Delibera n. 260399 del 19.11.2020 del Tribunale di Sofia di cui all’ordinanza  n. 1311/2020

DELIBERA

NO……………….

Sofia 9/11/2020

IN NOME DEL POPOLO

TRIBUNALE CITTA’ DI SOFIA, TO, VI-15 c-c in camera di consiglio il giorno diciannove novembre duemilaventi, composto da:

GIUDICE: PETER TEODOSIEV

esaminato il caso commerciale n. 1311 secondo l’inventario per il 2020. e considerato quanto segue:

Il procedimento è ai sensi dell’art. 25 ЗТРРЮЛНЦ, costituita su denuncia di P. P.A. contro diniego n. 20200713134248/14.07.2020 a un funzionario dell’agenzia di registrazione.

Il diniego impugnato è stato deciso su ricorso abr . A4 con ingresso 20200713134248/ 14.07.2020, depositata per conto di P. P. A. per l’inserimento di “I. FR” EOOD nel registro delle imprese sulla base delle decisioni del 13.07.2020, adottate dal ricorrente nella sua qualità di unico proprietario del capitale di una società a responsabilità limitata estera denominata “I.”, iscritta nella Repubblica di Francia, di spostare la sede legale della società nella Repubblica di Bulgaria, aumentando il capitale della società da 7.000 euro a 14.000 BGN, cambiando il nome della società e adottando un nuovo atto costitutivo della società.

Le ragioni del funzionario di registrazione per l’emissione del rifiuto sono che i documenti presentati alla domanda non stabiliscono le condizioni legali per la registrazione di una società a responsabilità limitata di nuova costituzione ai sensi della legge bulgara (una decisione sulla costituzione della società e la prova della presentazione delle domande di registrazione del capitale della società), e la possibilità di registrare il trasferimento della sede legale di una società già registrata da un altro stato membro alla Repubblica di Bulgaria è prevista solo in relazione alle società europee ai sensi del regolamento (CE) 2157/2001.

Le obiezioni nel ricorso sono che la mancanza di un’espressa regolamentazione nella normativa nazionale circa la possibilità di iscrivere nel registro di commercio il cambiamento della sede di una società registrata da un altro Stato membro della Repubblica di Bulgaria non esclude tale possibilità, ma secondo l’art. 49 e 54 TFUE e decisione del 12.07.2012. nella causa C-378/10 della Corte di giustizia dell’UE, dopo aver presentato la prova dell’accettazione della decisione di trasferire la sede legale della società e aver interrotto il legame della società con lo Stato membro di prima registrazione pur preservando la personalità giuridica della società stesso, lo Stato membro ricevente non può rifiutare la registrazione della società se sono rispettate le norme previste per le società registrate secondo il proprio diritto nazionale.

Il ricorso è infondato, seppure per motivi diversi da quelli esposti dal Responsabile del Registro nel rigetto impugnabile.

La decisione di spostare la sede di una società registrata da uno Stato membro ad un altro Stato membro costituisce una decisione di trasformazione della società (cd trasformazione transfrontaliera o transfrontaliera ), poiché l’attuazione delle conseguenze della decisione non presuppongono solo un cambiamento del centro territoriale dell’attività della società, e la modifica della forma giuridica della società, comprese le regole per lo svolgimento della sua attività (la legislazione nazionale prevede regole diverse per quanto riguarda il capitale, i membri, gli organi e le attività delle società , comprese le società dello stesso tipo, ed ivi comprese ed in particolare – le società a responsabilità limitata).

Ecco perché (la sentenza del 12.07.2012 citata nel ricorso in causa C-378/10 della Corte di giustizia dell’UE è espressamente in questo senso) nei casi di adozione di una decisione da parte dell’autorità competente di una società registrata in uno stato membro dell’Unione Europea, per il trasferimento della sede legale della società in un altro stato membro, i poteri dei conservatori del registro autorità dello Stato membro ospitante di iscrivere o rifiutare l’iscrizione della società, anche interpretando le disposizioni della normativa nazionale dello Stato ospitante in materia di libertà di stabilimento, disciplinata dall’art. 49 e 54 TFUE, sono condizionate dalla presentazione di prove del rispetto delle norme della legislazione nazionale di entrambi gli Stati membri relative alla trasformazione del tipo di società in questione (le norme della legislazione nazionale del paese sulla registrazione della società – per parte loro, in cui sono destinati a garantire i diritti e gli interessi giuridici dei soci e dei creditori della società, la quale, per effetto della trasformazione, cessa di esistere o continua la propria attività, ma secondo la legge nazionale dello Paese ospitante;

Le attuali disposizioni del diritto nazionale della Repubblica di Bulgaria disciplinano esplicitamente la possibilità di iscrivere società nel registro delle imprese in conseguenza della trasformazione di società registrate in altri Stati membri dell’UE, solo nei casi di fusione o fusione (art. 265d – 265c cc e art.56c – 56f dell’Ordinanza n.1 del 14.02.2007), ma le norme previste dalle citate disposizioni sono necessarie e sufficienti per assicurare la libertà di instaurare un’attività economica, disciplinata dall’art. 49 e 54 TFUE, anche nei casi di trasformazione transfrontaliera mediante spostamento della sede di una società già registrata da uno Stato membro ad un altro, in quanto non prevedono vincoli alla trasformazione, che non sussistono in relazione alle norme per la trasformazione delle imprese a livello nazionale,la successione legale con la società incorporante o incorporante con registrazione in altro Stato membro, come previsto dall’art. 265d – 265c cp rappresentano appunto l’ordinanza nazionale rilevante per l’effettuazione dell’operazione di trasformazione transfrontaliera ai sensi della sentenza del 12.07.2012 citata nel ricorso. nella causa C-378/10 della Corte UE, la cui applicazione, secondo la citata sentenza, non può ledere la libertà di stabilimento di cui all’art. 49 e 54 TFUE.

Si segnala che la possibilità di trasformazione transfrontaliera di società a responsabilità limitata iscritte secondo la legislazione di uno Stato membro in società a responsabilità limitata disciplinate dalla legislazione di un altro Stato membro, senza necessità di previa costituzione e registrazione della società società subentrante nello Stato membro di destinazione, è espressamente disciplinata dalla Direttiva (UE) 2019/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.11.2019. che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 in relazione al transfrontaliero trasformazioni, fusioni e scissioni, ma il termine per il recepimento della suddetta direttiva scade il 31.01.2023, quindi fino all’adozione delle necessarie disposizioni di legge e statutarie per l’attuazione della direttiva, l’ordinamento giuridico applicabile nella Repubblica di Bulgaria per l’iscrizione di una trasformazione transfrontaliera di una società registrata in un altro Stato membro in una società registrata nella Repubblica di Bulgaria valgono appunto le disposizioni dell’art. 265d – 265c cp e art. 56c – 56f dell’ordinanza n. 1 del 14.02.2007

Più importante in questo caso è che, anche supponendo che le disposizioni dell’art. 265 quater – 265 quater cp, interpretati in relazione a quanto previsto dall’art. 49 e 54 TFUE, non escludono la possibilità di registrare una società con sede legale nella Repubblica di Bulgaria in conseguenza di una trasformazione transfrontaliera della società, che non costituisce una fusione o un’infusione, ma un’altra forma di trasformazione (e in particolare la trasformazione mediante l’adozione di una decisione dell’organo supremo della società di spostare la sede legale e registrare la società in un altro stato membro secondo le regole normative di quello stato), e negli scenari di trasformazione specificati, l’applicazione del disposizioni previste dall’art. 265d – 265c c.c. condizioni per l’effettuazione della trasformazione, che non disciplinano i presupposti per l’effettuazione di uno specifico tipo di trasformazione della società, e generali garanzie dei diritti dei soci e dei creditori delle società trasformate, non solo non può essere negata, ma deriva direttamente dall’interpretazione dell’art. 49 e 54 TFUE, pronunciati con decisione del 12.07.2012. nella causa C-378/10 della Corte di giustizia dell’UE.

Parte di tali garanzie sono quelle previste dall’art. 265d – 265c cp requisiti per la redazione di un progetto di trasformazione e di una relazione del revisore, anche sul valore netto del patrimonio della società trasformata, che sono previsti anche a livello nazionale per le trasformazioni di società attraverso un cambiamento di forma giuridica (quello che per i motivi di cui sopra rappresenta la trasformazione transfrontaliera delle società di capitali) con quanto previsto dall’art. 264 bis – 264 n del codice civile.

Secondo l’art. 264n, par. 1 cpc nei casi, come quello processuale, di trasformazione di una ditta individuale, non è necessario redigere e presentare all’ufficiale del registro un progetto di trasformazione, ma anche nei citati casi, presupposto inderogabile per l’esecuzione della trasformazione è la redazione di un verbale di verifica del capitale della società trasformante (art. 264n, co. 1, ex. 2, cfr. art. 264e del Codice di Commercio).

Con l’istanza processuale è stata presentata la prova che la società francese “I” era registrata con un capitale di 7.000,00 euro (pari a BGN 13.690,81), l’unico proprietario della società ha deciso di aumentare il capitale a 14.000,00 BGN e ha versato un contributo monetario in l’importo della differenza di BGN 309,19, ma non è stata presentata alcuna relazione per l’ispezione della proprietà della società francese “I.”, che certificherebbe che alla data della trasformazione della società cambiando la sua sede legale nella Repubblica di Bulgaria, l’importo del capitale sociale della società corrisponde almeno all’importo del valore netto della sua proprietà in adempimento del requisito dell’art. 264n, par. 1, es. 2 , in alto Arte. 264d del codice civile.

La mancata presentazione di una relazione da parte di un revisore sul capitale della società trasformante ai sensi dell’art. 24, par. 1 , in alto Arte. 21, articolo 5 ZTRRYULNC, vr . Arte. 56e, punto 6 dell’ordinanza n. 1 del 14.02.2007. costituisce un presupposto sufficiente per pronunciarsi sul diniego dell’istanza processuale, ma solo per completezza va segnalato che nel caso processuale sussiste anche un presupposto per il diniego ex art. 24, par. 1 , in alto Arte. 21, punto 1 ZTRRYULNC, poiché contrariamente alle considerazioni del ricorso, la presentazione di una domanda. A4 non è sufficiente per soddisfare la procedura prevista dalla legge nazionale della Repubblica di Bulgaria per l’iscrizione di una società nel registro delle imprese della Repubblica di Bulgaria a seguito della trasformazione di una società registrata in un altro stato membro, e secondo l’art. 56c e 56d dell’ordinanza n. 1 del 14.02.2007. le circostanze soggette all’iscrizione relative alla trasformazione sono specificate in una domanda di cui all’em . n. B2-4, a cui è allegata un’ulteriore domanda rev . A4 con i dati relativi alla società ricevente, oggetto di iscrizione all’albo

Per i motivi esposti, Sofia City Court

DELIBERA :

RESPINGE il ricorso della P.P.A. contro diniego n. 20200713134248/14.07.2020 a un funzionario dell’agenzia di registrazione . _

La decisione può essere impugnata presso la Corte d’Appello di Sofia entro 7 giorni dalla sua consegna.

                                                                                    GIUDICE: