella costituenda SE;
b) qualora non sia stato concluso alcun accordo entro
il termine previsto all’art. 5, e l’organo competente di
ciascuna delle societa’ partecipanti decida di accettare
l’applicazione delle disposizioni di riferimento alla SE e
di proseguire quindi con l’iscrizione della SE, ed inoltre
la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso ai
sensi dell’art. 3, comma 7, la decisione di non aprire
negoziati o di porre termine ai negoziati in corso e di
avvalersi delle norme in materia di informazione e
consultazione dei lavoratori vigenti in Italia e negli
altri Stati membri in cui al SE annovera lavoratori.
2. Le disposizioni di riferimento stabilite
nell’allegato I, parte terza, si applicano soltanto
qualora:
a) nel caso di una SE costituita mediante
trasformazione, le norme vigenti in uno Stato membro in
materia di partecipazione dei lavoratori all’organo di
direzione o di vigilanza si applichino ad una societa’
trasformata in SE;
b) nel caso di una SE costituita mediante fusione:
1) anteriormente all’iscrizione della SE, esista
presso una o piu’ delle sue societa’ partecipanti una o
piu’ delle forme di partecipazione comprendente almeno il
25 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte
le societa’ partecipanti; o
2) anteriormente all’iscrizione della SE, esista
presso una o piu’ delle sue societa’ partecipanti una o
piu’ delle forme di partecipazione comprendente meno del 25
per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le
societa’ partecipanti e la delegazione speciale di
negoziazione decida in tal senso;
c) nel caso di una SE costituita mediante creazione
di una holding o costituzione di un’affiliata:
1) anteriormente all’iscrizione della SE, esista
presso una o piu’ delle sue societa’ partecipanti una o
piu’ delle forme di partecipazione comprendente almeno il
50 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte
le societa’ partecipanti; o
2) anteriormente all’iscrizione della SE, esista
presso una o piu’ delle sue societa’ partecipanti una o
piu’ delle forme di partecipazione comprendente meno del 50
per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le
societa’ partecipanti e la delegazione speciale di
negoziazione decida in tal senso.
3. Se presso diverse societa’ partecipanti esisteva
piu’ di una delle forme di partecipazione, la delegazione
speciale di negoziazione decide quale di esse viene
introdotta nella SE. La delegazione speciale di
negoziazione informa l’organo competente delle societa’
partecipanti delle decisioni da essa adottate ai sensi del
comma 2 e del presente comma.»
«Art. 8 (Segreto e riservatezza). – 1. I membri della
delegazione speciale di negoziazione e dell’organo di
rappresentanza, nonche’ gli esperti che li assistono ed i
rappresentanti dei lavoratori che operano nell’ambito della
procedura per l’informazione e la consultazione non sono
autorizzati a rivelare a terzi notizie ricevute in via
riservata e qualificate come tali dall’organo competente
della SE e delle societa’ partecipanti. Tale divieto
permane anche successivamente alla scadenza del termine
previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto,
fatta salva la responsabilita’ civile e quanto previsto
dall’art. 12, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dai contratti collettivi applicati.
2. L’organo di vigilanza o di amministrazione della SE
o della societa’ partecipante situato nel territorio
italiano non e’ obbligato a comunicare informazioni che,
secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare
notevoli difficolta’ al funzionamento della SE, o
eventualmente della societa’ partecipante, o delle sue
affiliate e dipendenze, o da arrecare loro danno.
3. Le parti stipulanti prevedono la costituzione di una
commissione tecnica di conciliazione per le contestazioni
relative alla natura riservata delle notizie fornite e
qualificate come tali, nonche’ per la concreta
determinazione dei criteri obiettivi per l’individuazione
delle informazioni suscettibili di creare notevoli
difficolta’ al funzionamento o all’attivita’ esercitata
dalle imprese affiliate e dipendenze o di arrecare loro
danno.
4. La commissione e’ composta da tre membri
rispettivamente designati:
a) dall’organo di rappresentanza o dai rappresentanti
dei lavoratori che operano nell’ambito della procedura di
informazione e consultazione;
b) dagli organi di direzione o di amministrazione
delle societa’ partecipanti della societa’ europea;
c) dalle parti di comune accordo.
5. In caso di mancato accordo sulla designazione del
terzo membro di cui alla lettera c) del comma 4,
quest’ultimo e’ sorteggiato tra i nominativi compresi in
un’apposita lista di nomi, non superiore a sei,
preventivamente concordata.
6. La commissione conclude i propri lavori entro
quindici giorni dalla data di ricezione del ricorso
proposto dall’organo di cui alla lettera a) del comma 4.»
«Art. 10 (Tutela dei rappresentanti dei lavoratori). –
1. I membri della delegazione speciale di negoziazione, i
membri dell’organo di rappresentanza, i rappresentanti dei
lavoratori che operano nell’ambito di una procedura per
l’informazione e la consultazione e i rappresentanti dei
lavoratori che fanno parte dell’organo di vigilanza o di
amministrazione della SE e che sono impiegati presso la SE,
le sue affiliate o controllate, o dipendenze ovvero una
societa’ partecipante fruiscono, nell’esercizio delle loro
funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie
previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge e
dagli accordi e contratti collettivi vigenti negli Stati
membri in cui sono impiegati.
2. Per i rappresentanti di cui al comma 1 tali tutele e
garanzie comportano altresi’ il diritto a permessi
retribuiti per la partecipazione alle riunioni ed il
rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno per i periodi
necessari allo svolgimento delle loro funzioni nelle misure
che saranno definite dalle parti stipulanti il contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato.
3. Le parti definiscono, nell’ambito dell’accordo di
cui all’art. 4, tutti gli aspetti operativi concernenti
l’esercizio della rappresentanza dei lavoratori nella SE,
nelle sue controllate o dipendenze e nelle societa’
partecipanti.»
«Art. 11 (Sviamento di procedura). – 1. Qualora dopo la
registrazione della societa’ europea intervengano modifiche
sostanziali nella societa’ europea, nelle societa’
partecipanti e nelle affiliate, effettuate con lo scopo di
privare i lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento
deve essere posto in essere un nuovo negoziato.
2. Il negoziato e’ avviato su richiesta dei
rappresentanti dei lavoratori delle societa’ sussidiarie o
stabilimenti della societa’ europea e si svolge secondo le
procedure di cui agli articoli da 3 a 7 tenuto conto della
situazione esistente alla data di avvio dei negoziati
inizialmente avviati ai sensi dell’art. 3.»
«Art. 12 (Sanzioni). – 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, per la violazione della disposizione di
cui all’art. 8 il direttore generale della Direzione
generale della tutela delle condizioni di lavoro del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
parti interessate, valutati i lavori della commissione
tecnica di cui all’art. 8, applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di danaro da
1.033 euro a 6.198 euro.
2. Qualora sorgano questioni in ordine all’obbligo
dell’organo di vigilanza o di amministrazione della SE o
della societa’ partecipante di cui all’art. 8 di rendere
disponibili le informazioni sul numero dei lavoratori o
agli obblighi di informazione e consultazione stabiliti
nell’accordo di cui all’art. 4, fatte salve le previsioni
di cui all’art. 8, e’ costituita una commissione di
conciliazione composta da membri nominati dalle parti
interessate, presieduta da un soggetto nominato dalle parti
stesse di comune accordo e costituita secondo le regole
dettate all’art. 8. In caso di mancato accordo fra le parti
entro trenta giorni circa la sussistenza degli obblighi, il
direttore generale della Direzione generale della tutela
delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, sentite le parti medesime in
contraddittorio tra loro, accerta l’eventuale inadempienza
e ordina l’adempimento degli obblighi stessi. Qualora non
venga ottemperato all’ordine entro il termine di trenta
giorni, il direttore generale applica a carico del soggetto
inadempiente la sanzione amministrativa da 5.165 euro a
30.988 euro.».
«Allegato I
Parte terza.
Disposizioni di riferimento per la partecipazione
1. La partecipazione dei lavoratori alla SE e’
disciplinata dalle seguenti disposizioni:
a) nel caso di una SE costituita mediante
trasformazione, se le norme vigenti in uno Stato membro in
materia di partecipazione dei lavoratori all’organo di
amministrazione o di vigilanza si applicavano anteriormente
all’iscrizione, tutti gli elementi della partecipazione dei
lavoratori continuano ad applicarsi alla SE. A tal fine, si
applica per quanto possibile la lettera b);
b) negli altri casi di costituzione di una SE i
lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze e/o
il loro organo di rappresentanza sono autorizzati ad
eleggere, designare, raccomandare o ad opporsi alla
designazione di un numero di membri dell’organo di
amministrazione o di vigilanza della SE pari alla piu’ alta
quota applicabile nelle societa’ partecipanti prima
dell’iscrizione della SE.
2. Se nessuna delle societa’ partecipanti era soggetta
a disposizioni per la partecipazione prima dell’iscrizione
della SE, non vi e’ l’obbligo di introdurre disposizioni
per la partecipazione dei lavoratori.
3. La ripartizione dei seggi dell’organo di
amministrazione o di quello di vigilanza tra i membri
rappresentanti dei lavoratori nei vari Stati membri o le
modalita’ secondo cui i lavoratori della SE possono
raccomandare la designazione dei membri di detti organi od
opporvisi sono decise dall’organo di rappresentanza in
funzione della proporzione di lavoratori della SE impiegati
in ciascuno Stato membro. Se i lavoratori di uno o piu’
Stati membri non sono soggetti al criterio proporzionale,
l’organo di rappresentanza designa uno dei membri dello
Stato membro in questione, in particolare dello Stato
membro in cui la SE ha la sede sociale, laddove opportuno.
Ciascuno Stato membro puo’ determinare le modalita’ secondo
cui devono essere ripartiti i seggi dell’organo di
amministrazione o di quello di vigilanza che sono ad esso
assegnati.
4. Tutti i membri eletti, designati o raccomandati
dall’organo di rappresentanza o eventualmente dai
lavoratori per l’organo di amministrazione o, se del caso,
di vigilanza della SE, sono membri a pieno titolo di tale
organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei
membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto
di voto.».

(1) Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019

CAPO -I

Trasformazioni transfrontaliere

Articolo 86 bis

Ambito di applicazione

1.  

Il presente capo si applica alle trasformazioni di società di capitali costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e aventi la propria sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nell’Unione in società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro.

2.  

Il presente capo non si applica alle trasformazioni transfrontaliere a cui partecipa una società avente per oggetto l’investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico, che opera secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote, a richiesta dei possessori, sono riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, attingendo alle attività di detta società. Gli atti o le operazioni compiuti da tale società per garantire che la quotazione in borsa delle sue quote non vari in modo significativo rispetto al valore netto d’inventario sono considerati equivalenti a un tale riscatto o rimborso.

3.  

Gli Stati membri provvedono a che il presente capo non si applichi alle società che si trovino in una delle situazioni seguenti:

a)

società in liquidazione e che hanno iniziato la distribuzione del proprio patrimonio attivo fra i propri azionisti;

b)

società sottoposte a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE.

4.  

Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alle società che sono:

a)

sottoposte a procedure di insolvenza o sottoposte a quadri di ristrutturazione preventiva;

b)

sottoposte a procedure di liquidazione, diverse da quelle di cui al paragrafo 3, lettera a); o

c)

sottoposte a misure di prevenzione della crisi come definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 86 ter

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

1)

“società” una società di capitali di uno dei tipi elencati nell’allegato II che effettua una trasformazione transfrontaliera;

2)

“trasformazione transfrontaliera”: l’operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione, pur conservando la propria personalità giuridica, muta il tipo in cui è iscritta nello Stato membro di partenza in uno dei tipi di società elencati nell’ allegato II previsti per le società nello Stato membro di destinazione, nel quale trasferisce almeno la sede sociale;

3)

“Stato membro di partenza”: lo Stato membro nel quale la società è iscritta prima della trasformazione transfrontaliera;

4)

“Stato membro di destinazione”: lo Stato membro nel quale la società trasformata è iscritta in esito alla trasformazione transfrontaliera;

5)

“società trasformata”: una società costituita nello Stato membro di destinazione come conseguenza di una trasformazione transfrontaliera.

Articolo 86 quarter

Procedure e formalità

Nel rispetto del diritto dell’Unione, le procedure e formalità da assolvere ai fini della trasformazione transfrontaliera sono disciplinate dal diritto dello Stato membro di partenza, per la parte finalizzata all’ottenimento del certificato preliminare alla trasformazione, e dal diritto dello Stato membro di destinazione, per la parte successiva al ricevimento di tale certificato.

Articolo 86 quinquies

Progetto di trasformazione transfrontaliera

L’organo di amministrazione o di direzione della società prepara il progetto di trasformazione transfrontaliera. Tale progetto comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

il tipo e la denominazione della società nello Stato membro di partenza e l’ubicazione della sua sede sociale in tale Stato membro;

b)

il tipo e la denominazione proposte per la società trasformata nello Stato membro di destinazione e l’ubicazione della sede sociale proposta per tale società in tale Stato membro;

c)

l’atto costitutivo della società nello Stato membro di destinazione, se del caso, e lo statuto, se forma oggetto di un atto separato;

d)

il calendario indicativo proposto per la trasformazione transfrontaliera;

e)

i diritti accordati dalla società trasformata ai soci titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle azioni che rappresentano il capitale sociale o le misure proposte nei loro confronti;

f)

le salvaguardie offerte ai creditori, quali garanzie e impegni;

g)

tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo della società;

h)

se la società abbia beneficiato di incentivi o sovvenzioni nello Stato membro di partenza nel corso dell’ultimo quinquennio;

i)

i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci in conformità dell’articolo 86 decies;

j)

le probabili ripercussioni della trasformazione transfrontaliera sull’occupazione;

k)

se del caso, le informazioni sulle procedure secondo le quali sono stabilite, a norma dell’articolo 86 terdecies, le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società trasformata.

Articolo 86 sexies

Relazione dell’organo di amministrazione o di direzione ai soci e ai dipendenti

1.  

L’organo di amministrazione o di direzione della società redige una relazione destinata ai soci e ai dipendenti nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione transfrontaliera ed espone le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i dipendenti.

La relazione illustra in particolare le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per l’attività futura della società.

2.  

La relazione comprende altresì una sezione destinata ai soci e una sezione destinata ai dipendenti.

La società può decidere di elaborare un’unica relazione contenente tali due sezioni o elaborare due relazioni separate, contenenti la sezione pertinente, destinate rispettivamente ai soci e ai dipendenti.

3.  

La sezione della relazione destinata ai soci illustra, in particolare, gli aspetti seguenti:

a)

la liquidazione in denaro e il metodo utilizzato per determinare tale liquidazione;

b)

le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i soci;

c)

i diritti e i mezzi di ricorso di cui i soci dispongono a norma dell’articolo 86 decies.

4.  

La sezione della relazione destinata ai soci non è obbligatoria se tutti i soci della società hanno concordato di prescindere da tale requisito. Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall’applicazione del presente articolo.

5.  

La sezione della relazione destinata ai dipendenti illustra in particolare gli aspetti seguenti:

a)

le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i rapporti di lavoro come anche, se del caso, le eventuali misure per salvaguardare tali rapporti;

b)

le eventuali modifiche sostanziali delle condizioni d’impiego applicabili o dell’ubicazione dei centri di attività della società;

c)

in che modo gli elementi di cui alle lettere a) e b) incidono sulle imprese controllate.

6.  

La relazione o le relazioni sono messe a disposizione dei soci e dei rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi in ogni caso in forma elettronica, unitamente al progetto di trasformazione transfrontaliera, se disponibile, almeno sei settimane prima della data dell’assemblea generale di cui all’articolo 86 nonies.

7.  

I soci sono informati se l’organo di amministrazione o di direzione o della società riceve in tempo utile un parere sulle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 5, espresso dai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dai lavoratori stessi, secondo quanto previsto dal diritto nazionale; il parere è accluso alla relazione.

8.  

La sezione della relazione destinata ai dipendenti non è necessaria se la società, e le sue eventuali controllate, hanno come unici dipendenti i membri dell’organo di amministrazione o di direzione.

9.  

Qualora, conformemente al paragrafo 4, si prescinda dalla sezione della relazione destinata ai soci prevista al paragrafo 3 e la sezione destinata ai dipendenti prevista al paragrafo 5 non sia necessaria ai sensi del paragrafo 8, la relazione non è obbligatoria.

10.  

I paragrafi da 1 a 9 del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e le procedure di informazione e consultazione applicabili introdotti a livello nazionale in recepimento della direttiva 2002/14/CE e della direttiva 2009/38/CE.

Articolo 86 septies

Relazione dell’esperto indipendente

1.  

Gli Stati membri provvedono a che un esperto indipendente esamini il progetto di trasformazione transfrontaliera e rediga una relazione destinata ai soci. Tale relazione è messa a loro disposizione almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies. A seconda di quanto previsto dalla legislazione dello Stato membro, l’esperto può essere una persona fisica o una persona giuridica.

2.  

La relazione di cui al paragrafo 1 comprende in ogni caso il parere dell’esperto in merito alla adeguatezza della liquidazione in denaro. Nel valutare la liquidazione in denaro, l’esperto considera l’eventuale prezzo di mercato delle azioni nella società prima dell’annuncio della proposta di trasformazione o il valore della società, prescindendo dall’effetto della trasformazione proposta, calcolato secondo metodi di valutazione generalmente riconosciuti. La relazione deve almeno:

a)

indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione della liquidazione in denaro proposta;

b)

precisare se il metodo o i metodi sono adeguati per valutare la liquidazione in denaro, indicare il valore ottenuto utilizzando tali metodi e fornire un parere sull’importanza relativa attribuita a tali metodi nella determinazione della liquidazione; e

c)

descrivere le eventuali difficoltà particolari di valutazione.

L’esperto ha il diritto di ottenere dalla società tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dei propri compiti.

3.  

L’esame del progetto di trasformazione transfrontaliera da parte di un esperto indipendente e la relazione dell’esperto indipendente non occorrono qualora tutti i soci della società decidano di farne a meno.

Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall’applicazione del presente articolo.

Articolo 86 octies

Pubblicità

1.  

Gli Stati membri dispongono che i documenti seguenti siano comunicati dalla società e pubblicati nel registro dello Stato membro di partenza almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies:

a)

il progetto di trasformazione transfrontaliera; e

b)

un avviso che informa i soci, i creditori e i rappresentanti dei lavoratori della società o, in mancanza di tali rappresentanti, i lavoratori stessi, della possibilità di presentare alla società, almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell’assemblea generale, osservazioni sul progetto di trasformazione transfrontaliera.

Gli Stati membri possono esigere che la relazione dell’esperto indipendente sia comunicata e pubblicata nel registro.

Gli Stati membri provvedono a che la società sia in grado di eliminare le informazioni riservate dalla pubblicazione della relazione dell’esperto indipendente.

I documenti cui è stata data pubblicità in conformità del presente paragrafo sono accessibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

2.  

Gli Stati membri possono esonerare una società dall’obbligo di pubblicità imposto dal paragrafo 1 del presente articolo se, per un periodo continuativo che inizia non più tardi di un mese prima della data fissata per l’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies e finisce non prima della conclusione di tale assemblea generale, tale società rende disponibili al pubblico i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel suo sito web, senza costi per il pubblico.

Tuttavia, gli Stati membri non subordinano tale esonero a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari per garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti, e proporzionati al conseguimento di tali obiettivi.

3.  

Ove la società renda disponibili i termini del progetto di trasformazione transfrontaliera a norma del paragrafo 2 del presente articolo, essa trasmette al registro dello Stato membro di partenza, almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies, le informazioni seguenti:

a)

il tipo, la denominazione della società e la sua sede sociale nello Stato membro di partenza nonché il tipo e la denominazione proposti per la società trasformata nello Stato membro di destinazione e la sua sede sociale proposta in tale Stato membro;

b)

il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’articolo 14 riferiti alla società e il relativo numero di iscrizione in tale registro;

c)

l’indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori, dei dipendenti e dei soci; e

d)

l’indicazione del sito web nel quale sono accessibili per via telematica, gratuitamente, il progetto di trasformazione transfrontaliera, l’avviso previsto al paragrafo 1, la relazione dell’esperto e le informazioni esaurienti sulle modalità di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

Il registro dello Stato membro di partenza rende disponibili pubblicamente le informazioni di cui ai punti da a) a d) del primo comma.

4.  

Gli Stati membri provvedono a che sia possibile assolvere interamente per via telematica agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 3, senza necessità che i richiedenti compaiano di persona dinanzi all’autorità competente nello Stato membro di partenza, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

5.  

Oltre alla pubblicità prevista ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono esigere che il progetto di trasformazione transfrontaliera o le informazioni previste al paragrafo 3 del presente articolo siano pubblicati nel bollettino nazionale o tramite una piattaforma elettronica centrale, conformemente all’articolo 16, paragrafo 3. In tal caso provvedono a che il registro trasmetta al bollettino nazionale o a una piattaforma elettronica centrale le informazioni d’interesse.

6.  

Gli Stati membri provvedono a che la documentazione prevista al paragrafo 1 o le informazioni previste al paragrafo 3 siano accessibili al pubblico gratuitamente attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Gli Stati membri inoltre provvedono a che, per la pubblicità prevista ai paragrafi 1 e 3 e, se applicabile, per la pubblicazione di cui al paragrafo 5, il registro imponga alla società oneri non superiori al recupero dei costi amministrativi di erogazione di tali servizi.

Articolo 86 nonies

Approvazione dell’assemblea generale

1.  

Dopo aver preso conoscenza delle relazioni di cui agli articoli 86 sexies e 86 septies, se applicabili, dei pareri espressi dai dipendenti in conformità dell’articolo 86 sexies e delle osservazioni presentate in conformità dell’articolo 86 octies, l’assemblea generale della società delibera se approvare il progetto di trasformazione transfrontaliera e se modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se quest’ultimo forma oggetto di un atto separato.

2.  

L’assemblea generale della società può subordinare l’esecuzione della trasformazione transfrontaliera alla condizione della espressa ratifica da parte sua delle modalità previste all’articolo 86 terdecies.

3.  

Gli Stati membri dispongono che la maggioranza necessaria per l’approvazione del progetto di trasformazione transfrontaliera e di qualsiasi modifica dello stesso sia pari ad almeno due terzi, ma a non oltre il 90 %, dei voti attribuiti alle azioni o al capitale sottoscritto rappresentati nell’assemblea generale. In nessun caso la percentuale minima di voti richiesta è superiore a quella che il diritto nazionale prevede per l’approvazione di una fusione transfrontaliera.

4.  

Se una clausola del progetto di trasformazione transfrontaliera o una qualsiasi modifica dell’atto costitutivo della società trasformanda determina un aumento degli obblighi economici di un socio nei confronti della società o di terzi, gli Stati membri possono richiedere, in tali circostanze specifiche, che tale clausola o la modifica dell’atto costitutivo siano approvati dal socio interessato, a condizione che tale socio non sia in grado di esercitare i diritti enunciati all’articolo 86 decies.

5.  

Gli Stati membri impediscono che l’approvazione della trasformazione transfrontaliera deliberata dall’assemblea generale possa essere contestata solo per i motivi seguenti:

a)

la liquidazione in denaro a norma dell’articolo 86 quinquies, lettera i), è stata determinata in modo non adeguato; o

b)

le informazioni fornite in merito alla liquidazione in denaro di cui alla lettera a) non sono conformi alle prescrizioni di legge.

Articolo 86 decies

Tutela dei soci

1.  

Gli Stati membri provvedono a che quanto meno i soci che hanno votato contro il progetto di trasformazione transfrontaliera abbiano il diritto di alienare le loro azioni, in cambio di una adeguata liquidazione in denaro, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 5.

Gli Stati membri possono riconoscere il diritto di cui al primo comma anche ad altri soci della società.

Gli Stati membri possono esigere che l’opposizione esplicita al progetto di trasformazione transfrontaliera, le intenzioni dei soci di esercitare il loro diritto di alienare le loro azioni, o entrambe, siano adeguatamente documentate al più tardi nell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies. Gli Stati membri possono permettere che la registrazione dell’opposizione al progetto di trasformazione transfrontaliera sia considerata un’adeguata documentazione di un voto contrario.

2.  

Gli Stati membri fissano il termine entro il quale i soci di cui al paragrafo 1 sono tenuti a comunicare alla società la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni. Tale termine cade entro un mese dall’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies. Gli Stati membri provvedono a che la società fornisca un indirizzo elettronico al quale trasmettere tale dichiarazione per via elettronica.

3.  

Gli Stati membri fissano inoltre il termine entro il quale deve essere pagata la liquidazione in denaro specificata nel progetto di trasformazione transfrontaliera. Tale termine non può cadere più di due mesi dopo la data in cui, conformemente all’articolo 86 octodecies, la trasformazione transfrontaliera ha acquistato efficacia.

4.  

Gli Stati membri provvedono a che i soci che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni, ma che ritengono inadeguata la liquidazione in denaro offerta dalla società siano legittimati ad agire per ottenere un conguaglio in denaro davanti l’autorità competente o a un organismo incaricato a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri fissano un termine finale per la proposizione della domanda relativa al conguaglio in denaro.

Gli Stati membri possono prevedere che la decisione finale in merito alla corresponsione di un conguaglio in denaro si applichi a tutti i soci che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni conformemente al paragrafo 2.

5.  

Gli Stati membri provvedono a che i diritti previsti ai paragrafi da 1 a 4 siano disciplinati dal diritto dello Stato membro di partenza e a che la competenza esclusiva a risolvere qualsiasi controversia relativa a tali diritti spetti a tale Stato membro di partenza.

Articolo 86 undecies

Tutela dei creditori

1.  

Gli Stati membri prevedono un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori i cui crediti siano anteriori alla pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera e che non siano ancora scaduti al momento di tale pubblicità.

Gli Stati membri provvedono a che, entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera prevista all’articolo 86 octies, il creditore che non è soddisfatto delle garanzie offerte nel progetto di trasformazione transfrontaliera di cui all’articolo 86 quinquies, lettera f), possa rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate, a condizione che possa dimostrare, in modo credibile, che, in conseguenza della trasformazione transfrontaliera, il soddisfacimento dei suoi crediti è in pericolo e che la società non ha fornito adeguate garanzie.

Gli Stati membri provvedono a che le garanzie siano subordinate all’efficacia della trasformazione transfrontaliera a norma dell’articolo 86 octodecies.

2.  

Gli Stati membri possono esigere che l’organo di amministrazione o di direzione della società fornisca una dichiarazione che rifletta accuratamente la situazione finanziaria della società a una data non anteriore a un mese rispetto alla pubblicazione della dichiarazione. Nella dichiarazione l’organo di amministrazione o di direzione afferma che a sua conoscenza, viste le informazioni di cui dispone alla data di tale dichiarazione ed effettuate indagini ragionevoli, nulla indica che la società possa, una volta che la trasformazione avrà efficacia, non essere in grado di rispondere delle proprie obbligazioni alla scadenza. La dichiarazione è resa pubblica unitamente al progetto di trasformazione transfrontaliera a norma dell’articolo 86 octies.

3.  

I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata l’applicazione della normativa dello Stato membro di partenza in materia di soddisfacimento o garanzia degli obblighi pecuniari o non pecuniari nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

4.  

Gli Stati membri provvedono a che i creditori i cui crediti siano anteriori alla data di pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera possano agire in giudizio contro la società anche nello Stato membro di partenza, entro due anni dalla data in cui la trasformazione ha acquistato efficacia, senza pregiudizio delle norme sulla competenza derivanti dal diritto dell’Unione o nazionale o da un accordo contrattuale. Tale facoltà di agire in giudizio si aggiunge alle altre norme sulla scelta del foro competente applicabili conformemente al diritto dell’Unione.

Articolo 86 duodecies

Informazione e consultazione dei lavoratori

1.  

Gli Stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati in relazione alla trasformazione transfrontaliera e siano esercitati in conformità del quadro giuridico stabilito dalla direttiva 2002/14/CE nonché, se del caso, dalla direttiva 2009/38/CE, per le imprese e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Gli Stati membri possono decidere di applicare i diritti di informazione e consultazione ai lavoratori di società che non siano quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14/CE.

2.  

Nonostante l’articolo 86 sexies, paragrafo 7, e l’articolo 86 octies, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati quanto meno prima che si deliberi sul progetto di trasformazione transfrontaliera o la relazione di cui all’articolo 86 sexies, secondo quale dei due sia anteriore, in modo da dare ai lavoratori una risposta motivata prima dell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies.

3.  

Senza pregiudizio di eventuali disposizioni e pratiche in vigore più favorevoli ai lavoratori, gli Stati membri definiscono le modalità pratiche per l’esercizio del diritto di informazione e consultazione conformemente all’articolo 4 della direttiva 2002/14/CE.

Articolo 86 terdecies

Partecipazione dei lavoratori

1.  

Fatto salvo il paragrafo 2, la società trasformata è soggetta alle disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro di destinazione.

2.  

Le disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro di destinazione non si applicano se, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera, la società ha alle sue dipendenze un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti della soglia che il diritto dello Stato membro di partenza impone per attivare la partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE oppure se la legislazione dello Stato membro di destinazione:

a)

non prevede un livello di partecipazione dei lavoratori almeno identico a quello attuato nella società prima della trasformazione transfrontaliera, misurato con riferimento alla quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell’organo di amministrazione o dell’organo di vigilanza o dei rispettivi comitati o del gruppo dirigente competente per i centri di profitto della società, qualora sia prevista la rappresentanza dei lavoratori; oppure

b)

non prevede, per i lavoratori di stabilimenti della società trasformata situati in altri Stati membri, un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico a quello di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro di destinazione.

3.  

Nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo la partecipazione dei lavoratori nella società trasformata e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati dagli Stati membri, mutatis mutandis e fatti salvi i paragrafi da 4 a 7 del presente articolo, secondo i principi e le modalità di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2157/2001 e a norma delle disposizioni seguenti della direttiva 2001/86/CE:

a)

articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i); articolo 3, paragrafo 2, lettera b); articolo 3, paragrafo 3; articolo 3, paragrafo 4, prime due frasi; e articolo 3, paragrafi 5 e 7;

b)

articolo 4, paragrafo 1; articolo 4, paragrafo 2, lettere a), g) e h); e articolo 4, paragrafi 3 e 4;

c)

articolo 5;

d)

articolo 6

e)

articolo 7, paragrafo 1, ad eccezione del secondo trattino della lettera b);

f)

articoli 8, 10, 11 e 12; e

g)

allegato, parte terza, lettera a).

4.  

Nello stabilire i principi e le modalità di cui al paragrafo 3 gli Stati membri:

a)

conferiscono alla delegazione speciale di negoziazione il diritto di decidere, alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri che rappresenti almeno due terzi dei lavoratori, di non avviare negoziati o di porre termine ai negoziati già avviati e di attenersi alle disposizioni in materia di partecipazione vigenti nello Stato membro di destinazione;

b)

possono stabilire, qualora in seguito a negoziati preliminari si applichino le disposizioni di riferimento per la partecipazione e nonostante tali disposizioni, di limitare la quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione della società trasformata. Tuttavia, qualora nella società i rappresentanti dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dell’organo di amministrazione o di vigilanza, tale limitazione non può in alcun caso tradursi in una quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione inferiore a un terzo;

c)

provvedono a che le norme sulla partecipazione dei lavoratori applicabili prima della trasformazione transfrontaliera continuino ad applicarsi fino alla data di applicazione delle norme concordate successivamente o, in mancanza di queste, fino all’applicazione di disposizioni di riferimento in conformità dell’allegato, parte terza, lettera a), della direttiva 2001/86/CE.

5.  

L’estensione dei diritti di partecipazione ai lavoratori della società trasformata impiegati in altri Stati membri, di cui al paragrafo 2, lettera b), non comporta alcun obbligo, per gli Stati membri che optano per questa formula, di tener conto di tali lavoratori al momento di calcolare l’ordine di grandezza delle soglie che fanno scattare i diritti di partecipazione in virtù della legislazione nazionale.

6.  

Se la società trasformata è destinata ad essere gestita in regime di partecipazione dei lavoratori in conformità delle norme richiamate al paragrafo 2, la società è obbligata ad assumere una forma giuridica che permetta l’esercizio dei diritti di partecipazione.

7.  

La società trasformata gestita in regime di partecipazione dei lavoratori è obbligata ad adottare provvedimenti per garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione, siano esse transfrontaliere o nazionali, effettuate nei quattro anni successivi alla data di efficacia della trasformazione transfrontaliera, applicando, mutatis mutandis, le disposizioni stabilite nei paragrafi da 1 a 6.

8.  

La società comunica senza indebito ritardo ai dipendenti o ai loro rappresentanti l’esito dei negoziati sulla partecipazione dei lavoratori.

Articolo 86 quaterdecies

Certificato preliminare alla trasformazione

1.  

Gli Stati membri designano l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità delle trasformazioni transfrontaliere per quelle parti della procedura disciplinate dal diritto dello Stato membro di partenza e a rilasciare il certificato preliminare alla trasformazione attestante il soddisfacimento di tutte le condizioni applicabili e il regolare adempimento di tutte le procedure e formalità nello Stato membro di partenza (“autorità competente”).

In tale adempimento delle procedure e delle formalità può rientrare il soddisfacimento o la garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici, o il rispetto di particolari prescrizioni settoriali, compresa la garanzia degli obblighi derivanti da procedimenti in corso.

2.  

Gli Stati membri provvedono a che la domanda di certificato preliminare alla trasformazione presentata dalla società sia corredata:

a)

del progetto di trasformazione transfrontaliera;

b)

della relazione e del parere allegato, se esistente, previsti all’articolo 86 sexies, nonché della relazione prevista all’articolo 86 septies, ove disponibili;

c)

delle eventuali osservazioni presentate conformemente all’articolo 86 octies, paragrafo 1; e

d)

di informazioni sull’approvazione da parte dell’assemblea generale di cui all’articolo 86 nonies.

3.  

Gli Stati membri possono esigere che la domanda della società di rilascio del certificato preliminare sia corredata di informazioni supplementari, concernenti segnatamente:

a)

il numero di dipendenti al tempo in cui è stato redatto il progetto di trasformazione transfrontaliera;

b)

l’esistenza di società controllate e la loro rispettiva ubicazione geografica;

c)

informazioni in merito al soddisfacimento degli obblighi della società nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità competenti possono richiedere ad altre autorità pertinenti le informazioni in questione, qualora esse non siano state fornite dalla società.

4.  

Gli Stati membri provvedono a che sia possibile presentare interamente per via telematica la domanda prevista ai paragrafi 2 e 3, compresi le informazioni e i documenti, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi all’autorità competente, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

5.  

Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori previste all’articolo 86 terdecies, l’autorità competente dello Stato membro di partenza verifica se il progetto di trasformazione transfrontaliera contiene informazioni sulle procedure per determinare le pertinenti modalità applicabili, e sulle relative alternative possibili.

6.  

Ai fini del controllo previsto al paragrafo 1 l’autorità competente esamina:

a)

tutte le informazioni e tutti i documenti trasmessi all’autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3;

b)

se del caso, la segnalazione da parte della società dell’avvenuto avvio della procedura di cui all’articolo 86 terdecies, paragrafi 3 e 4.

7.  

Gli Stati membri provvedono a che il controllo di cui al paragrafo 1 sia effettuato entro tre mesi dalla data di ricevimento dei documenti e della notizia dell’approvazione della trasformazione transfrontaliera da parte dell’assemblea generale della società. Tale controllo sfocia in uno degli esiti seguenti:

a)

l’autorità competente rilascia il certificato preliminare alla trasformazione se viene stabilito che la trasformazione transfrontaliera soddisfa tutte le condizioni applicabili, e che sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie;

b)

l’autorità competente non rilascia il certificato preliminare alla trasformazione, informando la società dei motivi della decisione assunta, se viene stabilito che la trasformazione transfrontaliera non soddisfa tutte le condizioni applicabili, o che non sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie; in tal caso l’autorità competente può dare alla società l’opportunità di soddisfare le condizioni applicabili o di espletare le procedure e formalità entro un lasso di tempo adeguato.

8.  

Gli Stati membri provvedono a che l’autorità competente non rilasci il certificato preliminare alla trasformazione qualora venga stabilito, in conformità del diritto nazionale, che una trasformazione transfrontaliera è effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione o all’elusione del diritto dell’Unione o nazionale, ovvero per scopi criminali.

9.  

Se, durante il controllo previsto al paragrafo 1, l’autorità competente nutre seri dubbi che la trasformazione transfrontaliera sia effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione o all’elusione del diritto dell’Unione o nazionale, ovvero per scopi criminali, l’autorità tiene conto dei fatti e delle circostanze d’interesse, quali, se pertinenti e non considerati separatamente, gli elementi indicativi di cui sia venuta a conoscenza nel corso del controllo di cui al paragrafo 1, anche consultando le autorità pertinenti. La valutazione ai fini del presente paragrafo è effettuata caso per caso, secondo una procedura disciplinata dal diritto nazionale.

10.  

Qualora ai fini della valutazione di cui ai paragrafi 8 e 9 sia necessario tener conto di informazioni supplementari o svolgere ulteriori attività investigative, il periodo di tre mesi di cui al paragrafo 7 può essere prorogato al massimo di altri tre mesi.

11.  

Qualora, a causa della complessità della procedura transfrontaliera, non sia possibile effettuare la valutazione entro i termini di cui ai paragrafi 7 e 10, gli Stati membri provvedono affinché i motivi dell’eventuale ritardo siano comunicati al richiedente prima della scadenza di tali termini.

12.  

Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente possa consultare altre autorità pertinenti con competenze nei vari settori interessati dalla trasformazione transfrontaliera, comprese quelle dello Stato membro di destinazione, e ottenere da tali autorità e dalla società le informazioni e i documenti necessari per effettuare il controllo di legalità della trasformazione transfrontaliera, all’interno del quadro procedurale previsto dal diritto nazionale. Ai fini della valutazione, l’autorità competente può avvalersi di un esperto indipendente.

Articolo 86 quindecies

Trasmissione del certificato preliminare alla trasformazione

1.  

Gli Stati membri provvedono a che il certificato preliminare alla trasformazione sia condiviso con le autorità di cui all’articolo 86 sexdecies, paragrafo 1, attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Gli Stati membri provvedono inoltre a che il certificato preliminare alla trasformazione sia disponibile attraverso il sistema di interconnessione dei registri

2.  

L’accesso al certificato preliminare alla trasformazione è gratuito per le autorità di cui all’articolo 86 sexdecies, paragrafo 1, e per i registri.

Articolo 86 sexdecies

Controllo della legalità della trasformazione transfrontaliera da parte dello Stato membro di destinazione

1.  

Gli Stati membri designano l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità della trasformazione transfrontaliera per la parte della procedura disciplinata dal diritto dello Stato membro di destinazione ad approvare la trasformazione transfrontaliera.

Tale autorità si accerta in particolare che la società trasformata rispetti le disposizioni del diritto nazionale relative alla costituzione e all’iscrizione delle società nel registro delle imprese e, se applicabile, che siano state stabilite modalità relative alla partecipazione dei lavoratori a norma dell’articolo 86 terdecies.

2.  

Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la società trasmette all’autorità prevista al paragrafo 1 del presente articolo il progetto di trasformazione transfrontaliera approvato dall’assemblea generale a norma dell’articolo 86 nonies.

3.  

Ciascuno Stato membro provvede a che la società possa presentare interamente per via telematica la domanda ai fini del paragrafo 1, compresi le informazioni e i documenti necessari, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi all’autorità di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

4.  

L’autorità di cui al paragrafo 1 approva la trasformazione transfrontaliera non appena ha stabilito che sono state regolarmente soddisfatte tutte le rilevanti condizioni e formalità nello Stato membro di destinazione.

5.  

Il certificato preliminare alla trasformazione è accettato dall’autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo quale documento attestante a titolo definitivo il regolare adempimento delle procedure e formalità applicabili nello Stato membro di partenza, in mancanza del quale la trasformazione transfrontaliera non può essere approvata.

Articolo 86 septdecies

Iscrizione

1.  

Il diritto dello Stato membro di partenza e quello dello Stato membro di destinazione stabiliscono, per quanto riguarda i rispettivi territori, le modalità in conformità dell’articolo 16 con cui dare pubblicità nei loro registri dell’avvenuta trasformazione transfrontaliera.

2.  

Gli Stati membri provvedono a che almeno le informazioni seguenti siano inserite nel rispettivo registro:

a)

nel registro dello Stato membro di destinazione, che l’iscrizione della società trasformata è la conseguenza di una trasformazione transfrontaliera;

b)

nel registro dello Stato membro di destinazione, la data di iscrizione della società trasformata;

c)

nel registro dello Stato membro di partenza, che la cancellazione o la soppressione della società dal registro è la conseguenza di una trasformazione transfrontaliera;

d)

nel registro dello Stato membro di partenza, la data della cancellazione o della soppressione della società dal registro;

e)

nei registri dello Stato membro di partenza e dello Stato membro di destinazione, rispettivamente il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo della società e il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo della società trasformata.

I registri rendono le informazioni di cui al primo comma disponibili al pubblico e accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

3.  

Gli Stati membri provvedono a che il registro dello Stato membro di destinazione trasmetta al registro dello Stato membro di partenza, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, comunicazione che la trasformazione transfrontaliera ha acquistato efficacia. Gli Stati membri provvedono a che la società sia cancellata o soppressa immediatamente dal registro al ricevimento di tale comunicazione.

Articolo 86 octodecies

Data di efficacia della trasformazione transfrontaliera

Il diritto dello Stato membro di destinazione determina la data a decorrere dalla quale la trasformazione transfrontaliera acquista efficacia. Tale data è posteriore all’esecuzione del controllo previsto agli articoli 86 quaterdecies e sexdecies.

Articolo 86 novodecies

Effetti della trasformazione transfrontaliera

La trasformazione transfrontaliera comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 86 octodecies, gli effetti seguenti:

a)

l’intero patrimonio attivo e passivo della società, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, appartiene alla società trasformata;

b)

i soci della società continuano a essere soci della società trasformata, a meno che non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all’articolo 86 decies, paragrafo 1;

c)

i diritti e gli obblighi della società derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti alla data in cui la trasformazione transfrontaliera acquista efficacia appartengono alla società trasformata.

Articolo 86 vicies

Esperti indipendenti

1.  

Gli Stati membri stabiliscono norme che disciplinano almeno la responsabilità civile dell’esperto indipendente incaricato di redigere la relazione prevista all’articolo 86 septies.

2.  

Gli Stati membri devono disporre di norme atte a garantire:

a)

che l’esperto e la persona giuridica per conto della quale l’esperto opera sia indipendente e non abbia conflitti di interesse con la società che richiede il certificato preliminare alla trasformazione; e

b)

che il parere dell’esperto sia imparziale e obiettivo, e fornito al fine di fornire assistenza all’autorità competente, conformemente ai requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dalla legge e dalle norme professionali cui l’esperto è soggetto.

Articolo 86 unvicies

Validità

Non può essere pronunciata la nullità della trasformazione transfrontaliera che ha acquistato efficacia nel rispetto delle procedure previste in recepimento della presente direttiva.

Il primo comma non incide sui poteri degli Stati membri, tra l’altro, in materia di diritto penale, prevenzione del, e lotta al, finanziamento del terrorismo, diritto sociale, fiscalità e applicazione della legge, di imporre misure e sanzioni ai sensi del diritto nazionale dopo la data alla quale la trasformazione transfrontaliera ha acquistato efficacia.

 

GEIE IN BULGARIA

Le disposizioni legali riguardo al GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) sono stabilite a livello europeo dal Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 relativo all’istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) . Il fatto che le norme siano stabilite da un Regolamento comporta che   gli Stati membri non hanno il diritto di adottare norme nazionali armonizzate nei loro ordinamenti giuridici nazionali. Tuttavia, sono tenuti ad applicare le norme stabilite dal regolamento. Tuttavia, il regolamento fa riferimento in alcuni aspetti alla legislazione nazionale dello Stato pertinente, che a sua volta conferisce agli Stati la libertà di regolamentare la materia tenendo conto delle circostanze specifiche del paese per quanto riguarda le procedure di registrazione nei registri pertinenti

I. Natura giuridica

Come già accennato, il Gruppo Europeo di Interesse Economico è disciplinato a livello di Unione Europea dal Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 , ma ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Regolamento, si applica la legge nazionale dello Stato in cui l’associazione ha la sede legale e l’indirizzo professionale ai sensi dell’atto costitutivo. È importante notare che lo scopo di questo raggruppamento non è quello di realizzare un profitto – come avviene, ad esempio, con la società a responsabilità limitata– per sé, ma per facilitare l’attività economica dei suoi soci fondatori, cioè che intraprenda un’attività ausiliaria. Un’altra caratteristica è che il raggruppamento non può esercitare alcun potere di controllo sulle attività proprie dei propri membri, non può detenere azioni o quote di un’impresa associata e non può impiegare più di cinquecento lavoratori. Una caratteristica essenziale di questa forma giuridica, che la distingue dalla società a responsabilità limitata, è che i membri del gruppo sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le sue obbligazioni. Sotto questo aspetto, la forma giuridica dell’associazione è più simile a quella della società in nome collettivo. Tuttavia, va qui evidenziata una differenza significativa: ai sensi dell’articolo 24 del regolamento, i creditori possono far valere i loro crediti nei confronti di un membro prima del completamento dello scioglimento del gruppo solo se hanno chiesto il pagamento al gruppo e il pagamento non ha stato effettuato entro un ragionevole lasso di tempo.

Il raggruppamento si costituisce come persona giuridica al momento dell’iscrizione nel relativo albo dello Stato membro dell’UE . Per quanto riguarda la sede legale del raggruppamento, si precisa che essa deve essere ubicata all’interno dell’Unione Europea e può essere trasferita da uno Stato membro all’altro. Per quanto riguarda la legislazione in Bulgaria, il Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН) disciplina il GEIE negli artt. 280a e 280b e pone una restrizione essenziale di questo principio, vale a dire che un trasferimento della sede legale del gruppo bulgaro in un altro Stato membro non può aver luogo se il gruppo è proprietario di un terreno nella Repubblica della Bulgaria. Un’altra particolarità della legislazione bulgara è quella delle procedure concorsuali che possono essere avviate nei confronti del raggruppamento ai sensi della legge sul commercio, ma ciò non comporta automaticamente l’apertura di tale procedimento anche nei confronti dei suoi membri, indipendentemente dal fatto che essi siano solidalmente ed illimitatamente responsabili dei loro debiti. Il Regolamento prevede un importante divieto, ovvero che l’associazione non possa rivolgersi pubblicamente al mercato dei capitali.

La costituzione di un tale raggruppamento in Bulgaria richiede la conclusione di un contratto tra le parti coinvolte e l’iscrizione nel relativo registro per ottenere la persona giuridica. Il contratto di fondazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  • la denominazione del raggruppamento preceduta o seguita dalle parole “Gruppo europeo di interesse economico” o dalla sigla “GEIE”, a meno che tali parole o tale sigla non siano già comprese nella denominazione;
  • la sede del raggruppamento
  • l’oggetto sociale per il quale il raggruppamento è stato costituito;
  • il nome, la ragione sociale, la forma giuridica, la residenza o la sede legale e, se del caso, il numero e il luogo di registrazione di ciascun membro del gruppo;
  • la durata del raggruppamento, a meno che non sia a tempo indeterminato.

I fondatori di un raggruppamento possono essere società europee o persone fisiche che possono svolgere un’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o di libero professionista nell’UE o fornirvi altri servizi. La fondazione richiede la partecipazione di almeno due società o persone fisiche che svolgono la loro attività principale in Stati membri diversi, in quanto il raggruppamento può essere costituito anche da una sola società e una sola persona fisica, ma devono svolgere la loro attività in diversi Stati membri .

Relativamente al domicilio il requisito è che esso sia situato dove si trova l’amministrazione principale del gruppo, o la sede dell’amministrazione principale di un membro del gruppo, o, nel caso in cui un soggetto privato sia un commerciante, dove essi esercitano la loro attività principale, fintanto che il gruppo esercita la loro attività in questo luogo.

Ogni membro ha un voto. L’accordo di fondazione può consentire che alcuni membri abbiano più voti a condizione che un membro non possa possedere la maggioranza dei voti, per cui si ottiene il processo decisionale basato su concessioni tra i membri. Una questione interessante è il voto a maggioranza delle decisioni da parte dei membri del gruppo, in quanto è richiesta l’unanimità su alcune questioni:

  • Modifiche dell’oggetto sociale del raggruppamento;
  • Variazioni del numero di voti posseduti da ciascun membro;
  • Modifica delle condizioni per l’assunzione di deliberazioni;
  • una proroga della durata del raggruppamento oltre la data indicata nell’atto costitutivo del raggruppamento;
  • Modifiche del contributo di ciascun membro o di membri specifici al finanziamento del raggruppamento;
  • Modifiche a qualsiasi altra obbligazione di un membro, a meno che l’atto costitutivo del gruppo non disponga altrimenti
  • Eventuali modifiche al contratto di fondazione non contemplate nel presente paragrafo, salvo diversa indicazione.

L’aggiunta di un nuovo membro è deliberata all’unanimità. Ogni nuovo membro è responsabile degli obblighi del raggruppamento, compresi quelli che sono stati presentati prima della loro adesione al raggruppamento. Tuttavia, l’accordo di fondazione o l’atto di adesione possono includere una clausola di esclusione dei pagamenti di obbligazioni prima della loro adesione al raggruppamento.

Un membro del raggruppamento può essere destituito in forza dell’atto costitutivo o, in mancanza di esso, con il consenso unanime degli altri membri. Qualsiasi membro del raggruppamento può essere espulso per i motivi indicati nell’atto costitutivo, ma comunque se inadempie gravemente ai propri obblighi o se arreca o minaccia di arrecare grave turbamento all’attività del raggruppamento.

Tale esclusione può essere effettuata solo con decisione del tribunale su domanda congiunta della maggioranza dei restanti membri, a meno che l’accordo di fondazione non disponga diversamente, vale a dire che per lo scioglimento unilaterale del membro è richiesto il voto unanime dei restanti membri e la maggioranza dei membri dei soci è sufficiente per la sua esclusione.

Il raggruppamento è rappresentato all’esterno da un amministratore delegato nominato con decisione dei membri del GEIE alle condizioni previste dall’atto costitutivo. Qualora siano stati nominati più amministratori delegati e salvo diverso accordo tra i soci ed iscritto nel relativo albo, il raggruppamento è rappresentato da ciascun socio individualmente. L’eventuale limitazione dei poteri dell’amministratore delegato o degli amministratori da parte dell’atto costitutivo o di una decisione dei soci non è opponibile da parte di terzi, anche se resa pubblica.

Ciascuno degli amministratori delegati, quando agisce per suo conto, obbliga il gruppo nei confronti dei terzi, anche se i suoi atti non riguardano l’oggetto del gruppo, a meno che il gruppo non dimostri che il terzo era a conoscenza o non poteva non essere a conoscenza, secondo le circostanze, che l’atto eccedeva i limiti dell’oggetto del raggruppamento.

Il raggruppamento può essere sciolto con decisione unanime dei suoi membri, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. Il raggruppamento deve essere sciolto con delibera dei suoi membri che stabilisca che:

  • la durata prevista nel contratto di fondazione è scaduta o si è verificato un altro motivo di scioglimento previsto nel presente contratto, oppure
  • l’oggetto del raggruppamento è stato realizzato o non può essere ulteriormente perseguito.icht weiter verfolgt werden kann.

Se entro tre mesi dal verificarsi di uno dei casi di cui sopra non è stata deliberata dai membri di sciogliere l’associazione, ogni membro può chiedere al tribunale di pronunciare tale scioglimento.

Lo scioglimento è possibile anche nelle seguenti ipotesi: se il numero dei soci è inferiore a due società o persone; per gravi motivi; violazioni per quanto riguarda le attività dell’associazione, l’ubicazione dell’associazione all’interno della comunità nonché per quanto riguarda il numero minimo di membri richiesto. Va qui aggiunto che oltre allo scioglimento di un’associazione bulgara esistente, la sua invalidità può essere pronunciata anche ai sensi dell’art. 280a cpv. 2 Legge sul commercio. I motivi per dichiarare l’invalidità sono generalmente gli stessi che per le società.

II. Trattamento fiscale del GEIE in Bulgaria

Un principio di generalità del raggruppamento in materia di trattamento fiscale è previsto dall’art. 40 del Regolamento che il risultato dell’attività del gruppo è tassato solo sui suoi membri e non, ad esempio, sull’utile del gruppo stesso.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) , questi gruppi sono esclusi come contribuenti societari, vale a dire il reddito di queste associazioni non è soggetto all’imposta sul reddito delle società. Lo scopo di tale disposizione è quello di spostare l’assoggettamento all’imposta sui redditi delle società dal raggruppamento – come sopra ricordato – che esercita meramente un’attività ausiliaria, ai soci, ovvero nei rispettivi Stati membri gli utili dei soci e non dei il raggruppamento è tassato con l’imposta sul reddito delle società. Se, ad esempio, il raggruppamento distribuisce dividendia favore di un socio, questi sono redditi del rispettivo socio e devono essere tassati secondo le regole. Lo stesso dicasi per i contributi del socio a favore del raggruppamento, che hanno effetto di riduzione dell’utile quale costo fiscalmente riconosciuto per il rispettivo socio.

Va notato qui che la copertura fiscale limitata ai sensi del regolamento include solo il profitto dell’associazione, vale a dire il pagamento dell’imposta sul reddito delle società. Tutte le altre imposte e tasse, come l’ IVA ei contributi assicurativi obbligatori per i dipendenti, non sono coperti da questa limitazione e ciò significa che le norme generali si applicano all’associazione in merito.

III. Iscrizione di GEIE nel registro delle imprese bulgaro

La registrazione del gruppo è equivalente a quella delle società a responsabilità limitata, in quanto la domanda deve essere presentata all’Agenzia di registrazione bulgara dopo la presentazione alla Registro delle imprese . La tassa di registrazione statale è di BGN 100, ma se la domanda viene presentata elettronicamente, la tassa è di BGN 50.

Per l’iscrizione nel Registro delle Imprese sono necessari i seguenti documenti:

  1. Applicazione secondo il modello № A10
  2. Accordo di fondazione che contenga almeno le seguenti indicazioni:
    a) la denominazione del raggruppamento preceduta o seguita dalle parole «Gruppo europeo di interesse economico» o dalla sigla «GEIE», a meno che tali parole o tale sigla non siano già comprese nella denominazione;
    b) il domicilio del gruppo;
    c) l’oggetto dell’impresa per la quale è stato costituito il raggruppamento;
    d) il nome, la ragione sociale, la forma giuridica, il domicilio o la sede legale e, ove applicabile, il numero e il luogo di iscrizione di ciascun componente il raggruppamento;
    e) la durata dell’associazione, salvo che sia a tempo indeterminato.
  3. Decisione dei membri del Gruppo europeo di interesse economico sulla nomina di uno o più amministratori delegati, se l’amministratore o gli amministratori delegati non sono stati nominati con l’accordo di fondazione.
  4. Dichiarazione di assenso notarile e modello di firma di ciascun amministratore del Gruppo europeo di interesse economico;
  5. Dichiarazione di ciascun direttore del Gruppo europeo di interesse economico attestante che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. azienda.
  6. Prova di costituzione della persona giuridica – membro del Gruppo europeo di interesse economico e conferma ivi dei suoi rappresentanti legali secondo la legge applicabile (si applica solo ai membri del Gruppo europeo di interesse economico non costituiti ai sensi della legge bulgara);
  7. Decisione dell’organo competente della persona giuridica, vale a dire il membro dell’associazione, sulla partecipazione al Gruppo europeo di interesse economico;
  8. Se l’oggetto dell’attività è soggetto ad autorizzazione, occorre ottenere la relativa licenza o autorizzazione se questa è obbligatoria per la registrazione.

Dal 2024 nuova legge pro trasparenza addio alle società di comodo USA

Il 29 settembre 2022, il Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato le regole finali per l’entrata in vigore della legge sulla trasparenza approvata a inizio 2021, al centro della norma, l’obbligo di segnalazione dei beneficiari effettivi che scatterà per soggetti del mercato statunitense, interni ed esteri

Legge di delegazione europea 2021 – LEGGE 4 agosto 2022 n. 127 – recepimento della DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere

La Camera dei Deputati ha approvato il 2 agosto 2022 in via definitiva il disegno di legge “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2021“.

La Legge contiene principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa al recepimento della DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

La Legge è la LEGGE 4 agosto 2022, n. 127 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. (22G00136) (GU Serie Generale n.199 del 26-08-2022)”.

Il Governo e’ delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche’ quelli specifici
stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea.

Gli schemi dei decreti legislativi  saranno trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche’ su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

L’Art. 3 è dedicato ai principi e criteri direttivi per il recepimento della DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Riportiamo integralmente l’art.3:

1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  DIRETTIVA (UE) 2019/2121  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27 novembre 2019, il  Governo  osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre 2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi specifici: 
    a)  estendere,  in  quanto  compatibili,   le   disposizioni   di recepimento della DIRETTIVA (UE) 2019/2121  alle  societa'  diverse dalle societa' di  capitali,  purche'  iscritte  nel  registro  delle
imprese, con  esclusione  delle  societa'  cooperative  a  mutualita' prevalente di  cui  all'articolo  2512  del  codice  civile,  e  alle societa' regolate dalla legge  di  uno  Stato  membro  diverse  dalle
societa' di capitali; 
    b)  estendere,  in  quanto  compatibili,   le   disposizioni   di recepimento  della  DIRETTIVA (UE) 2019/2121  alle  trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, una o
piu'  societa'  non  aventi  la  sede  statutaria,  l'amministrazione centrale  o  il  centro  di  attivita'  principale   nel   territorio dell'Unione europea; 
    c) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le  scissioni  di societa' regolate dalla legge italiana a cui partecipano,  o  da  cui risultano, societa' regolate dalla legge di  altro  Stato  anche  non
appartenente all'Unione europea; 
    d) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e  le  scissioni  a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali abbiano  quale  oggetto  esclusivo  o   principale   l'esercizio   di
un'attivita' di impresa, purche' regolati dalla legge  di  uno  Stato membro e aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale  o  il centro di attivita' principale nel territorio dell'Unione europea; 
    e) disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o piu' societa' preesistenti; 
    f) disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero da parte di una societa' regolata dalla legge italiana  senza  mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell'articolo 25 della legge 31 maggio  1995,  n. 218, precisando se e a quali condizioni l'operazione sia  ammissibile
e  prevedendo,  ove  ritenuto  ammissibile,  opportuni  controlli  di legalita' e tutele equivalenti a quelle previste dalla DIRETTIVA (UE) 2019/2121  e stabilendo, infine, un  regime  transitorio,  applicabile prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni,  per le  societa'  che  alla  medesima  data  hanno  trasferito  la   sede all'estero mantenendo la legge italiana; 
    g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche  di  natura cautelare, per la tutela  avverso  le  determinazioni  dell'autorita' competente in materia di rilascio del certificato preliminare di  cui agli articoli 86-quaterdecies, 127 e 160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132 , anche per il caso di mancata determinazione,  nonche'
avverso le determinazioni della  medesima  autorita'  in  materia  di controllo di legalita' di  cui  agli  articoli  86-sexdecies,  128  e 160-sexdecies della  predetta  direttiva,  prevedendo  la  competenza
delle sezioni specializzate in materia di impresa; 
    h) prevedere, per  i  creditori  i  cui  crediti  sono  anteriori all'iscrizione  del  progetto  di  operazione  transfrontaliera   nel registro delle imprese, tutele non inferiori a quelle  stabilite  dal
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108; 
    i) individuare i canali informativi  utilizzabili  dall'autorita' competente per  la  verifica  delle  pendenze  delle  societa'  verso creditori pubblici, anche in funzione  della  richiesta  di  adeguate
garanzie per il pagamento di tali crediti; 
    l) disciplinare gli effetti  sui  procedimenti  di  rilascio  del certificato  preliminare  e  di  controllo  previsti  dagli  articoli 86-quaterdecies,   86-sexdecies,   127,   128,   160-quaterdecies   e
160-sexdecies della direttiva (UE) 2017/1132, derivanti  dal  mancato adempimento e dal mancato rilascio  delle  garanzie  da  parte  della societa' per le obbligazioni, anche non  pecuniarie  e  in  corso  di accertamento, esistenti  nei  confronti  di  amministrazioni  o  enti pubblici; 
    m) individuare, nell'ambito della procedura per il  rilascio  del certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies,  127  e 160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132,  i  criteri  per  la
qualificazione  di  un'operazione  transfrontaliera  come  abusiva  o fraudolenta in quanto  volta  all'elusione  del  diritto  dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali; 
    n) disciplinare i criteri e le modalita' di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorita' competenti; 
    o) apportare le necessarie modifiche  alle  disposizioni  dettate dal decreto legislativo 27 giugno  2003,  n.  168,  sulla  competenza
delle sezioni specializzate in materia di  impresa  in  relazione  ai procedimenti indicati alla lettera g) nonche' per  gli  strumenti  di tutela giurisdizionale previsti ai sensi della lettera h); 
    p) prevedere che  la  societa',  ai  fini  del  trasferimento  di attivita' e passivita' a una o piu' societa'  di  nuova  costituzione regolate  dal  diritto  interno,  possa  avvalersi  della  disciplina
prevista  per  la  scissione,   con   le   semplificazioni   previste dall'articolo 160-vicies della direttiva (UE) 2017/1132, e  stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla societa' scorporante; 
    q)   prevedere   una   disciplina   transitoria   delle   fusioni transfrontaliere  che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione   del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, a cui partecipi o da  cui risulti una societa' regolata dalla legge di uno  Stato  che  non  ha ancora recepito la DIRETTIVA (UE) 2019/2121; 
    r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali  e  amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita'  delle  violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali,  della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi  e  non  superiore
nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina  vigente  per le fattispecie penali gia' previste. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico): imposte di registro, ipotecarie e catastali

Il primo comma dell’articolo 12 Decreto legislativo del 23/07/1991 n. 240 (Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE, relativo all’istituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico GEIE, ai sensi dell’art. 17 della L. 29 dicembre 1990, n. 428) ha aggiunto  allart. 4 della tariffa (Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti societari) del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la lettera g)atti propri dei gruppi europei di interesse economico euro 168,00 (importo elevato da 168,00 euro a 200,00  dal secondo comma dell’art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013).

Il terzo comma dell’art. 12 del Dlgs. del 23/07/1991 n. 240 stabilisce che: “Gli atti di trasferimento di proprieta’ di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui alla lettera g) dell’art. 4 della tariffa, prima parte, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, scontano l’imposta ipotecaria di trascrizione e l’imposta catastale in misura fissa (€ 200,00, secondo comma dell’art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013)”.

Per quanto riguarda l’imposta di registro, la lettera g) dell’articolo 4 della tariffa parte prima, allegata al Testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986, prevede l’applicazione del tributo in misura fissa per gli “atti propri dei gruppi europei di interesse economico”.

Secondo l’interpretazione maggioritaria, gli atti propri del GEIE per i quali si può usufruire dell’imposta di registro in misura fissa, sono quegli elencati nell’art. 4 della tariffa, parte prima, allegata al T.U. dell’imposta di registro, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, dunque, costituzioni, aumenti di capitali o patrimonio attuati mediante conferimento di beni mobili o immobili o diritti reali sugli stessi, fusioni, scissioni, trasformazioni, etc…

La nota V posta in calce all’articolo 4 della medesima tariffa, parte prima, prevede che “per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste”. Tale norma costituisce un’eccezione rispetto alla previsione generale di cui alla lettera g), che stabilisce, come detto, l’applicazione dell’imposta in misura fissa. Ne consegue che, nella particolare ipotesi in cui un atto proprio del GEIE consista nel conferimento di natanti da diporto o diritti reali di godimento sui medesimi, troveranno applicazione le medesime imposte previste dall’articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico.

Ora c’è da considerare che per gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi mentre per l’imposta ipotecaria di trascrizione e l’imposta catastale siamo in presenza di un preciso dettato in base al  terzo comma dell’art. 12 del Dlgs. del 23/07/1991 n. 240, il quale stabilisce che scontano l’imposta ipotecaria di trascrizione e l’imposta catastale in misura fissa, per quanto riguarda l’imposta di registro che grava sui suddetti atti, la misura della stessa è soggetta ad interpretazione.

La Corte di cassazione con le ordinanze n. 18107 e n. 18108 del 24 giugno 2021 si è espressa nel senso che le agevolazioni in tema di imposta di registro per gli atti compiuti dai Gruppi europei di interesse economico (Geie) non si applicano alle compravendite mediante le quali tali enti acquistano beni immobili.

In entrambi i casi oggetto delle ordinanze in commento, in sede di registrazione dell’atto di compravendita, il notaio aveva versato il Registro in misura fissa, richiamando la lettera g) dell’articolo 4 della tariffa parte prima, allegata al Testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986.

L’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale era stato registrato l’atto, a seguito del controllo della tassazione, aveva, invece, richiesto le imposte in misura ordinaria ritenendo inapplicabile la citata norma di favore.
La tesi del notaio, secondo cui l’atto doveva scontare l’imposta fissa richiamando la lettera g) dell’articolo 4 della tariffa parte prima, allegata al Testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986, è stata accolta dalle competenti commissioni tributarie sia di primo che di secondo grado (sentenza n. 3561/2018 della Commissione Tributaria. Regionale del Lazio, depositata in data 29/5/2018).
In sede di ricorso in Cassazione, l’amministrazione finanziaria ha sostenuto la tesi secondo la quale il regime di favore per l’imposta di registro previsto per i Geie non ha un’applicazione generalizzata e non riguarda tutte le tipologie di atti che tali gruppi possono compiere. Ciò in quanto si tratterrebbe di un regime agevolativo di natura oggettiva, cioè applicabile soltanto a determinate categorie di atti.
Questa tesi sarebbe avvalorata dalla circostanza che la disposizione prevista dalla lettera g) dell’articolo 4 della tariffa parte prima, allegata al Testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986, è collocata in una norma che disciplina determinate categorie di atti societari o di enti diversi dalle società.

Le osservazioni dell’Agenzia delle entrate sono state accolte con le ordinanze n. 18107 e n. 18108 del 24 giugno 2021 della Corte di cassazione.
Entrambe le pronunce hanno evidenziato che la norma in esame, nel prevedere l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, utilizza l’espressione “atti propri dei gruppi europei di interesse economico”.
Secondo i giudici della Suprema Corte tale espressione deve essere riferita soltanto agli atti che riguardano la costituzione dei Geie oppure la loro organizzazione e, quindi, solo quelli indicati nell’articolo 4 della tariffa parte prima, allegata al Testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986r.

In particolare la suprema Corte ha rilevato che se il legislatore avesse voluto prevedere, per i gruppi in questione, un trattamento di favore generalizzato a tutte le tipologie di atti, avrebbe utilizzato una espressione più chiara.

Secondo le due ordinanze in esame, anche la norma che prevede l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (articolo 12, terzo comma, Dlgs n. 240/1991) deve essere applicata solo in relazione agli “atti propri dei Geie”, vale a dire agli atti contemplati dall’articolo 4 della tariffa parte prima allegata al Tur, che importano costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari.

È stato, quindi, enunciato il principio di diritto in base al quale “Gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art.4, lett. g), della Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non sono tutti quelli di cui è parte un GEIE, bensì solo quelli previsti dalle lettere da a) a f) del citato art. 4…..”:

a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio

1) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2) le stesse aliquote di cui all’art. 1

2) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all’esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreché i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche 4%

3) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa euro 168,00 (1)

4) con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto le stesse imposte di cui al successivo art. 7

5) con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all’articolo 11-bis della tabella, e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti euro 168,00 (1)

6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria euro 168,00(1)

b) fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società euro 168,00 (1)

c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe euro 168,00 (1)

d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti:

1) se soggette all’imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro euro 168,00 (1)

2) in ogni altro caso le stesse aliquote di cui alla lettera a)

e) regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l’esercizio dell’impresa euro 168,00 (1)

f) operazioni di società ed enti esteri di cui all’art. 4 del Testo unico euro 168,00 (1)

Per effetto di tale principio, gli avvisi di liquidazione emessi dall’ufficio, ai fini dell’applicazione delle imposte ordinarie di registro, ipotecaria e catastale, sono stati ritenuti legittimi.
Nello stesso senso si era già pronunciata la Ctr del Lazio con la sentenza n. 5893/2018.

La Società Europea (SE) in Bulgaria

La Società Europea in Bulgaria
La Società Europea in Bulgaria

La società europea (abbreviata SE), nota anche come Societas Europaea, è una forma di società che può essere costituita sul territorio dell’Unione europea, e che funziona sulla base di un regime di costituzione e di gestione unico, anziché sottoposto a normative statali differenti.

Le società europee sono regolate dal REGOLAMENTO (CE) N. 2157/2001 DEL CONSIGLIO dell’8 ottobre 2001 relativo allo statuto della Società europea (SE) .

La sede della società europea deve essere situata all’interno dell’Unione europea, nello stesso Stato membro dell’amministrazione centrale. Uno Stato membro può inoltre imporre alle società europee registrate nel suo territorio l’obbligo di far coincidere l’ubicazione dell’amministrazione centrale con quella della sede sociale.

La società europea funziona attraverso i propri organi. I soci possono scegliere tra due modelli di organizzazione, uno più semplice e uno più complesso:

  • il primo, con due soli organi: assemblea dei soci e organo di amministrazione (modello monistico);
  • il secondo, con tre organi: assemblea dei soci, organo di direzione, organo di controllo (modello dualistico).

Lo statuto della società europea è stato adottato con regolamento, direttamente applicabile come tale negli Stati membri dell’UE sin dal momento della sua entrata in vigore. È stata inoltre recepita la direttiva che ha completato lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori).

Il coinvolgimento dei lavoratori richiesto dal Regolamento sulla Società Europea può articolarsi secondo tre modalità:

  • informazione;
  • consultazione;
  • partecipazione agli organi sociali.

E’ obbligatorio, nella fase di costituzione di una Società Europea, avviare negoziati tra i lavoratori e gli organi sociali finalizzati a determinare forme di coinvolgimento dei lavoratori in termini di informazione e consultazione. Se i negoziati falliscono si applicano le disposizioni di riferimento volte a prevedere e regolare modalità minime di coinvolgimento. Non è obbligatorio che si attuino forme di partecipazione dei lavoratori agli organi sociali, salvo il caso in cui le società che costituiscono la Società Europea già conoscano forme di partecipazione.

Requisiti per costituire una società europea

Per poter costituire una società europea occorre rispondere a tutti i requisiti seguenti:

  1. la sede legale e l’ amministrazione centrale devono trovarsi nello stesso paese dell’UE
  2. la società deve essere presente in altri paesi dell’UE (affiliate o succursali), oppure disciplinata, insieme a tutte le altre società interessate, dalla legislazione di almeno due diversi paesi dell’UE
  3. bisogna disporre di un capitale sottoscritto di almeno 120 000 euro
  4. il titolare e i rappresentanti dei lavoratori hanno concluso accordo sulla partecipazione dei dipendenti negli organi aziendali e su come saranno consultati e informati.

Fonti della società europea

Le fonti della società europea sono le:

  • disposizioni di legge adottate dagli stati membri;
  • disposizioni di legge adottate dagli stati membri per le società per azioni;
  • disposizioni dello statuto della società europea;
  • disposizioni statutarie riconducibili direttamente al regolamento;
  • norme dettate dai singoli stati;
  • accordi di autonomia privata previsti per la società europea.

Come costituire una società europea

In base all’art. 2 del REGOLAMENTO (CE) N. 2157/2001 DEL CONSIGLIO dell’8 ottobre 2001 relativo allo statuto della Società europea (SE) le possibilità sono 4 e dipendono dalla situazione di partenza:

Come Chi Requisiti
Fusione (per formare una società europea) comma 1 art. 2

TITOLO II COSTITUZIONE

Sezione seconda

Costituzione di una SE mediante fusione

Artt. da 17 a  31

Società per azioni Almeno 2 società di diversi paesi dell’UE
Costituire una holding europea
comma 2 art. 2

TITOLO II COSTITUZIONE

Sezione terza

Costituzione di una SE holding

Artt. da 32 a  34

Società per azioni e società a responsabilità limitata a) Almeno 2 società di diversi paesi dell’UE

oppure

b) le società partecipanti hanno avuto per almeno 2 anni un’affiliata o succursale in un altro paese dell’UE

Formare un’ affiliata europea
comma 3 art. 2

TITOLO II COSTITUZIONE

Sezione quarta

Costituzione di una SE affiliata

Artt. da 35 a  36

Società, ditte o altre persone giuridiche a) Almeno 2 entità di diversi paesi dell’UE

oppure

b) le entità partecipanti hanno avuto per almeno 2 anni un’affiliata o succursale in un altro paese dell’UE

Trasformazione
comma 4 art. 2

TITOLO II COSTITUZIONE

Sezione quinta

Trasformazione di una società per azioni esistente in SE

Art. 37

Società per azioni Una società che ha avuto per almeno 2 anni un’affiliata o succursale in un altro paese dell’UE

In base all’art. 4, comma 2, del REGOLAMENTO (CE) N. 2157/2001 DEL CONSIGLIO dell’8 ottobre 2001 relativo allo statuto della Società europea (SE) il capitale è diviso in azioni e il capitale sociale non può essere inferiore a 120.000 euro. Può essere superiore nel caso in cui la società svolga determinate attività previste.

La società europea acquista personalità giuridica con l’iscrizione nei registri delle imprese dello Stato in cui è stata costituita con la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in virtù di pubblicità informativa.

Per gli atti eseguiti in nome della società europea prima della sua iscrizione sono responsabili solidalmente e illimitatamente coloro che li hanno compiuti, salvo convenzione contraria.

La sede sociale deve essere costituita in uno dei paesi membri della Unione Europea.

Come abbiamo visto, quindi, ci sono quattro modi di costituzione della società:

  • Fusione propria o per incorporazione: se almeno due di esse, società per azioni, sono soggette alla legge di stati membri differenti, l’organo di direzione e di controllo redigono un progetto di fusione delle società di capitali, nel bollettino azionario devono essere pubblicate il tipo, la denominazione sociale. L’assemblea di ciascuna società provvede all’approvazione del progetto di fusione con la maggioranza dei 2/3 del Capitale Sociale rappresentato. Il controllo di legittimità sulla fusione è effettuato per ciascuna società. Entro 6 mesi dal rilascio dovrà essere inviato l’attestato di regolarità proveniente da diversi paesi. La fusione e la costituzione hanno effetto dalla data in cui la società europea è iscritta nel registro dello Stato membro. Con l’iscrizione non può più essere pronunciata la nullità.
  • Costituzione di una SE holding o SE affiliata: se almeno due di esse, società per azioni o S.R.L., sono soggette alla legge di stati membri differenti, le società di diritto commerciale possono costituire, sottoscrivendo le azioni, una SE affiliata a condizione che almeno 2 di esse siano soggette alle leggi di stati membri differenti ovvero che abbiano da almeno due anni un’affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro o abbiano una succursale sempre situata in un altro Stato.
  • Trasformazione: se la trasformanda è una S.p.A. costituita conformemente alle legge di uno Stato membro e avente sede sociale e l’amministrazione centrale nell’Unione. La trasformazione da società europea a Spa può avvenire trascorsi almeno due anni dall’iscrizione nel registro delle imprese. È necessario redigere il progetto di trasformazione con relativa delibera del nuovo statuto accettato da almeno i due terzi dei voti dell’assemblea sociale.
  • Costituzione di una società europea holding: il procedimento di costituzione di una società europea holding si divide in fasi. La prima consiste nel redigere un progetto di costituzione; successivamente vengono pubblicizzati la denominazione sociale, la sede, il rapporto di cambio delle azioni o delle quote, gli ulteriori diritti speciali. I conferimenti delle società che costituiranno la holding devono consistere in almeno il 50% + 1 delle azioni ricordando sempre che il capitale sociale minimo richiesto è di 120.000 euro.

Le autorità nazionali competenti sono tenute a comunicare all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali le domande di registrazione entro un mese dalla pubblicazione dei documenti richiesti, specificando:

  • il nome della società europea
  • il numero, la data e il luogo di registrazione
  • la data, il luogo e il titolo della pubblicazione con cui sono state rese note a livello nazionale le informazioni sulla società europea
  • la sede legale della società europea
  • il suo settore d’attività.

Le informazioni sulla società saranno pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Governance

La SE può scegliere se adottare il sistema di governance monistico o dualistico.

  • sistema monistico: c’è solo l’organo di amministrazione che gestisce la SE. I membri sono nominati dall’assemblea generale e lo Stato stabilisce il numero minimo e massimo degli amministratori.
L’organo si riunisce ogni tre mesi per deliberare: l’andamento degli affari e l’evoluzione degli affari.

Ogni membro ha diritto di conoscere ogni informazione comunicata all’organo collegiale. Ogni Stato regolamenta la revoca, il conflitto di interessi, il potere rappresentativo. L’organo di gestione ha la diretta emanazione dell’assemblea dei soci, che lo può revocare.

  • sistema dualistico: ci sono tre organi, l’assemblea generale che ha il potere di nominare il Consiglio di Sorveglianza, che designa o revoca l’organo di amministrazione.
Organo di vigilanza: controlla l’attività dell’organo direttivo, escluso ogni potere di gestione diretta della società, i membri sono nominati dall’assemblea, nomina l’organo di gestione e controlla la gestione dell’organo amministrativo.
Organo di gestione: amministra la società europea sotto la propria responsabilità.
Trasferire la sede legale in un altro paese dell’UE

È possibile trasferire la sede legale di una società europea in un altro paese dell’UE, senza doverla sciogliere, a condizione che l’impresa non sia soggetta a procedura giudiziaria per liquidazione, insolvenza, ecc. Occorre rendere nota pubblicamente l’intenzione di trasferimento con un preavviso di 2 mesi e ottenere l’approvazione degli azionisti. Prima di dare il loro consenso, le autorità competenti devono accertare l’adempimento di tutte le formalità richieste, inclusa la tutela degli interessi dei creditori e dei titolari di altri diritti.

In alcuni paesi dell’UE le autorità nazionali competenti possono opporsi al trasferimento durante il periodo di preavviso di 2 mesi per motivi di interesse pubblico. Tra questi figurano Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Francia, Grecia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia.

Norme contabili

Occorre seguire le norme contabili relative alle società per azioni del paese dell’UE in cui l’impresa è registrata.

Se la società europea è:

  • un ente finanziario o creditizio
  • un’impresa di assicurazione

vanno applicate le norme nazionali per questi tipi di società.

Scioglimento, liquidazione, insolvenza e cessazione dei pagamenti

In caso di scioglimento, liquidazione, insolvenza o cessazione dei pagamenti, la società europea è tenuta a rispettare le norme del paese in cui è registrata.

Norme per le società europee nei singoli paesi

In linea di massima, in tutti i paesi dell’UE si applica la stessa normativa europea in materia di società europea. Tuttavia, a seconda del paese in cui la società europea ha sede, vi possono essere norme diverse per alcuni aspetti come, ad esempio, le amministrazioni da contattare o le disposizioni sulla partecipazione dei dipendenti che occorre seguire.

La Società Europea in Bulgaria

La società europea è disciplinata  dal Capitolo diciannove.
SOCIETÀ EUROPEA (articoli da 281 a 283) del Codice Commerciale bulgaro (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН)

ISTITUZIONE – Art. 281.

(1) Una società europea ai sensi del regolamento del Consiglio (CE) № 2157/2001 sullo statuto della società europea A (SE ), di seguito denominato “Regolamento (CE) № 2157/2001”, con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, è costituita mediante fusione o trasformazione di una società per azioni con sede legale nella Repubblica di Bulgaria in una società europea e deve essere iscritto nel Registro delle Imprese.
(2) La sede di una società europea ai sensi del par. 1 è l’insediamento in cui si trova la gestione della sua attività.
(3) Una società europea con sede in un altro Stato membro non può essere costituita mediante fusione, quando una società di trasformazione con sede nella Repubblica di Bulgaria possiede terreni. Una società europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, proprietaria di terreni, non può trasferire la propria sede legale in un altro Stato membro. Tale divieto si applica conformemente alle condizioni derivanti dall’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea

ISPETTORE – Art. 282. 

(1) Quando una società con sede legale nella Repubblica di Bulgaria partecipa alla costituzione di una società europea attraverso una fusione, il funzionario all’atto dell’iscrizione all’Agenzia del Registro nomina un esaminatore ai sensi dell’art. 22, par. 1 e dell’art. 32 (4) del Regolamento (CE) (2157/2001 .
(2) All’atto della trasformazione di una società per azioni con sede legale nella Repubblica di Bulgaria in una società europea o di una società europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria in una società per azioni, l’ufficiale di registrazione presso l’Agenzia del Registro nomina un esaminatore ex art. 37, comma 6 e art. 66 (5) del Regolamento (CE) (2157/2001 .
(3) Nei casi di cui al par. 1 e 2 si applicano anche gli artt. 262l, al. 3 .

TERMINAZIONE – Art. 283.

Una società europea deve essere chiusa con decisione del tribunale della sua sede su richiesta del pubblico ministero, se la società non rispetta più i requisiti di cui all’art. 7 del Regolamento (CE) 2157/2001 . La società si estingue solo se la violazione non è eliminata entro un congruo termine, che il tribunale dà con ordinanza.

Come abbiamo detto, per quanto riguarda la fondazione, ci sono 4 diverse procedure:

1) Per fusione di più società per cui si applicano le disposizioni legali dello Stato accettante. Sono richieste almeno due società che siano state fondate sulla base della legge di due stati diversi. Per fondare una Società Europea, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • Un progetto di trasformazione  e il suo esame da parte di un esperto indipendente e la sua relazione finale;
  • Relazioni degli organi amministrativi e del perito che esamina il piano di trasformazione;
  • Devono essere osservate tutte le prescrizioni di legge in merito alla pubblicazione dei creditori;
  • La deliberazione dell’assemblea relativa all’accettazione del piano di trasformazione;
  • L’iscrizione nel registro delle imprese .

2) Da una holding  che detiene un elemento internazionale. Ciò significa che le società fondatrici hanno sede in diversi Stati membri o che la holding ha avuto una società controllata in un altro Stato membro negli ultimi 2 anni prima della fondazione della SE. Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • Un piano di fondazione uniforme;
  • Una relazione dell’organo di gestione;
  • La pubblicazione del piano entro un mese prima della delibera;
  • L’esame da parte di esperti indipendenti;
  • La verifica del piano da parte dell’assemblea generale di ciascuna società;
  • L’iscrizione nel registro delle imprese.

3) Con la costituzione di una società controllata sotto forma di SE;

4) Per trasformazione. Contemporaneamente la sede della società non può essere modificata.

Inoltre, per tutte le procedure è richiesta una notifica alle autorità competenti presso la nuova sede della società nonché una verifica della legalità.

  1. Esistono diversi regolamenti speciali per quanto riguarda il cambiamento della sede della società. La sede della società non può essere modificata se:
  2. La SE possiede proprietà immobiliari in Bulgaria. Si tratta di un regolamento temporaneo connesso all’ingresso nell’UE della Bulgaria ed è scaduto  il 31 dicembre 2012.
  3. Se vengono aperte procedure concorsuali  sui beni della società;
  4. Se la società è soggetta a procedura di liquidazione .

Il sistema e le funzioni degli organi della società corrispondono a quelli della società di capitali .

Per quanto riguarda lo scioglimento della società, ci sono alcune disposizioni speciali:

  • La sede della Società Europea deve essere ubicata nello stesso luogo della direzione. Se tale disposizione non è rispettata, l’accusa ha facoltà di chiedere al tribunale lo scioglimento della società;
  • Se la Società Europea si trasforma in una Società per Azioni con sede in uno degli Stati membri. Ciò è possibile dopo la scadenza di almeno 2 anni e l’accettazione di almeno 2 relazioni annuali.

Washington si allinea all’Ue e all’Ocse: Via libera del Congresso alla legge sulla trasparenza societaria

Washington si allinea all’Ue e all’Ocse -Via libera del Congresso alla legge sulla trasparenza societaria

Con lo scopo di impedire che società statunitensi, in particolare quelle a responsabilità limitata, vengano sfruttate per finalità elusive, criminali o per operazioni di riciclaggio è diventata legge la normativa sulla trasparenza aziendale negli USA : un Transparency Act con una obbligatorietà estesa ad ogni entità giuridica registrata o che intenda stabilirsi negli States  di segnalazione di segnalare e rivelare i loro beneficiari effettivi (titolarità effettiva) al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro, ovvero, l’autorità competente in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo internazionale.

Circa 2 milioni di nuove entità giuridiche ogni anno si registrano negli Usa e la maggior parte di queste, in particolare nel Delaware, Nevada e South Dakota, è privo di indicazione sui proprietari effettivi. Inoltre ogni Stato aveva  proprie regole sulla titolarità effettiva e soltanto la metà di questi richiedevano espressamente i profili dei proprietari effettivi.

La nuova normativa sulla trasparenza societaria crea un nuovo obbligo di segnalazione per le persone giuridiche. L’adempimento riguarda società a statuto ordinario, società a responsabilità limitata e le altre entità create o costituite ai sensi delle leggi di uno qualunque degli Stati che fanno parte degli Usa, oppure, costituita secondo la legge di un Paese straniero ma registrata anche negli Stati Uniti.

Per la nuova norma:

  • titolare effettivo è chiunque, direttamente o indirettamente, attraverso qualsiasi contratto, accordo, intesa, relazione o altro, eserciti un controllo sostanziale sull’entità o possieda o controlli non meno del 25% degli interessi di proprietà della società.
  • al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), sia al momento della sua costituzione sia successivamente su base annuale, si dovranno comunicare:
  1. il nome legale completo del beneficiario effettivo;
  2. la sua data di nascita;
  3. l’attuale indirizzo residenziale o commerciale;
  4. e un numero di identificazione specifico assegnato a tale soggetto in riferimento ad un suo documento, come passaporto e patente di guida, o altro documento, rilasciato dal singolo Stato Usa dove avviene la registrazione.

Chiunque intenzionalmente ometta di segnalare o fornisce false informazioni è soggetto a una multa fino a 10mila dollari, inclusa la reclusione fino a due anni.

Il conferimento d’azienda in un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)

 I conferimenti d’azienda, come previsto dall’art. 2, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 633/72, sono qualificate, in ambito Iva, come operazioni escluse (o fuori campo) dall’ambito di applicazione dell’Iva.

Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, a fronte dell’esclusione dall’IVA, dovrebbe scattare il cd. principio di alternatività con l’imposta di registro (nonché con le ipotecarie e catastali) , con applicazione di quest’ultima in misura proporzionale.

Per il conferimento d’azienda, pur a fronte della mancata applicazione dell’IVA, art. 4, lett. b), della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/86, si rende applicabile in ogni caso l’imposta di registro in misura fissa pari a euro 200, anche se nel compendio aziendale conferito sono presenti beni immobili.

In base all’articolo 4 della tariffa allegata al d. lgs. 31 ottobre 1990 n. 347,  le imposte ipotecarie e catastali, per ogni conferimento di azienda, si applicano nella misura fissa. Con un’ampia formulazione idonea a ricomprendere ogni e qualsiasi conferimento aziendale di società ed enti diversi la norma parla genericamente di «conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa».

Quindi, per il conferimento d’azienda il cui patrimonio comprenda anche un bene immobile, ai fini dell’imposizione indiretta, è  dovuta:

  • l’imposta di registro in misura fissa pari a euro 200;
  • euro 200 ciascuna per imposta ipotecaria e catastale.

Conferimento di azienda da parte di società od enti

Ai sensi dell’articolo 4, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131,  sono soggetti ad imposta fissa di registro i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, fatti da una società ad altra società esistente o da costituire, ovvero posti in essere da enti diversi dalle società, purché, in base al primo comma dello stesso articolo,  aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale o agricola.

Come chiarito con la circolare ministeriale 10 giugno 1986 n. 37, parte n. 23, nel commento all’art. 50 del t.u. sull’imposta di registro, la legge, nell’equiparare alle aziende i complessi aziendali, «non esige più il requisito che i rami dell’impresa pertinenti a tali complessi siano gestiti distintamente e con contabilità separata, come richiedeva il previgente d.p.r. n. 634/1972».

La legge contempla tutte le ipotesi di conferimento della proprietà di aziende o rami di aziendasia i conferimenti effettuati in sede di costituzione della società, sia quelli effettuati in società già esistente, a seguito di aumento di capitale.

Sotto il profilo soggettivo, si fa espresso riferimento ai conferimenti da società a società (ovviamente di qualsiasi tipo ed oggetto), ed alle analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società (a favore, ovviamente, sia di altri enti che di società).

La direttiva CEE 69/335 del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla Direttiva 85/303/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985, dispone l’inapplicabilità dell’imposta proporzionale sui conferimenti agli atti societari che comportino il conferimento da parte di una o più società della totalità dei loro patrimoni o di uno o più rami della loro attività ad una o più società esistenti o in via di costituzione. La Corte di giustizia CEE 13 febbraio 1996, Cause riunite C-197/94 e C-252/94, chiamata a giudicare in merito all’Art. 7, n. 1, della direttiva 69/335/CEE, ha deciso che:  l’ art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificato dalla direttiva del Consiglio 9 aprile 1973, 73/80/CEE, che fissa le aliquote comuni dell’ imposta sui conferimenti, applicabile dal 1 gennaio 1976, e successivamente dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, applicabile dal 1 gennaio 1986, osta all’ applicazione di una normativa nazionale.

L’articolo 4, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 deve essere interpretato in senso estensivo, in considerazione dei principi comunitari,   volti a favorire in generale i processi di concentrazione e ristrutturazione aziendale. Devono quindi esservi ricomprese le operazioni di conferimento da società a società, da società ad enti diversi, da enti diversi a società, da enti ad enti.

Dal coordinamento della disposizione in oggetto con quella contenuta nella nota IV all’art. 4 della tariffa, parte prima, nonché con quella contenuta nella lettera a), numero 3), del medesimo art. 4, emerge che l’imposta di registro in misura fissa si applica a tutti i conferimenti in società o enti, a prescindere dalla circostanza che la società conferitaria abbia la propria sede sia in Italia che all’estero.

Conferimento di azienda da parte di imprenditore individuale

L’art. 4, lettera a), n. 3, della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131/1986, assoggetta ad imposta fissa di registro il conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa. La disposizione equipara sostanzialmente i conferimenti effettuati da imprenditore individuale a quelli effettuati da società ed altri enti, pur rimanendo, comunque,  le due fattispecie formalmente disciplinate da due norme distinte, contenute rispettivamente:

  • nel n. 3 della lettera a) dell’art. 4 della tariffa;
  • nella lettera b),  dell’art. 4 della tariffa.

Conferimento in Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE)

Il primo comma dell’articolo 12 Decreto legislativo del 23/07/1991 n. 240 (Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE, relativo all’istituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico GEIE, ai sensi dell’art. 17 della L. 29 dicembre 1990, n. 428) ha aggiunto  allart. 4 della tariffa (Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti societari) del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la lettera g)atti propri dei gruppi europei di interesse economico euro 168,00 (importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come dal secondo comma dell’art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013)

Come si è detto, in base all’articolo 4 della tariffa allegata al d. lgs. 31 ottobre 1990 n. 347,  le imposte ipotecarie e catastali, per ogni conferimento di azienda, si applicano nella misura fissa. Con un’ampia formulazione idonea a ricomprendere ogni e qualsiasi conferimento aziendale di società ed enti diversi la norma parla genericamente di «conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa».

Il terzo comma dell’art. 12 del Dlgs. del 23/07/1991 n. 240 stabilisce che: “Gli atti di trasferimento di proprieta’ di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui alla lettera g) dell’art. 4 della tariffa, prima parte, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, scontano l’imposta ipotecaria di trascrizione e l’imposta catastale in misura fissa (€ 200,00, secondo comma dell’art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013)”.

Quindi, per il conferimento d’azienda, il cui patrimonio comprenda anche un bene immobile, in un GEIE, ai fini dell’imposizione indiretta, è  dovuta:

  • l’imposta di registro in misura fissa pari a euro 200;
  • euro 200 ciascuna per imposta ipotecaria e catastale.

Nessuna particolare disciplina è invece prevista per l’imposta di bollo, che è dovuta nella misura ordinaria.

La nota V posta in calce all’articolo 4 della medesima tariffa, parte prima, prevede che “per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste”. Tale norma costituisce un’eccezione rispetto alla previsione generale di cui alla lettera g), che stabilisce, come detto, l’applicazione dell’imposta in misura fissa. Ne consegue che, nella particolare ipotesi in cui un atto proprio del GEIE consista nel conferimento di natanti da diporto o diritti reali di godimento sui medesimi, troveranno applicazione le medesime imposte previste dall’articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico.

Per quanto attiene i GEIE non residenti,

  • essendo il GEIE previsto dall’ordinamento UE,
  • non facendo distinzione la normativa nazionale  in oggetto tra GEIE residenti nel territorio dello Stato e non,

si ritiene che i vantaggi su esposti ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali possano essere applicati a GEIE non residenti in Italia.