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Bulgaria – Emissione di obbligazioni da parte di una Società per Azioni 

Un’obbligazione è un documento di debito, vale a dire per una somma di denaro fornita a credito dal detentore dell’obbligazione al suo emittente (emittente). L’obbligazione è una sorta di garanzia del creditore, e come tale prevede, a seconda della tipologia di obbligazione stessa, un reddito permanente prefissato sotto forma di cedole ( interessi ) ed il pagamento del capitale alla scadenza.

In Bulgaria il Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)) e la LEGGE SULL’OFFERTA AL PUBBLICO DI TITOLI (ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА) non contengono una definizione giuridica del termine “obbligazione”.

In Bulgaria la disciplina generale che consente alle Società per Azioni di emettere obbligazioni è contenuta nella Sezione VII OBBLIGAZIONI (artt. da 204 – 214б) (1) Capitolo quattordici, dedicato alle Società per Azioni, del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)).

La Sezione VIII (artt. 2015 – 2018) è dedicata alla CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI IN AZIONI

Il quadro giuridico speciale è contenuto in una serie di atti normativi, il più importante dei quali è senza dubbio la LEGGE SULL’OFFERTA AL PUBBLICO DI TITOLI (ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА).

Nel 2017 è stato emanato il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 (che ha abrogato la direttiva 2003/71/CE) relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.

 il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 è stato modificato da:

REGOLAMENTO (UE) 2019/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 27 novembre 2019

REGOLAMENTO (UE) 2020/1503 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 7 ottobre 2020

REGOLAMENTO (UE) 2021/337 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 16 febbraio 2021

REGOLAMENTO (UE) 2023/2869 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 13 dicembre 2023

(1)

Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))

Capitolo quattordici
Società per Azioni

Sezione VII.
OBBLIGAZIONI

ORDINE DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 204. (1) (Modifica -. SG n. 114 del 1999, in vigore dal 31.01.2000, modificata -. SG n. 58 del 2003, modificata -. SG n. 66 del 2005, modificata -. SG n. 62 del 2017) Obbligazioni può essere emesso solo da una società per azioni.
(2) (Modifica -. SG. 114 del 1999, in vigore dal 31.01.2000, abrogata -. SG. 62 del 2017)
(3) (Modifica e integrazione -. SG. 61 del 2002 ) La decisione di emettere obbligazioni viene presa dall’assemblea generale degli azionisti, che può autorizzare il consiglio di amministrazione, rispettivamente il consiglio di gestione, secondo l’ordine dell’art . . 196 .
(4) Le obbligazioni di un’emissione con lo stesso valore nominale garantiscono lo stesso diritto di credito.
(5) (Nuova – SG. 63 del 1995, integrata – SG. 61 del 2002) Le obbligazioni possono essere disponibili o non disponibili. Per l’emissione, il trasferimento e la costituzione in pegno delle obbligazioni disponibili e indisponibili si applicano le regole per le azioni stabilite dalla presente legge, ad eccezione dell’art . 176, par. 2 e dell’art. 184, par. 2 .

REQUISITI E PROCEDURA PER L’EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI (TITOLO MODIFICATO – SG. N. 61 DEL 2002)

Art. 205. (Modifica -. SG. 61 del 2002) (1) (Modifica e integrazioni -. SG. 64 del 2020, in vigore dal 21.08.2020) L’emissione di obbligazioni mediante offerta pubblica per le quali vige l’obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi delRegolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e per l’abrogazione della Direttiva 2003/71/CE (GU L 168/12 del 30 giugno 2017), si svolge alle condizioni e secondo la procedura stabilita dalla legge.
(2) Quando si emettono obbligazioni al di fuori dei casi di cui al par. 1 la società predispone una proposta di sottoscrizione di obbligazioni, contenente almeno:
1. la decisione ex art. 204, par. 3 ;
2. (abrogato – SG n. 58 del 2003)
3. il valore nominale e di emissione complessivo del prestito obbligazionario;
4. numero, tipologia, valore nominale e di emissione delle obbligazioni offerte, nonché previste restrizioni al loro trasferimento;
5. nel caso di obbligazioni fruttifere – il termine fino alla scadenza delle obbligazioni, il regime di rimborso del prestito obbligazionario, compreso il periodo di grazia, se previsto, il pagamento degli interessi, il metodo del loro calcolo e il periodicità dei pagamenti;
6. nel caso di obbligazioni con altra forma di reddito – il metodo di generazione del reddito e le scadenze di pagamento;
7. la tipologia e l’importo dell’eventuale cauzione prestata;
8. modalità e termine di pagamento degli interessi e del capitale;
9. data di inizio e fine, nonché luogo e ordine di registrazione delle obbligazioni;
10. condizioni per la registrazione delle obbligazioni;
11. importo minimo e massimo dei contributi in denaro riscossi al quale il finanziamento si riterrà concluso.
(3) Le obbligazioni vengono emesse solo dopo il pagamento integrale del loro valore di emissione.
(4) (modifica -. SG. 64 del 2020, in vigore dal 21.08.2020) Nella decisione ai sensi dell’art. 204, par. 3 per l’emissione di obbligazioni ai sensi del par. 2 può prevedere che le disposizioni di legge relative al fiduciario degli obbligazionisti e alla garanzia dell’emissione pubblica di obbligazioni siano applicate di conseguenza.

SVOLGIMENTO DELLA FIRMA (TITOLO MODIFICATO – SG n. 61 del 2002)

Art. 206. (1) (Modifica -. SG n. 61 del 2002, modificata -. SG n. 64 del 2020, in vigore dal 21.08.2020) Incasso degli importi e consegna delle obbligazioni emesse ai sensi dell’art . 205, par. 2 , sono effettuati tramite una banca o un intermediario di investimenti.
(2) (modifica – SG. 61 del 2002 ) Le persone che hanno sottoscritto obbligazioni depositano gli importi presso una banca designata dalla società su un conto di raccolta. Gli importi presenti su questo conto non possono essere utilizzati prima dell’annuncio di cui al par. 6.
(3) (modifica – SG n. 61 del 2002) Con la decisione ai sensi dell’art. 204, par. 3 vengono determinate le condizioni alle quali il prestito si considera concluso. Condizione obbligatoria è che il valore di emissione di tutte le obbligazioni sottoscritte sia stato interamente pagato.
(4) (Modifica -. SG. 61 del 2002 ) Entro 14 giorni dal completamento della sottoscrizione, la società stipulerà un accordo con una banca, regolando l’ordine e le modalità di pagamento del prestito obbligazionario.
(5) (Modifica – SG. n. 61 del 2002) Se il termine di cui all’art. 205, par. 2, punto 9 è scaduto senza che si siano verificate le condizioni previste per la conclusione del prestito, le somme incassate vengono restituite alle obbligazioni sottoscritte insieme agli interessi maturati dalla banca presso la quale erano depositate.
(6) (Nuova – SG n. 61 del 2002, modificata – SG n. 38 del 2006, in vigore dal 01.07.2007, modificata con l’entrata in vigore – SG n. 80 del 2006, modificata – SG n. 64 del 2020 , in vigore dal 21.08.2020) Entro un mese dal termine per la registrazione delle obbligazioni ex art. 205, par. 2 n. 9 l’organo amministrativo della società presenta al registro delle imprese per la pubblicazione l’avviso di prestito obbligazionario concluso ai sensi dell’art . 205, par. 2 , che recita:
1. l’importo del prestito;
2. la data da cui decorre il periodo di scadenza;
3. la data di scadenza – per i pagamenti di interessi e capitale;
4. la banca ai sensi del par. 4, servizio dei pagamenti dei prestiti obbligazionari;
5. il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno della prima assemblea generale degli obbligazionisti.
(7) (Nuova -. SG. 61 del 2002, modificata -. SG. 38 del 2006, in vigore dal 01.07.2007, modificata con l’entrata in vigore -. SG. 80 del 2006) La data della prima assemblea generale del obbligazionisti non possono trascorrere oltre 30 giorni dall’annuncio di cui al par. 6. Il luogo dell’adunanza non può essere diverso dalla sede sociale.
(8) (Nuova – SG. n. 61 del 2002 ) La società informa immediatamente i rappresentanti degli obbligazionisti ai sensi dell’art. 209 e la banca che presta servizio ai pagamenti del prestito obbligazionario, per tutte le modifiche della sua attività commerciale relative alle obbligazioni assunte ai sensi delle obbligazioni emesse.

NULLITÀ DELLA DECISIONE DI EMIRE OBBLIGAZIONI (TITOLO MODIFICATO – SG n. 61 del 2002)

Art. 207. (Modifica – SG n. 61 del 2002) Qualsiasi decisione della società per:
1. cambiamento nelle condizioni di registrazione delle obbligazioni emesse;
2. emissione di nuove obbligazioni con regime di pagamento privilegiato, senza il consenso delle assemblee degli obbligazionisti di precedenti emissioni non pagate.

PRIMA ASSEMBLEA GENERALE DEGLI OBBLIGAZIONISTI (NUOVO TITOLO – SG n. 103 del 1993)

Art. 208. (Modifica -. SG. 61 del 2002, integrata -. SG. 62 del 2017) La prima assemblea generale degli obbligazionisti è legale se le viene presentata almeno la metà del prestito registrato.

RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Art. 209. (1) Gli obbligazionisti di una stessa emissione formano un gruppo per proteggere i loro interessi davanti alla società.
(2) Il gruppo è rappresentato da rappresentanti eletti dall’assemblea generale degli obbligazionisti. I rappresentanti non possono essere più di tre.

LIMITAZIONI ALLA RAPPRESENTANZA

Art. 210. (1) Non possono essere rappresentanti ai sensi dell’articolo precedente:
1. la società debitrice;
2 . (modifica – SG. 61 del 2002 ) persone legate alla società debitrice;
3. le società che hanno garantito in tutto o in parte le obbligazioni assunte;
4. i membri del consiglio di sorveglianza, del consiglio di gestione o del consiglio di amministrazione della società, nonché i loro discendenti, ascendenti e coniugi;
5. soggetti ai quali è vietata dalla legge la partecipazione agli organi amministrativi della società.
(2) I rappresentanti possono essere sollevati dalle loro funzioni con decisione dell’assemblea generale degli obbligazionisti.

POTERI DEI RAPPRESENTANTI

Art. 211. I rappresentanti possono agire per tutelare gli interessi degli obbligazionisti in conformità con le decisioni dell’assemblea generale degli obbligazionisti.

PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI ALL’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI

Art. 212. (1) I rappresentanti degli obbligazionisti possono partecipare all’assemblea generale degli azionisti senza diritto di voto. Possono ricevere informazioni alle stesse condizioni degli azionisti.
(2) Quando vengono prese le decisioni che influiscono sull’adempimento degli obblighi derivanti dal prestito obbligazionario, l’assemblea generale degli azionisti ascolta il parere dei rappresentanti degli obbligazionisti.

REMUNERAZIONE DEI RAPPRESENTANTI

Art. 213. (1) Il compenso dei rappresentanti degli obbligazionisti è determinato dalla società ed è a suo carico. Quando la società non determina la remunerazione, questa è determinata dall’assemblea generale degli obbligazionisti.
(2) Se la società si oppone all’importo così determinato, questo sarà determinato dal tribunale distrettuale su richiesta dei rappresentanti.

ASSEMBLEA GENERALE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Art. 214. (1) (Supp. – SG n. 61 del 2002, modificata – SG n. 38 del 2006, in vigore dal 01.07.2007, modificata con l’entrata in vigore – SG n. 80 del 2006) L’assemblea generale degli obbligazionisti è convocata dai rappresentanti degli obbligazionisti mediante invito pubblicato nel registro delle imprese almeno 10 giorni prima dell’adunanza.
(2) (Modifica -. SG. 61 del 2002 ) L’assemblea generale è convocata anche su richiesta degli obbligazionisti che presentano almeno 1/10 dell’emissione di obbligazioni in questione, o dei liquidatori della società, se è stata stabilita una procedura stato aperto in liquidazione.
(3) I rappresentanti degli obbligazionisti sono tenuti a convocare l’assemblea generale degli obbligazionisti previa notifica da parte degli organi di gestione della società per azioni:
1. proposta di cambiamento dell’oggetto dell’attività, della tipologia o della trasformazione della società;
2. (modifica – SG n. 61 del 2002) proposta di emettere una nuova emissione di obbligazioni privilegiate.
(4) Ciascuna emissione obbligazionaria costituisce un’assemblea generale separata.
(5) Per l’assemblea generale degli obbligazionisti si applicano di conseguenza le regole dell’assemblea generale degli azionisti.
(6) (Nuova – SG. 62 del 2017) Il diritto di voto sulle obbligazioni non presenti viene esercitato dai possessori di obbligazioni 5 giorni prima della data dell’assemblea generale degli obbligazionisti.
(7) (Prec. 6 – SG. 62 del 2017) L’assemblea generale degli azionisti è tenuta a prendere in considerazione la decisione dell’assemblea generale degli obbligazionisti.

QUORUM

Art. 214a. (Nuova – SG. 25 del 2022, in vigore dal 08.07.2022) (1) L’assemblea generale degli obbligazionisti può prendere decisioni se le viene presentata almeno la metà dell’importo dell’emissione obbligazionaria, come nelle condizioni di maggiore può essere previsto il quorum per la questione.
(2) In mancanza del quorum, la disposizione dell’art . 227, par. 3 .
(3) Nel determinare il quorum non vengono prese in considerazione le obbligazioni riacquistate dalla società che le ha emesse.

MAGGIORANZA

Art. 214б. (Nuova – SG. 25 del 2022, in vigore dal 08.07.2022 anni) (1) La decisione dell’assemblea generale degli obbligazionisti è adottata a maggioranza delle obbligazioni presentate, salvo diversa indicazione nei termini dell’emissione -a larga maggioranza.
(2) Nel determinare la maggioranza decisionale dell’assemblea generale degli obbligazionisti, le obbligazioni riacquistate dalla società che le ha emesse non vengono prese in considerazione.

Sezione VIII.
CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI IN AZIONI

DECISIONE SULLA CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI IN AZIONI

Arte. 215. (1) L’assemblea generale può decidere di emettere obbligazioni convertibili in azioni. Questo tipo di obbligazioni non possono essere emesse da società nelle quali la partecipazione statale supera il 50% del capitale. Gli azionisti possono sottoscrivere tali obbligazioni con priorità alle condizioni alle quali sono sottoscritte le azioni di nuove emissioni.
(2) La procedura per la conversione delle obbligazioni in azioni è determinata dalla decisione dell’assemblea generale di emettere obbligazioni.
(3) L’assemblea generale degli azionisti può determinare le condizioni alle quali i detentori di obbligazioni che non sono destinate al rimborso mediante conversione in azioni possono convertirle in azioni.
(4) Il valore di emissione delle obbligazioni convertite non può essere inferiore al valore nominale delle azioni che gli obbligazionisti acquisterebbero in cambio delle stesse.
(5) In caso di riduzione del capitale per perdite mediante riduzione del numero delle azioni o del loro valore nominale, i diritti degli obbligazionisti di convertire le obbligazioni in azioni sono ridotti proporzionalmente.

CONDIZIONE DI VALIDITÀ DELLA DELIBERA DI NUOVE OBBLIGAZIONI

Arte. 216. La decisione di emettere nuove obbligazioni convertibili in azioni è valida solo se approvata dall’assemblea generale degli obbligazionisti che hanno acquisito il diritto di convertire le proprie obbligazioni in azioni.

ROLLOVER SU AUMENTO DI CAPITALE

Arte. 217. Dopo aver deciso di aumentare il capitale, il consiglio di gestione, rispettivamente il consiglio di amministrazione, fissa un termine per la conversione delle obbligazioni in azioni. La durata non può essere superiore a 3 mesi.

Iscrizione dell’aumento di capitale (titolo modificato – SG n. 61 del 2002)

Arte. 218. (Modifica – SG n. 61 del 2002) Il consiglio di gestione, rispettivamente il consiglio di amministrazione, dichiara per l’iscrizione l’aumento di capitale a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni.

Bulgaria – LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – Licenza di attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi

Bulgaria

LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Capitolo cinque.

AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ RIFIUTI

Sezione III.
Licenza di attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi

Arte. 54. (1) (modifica -. SG. 77 del 2005, modificata -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) Attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi che non hanno proprietà pericolose, è svolta da persone giuridiche e persone fisiche bulgare e straniere, registrate come commercianti ai sensi della legge sul commercio o della legislazione nazionale e in possesso di una licenza per questa attività, rilasciata dal Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o da una persona autorizzata dal Vice Ministro, in questa sezione.
(2) (Nuova – SG n. 30 del 2011, punto 1 dichiarato incostituzionale dalla RCS n. 3 del 2012 nella parte “generale” – SG n. 26 del 2012) Si svolgono attività con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi solo in siti ubicati in territori definiti da piani generali di sviluppo delle attività di produzione e stoccaggio, nei porti per il trasporto pubblico di importanza nazionale e regionale e in oggetti dell’infrastruttura ferroviaria con finalità economica. Ciascun sito deve soddisfare i requisiti normativi per la tutela della salute umana e dell’ambiente.
(3) (Prec. 2 – SG. 30 del 2011) Non è richiesta alcuna licenza per:
1 . (modifica -. SG. 30 del 2011 ) Vendita di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi da parte di persone che li ricevono come rifiuti tecnologici dalla propria produzione o dai propri rottami di deprezzamento, quando l’acquirente è autorizzato ai sensi dell’art. paragrafo . 1;
2. vendita di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi di carattere domestico da parte di persone fisiche, quando l’acquirente è autorizzato ai sensi del par. 1.
(4) (Modifica -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009, precedente comma 3 -. SG. 30 del 2011 ) Sul rilascio di una licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, i commercianti di cui al par. 1 presentare domanda secondo il modulo previsto dal regolamento di cui all’art. 61 al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo.
(5) (Prec. par. 4 modificato – SG n. 30 del 2011) Alla domanda di cui al par. 4 si applicano:
1. (modificata e integrata -. SG. 77 del 2005, modificata -. SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008, modificata -. SG. 41 del 2010) dichiarazione di essere un commerciante, indicando un’identificazione uniforme codice, e per le persone straniere – copia di un documento rilasciato ai sensi della legislazione nazionale attestante lo status giuridico del richiedente;
2 . (modifica -. SG. 30 del 2011 ) copia originale o autenticata dal richiedente di un contratto di locazione o di un atto notarile, accompagnato da uno schizzo o altro documento di certificazione rilasciato dall’autorità competente contenente dati sull’ubicazione dell’immobile, sul cui territorio si trova il sito e dati dai quali risulta evidente che soddisfa i requisiti del par. 2;
3 . (suppl. – SG n. 41 del 2010) il certificato rilasciato dal direttore dell’ispettorato regionale dell’ambiente e delle acque per l’ubicazione del sito o un permesso ai sensi dell’art. 37 ;
4 . (modifica -. SG. 105 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) certificato ai sensi dell’art. 87, par. 6 del Codice di procedura tributaria e assicurativa;
5 . (abrogata – SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008, nuova – SG. 30 del 2011) dichiarazione di conformità ai requisiti di cui all’art. 60, par. 8 ;
6 . (modifica -. SG. 30 del 2011 ) dichiarazione del richiedente di non essere una persona correlata al commerciante la cui licenza è stata revocata o il rilascio della licenza è stato rifiutato, nei termini di cui all’art . 59, par. 1, comma 1, lettere “b” e “c” e che ricorrono le circostanze di cui all’art. 59, par. 1, comma 1, lettere “d” ed “e” ;
7. documento per compenso pagato.
(6) (Nuova -. SG. 77 del 2005, modificata -. SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008, precedente comma 5, modificata -. SG. 30 del 2011) Se il richiedente è una persona straniera, è tenuto a presentare un documento ai sensi del par. 5, comma 4, rilasciato da un’autorità competente, un estratto di un registro o un documento equivalente di un’autorità giudiziaria o amministrativa del Paese in cui è stabilita.
(7) (Nuova -. SG. 77 del 2005, modificata -. SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008, precedente comma 6, modificata -. SG. 30 del 2011) Se il richiedente è una persona straniera, il documento di cui al par. 5 n. 1 viene presentata anche in una traduzione ufficiale, mentre i documenti di cui al par. 5, punti 4, 5 e 6, che sono in lingua straniera – e in traduzione.
(8) (Prec. 5 -. SG. 77 del 2005, precedente par. 7 -. SG. 30 del 2011) In caso di irregolarità nella documentazione e/o nella necessità di fornire ulteriori informazioni, il richiedente dovrà essere notificato entro 14 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il richiedente dovrà sanare le irregolarità e/o fornire le informazioni aggiuntive entro 14 giorni dalla data della notifica.
(9) (Prec. 6 – SG. N. 77 del 2005, precedente par. 8 modificato – SG. 30 del 2011) Se le irregolarità non vengono rimosse e/o le informazioni aggiuntive non vengono fornite entro il termine secondo parà. 8 documenti non vengono considerati.
(10) (Prec. 7 – SG. n. 77 del 2005, precedente par. 9 modificato – SG. 30 del 2011) Nei casi di cui al par. 8 documenti si considerano presentati a partire dalla data di rimozione delle irregolarità e/o di fornitura delle informazioni aggiuntive.
Arte. 55. (1) (modifica – SG n. 30 del 2011) Il certificato di cui all’art. 54, par. 5, punto 3 contiene i dati relativi al richiedente, all’ubicazione del sito e alla sua conformità ai requisiti della presente legge e dello statuto sulla sua attuazione, nonché dati sulla tipologia di rifiuti con cui verrà svolta l’attività e sul soggetto preposto alla loro gestione.
(2) (Supplemento – SG. 41 del 2010 ) Per il rilascio del certificato, la persona presenta una domanda al direttore dell’ispettorato ambientale e idrico regionale competente, nella quale dichiara i dati di cui al par. 1 e si applica:
1 . (Nuova SG. 41 del 2010, modificata – SG. 30 del 2011) i documenti di cui all’art. 54, par. 5, punto 2 ;
2 . (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) un documento attestante l’adempimento degli obblighi ai sensi del capitolo sesto della legge sulla protezione dell’ambiente.
(3) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) Il direttore dell’ispezione ambientale e idrica regionale competente o una persona da lui autorizzata effettua un’ispezione sul posto e accerta la conformità del sito con i requisiti della presente legge. e gli atti normativi dello statuto sulla sua attuazione rilasciano il certificato di cui al par. 1 entro 14 giorni dalla presentazione della domanda.
(4) (modifica -. SG. 30 del 2006, in vigore dal 07.12.2006) Il direttore dell’ispettorato regionale dell’ambiente e delle acque rifiuta di rilasciare il certificato quando ritiene che il sito non soddisfa i requisiti normativi. Il rifiuto è soggetto a ricorso ai sensi del Codice di procedura amministrativa .
Arte. 56. (1) (Modifica -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009, modificata -. SG. 30 del 2011) La domanda e i documenti di cui all’art. 54, par. 4 e 5 sono esaminati presso il Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo da una commissione interdipartimentale entro due mesi dalla data della loro presentazione.
(2) (Modifica – SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) La commissione interdipartimentale comprende un numero uguale di rappresentanti del Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo, del Ministero dell’Ambiente e delle Acque e del Ministero della Salute. Interno, proposta dal ministro interessato. Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo determina con ordinanza il presidente, il segretario e i membri della commissione.
(3) I rappresentanti delle organizzazioni professionali dei commercianti di metalli ferrosi e non ferrosi hanno il diritto di partecipare alle riunioni della commissione ai sensi del par. 1.
(4) (modifica -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) La Commissione ai sensi del par. 1 esamina i documenti presentati per il rilascio di una licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi della regolamentazione di cui all’art. 61 e in conformità alle norme di funzionamento approvate dal Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo.
(5) (Modifica -. SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) Dopo aver esaminato le domande, la commissione prepara una proposta motivata al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo per il rilascio della licenza o per il rifiuto del rilascio della licenza. .
(6) (modifica -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) Entro un mese dalla proposta di cui al par. 5 Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o un viceministro da lui autorizzato rilascia o rifiuta il rilascio della licenza con provvedimento motivato.
Arte. 57. (1) (modifica -. SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) La licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi viene rilasciata secondo un modello approvato dal Ministro dell’Economia, dell’Energia e turismo.
(2) (modifica -. SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) La licenza contiene: numero e data di rilascio; nome del commerciante; sede e indirizzo della direzione; codice identificativo univoco; un elenco con la descrizione dei siti in cui viene svolta attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
(3) La licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi è a tempo indeterminato.
(4) (Supplemento – SG n. 30 del 2011) I diritti derivanti dalla licenza non possono essere trasferiti e/o ceduti. Nei casi di successione legale ai sensi del diritto commerciale, i diritti derivanti dalla licenza passano al successore legale.
(5) Non è consentito esercitare attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi mediante autorizzazione, tranne nei casi in cui il commerciante è rappresentato da un dipendente autorizzato nominato con contratto di lavoro.
Arte. 58. (1) (Modifica -. SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) La domanda di modifica e/o integrazione della licenza deve essere presentata al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo e i documenti attestanti la modifica , che vengono esaminati secondo la procedura e nei termini di cui all’art. 56 e la disciplina ex art. 61 . In caso di cambiamento delle circostanze, la persona è obbligata a richiedere l’iscrizione delle modifiche nella licenza entro un mese.
(2) (modifica -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) Al momento della presentazione dei documenti e al ricevimento della licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, per integrare e / o modificare di una licenza rilasciata per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, devono essere pagate le tasse specificate nella tariffa tariffaria, che vengono riscosse presso il Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo ai sensi della legge sulle tasse statali.
(3) Nel registro pubblico ai sensi dell’art. 26, par. 2 , vengono inseriti, dopo la loro entrata in vigore, anche i provvedimenti di rifiuto del rilascio della licenza e quelli di revoca o di cessazione della licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
Arte. 59. (1) (Modifica – SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009, modificata – SG n. 41 del 2010) Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o da lui autorizzato il Vice Ministro con ordinanza:
1. rifiuta di rilasciare una licenza per attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi quando:
a) esiste una proposta motivata di rifiuto da parte della commissione interdipartimentale dell’esame dei documenti per il rilascio di una licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi;
b) la domanda per il rilascio della licenza è stata presentata prima della scadenza di un anno dal provvedimento di rifiuto del rilascio della licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, a meno che il provvedimento di rifiuto non sia stato annullato dal tribunale come illegale;
c) la domanda per il rilascio della licenza è stata presentata prima della scadenza del termine di due anni dall’ordinanza di revoca della licenza ai sensi del comma 2, a meno che l’ordinanza di revoca non sia stata annullata dal tribunale in quanto illegittima;
d) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) la domanda per l’integrazione della licenza con un sito è stata presentata dallo stesso commerciante prima della scadenza di un anno dall’ordine di cancellare lo stesso sito ai sensi del punto 4, a meno che l’ordine perché la cancellazione del sito è stata annullata dal tribunale in quanto illegale;
e) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) La domanda di rilascio di una licenza o di integrazione di una licenza comprende un sito rivendicato per il quale esiste una controversia pendente davanti al tribunale a causa della cancellazione o della revoca della licenza in cui è inclusa. ;
f) (ex b. “d”, modificata – SG. n. 30 del 2011 ) la domanda per il rilascio della licenza è presentata da una persona imparentata con i richiedenti di cui alle lettere “b” e “c” o la domanda per l’integrazione una persona imparentata con il richiedente di cui alla lettera “d” ha presentato una licenza con un sito se i termini previsti non sono scaduti;
2. revoca la licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, quando:
a) (aggiunto – SG. 41 del 2010, abrogato – SG. 30 del 2011)
b) siano presentati dati falsi utili a rilasciare, modificare o integrare la licenza;
c) (modifica e integrazione -. SG. 30 del 2011 ) L’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi viene svolta su un sito non registrato nella licenza o cancellato, ad eccezione dei casi di cui Arte. 54, par. 3, punto 1 ;
d) vi sia una proposta motivata del Ministro dell’Ambiente e delle Acque;
e) le condizioni e l’ordine per lo svolgimento delle attività commerciali con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi sono sistematicamente violati;
f) (modifica -. SG. 30 del 2011 ) l’attività commerciale viene svolta con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi in violazione dell’art . 60, par. 3 o 4 ;
g) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) la base giuridica per l’utilizzo dell’unico sito indicato nella licenza ha cessato di esistere;
h) (Nuova – SG. 30 del 2011) entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza di cancellazione del sito, è stata accertata una violazione ai sensi del comma 4 del sito registrato nella licenza dello stesso sito mediante constatazione atto di un organismo di controllo commerciante;
3. revoca la licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi in caso di:
a) una richiesta scritta del commerciante autorizzato;
b) cancellazione del commerciante dal registro delle imprese ;
c) l’operatore non ha ricevuto la licenza entro un mese dalla notifica scritta del suo rilascio;
4 . (Nuova – SG n. 41 del 2010) cancella il sito inserito nella licenza quando:
a) disponibilità di una proposta motivata del Ministro dell’Ambiente e delle Acque;
b) stabilito dalla commissione di cui all’art. 56, par. 1 mancanza di base giuridica per l’utilizzo dell’immobile su cui è situato il sito, purché non sia l’unico iscritto nella licenza;
c) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) Mancanza di un registro degli acquisti e delle importazioni e/o di un registro delle vendite ed esportazioni di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’art. 60, par. 2 ;
d) esercitare attività commerciale con a bordo rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi mediante autorizzazione;
e) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) che esercita un’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi senza documenti di origine ai sensi dell’art. 60, par. 3 e 4 ;
f) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) svolgere attività in violazione dell’art . 60, par. 6 ;
g) (Nuova – SG. 30 del 2011) svolgere attività senza aver effettuato la videosorveglianza 24 ore su 24.
(2) (Nuova – SG. 41 del 2010, modificata – SG. 30 del 2011) Nell’ordinanza sotto il par. 1, commi 2 e 4 contiene un ordine di esecuzione preliminare. Quando l’esercente presenta una fideiussione bancaria a favore del Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo nei casi di cui al par. 1, punto 2 per un importo di BGN 100.000, e sotto il par. 1 comma 4 per un importo di 20.000 BGN, l’esecuzione preliminare è sospesa. Nel caso in cui l’ordinanza di cui al par. 1, commi 2 e 4, viene lasciato in vigore dal giudice con provvedimento effettivo, la fideiussione viene svincolata a favore dell’ente di cui alla sentenza precedente e viene da questo amministrata.
(3) (Modifica -. SG. 30 del 2006, in vigore dal 07.12.2006, precedente comma 2, modificata -. SG. 41 del 2010) Le ordinanze di cui al par. 1, commi 1, 2 e 4, nonché le ordinanze di rifiuto di integrazione e/o modifica della licenza sono impugnabili ai sensi del Codice di procedura amministrativa .
(4) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o il Vice Ministro da lui autorizzato rilascia un duplicato della licenza in caso di smarrimento, furto o distruzione, secondo l’applicazione della commerciante e dichiarazione secondo l’ordine determinato dal regolamento di cui all’art. 61 .
(5) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Entro 7 giorni dal ricevimento dell’ordine di revoca o di cessazione della licenza per svolgere attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, il commerciante è tenuto a consegnare al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo l’originale della licenza.
(6) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) Entro 7 giorni dal ricevimento dell’ordinanza ai sensi del par. 1, comma 4, il professionista è tenuto a presentare al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo l’originale della licenza per la registrazione del sito cancellato. In questo caso non è dovuta alcuna commissione.
Arte. 60. (1) (modifica – SG. 41 del 2010 ) Il commerciante autorizzato tiene a disposizione in ogni sito iscritto nella licenza un registro degli acquisti e delle importazioni e un registro delle vendite e delle esportazioni, nonché una copia autenticata del licenza. L’operatore autorizzato è tenuto ad annotare in modo accurato e veritiero nell’apposito registro tutte le circostanze immediatamente successive all’operazione di ricezione e/o spedizione di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
(2) (Supplemento – SG. 41 del 2010) I registri di cui al par. 1 vengono apposti e sigillati dal sindaco del comune ove è situato il sito entro 7 giorni dalla loro presentazione, il quale annota la data di sigillatura su apposito registro. I registri sono tenuti secondo l’ordine e il modello approvato con il regolamento di cui all’art. 61 .
(3) (modifica -. SG. 41 del 2010, modificata -. SG. 30 del 2011) Attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, quali cavi e conduttori elettrici di qualsiasi tipo e dimensione, elementi dell’elettronica infrastrutture di comunicazione, elementi e parti del materiale rotabile, la ferrovia, compresi gli impianti di sicurezza, di segnalazione e di comunicazione e tutte le installazioni correlate, tutti gli elementi e parti dell’infrastruttura stradale, come segnaletica stradale, guardrail, chiusini metallici, parti della strada gli impianti e gli impianti di illuminazione o di irrigazione idrica, nonché dei monumenti culturali contenenti metalli o di parti o elementi di essi, è effettuato in presenza di un certificato di origine rilasciato dalle persone di cui all’art. 54, par. 3, punto 1 e contratto scritto concluso.
(4) (modifica -. SG. 30 del 2011 ) I rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, che sono rifiuti tecnologici di produzione propria o di rottami propri di deprezzamento, vengono venduti solo dalle persone di cui all’art. 54, par. 3 comma 1 dei commercianti autorizzati sulla base di un contratto scritto con allegato il certificato di origine e dei rifiuti domestici – sulla base di un contratto scritto con allegata dichiarazione di origine. I privati ​​non possono vendere rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi non domestici. L’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi tra commercianti autorizzati viene svolta sulla base di un contratto scritto, con la consegna contestuale della merce da parte del venditore all’acquirente e una dichiarazione con i numeri di serie completati dei certificati di origine di i rifiuti da lui acquistati.
(5) I documenti di cui al par. 3 e 4 dovranno essere redatti e compilati secondo la modulistica approvata con il regolamento di cui all’art. 61 .
(6) (modifica – SG. 30 del 2011 ) I rifiuti di cui al par. 3 vengono trattati e conservati separatamente dagli altri.
(7) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) Nei casi in cui il commerciante autorizzato possiede anche un documento ai sensi dell’art. 12, par. 1 o 4 , i rifiuti provenienti da imballaggi metallici, apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete, pile e accumulatori inutilizzabili, autoveicoli obsoleti e rifiuti ottenuti dopo il loro trattamento preliminare sono depositati in sito separato o in parti separate del sito. In caso di successivo conferimento di rifiuti da imballaggi metallici e rifiuti da metalli ferrosi e non ferrosi, formatisi dopo il trattamento preliminare di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, pile e accumulatori inutilizzabili, autoveicoli fuori uso per attività commerciale , recupero e riciclo, sono riportati separatamente per codice e nome secondo la normativa di cui all’art. 3 .
(8) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) Il commerciante autorizzato è tenuto a garantire la videosorveglianza 24 ore su 24 in ciascun sito entro un mese dall’ottenimento della licenza o dalla sua aggiunta con un nuovo sito e a conservare i registri. per un anno.
(9) (Nuova – SG n. 41 del 2010, precedente par. 7, supplemento – SG n. 30 del 2011) Entro tre mesi dalla sospensione dell’attività o dal ricevimento di un ordine ai sensi dell’art. 59, par. 1 commi 2, 3 e 4, il commerciante è tenuto a realizzare le quantità disponibili di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché ad adottare le misure necessarie per la pulizia del sito.
Arte. 61. Le modalità per l’esercizio dell’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi sono determinate con ordinanza del Consiglio dei ministri.

Bulgaria – REGOLAMENTO SULLE NORME PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI CON RIFIUTI DI METALLI FERROSI E NON FERROSI

Bulgaria

REGOLAMENTO SULLE NORME PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI CON RIFIUTI DI METALLI FERROSI E NON FERROSI

Adottato dalla POM n. 316 del 22.11.2004.

Pron. D.V. N. 105 del 30 novembre 2004 , modificato D.V. N. 78 del 30 settembre 2005. , modificato D.V. N. 93 del 24 novembre 2009

Sezione I.
Disposizioni generali

Arte. 1. L’ordinanza definisce la procedura per l’esercizio dell’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, la procedura per la tenuta del registro pubblico di cui all’art. 26, par. 2 delladella ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)., la procedura di esame da parte della commissione interdipartimentale delle domande per il rilascio delle autorizzazioni e il modulo di domanda ai sensi dell’art. 54, par. 3 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ).

Arte. 2. (1) L’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, che non possiedono proprietà pericolose, è svolta da commercianti registrati ai sensi della legge commerciale e in possesso di una licenza rilasciata ai sensi dell’ordine del capitolo cinque, sezione III della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ).

(2) I commercianti ai sensi del par. 1 deve disporre di un sito proprio o affittato per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

Sezione II.
Ordine di tenuta del registro pubblico delle licenze rilasciate

Arte. 3. (1) (Modifica -. SG n. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG n. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Il Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo tiene un registro pubblico secondo l’art. 26, par. 2 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) secondo il modello di cui all’allegato n. 1. Nel registro devono figurare i dati relativi alle licenze rilasciate, ai provvedimenti di rifiuto del rilascio delle licenze e ai provvedimenti di revoca o di cessazione delle licenze per l’attività commerciale con rifiuti ferrosi e non ferrosi metalli dopo la loro entrata in vigore.

(2) Le licenze rilasciate vengono iscritte nel registro di cui al par. 1 dopo averli ricevuti ai sensi dell’art. 7.

(3) (Modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) I dati nel registro sotto il par. 1 sono inseriti da funzionari autorizzati dal Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo.

Sezione III.
Procedura per l’esame delle domande presentate e dei documenti per il rilascio di una licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

Arte. 4. (modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Per il rilascio della licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi , le persone di cui all’art. 2, par. 1 presentare domanda al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo secondo il modello di cui all’allegato n. 2, al quale devono essere allegati i documenti di cui all’art. 54, par. 4 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ).

Arte. 5. (1) (Modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Le domande e i documenti di cui all’art. 4 vengono presentati dai richiedenti al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo, dove vengono archiviati in un libro separato, in cui figurano la data di presentazione della domanda, il numero di serie, i dati dell’azienda richiedente (nome, registrazione presso il tribunale , registrazione fiscale, sede e indirizzo della direzione) e dati sulle persone coinvolte nella gestione (i tre nomi, codice identificativo e indirizzo permanente).

(2) In caso di irregolarità riscontrate negli atti e/o di necessità di fornire ulteriori informazioni, al richiedente sarà data comunicazione della loro rimozione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui all’art. 54, par. 5 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ). La documentazione si considera presentata a partire dalla data di rimozione delle irregolarità e/o di fornitura di informazioni aggiuntive.

(3) Il numero di registrazione delle notifiche inviate ai sensi del par. 2 e la data del loro ricevimento da parte dei richiedenti devono essere annotate nel registro di cui al par. 1.

(4) (Modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Le domande e i documenti presentati vengono esaminati presso il Ministero dell’Economia, dell’Energia e Turismo nell’ordine della loro iscrizione nel libro sotto il par. 1 della Commissione interdipartimentale di cui all’art. 56, par. 2 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) entro due mesi dalla data della loro presentazione.

(5) (Modifica -. SG n. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG n. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Il Ministro dell’economia, dell’energia e del turismo approva le regole per il lavoro della Commissione interdipartimentale ex art. 56, par. 2 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ).

(6) Nelle riunioni della commissione di cui al par. 4 hanno diritto a partecipare i rappresentanti autorizzati delle organizzazioni settoriali dei commercianti di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, ai quali viene comunicato l’ordine del giorno delle riunioni secondo l’ordine specificato nel regolamento di lavoro della commissione.

(7) (Modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Dopo aver esaminato le domande con i documenti ad esse allegati, la Commissione prepara una proposta motivata al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o al viceministro da lui autorizzato a rilasciare una licenza o a rifiutare di rilasciare una licenza.

Arte. 6. (Modifica -. SG n. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata – SG n. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Entro un mese dalla proposta ai sensi dell’art. 5, par. 7 Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o un viceministro da lui autorizzato rilascia o rifiuta il rilascio della licenza con provvedimento motivato.

Arte. 7. La licenza viene ottenuta dall’operatore commerciale o dal suo rappresentante con procura notarile entro un mese dalla notifica del suo rilascio dietro presentazione di un documento dietro pagamento di una tassa.

Arte. 8. (1) (modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Quando si apre un nuovo sito, quando si modifica e/o si aggiunge alle circostanze della licenza rilasciata, il commerciante presenta una domanda al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo secondo il modello di cui all’Allegato n. 2. La domanda deve essere accompagnata dalla licenza, dai documenti attestanti la modifica e da un documento per il pagamento della tassa ex art. 58, par. 2 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ).

(2) La domanda e i documenti di cui al par. 1 sarà considerato nell’ordine e nei termini di cui all’art. 56 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) e dell’art. 5, par. 1, 2, 4 e 7 e dell’art. 6.

(3) In caso di ricorso contro l’ordine di revoca della licenza, rifiuto di rilascio, aggiunta e/o modifica delle circostanze della licenza rilasciata, i termini di cui al par. 2 decorrono dall’entrata in vigore della decisione del tribunale.

Sezione IV.
Ordine per lo svolgimento di attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi

Arte. 9. (1) Il commerciante autorizzato tiene a disposizione in ogni sito iscritto nella licenza un registro per l’acquisto e l’importazione di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi secondo il modello conforme all’appendice n. 3 e un registro per la vendita e esportazione di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi secondo il campione secondo l’appendice n. 4, nonché una copia autenticata della licenza.

(2) Il commerciante autorizzato tiene i registri di cui al par. 1, nel quale è riportato l’indirizzo esatto del sito interessato, dopo che gli stessi sono stati allacciati e sigillati dal sindaco del comune ove è situato il sito, il quale annota la data della sigillatura su apposito registro.

(3) I registri di cui al par. 1 vengono conservati entro due anni dal loro completamento e vengono presentati su richiesta alle autorità di controllo.

Arte. 10. (1) Il giorno del ricevimento o della spedizione di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi – oggetto di un’operazione di smaltimento, l’operatore autorizzato deve inserire nel relativo registro tutte le circostanze secondo l’appendice n. 3 ad eccezione della colonna 2 della stessa e/o secondo un campione secondo l’Appendice n. 4 ad eccezione delle colonne 2 e 9 della stessa, che vengono compilate al momento dell’emissione del relativo documento contabile.

(2) Il giorno del ricevimento o della spedizione dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi da un sito all’altro, iscritti nella stessa licenza, l’indirizzo esatto del sito deve essere inserito nelle colonne 3, 5 e 7 dei registri sotto Allegati n. 3 e 4, dai quali viene effettuata la spedizione, rispettivamente il ricevimento, la tipologia e la quantità dei rifiuti.

(3) Al momento dell’acquisto e della vendita per l’importazione e/o l’esportazione, il commerciante autorizzato deve inserire nella colonna n. 2 del relativo registro il numero e la data della dichiarazione doganale e l’ufficio doganale attraverso il quale è avvenuta l’importazione o l’esportazione.

(4) Quando si acquistano rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi dalle persone nei casi di cui all’art. 54, par. 2, punto 2 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) del registro sono iscritti: i tre nomi della persona, il suo indirizzo permanente, il tipo di merce, la sua origine e quantità, il numero del documento di pagamento, nonché il numero della dichiarazione di vendita di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi a carattere domestico secondo il modello di cui all’allegato n. 5.

(5) Per l’acquisto di rifiuti di cavi e fili in rame e alluminio devono essere indicati i dati del certificato di origine secondo il modello di cui all’allegato n. 6 e/o del certificato di origine secondo il modello di cui all’allegato n. 7. essere iscritto nel registro.

Arte. 11. (1) (modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Ogni 6 mesi di calendario il commerciante autorizzato presenta al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo un rapporto sulla disponibilità, sugli acquisti e sulle vendite di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi per voci della tariffa doganale secondo un campione secondo l’allegato n. 8, che, su richiesta, viene inviato d’ufficio all’Ufficio autorità di controllo secondo la ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ).

(2) (Modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Il riferimento al par. 1 deve essere presentata al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1. 1.

(3) Gli operatori autorizzati che non hanno concluso operazioni di disposizione per il periodo di riferimento devono presentare la comunicazione ai sensi del par. 1 con valori zero.

Arte. 12. (1) L’attività commerciale con rifiuti di cavi e fili in rame e alluminio di qualsiasi tipo e quantità è svolta in presenza di:

1. certificato di origine rilasciato ai sensi dell’art. 10, par. 5;

2. una dichiarazione compilata per la vendita di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi di carattere domestico ai sensi dell’art. 10, par. 4.

(2) Quando si svolge un’attività commerciale con rifiuti ai sensi del par. 1, il venditore deve consegnare all’acquirente un certificato di origine da lui rilasciato ai sensi dell’art. 10, par. 5 con allegata copia del certificato di origine e copia del certificato di origine dallo stesso ottenuto.

(3) Rifiuti ai sensi del par. 1 vengono archiviati e trattati separatamente dagli altri.

Disposizioni finali

§ 1. Il Ministro dell’Economia, entro un mese dall’entrata in vigore del regolamento, approva la disciplina di cui all’art. 5, par. 5.

§ 2. Entro un mese dall’entrata in vigore del regolamento, le organizzazioni non governative interessate ai sensi dell’art. 5, par. 6 notificare al presidente della Commissione interministeriale il proprio rappresentante a partecipare ai lavori della commissione.

§ 3. (Modifica -. SG n. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG n. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) L’attuazione del regolamento è affidata al Ministro dell’Economia, dell’Energia e Turismo.

Disposizioni finali
ALLA RISOLUZIONE N. 206 DEL 27 SETTEMBRE 2005 PER L’ADOZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELL’ENERGIA

(PUBBLICATO – SG n. 78 del 2005)

§ 2. Le parole «il Ministro dell’Economia», «il Ministro dell’Economia», «il Ministro dell’Economia», «il Ministero dell’Economia» e «il viceministro dell’Economia» sono sostituite ovunque con « il Ministro dell’Economia e dell’Energia”, “il Ministro dell’Economia e dell’Energia”, “il Ministro dell’Economia e dell’Energia”, il “Ministero dell’Economia e dell’Energia” e il “Vice Ministro dell’Economia e dell’Energia” nei seguenti atti normativi del Consiglio dei Ministri:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 24. Il Ministro delle Finanze apporta le modifiche necessarie ai bilanci delle amministrazioni competenti in relazione all’istituzione del Ministero dell’Economia e dell’Energia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 26. Il decreto entra in vigore il 1° ottobre 2005.

Disposizioni finali
ALLA RISOLUZIONE N. 268 DEL 12 NOVEMBRE 2009 PER L’ADOZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA, DELL’ENERGIA E DEL TURISMO

(PUBBLICATA – SG. N. 93 DEL 2009, IN VIGORE DAL 24.11.2009, MODIFICATA – SG. N. 95 DEL 2009, MODIFICATA – SG. N. 4 DEL 2012)

§ 94. (Modifica – SG n. 95 del 2009, abrogata dalla decisione n. 15898 del 01.12.2011 della Corte Suprema nella parte “ad eccezione del § 93 par. 1, che entra in vigore dal 01.11.2009” – SG n. 4 del 2012) Il decreto entra in vigore dal giorno della sua promulgazione nella “Gazzetta dello Stato”.

Appendice n. 1 all’art. 3, par. 1

Registro dei commercianti autorizzati
NO Numero Dati per Negato Note
di e data concesso in licenza (portato via/
riga in questione commerciante interrotto)
pala di (giudiziario licenza
la licenza registrazione, (ordine,
registro tributario numero e
walkie-talkie, seda- data di
luogo e indirizzo problema/
di gestione) data di efficacia
entrato in vigore)
1 2 3 4 5
1.
2.

 

Appendice n. 2 all’art. 4 e dell’art. 8, par. 1

(Modificata -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009)

A
MINISTRO DEL
L’ECONOMIA,
ENERGIA
E TURISMO
Z A Y A V L E N I E
da ………………………………………… . ………………………………………… … …………………………………….. ….. ……………………………… …..
EG………………………………………… . …….., l. NO. ………………………………………… ………,
ed. SU ……………………………… da…………………………………………. ………………………………………….. ………………………………………… .. ………
In qualità di………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………………………
(proprietario, amministratore, amministratore delegato,
rappresentante autorizzato)
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …..
(numero e data della procura notarile)
SU ………………………………………… . ………………………………………… … …………………………………….. ….. ……………………………… …
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …..
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …..
(società del commerciante, numero di matricola, sede legale e indirizzo
di gestione, GDR, BULSTAT)
CARO SIG./Sig.ra MINISTRO
DELL’ECONOMIA, DELL’ENERGIA E DEL TURISMO,
Chiedo che mi venga rilasciata una licenza di attività commerciale (modificata e/o integrata).
con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi nel/i seguente/i sito/i
con indirizzo/i come segue:
1…………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. ….
(città/villaggio, regione; via, n., piazza n., isolato n., quartiere n. e altri dati descrittivi)
2. ………………………………………. ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. ….
3…………………………………………. ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. ….
Allego alla domanda la documentazione richiesta ex art. 54, par. 4 della Legge
per la gestione dei rifiuti.
Data: …………….. Richiedente: ……………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. .

 

Appendice n. 3 all’art. 9, par. 1 e dell’art. 10, par. 1 e

Registrati per gli acquisti e le importazioni di rifiuti
di metalli ferrosi e non ferrosi
Dati per Dati sui rifiuti
il venditore
NO Numero azienda, numero vale a dire- misura auto- Doku-
di e data sedersi- e data noviziato (kg/t) onore menzioni per
riga su- litchi, a li- in off- origine,
cumene- giorno- censimento, i bambini dichiara-
Presto chen no- dati dal nero walkie-talkie
Affare- mer, fi- per fi- e colorato NO…..,
kata coniglietto ziches- metalli altri
persone gatto
persona
1 2 3 4 5 6 7 8

 

Appendice n. 4 all’art. 9, par. 1 e dell’art. 10, par. 1 e 2

Registro delle vendite e delle esportazioni di rifiuti
di metalli ferrosi e non ferrosi
Dati per Dati sui rifiuti
l’acquirente
NO Numero azienda, numero vale a dire- misura auto- auto- Doku-
di e data sedersi- e data noviziato (kg/t) onore- onore- menzioni per
riga su- litchi, a li- in off- In nel po produrre
cumene- giorno- censimento i bambini il conto- mossa
Presto chen su richiesta dal nero acqua
Affare- numero il pastore e colorato Fino a-
kata metalli mento
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Appendice n. 5 all’art. 10, par. 4

DICHIARAZIONE N……………../………….. d.
Il sottoscritto………………………………………….. ……………………………………………. ….,
Numero di Social Security ………………………………………., residente in città/villaggio ………………………………………… .. …,
comune………………………., distretto………………………. ………………………………………. . ………………………………………… … ………………………………
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………………. …….
(indirizzo esatto)
Carta d’identità n………………………………, rilasciata il …….. ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………………………
da ………………………………………… . …………………………………………….. . ………………………………………… … …………………………………….. ….. ..
Dichiaro di vendere i miei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi
di carattere domestico…………………………………….. ………………………………………… .. …………………………………….. …. ……………………………………..
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …….. ….
(specificare tipologia e quantità)
SU ………………………………………… . ………………………………………… … …………………………………….. ….. …………………………………….. ..
(ragione sociale, codice fiscale e numero di licenza)
Data: ……… Dichiarante: …………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. ..
(…………………………)
città/villaggio ………………..

 

Appendice n. 6 all’art. 10, par. 5

CERTIFICATO DI ORIGINE
Cenno.
Si certifica che le quantità di rifiuti ………….. kg/t, ………………………….. … ……………………………..,
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………………… ….
(scrivere la quantità di rifiuti in lettere)
secondo l’art. 12, par. 1 dell’Ordinanza sulla procedura per l’esercizio dell’attività commerciale
con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi sono stati ottenuti a seguito di ……………………………… ……………………………………………… ……………………………………………. .. ….
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …..
da ………………………………………… . ………………………………………… … …………………………………….. ….. ……………………………… ….
(indicare la denominazione completa della società commerciale)
indirizzo: ………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. ……………………………………..
Codice Fiscale………………………., BULSTAT………………………. ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………………………..
Emesso da: ………………………………………. ………………………………………. . ……………………….
Ricevuto da: ………………………………………. …………………………
(nome e cognome di MOL e (nome e cognome di MOL e
sigillo aziendale) sigillo aziendale)
città/villaggio ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………..
città/villaggio ………………………………………… .. ……………………….
Data: ………………………………………… ………………………………………… .. ……………………….
Data: ………………………………………… …………………………

 

Appendice n. 7 all’art. 10, par. 5

CERTIFICATO DI ORIGINE
Attesto che le quantità di rifiuti………………………… kg/t,……….. ………………………………………….. ………………………………………… .. ………………….
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………………… ….
(scrivere la quantità di rifiuti in lettere)
secondo l’art. 12, par. 2 dell’ordinanza sulla procedura per lo svolgimento di attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi sono stati ottenuti attraverso il loro acquisto da parte di persone giuridiche e fisiche secondo:
1. Certificato di origine n……………………………………… . /…………………………….. sì,
rilasciato da………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………………………..
(indicare la denominazione completa della società commerciale)
indirizzo: ………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………………………
Codice Fiscale……………………………………….. ………, BULSTAT…………………………. …. …………………………………….. …… ………………………………
e/o
2. Dichiarazioni n……………………………………… ………………………………………. . ………………………………………… … ………………………………
dai soggetti di cui all’art. 54, par. 2, punto 2 della legge sulla gestione dei rifiuti
Emesso da: ………………………………………. ………………………………………. . ……………………….
Ricevuto da: ………………………………………. …………………………
(nome e cognome di MOL e (nome e cognome di MOL e
sigillo aziendale) sigillo aziendale)
città/villaggio ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………..
città/villaggio ………………………………………… .. ……………………….
Data: ………………………………………… ………………………………………… .. ……………………….
Data: ………………………………………… …………………………

 

Appendice n. 8 all’art. 11, par. 1

Riferimento per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi
per ………….. sei mesi di …………….
Codice Fiscale ………………………………………., Numero di Licenza .. …. …………/…………..
Azienda: ………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …….. ……………………….
Indirizzo: ………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …….. …………………………
NO Dogana- Vale a dire- Misura Disponibilità Shopping Possedere Saldi Nidificato Disponibilità
di ceco noviziato (kg/t) all’inizio in stra- importare tecnologico in stra- fuori rottame c alla fine di
riga tariffa di metallo- alle sei nata importare rifiuti e nata naso elaborato sei mesi
numero nia rottame l’abbattimento svalutare- kata di chi
rottami di zione
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Capo contabile: ………………………………………. . ………………………………………… … …………………………………….. ….. ..
Data: ………………………………
Manager: ………………………………………… ………………………………………… .. ………

 

Bulgaria: Condizioni per esercitare l’attività di broker assicurativo

Ai BROKER ASSICURATIVI è dedicato il Capitolo trenta della Legge sulla Commissione di Vigilanza Finanziaria (ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР) artt.da301 a 312

Sezione I. Disposizioni generali

Sezione II. Condizioni per esercitare l’attività di intermediario assicurativo

Sezione III. Registrazione di un broker assicurativo

Nel caso in cui un intermediario assicurativo cessasse la propria attività in Italia e venisse cancellato dal registro degli intermediari assicurativi in ​​Italia tenuto dall’ Ivass (Istituto Italiano per la vigilanza sulle assicurazioni), può chiedere l’iscrizione come intermediario assicurativo nella Repubblica Bulgaria.

I Requisiti del broker assicurativo sono elencati nell’art. 303  del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО)

Un broker assicurativo può  essere una società o una ditta individuale.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 303  del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО):
“Chiunque ai sensi del par. 1, che con decisione di un organo competente dell’intermediario in conformità con la legge e l’atto costitutivo dell’intermediario è determinato a essere responsabile e gestire l’attività di distribuzione di prodotti assicurativi, l’intermediario assicurativo – anche un’impresa individuale, nonché in quanto qualsiasi persona che ricopre una posizione dirigenziale nell’intermediario, responsabile di svolgere l’attività di distribuzione di prodotti assicurativi, deve possedere un titolo di studio superiore e soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:
1. di avere esperienza professionale nel settore assicurativo e di aver seguito la formazione prevista dall’art . 292, par. 1 o 2 o ai sensi dell’art. 304, par. 4 ;
2. di aver superato con esito positivo un esame di valutazione delle conoscenze e delle competenze organizzato dalla commissione.”

 

Gli intermediari che svolgono attività assicurativa nella Repubblica Bulgaria sono soggetti al regime di registrazione e sono iscritti nel registro pubblico tenuto dalla Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор) di cui all’art. 30, par. 1, punto 12 della Legge sulla Commissione di Vigilanza Finanziaria (ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР).

A tal fine si presenta una richiesta alla Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор) e si allega la documentazione, ai sensi dell’art. 307 (Documenti necessari per l’iscrizione nel registro) del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО).

“Art. 307. (1) (Modifica -. SG. 24 del 2018 ) Per l’iscrizione di un intermediario assicurativo nel registro di cui all’art. 30, par. 1, punto 12 della legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria, viene presentata una richiesta alla quale sono allegati:
1. lo statuto, l’atto costitutivo o l’accordo societario – se si tratta di una persona giuridica;

2. dati relativi ai soggetti di cui all’art. 303, par. 1 – 3 – se si tratta di una persona giuridica

(1. non è stato condannato alla reclusione per un delitto non colposo di carattere generale, salvo che non sia stato riabilitato;
2. non è privato del diritto di ricoprire una posizione materialmente responsabile;
3. non è stato membro di un organo di amministrazione o di controllo o socio illimitatamente responsabile di una società per la quale è stata aperta una procedura di fallimento, ovvero di una società sciolta per fallimento, se vi sono creditori insoddisfatti)

, e documenti attestanti il ​​rispetto dei requisiti di cui all’art. 303, par. 1 e 2 – se si tratta di una persona fisica – un’impresa individuale

(1. non è stato condannato alla reclusione per un delitto non colposo di carattere generale, salvo che non sia stato riabilitato;
2. non è privato del diritto di ricoprire una posizione materialmente responsabile;);
3. dati relativi agli indirizzi delle sedi o filiali presso le quali verrà svolta l’attività di intermediazione assicurativa;
4. prova della proprietà di fondi propri ai sensi dell’art. 306, par. 1, comma 1 , quando il richiedente ha scelto questa modalità per garantire l’adempimento dei propri obblighi;
5. certificato della banca interessata operante nella Repubblica di Bulgaria per ogni singolo conto cliente aperto presso di essa ai sensi dell’art. 306, par. 1, comma 2 , quando il richiedente ha scelto questa modalità per garantire l’adempimento dei propri obblighi;
6. contratto di assicurazione obbligatoria ex art. 305 ;
7. dichiarazioni attestanti l’assenza delle circostanze di cui all’art. 310, par. 1 e 2 ;
8 . (Nuova – SG. 101 del 2018, in vigore dal 07.12.2018) i dati sui nomi o designazioni e numeri di identificazione personale ufficiali o altri elementi univoci per stabilire l’identità degli azionisti o soci – persone fisiche o giuridiche che possiedono una quota pari o superiore al 10% della società dell’intermediario assicurativo e l’importo delle rispettive quote;
9 . (Nuova – SG. 101 del 2018, in vigore dal 07.12.2018) dati relativi al nome o alla designazione e al numero di identificazione personale ufficiale o altro elemento univoco per stabilire l’identità delle persone che hanno stretti rapporti con l’intermediario assicurativo ;
10. (Nuova – SG. 101 del 2018, in vigore dal 07.12.2018) informazioni se le partecipazioni o gli stretti legami di cui ai punti 8 e 9, comprese le disposizioni legali, statutarie o amministrative di un paese terzo che disciplinano l’attività di una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l’intermediario assicurativo intrattiene stretti legami, ovvero le difficoltà nella loro attuazione, non impediscono l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della commissione o del vicepresidente.

(2) Richiesta ai sensi del par. 1 viene considerato dopo il pagamento di una tassa per l’esame del documento.”

Secondo l’articolo 303 del codice sulle assicurazioni, quando un intermediario assicurativo è una persona fisica – ditta individuale, deve:

  1. aver conseguito laurea;
  2. possedere esperienza professionale nel settore assicurativo e aver conseguito la formazione prevista dall’art. 292, par. 1 o 2 o ai sensi dell’art. 304, par. 4 del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО) oppure aver superato con esito positivo un esame di qualificazione professionale organizzato dalla Commissione di Vigilanza finanziaria;
  3. non essere stato condannato alla reclusione per un delitto non colposo di carattere generale, salvo che non sia stato riabilitato;
  4. non essere privato del diritto di ricoprire un incarico di responsabilità materiale;
  5. non essere stato membro dell’organo di amministrazione o di controllo o socio illimitatamente responsabile di una società per la quale è stata aperta una procedura di fallimento, o di una società sciolta per fallimento, qualora vi siano creditori insoddisfatti;
  6. non essere stato dichiarato fallito, se vi sono creditori insoddisfatti, e non è in procedura concorsuale;
  7. sulla base dell’ informazione e dei dati nei suoi confronti e nei confronti delle persone a lui collegate, nonché sui rapporti tra gli stessi intercorrenti, non ci siano motivi di dubitare della sua affidabilità e idoneità né della possibilità di un conflitto di interessi.

Quando viene presentata domanda per l’iscrizione di un intermediario assicurativo – persona giuridica, ciascun membro dell’organo di amministrazione e controllo di un intermediario assicurativo, nonché le persone che lo rappresentano e lo gestiscono, devono possedere i requisiti previsti dall’art. 303, par. 1 del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО) in materia di buona reputazione. I requisiti di cui all’art. 303, par. 2 del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО) riguardano i soggetti che, con decisione di un organo competente dell’intermediario e con l’atto istitutivo, sono designati a gestire l’attività di distribuzione dei prodotti assicurativi. Quanto sopra si applica anche alle imprese individuali, nonché a qualsiasi persona che ricopra una posizione dirigenziale dell’intermediario, responsabile dello svolgimento delle attività di distribuzione di prodotti assicurativi. Quando un membro dell’organo di direzione o di controllo dell’intermediario assicurativo è una persona giuridica, i requisiti si applicano alle persone fisiche che lo rappresentano in tali organi.

La domanda di registrazione di un intermediario assicurativo può essere presentata anche in formato elettronico, secondo l’Ordinanza n. 67 del 07/04/2019 sulla procedura di registrazione elettronica degli intermediari assicurativi. Le appendici 1.1 e 1.2 del presente regolamento contengono un elenco dettagliato delle informazioni e delle domande che devono essere presentate via e-mail: delovodstvo@fsc.b o all’indirizzo: Sofia 1000, Budapest St. N2 16.

Il Capitolo trentadue del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО) è dedicato al  DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI)

Nell’art. 323 (Svolgimento di attività nella Repubblica di Bulgaria da parte di intermediari assicurativi e riassicurativi di un altro Stato membro)  del  Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО) è specificata la procedura con la quale un intermediario assicurativo registrato in un altro Stato membro può svolgere attività sul territorio della Repubblica  Bulgaria. Alle condizioni del diritto di stabilimento, il broker assicurativo svolge le sue attività sul territorio della Repubblica Bulgaria aprendo una filiale, mentre in regime di libera prestazione di servizi, il broker assicurativo svolge le sue attività direttamente senza stabilire una presenza permanente. Per esercitare un’attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi non è necessario porre termine alla registrazione in uno Stato membro e, quindi, ad una nuova registrazione nell’altro Stato membro, ma è necessario presentare una preventiva comunicazione all’autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l’intermediario assicurativo, la quale, in presenza dei presupposti giuridici per ciò, trasmette l’informazione all’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante.

Secondo l’art. 303 (Requisiti del broker assicurativo) par. 7 del del  Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО) le condizioni e la procedura per lo svolgimento dell’esame per la valutazione delle conoscenze e delle competenze di cui al par. 2, comma 2, dell’art. 303, nonché per il riconoscimento del titolo di studio acquisito in uno Stato membro, sono determinati dalla Commissione con regolamento. L’esame viene condotto da una commissione, di cui fanno parte un rappresentante delle organizzazioni professionali degli assicuratori e un rappresentante delle organizzazioni professionali degli intermediari assicurativi.

Le condizioni e la procedura per lo svolgimento di un esame per la valutazione delle conoscenze e delle competenze di cui all’art. 303 (Requisiti del broker assicurativo) par. 2, comma 2, del del  Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО), sono state determinate dalla Commissione di vigilanza finanziaria con l’Ordinanza n. 28 del 10.05.2006 sulle condizioni e la procedura per lo svolgimento dell’esame per la qualificazione professionale degli intermediari assicurativi per il riconoscimento delle qualifiche acquisite in uno Stato membro, nonché per la registrazione dei materiali per la formazione professionale  (vedi Traduzione in italiano).

Ai sensi di tale norma è riconosciuto anche il titolo di studio acquisito in altro Stato membro. Alla domanda di riconoscimento del titolo acquisito l’interessato dovrà allegare anche i documenti elencati all’art. 12, par. 2 dell’Ordinanza n. 28 del 10.05.2006 sulle condizioni e la procedura per lo svolgimento dell’esame per la qualificazione professionale degli intermediari assicurativi per il riconoscimento delle qualifiche acquisite in uno Stato membro.

Il requisito del superamento dell’esame di abilitazione professionale non sussiste se si verifica una delle condizioni previste dall’art. 2, par. 2 delle condizioni dell’Ordinanza n. 28 del 10.05.2006:

“L’obbligo di superare con esito positivo un esame di abilitazione professionale non si applica se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  1. (modifica – SG. 42 del 2019) la persona ha esperienza professionale nel settore assicurativo ed è:
  2. a) ha completato la formazione di cui all’art. 292, par. 1 o 2 del Codice delle Assicurazioni presso un assicuratore, oppure
  3. b) ha completato la formazione di cui all’art. 304, par. 4 del Codice delle Assicurazioni, attestato da un documento attestante il superamento di un esame da parte dell’organismo che ha svolto la formazione;”

Per esperienza professionale nel settore assicurativo si intende almeno due anni di lavoro in una posizione dirigenziale o in una posizione direttamente correlata alla conclusione ed esecuzione di contratti assicurativi presso un assicuratore, riassicuratore, intermediario assicurativo o come agente assicurativo, nonché esperienza secondo l’art. 83 codice sulle assicurazioni e dovrà essere presentata documentazione attestante le circostanze sopra descritte.

La legge non esclude il riconoscimento dell’esperienza maturata in altri Stati membri dell’UE.

Ogni intermediario assicurativo è tenuto a garantire che i dipendenti assunti, direttamente impegnati nell’esercizio dell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, sono in possesso di almeno un titolo di studio secondario e il possesso dei requisiti di cui all’art. 303, par. 1 del codice sulle assicurazioni, nonché di possedere le conoscenze e competenze pertinenti definite nell’Allegato N 3 del codice sulle assicurazioni.

Un intermediario assicurativo registrato nella Repubblica  Bulgaria è soggetto al controllo dell’Autorità di vigilanza finanziaria e può svolgere attività di intermediario assicurativo in altri Stati membri dell’UE alle condizioni del diritto di stabilimento o della libera prestazione di servizi, fatta salva la procedura pertinente per l’esercizio di tali diritti derivanti dal diritto dell’Unione

Bulgaria – Regimi speciali IVA OSS e IOSS

Traduzione della pagina https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/dds-pr-sdelki-v-ES/Specialen-rejim-v-Suuza-i-specialen-rejim-izvun-Suuza del sito dell’Agenzia delle Entrate Bulgara

È possibile accedere ai servizi tramite la pagina https://portal.nra.bg/


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Regimi IVA particolari per i quali viene utilizzato il sistema telematico OSS

Uno sportello unico elettronico (OSS) è un portale/servizio elettronico che può essere utilizzato dai contribuenti (in particolare dai commercianti online e dai commercianti che gestiscono le interfacce elettroniche) per adempiere agli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativi alle cessioni di beni e/o o servizi all’interno dell’Unione Europea ai clienti/consumatori finali, a partire dal 1° luglio 2021.

I regimi speciali IVA, per la cui applicazione viene utilizzato il sistema dello sportello unico elettronico (OSS), sono un regime speciale “nell’Unione” e un regime speciale “fuori dall’Unione”.

Quali forniture sono soggette ad un regime speciale “nell’Unione” e ad un regime speciale “fuori dall’Unione”?

  soggetto passivo – un fornitore stabilito al di fuori dell’UE soggetto passivo – un fornitore stabilito nell’UE
Fornitura di servizi ai clienti finali (B2C) Regime speciale “fuori dall’Unione” Regime speciale “nell’Unione”
Vendite a distanza intracomunitarie di beni all’interno dell’UE Regime speciale “nell’Unione” Regime speciale “nell’Unione”
Vendite a distanza nazionali per le quali un soggetto passivo è considerato un fornitore Regime speciale “nell’Unione” Regime speciale “nell’Unione”


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Regime speciale “nell’Unione”


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Che cos’è un regime speciale “nell’Unione”?

Un regime speciale “nell’Unione” è un portale/servizio elettronico che semplifica del 95% il rispetto degli obblighi fiscali IVA per i soggetti passivi (in particolare gli operatori commerciali online e quelli che utilizzano un’interfaccia elettronica) in tutta l’UE, poiché consente loro di :

  • registrarsi elettronicamente ai fini IVA in uno Stato membro per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi a clienti/consumatori finali (B2C);
  • denunciare, dichiarare e versare l’IVA dovuta per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e prestazioni di servizi a clienti/utenti finali con luogo di esecuzione nel territorio di uno Stato membro in cui non sono stabiliti, in un unico riferimento elettronico trimestrale -dichiarazione;
  • trattare con l’amministrazione fiscale del proprio Stato membro e nella propria lingua, anche se le vendite sono transfrontaliere.


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Chi può avvalersi del regime speciale “nell’Unione” e per quali forniture?

1. Un soggetto passivo stabilito nell’UE può avvalersi del regime “nell’Unione” per:

  • prestazioni di servizi i cui destinatari sono clienti/utenti finali (B2C) e che hanno luogo di esecuzione in uno Stato membro in cui gli stessi non sono stabiliti;

Esempi di prestazioni di servizi i cui destinatari sono clienti/utenti finali (elenco non esaustivo) che potrebbero essere dichiarate in regime “fuori Unione”:

  • servizi di alloggio forniti da soggetti passivi non stabiliti;
  • accesso/ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, didattiche, di intrattenimento o simili; quali fiere ed esposizioni;
  • servizi di trasporto;
  • Servizi di stima e lavori su beni mobili;
  • attività accessorie al trasporto quali carico, scarico, movimentazione o attività simili;
  • servizi immobiliari;
  • noleggio di mezzi di trasporto;
  • fornitura di servizi di ristorazione e catering per consumazioni a bordo di navi, aerei o treni, ecc.
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni con luogo di esecuzione nel territorio di uno Stato membro, compresa la Bulgaria.

2. Un soggetto passivo che non è stabilito nell’UE, per:

  • vendite a distanza intracomunitarie di beni con luogo di esecuzione nel territorio di uno Stato membro, compresa la Bulgaria.

3. Un soggetto passivo che gestisce un’interfaccia elettronica (stabilita nell’UE o al di fuori dell’UE) che agevola le vendite a distanza di beni (la persona considerata fornitore) per:

vendite a distanza intracomunitarie di beni con luogo di esecuzione nel territorio di uno Stato membro, compresa la Bulgaria;

  • alcune vendite a distanza nazionali di beni.
  • Una vendita a distanza intracomunitaria di beni ha luogo quando i beni sono spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nella spedizione o nel trasporto dei beni dal territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto della merce al destinatario.

La consegna della merce dovrà essere effettuata per:

  • un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo che non è tenuto ad addebitare l’IVA sull’acquisto intracomunitario di beni nello Stato membro in cui termina il trasporto, oppure
  • a qualsiasi altro soggetto non passivo.

A seconda che tu sia un commerciante online (soggetto passivo) o un commerciante che utilizza un’interfaccia elettronica (soggetto passivo che gestisce un’interfaccia elettronica):


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Quali sono le novità dal 1 luglio 2021?

Per i commercianti online Per un commerciante che gestisce un’interfaccia elettronica
Attualmente, i commercianti dell’UE che vendono beni dell’UE al di sopra di una certa soglia (35.000 euro o 100.000 euro, a seconda dello Stato membro) a clienti finali situati in un altro Stato membro dell’UE devono registrarsi e pagare l’IVA nello Stato membro dei clienti finali.

Dal 1° luglio 2021 questa regola sarà rimossa e sostituita da una nuova soglia a livello UE. Al di sotto di questa nuova soglia europea di 10.000 euro, le vendite di beni dovranno essere dichiarate allo Stato membro in cui è stabilito il commerciante-fornitore. Al di sopra di questa soglia, gli operatori potranno registrarsi facilmente in uno speciale sistema elettronico chiamato One-Stop Shop (OSS), dove potranno dichiarare e pagare facilmente l’IVA.

Dal 1° luglio 2021, se un commerciante che gestisce un’interfaccia elettronica (mercato, piattaforma, ecc.) facilita le vendite a distanza intracomunitarie di beni da parte di un commerciante stabilito al di fuori dell’UE a un cliente finale dell’UE, quel commerciante che gestisce l’interfaccia elettronica è considerato un venditore ed è responsabile del pagamento dell’IVA. Per dichiarare e pagare tale IVA, l’operatore che gestisce l’interfaccia elettronica potrà registrarsi facilmente in un apposito sistema elettronico denominato Sportello Unico (OSS).


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Quali cessioni di beni beneficiano di un trattamento speciale “all’interno dell’Unione”?

Per i commercianti online Per un commerciante che gestisce un’interfaccia elettronica
  • Forniture di servizi – commerciante a cliente finale (B2C) da fornitori stabiliti nella UE, con luogo di esecuzione in uno Stato membro in cui non sono stabiliti;
  • Vendite a distanza intracomunitarie di beni all’interno dell’UE da parte di fornitori UE stabiliti e non stabiliti.
  • Vendite a distanza intracomunitarie di beni all’interno dell’UE attraverso interfacce elettroniche che facilitano le vendite;
  • Alcune vendite a distanza nazionali di beni.


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Quando un commerciante che gestisce un’interfaccia elettronica è soggetto all’IVA sulle vendite del commerciante online?

Per i commercianti online Per un commerciante che gestisce un’interfaccia elettronica
Un commerciante che utilizza un’interfaccia elettronica è soggetto all’IVA quando l’interfaccia elettronica agevola le seguenti cessioni di beni effettuate da un fornitore principale (commerciante online) non stabilito nell’UE a utenti finali nell’UE:

  • Vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • Vendite a distanza nazionali di beni.

Si ritiene che un commerciante che utilizza un’interfaccia elettronica abbia facilitato la vendita di beni quando consente all’acquirente e al venditore/commerciante di entrare in contatto attraverso tale interfaccia elettronica, quando il risultato finale è la vendita di beni a quell’utente finale.


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Come funzionano un regime speciale “nell’Unione” e un regime speciale “fuori dall’Unione”?

Per i commercianti online Per un commerciante che gestisce un’interfaccia elettronica
Nelle vendite a distanza di beni il commerciante dovrà applicare l’aliquota IVA dello Stato membro verso il quale i beni sono destinati o in cui si trova il luogo di esecuzione della prestazione di servizi. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono disponibili sia sul sito web della Commissione europea che sui siti web delle amministrazioni fiscali nazionali.

Le aliquote IVA di tutti gli Stati membri dell’UE sono integrate nei servizi elettronici dell’Agenzia nazionale delle entrate per la presentazione delle dichiarazioni-dichiarazioni IVA ai sensi dei regimi speciali.


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Come registrarsi per un trattamento speciale “nell’Unione” o un trattamento speciale “fuori dall’Unione”?

Per i commercianti online Per un commerciante che gestisce un’interfaccia elettronica
Ciascuno Stato membro dell’UE dispone di un portale OSS online dove i commercianti online (compresi i commercianti che utilizzano un’interfaccia elettronica) possono registrarsi.

Tuttavia, questa registrazione per il trattamento speciale “nell’Unione” o per il trattamento speciale “al di fuori dell’Unione” si applicherà a tutte le forniture di beni/servizi a clienti finali in altri Stati membri dell’UE da parte del commerciante/commerciante interessato che gestisce un’interfaccia elettronica, coperta dal relativo regime speciale.

Per la Bulgaria, le registrazioni ai regimi speciali sono integrate nel Portale per i servizi elettronici dell’ANR.


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Quali sono i tuoi obblighi se utilizzi il sistema One Stop Service (OSS)?

Per i commercianti online Per un commerciante che gestisce un’interfaccia elettronica
  • applicare l’aliquota IVA dello Stato membro in cui i beni vengono spediti o in cui vengono prestati i servizi;
  • riscuotere l’IVA dal cliente finale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni all’interno dell’UE o per la fornitura di servizi;
  • presentare una dichiarazione-dichiarazione trimestrale elettronica per l’IVA attraverso il portale OSS dello Stato membro in cui sei registrato per i regimi speciali;
  • effettuare il pagamento trimestrale dell’IVA dichiarata nella dichiarazione IVA di riferimento nello Stato membro in cui sei iscritto ai regimi speciali;
  • conservare per 10 anni i registri di tutte le forniture imponibili alle quali si applicano i regimi speciali.

Per la Bulgaria, la presentazione della dichiarazione di riferimento per l’IVA nell’ambito dei regimi speciali è integrata nel portale per i servizi elettronici dell’ANR.

  • per visualizzare l’importo dell’IVA dovuta dal cliente finale, al più tardi dopo la conclusione del processo di inoltro dell’ordine. L’aliquota IVA dovrebbe essere quella dello Stato membro in cui i beni vengono spediti/trasportati;
  • garantire la riscossione dell’IVA dai clienti finali sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni all’interno dell’UE e per le vendite a distanza nazionali da te agevolate;
  • presentare una dichiarazione-dichiarazione trimestrale elettronica per l’IVA attraverso il portale OSS dello Stato membro in cui sei registrato per i regimi speciali;
  • effettuare il pagamento trimestrale dell’IVA dichiarata nella dichiarazione IVA di riferimento nello Stato membro in cui sei iscritto ai regimi speciali;
  • tenere un registro di tutte le forniture alle quali si applica il regime speciale per 10 anni.

Per la Bulgaria, la presentazione della dichiarazione di riferimento per l’IVA nell’ambito dei regimi speciali è integrata nel portale per i servizi elettronici dell’ANR.


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Regime speciale “fuori dall’Unione”

Dal 1° luglio 2021 un regime speciale “extra Unione” ha portata estesa e può essere utilizzato da un soggetto passivo non stabilito nell’UE per prestazioni di servizi che abbiano come destinatari clienti/consumatori finali (B2C) e che abbiano sede di prestazioni in uno Stato membro, compresa la Bulgaria.


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Per quali forniture viene utilizzato il regime speciale “fuori Unione”?

Un regime speciale “fuori dall’Unione” viene utilizzato per:

  • forniture di servizi i cui destinatari sono clienti/utenti finali (B2C) e che hanno luogo di esecuzione in uno Stato membro, compresa la Bulgaria.

Esempi di prestazioni di servizi i cui destinatari sono clienti/utenti finali (elenco non esaustivo) che potrebbero essere dichiarate in regime “fuori Unione”:

  • servizi di alloggio forniti da soggetti passivi non stabiliti;
  • accesso/ingresso a eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici, didattici, di intrattenimento o simili, quali fiere e mostre;
  • servizi di trasporto;
  • Servizi di stima e lavori su beni mobili;
  • attività accessorie al trasporto quali carico, scarico, movimentazione o attività simili;
  • servizi immobiliari;
  • noleggio di mezzi di trasporto;
  • fornitura di servizi di ristorazione e catering per consumazioni a bordo di navi, aerei o treni, ecc.


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Come iscriversi ai regimi speciali “nell’Unione” e “fuori Unione”?

Ogni Stato membro dell’UE avrà un portale OSS elettronico dove gli operatori potranno registrarsi a partire dal 1° aprile 2021 per le forniture effettuate a partire dal 1° luglio 2021.

Tale registrazione sarà possibile per tutte le forniture coperte dai relativi regimi speciali effettuate da commercianti on-line (comprese le interfacce elettroniche) o agevolate da interfacce elettroniche.

Importante! Per l’iscrizione nel Paese (come Stato membro mediante identificazione) per l’applicazione di un regime speciale “nell’Unione” o di un regime speciale “fuori dell’Unione” gli operatori non stabiliti, che dovranno essere identificati con un numero ufficiale ai sensi dell’art. 84, par. 3 del Codice di procedura fiscale e assicurativa, devono preliminarmente presentare domanda per il rilascio di tale numero ufficiale e comunicare all’Agenzia nazionale delle entrate il rappresentante accreditato da loro designato. Il rappresentante accreditato designato deve richiedere l’accesso ai servizi elettronici dell’ANR in qualità di rappresentante accreditato del commerciante non stabilito e presentare domanda di registrazione del commerciante per l’applicazione di un regime speciale “nell’Unione” o per la applicazione di un regime speciale “fuori dall’Unione”.

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Bulgaria – Creditore personale del socio di una società bulgara

Creditore personale del socio (ЛИЧЕН КРЕДИТОР НА СЪДРУЖНИК) di una società bulgara

PAGAMENTI AI SOCI E AZIONISTI

Arte. 73в (Nuova – SG. 58 del 2003 ) I pagamenti ai soci e agli azionisti derivanti da azioni o quote di una società commerciale impegnate o pignorate vengono effettuati se il creditore detentore del pegno o del pignoramento non si oppone entro un mese dalla comunicazione scritta. In caso di opposizione, l’importo dovuto viene depositato in una banca a garanzia del creditore.

 

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВ)

RISOLUZIONE CON AVVISO DA PARTE DEL CREDITORE PERSONALE DEL SOCIO
Art. 96. (1) Il creditore di un socio, che per 6 mesi non può essere soddisfatto dall’esecuzione forzata sui beni mobili del socio, può imporre un pegno sulla quota di liquidazione del socio debitore e richiedere lo scioglimento dell’associazione con preavviso scritto , poiché l’ordinanza ex art. 94 .
(2) La società non si scioglie se essa o gli altri soci pagano il debito dopo aver imposto un pignoramento ai sensi del paragrafo precedente. In questo caso cessa soltanto la partecipazione del socio nella società, a meno che i soci non decidano diversamente.

Attività degli psicologi nella Repubblica di Bulgaria

In Bulgaria è stato presentato un “Progetto di legge sull’organizzazione sociale e le attività degli psicologi nella Repubblica di Bulgaria (Законопроект за съсловната организация и дейността на психолозите в република България)”

L’Art. 22 del  “Progetto di legge sull’organizzazione sociale e le attività degli psicologi nella Repubblica di Bulgaria (Законопроект за съсловната организация и дейността на психолозите в република България)” dispone che

(1) L’iscrizione all’Ordine degli Psicologi (Камарата на психолозите (КП)) avviene con l’iscrizione all’Albo Pubblico degli Psicologi ( Публичния регистър на психолозите ) previa accettazione della domanda di iscrizione da parte del Consiglio di Gestione.
(2) L’iscrizione avviene dopo aver presentato una domanda da parte dello psicologo secondo la relativa procedura, disciplinata nel Regolamento per la procedura di tenuta e organizzazione del registro pubblico.
(3) Alla domanda di iscrizione devono essere allegati:
1. diploma di formazione superiore completata – laurea triennale e/o magistrale in psicologia;
2. documenti attestanti la capacità giuridica e la qualifica post-laurea in una determinata area di pratica professionale dello psicologo – se disponibile;
3. un diploma per una specialità professionale ristretta acquisita o per una laurea scientifica e un titolo in psicologia – se disponibile;
4, documenti attestanti la sede di lavoro e l’anzianità di servizio;
5. al rinnovo dell’iscrizione – estratto dal registro delle sanzioni irrogate;
6. per gli stranieri – permesso di soggiorno e lavoro a lungo termine nel paese e documenti attestanti la capacità giuridica in una determinata area della pratica professionale dello psicologo;
7. la persona che dichiara di non essere stata condannata per un reato intenzionale di carattere generale,

Ciò ha causato gravi controversie e diviso gli psicologi bulgari, molti dei quali hanno definito i testi lobbisti e antieuropei. Il progetto ha superato la prima lettura nella commissione parlamentare per l’assistenza sanitaria con 11 voti “a favore” e 6 “astensioni”, e i professionisti della Società degli Psicologi della Repubblica di Bulgaria (Дружеството на психолозите в Република България (ДПРБ)) hanno organizzato una petizione online per fermare il progetto. Secondo loro, ciò porterà a molti casi contrastanti nella vita reale, inoltre contraddice il “sistema giuridico, amministrativo e organizzativo esistente”. Gli insoddisfatti sostengono che il progetto non raggiunge il suo obiettivo finale di “regolamentare la pratica professionale specializzata pertinente, in questo caso la psicologia pratica”.

La Società degli Psicologi della Repubblica di Bulgaria (Дружеството на психолозите в Република България (ДПРБ)) non nega la necessità di una legge, ma è fermamente convinta che dovrebbe essere oggetto di un’ampia discussione pubblica. Gli psicologi praticanti che hanno completato entrambi i titoli di studio sostengono la stessa tesi. Sostengono anche la necessità di appartenere a un’organizzazione di classe, ma non dovrebbe trattarsi di una struttura non governativa casuale. Secondo loro, dovrebbero essere stabiliti standard chiari per le attività, ad esempio, dello psicologo ospedaliero, dello psicologo scolastico, ecc., e non spetta al datore di lavoro decidere di cosa, oltre ai suoi compiti fondamentali, tale professionista dovrebbe occuparsi .

Durante il dibattito in commissione sanità è emerso chiaramente che gli psicoterapeuti (психотерапевти) non rientrano nel campo di applicazione della legge. Non si definiscono psicologi (психолози) e hanno una propria organizzazione l’Associazione Bulgara di Psicoterapia (Българска асоциация по психотерапия (БАП ).

Società degli Psicologi della Repubblica di Bulgaria (Дружеството на психолозите в Република България (ДПРБ))

La Società degli Psicologi della Repubblica di Bulgaria (Дружеството на психолозите в Република България (ДПРБ)) è membro rappresentativo a livello nazionale di organizzazioni internazionali: l’ Unione Mondiale degli Psicologi (IUPsyS), l’Associazione Internazionale di Psicologia Applicata (IAAP) e la Federazione Europea delle Associazioni Psicologiche (EFPA).

Dal 2008, la Società amministra il Registro pubblico degli psicologi in Bulgaria e il Registro nazionale dei test psicologici .

Secondo l’articolo 6 dello Statuto dell’ Associazione degli Psicologi della Repubblica di Bulgaria, l’adesione all’ Associazione è esclusivamente individuale. I membri sono effettivi, associati e onorari.

SI ACCETTANO NUOVI MEMBRI E GLI AGGIORNAMENTI DELL’ISCRIZIONE SONO NEL CORSO DI TUTTO L’ANNO!

I membri regolari dell’ Associazione possono essere persone fisiche bulgare e straniere – psicologi laureati, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: laurea in psicologia, master in psicologia, dottore in psicologia o persone con un dottorato in scienze psicologiche che partecipano ad attività scientifica e di ricerca, attività didattica e scientifico-applicativa nel campo della psicologia, accettano il presente Statuto e si impegnano ad adoperarsi per il raggiungimento degli scopi dell’ Associazione. Sono soci effettivi dell’ Associazione le persone che hanno partecipato alla sua costituzione e sono state accettate nello svolgimento della sua attività secondo l’ordine previsto dallo Statuto.

L’ammissione di nuovi membri effettivi avviene sulla base di una domanda presentata volontariamente via e-mail (office@psychology-bg.org) nel modulo sopra riportato, e sottoscritta dal candidato, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e del Codice Etico e supportato da prove (copie di diplomi e certificati universitari) che il candidato possieda i requisiti previsti dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo dell’ Associazione esamina le domande di nuova adesione e presenta la propria decisione sull’ammissione o sul rifiuto. Un eventuale rifiuto può essere impugnato davanti all’Assemblea Generale dell’ Associazione.

Dopo aver accettato un nuovo membro dell’ Associazione e aver pagato la quota associativa annuale determinata dall’Assemblea Generale dell’ Associazione(per il 2023, la quota associativa è di 40 BGN e comprende l’abbonamento al Giornale Bulgaro di Psicologia), riceve un codice di registrazione personale e un Certificato di adesione (su richiesta) ed è iscritto nel registro pubblico degli psicologi in Bulgaria.

I colleghi in pensione – membri effettivi dell’ Associazione– pagano la quota associativa del 50% (20 BGN per il 2023).

I membri associati dell’ Associazione possono essere studenti di psicologia. Per richiedere l’adesione all’ Associazione, gli studenti di psicologia inviano via e-mail (office@psychology-bg.org) una domanda secondo il modello sopra riportato, informazioni su quale corso frequentano e in quale università studiano psicologia, nonché una copia scannerizzata della tessera dello studente o della conferma dell’università in cui studiano. In quanto membri associati della ДПРБ, pagano una quota associativa inferiore del 50% (20 BGN per il 2023).

Come membri associati dell’ Associazione possono diventare membri anche simpatizzanti di altri campi della scienza e della pratica che lavorano attivamente nel campo della psicologia.

L’ Associazione accetta anche membri onorari – persone bulgare e straniere con meriti speciali in psicologia. Le proposte per l’accettazione dei membri onorari sono formulate dal consiglio di amministrazione dell’ Associazione e approvate dall’Assemblea generale.

Ogni anno, i membri dell’ Associazione rinnovano la propria adesione pagando la quota associativa annuale entro il 30 marzo dell’anno in corso e presentando ulteriori prove del loro status e del continuo sviluppo professionale. Dopo tale data il profilo dei membri non regolari viene cancellato dal Registro fino all’aggiornamento dell’appartenenza.

Associazione Bulgara di Psicoterapia (Българска асоциация по психотерапия (БАП ))

Attualmente, l’Associazione Bulgara di Psicoterapia (Българска асоциация по психотерапия (БАП )) unisce un gran numero di professionisti e organizzazioni, stabilendo e mantenendo sistematicamente standard comuni che regolano la professione di “psicoterapeuta” in Bulgaria . L’associazione ha realizzato una serie di progetti importanti, come la creazione del registro nazionale degli psicoterapeuti, lo sviluppo e l’aggiornamento di documenti che servono per la regolamentazione professionale – Codice etico, Norme per la formazione e la pratica, una descrizione delle competenze chiave degli psicoterapeuti , preparato e adottato dall’European Association of Psychotherapy (EAP) nel 2013 ., sviluppo professionale continuo, regolamenti, protocolli, comunicazione con le istituzioni statali, comunicazione con organizzazioni nel campo della salute mentale.

Sono in corso le procedure per il rilascio del Certificato Europeo in Psicoterapia attraverso l‘Associazione Bulgara di Psicoterapia (Българска асоциация по психотерапия (БАП )) come Organizzazione Nazionale di Accreditamento (Национална акредитираща организация (НАО)), la creazione e il mantenimento di un Registro nazionale degli organismi di formazione in psicoterapia. Con l’aiuto dell’European Association of Psychotherapy (EAP) , L’Associazione Bulgara di Psicoterapia (Българска асоциация по психотерапия (БАП )) ha avviato il processo di regolamentazione della professione e il progetto di legge sulla psicoterapia in Bulgaria.

Le pratiche e le attività psicoterapeutiche possono legittimamente essere svolte da psicoterapeuti legalmente competenti. In Bulgaria, gli psicoterapeuti legalmente competenti possono essere solo specialisti che hanno ricevuto la loro formazione in uno degli organismi di formazione riconosciuti dalla БАП e/o dall’EAP in uno specifico metodo psicoterapeutico.

Esistono diverse opzioni per certificare la capacità giuridica degli psicoterapeuti:

1) Specialisti accreditati dalla БАП Standards Commission e iscritti all’Albo  degli Psicoterapeuti della БАП ;

2) Psicoterapeuti iscritti agli Albi delle proprie scuole/modalità di psicoterapia;

3) Psicoterapeuti, membri diretti ell’European Association of Psychotherapy (EAP) , in possesso di certificato europeo in psicoterapia;

4) Specialisti diplomati presso istituti esteri di formazione e accreditamento in una determinata modalità psicoterapeutica riconosciuta da БАП e/oEAP. ( nota. Questo non si riferisce ai diplomi in psicologia, consulenza psicologica, coaching, ecc., né certificati e certificati per corsi o seminari individuali completati, ma una formazione completa in una specifica modalità psicoterapeutica ).

Originale in bulgaro della Lettera n. 24-00-20 del 08.03.2007 dell’Agenzia Nazionale delle Entrate bulgara – Il regime delle cessioni di veicoli usati, diversi dai “veicoli nuovi”.

Писмо № 24-00-20 от 08.03.2007 г. на НАП

Режима на доставките на стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства”.

Писмо 24-00-20 от 08.03.2007 г. на НАП

На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразяваме следното становище, във връзка с режима на доставките на стоки втора
употреба ­ леки автомобили, различни от “нови превозни средства”.

I. Прилагане от дилъра на специалния ред на облагане на маржа на цената за доставки на стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни
средства”

Съгласно разпоредбата на параграф 1, т. 19 от Допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) стоки втора употреба са употребявани и
индивидуално определени движими вещи, годни за по-нататъшна употреба в същия вид или след ремонт, които могат да се използват по предназначението, за което са създадени.
Следва да се има предвид, че за да бъдат стоки втора употреба превозните средства , за същите не следва да са налице условията, изрично посочени в разпоредбата на параграф 1,
т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС за всеки отделен вид превозно средство.

Данъчно задължено лице, което в процеса на икономическата си дейност закупува, придобива или внася стоки втора употреба с цел да ги продаде, независимо от това, дали лицето
действа като комисионер по смисъла на Търговския закон съгласно разпоредбата на параграф 1, т. 19 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС, е дилър на стоки втора употреба .

В Закона за данъка върху добавената стойност в глава седемнадесета “Специален ред на облагане на маржа на цената” е предвиден специален режим за извършваните от дилъри
доставки на стоки втора употреба. Целта на този режим е да се избегне една стока втора употреба, за която ДДС връзката купувач-продавач е била прекъсната, поради закупуването
є от краен продавач, да се облага отново при вкарването є в търговската мрежа, без да се вземе предвид данъкът, включен в цената є.

Този специален режим, съгласно разпоредбата на чл.143, ал.1 ЗДДС, се прилага за доставки, извършени от дилър на стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови
превозни средства”, доставени му на територията на страната (включително внесени) или от територията на друга държава членка от:

данъчно незадължено лице;
друго данъчно задължено лице като предмет на освободена доставка по чл. 50;
друго данъчно задължено лице, което не е регистрирано по този закон;
друг дилър, прилагащ специалния ред на облагане на маржа на цената.

Разпоредбата на чл. 144, ал. 1 ЗДДС определя мястото на изпълнение на този вид доставки и това е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на дилъра, от
който се извършват тези доставки.

На основание чл. 144, ал. 2 ЗДДС данъчното събитие възниква съгласно общите правила на закона. Общият ред на закона за определяне на данъчното събитие е регламентиран в
чл. 25 ЗДДС.

Следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 144, ал. 3 ЗДДС данъкът за доставки по чл. 143 става изискуем на последния ден от данъчния период, през който е
възникнало данъчното събитие за доставката на основание чл. 25 ЗДДС.

Съгласно чл. 145, ал. 1 ЗДДС, данъчната основа в този случай е маржът на цената, който представлява разликата, намалена с размера на дължимия данък, между:

продажната цена, представляваща общата сума, която дилърът е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката, включително субсидиите и
финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи за амбалаж, транспорт, комисиони и застраховки, начислени от
доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;
сумата, която е платена или ще бъде платена за получените от лицата по чл. 143, ал. 1 стоки, включително данъка по този закон, а когато стоката е внесена ­ данъчната основа
при внос, включително данъка по този закон.

Алинея 2 на чл. 145 ЗДДС поставя ограничително условие, според което данъчната основа по ал. 1 не може да бъде отрицателна величина. На облагане подлежат отделните
маржове при всяка продажба, а не сумарният марж за данъчния период.

Размерът на данъка се определя по формулата, посочена в чл. 88 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), като начисляването му се
извършва с издаването на протокол . Приложимата в случая данъчна ставка е в размер на 20 на сто, съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 1 ЗДДС. Информацията, която следва да
съдържа протоколът, е определена с чл. 90, ал. 2 ППЗДДС. Тези протоколи се описват в дневника за продажбите за данъчния период, като за тях се попълва информацията в колони
9-25 на Приложение № 10 ППЗДДС.

Следва да се има предвид, че доставката на стока по специалния ред на облагане на маржа е облагаема с нулева ставка , когато за доставката са налице условията на чл. 28 ЗДДС.

Дилърите, съгласно разпоредбата на чл. 89 ЗДДС, документират извършените от тях доставки по специалния ред на облагане на маржа с издаването на фактури и известия към
фактури , в които се вписва “чл. 143 от закона”. Фактурите и известията към фактурите се описват в дневника за продажбите за съответния период, без за тях да се попълва
информацията в колони 9-25 на Приложение № 10 ППЗДДС.

Предвид разпоредбата на чл. 147, ал. 5 ЗДДС, дилърът няма право на приспадане на данъчен кредит за получени или внесени от него стоки, за които прилага специалния ред за
облагане на маржа. Това означава, че ако дилър е внесъл стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства” , то предвид горецитираната
разпоредба, за същите няма да е налице правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления при вноса данък върху добавената стойност.

Що се отнася до придобити или внесени от дилъра други стоки и услуги, които използва само за извършване на доставки по Глава седемнадесета от ЗДДС, съгласно чл. 147, ал. 1
от същия закон, е налице правото на приспадане на данъчен кредит. Като такива (без да са изчерпателно изброени) могат да бъдат посочени следните стоки и услуги: доставки на
електроенергия, топлоенергия, вода, телефон, наем, офис-консумативи и др. подобни. Правото на данъчен кредит възниква и се упражнява по общия ред на закона.

С разпоредбата на чл. 147, ал. 2 ЗДДС е въведено ограничение по отношение на ползвания данъчния кредит. Неговият размер не може да превишава общия размер на начисления
от дилъра данък за доставките на стоки втора употреба ­ превозни средства различни от “нови превозни средства”. Ако ползваният през годината данъчен кредит превишава
начисления през годината данък, лицето дължи данък в размер на превишението. Превишението се декларира в справката-декларация за последния данъчен период за годината
като годишна корекция .

Следва да се има предвид, че когато данъчно задължено лице извършва дейност като дилър на стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства” по
специалния ред на облагане на маржа, облагаемият му оборот от тези доставки ще е сборът от маржовете, съгласно разпоредбата на чл. 149 ЗДДС.

Дерегистрацията на дилъра се извършва съгласно разпоредбите на Глава десета “Прекратяване на регистрацията (дерегистрация)” от ЗДДС. Съгласно чл. 150, ал. 2 ЗДДС, при
прекратяване на регистрацията по ЗДДС дилърът дължи данък върху добавената стойност за наличните стоки, подлежащи на облагане по специалната схема на маржа. Размерът на
данъка се определя на базата на средния марж, реализиран от дилъра за последните дванадесет месеца преди датата на дерегистрация. Средният марж и дължимият данък се
определят по формулите, посочени в чл. 93, ал. 1 и 2 ППЗДДС. Следва да се има предвид, че по този ред се определя дължимият данък единствено за наличните стоки втора
употреба. За останалите налични активи, които не представляват стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства”, дилърът дължи данък по реда и
условията на чл. 111 ЗДДС.

Предвид разпоредбата на чл. 151, ал. 6 ЗДДС, когато дилърът прилага както специалния ред за облагане на маржа, така и общия ред за облагане на доставките, за доставките на
стоки, за които е приложен специалният ред на облагане, следва да бъде съставен отчет за извършените продажби през съответния данъчен период, който съдържа посочената в чл.
120, ал. 1 ЗДДС информация. Така съставеният отчет не се включва в дневника за продажби.

II. Прилагане от дилъра на общия ред за облагане по ЗДДС на доставки на стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства”

С разпоредбата на чл. 151, ал. 1 ЗДДС е дадена възможност на дилърите да прилагат общия ред за облагане по закона на доставката на стоки втора употреба ­ превозни средства,
различни от “нови превозни средства”.

В закона, както и в правилника за неговото прилагане, не се предвижда от страна на дилъра да бъде подавано уведомление за това. В случаите на избор за облагане по общия ред на
закона правото се упражнява, като във фактурата и известията към тях не се посочва, че се прилага специалният ред за облагане на доставката, т.е. не следва да се вписва текстът
“чл. 143 от закона”. В този случай дилърът ­ регистрирано по ЗДДС лице, на основание от чл. 86, ал. 1 ЗДДС, има задължение да начисли данък върху добавената стойност в размер
на 20 на сто върху данъчната основа на доставката, като посочи данъка на отделен ред във фактурата за документиране на доставката. Документирането на тези доставки се
извършва по общия ред на закона, съгласно разпоредбата на       чл. 151, ал. 5 ЗДДС.

Следва да се има предвид, че когато дилърът е избрал да прилага общия ред, данъчната основа на доставката се определя по реда на чл. 26 и 27 ЗДДС и не може да бъде по-ниска
от данъчната основа при придобиването на стоката или данъчната основа при внос .

Съгласно разпоредбата на чл. 151, ал. 4 ЗДДС, правото на данъчен кредит за получените или внесените от лицето стоки, за които не се прилага специалният ред за облагане на
маржа, възниква и се упражнява в данъчния период, през който данъкът за последващата доставка на стоките е станал изискуем.

При придобиване от дилъра на стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства” от лица, регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка,
когато тези лица не прилагат специалния ред на облагане на маржа на цената, ще е налице вътреобщностна доставка за доставчика по реда на приложимия за него закон.
Съответно, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 1 ЗДДС, за получателя на тази доставка ще е налице вътреобщностно придобиване. В този случай при последващата доставка на
тези стоки дилърът може да избере да приложи общия ред за облагане по ЗДДС или специалния ред на облагане на маржа на цената . Ако лицето избере общия ред за облагане
по ЗДДС, той следва да приложи разпоредбата на чл. 151, ал. 3 ЗДДС и да определи данъчните основи на извършените от него доставки на тези стоки по реда на чл. 26 и 27 ЗДДС,
като същите не могат да са по-ниски от данъчните основи при придобиването им. В случай че лицето избере специалния ред на облагане на маржа на цената, същото, съгласно
разпоредбата на чл. 147, ал. 5 ЗДДС, няма да има право на приспадане на данъчен кредит за получените или внесени от него стоки.

При внос от дилъра на стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства”, при последващата им продажба същият може да избере да приложи
общия ред за облагане по ЗДДС или специалния ред на облагане на маржа на цената . В случая данъчно задълженото лице следва да има предвид изложеното в по-горния
абзац при извършването на последващите доставки на тези стоки.

III. Придобити или внесени от дилъра стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства” преди 01.01.2007 г., налични след влизане в сила
на новия ЗДДС

За придобитите или внесени от дилъра стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства” преди 01.01.2007 г., налични след влизане в сила на новия
ЗДДС, за които дилърът е упражнил правото си на приспадане на данъчен кредит, той може да приложи общия ред за облагане по ЗДДС . В този случай лицето следва да
приложи разпоредбата на чл. 151, ал. 3 ЗДДС и да определи данъчните основи на извършените от него доставки на тези стоки (стоки втора употреба ­ превозни средства, различни
от “нови превозни средства”) по реда на чл. 26 и 27 ЗДДС, като същите не могат да са по-ниски от данъчните основи при придобиването на стоките или от данъчните основи при
вноса.

За придобитите или внесени от дилъра стоки втора употреба преди 01.01.2007 г., налични след влизане в сила на новия закон, дилърът може да приложи и специалния ред на
облагане на маржа. В този случай, на основание чл. 147, ал. 5 ЗДДС, дилърът няма право на данъчен кредит за начисления при вноса или придобиването данък. В тази връзка, на
основание чл. 79, ал. 1 ЗДДС, ще възникне основание за извършване на корекция на ползвания вече данъчен кредит, тъй като при прилагането на специалния ред на облагане на
маржа се извършва доставка, за която не е налице право на приспадане на данъчен кредит. Корекцията се извършва чрез издаване на протокол по реда на чл. 66 ППЗДДС.

IV. Придобити или внесени от данъчно задължени лица, различни от “дилър”, стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства”

Лицата, които в процеса на икономическата си дейност са закупили, придобили или внесли, но не с цел продажбата им, стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от
“нови превозни средства” или “нови превозни средства”, които по време на продажбата им вече не отговарят на условията за такива, посочени в разпоредбата на параграф 1, т. 17
от Допълнителните разпоредби на ЗДДС, не следва да прилагат специалния ред на облагане на маржа на цената по Глава седемнадесета от ЗДДС при последваща доставка,
извършена от тях с тези стоки. За последващата доставка на тези стоки следва да се приложи общият ред по ЗДДС, като данъчно задължените лица определят данъчната основа на
тези доставки по реда на чл. 26 и 27 ЗДДС. В случая не се прилага разпоредбата на чл. 151, ал. 3 ЗДДС, тъй като същата е приложима само за лица, които извършват такива
продажби в качеството им на “дилър”.

Съгласно разпоредбата на чл. 50 ЗДДС, като освободени ще бъдат третирани доставките на стоки или услуги:

които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на
начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос;
при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70 от същия закон.

Изпълнителен директор на НАП: (п)

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