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Austria – Rilascio delle licenze per compagnie di Assicurazioni

Le compagnie assicurative nazionali, ovvero quelle con sede in Austria, necessitano di una licenza rilasciata dallAutorità austriaca per i mercati finanziari – Austrian Financial Market Authority  – Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ( FMA)

I  requisiti per l’assicurazione dei contratti operativi in ​​Austria sono stabiliti nella Legge sulla vigilanza assicurativa del 2016 – Insurance Supervision Act 2016 – Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 (VAG 2016).

I rami assicurativi si dividono nei rami assicurativi

  • dell’assicurazione non vita (assicurazione sulla proprietà)
  • dell’assicurazione sulla vita. Le polizze assicurative sulla vita variano a seconda del tipo di investimento e del metodo di pagamento. Ad esempio, esistono le seguenti tipologie:
    • Assicurazione sulla vita e sulla morte
    • Assicurazione sui rischi
    • assicurazione pensionistica
    • Assicurazione sulla vita unit-linked e index-linked

    .

L’allegato A della legge sulla vigilanza assicurativa del 2016  contiene la Classificazione dei rami assicurativi.

Classificazione dei rami assicurativi

  1.  Infortuni
    a) prestazioni una tantum
    b) prestazioni ricorrenti
    c) prestazioni combinate
    d) trasporto passeggeri
  2. Malattia
    a) Indennità giornaliera
    b) Spese mediche
    c) Prestazioni combinate
  3. Assicurazione completa per veicoli terrestri (esclusi i veicoli ferroviari)
    Tutti i danni a:
    a) Veicoli terrestri
    b) Veicoli terrestri senza propulsione propria
  4. Assicurazione scafo veicolo ferroviario
    Tutti i danni ai veicoli ferroviari
  5. Assicurazione scafo aeromobile
    Tutti i danni agli aeromobili
  6. Assicurazione scafo per navigazione marittima, lacustre e fluviale
    Tutti i danni a:
    a) imbarcazioni fluviali
    b) imbarcazioni lacustri interne
    c) imbarcazioni marittime
  7. Merci trasportate
    Tutti i danni alle merci trasportate, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato
  8. Incendi e calamità naturali
    Tutti i danni alla proprietà (a meno che non rientrino nelle voci da 3 a 7) causati da
    a) incendio
    b) esplosione
    c) tempesta
    d) altre calamità naturali eccetto la tempesta
    e) energia nucleare
    f) cedimenti e frane
  9. Altri danni alla proprietà
    Tutti i danni alla proprietà (a meno che non rientrino nei punti da 3 a 7) causati da grandine o gelo o da qualsiasi altra causa (come il furto), a meno che queste cause non siano coperte dal punto 8
  10. Responsabilità per veicoli terrestri semoventi
    Responsabilità di ogni genere (compresa quella del vettore) derivante dall’uso di veicoli terrestri semoventi
  11. Responsabilità civile aeromobili
    Responsabilità di ogni genere (compresa quella del vettore) derivante dall’uso di aeromobili
  12. Responsabilità per navigazione marittima, marittima interna e fluviale
    Responsabilità di ogni genere (compresa quella del vettore) derivante dall’uso di navi fluviali, navi per navigazione marittima interna e navi marittime
  13. Responsabilità civile generale
    Tutti gli altri casi di responsabilità non coperti dagli articoli da 10 a 12
  14. Credito
    a) insolvenza generale
    b)
    credito all’esportazione c) prestiti rateali
    d) prestiti ipotecari
    e) prestiti agricoli
  15. Deposito
    a) deposito diretto
    b) deposito indiretto
  16. Perdite finanziarie varie
    a) rischi professionali
    b) reddito insufficiente (generale)
    c) maltempo
    d) perdita di profitto e)
    spese generali di gestione
    f) spese aziendali impreviste
    g) ammortamento
    h) perdita di affitto o reddito
    i) perdite commerciali indirette diverse da quelle già menzionate
    k) perdite monetarie non commerciali
    l) altre perdite finanziarie
  17. Tutela legale
  18. Assistenza
    alle persone che si trovano in difficoltà durante il viaggio o mentre sono lontane dal proprio domicilio o dalla propria residenza abituale
  19. Vita (a meno che non sia coperto dagli articoli da 20 a 22)
  20. Assicurazione matrimoniale e di nascita
  21. Assicurazione sulla vita unit-linked e index-linked
  22. Negozi di Tontine
  23. Riassicurazione
    a) Riassicurazione danni
    b) Riassicurazione vita

In Austria, le compagnie assicurative devono dimostrare un’adeguatezza patrimoniale superiore a determinati requisiti minimi. Questi requisiti sono stabiliti dalla Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II),  direttiva UE sulla vigilanza assicurativa che stabilisce regole di adeguatezza patrimoniale basate sul rischio e requisiti qualitativi per la gestione del rischio delle compagnie assicurative. L’adeguatezza patrimoniale deve essere sufficiente a coprire eventi imprevisti e a garantire la stabilità finanziaria dell’azienda. 

La Solvency II è un insieme di direttive e regolamenti fornisce  un quadro normativo completo per il settore assicurativo che  stabilisce norme di solvibilità basate sul rischio per le imprese di assicurazione e disciplina l’adeguatezza patrimoniale nonché i requisiti qualitativi per la gestione del rischio e gli obblighi di informativa.

La Solvency II  mira a:

  • Armonizzare la vigilanzadelle imprese di assicurazione e riassicurazione nell’UE. 
  • Garantire la stabilità finanziariadel settore, richiedendo alle imprese di detenere capitale sufficiente per far fronte ai rischi. 
  • Proteggere gli assicuratiimponendo requisiti di trasparenza e governance. 
I tre pilastri di Solvency II:
  1. Requisiti quantitativi: Stabiliscono il capitale che le imprese devono detenere per far fronte ai rischi (Requisito Patrimoniale di Solvibilità o SCR).
  2. Requisiti qualitativi: Riguardano la governance, la gestione del rischio e i sistemi di controllo interno.
  3. Requisiti di informativa: Impongono la pubblicazione di informazioni dettagliate per garantire la trasparenza. 

I regolamenti di esecuzione, o Implementing Technical Standards (ITS), sono atti normativi di livello secondario emanati dalla Commissione Europea che specificano ulteriormente le disposizioni della direttiva quadro Solvency II riguardanti la vigilanza prudenziale sul settore assicurativo fornendo dettagli tecnici e pratici per la loro applicazione. 

Questi regolamenti, insieme ai regolamenti delegati e alle linee guida dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), contribuiscono a definire un quadro normativo armonizzato e completo per il settore assicurativo europeo. 
I regolamenti di esecuzione, o Implementing Technical Standards (ITS) specificano le informazioni tecniche necessarie per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri, elementi fondamentali per la valutazione della solvibilità delle imprese assicurative. In particolare, si concentra su: 
  • Riserve tecniche:
    Rappresentano gli accantonamenti che le compagnie assicurative devono effettuare per far fronte agli impegni futuri verso gli assicurati.
  • Fondi propri di base:
    Sono le risorse finanziarie che le imprese possono utilizzare per far fronte alle proprie obbligazioni, anche in caso di difficoltà.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2883  reca informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2024 fino al 30 dicembre 2024, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.

I requisiti per l’esercizio di un’assicurazione contrattuale in Austria sono regolamentati dalla Legge sulla vigilanza assicurativa del 2016 – Insurance Supervision Act 2016 – Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 (VAG 2016) e dai regolamenti emanati sulla base della VAG 2016.

Le disposizioni  più importanti della Legge sulla vigilanza assicurativa del 2016 (VAG 2016) per ottenere una concessione sono:

Sezioni 6, 7, 8, 10, da 88 a 91, da 106 a 113, da 117 a 123 e da 169 a 194 nonché Allegato A .

Se si prevede solo un’attività limitata in Austria, oltre agli articoli 6, 7, 8 e 10 della VAG 2016, occorre rispettare anche gli articoli da 82 a 90 della VAG 2016 per le piccole compagnie assicurative.

Il requisito patrimoniale minimo è stabilito nel § 193 della VAG 2016.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono detenere fondi propri di base ammissibili per coprire il requisito patrimoniale minimo.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono calcolare il requisito patrimoniale minimo in conformità al Regolamento di Esecuzione (UE). Tale requisito prevede i seguenti limiti minimi assoluti:
2,7 milioni di euro per le imprese di assicurazione non vita, comprese le imprese di assicurazione captive, a meno che non siano coperti tutti o alcuni dei rischi elencati nei punti da 10 a 15 dell’allegato A; in quest’ultimo caso, il limite inferiore assoluto è pari ad almeno 4 milioni di euro,
4 milioni di euro per le compagnie di assicurazione sulla vita, comprese le compagnie di assicurazione captive,
3,9 milioni di euro per le imprese di riassicurazione, escluse le imprese di riassicurazione captive, soggette a un requisito patrimoniale minimo di 1,3 milioni di euro e
la somma degli importi di cui ai punti uno e due per le imprese di assicurazione miste.