Le compagnie assicurative nazionali, ovvero quelle con sede in Austria, necessitano di una licenza rilasciata dall‘Autorità austriaca per i mercati finanziari – Austrian Financial Market Authority – Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ( FMA)
I requisiti per l’assicurazione dei contratti operativi in Austria sono stabiliti nella Legge sulla vigilanza assicurativa del 2016 – Insurance Supervision Act 2016 – Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 (VAG 2016).
I rami assicurativi si dividono nei rami assicurativi
- dell’assicurazione non vita (assicurazione sulla proprietà)
- dell’assicurazione sulla vita. Le polizze assicurative sulla vita variano a seconda del tipo di investimento e del metodo di pagamento. Ad esempio, esistono le seguenti tipologie:
- Assicurazione sulla vita e sulla morte
- Assicurazione sui rischi
- assicurazione pensionistica
- Assicurazione sulla vita unit-linked e index-linked
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L’allegato A della legge sulla vigilanza assicurativa del 2016 contiene la Classificazione dei rami assicurativi.
Classificazione dei rami assicurativi
- Infortuni
a) prestazioni una tantum
b) prestazioni ricorrenti
c) prestazioni combinate
d) trasporto passeggeri - Malattia
a) Indennità giornaliera
b) Spese mediche
c) Prestazioni combinate - Assicurazione completa per veicoli terrestri (esclusi i veicoli ferroviari)
Tutti i danni a:
a) Veicoli terrestri
b) Veicoli terrestri senza propulsione propria - Assicurazione scafo veicolo ferroviario
Tutti i danni ai veicoli ferroviari - Assicurazione scafo aeromobile
Tutti i danni agli aeromobili - Assicurazione scafo per navigazione marittima, lacustre e fluviale
Tutti i danni a:
a) imbarcazioni fluviali
b) imbarcazioni lacustri interne
c) imbarcazioni marittime - Merci trasportate
Tutti i danni alle merci trasportate, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato - Incendi e calamità naturali
Tutti i danni alla proprietà (a meno che non rientrino nelle voci da 3 a 7) causati da
a) incendio
b) esplosione
c) tempesta
d) altre calamità naturali eccetto la tempesta
e) energia nucleare
f) cedimenti e frane - Altri danni alla proprietà
Tutti i danni alla proprietà (a meno che non rientrino nei punti da 3 a 7) causati da grandine o gelo o da qualsiasi altra causa (come il furto), a meno che queste cause non siano coperte dal punto 8 - Responsabilità per veicoli terrestri semoventi
Responsabilità di ogni genere (compresa quella del vettore) derivante dall’uso di veicoli terrestri semoventi - Responsabilità civile aeromobili
Responsabilità di ogni genere (compresa quella del vettore) derivante dall’uso di aeromobili - Responsabilità per navigazione marittima, marittima interna e fluviale
Responsabilità di ogni genere (compresa quella del vettore) derivante dall’uso di navi fluviali, navi per navigazione marittima interna e navi marittime - Responsabilità civile generale
Tutti gli altri casi di responsabilità non coperti dagli articoli da 10 a 12 - Credito
a) insolvenza generale
b)
credito all’esportazione c) prestiti rateali
d) prestiti ipotecari
e) prestiti agricoli - Deposito
a) deposito diretto
b) deposito indiretto - Perdite finanziarie varie
a) rischi professionali
b) reddito insufficiente (generale)
c) maltempo
d) perdita di profitto e)
spese generali di gestione
f) spese aziendali impreviste
g) ammortamento
h) perdita di affitto o reddito
i) perdite commerciali indirette diverse da quelle già menzionate
k) perdite monetarie non commerciali
l) altre perdite finanziarie - Tutela legale
- Assistenza
alle persone che si trovano in difficoltà durante il viaggio o mentre sono lontane dal proprio domicilio o dalla propria residenza abituale - Vita (a meno che non sia coperto dagli articoli da 20 a 22)
- Assicurazione matrimoniale e di nascita
- Assicurazione sulla vita unit-linked e index-linked
- Negozi di Tontine
- Riassicurazione
a) Riassicurazione danni
b) Riassicurazione vita
In Austria, le compagnie assicurative devono dimostrare un’adeguatezza patrimoniale superiore a determinati requisiti minimi. Questi requisiti sono stabiliti dalla Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II), direttiva UE sulla vigilanza assicurativa che stabilisce regole di adeguatezza patrimoniale basate sul rischio e requisiti qualitativi per la gestione del rischio delle compagnie assicurative. L’adeguatezza patrimoniale deve essere sufficiente a coprire eventi imprevisti e a garantire la stabilità finanziaria dell’azienda.
La Solvency II mira a:
- Armonizzare la vigilanza: delle imprese di assicurazione e riassicurazione nell’UE.
- Garantire la stabilità finanziaria: del settore, richiedendo alle imprese di detenere capitale sufficiente per far fronte ai rischi.
- Proteggere gli assicurati: imponendo requisiti di trasparenza e governance.
- Requisiti quantitativi: Stabiliscono il capitale che le imprese devono detenere per far fronte ai rischi (Requisito Patrimoniale di Solvibilità o SCR).
- Requisiti qualitativi: Riguardano la governance, la gestione del rischio e i sistemi di controllo interno.
- Requisiti di informativa: Impongono la pubblicazione di informazioni dettagliate per garantire la trasparenza.
I regolamenti di esecuzione, o Implementing Technical Standards (ITS), sono atti normativi di livello secondario emanati dalla Commissione Europea che specificano ulteriormente le disposizioni della direttiva quadro Solvency II riguardanti la vigilanza prudenziale sul settore assicurativo fornendo dettagli tecnici e pratici per la loro applicazione.
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Riserve tecniche:Rappresentano gli accantonamenti che le compagnie assicurative devono effettuare per far fronte agli impegni futuri verso gli assicurati.
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Fondi propri di base:Sono le risorse finanziarie che le imprese possono utilizzare per far fronte alle proprie obbligazioni, anche in caso di difficoltà.
I requisiti per l’esercizio di un’assicurazione contrattuale in Austria sono regolamentati dalla Legge sulla vigilanza assicurativa del 2016 – Insurance Supervision Act 2016 – Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 (VAG 2016) e dai regolamenti emanati sulla base della VAG 2016.
Le disposizioni più importanti della Legge sulla vigilanza assicurativa del 2016 (VAG 2016) per ottenere una concessione sono:
Sezioni 6, 7, 8, 10, da 88 a 91, da 106 a 113, da 117 a 123 e da 169 a 194 nonché Allegato A .
Se si prevede solo un’attività limitata in Austria, oltre agli articoli 6, 7, 8 e 10 della VAG 2016, occorre rispettare anche gli articoli da 82 a 90 della VAG 2016 per le piccole compagnie assicurative.
Il requisito patrimoniale minimo è stabilito nel § 193 della VAG 2016.