ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI 

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI 

Firma: La Valletta 16.07.1981
Ratifica: L. 02.05.1983, n.304
08.05.1985  Malta – PDF in italiano
Protocollo di modifica
Firma: 
13.03.2009
Ratifica: 
L.30.04.2010, n.77
24.11.2010  Malta – PDF in italiano

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI (Testo integrato con le modifiche di cui al protocollo di modifica del 24.11.2010)

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI1
Il Governo della Repubblica italiana

e il Governo della Repubblica di Malta;

desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Capitolo I – Campo di applicazione dell’Accordo

Articolo 1 – Soggetti

Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 – Imposte considerate

1.   Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2.   Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

(3) Le imposte attuali cui si applica l’Accordo sono:

(a) per quanto concerne l’Italia:

(i)                                                                                                         l’imposta sul reddito delle persone fisiche;

(ii)           l’imposta sul reddito delle società;

(iii)                                                                                                      l’imposta regionale sulle attività produttive; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali “imposta italiana”);

(b) per quanto concerne Malta:

l’imposta sul reddito,

(qui di seguito indicata quale “imposta maltese”);

 

4.    L’Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

5.   Quando l’Accordo stabilisce che il reddito proveniente da uno Stato contraente è, in tutto o in parte, esente da imposta in tale Stato e, in base alla legislazione in vigore nell’altro Stato contraente, detto reddito è tassabile con riguardo all’ammontare ivi rimesso o ricevuto e non con riguardo all’intero suo ammontare, l’esenzione da accordare nel detto primo Stato è limitata alla sola parte del reddito rimessa o ricevuta nell’altro Stato.

Capitolo II – Definizioni

Articolo 3 – Definizioni generali

1.  Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a)  il termine «Italia» designa la Repubblica italiana;

b)  il termine «Malta» designa la Repubblica di Malta;

c)   le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, l’Italia o Malta;

d)    il termine «persona» comprende le persone fisiche; le società ed ogni altra associazione di persone;

e)    il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;

f)    le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;

g)  il termine «nazionali» designa:

i)   per quanto concerne l’Italia, le persone fisiche che hanno la nazionalità italiana, nonché le persone giuridiche, società di persone od associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in Italia;

ii)     per quanto concerne Malta, i cittadini maltesi così designati dal capitolo III della Costituzione di Malta e dalla legge sulla cittadinanza maltese del 1965, nonché le persone giuridiche, società di persone od associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in Malta;

h)    per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;

i)  l’espressione «Autorità competente» designa:

i)  per quanto concerne l’Italia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze;;

ii)  in Malta: il Ministro incaricato per le finanze od uno suo rappresentante autorizzato.

2.    Per l’applicazione del presente accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto dell’Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4 – Domicilio fiscale

1.    Ai fini del presente Accordo, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in detto Stato contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2.   Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a)     detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente. Quando essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)    se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c)   se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d)   se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le Autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3.   Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5 – Stabile organizzazione

1.    Ai fini del presente Accordo, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2.  L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a)  una sede di direzione;

b)  una succursale;

c)  un ufficio;

d)  un’officina;

e)  un laboratorio;

f)  una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

g)  un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi;

h)    la prestazione di servizi, ivi comprese l’attività di consulenza, effettuata da un’impresa per mezzo di impiegati o di altro personale se tale attività si protrae nel Paese, per lo stesso progetto o per uno collegato, per un periodo o periodi la cui durata complessiva oltrepassi i dodici mesi nel corso di un biennio.

3.  Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:

a)   si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esportazione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;

b)   le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c)   le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;

d)   una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;

e)     una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4.     Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 – è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui l’attività di detta persona sia limitata all’acquisto di merci per l’impresa.

5.   Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.

6.   Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente di uno Stato contraente ovvero svolga la sua attività in quest’altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

Capitolo III – Imposizione dei redditi

Articolo 6 – Redditi immobiliari

1.   I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2.   L’espressione «beni immobili» è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori dei beni immobili, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3.   Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.

Articolo 7 – Utili delle imprese

1.   Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3.    Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4.    Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.

5.    Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.

6.   Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7.   Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8 – Navigazione marittima ed aerea

1.   Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

2.   Se la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave o di un battello, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave o del battello, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave od il battello.

3.   Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9 – Imprese associate

Allorché:

a)   un’impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o

b)   le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente, e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10 – Dividendi

1.   I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2.   Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma:

a)   se i dividendi sono pagati da una società residente dell’Italia ad un residente di Malta che ne sia il beneficiario effettivo, l’imposta italiana così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi;

b)   se i dividendi sono pagati da una società residente di Malta ad un residente dell’Italia che ne sia il beneficiario effettivo:

i)    l’imposta maltese non può eccedere quella applicabile a carico della società che paga i dividendi per gli utili così distribuiti;

ii)   nonostante le disposizioni del subparagrafo i), l’imposta maltese non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se tali dividendi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficiaria2 di agevolazioni fiscali in base alle norme che regolano in Malta la concessione di incentivi all’industria, e l’azionista presenti dichiarazioni e documentazioni contabili alle autorità fiscali maltesi con riferimento ai redditi assoggettabili alla imposta maltese per il relativo anno di accertamento. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda l’imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3.   Ai fini del presente articolo il termine «dividendi designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5.     Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa

 

situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11 – Interessi

1.     Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2.   Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Le Autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3.   Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

a)  il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o

b)   gli interessi sono pagati al Governo dell’altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o

c)     gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti dagli stessi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4.   Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

5.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro stato contraente secondo la propria legislazione.

6.    Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

7.   Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Articolo 12 – Canoni

1.   I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato, qualora detto residente sia il beneficiario effettivo dei canoni e questi siano costituiti da compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, pellicole cinematografiche o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche.

2.   I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente se sono costituiti da compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono, ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se il percipiente ne è il beneficiario effettivo l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni stessi.

3.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

4.   I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in un Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto l’obbligo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l’onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

5.   Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente accordo.

Articolo 13 – Utili di capitale

1.  Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo

2  dell’articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2.   Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dalla alienazione di navi od aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonché gli utili provenienti dalla alienazione dei beni mobili relativi al loro esercizio sono imponibili soltanto nello stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

3.  Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi

1  e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

Articolo 14 – Professioni indipendenti

1.   I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia detti redditi possono essere tassati nell’altro Stato contraente nei seguenti casi:

a)   quando egli disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della sua attività (nel qual caso, i redditi sono imponibili nell’altro Stato limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa); o

b)   quando egli soggiorni nell’altro Stato contraente per un periodo o periodi che raggiungono o oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un anno solare.

2.   L’espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15 – Lavoro subordinato

1.   Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2.    Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a)   il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno solare considerato; e

b)   le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e

c)   l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

3.    Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva della impresa.

Articolo 16 – Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di altro analogo organo di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17 – Artisti e sportivi

1.   Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

2.    Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un’altra persona che non sia l’artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

Articolo 18 – Pensioni e annualità

1.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, nonché le annualità, pagate ad un residente di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2.  Ai fini del presente articolo:

a)     l’espressione «pensioni ed altre remunerazioni analoghe» designa i pagamenti periodici corrisposti successivamente al collocamento a riposo in relazione ad un cessato impiego, o come risarcimento di danni subiti in relazione ad un cessato impiego;

b)    il termine «annualità» designa le somme fisse pagate periodicamente vita natural durante oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.

Articolo 19 – Funzioni pubbliche

1.    a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b)    Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e il beneficiario della remunerazione sia un residente di detto altro Stato contraente che:

i)  abbia la nazionalità di detto Stato; o

ii)  non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2.     a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b)      Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3.   Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

4.     Le disposizioni del paragrafo 1, a), si applicano egualmente alle remunerazioni pagate, nell’ambito di un programma assistenziale di sviluppo di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale, con fondi costituiti esclusivamente da detto Stato o sue suddivisioni o suoi enti locali, ad uno specialista o un volontario inviati nell’altro Stato contraente con il consenso di detto altro Stato.

Articolo 20 – Insegnanti, studenti e apprendisti

1.     Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d’istruzione e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.

2.    Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d’istruzione o di formazione professionale, sono esenti da imposta in questo altro Stato contraente a condizione che tali somme provengano da fonti fuori di detto altro Stato contraente.

3.   Le remunerazioni che un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente che svolge nell’altro Stato contraente a scopo di addestramento pratico per un periodo di tempo che sia ragionevolmente giustificato per condurre a termine il suo apprendistato, non sono imponibili in detto altro Stato.

4.    Le remunerazioni che uno studente il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente che svolge non a tempo pieno nell’altro Stato contraente per un periodo di tempo che sia ragionevolmente giustificato per condurre a termine i suoi studi, non sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 21 – Altri redditi

1.   Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti del presente Accordo sono imponibili soltanto in questo Stato.

2.    Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il diritto od il bene produttivo o del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

Capitolo IV – Metodo per evitare le doppie imposizioni

Articolo 22 – Eliminazione della doppia imposizione

1.  La doppia imposizione sarà eliminata in conformità dei seguenti paragrafi del presente articolo.

2.                                    Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Malta, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 2 del presente Accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l’Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata in Malta, ma l’ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

L’imposta pagata in Malta per la quale spetta la detrazione è solo l’ammontare prorata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana. “.

3.   Fatte salve le disposizioni della legislazione maltese concernenti la concessione del credito di una imposta estera nei confronti della imposta maltese, quando, in base alle disposizioni del presente Accordo, un reddito di fonte italiana viene assoggettato ad imposizione in Malta, l’imposta italiana dovuta sul reddito in questione è portata in deduzione dall’imposta maltese dovuta sullo stesso reddito.

4.   Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente Accordo3, qualora le imposte sui dividendi, sugli interessi o sui canoni provenienti da uno Stato contraente non vengano prelevate in tutto o in parte per un limitato periodo di tempo in base alla legislazione di detto Stato, tali imposte non prelevate in tutto o in parte si considerano pagate per un ammontare non superiore:

a)  al 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi di cui all’articolo 10;

b)  al 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi di cui all’articolo 11; e

c)  al 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni di cui all’articolo 12.

Capitolo V – Disposizioni speciali

Articolo 23 – Non discriminazione

1.   I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2.   L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia o ad ogni altra condizione personale.

3.   Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 7 dell’articolo 11 o del paragrafo 5 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

4.     Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5.    Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 24 – Procedura amichevole

1.   Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all’Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme all’Accordo.

2.   L’Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’Autorità competente dell’altro Stato contraente al fine di evitare una tassazione non conforme all’Accordo. L’accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.

3.    Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall’Accordo.

4.   Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti.

Articolo 25 – Scambio di informazioni

“(1) Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni del presente Accordo o per l’amministrazione o l’applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria all’Accordo, nonché per prevenire l’elusione e l’evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2. (2) Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l’autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l’obbligo:

(a)              di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell’altro Stato contraente;

(b)              di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro Stato contraente;

(c)               di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

(4) Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l’altro Stato contraente utilizzerà i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L’obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

(5)        Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere

interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un’altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.”.

Articolo 26 – Funzionari diplomatici e consolari

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Articolo 27 – Rimborsi

1.   Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato contraente di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia disciplinato dalle disposizioni del presente Accordo.

2.    Le istanze di rimborso devono essere prodotte entro i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso e devono essere corredate di un attestato ufficiale delle Autorità competenti dell’altro Stato di cui l’istante è residente. Tale attestato deve certificare che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso.

3.   Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformità delle disposizioni dell’articolo 24 del presente Accordo, le modalità di applicazione del presente articolo.

Capitolo VI – Disposizioni finali

Articolo 28

Entrata in vigore

1.   Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.

2.   Il presente Accordo entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica4 e le sue disposizioni si applicheranno:

a)    in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d’imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1976;

b)   in Malta, con riferimento alle imposte prelevate per gli anni di accertamento che iniziano con l’anno di accertamento cui sono imputati i redditi del 1976.

3.   Le domande di rimborso o di accreditamento d’imposta cui dà diritto il presente Accordo con riferimento ad ogni imposta dovuta da un residente di uno Stato contraente relativa a periodi d’imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1976 e fino all’entrata in vigore dell’Accordo medesimo, possono essere presentate entro tre anni dall’entrata in vigore dell’Accordo stesso o, se più favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l’imposta. La precedente disposizione non limita in alcun modo i termini più ampi eventualmente previsti a tal fine in favore del residente medesimo dalla legislazione dello Stato contraente di cui lo stesso è residente.

Articolo 29 – Denuncia

Il presente Accordo avrà durata indefinita ma ciascuno Stato contraente potrà notificarne la cessazione all’altro Stato contraente per via diplomatica entro il 30 giugno di ciascun anno solare che inizia successivamente allo scadere di un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore e, in tal caso, l’Accordo cesserà di avere effetto:

a)     in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello della denuncia;

b)     in Malta, con riferimento alle imposte prelevate per gli anni di accertamento dei redditi realizzati nel corso di ciascun periodo che inizia il 1° gennaio dell’anno successivo a quello della denuncia o degli anni seguenti.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Valletta il 16 luglio 1981 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

MAURIZIO BATTAGLINI

Per il Governo della Repubblica di Malta

ROBERT J. STIVALA

 

PROTOCOLLO

All’atto della firma dell’Accordo concluso in data odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante dell’Accordo.

I. Con riferimento all’articolo 3, nel caso si raggiunga un Accordo tra l’Italia e Malta sulla regolamentazione dei rispettivi diritti sulla piattaforma continentale e sulle questioni connesse, gli Stati contraenti avvieranno negoziati allo scopo di modificare le definizioni di Italia e di Malta in modo da tener conto dell’Accordo così raggiunto.

II.   Con riferimento all’articolo 5, l’espressione «una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali», di cui al relativo paragrafo 2, f), comprende un luogo di perforazione lontano dalla costa.

III.    Con riferimento al paragrafo 3 dell’articolo 7, l’espressione «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione» designa le spese direttamente connesse con l’attività della stabile organizzazione.

IV. a) Con riferimento all’articolo 8, se gli utili conseguiti in dipendenza dell’esercizio di una nave in traffico internazionale da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in Malta sono esenti da imposta ai sensi delle disposizioni della sezione 86 della legge sulla navigazione mercantile del 1973 (Merchant Shipping Act, 1973) o in base a disposizioni identiche o analoghe, tali utili possono essere tassati in Italia, a meno che non sia adeguatamente provato ad uso delle competenti Autorità italiane che non più del venti per cento del capitale della società che possiede la nave è detenuto, direttamente o indirettamente, da persone non residenti di Malta;

b)   con ulteriore riferimento all’articolo 8, un’impresa di uno Stato contraente che realizza utili mediante l’esercizio di navi od aeromobili in traffico internazionale non è assoggettata ad alcuna imposta locale applicata nell’altro Stato contraente.

V.   Con riferimento al paragrafo 1 dell’articolo 24, all’espressione «indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale» si attribuisce il significato secondo cui l’attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata entro i termini previsti dalla legislazione nazionale.

VI. La disposizione di cui al paragrafo 3 dell’articolo 27 non impedisce alle Autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l’applicazione delle riduzioni di imposta previste dal presente Accordo.

VII. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 28, le disposizioni dell’articolo 8 si applicheranno con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d’imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1969.

Fatto a Valletta il 16 luglio 1981 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

 

Per il Governo della Repubblica italiana MAURIZIO BATTAGLINI

 

Per il Governo della Repubblica di Malta

ROBERT J. STIVALA

 

Assistenza alla pianificazione fiscale internazionale, Assistenza alla costituzione Società, Consulenze integrate per l'internazionalizzazione