Dal 2026 Diminuiscono le rate per la tassazione delle plusvalenze e l’esclusione fiscale sui dividendi (95% per IRES, percentuali ridotte per società di persone) e sulle plusvalenze Pex richiede partecipazioni significative
- Dal 2026 diminuiscono le rate per la tassazione delle plusvalenze
- Tassazione sui dividendi e Participation EXemption (PEX) sulle plusvalenze
- Dividendi
- Participation EXemption (PEX) sulle plusvalenze
Dal 2026 diminuiscono le rate per la tassazione delle plusvalenze
Il comma 42 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, “Legge di bilancio 2026”, dispone un’importante modifica all’art. 86 del TUIR, sostituendo il comma 4 che tratta delle plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87 (Vedi: Plusvalenze esenti (c.d. Participation EXemption (PEX)) (che, come vedremo, viene modificata dal comma 51 dell’art. 1 della stessa legge di bilancio), determinate a norma del comma 2 (plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’art. 86 del TUIR, commi 1, 2 e 3).
Trattasi delle:
- plusvalenze generate dalla cessione di beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 85 del TUIR (Ricavi) concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate.
Quindi, per le plusvalenze generate dalla cessione di singoli beni strumentali viene meno la possibilità per il contribuente di optare, a condizione che il bene sia stato posseduto da almeno 3 anni, per la rateizzazione della plusvalenza in cinque anni.
(Precedente formulazione: Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a due anni per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.) - plusvalenze generate dalla cessione di beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87 del TUIR, concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate.
(precedente formulazione: Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.)
- plusvalenze generate dalla cessione di azienda o rami d’azienda che concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se l’azienda o il ramo d’azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Quindi le modalità di rateizzazione della plusvalenza rimangono immutate( 5 periodi d’imposta a condizione che l’azienda sia posseduta da almeno 3 anni) - plusvalenze generate dalla cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.
La scelta di rateizzazione per la tassazione della plusvalenza deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.
Il comma 43 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, “Legge di bilancio 2026”, dispone “Le disposizioni di cui al comma 42 si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al medesimo comma 42.“
Quindi, con una riscrittura dell’articolo 86 comma 4 del Tuir:
- le plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime Participation EXemption (PEX), devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate;
- la possibilità di rateizzare in 5 quote annuali viene limitata solo alle plusvalenze:
- derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni;
- realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni.
Dal periodo d’imposta 2026, cambia, quindi, il regime di tassazione delle plusvalenze realizzate sui beni strumentali.
La regola generale prevede che tali componenti positivi concorrano interamente alla formazione del reddito nell’esercizio in cui avvengono.
La facoltà di rateizzare la tassazione in cinque quote annuali viene drasticamente limitata e mantenuta esclusivamente per
- la cessione di aziende o rami d’azienda (purché posseduti da almeno un triennio) e
- la vendita dei diritti sulle prestazioni degli atleti da parte delle società sportive professionistiche (con un possesso minimo di due anni).
Tassazione sui dividendi e Participation EXemption (PEX) sulle plusvalenze
Dividendi
La lettera d) del comma 51 dell’art. 1 della Legge 31/12/2025, “Legge di bilancio 2026”, contiene un’importante riforma della tassazione dei dividendi percepiti da società, disponendo l’abbandono dell’attuale regime generalizzato di parziale esenzione fiscale per la società percipiente degli utili distribuiti (95%), previsto per evitare fenomeni di doppia imposizione alle partecipazioni detenute, di cui all’art. 89, comma 2, del TUIR, limitando l’accesso al “regime di esenzione” sui dividendi a partecipazioni significative
- 5% del capitale
- o valore fiscale uguale o maggiore di 500.000€.
Quindi, il regime di esenzione (95%) verrebbe mantenuto solo se la società percipiente detiene una partecipazione diretta pari
- almeno al 5% del capitale della società che distribuisce gli utili (ai fini della percentuale del 5% rilevano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate, calcolate tenendo conto del “demoltiplicatore” lungo la dalla catena partecipativa di controllo);
- o uguale o maggiore di 500.000€
Il nuovo criterio vale anche per i dividendi di fonte estera.
Nel contempo, la lettera b) del comma 51 dell’art. 1 della Legge 31/12/2025, “Legge di bilancio 2026”, modificando l’art. 59 del TUIR, dispone che gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società concorrono, per le imprese individuali e le società di persone, alla formazione del reddito d’impresa complessivo, nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare, a condizione che la percipiente detenga
- almeno al 5% del capitale della società che distribuisce gli utili (ai fini della percentuale del 5% rilevano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate, calcolate tenendo conto del “demoltiplicatore” lungo la dalla catena partecipativa di controllo);
- o uguale o maggiore di 500.000€
Le modifiche alla disciplina dei dividendi si applicano alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Quindi, l’esenzione fiscale per la società percipiente degli utili distribuiti (95%), non è più “automatica”, ma viene riservata a chi supera una soglia minima di rilevanza economica.
Per evitare squilibri finanziari dovuti al passaggio tra i due regimi, il calcolo dell’acconto per l’anno d’imposta 2026 dovrà essere effettuato con il “metodo storico ricalcolato”. In sostanza, pur basandosi sull’imposta dell’anno precedente, le imprese dovranno simulare quale sarebbe stato il carico fiscale applicando già le nuove disposizioni introdotte dalla riforma.
Participation EXemption (PEX) sulle plusvalenze
Per una logica di riallineamento e di coordinamento del regime dei dividendi con quello delle plusvalenze per poter accedere alle esenzioni gli stessi limiti dimensionali sulle partecipazioni vengono estesi anche alla c.d. Participation EXemption (PEX) sulle plusvalenze.
La disciplina relativa alle Plusvalenze esenti di cui all’articolo 87 del TUIR (c.d. Participation EXemption (PEX)) è un istituto introdotto dalla lettera c dell’art. 4 della legge delega del 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale), cui è stata data attuazione con l’art.1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in linea con quanto previsto in ambito europeo, al fine di assicurare la simmetria di trattamento fiscale tra plusvalenze e minusvalenze realizzate in occasione del trasferimento delle partecipazioni .
La ratio su cui si fonda l’istituto della Participation EXemption (PEX) è evitare, laddove le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie emergono al momento della produzione degli utili, la duplicazione di tassazione del reddito societario in capo alla società ed in capo al partecipante.
La partecipation exemption (PEX) è un particolare regime che consente, al verificarsi di alcuni requisiti, indicati agli articoli 58 (Plusvalenze) e 87 (Plusvalenze esenti) del DPR n. 917/86 (in caso di mancato rispetto di detti requisiti la plusvalenza resta imponibile, e deve essere assoggettata al “regime ordinario” di tassazione) , di non far concorrere alla formazione del reddito imponibile (non imponibilità parziale ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF)) una parte delle plusvalenze realizzate in seguito dalla cessione di partecipazioni societarie, nella misura:
- del 95% per le società di capitali, soggetti IRES, (articolo 87 del DPR n. 917/86 (Plusvalenze esenti). In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del TUIR (Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria), la quota esente è pari al 41,86 per cento per le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 (art. 2, comma 1, D.M. 26 maggio 2017) vedi anche: istruzioni al Quadro RF del Modello Redditi Società di Capitali, variazioni in diminuzione, rigo RF46, colonna 2)):
- del 50,28% per le società di persone (articolo 58 del DPR n. 917/86 (Plusvalenze) comma 2, per le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2009 l’importo dell’esenzione è stata portata dal 60% al 50,28% dall’art. 2 del decreto ministeriale del 2 aprile 2008, vedi anche: istruzioni al Quadro RF del Modello Redditi Società di Persone, variazioni in diminuzione, rigo RF46, colonna 2)
- del 41,86% per gli imprenditori individuali (articolo 58 del DPR n. 917/86 (Plusvalenze) comma 2, Per le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018, la quota esente è pari al 41,86 per cento del loro ammontare. (art. 2, comma 1, D.M. 26 maggio 2017), vedi anche: istruzioni al Quadro RF del Modello Redditi Persone Fisiche, variazioni in diminuzione, rigo RF46, colonna 2).
la lettera c) del comma 51 dell’art. 1 della Legge 31/12/2025, “Legge di bilancio 2026”, ha modificato l’87 (Plusvalenze esenti) del TUIR, limitando l’accesso al rispettivo “regime di esenzione” PEX a partecipazioni significative
- 5% del capitale
- o valore fiscale uguale o maggiore di 500.000€.
