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Albania – Guida n.5 del 30.01.2006 per la modifica dell’imposta sul reddito e successive modifiche

Guida n.5 del 30/01/2006 per la modifica dell’imposta sul reddito e successive modifiche

A sostegno dell’articolo 102, punto 4 della Costituzione della Repubblica d’Albania, nonché in attuazione dell’articolo 40 della legge n. 8438, del 28.12.1998, “Sull’imposta sul reddito”, come modificata, il Ministro delle Finanze,

ISTRUZIONI:

DISPOSIZIONI GENERALI

  • OGGETTO DELLA LEGGE

L’oggetto dell’imposta sul reddito è il reddito personale delle persone fisiche, gli utili delle persone fisiche e giuridiche soggette alla presente legge, nonché i redditi per i quali viene effettuata una ritenuta alla fonte.

1.2  definizioni

  • I termini “contribuente”, “persona”, “persona fisica”, “persona giuridica”, “società di persone”, “persone collegate” e “stabile organizzazione”, ecc., il cui significato è attribuito nella Legge “Sulla Imposta sul Reddito”, hanno lo stesso significato di altre leggi fiscali specifiche e della terminologia utilizzata negli Accordi bilaterali per l’eliminazione delle doppie imposizioni che l’Albania ha concluso con altri Paesi. Per l’interpretazione delle disposizioni della presente legge, oltre alla presente Istruzione, si terrà conto, ove opportuno, delle disposizioni di altre leggi fiscali e Accordi per l’eliminazione delle doppie imposizioni, nonché delle Istruzioni del Ministro delle Finanze emanate in attuazione.

1.2.2. Il paragrafo “2” dell’articolo “2” della Legge chiarisce il significato di “stabile organizzazione”, che significa una sede fissa di affari, attraverso la quale una persona straniera (persona fisica o giuridica) svolge attività nella Repubblica d’Albania senza essere registrata come persona fisica o giuridica ai sensi della legislazione albanese. La definizione di “stabile organizzazione” è simile a quella contenuta nel “Modello di Convenzione Fiscale sul Reddito e sul Capitale” pubblicato dall’OCSE nell’aprile 2000, nonché alla definizione di questo termine negli Accordi Bilaterali per l’Eliminazione delle Doppie Imposizioni entrati in vigore in Albania. Di conseguenza, nell’interpretazione delle disposizioni relative alla stabile organizzazione, saranno presi in considerazione anche i chiarimenti forniti nell’Istruzione del Ministro delle Finanze n. 6 del 10.2.2004 “Sugli Accordi Bilaterali per evitare le Doppie Imposizioni e prevenire l’Evasione Fiscale”.

Nei casi in cui un’impresa soddisfa le condizioni per essere considerata una stabile organizzazione (sede fissa di affari) nella Repubblica d’Albania, il reddito attribuibile a tale stabile organizzazione è tassato nella Repubblica d’Albania, secondo le disposizioni degli atti giuridici sull’imposta sugli utili.

1.3.  residenze

 

  • Nel primo comma del punto 1 dell’articolo 3 della legge viene stabilito il criterio della residenza permanente, come definito dall’articolo 12 del Codice Civile. Una persona è considerata residente albanese ai fini fiscali quando ha una residenza permanente, una famiglia e, pertanto, interessi vitali ed economici in Albania (la sede degli interessi vitali), indipendentemente dal fatto che possa lavorare all’estero in periodi diversi o avere cittadinanza straniera.
  • Il secondo comma del punto 1 dell’articolo 3 della legge determina la residenza dei funzionari consolari, diplomatici o assimilati, assegnati dallo Stato a lavorare presso ambasciate, consolati o organizzazioni internazionali all’estero, che sono considerati residenti fiscali albanesi anche se risiedono da anni fuori dall’Albania.
  • Al punto 2 dell’articolo 3 della legge viene stabilito il criterio del periodo di residenza in Albania. Pertanto, si considera residente fiscale albanese una persona fisica che soggiorna in Albania durante un anno fiscale, in modo continuativo o intermittente, per un totale di oltre 183 giorni, indipendentemente dalla cittadinanza o dal Paese in cui ha interessi vitali. Il calcolo del periodo di residenza in Albania include i giorni di presenza fisica, ovvero non solo i giorni lavorativi, ma anche i giorni di arrivo, partenza e festivi. Qualsiasi persona fisica che soddisfi uno o entrambi i criteri sopra menzionati (il criterio di residenza e il criterio del periodo di residenza) è considerata residente fiscale albanese.
  • Il punto 3 dell’articolo 3 della legge stabilisce i criteri per determinare la residenza fiscale delle persone giuridiche. Una persona giuridica è considerata residente fiscale in Albania se:
  1. ha la sua sede centrale (ufficio centrale) nella Repubblica d’Albania; e/o
  2. ha il ruolo di gestione aziendale effettiva (direzione) nella Repubblica d’Albania.
    • Il punto 4 dell’articolo 3 della legge stabilisce i criteri per determinare la residenza fiscale delle persone fisiche che esercitano un’attività commerciale. Una persona fisica è considerata residente fiscale in Albania quando esercita un’attività commerciale ed è registrata come persona fisica che esercita un’attività commerciale presso il Centro Nazionale di Registrazione.
    • La determinazione della residenza fiscale è importante, poiché in base al paragrafo 1 dell’articolo 7 e al paragrafo 1 dell’articolo 17 della legge, i soggetti residenti fiscali albanesi sono tassati in Albania per tutti i redditi generati nel mondo (reddito con fonte in Albania e all’estero), mentre i soggetti non residenti, in base al paragrafo 2 dell’articolo 7 e al paragrafo 2 dell’articolo 17, sono tassati in Albania solo per i redditi con fonte nella Repubblica d’Albania.
    • Si precisa che per le persone residenti in Paesi con i quali l’Albania ha sottoscritto accordi per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale e che sono entrati in vigore, si applicheranno le disposizioni di tali accordi.
    • L’autorità fiscale, previa presentazione di una richiesta scritta, rilascia al residente (persona fisica, fisica o giuridica) nella Repubblica d’Albania un certificato di residenza, secondo i modelli allegati alla presente istruzione. La Direzione Generale delle Imposte rilascia al residente un certificato di residenza secondo il modello R/I n. 1 e alla persona fisica o giuridica residente un certificato di residenza secondo il modello R/I n. 2.

.(Modificato con Istruzione n. 16 del 25.07.2012. Gazzetta Ufficiale n. 100 del 13.08.2012).

1.4.  FONTE DI REDDITO

  • La determinazione della “fonte di reddito” è importante per comprendere il metodo di determinazione dell’imposta dovuta dai soggetti residenti, in particolare dai soggetti non residenti, che sono tassati in Albania per i redditi con fonte nella Repubblica d’Albania. L’articolo 4 della Legge n. 8438 del 28/12/1998, e successive modifiche, “Sulle imposte sui redditi”, elenca tutti i redditi con fonte nella Repubblica d’Albania, ma non si limita a tale elenco. Per determinare il reddito con fonte in Albania dei soggetti non residenti, il modo più semplice è identificare i pagamenti effettuati dai soggetti residenti fiscali in Albania o da qualsiasi ente, ente o persona giuridica.

 

dell’amministrazione centrale e locale, ecc. L’autorità fiscale può utilizzare annunci pubblicitari, annunci su giornali o media, informazioni provenienti da banche o altre fonti per identificare i redditi generati con una fonte in Albania. Quando tale reddito è generato da persone non residenti, o da persone residenti in Albania o da persone che, in base alla legislazione fiscale vigente, non sono tenute a registrarsi presso le autorità fiscali albanesi, l’imposta dovuta sarà trattenuta alla fonte dal contribuente del reddito. Qualora ciò non fosse possibile, il beneficiario del reddito deve dichiarare e versare l’imposta dovuta all’autorità fiscale competente.

  • I redditi percepiti nella Repubblica d’Albania sono considerati anche redditi corrisposti da una persona (società, ente, individuo, fondazione, ecc.) al di fuori dell’Albania (non residente) ma realizzati per un’attività svolta nella Repubblica d’Albania (ad esempio, un concerto di un artista in Albania pagato da una fondazione estera). Pertanto, in questo caso, è rilevante il luogo in cui viene svolta l’attività e non il luogo in cui viene effettuato il pagamento.
  • Il paragrafo “dh” dell’articolo 4 della Legge chiarisce che i redditi derivanti dai diritti di sfruttamento delle risorse naturali e dei beni albanesi sono considerati di origine albanese, sono imponibili in Albania e sono trattati allo stesso modo degli altri redditi derivanti da beni immobili. Tali diritti includono in particolare le licenze e gli accordi che consentono l’estrazione di minerali, petrolio e gas. Inoltre, i redditi derivanti da informazioni e dati relativi a tali diritti sono soggetti alle disposizioni del paragrafo “dh”. Ad esempio: informazioni sismiche, altre informazioni tecniche e analisi disponibili in relazione all’esistenza di risorse naturali, ad esempio petrolio, gas, cromo, ecc., informazioni che vengono trasferite a terzi.
  • Il paragrafo “e” dell’articolo 4 considera redditi di provenienza albanese i redditi derivanti dall’alienazione di diritti soggetti al paragrafo “dh” dell’articolo 4. Il sottoparagrafo “i” del paragrafo “e” riguarda in particolare i guadagni derivanti dalla vendita diretta di diritti di sfruttamento delle risorse naturali o di informazioni relative a tali diritti. Il sottoparagrafo “ii” del paragrafo “e” riguarda le vendite indirette di azioni, diritti e informazioni di cui al paragrafo “dh”. Si basa sui principi dell’articolo 13(4) delle Convenzioni modello OCSE e ONU in materia di imposta sul reddito. I guadagni derivanti dalla vendita di azioni (o partecipazioni simili) derivanti da beni, diritti o informazioni di cui al paragrafo “dh” sono considerati redditi di provenienza albanese. Tuttavia, almeno il 50% del valore di tali azioni deve derivare dai beni, diritti o informazioni in questione. Tali disposizioni sono rilevanti principalmente per le vendite/acquisti di azioni tra soggetti albanesi non residenti, in relazione a beni e diritti situati in Albania, mentre i residenti albanesi sono tassati su tutti i redditi su base mondiale.

(Modificato con Istruzione n. 4 del 21.02.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 26.02.2019)

1.5.  PERIODO D’IMPOSTA

Il periodo d’imposta corrisponde all’anno solare, cioè inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2.   IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

  • AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

 

L’imposta sul reddito delle persone fisiche comprende tutti i tipi di reddito delle persone fisiche, come previsto dalla Legge.

2.2.  ESTENSIONE DELL’OBBLIGO

L’articolo 7 “Estensione della responsabilità” stabilisce il principio generale secondo cui le persone fisiche residenti sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche durante il periodo d’imposta per tutte le fonti di reddito (all’interno e all’esterno del territorio della Repubblica d’Albania), mentre le persone fisiche non residenti sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche durante il periodo d’imposta per il reddito con una fonte nel territorio della Repubblica d’Albania.

2.3.  REDDITO IMPONIBILE

Ai sensi dell’articolo 8, il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è costituito dalle seguenti categorie di reddito:

  • Stipendi e altre retribuzioni relative al rapporto di lavoro in corso (reddito da lavoro dipendente). Questa categoria di reddito comprende sia gli stipendi che le altre retribuzioni in valore relativo all’attuale impiego del soggetto. Il reddito da stipendio include lo stipendio base nonché tutte le indennità superiori allo stipendio base che siano di natura permanente, come indennità per anzianità, difficoltà, distanza di residenza, natura particolare del lavoro o del servizio, nonché altre indennità salariali e retributive previste da altri atti giuridici e sub-giuridici.

Il termine “altra remunerazione” include tutti i redditi o i compensi derivanti dai risultati del lavoro svolto presso l’attuale luogo di lavoro. Questa categoria include i redditi che l’individuo percepisce sotto forma di remunerazione da un fondo speciale o da fondi creati da vari atti giuridici o statutari di società, come la tredicesima o altri pagamenti di questa natura.

Nel gruppo “altri compensi” rientrano anche i redditi derivanti dalla partecipazione dell’individuo a commissioni, comitati, consigli, consigli di amministrazione, consigli di sorveglianza, ecc. In questi casi, il metodo di calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sarà il seguente:

  1. Quando la remunerazione percepita per la partecipazione a commissioni, comitati, consigli, consigli di amministrazione, consigli di sorveglianza, ecc., viene corrisposta fuori dalla sede effettiva di lavoro dell’individuo, tale reddito è tassato all’aliquota di15 percento;

(Modificato con Istruzione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2015).

  1. Quando la retribuzione percepita per la partecipazione a commissioni, comitati, consigli, consigli di amministrazione, consigli di sorveglianza, ecc. viene versata al centro di lavoro effettivo dell’individuo, tale reddito verrà tassato aggiungendolo allo stipendio del rispettivo mese, secondo la tabella n. 1 allegata alla Legge.

Esempio: Supponiamo che l’individuo “X”, che è impiegato dall’entità “Y”, durante il meseGennaio 2019ha beneficiato dei seguenti redditi:

  • Stipendio base mensile (compresa la parte di contributo previdenziale e sanitario a carico del dipendente) 45.000 lekë;
  • Ricompensa dal fondo speciale 20.000 lekë;
  • Ricompensa di 15.000 lek, come membro del Consiglio di Amministrazione dell’ente “Y”;
  • Ricompensa di 5.000 lek per la partecipazione a un comitato di valutazione della materia “Y”, che si riunisce due volte l’anno;
  • Anche l’individuo X è stato ricompensato con 10.000 lek, per aver partecipato a una commissione di test sul soggetto “Z”;

 

  • L’individuo X è stato inoltre ricompensato con 8.000 lek per un articolo da lui scritto su una rivista straniera.

Debiti fiscali per reddito da stipendio e altri premi del meseGennaio 2019per l’individuo “X” sarà:

  • 000 (stipendio base + indennità) + 20.000 (retribuzione del fondo speciale) + 15.000 (retribuzione come membro del consiglio di amministrazione) + 5.000 (retribuzione per la partecipazione al comitato di collaudo) = 85.000 lek. Tale importo sarà tassato alla fonte secondo le aliquote progressive della Tabella n. 1 allegata alla Legge.

Per la remunerazione ricevuta dal soggetto X per la partecipazione al Comitato di collaudo dell’ente “Z”, l’imposta dovuta è pari al 15 percento, ovvero 1.500 lek (10.000 x 15%), ritenuta alla fonte dall’ente “Z”;

Per i redditi percepiti dalla rivista estera pari a 8.000 lek, la persona X deve dichiararli all’autorità fiscale competente e pagare un’imposta del 15%, ovvero 1.200 lek.

(Modificato con Istruzione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2014.)

(Modificato con Istruzione n. 4 del 21.02.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 26.02.2019)

  • Sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi derivanti da stipendi e compensi per rapporti di lavoro di funzionari consolari, diplomatici o funzionari simili di altri paesi, nonché di organizzazioni internazionali che, nello svolgimento delle loro funzioni ufficiali nella Repubblica d’Albania, in conformità con le convenzioni o gli accordi internazionali firmati o accettati dalla Repubblica d’Albania o dal Governo albanese, hanno lo status di diplomatico. Le persone fisiche, albanesi o straniere, che possono essere impiegate in tali organizzazioni o organismi, ma non hanno lo status di diplomatico, non beneficeranno di tale esenzione.
  • Reddito derivante dagli utili di un socio o azionista di una società commerciale (lettera b) del paragrafo 1. Ai fini del presente punto, si intende per reddito percepito da persone fisiche sotto forma di partecipazione agli utili di società di persone o di dividendi di società commerciali. Il reddito imponibile ai sensi del presente punto non include l’utile netto (al netto dell’imposta sugli utili o dell’imposta semplificata sugli utili delle piccole imprese) delle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che queste ultime siano soggette all’imposta sugli utili o all’imposta semplificata sugli utili delle piccole imprese.

(Modificato con Istruzione n. 14 del 23.05.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 giugno 2014).

  • I redditi derivanti da interessi bancari, ovvero quelli conseguiti su titoli, ad eccezione degli interessi percepiti su buoni del Tesoro o altri titoli di Stato emessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 8438 del 28.12.1998 “Sulle imposte sui redditi”.

Sono considerati redditi da interessi bancari tutti gli interessi derivanti da conti personali o congiunti di persone fisiche, presso banche o altri istituti finanziari, nonché tutti gli interessi derivanti da depositi a termine personali o congiunti, sotto forma di conto a termine, certificato di deposito a termine, contratto di deposito a termine, nonché qualsiasi altro reddito sotto forma di interessi.

Tutti gli interessi maturati e pagati dopo la data di entrata in vigore della Legge n. 8438 del 28.12.1998 su conti e depositi in lek e valuta estera sono soggetti all’imposta sul reddito. Anche i depositi con scadenza superiore a un anno sono soggetti a tale imposta.

 

sugli interessi attivi in ​​valuta estera vengono convertiti in lek, al tasso di cambio medio applicato dalla banca stessa per l’acquisto delle rispettive valute, nel giorno in cui viene effettuata la transazione.

Il momento di pagamento degli interessi è considerato il giorno del pagamento degli interessi in contanti o il giorno della loro scadenza o ricapitalizzazione. Le banche o altri istituti finanziari calcoleranno, dichiareranno e verseranno all’autorità fiscale competente l’imposta sugli interessi entro il 20 del mese successivo al pagamento, alla scadenza o alla ricapitalizzazione. Lo stesso vale per l’imposta sugli interessi sui conti chiusi.

Per i redditi derivanti da interessi su buoni del Tesoro o titoli emessi dal Governo sul mercato primario e ricevuti da qualsiasi persona, l’imposta è calcolata, dichiarata e versata dalla Banca d’Albania entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al pagamento. (Modificato dall’Istruzione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2014.

La ritenuta d’acconto non viene applicata quando il beneficiario degli interessi è una persona giuridica o una persona fisica registrata presso l’amministrazione finanziaria e soggetta all’imposta sul valore aggiunto e all’imposta sugli utili, e il reddito da interessi è incluso nel reddito imponibile del beneficiario. In questi casi, i depositi, i buoni del Tesoro o i titoli su cui vengono pagati gli interessi devono essere intestati alla persona giuridica.

Le banche o gli altri istituti finanziari tengono traccia degli interessi pagati, li calcolano, li dichiarano e li versano all’amministrazione fiscale, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, per gli interessi pagati e per le imposte trattenute alla fonte per il mese precedente.

(Modificato con Istruzione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2014.)

  • Redditi derivanti da royalties su diritti d’autore e proprietà intellettuale. Si tratta di redditi derivanti dall’uso o dal diritto d’uso di diritti d’autore in letteratura, arte, musica o scienza, incluso l’uso o il diritto d’uso di pellicole cinematografiche, pellicole e registrazioni radiofoniche o televisive, brevetti, marchi, disegni o modelli, progetti, formule segrete, informazioni o processi tecnologici, relativi ad attività industriali, commerciali o scientifiche.
  • Reddito da enfiteusi, mutui e canoni di locazione (punto d). Per “enfiteusi” si intende un contratto con il quale viene concesso a un soggetto il diritto di utilizzare e migliorare un bene immobile, come definito dagli articoli 784 e seguenti del Codice Civile. Per reddito da enfiteusi si intende il corrispettivo periodico in denaro o in natura corrisposto al proprietario dell’immobile da chi ne prende in uso l’immobile. Nei casi in cui l’utilizzatore, in base al contratto stipulato tra le parti, sostenga spese per il miglioramento e l’adattamento di tale bene alle proprie esigenze, tali spese si considerano reddito del singolo proprietario dell’immobile e sono tassate come se si trattasse di reddito da enfiteusi.

Per reddito estero si intende qualsiasi reddito derivante dalla fornitura di attività monetarie o altre attività simili sotto forma di prestiti.

Per reddito da locazione si intenderanno tutti i redditi derivanti dalla locazione di terreni, edifici e altre strutture adibite ad attività abitative, industriali, commerciali, di servizi, ecc., ma non limitate a queste.

Il calcolo dell’imposta dovuta per questa categoria di reddito verrà effettuato sulla base del contratto di riferimento.

  • Reddito derivante dal trasferimento dei diritti di proprietà su beni immobili (punto “dh” dell’articolo 8 della legge n. 8438, del 1998, “Sull’imposta sui redditi”, come modificata).

In questo gruppo rientrano i redditi derivanti dalla vendita di beni immobili o il valore di mercato di beni immobili donati.Tale reddito è tassato secondo le disposizioni previste dal

 

Istruzione congiunta n. 29, del 30.7.2018 “Sull’imposta sul trasferimento della proprietà degli immobili.

(Modificato con Istruzione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2014.)

(Modificato con Istruzione n. 4 del 21.02.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 26.02.2019)

  • Reddito derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto di azioni o quote di partecipazione al capitale. Questo gruppo include il reddito derivante dalla vendita di una quota posseduta da un socio in un’impresa o in una società di persone, oppure il reddito derivante dalla vendita di azioni. A differenza di altri gruppi, la base imponibile in questo caso è la differenza tra:
  1. ricavato dalla vendita o liquidazione dell’impresa con il valore dei conferimenti dei soci in denaro o in natura;
    1. proventi derivanti dalla vendita di una quota del capitale al suo valore nominale o dall’acquisto della quota;
    2. proventi derivanti dalla vendita di azioni al valore nominale o dall’acquisto di azioni;
    3. la somma della quota di partecipazione o quota di capitale ritirata da un socio o proprietario con il capitale iniziale da lui conferito al capitale sociale.
      • Altri redditi non identificati nei moduli presentati in questo articolo (punto g). Questo gruppo include qualsiasi tipo di reddito con fonte nella Repubblica d’Albania realizzato da persone fisiche residenti o non residenti, ma che non è identificato nei moduli presentati sopra. Questo gruppo include redditi da sponsorizzazioni (ad esempio, diverse persone fisiche non registrate presso le autorità fiscali ricevono sponsorizzazioni da varie fonti e le utilizzano per attività artistiche o sportive), redditi da attività professionali come insegnamento, formazione, redazione di giornali, ecc., quando il beneficiario non è registrato presso le autorità fiscali (e tali attività sono temporanee o secondarie). Come si può vedere, in tutti i casi il beneficiario non è registrato presso le autorità fiscali, pertanto non dichiara tale reddito nel reddito imponibile dell’impresa.L’utile netto delle persone fisiche che esercitano un’attività commerciale non è incluso nel punto “g” dell’articolo 8 della Legge, indipendentemente dal fatto che quest’ultima sia soggetta all’imposta sugli utili o all’imposta semplificata sugli utili per le piccole imprese. Il reddito di una persona fisica che esercita un’attività commerciale derivante dall’esercizio dell’attività commerciale è tassato solo ai sensi del Capitolo III “Imposta sugli utili” (articoli 16-32 della Legge) nel caso di entità con un fatturato superiore a 8 milioni di lek all’anno e ai sensi della Legge n. 9632 del 30.10.2006, “Sul sistema fiscale locale”, e successive modifiche, per le entità con un fatturato fino a 8 milioni di lek all’anno. Una persona fisica che esercita un’attività commerciale non ha una personalità giuridica diversa da una persona fisica (registrata come commerciante), a differenza del caso delle società commerciali e dei loro singoli soci, e di conseguenza l’utile netto di una persona fisica che esercita un’attività commerciale non è considerato reddito personale della persona fisica, fatto salvo il punto “g” dell’articolo 8 della Legge. (Modificato con Istruzione n. 14 del 23.05.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 giugno 2014).

Anche nei casi in cui il pagatore del reddito è una persona giuridica o fisica registrata presso le autorità fiscali albanesi o qualsiasi entità, organizzazione non governativa o ente governativo centrale o locale in Albania, o un rappresentante di organizzazioni internazionali o un’ambasciata straniera in Albania, l’imposta viene trattenuta alla fonte nella misura15%del pagamento e viene versata all’autorità fiscale competente entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento. Nei casi in cui il beneficiario sia una persona fisica residente in Albania e il pagatore sia una persona non residente (non registrata presso le autorità fiscali albanesi), il beneficiario del reddito deve dichiarare e versare l’imposta all’autorità fiscale competente entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

 

Pagamento. La dichiarazione dei redditi e l’importo dell’imposta vengono effettuati secondo il modello allegato alla presente Istruzione.

(Modificato con Istruzione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2015.)

2.3.10. Nella lettera “h”, dell’articolo 8 “Reddito imponibile” della Legge sull’imposta sul reddito, il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche include il reddito delle persone fisiche, in forma monetaria, che contribuisce ad aumentare il capitale della società, ottenuto dall’esterno. Se tali redditi delle persone fisiche non sono stati tassati in precedenza, mentre sono stati e sono soggetti a imposta e al pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta viene pagata per tali redditi all’aliquota di15%.Per quanto riguarda l’origine del reddito generato in forma monetaria, destinato all’aumento di capitale della società da parte della persona fisica che investe, è necessario presentare all’autorità fiscale una dichiarazione relativa all’origine del reddito personale. Tale dichiarazione deve essere presentata secondo il modello 1 “Dichiarazione della persona fisica che contribuisce all’aumento di capitale in forma monetaria da fonti esterne alla società”, allegato alle presenti istruzioni come parte integrante della stessa, entro e non oltre la data di pagamento del reddito per l’aumento di capitale della società al Centro Nazionale di Registrazione (NRC). Per le persone fisiche straniere, tale dichiarazione deve essere presentata secondo il modello 2 “Dichiarazione della persona fisica straniera che contribuisce all’aumento di capitale in forma monetaria da fonti esterne alla società”, allegato alle presenti istruzioni come parte integrante della stessa. Ai sensi della legge sulle procedure fiscali della Repubblica d’Albania, le persone fisiche hanno il diritto di nominare un delegato che le rappresenti nei confronti dell’amministrazione fiscale, in caso di impossibilità a comparire per svolgere le azioni di cui sopra.

Questa dichiarazione deve descrivere la fonte di questo reddito. Allegata a questa dichiarazione, deve essere fornita ulteriore documentazione ufficiale che dimostri l’ammontare di questo reddito e l’avvenuto pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, prima che tale reddito venga investito per aumentare il capitale della società. Se tale documentazione manca o non dimostra che l’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata versata per l’intero valore del reddito conferito, l’imposta sul reddito deve essere pagata su tale importo di reddito all’aliquota di15%Questa imposta sarà versata nella stessa data in cui la persona fisica dichiara il reddito monetario derivante dall’aumento di capitale sociale presso il Centro Nazionale di Registrazione. Il versamento dell’imposta sul reddito per il conferimento al capitale sociale deve essere effettuato dalla persona fisica che versa il contributo sul conto corrente della Direzione Regionale delle Imposte presso la quale la società è registrata, con la seguente causale nel documento di pagamento bancario:

Imposta sul reddito pagata sull’aumento del capitale sociale:

esempio

Il reddito in forma monetaria destinato ad aumentare il capitale della società, pari a 10.000.000 di lekë, è stato ottenuto dalla vendita di un immobile, nonché dai risparmi personali di un individuo. L’individuo deve dichiarare l’origine del reddito personale di tale importo destinato ad aumentare il capitale della società “X”, come segue:

  1. dalla vendita di un immobile (vendita di un appartamento) per un importo di 5.000.000 di lekë;
  2. reddito da lavoro dipendente pari a 2.000.000 di lek per “Z” anni, secondo la legislazione vigente;
  3. altri redditi non documentati per un importo pari a 3.000.000 di lek.

Per quanto riguarda tali redditi destinati alla crescita del capitale, il contribuente persona fisica dovrà allegare alla dichiarazione la seguente documentazione:

  1. certificato ipotecario per la vendita dell’appartamento e ricavato della vendita (esclusa la ritenuta d’acconto);

 

  1. fotocopie autenticate del registro di lavoro per gli anni in cui l’individuo ha lavorato e percepito tale reddito;
  2. altri documenti giustificativi per giustificare l’origine del reddito:

Se non è disponibile alcuna documentazione relativa all’origine per il valore di 3.000.000 di lekë e non vi è alcuna documentazione che confermi il pagamento dell’imposta su questo reddito, l’imposta sul reddito deve essere pagata per un importo di15%superiore all’importo di 3.000.000 di lek, pari a 300.000 lek.

La documentazione di cui sopra viene presentata alla direzione regionale delle imposte dal soggetto interessato insieme al documento di pagamento delle imposte.

La Direzione regionale delle imposte, ricevuta la documentazione di cui sopra e una copia dell’ordine di pagamento delle imposte, rilascia alla persona fisica un’attestazione secondo il modello 3 “Attestazione della Direzione regionale delle imposte sui dati dichiarati dalla persona fisica che contribuisce all’aumento di capitale in forma monetaria dall’esterno”, allegato alla presente istruzione come parte integrante della stessa, dove vengono confermati i dati della dichiarazione.

Il presente certificato, unitamente alle copie della documentazione presentata alla Direzione Regionale delle Imposte, viene presentato dalla persona fisica alla società, che lo allega alla domanda di aumento di capitale presentata al Centro Nazionale di Registrazione. La sua assenza invalida la domanda e il Centro Nazionale di Registrazione non procede alla registrazione dell’aumento di capitale della società.

La procedura di aumento di capitale sopra descritta si applica ai redditi prodotti all’interno e all’esterno del territorio della Repubblica d’Albania.

(Modificato con Istruzione n. 16 del 25.07.2012. Gazzetta Ufficiale n. 100 del 13.08.2012).

(Modificato con Istruzione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2015.)

2.4.   REDDITO ESCLUSO

Ai sensi dell’articolo 8/1 “Reddito esente”, sono esenti dall’obbligo di versare l’imposta sui redditi delle persone fisiche:

  1. Reddito percepito a seguito dell’assicurazione nel regime obbligatorio di assicurazione sociale e sanitaria, nonché assistenza economica per famiglie e individui senza reddito o con basso reddito secondo le definizioni della legislazione pertinente;
  2. Le borse di studio per studenti e studenti, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura determinata dalle disposizioni legislative e sub-legali vigenti nella Repubblica d’Albania che sanciscono le borse di studio per studenti e studenti;
  3. Indennità percepite in caso di malattia o infortunio, in conformità alle disposizioni legislative e sub-legali vigenti. Sono incluse le indennità corrisposte dal datore di lavoro ai dipendenti in caso di malattia o infortunio, ma l’importo dell’indennità esente da imposte non può superare il 20% del reddito annuo da lavoro del dipendente che riceve l’indennità;
  4. Redditi percepiti, compresi i redditi in denaro o in natura, dai proprietari a titolo di indennizzo per espropriazioni effettuate dallo Stato per interessi pubblici. In ogni caso, l’esenzione deve essere basata su documentazione legale che dimostri la natura di tale reddito;
  5. Reddito esente in base ad accordi internazionali ratificati dal Parlamento albanese. In ogni caso, l’esenzione deve essere concessa solo dopo aver depositato la documentazione legale (disposizioni dell’accordo) che concede l’esenzione e aver rispettato le procedure stabilite a tal fine dalla Direzione Generale delle Imposte;

 

  1. Reddito ricevuto, a seguito di compensazione finanziaria, per ex proprietari ed ex prigionieri politici;
  2. Contributi versati dal datore di lavoro per garantire la vita e la salute dei dipendenti;
  3. Benefici per danni, ottenuti tramite sentenze definitive, nonché risarcimenti determinati per le spese legali;

Non sono soggetti ad esclusione i benefici per i dipendenti licenziati per i quali il tribunale ha ordinato il rientro al lavoro e il percepimento dello stipendio fino al momento del rientro al lavoro;

  1. Entrate ricevute da istituzioni statali per risultati conseguiti in campo scientifico, sportivo e culturale, erogate da istituzioni di bilancio, secondo decisioni del Consiglio dei ministri, che ne stabiliscono l’importo e i criteri di erogazione, definiti anche nella relativa legge annuale “Sul bilancio dello Stato”;

(Modificato con Istruzione n. 23 del 30.7.2013. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 9.08.2013).

  1. “Il reddito derivante dal trasferimento dei diritti di proprietà su terreni agricoli da un agricoltore registrato a un agricoltore o a una persona fisica o giuridica che esercita attività agricola è un reddito esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.”Sono esclusi anche i casi di trasferimento del diritto di proprietà nell’ambito del rapporto di genere uomo, donna, figlio, mediante donazione e/o rinuncia di proprietà, quando la proprietà deriva da comproprietà obbligatoria acquisita in base alla legge n. 7501, del 19.7.1991, “Sulla terra”, e successive modifiche.

Al momento della compravendita, nei casi in cui venditore e acquirente siano agricoltori, entrambe le parti devono presentare e depositare presso il notaio un certificato della Direzione Regionale dell’Agricoltura attestante la loro qualità di agricoltori, nonché il Codice dell’Agricoltore. Nel caso in cui l’acquirente sia una persona fisica o giuridica che svolge attività agricola, deve presentare al notaio un certificato della Direzione Regionale delle Imposte in cui è iscritto, attestante lo svolgimento dell’attività agricola, e una copia della visura camerale presso l’Agenzia delle Entrate attestante lo svolgimento dell’attività agricola.

  • Reddito derivante dal trasferimento del diritto di proprietà su un’abitazione e/o su un terreno, nell’ambito del rapporto di famiglia, marito, moglie, figlio, una sola volta ad un beneficiario, mediante donazione e/o rinuncia alla proprietà.

Al momento della donazione, oltre all’atto di donazione o di rinuncia al trasferimento della proprietà dell’appartamento e/o del terreno, dovrà essere presentato e depositato presso il notaio un documento/certificato comprovante il rapporto di genere in ambito familiare tra le parti, che potranno essere marito/moglie, genitore/figlio e viceversa.

Il valore dell’appartamento e/o del terreno donati e/o ricevuti a seguito della rinuncia alla proprietà nell’ambito del rapporto di parentela, ai fini del calcolo del reddito personale esente da imposta ai sensi dell’articolo 8.1, punto 11.1 della legge, è il prezzo fiscale minimo determinato nell’istruzione del Consiglio dei Ministri “Sull’approvazione del costo medio di costruzione degli appartamenti da parte dell’Autorità Nazionale per l’Edilizia Abitativa”, al momento della donazione. Se il prezzo dell’appartamento/terreno registrato nel catasto in base al relativo atto notarile al momento dell’acquisto/ricevimento di tale immobile da parte del donante è superiore al prezzo fiscale minimo al momento della donazione/rinuncia all’immobile, allora il valore dell’appartamento/terreno è il valore risultante dall’atto registrato nel catasto.

Questo reddito derivante da una donazione nell’ambito di una relazione di genere per un’abitazione e/o un terreno è esente solo una volta per beneficiario.

(Aggiunto con Istruzione n. 1515 del 03.04.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 10.04.2020)

 

  1. I versamenti dei contributi effettuati da ciascun iscritto a un fondo pensione volontario nella misura specificata dalla legge sui fondi pensione volontari, nonché i versamenti dei contributi effettuati dal datore di lavoro o da qualsiasi altro contribuente, in nome e per conto dell’iscritto al fondo pensione volontario.

Il versamento effettuato dall’iscritto al fondo pensione volontario, nella misura specificata dalla legge “Sui fondi pensione volontari”, previsto dal contratto stipulato dall’iscritto con la società di gestione del fondo, è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale versamento viene detratto dal reddito imponibile prima del calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da parte del sostituto d’imposta. Il documento giustificativo è il contratto stipulato dall’iscritto con la società di gestione del fondo pensione volontario.

Nei casi in cui il datore di lavoro abbia istituito un fondo pensione per il dipendente, i contributi versati dal datore di lavoro al fondo pensione per conto del dipendente non costituiscono reddito imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il documento giustificativo è il contratto stipulato dall’iscritto al fondo con la società di gestione del fondo pensione volontario.

Nei casi in cui un contribuente diverso dall’iscritto o dal datore di lavoro versi un contributo per conto dell’iscritto al fondo, tale contributo è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche sullo stipendio. Il documento giustificativo è il contratto che l’iscritto al fondo ha stipulato con la società di gestione del fondo pensione volontario.

  1. Reddito derivante dai rendimenti degli investimenti, comprese le plusvalenze derivanti da investimenti effettuati con le attività dei fondi pensione, durante la gestione da parte della società di gestione.

(Modificato con Istruzione n. 14 del 23.05.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 giugno 2014).(Modificato con Istruzione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2015.)

(Modificato con Istruzione n. 4 del 21.02.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 26.02.2019)

2.5.  ALIQUOTA FISCALI

  • Ai sensi dell’articolo 9, gli stipendi e le altre retribuzioni relative ai rapporti di lavoro in corso sono tassati secondo le aliquote della dichiarazione n. 1 “Tabella dell’imposta sui redditi da lavoro dipendente” allegata alla presente Istruzione.
  • I dividendi, i redditi derivanti da utili di un socio, anche se unico, sono tassati all’8%. Gli interessi derivanti da prestiti, depositi o contratti simili, i redditi da diritti d’autore o proprietà intellettuale, i canoni di locazione o i redditi derivanti da altri contratti simili (prestiti, enfiteusi) sono tassati al 15%, in conformità con le spiegazioni fornite in altre disposizioni delle presenti istruzioni (punti 2.3 e 5).

(Modificato con Istruzione n. 4 del 21.02.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 26.02.2019)

2.6.  RISCOSSIONE DELLE TASSE

  • Ai sensi dell’articolo 10, qualsiasi datore di lavoro che paga uno stipendio o una retribuzione di cui alla lettera “a” dell’articolo 8 della Legge è tenuto a calcolare e trattenere l’imposta sul reddito delle persone fisiche (reddito da lavoro dipendente), in conformità al primo comma dell’articolo 9 della Legge. L’imposta trattenuta dal datore di lavoro deve essere versata all’autorità fiscale competente entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al pagamento. Dichiarazione e pagamento di tale imposta

 

L’imposta verrà effettuata utilizzando la dichiarazione “Contributi obbligatori per la previdenza sociale, l’assicurazione sanitaria e l’imposta sul reddito da lavoro dipendente”, allegata alle istruzioni del Ministro delle Finanze per la riscossione dei contributi obbligatori per la previdenza sociale e l’assicurazione sanitaria.

La presente dichiarazione, che costituisce anche una dichiarazione degli effetti dei contributi previdenziali e sanitari, viene presentata all’amministrazione fiscale secondo le modalità previste dalla legge “Sulle procedure fiscali nella Repubblica d’Albania”, e successive modifiche. I contribuenti, soggetti all’imposta semplificata sugli utili per le piccole imprese, ad esclusione delle categorie di “Lavoratori autonomi singoli e lavoratori autonomi con familiari non retribuiti”, in qualità di datori di lavoro devono calcolare e trattenere l’imposta sul reddito da lavoro dipendente per i propri dipendenti per ogni mese. La presentazione del modulo di dichiarazione e il pagamento dell’imposta sul reddito da lavoro dipendente, nonché il pagamento dell’imposta per conto dell’amministrazione fiscale, vengono effettuati trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre.

  • I datori di lavoro sono tenuti a dedurre dalle buste paga (buste paga) ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche le retribuzioni e le altre retribuzioni relative all’impiego corrente (reddito da lavoro dipendente). Il reddito da lavoro dipendente per ciascun dipendente, nonché il calcolo e la ritenuta d’acconto sono riportati nei moduli allegati alla presente Istruzione e nell’Istruzione del Ministro delle Finanze in attuazione della Legge n. 9136 dell’11.9.2003 “Sulla riscossione dei contributi obbligatori per l’assicurazione sociale e sanitaria”, e successive modifiche.(La sentenza è abrogata dall’Istruzione n. 14 del 23.5.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 giugno 2014.)
  • Per gli altri pagamenti relativi ai redditi di cui alle lettere da b a g dell’articolo 8, il contribuente deve trattenere l’imposta alla fonte, secondo le aliquote di cui al punto 2.5.2, e versarla all’autorità fiscale competente entro il giorno 20 del mese successivo al pagamento. Per i redditi derivanti dal gioco d’azzardo, l’imposta deve essere trattenuta alla fonte e versata entro 24 ore dal pagamento.
  • Per i redditi derivanti da fonti esterne all’Albania e/o versati da persone che non possono effettuare la ritenuta alla fonte per conto delle autorità fiscali albanesi, il beneficiario del reddito è tenuto a dichiarare e versare l’imposta all’autorità fiscale competente per un importo pari a15 percentodei redditi conseguiti entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.
  • I datori di lavoro devono presentare all’amministrazione finanziaria i documenti di cui sopra anche nei casi in cui, a causa dell’esiguo reddito da lavoro dipendente, non sia stata effettuata alcuna ritenuta alla fonte sul reddito da lavoro dipendente.

(Modificato con Istruzione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2015)

2.7.  TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ SU IMMOBILI

  • Per trasferimento dei diritti di proprietà (edifici, terreni e terreni agricoli) si intende l’atto di vendita, donazione o cessione di un immobile. Per “plusvalenza realizzata” si intende la differenza positiva tra il valore di vendita e il valore di acquisto di un immobile, terreno e/o fabbricato. In caso di donazione o cessione, ai fini del calcolo dell’imposta, il valore dell’immobile donato è determinato sulla base dell’ordinanza congiunta n. 29 del 30.7.2018, “Sull’imposta sul trasferimento dei diritti di proprietà di immobili”.

 

beni immobili”. Lo scambio di un terreno con un’area edificabile, basato su un contratto di permuta, non costituisce momento di calcolo dell’eventuale plusvalenza derivante dal trasferimento di beni immobili.

  • Il trasferimento dei diritti di proprietà su beni immobili è tassato come definito nell’istruzione congiunta n. 29, del 30.7.2018, “Sull’imposta sul trasferimento dei diritti di proprietà su beni immobili.

2.7.3. L’imposta sul reddito derivante dal trasferimento dei diritti di proprietà è pagata dalla persona fisica che trasferisce i diritti di proprietà sull’immobile. Il pagamento viene effettuato prima della registrazione delle voci di cui sopra, in conformità con gli atti di legge. Gli uffici del registro immobiliare riscuotono l’imposta relativa al trasferimento dei diritti di proprietà sull’immobile e la dichiarano, secondo il modulo di dichiarazione e pagamento della ritenuta d’acconto, entro il giorno 20 del mese successivo. Entro il giorno 20 del mese successivo, gli uffici del registro immobiliare inviano all’ufficio tributario competente la relativa documentazione, che riassume il nome del contribuente, l’importo calcolato dell’imposta, nonché il numero e la data del documento di pagamento di tale obbligo all’autorità fiscale.

(Modificato con Istruzione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2015).)

(Modificato con Istruzione n. 4 del 21.02.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 26.02.2019)

2.8.  DICHIARAZIONE DI REDDITO ANNUALE INDIVIDUALE

  • L’obbligo di presentare una dichiarazione annuale dei redditi individuali è imposto a tutti i soggetti residenti nella Repubblica d’Albania per il reddito lordo annuo complessivo percepito all’interno e all’esterno del territorio della Repubblica d’Albania. Anche i soggetti non residenti sono tenuti a presentare una dichiarazione solo per il reddito imponibile percepito nel territorio della Repubblica d’Albania, qualora tale reddito lordo sia pari o superiore a 2.000.000 di lek. La dichiarazione annuale dei redditi individuali è presentata alla direzione regionale delle imposte più vicina al luogo di residenza del soggetto.
    • La presentazione della dichiarazione annuale individuale deve essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo al periodo d’imposta per il quale viene presentata la dichiarazione. Eccezionalmente, a partire da tale termine e solo per l’anno d’imposta 2011, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
    • La dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche viene compilata utilizzando il numero di identificazione personale della carta d’identità, che funge da codice fiscale. Il numero di identificazione personale della carta d’identità funge anche da codice fiscale per le persone fisiche non residenti.
    • Se le persone fisiche residenti realizzano un reddito lordo annuo da tutte le fonti, sia all’interno che all’esterno dell’Albania, inferiore a 2 milioni di lekë, non sono tenute a compilare e presentare una dichiarazione annuale individuale dei redditi. Se le persone fisiche non residenti realizzano un reddito lordo annuo da fonti all’interno del territorio della Repubblica d’Albania inferiore a 2 milioni di lekë, non sono tenute a compilare e presentare una dichiarazione annuale individuale dei redditi.

Questa esenzione non si applica alle persone fisiche residenti o non residenti che lavorano per più di un datore di lavoro. Tali persone devono dichiararlo nella dichiarazione dei redditi annuale.

 

reddito, in un unico importo, tutti i redditi percepiti da lavoro dipendente, calcolare l’importo totale dell’imposta dovuta sui salari, dedurre, ove applicabile, l’imposta trattenuta dal datore di lavoro e determinare l’importo dell’imposta dovuta da versare al bilancio dello Stato. Questa disposizione si applica alle persone che hanno percepito redditi da lavoro dipendente da più di un datore di lavoro a partire dal 1° gennaio 2020. La Direzione Generale delle Imposte fornisce in ogni caso assistenza nel calcolo dell’imposta per le persone che percepiscono redditi da lavoro dipendente da più di un datore di lavoro e, al fine di agevolare i contribuenti, pubblica sul proprio sito web una tabella in formato Excel che funge da esempio di calcolo per ogni situazione.

esempio

Supponiamo che il soggetto “X” abbia un doppio impiego in due entità, per lo stesso periodo d’imposta (anno fiscale 2020).

– Lo stipendio mensile lordo dell’individuo, derivante dal lavoro presso l’ente “A”, è di 60.000 lek

– Lo stipendio mensile lordo dell’individuo, derivante dal lavoro presso l’ente “B”, è pari a 30.000 lek.

L’ente “A”, per un reddito da lavoro dipendente di 60.000 lek lordi, corrisposto ai dipendenti, trattiene alla fonte un’imposta pari a 3.900 lek al mese (60.000 – 30.000) * 13%, ovvero 46.800 lek all’anno (12 * 3.900 lek). L’ente “B”, invece, per un reddito da lavoro dipendente di 30.000 (trentamila) lek lordi, corrisposto ai dipendenti, addebita ai dipendenti 0 lek di imposta sul reddito da lavoro dipendente, poiché lo stipendio lordo di 30.000 lek rientra nel limite di esclusione previsto dalla legge.

Questo individuo con doppio impiego deve compilare, entro il 30 aprile 2021, la dichiarazione dei redditi annuale, in cui il reddito da lavoro mensile sarà calcolato come la somma dei redditi da lavoro derivanti da tutte le fonti di impiego dell’individuo. Facendo riferimento all’esempio che abbiamo ipotizzato, il reddito lordo mensile dell’individuo è di 90.000 lek in totale e l’imposta sul reddito da lavoro è calcolata in 7.800 lek al mese (90.000 – 30.000) * 13% o 93.600 lek all’anno (12 * 7.800 lek), mentre l’imposta sul reddito da lavoro che questo individuo ha pagato per un anno è di 46.800 lek. A questo punto, l’individuo è tenuto a pagare la quota rimanente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dallo stipendio, che è di 46.800 lek (93.600 – 46.800) per il periodo d’imposta della dichiarazione.

(Aggiunto con Istruzione n. 1515 del 03.04.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 10.04.2020)

  • La dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche può essere compilata anche dalle persone fisiche che non hanno l’obbligo legale di compilarla e presentarla, qualora intendano beneficiare del regime di detrazione delle spese previsto dalla legge, quando ricorrono le condizioni per beneficiare della detrazione delle spese.

2.8.2     DATI CHE LA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI DEVE CONTENERE

  • La dichiarazione annuale dei redditi è compilata dalla persona fisica che ha l’obbligo di dichiararla. Allegati alla presente istruzione, come parte integrante della stessa, sono la “Dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche albanesi” (modulo/D1), residenti e non residenti, la “Dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche straniere” (modulo/D1), residenti e non residenti e il modulo di pagamento annuale dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.

 

secondo la definizione di cui al punto 2 dell’articolo 13/7 della legge n. 8438 del 28.12.1998 “In materia di imposte sui redditi”, e successive modifiche. Le dichiarazioni sono corredate da istruzioni per la compilazione di ciascuna sezione da parte del dichiarante.

  • In caso di compilazione non corretta della dichiarazione, il contribuente può correggerla compilando una nuova dichiarazione, apponendo una “X” nella casella corrispondente (dichiarazione correttiva), entro tre mesi dalla data di presentazione della prima dichiarazione. Il contribuente persona fisica dichiarante ha il diritto di correggere la dichiarazione presentata fino a due volte senza essere penalizzato, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. In caso di ulteriore correzione, successiva alla seconda, entro un termine di tre mesi dalla presentazione della dichiarazione iniziale, al contribuente persona fisica dichiarante si applicano le sanzioni di cui all’articolo 115 “Compilazione non corretta della dichiarazione dei redditi e richiesta di rimborso non corretta” della Legge n. 9920 del 19.5.2008 “Sulle procedure fiscali nella Repubblica d’Albania”, e successive modifiche.
  • Possono presentare una dichiarazione anche i contribuenti singoli che non sono tenuti alla dichiarazione, ai sensi del punto 4 dell’articolo 13 della legge, ma desiderano compilare la dichiarazione ai sensi del punto 5 dell’articolo 13 e hanno un reddito lordo annuo da tutte le fonti fino all’importo di 1.050.000 (un milione e cinquantamila) lek all’anno (indicizzabile ogni anno), ma non superiore a tale importo.

Nel caso di coniugi, con un reddito lordo annuo complessivo di ciascuno di loro fino a 1.050.000 lek, ai fini della detrazione delle spese, la dichiarazione può essere compilata solo dal capofamiglia.

Nel caso di coniugi con un reddito annuo lordo del capofamiglia superiore al limite di 1.050.000 lek e un reddito annuo lordo della moglie fino a 1.050.000 lek, la dichiarazione per il beneficio delle spese deducibili può essere compilata solo dalla moglie. Se il reddito annuo lordo del capofamiglia supera i 2.000.000 lek e, in base alla legge, il capofamiglia è tenuto a compilare la dichiarazione annuale dei redditi personali, ma non a beneficiare delle spese deducibili, e la moglie ha un reddito annuo lordo totale inferiore a 1.050.000 lek, quest’ultima non può beneficiare del diritto di compilare la dichiarazione ai fini della deducibilità delle spese.

(Modificato con Istruzione n. 16 del 25.07.2012. Gazzetta Ufficiale n. 100 del 13.08.2012).

2.8.3  DATI SUL REDDITO LORDO

I dati relativi al reddito lordo sono definiti nell’articolo 13/2 della Legge sull’imposta sul reddito. Tali dati, sia per le persone fisiche albanesi che per quelle straniere, sono riportati in dettaglio nelle dichiarazioni annuali dei redditi individuali allegate alle presenti istruzioni.

(Modificato con Istruzione n. 16 del 25.07.2012. Gazzetta Ufficiale n. 100 del 13.08.2012).

2.8.4  SPESE DEDUCIBILI

  • I contribuenti che non sono soggetti a dichiarazione, ai sensi del punto 4 dell’articolo 13 della legge sull’imposta sul reddito, ma desiderano compilare la dichiarazione ai sensi del punto 5 dell’articolo 13 della presente legge e hanno un reddito lordo annuo da tutte le fonti fino all’importo di 1.050.000 (un milione e cinquantamila) lek all’anno (indicizzabile ogni anno, determinato con decisione del Consiglio dei Ministri), ma non superiore a tale importo, possono essere soggetti dichiaranti. Ai fini del calcolo del reddito imponibile di queste persone che compilano la dichiarazione annuale di

 

reddito, secondo il punto 5 dell’articolo 13 della legge sull’imposta sui redditi, sono deducibili le seguenti spese:

La lettera “a” è abrogata dall’Istruzione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2015.

  1. l’importo degli interessi bancari sul prestito contratto per l’istruzione, per sé stessi o per i figli e le persone affidate;
  2. spese mediche, per sé o per i figli e le persone affidate, per la parte non coperta dall’assicurazione sanitaria obbligatoria, secondo le definizioni regolamentate con decisione del Consiglio dei ministri.

L’importo delle spese deducibili non deve essere superiore all’importo del reddito lordo annuo imponibile.

Nel caso in cui la dichiarazione venga compilata da una persona fisica (non dal capofamiglia), le spese mediche annue, per la parte non coperta dall’assicurazione sanitaria obbligatoria, ammontano a 8.532 lek, solo per la persona dichiarante.

In caso di dichiarazione da parte del capofamiglia, ai sensi del punto 3 dell’articolo 13/1 della legge sull’imposta sui redditi, le spese mediche annuali per sé o per i figli e le persone affidate, per la parte non coperta dall’assicurazione sanitaria obbligatoria, ammontano a 8.532 lek per ogni membro della famiglia, ma non superano i 32.000 lek; tali importi sono stabiliti con decisione del Consiglio dei ministri.

Il caso in cui la dichiarazione annuale dei redditi individuali viene compilata dal capofamiglia, compresi i familiari a carico che non producono reddito, è illustrato dal seguente esempio:

Esempio. In una famiglia composta da un capofamiglia, sua moglie e 3 figli, il capofamiglia ha un reddito individuale annuo totale di 700.000 lek, la moglie ha un reddito individuale annuo totale di 600.000 lek, mentre i figli non hanno alcun reddito individuale. Nel 2011, il capofamiglia ha contratto un prestito bancario per l’istruzione dei figli. Gli interessi sul prestito per l’istruzione nel 2011 sono stati di 100.000 lek.

Ai sensi dell’articolo 13 della legge, né il capofamiglia né il coniuge sono tenuti a compilare la dichiarazione annuale dei redditi individuali, perché nessuno dei due soddisfa il criterio di un reddito lordo annuo superiore a 2.000.000 di lek.

Ai sensi dell’articolo 13.3 della legge, secondo quanto spiegato nella presente istruzione, il capofamiglia può compilare la dichiarazione per beneficiare delle spese deducibili. Poiché il capofamiglia ha realizzato per il periodo d’imposta un reddito individuale annuo complessivo di 700.000 lek (ossia inferiore al limite di 1.050.000 lek), ha diritto a beneficiare del riconoscimento delle spese deducibili ai sensi dell’articolo 13/3 della legge e, in questo caso specifico, beneficia del riconoscimento di spese deducibili per interessi su prestiti per un importo di 100.000 lek. In ogni caso, l’importo delle spese deducibili non deve essere superiore all’importo del reddito imponibile.

Per i figli, non avendo redditi da lavoro dipendente (secondo l’esempio), essi dovranno essere dichiarati nella dichiarazione del capofamiglia, compilando l’apposita colonna “Persone sotto la tutela del dichiarante”, della sezione A della dichiarazione annuale individuale dei redditi con lo stesso numero 3 (tre), secondo il modello di dichiarazione annuale individuale dei redditi allegato alla presente istruzione.La lettera “ç” è abrogata dall’Istruzione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2015.

  • I soggetti non residenti non beneficiano del diritto alla deducibilità delle spese, previsto dal punto 1 dell’articolo 13/3 della Legge sull’imposta sui redditi.

 

(Modificato con Istruzione n. 16 del 25.07.2012. Gazzetta Ufficiale n. 100 del 13.08.2012).

2.8.5.  ALIQUOTA FISCALI

(Abrogato dall’Istruzione n. 14 del 23.5.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 giugno 2014.)

  • CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE8.6.1 Per ciascun reddito dichiarato nella dichiarazione annuale individuale dei redditi, il contribuente persona fisica, in caso di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, deve presentare a quest’ultima la seguente documentazione:
  1. a) per i redditi lordi derivanti da stipendio o retribuzione derivanti da rapporti di lavoro, un’attestazione del datore di lavoro relativa al reddito annuo e alle imposte trattenute sullo stipendio;

La lettera “b” è abrogata con l’Istruzione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2015.

  1. per i redditi lordi derivanti da dividendi per la partecipazione a una società commerciale o da attività imprenditoriale, una copia della delibera dell’assemblea dei soci o degli azionisti per l’approvazione del bilancio e la destinazione degli utili, con l’indicazione del dividendo distribuito e una copia del decreto ingiuntivo di pagamento delle imposte sul dividendo emesso dalla persona giuridica;
  2. per i redditi da locazione lordi, copia del contratto di locazione e documento attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta sui redditi da locazione;
  3. dh) per i redditi lordi e le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni immobili di proprietà del dichiarante, copia del contratto e del documento attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta sulle plusvalenze derivanti dalla vendita dell’immobile;
  4. per i redditi lordi da interessi bancari, il documento bancario che certifica tali redditi;
  5. per le plusvalenze nette, generate da investimenti in titoli o immobili, una copia del contratto di investimento e dell’ordine di pagamento delle imposte;
  6. per gli importi lordi vinti al lotto o ad altri giochi d’azzardo, una copia del certificato dell’organizzatore del gioco d’azzardo o del lotto, per l’importo in denaro vinto e una copia dell’ordine di pagamento dell’organizzatore della ritenuta alla fonte, come differenza tra l’importo vinto e l’importo giocato dal giocatore;
  7. per i redditi lordi derivanti da proprietà intellettuale, licenze, diritti esclusivi e altri beni, costituiti esclusivamente da diritti e privi di forma fisica, copie di licenze/permessi e mandati di pagamento delle ritenute alla fonte;
  8. per le plusvalenze derivanti da donazioni, copia dei documenti giustificativi che giustificano l’origine del reddito e del decreto ingiuntivo versato;
  9. reddito lordo guadagnato al di fuori del territorio della Repubblica d’Albania, qualsiasi documento giustificativo che giustifichi l’origine del reddito e l’imposta pagata;
  10. per altri redditi lordi non menzionati sopra, qualsiasi documento che giustifichi la realizzazione del reddito.

2.8.6.2 I documenti che devono essere conservati dal singolo contribuente per comprovare le spese dallo stesso dichiarate e che devono essere esibiti in qualsiasi momento richiesto dall’amministrazione finanziaria sono i seguenti:

  1. per la quota di spese per contributi pensionistici volontari e contributi individuali volontari per la vita e la salute, pagati dall’individuo stesso, secondo le disposizioni della legge sui fondi pensione volontari, una copia del contratto del fondo pensione con la società di gestione e copie dei pagamenti effettuati;

 

  1. per gli interessi bancari sui prestiti contratti per l’istruzione, per sé stessi o per i figli e le persone affidate, una copia del contratto con la banca, che specifica che il prestito contratto è per l’istruzione, nonché copie degli ordini di pagamento degli interessi bancari versati durante l’anno;
  2. per giustificare le spese mediche deducibili, per sé o per i figli e le persone affidate, per la parte non coperta dall’assicurazione sanitaria obbligatoria, copie delle fatture e degli ordini di pagamento emessi per cure mediche presso strutture sanitarie fino all’importo determinato secondo la decisione del Consiglio dei ministri n. 94 del 9.2.2011.

Nel caso in cui la dichiarazione venga compilata dal capofamiglia o dal coniuge, alla dichiarazione viene allegata copia del certificato di famiglia, rilasciato dagli uffici dello stato civile nell’anno in cui è stata compilata la dichiarazione.

2.8.6.3 La documentazione di cui sopra deve essere conservata dal singolo contribuente, secondo le scadenze stabilite dalla Legge n. 9920, del 19.5.2008 “Sulle procedure fiscali nella Repubblica d’Albania”, e successive modifiche.

(Modificato con Istruzione n. 16 del 25.07.2012. Gazzetta Ufficiale n. 100 del 13.08.2012).

2.8.7.  TASSA DA PAGARE

  • La differenza tra il reddito lordo complessivo con spese deducibili e il reddito da lavoro dipendente costituisce il reddito imponibile della persona fisica, che è tassato con l’aliquota del 15%, stabilita dall’articolo 9, comma 2, e dall’articolo 11 della legge. Su questa base, si determina l’importo dell’imposta calcolata per tutti i tipi di reddito imponibile, esclusa l’imposta calcolata sul reddito imponibile da lavoro dipendente.

L’importo dell’imposta calcolato come sopra viene aggiunto all’imposta calcolata sul reddito da lavoro dipendente (stipendio), secondo aliquote progressive, determinando così l’imposta totale calcolata per tutti i tipi di reddito imponibile della persona fisica. La differenza tra l’imposta totale calcolata per tutti i tipi di reddito imponibile e l’importo delle imposte versate nel periodo d’imposta, documentato dal sostituto d’imposta di tali imposte, rappresenta l’importo dell’imposta dovuta dalla persona fisica.

Per i contribuenti albanesi residenti che hanno percepito redditi e su cui sono state assoggettate a tassazione al di fuori della Repubblica d’Albania, le imposte pagate, certificate dalle autorità di questi paesi, sono deducibili nella misura determinata in conformità all’articolo 37 della legge.

La compilazione e la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche all’amministrazione fiscale avviene entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno per i redditi conseguiti nell’anno precedente.

  • Se, al termine della dichiarazione annuale, risulta che il contribuente deve pagare l’imposta, in base alla colonna “Totale da pagare” della dichiarazione annuale dei redditi individuale, il contribuente presenta alla banca il modulo “Ordine di pagamento dell’imposta sul reddito individuale”, allegato alla presente decisione, ed effettua il pagamento dell’imposta entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione.

(Modificato con Istruzione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2015.)

  • Se dalla compilazione della dichiarazione annuale dei redditi individuale emerge una differenza negativa, vale a dire che rispetto a quanto risulta dal calcolo secondo la dichiarazione, il contribuente individuale ha un’eccedenza d’imposta a seguito del calcolo delle spese deducibili, la direzione regionale delle imposte deve

 

rimborsare l’importo delle imposte pagate in eccesso su sua richiesta. La richiesta del contribuente di rimborso dell’importo versato in eccesso deve essere presentata all’autorità fiscale entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi individuale e deve essere corredata da copie di tutta la documentazione giustificativa dei ricavi e delle spese elencata ai punti 2.8.6.1 e 2.8.6.2 della presente istruzione. Il contribuente individuale, la richiesta di rimborso dell’importo insieme alla documentazione giustificativa, la presenta personalmente all’autorità fiscale, ricevendo un numero di protocollo di presentazione. Dopo che la Direzione Regionale delle Imposte ha certificato l’accuratezza dei dati e dalla loro verifica o controllo risulta che le informazioni fornite nella dichiarazione sono corrette, la Direzione Regionale delle Imposte procede con un ordine di rimborso dell’importo delle imposte pagate in eccesso, sul conto corrente bancario del contribuente.

Su richiesta scritta del dichiarante, l’importo pagato in eccesso può essere calcolato anche come pagamento effettuato per l’anno fiscale successivo.

Se nel corso della verifica risulta che il contribuente ha redditi non dichiarati nella dichiarazione o documenti falsi o inesatti, al contribuente vengono applicate le sanzioni previste dalla legge sulle procedure tributarie.

(Modificato con Istruzione n. 16 del 25.07.2012. Gazzetta Ufficiale n. 100 del 13.08.2012).

2.8.8.  PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

  • La presentazione della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche viene effettuata all’indirizzo della Direzione Regionale delle Imposte più vicina alla residenza del contribuente, a mano, per posta o per via elettronica. I dichiaranti che scelgono di presentare la dichiarazione a mano o per posta possono ritirare copie del modello di dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche presso le Direzioni Regionali delle Imposte (Uffici di Servizio al Contribuente) e, dopo averlo compilato, presentarlo alla Direzione Regionale delle Imposte.
  • La persona fisica tenuta a compilare e presentare la dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche ha il diritto di nominare, tramite delega, il proprio rappresentante legale per farlo.

ha compilato o presentato la sua dichiarazione. Il rappresentante del dichiarante è una persona da lui designata per rappresentarlo in materia fiscale. Il rappresentante del dichiarante ne assume i diritti e gli obblighi e l’amministrazione fiscale è tenuta a collaborare e operare con lui. La nomina di un rappresentante non esonera il dichiarante dall’obbligo fiscale. Egli rimane legalmente responsabile dell’adempimento dei propri obblighi fiscali. Il fatto che il rappresentante del dichiarante commetta un errore nella dichiarazione e nel pagamento degli obblighi fiscali non esonera quest’ultimo dalla responsabilità per l’errore.

  • Nel caso in cui l’individuo non sia in grado di compilare la dichiarazione, questa viene compilata dal capofamiglia o dalla persona sottoposta alla sua tutela e firmata da entrambi.

(Modificato con Istruzione n. 16 del 25.07.2012. Gazzetta Ufficiale n. 100 del 13.08.2012).

2.8.9.  SCADENZE PER L’ESECUZIONE DEL CREDITO

L’accredito degli importi derivanti dal regime di deducibilità previsto dall’articolo 13/3 della Legge sull’Imposta sul Reddito dovrà essere effettuato, una volta espletate tutte le procedure previste dalla presente istruzione, entro il 30 settembre dell’anno successivo al periodo d’imposta per il quale è stata redatta la dichiarazione dei redditi individuale. In via eccezionale, per la dichiarazione individuale del 2011, il termine per l’accredito è fissato al 31 dicembre 2012.

 

(Modificato con Istruzione n. 16 del 25.07.2012. Gazzetta Ufficiale n. 100 del 13.08.2012).

2.8.10.   MANCATO COMPILAMENTO IN TEMPO O INACCURATO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNUALE

  • Quando l’amministrazione fiscale riscontra casi di mancata compilazione tempestiva della dichiarazione annuale dei redditi, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 9920 del 19.5.2008 “Sulle procedure fiscali nella Repubblica d’Albania”, e successive modifiche.
  • Nel caso in cui il contribuente persona fisica, nella dichiarazione annuale dei redditi, fornisca informazioni inesatte o false che non vengano da lui stesso corrette, entro il termine previsto dalla presente legge per la correzione, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e del codice penale.
  • Per l’identificazione dei contribuenti che pagano l’imposta sul reddito personale autodichiarato, l’amministrazione fiscale istituisce un registro speciale, in cui vengono registrati tutti i dati identificativi delle persone fisiche. Tale registro sarà compilato dalla Direzione Generale delle Imposte, sotto forma di banca dati elettronica, approvata dal direttore della Direzione Generale delle Imposte.

(Modificato con Istruzione n. 16 del 25.07.2012. Gazzetta Ufficiale n. 100 del 13.08.2012).

(Il punto 2.9 è abrogato dall’Istruzione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2015)

3.   IMPOSTA SUGLI UTILE

  • AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SUGLI UTILE

I soggetti soggetti all’imposta sugli utili sono:

Persone giuridiche costituite ai sensi della legge “Sulle società commerciali” e che sono registrate ai fini IVA;

  • Persone giuridiche costituite ai sensi del Codice Civile che svolgono attività redditizie nel territorio della Repubblica d’Albania;

Altri enti giuridici costituiti o riconosciuti come tali da leggi speciali;

  • Società di persone come definite al punto d dell’articolo 2 della Legge;
  • Persone giuridiche, società di persone o altre associazioni di persone, costituite o organizzate secondo una legge straniera e che svolgono attività nel territorio della Repubblica d’Albania tramite una stabile organizzazione;
  • Qualsiasi altra persona, indipendentemente dalla forma giuridica della sua registrazione, comprese le persone fisiche che non sono soggette all’imposta semplificata sugli utili, ma sono registrate come soggetti IVA.

Qualsiasi persona non residente che non sia soggetta all’imposta sul reddito derivante dai diritti su beni immobili, dai diritti sugli stessi o dalla loro alienazione. Tale persona non residente è soggetta all’imposta sul profitto derivante dalla cessione di azioni ai sensi dell’articolo 4 della Legge “Sulla Imposta sul Reddito”, e successive modifiche. Pertanto, il non residente non è soggetto all’imposta sul reddito se è soggetto all’imposta sul reddito come sopra indicato. Di conseguenza, l’unico obbligo di tassazione dei non residenti, sia per l’imposta sul reddito che per l’imposta sugli utili, è che la fonte del reddito sia in Albania, come definito dagli articoli 7(2) e 17(2) della Legge “Sulla Imposta sul Reddito”, e successive modifiche. In questo modo, si garantisce il pieno effetto dell’ampliamento del concetto di fonte del reddito nella Repubblica d’Albania.

 

(Modificato con Istruzione n. 4 del 21.02.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 26.02.2019)

3.2.  OBBLIGO DI PAGAMENTO

Ai sensi dell’articolo 17, i contribuenti residenti, soggetti all’obbligo di tassazione degli utili, saranno tassati in Albania sugli utili derivanti da tutte le fonti, all’interno e all’esterno del territorio della Repubblica d’Albania.

Esempio:

Una persona giuridica residente in Albania svolge la propria attività a Tirana (dove ha la sede legale e/o il centro direzionale effettivo) e contemporaneamente ha attività (filiali, punti vendita – sedi permanenti) a Durazzo e a Milano, Italia.

Supponiamo che i profitti realizzati da questa entitàper l’anno 2006sono stati:

  • A Tirana 000.000TUTTO
  • A Durazzo 000.000TUTTO
  • A Milano 000.000TUTTO
  • TOTALE 000.000TUTTO

In questo caso, il contribuente residente in Albania paga l’imposta sull’utile.al tasso del 15% sull’utileUn totale di 25.000.000 di lekë realizzati da tutte le fonti, sia interne che esterne al Paese. Tale utile dovrebbe essere riportato nel bilancio riepilogativo della sede legale di Tirana. In questo esempio, non è stata considerata la possibilità di accreditare l’imposta sugli utili pagata in Italia, problema affrontato al punto 7 della presente Istruzione.

Mentre i contribuenti non residenti pagano l’imposta sul reddito solo sugli utili con fonte nella Repubblica d’Albania.

Esempio:

Un soggetto giuridico residente in Italia (costituito secondo la legge italiana), oltre alla sua attività in Italia, svolge anche attività in Albania dove agisce come persona non residente ai sensi della legislazione albanese attraverso una stabile organizzazione (che può essere un cantiere, una sede, la realizzazione di un progetto, ecc.).

Si presume che i profitti realizzati siano rispettivamente:

  • In Italia 000.000TUTTO
  • In Albania 000.000TUTTO

In questo caso, l’imposta sul profitto che questo contribuente paga in Albania è 15.000.000 x 15%

= 2.250.000 lekë, poiché è un contribuente non residente e paga l’imposta sul reddito solo sugli utili realizzati in Albania.

(Modificato con Istruzione n. 4 del 21.02.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 26.02.2019)

3.3.  eccezione

Sono esenti dall’imposta sugli utili:

  1. Enti governativi centrali e locali.
  2. Banca d’Albania.
  3. Enti giuridici che svolgono attività di natura religiosa, umanitaria, caritatevole, scientifica o educativa, i cui beni o profitti non sono utilizzati a beneficio dei loro organizzatori o membri. (Qualora tali enti svolgano anche altre attività di natura economica a scopo di lucro, tali attività sono soggette a imposta ai sensi della presente legge). Per le attività economiche a scopo di lucro, le persone

 

Le spese menzionate in questo punto sono tenute a dichiararle all’erario. In tal caso, solo le spese sostenute per un’attività economica redditizia saranno riconosciute come spese e i ricavi saranno considerati come ricavi attribuibili a tale attività economica. Le altre spese relative ad attività di natura religiosa, umanitaria, caritatevole, scientifica o educativa non sono riconosciute come deducibili.

  1. Organizzazioni sindacali (sindacati, confederazioni), camere di commercio, industria o agricoltura, nonché organizzazioni simili che non perseguono scopi di lucro, quali ordini medici, ordini degli avvocati, istituti di esperti contabili, ecc.; a condizione che il loro patrimonio o i loro utili non siano utilizzati a vantaggio di una persona fisica o di uno dei loro membri. Analogamente, se le entità menzionate nel presente punto esercitano anche altre attività di natura economica redditizia, tale attività è soggetta a imposta ai sensi della presente legge.
  2. Organizzazioni internazionali e le loro rappresentanze nella Repubblica d’Albania (quali rappresentanze o organizzazioni delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea, ecc.), agenzie di cooperazione tecnica e le loro rappresentanze, riconosciute come tali dallo Stato albanese mediante disposizioni di legge e la cui esenzione fiscale è prevista da accordi speciali.
  3. Persone previste da accordi internazionali ratificati dal Parlamento albanese.
  4. Fondazioni o istituzioni finanziarie non bancarie istituite con Decisione del Consiglio dei Ministri che non hanno fini di lucro ma mirano a sostenere le politiche di sviluppo del Governo attraverso l’erogazione di prestiti agevolati per lo sviluppo di determinati settori quali l’agricoltura, le piccole imprese, ecc.
  5. Studi di produzione cinematografica, autorizzati e sovvenzionati dal National Center of Cinematography.

Per le eccezioni previste ai punti da “c” a “ë” che precedono, le Filiali fiscali richiedono caso per caso l’approvazione della Direzione generale delle imposte.

  1. Fondo pensione volontario amministrato da società di gestione di fondi pensione volontari.

Un fondo pensione è un patrimonio costituito su base contrattuale e privo di personalità giuridica, costituito dai contributi versati e dal loro investimento, al netto di tutte le commissioni. Il fondo pensione è di proprietà congiunta di più persone, in proprietà distinte e le quote di proprietà sono rappresentate da quote del fondo pensione. L’amministrazione del fondo pensione è affidata alla società di gestione sulla base del contratto stipulato con gli iscritti e mira ad accrescere il patrimonio di questi ultimi.

Tutti i contribuenti sopra indicati, esenti dall’imposta sugli utili, indipendentemente dall’esenzione, sono tenuti a presentare all’amministrazione finanziaria la dichiarazione dei redditi e il bilancio annuale, entro le stesse scadenze dei contribuenti soggetti all’imposta sugli utili.

(Modificato con Istruzione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2015)

3.4.  UTILE IMPONIBILE

La dichiarazione e il calcolo dell’imposta sugli utili si basano sul “Modulo di dichiarazione e pagamento dell’imposta sugli utili”, secondo il modello allegato alla presente Istruzione.

 

La base per la determinazione del reddito imponibile di un periodo d’imposta sarà il bilancio e i suoi allegati, che devono essere conformi aLegge “Sulla contabilità e i bilanci”, in conformità alle disposizioni della Legge n. 8438 del 28.12.1998 “Sulla Imposta sul Reddito”, e successive modifiche, nonché alle disposizioni della presente istruzione. In linea di principio, l’utile o reddito netto imponibile risulta dalla differenza tra il reddito complessivo (reddito da attività ordinaria e reddito straordinario), incluso il valore dei benefici e delle prestazioni in natura, e le spese sostenute per la realizzazione e il mantenimento del reddito.

(Modificato con Istruzione n. 4 del 21.02.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 26.02.2019)

3.5.  SPESE NOTE

Le spese riconosciute sono quelle sostenute per scopi aziendali, volte a garantire e mantenere il reddito. Si tratta di tutte le spese (incluse le spese straordinarie) dell’azienda, ad eccezione di quelle sostenute per la formazione e l’incremento del capitale. Le spese riconosciute sono principalmente le spese destinate a mantenere l’esistenza del capitale come fonte di reddito e a garantire la tempestiva riforma o sostituzione del capitale (ad esempio, l’ammortamento). Le spese riconosciute sono spese che sono riconosciute come deducibili dal reddito ai fini della determinazione del reddito imponibile. Per essere riconosciute (deducibili), le spese devono soddisfare le seguenti condizioni:

  1. essere svolte nell’interesse diretto dell’attività economica da cui il reddito è generato o essere collegate al normale svolgimento dell’attività del contribuente;
  2. sono stati effettuati o efficacemente gestiti e sono supportati da documenti giustificativi legalmente riconosciuti;
  3. essere riflessa attraverso una transazione contabile che riduce il patrimonio netto;
  4. In ogni caso, le spese devono essere comprovate dal contribuente con la relativa documentazione legale. I documenti utilizzati come base per giustificare la spesa, ai fini fiscali, sono la fattura IVA, la fattura semplice, le fatture emesse da persone non residenti non registrate presso l’amministrazione fiscale albanese e qualsiasi altro documento emesso da persone giuridiche o organizzazioni.Ambasciate straniere, organizzazioni internazionali, uffici di collocamento, stazioni di polizia, musei e istituzioni pubbliche, ecc.per i pagamenti dei corrispettivi per servizi che queste entità versano ai contribuenti, soggetti all’imposta sugli utili in Albania. Le filiali fiscali possono richiedere un’interpretazione scritta alla Direzione Generale delle Imposte in merito ad altri documenti non previsti nella presente istruzione, ma che comprovino le spese aziendali dell’entità.

(Modificato con Istruzione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2015.)

Materiali pubblicitari e merchandising come poster,(Le parole sono cancellate, modificate dall’Istruzione n. 14, del 23.5.2014, Gazzetta n. 80, del 4 giugno 2014).L’importo dei prodotti pubblicizzati in promozioni e promozioni organizzate, che, sulla base della documentazione di supporto, vengono realizzate per scopi commerciali, ai sensi dell’articolo 20 della Legge, è riconosciuto come costo riconosciuto ai fini fiscali. La documentazione da utilizzare in caso di promozioni e promozioni è la seguente:

  • Decisione dell’assemblea dei soci o dell’amministratore, che stabilisce il luogo, il periodo di organizzazione della promozione, la quantità di prodotti da distribuire, i materiali pubblicitari da utilizzare, ecc.

 

  • Progetto – idea riguardante il modo di organizzare la promozione e la promozione.
  • Processo – minuti per i prodotti distribuiti alle persone che ricevono il prodotto gratuito
  • Foglio di accompagnamento merci, con estremi compilati, su cui i promotori dell’azienda firmeranno al destinatario della merce. Il foglio di accompagnamento merci sarà giornaliero per ciascun promotore, al quale dovrà essere allegato il verbale tenuto con i beneficiari a fine giornata.

Documentazione da utilizzare obbligatoriamente per fare regali simbolici:

-La decisione dell’assemblea dei soci o dell’amministratore sulla natura e sulla quantità complessiva dei beni da donare e a chi saranno devoluti.

  1. Le borse di studio erogate ad alunni e studenti da istituti scolastici pubblici e non pubblici sono riconosciute come spese deducibili nella misura determinata dalle decisioni del Consiglio dei Ministri, a condizione che gli istituti scolastici pubblici e non pubblici, all’inizio dell’anno scolastico, presentino al Ministero dell’Istruzione e della Scienza il numero e l’importo delle borse di studio da ricevere. Il contribuente presenta all’Agenzia delle Entrate copie della documentazione approvata dal Ministero dell’Istruzione e della Scienza, attestante il numero e l’importo delle borse di studio ricevute da studenti o alunni. Gli istituti scolastici che beneficiano di questo punto devono essere accreditati dal Ministero dell’Istruzione e della Scienza.

Sono considerati costi riconosciuti anche i contributi versati dal datore di lavoro nell’interesse dei propri dipendenti a un piano pensionistico aziendale, fino all’importo determinato dalla legge n. 10197 del 10.12.2009, “Sui fondi pensione volontari”, per ciascun dipendente. Il datore di lavoro crea il piano pensionistico aziendale per i propri dipendenti, stipulando un contratto con la società di gestione, che erogherà il fondo pensione ai propri dipendenti. La documentazione legale che giustifica la spesa sostenuta è il contratto che l’iscritto al fondo ha con la società di gestione del fondo pensione volontario.

(Modificato dall’Istruzione n. 10 del 25.2.2013. Gazzetta Ufficiale n. 27 dell’8 marzo 2013).

(modificato dall’Istruzione n. 14 del 23.5.2014, GU n. 80 del 4 giugno 2014)

(Modificato con Istruzione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2015).

3.6.  SPESE SCONOSCIUTE

Nella determinazione dell’utile imponibile, le seguenti spese non saranno riconosciute come spese deducibili:

  1. Il costo di acquisto e miglioramento dei terreni e del terreno è considerato una spesa non correlata al risultato finanziario rilevante, bensì all’investimento in beni aziendali.
  2. Costi di acquisizione, miglioramento, ristrutturazione e ricostruzione di beni patrimoniali soggetti ad ammortamento. Ai fini fiscali, i costi di miglioramento, ristrutturazione e ricostruzione di immobilizzazioni includono le spese destinate a migliorare la futura redditività dei beni e il cui valore è superiore al 15% del valore contabile residuo dei beni per tutte e quattro le categorie di appartenenza.
  3. Qualsiasi aumento del capitale sociale o contributo alla partnership, al di sopra del capitale iniziale o del contributo specificato nel contratto e nello statuto della società o della partnership.

 

  1. Il valore delle ricompense in natura, ovvero qualsiasi ricompensa pagata non in denaro, ma in natura e ricevuta come ricompensa per il lavoro svolto da dipendenti o altre persone. Di questa natura sono ricompense quali: indennità di vitto, donazione di veicoli, elettrodomestici, biglietti per viaggi turistici, fornitura di alloggi o locali per scopi personali o altri scopi non direttamente correlati all’attività, ecc. Il valore delle ricompense in natura è una spesa sconosciuta in quanto non sono tassate come reddito personale ai sensi dell’articolo 8 della Legge e del punto 2.3 della presente Istruzione. Nei casi in cui le ricompense in natura predeterminate siano erogate in denaro (ad esempio, l’indennità di vitto per i dipendenti è erogata in lek, poiché il soggetto non dispone di utensili da cucina), saranno considerate reddito personale dell’individuo e saranno tassate insieme allo stipendio secondo la tabella n. 1 allegata alla Legge, mentre saranno considerate spese aziendali deducibili. Quando le ricompense in natura vengono erogate a terzi (non dipendenti), non saranno in nessun caso riconosciute come spese ammesse.

(La lettera “e” è abrogata dall’Istruzione n. 14 del 23.5.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 giugno 2014.)

  1. Dividendi o distribuzioni di utili ad azionisti o soci, in quanto pagati dagli utili dopo il pagamento delle imposte sul reddito.
  2. Interessi pagati dal contribuente durante l’anno fiscale, che superano il tasso di interesse medio sui prestiti a 12 mesi del mercato bancario, secondo la pubblicazione ufficiale della Banca d’Albania.

Analogamente, l’importo degli interessi sui prestiti che supera il rapporto di 1 a 4, ovvero 1 unità di capitale proprio (capitale sociale + differenza di rivalutazione + premi + riserve varie + utili/perdite non distribuiti + utili/perdite di gestione) per 4 unità di prestito, come definito al comma 2 dell’articolo 21 della Legge, è considerato una spesa non nota. I prestiti bancari a breve termine con durata inferiore a un anno solare non sono considerati ai fini del calcolo del rapporto di prestito di cui sopra. Banche e compagnie assicurative sono escluse da questa limitazione (rapporto 1:4).

  1. Multe, interessi di mora e altre sanzioni penali pagate dal soggetto per varie violazioni legali o amministrative sono spese di cui non si conosce l’effetto fiscale. In caso di condono di multe, interessi di mora e altre sanzioni penali mediante atti giuridici e subgiuridici (atti amministrativi), il reddito derivante dal loro condono costituisce reddito o spesa non imponibile di cui non si conosce l’effetto fiscale se inizialmente, al momento della loro imposizione, tali multe, interessi di mora o altre sanzioni penali erano considerati spese di cui non si conosce l’effetto fiscale.
  2. Creazione o incremento di riserve e altri fondi speciali. Secondo la legge, le riserve sono costituite dall’utile netto. Sono esclusi i casi in cui la creazione di riserve è prevista da leggi o altri atti normativi subordinati, come la Legge n. 9267 del 29.7.2004 “Sull’attività assicurativa e riassicurativa”, e successive modifiche, nonché dalla legge e dai regolamenti della Banca d’Albania. Per riserve e altri fondi si intendono anche accantonamenti per rischi (perdite) e oneri (passività) costituiti dall’utile netto, come definiti in …………………….

Gli accantonamenti costituiti nel corso dell’esercizio e registrati nella contabilità, che sono riflessi come spese non riconosciute ai fini fiscali, una volta recuperati, saranno considerati reddito non imponibile o spese riconosciute ai fini fiscali.

(Modificato con Istruzione n. 14 del 23.05.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 giugno 2014).

 

Pertanto, ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito, gli accantonamenti creati per coprire perdite o spese previste non costituiscono spese riconosciute ai fini fiscali.

  1. Imposta sul reddito delle persone fisiche, accise, imposta sugli utili e IVA deducibile, come segue:
  • L’imposta sul reddito delle persone fisiche viene trattenuta al 100% dallo stipendio dei dipendenti, con l’obbligo legale di versarla sul conto dell’erario secondo le disposizioni di legge. Si tratta dell’imposta sul reddito delle persone fisiche calcolata e trattenuta dal datore di lavoro sullo stipendio lordo dei dipendenti, uno stipendio che viene incluso una sola volta nelle spese aziendali. In questo modo, si evita la possibilità di duplicare tali spese nelle spese riconosciute;
  • L’imposta sugli utili viene calcolata dopo la determinazione del risultato finanziario (utile o perdita). In questo senso, non è una spesa, ma parte del risultato;
  • L’IVA detraibile non viene contabilizzata nel conto spese, ma riduce l’IVA calcolata sulle vendite, che viene contabilizzata nel conto IVA. Salvo nei casi in cui l’IVA sugli acquisti non sia accreditata ai sensi della Legge “Sull’IVA” e delle relative Istruzioni di Attuazione, in tali casi l’importo dell’IVA sarà contabilizzato nel conto spese e riconosciuto come onere detraibile ai fini fiscali.
  • L’accisa pagata all’acquisto o all’importazione è in ogni caso una spesa deducibile. Ad esempio, se un’azienda di trasporti acquista carburante, il cui prezzo include l’accisa, l’intero valore di queste spese è una spesa riconosciuta. Il contrario accade con l’accisa calcolata sulla vendita. Questa accisa non è riconosciuta come spesa deducibile. Ad esempio, un contribuente che produce birra, quando vende birra, calcola anche la relativa accisa che riscuote e paga per conto dello Stato. In questo caso, i conti di entrate e uscite non vengono influenzati per la parte di accisa calcolata, poiché l’accisa in questo caso si aggiunge al prezzo di vendita (costo più utile) e non viene detratta dalle spese aziendali;
  • L’imposta trattenuta come parte del pagamento per servizi tecnici o di altro tipo non grava separatamente sui conti spese, poiché il pagamento lordo per il servizio (inclusa la ritenuta d’acconto) è riconosciuto come spesa.
  1. Spese di rappresentanza e spese di rappresentanza di valore superiore a 0,3

% del fatturato annuo (come definito nelle Linee Guida del Ministero delle Finanze “In materia di IVA”). Le spese di rappresentanza includono le spese generali che un’azienda sostiene per la propria dignitosa presentazione nei rapporti con partner o altre istituzioni, ad esempio l’organizzazione di meeting, la presentazione di nuovi progetti, il lancio di nuove linee o prodotti, affitti e ricevimenti relativi ai rapporti commerciali.Per i contribuenti esportatori, esclusi i produttori di materiali su misura, che negli ultimi 3 anni hanno realizzato oltre il 70 per cento del proprio reddito da esportazioni, sono riconosciute come spese deducibili, fino al 3 per cento del fatturato annuo, le spese documentate sostenute per la partecipazione, la presentazione a fiere o esposizioni all’estero.

(Aggiunto con Istruzione n. 1515 del 03.04.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 10.04.2020)

  1. Spese per consumi personali, che includono tutte le spese di natura personale che non sono direttamente collegate al benessere della famiglia.

 

e il risultato dell’attività. Tali spese sono considerate, ad esempio, quando il contribuente utilizza una parte dei beni da lui prodotti o commercializzati per il consumo personale o familiare, quando una parte del carburante viene utilizzata per un veicolo personale o familiare, le spese telefoniche per sé o per altre persone non impiegate nell’attività o le loro funzioni non giustificano tali spese. Inoltre, le spese per l’affitto di appartamenti, che servono per l’alloggio e il pernottamento di dipendenti nazionali e stranieri, indipendentemente dalle condizioni stabilite nel contratto di lavoro o di servizio, sono considerate spese di consumo personale e non sono note ai fini fiscali.

  1. Spese che superano i limiti stabiliti dalle leggi o dagli statuti,

ad esempio:

  • importi di ammortamento dei beni aziendali che superano le aliquote stabilite nell’articolo 22 della presente legge;
  • Gli importi sponsorizzati che superano i limiti stabiliti dalla Legge n. 7892 del 21.12.1994, “Sulle sponsorizzazioni”, e successive modifiche, non sono riconosciuti come spese deducibili ai fini fiscali.

Per i contribuenti, persone fisiche o giuridiche soggette all’imposta sui redditi, l’importo sponsorizzato è riconosciuto come costo deducibile fino a un importo pari al 3% dell’utile ante imposte. In particolare, per i contribuenti, persone fisiche o giuridiche soggette all’imposta sui redditi, l’importo sponsorizzato per gli editori di stampa e pubblicazioni di opere letterarie, scientifiche, enciclopediche, nonché per le attività culturali, artistiche e sportive, è riconosciuto come costo deducibile fino a un importo pari al 5% dell’utile ante imposte.

Per i contribuenti persone giuridiche che realizzano un utile imponibile annuo superiore a 100 milioni di lek, gli importi sponsorizzati per le attività di squadre sportive, facenti parte di federazioni sportive riconosciute dalla normativa vigente in materia, che rientrano nel limite del 5% dell’utile ante imposte previsto dalla Legge n. 7892 del 21.12.1994, “Sulle sponsorizzazioni”, e successive modifiche, ai fini del calcolo dell’imposta sull’utile del periodo d’imposta, tali sponsorizzazioni sono deducibili in misura pari al triplo del valore dell’importo sponsorizzato. Non è consentito il loro riporto ai periodi d’imposta successivi.

esempio

Un contribuente ha conseguito un utile (imponibile) ante imposte di 1.000.000.000 di lek. Le spese di sponsorizzazione per quell’esercizio finanziario ammontano a 40.000.000 di lek, ovvero il 4% dell’utile ante imposte, inferiore all’aliquota di sponsorizzazione consentita del 5% dell’utile ante imposte. Ai fini del calcolo dell’imposta sull’utile, il valore di 40.000.000 di lek sarà riconosciuto come spesa deducibile pari a tre volte l’importo sponsorizzato, ovvero 120.000.000 di lek. L’imposta calcolata sull’utile da pagare è pari a 132.000.000 di lek (1.000.000.000 – 120.000.000 di lek) * 15%.

Per beneficiare del riconoscimento in detrazione di spese pari a tre volte l’importo sponsorizzato, il contribuente deve essere in possesso di una “Autorizzazione alla sponsorizzazione” rilasciata dal Direttore generale delle imposte.

Per il rilascio dell’autorizzazione da parte del Direttore Generale delle Imposte si applica la seguente procedura:

L’autorizzazione al riconoscimento come spesa deducibile ai fini dell’imposta sui profitti da sponsorizzazione, pari a tre volte l’importo sponsorizzato, è concessa per le sponsorizzazioni effettuate a favore delle attività di squadre sportive, facenti parte di federazioni sportive riconosciute dalla normativa vigente in materia. Qualsiasi squadra sportiva che certifichi di appartenere a federazioni sportive.

 

riconosciuti ai sensi della normativa vigente “Sullo Sport”, possono essere oggetto di sponsorizzazione da parte dei contribuenti.

La documentazione che il contribuente sponsor presenta alla Direzione Generale delle Imposte per ottenere la “Autorizzazione alla Sponsorizzazione” è la seguente:

  1. Per il beneficiario della sponsorizzazione ciò rappresenta:
    1. partecipa o ha il diritto di competere a livello amatoriale o professionistico come definito nella Legge n. 79/2017 del 27.04.2017 “Sullo Sport” e fa parte di federazioni sportive;
    2. pratica l’attività secondo la normativa vigente in materia sportiva da almeno 1 anno;
    3. non vi sono debiti fiscali in sospeso;

ç) non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati penali in materia di evasione fiscale, omesso pagamento di obblighi fiscali o falsificazione di documenti;

  1. ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di assicurazione sociale e sanitaria;
  2. dh) non è soggetto a procedure concorsuali e/o di liquidazione o ad altra procedura analoga;
  3. non è stato sospeso per ordine del tribunale.
  1. Per il contribuente sponsor, presenta:
    1. una dichiarazione in cui si impegna a fornire sponsorizzazioni alla squadra sportiva che fa parte della federazione sportiva che sta cercando sostegno finanziario;
    2. Il contratto di sponsorizzazione tra lo sponsor e il beneficiario;
    3. documentazione bancaria attestante l’importo della sponsorizzazione trasferito sul conto bancario della persona sponsorizzata;
    4. in ogni caso, comunicare all’Amministrazione Finanziaria gli importi trasferiti nel seguente contesto della ‘Autorizzazione alla Sponsorizzazione’.
  2. Altre dichiarazioni a corredo della richiesta del contribuente promotore e dell’ente sponsorizzato:
    1. Lo sponsor e la parte sponsorizzata presentano un programma sullo sviluppo dello sport in cui sono previsti: le esigenze di sponsorizzazione, l’utilizzo dei fondi di sponsorizzazione durante l’anno (individuando i fondi che saranno utilizzati per lo sviluppo, il miglioramento e la ristrutturazione delle infrastrutture sportive, l’identificazione dei talenti e delle esigenze di formazione, la copertura delle spese derivanti dall’organizzazione delle competizioni sportive), nonché i benefici che si prevede deriveranno da tale sponsorizzazione.
    2. Dichiarazione del sponsorizzato e del promotore, con la quale garantiscono l’autenticità dei dati dei documenti e delle dichiarazioni presentati nella domanda;
    3. Autorizzazione scritta dello sponsor e del soggetto sponsorizzato, con la quale l’Amministrazione finanziaria accetta di effettuare in qualsiasi momento tutte le verifiche e i controlli necessari a garantire la legalità e le norme stabilite dalla normativa fiscale e da quella sulle sponsorizzazioni;

ç) Autodichiarazione che lo sponsor e la persona sponsorizzata non si trovano in una situazione o circostanza di conflitto di interessi.

  1. La documentazione e/o i certificati sopra richiesti devono essere presentati in originale o in copia autenticata della documentazione richiesta.

Concessione dell’“Autorizzazione alla Sponsorizzazione”

 

Il Direttore Generale delle Imposte esamina la documentazione presentata entro 30 giorni dalla presentazione dei dati completi richiesti. Dopo aver esaminato la documentazione, decide se approvare o meno la concessione dell'”Autorizzazione alla Sponsorizzazione”.

La domanda di ottenimento di una “Autorizzazione alla Sponsorizzazione” viene respinta se:

È dimostrato che il richiedente non soddisfa tutti i requisiti secondo la procedura stabilita nella presente istruzione; oppure

Dalle verifiche e dai controlli che possono essere effettuati in ogni momento sullo sponsor e sullo sponsorizzato, risulta che le parti hanno presentato informazioni, dati o documentazione falsi in relazione alle informazioni, ai dati o alla documentazione richiesti.”

Il riconoscimento come spesa deducibile avviene a seguito del rilascio dell'”Autorizzazione alla sponsorizzazione” da parte del Direttore Generale delle Imposte, procedura che non potrà durare più di 30 giorni di calendario dal momento della richiesta, secondo le modalità previste nella presente istruzione.

(Modificato con Istruzione n. 1515 del 03.04.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 10.04.2020)

  • Spese giornaliere sostenute che superano il limite di 3.000 lek per giornate intere di servizio all’interno del Paese e di 1.000 lek per mezza giornata di servizio all’interno del Paese, nonché spese giornaliere sostenute all’estero che superano il limite di 60 euro per ogni giornata intera di servizio e di 30 euro per ogni mezza giornata di servizio. Le spese per servizi aziendali all’interno o all’estero devono essere giustificate con i relativi documenti di viaggio, come documenti di trasporto, ricevute alberghiere, passaporti (timbri di ingresso e di uscita), ecc., nonché con la documentazione tecnica che dimostri le esigenze aziendali del servizio all’interno o all’estero; ecc.
  • Per diaria si intendono le spese di vitto e alloggio. Per le diarie, entro i limiti consentiti, secondo le definizioni di cui sopra, non è richiesta alcuna documentazione giustificativa ai fini fiscali. (Modificato con provvedimento n. 14 del 23.05.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 giugno 2014).
  1. Non sono riconosciute come spese aziendali le spese per omaggi, ad esclusione degli omaggi simbolici nei limiti delle spese di rappresentanza previste dalla lettera “k” del punto 3.6.
  2. Spese derivanti dalla correzione di scritture contabili errate effettuate negli anni precedenti. Ai sensi della Legge “Sulla Contabilità”, le scritture contabili errate degli anni precedenti vengono corrette nell’esercizio in cui vengono accertate, ma il loro effetto fiscale sarà calcolato a partire dal periodo in cui sono state erroneamente registrate. In questi casi, l’obbligazione e gli interessi vengono pagati, ma non vengono applicate sanzioni.
  3. Qualsiasi spesa il cui importo non sia comprovato da documenti del contribuente. Ciò significa che nessuna spesa per acquisti nazionali viene riconosciuta se non è giustificata da uno dei documenti descritti al punto 3.5, lettera d). La fattura emessa dai contribuenti di piccole imprese è un documento giustificativo di spesa solo se contiene tutti gli elementi specificati nella Legge “Sulla documentazione e la tenuta dei conti fiscali” (numero di serie, data e luogo di emissione, numero del Certificato di Attività, nome e indirizzo del venditore e dell’acquirente, quantità, prezzo e valore totale della vendita, ecc.). I voucher fiscali emessi con i registratori di cassa e le ricevute fiscali non sono riconosciuti come documenti giustificativi di spesa.

 

  1. Ai sensi della lettera “ll”, comma 1, dell’articolo 21, il valore delle fatture ricevute per servizi prestati da terzi non è riconosciuto come costo deducibile se entro il 20 gennaio dell’anno successivo non è stata versata la ritenuta d’acconto per tali servizi, indipendentemente dal fatto che il valore della fattura sia stato versato. Nei casi in cui tali servizi siano stati prestati da soggetti non residenti di Paesi con i quali la Repubblica d’Albania ha stipulato accordi per evitare la doppia imposizione, si applicano le disposizioni di tali accordi. Ciò significa che il valore delle fatture ricevute per servizi prestati da soggetti non residenti per i quali, in applicazione degli accordi per evitare la doppia imposizione, non è stata effettuata alcuna ritenuta d’acconto è riconosciuto come costo deducibile.
  2. Perdite, danni e ammanchi durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto, ecc., saranno riconosciuti come spesa ammissibile fino all’importo determinato nella relativa decisione del Consiglio dei Ministri, ai sensi del punto “m” dell’articolo 21 della Legge. (Modificata dall’Istruzione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2015).
  3. In caso di smaltimento o distruzione di materiali o beni che, per vari motivi, quali deterioramento, data di scadenza, ecc., siano inutilizzabili o non commerciabili o siano commercializzati a prezzi ridotti, inclusi sconti stagionali, le relative spese o minori ricavi saranno riconosciuti ai fini fiscali solo se confermati dal relativo verbale redatto da un’apposita commissione di accertamento e se il soggetto interessato ha effettuato la relativa notifica all’autorità fiscale competente. Tale notifica deve essere corredata di copia del relativo verbale. L’autorità fiscale può inviare un proprio rappresentante ad assistere al momento dello smaltimento o della distruzione dei beni, entro e non oltre 5 giorni dalla data della notifica. Per gli ipermercati tale termine è di 24 ore. La relazione di stima deve contenere dati completi su quantità, valori, momento della fornitura, motivi del deprezzamento o dello smaltimento, garantendo all’autorità fiscale la possibilità di verifica e controllo.

comprese le spese per i pasti che superano il 50 percento del fondo salariale lordo annuo

Una volta che ciascuna delle spese sopra menzionate è stata registrata nei conti e detratta dal reddito nel calcolo dell’utile annuo del contribuente, esse verranno separate e aggiunte all’utile annuo imponibile.

  1. In caso di prestiti, prestiti o finanziamenti da parti correlate, l’eccedenza degli oneri finanziari netti che supera il 30% dell’utile imponibile prima di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni (EBITDA) non è riconosciuta come costo deducibile del periodo d’imposta. L’EBITDA è determinato in conformità all’articolo 19 della Legge “Sulla Imposta sul Reddito”.

Con il termine “surplus netto di interessi passivi” si intende il surplus risultante dalla differenza tra interessi passivi e interessi attivi.

Tutte le spese per interessi non deducibili ai sensi del presente punto vengono riportate ai periodi d’imposta futuri, a meno che non sia stato trasferito il 50 percento delle azioni o dei diritti di voto nella società.

Le definizioni di cui sopra non si applicano alle banche, agli istituti di credito finanziario non bancario, alle compagnie di assicurazione e alle società di leasing.

Esempio:

I dati finanziari delle società A e B sono riportati nella seguente tabella:

 

Società A (in lek) Azienda B (in lek)

 

eccedenza di spese per interessi netti +10 milioni +40 milioni
= EBITDA = \100 milioni =100 milioni
× la percentuale impostata ×30% ×30%
= massimo consentito come spese deducibili =30 milioni =30 milioni
Oneri finanziari netti non deducibili 0 10 milioni

 

La Società A fa parte di un gruppo multinazionale. La Società A presenta un eccesso di oneri finanziari netti pari a 10 milioni di lek e un EBITDA di 100 milioni di lek. Questo eccesso di oneri finanziari netti deriva dagli interessi su prestiti/debiti/finanziamenti che la Società A ha con parti correlate. Poiché la Società A ha un rapporto interessi netti/EBITDA inferiore al 30%, può dedurre tutti i suoi oneri finanziari netti.

La Società B fa parte di un gruppo multinazionale. La Società B ha oneri finanziari netti eccedenti pari a 40 milioni di lek e un EBITDA di 100 milioni di lek. Questi oneri finanziari netti eccedenti derivano dagli interessi su prestiti/debiti/finanziamenti che la Società B ha con parti correlate. Poiché la Società B ha un rapporto interessi netti/EBITDA superiore al 30%, non può dedurre tutti gli oneri finanziari netti. In questo caso, la Società B può dedurre 30 milioni di lek di oneri finanziari netti e 10 milioni di lek non possono essere dedotti, ma vengono riportati a nuovo nei periodi d’imposta futuri. Pertanto, ad esempio, se nel periodo d’imposta futuro le spese nette risultano pari a 15 milioni di lek e l’EBITDA di 100 milioni di lek, la società può dedurre gli oneri riportati a nuovo (15+10=25 milioni di lek <30 milioni di lek, che è il valore consentito).

In caso di prestiti, mutui o finanziamenti da soggetti terzi si applicano le limitazioni di cui al punto 3.6, lettera g).

(Modificato con Istruzione n. 4 del 21.02.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 26.02.2019)

  1. Le spese per le donazioni che superano il 5% dell’utile ante imposte, in caso di dichiarazione dello “stato di calamità naturale” ed entro il termine specificato, vengono erogate in beni monetari trasferiti sui conti di tesoreria, oppure erogate sotto forma di beni immobili secondo le modalità stabilite a tal fine dalla decisione del Consiglio dei ministri.

Nei casi di dichiarazione dello “stato di calamità naturale”, quando i contribuenti erogano le liberalità previste dalla lettera “p” del punto 1 dell’articolo 21 della legge, ma anche le sponsorizzazioni previste dalla lettera “j” del punto “1” dell’articolo 21 della legge, gli importi superiori rispettivamente al 5% e al 3% dell’utile ante imposte sono considerati spese indeducibili.

(Aggiunto con Istruzione n. 1515 del 03.04.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 10.04.2020)

3.7.  SOSPENSIONE

  • Persone che calcolano l’ammortamento

Ai sensi dell’articolo 22 della Legge, l’ammortamento dei beni aziendali è calcolato come segue:

  • Proprietario dei beni;
  • Il soggetto che sopporta il rischio, nel caso di beni dati in leasing a lungo termine o in comodato o in locazione finanziaria (leasing), in base ai dati dei relativi contratti e, non consentendo duplicazione delle spese di ammortamento, al proprietario e all’utilizzatore del bene.

 

In normali condizioni di leasing, l’ammortamento sarà calcolato dal proprietario dei beni e l’utilizzatore sarà riconosciuto come spesa ammissibile, mentre il proprietario, ovviamente, riporterà il reddito da locazione nel reddito imponibile.

Non sono ammortizzati beni quali: terreni, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, gioielli, metalli e pietre preziose.

  • Aliquote di ammortamento per gruppi

Ammortizzati individualmente e a quote costanti:

  1. I costi di acquisto o di costruzione, i costi di miglioramento, ristrutturazione e ricostruzione di edifici, nonché i costi di costruzioni, macchinari e attrezzature con una vita utile superiore a 20 anni, incorporati in modo permanente e continuativo in edifici o terreni. Si tratta di elementi fissati con piombo, gesso o altri materiali che non possono essere staccati senza rompersi o danneggiarsi, o senza distruggere o danneggiare la parte del terreno o dell’edificio con cui sono incorporati, come ascensori, strutture metalliche che fanno parte dell’edificio, impianti elettrici e idraulici, ecc. Allo stesso modo, vengono ammortizzati anche vari impianti di trasporto, come: approvvigionamento idrico, oleodotti, gasdotti, linee ferroviarie, linee ad alta tensione, funivie e altri beni simili.Il tasso di ammortamento per questi beni è pari al 5 percento in più rispetto al valore residuo.

Nei casi in cui il valore residuo del bene all’inizio del periodo d’imposta è inferiore al 3% del costo storico di tale bene, allora tale valore residuo sarà riconosciuto integralmente come spesa deducibile alla fine del periodo d’imposta in questione.

(Modificato con Istruzione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2015).

  1. Le attività immateriali aziendali quali brevetti, marchi, costi di avviamento, “avviamento” nei casi in cui quest’ultimo è stato acquistato, ecc. sono ammortizzate a un’aliquota fiscale effettiva del 15 percento.

La base di calcolo dell’ammortamento per le due categorie “a” e “b” dei beni sopra menzionati è il valore iniziale del bene (costo storico) a cui vengono aggiunti i costi di miglioramento, ristrutturazione e ricostruzione del bene. La base di calcolo dell’ammortamento è il momento (mese) di entrata o uscita del bene, come definito nel Piano Contabile.

Ammortizzati su base di gruppo:

  1. Computer, sistemi informativi, programmi per computer e, in generale, prodotti software e dispositivi di archiviazione dati. L’aliquota di ammortamento per questa categoria di beni è del 25%.
  2. Tutti gli altri beni dell’attività che non rientrano nei gruppi ”a”, ”b” e ”c” sopra menzionati, quali macchinari e attrezzature di produzione e di servizio, mezzi di trasporto di ogni tipo, ecc., sono ammortizzati con un’aliquota ammessa ai fini fiscali del 20%.

La base per il calcolo dell’ammortamento per le due categorie di beni ”c” e ”d” sopra menzionate è il valore contabile residuo del gruppo di beni (valore iniziale meno ammortamento), a cui vengono aggiunti i costi di miglioramento, ristrutturazione e ricostruzione dei beni del gruppo e vengono dedotti i proventi della vendita e i compensi ricevuti.

Per il calcolo dell’ammortamento dei beni dati in leasing finanziario si applicano anche le aliquote ammesse a effetto fiscale pari al 5%, 15%, 20% e 25%.

 

(leasing), dal soggetto che ne sopporta il rischio, indipendentemente dalla durata del contratto di locazione finanziaria.

Per tutti i beni immessi nel corso del periodo fiscale, il calcolo dell’ammortamento inizia il primo giorno del mese successivo al mese di immissione, seguendo la stessa regola prevista per il mese di uscita del bene, ovvero il calcolo dell’ammortamento cessa il primo giorno del mese successivo al mese di uscita.Il calcolo dell’ammortamento è sospeso per tutte le tipologie di beni durevoli che non concorrono all’attività economica del contribuente, ivi compreso il loro mancato utilizzo o la loro uscita dall’attività.

Per le quattro categorie di beni sopra menzionate, ai fini fiscali, i costi di miglioramento, ristrutturazione e ricostruzione sono considerati spese destinate a migliorare la futura capacità utile dei beni e il cui valore è superiore al 15% del valore contabile residuo dei beni. Quando tali spese sono inferiori al 15% del valore contabile residuo del bene in questione, sono considerate spese per la manutenzione del bene e sono contabilizzate integralmente come spese aziendali per l’esercizio in corso.

Per quanto riguarda i costi di manutenzione, miglioramento, ristrutturazione e ricostruzione nell’ambito di un’operazione di locazione finanziaria, se il locatario sopporta il rischio di perdita o distruzione del bene, egli sopporterà tali costi, a condizione che siano giustificati dalla documentazione necessaria, secondo quanto previsto dal comma precedente.

Allo stesso modo, anche le spese per altre tasse pagate agli enti statali, come le tasse annuali di immatricolazione dei veicoli, i premi assicurativi, ecc., saranno riconosciute come deducibili, a seconda della determinazione della proprietà del bene in leasing.

  1. Per le categorie di beni di cui alle lettere “c” e “d”, nei casi in cui il valore residuo del bene all’inizio del periodo d’imposta sia inferiore al 10% del costo storico del bene stesso, allora tale valore residuo sarà riconosciuto integralmente come spesa deducibile alla fine del periodo d’imposta in questione.

(Modificato con Istruzione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2015.)

(Modificato con Istruzione n. 4 del 21.02.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 26.02.2019)

3.8.   INVENTARIO

Per la valutazione dello stato patrimoniale alla fine del periodo d’imposta, il contribuente può utilizzare uno dei metodi di valutazione previsti dalla Legge Contabile, senza modificarlo da un periodo all’altro senza solide ragioni oggettive per tale modifica. La modifica del metodo di valutazione può essere effettuata solo previa comunicazione scritta all’Ufficio Tributario competente entro e non oltre 30 giorni prima dell’inizio del periodo d’imposta in cui verrà applicato il nuovo metodo di valutazione.

3.9.   CREDITO INCREDIBILE

Per credito inesigibile si intende un credito da riscuotere (obbligazione del debitore) che, a causa della cattiva situazione finanziaria del debitore, del fallimento o di un altro motivo indipendente dal creditore, si trasforma in un’obbligazione che non può essere riscuoteta in tutto o in parte.

Un credito inesigibile, per essere riconosciuto come tale nel corso dell’esercizio, deve soddisfare contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

 

  • L’importo di questo debito deve essere stato precedentemente incluso nel reddito del contribuente (con fattura o altra documentazione registrata come reddito nei registri contabili).
  • Sono stati fatti tutti gli sforzi legali possibili per riscuoterlo e sono state applicate le sanzioni previste dagli atti giuridici e sub-giuridici applicabili e, non essendo stato possibile riscuoterlo, ciò è documentato da una decisione del tribunale o di altri organi competenti riconosciuti dalla legge.
  • Quando questo debito è stato cancellato dai libri contabili, ovvero è stato trasferito dai conti dei clienti in cui era stato originariamente registrato, ai conti dei risultati finanziari dell’entità.

Se, per qualsiasi motivo, durante l’anno in corso viene riscosso un importo precedentemente riconosciuto come credito inesigibile, tale importo viene incluso nel reddito di quell’anno.

Nel caso di banche, filiali di banche straniere ed enti finanziari non bancari autorizzati dalla Banca d’Albania a svolgere attività di prestito, ai sensi dell’articolo 24 lettera “c” della legge n. 8438, del 28.12.1998 “Sull’imposta sul reddito”, i crediti inesigibili possono essere cancellati dai libri contabili:

  1. 365 giorni dopo la presentazione all’ufficiale giudiziario della richiesta di avvio dell’esecuzione forzata, se il prestito è garantito da beni mobili o immobili; oppure
  2. 365 giorni dopo che il tribunale ha emesso il titolo esecutivo, se il prestito non è garantito da beni mobili/immobili.
  • Nel caso in cui i beni mobili o immobili posti a garanzia del finanziamento vengano eseguiti prima dei termini di cui alla lettera i) che precede, gli accantonamenti bancari pregressi, denominati spese deducibili, continueranno ad essere rilevati come tali.

(Modificato con Istruzione n. 14 del 24.05.2013. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 4.06.2013.)

(Modificato con Istruzione n. 4 del 21.02.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 26.02.2019)

3.10. PARTECIPAZIONI ESCLUSE DALL’IMPOSTA SUGLI UTILE

  • I dividendi e le distribuzioni di utili ricevuti rispettivamente da società e società di persone residenti in Albania (beneficiari), al fine di evitare la doppia imposizione, sono esenti dall’imposta sugli utili, a condizione che tali dividendi siano stati pagati da una società residente fiscale in Albania o da una società non residente oppure che l’utile sia stato distribuito da una società di persone residente fiscale in Albania o da una società di persone non residente.

I dividendi o le distribuzioni di utili ricevuti da una società o da una partnership (in breve, il beneficiario) sono esenti dall’imposta sugli utili quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

  • Il beneficiario è un residente fiscale albanese ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge.
  • Il pagatore (la società o la partnership che effettua la distribuzione dei dividendi o la partecipazione agli utili) è un residente fiscale albanese ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 3 (vale a dire, i dividendi o la partecipazione agli utili vengono effettuati dopo che è stata pagata l’imposta sugli utili) o un non residente fiscale albanese.

(Modificato con Istruzione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2015).

3.11.  PERDITE DEI CUSCINETTI

 

La perdita risultante riconosciuta dalle autorità fiscali può essere riportata ai tre esercizi successivi. Ad esempio, se un’entità ha registrato una perdita di 9 milioni di lek nel 2000, ha il diritto di riportare tale perdita per tre esercizi consecutivi fino al 2003. Pertanto, se l’entità in questione registra un utile di 4 milioni di lek nel 2001, ai fini fiscali è autorizzata a utilizzare l’intero utile di quest’anno per coprire la perdita dell’esercizio precedente. Pertanto, la perdita si riduce da 9 milioni a 5 milioni di lek. Se nel 2002 l’ente registra nuovamente una perdita, ad esempio di 3 milioni di lekë, ha il diritto di riportarla ai tre anni successivi, ovvero fino al 2005. Se nel 2003 l’ente registra un utile di 2 milioni di lekë, può utilizzare tale utile per coprire la perdita residua di 5 milioni derivante dalla perdita del 2000, che ora si riduce a 5-2 = 3 milioni di lekë. Se nel 2004 l’ente registra, ad esempio, un utile di 6 milioni di lekë, ha il diritto di coprire con tale utile la perdita del 2002, ovvero di 3 milioni, e l’utile residuo di 3 milioni viene tassato normalmente. In questo modo, il diritto di riportare la perdita residua del 2000 è cessato (ai fini fiscali, la sua copertura con l’utile del 2004 non è riconosciuta). Pertanto, qualsiasi perdita può essere riportata a nuovo per un massimo di tre esercizi consecutivi, registrando separatamente la perdita di ciascun esercizio, in base al principio secondo cui la perdita più recente viene riportata a nuovo prima di quella più recente. Se una perdita non può essere riportata a nuovo per tre esercizi consecutivi (poiché l’entità potrebbe nuovamente subire una perdita), non può essere riportata a nuovo e non incidere sui risultati degli altri esercizi, prima dell’applicazione dell’imposta sul reddito.

Per i contribuenti che investono più di 1 miliardo di lek in attività materiali a lungo termine che servono ad attività imponibili, se l’utile imponibile di un periodo d’imposta risulta negativo, le perdite risultanti riconosciute dall’amministrazione finanziaria possono essere riportate ai successivi cinque periodi d’imposta, secondo il principio “la prima perdita prima dell’ultima”.

Tali contribuenti, al momento della presentazione del bilancio entro il 31 marzo, devono presentare alla Direzione Regionale delle Imposte la documentazione comprovante che il valore dell’investimento è superiore a 1 miliardo di lek e che il riporto delle perdite è stato esercitato in conformità alle disposizioni del presente paragrafo. La documentazione che serve a verificare il valore dell’investimento è, a seconda dei casi, il bilancio sottoposto a revisione contabile da parte dei revisori legali, corredato dei contratti di investimento, del piano di investimento, dei progetti approvati dagli organi competenti, qualora l’approvazione sia richiesta per la realizzazione dell’investimento, nonché la motivazione della variazione nei conti pertinenti (voci di bilancio) delle immobilizzazioni materiali, a dimostrazione che la società è in procinto di realizzare l’investimento. Tale documentazione sarà presentata per ciascun esercizio fiscale fino al raggiungimento del valore dell’investimento richiesto.

La Direzione Regionale delle Imposte verifica che il riporto delle perdite sia stato effettuato per 5 anni solo per i contribuenti i cui investimenti superano 1 miliardo di lek.

(Aggiunto con Istruzione n. 1515 del 03.04.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 10.04.2020)

Il comma 2 dell’articolo 27 vieta il trasferimento delle perdite delle società, in quanto il riporto delle perdite deve essere riferito esclusivamente al contribuente che le subisce. Poiché l’applicazione di tale principio richiede che si faccia riferimento al proprietario della società, nel caso in cui nel corso di un periodo d’imposta cambi la titolarità diretta e/o indiretta del capitale sociale o dei diritti di voto di un soggettodi oltre il 50%,in valore o in diritti di voto, si perde il diritto di riportare a nuovo la perdita nel periodo d’imposta in questione e nei periodi d’imposta precedenti.(Modificato dall’Istruzione n. 10 del 25.2.2013. Gazzetta Ufficiale n. 27 dell’8 marzo 2013).

 

3.11/1 CAMBIO DI PROPRIETÀ

Lo scopo dell’articolo 27/1 della legge è quello di garantire, nella misura del possibile, che i profitti derivanti dalle vendite

I trasferimenti indiretti di beni di valore situati in Albania sono soggetti all’imposta albanese sulle plusvalenze. Una vendita indiretta si verifica, ad esempio, quando una società possiede un bene che una terza parte desidera acquistare. Tuttavia, la società non vende il bene alla terza parte, ma la terza parte acquista le azioni della società proprietaria del bene, acquistandolo quindi “indirettamente”. Le azioni acquistate possono essere quelle della società che detiene il bene o, più spesso, di società che detengono direttamente o indirettamente azioni della società che detiene il bene. Spesso vi è un gran numero di società interconnesse tra il bene e il proprietario finale indiretto, e la vendita può avvenire a qualsiasi livello della catena azionaria.

Il punto 1 dell’articolo 27/1 della Legge considera la persona giuridica detentrice del bene come beneficiaria del ricavato della vendita di azioni/quote/diritti, pari al valore di mercato della parte del bene considerata trasferita. Il valore di mercato di un bene è ciò che un terzo prenderebbe in considerazione nella negoziazione dei termini della vendita di azioni che determina il trasferimento di proprietà. Conoscere i termini della vendita di azioni aiuterà a determinare il valore di mercato di un bene considerato venduto. Possono essere utilizzati anche altri metodi pertinenti per determinare il valore di mercato. L’importo del ricavato considerato ricevuto dalla vendita sarà quindi ridotto del costo proporzionale del bene, determinando l’utile o la perdita sulla vendita presunta del bene. In caso di utile, questo sarà incluso nel calcolo del reddito della persona nell’anno in cui avviene il trasferimento del bene. In caso di perdita, la perdita sarà deducibile, ma se contribuisce a una perdita complessiva per l’anno, allora tale perdita può essere annullata ai sensi dell’articolo 27(2) della legge “Sull’imposta sul reddito”, come modificata.

Il punto 1 dell’articolo 27/1 considera la persona giuridica come il riacquistatore del bene che è stato considerato trasferito. In questo modo, sebbene la persona giuridica sia considerata come se avesse trasferito il bene, questa persona ne rimane comunque proprietaria. Tuttavia, il costo del bene varierà a causa del trasferimento e del presunto riacquisto. Il nuovo costo ammortizzabile del bene sarà pari al ricavato della vendita che si ritiene la persona giuridica riceverà.

Ad esempio, ipotizziamo che il costo del bene sia di 80 milioni di lek e il valore di mercato sia di 100 milioni di lek. In un trasferimento che comporti un cambio di proprietà del 100%, la persona giuridica guadagna 20 milioni di lek (ricavo della vendita: 100 milioni – costo del bene: 80 milioni), che è incluso nel reddito imponibile della persona giuridica. Il costo del bene viene quindi rivalutato a 100 milioni di lek. Se il bene è soggetto ad ammortamento, questo verrà calcolato sul costo di 100 milioni (non di 80). Analogamente, se il bene viene successivamente venduto, il valore di 100 milioni verrà utilizzato come costo del bene per determinare se si verifica una plusvalenza o una minusvalenza dalla vendita.

Estendendo l’esempio, ipotizziamo che il cambio di proprietà dell’entità giuridica sia pari al 60%, ovvero che il terzo acquisti solo il 60% delle sue azioni. In questo caso, solo il 60% di un bene viene considerato ceduto e solo il 60% del valore di mercato del bene viene considerato una plusvalenza da cessione. Inoltre, solo il 60% del costo del bene sarà attribuito al trasferimento. La plusvalenza sarà pari a 12 (60% x 100 = 60, meno 60% x 80 = 48) e questo importo sarà incluso nel calcolo del reddito dell’entità giuridica. Il nuovo costo del bene sarà pari alla quota del vecchio costo attribuibile alla parte del bene non disponibile (80–48 = 32) più il ricavato della vendita considerato come incassato (60). Pertanto, se il bene è un bene ammortizzabile, la base in base alla quale verrà ammortizzato dopo il cambio di proprietà sarà 92 (32 + 60).

Il punto 1 dell’articolo 27/1 si applica in tutti i casi, indipendentemente dal fatto che la persona giuridica sia residente o non residente in Albania e se i beni sono attribuiti al patrimonio di una stabile organizzazione in Albania, ma a condizione che nei tre anni precedenti il ​​fatturato medio realizzato sia superiore

 

500.000.000 (cinquecento milioni) di lekë. L’imposta su qualsiasi plusvalenza derivante dal trasferimento di beni si applica a tutti i beni, indipendentemente dal loro valore, dalla loro natura mobile o immobile e dal tipo di attività in cui vengono utilizzati.

Il punto 2 dell’articolo 27/1 mira a prevenire la doppia imposizione. Questo paragrafo previene la possibilità di doppia imposizione dando priorità all’imposta di cui al punto 1 dell’articolo 27/1. Quando una persona giuridica paga l’imposta sugli utili derivanti da un trasferimento previsto dal punto 1, la cessione di azioni che ha causato il cambio di proprietà (che ha causato il presunto trasferimento) è esente dall’imposta sugli utili.

Ad esempio, supponiamo che una società albanese sia interamente posseduta da una società con sede nelle Isole Cayman, a sua volta interamente posseduta da una persona residente in un altro Paese. La società albanese possiede beni immobili con un valore di mercato superiore al loro costo. Un terzo desidera acquistare i beni immobili, non direttamente, ma acquistando azioni della società delle Isole Cayman. (Si presume che oltre il 50% del valore delle azioni della società delle Isole Cayman sia attribuibile ai beni immobili in Albania). Pertanto, la società albanese subirà un cambio di proprietà e sarà quindi considerata come se avesse trasferito i beni immobili al valore di mercato, per poi riacquistarli. Ciò si tradurrà in una plusvalenza imponibile per la società albanese. Il comma 2 del nuovo articolo 27/1 esenta dall’imposta sulle plusvalenze la cessione di azioni della società delle Isole Cayman, a condizione che la cessione sia tassata nella società residente in Albania.

Il punto 3 dell’articolo 27/1 prevede l’obbligo di notifica. Una persona giuridica che subisce un cambio di proprietà deve darne comunicazione all’autorità fiscale entro 45 giorni dal cambio. La notifica deve contenere i dettagli del cambio, come ad esempio i soggetti coinvolti nelle transazioni che hanno determinato il cambio, nonché il loro rapporto con la persona giuridica in questione. La notifica include anche i termini della transazione, inclusi i proventi della vendita e le relative modalità di calcolo.

Il punto 4 dell’articolo 27/1 estende l’obbligo di notifica di cui al paragrafo 3) oltre i cambi di proprietà a cui si applica la regola del trasferimento presunto di cui al punto 1) (cambio di proprietà superiore al 20%). Si tratta di fatto di un obbligo di notifica per le vendite indirette, ovvero quelle in cui dalla vendita di azioni si realizza una plusvalenza soggetta a tassazione. Pertanto, l’obbligo di notifica si applica solo ai trasferimenti indiretti di beni immobili.

Ad esempio, supponiamo che una società albanese sia interamente posseduta da una società con sede nelle Isole Cayman, a sua volta interamente posseduta da una persona residente in un altro Paese. La società albanese possiede immobili con un valore di mercato superiore al loro costo. Un terzo desidera acquistare l’immobile situato in Albania, non direttamente, ma acquistando il 15% delle azioni della società delle Isole Cayman. Ipotizziamo che oltre il 50% del valore delle azioni della società delle Isole Cayman sia attribuibile all’immobile situato in Albania, poiché l’articolo 4, lettera “e”, paragrafo “ii”, della legge considera qualsiasi guadagno derivante dal trasferimento di azioni come avente origine in Albania.

La variazione di proprietà della società albanese è inferiore al 20% e pertanto la norma di cui all’articolo 27/1(1) non si applica. Tuttavia, l’utile disponibile sulle azioni ha una fonte in Albania ai sensi dell’articolo 4. Il punto 4 dell’articolo 27/1 impone alla società albanese di notificare all’autorità fiscale la vendita del 15% delle azioni della società madre delle Isole Cayman. L’obbligo di notifica non si applica se la vendita delle azioni comporta una variazione di proprietà inferiore al 10% della società albanese. Questa soglia del 10% è fissata perché al di sotto di tale livello, la società albanese potrebbe non essere a conoscenza dell’operazione di vendita. Tuttavia, sebbene non vi sia alcun obbligo di notifica, se la variazione è inferiore al 10%, la vendita delle azioni rimane imponibile in

 

Albania, a condizione che le azioni derivino oltre il 50% del loro valore da immobili in Albania.

Il punto 5 dell’articolo 27/1 stabilisce il riferimento alla legge “Sulle procedure fiscali nella Repubblica d’Albania”, che prevede la sanzione per il mancato rispetto degli obblighi di notifica dell’articolo 27/1 della legge “Sull’imposta sul reddito”.

(Modificato con Istruzione n. 4 del 21.02.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 26.02.2019)

In base al punto 6 dell’articolo 27/1 della legge, le definizioni di cui sopra nella presente istruzione si applicano in ogni caso, salvo il caso in cui il cambio di proprietà (capitale sociale, quote o diritti di voto di una persona giuridica) sia soggetto alle disposizioni degli accordi ratificati per evitare le doppie imposizioni in vigore.

(Aggiunto con Istruzione n. 1515 del 03.04.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 10.04.2020)

3.12.  DICHIARAZIONE DEI REDDITI E CONTO FINALE

RESPONSABILITÀ

  • Il contribuente è tenuto a presentare, entro il 31 marzo dell’anno successivo, il modello di dichiarazione dei redditi secondo il modello allegato alle presenti istruzioni. Tale modello è compilato in conformità alle note esplicative allegate. Allo stesso modo, entro il 31 marzo dell’anno successivo, il contribuente presenta all’amministrazione finanziaria il bilancio contabile con i relativi allegati, nonché la relazione del perito autorizzato della società (quando tale relazione è richiesta dalla legge o dallo statuto).Il contribuente presenta inoltre, entro il 31 marzo, l’inventario analitico dei beni, nonché l’inventario delle attività a lungo termine al 31 dicembre dell’anno fiscale, secondo il modello allegato alla presente istruzione.

(Modificato con Istruzione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2015).

(Aggiunto con Istruzione n. 1515 del 03.04.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 10.04.2020)

3.13.  ANTICIPI (PAGAMENTI ANTICIPATI)

  • Scadenze di pagamento delle rate mensili degli acconti dell’imposta sugli utili

L’imposta sugli utili viene pagata trimestralmente o mensilmente in anticipo durante l’anno, in base a rate mensili.

L’amministrazione fiscale, sulla base dei dati della dichiarazione dei redditi imponibile dell’anno precedente, presentata dal contribuente entro il 31 marzo dell’anno successivo, calcola le rate mensili degli acconti dell’imposta sui redditi per il periodo aprile – dicembre dell’anno successivo e per il periodo gennaio – marzo dell’anno successivo.

Le rate mensili degli acconti delle imposte sugli utili, relative al periodo aprile – dicembre dell’anno successivo e al periodo gennaio – marzo dell’anno successivo, vengono comunicate al contribuente entro il 30 aprile di ogni anno.

 

Le rate dell’acconto dell’imposta sugli utili, definite come sopra, vengono versate dai contribuenti su base trimestrale o mensile.

  1. Quando le rate di acconto dell’imposta sugli utili vengono versate trimestralmente, la rata di ciascun trimestre viene calcolata in base all’importo delle rate di ciascun mese del trimestre. Le scadenze di pagamento per le rate trimestrali di acconto sono:
    1. per il primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo) dell’anno, entro il 30 marzo;
    2. per il secondo trimestre (aprile-maggio-giugno) dell’anno, entro il 30 giugno;
  • per il terzo trimestre (luglio-agosto-settembre) dell’anno, entro il 30 settembre;
  1. per il quarto trimestre (ottobre-novembre-dicembre) entro il 30 dicembre.
  1. Se le rate dell’acconto dell’imposta sugli utili vengono pagate mensilmente, la scadenza per il pagamento è il giorno 15 di ogni mese.
    • Calcolo delle rate mensili anticipate
  2. Se il contribuente è in attività da più di due anni, le rate mensili degli acconti dell’imposta sugli utili vengono calcolate come segue:

Esempio:

Imposta sul reddito: Anno 2014 = 1.200.000 lek

Le rate mensili degli anticipi dell’imposta sugli utili per il 2015 saranno:

  • Per il periodo aprile – dicembre 2015: 1.200.000/12 mesi = 100.000 lekë/mese. Totale per il periodo di 9 mesi: 100.000 x 9 mesi = 900.000 lekë.
  • Per il periodo gennaio-marzo 2016: 1.200.000/12 mesi = 100.000 lek/mese. Totale per il periodo di 3 mesi: 100.000 x 3 mesi = 300.000 lek.
  • Per il primo trimestre (gennaio – marzo) 2015, si presume che la rata di acconto sia stata determinata in precedenza (nel 2014) secondo lo schema sopra indicato, sulla base della dichiarazione degli utili imponibili del 2013.
  1. Se il contribuente è in attività da meno di un anno, le rate mensili degli acconti dell’imposta sugli utili vengono calcolate come segue:

Esempio:

Imposta sugli utili: Anno 2014 = 1.350.000 lek (il contribuente ha iniziato l’attività il 1° aprile 2014).

Le rate mensili degli anticipi dell’imposta sugli utili per il 2015 saranno:

  • Per il periodo gennaio-marzo 2015: le rate mensili degli acconti dell’imposta sugli utili saranno calcolate in base alla valutazione effettuata dal contribuente stesso al momento della registrazione, ovvero il 1° aprile 2014. In tale data sono state calcolate le rate mensili degli acconti dell’imposta sugli utili per i periodi aprile-dicembre 2014 e gennaio-marzo 2015. Supponiamo che il contribuente abbia stimato che l’imposta sugli utili per questo trimestre sarà di 300.000 lek, ovvero 100.000 lek al mese.
  • Per il periodo aprile – dicembre 2015: 1.350.000 lekë/9 mesi = 150.000 lekë/mese. Totale per i 9 mesi: 150.000 x 9 mesi = 1.350.000 lekë. Totale rate mensili dell’anticipo imposta sugli utili per l’anno 2015: 300.000 lekë + 1.350.000 lekë= 1.650.000 lekë.
  • Per il periodo gennaio-marzo 2016: 150.000 x 3 mesi = 450.000 lek.
  1. All’inizio dell’attività del contribuente nell’anno successivo, le rate mensili degli acconti dell’imposta sugli utili vengono calcolate sulla base della dichiarazione dei redditi stimata presentata dal contribuente stesso, divisa per il numero di mesi rimanenti fino alla fine dell’anno, escluso il primo mese di registrazione. Questa formula di calcolo servirà anche a determinare le rate mensili degli acconti dell’imposta sugli utili per i primi 3 mesi dell’anno successivo. Quindi, per i successivi 9 mesi dell’anno successivo (aprile-dicembre), le rate

 

Gli anticipi mensili dell’imposta sugli utili vengono calcolati in base ai dati della dichiarazione degli utili imponibili dell’anno precedente.

Esempio:

Il contribuente si registra il 10 agosto 2014 e dichiara che la sua imposta sul reddito per il periodo rimanente del 2014 sarà pari a 800.000 lek.

I suoi pagamenti mensili anticipati dell’imposta sul reddito vengono calcolati come segue:

  • Per ciascuno dei mesi del periodo settembre-dicembre 2014: 800.000: 4 = 200.000 lek/mese
  • Per ciascuno dei mesi del primo trimestre pagherà inoltre 200.000 lek/mese.

Lo stesso metodo verrà utilizzato per calcolare le rate mensili degli acconti delle imposte sugli utili nei casi in cui i periodi precedenti abbiano comportato delle perdite.

ç) I contribuenti che avviano la propria attività nell’anno fiscale successivo e svolgono attività nel settore produttivo (secondo la definizione dell’INSTAT per le attività produttive), ai sensi dell’articolo 30 della legge (“Acconti”), non pagheranno l’imposta sugli utili sotto forma di acconto per i primi 6 mesi di attività dopo la registrazione, né per il periodo rimanente fino alla fine dell’anno successivo, se tale periodo è inferiore a 6 mesi. Pertanto, se un contribuente che svolge attività nel settore produttivo si registra presso l’autorità fiscale il 1° gennaio dell’anno successivo, non pagherà l’imposta sugli utili sotto forma di acconto per il periodo gennaio-giugno dell’anno successivo, mentre per il periodo luglio-dicembre pagherà l’imposta sugli utili sotto forma di acconto sulla base della dichiarazione previsionale per l’importo stimato dell’obbligo mensile, secondo gli esempi sopra indicati. Se l’attività di questo contribuente (registrazione presso l’autorità fiscale) viene svolta nel mese di settembre dell’anno successivo, egli non pagherà anticipatamente l’imposta sugli utili per il periodo settembre-dicembre dell’anno successivo.”

3.13.3. Correzione al ribasso delle rate mensili degli acconti dell’imposta sugli utili.

“Nel caso in cui il contribuente, in qualsiasi momento del periodo d’imposta (in qualsiasi mese dell’anno), certifichi che l’imposta sugli utili del periodo successivo sarà significativamente inferiore all’imposta sugli utili del periodo precedente, l’amministrazione finanziaria accetta la riduzione delle rate di acconto dell’imposta sugli utili stabilite.”

A sostegno della richiesta di riduzione delle rate mensili degli acconti dell’imposta sugli utili possono essere assunti i seguenti fatti:

  • Totale delle vendite realizzate e dichiarate dal contribuente, per i mesi precedenti l’anno successivo, in rapporto al totale delle vendite dei due anni precedenti. Qualora tali vendite siano diminuite in modo significativo, l’amministrazione finanziaria accetta la riduzione delle rate proporzionalmente alla diminuzione del volume delle vendite.
  • L’assenza persistente di contratti di vendita di beni o servizi, appalti di lavori, ecc., che ridurranno significativamente l’attività e il reddito del contribuente per i restanti mesi dell’anno successivo per i quali si richiede la riduzione delle rate mensili degli acconti dell’imposta sugli utili.
  • Completamento dei contratti in base ai quali sono stati conseguiti ricavi negli anni precedenti, completamento di edifici o altre opere pubbliche realizzate.

– Calamità o altri danni che possano verificarsi al contribuente nel corso dell’anno successivo e che comportino una diminuzione del volume della sua attività economica.

  • Chiusura di alcune linee, attività, significativa riduzione della forza lavoro a seguito della contrazione dell’attività.

Al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, se l’imposta annuale dovuta per l’imposta sui redditi supera di oltre il 10% l’importo versato in rate mensili di acconto dell’imposta sui redditi, il contribuente è tenuto a pagare gli interessi di mora, che

 

Si calcola nella misura del 5 per cento sulla differenza tra l’imposta annua dovuta secondo la dichiarazione annuale degli utili e l’importo totale delle rate mensili degli acconti dell’imposta sugli utili versati durante l’anno.

Esempio:

L’importo delle rate mensili degli acconti dell’imposta sugli utili calcolati da versare per l’anno successivo, in base all’articolo 30 della Legge e al paragrafo 3.13.2 della presente Istruzione, è pari a 2.100.000 lek, così suddiviso:

  • Rate mensili anticipate calcolate per il periodo gennaio-marzo 300.000 lek (3 mesi x 100.000);
  • Rate mensili degli anticipi calcolate per il periodo aprile-dicembre 1.800.000 lek (9 x 200.000);
  • Totale rate mensili degli anticipi calcolate per l’anno: 300.000 + 1.800.000 =

2.100.000 lek.

Il contribuente, sulla base delle argomentazioni fornite, ha versato tutte le rate mensili degli acconti per il periodo gennaio-agosto dell’anno e ha azzerato le rate mensili degli acconti per il periodo settembre-dicembre per un importo pari a 4 x 200.000 = 800.000 lek. Pertanto, l’importo annuo versato delle rate degli acconti per l’anno è pari a 1.300.000 lek rispetto ai 2.100.000 lek calcolati inizialmente. Se, in base alla dichiarazione annuale dell’imposta sugli utili, il contribuente ha dichiarato un importo di 2.200.000 lek di imposta sugli utili, la differenza rispetto alle rate mensili degli acconti versati è superiore al 10% (2.200.000/1.300.000 = 169%). In questo caso, il contribuente è tenuto a pagare interessi di mora del 5% sulla differenza di 900.000 lek (2.200.000 – 1.300.000 lek).

3.13.4 Correzione incrementale delle rate mensili degli acconti dell’imposta sugli utili.

“Entro il 31 ottobre di ogni anno, i contribuenti devono presentare all’amministrazione fiscale una dichiarazione di accertamento dell’imposta sugli utili per l’anno in corso.

L’amministrazione finanziaria può aumentare le rate mensili degli acconti solo per gli ultimi due mesi dell’anno fiscale successivo (novembre – dicembre), nei seguenti casi:

  1. Qualora il contribuente stesso accerti che l’imposta sugli utili, da lui stimata per l’anno successivo, supererà di oltre il 10% le rate mensili degli acconti calcolate secondo la legge, dovrà presentare entro il 31 ottobre una dichiarazione di accertamento dell’imposta sugli utili per l’anno fiscale. Su tale base, l’amministrazione fiscale adegua al rialzo le rate per i mesi di novembre e dicembre dell’anno successivo.

Esempio 1:

Rate calcolate per i mesi di gennaio – marzo: 300.000 lekë (100.000 lekë/mese), Rate calcolate per i mesi di aprile – ottobre: ​​1.400.000 lekë (200.000 lekë/mese), Importo: 300.000 + 1.400.000 = 1.700.000 lekë

Rate precalcolate per i mesi di novembre-dicembre: 400.000 lek (2×200.000), Totale rate per l’intero anno fiscale: 2.100.000 lek (1.700.000+400.000), Imposta sugli utili stimata dal contribuente stesso: 2.700.000 lek,

L’imposta sugli utili calcolata dal contribuente stesso è superiore di oltre il 10% alle rate mensili degli anticipi calcolati (2.700.000/2.100.000 = 28%), il che comporta una rata aggiuntiva per i mesi di novembre-dicembre di 300.000 lek al mese (2.700.000 – 2.100.000 lek).

= 600.000/2 = 300.000 lek/mese). Esempio 2:

Rate calcolate per i mesi di gennaio – marzo: 300.000 lek (100.000 lek/mese), Rate calcolate per i mesi di aprile – ottobre: ​​1.400.000 lek (200.000 lek/mese)

 

Importo: 300.000 + 1.400.000 = 1.700.000 lek

Rate precalcolate per i mesi di novembre – dicembre: 400.000 lek (2×200.000) Totale rate per l’intero anno fiscale 2.100.000 lek (1.700.000+400.000)

Imposta sul profitto calcolata dal contribuente stesso: 2.300.000 lek

L’imposta sugli utili calcolata dal contribuente stesso non può superare di oltre il 10% le rate mensili degli acconti calcolati in anticipo (2.300.000/2.100.000 = 9%), il che significa che l’amministrazione fiscale non può aumentare le rate mensili degli acconti per i mesi di novembre e dicembre. Pertanto, il contribuente pagherà in quei due mesi le rate iniziali stabilite per 400.000 lek (2×200.000).

  1. L’amministrazione finanziaria può, in qualsiasi momento, rettificare l’importo della rata mensile qualora, a seguito di un’accurata verifica effettuata per l’anno d’imposta precedente, emerga che l’imposta sugli utili per quell’anno era errata e per tale motivo sia stata effettuata una nuova verifica fiscale a carico del contribuente. L’aumento della rata per l’anno successivo sarà proporzionale all’aumento dell’utile a seguito della verifica e della relativa nuova verifica.
  2. L’amministrazione fiscale può correggere l’importo della rata mensile per il periodo novembre-dicembre, anche qualora il contribuente non ottemperi agli obblighi di cui al punto “a” di cui sopra, ovvero quando non presenti la dichiarazione di accertamento dell’imposta sugli utili per l’anno successivo e non richieda l’aumento degli acconti a seguito dell’accertamento effettuato per l’aumento del proprio utile di oltre il 10% nell’anno successivo rispetto all’anno precedente. L’accertamento in questo caso viene effettuato sulla base di tutte le informazioni a disposizione dell’amministrazione fiscale, tra cui vendite, acquisti, importazioni, esportazioni dichiarate, gare d’appalto vinte, informazioni da banche, fornitori, clienti, ecc. Sulla base di queste informazioni, l’amministrazione fiscale deve essere convinta che l’imposta sugli utili di tale contribuente nell’anno successivo sarà superiore di oltre il 10% rispetto all’anno precedente.

In ciascuno dei casi di cui sopra, l’amministrazione fiscale notifica al contribuente l’aumento delle rate anticipate, in conformità con le disposizioni della Legge n. 9920, del 19.5.2008, “Sulle procedure fiscali nella Repubblica d’Albania”, e successive modifiche.

3.13.5. Ricalcolo finale dell’imposta sugli utili.

Il calcolo finale dell’imposta sugli utili si basa sui dati fattuali della dichiarazione degli utili imponibili e di altri documenti giustificativi, come bilanci annuali, accertamenti effettuati a seguito di verifiche fiscali, ecc.

Se l’imposta dichiarata e pagata sulla base della dichiarazione annuale di reddito imponibile è maggiore di:

  • l’importo delle rate mensili degli anticipi versati durante l’anno; e
  • imposta estera pagata, che viene accreditata ai sensi dell’articolo 37 della legge, il contribuente versa la relativa differenza, entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Se l’imposta dichiarata e pagata sulla base della dichiarazione annuale di reddito imponibile è inferiore a:

  • l’importo delle rate mensili degli anticipi versati durante l’anno; e
  • L’imposta estera versata, che viene accreditata ai sensi dell’articolo 37 della legge, supera l’importo versato in eccesso a causa di altri debiti fiscali non pagati dal contribuente. Se il contribuente non ha altri debiti fiscali non pagati, con il suo consenso scritto, l’importo residuo, se presente:

 

  • viene rimborsato automaticamente, entro 30 giorni di calendario dalla data di dichiarazione e pagamento da parte del contribuente;
  • viene riportato a nuovo per tenere conto delle future passività fiscali del contribuente.

3.14 “Dichiarazione e pagamento da parte di soggetti non residenti”

L’articolo 30/1 della Legge “Sulle imposte sul reddito” stabilisce una procedura speciale di dichiarazione e pagamento per i non residenti che, ai sensi del punto 1 “ç” dell’articolo 16 della Legge, sono soggetti all’imposta sugli utili, ma per i quali non si applica la procedura ordinaria prevista dagli articoli 29 e 30. La procedura di dichiarazione ai sensi dell’articolo 29 della Legge impone al contribuente di redigere il bilancio contabile e la dichiarazione dell’utile imponibile per le attività soggette a imposta sugli utili in Albania. La disposizione dell’articolo 30/1 include i casi in cui un contribuente non residente è tassato per transazioni e attività al di fuori dell’Albania, sebbene non abbia l’obbligo di redigere il bilancio contabile e la dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 29. In particolare, questo può essere il caso in cui un soggetto non residente sia soggetto a tassazione per una transazione isolata effettuata, ad esempio, in una zona “offshore”, come la vendita di azioni di una società delle Isole Cayman trattata al punto

3.11/1 della presente istruzione in relazione al punto 4 dell’articolo 27/1.

Il punto 1 dell’articolo 30/1 prevede una dichiarazione separata del reddito imponibile per i soggetti non residenti, laddove un soggetto non residente sia soggetto all’articolo 16(1) della Legge. Ai fini della dichiarazione di cui sopra, verrà utilizzata la dichiarazione del reddito imponibile secondo il modello “Dichiarazione e pagamento da parte di determinati soggetti non residenti”, allegato alle presenti istruzioni. Il punto 2 dell’articolo 30/1 esclude questa categoria dal sistema di rateizzazione dell’imposta e dal sistema del credito d’imposta estero. L’imposta relativa a questa categoria viene dichiarata e versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi.(Modificato con Istruzione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2015).

(Modificato con Istruzione n. 4 del 21.02.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 26.02.2019)

  1. IMPOSTA SEMPLIFICATA SUGLI UTILI (abrogata)

(Modificato con Istruzione n. 16 del 25.07.2012. Gazzetta Ufficiale n. 100 del 13.08.2012).

5.   RITENUTA D’IMPOSTA

  • RITENUTA D’IMPOSTA SUL REDDITO

Ai sensi dell’articolo 33 della Legge, tutte le persone, comprese le persone giuridiche, le società di persone, le persone fisiche che esercitano attività commerciali e sono residenti fiscali in Albania, gli enti governativi centrali o locali, le organizzazioni senza scopo di lucro e qualsiasi entità o persona giuridica costituita come tale in Albania, che effettua pagamenti di uno qualsiasi dei tipi di pagamenti elencati nell’articolo 33, sono obbligate a trattenere l’imposta alla fonte e a versarla all’autorità fiscale competente entro e non oltre il 20 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

5.2 La ritenuta d’acconto non verrà effettuata quando il pagamento, come da fattura emessa, viene effettuato a:

  1. Persone giuridiche/persone fisiche commerciali, che sono contribuenti dell’imposta sugli utili e quando il pagamento viene effettuato per servizi che costituiscono l’attività normale della loro impresa. Queste persone dichiarano tale reddito nel reddito imponibile dell’impresa;
  2. Persone giuridiche/fisiche commerciali che sono contribuenti dell’imposta semplificata sugli utili e quando il pagamento è effettuato per servizi che costituiscono l’attività normale della loro impresa. Tali persone dichiarano tale reddito nel reddito imponibile dell’impresa;

 

  1. Qualsiasi persona giuridica albanese o straniera per i pagamenti relativi al trasporto internazionale di merci e passeggeri.
  2. I soggetti non residenti, in relazione ai servizi resi nell’ambito della propria attività commerciale a favore di soggetti residenti in Albania, possono presentare domanda solo se previsto dalle disposizioni degli accordi per l’eliminazione delle doppie imposizioni stipulati dall’Albania con il Paese di residenza del beneficiario del reddito. La domanda di elusione della ritenuta d’acconto deve essere presentata alla Direzione Generale delle Imposte entro 2 anni dalla data di pagamento della fattura.

(Modificato con Istruzione n. 4 del 21.02.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 26.02.2019)

5.3.   LIVELLO DI IMPOSTA TRATTENUTA ALLA FONTE

La ritenuta alla fonte viene effettuata nella misura del 15% dell’importo lordo per i pagamenti indicati nell’articolo 33 della legge e nella misura dell’8% per i dividendi e le distribuzioni di utili (ad eccezione dei casi previsti al punto 5.2 che precede).Per i redditi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione, ovvero per i prelievi (riduzioni) del capitale sociale, tale imposta viene calcolata sul reddito netto, secondo quanto precisato nella presente Istruzione.

(Modificato con Istruzione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2015).

(Modificato con Istruzione n. 4 del 21.02.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 26.02.2019)

5.4.       RITENUTA ALLA RISERVA PER I PAGAMENTI EFFETTUATI DA SOGGETTI NON RESIDENTI

Ai sensi del punto 3 dell’articolo 33 della Legge, le persone non residenti sono inoltre tenute a trattenere l’imposta su tutti i pagamenti (definiti al punto 1 dell’articolo 33 della Legge) da loro effettuati, quando tali pagamenti sono effettuati tramite una stabile organizzazione che hanno nella Repubblica d’Albania, o tramite il loro rappresentante nominato.

5.5.      REGISTRAZIONE DELLE RITENUTE ALLA FONTE

La ritenuta d’acconto viene registrata dalle persone residenti nella Repubblica d’Albania, dagli enti governativi centrali e locali, dalle organizzazioni senza scopo di lucro, nonché da qualsiasi altra persona riconosciuta come tale dalla legislazione vigente, tramite registrazioni nei registri pertinenti, che contengono i dati identificativi completi della persona beneficiaria (incluse fotocopie del certificato di registrazione del beneficiario), i casi in cui la ritenuta d’acconto non viene effettuata in conformità agli accordi per evitare la doppia imposizione, la descrizione dei servizi ricevuti, i riferimenti ai documenti a supporto del servizio ricevuto, l’importo del pagamento e la ritenuta d’acconto.

Una persona residente, registrata ai fini fiscali, che effettua pagamenti secondo le disposizioni dell’articolo 33 della Legge, deve conservare i registri per il calcolo e la ritenuta dell’imposta sul reddito per ciascun beneficiario e metterli a disposizione dell’amministrazione fiscale e della persona che beneficia del reddito, per la quale è stato effettuato il pagamento, quando ne viene fatta richiesta.

Il soggetto residente iscritto ai fini fiscali, che effettua i versamenti previsti dall’articolo 33 della legge n. 8438 del 28.12.1998, “Sulle imposte sui redditi”, e successive modifiche, dichiara e

 

versa la ritenuta d’acconto, con un’aliquota del 15% degli importi lordi dei pagamenti, fino al giorno 20 del mese successivo al mese di pagamento. Un’eccezione a questa regola è la dichiarazione e il pagamento della ritenuta d’acconto per i dividendi come definiti dall’articolo 33/1 della Legge, nonché la dichiarazione e il pagamento della ritenuta d’acconto per le fatture non liquidate per servizi tecnici, di consulenza e di gestione, di cui alla lettera “ll”, dell’articolo 21 “Spese ignote” della Legge. Per i dividendi, la dichiarazione e il pagamento della ritenuta d’acconto vengono effettuati entro il 20 agosto di ogni anno, indipendentemente dal momento in cui verrà effettuato il pagamento dei dividendi ai beneficiari. Per le fatture non liquidate per servizi tecnici, di consulenza e di gestione, la dichiarazione e il pagamento della ritenuta d’acconto devono essere effettuatinel rispetto del termine di cui al punto q) del punto 3.6 della presente istruzione.,indipendentemente dal momento in cui verrà effettuata la loro liquidazione.

Il modello di dichiarazione di ritenuta d’acconto viene presentato da tutte le persone definite nell’articolo 33 della legge, registrate ai fini fiscali, comprese tutte le persone residenti nella Repubblica d’Albania, gli enti governativi centrali e locali, le organizzazioni senza scopo di lucro, nonché qualsiasi altra persona riconosciuta come tale dalla normativa fiscale vigente.

Il modello di dichiarazione delle ritenute d’acconto è parte integrante dell’istruzione n. 5 del 30.1.2006 e successive modifiche.

(Sostituito dall’Istruzione n. 1515 del 03.04.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 10.04.2020)

  • Decisione sulla destinazione degli utili.

Ai sensi dell’articolo 33/1 della legge,persone giuridichei soggetti passivi dell’imposta sugli utili, entro il 31 luglio di ogni anno, devono depositare presso l’amministrazione tributaria la decisione dell’organo decisionale competente della società in merito ai risultati finanziari dell’anno precedente e alla destinazione dell’utile al netto delle imposte, determinando l’ammontare delle riserve legali (comprese le riserve costituite in conformità allo statuto della società), la parte che sarà destinata agli investimenti o agli aumenti di capitale e la parte che sarà distribuita sotto forma di dividendi.

(Modificato con Istruzione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2015).

(Modificato con Istruzione n. 4 del 21.02.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 26.02.2019)

5.7.   RIDUZIONI DI CAPITALE

5.7 Qualsiasi riduzione di capitale, non finalizzata alla riduzione delle perdite e destinata alla distribuzione ai soci, è considerata un dividendo e come tale è tassata, ma solo nella misura in cui la riduzione di capitale derivi dagli utili capitalizzati della società e non da conferimenti in denaro o in natura dei soci. Gli aumenti di capitale, i conferimenti in denaro o in natura dei soci e le riduzioni di capitale devono essere effettuati in conformità alle norme e procedure della legge “Sui commercianti e le società commerciali”.

(Sostituito dall’Istruzione n. 36 del 21.09.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25.09.2020).

5.7/1 Ritenuta d’acconto sui redditi percepiti dalle persone fisiche tramite gioco d’azzardo e casinò

 

Ai sensi della lettera “f” dell’articolo 33/1 della legge, gli organizzatori di giochi d’azzardo sono tenuti a trattenere l’imposta alla fonte sui redditi che le persone fisiche ricavano dal gioco d’azzardo e dai casinò.

Nel caso di redditi derivanti dalla partecipazione a giochi d’azzardo, quali: scommesse, scommesse online, bingo tradizionale e televisivo, lotteria nazionale, la ritenuta d’acconto viene calcolata e trattenuta dall’organizzatore autorizzato di tali giochi sull’importo lordo vinto. L’importo lordo su cui viene calcolata la ritenuta d’acconto è la differenza tra la vincita del giocatore e l’importo pagato per la schedina, oppure la differenza tra la vincita del giocatore e l’importo scommesso.

Casinò e casinò elettronici

In caso di reddito derivante dalla partecipazione a giochi d’azzardo da casinò e da casinò elettronici, il singolo giocatore è tenuto a presentare un’autodichiarazione all’organizzatore del gioco d’azzardo in merito all’importo giocato nel casinò. Sulla base di tale autodichiarazione, l’organizzatore calcola la ritenuta d’acconto pari alla differenza tra l’importo vinto e l’importo giocato dal giocatore. L’organizzatore non rilascia al giocatore un certificato di vincita senza prima aver effettuato la ritenuta d’acconto.

Se il giocatore vince, partecipando a giochi d’azzardo, un bene materiale, ad esempio un’automobile, la ritenuta d’acconto viene calcolata sul valore di mercato del bene vinto.

L’organizzatore è tenuto a trattenere l’imposta alla fonte sul reddito del giocatore e a versarla all’autorità fiscale competente entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

(Modificato dall’Istruzione n. 3 del 7.01.2011, Gazzetta Ufficiale n. 2 dell’11 gennaio 2011).

5.8.  ​ RITENUTA ALLA FONTE SUI REDDITI DI ANTA

(Abrogato con provvedimento n. 4 del 21.02.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 26.02.2019)

6.  TRASFERIMENTO PREMI

(Abrogato con provvedimento n. 4 del 21.02.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 26.02.2019)

7.   CREDITO D’IMPOSTA ESTERO

7.1    CREDITO        IL TASSARE   IL     PAGATO    fuori          territorio ILREPUBBLICA DI ALBANIA

L’articolo 37 (commi 1 e 2) riguarda l’accredito dell’imposta versata dai contribuenti residenti nella Repubblica d’Albania in altri Paesi (al di fuori del territorio della Repubblica d’Albania) per gli utili conseguiti in tali Paesi. Tuttavia, tale riduzione non può superare il livello di imposta che verrebbe applicato a tali redditi se fossero conseguiti nel territorio della Repubblica d’Albania, in base alla legislazione fiscale albanese.

Esempio:

Caso 1, differisce con questo contenuto;

Caso 1. Un soggetto giuridico, residente in Albania, per il 2018 ha attività in Albania, nonché una filiale in Italia, dove realizza un utile netto come segue:

  • dall’attività in Albania: 30.000.000 lekë;
  • dall’attività in Italia: 16.000.000 di lek.

In base alle disposizioni della presente legge (articolo 17), questa persona, in quanto residente albanese, è soggetta a imposta in Albania sugli utili conseguiti da tutte le fonti, all’interno e all’esterno del territorio della Repubblica d’Albania.

 

Pertanto l’imposta dovuta in Albania sarà:

  • profitto totale: 46.000.000 lek

– imposta sugli utili = 46.000.000 x 15% = 6.900.000 lek

Tuttavia, per l’utile realizzato in Italia, il contribuente è tassato lì (come non residente) con l’aliquota italiana dell’imposta sugli utili del 36%. Pertanto, l’imposta pagata in Italia:

16.000.000 x 36%=5.760.000 lek

Il contribuente fornisce la documentazione completa comprovante il pagamento di questa imposta in Italia. Successivamente, l’autorità fiscale albanese effettua la riduzione dell’imposta come segue:

  • l’imposta che si dovrebbe pagare se i redditi prodotti in Italia fossero prodotti in Albania:

16.000.000 x 15% = 2.400.000 lekë. È per questo importo che verrà effettuata la riduzione fiscale, quindi:

6.900.000 -2.400.000 = 4.500.000 lekë, che è l’imposta finale sugli utili che questa entità pagherà in Albania.

Caso 2. Supponiamo che la stessa persona giuridica albanese abbia una succursale per l’esercizio della propria attività in Macedonia, dove l’aliquota dell’imposta sugli utili è del 10%. In questo caso avremmo:

  • profitto realizzato in Albania: 10.000.000 di lekë
  • Utile realizzato in Macedonia: 6.000.000 lek Obbligo fiscale ai sensi dell’articolo 17 della legge:

16.000.000 x 15%=2.400.000 lek

Tuttavia, per l’utile realizzato in Macedonia, il contribuente è tassato lì con un’aliquota del 10%. Pertanto, l’imposta sull’utile pagata in Macedonia è: 6.000.000 x 10% = 600.000 lek. In questo caso, poiché l’imposta pagata in Macedonia (10%) non supera l’imposta dovuta per tale reddito in Albania (15%), è proprio questo importo, ovvero 600.000 lek, che verrà detratto dall’imposta totale dovuta. In questo caso, dopo che il contribuente avrà ricevuto la documentazione completa attestante il conseguimento del reddito e il pagamento dell’imposta in Macedonia per tale importo, il credito d’imposta verrà erogato come segue:

2.400.000 -600.000=1.800.000 lekë, che è l’imposta finale sugli utili che questa entità pagherà in Albania.

Come si può vedere, il credito (riduzione) dell’imposta sugli utili pagata all’estero per gli utili realizzati all’estero non deve in nessun caso superare, cioè può essere inferiore o uguale, all’imposta che verrebbe pagata in Albania se tali utili fossero realizzati in Albania.

Lo stesso principio si applica alla tassazione delle persone fisiche. A una persona residente in Albania verrà accreditata l’imposta sul reddito pagata all’estero per i redditi percepiti all’estero (a fronte di documentazione giustificativa), ma non più dell’imposta che verrebbe pagata in Albania se tale reddito fosse percepito in Albania.

Pertanto, l’imposta pagata all’estero viene sempre accreditata (o ridotta) per gli utili o i redditi generati all’estero, mentre l’imposta sui redditi generati in Albania non viene influenzata.

(Modificato con Istruzione n. 4 del 21.02.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 26.02.2019)

7.2. ACCREDITAMENTO DELLE PERDITE

Il paragrafo 3 dell’articolo 37 riguarda l’accredito (o la riduzione) delle perdite che un contribuente, persona giuridica residente in Albania, ha realizzato all’estero, a fronte dell’utile che tale persona ha

 

è stato effettuato in Albania. In questo caso, si procede come se l’articolo 27 (riporto delle perdite) fosse applicato in qualsiasi paese straniero.

Esempio. Una persona giuridica residente in Albania, oltre a svolgere la propria attività in Albania, ha costituito una succursale in Italia (ad esempio, dove può confezionare prodotti e concludere contratti di vendita per il mercato italiano), e la succursale in Italia registra una perdita nel primo anno e un utile nel secondo. Vediamo come la perdita verrà accreditata (ridotta) in base alle disposizioni del terzo comma dell’articolo 37:

Per l’anno 2017:

  • profitto in Albania: 000.000TUTTO
  • perdita della filiale in Italia: 000.000TUTTO
  • profitti da tutte le fonti all’interno e all’esterno dell’Albania (profitti mondiali o globali): 000.000TUTTO
  • Imposta sugli utili in Albania: 18.000.000 x 15% = 700.000TUTTO
  • Imposta sugli utili in Italia: 0TUTTO

Per l’anno 2018:

  • profitto in Albania: 000.000TUTTO
  • profitto in Italia: 000.000TUTTO
    • trarre profitto da tutte le fonti all’interno e all’esterno dell’Albania(profitto mondiale): 36.000.000 TUTTO
    • Imposta sugli utili in Albania come residente (articolo 17) calcolata sull’utile globale:

36.000.000 x 15% =                                             5.400.000TUTTO

  • Imposta sugli utili in Italia:

16.000.000 x 36% =                                             5.760.000TUTTO

Il credito (riduzione) dell’imposta pagata in Italia verrà effettuato con le seguenti modalità e nella misura:

La perdita dell’anno precedente viene riportata a nuovo (dedotta) dall’utile del 2018 della filiale in Italia.

16.000.000 – 2.000.000 = 14.000.000 lekë (ai sensi dell’articolo 27). Per questo importo, l’imposta viene calcolata come se l’utile fosse stato realizzato in Albania (ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 37), ovvero 14.000.000 x 15% = 2.100.000. È proprio questo importo che verrà detratto dall’imposta globale dovuta. Pertanto, l’imposta finale dovuta per l’imposta sugli utili che la persona giuridica pagherà in Albania per il 2018 è: 5.400.000 – 2.100.000 = 3.300.000 lekë.

La tabella n. 1 “Imposta sul reddito da lavoro dipendente” è sostituita dalla tabella n. 1 “Imposta sul reddito da lavoro dipendente” allegata alla presente istruzione.

Il modulo “Dichiarazione e pagamento da parte di determinati soggetti non residenti” è allegato alla presente istruzione.

(Modificato con Istruzione n. 4 del 21.02.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 26.02.2019)

8.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In applicazione del presente articolo, i contribuenti che hanno beneficiato di agevolazioni fiscali ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 7677 del 03.03.1993 “Imposta sugli utili” continueranno a beneficiarne in conformità alle disposizioni di tale legge. Le entità costituite dopo la data di entrata in vigore della legge n. 8438 del 28.12.1998 non beneficiano più di tali agevolazioni.

 

Inoltre, tutti i contribuenti potranno godere delle agevolazioni e delle esenzioni fiscali previste dalle leggi: n. 7665, del 21.1.1993 “Sullo sviluppo delle aree a vocazione turistica prioritaria”; n. 8098, del 28.3.1996 “Sulla condizione dei non vedenti” e decreto n. 782, del 22.2.1994 “Sul regime fiscale nel settore degli idrocarburi”.

Solo per il periodo d’imposta 2013, i soggetti soggetti all’imposta semplificata sugli utili delle piccole imprese devono compilare e presentare la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche delle piccole imprese ai sensi della lettera “gj” dell’articolo 8 e degli articoli da 12 a 12/6 della legge n. 8438, del 28.12.1998, “Sull’imposta sui redditi”, come modificata, entro il 10 febbraio 2014. (Modificata dall’istruzione n. 14, del 23.05.2014. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80, del 4 giugno 2014).

  1. abrogazione

L’Istruzione del Ministro delle Finanze n. 5 del 18.01.2005 è abrogata.

  1. In allegato:
  2. Tabella n. 1 “Imposta sul reddito da lavoro dipendente”;
  3. Tabella n. 2 “Imposta sul trasferimento dei diritti di proprietà sugli immobili”; RIPETUTAMENTE

(Modificato dall’Istruzione n. 10 del 25.2.2013. Gazzetta Ufficiale n. 27 dell’8 marzo 2013).

  1. Modulo di dichiarazione e pagamento dell’imposta sul reddito da lavoro dipendente, E-TAP 010/a;
  2. Modello di dichiarazione dei redditi personali da altre fonti (non derivanti da rapporti di lavoro in corso) E-TAP 013/a;
  3. Modulo di dichiarazione e pagamento dell’imposta sugli utili E-TAF 001/A;
  4. Dichiarazione analitica dei redditi E-TAF 000/a;
  5. Modulo “Richiesta di Registrazione” 1.1;
  6. Modulo “Notifica di variazioni di registrazione” Modulo 4.1;
  7. Modello di ordine di pagamento per l’imposta semplificata sugli utili E-TBV-020/a;
  8. Modello di libro di acquisto per i contribuenti delle piccole imprese E-TBV-010;
  9. Modello di libro delle vendite (circolazione) per i contribuenti delle piccole imprese, E-TBV-011;
  10. Modello di fattura fiscale semplice, E-TBV-055/a;
  11. Modello di ricevuta fiscale, E-TBV-013;
  12. Modulo “Dichiarazione di previsione del fatturato delle piccole imprese” E-TBV-014.
  13. Modulo semplificato per la dichiarazione e il pagamento delle imposte sugli utili. FDP-SPT 001.
  14. Entrata in vigore

La presente Istruzione entra in vigore al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente istruzione entra in vigore immediatamente ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.La presente Istruzione entra in vigore al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente Istruzione entra in vigore al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale..La presente istruzione entra in vigore al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.La presente istruzione entra in vigore al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale..

 

La presente istruzione entra in vigore al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MINISTRO DELLE FINANZERIDVAN BODE

La presente istruzione entra in vigore immediatamente ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Per il periodo d’imposta dicembre 2014 la dichiarazione e il pagamento della ritenuta d’acconto vengono effettuati secondo le presenti istruzioni.

La presente istruzione entra in vigore al momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MINISTRO DELLE FINANZE

Shine Cani

La presente istruzione entra in vigore al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.La presente istruzione entra in vigore al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.La presente istruzione entra in vigore al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.La presente istruzione entra in vigore al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MINISTRO DELLE FINANZE E DELL’ECONOMIA

Anila Denaj

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. … in data ….

Modificato con Istruzione n. 3 del 7.01.2011. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 dell’11 gennaio 2011.Modificato con Istruzione n. 9 del 26.04.2011. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 26.04.2011.

.10.05.2011.

Modificato con disposizione n. 13 del 26.05.2011. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 31 maggio 2011.

Modificato con disposizione n. 24 del 7.11.2011. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 14.11.2011.

Modificato con provvedimento n. 16 del 25.07.2012. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 13.08.2012.

Modificato con disposizione n. 10 del 25.2.2013. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 dell’8 marzo 2013.

Modificato con disposizione n. 14 del 24.05.2013. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 4.06.2013.

Modificato con disposizione n. 23 del 30.7.2013. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 9.08.2013.

 

Modificato con Istruzione n. 14 del 23.05.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 giugno 2014.

Modificato con disposizione n. 31 del 29.12.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 dell’8 gennaio 2015.

Modificato con Istruzione n. 4 del 21.02.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 26.02.2019.

Modificato con Istruzione n. 12 del 15.03.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 21.03.2019.

Modificato con provvedimento n. 1515 del 03.04.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 10.04.2020

Modificato con disposizione n. 36 del 21.09.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25.09.2020.

Specchio n. 1

TABELLA PER L’IMPOSTA SUL REDDITO PERSONALE DA LAVORO DIPENDENTE

 

Reddito imponibile (in lek/mese) PERCENT
da Fino a (incluso)
0 30.000 Zero percento
30.001 150 000 +13 percento dell’importo superiore a 30.000 lek.
150 001 Di più 15.600 lek + il 23 percento dell’importo superiore a 150.000 lek

 

DICHIARAZIONE INDIVIDUALE

RELAZIONE SUI RICAVI ANNUALI

 

Inserire una “X” nella casella appropriata se non si invia la domanda per la prima volta in questo periodo di invio.         correzione

SEZIONE A: DATI IDENTIFICATIVI

 

(5    Nome                      

)                 ,

PATERNITÀ                 

;

SCORSO                     

      ,

Sesso: M            F

 

 

(6    Numero di identificazione personale secondo la carta d’identità del dichiarante

)                                                                                                                   

(7)   indirizzoprincipale:

)              

(8)   Città/Comune/Distretto:

)              

 

(9) Stato di I/O I/O SEPARARE Vedova I/O Capofamiglia/
) dichiarante Martedì sposato /e divorzio Di
ed con i bambini ed

(1     telefonia                               ,                          Cella.        ,                                             E-0)    e-mail             

 

(1     Dati di proprietà 1)        residenza principale:

  1. a) Di proprietà b) In affitto c) Libero dal proprietario d) Altri

 

(1     Nome/cognome del proprietario                                           , 2)     indirizzo                                                                                   

(1    indirizzo       

3)                  

(1     Numero di telefono:                  , Cell                                            , E-4)    e-mail                                         

(1    Di dati sulla proprietà dell’appartamento in cui abiti:                       UN) Posseduto                                                                     B) In affitto        C)gratuito

  • dal proprietario d) Aaltro

(1    Nome /Cognome del proprietario

  • indirizzo                                                         

 

(1    Persone sotto tutela

  • Di

totale dichiaranti

Numero di persone all’interno della famiglia in cura

Altre persone in custodia

 

Persona dichiarante (Nome/Cognome)

        /        /          

Data della dichiarazione

 

firma                                                                                            

SEZIONE B: DATI PER IL CALCOLO DELLE IMPOSTE

 

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10

]

[11

]

[12]
[13]
[14]
[15]

 

  • Reddito lordo da salari o stipendi derivanti da rapporti di lavoro ……..
  • Imposta calcolata sugli stipendi e sui premi di lavoro…………………………..
  • Reddito lordo da dividendi

………………………………………………………………………………………

  • Reddito lordo da locazione………………………………………………………………………………..
  • Plusvalenze derivanti dalla vendita di beni immobili di proprietà del dichiarante…………………….
  • Reddito lordo da interessi bancari…………………………………………………………………………………………
  • Plusvalenza generata da investimenti in titoli o immobili……………………
  • Importi lordi vinti alla lotteria o ad altri giochi d’azzardo……………………………………………
  • Reddito lordo derivante da proprietà intellettuale, licenze, diritti esclusivi e altre attività costituite esclusivamente da diritti e prive di forma fisica………………………………………….
  • Plusvalenze da donazione………………………………………………………………………………
  • Reddito lordo guadagnato al di fuori del territorio della Repubblica d’Albania………………………….
  • Altri redditi lordi non menzionati sopra

………………………………………………

  • IMPORTO DEL REDDITO LORDO (Casella 3 + caselle da 5 a 14)……………………………
  • L’importo degli interessi bancari sul prestito preso per l’istruzione
[16

]

………………………………………..

  • Spese per cure mediche per sé o per i figli e le persone assistite per la parte non coperta dall’assicurazione sanitaria obbligatoria………………………………………………
  • IMPORTO DELLE SPESE DEDUCIBILI (caselle da 16 a 17)

……………

IMPOSTA CALCOLATA DA PAGARE

 

[19

]

[20

]

[21]
[22]
[23

]

[24

]

[25
[26]
[27]

 

  • Reddito imponibile escluso il reddito da lavoro dipendente (casella 15 – casella 3), [meno le spese deducibili se casella 15 ≤ 1.050.000](casella 15-casella 3 – casella 18)]… ……………….
  • Imposta calcolata sul reddito imponibile escluso il reddito da lavoro dipendente (casella 19 x 15%)….
  • IMPORTO DELL’IMPOSTA CALCOLATA (casella 4 + casella 20) IMPOSTE PAGATE DURANTE IL PERIODO D’IMPOSTA
  • Imposta sul reddito lordo derivante da stipendio o retribuzione derivante da rapporti di lavoro……
  • Imposta su

dividendo………………………………………………………………………………..

  • Imposta su

affitto……………………………….………………………………………………………

  • Imposta sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili…..
  • Imposta sugli interessi bancari………………………………………………………………………………..

Imposte sulle plusvalenze generate da investimenti in titoli o immobili…

[28

]

[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]

 

  • Imposta sulle vincite derivanti da lotterie o altri giochi d’azzardo………………………………
  • Imposta lorda sul reddito derivante dalla voce [11………………………………
  • Imposta sul reddito derivante da plusvalenze da donazione………………………………

Imposta sul reddito

  • altro……………………………………………………………….
  • Imposta sul reddito lordo percepito al di fuori del territorio della Repubblica d’Albania…….

Credito d’imposta

  • straniero……………………………………………………………………….
  • IMPORTO DELL’IMPOSTA PAGATA (Casella 22 alla casella 32)………………………….

 

IMPOSTA OBBLIGATORIA DA PAGARE (riquadro 21-riquadro

34)…………………………

IMPOSTE PAGATE IN ECCESSO (riquadro 34-riquadro 21)…………………………………………

Persona dichiarante

(Nome/Cognome)                                                                              data della dichiarazione

        /        /          

firma                                                                            

LINEE GUIDA SU COME COMPILARE LA DICHIARAZIONE INDIVIDUALERELAZIONE SUI RICAVI ANNUALI

  1. Numero di serieViene utilizzato dalla Direzione Regionale delle Imposte (autorità tributaria) e serve ad aggiornare i tuoi dati quando presenti una dichiarazione dei redditi.
  2. Periodo d’impostaè il periodo che comprende la dichiarazione dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

SEZIONE A: DATI IDENTIFICATIVI

Dati identificativi dell’individuo.

  1. Residente nella Repubblica d’AlbaniaDa compilare apponendo una “X” nella casella se l’individuo è residente nella Repubblica d’Albania.
  2. Non residente nella Repubblica d’AlbaniaCompilare apponendo una “X” nella casella se l’individuo non è residente nella Repubblica d’Albania.
  3. Nome, Nome paterno, Cognome, Sesso, è compilato con i dati della persona fisica che dichiara tramite la presente dichiarazione, in stampatello.
  4. Numero di identificazione personale secondo la carta d’identità del dichiaranteViene compilato in base al numero che il dichiarante ha sul suo documento di identità (carta d’identità).
  5. Indirizzo principaleViene compilato in base all’indirizzo che il dichiarante ha secondo i dati contenuti nei registri dello stato civile.
  6. Città/Comune/Distrettoè compilato secondo i registri dello stato civile.
  7. Stato del dichiarantesi completa tracciando una “X” all’interno delle caselle.

Ulteriori informazioni sull’individuo

 

  1. Telefono, cellulare, e-mail, viene completato con il numero di telefono, il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail a disposizione del dichiarante.
  2. Dati sulla proprietà dell’abitazione principalesi compila apponendo una “X” se l’appartamento è di proprietà del dichiarante con ipoteca, in affitto o in uso gratuito, ecc.
  3. Nome/Cognome del proprietario, IndirizzoViene compilato il nome/cognome del proprietario dell’appartamento e il suo indirizzo, quando il dichiarante è in affitto o il proprietario lo ha lasciato in uso gratuito, e altri.

Indirizzo di residenza se diverso dall’indirizzo dei dati identificativi.

  1. indirizzodella residenza del dichiarante se questa è cambiata rispetto all’indirizzo dichiarato nei dati identificativi.
  2. Numero di telefono, cellulare, e-mail,viene completato con il numero di telefono, il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail, se variato, dai dati identificativi.
  3. Dati sulla proprietà dell’appartamento in cui vivi, si compila apponendo una “X” se l’appartamento è di proprietà del dichiarante, in affitto o concesso a titolo gratuito.
  4. Nome/Cognome del proprietario, IndirizzoViene compilato con il nome/cognome del proprietario dell’appartamento e il suo indirizzo, quando il dichiarante è in affitto o il proprietario glielo ha concesso in uso gratuito.
  5. Persone sotto la tutela del dichiarante,Viene compilato dal capofamiglia o dal coniuge quando quest’ultimo è il capofamiglia, inserendo in una casella il numero delle persone del nucleo familiare assistite e nell’altra casella il numero delle altre persone.

SEZIONE B: DATI PER IL CALCOLO DELLE IMPOSTE

REDDITO LORDO

  1. Reddito lordo da salari o stipendi o remunerazione derivante da rapporti di lavoro per persone fisiche,Viene compilato per il totale degli stipendi e dei premi che il dichiarante percepisce da tutti i rapporti di lavoro nel periodo d’imposta.
  2. Imposta calcolata sugli stipendi e sui premi derivanti dai rapporti di lavoro delle persone fisiche, sarà un campo libero e sarà compilato dal dichiarante stesso. L’importo dell’imposta impostato in questo campo non potrà in nessun caso essere inferiore all’imposta trattenuta alla fonte e versata dal datore di lavoro per i redditi da stipendi e premi relativi al rapporto di lavoro in corso durante l’anno. Questo campo sarà compilato dal dichiarante, che calcolerà l’imposta sul reddito delle persone fisiche da stipendi e premi per tutti i redditi percepiti nel mese, anche quando li riceve da datori di lavoro diversi. Nel caso in cui l’importo dei redditi percepiti nel mese da due o più datori di lavoro superi il valore tassato allo zero percento (30.000 lek), l’imposta sarà calcolata sul reddito mensile totale (reddito totale di tutti i datori di lavoro). L’imposta calcolata in questo modo per ciascun mese dell’anno viene riscossa per i 12 mesi dell’anno e inserita in un unico importo in questo campo, che rappresenta l’imposta annuale calcolata per stipendi e premi. Se l’importo del reddito percepito durante un mese da uno o più datori di lavoro è inferiore al limite imponibile (30.000 lek), questo campo sarà zero.
  3. Reddito lordo da dividendi per partecipazioni in società commerciali o da attività imprenditoriali,verrà completato per l’importo dei dividendi di cui il dichiarante beneficia da tutte le sue partecipazioni in società commerciali o attività imprenditoriali.
  4. Reddito lordo da locazione,verrà compilato per il reddito lordo complessivo che il soggetto ricava dall’affitto di uno o più immobili.

 

  1. Plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili di proprietà del dichiarante,sarà compilato per il totale dei profitti realizzati dal dichiarante dal trasferimento dei diritti di proprietà su beni immobili nel periodo d’imposta.
  2. Reddito lordo da interessi bancari,verrà compilata per il totale dei redditi da interessi bancari di cui il soggetto dichiarante ha beneficiato nel periodo d’imposta.
  3. Plusvalenza netta generata da investimenti in titoli o immobili,sarà compilato per i profitti totali realizzati da investimenti in titoli, vendita di azioni e immobili, escluso il reddito riportato nel riquadro 7. Il termine “plusvalenza realizzata” indica la differenza tra il valore di vendita e il valore di acquisto dell’immobile.
  4. Importi lordi vinti alla lotteria o ad altri giochi d’azzardo, verrà completato per gli importi lordi totali vinti alle lotterie o ad altri giochi d’azzardo.
  5. Reddito lordo derivante da licenze di proprietà intellettuale, diritti esclusivi e altre attività costituite esclusivamente da diritti e prive di forma fisica,verrà completato per il reddito lordo totale di tutti, come descritto sopra.
  6. Plusvalenze da donazione,verrà completato per l’importo delle plusvalenze realizzate dalla donazione.
  7. Reddito lordo guadagnato al di fuori del territorio della Repubblica d’Albania,sarà compilato per il reddito lordo complessivo percepito dal dichiarante al di fuori del territorio della Repubblica d’Albania.
  8. Altri redditi lordi non menzionati sopra,verrà completato per il totale degli altri redditi lordi, non inclusi nei redditi sopra indicati.
  9. IMPORTO DEL REDDITO LORDO (3-14)viene compilato per l’importo totale del reddito dichiarato dal soggetto dalla casella 3 alla casella 14 escluso l’importo della casella 4 (casella 3

+ riquadro 5 al riquadro 14).

SPESE DEDUCIBILI

  1. L’importo degli interessi bancari sul prestito contratto per l’istruzione propria o dei figli e delle persone in custodia,verrà compilato l’importo degli interessi bancari sul prestito contratto per l’istruzione presso una banca nel territorio della Repubblica d’Albania.
  2. Spese mediche per sé o per i figli e le persone assistite per la parte non coperta dall’assicurazione sanitaria obbligatoria,sarà compilato sulla base di fatture emesse da istituzioni sanitarie nel territorio della Repubblica d’Albania, per giustificare le spese mediche, secondo quanto previsto dallo statuto.
  3. IMPORTO DELLE SPESE DEDUCIBILI,viene compilato per le spese totali della casella 17-18.

IMPOSTA CALCOLATA DA PAGARE

  1. Reddito imponibile escluso il reddito da lavoro dipendente (casella 15 – casella 3), [meno le spese deducibili se la casella 15 ≤ 1.050.000] (casella 15-casella 3 – casella 18)], viene compilato per la differenza tra l’importo totale del reddito lordo ditassabile (riquadro 15) deducendo il reddito lordo imponibile dalle retribuzioni relative ai rapporti di lavoro. Nel caso in cui il reddito lordo di cui al riquadro 15 sia inferiore o uguale a 1.050.000 lek, gli importi delle spese deducibili vengono dedotti dalle spese imponibili (riquadro 18). Beneficiano delle spese deducibili tutti i soggetti che percepiscono un reddito lordo annuo da tutte le fonti fino a un importo di 1.050.000 (un milione e cinquantamila) lek all’anno (indicizzabile ogni anno), ma non superiore a tale importo.

 

  1. Imposta calcolata sul reddito imponibile diverso dal reddito da lavoro dipendente,viene compilato per l’importo dell’imposta calcolato risultante dalla formula: (importo casella 15 meno importo casella 3)*15%.
  2. IMPORTO TASSA CALCOLATO,va compilato l’importo dell’imposta calcolata risultante dalla somma dell’imposta calcolata dal dichiarante sugli stipendi e sui premi relativi ai rapporti di lavoro (casella 4) con l’importo dell’imposta calcolata su tutti gli altri redditi imponibili (casella 21), ovvero l’importo della casella 4 + l’importo della casella 21.

IMPOSTE PAGATE DURANTE IL PERIODO D’IMPOSTA

Riquadro 22 Imposta sul reddito lordo da lavoro dipendente relativo a rapporti di lavoro subordinato,è integrato dall’importo delle imposte versate dal/dai datore/i di lavoro sugli stipendi e sui premi relativi ai rapporti di lavoro.

Scatole da 23 a 31sono integrati con gli importi delle imposte pagate sui redditi percepiti da tutte le fonti dal dichiarante, ad eccezione dei redditi derivanti da stipendi e premi relativi a rapporti di lavoro dipendente.

Riquadro 32 Imposta sul reddito lordo percepito al di fuori del territorio della Repubblica d’Albania,è integrato con l’importo delle imposte pagate fuori dalla Repubblica d’Albania.

Riquadro 33 Credito d’imposta estero,sarà consentito nei casi in cui il reddito sia stato realizzato e l’imposta su tale reddito sia stata pagata in un altro Paese secondo quanto disposto dall’articolo 37 della legge n. 8438 del 28.12.1998.

L’accredito dell’imposta estera pagata all’estero sarà consentito nella misura in cui il reddito individuale generato al di fuori del territorio della Repubblica d’Albania sia tassato secondo le disposizioni dell’articolo 9 della legge n. 8438 del 28.12.1998.

Se il reddito individuale guadagnato al di fuori del territorio della Repubblica d’Albania è tassato con un’aliquota inferiore a quella determinata dalla legislazione nazionale, sarà concesso un credito d’imposta estero fino a concorrenza dell’importo dell’imposta estera pagata.

  1. IMPORTO DELL’IMPOSTA PAGATA DURANTE IL PERIODO D’IMPOSTA,è completato per

l’importo dell’imposta versata dalla casella 23 alla casella 34 della dichiarazione.

  1. IMPOSTE OBBLIGATORIE DA PAGARE, (casella 22 meno casella 35) viene compilata per la differenza tra l’importo dell’imposta calcolato secondo la dichiarazione (casella 22) meno l’importo dell’imposta pagata (casella 35)

meno l’imposta pagata in eccesso dall’anno precedente e non rimborsata (riquadro 29).

  1. TASSA PAGATA IN ECCESSO (per rimborso),Va compilata per differenza se l’imposta versata nel periodo d’imposta (casella 35) è superiore all’imposta calcolata in base alla dichiarazione (casella 22).

In fondo alla prima, seconda e terza pagina devono essere indicati il ​​nome, il cognome, la firma del dichiarante e la data.                                                                        Di                                                                        dichiarazione.

 

 

 

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DICHIARAZIONE E IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA ALLA FONTE SUI REDDITI

  1. Il numero seriale [1] è generato dalla DirectoryUfficio Regionale delle Imposte e serve ad aggiornare i registri quando viene presentata una dichiarazione.
  2. Il periodo d’imposta [2] è mensile.
  3. Sezione 3 – 7 Generalità.Inserisci i dati del soggetto così come appaiono nel modulo e indica se i dati forniti sono incompleti o sono cambiati.
  4. Sezione [ 8 ] Dividendiè integrato dagli importi dei dividendi pagati all’azionista/agli azionisti dopo l’approvazione del risultato finanziario e l’approvazione della destinazione degli utili.
  5. Sezione [ 9 ] Partecipazione agli utilisono integrati dagli importi dei pagamenti di distribuzione degli utili effettuati al partner dopo l’approvazione del risultato finanziario e l’approvazione della destinazione degli utili.
  6. Rubrica [10] Interessiviene integrato con l’importo degli interessi pagati nel mese per il quale viene dichiarato.
  7. Sezione [11] Pagamenti per diritti d’autore e proprietà intellettualeè integrato dall’importo dei pagamenti derivanti dall’uso o dal diritto d’uso dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale.
  8. Rubrica [12] Pagamenti per servizi tecnici, servizi di gestione, servizi di consulenza, servizi finanziari e assicurativiè integrato dai pagamenti per servizi tecnici, servizi di gestione, servizi di consulenza, servizi finanziari e servizi assicurativi.
  9. Sezione [13] Pagamenti per la gestione e la partecipazione alla guida delle chieseè integrato dall’importo dei compensi corrisposti per la gestione e la partecipazione agli organi direttivi.
  10. Rubrica [14] Pagamenti per lavori di costruzione, installazione, montaggio o supervisione connessi,è integrato dall’importo dei pagamenti effettuati per i lavori di costruzione, installazione, montaggio o supervisione ad essi correlati.
  11. Sezione [15] Pagamenti di affittoè integrato dall’importo dei pagamenti effettuati per la locazione di beni mobili/immobili.
  12. Sezione [16] Pagamenti per spettacoli di attori, musicisti o atleti, compresi i pagamenti effettuati a persone che impiegano artisti o atleti o mediano per le loro esibizioniViene aggiunto l’importo dei pagamenti effettuati per le esibizioni di attori, musicisti o atleti, compresi quelli effettuati a persone che impiegano artisti o atleti o che fungono da intermediari per le loro esibizioni.
  13. Sezione [17] Reddito delle persone fisiche derivante dal gioco d’azzardo e dai casinòsono pagamenti ricevuti da individui per le vincite nei giochi d’azzardo e nei casinò.
  14. Sezione [18] Pagamenti per il trasferimento dei diritti di proprietà mediante vendita

è integrato dall’importo dei pagamenti effettuati per il trasferimento della proprietà mediante vendita

  1. Sezione [19] Pagamenti per il trasferimento dei diritti di proprietà mediante donazioneè integrato dall’importo dei pagamenti effettuati per il trasferimento dei diritti di proprietà tramite donazione.

 

  1. Nelle sezioni [8/1] alla sezione [19/1]vengono registrati rispettivamente gli importi delle ritenute alla fonte

per i pagamenti elencati nei paragrafi da [8] a [19] moltiplicandoli per la % del valore imponibile. Nei casi in cui la Repubblica d’Albania abbia concluso accordi per evitare la doppia imposizione, l’aliquota % per il calcolo dell’imposta sarà presa in base alle disposizioni di tali accordi.

  1. Nella colonna [20] Imposta totale calcolata e trattenuta alla fonte viene inserita la somma delle colonne [8/1] + [9/1] + [10/1] + [11/1] + [12/1] + [13/1] + [14/1] + [15/1] + [16/1].

+ [17/1]+ [18/1]+ [19/1].

  1. Rubrica [21] Totale da pagarel’importo della ritenuta d’acconto da versare è lo stesso della colonna 20, quindi [20] = [21]

(Sostituiti i moduli “Modulo per la dichiarazione e il versamento dell’imposta sugli utili” e “Modulo per la dichiarazione e il versamento della ritenuta d’acconto sui redditi” e le relative Istruzioni con l’Istruzione n. 12 del 15.03.2019)

 

Albania – Legge 8438 del 28.12.1998 sull’imposta sul reddito

Legge 8438, Data 28.12.1998 sull’imposta sul reddito

modificata

Ai sensi degli articoli 78, 83 punto 1 e 155 della Costituzione della Repubblica d’Albania, su proposta del Consiglio dei Ministri,

ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA D’ALBANIA

DECISO:

TITOLOIL

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

La presente legge regola i rapporti che sorgono nell’ambito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sugli utili e dell’imposta alla fonte sui redditi.

Articolo 2**

Definizioni

  • Ai fini della presente legge:
    1. il termine “contribuente” indica qualsiasi persona soggetta all’obbligo fiscale ai sensi della presente legge;
    2. Con il termine “persona” si intende:
      1. una “persona fisica” (persona fisica non commerciale ai sensi del Codice Civile);
      2. una “persona fisica” (persona fisica commerciale);
  • una “persona giuridica” (una società commerciale costituita ai sensi della legge “Sui commercianti e le società commerciali”,altre persone giuridiche costituite ai sensi del Codice Civile, che esercitano attività redditizie nella Repubblica d’Albania, nonché altre persone giuridiche costituite o riconosciute come tali da leggi speciali);

(Modificato dalla Legge n. 10072 del 9.2.2009, G.U. n. 20 del 04.03.2009).

  1. una “partnership”, come un’associazione di persone, sia fisiche che giuridiche, per svolgere un’attività temporanea e congiunta a scopo di lucro, che non è creata come entità giuridica separata ini moduli previsti dalla legge “Sui commercianti e le società commerciali”,dal Codice Civile o da leggi speciali.

(Modificato dalla Legge n. 10072 del 9.2.2009, G.U. n. 20 del 04.03.2009).

  1. Due persone sono considerate “persone collegate” se una di esse agisce o può agire in conformità alle direttive, richieste, suggerimenti o desideri dell’altra, oppure entrambe possono agire in conformità alle direttive, richieste, suggerimenti o desideri di una terza persona, indipendentemente dal fatto che tali direttive, richieste, suggerimenti o desideri siano stati comunicati (dichiarati). In particolare, saranno considerate “persone collegate” le seguenti persone:
    1. i loro coniugi, genitori o figli;
    2. una società commerciale o qualsiasi persona che detiene direttamente o indirettamente il 50 percento o più, in valore o numero, delle azioni o del diritto di voto di un’altra società.

 

 

  • Due o più società, se una terza persona possiede direttamente o indirettamente il 50 percento o più, in valore o numero, delle azioni o del diritto di voto in ciascuna società.
  1. a) Il termine “Stabile Organizzazione” indica una sede fissa di affari attraverso la quale una persona esercita in tutto o in parte la sua attività.
  1. Sono considerate stabili organizzazioni: una sede amministrativa, una succursale, una fabbrica, un’officina, una miniera o qualsiasi altro luogo per lo sfruttamento delle risorse naturali, nonché un cantiere di costruzione, ricostruzione, installazione o assemblaggio.
  2. Non si considera che una persona abbia una stabile organizzazione se:
    1. utilizza i locali esclusivamente allo scopo di immagazzinare o esporre beni di sua proprietà;
    2. mantiene uno stock di beni appartenenti a tale persona esclusivamente a scopo di stoccaggio o esposizione;
  • mantiene uno stock di beni appartenenti a tale persona esclusivamente ai fini della lavorazione da parte di un’altra persona;
  1. mantiene una sede fissa di affari esclusivamente allo scopo di acquistare beni o raccogliere dati per la propria attività;
  2. mantiene una sede fissa di affari al solo scopo di svolgere qualsiasi attività preparatoria o ausiliaria alla propria attività.

(d) Nonostante le disposizioni dei sottoparagrafi (a) e (b) di cui sopra, quando un agente, diverso da un agente di uno status indipendente a cui si applica il sottoparagrafo (d) di seguito, agisce per conto di una persona, ha ed esercita abitualmente un’autorità per concludere contratti in nome di tale persona, tale persona sarà considerata come se avesse una stabile organizzazione nel luogo in cui tali attività sono svolte, rispetto a qualsiasi attività che l’agente intraprende per tale persona, salvo nei casi in cui le attività dell’agente sono limitate a quelle di cui al sottoparagrafo (c) di cui sopra, che, anche se esercitate tramite una sede fissa di affari, non renderebbero tale sede fissa di affari una stabile organizzazione.

  1. Non si ritiene che una persona abbia una stabile organizzazione quando svolge la propria attività tramite un mediatore, un commissionario generale o qualsiasi altro agente di status indipendente, a condizione che tali agenti agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
  2. dh) Il fatto che una società controlli o sia controllata da un’altra società non costituisce di per sé un motivo per considerare ciascuna società una stabile organizzazione dell’altra.

3) Ai fini del capo III A della presente legge:

  1. «attività imprenditoriale» significa qualsiasi attività economica volta al conseguimento di un profitto;
  2. «sede aziendale» significa qualsiasi negozio, unità separata o altro luogo fisso in cui viene svolta un’attività;
  3. «fatturato» significa il reddito complessivo generato dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi;

ç) “ambulante” significa una persona fisica, impegnata nella vendita di beni o nella prestazione di servizi, che non ha una sede fissa per la propria attività;

  1. “trasporto individuale” significa:
    1. una persona fisica che effettua il trasporto di merci o passeggeri a titolo professionale, utilizzando non più di un veicolo;
    2. una persona fisica che esercita a titolo professionale il trasporto di merci o passeggeri nelle acque marittime del Paese o nei fiumi e nei laghi all’interno del Paese, utilizzando non più di

di un veicolo galleggiante.

  1. Ai fini degli articoli 36-36/7 della presente legge, i termini seguenti hanno il seguente significato: a) Due persone sono considerate parti correlate quando:
  2. i) una persona partecipa direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale di un’altra persona; o ii) la/le stessa/e persona/e partecipa/no direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o

il capitale di entrambe le persone.

 

 

  1. Una persona partecipa direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale di un’altra persona quando:
    1. tale persona possiede, direttamente o indirettamente, il 50 per cento o più del capitale sociale dell’altra persona; oppure
    2. controlla efficacemente le decisioni aziendali di quest’altra persona.
  2. “Parti indipendenti” sono parti che non sono parti correlate. ç) “Transazione controllata” è:
    1. qualsiasi transazione tra parti correlate, in cui:
  • una delle parti della transazione è residente e l’altra non residente;
  • una delle parti della transazione è un non residente che ha una stabile organizzazione in Albania, alla quale è attribuita la transazione, e l’altra parte è un altro soggetto non residente;
  • una parte della transazione è un residente e l’altra parte è un residente che ha una stabile organizzazione al di fuori dell’Albania, a cui è attribuita la transazione;
    1. qualsiasi rapporto d’affari tra un non residente e una stabile organizzazione in Albania di tale non residente;
  • qualsiasi rapporto d’affari tra un residente e la sua stabile organizzazione al di fuori dell’Albania; iv) qualsiasi transazione tra un residente o un non residente che ha una stabile organizzazione in Albania, a cui è attribuita la transazione, con un residente di una giurisdizione elencata per istruzione del Ministro dell’
  1. Per “transazione non controllata” si intende qualsiasi transazione tra parti indipendenti.
  2. dh) Il termine “transazione” comprende un accordo, un’intesa, un patto o una pratica, diretti o indiretti, tra le parti, legalmente vincolanti o meno, o destinati ad essere legalmente vincolanti, e include qualsiasi relazione commerciale tra persone collegate.
  3. I termini di una transazione includono, ma non sono limitati a, indicatori finanziari misurati applicando il metodo appropriato di determinazione dei prezzi di trasferimento, ad esempio il prezzo della transazione, il margine lordo o l’utile netto guadagnato da una delle parti della transazione o la ripartizione degli utili tra le parti della transazione.

ë) “Accordo preventivo sui prezzi” è un accordo procedurale tra uno o più contribuenti e una o più amministrazioni fiscali, con l’obiettivo di risolvere preventivamente potenziali controversie in materia di prezzi di trasferimento, definendo, prima dell’esecuzione di transazioni controllate, un insieme di criteri appropriati per determinare la conformità di tali transazioni al principio di mercato.

(Modificato dalla legge n. 42/2014, del 24.4.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70, del 20 maggio 2014).

  1. Ai fini degli articoli 32/1 e 32/2 della presente legge, i seguenti termini hanno il seguente significato:
    1. Per “fusione per incorporazione” si intende qualsiasi trasferimento, da parte di una persona giuridica, di tutte le sue attività imprenditoriali (la persona cedente) ad una società (la società incorporante) in cambio dell’emissione o del trasferimento di azioni o quote rappresentative del capitale della società incorporante;
    2. Per “trasferimento di ramo di attività” si intende qualsiasi operazione con la quale una società (la società cedente) trasferisce, senza essere sciolta, uno o più rami della propria attività a un’altra società (la società acquirente), a fronte dell’emissione o del trasferimento di azioni o quote rappresentative del capitale della società acquirente. Per “ramo di attività” si intende l’insieme delle attività e delle passività di un settore di una società che, dal punto di vista organizzativo, costituisce un’attività economica autonoma e include anche il trasferimento di tutti i beni patrimoniali di una società.
    3. Per “scambio di azioni o quote” si intende qualsiasi operazione mediante la quale una società (la società acquirente) acquisisce una partecipazione al capitale di un’altra società (la società acquisita), in cambio dell’emissione o del trasferimento all’azionista o al socio della società acquisita, in cambio delle sue azioni o quote, di azioni o quote rappresentative del capitale della società acquisita e, se del caso, di un pagamento qualificato in denaro, tenendo conto che la società acquirente acquisisce con tale operazione la maggioranza dei diritti di voto nella società acquisita.

 

ç) Per “fusione” si intende qualsiasi operazione mediante la quale:

  1. una o più società (le società cedenti), che si sciolgono senza passare attraverso il processo di liquidazione, trasferiscono tutti i loro attivi e passivi ad un’altra società preesistente (la società incorporante), in cambio dell’emissione o del trasferimento al socio o al socio di azioni o

azioni rappresentative del capitale della società acquirente e, se applicabile, un pagamento in contanti qualificante; oppure

  1. due o più società (le società cedenti), che si sciolgono senza essere poste in liquidazione, trasferiscono tutti i loro attivi e passivi a una società da loro costituita (la società incorporante), in cambio dell’emissione o del trasferimento al socio o al socio di azioni o quote rappresentative del capitale della società incorporante e, se del caso, di un determinato corrispettivo in denaro; oppure
  • una società (società cedente), che si scioglie senza passare attraverso il processo di liquidazione, trasferisce tutti i suoi attivi e passivi alla società (società incorporante) e conserva tutte le azioni o quote rappresentative del suo capitale.
  1. Per “separazione” si intende qualsiasi operazione mediante la quale:
    1. una società (la società cedente), che si scioglie senza entrare in liquidazione, trasferisce tutti i suoi attivi e passivi a due o più società esistenti o nuove (la società ricevente), in cambio dell’emissione di azioni o quote proporzionali o del trasferimento al suo azionista o socio di azioni o quote rappresentative del capitale della società ricevente e, se del caso, di un pagamento specificato in denaro; oppure
    2. una società (società cedente) trasferisce uno o più rami di attività a una società da essa costituita (società ricevente), in cambio dell’emissione o del trasferimento al socio o al socio di azioni o quote rappresentative del capitale della società ricevente e, se del caso, di un pagamento qualificato in denaro.
    3. dh) “Pagamento in contanti qualificato” è un pagamento in contanti effettuato da una società acquirente o acquirente, diverso dall’emissione o dal trasferimento di azioni o quote, che non superi complessivamente il 10% del valore nominale delle azioni o quote emesse o trasferite in cambio.

(Aggiunto dalla Legge n. 163/2020 del 23.12.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 21.01.2021)

Articolo 3*

Modificato dalla legge n. 9735 del 17.05.2007, GU n. 63 del 04.06.2007.

residenze

Sono residenti nella Repubblica d’Albania le seguenti persone:

  • L’individuo,nel caso in cui:
    • ha la residenza permanente nel territorio della Repubblica d’Albania, ai sensi dell’articolo 12 del Codice civile;
    • è un cittadino albanese e un funzionario consolare, diplomatico o simile della Repubblica d’Albania, al di fuori del suo territorio.
  • L’individuo,che soggiorna, in modo continuativo o intermittente, nella Repubblica d’Albania per più di 183 giorni di un periodo d’imposta.
  • Persona giuridica, Quale:
  1. ha un ufficio centralecentrale) nella Repubblica d’Albania;

(Modificato dalla Legge n. 10072 del 9.2.2009, G.U. n. 20 del 04.03.2009).

  1. ha il ruolo di gestione aziendale efficace nella Repubblica d’Albania.
  2. Persona fisica che, ai sensi della legislazione commerciale, è registrata in tale veste presso l’organismo preposto, in base a una legge speciale, alla registrazione delle persone giuridiche..

Modificato dalla legge n. 9735 del 17.05.2007, GU n. 63 del 04.06.2007.

 

 

Articolo 4

Fonte di reddito

(Modificato dalla Legge n. 9716 del 16.04.2007, G.U. n. 54 del 12.05.2006).

I redditi provenienti da una fonte nella Repubblica d’Albania includono, ma non sono limitati a, i seguenti redditi:

  1. Reddito da lavoro dipendente nella Repubblica d’Albania;
  2. redditi derivanti da attività culturali o sportive, nonché da altre attività personali nella Repubblica d’Albania;
  3. reddito derivante dall’attività svolta da una persona non residente, tramite una persona con residenza permanente nella Repubblica d’Albania;
  4. reddito derivante dal trasferimento dei diritti di proprietà su beni immobili, di cui beneficia una persona con residenza permanente nella Repubblica d’Albania;
  5. dh) reddito da:
    1. beni immobili, i loro accessori e frutti, nonché i redditi derivanti da diritti su beni immobili situati nella Repubblica d’Albania;
    2. diritti di sfruttamento delle risorse minerarie, diritti di sfruttamento delle risorse di idrocarburi o altri diritti di sfruttamento delle risorse naturali terrestri e acquatiche, compreso il mare nella Repubblica d’Albania, nonché informazioni relative a tali diritti;

Ai fini della presente legge, i diritti e le informazioni di cui ai precedenti paragrafi “i” e “ii” sono considerati beni immobili..

  1. redditi derivanti dall’alienazione di:
    1. i beni, i diritti e le informazioni menzionati nella lettera “dh” del presente articolo;
    2. azioni o interessi simili, quali interessi in società di persone o trust, come definiti dalla legislazione pertinente, ovunque ubicati, se, in qualsiasi momento durante i 365 giorni precedenti l’alienazione, più del 50 per cento del valore di tali azioni o interessi simili deriva direttamente o indirettamente da beni immobili, diritti o informazioni, di cui alla lettera “dh” del presente articolo.

ë) redditi derivanti da dividendi distribuiti da una persona giuridica residente;

  1. reddito derivante da quote di utili versate da una partnership residente;
  2. redditi derivanti da interessi pagati da enti governativi centrali o locali o da un residente della Repubblica d’Albania, o pagati da un non residente, tramite una persona che ha una residenza permanente nella Repubblica d’Albania;
  3. gj) redditi derivanti da diritti d’autore e di proprietà intellettuale, canoni di locazione ed enfiteusi;nonché i proventi derivanti dal gioco d’azzardo.

(Modificato dalla legge n. 10343 del 28.10.2010, GU n. 159 del 3 dicembre 2010).

  1. reddito di una persona non residente, ottenuto a seguito di servizi prestati a una persona residente.
  2. altri redditi non identificati nei moduli presentati nel presente articolo.(Modificato dalla Legge n. 9716 del 16.04.2007, GU n. 54 del 12.05.2006).(Modificato dalla Legge n. 94/2018 del 03.12.2018 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 21.12.2018)

Articolo 5

Periodo d’imposta

Il periodo d’imposta inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

CAPITOLO II

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

 

 

Articolo 6

Ambito di applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

L’imposta sul reddito delle persone fisiche, di seguito denominata “reddito”, è calcolata sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 7

Ambito dell’obbligo

  1. Le persone fisiche residenti sono soggette all’imposta sui redditi delle persone fisiche durante il periodo d’imposta, per tutte le fonti di reddito, secondo le disposizioni del presente capitolo.
  2. Le persone fisiche non residenti sono soggette all’imposta sui redditi delle persone fisiche durante il periodo d’imposta, per le fonti di reddito, secondo le disposizioni del presente capitolo, realizzate nel territorio della Repubblica d’Albania.

Articolo 8

Reddito imponibile

(Modificato dalla Legge n. 9844 del 17.12.2007, GU n. 180 del 18 dicembre 2007).

  1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, sono considerati reddito imponibile:
    1. stipendi e altre retribuzioni, relative al rapporto di lavoro in corso;

Sono esclusi i redditi derivanti da stipendi e compensi per rapporti di lavoro di funzionari consolari, diplomatici o funzionari simili di altri paesi, nonché di organizzazioni internazionali, che, nello svolgimento delle loro funzioni ufficiali nella Repubblica d’Albania, in conformità con convenzioni o accordi internazionali firmati o accettati dalla Repubblica d’Albania o dal Governo albanese, hanno lo status di diplomatico. Le persone fisiche, albanesi o straniere, che non godono dello status di diplomatico, riconosciuto da convenzioni o accordi internazionali a tal fine, non sono soggette alle eccezioni di questo paragrafo;

  1. reddito derivante dagli utili di un socio o azionista di una società commerciale;
  2. i redditi derivanti da interessi bancari o da titoli, ad eccezione degli interessi percepiti su buoni del Tesoro o altri titoli di Stato emessi prima dell’entrata in vigore della presente legge;

D)redditi derivanti da diritti d’autore e proprietà intellettuale;

  1. redditi da enfiteusi, prestiti e fitti, salvo nei casi in cui i redditi siano generati dallo svolgimento di un’attività commerciale, ai sensi della normativa commerciale;
  2. dh) redditi derivanti dal trasferimento del diritto di proprietà su beni immobili;
  3. redditi delle persone derivanti da giochi d’azzardo e casinò.
  4. reddito realizzato dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto di azioni o quote che un socio o azionista possiede e vende a un’altra persona;
  5. altri redditi, non identificati nei moduli presentati nel presente articolo, generati da persone fisiche residenti o non residenti, ma con fonte nella Repubblica d’Albania.
  6. gj) Il presente punto è abrogato dalla legge n. 177/2013, del 28.12.2013, GU 203, del 30.12.2013.
  7. “redditi in denaro derivanti dall’aumento di capitale con fonti esterne alla società, che non siano stati precedentemente tassati, mentre sono stati soggetti a tassazione e che non siano accompagnati da documenti ufficiali che ne dimostrino l’origine. Le procedure sono stabilite con decreto del Ministro delle Finanze.”

(Modificato dalla legge n. 10228 del 4.2.2010, GU n. 13 del 25.02.2010).

Articolo 8/1*

 

 

Reddito esente

Esente dall’imposta sul redditopersonale: (Modificato dalla Legge n. 177/2013, del 28.12.2013, G.U. n. 203, del 30.12.2013.):

  1. Reddito percepito a seguito dell’assicurazione obbligatoria previdenziale e sanitaria, nonché dell’assistenza economica per le persone senza reddito o con reddito basso, secondo le definizioni contenute nella normativa vigente in materia.

1/1. Redditi da pensioni e altre prestazioni analoghe di cittadini stranieri di origine albanese o di paesi dell’Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno nella Repubblica d’Albania, nonché di cittadini stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza albanese e sono residenti nella Repubblica d’Albania e che beneficiano di tali redditi secondo la legislazione del paese in cui beneficiano della pensione o di altre prestazioni analoghe. Le modalità di erogazione delle prestazioni per le categorie di cui al presente punto sono determinate da una decisione del Consiglio dei Ministri.

(Aggiunto con legge normativa n. 10 del 18.12.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 18.12.2019)

  1. Borse di studio per alunni e studenti.
  2. Prestazioni percepite in caso di malattia, infortunio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
  3. Redditi percepiti, compresi i redditi in denaro o in natura, dai proprietari a titolo di indennizzo per le espropriazioni effettuate dallo Stato per interessi pubblici.

5* Abrogato

  1. Redditi esenti in base ad accordi internazionali ratificati dal Parlamento albanese.
  2. Reddito ricevuto a seguito di indennizzi finanziari per ex proprietari ed ex prigionieri politici.

(Modificato dalla Legge n. 10072 del 9.2.2009, G.U. n. 20 del 04.03.2009).

  1. Contributi versati dal datore di lavoro per l’assicurazione sulla vita e sulla salute dei dipendenti. (Modificato dalla Legge n. 10364 del 16.12.2010, GU n. 179, dicembre 2010).
  2. Benefici per danni, ottenuti tramite sentenze definitive, nonché risarcimenti determinati per le spese legali.
  3. Redditi percepiti da istituzioni statali per meriti scientifici, sportivi e culturali. (Modificato dalla Legge n. 122/2012 del 20.12.2012, Gazzetta Ufficiale n. 177 del 09.01.2013).
    • Stipendi e bonus di tutti i tipi di atleti che hanno contratti regolari con società sportive,riconosciuti dalle rispettive federazioni sportive, conseguiti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.

(Aggiunto con decorrenza dal 1° gennaio 2021 dalla Legge n. 107/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 26.08.2020)

  1. Reddito generato dal trasferimento dei diritti di proprietà su terreni agricoli da un agricoltore registrato a un altro agricoltore o a una persona fisica o giuridica che eserciti attività agricola. Sono esclusi anche i casi di trasferimento dei diritti di proprietà nell’ambito del rapporto di genere tra uomo, donna, bambino, mediante donazione e/o rinuncia alla proprietà, quando la proprietà deriva da una comproprietà obbligatoria acquisita ai sensi della Legge n. 7501 del 19.7.1991, “Sulla terra”, e successive modifiche.

Il Consiglio dei ministri stabilisce le condizioni e la procedura affinché la destinazione dei terreni acquistati non cambi.

(Modificato dalla Legge n. 124/2013, del 25.4.2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76, del 9.05.2013).

(Modificato dalla Legge n. 39/2018, del 09.07.2018. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134, del 18 settembre 2018).

  • Trasferimento dei diritti di proprietà sull’appartamento e/o sul terreno, nell’ambito del rapporto di genere in ambito familiare, marito, moglie, figli, una sola volta a un beneficiario, tramite donazione e/o rinuncia alla proprietà.

(Aggiunto dalla Legge n. 84/2019 del 18.12.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 31.12.2019).

12.   Il contributo versato da ciascun iscritto a un fondo pensione volontario nella misura specificata dalla legge sui fondi pensione volontari, nonché i contributi versati dal datore di lavoro o da qualsiasi altro contribuente, in nome e per conto dell’iscritto al fondo pensione volontario.

 

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE – LEGISLAZIONE FISCALE 2014 Legge n. 8438 del 28.12.1998

13.  Rendimento dell’investimento, comprese le plusvalenze derivanti da investimenti effettuati con le attività dei fondi pensione, durante l’amministrazione da parte della società di gestione.

(Modificato dalla Legge n. 156/2014, del 27.11.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195, del 24 dicembre 2014.)

Articolo 8/2

  1. Per beneficiare dell’esenzione dall’imposta sui redditi, i beneficiari di cui al punto 1/1 dell’articolo 8/1 della presente legge devono soddisfare le seguenti condizioni:
    1. essere beneficiari di pensione secondo la legislazione vigente nei Paesi in cui ne hanno beneficiato;
    2. essere muniti di permesso di soggiorno nel territorio della Repubblica d’Albania;
    3. non essere mai stato condannato nel proprio Paese o nella Repubblica d’Albania o in altro Paese per reati per i quali la legge prevede pene detentive non inferiori a 3 (tre) anni;

ç) abbiano ricevuto risposta positiva dalla struttura amministrativa competente per l’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche sulle prestazioni pensionistiche. La richiesta degli interessati deve essere corredata dalla documentazione giustificativa di cui alle lettere “a”, “b” e “c” del presente punto, nonché da una copia del passaporto rilasciato dal Paese in cui hanno la residenza permanente.

  1. Le autorità fiscali sono responsabili e garantiscono la parità di trattamento di qualsiasi richiesta presentata dagli interessati per beneficiare dell’applicazione della presente legge. In caso di risposta negativa o di mancata risposta da parte della struttura amministrativa competente, entro i termini di legge previsti, l’interessato ha il diritto di presentare ricorso amministrativo, secondo le disposizioni del Codice di Procedura Amministrativa.
  2. I beneficiari di cui al punto 1/1, articolo 8/1, della presente legge perdono il diritto all’esenzione dall’imposta sul reddito in caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno nella Repubblica d’Albania, qualora non venga presentata richiesta alle strutture competenti entro 6 (sei) mesi dalla data di scadenza del permesso. In caso di risposta negativa o di mancata risposta da parte della struttura amministrativa competente, entro i termini di legge, l’interessato ha il diritto di presentare ricorso amministrativo, secondo le disposizioni del Codice di Procedura Amministrativa.

(Aggiunto con legge normativa n. 10 del 18.12.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 18.12.2019)

Articolo 9 Aliquote fiscali

  1. Gli stipendi e i premi, relativi ai rapporti di lavoro in corso, sono tassati secondo le aliquote descritte nell’Allegato n. 1, allegato alla presente legge e parte integrante della stessa.

Dividendi, reddito che fluisce come profitto a un socio, indipendentemente dal fatto che questo socio sia l’unico socio,Gli interessi derivanti da prestiti, depositi o contratti simili, i redditi da diritti d’autore o proprietà intellettuale, i redditi da giochi d’azzardo, nonché tutti gli altri premi o redditi non altrimenti previsti da altre disposizioni della presente legge, sono tassati al 15%. (Modificato dalla Legge n. 156/2014 del 27.11.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 24 dicembre 2014.)

3.I dividendi, ovvero i redditi che confluiscono sotto forma di profitto in capo a un socio, anche se unico, sono tassati all’8%.

(Modificato dalla legge n. 10343 del 28.10.2010, GU n. 159 del 3 dicembre 2010).(Modificato dalla Legge n. 94/2018 del 03.12.2018 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 21.12.2018)

 

Articolo 10* Riscossione delle imposte

  1. Ogni datore di lavoro che paga uno stipendio o una retribuzione previsti dalla lettera “a” dell’articolo 8 della presente legge deve trattenere l’imposta sul reddito delle persone fisiche, in conformità al primo comma dell’articolo 9 della presente legge, e deve versare l’imposta ritenuta alle autorità fiscali entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al pagamento.
  2. Tutti i datori di lavoro sono tenuti a conservare i registri dei pagamenti specificati nella lettera “a” dell’articolo 8 della presente legge, secondo le istruzioni del Ministero delle Finanze.
  3. Tutti i datori di lavoro e i lavoratori autonomi sono tenuti a dichiarare l’imposta sul reddito delle persone fisiche trattenuta alla fonte per i dipendenti. La forma, il contenuto, le scadenze e le procedure per la presentazione delle dichiarazioni sono stabiliti nelle istruzioni del Ministro delle Finanze emanate in attuazione della presente legge.

Articolo 11*

Trasferimento dei diritti di proprietà su beni immobili

(Modificato dalla Legge n. 9844 del 17.12.2007, GU n. 180 del 18 dicembre 2007).

  1. Le plusvalenze realizzate a seguito del trasferimento dei diritti di proprietà su immobili, fabbricati, terreni e terreni agricoli sono tassate a un’aliquota del 15 per cento.

Lo scambio di un terreno con un’area edificabile, effettuato tramite un contratto di permuta, non costituisce momento di calcolo dell’eventuale plusvalenza derivante dal trasferimento di un immobile.

  1. L’imposta è versata dalla persona fisica che trasferisce il diritto di proprietà sull’immobile, prima che venga effettuata la registrazione dei beni di cui sopra, in conformità con gli atti di legge. L’immobile non viene registrato senza la dimostrazione del pagamento dell’obbligazione presso gli uffici di registrazione immobiliare.
  2. Gli uffici di registrazione immobiliare sono tenuti a,entro il 20 del mese successivo,di trasferire all’amministrazione finanziaria l’imposta versata, secondo le disposizioni del presente articolo.

(Modificato dalla Legge n. 9716 del 16.04.2007, GU n. 54 del 12.05.2006).

4.     Il ministro responsabile delle finanze e il ministero o l’istituto responsabile del registro immobiliare determinano, mediante istruzione congiunta, le condizioni, le procedure e la metodologia per l’attuazione del presente articolo.

Gli articoli 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 e 12/6 sono abrogati dalla legge n. 177 del 28.12.2013, GU n. 203 del 30.12.2013.

(Modificato dalla Legge n. 156/2014, del 27.11.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195, del 24 dicembre 2014.)(Modificato dalla Legge n. 105/2017 del 30.11.2017. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 19 dicembre 2017)(Modificato dalla Legge n. 39/2018, del 09.07.2018. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134, del 18 settembre 2018).

Articolo 13 Dichiarazione annuale dei redditi individuali

  1. I contribuenti persone fisiche, residenti nella Repubblica d’Albania, che conseguono un reddito imponibile nel territorio della Repubblica d’Albania e all’estero, presentano una dichiarazione annuale.

 

 

del reddito all’amministrazione fiscale centrale. Anche i contribuenti non residenti che generano reddito imponibile con una fonte nella Repubblica d’Albania sono dichiaranti del reddito annuo delle persone fisiche.

  1. I contribuenti di cui al punto 1 del presente articolo devono presentare la dichiarazione annuale dei redditi all’amministrazione centrale delle imposte, entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo al periodo d’imposta per il quale la dichiarazione è presentata.
  2. Ogni dichiarazione dei redditi annuale individuale viene compilata con il numero di identificazione personale riportato sulla carta d’identità del contribuente, che funge da codice fiscale. Anche nel caso in cui il contribuente non sia residente nella Repubblica d’Albania, il numero di identificazione personale riportato sulla carta d’identità funge da codice fiscale.
  3. Sono esentati dall’obbligo di compilare e presentare la dichiarazione annuale dei redditi individuali tutti gli individui che percepiscono un reddito lordo annuo da tutte le fonti per un importo complessivo inferiore a 2.000.000 (due milioni) di lek.Questa esenzione non si applica ai soggetti che lavorano per più di un datore di lavoro. Tali soggetti dichiarano nella dichiarazione annuale dei redditi, in un’unica soluzione, tutti i redditi percepiti da lavoro dipendente, calcolano l’importo totale dell’imposta dovuta sui salari, deducono, ove applicabile, l’imposta trattenuta dal datore di lavoro e determinano l’importo dell’imposta dovuta che devono versare al bilancio dello Stato.

(Aggiunto dalla Legge n. 84/2019 del 18.12.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 31.12.2019).

  1. Oltre ai contribuenti previsti dal presente articolo, la dichiarazione annuale dei redditi può essere compilata anche da altri soggetti che decidono di presentarla, pur non avendone l’obbligo legale, perché vogliono beneficiare del regime di detrazione delle spese previsto dalla presente legge, quando tali soggetti soddisfano le condizioni per beneficiare della detrazione delle spese.

(Modificato dalla Legge n. 20/2012, del 1.3.2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 27 marzo 2012.)

Articolo 13/1

Dati che il rendiconto economico annuale deve contenere

  1. La dichiarazione annuale dei redditi è compilata dal contribuente che ha l’obbligo di dichiarare, ai sensi dell’articolo 13 della presente legge, e contiene i dati sul reddito lordo, sulle spese deducibili sostenute, nonché sulle imposte pagate nel periodo d’imposta.
  2. Il dichiarante, qualora riscontri errori materiali da lui stesso commessi nella compilazione della dichiarazione, ha il diritto di apportare le correzioni necessarie entro 3 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione.Entro tale termine, l’interessato ha il diritto di correggere la dichiarazione fino a due volte, senza incorrere in sanzioni. Se, da parte sua, la correzione entro tale termine di tre mesi viene modificata per la terza volta, gli vengono applicate sanzioni, secondo quanto previsto dall’articolo 115 “Compilazione errata della dichiarazione dei redditi e richiesta di rimborso errata” della Legge n. 9920 del 19.5.2008 “Sulle procedure fiscali nella Repubblica d’Albania”, e successive modifiche. (Modificata dalla Legge n. 20/2012 dell’1.3.2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 27 marzo 2012).
  3. Per beneficiare delle spese deducibili per i figli e le persone assistite, previste dalle lettere “b” e “c” del punto 1 dell’articolo 13/3 della presente legge, la parte della dichiarazione relativa a tali spese è compilata solo dal capofamiglia.
  4. Le modalità con cui il capofamiglia compila la dichiarazione relativa alla quota di spese detraibili, nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, sono regolate con provvedimento del Ministro delle finanze.

(Modificato dalla legge n. 10343 del 28.10.2010, GU n. 159 del 3 dicembre 2010).

 

Articolo 13/2

Dati sul reddito lordo

  1. Il contribuente, nella dichiarazione annuale dei redditi, fornisce i dati relativi al reddito lordo, che comprendono:
    1. Reddito lordo derivante da stipendi o salari derivanti da rapporti di lavoro di persone fisiche.

(Modificato dalla Legge n. 156/2014, del 27.11.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195, del 24 dicembre 2014.)

  1. reddito lordo derivante da dividendi per la partecipazione a una società commerciale o da attività imprenditoriali;
  2. redditi lordi da locazione e plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili di proprietà del dichiarante;

ç) reddito lordo da interessi bancari;

  1. plusvalenze nette, generate da investimenti in titoli o immobili; dh) somme lorde vinte da lotterie o altri giochi d’azzardo;
  2. reddito lordo derivante da proprietà intellettuale, licenze, diritti esclusivi e altre attività costituite esclusivamente da diritti e prive di forma fisica;

ë) plusvalenza da donazione;

  1. reddito lordo guadagnato al di fuori del territorio della Repubblica d’Albania;
  2. altri redditi lordi, non menzionati al punto 1 del presente articolo.

(Modificato dalla legge n. 10343 del 28.10.2010, GU n. 159 del 3 dicembre 2010).

La lettera “gj” è abrogata dalla Legge n. 156/2014 del 27.11.2014. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 24 dicembre 2014.)

  1. Il reddito specificato nell’articolo 8/1 della presente legge non è compreso nel reddito lordo ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi.Se l’importo del reddito specificato al punto 1 supera l’importo di 2.000.000 (due milioni) di lek all’anno, l’individuo è tenuto a compilare e presentare la dichiarazione annuale dei redditi individuale solo se l’importo del reddito lordo annuo, secondo il punto 1, supera l’importo di 2.000.000 (due milioni) di lek.

(Modificato dalla legge n. 20/2012, del 1.3.2012, Gazzetta Ufficiale n. 26, del 27 marzo 2012.)(Modificato dalla legge n. 10343 del 28.10.2010, GU n. 159 del 3 dicembre 2010).

Articolo 13/3 Spese deducibili

  1. I contribuenti che non sono soggetti a dichiarazione, ai sensi del punto 4 dell’articolo 13 della presente legge, ma desiderano compilare la dichiarazione ai sensi del punto 5 dell’articolo 13 della presente legge e hanno un reddito lordo annuo da tutte le fonti fino a 1.050.000 (un milione e cinquantamila) lek all’anno (indicizzabile ogni anno), ma non superiore a tale importo, possono essere soggetti dichiaranti. Ai fini del calcolo del reddito imponibile di questi individui che compilano la dichiarazione annuale dei redditi, ai sensi del punto 5 dell’articolo 13 della presente legge, sono deducibili le seguenti spese:

La lettera “a” è abrogata dalla Legge n. 156/2014 del 27.11.2014. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 24 dicembre 2014.)

  1. l’importo degli interessi bancari sul prestito contratto per l’istruzione, per sé stessi o per i figli e le persone affidate;
  2. spese mediche, per sé o per i figli e le persone affidate, per la parte non coperta dall’assicurazione sanitaria obbligatoria, secondo le definizioni regolamentate con decisione del Consiglio dei ministri.

La lettera “ç” è abrogata dalla Legge n. 156/2014 del 27.11.2014. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 24 dicembre 2014.)

(Modificato dalla Legge n. 156/2014, del 27.11.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195, del 24 dicembre 2014.)

  1. I soggetti non residenti non beneficiano del diritto alla deducibilità delle spese, previsto dal comma 1 del presente articolo.

(Modificato dalla legge n. 20/2012, del 1.3.2012, Gazzetta Ufficiale n. 26, del 27 marzo 2012.)

 

 

L’articolo 13/4 “Aliquota d’imposta” è abrogato dalla legge n. 177 del 28.12.2013, GU n. 203 del 30.12.2013.

Articolo 13/5

Manutenzione della documentazione

  1. Per ogni entrata e spesa indicata nella dichiarazione annuale dei redditi, il contribuente che redige la dichiarazione conserva copia originale del documento comprovante il reddito o la spesa deducibili oppure fotocopia certificata conforme dall’ente che ha emesso il documento.LA CONDANNA È DISTRUTTA.

(Modificato dalla legge n. 20/2012, del 1.3.2012, Gazzetta Ufficiale n. 26, del 27 marzo 2012.)

Il loro originale, in ogni caso, viene conservato secondo quanto previsto dalla normativa fiscale e messo a disposizione dell’amministrazione finanziaria, quando questa ne faccia richiesta.

  1. Il termine per la conservazione della documentazione da parte delle persone fisiche dichiaranti è quello specificato dalla legge sulle procedure fiscali.

(Modificato dalla legge n. 10343 del 28.10.2010, GU n. 159 del 3 dicembre 2010).

Articolo 13/6

Tasse da pagare

  1. La differenza tra il reddito lordo complessivo con spese deducibili, ai sensi dell’articolo 13/3 della legge, e il reddito da lavoro dipendente costituisce il reddito imponibile della persona fisica.
  2. Tale reddito imponibile è tassato secondo l’aliquota d’imposta prevista dagli articoli 9 e 11, ad eccezione del reddito da lavoro dipendente dichiarato e tassato dal datore di lavoro con aliquote progressive, ai sensi della presente legge.
  3. All’importo dell’imposta calcolato ai sensi del punto 2 del presente articolo si aggiunge l’imposta calcolata sullo stipendio e si detraggono le imposte versate nel periodo d’imposta, documentate dal sostituto d’imposta di tali imposte.
  4. Per i redditi individuali con fonti al di fuori dell’Albania, tassati nel Paese in cui sono stati conseguiti, sarà consentito un credito d’imposta estero ai sensi dell’articolo 37 della legge.
  5. La compilazione e la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi all’amministrazione finanziaria avviene entro il 30 aprile di ogni anno per i redditi conseguiti nell’anno precedente. Se il contribuente risulta in regola con il pagamento, il pagamento dell’imposta viene effettuato entro il 30 aprile.

Se la differenza di cui al punto 2 è negativa, l’amministrazione fiscale restituisce al dichiarante l’importo dell’imposta versata in eccesso oppure, con il suo consenso, tale importo può essere computato come pagamento effettuato per l’anno d’imposta successivo.

(Modificato dalla Legge n. 156/2014, del 27.11.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195, del 24 dicembre 2014.)

Articolo 13/7

Presentazione della dichiarazione

  1. La dichiarazione va presentata alla Direzione regionale delle imposte più vicina al luogo di residenza del contribuente, personalmente, per posta o per via telematica.
  2. La dichiarazione è redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. (Modificato dalla Legge n. 10343 del 28.10.2010, GU n. 159 del 3 dicembre 2010).

Articolo 13/8

Scadenze per l’esecuzione del credito

L’accredito degli importi ottenuti dal regime di spese deducibili, previsto dall’articolo 13/3 della presente legge, dovrà essere effettuato entro la data30 settembredell’anno successivo al periodo d’imposta per il quale è stata redatta la dichiarazione.

 

 

(Modificato dalla legge n. 20/2012, del 1.3.2012, Gazzetta Ufficiale n. 26, del 27 marzo 2012.)(Modificato dalla legge n. 10343 del 28.10.2010, GU n. 159 del 3 dicembre 2010).

Articolo 13/9

Mancata compilazione tempestiva o compilazione non corretta della dichiarazione annuale dei redditi

  1. Quando l’amministrazione fiscale riscontra casi di mancata presentazione nei tempi previsti della dichiarazione annuale dei redditi, vengono applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge sulle procedure fiscali.
  2. Nel caso in cui il contribuente, nella dichiarazione annuale dei redditi, fornisca informazioni inesatte o false che non vengano da lui stesso corrette, entro il termine previsto dalla presente legge per la correzione, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e del codice penale.

(Modificato dalla legge n. 10343 del 28.10.2010, GU n. 159 del 3 dicembre 2010).

Articolo 13/10

Istruzioni per la dichiarazione annuale

  1. Il Ministro delle Finanze, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, emana istruzioni per l’attuazione degli articoli da 13 a 13/9 della presente legge.
  2. Il Consiglio dei ministri, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, emette una decisione sull’attuazione dell’articolo 13/3 della presente legge.

(Modificato dalla legge n. 10343 del 28.10.2010, GU n. 159 del 3 dicembre 2010).

Articolo 14

Reati amministrativi

Le violazioni delle disposizioni relative all’imposta sul reddito delle persone fisiche, che costituiscono illeciti amministrativi, sono definite dalla Legge n. 9920 del 19.5.2008 “Sulle procedure fiscali nella Repubblica d’Albania”.

(Modificato dalla legge n. 9943 del 26.6.2008, GU n. 114 del 22.6.2008).

Articolo 15

Modificato dalla Legge n. 9804 del 13.09.2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 27.09.2007.

sanzioni

Le sanzioni amministrative per i reati in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche sono definite nella Legge n. 9920, del 19.5.2008 “Sulle procedure fiscali nella Repubblica d’Albania” (modificata dalla Legge n. 9943, del 26.6.2008, Gazzetta Ufficiale n. 114 del 22.6.2008).

CAPITOLO III IMPOSTA SUGLI UTILI

Articolo 16**

Ambito di applicazione dell’imposta sugli utili

  1. Sono soggetti all’imposta sul reddito le seguenti persone:
    1. Le persone giuridiche e le società di persone previste dai punti “iii” e “iv” della lettera “b” del punto 1 dell’articolo 2con un reddito superiore a 8.000.000 di lek all’anno.
    2. Persone giuridiche, società di persone o altre associazioni di persone costituite od organizzate secondo una legge straniera e che svolgono attività nel territorio della Repubblica d’Albania.

13

 

 

  1. Qualsiasi altra persona, indipendentemente dal suo status giuridico o dalla forma di registrazione o riconoscimento,quando questo è soggetto all’imposta sul valore aggiunto,salvo il caso in cui questa persona sia un soggettodi semplificazione dell’imposta sugli utili delle piccole imprese.

ç) qualsiasi persona non residente non prevista dalle lettere “a”, “b” o “c” del presente punto e che non sia soggetta all’imposta sui redditi.

(Modificato dalla Legge n. 177 del 28.12.2013, G.U. n. 203 del 30.12.2013).

(Modificato dalla Legge n. 94/2018 del 03.12.2018 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 21.12.2018)

  1. Ogni persona, ai sensi della presente legge, indipendentemente dallo stato o dalla forma giuridica di registrazione o riconoscimento della stessa, quando è o diventa soggetta all’imposta sugli utili, ha il diritto di richiederne la cancellazione in qualsiasi momento, ma non di passare come soggetto soggetto ad essa.imposta semplificata sugli utili delle piccole imprese.

(Modificato dalla Legge n. 177 del 28.12.2013, G.U. n. 203 del 30.12.2013).(Modificato dalla legge n. 10228 del 4.2.2010, GU n. 13 del 25.02.2010).

(Sostituita e abrogata con effetto dal 1° gennaio 2021 dalla legge n. 106/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 26.08.2020)

Articolo 17

Obbligo di pagamento

  1. I contribuenti residenti sono soggetti all’imposta sugli utili conseguiti da tutte le fonti, all’interno e all’esterno del territorio della Repubblica d’Albania.
  2. I contribuenti non residenti sono soggetti all’imposta sugli utili realizzati da tutti i redditi aventi fonte nella Repubblica d’Albania.

Articolo 18

eccezione

Sono esenti dall’imposta sugli utili:

  1. enti governativi centrali e locali;
  2. Banca d’Albania;
  1. persone giuridiche che svolgono esclusivamente attività di natura religiosa, umanitaria, caritatevole, scientifica o educativa, i cui beni o profitti non sono utilizzati a beneficio dei loro organizzatori o membri;

ç) organizzazioni sindacali o camere di commercio, industria o agricoltura, i cui beni o profitti non sono utilizzati a vantaggio di un individuo o di uno dei loro membri;

  1. organizzazioni internazionali, agenzie di cooperazione tecnica e loro uffici di rappresentanza, la cui esenzione dalle imposte è prevista da accordi speciali;
  2. dh) le persone previste da accordi internazionali ratificati dall’Assemblea.
  3. fondazioni o istituzioni finanziarie non bancarie costituite o trasferite con Decisione del Consiglio dei Ministri, che mirano a sostenere le politiche di sviluppo del Governo attraverso la concessione di prestiti;

ë) case di produzione cinematografica, autorizzate e sovvenzionate dal National Center of Cinematography.”

  1. Fondo pensione volontario amministrato dalla società di gestione del fondo pensione volontario.
  2. Strutture ricettive “Hotel/Resort a quattro e cinque stelle, status speciale”, come definite dalla normativa in materia di turismo e titolari di un marchio registrato e riconosciuto a livello internazionale. L’esenzione dall’imposta sugli utili, prevista dal presente comma, si applica per un periodo di 10 anni per le strutture che beneficiano dello status speciale fino a dicembre 2024. Gli effetti dell’esenzione decorrono dal momento dell’inizio dell’attività economica della struttura ricettiva, ma non oltre 3 anni dall’ottenimento dello status speciale.

 

 

Tutte le materie menzionate nella lettera “a”fino alla lettera “g”.del presente articolo, indipendentemente dall’esenzione dal pagamento dell’imposta sugli utili, sono tenuti a presentare all’Amministrazione finanziaria la dichiarazione dei redditi ed il bilancio annuale, entro gli stessi termini previsti per i soggetti passivi d’imposta sugli utili.

(Modificato dalla Legge n. 156/2014, del 27.11.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195, del 24 dicembre 2014.)

(Modificato dalla Legge n. 105/2017 del 30.11.2017. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 19 dicembre 2017)

Articolo 19*Utile imponibile

L’utile imponibile del periodo d’imposta è determinato sulla base del bilancio e dei suoi allegati, che devono essere conformi alla legge.“Sulla contabilità e sui bilanci”,

alle disposizioni della presente legge, nonché agli atti subordinati emanati a tal fine dal Ministero delle Finanze.

(Modificato dalla Legge n. 10072 del 9.2.2009, G.U. n. 20 del 04.03.2009).

Articolo 20

Spese note

(Modificato dalla Legge n. 9716 del 16.04.2007, GU n. 54 del 12.05.2006).

Ai fini della determinazione dell’utile imponibile nella Repubblica d’Albania, le spese sostenute allo scopo di conseguire, garantire e preservare l’utile sono riconosciute come spese, nella misura in cui tali spese sono provate e documentate dal contribuente, nonché quando sono soggette alle limitazioni specificate dalla presente legge.

Il documento utilizzato come base per giustificare la spesa, ai fini fiscali, è:Fattura IVA, fattura fiscale semplicefattura, emessa in conformità alla normativa vigente in materia di fatturazione e al sistema di monitoraggio della circolazionee qualsiasi altro documento redatto ed emesso, in conformità alle istruzioni del Ministro delle Finanze, in attuazione della normativa fiscale.

(Sostituita dalla Legge n. 84/2019 del 18.12.2019. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 31.12.2019).

Per la costruzione e la vendita di edifici destinati ad attività abitative, produttive, commerciali o di servizi, è riconosciuto come onere deducibile anche il valore del terreno messo a disposizione dal proprietario, in base a contratti di scambio di terreno per area edificabile. La metodologia per la determinazione del valore del terreno al m² è approvata dal Consiglio dei Ministri e si basa sul costo fiscale minimo di costruzione, ripartito per città o aree all’interno delle città.

Per le attività di costruzione e vendita a fini abitativi, produttivi, commerciali o di servizi, il reddito imponibile dell’investitore include anche il reddito corrispondente alla parte dell’area edificabile che avvantaggia i proprietari terrieri in caso di contratti di scambio tra terreni e aree edificabili. La determinazione del reddito per la quota di pertinenza del proprietario terriero avviene con le stesse modalità previste per la parte di reddito generata dall’investitore e si basa sulla metodologia approvata dal Consiglio dei Ministri in materia di utile fiscale minimo.

(Abrogata dalla legge n. 39/2018 del 09.07.2018. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 18 settembre 2018. Entra in vigore il 1° gennaio 2019).

(Modificato dalla Legge n. 9716 del 16.04.2007, GU n. 54 del 12.05.2006).Il paragrafo è abrogato.

(Modificato dalla legge n. 20/2012, del 1.3.2012, Gazzetta Ufficiale n. 26, del 27 marzo 2012.)

Sono considerati costi riconosciuti i costi dell’assicurazione sulla vita e sulla salute dei dipendenti stipulati dal datore di lavoro.

 

 

(Modificato dalla legge n. 10364 del 16.12.2010, Gazzetta Ufficiale n. 179, dicembre 2010.)

Le borse di studio assegnate agli alunni e agli studenti da istituzioni educative pubbliche e non pubbliche sono riconosciute come spese deducibili nella misura determinata con decisione del Consiglio dei ministri, a condizione che le istituzioni educative pubbliche e non pubbliche, all’inizio dell’anno scolastico, presentino al Ministero dell’Istruzione e della Scienza il numero e l’importo delle borse di studio.

(Modificato dalla Legge n. 122/2012, del 20.12.2012, G.U. n. 177, del 09.01.2013).

Sono considerate spese riconosciute le spese per i contributi versati dal datore di lavoro nell’interesse dei propri dipendenti a un regime pensionistico aziendale, fino all’importo determinato dalla legge n. 10 197 del 10.12.2009 “Sui fondi pensione volontari”, per ciascun dipendente.

(Modificato dalla Legge n. 156/2014, del 27.11.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195, del 24 dicembre 2014.)

Articolo 21***

Spese sconosciute

(Modificato dalla Legge n. 9844 del 17.12.2007, GU n. 180 del 18 dicembre 2007).

  1. Ai fini della determinazione del reddito imponibile non vengono riconosciute le seguenti spese:
    1. Il costo di acquisto e miglioramento di terreni e proprietà;
    2. Costi di acquisto, miglioramento, ristrutturazione e ricostruzione di beni aziendali, che sono ammortizzati, in conformità all’articolo 22 della presente legge;
    3. Aumento del capitale sociale della società o del conferimento di ciascun socio; ç) il valore dei premi in natura;
    4. ESAUSTO

(Modificato dalla legge n. 10343 del 28.10.2010, GU n. 159 del 3 dicembre 2010).

  1. dividendi dichiarati e distribuzioni di utili ai soci o azionisti di società commerciali, nonché utili nel caso di società di persone;

ë)* interessi pagati, che superano il tasso di interesse medio sui prestiti a 12 mesi per il mercato bancario, secondo la pubblicazione ufficiale della Banca d’Albania

  1. multe, interessi di mora e altre condizioni penali;
  2. la costituzione o l’incremento di riserve e di altri fondi speciali, salvo i casi previsti dalla legge o dallo statuto.
  3. gj) imposta sul reddito delle persone fisiche, accise, imposta sugli utili e imposta sul valore aggiunto deducibile;
  4. SPESE per spese di rappresentanza e di intrattenimento che superano lo 0,3% del fatturato annuo;

Per i contribuenti esportatori, esclusi i produttori di materiali su misura, che negli ultimi 3 anni hanno realizzato oltre il 70 per cento del proprio reddito da esportazioni, sono riconosciute come spese deducibili, fino al 3 per cento del fatturato annuo, le spese documentate sostenute per la partecipazione, la presentazione a fiere o esposizioni all’estero.

(Aggiunto dalla Legge n. 84/2019 del 18.12.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 31.12.2019).

  1. spese per consumi personali, determinate dal Ministro delle Finanze;
  2. spese che superano i limiti stabiliti dalla legge o dagli statuti.

Gli importi sponsorizzati che superano i limiti stabiliti dalla Legge n. 7892 del 21.12.1994, “Sulle sponsorizzazioni”, e successive modifiche, non sono riconosciuti come spese deducibili ai fini fiscali.

Per le persone giuridiche che generano un utile imponibile annuo superiore a 100 milioni di lek, gli importi sponsorizzati, entro i limiti previsti dalla Legge n. 7892 del 21.12.1994, “Sulle sponsorizzazioni”, e successive modifiche, per le attività di squadre sportive, facenti parte di federazioni sportive riconosciute dalla normativa vigente in materia, ai fini del calcolo dell’imposta sull’utile del periodo d’imposta, sono deducibili in misura pari al triplo del valore dell’importo sponsorizzato. Non è consentito il riporto a periodi d’imposta successivi. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano dopo il rilascio dell'”Autorizzazione alla sponsorizzazione” da parte del Direttore Generale delle Imposte, secondo le procedure previste dalle istruzioni del Ministro responsabile delle Finanze.

(Aggiunto dalla Legge n. 84/2019 del 18.12.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 31.12.2019).

 

(Modificato dalla legge n. 9766 del 09.07.2007 (G.U. n. 90 del 21.07.2007).

  1. spese per regali;
  2. qualsiasi spesa il cui importo non sia documentato dal contribuente.
  3. ll) spese per servizi tecnici, di consulenza e di gestione, fatturate da terzi, per le quali non sia stata versata la ritenuta d’acconto entro il periodo d’imposta dal contribuente. (Modificato dalla Legge n. 107/2013, del 28.3.2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 15 aprile 2013).
  4. * perdite, danni, sprechi e ammanchi durante la produzione, il trasporto e lo stoccaggio, oltre quanto stabilito da specifici atti giuridici e sub-giuridici.

Entro 4 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri determina con decreto le norme relative alle perdite, ai danni e alle carenze durante la produzione, l’immagazzinamento e il trasporto, ecc., riconosciute ai fini fiscali.

(Modificato dalla Legge n. 156/2014, del 27.11.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195, del 24 dicembre 2014.)

n). Spese per stipendi, premi e qualsiasi altra forma di reddito personale, connessi al rapporto di lavoro, corrisposti ai dipendenti, compresi gli amministratori, senza passare attraverso il sistema bancario.

Il Consiglio dei ministri determina con proprio decreto i casi di deroga alla presente norma.

nj). importi pagati in contanti, superiori ai limiti stabiliti dalla legge”Sulle procedure fiscali nella Repubblica d’Albania”.

(Modificato dalla Legge n. 10072 del 9.2.2009, G.U. n. 20 del 04.03.2009).(Modificato dalla Legge n. 9766 del 09.07.2007, GU n. 90 del 21.07.2007.)

  1. spese per indennità giornaliere che superano il 50 percento del fondo salariale lordo annuo.

(Modificato dalla Legge n. 9844 del 17.12.2007, GU n. 180 del 18 dicembre 2007).

(Modificato dalla Legge n. 94/2018 del 03.12.2018 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 21.12.2018)

  1. Donazioni in denaro superiori al 5% dell’utile ante imposte, effettuate in caso di dichiarazione dello “stato di calamità naturale” entro il termine specificato e trasferite ai conti di tesoreria. Nei casi in cui le donazioni dovute alla dichiarazione dello “stato di calamità naturale” siano costituite da beni immobili, la valutazione del contributo fino al 5% dell’utile ante imposte è calcolata secondo le procedure stabilite con decisione del Consiglio dei Ministri.

(Aggiunto dalla legge normativa n. 5 del 30.11.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 02.12.2019,approvato con Legge n. 79/2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 16.12.2019)

  1. *Se durante il periodo d’imposta il prestito e l’acconto superano in media quattro volte l’importo del patrimonio netto, gli interessi pagati sull’importo eccedente non vengono riconosciuti come spesa deducibile.Questa restrizione non si applica a banche, compagnie assicurative e società di leasing.

(Modificato dalla legge n. 9766 del 09.07.2007 (G.U. n. 90 del 21.07.2007).

  1. Nel caso di persone giuridiche non costituite ai sensila legge “Sui commercianti e le società commerciali”Il secondo comma del presente articolo si applica allo stesso modo degli enti

altre disposizioni previste nel presente articolo.

  1. Fatto salvo quanto previsto dai punti 2 e 3 del presente articolo, in caso di prestiti, prestiti o finanziamenti da parti correlate, l’eccedenza degli oneri finanziari netti che supera il 30% dell’utile imponibile prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) non è riconosciuta come costo deducibile del periodo d’imposta. L’utile imponibile prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento è determinato in conformità all’articolo 19 della presente legge.

 

Con il termine “surplus netto di interessi passivi” si intende il surplus risultante dalla differenza tra interessi passivi e interessi attivi.

Tutte le spese per interessi non deducibili ai sensi del presente punto vengono riportate ai periodi d’imposta futuri, a meno che non sia stato trasferito il 50 percento delle azioni o dei diritti di voto nella società.

Le disposizioni del presente comma non si applicano alle banche, agli istituti di credito finanziario non bancario, alle compagnie di assicurazione e alle società di leasing.

Le norme per l’attuazione del presente comma sono determinate con decreto del Ministro dell’Interno.

Finanza

(Modificato dalla Legge n. 10072 del 9.2.2009, G.U. n. 20 del 04.03.2009).

(Modificato dalla Legge 129/2016 del 15.12.2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 06.01.2017, entra in vigore il 01.01.2018)

Articolo 22 ***

ammortamento

  1. Nel determinare l’utile imponibile, l’ammortamento delle attività operative viene calcolato come segue:
    1. il proprietario dei beni dell’attività, in tutti i casi, ad eccezione di quelli indicati nella lettera “b” del presente articolo;
    2. nel caso di beni dati in leasing, in comodato o in altra forma, prevista da disposizioni di legge, dalla persona che sopporta il rischio di perdita o distruzione del bene.
  2. Non sono ammortizzati i terreni, i lotti di terreno, le opere d’arte, gli oggetti d’antiquariato, i gioielli, i metalli e le pietre preziose;
  3. I costi di acquisto o di costruzione, i costi di miglioramento, ristrutturazione e ricostruzione di edifici, strutture, macchinari e attrezzature con una lunga durata di vita, vengono ammortizzati separatamente, al valore residuo, nella misura del 5 per cento.

(Modificato dalla legge n. 10228 del 4.2.2010, GU n. 13 del 25.02.2010).

Nel caso in cui il valore residuo del bene all’inizio del periodo d’imposta sia inferiore a

Il 3 percento del costo storico di questa attività, allora questo valore residuo sarà riconosciuto interamente come una spesa deducibile del periodo d’imposta.

(Modificato dalla Legge n. 156/2014, del 27.11.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195, del 24 dicembre 2014.)

  1. L’ammortamento dei costi di acquisizione delle attività immateriali viene calcolato separatamente per ciascuna attività, secondo il metodo lineare, con un’aliquota del 15 per cento;
  2. Le due categorie di beni seguenti vengono ammortizzate utilizzando il metodo del valore residuo, sulla base di un sistema di raggruppamento, con le seguenti percentuali:
    1. Computer, sistemi informativi, prodotti software e dispositivi di archiviazione dati del 25%.
    2. Tutte le altre attività operative del 20 percento.

Nel caso in cui il valore residuo del bene all’inizio del periodo d’imposta sia inferiore al 10 per cento del costo storico di tale bene, allora tale valore residuo sarà

è riconosciuto interamente come costo deducibile del periodo d’imposta.

(Modificato dalla Legge n. 156/2014, del 27.11.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195, del 24 dicembre 2014.)

  1. In ciascuna categoria descritta nel quinto paragrafo del presente articolo, la percentuale di ammortamento specificata nel presente punto viene applicata in base all’ammortamento della rispettiva categoria.
  2. La base di ammortamento deve essere il valore contabile della categoria registrata nel bilancio di apertura del periodo d’imposta:
    1. sommando il costo di acquisto o di realizzazione del bene e il costo di miglioramento, ristrutturazione e ricostruzione dei beni della categoria nel periodo d’imposta;
    2. deducendo il prezzo di vendita dei beni e l’indennizzo ricevuto per la perdita dei beni dovuta ad altre cause di forza maggiore o ad altre trasformazioni involontarie avvenute nel periodo d’imposta.

Nel caso in cui la base di ammortamento sia un importo negativo, tale importo viene aggiunto all’utile stimato e la base di ammortamento viene considerata pari a zero.

 

Nel caso in cui la base di ammortamento non superi i 5.000 lek, l’intera base di ammortamento costituirà una spesa operativa deducibile.

In caso di rivalutazione dei beni aziendali non è consentito calcolare l’ammortamento sull’importo rivalutato.

Articolo 23 * Inventario

La rilevazione iniziale (al costo) e la valutazione delle rimanenze, alla fine del periodo d’imposta, vengono effettuate secondo quanto previsto dal

metodi stabiliti dalla legge “Sulla contabilità e sui bilanci”, che devono essere applicati sistematicamente.

Gli ammortamenti e le rivalutazioni delle rimanenze, effettuati successivamente alla rilevazione iniziale, secondo le disposizioni della suddetta legge, non sono riconosciuti ai fini della determinazione del reddito imponibile. Tale norma si applica anche alle attività finanziarie e immateriali.

(Modificato dalla Legge n. 10072 del 9.2.2009, G.U. n. 20 del 04.03.2009)

Articolo 24

Crediti inesigibili

Nella determinazione del reddito imponibile, i crediti inesigibili vengono riconosciuti come spesa deducibile se sono soddisfatte contemporaneamente le tre condizioni seguenti:

  1. Un importo corrispondente a questo debito è stato precedentemente incluso nel reddito;
  2. il debito è stato cancellato dai libri contabili del contribuente;
  3. Sono state intraprese tutte le azioni legali possibili per riscuoterlo.

Nel caso di banche, filiali di banche estere ed entità finanziarie non bancarie autorizzate dalla Banca d’Albania a svolgere attività di prestito, nella determinazione dell’utile imponibile, la svalutazione dei crediti inesigibili correlati al processo di prestito è riconosciuta come spesa deducibile al raggiungimento delle seguenti scadenze:

  1. 365 giorni dopo la presentazione all’ufficiale giudiziario della richiesta di avvio dell’esecuzione forzata, se il prestito è garantito da beni mobili o immobili;
  2. 365 giorni dopo che il tribunale ha emesso il titolo esecutivo, se il prestito non è garantito da beni mobili o immobili.
  3. Nel caso in cui i beni mobili o immobili posti a garanzia del prestito vengano eseguiti prima dei termini di cui alle lettere “a” e “b” che precedono, continueranno ad applicarsi le precedenti disposizioni bancarie, dette spese deducibili.

sono conosciuti come tali.

(Modificato dalla legge n. 32/2014, del 3.4.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57, del 24 aprile 2014).(Modificato dalla Legge n. 94/2018 del 03.12.2018 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 21.12.2018)

Articolo 25

Riserve speciali per banche e compagnie assicurative

Nella determinazione dell’utile imponibile delle banche e delle compagnie di assicurazione, sono riconosciute come spese le riserve tecniche, costituite in conformità alla legge “Sull’attività di assicurazione, riassicurazione e intermediazione assicurativa e riassicurativa” e gli accantonamenti bancari, costituiti in conformità agli standard redatti dall’International Accounting Standards Board e certificati senza obiezioni da revisori esterni.“ma, in ogni caso, senza superare l’importo specificato nelle norme della Banca d’Albania a tale scopo” Abrogato dalla Legge n. 177, del 28.12.2013, Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30.12.2013.Gli importi recuperati da queste riserve o accantonamenti vengono aggiunti all’utile imponibile.

 

Le spese delle banche per i contributi annuali e straordinari, in conformità alla legge “Sul risanamento e l’intervento straordinario nelle banche nella Repubblica d’Albania”, sono spese riconosciute nella determinazione dell’utile imponibile.

(Modificato dalla legge n. 10364 del 16.12.2010, Gazzetta Ufficiale n. 179, dicembre 2010.)

(Modificato dalla Legge 129/2016, del 15.12.2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259, del 06.01.2017)

Articolo 26

Partecipazioni esenti da imposta sugli utili

Nella determinazione dell’utile imponibile di una persona residente, i dividendi e le distribuzioni di utili sono esclusi dal reddito quando sono distribuiti da società e società di persone residenti e da società estere non residenti soggette all’imposta sugli utili, indipendentemente dalla partecipazione, in valore o numero, al capitale sociale, ai diritti di voto o alla partecipazione al capitale iniziale o sociale del beneficiario.

(Modificato dalla legge n. 10364 del 16.12.2010, Gazzetta Ufficiale n. 179, dicembre 2010.)

Articolo 27 Riporto delle perdite

  1. Nel caso in cui l’utile imponibile di un periodo d’imposta dia luogo a un risultato negativo, le perdite risultanti possono essere coperte con gli utili dei tre periodi d’imposta successivi, secondo il principio “la prima perdita prima dell’ultima”.

1/1. Fatte salve le disposizioni del punto 1 del presente articolo, per i contribuenti che investono in progetti imprenditoriali di valore superiore a 1 miliardo di lekë, qualora l’utile imponibile di un periodo d’imposta sia negativo, le perdite derivanti possono essere coperte con utili nei cinque periodi d’imposta successivi, secondo il principio “la prima perdita prima dell’ultima”. Il Ministro responsabile delle finanze determinerà mediante istruzioni i criteri e le procedure per l’attuazione del presente punto.

(Aggiunto dalla Legge n. 84/2019 del 18.12.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 31.12.2019).

  1. Se durante un periodo d’imposta la proprietà diretta e/o indiretta del capitale sociale o dei diritti di voto di una persona, varia di oltre il 50 percento, in valore o in numero,punto 1 e punto 1/1 di questo articolonon si applica alle perdite subite da tale entità giuridica nel periodo d’imposta in questione e nei periodi d’imposta precedenti.

(Sostituita dalla Legge n. 84/2019 del 18.12.2019. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 31.12.2019).

Articolo 27/1

Cambio di proprietà

  1. Se durante un periodo d’imposta la proprietà diretta e/o indiretta del capitale sociale, delle quote o dei diritti di voto di una persona giuridica varia di oltre il 20% in termini di valore o numero di azioni o quote, la persona giuridica è trattata come se avesse ceduto una parte proporzionale di tutti i suoi beni immediatamente prima della variazione. La persona giuridica è trattata come:
    1. beneficiario del ricavato della vendita, pari alla quota proporzionale del valore di mercato del bene in quel momento; e
    2. riacquistatore del bene allo stesso valore.

Il punto 1 si applica nei casi in cui la persona giuridica abbia realizzato negli ultimi tre anni un fatturato medio di 500.000.000 (cinquecento milioni) di lek.

  1. Quando una persona giuridica paga l’imposta sugli utili, secondo la presente legge, in base al punto 1 del presente articolo, qualsiasi modifica nella proprietà di azioni o interessi simili che determini la modifica è esente dall’imposta sugli utili.

 

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE – NORMATIVA FISCALE 2014

Legge n. 8438 del 28.12.1998

  1. La persona giuridica che subisce una modifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve comunicare all’autorità fiscale i dettagli della modifica entro 45 giorni dal momento in cui la modifica si è verificata.
  2. La persona giuridica è tenuta a notificare all’amministrazione fiscale qualsiasi variazione nella proprietà diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto. La variazione della proprietà deve essere soggetta al comma “ii”, lettera “e”, dell’articolo 4 della presente legge. La notifica deve essere effettuata entro 45 giorni dalla variazione della proprietà. Tale disposizione non si applica nei casi previsti dal punto 3 del presente articolo.

5.  In caso di mancata notifica alle autorità fiscali, la persona giuridica è punita secondo le sanzioni previste dalla legge “Sulle procedure fiscali nella Repubblica d’Albania”.

(Modificato dalla Legge n. 94/2018 del 03.12.2018 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 21.12.2018.)

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso, salvo che il cambiamento della titolarità (capitale sociale, quote o diritti di voto di una persona giuridica) sia soggetto alle disposizioni delle convenzioni ratificate per evitare le doppie imposizioni in vigore.

(Aggiunto dalla Legge n. 84/2019 del 18.12.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 31.12.2019).

 

 

  1. L’aliquota dell’imposta sugli utili è:

Articolo 28

aliquota fiscale

 

  1. 0% per i contribuenti con un reddito fino a 14.000.000 di lek all’anno.
  2. 15% per i contribuenti con un reddito superiore a 14.000.000 di lek all’anno.

(Modificato con decorrenza dal 1° gennaio 2021 dalla Legge n. 106/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 26.08.2020)

  1. Per le persone giuridiche che svolgono attività di produzione/sviluppo di software, l’imposta sugli utili è del 5%. Il Consiglio dei Ministri determina, con delibera, le attività che rientrano nel campo di produzione/sviluppo di software, nonché le procedure per l’attuazione del presente paragrafo. (Modificato dalla Legge n. 105/2017 del 30.11.2017. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 19 dicembre 2017)
  2. Per le persone giuridiche che svolgono attività economiche ai sensi della Legge n. 38/2012, “Sulle società cooperative agricole”, l’aliquota dell’imposta sugli utili è del 5%.
  3. Per le entità che svolgono un’attività ricettiva certificata come “agriturismo”, secondo la normativa vigente in materia di turismo, l’aliquota dell’imposta sugli utili è del 5%. Tale aliquota si applica per un periodo di 10 anni per le entità giuridiche che beneficiano dello status di “ente agrituristico certificato”, fino al 31 dicembre 2021. L’applicazione dell’aliquota ridotta decorre dall’anno fiscale successivo, successivo all’ottenimento dello status di “ente agrituristico certificato”.

(Modificato dalla Legge n. 39/2018, del 09.07.2018. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134, del 18 settembre 2018. Entra in vigore il 1° gennaio 2019).

  1. Per le persone giuridiche che svolgono attività economiche nel settore automobilistico, l’aliquota dell’imposta sugli utili è del 5%. Il Consiglio dei Ministri determina con decisione le attività, i criteri e le procedure per l’attuazione del presente articolo.

(Aggiunto dalla Legge n. 84/2019 del 18.12.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 31.12.2019).

Articolo 29 *

Dichiarazione dei redditi e calcolo finale dell’obbligazione

  1. Ogni contribuente è tenuto a redigere una dichiarazione annuale del reddito imponibile secondo il modello specificato nelle istruzioni del Ministro delle Finanze in attuazione della presente legge. I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale all’amministrazione fiscale entro il 31 marzo dell’anno successivo, presentando contestualmente il bilancio contabile, unitamente ai relativi allegati, nonché qualsiasi altro dato specificato nelle istruzioni del Ministro delle Finanze in attuazione della presente legge. Ai fini fiscali, i dati dei documenti di cui sopra si considerano accettati quando sono approvati dall’amministrazione fiscale o quando sono trascorsi due mesi dalla loro presentazione ufficiale e l’amministrazione fiscale non ha ancora ricevuto una risposta ufficiale.

 

  1. L’imposta calcolata sulla base della dichiarazione annuale dei redditi imponibili, ridotta degli importi determinati ai sensi dell’articolo 37 della presente legge e degli acconti versati nel periodo d’imposta, è versata dal contribuente sul conto dell’amministrazione finanziaria, al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi imponibili.
  2. È abrogato.

Articolo 30**pagamento anticipato

  1. Nel periodo d’imposta successivo, il contribuente versa in anticipo sul conto dell’amministrazione finanziaria:

rate trimestrali dell’imposta sugli utili, entro il 30 marzo, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo; entro il 30 giugno, per i mesi di aprile, maggio e giugno; entro il 30 settembre, per i mesi di luglio, agosto e settembre ed entro il 30 dicembre, per i mesi di ottobre, novembre e

Dicembre. Le rate possono essere versate anche mensilmente, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, nei seguenti importi:

  1. per ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del periodo d’imposta successivo, l’importo dell’imposta sugli utili del periodo d’imposta dei due anni precedenti diviso per 12;
  2. per ciascuno degli altri 9 mesi del periodo d’imposta successivo, l’importo dell’imposta sugli utili del periodo d’imposta precedente diviso per 12.
  3. Nel caso in cui il contribuente inizi l’attività nel periodo d’imposta del secondo anno precedente, gli acconti per i mesi gennaio – marzo del periodo d’imposta successivo sono i seguenti:
    • Importo dell’imposta sugli utili per il periodo d’imposta dei due anni precedenti diviso per il numero di mesi durante i quali il contribuente ha esercitato l’attività fiscale. Per la determinazione degli acconti relativi agli altri mesi del periodo d’imposta successivo, l’imposta è calcolata secondo quanto previsto dalla lettera “b”, punto 1, del presente articolo.
  4. Nel caso in cui il contribuente inizi l’attività nel corso del periodo d’imposta precedente, gli acconti per i mesi gennaio – marzo del periodo d’imposta successivo sono pari all’importo stimato dell’imposta sugli utili del periodo precedente, diviso per il numero dei mesi del periodo.

periodo precedente, durante il quale è stata svolta l’attività. La lettera “b”, punto 1, del presente articolo, si applica alla determinazione degli acconti per i mesi residui del periodo d’imposta successivo.

  1. Nel caso in cui un contribuente inizi a svolgere un’attività nel periodo d’imposta successivo, gli acconti per tale periodo sono pari all’importo stimato dell’imposta sugli utili per il periodo successivo, diviso per il numero di mesi rimanenti nel periodo d’imposta successivo. In via eccezionale, i contribuenti che iniziano l’attività nel periodo successivo e svolgono attività nel settore produttivo non sono soggetti all’acconto dell’imposta sugli utili per un periodo di 6 mesi o per il periodo rimanente fino alla fine dell’anno successivo, se tale periodo è anche inferiore a 6 mesi..
  2. Nel caso in cui il contribuente, in qualsiasi momento durante il periodo d’imposta, dimostri all’autorità fiscale che l’imposta sugli utili per tale periodo d’imposta sarà significativamente inferiore all’imposta sugli utili del periodo precedente o del secondo periodo precedente, l’autorità fiscale accetterà la riduzione degli acconti, secondo le norme stabilite dalle istruzioni del Ministro delle Finanze. Nel caso in cui il contribuente abbia ridotto le rate di acconto, determinate dall’autorità fiscale, e l’imposta annuale dovuta per l’imposta sugli utili, risultante dal saldo, superi l’acconto di oltre il 10%, l’ente è tenuto a pagare interessi di mora sulla differenza tra l’effettivo debito annuale e l’importo anticipato durante l’anno, secondo le norme stabilite dalle istruzioni del Ministro delle Finanze.
  3. Se l’amministrazione finanziaria stima che l’imposta sugli utili per il periodo d’imposta successivo supererà di oltre il 10% l’imposta sugli utili del periodo d’imposta precedente, può rettificare gli acconti versati in aumento, in base all’imposta sugli utili da essa stimata. (Modificato dalla Legge n. 83/2014 del 17.07.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 dell’11 agosto 2014.)

 

Articolo 30/1

Dichiarazione e pagamento da parte di soggetti non residenti

  1. Un soggetto non residente, definito ai sensi della lettera “ç”, punto 1, dell’articolo 16 della presente legge, è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi imponibili, secondo le istruzioni del Ministro responsabile delle Finanze. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine specificato nell’articolo 29 della presente legge.
  2. Al momento della presentazione della dichiarazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, il soggetto non residente è tenuto a versare l’importo dell’imposta dichiarata. Gli articoli 30 e 37 della presente legge non si applicano a tali casi.

(Modificato dalla Legge n. 94/2018 del 03.12.2018 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 21.12.2018.)

Articolo 31

Reati amministrativi

Le violazioni delle disposizioni sull’imposta sugli utili, che costituiscono illeciti amministrativi, ad eccezione della tenuta non corretta della contabilità senza conseguenze sul risultato finanziario1, sono definite nella Legge n. 9920 del 19.5.2008 “Sulle procedure fiscali nella Repubblica d’Albania”.

(Modificato dalla legge n. 9943 del 26.6.2008, GU n. 114 del 22.6.2008).

Articolo 32

sanzioni

  1. Le sanzioni amministrative per i reati in materia di imposte sugli utili sono definite nella Legge n. 9920 del 19.5.2008 “Sulle procedure fiscali nella Repubblica d’Albania”.
  2. In caso di violazioni per tenuta contabile non corretta senza conseguenze sul risultato finanziario1, i responsabili sono puniti con una multa di 10 mila lek.

(Modificato dalla legge n. 9943 del 26.6.2008, GU n. 114 del 22.6.2008).

Articolo 32/1

Valutazione dello scambio di azioni o quote

  1. Le azioni o quote acquisite in occasione di una fusione per incorporazione o di un trasferimento di una o più filiali sono valutate al valore di mercato delle attività e passività aziendali trasferite.
  2. Su richiesta scritta di entrambe le società, sia quella acquirente che quella acquisita, indirizzata all’amministrazione fiscale, le azioni o le quote ricevute in relazione a uno scambio di azioni o quote, una fusione o una scissione, vengono valutate al prezzo di acquisto iniziale delle azioni o quote trasferite.
  3. Ogni pagamento denominato in denaro, ricevuto in relazione allo scambio di azioni o quote, a una fusione o a una scissione, è riconosciuto come plusvalenza imponibile fino a un importo pari alla differenza tra il prezzo di mercato delle azioni o quote ricevute e il prezzo di acquisto delle azioni o quote trasferite.
  4. Il presente articolo si applica solo in relazione agli azionisti o soci della società acquisita, se gli azionisti o i soci sono residenti in Albania.

(Aggiunto dalla Legge n. 163/2020 del 23.12.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 21.01.2021)

 

 

Articolo 32/2

Norme applicabili alle attività e passività aziendali nelle riorganizzazioni

  1. Le plusvalenze realizzate dal trasferimento di attività e passività aziendali in relazione a una fusione per incorporazione, a un trasferimento di uno o più rami di attività, a una fusione o a una scissione possono essere differite fino alla cessione di tali attività e passività da parte della società acquirente. Tale differimento fiscale viene effettuato su richiesta all’amministrazione finanziaria sia della società cedente che della società acquirente, laddove la società acquirente accetti di continuare a valutare le attività e le passività trasferite al loro valore contabile al momento immediatamente precedente il trasferimento.
  2. Per quanto riguarda il calcolo dell’ammortamento, la società incorporante continuerà a operare come se le attività e le passività acquisite fossero ancora di proprietà della società cedente.
  3. Il presente articolo si applica alle operazioni previste dal punto 1 del presente articolo, solo se la società cedente e la società incorporante sono entrambe residenti in Albania.
  4. Il presente articolo non si applica se la società cedente non detiene le azioni o le quote ricevute nella società incorporante per almeno 3 anni solari senza interruzione dopo l’anno in cui avviene il trasferimento, a meno che la società cedente non dimostri che l’alienazione di tali azioni o quote non viene effettuata con lo scopo prevalente di ridurre o eludere il pagamento dell’imposta sugli utili in Albania.

(Aggiunto dalla Legge n. 163/2020 del 23.12.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 21.01.2021)

CAPITOLO III/A

IMPOSTA SEMPLIFICATA SUGLI UTILE

Articolo 32/1

**** ESAUSTO

Articolo 32/2

**** ESAUSTO

Articolo 32/3

**** ESAUSTO

Articolo 32/4

**** ESAUSTO

Articolo 32/5

**** ESAUSTO

Articolo 32/6

**** ESAUSTO

Articolo 32/7

**** ESAUSTO

Articolo 32/8

**** ESAUSTO

 

 

CAPITOLO IV

IMPOSTA RITENUTA ALLA FONTE DEL REDDITO

Articolo 33

Ritenuta d’acconto sull’imposta sul reddito

  1. Tutte le persone residenti nella Repubblica d’Albania, gli enti governativi centrali e locali, le organizzazioni senza scopo di lucro e qualsiasi altra entità riconosciuta dalla legislazione vigente, sono obbligati a trattenere l’imposta alla fonte dall’importo lordo dei seguenti pagamenti, derivanti da una fonte nella Repubblica d’Albania, secondo le seguenti aliquote:
    • 15 percento per:
  2. interessi e pagamenti simili;
  3. pagamenti per diritti d’autore e proprietà intellettuale;
  4. pagamenti per servizi tecnici, servizi di gestione, servizi di consulenza, servizi finanziari e assicurativi;

ç) compensi per la gestione e la partecipazione agli organi direttivi;

  1. pagamenti per lavori di costruzione, installazione, montaggio o supervisione relativi a

 

loro;

  1. dh) pagamenti di affitto;
  2. pagamenti per spettacoli di attori, musicisti o atleti, compresi tali pagamenti

 

che vengono fatte a persone che impiegano artisti o atleti o che fungono da intermediari per le loro esibizioni;

ë) redditi delle persone fisiche derivanti da giochi d’azzardo e casinò.

  • 8% per:
  1. dividendi:
  2. partecipazione agli utili

(Modificato dalla legge n. 10343 del 28.10.2010, GU n. 159 del 3 dicembre 2010).

(Modificato dalla Legge n. 94/2018 del 03.12.2018 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 21.12.2018)

  1. Il punto 1 del presente articolo non si applica a:
  2. Persone residenti in Albania, registrate come contribuenti dell’imposta sugli utili e dell’imposta sul valore aggiunto o persone registrate come contribuenti dell’imposta locale sulle piccole imprese;
  3. dividendi e altre distribuzioni di utili nell’ambito definito dall’articolo 26 della Legge;
  4. pagamenti effettuati a soggetti non residenti per servizi di trasporto internazionale di passeggeri e merci.
  5. Salvo quanto previsto dal punto 2 del presente articolo, la ritenuta d’acconto operata sul pagamento, ai sensi del punto 1 del presente articolo, costituisce l’imposta definitiva dovuta.
  6. Abrogato
  7. L’Agenzia nazionale del traffico aereo (ANTA) è esente dal pagamento della ritenuta alla fonte sui redditi derivanti dai servizi di navigazione aerea.

(Modificato dalla Legge n. 9483 del 16.2.2006. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 16.2.2006.)

Articolo 33/1

Deposito della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio e di destinazione dell’utile

  1. Le società commerciali, secondo la legge modificata “Sui commercianti e le società commerciali”, dopo aver pagato l’imposta sugli utili, secondo le disposizioni del Capitolo III di questa legge, entro un periodo di 6 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio finanziario, devono approvare dall’assemblea degli azionisti o dall’organo decisionale competente della società i risultati finanziari dell’anno precedente e allocare l’utile dopo le imposte, determinando l’ammontare delle riserve legali, la parte che sarà utilizzata per investimenti o capitale aggiuntivo e la parte che sarà distribuita sotto forma di dividendi.

 

 

  1. Società commercialie persone fisiche, ai sensi del punto 1 del presente articolo, deve depositare presso l’amministrazione finanziaria, entro e non oltre il 31 luglio dell’anno solare, la decisione dell’autorità responsabile/decisione della persona fisicaPer la presentazione tardiva della presente decisione verrà applicata una multa di 10.000 (diecimila) lek.per ogni mese di ritardo.
  2. La persona giuridica è tenuta a dichiarare e versare per conto dell’amministrazione fiscale l’imposta sul dividendo pagabile, ai sensi del comma 1 del presente articolo, entro e non oltre il 20 agosto dell’anno in cui vengono approvati i risultati, indipendentemente dal fatto che il dividendo sia stato distribuito o meno. (Modificato dalla Legge n. 83/2014 del 17.07.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 dell’11 agosto 2014.)
  3. Delibera dell’assemblea dei soci, dell’organo competente della società/decisione della persona fisica, ai sensi del presente articolo, per l’approvazione del risultato e la destinazione dell’utile al netto delle imposte, deve essere presentato all’autorità fiscale, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, anche se il risultato dell’esercizio è stato negativo o in perdita. In caso di mancata presentazione della decisione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, si applicano sanzioni.

(Modificato dalla legge n. 10228 del 4.2.2010, GU n. 13 del 25.02.2010).

(Modificato (parole cancellate) dalla Legge n. 39/2018, del 09.07.2018. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134, del 18 settembre 2018).

L’articolo 34 è abrogato.

Articolo 35

Ritenuta d’acconto, registrazione, dichiarazione e pagamento

  1. Il pagatore degli importi è tenuto a conservare la documentazione per il calcolo e la ritenuta alla fonte dell’imposta per ciascun beneficiario del reddito e a metterla a disposizione dell’amministrazione finanziaria e del beneficiario del reddito per il quale è stato effettuato il pagamento.
  2. Il soggetto pagatore degli importi, ai fini della ritenuta d’acconto, previsti dall’articolo 33, “Deposito della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio e di destinazione dell’utile”, è tenuto a calcolare, trattenere, dichiarare e versare la ritenuta d’acconto sui conti dell’Amministrazione finanziaria entro il giorno 20 del mese successivo a quello del pagamento.
  3. Il Ministro delle Finanze determina mediante istruzione la forma e il contenuto della dichiarazione.

ç) La dichiarazione di ritenuta d’acconto viene presentata secondo una delle modalità previste dalla Legge n. 9920 del 19.5.2008, “Sulle procedure fiscali nella Repubblica d’Albania”, come modificata, alla direzione regionale presso la quale è registrato il pagatore degli importi. (Modificata dalla Legge n. 177 del 28.12.2013, Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30.12.2013.

CAPITOLO V DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 36

Trasferimento del prezzo

  1. Se un contribuente soggetto all’imposta sugli utili partecipa a una o più transazioni controllate, deve determinare l’utile imponibile in modo coerente con il principio di mercato.
  2. Gli utili imponibili di un contribuente che partecipa a una o più transazioni controllate devono essere considerati in conformità al principio di libera concorrenza se i termini di tali transazioni non sono diversi dai termini che sarebbero stati applicati tra parti indipendenti in transazioni comparabili, effettuate in circostanze comparabili.
  3. Quando le condizioni imposte o dettate in una o più transazioni controllate effettuate da un contribuente non sono conformi al principio di mercato, gli utili imponibili di tale contribuente possono essere aumentati nella misura in cui sono conformi al principio di mercato.
  4. La determinazione della conformità dei termini di una transazione controllata al principio di mercato e l’entità di qualsiasi adeguamento, ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, devono essere effettuate in conformità alle disposizioni dell’articolo 36 della presente legge.

 

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE – LEGISLAZIONE FISCALE 2014 Legge n. 8438 del 28.12.1998

(Modificato dalla legge n. 42/2014, del 24.4.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70, del 20 maggio 2014).

Articolo 36/1 Comparabilità

  1. Ai fini del presente capitolo, una transazione non controllata è paragonabile a una transazione controllata:
    1. quando non vi sono differenze significative tra loro che potrebbero influenzare materialmente gli indicatori finanziari controllati, secondo il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento appropriato; o
    2. Quando sussistono tali differenze, viene apportata una rettifica ragionevole all’indicatore finanziario rilevante della transazione non controllata, al fine di eliminare gli effetti di tali differenze nel confronto.
  2. Nel determinare se due o più transazioni sono comparabili, si terrà conto dei seguenti fattori, nella misura in cui siano economicamente appropriati ai fatti e alle circostanze della transazione:
    1. le caratteristiche dei beni, dei servizi trasferiti;
    2. le funzioni svolte da ciascuna parte in relazione alle transazioni, tenendo conto dei beni utilizzati e dei rischi assunti;
    3. termini contrattuali delle transazioni;

ç) le circostanze economiche in cui si verificano le transazioni; e

  1. le strategie aziendali perseguite dalle parti in relazione alle transazioni.

Articolo 36/2

Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento

  1. La conformità di una transazione controllata al principio di libera concorrenza è determinata applicando il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato, nelle circostanze del caso, come stabilito dal Ministro delle Finanze. Oltre a quanto previsto al punto 2, il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato è scelto tra i seguenti metodi:
    1. il metodo del prezzo comparabile sul libero mercato, che consiste nel confrontare il prezzo stabilito per i beni o servizi trasferiti in una transazione controllata con il prezzo stabilito per i beni o servizi trasferiti in una transazione comparabile sul libero mercato;
    2. il metodo del prezzo di rivendita, che consiste nel confrontare il margine di rivendita che un acquirente di beni in una transazione controllata guadagna dalla rivendita di tale proprietà in una transazione non controllata, con il margine di rivendita guadagnato in transazioni di vendita non controllate comparabili;
    3. metodo del costo maggiorato, che consiste nel confrontare l’aumento (margine di profitto) sui costi diretti e indiretti nella fornitura di beni e servizi in una transazione controllata con l’aumento, margine di profitto di questi costi diretti e indiretti nella fornitura di beni e servizi in una transazione non controllata comparabile;

ç) il metodo del margine netto della transazione, che consiste nel confrontare il margine di profitto netto su una base appropriata, ad esempio costi, vendite, attività, che una parte ottiene in una transazione controllata, con il margine di profitto netto sulla stessa base ottenuto in transazioni non controllate comparabili;

  1. il metodo di ripartizione degli utili delle transazioni, in base al quale a ciascuna persona collegata che partecipa a una transazione controllata viene assegnata la quota di utile/perdita congiunto derivante da tale transazione che una persona indipendente otterrebbe partecipando a una transazione non controllata comparabile.
  1. Il contribuente può applicare un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento diverso da quelli sopra indicati qualora dimostri che nessuno dei metodi approvati può essere ragionevolmente utilizzato per determinare la conformità al principio di mercato per le transazioni controllate e che tale altro metodo fornisce un risultato conforme al principio di mercato. Il contribuente che utilizza un metodo diverso da quelli approvati di cui al punto 1 del presente articolo ha l’onere della prova del rispetto dei requisiti del presente capitolo.
  2. Per determinare la conformità al principio di mercato per una transazione controllata, non è necessario applicare più di un metodo.
  3. 27

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  1. Qualora un contribuente abbia utilizzato un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento per determinare la remunerazione delle sue transazioni controllate e tale metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento sia conforme alle disposizioni del presente articolo, il controllo dell’amministrazione fiscale sulla conformità dei termini delle transazioni controllate del contribuente al principio di mercato si basa sul metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento applicato dal contribuente.

Articolo 36/3

Valutazione delle transazioni combinate controllate

Se un contribuente effettua, nelle stesse circostanze o in circostanze simili, due o più transazioni controllate, economicamente strettamente collegate tra loro o che costituiscono una certa continuità/combinazione, in modo tale da non poter essere analizzate separatamente in modo affidabile, tali transazioni possono essere combinate:

  1. per effettuare l’analisi di comparabilità, come definita nell’articolo 36/1; e
  2. di applicare i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento di cui all’articolo 36/2.

Articolo 36/4

Intervallo dell’indicatore di mercato

  1. L’intervallo di mercato è un insieme di indicatori finanziari rilevanti, ad esempio prezzi, margini o quote di profitto, derivati ​​dall’applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato a una serie di transazioni non controllate, ciascuna delle quali è sostanzialmente comparabile alla transazione controllata, sulla base di un’analisi di comparabilità effettuata in conformità all’articolo 36/1.
  2. Una transazione o un gruppo di transazioni controllate non sono soggetti ad aggiustamenti, ai sensi del punto 3 dell’articolo 36, quando l’indicatore finanziario rilevante, derivato dalla/e transazione/i controllata/e sottoposta/e a verifica secondo il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato, rientra nell’intervallo di mercato.
  3. Quando l’indicatore finanziario rilevante, derivato da transazioni controllate, si colloca al di fuori dell’intervallo di mercato, l’amministrazione fiscale può adeguarlo in conformità al punto 3 dell’articolo 36 e tale adeguamento deve essere effettuato sulla media dell’intervallo di mercato, tranne nei casi in cui l’amministrazione fiscale o il contribuente possano dimostrare che le circostanze in quel caso giustificano l’adeguamento a un punto diverso dell’intervallo di mercato, secondo le definizioni fornite nelle istruzioni del Ministro dell’

Articolo 36/5

Informazioni sui prezzi di trasferimento

  1. Il contribuente deve presentare informazioni e analisi sufficienti a dimostrare che i termini delle sue transazioni controllate sono conformi ai principi di mercato. La documentazione sui prezzi di trasferimento deve essere messa a disposizione dell’amministrazione fiscale, su richiesta, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il contenuto e la forma della documentazione sui prezzi di trasferimento sono determinati con istruzioni del Ministro dell’

Finanza.

  1. I contribuenti coinvolti in transazioni controllate di importo superiore a un determinato importo devono presentare una notifica/un modulo annuale per le transazioni controllate. Il Ministro delle Finanze stabilisce, mediante istruzione, la suddetta soglia/valore, il formato e la scadenza per la presentazione delle informazioni sulle transazioni controllate.

Articolo 36/6 Regolamento corrispondente

Quando, nell’ambito di transazioni controllate, viene effettuata una rettifica da un’amministrazione fiscale di un altro Paese e tale rettifica comporta la tassazione in tale Paese di utili per i quali il contribuente è già stato tassato in Albania, e il Paese che propone la rettifica ha un accordo con l’Albania per l’eliminazione della doppia imposizione, allora, in tali circostanze, l’amministrazione fiscale albanese, dopo aver effettuato una richiesta da parte del contribuente albanese, verificherà la conformità di tale rettifica ai principi di mercato, come definiti al punto 2 dell’articolo 36. Se l’amministrazione fiscale conclude che la rettifica è conforme ai principi di mercato, effettuerà le opportune rettifiche all’importo dell’imposta addebitata al contribuente albanese.

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La procedura per richiedere l’adeguamento corrispondente, ai sensi del presente articolo, è determinata con provvedimento del Ministro delle Finanze.

Articolo 36/7

Accordi di prezzo anticipati

  1. Il contribuente può richiedere all’amministrazione fiscale di stipulare un accordo preventivo sui prezzi per determinare un insieme appropriato di criteri per la conformità al principio di libera concorrenza per future transazioni controllate per un periodo di tempo specificato.
  2. Quando l’amministrazione fiscale stipula un accordo preventivo sui prezzi con un contribuente, non verrà effettuato alcun adeguamento dei prezzi di trasferimento ai sensi del punto 3 dell’articolo 36, per le transazioni controllate che rientrano nell’ambito dell’accordo, purché siano rispettati i termini e le condizioni stabiliti nell’accordo preventivo sui prezzi.
  3. Il Ministro delle Finanze è incaricato di emanare un’istruzione speciale in merito agli accordi preventivi sui prezzi.

(Modificato dalla legge n. 42/2014, del 24.4.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70, del 20 maggio 2014).

Articolo 37 Credito d’imposta estero

  1. Se durante il periodo d’imposta un residente consegue utili o redditi da fonti esterne al territorio della Repubblica d’Albania, l’imposta sul reddito delle persone fisiche o l’imposta sugli utili dovuta da tale residente in relazione a tale reddito o utile sarà ridotta dell’importo dell’imposta dovuta su tale reddito o utile. L’importo dell’imposta estera dovuta dovrà essere certificato da un documento autentico, come specificato nelle istruzioni del Ministero delle Finanze.
  2. La riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sugli utili, prevista dal primo comma del presente articolo, non può superare l’imposta dovuta sugli utili o sui redditi di fonte estera, se tali redditi sono realizzati nella Repubblica d’Albania.
  3. Nel caso di un contribuente soggetto all’imposta sugli utili, qualsiasi riduzione d’imposta prevista dal primo comma del presente articolo è limitata all’imposta che sarebbe dovuta nella Repubblica d’Albania, calcolata come se l’articolo 27 della presente legge fosse applicato in qualsiasi paese estero, in relazione agli utili o alle perdite derivanti da fonti in tale paese estero.
  4. La riduzione d’imposta, secondo il presente articolo, deve essere calcolata separatamente, relativamente a ciascun Paese estero da cui sono derivati ​​i redditi o gli utili.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 38 ** Disposizioni transitorie

(Modificato dalla Legge n. 9804 del 13.09.2007, G.U. n. 125 del 27.09.2007)

  1. L’imposta da trattenere ai sensi del primo e del secondo comma dell’articolo 10 e dell’articolo 33 della presente legge sarà trattenuta sui pagamenti effettuati dopo l’entrata in vigore della presente legge.
  2. Gli edifici, le strutture e gli impianti acquistati prima del 1° gennaio 1999 saranno ammortizzati sulla base del loro costo storico.
  3. Le immobilizzazioni immateriali acquisite prima del 1° gennaio 1999 devono essere ammortizzate sulla base del loro costo storico. Se il valore contabile residuo di tali immobilizzazioni al 1° gennaio 1999 è inferiore al 50% del loro costo storico, il contribuente è autorizzato a proseguire l’ammortamento, ai sensi dell’Istruzione n. 8 del 12.02.1992 “Sulle aliquote di ammortamento delle immobilizzazioni di persone fisiche e giuridiche”.
  4. La base di ammortamento dei computer, dei sistemi informativi, dei prodotti software e dei sistemi di archiviazione dati, nonché di tutti i beni operativi, acquistati prima del 1° gennaio 1999, per il periodo d’imposta 1999, è il valore di tali beni nel libro mastro al 1° gennaio 1999, rettificato come descritto nell’articolo 22, punto sei, della presente legge.
  5. 29

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  1. L’utile imponibile per i periodi d’imposta 1999 e 2000 viene ridotto delle perdite subite dal contribuente prima del 1° gennaio 1999, calcolate ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 7677 del 3 marzo 1993 “Imposta sugli utili”, se tali perdite sono state registrate nelle dichiarazioni degli utili del 1998. Le perdite subite nel 1996 e nel 1997 non possono essere riportate a nuovo.
  2. I contribuenti che hanno beneficiato delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 6 della legge n. 7667 del 3.3.1993 “Imposta sugli utili”, beneficiano di tali agevolazioni alle condizioni previste dalla suddetta legge.
  3. I contribuenti che hanno fruito delle agevolazioni e delle esenzioni previste dalle leggi n. 8098, del03.1996 “Sulla condizione dei ciechi” e n. 7811, del 12.04.1994 “Sull’approvazione conmodifiche al decreto n. 782,                                    data  22.02.1994 “Sul sistema fiscale del settore      Di

idrocarburi”, come modificato, ne godono, secondo le condizioni previste dalle presenti leggi”. (Modificato dalla Legge n. 9804 del 13.09.2007, G.U. n. 125 del 27.09.2007)

L’imposta sui giochi d’azzardo, ai sensi dell’articolo 52/2 della Legge n. 155/2015 “Sui giochi d’azzardo nella Repubblica d’Albania”, e successive modifiche, si applica con un’aliquota del 15% sul reddito lordo del gioco per tutte le categorie di giochi d’azzardo, inclusa la Lotteria Nazionale autorizzata ai sensi della Legge n. 95/2013. Il reddito lordo del gioco è l’importo che rimane all’organizzatore derivante dalla differenza tra l’importo totale giocato dai giocatori nei giochi d’azzardo e l’importo da loro vinto. L’imposta sul profitto è calcolata in conformità con le disposizioni di tale legge.

Il primo obbligo di dichiarazione dei redditi individuali annui per l’anno fiscale 2011, da parte dei soggetti previsti dalla presente legge, deve essere effettuato entro il 30 settembre 2012, mentre il pagamento dell’imposta, ai sensi del punto 2 dell’articolo 13/6, deve essere effettuato entro il 30 settembre 2012.

L’accredito degli importi percepiti a valere sul regime delle spese deducibili, previsto dall’articolo 13/3 della presente legge, dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta per il quale è stata redatta la dichiarazione, per l’anno 2011. Per gli altri periodi d’imposta successivi, i termini sopra indicati non potranno essere successivi al 30 aprile.

I soggetti, ai sensi della presente legge, che hanno presentato o presentano la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno fiscale 2011, successivamente al 30 settembre 2012, non sono soggetti a sanzioni per la mancata presentazione nei termini delle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2012.

  1. Solo per il periodo d’imposta 2013, le piccole entità imprenditoriali soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche devono compilare e presentare la Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per le piccole imprese, ai sensi della lettera “gj” dell’articolo 8 e degli articoli da 12 a 12/6 della legge n. 8438, del 28.12.1998, “Sull’imposta sul reddito”, come modificata, entro il 10 febbraio 2014. (Modificata dalla legge n. 177, del 28.12.2013, Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30.12.2013.

Modifiche all’articolo 11 della legge n. 8438 del 28.12.1998 e all’articolo 20 della legge n. 8438 del 28.12.1998

28.12.1998, entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Disposizione transitoria

L’articolo 2, che modifica l’articolo 20 “Spese riconosciute” della legge, non si applica ai contratti di cambio registrati presso l’IPRO prima della data di entrata in vigore della presente legge.

  1. L’aliquota dell’imposta sui dividendi dell’8% sarà applicata anche agli utili non distribuiti realizzati nel 2018 e negli anni precedenti, comprese le riserve e gli utili capitalizzati, a condizione che l’imposta sui dividendi, relativa agli utili non distribuiti del 2017 e degli anni precedenti, venga pagata entro il 30 settembre 2019, mentre l’imposta sui dividendi per gli utili del 2018 venga pagata entro il 20 agosto 2019.

(Modificato dalla Legge n. 9716 del 16.04.2007, GU n. 54 del 12.05.2006).(Modificato dalla legge n. 20/2012, del 1.3.2012, Gazzetta Ufficiale n. 26, del 27 marzo 2012.)(Modificato dalla Legge n. 122/2012 del 20.12.2012, Gazzetta Ufficiale n. 177 del 09.01.2013.)(Modificato dalla Legge n. 105/2017 del 30.11.2017. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 19 dicembre 2017)

(Modificato dalla Legge n. 39/2018, del 09.07.2018. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134, del 18 settembre 2018).

(Modificato dalla Legge n. 94/2018 del 03.12.2018 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 21.12.2018.)

 

  1. ​Fatte salve le disposizioni degli articoli 29 e 30 della presente legge, in materia di dichiarazione eIl pagamento dell’imposta sugli utili nel 2020, le scadenze per la dichiarazione e il pagamento sono le seguenti:
    1. ​ Il bilancio, unitamente ai suoi allegati, nonché ogni altro dato specificato nell’istruzione del ministro responsabile delle finanze, in attuazione della presente legge, deve essere presentata entro il 31 luglio 2020;
    2. Per i contribuenti con un fatturato fino a 14.000.000 (quattordici milioni) di lekë, l’impostacalcolato sulla base della dichiarazione annuale dei redditi imponibili, decurtata degli importi di

determinato ai sensi dell’articolo 37 della presente legge, e con i pagamenti anticipati effettuati nel periodo d’imposta,

versato dal contribuente sul conto dell’erario, entro il secondo semestre dell’anno2020;

(Aggiunto dall’atto normativoN. 10 del 26.3.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 26.3.202026.03.2020)

  1. Per i contribuenti con un fatturato fino a 14.000.000 (quattordici milioni) di lekë, le rate dell’acconto dell’imposta sugli utili del 2020 non saranno pagate.

(Modificato dalla legge normativaN. 18 del 23.04.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 24.04.2020)

  1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 30 “Pagamenti anticipati” della presente legge, per i contribuenti con un fatturato superiore a 14.000.000 (quattordici milioni) di lekë, le rate dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta del secondo e terzo trimestre, aprile-giugno e luglio-settembre 2020, non saranno pagate anticipatamente. Il pagamento di tali rate è posticipato al periodo aprile-settembre 2021. Tale eccezione non si applica ai contribuenti che svolgono attività economiche nel settore bancario, delle telecomunicazioni, del commercio di prodotti farmaceutici, alimentari e ortofrutticoli, nonché ai contribuenti elencati al punto 12 del presente articolo.
  2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 30 “Pagamenti anticipati” della presente legge, le rate dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta aprile-dicembre 2020, per i contribuenti che svolgono attività economiche nel settore del turismo e dell’elaborazione attiva con ordinazione di materiale e call center, non saranno soggette a pagamento anticipato. Il pagamento di tali rate è posticipato al periodo aprile-dicembre 2021.
  3. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13 e 13/6 della presente legge, la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi individuali per il 2019 all’amministrazione fiscale e il pagamento dell’eventuale obbligo dovranno essere effettuati entro e non oltre il 31 luglio 2020.

(Aggiunto dall’atto normativoN. 18 del 23.04.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 24.04.2020)

  1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13 e 13/6 della presente legge, la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi individuale per il 2020 all’amministrazione fiscale e il pagamento dell’obbligo, se previsto, devono essere effettuati entro e non oltre il 30 giugno 2021. Sono derogate le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell’articolo 13/9, a condizione che la presentazione della dichiarazione e il pagamento dell’obbligo siano effettuati entro il 30 giugno 2021.

(Aggiunto dalla legge normativa n. 20 del 05.05.2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 07.05.2021)

Articolo 39

Leggi abrogate

  1. Sono abrogati la legge n. 7786 del 27.1.1994, “Sull’imposta sul reddito delle persone fisiche”, con le relative modifiche, nonché tutti gli altri atti in contrasto con tale legge.
  2. La legge n. 7677 del 3.3.1993, “Imposta sugli utili”, con le relative modifiche, nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge, sono abrogate.

Articolo 40 Atti sub-giuridici

Il Ministero delle Finanze è responsabile dell’emanazione di atti normativi secondari basati sulla presente legge e per la sua attuazione.

 

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE – NORMATIVA FISCALE 2014

Legge n. 8438 del 28.12.1998

Articolo 41 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 1° gennaio 2008.

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale..La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Approvata il 1° marzo 2012.La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Approvata il 28 marzo 2013.

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Approvata il 25 aprile 2013.

La presente legge entra in vigore immediatamente, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.Approvato il 3.4.2014La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Approvata il 24.4.2014.La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Approvata il 17.07.2014.La presente legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Approvato il 27.11.2014

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione dell’articolo 1, che entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione dell’articolo 4 della stessa, che entra in vigore il 1° gennaio 2019.

La presente legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.

TESTA

Jozefina TOPALLI (ÇOBA)

Il presente atto normativo entra in vigore immediatamente e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente atto normativo entra in vigore immediatamente e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione dell’articolo 3 della presente legge, che entra in vigore, rispettivamente, contemporaneamente ai termini stabiliti dalla legge sulle fatture e sul sistema di monitoraggio della circolazione.

Il presente atto normativo entra in vigore immediatamente e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il presente atto normativo entra in vigore immediatamente e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale..

premier

Edi Rama

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è efficace dal 1° gennaio 2021.La presente legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Il presente atto normativo entra in vigore immediatamente e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Testa

Gramoz Ruci

 

 

VICE PRIMO MINISTRO

Erion BraceLa presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e proroga i suoi effetti a partire dal 1° luglio 2022.

Il presente atto normativo entra in vigore immediatamente e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

ORATORE

Lindita Nikola

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DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE – LEGISLAZIONE FISCALE 2014 Legge n. 8438 del 28.12.1998

Modificato con:

Legge n. 8711 del 15.12.2000

Legge n. 8841, dell’11.12.2001

Legge n. 8919 del 12.12.2002

Legge n. 9161 del 18.12.2003

Legge n. 9326 del 06.12.2004

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 29 dicembre 2004

Articolo 32/3**

Modificato dalla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 03/11/2005 Promulgato con Decreto n. 4682 del 01.11.2005 Modificato dalla Legge n. 9458 del 21.12.2005 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del gennaio 2006

Modificato dalla legge n. 9483 del 16.2.2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 16.2.2006.Modificato dalla legge n. 9632 del 30.10.2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 27.11.2006Modificato dalla Legge n. 9716 del 16.04.2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 12.05.2006Modificato dalla legge n. 9735 del 17.05.2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 04.06.2007.Modificato dalla Legge n. 9766 del 09.07.2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 21.07.2007.

Modificato dalla Legge n. 9804 del 13.09.2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 27.09.2007.Modificato dalla legge n. 9844 del 17.12.2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 dicembre 2007.

Modificato dalla legge n. 9943 del 26.6.2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 22.6.2008.Modificato dalla legge n. 10072 del 9.2.2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 04.03.2009.Modificato dalla legge n. 10228 del 4.2.2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 25.02.2010.Modificato dalla Legge n. 10343 del 28.10.2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 3.12.2010.Modificato dalla legge n. 10364 del 16.12.2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del dicembre 2010.

Modificato dalla legge n. 20/2012, del 1.3.2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 27 marzo 2012.Modificato dalla legge n. 71/2012, del 28.6.2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89, del 31 luglio 2012.Modificato dalla Legge n. 122/2012 del 20.12.2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 09.01.2013Modificato dalla legge n. 107/2013, del 28.3.2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 15 aprile 2013.

Modificato dalla Legge n. 124/2013, del 25.4.2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76, del 9.05.2013.Modificato dalla legge n. 177/2013, del 28.12.2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30.12.2013.Modificato dalla legge n. 32/2014, del 3.4.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57, del 24 aprile 2014.

Modificato dalla legge n. 42/2014, del 24.4.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70, del 20 maggio 2014.Modificato dalla Legge n. 83/2014, del 17.07.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126, dell’11.08.2014.Modificato dalla Legge n. 156/2014 del 27.11.2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 24 dicembre 2014.

Modificato dalla Legge 129/2016, del 15.12.2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259, del 06.01.2017Modificato dalla Legge n. 105/2017 del 30.11.2017. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 19 dicembre 2017.

Modificato dalla Legge n. 39/2018 del 09.07.2018. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 18 settembre 2018.Modificato dalla Legge n. 94/2018, del 03.12.2018 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183, del 21.12.2018.

Modificato dalla legge normativa n. 5 del 30.11.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 02.12.2019, approvata con           Legge n. 79/2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 16.12.2019.

Modificato dalla legge normativa n. 10 del 18.12.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 18.12.2019.Modificato dalla Legge n. 84/2019 del 18.12.2019. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 31.12.2019.

Modificato dalla legge normativa n. 10 del 26.3.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 26.3.2020.26.03.2020.

Modificato dalla legge normativa n. 18 del 23.04.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 24.04.2020.

Modificato dalla Legge n. 106/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 26.08.2020.

Modificato dalla Legge n. 107/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 26.08.2020.

Modificato dalla Legge n. 163/2020 del 23.12.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 21.01.2021

Modificato dalla legge normativa n. 20 del 05.05.2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 07.05.2021Modificato dalla Legge n. 113/2021 del 25.12.2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 17.12.2021Modificato dalla legge normativa n. 4 del 12.03.2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 14.03.2022

 

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DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE – LEGISLAZIONE FISCALE 2014 Legge n. 8438 del 28.12.1998

Specchio n. 1

Tabella per l’imposta sul reddito delle persone fisiche da lavoro dipendente

 

Reddito da stipendio in

lek/mese

Reddito imponibile in

lek/mese

Aliquota fiscale in percentuale/mese
da Fino a da Fino a
0 40.000 0 40.000 0%
40 001 50.000 0 30.000 0%
30 001 50.000 50% * 13% dell’importo sopra indicato

30.000 lek

 

50 001

 

Di più

0 30.000 0%
30 001 200.000 13% dell’importo superiore a 30.000

TUTTO

200 001 Di più 22 100 lek + 23% di

importo superiore a 200.000 lek

 

(Sostituito con effetto dal 1° aprile 2022 dalla legge normativa n. 4 del 12.03.2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 14.03.2022che ha modificato la legge n. 113/2021, del 25.11.2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 17.12.2021)

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Albania – Legge N. 29/2023 sull’imposta sul reddito

Legge N. 29/2023

(Modificato dall’atto normativo n. 2 del 7.6.20232; atto normativo n. 7 del 14.12.2023; sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 27.6.2024; atto normativo n. 4 del 27.11.20243; legge n. 9/2025 del 30.1.2025)

(aggiornato)

A norma degli articoli 78, 83, comma 1, e 155 della Costituzione, su proposta del Consiglio dei ministri,

ASSEMBLEA

DELLA REPUBBLICA D’ALBANIA HA DECISO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo della legge

  1. Lo scopo della presente legge è stabilire norme riguardanti:
    1. imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche;
    2. imposta sui redditi derivanti da eredità, donazioni e vincite al gioco d’azzardo.
  2. Lo scopo della presente legge è quello di elaborare un quadro giuridico per determinare le regole per l’imposizione, la dichiarazione e la riscossione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società, nonché dell’imposta alla fonte sul reddito.

Articolo 2

Ambito di applicazione

  1. Le persone residenti nella Repubblica d’Albania sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche e all’imposta sul reddito delle società sul reddito imponibile derivante da tutte le fonti, conseguito all’interno della Repubblica d’Albania.o al di fuori del territorio della Repubblica d’Albania in un dato anno fiscale.
  2. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, le persone non residenti sono soggette all’imposta sul reddito.reddito in questi casi:
    1. per il loro reddito imponibile mondiale totale attribuibile a una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania; e
    2. nella misura non compresa nella lettera “a”, il reddito imponibile derivante da tutte le fonti,che hanno una fonte nella Repubblica d’Albania, ai sensi dell’articolo 4 della presente legge, in un dato anno fiscale.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente legge, i seguenti termini significano:

  1. Per “persona” si intende qualsiasi persona fisica ed entità.
  2. Per “persona fisica” si intende:
    1. lavoratore autonomo;
    2. commerciante individuale;
    3. persona fisica ai sensi del Codice Civile, compresi i dipendenti, nonché qualsiasi altra persona fisicache genera reddito da qualsiasi fonte, comprese donazioni, eredità o vincite al gioco d’azzardo.
  3. Per “entità” si intende qualsiasi società o qualsiasi struttura di organizzazioni, costituite o meno, indipendentemente dalla forma, a scopo di lucro o meno, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti:
    1. qualsiasi forma di società prevista dal codice civile o dalla normativa vigente in materia di società commerciali;
    2. organizzazioni a scopo di lucro e non-profit;
    3. qualsiasi forma di “trust” estero o struttura simile;

ç) qualsiasi forma di cooperazione/partenariato, che abbia forma giuridica e possa essere trattata come un singolo contribuente;

  1. qualsiasi forma di joint venture (impresa comune);dh) qualsiasi forma di società di gestione di capitali o di attività;
  2. qualsiasi forma di cooperazione/società di persone passive; ë) qualsiasi altra società costituita con legge speciale.
  1. Per “Società” si intende qualsiasi società commerciale costituita, organizzata e registrata ai sensi della legislazione vigente per le società commerciali e per il Centro Nazionale per le Imprese.
  2. Per “lavoratore autonomo” si intende qualsiasi persona fisica impegnata nella fornitura di qualsiasi tipo di servizio oimpegnati in altre attività professionali, diverse da quelle commerciali.
  3. Per “persona commerciale” si intende qualsiasi persona fisica che eserciti un’attività commerciale.
  4. “Contribuente” è qualsiasi persona soggetta a imposta ai sensi della presente legge o di qualsiasi altra legge.che definisce un regime fiscale speciale.
  5. Per “attività economica” si intende qualsiasi attività economica volta al conseguimento di un profitto. Include le attività di lavoratori autonomi, persone giuridiche e società commerciali.
  6. Per “dipendente” si intende una persona fisica che percepisce un reddito derivante dal lavoro dipendente.
  7. Il termine “datore di lavoro” indica la persona che assegna un lavoro o un compito a un’altra persona dietro pagamento, nel rispetto della normativa vigente, e che si assume la responsabilità e il rischio connessi all’esecuzione del lavoro.
  8. Il “fatturato” è il reddito totale generato dalle vendite di beni e servizi (IVA esclusa).
  9. Le “pensioni private” sono pensioni ricevute da un piano pensionistico ai sensi della legislazione inpotere di voto per i fondi pensione privati ​​e per i fondi pensione privati ​​costituiti con legge speciale, ad eccezione delle pensioni a carico del regime contributivo obbligatorio.
  10. Per “persona correlata” si intende qualsiasi persona legata a un’altra persona da un rapporto che, direttamente o indirettamente, incide sulla determinazione della base imponibile, attraverso la gestione, il controllo o la proprietà. Due persone sono collegate se una o entrambe agiscono secondo le istruzioni, le richieste, i suggerimenti o la volontà dell’altra persona o di una terza persona.

Sono considerate persone collegate le seguenti persone:

  1. marito e moglie, conviventi, discendenti e ascendenti di primo grado.
  2. un’entità economica in cui una persona possiede direttamente o indirettamente almeno il 50 per cento dei diritti di voto o di gestione, dei diritti di distribuzione dei dividendi o dei diritti di capitale.
  3. due o più entità in cui un’altra persona possiede o detiene almeno il 50 percento dei diritti di voto o di gestione, dei diritti di distribuzione dei dividendi o dei diritti azionari in entrambe le entità.

Nei casi in cui si applicano le lettere “a” o “b” del presente punto, la proprietà attribuita a una persona da una persona correlata non può essere attribuita a un’altra persona correlata. Due persone non sono considerate correlate.solo perché uno dei due è considerato un dipendente o un cliente dell’altra persona, o entrambi sono considerati

 

dipendente o cliente di una terza persona, a meno che tale rapporto non influisca sulla determinazionedella base imponibile, direttamente o indirettamente.

  1. Le “parti indipendenti” sono parti che non sono correlate.
  2. Per “servizio tecnico” si intende la fornitura di beni non materiali a fronte di un pagamento, ricorrente o forfettario, inclusi i corrispettivi per servizi tecnici e i corrispettivi per servizi digitali automatizzati, nella misura in cui sia ragionevolmente attribuibile a qualsiasi tipo di servizio o altro beneficio fornito dall’attività di una persona. I seguenti servizi non sono considerati servizi tecnici o corrispettivi relativi a un servizio tecnico:
    1. costi amministrativi di vigilanza e controllo, trasferiti da una sede centrale all’esteroterritorio albanese e per conto di una stabile organizzazione operante nella Repubblica d’Albania;
    2. trasporto passeggeri o trasporto merci;
    3. spese assicurative;

ç) sistemazione in alberghi o altri luoghi.

  1. Per “compenso per servizi tecnici” si intende il pagamento di servizi di gestione, tecnici o di consulenza, compresi i compensi per la fornitura di servizi di tecnici o altro personale, il pagamento per la fornitura di conoscenze, esperienze o competenze tecniche, industriali, commerciali o scientifiche o il pagamento per la fornitura di assistenza che contribuisce alle questioni di cui al punto 21 del presente articolo.
  2. La “commissione automatica per i servizi digitali” è un pagamento per qualsiasi servizio fornito su Internet o tramite una rete elettronica che richiede un coinvolgimento umano minimo da parte del fornitore del servizio.
  3. “Titoli” è uno strumento finanziario che contiene valore e può essere negoziato tra parti, compresi i seguenti casi:
    1. azioni o quote di qualsiasi società;
    2. azioni o quote o partecipazione in una società di persone;
    3. buoni del Tesoro e obbligazioni, nonché obbligazioni societarie;

ç) strumenti derivati, come definiti dagli atti normativi e sub-normativi vigenti, o che traggono il loro significato dai principi contabili;

  1. strumenti in valuta estera, come definiti dagli atti giuridici e sub-giuridici vigenti o chetraggono il loro significato dai principi contabili generalmente accettati.
  1. Per “dividendo” si intendono i seguenti tipi di reddito, indipendentemente dal fatto che tali dividendi siano realizzati all’interno o all’esterno della Repubblica d’Albania e indipendentemente dalle modalità di distribuzione di tali dividendi:
    1. redditi derivanti da azioni o quote di qualsiasi società, azioni del fondatore o altri diritti di partecipazione agli utili che non costituiscono crediti verso debiti;
    2. redditi derivanti da altri diritti societari, compresi dividendi unitari e dividendi intermedi;
    3. reddito derivante dalla distribuzione degli utili nella società di persone;

ç) i redditi derivanti da qualsiasi genere di distribuzione di utili da parte di qualsiasi tipo di ente, ad eccezione delle società semplici, che operano secondo le disposizioni del codice civile;

  1. somme ricevute dal processo di liquidazione, nella misura in cui eccedono il capitale conferito in denaro o in natura;
  2. dh) importi derivanti dalla riduzione del capitale, nella misura in cui il capitale è attribuito agli utili non distribuitiin maiuscolo.
  1. Per “interessi” si intendono le spese per interessi su tutte le forme di debito, altri costi economicamente equivalenti agli interessi e alle spese sostenute in relazione alla raccolta di finanziamenti, compresi i pagamenti sui prestiti con partecipazione agli utili, gli interessi sulle obbligazioni, l’elemento di costo finanziario dei pagamenti di leasing finanziario, gli interessi capitalizzati o l’ammortamento degli interessi capitalizzati, gli importi degli interessi su strumenti derivati ​​o accordi di copertura, le commissioni di garanzia e di accordo e costi simili associati all’ottenimento di fondi in prestito.
  2. Le “royalty” sono pagamenti per l’uso o il diritto di usare un bene immateriale e includono quanto segue:
    1. l’uso o il diritto di usare un’opera letteraria, artistica o scientifica protetta da diritto d’autore, compresi film o registrazioni video o audio, indipendentemente dal fatto che l’opera sia in formato elettronico o meno;

 

  1. l’uso o il diritto di usare un brevetto, una licenza, un’invenzione, un marchio, un disegno o un modello, un piano, una formula o un processo segreto, o altra proprietà o diritto simile;
  2. la ricezione o il diritto di ricevere qualsiasi immagine visiva o suono o entrambi trasmessi via satellite, via cavo, fibra ottica o tecnologia simile in relazione alla trasmissione televisiva, radiofonica o via Internet;

ç) l’uso o il diritto di usare informazioni relative ad esperienze industriali, commercialio scientifico;

  1. una dilazione totale o parziale del pagamento in relazione alle lettere da “a” a “c” del presente punto;
  2. dh) un premio o un importo analogo in relazione ai casi elencati alle lettere da “a” a “ç” del presente

punto.

  1. “Sostituto d’imposta”, incluso “sostituto d’imposta sulla busta paga”significa qualsiasi persona tenuta a trattenere l’imposta alla fonte e a trasferirla al bilancio dello Stato secondo le disposizioni della presente legge.
  2. “Imposta sul reddito delle società” è l’imposta pagata dalle entità ai sensi delle disposizioni della presente legge.
  3. Per “asset virtuale” si intende una rappresentazione digitale di un valore che può essere conservato, scambiato o trasferito in formato digitale e che può essere utilizzato per scopi di pagamento o investimento o come mezzo di scambio, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le criptovalute. Questa definizione non include le rappresentazioni digitali di valute ufficialmente riconosciute come emesse o garantite da banche centrali o da un’autorità pubblica, titoli e altri strumenti finanziari previsti dalla normativa applicabile.
  4. Il “mining” è l’attività di utilizzo della potenza di calcolo degli utenti del sistema per risolvere algoritmi crittografici, allo scopo di confermare le transazioni e ottenere in cambio asset virtuali, nonché l’attività di elaborazione e conferma delle transazioni mediante l’investimento di un determinato asset virtuale da parte degli utenti dei nodi informatici che partecipano a questo processo.
  5. “Strumento finanziario” ha il medesimo significato definito nella normativa vigente in materia di mercati finanziari.del capitale.

Articolo 4

Fonte di reddito

I redditi provenienti da una fonte nella Repubblica d’Albania includono, ma non sono limitati a, quanto segue:

  1. redditi derivanti da attività lavorativa, nonché redditi derivanti da compensi per servizi resinella Repubblica d’Albania;
  2. redditi derivanti da attività culturali, artistiche o sportive svolte nella Repubblica d’Albania;
  3. redditi dovuti da un datore di lavoro residente, anche se l’attività lavorativa è svolta all’estero;

ç) redditi derivanti da attività d’impresa e redditi di persone fisiche commerciali e autonome perattività e servizi forniti nella Repubblica d’Albania;

  1. redditi d’impresa attribuibili ad una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania; dh) oltre ai redditi previsti alla lettera “d” del presente articolo, i redditi derivanti:
    1. beni immobili, i loro accessori e frutti, nonché i redditi derivanti da diritti su beni immobili situati nella Repubblica d’Albania;
    2. diritti di sfruttamento delle risorse minerarie, diritti di sfruttamento delle risorse di idrocarburio altri diritti di sfruttamento delle risorse naturali terrestri e idriche, compreso il mare nella Repubblica d’Albania, nonché informazioni relative a tali diritti;
  • redditi derivanti dalla proprietà di beni mobili situati nella Repubblica d’Albania.

I diritti e le informazioni di cui ai paragrafi “i” e “ii” della presente lettera, ai fini della presente leggesono trattati come beni immobili.

  1. redditi derivanti dall’alienazione di:
    1. proprietà, diritti e informazioni specificati nella lettera “dh” del presente articolo;

 

  1. azioni o interessi simili quali interessi in società di persone o trust, come definiti dalla normativa vigente a tale scopo, ovunque situati, se in qualsiasi momento durante i 365 giorni precedenti l’alienazione, tali azioni o interessi simili derivano più del 50 per cento del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili, diritti o informazioni, come definiti nella lettera “dh” delQuesto articolo.

ë) i dividendi, compresi quelli delle società di persone, distribuiti da un soggetto residente;

  1. plusvalenze derivanti dall’alienazione di azioni di entità residenti e di qualsiasi titolo o strumento finanziario nella Repubblica d’Albania;
  2. interessi pagati da enti governativi locali o centrali, da un contribuente residente oda una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania;
  3. gj) canoni di locazione, contratti di leasing, canoni di licenza, canoni per servizi digitali tecnici e/o automatici, nonchée le royalties pagate da una persona residente o da una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania;
  4. vincite derivanti da giochi d’azzardo per un contribuente residente o non residente o pagate da una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania, redditi da eredità e donazioni ricevuti da beni situati nella Repubblica d’Albania;
  5. redditi derivanti dall’estrazione o dall’acquisizione di beni virtuali da parte di una persona residente nella Repubblica d’Albania;
  6. redditi derivanti da transazioni con attività virtuali effettuate da una persona residente nella Repubblica d’Albania;
  7. redditi derivanti da qualsiasi altra attività materialmente svolta nella Repubblica d’Albania.

Articolo 5

Sede permanente

  1. Per stabile organizzazione si intende una sede specifica in cui viene svolta in tutto o in parte l’attività imprenditoriale di una persona non residente.
  2. La sede permanente comprende in particolare:
    1. un luogo di amministrazione;
    2. un ramo;
    3. un ufficio;
    4. d) una fabbrica;
    5. un laboratorio;
    6. dh) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali;
    7. un edificio o un cantiere, un progetto di installazione o di assemblaggio o qualsiasi attività di supervisione correlata solo se tale sito, progetto o attività continua nella Repubblica d’Albania per un periodo o periodi complessivi superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi;ë) qualsiasi attività, compreso l’uso o l’installazione di attrezzature significative, svolta nella Repubblica d’Albania in relazione all’esplorazione, all’estrazione o allo sfruttamento di risorse naturali per un

periodo o periodi di durata complessiva superiore a tre mesi nell’arco di un periodo di dodici mesi;

  1. prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza forniti da una persona non residentetramite i suoi dipendenti o altri individui, solo se tali attività continuano (per la stessa persona o una persona collegata) nella Repubblica d’Albania per un periodo o periodi complessivi superiori a sei mesi durante un qualsiasi periodo di dodici mesi.
  1. Nonostante i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il termine “stabile organizzazione” non include:
    1. l’uso dei locali esclusivamente allo scopo di immagazzinare, esporre o consegnare beni appartenenti alla persona non residente;
    2. mantenere uno stock di beni appartenenti alla persona non residente ai soli fini di stoccaggio, esposizione o distribuzione;
    3. mantenere uno stock di beni appartenenti alla persona non residente al solo scopo di trasformarli da parte di un’altra persona;

ç) mantenere una sede fissa di affari al solo scopo di acquistare beni o raccogliere informazioni per la persona non residente;

 

  1. il mantenimento di una sede fissa di affari al solo scopo di svolgere qualsiasi altra attività per la persona non residente;
  2. dh) il mantenimento di una sede fissa di affari esclusivamente per una qualsiasi combinazione di attività specificate nelle lettere da “a” a “d” del presente punto, a condizione che l’attività complessiva della sede fissa di affari sia di natura commerciale.preparatorio o ausiliario.
  1. Il punto 3 del presente articolo non si applica a una sede fissa di affari utilizzata o mantenuta da una persona non residente se la stessa persona o una persona a lei strettamente associata svolge attività commerciali nello stesso luogo o in un altro luogo nella Repubblica d’Albania e:
    1. tale paese o un altro paese costituisce una stabile organizzazione per la persona o una persona strettamente associata ai sensi delle disposizioni del presente articolo, o
    2. l’attività totale risultante dalla combinazione delle attività svolte da entrambe le persone nell’nello stesso luogo o dalla stessa persona o da persone strettamente associate in entrambi i luoghi, non ha carattere preparatorio o ausiliario, a condizione che le attività commerciali svolte da entrambe le persone nello stesso luogo, o dalla stessa persona o da una persona strettamente associata in entrambi i luoghi, costituiscano funzioni complementari che fanno parte di un’attività commerciale collegata.
  2. Fermo restando quanto previsto dai punti 1 e 2 del presente articolo, ma in conformità con quanto disposto dal punto7 del presente articolo, quando una persona agisce nella Repubblica d’Albania per conto di una persona non residente, si ritiene che la persona non residente abbia una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania in relazione a qualsiasi attività che tale persona intraprende, se tale persona:
    1. di solito conclude contratti, o di solito svolge il ruolo principale nella conclusione di contratti che vengono conclusi in mododi routine senza modifiche sostanziali da parte del soggetto non residente e tali contratti sono:
      1. per conto della persona non residente, o
      2. per il trasferimento della proprietà o per la concessione del diritto di utilizzo di beni posseduti da una persona non residente o sui quali la persona non residente ha il diritto di utilizzare, oppure
  • per la prestazione di servizi da parte di una persona non residente, a meno che le attività di tale persona non sianolimitati a quelli specificati nel paragrafo 4 del presente articolo, che, se esercitati tramite una sede fissa di affari, non renderebbero tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo; o
  1. la persona di solito non stipula contratti, né svolge un ruolo primario nella stipula di tali contratti, ma mantiene una scorta di beni o merci da cui la persona consegna regolarmente beni o merci per conto didella persona non residente.
  1. Nonostante le disposizioni di cui sopra del presente articolo, ma in conformità al punto 7 del presente articolo, un’entità che opera nel settore assicurativo di un altro paese, esclusa l’attività di riassicurazione, deveSi ritiene che abbia una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania se, tramite un’altra persona, riscuote premi nella Repubblica d’Albania o assicura rischi situati nella Repubblica d’Albania.
  2. I punti 5 e 6 del presente articolo non si applicano quando la persona che agisce nella Repubblica d’Albania per conto didi una persona non residente, svolge attività nella Repubblica d’Albania come agente indipendente e agisce per la persona non residente nel normale svolgimento di tale attività. Qualora una persona agisca esclusivamente per conto di una o più persone con cui è strettamente associata, tale persona non sarà considerata un agente indipendente ai sensi del presente punto in relazione a tali persone.
  3. Il mero fatto che una persona non residente sia una persona imparentata con una persona residente nella Repubblica d’Albania (controlli o sia controllata da questa persona residente) non costituisce di per sé motivo di taleUna persona non residente è considerata come avente una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania.
  4. Una persona è considerata strettamente legata a un’altra se, sulla base di tutti i fatti e le circostanze rilevanti, una ha il controllo sull’altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone. In ogni caso, una persona sarà considerata strettamente legata a un’altra se una possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 50% della partecipazione effettiva nell’altra (o, nel caso di una società, non meno del 50% del valore totale e dei diritti di voto delle azioni della società o della partecipazione effettiva nel capitale della società) o se un’altra persona possiede, direttamente o indirettamente, non meno del 50% della partecipazione effettiva (o, nel caso di una società, non meno del 50% del valore totale e dei diritti di voto delle azioni della società o della partecipazione effettiva nel capitale della società) della persona o di entrambe le persone.

 

Articolo 6

Anno fiscale

L’anno fiscale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

CAPITOLO II

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI SULL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Articolo 7

Contribuente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

Ogni persona fisica è considerata contribuente ai sensi della presente legge ed è tenuta al pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 8

residenze

Un contribuente residente ai sensi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è qualsiasi contribuente che soddisfa uno dei seguenti criteri:le seguenti condizioni:

  1. ha una residenza permanente nel territorio della Repubblica d’Albania durante l’anno fiscale; o
  2. soggiorna nella Repubblica d’Albania durante l’anno fiscale per un periodo o periodi pari o superiori a 183 giorni. Il giorno di partenza dal Paese e il giorno di ingresso nel Paese saranno considerati separatamente come giorni di presenza nel Paese; oppure
  3. è un cittadino della Repubblica d’Albania che svolge le sue funzioni al di fuori del suo territorio come dipendente ofunzionario ufficiale del governo della Repubblica d’Albania; o

ç) ha un negozio, uno studio professionale, una fabbrica o un altro luogo in cui la persona fisica svolge la sua attività nella Repubblica d’Albania, o ha la sua residenza abituale nella Repubblica d’Albania, tranne nel caso in cui la persona fisica abbia una residenza permanente al di fuori della Repubblica d’Albania per l’intero anno fiscale e non abbia una residenza permanente nella Repubblica d’Albania; o

  1. ha il centro dei suoi interessi vitali nella Repubblica d’Albania, il che implica significativi legami personali o economici con la Repubblica d’Albania.

Articolo 9

DOCUMENTAZIONE

  1. Il contribuente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è tenuto a conservare tutta la documentazionenecessario verificare i dati dichiarati nel conto economico.
  2. Ogni lavoratore autonomo o commerciante, che non sia soggetto all’obbligo legale di tenere una contabilità ai sensi della normativa vigente in materia di contabilità e bilanci, è tenuto a tenere almeno un registro delle entrate, delle spese, dei crediti e delle passività o debiti, secondo una struttura semplificata, come definito nei regolamenti attuativi della presente legge.

CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE

Articolo 10

Reddito imponibile

 

  1. Il reddito seguente è considerato reddito imponibile di un contribuente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche:
    1. reddito da lavoro dipendente;
    2. reddito d’impresa;
    3. reddito da investimenti.
  2. Il reddito è tassabile indipendentemente dal fatto che sia pagato in denaro o in natura.
  3. I redditi in natura sono valutati al valore di mercato, salvo diversa disposizione della presente legge.o nei regolamenti emanati per la sua attuazione.
  4. Il principio di libera concorrenza, come definito nell’articolo 44 della presente legge, si applica alle transazioni tra le parti.

Articolo 11

Reddito non soggetto all’imposta sui redditi delle persone fisiche

I seguenti redditi non sono soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche:

  1. redditi percepiti a seguito dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie;
  2. assistenza economica dai bilanci pubblici per le persone senza reddito o con basso reddito, come definito dalla normativa vigente in materia;
  3. redditi esenti in base ad accordi internazionali ratificati dal Parlamento della Repubblica d’Albania;

ç) indennizzi finanziari corrisposti ai proprietari di immobili a titolo di indennizzo per le espropriazioni effettuate dallo Stato nell’interesse pubblico, oppure ai precedenti proprietari per l’espropriazione dei loro beni avvenuta in passato;

  1. risarcimenti finanziari versati agli ex prigionieri politici e ai loro discendenti;
  2. dh) premi e riconoscimenti assegnati da istituzioni statali per meriti scientifici, sportivi e culturali;
  3. borse di studio per alunni e studenti;

ë) i risarcimenti danni conseguiti mediante sentenze definitive, i risarcimenti danni derivanti da contratti di assicurazione conseguiti in applicazione della normativa vigente in materia di attività assicurativa e riassicurativa, nonché i risarcimenti determinati per le spese legali;

  1. entrate derivanti dal sostegno con sovvenzioni e sussidi in agricoltura e allevamento con fondi di bilanciodello Stato o di altre fonti.

Articolo 12

Reddito da lavoro dipendente

  1. Il reddito da lavoro dipendente comprende:
    1. stipendi, bonus e benefici derivanti da rapporti di lavoro o rapporti simili, incluso il trasferimento o il prestito di dipendenti, indipendentemente dal fatto che tali rapporti siano attuali, futuri o passati, e in cui il contribuente è tenuto a seguire le istruzioni del pagatore del reddito al fine di ricevere il pagamento o il bonus;
    2. compensi degli amministratori, compensi in qualità di membro del consiglio di amministrazione o dell’ente giuridico di una società, nonché compensi per la gestione e la partecipazione ai consigli di amministrazione;
    3. bonus e benefit pagati dalla società al proprio partner per il lavoro svolto per questa società;

ç) reddito percepito da un lavoratore autonomo se:

  1. L’80% o più dei ricavi conseguiti derivano direttamente o indirettamente da un singolo cliente; oppure
  2. Il 90 percento o più del fatturato totale deriva da meno di 3 clienti.

La lettera “ç” non si applica se il lavoratore autonomo fornisce servizi solo a soggetti non residenti.nella Repubblica d’Albania o solo per le entità che non hanno una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania. In questo caso, si considera che il lavoratore autonomo percepisca un reddito d’impresa.

  1. I redditi da lavoro dipendente, oltre a quanto previsto dal punto 1 del presente articolo, comprendono anche i pagamenti chevengono effettuati in casi di perdita o cessazione del rapporto di lavoro.

 

  1. Quando il reddito da lavoro dipendente viene pagato a un dipendente tramite un agente di collocamento non residente nella Repubblica d’Albania e l’importo totale pagato include la commissione, il redditoderivanti dall’occupazione sono considerate pari almeno all’80% dell’importo totale.
  2. Il reddito derivante da lavoro dipendente non sarà considerato tale nei casi in cui:
    1. il valore del cibo consumato, delle bevande analcoliche, delle attrezzature di lavoro, delle cure mediche e degli altri benefici forniti, nei locali gestiti da o per conto di un datore di lavoro, sono disponibili a tutti i dipendenti a condizioni simili e creano migliori condizioni di lavoro per i dipendenti;
    2. il rimborso delle spese di viaggio e di alloggio e le indennità di viaggio sono corrisposti secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente o dai regolamenti attuativi della presente legge;
    3. indennità per i dipendenti in caso di malattia, infortunio o difficoltà di vita secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni degli statuti attuativi della presente legge;

ç) contributi per l’assicurazione sulla vita, sulle malattie e sugli infortuni sul lavoro;

  1. redditi derivanti da stipendi e compensi per rapporti di lavoro di funzionari consolari, diplomatici o assimilati di paesi terzi e organizzazioni internazionali, i quali, mentre svolgono le loro funzioni ufficiali nella Repubblica d’Albania, in conformità alle convenzioni o agli accordi internazionali ratificati, accettati o firmati dalla Repubblica d’Albania o dal Consiglio dei ministri, godono dello status diplomatico.
  1. Il reddito annuo imponibile derivante da rapporti di lavoro è definito come l’importo totale del reddito imponibile derivante da lavoro dipendente percepito da un contribuente durante l’anno fiscale.
  2. L’importo degli stipendi e dei pagamenti analoghi versati in un’unica soluzione in un dato anno costituisce il reddito per gli anni per i quali sono stati pagati.

Articolo 13

Reddito d’impresa

  1. Il reddito d’impresa include, ma non è limitato a, il reddito di cui alle lettere da “a” a “gj” di seguito, se non definito come reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 12 della presente legge:
    1. il reddito di una persona fisica derivante da qualsiasi attività imprenditoriale di qualsiasi tipo, compresa qualsiasi attivitàdi lavoratori autonomi o commerciali;
    2. redditi derivanti da interessi, dividendi e royalties, che siano effettivamente collegati all’attività imprenditoriale;
    3. proventi derivanti dalla vendita di titoli, che siano effettivamente correlati all’attività aziendale;

ç) i redditi derivanti dall’affitto di un’azienda, indipendentemente dal fatto che l’affitto comprenda tutti o parte dei beni materiali o immateriali;

  1. proventi derivanti dalla vendita di qualsiasi tipo di attività e passività aziendali, compresa la vendita dell’intera attività;
  2. dh) plusvalenza realizzata dal trasferimento di attività e passività aziendali in una riorganizzazione aziendale, come definita nell’articolo 46 della presente legge;
  3. doni, sovvenzioni o sussidi ricevuti da una persona in relazione alla sua attività;

ë) i redditi generati dalla persona fisica per qualsiasi tipo di corrispettivo di servizio digitale tecnico o automatico;

  1. plusvalenze derivanti dalla rivalutazione di beni aziendali quando tali beni sono stati conferiti come conferimento in natura al capitale di una società, sia in sede di costituzione che di aumento di capitale;
  2. redditi derivanti dall’estrazione o dallo sfruttamento di attività virtuali;
  3. gj) proventi derivanti da transazioni effettuate con mezzi virtuali, che siano effettivamente collegate all’attività imprenditoriale.
  1. Il reddito imponibile annuo di un’impresa è definito come l’importo totale del reddito d’impresa, al netto delle spese documentate e pertinenti sostenute per conseguire, mantenere e garantire il reddito. Il reddito imponibile annuo di un’impresa è calcolato in conformità al Capitolo IV della presente legge.

Articolo 14

Regime speciale per i lavoratori autonomi e commerciali

 

  1. Persone fisiche, persone giuridiche o lavoratori autonomi, con fatturato annuo fino a 10.000.000lek, ai fini del riconoscimento delle spese deducibili, hanno il diritto di scegliere uno dei seguenti metodi:
    1. l’accettazione di un regime speciale, attraverso il quale le spese presunte vengono dedotte a priori secondo gli importi specificati nella presente lettera e senza essere soggette al controllo delle registrazioni contabili ad esse relative da parte dell’amministrazione fiscale;
      1. il 60% del reddito destinato alle attività produttive;
      2. Il 90% dei ricavi deriva da attività di commercio all’ingrosso;
  • 70% del reddito per attività di commercio al dettaglio di merci e di trasporto individuale;
  1. il 60% dei ricavi per attività di bar, ristoranti, discoteche, ecc., di tale natura;
  2. 50% del reddito per attività di servizi, artigianali e di artigianato;
  3. il 30% del reddito per i lavoratori autonomi; oppure
  1. calcolo delle spese deducibili sulla base della rispettiva documentazione e fatture perogni spesa.
  1. Le persone fisiche, le imprese commerciali o i lavoratori autonomi di cui al punto 1 del presente articolo devono scegliere e dichiarare all’amministrazione fiscale il metodo che intendono adottare. Il passaggio da un metodo all’altro non può essere effettuato più frequentemente di una volta ogni tre anni.
  2. La determinazione del tipo di attività svolte dalle persone fisiche, dalle persone commerciali o dai lavoratori autonomi di cui al punto 1 del presente articolo è effettuata con decisione del Consiglio dei ministri, in conformità alla legislazione vigente che regolamenta tali attività svolte dalle persone fisiche, dalle persone commerciali o dai lavoratori autonomi.
  3. Persone fisiche, persone giuridiche o lavoratori autonomi che hanno applicato il regime specialeai sensi della lettera “a” del punto 1 del presente articolo, non gli è consentito richiedere alcuna detrazione o indennizzo diverso dal risarcimento personale ai sensi dell’articolo 22 della presente legge.

Articolo 15

Reddito da investimenti

  1. Reddito da investimenti, se non considerato reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 13 del presentelegge, includere il reddito come segue:
    1. redditi da interessi, dividendi e royalties;
    2. plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli o strumenti finanziari;
    3. plusvalenze realizzate da piani di assicurazione sulla vita;ç) rendimento degli investimenti provenienti da sistemi pensionistici privati;
    4. plusvalenza derivante dall’alienazione di beni immobili;dh) redditi derivanti dalla locazione di immobili;
    5. redditi derivanti dall’estrazione o dall’acquisizione di attività virtuali secondo le definizioni dell’articolo 16 della presente legge;ë) proventi derivanti da transazioni con attività virtuali.
  2. Sono redditi da investimento esenti i seguenti redditi:
    1. redditi derivanti dall’alienazione di beni mobili, ad eccezione dell’alienazione di veicoli, aeromobili espedizioni se vendute entro 12 mesi dall’acquisto;
    2. reddito derivante dal trasferimento della proprietà di terreni agricoli quando ne è titolare il successore legaleterreni destinati allo stesso scopo e attività;
    3. proventi da interessi e plusvalenze su Eurobond emessi dalla Repubblica d’Albania,quando il beneficiario è una persona fisica non residente.
  3. I redditi da investimenti ricevuti congiuntamente da più di un membro della famiglia sono consideraticome reddito del familiare con il reddito imponibile annuo più alto.

Articolo 16

Reddito imponibile derivante dall’investimento per l’alienazione di titoli, strumenti finanziari

e strumenti virtuali

 

  1. Il reddito da investimenti imponibile derivante dalla cessione di titoli o strumenti finanziari è determinato come differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto dei beni ceduti. Eventuali spese direttamente connesse all’acquisto e alla vendita di titoli o strumenti finanziari sono incluse nel prezzo.del prezzo di acquisto e di vendita e non viene aggiunto o sottratto di conseguenza.
  2. Se il reddito imponibile derivante dalla cessione di titoli o strumenti finanziari determina una perdita in un anno fiscale, tale perdita può essere compensata con il reddito da investimenti imponibile derivante dalla cessione di altri titoli o strumenti finanziari nello stesso anno fiscale.
  3. Il reddito imponibile derivante dalla cessione di attività virtuali è determinato dalla differenza trail valore di vendita e il valore di acquisto di tali attività. Se il reddito da investimento imponibile derivante dalla cessione di attività virtuali determina una perdita in un anno fiscale, il reddito da investimento imponibile è considerato pari a zero.
  4. Per i titoli o gli strumenti finanziari quotati in borsa, i prezzi di acquisto e di vendita sono determinatidai documenti commerciali rilevanti alla data della vendita.
  5. Nel caso di titoli o strumenti finanziari acquisiti per successione o donazione, il prezzo di acquistoAi fini fiscali è il valore imponibile dei titoli o degli strumenti finanziari donati o ereditati al momento dell’acquisizione.
  6. L’alienazione di titoli comprende il conferimento in natura di titoli a titolo di capitale iniziale o di aumento di capitale.di un’entità.
  7. Il Ministro responsabile delle finanze approva mediante istruzione le norme generali e il metodo di calcolo per l’attuazione del presente articolo.

Articolo 17

Reddito imponibile derivante da investimenti immobiliari

  1. Il reddito da investimento imponibile derivante dall’alienazione di beni è determinato dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto del bene.
  2. Il prezzo di acquisto relativo al reddito da investimenti non imponibile derivante dall’alienazione di beni immobili non può essere dedotto dalla base imponibile.
  3. Nel caso di beni immobili acquisiti per successione ereditaria, donazione o rinuncia alla proprietà, il prezzo di acquisto ai fini fiscali è il valore imponibile del bene donato o ereditato al momento dell’acquisizione.
  4. Se il reddito imponibile derivante da un investimento ai sensi del presente articolo comporta una perdita in un anno fiscale,Il reddito da investimenti imponibile derivante dall’alienazione di beni è considerato pari a zero.
  5. Il prezzo di vendita degli immobili è determinato dal prezzo più alto tra il prezzo di vendita risultante dal contratto e il prezzo di riferimento determinato dalle leggi vigenti in materia immobiliare.
  6. Il valore dell’acquisto del terreno nel caso di scambio del diritto di proprietà del terreno con il diritto di proprietà dell’edificio costruito su tale terreno è calcolato in base al prezzo di riferimento del terreno al metro quadro.metri quadrati approvati con decisione del Consiglio dei Ministri per le città e le aree all’interno della città. Il prezzo di vendita è calcolato con riferimento al valore di mercato dell’immobile acquisito in cambio del terreno, tenendo conto di tutte le parti dell’area edificabile da cui il proprietario del terreno trae beneficio. Lo scambio di terreno per area edificabile, basato su un contratto di permuta, non costituisce momento per il calcolo di eventuali plusvalenze derivanti dal trasferimento di immobili. La metodologia per il calcolo del prezzo di acquisto e di vendita è determinata con decisione del Consiglio dei Ministri.
  7. Imposta sul reddito delle persone fisiche in relazione ai redditi da investimenti derivanti dall’alienazione di beniL’imposta sugli immobili deve essere versata dalla persona fisica che trasferisce il diritto di proprietà sull’immobile, prima dell’iscrizione dei beni di cui sopra nel registro immobiliare, in conformità con le disposizioni di legge in materia. L’istituto responsabile del registro immobiliare non procederà all’iscrizione dell’immobile fino a quando non sarà stato confermato il pagamento dell’imposta. L’istituto responsabile della registrazione degli immobili trasferirà l’imposta riscossa in conformità con le disposizioni del presente articolo sul conto dell’amministrazione fiscale entro il giorno 20 del mese successivo.
  8. Il Ministro responsabile delle finanze e l’istituto responsabile del registro immobiliare determinano, mediante istruzione congiunta, le condizioni, le procedure e le metodologie per l’attuazione del presente articolo.

 

Articolo 18

Reddito imponibile annuo da investimento

Il reddito da investimento annuo imponibile è definito come l’importo totale del reddito da investimento imponibile.

Articolo 19

Norme per le entità estere controllate

  1. Quando una persona fisica ha una partecipazione in un’entità estera controllata, i cui profitti non sono soggetti a tassazione o sono esenti da tassazione nella Repubblica d’Albania, tutti i profitti non distribuiti, derivanti da reddito passivo, devono essere inclusi nel reddito imponibile derivante dall’investimento della persona fisica.
  2. Qualsiasi entità estera è considerata un’entità estera controllata quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
    1. la persona fisica o insieme a persone collegate ha una partecipazione diretta o indiretta di oltre il 50 per cento dei diritti di voto, o possiede direttamente o indirettamente oltre il 50 per cento del capitale, o gode del diritto di ricevere oltre il 50 per cento degli utili di tale entità; e
    2. l’imposta effettivamente pagata sui profitti dell’entità è inferiore al 50 percento dell’imposta che sarebbe stata addebitata all’entità se fosse stata un’entità residente nella Repubblica d’Albania.
  3. I seguenti profitti sono considerati derivati ​​da reddito passivo:
    1. interessi o qualsiasi reddito guadagnato su attività finanziarie;
    2. royalties o qualsiasi altro reddito generato dalla proprietà intellettuale;
    3. dividendi e proventi derivanti dalla vendita di titoli;ç) proventi da locazione finanziaria.
  4. Se il reddito passivo non supera il 30 percento dell’utile totale dell’entità estera controllata, le disposizioni del presente articolo non si applicano.
  5. Quando l’entità distribuisce utili all’individuo e tali utili distribuiti sono inclusi nel redditoreddito imponibile della persona fisica, gli importi di reddito precedentemente compresi nella base imponibile ai sensi del presente articolo sono dedotti dalla base imponibile ai fini del calcolo dell’importo dell’imposta dovuta sugli utili distribuiti.
  6. Qualora l’entità estera controllata abbia pagato l’imposta nel Paese di residenza o di domicilio sul reddito incluso nella base imponibile della persona fisica ai sensi del presente articolo, tale imposta può essere detratta dall’imposta generale dovuta. Il credito d’imposta è calcolato ai sensi dell’articolo 25 della presente legge.
  7. Le norme per l’attuazione del presente articolo sono stabilite nell’apposita istruzione approvata dal ministro responsabile delle finanze.

Articolo 20

Tassazione delle pensioni private

  1. Il contributo versato da ciascun iscritto a un fondo pensione privato viene dedotto dal suo reddito personale ai fini fiscali.
  2. Ritorno sull’investimento, comprese le plusvalenze derivanti dagli investimenti effettuati con le attività del fondoLe pensioni non sono soggette a tassazione durante la loro amministrazione da parte della società di gestione.
  3. I contributi versati dal datore di lavoro e da qualsiasi altro contribuente, in nome e per conto dell’iscritto a un fondo pensione, non sono considerati, ai fini fiscali, reddito personale dell’iscritto.
  4. Il limite massimo mensile per i benefici fiscali, come definiti al punto 1 del presente articolo, è pari ail livello del salario minimo approvato a livello nazionale.
  5. I contributi versati dal datore di lavoro nell’interesse dei propri dipendenti a un fondo pensione sono considerati una spesa operativa, fino a concorrenza dell’importo annuo per ciascun dipendente, pari allo stipendio annuo minimo approvato a livello nazionale, e tale importo è considerato una spesa riconosciuta ai fini dell’imposta sugli utili.
  6. Il prelievo anticipato è soggetto all’aliquota d’imposta sul reddito delle persone fisiche applicabile al valore.l’intero importo dei beni prelevati prematuramente, compresi i contributi.

 

  1. I pagamenti ricevuti mensilmente dal membro del fondo pensione sono tassati solo sul rendimento dell’investimento, secondo l’aliquota fiscale applicabile sul reddito delle persone fisiche.
  2. Per i membri di un fondo pensione che hanno investito nel fondo i propri risparmi individuali precedentemente tassati, viene effettuata una detrazione del 10% dell’imposta da pagare dall’imposta sul rendimento dell’investimento all’aliquota applicabile.
  3. I pagamenti ricevuti dall’iscritto al fondo pensione immediatamente, prima della scadenza del termine per la loro ricezione mensile, come previsto dalla legge sui fondi pensione privati, sono tassati secondo l’aliquota dell’imposta sui redditi delle persone fisiche vigente sull’intero valore del patrimonio prelevato, compresi i contributi.

CAPITOLO 3

BASE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DISPOSIZIONI PER IL CALCOLO DELL’IMPOSTA

Articolo 21

base imponibile annuale

  1. La base imponibile annuale è composta da:
    1. reddito di lavoro dipendente annuo imponibile;
    2. il reddito imponibile annuo dell’impresa;
    3. reddito annuo imponibile da investimenti.
  2. La base imponibile annua è ridotta delle compensazioni e delle detrazioni determinate ai sensi della presente legge. SeSe la differenza tra il reddito imponibile annuo e l’importo complessivo delle detrazioni e delle detrazioni è negativa, la base imponibile annua è considerata pari a zero.
  3. L’importo dell’imposta sul reddito dovuta da una persona per un anno fiscale è il totale degli importi dovuti ai sensi del presente capitolo per ciascuna dichiarazione dei redditi.

Articolo 22

Deduzioni dalla base imponibile

  1. Un contribuente con reddito personale derivante da lavoro dipendente e/o attività commerciale può detrarredalla base imponibile del periodo d’imposta:
    1. un importo di 600.000 lek se il reddito annuo è fino a 600.000 lek, o un importo di

50.000 lek al mese se il reddito mensile è fino a 50.000 lek;

  1. un importo di 420.000 lek se il reddito annuo è superiore a 600.000 lek fino a 720.000 lek,o un importo pari a 35.000 lek al mese se il reddito mensile è superiore a 50.000 lek fino a 60.000 lek;
  2. un importo di 360.000 lek se il reddito annuo è superiore a 720.000 lek, oppure un importo di

30.000 lek al mese se il reddito mensile è superiore a 60.000 lek;

ç) un importo di risarcimento per ogni figlio a carico di età inferiore a 18 anni pari a 48.000 lek.

  1. Contribuente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche con reddito imponibile annuo da lavoro dipendentee/o un reddito annuo imponibile derivante da attività d’impresa inferiore a 1.200.000 lek possono dedurre, oltre agli importi individuali di cui al punto 1 del presente articolo, le spese correnti per l’istruzione dei figli a carico, fino a un massimo di 100.000 lek.

Articolo 23

Richiesta di sconto

  1. Il risarcimento per le spese per il figlio a carico e per l’istruzione è richiesto dal familiarecon reddito imponibile annuo più elevato. Le modalità dettagliate per l’attuazione del presente articolo sono determinate con decreto del Ministro responsabile delle Finanze.

 

  1. Contribuente del reddito delle persone fisiche con reddito da lavoro dipendente, tramite dichiarazione di statopersonale, può richiedere al proprio agente di riscossione delle imposte mensilmente detrazioni personali nella misura di 1/12 dell’importo di cui alle lettere “a”, “b” e “c” del punto 1 dell’articolo 22 della presente legge. La detrazione personale può essere richiesta una sola volta nell’anno fiscale. Il contribuente che richiede la detrazione personale o parte di essa non può richiederla più di una volta al mese.
  2. Altre detrazioni, ad eccezione delle detrazioni personali di cui alle lettere “a”, “b” e “c” del punto 1 delL’articolo 22 della presente legge può essere richiesto solo tramite la dichiarazione annuale dei redditi.

Articolo 24

aliquota fiscale

  1. Il reddito imponibile derivante da lavoro dipendente è tassato secondo le seguenti aliquote progressive:
baseimposta annuale aliquota fiscale
0 – 2 040 000 lek 13%
Oltre 2.040.000 lek 23%
  1. Il reddito netto imponibile (utile imponibile) derivante da attività commerciali per persone fisiche e lavoratori autonomi è tassato secondo le seguenti aliquote progressive:

 

baseimposta annuale aliquota fiscale
0 – 14 000 000 lek 15%
Oltre 14.000.000 di lek 23%
  1. I redditi da investimenti sono tassati secondo le seguenti aliquote:
    1. reddito da dividendi 8%;
    2. qualsiasi altra voce di reddito da investimento 15%.
  2. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, nessun costo verrà dedotto dai redditi da investimento.

Articolo 25

Credito d’imposta estero

  1. Se durante un anno fiscale un contribuente residente ai sensi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche percepisce un reddito da fonti esterne al territorio della Repubblica d’Albania, l’imposta dovuta da tale contribuente su tale reddito deve essere ridotta dell’importo dell’imposta pagata in un Paese estero su tale reddito. L’importo dell’imposta estera dovuta deve essere certificato da apposita documentazione rilasciata a tal fine dal/dai Paese/i estero/i in cui è stato percepito il reddito e secondo le scadenze e le procedure stabilite nelle istruzioni del Ministro responsabile delle Finanze.
  2. L’importo detratto dell’imposta estera pagata, come definito al punto 1 del presente articolo, non può superare l’importo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che sarebbe dovuta su tale reddito se fosse stato guadagnato nel territorio della Repubblica d’Albania.
  3. Il credito d’imposta estero deve essere calcolato separatamente per ciascun Paese se il reddito deriva da fonti estere in più di un Paese.
  4. Il credito d’imposta estero deve essere calcolato separatamente per i redditi compresi nella base imponibile annuale e per i redditi da investimenti annuali.

Articolo 26

Calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da pagare

  1. L’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta si calcola applicando le aliquote pertinenti stabilite nell’articolo 24 della presente legge al reddito imponibile della persona e deducendo:
    1. credito d’imposta estero ai sensi dell’articolo 25 della presente legge;
    2. ritenuta d’acconto ai sensi del Capitolo V della presente legge;
    3. imposta sulla busta paga trattenuta daagente addetto alle imposte sui salari durante l’anno fiscale;

ç) acconti per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, versati durante l’anno fiscale.

  1. Il calcolo dell’imposta dovuta sul reddito personale derivante da lavoro dipendente e da investimenti viene effettuato separatamente dal calcolo dell’imposta dovuta sul reddito personale derivante da attività imprenditoriale.
  2. Se la differenza calcolata al punto 1 è negativa, il contribuente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche può richiedere il rimborso dell’imposta pagata in eccesso e l’amministrazione fiscale gli rimborserà l’importo versato in eccesso.Oltre 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Se il contribuente non richiede il rimborso dell’importo versato in eccesso, tale importo è considerato acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche del periodo d’imposta successivo.

CAPITOLO III

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ

Capitolo 1

Disposizioni generali per l’imposta sui redditi delle società

Articolo 27

Contribuente dell’imposta sul reddito delle società

  1. Ogni entità è soggetta all’imposta sul reddito delle società, che comprende principalmente:
    1. società collettive;
    2. società in accomandita semplice;
    3. società a responsabilità limitata;ç) società per azioni; e
    4. qualsiasi altro soggetto, anche non residente, non previsto dalle lettere da “a” a “d” del presente punto, compresi i soggetti sottoposti a regime fiscale speciale.
  2. Sono esenti dall’imposta sul reddito delle società le seguenti entità:
    1. gli organi del potere esecutivo, legislativo e giudiziario, stabiliti dalla Costituzione, dalla legge o da una decisione delIl Consiglio dei Ministri, la cui attività principale è l’adempimento delle funzioni del governo centrale;
    2. Banca d’Albania, Autorità di vigilanza finanziaria e Agenzia di assicurazione dei depositi;
    3. fondazioni o istituzioni finanziarie non bancarie, costituite o trasferite con decisione del Consiglio dei ministri, che mirano a sostenere le politiche di sviluppo del Governo attraverso la concessione di prestiti;

ç) enti che esercitano esclusivamente attività di natura religiosa, umanitaria, caritatevole, scientifica o educativa, i cui beni o profitti non sono utilizzati a vantaggio dei loro organizzatori o membri;

  1. organizzazioni sindacali o camere di commercio, industria o agricoltura, la cui ricchezza o i cui profitti non sonoè utilizzato a beneficio di un individuo o di un suo membro;
  2. dh) enti previsti da accordi internazionali ratificati dall’Assemblea;
  3. case di produzione cinematografica, autorizzate e sovvenzionate dal National Center of Cinematography.
  1. Tutti i soggetti di cui al punto 2 del presente articolo, ad eccezione delle lettere “a” e “b”, indipendentemente dall’esenzione dall’imposta sui redditi delle società, sono tenuti a presentare all’Amministrazione finanziaria:dichiarazione dei redditi e rendiconti finanziari entro le stesse scadenze previste per le entità soggette all’imposta sul reddito delle società.

Articolo 28

residenze

 

  1. Un’entità è residente nella Repubblica d’Albania in un anno fiscale se:
    1. l’entità è stabilita nella Repubblica d’Albania, oppure,
    2. in qualsiasi momento dell’anno fiscale, la gestione e il controllo degli affari dell’entità sono esercitati nella Repubblica d’Albania.
  2. Fatto salvo quanto previsto al punto 1 del presente articolo, la gestione e il controllo degli affari di un’entità si considerano esercitati nella Repubblica d’Albania se le riunioni del consiglio di amministrazione dell’entità si tengono nella Repubblica d’Albania o se sono soddisfatte almeno due delle seguenti condizioni:
    1. le decisioni riguardanti la gestione quotidiana dell’ente vengono prese nella Repubblica d’Albania;
    2. almeno il 50 percento dei membri del consiglio di amministrazione o dei dirigenti dell’ente sono residenti nella Repubblicadell’Albania;
    3. almeno il 50 per cento del capitale o dei diritti di voto dell’ente sono posseduti direttamente o indirettamente da persone residenti nella Repubblica d’Albania.

Capitolo 2

Disposizioni specifiche dell’imposta sul reddito delle società

Articolo 29

Esclusione dalla partecipazione

  1. Nella determinazione del reddito imponibile di un’entità residente, i dividendi percepiti sono esclusireddito imponibile se:
    1. l’ente ricevente detiene azioni o partecipazioni pari ad almeno il 10%, in valore o in numero, nel capitalediritti di voto o di azionista dell’entità distributrice; e
    2. le azioni o la partecipazione minima sono state detenute per un periodo ininterrotto di almeno 24 mesi.
  2. Il punto 1 del presente articolo si applica anche a un’entità fiscale non residente soggetta ad imposta sulle società se la partecipazione si riferisce ad attività commerciali svolte da un soggetto non residente nella Repubblica d’Albania tramite un’entità stabilita nella Repubblica d’Albania.
  3. Se i dividendi sono distribuiti dall’ente erogatore a un ente beneficiario che non ha ancora detenuto le azioni o la partecipazione per un periodo di 24 mesi, ma che soddisfa le condizioni di cui ai punti 1, lettera a), o 2 del presente articolo, l’ente beneficiario può avvalersi temporaneamente dell’esenzione prevista in tali punti, a condizione che fornisca all’amministrazione fiscale una garanzia per l’importo dell’imposta che sarebbe dovuta in assenza di tale esenzione. L’amministrazione fiscale può revocare la garanzia se l’ente beneficiario non detiene le azioni o la partecipazione per un minimo di 24 mesi. L’esenzione diventa definitiva e la garanzia viene restituita al beneficiario alla data in cui le azioni o la partecipazione sono state detenute per un minimo di 24 mesi.

Articolo 30

Regole di limitazione degli interessi

  1. Nella misura consentita dalla presente legge, gli interessi sono deducibili dal reddito derivante dall’attività nell’anno.imposta in cui viene realizzato fino al trenta per cento (30%) degli utili dell’entità prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA).
  2. L’utile prima di interessi, imposte, deprezzamenti e ammortamenti (EBITDA) si calcola sommando al reddito imponibile gli importi rettificati per gli interessi eccedenti, nonché gli importi rettificati per gli ammortamenti e deprezzamenti. Anche i redditi esenti da imposte sono esclusi dall’EBITDA dell’entità.
  3. Ai fini del presente articolo, per “interesse eccedente” si intende l’importo di cui l’interesse deducibile di unl’entità supera il reddito imponibile derivante da interessi e altri redditi imponibili economicamente equivalenti che l’entità riceve.
  4. Gli interessi per i quali viene rifiutata la detrazione a seguito dell’applicazione del comma 1 del presente articolo sono riportati per 5 anni.
  5. Questo articolo non si applica a:

 

  1. banche, istituti di credito finanziario non bancario, compagnie di assicurazione e società di leasing;
  2. interessi relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine in cui l’operatore del progetto, gli oneri finanziari, le attività e i ricavi sono tutti nella Repubblica d’Albania.
  1. Le norme per l’attuazione del presente articolo sono stabilite nell’apposita istruzione approvata dal ministro responsabile delle finanze.

Articolo 31

Accantonamenti e deduzione crediti inesigibili per gli istituti finanziari

  1. Nella determinazione dell’utile imponibile degli istituti finanziari regolamentati dalle autorità di regolamentazione, è ammessa la deduzione degli importi da stabilire e/o incrementare:
    1. riserve tecniche obbligatorie costituite ai sensi della normativa vigente per l’attività assicurativae riassicurazione; e
    2. disposizioni obbligatorie per le banche commerciali e altre istituzioni finanziarie non bancarie e casse di risparmio e prestito costituite in conformità agli standard sviluppati dall’International Accounting Standards Board e certificate senza obiezioni da revisori esterni.
    3. Le spese delle banche per i contributi annuali e straordinari, in conformità alla legislazione vigente in materia di risanamento e intervento straordinario nelle banche nella Repubblica d’Albania, sono spese riconosciute nella determinazione dell’utile imponibile.
  2. La cancellazione totale dei crediti inesigibili è consentita se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
    1. i crediti inesigibili, precedentemente inclusi nel reddito, vengono rimossi dalla contabilità dell’entità;
    2. sono state intraprese tutte le azioni legali possibili per riscuotere il debito; e
    3. Gli accantonamenti costituiti ai sensi del punto 1 del presente articolo devono essere aggiunti all’utile imponibile.
  3. Nel caso di banche, filiali di banche estere ed entità finanziarie non bancarie autorizzate dalla Banca d’Albania a svolgere attività di prestito, nella determinazione dell’utile imponibile, la svalutazione dei crediti inesigibili correlati al processo di prestito è riconosciuta come spesa deducibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
    1. se il prestito è garantito da beni mobili o immobili:
      1. 365 giorni dopo il deposito della richiesta di inizio dell’esecuzione forzata presso l’ufficiale giudiziario, oppure;
      2. al momento dell’esecuzione del bene mobile o immobile, a seconda di quale sia la data più vicina.
    2. se il prestito non è garantito da beni mobili o immobili, 365 giorni dopo l’emissionedell’ordine di esecuzione del tribunale.
  4. Laddove un accantonamento per crediti inesigibili sia stato precedentemente applicato a un reclamo che è stato risolto oè stata risolta, l’importo recuperato deve essere aggiunto all’utile imponibile nell’anno in cui viene recuperato, a meno che non venga trasferito in relazione ad una riorganizzazione aziendale ai sensi dell’articolo 46 della presente legge.

Articolo 32

Prezzi di trasferimento

  1. In conformità alla presente legge e agli statuti adottati per la sua attuazione, un’entità partecipantein una o più transazioni controllate deve determinare se i termini di una transazione controllata siano conformi al principio di mercato. Quando i termini imposti o dettati in una o più transazioni controllate effettuate da un’entità non sono conformi al principio di mercato, gli utili imponibili di tale entità possono essere aumentati nella misura in cui sono conformi al principio di mercato.
  2. Con il termine “transazione controllata” si intende:
    1. qualsiasi transazione tra persone collegate quando:
      1. una delle parti della transazione è residente e l’altra non residente;

 

  1. una delle parti della transazione è un non residente, che ha una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania, alla quale è attribuita la transazione, e l’altra parte è un’altra parte non residente;
  • una delle parti della transazione è un residente e l’altra parte è un residente che ha una stabile organizzazione al di fuori della Repubblica d’Albania a cui è attribuita la transazione;
  1. qualsiasi rapporto d’affari tra un non residente e una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania di tale non residente;
  2. qualsiasi rapporto d’affari tra un residente e la sua stabile organizzazione al di fuori della Repubblica d’Albania;

ç) qualsiasi transazione tra un residente o un non residente che ha una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania, a cui è attribuita la transazione, con un residente di una giurisdizione elencata per istruzione diil ministro responsabile delle finanze.

  1. I termini di una transazione includono, ma non sono limitati a, indicatori finanziari misurati applicando il metodo appropriato di determinazione dei prezzi di trasferimento.

Articolo 33

Comparabilità

  1. Una transazione non controllata è paragonabile a una transazione controllata nei seguenti casi:
    1. quando non vi sono differenze significative tra loro che potrebbero influenzare materialmente gli indicatori finanziariessendo controllato, secondo il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento appropriato; o
    2. quando tali differenze esistono e viene apportata una rettifica ragionevole all’indicatore finanziario rilevante della transazione non controllata, al fine di eliminare gli effetti di tali differenze nel confronto.
  2. Nel determinare se due o più transazioni sono comparabili, si prendono in considerazione i seguenti fattori, nella misura in cui siano economicamente appropriati ai fatti e alle circostanze della transazione:
    1. le caratteristiche dei beni, dei servizi trasferiti;
    2. le funzioni svolte da ciascuna parte in relazione alle transazioni, tenendo contobeni utilizzati e rischi assunti;
    3. termini contrattuali delle transazioni;

ç) le circostanze economiche in cui si verificano le transazioni; e

  1. le strategie aziendali perseguite dalle parti in relazione alle transazioni.

Articolo 34

Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento

  1. La conformità di una transazione controllata al principio di libera concorrenza è determinata applicando il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato, nelle circostanze del caso, come stabilito dal Ministro responsabile delle Finanze. Oltre a quanto previsto al punto 2 del presente articolo, il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato è selezionato tra i seguenti metodi:
    1. il metodo del prezzo comparabile sul libero mercato, che consiste nel confrontare il prezzo stabilito per i beni o servizi trasferiti in una transazione controllata con il prezzo stabilito per i beni o servizi trasferiti in una transazione comparabile sul libero mercato;
    2. il metodo del prezzo di rivendita, che consiste nel confrontare il margine di rivendita che un acquirente di beni in una transazione controllata guadagna dalla rivendita di tale proprietà in una transazione non controllata, con il margine di rivendita guadagnato in transazioni di vendita non controllate comparabili;
    3. metodo del costo maggiorato, che consiste nel confrontare l’aumento (margine di profitto) sui costi diretti e indiretti nella fornitura di beni e servizi in una transazione controllata con l’aumento, margine di profitto di questi costi diretti e indiretti nella fornitura di beni e servizi in una transazione non controllata comparabile;

ç) il metodo del margine netto della transazione, che consiste nel confrontare il margine di profitto netto con una base appropriata, ad esempio costi, vendite, attività, che una parte ottiene in una transazione controllata,con il margine di profitto netto rispetto alla stessa base ottenuto in transazioni non controllate comparabili;

 

  1. il metodo di ripartizione degli utili delle transazioni, in base al quale a ciascuna persona collegata che partecipa a una transazione controllata viene assegnata la quota di utile/perdita congiunto derivante da tale transazione che una persona indipendente otterrebbe partecipando a una transazione non controllata comparabile.
  1. Il contribuente può applicare un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento diverso da quelli sopra indicati qualora dimostri che nessuno dei metodi approvati può essere ragionevolmente utilizzato per determinare la conformità al principio di mercato per le transazioni controllate e che tale altro metodo fornisca un risultato conforme al principio di mercato. Il contribuente che utilizza un metodo diverso da quelli approvati, di cui al punto 1 del presente articolo, ha l’onere della prova del rispetto dei requisiti.
  2. Per determinare la conformità al principio di mercato per una transazione controllata, non è necessario applicare più di un metodo.
  3. Quando un contribuente ha utilizzato un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento per determinare la ricompensadelle sue transazioni controllate e questo metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento è conforme alle disposizioni del presente articolo, allora il controllo dell’amministrazione fiscale sulla conformità dei termini delle transazioni controllate del contribuente al principio di mercato si basa sul metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento applicato dal contribuente.

Articolo 35

Valutazione delle transazioni combinate controllate

Se un contribuente effettua, nelle stesse circostanze o in circostanze simili, due o più transazioni controllate, economicamente strettamente collegate tra loro o che costituiscono una certa continuità/combinazione, in modo tale da non poter essere analizzate separatamente in modo affidabile, tali transazioni possono essere combinate:

  1. per effettuare l’analisi di comparabilità, come definito nell’articolo 33 della presente legge; e
  2. per attuare i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento previsti dall’articolo 34 della presente legge.

Articolo 36

Intervallo dell’indicatore di mercato

  1. L’intervallo di mercato è un insieme di indicatori finanziari rilevanti, tra cui prezzi, margini ole quote di utile derivanti dall’applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato per una serie di transazioni non controllate, ciascuna delle quali è sostanzialmente comparabile alla transazione controllata, sulla base di un’analisi di comparabilità condotta in conformità all’articolo 33 della presente legge.
  2. Una transazione controllata o un gruppo di transazioni non sono soggetti ad aggiustamenti ai sensi del punto 1 dell’articolo 32 della presente legge, quando l’indicatore finanziario rilevante, derivato dalla/e transazione/i controllata/e sottoposta/e a verifica secondo il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato, rientra nell’intervallo di mercato.
  3. Quando l’indicatore finanziario rilevante, derivato da transazioni controllate, esce dall’intervallodel mercato, l’amministrazione fiscale può adeguarlo ai sensi del punto 1 dell’articolo 32 della presente legge e tale adeguamento dovrà essere effettuato sulla mediana dell’intervallo di mercato, salvo nei casi in cui l’amministrazione fiscale o il contribuente possano dimostrare che le circostanze del caso giustificano l’adeguamento a un punto diverso dell’intervallo di mercato, secondo le definizioni stabilite nelle istruzioni del ministro responsabile delle finanze.

Articolo 37

Requisiti di documentazione

  1. Il contribuente deve presentare informazioni e analisi sufficienti a dimostrare che i termini delle sue transazioni controllate sono conformi ai principi di mercato. La documentazione sui prezzi di trasferimento deve essere messa a disposizione dell’amministrazione fiscale, su richiesta, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Il contenuto e la forma della documentazione sui prezzi di trasferimento sono stabiliti con decreto del Ministro responsabile delle Finanze.
  2. I contribuenti coinvolti in transazioni controllate di importo superiore a un determinato importo devono presentare una notifica annuale o un modulo per le transazioni controllate. Il Ministro responsabile delle Finanze determina mediante istruzione la soglia o l’importo sopra menzionati, il formato e il termine per la presentazione delle informazioni sulle transazioni controllate.

Articolo 38

Accordi corrispondenti

  1. Quando nel contesto di transazioni controllate viene effettuata una rettifica da parte di un’amministrazione fiscale diun altro Paese e tale rettifica comporti la tassazione in tale Paese di utili per i quali il contribuente è già stato tassato nella Repubblica d’Albania, e il Paese che propone la rettifica ha un accordo con la Repubblica d’Albania o il Consiglio dei Ministri per l’eliminazione della doppia imposizione, in tali circostanze l’amministrazione fiscale della Repubblica d’Albania, su richiesta del contribuente albanese, verificherà la conformità di tale rettifica ai principi di mercato, come definiti dall’articolo 44 della presente legge. Se l’amministrazione fiscale conclude che la rettifica è conforme ai principi di mercato, effettuerà le opportune rettifiche all’importo dell’imposta addebitata al contribuente albanese.
  2. La procedura per la presentazione della richiesta di adeguamento corrispondente ai sensi del presente articolo è determinatasu istruzione del ministro responsabile delle finanze.

Articolo 39

Accordi di prezzo anticipati

  1. Un accordo preventivo sui prezzi è un accordo procedurale tra uno o più contribuenti e una o più amministrazioni fiscali, con l’obiettivo di risolvere potenziali controversie relative al trasferimento preventivo dei prezzi, definendo, prima delle transazioni controllate, una serie di criteri appropriati per determinare la conformità di tali transazioni ai principi di mercato.
  2. Il contribuente può richiedere all’amministrazione fiscale di stipulare un accordo preventivo sui prezzi per determinare un insieme appropriato di criteri per la conformità al principio di libera concorrenza per future transazioni controllate per un periodo di tempo specificato.
  3. Quando l’amministrazione fiscale stipula un accordo preventivo sui prezzi con un contribuente, non verrà effettuato alcun adeguamento dei prezzi di trasferimento ai sensi del punto 1 dell’articolo 32 della presente legge per le transazioni controllate che rientrano nell’ambito dell’accordo, purché siano rispettati i termini e le condizioni stabiliti nell’accordo preventivo sui prezzi.
  4. Il Ministro responsabile delle Finanze è incaricato di approvare le istruzioni relative agli accordiil prezzo anticipato.

Capitolo 3

Disposizioni per il calcolo dell’imposta sul reddito delle società

Articolo 40

Reddito e calcolo dell’imposta sul reddito delle società da pagare

  1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, tutte le attività di un’entità sono consideratecome attività commerciale e tutti i redditi di un’entità costituiscono reddito derivante dall’attività.
  2. L’imposta sul reddito delle società dovuta è calcolata applicando le aliquote dell’imposta sul reddito delle società stabilite dall’articolo 41 della presente legge al reddito imponibile dell’ente eè ridotto di:
    1. credito d’imposta estero ai sensi dell’articolo 42 della presente legge;
    2. ritenuta d’acconto ai sensi del Capitolo V della presente legge;
    3. acconti per imposte sul reddito delle società versati durante l’anno fiscale.
  1. Se la differenza calcolata al punto 2 del presente articolo è negativa, il contribuente può richiedere l’imposta in eccesso e l’amministrazione finanziaria gliela rimborserà entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il contribuente non richieda l’imposta sul reddito delle società versata in eccesso, tale imposta sarà considerata un acconto per l’imposta sul reddito delle società dell’anno fiscale successivo.

Articolo 41

aliquota fiscale

L’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è del 15%. Eccezionalmente, l’aliquota fiscale sui dividendi è dell’8%, senza dedurre alcun costo.

Articolo 42

Credito d’imposta estero per l’imposta sul reddito delle società

  1. Se durante un anno fiscale un soggetto residente percepisce un reddito fiscale da fonti esterne al territorio della Repubblica d’Albania, l’imposta da versare da tale soggetto su tale reddito deve essere detratta dall’importodell’imposta pagata in un Paese estero su tale reddito. L’importo dell’imposta estera versata viene verificato con apposita documentazione rilasciata a tale scopo dal Paese estero in cui il reddito è stato percepito e secondo le scadenze e le procedure stabilite nelle istruzioni del Ministro responsabile delle Finanze.
  2. Il credito per l’imposta estera pagata di cui al paragrafo 1 del presente articolo non può superare l’imposta dovuta sull’utile imponibile derivante dal reddito societario di fonte estera se tale redditosarebbe stato effettuato nella Repubblica d’Albania.
  3. Il credito d’imposta, come definito nel presente articolo, viene calcolato separatamente per ciascun Paese estero che costituisce fonte di reddito o utili, se il reddito è realizzato da fonti estere in più di un Paese.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DETERMINAZIONE DELL’UTILE

Articolo 43

Utile imponibile

  1. L’utile imponibile comprende qualsiasi reddito realizzato da una persona, soggetto al presente capitolo, durante l’anno.imposta, deducendo le spese deducibili.
  2. L’utile imponibile e le spese deducibili sono determinati sulla base dei bilanci, redatti in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità e bilancio, con le disposizionidella presente legge, nonché degli atti normativi subordinati alla sua attuazione.

Articolo 44

Il principio di mercato

  1. Le transazioni tra parti correlate devono essere conformi al principio di libera concorrenza. Gli utili imponibili di un soggetto che partecipa a una o più transazioni tra società controllate sono considerati conformi al principio di libera concorrenza se le condizioni di tali transazioni non differiscono da quelle che sarebbero state applicate tra parti indipendenti in transazioni comparabili concluse in circostanze analoghe.
  2. Su istruzione del ministro responsabile delle finanze, le norme e le procedure per l’attuazione delQuesto articolo.

Articolo 45

contrattiLUNGO

 

  1. Un contratto a lungo termine è un contratto che rispetta le seguenti condizioni:
    1. è collegato ai fini della produzione, dell’installazione, della costruzione o della fornitura di servizi;
    2. la sua durata supera o si prevede che superi i 12 mesi.
  2. I redditi derivanti da un contratto a lungo termine devono essere riconosciuti dalle autorità fiscali competenti.Ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche e delle società, per l’importo corrispondente alla parte del contratto completata nel relativo anno d’imposta. La percentuale di completamento del contratto è determinata con riferimento al rapporto tra i costi di quell’anno e i costi totali stimati o con riferimento ai principi contabili nazionali e internazionali.
  3. Le spese deducibili dalle tasse relative ai contratti a lungo termine vengono prese in considerazione nell’anno fiscale.in cui vengono effettuati secondo norme contabili determinate con decreto del ministro responsabile delle finanze.

Articolo 46

Norme applicabili alle riorganizzazioni aziendali

  1. Le riorganizzazioni aziendali includono fusioni, divisioni, scissioni parziali, borse valorie trasferimenti di rami di attività.
  2. Una riorganizzazione aziendale non dà luogo ad alcuna imposta sulle plusvalenze sui beni trasferiti per dare effetto alla riorganizzazione, fatta eccezione per qualsiasi pagamento in contanti eccedente il pagamento in contanti qualificante.
  3. Ai fini del presente articolo:
    1. Per “fusione per incorporazione” si intende qualsiasi trasferimento da parte di un’entità di tutte le sue attività commerciali (la cedente) a una società (la società incorporante) in cambio dell’emissione o del trasferimento di azioni.azioni o quote rappresentative del capitale della società acquirente;
    2. “Trasferimento di ramo d’attività” è qualsiasi operazione con la quale una società (la società cedente) trasferisce, senza scioglimento, uno o più rami della propria attività ad un’altra società (la società incorporante), a fronte dell’emissione o del trasferimento di azioni o quote rappresentativeIl capitale della società incorporante. Per “ramo di attività” si intende l’insieme delle attività e delle passività di un settore di un’impresa che, dal punto di vista organizzativo, costituisce un’attività economica autonoma e include anche il trasferimento di tutte le attività e le passività di un’impresa.
    3. “Scambio di azioni o quote” è qualsiasi operazione attraverso la quale una società (la societàsocietà acquirente) acquisisce una partecipazione nel capitale di un’altra società (la società acquisita), in cambio dell’emissione o del trasferimento al socio o al socio della società acquisita, in cambio delle sue azioni o quote, di azioni o quote rappresentative del capitale della società acquisita e, se del caso, di un pagamento qualificato in denaro, tenendo conto che la società acquirente ottiene con tale operazione la maggioranza dei diritti di voto nella società acquisita.

ç) Per “fusione” si intende qualsiasi operazione mediante la quale:

  1. una o più società (società cedenti), che vengono sciolte senza passare attraverso il processo di liquidazione,trasferire tutti i propri beni e passività a un’altra società esistente (la società acquirente), in cambio dell’emissione o del trasferimento all’azionista o al socio di azioni o quote rappresentative del capitale della società acquirente e, se del caso, di un pagamento in denaro specificato; oppure
  2. due o più società (società trasferenti), che vengono sciolte senza passare attraverso il processo di liquidazione,trasferire tutti i loro beni e passività a una società da loro costituita (la società acquirente), in cambio dell’emissione o del trasferimento all’azionista o al socio di azioni o quote rappresentative del capitale della società acquirente e, se del caso, di un pagamento in denaro specificato; oppure
  • una società (la società cedente), che si scioglie senza entrare in liquidazione, trasferisce tutti i suoi beni e passività alla società (la società incorporante) e conserva tutte le sue azioni o quoteche rappresenta la sua capitale.
  1. Per “separazione” si intende qualsiasi operazione mediante la quale:
    1. una società (la società cedente), che si scioglie senza entrare in liquidazione, trasferisce tutti ile attività e le passività di due o più società esistenti o nuove (società ospitante), in cambio dell’emissione di azioni o quote proporzionali o del trasferimento al socio o socio di azioni o quote rappresentative del capitale della società ospitante e, se del caso, di un pagamento determinato in denaro; oppure

 

  1. una società (la società cedente) trasferisce uno o più rami d’azienda di un’aziendache costituisce (la società ospitante), in cambio dell’emissione o del trasferimento al socio o al socio di azioni o quote rappresentative del capitale della società ospitante e, se del caso, di un pagamento qualificato in denaro.
  2. dh) “Pagamento in denaro qualificato” è un pagamento in denaro effettuato da una società incorporante o acquirente, diverso dall’emissione o dal trasferimento di azioni o quote, che non superi complessivamente il 10% del valore nominale delle azioni o quote emesse o trasferite in cambio.
  1. Per “valore ai fini fiscali” si intende il valore in base al quale sarebbe stato calcolato qualsiasi guadagno o perdita ai fini dell’imposta sul reddito, sugli utili o sulle plusvalenze della società cedente se tali attività o passività fossero state cedute al momento della riorganizzazione, ma indipendentemente da essa.
  1. La società che acquisisce i beni duranteriorganizzazione aziendale:
    1. valuta le attività e le passività acquisite al loro valore contabile nella società cedente al momento della riorganizzazione;
    2. deprezza i beni aziendali secondo le regole che si applicherebbero alla società cedente sese la riorganizzazione non fosse avvenuta;
    3. accoglie le riserve e gli accantonamenti costituiti dalla società cedente, alle condizioni che si sarebbero applicate alla società cedente se la riorganizzazione non fosse avvenuta. La società ricevente riceveassumere i diritti e gli obblighi della società cedente in relazione a tali riserve e accantonamenti.
  2. In caso di trasferimento di un ramo d’azienda, la società cedente è esente da imposta sulle plusvalenze realizzate a seguito della riorganizzazione, ad eccezione di qualsiasi pagamento in denaro eccedente il pagamento qualificato come denaro. La società cedente attribuisce ai titoli acquisiti a seguito della riorganizzazione aziendale il loro valore di mercato al momento della riorganizzazione. Qualora la società cedente venda i titoli acquisiti entro tre anni dalla riorganizzazione aziendale, il costo di acquisto ai fini del calcolo delle plusvalenze sarà inferiore a:
    1. il valore di mercato dei titoli al momento della riorganizzazione; e
    2. gli importi contabili cumulativi delle attività e passività trasferite a seguito della riorganizzazione,come erano nella società trasferente prima della riorganizzazione.
  3. In caso di fusione, scissione o scambio di azioni, il socio o il socio della società conferente:
    1. non è soggetto a imposta in relazione a qualsiasi plusvalenza realizzata a seguito della riorganizzazione, ad eccezione di qualsiasi pagamento in contanti eccedente il pagamento in contanti qualificato;
    2. gli azionisti o i soci non attribuiscono un valore ai titoli che ricevono in cambio ai fini fiscalisuperiore al valore dei titoli da loro detenuti immediatamente prima della riorganizzazione.
  4. Il presente articolo si applica esclusivamente al trasferimento di una o più filiali di attività situate nel territorio della Repubblica.dell’Albania, se la società o la persona cedente e la società ricevente sono entrambe residenti nella Repubblica d’Albania.

Articolo 47

Imposta calcolata sul trasferimento dei beni aziendali

  1. Il trasferimento dei beni aziendali è considerato imponibile nei seguenti casi:
    1. un contribuente residente trasferisce beni aziendali dalla sua sede centrale nazionale a una stabile organizzazione all’estero e la Repubblica d’Albania non ha più il diritto di tassare i beni trasferitidell’azienda oggetto di trasferimento;
    2. un contribuente residente trasferisce la propria residenza fiscale in un altro Paese, ad eccezione dei beni aziendali che rimangono effettivamente collegati a una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania.
  2. La base imponibile che sarà soggetta a tassazione è l’importo pari al valore di mercato dei beni.beni aziendali trasferiti meno il loro valore ai fini fiscali al momento dell’uscita dai beni aziendali.

 

  1. Quando il trasferimento di beni aziendali o della residenza fiscale avviene nella Repubblica d’Albania, la Repubblica d’Albania accetta il valore di mercato al momento dell’ingresso come valore iniziale dei beni aziendali ai fini fiscali.
  2. Ai fini dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, il termine “valore di mercato” è l’importo al quale un bene aziendale potrebbe essere scambiato o obbligazioni reciproche potrebbero essere regolate volontariamente tra acquirenti e venditori.venditori non correlati in una transazione diretta.

Articolo 48

Spese deducibili

Le spese deducibili sono tutte le spese sostenute da una persona soggetta alla presente legge.durante l’anno fiscale, nella misura in cui tali spese per l’acquisto di beni o servizi siano effettivamente sostenute al fine di conseguire un profitto e nell’interesse dell’impresa, siano documentate dal contribuente e non siano soggette ad alcuna limitazione prevista dalla presente legge. Il Ministro responsabile delle finanze determina mediante istruzione le modalità di attuazione del presente articolo.

Articolo 49

Spese deducibili per terreni ceduti a scopo di costruzione

Nella determinazione dell’utile imponibile delle imprese che operano nella costruzione e/o vendita di edifici a fini abitativi, produttivi, commerciali o di servizi, la metodologia per il riconoscimento dei ricavi dalle vendite e delle spese di attività, nonché la considerazione della quota di utile dei proprietari terrieri e dei costi dei terreni stessi, sono approvati con decisione del Consiglio dei ministri.

Articolo 50

Spese non deducibili e limitazione della detrazione

  1. Non sono deducibili le seguenti spese:
    1. costi di acquisto e miglioramento dei terreni e dei cantieri edili;
    2. i costi di acquisto, miglioramento, ristrutturazione e ricostruzione di beni ammortizzabili;
    3. spese di ammortamento secondo le norme contabili e l’articolo 51 della presente legge;

ç) aumento del capitale sociale della società o del capitale conferito in una società di persone;

  1. dividendi agli azionisti o soci, nonché dividendi di altre entità soggette alla presente legge;
  2. dh) interessi pagati che superano il tasso di interesse medio annuo sui prestiti a 12 mesi stabilito dalle banche commerciali, come pubblicato ufficialmente dalla Banca d’Albania, esclusi gli interessi sui prestiti concessi dagli istituti di microcredito;
  3. multe e sanzioni pagate a un’autorità pubblica per violazioni della legislazione;

ë) spese per la costituzione o l’incremento di accantonamenti, riserve o altri fondi speciali, eccettoquando ciò sia diversamente previsto dalla presente legge;

  1. imposta sugli utili delle società, IVA accreditabile e accise pagate da enti che gestiscono prodotti sottoposti ad accisa;
  2. Spese di rappresentanza e spese di rappresentanza superiori allo 0,3% del reddito annuo. Per i contribuenti esportatori, esclusi i produttori di materiali su misura, che negli ultimi 3 anni hanno realizzato oltre il 70% del proprio reddito da esportazioni, le spese documentate sostenute per la partecipazione, la presentazione a fiere o esposizioni all’estero sono riconosciute come spese deducibili fino a un importo pari al 3% del reddito annuo.
  3. gj) spese sostenute per consumo personale dai soci, dai soci, dagli amministratori e dai loro familiari;
  4. spese che superano i limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti vigenti;
  5. doni e donazioni;

 

  1. spese per servizi tecnici, di consulenza e di gestione fatturate da soggetti non residenti, se non pagate dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Qualora tali spese vengano pagate successivamente, sono deducibili nell’anno d’imposta in cui vengono sostenute;
  2. spese per stipendi, bonus e altre forme di reddito personale connesse ai rapporti di lavoro, pagate ai dipendenti, compresi gli amministratori, e che non sono state effettuate tramite il sistema bancario o istituti di moneta elettronica autorizzati dalla Banca d’Albania;
  3. importi versati in contanti eccedenti i limiti stabiliti dalle disposizioni di legge sulle procedure fiscali nella Repubblica d’Albania;
  4. ll) spese assicurative sulla vita e sulla salute dei dipendenti del contribuente che superino il 5% della loro retribuzione lorda per l’anno fiscale;
  5. borse di studio assegnate ad alunni e studenti di istituti scolastici pubblici e privati, diversi da quelli determinati dal Consiglio dei ministri;
  6. spese per contributi versati dal datore di lavoro per conto dei propri dipendenti a un regime pensionistico privato, eccedenti i limiti del punto 5 dell’articolo 20 della presente legge;
  7. nj) spese relative al reddito, che non sono incluse nell’utile imponibile ai sensi della presente legge;
  8. corruzione e tangenti;
  9. Importi sponsorizzati:
    1. superiore al 5 per cento dell’utile ante imposte per gli editori di stampa e pubblicazioni di opere letterarie, scientifiche, enciclopediche, nonché per attività culturali o artistiche;
    2. superiore al 5% dell’utile ante imposte per attività sportive. Gli importi sponsorizzati, entro il limite di cui sopra per le attività di squadre sportive, facenti parte di organizzazioni sportive riconosciute dalla normativa vigente in materia, ai fini del calcolo dell’imposta sull’utile del periodo d’imposta, sono deducibili in misura pari a tre volte il valore dell’importo sponsorizzato. Il loro riporto ai periodi d’imposta successivi non è consentito. Tale deduzione è consentita previo rilascio dell'”Autorizzazione alla sponsorizzazione” da parte del Direttore Generale delle Imposte secondo le procedure previste dalle istruzioni del Ministro responsabile delle Finanze. Tale disposizione si applica esclusivamente alle entità sponsorizzatrici che realizzano un utile imponibile annuo superiore a 100 milioni di lek.
  • eccedente il 3 per cento dell’utile ante imposte per sponsorizzazioni di altre attività, chenon sono inclusi nelle sottosezioni “i” e “ii” della presente lettera;
  1. perdite, danni, perdite e sprechi durante la produzione, il trasporto, lo stoccaggio, il commercio al di là delle norme stabilite in specifici atti giuridici e sub-giuridici in vigore;
  2. qualsiasi spesa dichiarata, il cui importo non è supportato da documenti del contribuente o che non rappresenta una transazione reale.
  1. Il Ministro responsabile delle finanze determina mediante istruzione le modalità di attuazione del presente articolo.

Articolo 51

ammortamento

  1. Per determinare l’utile imponibile, l’ammortamento delle attività fisse dell’azienda viene calcolato e dedotto da:
    1. il proprietario dei beni aziendali, salvo i casi previsti dalla lettera “b” del presente punto;
    2. la persona che sopporta il rischio di perdita o danneggiamento dei beni, nei casi di locazione, usufrutto o in qualsiasi altra forma prevista da disposizioni di legge.
  2. Le attività finanziarie e le immobilizzazioni materiali, non soggette a consumo e obsolescenza,quali: terreni, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, gioielli, metalli e pietre preziose, non sono ammortizzati.
  3. I costi relativi all’acquisizione, alla costruzione o al miglioramento di beni strumentali non soggetti ad ammortamento sono deducibili nell’anno fiscale in cui i beni strumentali vengono ceduti, a condizione che il ricavato della cessione sia incluso nel reddito imponibile.
  4. L’ammortamento nell’anno di acquisto o di messa in uso del bene e nell’anno di dismissione è calcolato in proporzione al periodo di utilizzo durante quell’anno.
  5. L’ammortamento dei costi di acquisto o di costruzione, nonché dei costi di miglioramento, ristrutturazione e ricostruzione di edifici, impianti e costruzioni, la cui durata di vita è superiore a 15 anni, viene calcolato individualmente per ciascun bene con un’aliquota di ammortamento pari al 5% di tali costi per l’anno fiscale.
  6. L’ammortamento dei costi delle attività immateriali viene calcolato individualmente secondo il metodo lineare per ciascuna attività nella misura del 15% di tali costi per l’anno fiscale.
  7. L’ammortamento per le seguenti categorie di attività viene calcolato individualmente secondo il metodolineare con percentuali come segue:
    1. computer, sistemi informativi, prodotti software e apparecchiaturearchiviazione dei dati del 25%;
    2. tutti gli altri beni delle attività aziendali del 20%.
  8. In ciascuna categoria descritta al punto 7, la percentuale di ammortamento specificata nel presente articolo viene applicata sulla base dell’ammortamento della categoria di riferimento.
  9. Quando un’attività, come menzionato nei punti 5, 6 e 7, viene ceduta durante un anno fiscale, il valore contabile residuo ai fini fiscali è deducibile in quell’anno, mentre qualsiasi potenziale reddito derivante dalla cessione è incluso nell’utile imponibile.
  10. La base di ammortamento è pari al costo di acquisizione o di creazione del bene, più il costodella ricostruzione dei beni della categoria di riferimento nel corso dell’anno fiscale.
  11. La base di ammortamento per i veicoli per il personale 1+4 non può essere superiore al 50% dei costi di acquisto e ricostruzione, IVA inclusa. Il costo totale del veicolo 1+4, ammortizzato50%, non può essere superiore a 10.000.000 lek.
  12. Nel caso in cui la base di ammortamento sia un importo negativo, tale importo viene aggiunto all’utile imponibile.e la base di ammortamento sarà considerata pari a zero.
  13. Nel caso in cui la base di ammortamento non superi i 10.000 lek, l’intera base di ammortamento sarà considerata una spesa deducibile.
  14. In caso di rivalutazione dei beni aziendali, non sarà consentito l’ammortamento dell’importo rivalutato.

Articolo 52

Valutazione dell’inventario

  1. Il contribuente deve utilizzare costantemente lo stesso metodo contabile per la valutazione delle scorte, comprese quelle in corso di lavorazione. Il metodo contabile non può essere modificato più di una volta in uncinque anni fiscali.
  2. L’ammortamento e la rivalutazione delle rimanenze, successivi alla rilevazione iniziale, secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità e bilancio, non sono rilevati ai fini della determinazione del reddito imponibile. Tale regola si applica anche alle attività finanziarie e immateriali.
  3. Le piccole scorte vengono ammortizzate al 50% nell’anno del loro acquisto e al 50% nell’anno successivo.

Articolo 53

Deduzioni per crediti inesigibili

  1. È consentita una detrazione per una quota del valore nominale di qualsiasi riscossione da una parte non correlata, che è stata calcolata come reddito, che rimane non pagata e per la quale il contribuente ritiene che il debito non sarà liquidato in tutto o in parte e il contribuente ha adottato le misure necessarie per riscuotere il credito inesigibile, come specificato nelle istruzioni del ministro responsabile delle finanze come segue:
    1. fino al 20% del credito inesigibile, quando alla fine dell’anno fiscale il credito inesigibile risulta insoluto per più dipiù di 6 mesi;
    2. fino al 40% del credito inesigibile, quando alla fine dell’anno fiscale il credito inesigibile risulta insoluto per più dipiù di 12 mesi;
    3. fino al 60% del credito inesigibile, quando alla fine dell’anno fiscale il credito inesigibile risulta insoluto per più dipiù di 24 mesi;

 

ç) fino all’85% del credito inesigibile, quando alla fine dell’anno fiscale il credito inesigibile risulta insoluto per più dipiù di 36 mesi.

  1. La cancellazione totale dei crediti inesigibili è consentita se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
    1. il credito inesigibile, precedentemente incluso nel reddito, viene rimosso dai libri contabili del contribuente, e
    2. il contribuente ha adottato tutte le misure legali possibili per riscuotere il credito inesigibile.
  2. Qualora una detrazione per crediti inesigibili sia stata precedentemente applicata a un credito concordato o meno, l’importo recuperato deve essere aggiunto all’utile imponibile nell’anno in cui l’importo viene recuperato, a meno che non sia stato trasferito in un processo di riorganizzazione aziendale.
  3. Il presente articolo non si applica agli istituti finanziari (comprese le compagnie di assicurazione).

Articolo 54

Portare perdite

  1. Se un utile imponibile si traduce in una perdita in un anno fiscale, tale perdita può essere compensata con gli utili imponibili nei successivi cinque anni fiscali, secondo il principio della “prima perdita prima dell’ultima perdita”.
  2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo non si applicano alle perdite subite nell’anno fiscale e negli anni precedenti qualora si verifichi un cambiamento nella proprietà che superi il 50% delle azioni, delle quote o dei diritti di voto, purché ciò sia accompagnato da un cambiamento nell’attività. Il Ministro responsabile delle finanze determina mediante istruzioni le modalità di attuazione del presente articolo.

Articolo 55

Imposta sul cambio di proprietà per settori specifici

  1. Il presente articolo si applica alle entità che:
    1. possedere diritti di sfruttamento delle risorse minerarie, diritti di sfruttamento delle risorse di idrocarburi o altri diritti di sfruttamento delle risorse naturali terrestri e acquatiche, compreso il mare nella Repubblica d’Albania, nonché informazioni relative a tali diritti, che ai fini della presente legge sono trattati come beni immobili;
    2. svolgere attività nel campo delle telecomunicazioni;
    3. operare come istituzioni finanziarie.
  2. Se durante un periodo d’imposta la proprietà diretta e/o indiretta del capitale sociale, delle azioni o dei diritti di voto di un’entità di cui al punto 1 del presente articolo cambia di oltre il 20% in valore o numero di azioni o quote, l’entità è trattata come se stesse cedendo una parte proporzionale di tutti i suoi beni immediatamente prima della variazione. L’entità è trattata come:
    1. beneficiario del ricavato della vendita, pari alla quota proporzionale del valore di mercato del bene in quel momento; e
    2. riacquistatore del bene allo stesso valore.

Questo punto si applica nei casi in cui l’ente ha realizzato un fatturato medio nei tre anni precedenti.di 500.000.000 (cinquecento milioni) di lek.

  1. Qualora un’entità sia soggetta all’imposta sul reddito delle società, ai sensi della presente legge, in base al punto 2 del presente articolo, qualsiasi modifica nella proprietà di azioni o interessi simili che abbia causato la modifica,è esente dall’imposta sul reddito.
  2. Un’entità soggetta a una modifica specificata nel paragrafo 2 del presente articolo deve notificare alle autorità fiscali i dettagli della modifica entro 45 giorni dal momento in cui la modifica si è verificata.
  3. L’ente notifica all’amministrazione fiscale un cambiamento di proprietà diretta o indirettadel 10% o più del suo capitale o dei diritti di voto. Il cambio di proprietà deve essere soggetto al comma “ii” della lettera “e” dell’articolo 4 della presente legge. La notifica deve essere effettuata entro 45 giorni dal cambio di proprietà. Tale disposizione non si applica nei casi in cui si applica il punto 4 del presente articolo.
  4. In caso di mancata comunicazione all’Amministrazione finanziaria, l’ente è punito secondo le sanzioni previste.nella normativa vigente in materia di procedure fiscali nella Repubblica d’Albania.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso, salvo che il cambiamento della titolarità del capitale sociale, delle quote o dei diritti di voto di un ente sia soggetto alle disposizioni di convenzioni ratificate per evitare le doppie imposizioni in vigore.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA RITENUTA ALLA FONTE

Articolo 56

Agente di ritenuta d’acconto

  1. Ogni sostituto d’imposta è tenuto a:
    1. di trattenere l’imposta sul pagamento di qualsiasi reddito e di qualsiasi pagamento soggetto all’articolo 58 della presente legge;
    2. di trasferire l’importo corretto della ritenuta d’acconto entro il termine previsto sul conto dell’autorità fiscale competente, unitamente alla dichiarazione di ritenuta d’acconto, come previsto dall’articolo 57 della presente legge;
    3. di conservare i registri dei redditi e dei pagamenti nonché delle imposte versate e di metterli a disposizione dell’autorità fiscale competente quando richiesto da quest’ultima allo scopo di verificare l’accuratezza del calcolo, della ritenuta alla fonte e/o del pagamento delle imposte ai sensi della presente legge.
  2. Per data di pagamento del reddito soggetto a ritenuta d’acconto si intende la data in cuiIl pagamento è stato effettuato. Nel caso di un dividendo, soggetto all’obbligo di ritenuta alla fonte, che non sia stato pagato, l’imposta deve essere trattenuta e trasferita alla fine del terzo mese successivo a quello in cui l’organo statutario dell’ente ha deliberato la distribuzione del relativo utile. L’ente deve presentare all’autorità fiscale, entro il 31 luglio di ogni anno, la decisione sulla destinazione dell’utile.
  3. I sostituti d’imposta sono tenuti a pagare le imposte per conto di un altro contribuente.proprio come se fosse il loro debito fiscale.
  4. Il sostituto d’imposta è tenuto a dichiarare e versare l’imposta trattenuta sul conto dii redditi delle autorità fiscali entro il giorno 20 del mese successivo a quello del pagamento o della ritenuta d’imposta, ai sensi del punto 2 del presente articolo.

Articolo 57

Dichiarazione di ritenuta d’acconto

  1. La dichiarazione di ritenuta d’acconto deve contenere almeno le seguenti informazioni:
    1. i dati identificativi del sostituto d’imposta;
    2. i dati identificativi del contribuente al quale viene trattenuta l’imposta;
    3. la residenza fiscale del contribuente a cui viene trattenuta l’imposta, nel caso in cui la ritenuta alla fonte sia effettuata perun contribuente non residente;

ç) il tipo di reddito o di pagamenti;

  1. l’importo dell’imposta trattenuta alla fonte; dh) la data del reddito o dei pagamenti.
  1. La dichiarazione di ritenuta d’acconto non vale come certificato di imposta pagata nella Repubblica.dell’Albania fino a certificazione da parte dell’autorità fiscale competente.
  2. Il Ministro responsabile delle finanze approva mediante istruzione la forma e il contenuto della dichiarazione di ritenuta alla fonte.
  3. La dichiarazione di ritenuta d’acconto viene presentata secondo i requisiti previsti dalla legge sulle procedure fiscali nella Repubblica d’Albania.

Articolo 58

Redditi e pagamenti soggetti a ritenuta d’acconto

 

  1. I seguenti redditi e pagamenti sono soggetti a ritenuta alla fonte, a fronte dell’imposta finale dovuta, quando versati a un contribuente residente o a una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania di un contribuente non residente:
    1. dividendi;
    2. interessi;
    3. royalties;

ç) proventi derivanti da giochi d’azzardo;

  1. reddito da locazione solo se corrisposto al singolo individuo.
  1. I seguenti pagamenti sono soggetti a ritenuta d’acconto finale quando effettuati da un contribuente residente o con una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania a una persona fisica non residente o a un’entità non residente senza una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania:
    1. dividendi,interessi e royalties;
    2. vincite derivanti dal gioco d’azzardo;
    3. pagamenti per servizi, ad eccezione dei servizi ricevuti fisicamente al di fuori del territorio della Repubblica d’Albania;

ç) servizi assicurativi;

  1. compensi per la partecipazione a consigli di amministrazione e altri consigli o organi di governo; dh) pagamenti per lavori di costruzione, installazione, montaggio o lavori di supervisione correlati;
  2. pagamenti per le prestazioni di attori, musicisti o atleti, compresi i pagamenti effettuati a persone che impiegano artisti o atleti o che agiscono come intermediari nell’organizzazione di spettacolio spettacoli.
  3. I seguenti redditi non sono soggetti a ritenuta alla fonte:
    1. redditi corrisposti a soggetti esenti dall’imposta sui redditi;
    2. dividendi alle condizioni stabilite dall’articolo 29 della presente legge;
    3. redditi derivanti da plusvalenze, nonché redditi derivanti da interessi derivanti dall’emissione di Eurobond da parte della Repubblica d’Albania, corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania;

ç) proventi derivanti da interessi pagati a banche e altri istituti finanziari.

Articolo 59

Aliquota di ritenuta d’acconto

L’aliquota di ritenuta d’acconto sui dividendi è dell’8%. Aliquota di ritenuta d’accontosui redditi e sui pagamenti di cui all’articolo 58 della presente legge è del 15%.

CAPITOLO VI

TASSAZIONE DELLE EREDITÀ, DELLE DONAZIONI E DELLE VINCITE AL GIOCO D’AZZARDO

Articolo 60

Tassazione delle successioni, delle donazioni e delle vincite al gioco d’azzardo

  1. Il capitolo VI della presente legge si applica alle persone fisiche e alle entità che sono:
    1. residenti nella Repubblica d’Albania, che ricevono una donazione o un’eredità di beni situati in Albania o all’estero, o ricevono profitti da giochi d’azzardo condotti nella Repubblica d’Albania o all’estero; e
    2. non residenti nella Repubblica d’Albania, che ricevono una donazione o un’eredità di beni sostenutiin Albania, o ricevere profitti dai giochi d’azzardo svolti in Albania.
  2. I redditi derivanti dal gioco d’azzardo sono redditi conseguiti da categorie di gioco d’azzardo, come definite dalla normativa vigente in materia di gioco d’azzardo.
  3. Ai sensi del presente articolo, per donazione si intendono beni mobili o immobili o denaro acquisiti senza alcun corrispettivo.
  4. Ai fini del presente articolo, per eredità si intendono i beni mobili o immobili o il denaro acquisiti a seguito del passaggio a causa di morte dalla persona defunta ai suoi eredi, dopo aver dedotto gli obblighi ereditari.
  5. Le vincite derivanti dal gioco d’azzardo sono tassate separatamente e non possono essere raggruppate.
  6. I beni provenienti da donazioni ed eredità sono valutati al maggiore tra il valore nominale e il valore di mercato. Le regole di valutazione per il calcolo delle plusvalenze previste dalla presente legge si applicano anche ai beni provenienti da donazioni ed eredità.
  7. Escluso datassare:
    1. le donazioni e le eredità ricevute da/o tra gli eredi legittimi di primo e secondo grado, ai sensi degli articoli da 361 a 363 del Codice civile, nonché le donazioni e le eredità nell’ambito del rapporto di fratellanza;
    2. donazioni ed eredità ricevute diverse da quelle specificate nella lettera “a” fino a 5.000.000 di lek per contribuente per i beni immobili e fino a 1.000.000 di lek per contribuente per i beni mobili;
    3. il trasferimento dei diritti di proprietà agli eredi legittimi ai sensi degli articoli da 361 a 363 del codice civile, rispettivamente mediante donazione e/o rinuncia di proprietà, quando la proprietà deriva da comproprietà legittima acquisita ai sensi della legge n. 7501, del 19.7.1991, “Sulla terra”, e successive modifiche.
  8. Il Ministro responsabile delle finanze determina mediante istruzione i requisiti relativi alla verifica delle fonti.della creazione di beni ereditati o donati.
  9. L’aliquota d’imposta per eredità, donazioni e redditi derivanti dal gioco d’azzardo ai sensi del presente articolo è del 15%, senza dedurre alcun costo.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

Capitolo 1 Disposizioni generali

Articolo 61

dichiarazione dei redditi annuale

  1. Ogni persona soggetta alla presente legge è tenuta a dichiarare all’autorità fiscale tutti i redditi, siano essi tassati in qualsiasi modo o esenti da imposta. Per le persone fisiche chehanno meno di 18 anni, la dichiarazione dei redditi viene presentata dal tutore legale.
  2. La dichiarazione dei redditi annuale deve essere presentata all’ufficio delle imposte entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello dell’anno d’imposta per il quale la dichiarazione viene presentata.
  3. Se il contribuente è deceduto, la dichiarazione viene compilata dai suoi eredi legittimi per il reddito complessivo prodotto fino alla data del decesso.
  4. Se il contribuente cambia residenza fiscale, deve presentare una dichiarazione dei redditi per ogniredditi prodotti fino alla data del cambio di residenza.
  5. Le modalità di dichiarazione, inclusa la dichiarazione elettronica, e i relativi moduli di dichiarazione devono essere presentati in conformità alle disposizioni contenute nelle istruzioni del Ministro responsabile delle Finanze per l’attuazione della presente legge. I contribuenti che tengono la contabilità in conformità ai requisiti della legge pertinente devono presentare la dichiarazione annuale insieme ai bilanci, nonché agli altri dati specificati nelle istruzioni del Ministro responsabile delle Finanze per l’attuazione della presente legge.
  6. L’imposta a carico del contribuente viene versata su conti autorizzati dalla tesoreria di bilancio dello Stato.

Articolo 62

Requisiti di documentazione

  1. La base imponibile è determinata rettificando le spese e i ricavi dichiarati nel conto economico.entrate e spese, secondo le modalità specificate nella presente legge.
  2. Il documento utilizzato come base per la giustificazione delle spese ai fini fiscali è la fattura, così come definita dalla normativa vigente in materia di fattura e di sistema di monitoraggio della circolazione per le vendite cone senza contanti, nonché qualsiasi altro documento predisposto o emesso in conformità alle istruzioni approvate dal ministro responsabile delle finanze.

Articolo 63

pagamento anticipato

  1. Questo articolo si applica a:
    1. persone fisiche che esercitano un’attività autonoma o commerciale, per il reddito d’impresa; e
    2. entità.
  2. Nel periodo d’imposta successivo, il contribuente versa anticipatamente le rate trimestrali dell’imposta sugli utili sul conto dell’erario entro il 31 marzo per i mesi di gennaio, febbraio e marzo; entro il 30 giugno per i mesi di aprile, maggio e giugno; entro il 30 settembre per i mesi di luglio, agosto e settembre eentro il 31 dicembre per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il pagamento delle rate può essere effettuato anche mensilmente, entro il giorno 15 di ogni mese, nei seguenti importi:
    1. per ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del periodo d’imposta successivo, nella misura dell’impostasull’utile del periodo d’imposta dei due anni precedenti diviso per 12;
    2. per ciascuno degli altri 9 mesi del periodo d’imposta successivo, l’importo dell’imposta sugli utili del periodo d’imposta precedente diviso per 12.
  3. Casi di acconto d’imposta quando il contribuente inizia l’attività nel corso del periodo d’impostail secondo anno precedente, durante il periodo d’imposta precedente o nel periodo d’imposta successivo sono specificati nelle istruzioni del ministro responsabile delle finanze.
  4. Nel caso in cui il contribuente, in qualsiasi momento del periodo d’imposta, certifichi all’autorità fiscaleche l’imposta sugli utili per questo periodo d’imposta sarà significativamente inferiore all’imposta sugli utili del periodo precedente o del secondo periodo precedente, le autorità fiscali accettano la riduzione dei pagamenti anticipati secondo le norme previste nell’istruzione del ministro responsabile delle finanze.
  5. Se l’amministrazione fiscale stima che, sulla base degli indicatori dei primi 9 mesi, il reddito del periodo d’imposta successivo supererà il reddito medio mensile del periodo precedente di oltre il 10% ogni mese, può adeguare al rialzo gli acconti per l’ultimo trimestre dell’anno in base al reddito da essa stimato.

Articolo 64

Dichiarazione integrativa dei redditi

  1. Nel caso in cui il contribuente ritenga che l’imposta dovuta nella sua ultima dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere superiore o la perdita fiscale inferiore, è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e a versare la differenza tra l’imposta dovuta precedentemente dichiarata e l’imposta supplementare dovuta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di procedure fiscali nella Repubblica d’Albania.
  2. Nel caso in cui il contribuente ritenga che l’imposta dovuta nella sua ultima dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere inferiore o la perdita fiscale maggiore, è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi aggiuntiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di procedure fiscali nella Repubblica d’Albania.

Capitolo 2

Disposizioni in materia di riscossione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e soggetti non residenti specifici

Articolo 65

Agente fiscale per le buste paga

(punto 1 della frase modificato dall’atto normativa n. 7 del 14.12.2023)

 

  1. Ogni datore di lavoro tenuto a versare un reddito da lavoro dipendente è tenuto a trattenere l’imposta su tale reddito, a presentare la busta paga e a trasferire l’imposta trattenuta sulla busta paga sul conto di tesoreria del bilancio entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo per le entità e i lavoratori autonomi o le persone giuridiche registrate per l’IVA, e entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo ogni 3 mesi per i lavoratori autonomi o le persone giuridiche non registrate per l’IVA.

L’agente dell’imposta sulle buste paga è tenuto a trattenere l’imposta secondo questo punto:

  1. aliquota progressiva dell’imposta ai sensi dell’articolo 24 della presente legge se il contribuente è un soggetto passivo d’imposta sul reddito delle persone fisichefirma la dichiarazione sullo stato personale presso questo datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 66 della presente legge;
  2. 15% del trattamento negli altri casi non compresi nella lettera “a” del presente punto e che non siano considerati reddito di lavoro dipendente.

L’agente dell’imposta sulle buste paga è tenuto a tenere conto mensilmente di 1/12 delle detrazionidalla base imponibile, ai sensi delle lettere “a”, “b” e “c” del punto 1 dell’articolo 22 della presente legge, e le detrazioni dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 20 della presente legge nel calcolo dell’imposta sul reddito sulla busta paga per il dipendente che ha firmato la dichiarazione sullo stato personale con questo agente fiscale della busta paga. Se il dipendente è impiegato anche da altri datori di lavoro, questi ultimi, in qualità di agente fiscale della busta paga, applicheranno l’aliquota progressiva dell’imposta ai sensi dell’articolo 24 della presente legge e non applicheranno le detrazioni dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 22, punto 1, lettere “a”, “b” e “c” della presente legge.

  1. Le detrazioni e le compensazioni di cui ai punti 1, lettera “ç”, e 2 dell’articolo 22 e di cui all’articolo 23 del presentelegge, può essere richiesta ai contribuenti dell’imposta sui redditi delle persone fisiche solo nella dichiarazione dei redditi annuale.
  2. Ogni datore di lavoro è tenuto a tenere traccia dei redditi percepiti e delle imposte trattenute e a presentare la busta paga in conformità alle disposizioni della normativa fiscale e della normativa sui contributi previdenziali e sanitari, nonché alle istruzioni emanate dal Ministro responsabile delle Finanze in attuazione di tali leggi. La forma, il contenuto, le scadenze e le procedure per la presentazione della busta paga sono stabiliti negli atti subordinati del Ministro responsabile delle Finanze, emanati in attuazione della normativa fiscale, inclusa la presente legge, nonché della normativa sui contributi previdenziali e sanitari.
  3. Gli agenti fiscali addetti al pagamento delle imposte sui redditi da lavoro dipendente sono tenuti a pagare le imposte sui redditi da lavoro dipendente.con la stessa responsabilità come se si trattasse di un debito fiscale.

Articolo 66

Dichiarazione di stato personale

  1. Un agente addetto alle imposte sulla busta paga richiede a ciascun dipendente di firmare una dichiarazione di stato.reddito personale prima del primo pagamento del reddito di lavoro dipendente imponibile.
  2. Un dipendente non può firmare la dichiarazione di status personale con più di un agente fiscale per lo stesso periodo di calendario mensile.
  3. La dichiarazione sullo stato personale contiene tutte le informazioni necessarie per richiedere le detrazioni dal reddito imponibile ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della presente legge.
  4. L’istruzione del ministro responsabile delle finanze prevede la forma della dichiarazione sulo stato personale compilato dal dipendente.

Articolo 67

Dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche

  1. Un individuo è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi personale annuale quando il suo reddito imponibile annuo è:
    1. più di 1.200.000 lek all’anno da tutte le fonti: oppure
    2. quando ha un rapporto di lavoro con più di un datore di lavoro, indipendentemente dall’importo del reddito che percepisce dai datori di lavoro;
  1. più di 50.000 lek e qualsiasi altro reddito non soggetto a ritenuta alla fonte finale, secondo il Capitolo V della presente legge.
  1. Ogni persona fisica che esercita un’attività economica è tenuta a presentare annualmente la dichiarazione dei redditi per i redditi d’impresa.
  2. Il codice identificativo personale per le persone fisiche o il codice identificativo univoco per i contribuenti registrati sono utilizzati come numeri di identificazione fiscale dei contribuenti residenti ai fini della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Ai contribuenti non residenti viene assegnato un codice identificativo fiscale come definito nelle istruzioni del Ministro responsabile delle Finanze.

Articolo 68

Dichiarazione e pagamento da parte di soggetti non residenti

  1. Una persona non residente, come definita al punto 1 dell’articolo 27 della presente legge, è tenuta a presentare una dichiarazione dei redditi secondo le istruzioni del Ministro responsabile delle Finanze. La dichiarazione deveda presentare secondo il termine di cui all’articolo 61, comma 2, della presente legge.
  2. All’atto della presentazione della dichiarazione di cui al punto 1 del presente articolo, il soggetto non residente deve versarel’importo dell’imposta dichiarata. L’articolo 63 della presente legge non si applica a questi casi.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 69

Disposizione transitoria

(aggiunti i punti 4 e 5) con atto normativo n. 2 del 7.6.2023; aggiunti paragrafi al punto 1, modificata la formulazione del punto 2 E aggiunto frase IN PUNTO 5 con atto normativo NO. 7, data 14.12.2023; ; aggiunto PUNTO 6 con attonormativo

  1. 4, data 27.11.2024; MODIFICATO Caratteri “B” Di PUNTO 1 con LEGGE NO. 9/2025, data30.1.2025)
  2. Benefici fiscali ed esenzioni previsti dalla legge n. 8438 del 28.12.1998, “Sulla tassazione”sul reddito”, come modificato, continuano ad applicarsi come segue:
    1. per i soggetti che svolgono attività ricettiva certificata come “agriturismo” secondo la normativa vigente in materia di turismo, si applica l’aliquota IRPEF del 5% fino al 31 dicembre 2029;
    2. I soggetti che operano in strutture ricettive “Hotel/Resort a quattro e cinque stelle, status speciale”, come definite dalla normativa in materia di turismo e che sono titolari di un marchio registrato e riconosciuto a livello internazionale “brand name”, sono esenti dall’imposta sui redditi delle società per un periodo di 10 anni per le strutture che beneficiano dello status speciale fino a dicembre 2026.

Gli effetti dell’esenzione decorrono dal momento dell’avvio dell’attività economica della struttura ricettiva e comunque non oltre 5 anni dal conseguimento dello status speciale;

  1. per i soggetti che svolgono attività economiche ai sensi della Legge n. 38/2012 “Sulle società cooperative agricole”, l’aliquota dell’imposta sui redditi del 5% si applicherà fino al 31 dicembre 2029;

ç) per le persone giuridiche registrate prima dell’entrata in vigore della presente legge, che esercitano un’attività economica di produzione o sviluppo di software, verrà applicata l’imposta sugli utili con un’aliquota del 5%.fino al 31 dicembre 2025;

  1. per i soggetti che svolgono attività economiche nel settore automobilistico, l’aliquota dell’imposta sui redditi del 5% si applicherà fino al 31 dicembre 2029;
  2. dh) per:
    1. individui commerciali;
    2. i lavoratori autonomi, nonché;
  • entità:

con un reddito lordo fino a 14 milioni di lek all’anno, fino al 31 dicembre 2029 si applicherà l’aliquota dell’imposta sul reddito dello 0%.

  1. Per tutti i contribuenti, registrati prima del 31 dicembre 2023, soggetti all’imposta sui redditisemplificata in materia di imposta sugli utili o di reddito, nonché per coloro che si registrano per la prima volta nell’anno successivo, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, si utilizzeranno i modelli e gli adempimenti fiscali previsti dalla legge n. 9632 del 30.10.2006, “Sul regime tributario locale”, e successive modificazioni, nonché dalla legge n. 8438 del 28.12.1998, “Sulle imposte sui redditi”, e successive modificazioni;

ë) Gli acconti, ai sensi dell’articolo 63 della presente legge, per le categorie di persone che forniscono servizi professionali e sono soggette all’imposta sui redditi a partire dal 1° gennaio 2024, eccezionalmente per l’anno 2024, sono calcolati sulla base dell’imposta semplificata sugli utili e delle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti, applicando le aliquote d’imposta previste dalla presente legge;

  1. La dichiarazione di ritenuta d’acconto, ai sensi dell’articolo 57 della presente legge, sarà effettuata a partire dalperiodo d’imposta gennaio 2025. Per il 2024 verrà utilizzata la dichiarazione secondo il modello vigente.
  1. Tabella dell’imposta sui redditi delle persone fisiche da lavoro dipendente per il periodo dal 1° giugno 2023 alIl 31 dicembre 2024 è il seguente:

 

Reddito da stipendio in ALL/mese Reddito imponibile in ALL/mese Aliquota fiscale in percentuale/mese
da Fino a da Fino a
0 50.000 0 50.000 0%
50 001 60.000 0 35.000 0%
35 001 60.000 13% dell’importo superiore a 35.000 lek
 

60 001

 

Di più

0 30.000 0%
30 001 200.000 13% dell’importo superiore a 30.000 lek
200 001 Di più 22.100 lek + 23% dell’importo superiore a 200.000

TUTTO

  1. L’articolo 54 della presente legge si applica alle perdite subite a partire dal 2024.
  2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 8438 del 28.12.1998, “Sulle imposte sui redditi”,modificato, i contribuenti esportatori di beni in regime di perfezionamento attivo che nel 2022 hanno esportato non meno del 70% del valore complessivo delle vendite, comprese le esportazioni, non pagano le rate che risultano anticipate nei mesi di giugno, settembre e dicembre 2023.
  3. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come definita dall’articolo 72 della stessa, si applicano le disposizioni della legge n. 8438 del 28.12.1998, “Sull’imposta sul reddito”, come modificata, ad eccezione delle lettere “e”, “ë” e “f” del presente articolo, la cui attuazione avviene in conformità alle disposizioni della legge n. 8438 del 28.12.1998, “Sull’imposta sul reddito”, come modificata, fino al periodo dicembre 2024″.
  4. Gli anticipi/rate versati o generati ai sensi dell’articolo 63 della presente legge, da lavoratori autonomi, nonché da entità con reddito lordo fino a 14 milioni di lek all’anno, che forniscono servizi professionali secondo le definizioni del punto 1, articolo 4, e tabella analitica n. 2, della decisione n. 753, del 20.12.2023, del Consiglio dei ministri, “Sulle disposizioni di attuazione della legge n. 29/2023, ‘Sull’imposta sul reddito'”, abrogata dalla decisione n. 52, del 27.6.2024, della Corte costituzionale della Repubblica d’Albania, devono essere rimborsati ai contribuenti o cancellati dall’amministrazione fiscale, entro il 30 dicembre 2024.

L’importo delle rate versate verrà contabilizzato nella classe di reddito di riferimento e, tramite l’ufficio del Tesoro, l’amministrazione finanziaria effettuerà il rimborso sul conto corrente del contribuente.

Il Direttore Generale delle Imposte, con atto interno, approva le norme procedurali per l’attuazionedi questo punto.

Articolo 70

Atti sub-giuridici

  1. Il Consiglio dei ministri è incaricato di approvare, entro il termine di 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli atti normativi di attuazione degli articoli 14, punti 3, 17, punti 6, 49 e 69 della presente legge.
  2. Il Ministro responsabile delle Finanze è incaricato, entro un periodo di 3 mesi dall’entrata in vigore del presenteLa legge emana linee guida generali per l’attuazione delle disposizioni della presente legge, nonché linee guida sui prezzi di trasferimento e sugli accordi preventivi sui prezzi.
  3. Con la presente si incarica il Ministro responsabile delle finanze e l’Agenzia del Catasto dello Stato di adottare l’istruzione relativa all’imposta sul trasferimento dei diritti immobiliari entro un periodo di 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Articolo 71

abrogazione

  1. La legge n. 8438 del 28.12.1998, “Sull’imposta sui redditi”, e successive modifiche, è abrogata.
  2. Punto 1 dell’articolo 9, nonché capo III della legge n. 9632, del 30.10.2006, “Sul regime tributario locale”,modificato, abrogato.

Articolo 72

Entrata in vigore

(frase aggiunta dall’atto normativo n. 7 del 14.12.2023)

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e proroga i suoi effetti dal 1° gennaio 2024,ad eccezione degli articoli 22, 23, 24, punto 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2025, della lettera “ç” del punto 1 dell’articolo 69, che entra in vigore con l’entrata in vigore della presente legge, e del punto 2 dell’articolo 69, che entra in vigore il 1° giugno 2023.

Approvato il 30.3.2023.

Promulgato con decreto n. 59 del 24.4.2023 del Presidente della Repubblica d’Albania

Questa LEGGE è conforme con:

    • Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione delle imposte che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno”, come modificato. Numero CELEX 32016L1164, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, n. 193, del 19.7.2016, pp. 1–14.
    • Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di paesi diversiStati membri e sul trasferimento della sede legale di una SE o di una SCE tra Stati membri”, come modificato. Numero CELEX 32009L0133, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, n. 310, del 25.11.2009, pagg. 34-46

2 Approvato con legge n. 57/2023, del 21.7.2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116, del 3 agosto 2023.

3 Approvato con legge n. 120/2024, del 19.12.2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226, del 30.12.2024.

 

Albania – Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

Albania – Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

In Albania l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è regolamentata dalla “Legge n. 92 del 2014 del 24.7.2014 sull’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica d’Albania (come modificata)”Ligj Nr 92 2014 datë 24.7.2014 Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë (i ndryshuar)

Sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto:

  • tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio della Repubblica d’Albania da un soggetto passivo;
  • tutte le importazioni di merci nel territorio della Repubblica d’Albania.

Soggetti passivi
Un soggetto passivo è considerato:

  • qualsiasi persona, indipendentemente dalla forma della sua organizzazione, che esercita in modo indipendente un’attività economica, qualunque sia il luogo e lo scopo o il risultato di tale attività.
    Per attività economica si intende qualsiasi attività svolta da produttori, commercianti, fornitori di beni o servizi, comprese le attività estrattive, agricole e professionali.
  • qualsiasi persona residente in Albania il cui fatturato annuo derivante da attività economica sia superiore a 10.000.000 di lek, che è la soglia minima per la registrazione IVA.

Attenzione, è necessario registrarsi:

  • Entro 15 giorni dalla data di superamento del limite minimo, quando il fatturato per 12 mesi consecutivi supera il limite.
  • Se la soglia minima di registrazione IVA viene superata prima di 12 mesi, il soggetto passivo deve richiedere la registrazione immediata entro 15 giorni dalla data di superamento della soglia.
  • Quando si importano beni circolanti (beni che si commerciano o si intende commerciare), indipendentemente dal fatturato effettivo o previsto.

Chiarimento
: sono esclusi da questa norma i soggetti passivi che realizzano o prevedono di realizzare un fatturato inferiore alla soglia minima di registrazione e importano beni del gruppo dei beni durevoli materiali (TDA) utilizzati nell’ambito dell’attività economica e non per fini commerciali. Tali soggetti passivi possono importare beni d’investimento allo scopo di utilizzare la propria attività economica soggetta al regime delle piccole imprese ai sensi della legge, senza essere obbligati a essere assoggettati al normale regime IVA.

Particolarità per gli esportatori
I soggetti passivi che effettuano esportazioni e il cui fatturato è inferiore alla soglia minima di registrazione IVA non sono tenuti a essere assoggettati al normale regime IVA.

Rappresentante fiscale
Quando la persona responsabile della dichiarazione e del pagamento dell’IVA è un soggetto passivo non stabilito in Albania, Paese in cui l’IVA deve essere pagata, questa persona deve nominare un rappresentante fiscale nella Repubblica d’Albania come persona responsabile del pagamento dell’IVA.

La registrazione del rappresentante fiscale avviene presso la direzione regionale delle imposte.

Puoi annullare l’iscrizione:

  • Quando il fatturato degli ultimi 12 mesi solari scende al di sotto della soglia minima di registrazione. La cancellazione ha effetto 12 mesi dopo la data di presentazione della richiesta di assoggettamento al regime per le piccole imprese.

Il fatturato che serve a calcolare la soglia di registrazione e comprende:

  • fatturato generato da tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili, esclusa l’IVA;
  • forniture esenti e forniture soggette a imposta con aliquota pari allo 0%;

Non si considera soggetto passivo:

  • organizzazioni senza scopo di lucro per i pagamenti ricevuti da contributi, fondi, sovvenzioni, donazioni ricevuti per le finalità dell’attività senza scopo di lucro dell’organizzazione;
  • lavoratore dipendente vincolato al datore di lavoro da un contratto di lavoro;
  • enti governativi centrali e locali, altri organismi di diritto pubblico, per le attività connesse all’esercizio delle loro funzioni di autorità pubbliche.

Fornitura di beni e servizi
Fornitura di beni
Per fornitura di beni si intende il trasferimento del diritto di disporre di un bene materiale in qualità di proprietario.

Sono considerate “Fornitura di beni” anche le seguenti transazioni:

  • il trasferimento della proprietà di un bene a titolo oneroso, per ordine/per conto di un’autorità pubblica o in conformità alla legge;
  • fornitura di beni in base ad un contratto che prevede la locazione dei beni per un determinato periodo di tempo o la vendita rateale dei beni, il cui trasferimento della proprietà avviene al momento del pagamento dell’ultima rata;
  • il trasferimento di beni sulla base di un contratto, in base al quale viene pagata una commissione per l’acquisto o la vendita;
  • fornitura di energia elettrica, acqua, gas, energia per il riscaldamento o il raffreddamento e altri servizi simili.

Fornitura di beni a titolo oneroso
La fornitura di beni si considera effettuata a titolo oneroso, in tutto o in parte, se il fornitore riceve o ha diritto a ricevere, direttamente o indirettamente, un pagamento in denaro o in natura per tale fornitura, sia dalla persona fornita che da un’altra persona.

Stai attento!  Il trasferimento di un’attività economica non costituisce una cessione di beni o una prestazione di servizi ai sensi della presente legge, bensì un trasferimento di beni dal soggetto passivo che trasferisce a una persona che è considerata successore del cedente.

Importazione di merci
L’importazione di merci è l’immissione in libera pratica di merci nel territorio della Repubblica d’Albania, come definito dalla normativa doganale vigente.

Fornitura di servizi
Per fornitura di servizi si intende qualsiasi transazione che non costituisca una fornitura di beni. La prestazione di servizi prestata da un dipendente al proprio datore di lavoro per ragioni di impiego non costituisce una prestazione di servizi da parte del dipendente.

Forniture miste

  • La fornitura di servizi, inclusa nella fornitura di beni, è parte della fornitura di beni.
  • La fornitura di beni, inclusa nella fornitura di servizi, è parte della fornitura di servizi.
  • La fornitura di servizi, inclusa nell’importazione di beni, fa parte dell’importazione di beni.

Luogo di fornitura di beni e servizi
Luogo di fornitura di beni

  • Qualora i beni non vengano spediti o trasportati, il luogo di fornitura dei beni è in Albania, se i beni si trovano in Albania al momento della fornitura.
  • Quando la merce viene spedita o trasportata dal fornitore, dall’acquirente o da terzi, il luogo di fornitura è in Albania, se la merce si trova in Albania, nel momento in cui inizia la spedizione o il trasporto all’acquirente.
  • Quando i beni spediti o trasportati dal fornitore, dall’acquirente o da terzi vengono installati o assemblati, con/o senza collaudo, da/o per conto del fornitore, il luogo di fornitura è in Albania se i beni vengono installati o assemblati in Albania.

Luogo di importazione delle merci
Il luogo di importazione delle merci è l’Albania, se le merci provenienti da altri territori sono immesse in libera pratica nel territorio doganale albanese.

Stai attento! Per le merci che, al momento dell’ingresso in Albania, non sono in libera pratica e sono soggette a regimi doganali speciali, il luogo di importazione di tali merci è l’Albania, se tali merci sono esentate dai regimi o dalle situazioni sopra menzionati nel territorio doganale albanese.

Luogo di prestazione dei servizi

Regola generale
Il luogo di prestazione di un servizio è in Albania se il destinatario del servizio, un soggetto passivo che agisce in quanto tale, ha in Albania:

  • la sede della sua attività economica o un’ubicazione permanente;
  • l’abitazione o la residenza abituale, in assenza di una sede di attività o di una sede permanente.

Il luogo di prestazione del servizio è in Albania, se il destinatario del servizio è una persona non soggetto passivo, mentre il fornitore del servizio, soggetto passivo, ha in Albania:

  • la sede della sua attività economica o un luogo fisso a partire dal quale vengono forniti i servizi oppure;
  • l’abitazione o la residenza abituale, in assenza di una sede di attività o di una sede permanente.

Norme speciali
In altri casi, a seconda dello status del destinatario del servizio, soggetto passivo o non soggetto passivo, nonché a seconda del tipo di servizio fornito, il luogo di prestazione del servizio costituisce un’eccezione alla regola generale.

Esigibilità, esigibilità
Regola generale
Per le forniture nazionali, l’esigibilità si verifica e l’IVA diventa esigibile quando:

  • fornitura di beni o
  • viene effettuata la fornitura dei servizi.

Per l’importazione di beni, l’imposta viene addebitata e l’IVA diventa esigibile nel momento in cui l’importazione dei beni è completata.

Regole speciali

  • Per ogni pagamento effettuato prima del completamento della fornitura di beni o della prestazione di servizi, l’IVA sul pagamento sorge e diventa esigibile al momento della riscossione dell’importo pagato.
  • Nel caso in cui la fattura fiscale venga emessa prima della fornitura, l’IVA diventa esigibile al momento dell’emissione della fattura.
  • Se per cessioni di beni o prestazioni di servizi vengono effettuati pagamenti parziali o successivi, tali cessioni di beni o prestazioni di servizi si considerano effettuate alla fine di ciascun periodo cui si riferiscono i pagamenti.
  • Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in via continuativa, entro un arco di tempo determinato, ivi comprese le operazioni di costruzione, si considerano effettuate nello stesso mese di emissione della fattura.
  • Per le merci che, al momento dell’ingresso in Albania, non sono in libera pratica e sono soggette a regimi doganali speciali, l’imposta diventa esigibile e l’IVA diventa esigibile quando tali merci escono dai regimi o dalle situazioni sopra menzionati.

Valore imponibile
Il valore imponibile comprende tutto ciò che costituisce il valore corrispondente che il fornitore del bene o del servizio riceve o riceverà dall’acquirente, dal cliente o da un terzo, in cambio della fornitura, comprese le sovvenzioni direttamente collegate al prezzo di tali forniture, IVA esclusa.

Il valore imponibile delle merci importate è costituito dal valore determinato al momento dell’importazione dall’autorità doganale, sulla base della legislazione doganale in vigore nella Repubblica d’Albania.

Elementi compresi nel valore imponibile

  • imposte, tasse, diritti e pagamenti simili, ad eccezione dell’IVA.
  • costi secondari, quali commissioni, imballaggio, trasporto e assicurazione.
  • il valore dell’imballaggio quando non è restituibile.

Elementi non compresi nel valore imponibile

  • riduzioni di prezzo in caso di sconti per pagamenti anticipati di forniture;
  • sconti e riduzioni di prezzo concessi all’acquirente o al cliente;
  • somme percepite da un soggetto passivo dal proprio cliente a titolo di rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest’ultimo.

Aliquota d’imposta
Aliquota IVA standard
L’aliquota standard dell’imposta sul valore aggiunto per le forniture di beni e le prestazioni di servizi, applicata come percentuale del valore imponibile, è del 20%.

Aliquota IVA 0%
L’aliquota IVA 0% è applicabile a:

  • esportazione di merci;
  • fornitura di beni ad organizzazioni non-profit;
  • la fornitura di servizi consistente nella lavorazione di beni importati per essere lavorati in Albania e rispediti all’estero;
  • la fornitura di servizi direttamente connessi all’esportazione o all’importazione di beni;
  • determinate operazioni connesse al trasporto internazionale di merci e passeggeri;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari;
  • forniture di beni e servizi a organizzazioni internazionali, nonché a membri di tali organizzazioni;
  • forniture di beni e servizi alle forze armate di altri Stati membri della NATO;
  • fornitura di oro alla Banca d’Albania.

Tariffa ridotta

Oltre all’aliquota IVA ordinaria, quando previsto dalla legge “Sull’imposta sul valore aggiunto”, può essere applicata un’aliquota IVA ridotta, calcolata in percentuale sul valore imponibile.

L’aliquota ridotta del 6% si applica a:

  • la fornitura di servizi di alloggio in strutture ricettive, secondo le categorie definite dalla normativa in materia di turismo;
  • qualsiasi prestazione di servizi erogata all’interno delle strutture ricettive “Hotel/Resort a cinque stelle, status speciale”, come definite dalla normativa in materia di turismo e che sono titolari di un marchio registrato e riconosciuto a livello internazionale ” brand name “. Le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione del presente punto sono determinati con decisione del Consiglio dei ministri.
  • Per le strutture che svolgono attività ricettiva certificata come “agriturismo”, secondo la normativa vigente in materia di turismo, si applica un’aliquota agevolata dell’imposta sul valore aggiunto pari al 6 per cento per la fornitura dei servizi di alloggio e di ristorazione, ad eccezione delle bevande. Il soggetto passivo d’imposta, che applica l’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto del 6 per cento, è il soggetto iscritto al NIPT/NUIS, limitatamente allo svolgimento dell’attività di accoglienza certificata come “agriturismo”;
  • la fornitura di servizi pubblicitari da parte dei media audiovisivi;
  • la fornitura di veicoli autorizzati per il trasporto pubblico di passeggeri tramite autobus con nove più uno posti a sedere o più, alimentati esclusivamente da motore elettrico;
  • fornitura di libri di ogni genere;
  • la fornitura di servizi di lavori di costruzione per investimenti statali di club sportivi/federazioni sportive o per investimenti di enti privati ​​in infrastrutture sportive, come definito dalla legislazione sullo sport,

Beni nel bagaglio personale del viaggiatore
I beni destinati al trasporto nel bagaglio personale del viaggiatore sono considerati esportazioni e sono anch’essi soggetti ad un’aliquota fiscale dello 0%, a condizione che:

  • il viaggiatore non si trova nella Repubblica d’Albania;
  • la merce viene trasferita fuori dall’Albania, entro tre mesi dal mese di fornitura;
  • il valore complessivo della fornitura espresso in lek o nel suo equivalente in lek, IVA inclusa, non deve essere inferiore a 120.000 (centoventimila) lek.

Esenzioni, cessioni
Sono escluse dall’applicazione dell’imposta IVA alcune tipologie di cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate a fini di interesse generale o specificamente definite dalla legge, pur rientrando nell’ambito di applicazione dell’IVA.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Legge n. 92/2014 “Sull’IVA” – articoli 51-56

Diritto alla detrazione dell’IVA
Principio della detrazione dell’IVA
Il soggetto passivo ha diritto a detrarre dall’IVA calcolata per le operazioni imponibili gli importi IVA, nella misura in cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ricevute sono utilizzate dal soggetto passivo in funzione di tali operazioni imponibili.

Nello specifico:

  • IVA pagata o pagabile nella Repubblica d’Albania sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi che gli sono state o gli saranno fornite da un altro soggetto passivo;
  • IVA pagata sui beni importati in Albania.

Nota: La legge sull’IVA presenta in dettaglio casi particolari di applicazione del diritto alla detrazione dell’IVA.

Condizioni che consentono l’esercizio del diritto a detrazione. Il diritto alla detrazione sorge e si applica quando:

  • serve l’attività imponibile;
  • quando l’IVA detraibile diventa detraibile;
  • formalmente supportato da un documento legale di supporto (fattura fiscale, dichiarazione doganale di importazione).

Applicazione della detrazione parziale dell’IVA
Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono utilizzate da un soggetto passivo sia per effettuare operazioni imponibili che danno diritto alla detrazione dell’IVA, sia per operazioni che non danno diritto a tale diritto, è detraibile solo la parte dell’IVA relativa alla prima categoria di operazioni.

Condizioni di rimborso
per il rimborso dell’IVA Il soggetto passivo chiede il rimborso del credito d’imposta IVA eccedente se:

  • il soggetto passivo ha riportato l’eccedenza di IVA detraibile per 3 mesi consecutivi;
  • L’IVA di cui si chiede il rimborso è di oltre 400.000 lek.

Quando avviene il rimborso?
Gli esportatori hanno il diritto di richiedere un rimborso quando il loro surplus supera i 400.000 lekë, vale a dire senza che sia richiesta la prima condizione.
Entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte del soggetto passivo esportatore, l’amministrazione fiscale avvia la procedura di rimborso.
Entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte del soggetto passivo, non dell’esportatore, l’amministrazione fiscale avvia la procedura di rimborso.

Dove viene inviata la richiesta di rimborso?
I soggetti passivi presentano la richiesta di rimborso IVA alla Direzione Rimborso IVA presso la Direzione Generale delle Imposte. La presente richiesta viene inoltrata secondo il modulo approvato “Richiesta di rimborso IVA”, che trovate di seguito.

Il pagamento del saldo a credito rimborsabile viene effettuato entro cinque giorni, tramite il sistema di tesoreria, in base alle regole stabilite dal Ministro delle Finanze.

Persona tenuta al pagamento dell’IVA

  • L’IVA è pagata dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibili, salvo diversa indicazione.
  • L’IVA è dovuta dal soggetto passivo o dalla persona giuridica non soggetto passivo, identificata ai fini IVA, al quale vengono forniti i servizi, se tali servizi sono forniti da un soggetto passivo non stabilito nel territorio della Repubblica d’Albania.
  • L’IVA viene pagata da ogni persona che registra l’IVA in una fattura.
  • Quando la fattura emessa non corrisponde alla fornitura di beni o alla prestazione di un servizio oppure indica un prezzo che non dovrebbe essere effettivamente pagato dall’acquirente, l’IVA è pagata da chi ha emesso la fattura.
  • All’importazione, l’IVA viene pagata dalla persona o dalle persone responsabili del pagamento dei dazi doganali all’importazione, come definito nel Codice doganale della Repubblica d’Albania.
  • L’IVA è pagata dal soggetto che immette in libera pratica beni provenienti da regimi doganali speciali.

Stai attento!  Il soggetto passivo al quale è stata effettuata una cessione di beni o una prestazione di servizi e che è a conoscenza o non può negare il fatto che l’IVA dovuta o parte di tale IVA su tale cessione o su tutte le precedenti cessioni di beni o prestazioni di servizi non è stata pagata a causa di frode, è solidalmente responsabile con il fornitore per il pagamento dell’IVA.

Obblighi dei soggetti passivi
Il soggetto passivo deve essere identificabile. Deve essere dotato di un numero identificativo univoco (NUIS) presso il National Business Center (NBC), numero che è annotato sul certificato rilasciato a tale scopo.
Il soggetto passivo deve provvedere all’emissione della fattura nei seguenti casi:

  • per qualsiasi cessione di beni o prestazione di servizi effettuata nei confronti di un altro soggetto passivo o non soggetto passivo;
  • per qualsiasi pagamento effettuato prima del completamento della fornitura dei beni o prima del completamento della fornitura dei servizi;
  • la fattura è emessa periodicamente per più cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate su base regolare o continuativa, tra il soggetto passivo e il suo cliente nello stesso mese in cui vengono effettuate le cessioni;
  • nell’edilizia, le fatture fiscali devono essere emesse ogni mese;
  • La fattura può essere emessa anche dall’acquirente o dal destinatario di un bene o di un servizio per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi ricevute da un soggetto passivo.

La fattura IVA, nella forma e nel contenuto, è approvata dal Ministro delle Finanze.

Il soggetto passivo può emettere una fattura semplificata anche per le cessioni, per valori inferiori a 40.000 lek e quando l’acquirente non richiede una fattura IVA.

Il soggetto passivo è tenuto a tenere un libro degli acquisti e delle vendite, in cui registra tutti gli acquisti e le vendite effettuati nel periodo d’imposta (mese). Il registro degli acquisti e delle vendite deve essere presentato in formato elettronico entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo al periodo d’imposta dichiarato.

Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione IVA, nella quale sono riportate tutte le informazioni necessarie su cui si basa il calcolo dell’IVA divenuta esigibile, l’importo dell’IVA detraibile, i valori imponibili delle operazioni connesse al calcolo dell’IVA esigibile e detraibile, nonché il valore delle cessioni esenti da IVA.

Il modello di dichiarazione è approvato dal Ministro delle Finanze.

La dichiarazione IVA deve essere presentata entro e non oltre 14 giorni dalla fine del periodo d’imposta dichiarato.

Regimi speciali
I regimi speciali di applicazione dell’IVA in Albania sono i seguenti:

  • Regime per le agenzie di viaggio;
  • Regime speciale applicato alla vendita di beni usati, opere d’arte, oggetti da collezione e oggetti d’antiquariato;
  • Regime del margine di profitto;
  • Regime di vendita all’asta;
  • Regime speciale: regime di indennizzo dei produttori agricoli;
  • Regime speciale sull’oro da investimento.

Albania – Imposta sul reddito delle persone fisiche

Albania – Imposta sul reddito delle persone fisiche

La determinazione ed il livello delle imposte nazionali sulle persone fisiche,  le procedure per il calcolo, la riscossione applicabili nella Repubblica d’Albania, sono stabiliti dalla Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat” (traduzione in italiano: Albania – Legge 8438 del 28.12.1998 sull’imposta sul redditomodificata dalla Legge n. 23 del 2023 “Sull’imposta sul reddito”  LIGJ Nr. 29/2023 (traduzione in italiano: Albania – Legge N. 29/2023 sull’imposta sul reddito)

All’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche in Albania è dedicato il Capitolo II (artt. da 6 a 15) della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito”Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat”

Ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito”Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat”

  • Le persone fisiche residenti sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche durante il periodo d’imposta, per tutte le fonti di reddito.
  • Le persone fisiche non residenti sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche durante il periodo d’imposta, per le fonti di reddito realizzate nel territorio della Repubblica d’Albania.

Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat” sono considerati Reddito imponibile:

  • stipendi e altre retribuzioni, connesse al rapporto di lavoro in corso;
  • reddito derivante dagli utili di un socio o azionista di una società commerciale;
  • redditi derivanti da interessi bancari o da titoli;
  • redditi derivanti da diritti d’autore e proprietà intellettuale;
  • proventi da enfiteusi, prestiti e fitti;
  • redditi derivanti dal trasferimento dei diritti di proprietà su beni immobili;
  • redditi derivanti da giochi d’azzardo e casinò;
  • reddito realizzato dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto di azioni o quote che un socio o azionista possiede e vende a un’altra persona;
  • redditi in forma monetaria derivanti da aumenti di capitale con fonti esterne alla società, che non siano stati precedentemente assoggettati a tassazione, mentre sono stati assoggettati a tassazione e che non siano accompagnati da documenti ufficiali che dimostrino la provenienza di tali redditi. Le procedure sono determinate con disposizione del Ministro delle Finanze;
  • altri redditi, non identificati nei moduli presentati.

I redditi derivanti da rapporti di lavoro subordinato sono tassati secondo la seguente tabella: Aliquota dell’imposta sui salari:

Reddito da stipendio mese Reddito imponibile mese Aliquota fiscale in percentuale/mese
da Fino a da Fino a
0 40 000 0 40 000 0%
 40 001  50 000 0 30 000 0%
30 001 50 000 50% * 13% dell’importo superiore a 30.000 lekë
 50 001  Di più 0 30 000 0%
30 001 200.000 13% dell’importo superiore a 30.000 lek
200 001 Di più 22.100 lek + 23% dell’importo oltre 200.000 lek

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat” Ogni datore di lavoro che paga a un dipendente uno stipendio o una retribuzione è tenuto a trattenere l’imposta sul reddito delle persone fisiche e a versare l’imposta trattenuta alle autorità fiscali entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al pagamento.

Ritenuta d’acconto dell’imposta sul reddito

Le persone residenti in Albania, gli enti governativi centrali e locali, le organizzazioni senza scopo di lucro e qualsiasi altro ente, riconosciuto dalla legislazione vigente, sono tenuti a trattenere l’imposta alla fonte sull’importo lordo dei seguenti pagamenti, derivanti da una fonte nella Repubblica d’Albania, secondo le seguenti aliquote:

15% per:

a) interessi e pagamenti simili;
b) pagamenti per diritti d’autore e proprietà intellettuale;
c) pagamenti per servizi tecnici, servizi di gestione, servizi di consulenza, servizi finanziari e assicurativi;
ç) compensi per la gestione e la partecipazione agli organi direttivi;
d) pagamenti per lavori di costruzione, installazione, montaggio o supervisione ad essi connessi;
dh) pagamenti dell’affitto;
e) pagamenti per spettacoli di attori, musicisti o atleti, compresi i pagamenti effettuati a persone che impiegano artisti o atleti o che fungono da intermediari per le loro esibizioni;
ë) redditi derivanti da giochi d’azzardo e casinò.

8% per: 

a) dividendi:
b) partecipazione agli utili

Il pagatore degli importi è tenuto a conservare per ciascun beneficiario di reddito la documentazione per il calcolo e la ritenuta alla fonte dell’imposta e a metterla a disposizione dell’amministrazione finanziaria e del beneficiario del reddito per il quale è stato effettuato il pagamento.

Il soggetto residente iscritto all’anagrafe fiscale, che effettua i versamenti previsti dall’articolo 33 della legge n. 8438 del 28.12.1998, “Sull’imposta sui redditi”, e successive modificazioni, dichiara e versa l’imposta ritenuta alla fonte, entro il giorno 20 del mese successivo a quello del versamento.

Un’eccezione a questa regola è la dichiarazione e il pagamento dell’imposta alla fonte per:

  • dividendi, così come
  • per fatture non liquidate relative a spese per servizi tecnici, di consulenza e di gestione, fatturate da terzi, per le quali non è stata versata entro il periodo d’imposta la ritenuta alla fonte da parte del contribuente.

Da prestare attenzione

  • Per i dividendi, la dichiarazione e il pagamento della ritenuta alla fonte vengono effettuati entro il 20 agosto di ogni anno, indipendentemente da quando verrà effettuato il pagamento dei dividendi ai beneficiari.
  • Per le fatture non liquidate relative a servizi tecnici, di consulenza e di gestione, la dichiarazione e il versamento della ritenuta alla fonte devono essere effettuati secondo il termine previsto dal punto q) del punto 3.6 dell’Istruzione n. 5 del 30.01.2006 “Sulle imposte sui redditi” e successive modifiche, indipendentemente dal momento in cui verrà effettuata la loro liquidazione.
  • L’imposta alla fonte non verrà trattenuta quando il pagamento, come da fattura emessa, viene effettuato a:
    • Persone giuridiche/fisiche commerciali, che sono contribuenti dell’imposta sugli utili e quando il pagamento viene effettuato per servizi che costituiscono la normale attività della loro impresa. Queste persone dichiarano questo reddito nel loro reddito d’impresa imponibile;
    • Persone giuridiche/fisiche commerciali che sono contribuenti dell’imposta semplificata sugli utili e quando il pagamento viene effettuato per servizi che costituiscono l’attività normale della loro impresa. Queste persone dichiarano questo reddito nel loro reddito d’impresa imponibile;
    • Qualsiasi persona giuridica albanese o straniera per i pagamenti relativi al trasporto internazionale di merci e passeggeri.
    • Le persone non residenti, in relazione ai servizi che svolgono nell’ambito della loro attività imprenditoriale a favore di persone residenti in Albania, solo quando previsto dalle disposizioni degli accordi per l’eliminazione delle doppie imposizioni che l’Albania ha concluso con il Paese di cui è residente il beneficiario del reddito. La domanda di elusione della ritenuta alla fonte deve essere presentata alla Direzione generale delle imposte entro 2 anni dalla data di pagamento della fattura.

Albania – Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche (Imposta sugli utili)

Albania – Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche (Imposta sugli utili)

La determinazione ed il livello delle imposte nazionali sulle persone giuridiche,  le procedure per il calcolo, la riscossione applicabili nella Repubblica d’Albania, sono stabiliti dalla Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito”Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat” (traduzione in italiano: Albania – Legge 8438 del 28.12.1998 sull’imposta sul reddito) modificata dalla Legge n. 23 del 2023 “Sull’imposta sul reddito”  LIGJ Nr. 29/2023 (traduzione in italiano: Albania – Legge N. 29/2023 sull’imposta sul reddito)

All’Imposta sugli utiliImposta sul Reddito delle Persone Giuridiche in Albania è dedicato il Capitolo III (artt. da 16 a 32/2) della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito”Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat”

Soggetti all’imposta sugli utili

Ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito”Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat” Campo di applicazione
Sono soggetti all’imposta sugli utili (Tatimit mbi fitimin ):

  • Le persone giuridiche e società di persone con un reddito superiore a 8.000.000 di lek all’anno (Circa € 80.000)
  • Persone giuridiche, nonché altre società di persone costituite o organizzate secondo una legge straniera e che svolgono attività nel territorio della Repubblica d’Albania;
  • Qualsiasi altra persona, indipendentemente dal suo status giuridico o dalla forma di registrazione o riconoscimento, eccetto nel caso in cui tale persona sia soggetta all’imposta semplificata sugli utili delle piccole imprese.

Attenzione:  qualsiasi persona, indipendentemente dal suo status o dalla forma giuridica di registrazione o riconoscimento, quando è o diventa soggetta all’imposta sugli utili, ha il diritto di richiederne la cancellazione in qualsiasi momento, ma non di essere trasferita come soggetto soggetto all’imposta semplificata sugli utili delle piccole imprese.

Ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat” Obbligo di pagare l’imposta sugli utili
I contribuenti residenti sono soggetti all’imposta sugli utili derivanti da tutte le fonti:

  • dentro e
  • al di fuori del territorio della Repubblica d’Albania.

I contribuenti non residenti sono soggetti all’imposta sugli utili conseguiti:

  • da tutti i redditi, con fonte nella Repubblica d’Albania

Ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat” Esenzione dall’imposta sugli utili

Sono esenti dall’imposta sugli utili:

– Enti governativi centrali e locali, la Banca d’Albania, associazioni umanitarie, organizzazioni internazionali, quando previsto da accordi speciali, imprese previste da accordi internazionali ratificati dal Parlamento, fondazioni o istituti finanziari non bancari creati o trasferiti con decisione del Consiglio dei ministri, case di produzione cinematografica, sovvenzionate dal Centro nazionale di cinematografia, il fondo pensione volontario amministrato.

Attenzione:  Tutti i soggetti sopra menzionati sono tenuti a presentare all’Amministrazione finanziaria la dichiarazione dei redditi e il bilancio annuale, entro le stesse scadenze dei soggetti soggetti all’imposta sugli utili.

Le strutture ricettive “Hotel/Resort a quattro e cinque stelle, status speciale”, come definite dalla normativa in materia di turismo e che sono titolari di un marchio registrato e riconosciuto a livello internazionale “brand name”, sono esenti dall’imposta sugli utili, per un periodo di 10 anni per quelle strutture, che beneficiano dello status speciale fino a dicembre 2024. Gli effetti dell’esenzione decorrono dal momento dell’inizio dell’attività economica della struttura ricettiva, ma non oltre 3 anni dall’ottenimento dello status speciale.

Utile imponibile

Ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat” Utile imponibile

L’utile imponibile risulta dalla differenza tra il reddito totale realizzato durante il periodo d’imposta (anno solare) e le spese riconosciute.

L’utile imponibile del periodo d’imposta è determinato sulla base del bilancio e dei suoi allegati, che devono essere redatti in conformità alla legge “Sulla contabilità e sui rendiconti finanziari”.

Reddito

Per reddito complessivo si intende qualsiasi tipo di reddito percepito durante il periodo d’imposta e comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reddito derivante dalla fornitura di beni e servizi, il reddito derivante da partecipazioni, il reddito derivante da interessi, il reddito derivante dall’utilizzo di beni mobili e immobili.

Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat” Spese riconosciute (deducibili)

Per essere riconosciute (deducibili), le spese devono soddisfare le seguenti condizioni:

  1. essere svolte nell’interesse diretto dell’attività economica dell’impresa;
  2. sono stati eseguiti in modo efficace;
  3. essere riflessa attraverso una transazione contabile che riduce il patrimonio netto;
  4. essere comprovato con la pertinente documentazione legale di supporto.

Ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat”  Spese non riconosciute (deducibili)

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, non vengono riconosciute le spese che la legge sull’imposta sul reddito ha definito in un elenco esaustivo.

Di particolare interesse è l’esenzione, per le società di diritto Albanese, dalla tassazione  dei dividendi e delle distribuzioni di utili distribuiti da società e società di persone residenti e da società estere non residenti.

Infatti ai sensi dell’art. 26 (Partecipazioni esenti da imposta sugli utili) della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat”: “Nella determinazione dell’utile imponibile di una persona residente, i dividendi e le distribuzioni di utili sono esclusi dal reddito quando sono distribuiti da società e società di persone residenti e da società estere non residenti soggette all’imposta sugli utili, indipendentemente dalla partecipazione, in valore o numero, al capitale sociale, ai diritti di voto o alla partecipazione al capitale iniziale o sociale del beneficiario.”

Inoltre, al punto 3.10 della UDHEZIM Nr. 5 date 30.01.2006 Per tatimin mbi te ardhurat i ndryshuar  (traduzione in italiano: Albania – Guida n.5, del 30.01.2006 per la modifica dell’imposta sul reddito e successive modifiche), si stabilisce che: “Per evitare la doppia imposizione, sono esenti dall’imposta sugli utili, a condizione che questi dividendi siano stati pagati da una società residente albanese fiscale o da una società non residente o che l’utile sia stato assegnato da una società fiscale albanese residente o da una società non residente”.

Aliquota fiscale sull’Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche in Albania

Ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat”  

L’aliquota dell’imposta sugli utili è:

  1. a) 0% per i contribuenti con un reddito fino a 14.000.000 di lek all’anno (circa € 140.000)
  2. b) 15% per i contribuenti con un reddito superiore a 14.000.000 di lek all’anno.

L’aliquota dell’imposta sugli utili è del 5% per:

-Per le persone giuridiche che svolgono attività di produzione/sviluppo software

– Per le persone giuridiche che svolgono attività economiche ai sensi della Legge n. 38/2012, “Sulle società di cooperazione agricola”

-Per le persone giuridiche che svolgono attività economiche nel settore automobilistico

Per gli enti che svolgono attività ricettiva certificata come “agriturismo”

Secondo la normativa vigente in materia di turismo, l’aliquota dell’imposta sugli utili è del 5%.
Si applica per un periodo di 10 anni per le persone giuridiche che beneficiano dello status di “ente agrituristico certificato”, fino al 31 dicembre 2021. L’applicazione dell’aliquota ridotta inizia nell’anno fiscale successivo, dopo aver ottenuto lo status di “ente agrituristico certificato”.

Ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat”  

Dichiarazione fiscale annuale e calcolo.

Ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat”  

  1. Ogni contribuente predispone una dichiarazione annuale del reddito imponibile nella forma specificata nelle istruzioni del Ministro delle Finanze in attuazione della presente legge. I contribuenti presentano la dichiarazione annuale all’amministrazione finanziaria entro il 31 marzo dell’anno successivo, presentando contestualmente il bilancio contabile, unitamente ai suoi allegati, nonché ogni altro dato specificato nelle istruzioni del Ministro delle finanze in attuazione della presente legge. Ai fini fiscali, i dati dei documenti di cui sopra si considerano accettati quando vengono approvati dall’amministrazione fiscale o quando trascorrono due mesi dalla loro presentazione ufficiale e l’amministrazione fiscale non risponde ufficialmente.
  2. L’imposta calcolata sulla base della dichiarazione annuale dei redditi imponibili, decurtata degli importi determinati ai sensi dell’articolo 37 della presente legge e degli acconti versati nel periodo d’imposta, è versata dal contribuente sul conto dell’Amministrazione finanziaria, al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi imponibili.

Alla fine dell’anno solare, il contribuente prepara la dichiarazione annuale del reddito imponibile nel modulo specificato nelle istruzioni del Ministro delle Finanze, che può essere trovato di seguito.
Il modello di Dichiarazione di Pagamento dell’Imposta sugli Utili deve essere presentato all’Amministrazione Finanziaria entro il 31 marzo dell’anno successivo, presentando contestualmente il bilancio, corredato dei relativi allegati.

Possono verificarsi i seguenti casi:

Se l’imposta dichiarata e versata in base alla dichiarazione annuale è superiore a:

  • l’importo delle rate mensili degli anticipi versati durante l’anno e
  • imposta estera pagata (che viene accreditata) il contribuente versa la differenza, entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Se l’imposta dichiarata e versata in base alla dichiarazione annuale è inferiore a:

  • l’importo delle rate mensili degli anticipi versati nel corso dell’anno; E
  • L’imposta estera pagata (che viene accreditata) all’amministrazione fiscale supera l’importo pagato in eccesso a causa di altri debiti fiscali non pagati dal contribuente.

Se il contribuente non ha altri obblighi fiscali non pagati, con la sua approvazione scritta, l’importo rimanente, se presente:

  • viene rimborsato automaticamente, entro 30 giorni di calendario dalla data di dichiarazione e pagamento da parte del contribuente;
  • viene riportato a nuovo per tenere conto delle future passività fiscali del contribuente.

Ripartizione degli utili
Le società commerciali, dopo aver versato l’imposta sugli utili, devono, entro un periodo di 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, approvare presso l’assemblea dei soci o l’organo decisionale competente della società:

  • i risultati finanziari dell’anno precedente e
  • per allocare l’utile dopo le imposte,

definendo:

  • l’ammontare delle riserve legali
  • la quota che verrà utilizzata per investimenti o capitale aggiuntivo e
  • la quota che verrà distribuita come dividendi.

Le società commerciali devono depositare presso l’amministrazione fiscale, entro e non oltre il 31 luglio dell’anno solare, la decisione dell’organo responsabile per l’approvazione del risultato e la destinazione dell’utile al netto delle imposte.

Tale obbligo sussiste anche se il risultato dell’esercizio è stato negativo o pari a zero.

Attenzione:  in caso di presentazione tardiva della presente decisione verrà applicata una multa di 10.000 lek.

La persona giuridica deve dichiarare e versare per conto dell’amministrazione fiscale l’imposta sul dividendo pagabile, entro e non oltre il 20 agosto dell’anno in cui vengono approvati i risultati, indipendentemente dal fatto che la distribuzione del dividendo sia stata effettuata o meno.

Pagamento anticipato delle imposte (art. 30 della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat”)

– rate anticipate dell’imposta sugli utili
L’imposta sugli utili viene pagata trimestralmente o mensilmente in anticipo durante l’anno, in base a rate mensili.
Le rate possono essere pagate anche mensilmente, nei seguenti importi:

Caso generale

  • per i mesi di gennaio – marzo del periodo d’imposta successivo, l’importo dell’imposta sugli utili del periodo d’imposta dei due anni precedenti diviso per 12;
  • per i mesi da aprile a dicembre del periodo d’imposta successivo, l’importo dell’imposta sugli utili del periodo d’imposta precedente diviso per 12.

Casi particolari
Nel caso in cui il contribuente inizi l’attività nel periodo d’imposta del secondo anno precedente, gli acconti sono:

  • per i mesi di gennaio – marzo del periodo d’imposta successivo, come importo dell’imposta sugli utili del periodo d’imposta dei due anni precedenti diviso per il numero di mesi durante i quali il contribuente ha esercitato l’attività fiscale.
  • per i mesi da aprile a dicembre del periodo d’imposta successivo, come importo dell’imposta sugli utili del periodo d’imposta precedente diviso 12.

Nel caso in cui il contribuente inizi l’attività nel periodo d’imposta precedente, gli acconti sono:

  • per i mesi di gennaio – marzo del periodo d’imposta successivo, come importo stimato dell’imposta sugli utili del periodo precedente, diviso per il numero di mesi del periodo precedente, durante i quali è stata svolta l’attività.
  • per i mesi da aprile a dicembre del periodo d’imposta successivo, come importo dell’imposta sugli utili del periodo d’imposta precedente diviso 12.

Nel caso in cui un contribuente inizi a svolgere un’attività nel periodo d’imposta successivo, gli acconti sono:

  • come importo stimato dell’imposta sugli utili per il periodo successivo, diviso per il numero di mesi rimanenti nel periodo d’imposta successivo.

TRANNE

  • I contribuenti che iniziano l’attività nel periodo successivo e svolgono attività nel settore produttivo non saranno soggetti al pagamento anticipato dell’imposta sugli utili per un periodo di 6 mesi o per il periodo residuo fino alla fine dell’anno successivo, se tale periodo è anche inferiore a 6 mesi.

Correzione degli acconti
Nel caso in cui il contribuente, in qualsiasi momento del periodo d’imposta, certifichi che l’imposta sugli utili per tale periodo d’imposta sarà inferiore all’imposta sugli utili del periodo precedente o del secondo periodo precedente, l’amministrazione fiscale accetta la riduzione degli acconti.

Se il contribuente ha ridotto le rate di acconto, stabilite dall’amministrazione finanziaria, e l’imposta annuale dovuta per l’imposta sul reddito delle società, risultante dal bilancio, supera l’acconto di oltre il 10%, egli deve pagare gli interessi di mora sulla differenza tra l’effettivo debito annuale e l’importo anticipato durante l’anno.

Se l’amministrazione finanziaria stima che l’imposta sugli utili del periodo d’imposta successivo supererà di oltre il 10% l’imposta sugli utili del periodo d’imposta precedente, può adeguare al rialzo gli acconti, in base all’imposta sugli utili da essa stimata.