Per quanto attiene l’Italia, la normativa fondamentale, in tema di residenza fiscale, è dettata dall’articolo 2, comma 2, TUIR, la quale prevede che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile (Art. 43 codice civile – Domicilio e residenza – Il domicilio di una persona e’ nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza e’ nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale).
Per quanto attiene la Bulgaria, la normativa fondamentale è dettata dagli artt. 3/4/5 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ):
“Soggetti passivi
2. le persone locali e straniere obbligate a trattenere e pagare le tasse ai sensi della presente legge.
Individui locali
(5) Una persona che ha un indirizzo permanente in Bulgaria, ma il centro dei suoi interessi vitali non si trova nel paese, non è una persona fisica locale.
Persone fisiche straniere
La residenza all’estero del contribuente preclude l’accesso al Regime forfettario di cui all’articolo 1 della Legge del 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilita’ 2015), commi 54-89 . Vedi comma 57 lettera b). Ma in presenza di due requisiti è prevista un’eccezione alla regola:
- residenza in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo, SEE, che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
- produzione dei redditi nel territorio dello Stato italiano per almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 119 del 24 aprile 2020 si è così espressa:
“La ratio di tale esclusione risiede nel fatto che un soggetto non residente può essere considerato nella medesima situazione di un soggetto residente, con conseguente parità di trattamento fiscale ai fini del regime forfettario, solo se risiede in un Paese dell’Unione Europea ovvero in un Paese dello Spazio Economico Europeo (c.d. “SEE”), collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni e produce in Italia, in qualità di Stato fonte, la maggior parte del suo reddito complessivamente prodotto”.
Nel caso di un contribuente residente in Bulgaria, Stato membro dell’Unione Europea, ai fini dell’accesso al Regime forfettario di cui all’articolo 1 della Legge del 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilita’ 2015), rimane da considerare il secondo parametro: produzione dei redditi nel territorio dello Stato italiano per almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
Ai sensi del comma 71 dell’art. 1 della Legge del 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilita’ 2015) il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.
A nostro avviso, se il contribuente che ha usufruito del Regime forfettario nel corso dell’anno diviene residente fiscalmente in Bulgaria, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, dovrà dichiarare gli utili dell’impresa in Regime forfettario in Italia.
Se il contribuente residente fiscalmente in Bulgaria è socio di una società di capitali bulgara, la società sconterà l’imposizione bulgara: imposta del 10% e ritenuta del 5% sugli utili distribuiti.