Archivi categoria: Criptovalute – Da gennaio 2026 addio all’anonimato

Criptovalute – Da gennaio 2026 addio all’anonimato

Da gennaio 2026 l’integrazione tra Carf (Crypto–Asset Reporting Framework), DAC 8 (Directive Administrative Cooperation 8) e Micar (Markets in Crypto-Assets Regulation) segna la fine dell’anonimato nel settore delle criptovalute.

Il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) è uno standard sviluppato dall’Organizzazione per la cooperazione economica (OCSE).  

Questa  iniziativa di trasparenza fiscale nasce nel contesto della rapida e crescente adozione delle criptovalute per un’ampia gamma di utilizzi finanziari e di investimento. A differenza dei prodotti finanziari tradizionali, le criptovalute possono essere trasferite e detenute senza l’intervento di intermediari finanziari tradizionali, come le banche, e senza che un amministratore centrale abbia piena visibilità sulle transazioni effettuate o sui loro asset. Il mercato delle criptovalute ha inoltre dato vita a nuovi intermediari e fornitori di servizi, come gli exchange di criptovalute e i provider di wallet. 

Questi sviluppi fanno sì che le criptovalute e le transazioni correlate non siano completamente coperte dallo Standard comune di rendicontazione (CRS) dell’OCSE/G20, aumentando il potenziale del loro utilizzo a fini di evasione fiscale e compromettendo i progressi compiuti in materia di trasparenza fiscale attraverso l’adozione del CRS. 

Il CARF mira a garantire la trasparenza delle transazioni di criptovalute, attraverso lo scambio automatico di tali informazioni con le giurisdizioni di residenza dei contribuenti su base annuale, in modo standardizzato simile al CRS. 

Il CARF si rivolge a qualsiasi rappresentazione digitale di valore che si basi su un registro distribuito crittograficamente protetto o su una tecnologia simile per convalidare e proteggere le transazioni. Sono previste esclusioni per gli asset che non possono essere utilizzati a fini di pagamento o di investimento e per gli asset già interamente coperti dal CRS. Le entità o gli individui che forniscono servizi che effettuano transazioni di scambio in criptovalute per, o per conto dei clienti, saranno tenuti a segnalare ai sensi del CARF. 

L’Italia ha aderito, insieme ad altri 47 Paesi, alla fase attuativa del “Crypto – Asset Reporting Framework” (CARF)
Vedi: IMPEGNO COLLETTIVO PER LA ATTUAZIONE DEL QUADRO DI COMUNICAZIONE RELATIVO ALLE CRIPTO-ATTIVITÀ – CARF

La dichiarazione di adesione al Carf del 10 novembre 2023 impegna  le amministrazioni fiscali nazionali, inclusa l’Agenzia delle Entrate italiana, a implementare entro il 2027 (su dati del 2026) un sistema strutturato di scambio dati sugli asset digitali e a promuoverne la diffusione globale.

La direttiva n. 2023/2226/UE (DAC 8) del Consiglio del 17 ottobre 2023  che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale stabilisce le norme e le procedure per lo scambio di informazioni sugli utilizzatori di criptovalute, implementando procedure di due diligence e norme di segnalazione per gli operatori attivi nelle transazioni con criptovalute e per i loro utilizzatori. Le norme si basano sullo standard internazionale Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dell’OCSE (Vedi: Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard).
La direttiva impone ai paesi dell’UE di ottenere informazioni dai Fornitori di servizi di segnalazione delle criptovalute (Reporting Crypto-Asset Service Providers (RCASPs)) e di scambiare tali informazioni con il paese dell’UE di residenza del contribuente/investitore su base annuale
I Fornitori di servizi di segnalazione delle criptovalute (Reporting Crypto-Asset Service Providers (RCASPs)) sono tenuti a raccogliere informazioni relative alle transazioni dei loro investitori non residenti per l’anno di riferimento, in conformità agli obblighi di due diligence della clientela previsti dalla direttiva.Tali informazioni vengono inviate dai RCASPs alle autorità fiscali nazionali nell’anno solare successivo all’anno di riferimento. Le informazioni vengono poi scambiate con le autorità fiscali del Paese UE di residenza dell’investitore non residente entro 9 mesi dall’anno di riferimento. Pertanto, gli scambi relativi al primo anno di riferimento avranno luogo entro il 30 settembre 2027.
La direttiva n. 2023/2226/UE (DAC 8) copre un ampio spettro di criptovalute, basandosi sulle definizioni stabilite nel Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle criptovalute(Markets in Crypto-Assets (MiCA).
Inoltre, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva anche le criptovalute emesse in modo decentralizzato, nonché le stablecoin, tra cui i token di moneta elettronica e alcuni Token non fungibili (non-fungible tokens (NFTs)).

Il recepimento della Direttiva DAC 8 (UE) 2023/2226 da parte dell’Italia è avvenuto tramite il Decreto Legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2025), che introduce lo scambio automatico di informazioni fiscali sulle cripto-attività (exchange, wallet, ecc.) e l’ampliamento dei ruling fiscali transfrontalieri.
Le disposizioni del Decreto Legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Vedi: Decreto Legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 – Recepimento della Direttiva DAC 8 (UE) 2023/2226 con applicazione dal 1° gennaio 2026

Il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937,  istituisce regole di mercato uniformi nell’UE per le cripto-attività e definisce con precisione i requisiti operativi dei CASP (Crypto-Asset Service Providers).

Dal primo gennaio 2026 prenderà  avvio la raccolta sistematica dei dati relativi a qualunque soggetto operi nel comparto delle cripto attività e principi cardine del relativo sistema di controllo saranno la trasparenza fiscale, il tracciamento dei movimenti e la tutela degli investitori.

Il primo gennaio 2026 si configura, quindi,  come una data foriera di cambiamenti per chi detiene o scambia asset digitali, cambiamenti che, come abbiamo visto discendono:

  • dall’adesione dell’Italia alla fase attuativa del Carf (Crypto–Asset Reporting Framework) che impegna  le amministrazioni fiscali nazionali ad implementare entro il 2027 (su dati del 2026) un sistema strutturato di scambio dati sugli asset digitali;
  • dall’entrata in vigore della direttiva n. 2023/2226/UE (DAC 8) che impone agli operatori del comparto l’identificazione degli utenti, la verifica della residenza fiscale e la comunicazione alle autorità dei movimenti e dei saldi dei wallet.

A completare il quadro, a tutela degli investitori, interviene il Il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)).