La LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197, legge di bilancio 2023, Art. 1, commi da 87 a 95, ha introdotto la possibilità di affrancare con una imposizione sostitutiva ridotta gli utili accantonati in capo alle società partecipate estere residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
- Ai fini di cui agli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l’opzione di cui al comma 88.
- L’opzione è esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell’ambito dell’attività di impresa. I contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle società possono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87. I contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87.
- Le aliquote di cui al comma 88 sono ridotte di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al periodo precedente, entro i trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 88 e l’imposta sostitutiva determinata ai sensi del presente comma.
- L’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate ai sensi dell’articolo 167, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- L’opzione di cui al comma 88, che può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile, si perfeziona con l’esercizio dell’opzione stessa mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L’opzione è efficace a decorrere dall’inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
- Gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive nella misura di cui ai commi 88 e 89.
- Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell’entità estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato è incrementato, fino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell’importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all’imposta sostitutiva e diminuito dell’importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.
- L’opzione di cui al comma 88 può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall’articolo 168-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- Le disposizioni di attuazione del comma 87, anche ai fini del suo coordinamento con le altre norme vigenti, sono adottate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
In primis bisogna individuare le poste suscettibili di essere affrancate ovvero gli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata accantonati nel bilancio chiuso al 31.12.2021 ( ultimo bilancio chiuso prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio):
- gli utili
- e le riserve di utile
non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della EGGE 29 dicembre 2022, n. 197, risultanti dal bilancio.
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- comma 90 – l’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo in caso di possesso indiretto. Sul punto, nel silenzio delle norme, sarà il Decreto Ministeriale attuativo di prossima emanazione che dovrà specificare se la percentuale di possesso dovrà essere determinata avendo a riferimento la quota di capitale detenuta ovvero la quota di spettanza degli utili;
- comma 91 primo periodo – l’opzione può essere esercitata, in maniera flessibile:
- distintamente per ciascuna partecipata estera e
- con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili/riserve di utili
permettendo al soggetto controllante residente non solo di decidere quale partecipazione ma anche l’entità e la misura degli utili, accantonati presso la stessa società estera, da affrancare;
- comma 91 secondo periodo – l’opzione si perfeziona mediante l’indicazione degli utili affrancati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022 (da presentarsi entro il prossimo 30.11.2023) ed il pagamento in un’unica soluzione dell’imposta sostitutiva entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2022 (30.06.2023). Con riferimento al pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi tramite modello F24, la disciplina, per evidenti ragioni di cassa, vieta espressamente di poter procedere a compensazione;
- comma 92 – gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati ad imposizione sostitutiva; tale previsione, nello specifico, risulta molto rilevante nel caso di affrancamento parziale (i.e. nel caso in cui vengano affrancati solo una parte degli utili/riserve di utili accantonati in capo ad una specifica partecipata estera) dal momento che nel caso di distribuzione il soggetto controllante residente non sarà oggetto di tassazione fino a concorrenza degli stessi utili affrancati;
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- comma 93 – il costo fiscale della partecipata estera venga incrementato dell’importo degli utili/riserve di utili assoggettati ad imposizione sostitutiva (e decrementato dagli stessi allorquando gli stessi sono oggetto di distribuzione); incidendo sul costo fiscale riconosciuto della partecipata estera, risulta evidente come la possibilità di procedere (o meno) all’affrancamento debba/possa anche essere valutato alla luce delle contrapposte prospettive di una conservazione piuttosto che di una cessione dell’investimento.
Data l’evoluzione del concetto di “Stato a fiscalità privilegiata” nell’ambito della normativa fiscale italiana, uno degli elementi più complessi della disciplina afferente alla possibilità di affrancare con una imposizione sostitutiva ridotta gli utili accantonati in capo alle società partecipate estere residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato è quello relativo all’individuazione degli utili potenzialmente affrancabili.
Cerchiamo di ricostruire l’evoluzione della normativa
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI PAESI A FISCALITA’ PRIVILEGIATA | ||||
Periodi di imposta |
Fino al 31.12.2014 |
2015 | 2016-2018 | Dal 2019 |
Criteri per individuazione dei regimi fiscali privilegiati |
Inclusione del Paese nel Decreto Ministeriale 21 novembre 2001(black list) |
Inclusione del Paese nel Decreto Ministeriale 21 novembre 2001 (vigente al momento in cui gli utili sono stati percepiti)come modificato dal d.m. 30 marzo 2015 e dal d.m. 18 novembre 2015In base alle precedenti versioni dell’art. 167 del TUIR, quarto comma, anche nel caso di non inclusione del Paese nel Decreto Ministeriale 21 novembre 2001 regimi fiscali speciali che prevedano un livello di tassazione < 50% di quello applicato in ItaliaEsclusione dei Paesi UE e SEE |
In base all’art. 167 del TUIR, quarto comma, nella versione in vigore dal 01/01/2016 al 11/01/2019
Paesi con un livello di Regimi fiscali speciali (che Esclusione dei Paesi UE e |
Art. 47-bis. TUIR in vigore dal 12/01/2019
(In caso di controllo della (Negli altri casi) Esclusione dei Paesi UE e SEE |
- l’eventuale ritenuta in uscita applicata sui dividendi dallo Stato della fonte,
- il non poter avvalersi del credito d’imposta per le imposte assolte all’estero in quato, in caso di “affrancamento”, non vi è la concorrenza del “provento” al reddito complessivo del contribuente (vedi art. 165, primo comma,TUIR).
Nel quadro RQ della Dichiarazione dei Redditi Persone Fisiche è stata prevista una nuova sezione XXV dedicata all’esercizio dell’opzione per l’assoggettamento a imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi al fine di consentire l’esclusione dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato
nel territorio dello Stato, degli utili e delle riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre
2022, n. 197, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR
relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (art. 1, commi da 87 a 95, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Istruzioni Ministeriali alla SEZIONE XXV del Quadro RQ – Utili e riserve di utile
Gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l’opzione nella presente sezione XXV (art. 1,commi 87 a 95 della legge n. 197 del 2022).
I contribuenti possono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 30 per cento, dei predetti utili e riserve di utile.
L’opzione è esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell’ambito dell’attività di impresa.
L’aliquota è ridotta di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 percento e dei relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva determinata applicando l’aliquota del 30 per cento e l’imposta sostitutiva determinata applicando l’aliquota ridotta al 27 per cento. Tale versamento è effettuato entro trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio
L’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione agli utili detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate ai sensi dell’art. 167, comma 2, del TUIR.
L’opzione può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile.
L’opzione è efficace a decorrere dall’inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
Inoltre, l’opzione può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall’art. 168-ter del TUIR.
Le disposizioni di attuazione della predetta opzione sono adottate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Nei righi da RQ98 a RQ100:
– in colonna 1, va indicato il codice di identificazione fiscale del soggetto partecipato di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR, ove attribuito dall’Autorità fiscale del Paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa, cui utili o riserve di utili sono oggetto dell’opzione;
– in colonna 2, va indicata la denominazione del soggetto partecipato di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR;
– in colonna 3, va indicato l’indirizzo completo della sede legale estera;
– in colonna 4, va indicato il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”);
– in colonna 5, va barrata la casella denominata “Partecipazione indiretta” in caso di partecipazione indiretta per il tramite di società controllate ai sensi dell’art. 167, comma 2, del TUIR;
– in colonna 6, va indicato l’ammontare degli utili e delle riserve di utile per i quali si intende esercitare l’opzione;
– in colonna 7, va barrata la casella denominata “Tipo” nel caso in cui l’opzione è esercitata con riguardo solo a una parte dei relativi utili e riserve di utile relativi al medesimo soggetto partecipato, riferita alla quota di partecipazione detenuta;
– in colonna 8, va indicato: il codice 3, in caso di applicazione dell’aliquota ordinaria del 30 per cento, il codice 4, in caso di applicazione dell’aliquota ridotta del 27 per cento ai sensi dell’art. 1, comma 89, della legge n. 197 del 2022;
– in colonna 9, va indicato l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta pari alla percentuale di cui in colonna 8 applicata all’ammontare indicato in colonna 6.
Nel rigo RQ101 va indicata l’imposta sostitutiva dovuta complessiva: in colonna 1, la somma delle colonne 9 dei righi da RQ98 a RQ100, di tutti i moduli compilati, dove sia stato indicato il codice 3 nella colonna 8 dei predetti righi, in colonna 2, la somma delle colonne 9 dei righi da RQ98 a RQ100, di tutti i moduli compilati, dove sia stato indicato il codice 4 nella colonna 8 dei predetti righi.
Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo9 luglio 1997, n. 241.