Archivi categoria: Trasformazione transfrontaliera (trasferimento di una società della Unione Europea in Bulgaria)

Trasformazione transfrontaliera – trasferimento di una società dell’Unione Europea in Bulgaria

L’Unione europea si basa sullo stato di diritto. Ciò significa che ogni azione intrapresa dall’UE si fonda su trattati che sono stati approvati volontariamente e democraticamente da tutti i paesi membri dell’UE. Ad esempio, se un settore politico non è citato in un trattato, la Commissione non può proporre una legge in tale settore.

Un trattato è un accordo vincolante tra i paesi membri dell’UE. Definisce gli obiettivi dell’UE, le regole per le istituzioni dell’UE, il modo in cui vengono prese le decisioni e il rapporto tra l’UE ei suoi paesi membri.

La suddivisione in due trattati UE segue un criterio funzionale: il trattato sull’Unione europea (Treaty on European Union (TEU)) contiene le disposizioni generali che definiscono l’Unione, mentre il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)) contiene le disposizioni specifiche relative all’Unione istituzioni e politiche.

Al DIRITTO DI STABILIMENTO è dedicato il CAPO 2 (artt. dal 49 al 55) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU))

Tra le disposizioni fondamentali dell’Unione Europea che hanno efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri vi sono gli Articoli 43-48 del Trattato della Comunità Europea (ora ARTT.49 e 54 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU))) che vietano le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro e garantiscono alle società aventi la loro residenza nell’Unione Europea la libertà di stabilimento nel territorio della Comunità.

“IL DIRITTO DI STABILIMENTO

Articolo 49 TFUE

(ex articolo 43 del TCE)

Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietateTale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.

Articolo 54 TFUE

(ex articolo 48 del TCE)

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione, sono equiparate, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.”

Per libertà di stabilimento si intende la possibilità di costituire e gestire un’impresa o intraprendere una qualsiasi attività economica in un paese della Comunita Europea, anche tramite l’apertura di agenzie, filiali e succursali.

È inoltre garantito il diritto a esercitare attività non salariate.

La libertà di stabilimento pone il divieto di discriminare un imprenditore in base alla nazionalità e si divide in

  • libertà di stabilimento primaria: quando un cittadino di uno stato membro si stabilisce in via definitiva in un altro stato per intraprendere un’attività imprenditoriale;
  • libertà di stabilimento secondaria: quando un cittadino , già stabilito in uno Stato membro, esercita un’attività secondaria in un altro paese della CE (es. apertura di una succursale)

L’art 54 TFUE equipara le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi una delle seguenti caratteristiche alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

La società dev’essere costituita conformemente alla legislazione di uno stato membro.

La conformità dipende dalla modalità di identificazione della società secondo:

il criterio della sede legale (Nei paesi che applicano il criterio della sede legale, come la Germania, la Francia o l’Austria, la società viene identificata in base al luogo in cui ha la propria sede amministrativa o la sede principale dell’attività svolta. Queste società non possono beneficiare della libertà di stabilimento primaria, perché se spostassero la loro sede, non sarebbero più validamente costituite per il paese d’origine e quindi mancherebbe uno dei presupposti dati dall’art 54);

il criterio dell’incorporazione (Nei paesi che applicano il criterio dell’incorporazione, come la Gran Bretagna, l’Irlanda, l’Italia, i Paesi Bassi e la Danimarca, la società viene identificata in base al luogo in cui è iscritta nel registro delle imprese. Queste società possono, ai sensi dell’art. 54 TFUE , spostare la propria sede legale o amministrativa in un altro paese della UE.). Il criterio dell’incorporazione è stata scelto anche dalla Bulgaria.

Per verificare se una società sia costituita conformemente alla legislazione di uno stato membro vale il principio del paese di origine, e quindi possono spostare la sede in un altro paese membro della UE solo le società costituite nei paesi che applicano il criterio dell’incorporazione.

La libertà di stabilimento consente di scegliere fra le leggi societarie degli Stati membri quella ritenuta più idonea per la creazione di una società e per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale sul mercato unico

Quindi,  In linea di principio, se nello Stato di partenza si adotta, quale criterio di collegamento e riconoscimento delle società, quello dell’incorporazione, per cui le società sono riconosciute e disciplinate sempre in base alla legge dello Stato nel quale si è perfezionato il procedimento di costituzione, allora in questi Paesi il trasferimento all’estero delle società è ammissibile, mentre non lo è se il Paese adotta il criterio della sede effettiva, per il quale le società sono riconosciute esclusivamente in ragione del loro
collegamento con il territorio. 

Diciamo in linea di principio, in quanto la possibilità effettiva del trasferimento deve essere verificata poi, oltre che con gli eventuali temperamenti del criterio che gli Stati adottano nella pratica, anche alla luce del regime adottato nello Stato di arrivo, ed ecco perché si parla di possibili conflitti tra gli ordinamenti.
Se nello Stato di arrivo vige il principio dell’incorporazione, il trasferimento potrebbe essere ammesso, mentre se vige il principio della sede effettiva, potrebbe non esserlo.

Ora, dato che sia l’Italia che la Bulgaria adottano il principio dell’incorporazione, è possibile considerare in trasferimento in Bulgaria di una società italiana

  • La società deve avere una delle seguenti caratteristiche:
    • Sede sociale all’interno della UE;
    • Amministrazione centrale all’interno della UE;
    • Centro di attività principale all’interno della UE;
    • Scopo di lucro

In questo modo si estende la libertà di stabilimento, data dall’art. 49 alle persone fisiche, anche alle persone giuridiche.

Nella decisione n. 1698 del 10.08.2018 del Tribunale di Sofia (Софийски градски съд (СГС)) al n. 1069/2018, è stato considerato un caso interessante, in cui una società costituita in Belgio, con capitale in contanti versato in euro, è stata rifiutata da un funzionario ai sensi della registrazione , trasferimento della sede legale e nuova registrazione in Bulgaria, non perché il capitale fosse depositato in euro al momento della sua costituzione in Belgio , sebbene fosse rivalutato in BGN equivalente al cambio fisso, ma perché il capitale in BGN è presentato con precisione al centesimo e non in numero intero – BGN. A causa di questo primo rifiuto confermato , la società che intendeva trasferirsi in Bulgaria, con un capitale iniziale conferito al Belgio di € 7.000, che corrisponde a BGN 13.690,81, è stata aumentata di BGN 309,19. , al fine di raggiungere la cifra tonda di BGN 14.000, ed è stata presentata una nuova domanda per il trasferimento della sede legale e per la registrazione in Bulgaria. Confermato anche il secondo diniego dell’ufficiale di registrazione, non essendoci stata alcuna relazione del revisore dei conti della società belga trasformatrice, con Delibera (Решение) n. 260399 del 19.11.2020 delTribunale di Sofia (Софийски градски съд (СГС)) di cui all’ordinanza  n. 1311/2020 e con Delibera n. 203 del 06/04/2021 della Corte di Appello di Sofia (Апелативен съд – София (САС)) di cui all’ordinanza n. 2/2021 , specificando l’iscrizione delle predette circostanze e l’iscrizione della società („ИНТЕА ФР“ ЕООД, ЕИК 206694003)- che ha attualmente un capitale di BGN 14.000, di cui 7.000 euro sono stati versati nel 2013 alla filiale Credit Agricole di Strasburgo, e BGN 309,19 sono stati versati sul conto bulgaro della società.

Senza entrare nei dettagli, il caso non riguarda tanto il riflesso del capitale al penny o all’intero lev, ma il quadro giuridico e la regolamentazione del trasferimento della sede legale di una società commerciale da uno stato membro dell’UE a un altro, che costituisce una conversione . Secondo la decisione del 12 luglio 2012 nella causa C-378/10, VALE Építési, ECLI:EU:C:2012:440 , avviata mediante rinvio pregiudiziale, gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE si applicano in caso di ricorso incrociato riorganizzazione transfrontaliera di una società, ad es. quando una società costituita in uno Stato membro trasferisce la propria sede sociale in un altro Stato membro e, a tal fine, la sua iscrizione nel registro di commercio nello Stato membro di origine è contestualmente cancellata, i proprietari del capitale approvano l’atto costitutivo della nuova società in conformità con la legge dello Stato membro ospitante se quest’ultima società ha presentato domanda di iscrizione nel registro delle imprese nello Stato membro ospitante in conformità con la legge di quest’ultimo / Decisione n. 553 del 24.10.2018 del Tribunale Distrettuale (Окръжен съд (ОС ) di Plovdiv n. 730/2018.

La possibilità di trasformazione transfrontaliera di società a responsabilità limitata, registrate conformemente alla legislazione di uno Stato membro, in società a responsabilità limitata disciplinate dalla legislazione di un altro Stato membro, senza necessità di previa costituzione e registrazione della società subentrante nello Stato membro Stato di destinazione, è espressamente disciplinato dalla Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (introducendo nel Titolo II, il Capo I, Trasformazioni transfrontaliere, Artt. da 86 bis a 86 unvicies) , ma il termine per il recepimento della citata direttiva è scaduto il 31.01.2023, motivo per cui, fino all’adozione delle necessarie disposizioni di legge e statutarie per l’attuazione della direttiva, le norme applicabili nella Repubblica di Bulgaria per la registrazione di una trasformazione transfrontaliera di una società registrata in un altro stato membro in una società registrata nella Repubblica di Bulgaria sono proprio le disposizioni dell’art. 265г – 265с del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН) e 56в – 56е del Regolamento n. 1 del 14.02.2007 / Delibera (Решение) n. 260399 del 19.11.2020 delTribunale di Sofia (Софийски градски съд (СГС)) di cui all’ordinanza  n. 1311/2020 /.

Decisione della Corte di Appello di Sofia n.203 del 06/04/2021

Decisione

  1. 203

Sofia, 06.04.2021

IN NOME DEL POPOLO

CORTE D’APPELLO – SOFIA, 13° TRAGOVSKI a porte chiuse

il sei aprile dell’anno duemilaventuno nella seguente composizione:

Presidente:                         Anelia Zanova

Membri:                               Hristo Lazarov

Nikolai Metanov

considerando il caso commerciale d’appello n. 20211001000002 riportato da Anelia Tsanova secondo l’inventario per il 2021

Il procedimento è ai sensi dell’art. 25, par. 4 di ZTRRYULNC.

  • sentenza n. 260399 del 19.11.2020, emessa ai sensi della n. 1311/20, SGS TO, collegio V-15 ha rigettato il ricorso di PPA avverso il diniego n. 20200713134248/14.07.2020. a un funzionario dell’agenzia di registrazione.
  • scaduto il termine di legge, è stato proposto ricorso da parte della PPA, che impugna la decisione di primo grado in quanto errata, per i motivi esposti in appello, e chiede al giudice di annullarla e di disporre l’accertamento della presunta circostanza.

Sofia Court of Appeal, TO, 13th panel, dopo aver discusso le doglianze in appello in relazione all’atto giudiziario attaccato, rileva quanto segue:

Il ricorso è ammissibile. E’ stata depositata entro il termine di cui all’art. 25, par. 4 della ZTR da una parte nel procedimento di primo grado – una persona autorizzata ai sensi dell’art. 600 c.p.c., avendo diritto ed interesse all’impugnazione al fine di disapplicare le modifiche dichiarate e previa riflessione nelle circostanze del registro di commercio relative alla società a responsabilità limitata.

Il ricorso è stato proposto nei confronti di parte appellabile ex art. 25 della ZTR atto giudiziario valido ed ammissibile.

Nel valutare il merito del ricorso, il giudice ha considerato quanto segue:

Il procedimento innanzi al Registro delle Imprese AB è stato avviato sulla base di una domanda presentata da PPA, modello A4 con iscrizione n. 20200713134248/14.07.2020 per l’iscrizione di “Intea FR” EOOD nel registro delle imprese in base a decisioni del 13.07.2020, adottate dal ricorrente in qualità di unico titolare del capitale di una società a responsabilità limitata estera con il nome “Intea”, registrato nella Repubblica di Francia, per spostare la sede della società nella Repubblica di Bulgaria, aumentare il capitale della società da 7.000 euro a 14.000 BGN, cambiare il nome e adottare un nuovo atto costitutivo della società.

Alla domanda si allegano: atto istitutivo di “Intea FR” EOOD del 13/07/20; dichiarazione ex art. 13, par. ZTR dal 13.07.20; protocollo del 24.05.2013, redatto dalla PA; aggiornato il 24.05.2013. statuto di “Intea” OOD con capitale di 7.000 euro, sede legale: “Schmen Fried” n. 17, 67000 Strasburgo; dichiarazione ex art. 141, par. 8 cp; procura per autorizzare un procuratore. S.; dichiarazione ex art. 142 cp del 13.07.20; contratto di affidamento della direzione del 13.07.20; nota di importazione per un importo di BGN 309,19; dichiarazione-accordo con nota. Verifica della firma; protocollo – decisione dell’unico proprietario del capitale del 07.13.20; estratto della voce principale in TR dal registro del tribunale commerciale di Strasburgo, aggiornato al 03.06.20;

  • sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso. La sentenza impugnata è corretta in definitiva.

Concordato Arte. 21, punto 5 della ZTR L’ufficiale di registrazione RYULNC verifica se l’esistenza della circostanza richiesta per l’iscrizione e la sua conformità alla legge è stabilita dai documenti presentati al punto 4, rispettivamente se l’atto oggetto di annuncio soddisfa i requisiti di legge in termini di caratteristiche esterne, come nel caso in cuinessuna delle condizioni previste dall’art. 21 requisiti, emette motivato diniego – art. 24, paragrafo 1 della ZTRRULNC.

  • la domanda di procedura A4 con scheda n. 20200713134248/14.07.20. sono richiesti per la registrazione: trasferimento della sede legale della società nella Repubblica di Bulgaria; aumentare il capitale della società da 7.000 euro a 14.000 BGN e cambiare il nome della società, e per annunciare un nuovo atto costitutivo della società, la cui decisione è di competenza dell’assemblea generale dei soci, risp. dell’unico titolare del capitale di EOOD.
  • caso, risulta dall’estratto dell’iscrizione principale nel registro di commercio di Strasburgo, aggiornato al 06.03.20, presentato dallo stesso ricorrente, la società di processo è una società a responsabilità limitata, non una EOOD, in presenza della quale legale organizzazione forma di attività, le decisioni di cambiare la sede della società, di aumentarne il capitale, di cambiarne la denominazione e di adottare un nuovo atto costitutivo, dovrebbero essere prese dall’assemblea generale dei soci quale suo organo supremo, e non da uno dei i soli soci, e cioè da P PA, che afferma di essere l’unico proprietario del capitale senza però darne idonea prova. Il presentato alla domanda, compilato dalla PA richiedente protocollo del 24.05.13, come atto privato di certificazione,
  • alla luce di quanto sopra e in assenza di decisioni assunte dall’autorità competente – OSS, la cui iscrizione, risp. annuncio è richiesto, il loro ingresso, risp. l’annuncio nel registro di commercio dovrebbe essere rifiutato.

Siamo guidati da quanto sopra, Corte d’Appello di Sofia, TO, 13a Sezione,

Decide:

di CONFERMARE la decisione n. 260399/19.11.2020 del collegio SGS, TO, VI-15, decretata ai sensi ecc. n. 1311/20

 

LA SOLUZIONEè definitivo.

 

 

Presidente:_______________________

 

Membri:

 

  1. _______________________

 

  1. _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n. 260399 del 19.11.2020 del Tribunale di Sofia di cui all’ordinanza  n. 1311/2020

DELIBERA

NO……………….

Sofia 9/11/2020

IN NOME DEL POPOLO

TRIBUNALE CITTA’ DI SOFIA, TO, VI-15 c-c in camera di consiglio il giorno diciannove novembre duemilaventi, composto da:

GIUDICE: PETER TEODOSIEV

esaminato il caso commerciale n. 1311 secondo l’inventario per il 2020. e considerato quanto segue:

Il procedimento è ai sensi dell’art. 25 ЗТРРЮЛНЦ, costituita su denuncia di P. P.A. contro diniego n. 20200713134248/14.07.2020 a un funzionario dell’agenzia di registrazione.

Il diniego impugnato è stato deciso su ricorso abr . A4 con ingresso 20200713134248/ 14.07.2020, depositata per conto di P. P. A. per l’inserimento di “I. FR” EOOD nel registro delle imprese sulla base delle decisioni del 13.07.2020, adottate dal ricorrente nella sua qualità di unico proprietario del capitale di una società a responsabilità limitata estera denominata “I.”, iscritta nella Repubblica di Francia, di spostare la sede legale della società nella Repubblica di Bulgaria, aumentando il capitale della società da 7.000 euro a 14.000 BGN, cambiando il nome della società e adottando un nuovo atto costitutivo della società.

Le ragioni del funzionario di registrazione per l’emissione del rifiuto sono che i documenti presentati alla domanda non stabiliscono le condizioni legali per la registrazione di una società a responsabilità limitata di nuova costituzione ai sensi della legge bulgara (una decisione sulla costituzione della società e la prova della presentazione delle domande di registrazione del capitale della società), e la possibilità di registrare il trasferimento della sede legale di una società già registrata da un altro stato membro alla Repubblica di Bulgaria è prevista solo in relazione alle società europee ai sensi del regolamento (CE) 2157/2001.

Le obiezioni nel ricorso sono che la mancanza di un’espressa regolamentazione nella normativa nazionale circa la possibilità di iscrivere nel registro di commercio il cambiamento della sede di una società registrata da un altro Stato membro della Repubblica di Bulgaria non esclude tale possibilità, ma secondo l’art. 49 e 54 TFUE e decisione del 12.07.2012. nella causa C-378/10 della Corte di giustizia dell’UE, dopo aver presentato la prova dell’accettazione della decisione di trasferire la sede legale della società e aver interrotto il legame della società con lo Stato membro di prima registrazione pur preservando la personalità giuridica della società stesso, lo Stato membro ricevente non può rifiutare la registrazione della società se sono rispettate le norme previste per le società registrate secondo il proprio diritto nazionale.

Il ricorso è infondato, seppure per motivi diversi da quelli esposti dal Responsabile del Registro nel rigetto impugnabile.

La decisione di spostare la sede di una società registrata da uno Stato membro ad un altro Stato membro costituisce una decisione di trasformazione della società (cd trasformazione transfrontaliera o transfrontaliera ), poiché l’attuazione delle conseguenze della decisione non presuppongono solo un cambiamento del centro territoriale dell’attività della società, e la modifica della forma giuridica della società, comprese le regole per lo svolgimento della sua attività (la legislazione nazionale prevede regole diverse per quanto riguarda il capitale, i membri, gli organi e le attività delle società , comprese le società dello stesso tipo, ed ivi comprese ed in particolare – le società a responsabilità limitata).

Ecco perché (la sentenza del 12.07.2012 citata nel ricorso in causa C-378/10 della Corte di giustizia dell’UE è espressamente in questo senso) nei casi di adozione di una decisione da parte dell’autorità competente di una società registrata in uno stato membro dell’Unione Europea, per il trasferimento della sede legale della società in un altro stato membro, i poteri dei conservatori del registro autorità dello Stato membro ospitante di iscrivere o rifiutare l’iscrizione della società, anche interpretando le disposizioni della normativa nazionale dello Stato ospitante in materia di libertà di stabilimento, disciplinata dall’art. 49 e 54 TFUE, sono condizionate dalla presentazione di prove del rispetto delle norme della legislazione nazionale di entrambi gli Stati membri relative alla trasformazione del tipo di società in questione (le norme della legislazione nazionale del paese sulla registrazione della società – per parte loro, in cui sono destinati a garantire i diritti e gli interessi giuridici dei soci e dei creditori della società, la quale, per effetto della trasformazione, cessa di esistere o continua la propria attività, ma secondo la legge nazionale dello Paese ospitante;

Le attuali disposizioni del diritto nazionale della Repubblica di Bulgaria disciplinano esplicitamente la possibilità di iscrivere società nel registro delle imprese in conseguenza della trasformazione di società registrate in altri Stati membri dell’UE, solo nei casi di fusione o fusione (art. 265d – 265c cc e art.56c – 56f dell’Ordinanza n.1 del 14.02.2007), ma le norme previste dalle citate disposizioni sono necessarie e sufficienti per assicurare la libertà di instaurare un’attività economica, disciplinata dall’art. 49 e 54 TFUE, anche nei casi di trasformazione transfrontaliera mediante spostamento della sede di una società già registrata da uno Stato membro ad un altro, in quanto non prevedono vincoli alla trasformazione, che non sussistono in relazione alle norme per la trasformazione delle imprese a livello nazionale,la successione legale con la società incorporante o incorporante con registrazione in altro Stato membro, come previsto dall’art. 265d – 265c cp rappresentano appunto l’ordinanza nazionale rilevante per l’effettuazione dell’operazione di trasformazione transfrontaliera ai sensi della sentenza del 12.07.2012 citata nel ricorso. nella causa C-378/10 della Corte UE, la cui applicazione, secondo la citata sentenza, non può ledere la libertà di stabilimento di cui all’art. 49 e 54 TFUE.

Si segnala che la possibilità di trasformazione transfrontaliera di società a responsabilità limitata iscritte secondo la legislazione di uno Stato membro in società a responsabilità limitata disciplinate dalla legislazione di un altro Stato membro, senza necessità di previa costituzione e registrazione della società società subentrante nello Stato membro di destinazione, è espressamente disciplinata dalla Direttiva (UE) 2019/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.11.2019. che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 in relazione al transfrontaliero trasformazioni, fusioni e scissioni, ma il termine per il recepimento della suddetta direttiva scade il 31.01.2023, quindi fino all’adozione delle necessarie disposizioni di legge e statutarie per l’attuazione della direttiva, l’ordinamento giuridico applicabile nella Repubblica di Bulgaria per l’iscrizione di una trasformazione transfrontaliera di una società registrata in un altro Stato membro in una società registrata nella Repubblica di Bulgaria valgono appunto le disposizioni dell’art. 265d – 265c cp e art. 56c – 56f dell’ordinanza n. 1 del 14.02.2007

Più importante in questo caso è che, anche supponendo che le disposizioni dell’art. 265 quater – 265 quater cp, interpretati in relazione a quanto previsto dall’art. 49 e 54 TFUE, non escludono la possibilità di registrare una società con sede legale nella Repubblica di Bulgaria in conseguenza di una trasformazione transfrontaliera della società, che non costituisce una fusione o un’infusione, ma un’altra forma di trasformazione (e in particolare la trasformazione mediante l’adozione di una decisione dell’organo supremo della società di spostare la sede legale e registrare la società in un altro stato membro secondo le regole normative di quello stato), e negli scenari di trasformazione specificati, l’applicazione del disposizioni previste dall’art. 265d – 265c c.c. condizioni per l’effettuazione della trasformazione, che non disciplinano i presupposti per l’effettuazione di uno specifico tipo di trasformazione della società, e generali garanzie dei diritti dei soci e dei creditori delle società trasformate, non solo non può essere negata, ma deriva direttamente dall’interpretazione dell’art. 49 e 54 TFUE, pronunciati con decisione del 12.07.2012. nella causa C-378/10 della Corte di giustizia dell’UE.

Parte di tali garanzie sono quelle previste dall’art. 265d – 265c cp requisiti per la redazione di un progetto di trasformazione e di una relazione del revisore, anche sul valore netto del patrimonio della società trasformata, che sono previsti anche a livello nazionale per le trasformazioni di società attraverso un cambiamento di forma giuridica (quello che per i motivi di cui sopra rappresenta la trasformazione transfrontaliera delle società di capitali) con quanto previsto dall’art. 264 bis – 264 n del codice civile.

Secondo l’art. 264n, par. 1 cpc nei casi, come quello processuale, di trasformazione di una ditta individuale, non è necessario redigere e presentare all’ufficiale del registro un progetto di trasformazione, ma anche nei citati casi, presupposto inderogabile per l’esecuzione della trasformazione è la redazione di un verbale di verifica del capitale della società trasformante (art. 264n, co. 1, ex. 2, cfr. art. 264e del Codice di Commercio).

Con l’istanza processuale è stata presentata la prova che la società francese “I” era registrata con un capitale di 7.000,00 euro (pari a BGN 13.690,81), l’unico proprietario della società ha deciso di aumentare il capitale a 14.000,00 BGN e ha versato un contributo monetario in l’importo della differenza di BGN 309,19, ma non è stata presentata alcuna relazione per l’ispezione della proprietà della società francese “I.”, che certificherebbe che alla data della trasformazione della società cambiando la sua sede legale nella Repubblica di Bulgaria, l’importo del capitale sociale della società corrisponde almeno all’importo del valore netto della sua proprietà in adempimento del requisito dell’art. 264n, par. 1, es. 2 , in alto Arte. 264d del codice civile.

La mancata presentazione di una relazione da parte di un revisore sul capitale della società trasformante ai sensi dell’art. 24, par. 1 , in alto Arte. 21, articolo 5 ZTRRYULNC, vr . Arte. 56e, punto 6 dell’ordinanza n. 1 del 14.02.2007. costituisce un presupposto sufficiente per pronunciarsi sul diniego dell’istanza processuale, ma solo per completezza va segnalato che nel caso processuale sussiste anche un presupposto per il diniego ex art. 24, par. 1 , in alto Arte. 21, punto 1 ZTRRYULNC, poiché contrariamente alle considerazioni del ricorso, la presentazione di una domanda. A4 non è sufficiente per soddisfare la procedura prevista dalla legge nazionale della Repubblica di Bulgaria per l’iscrizione di una società nel registro delle imprese della Repubblica di Bulgaria a seguito della trasformazione di una società registrata in un altro stato membro, e secondo l’art. 56c e 56d dell’ordinanza n. 1 del 14.02.2007. le circostanze soggette all’iscrizione relative alla trasformazione sono specificate in una domanda di cui all’em . n. B2-4, a cui è allegata un’ulteriore domanda rev . A4 con i dati relativi alla società ricevente, oggetto di iscrizione all’albo

Per i motivi esposti, Sofia City Court

DELIBERA :

RESPINGE il ricorso della P.P.A. contro diniego n. 20200713134248/14.07.2020 a un funzionario dell’agenzia di registrazione . _

La decisione può essere impugnata presso la Corte d’Appello di Sofia entro 7 giorni dalla sua consegna.

                                                                                    GIUDICE: