Il diritto societario maltese trae origine dal modello inglese. Le società maltesi sono regolate dal Capitolo 386 delle Laws of Malta – Companies Act 1995, ad eccezione delle società che registrano le proprie imbarcazioni sotto la bandiera maltese, che sono disciplinate dal Capitolo 234 delle Laws of Malta -Merchant Shipping Act ed usufruiscono dei relativi diritti e privilegi.
Le società costituite a Malta devono essere registrate presso il Malta Business Registry (Registro delle imprese di Malta (MBR)).
Legislazione principale
Legge sulle società 386 |
Ordinanza del Registro delle imprese di Malta (costituzione come agenzia), 2018 |
Legislazione sussidiaria
Le tipologie di partnership commerciali (commercial partnerships) che possono essere costituite a Malta sono la la Limited Liability Company (LLC) e le società di persone ( Partnerships).
Sicuramente, la forma societaria più diffusa è la Limited Liability Company (LLC), tuttavia, le società di persone rappresentano ancora un’opzione interessante poiché sono soggette a meno obblighi normativi rispetto alle società a responsabilità limitata. Non sono infatti tenuti a presentare la dichiarazione annuale né a depositare i conti presso il Registro delle Imprese. Inoltre, le partnership sono ampiamente utilizzate allo scopo di gestire schemi di investimento collettivo ( CIS ) principalmente per la loro flessibilità e il loro trattamento fiscale favorevole ai sensi delle norme fiscali maltesi.
Le società commerciali (Commercial Partnerships) esistono ai sensi della legge maltese sin dall’ordinanza XIII del 1857. Oggigiorno, le società commerciali (Commercial Partnerships), regolate dal Capitolo 386 delle Laws of Malta – Companies Act 1995, includono:
- Partnership En Nom Collectif, paragonabile alla nostra società in nome collettivo (Parte III (Artt. dal 7 al 50) della Legge sulle società 386).
Una Partnership En Nom Collectif è trasparente ai fini fiscali ai sensi del Capitolo 123 delle Laws of Malta – Legge sull’imposta sul reddito (Income Tax Act (ITA)) e i soci dichiarano la loro quota di utile nella dichiarazione dei redditi personale. L’imposta è quindi addebitabile secondo le aliquote fiscali personali applicabili; - Partnership En Commandit (LP), paragonabile alla nostra società in accomandita semplice (Parte IV (Artt. dal 51 al 66A) della Legge sulle società 386).
Possono essere nominati soci accomandatari sia le persone fisiche che le persone giuridiche.
Prima delle modifiche alla legge, esisteva un requisito aggiuntivo per le persone giuridiche, poiché almeno un membro di una persona giuridica che agisce in qualità di socio accomandatario deve garantire illimitatamente gli obblighi del socio accomandatario e della società stessa. L’introduzione di due articoli nella legge, vale a dire gli articoli 7A e 51A, ha creato un’esenzione dal suddetto requisito relativo alle persone giuridiche, previa soddisfazione di un certo numero di condizioni. Queste condizioni includono; deposito di un avviso al Registro delle imprese di Malta, nomina dei revisori dei conti della partnership, rendicontazione finanziaria ai sensi della legge e deposito delle dichiarazioni annuali. Pertanto, in applicazione degli articoli 7A e 51A, i soci che agiscono in qualità di soci accomandatari della società possono essere esclusi dalla formula della responsabilità diretta.
Una Partnership En Commandit (LP) è trasparente ai fini fiscali ai sensi del Capitolo 123 delle Laws of Malta – Legge sull’imposta sul reddito (Income Tax Act (ITA)) e i soci dichiarano la loro quota di utile nella dichiarazione dei redditi personale. L’imposta è quindi addebitabile secondo le aliquote fiscali personali applicabili.
Una delle caratteristiche peculiari che distinguono la Partnership En Commandit (LP) dalla Partnership En Nom Collectif è la possibilità di suddividere il suo capitale in azioni.
In termini di ITA,
Ai sensi della Legge sull’imposta sul reddito (Income Tax Act (ITA)), una Partnership En Commandit (LP) con il suo capitale diviso in azioni sarà trattata come una società ai fini dell’imposta sul reddito maltese; - Limited Liability Company.
Alla Limited Liability Company (società a responsabilità limitata) è dedicata la Parte V (Artt. dal 67 al 326) della Legge sulle società 386
La responsabilità limitata è sancita dall’art. 67 della Legge sulle società 386.
A Malta le Limited Liability Company (società a responsabilità limitata) assumono la forma di:
- Private Limited Companies (LTD)(Capitolo XII della Parte V (Artt. da 209 a 213A) della Legge sulle società 386: La Private Limited Companies (LTD), paragonabile alla nostra S.R.L., capitale minimo di 1.165 Euro, è il tipo di società che viene maggiormente scelto dalle imprese che vogliono costituire una società a Malta.
Una Private Limited Companies (LTD) è una società che deve, mediante il suo statuto o i suoi articoli:- limitare il diritto di trasferire le proprie azioni;
- limitare il numero dei membri a cinquanta; E
- vietare qualsiasi invito al pubblico a sottoscrivere azioni o obbligazioni della società.
La Private Limited Companies (LTD) è una società le cui partecipazioni sono rappresentate da azioni e i cui soci possono essere sia persone fisiche che altre società. Per la costituzione di una Private Limited Companies (LTD) a Malta è sufficiente nominare un amministratore, non necessariamente residente in loco;
- Public Limited Companies (PLC): paragonabile alla nostra S.p. A., capitale minimo di 46.500 Euro. I soci possono essere sia persone fisiche che altre società. Anche per la costituzione di una Public Limited Companies (PLC) a Malta bisogna nominare un amministratore, non necessariamente residente in loco.