Un volume significativo di commercio globale è costituito da trasferimenti internazionali di beni e servizi, capitale e beni immateriali (come la proprietà intellettuale) all’interno di imprese multinazionali (multinational enterprises (MNE)); tali trasferimenti sono chiamati “transazioni infragruppo” – “intercompany transactions”.
Le “transazioni infragruppo” – “intercompany transactions” non sono necessariamente regolate dalle forze di mercato, ma possono essere in gran parte guidate dagli interessi comuni del gruppo nel suo complesso.
Poiché i calcoli fiscali si basano generalmente su conti a livello di entità, i prezzi o altre condizioni in cui si verificano queste “transazioni infragruppo” – “intercompany transactions” influenzeranno il reddito e/o le spese delle entità interessate in relazione a tali transazioni e, di conseguenza, avranno un impatto sull’importo dell’utile che ciascuna entità del gruppo registra ai fini fiscali.
Secondo gli attuali standard internazionali, sviluppati dall’OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) – OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), le transazioni transfrontaliere tra entità collegate di un gruppo multinazionale devono essere valutate sulla stessa base delle transazioni tra terze parti in circostanze comparabili. Questo è noto come “arm’s length principle” – “principio di libera concorrenza”.
Il “principio di libera concorrenza” – “arm’s length principle” è uno standard internazionale ampiamente accettato, sancito dall’articolo 9 Associated Enterprises (Imprese associate) del Modello di Convenzione fiscale sul reddito e sul capitale dell’OCSE (Model Tax Convention on Income and Capital) (Vedi: Modello di Convenzione fiscale sul reddito e sul capitale 2017 (versione completa) – OECD Model Tax Convention on Income and Capital).
Al “principio di libera concorrenza” – “arm’s length principle” è dedicato il Primo Capitolo delle Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali 2022 – OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022.
È quindi importante stabilire il prezzo appropriato, denominato “prezzo di trasferimento” – “transfer price”, per i “trasferimenti infragruppo“ – “intercompany transfers“.
“Transfer Pricing (TP)“ è il termine generale per la determinazione del prezzo delle transazioni tra parti correlate.
Il “Transfer Pricing (TP)” è, quindi, un concetto applicabile alla determinazione del prezzo delle transazioni transfrontaliere tra parti correlate – Related parties (transazioni controllate).
Per determinare il valore di mercato delle transazioni che sarebbero state concordate tra persone o entità indipendenti a normali condizioni di mercato, le circostanze delle transazioni correlate vengono confrontate con le circostanze delle transazioni tra persone o entità indipendenti che potrebbero essere comparabili.
L’“analisi di comparabilità – comparability analysis“ consente di stabilire se due o più transazioni sono “comparabili – comparables”.
L’“analisi di comparabilità – comparability analysis” può confrontare:
- Comparabili interni – Internal comparables: confronta transazioni simili che la stessa azienda esegue con altre società correlate e non correlate
- Comparabili esterni – External Comparables: la ricerca viene effettuata utilizzando database contenenti informazioni sulle transazioni tra società indipendenti, e queste vengono confrontate con la transazione effettuata tra la società in esame e la sua società collegata.
Ai fini del “Transfer Pricing (TP)” lo svolgimento dell’“Analisi di comparabilità esterna (Analisi di benchmark)” può risultare essenziale in fase di:
- fissazione del prezzo (price-setting) da applicare alle “transazioni infragruppo” – “intercompany transactions” tra parti correlate – Related parties (ogni legislazione sul Transfer Pricing definisce quando una parte si intende correlata ad un’altra) o imprese associate (vale a dire membri della stessa Multinational Enterprise – MNE), al fine di:
- individuare la remunerazione in linea con il “principio di libera concorrenza”- “arm’s length principle” (1);
- di predisporre la contrattualistica intercompany;
- verifica della conformità della “policy price” esistente rispetto alla normativa .
In entrambi i casi, fase preliminare è il verificare che non siano disponibili informazioni relative ad “operazioni interne comparabili” (transazioni con soggetti terzi indipendenti realizzate da una delle società del gruppo coinvolta nelle “transazioni infragruppo”).
In tal caso, prima di procedere all’“Analisi di comparabilità esterna (Analisi di benchmark)” occorrerà valutare se le operazioni intercorse con imprese indipendenti possano rappresentare un utile metro di valutazione per individuare e/o testare i prezzi infragruppo.
Diversi elementi possono portare ad escludere l’utilizzabilità dei “Comparabili interni – Internal comparables” (come ad esempio: diverso mercato di sbocco, differenze tra i prodotti e servizi, presenza di servizi aggiuntivi, presenza/assenza di diritti di esclusiva, etc).
Lo svolgimento dell’“Analisi di comparabilità esterna (Analisi di benchmark)” rappresenta un metodo di analisi diretto ad individuare un “Intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza” entro cui dovrebbero collocarsi i margini applicati nell’ambito delle operazioni infragruppo al fine di risultare conforme alla normativa fiscale di riferimento.
L’individuazione di un intervallo statistico di valori (costituito da un valore minimo, massimo e medio) consente al contribuente di supportare anche in fase di verifica fiscale la correttezza dei prezzi di trasferimento applicati fornendo dei valori certi.
Il processo di “Analisi di comparabilità esterna (Analisi di benchmark)” include i seguenti step:
- individuazione nell’ambito dell’operazione infragruppo del soggetto idoneo a essere comparato (c.d. tested party – parte sottoposta a test).Il punto 3.18 delle Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento definisce la ” Tested party – parte sottoposta a test” come: “quella a cui può essere applicato un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento nel modo più affidabile e per la quale possono essere trovati i comparabili più affidabili, vale a dire che sarà più spesso quella che ha l’analisi funzionale meno complessa”.Seguendo i chiarimenti desumibili dal punto 3.19 delle Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento, una ” Tested party – parte sottoposta a test” attendibile:
- non impiega significativi beni immateriali o altri fattori produttivi unici nell’ambito delle transazioni economiche e commerciali.
- svolge attività “rutinarie” o “fungibili”, ossia non uniche;
- calcolo della marginalità dell’operazione in capo alla tested party (per esempio, mark up sui costi in caso di transazione avente ad oggetto funzioni produttive o margine netto in caso di transazione avente ad oggetto funzioni distributive)
- utilizzo delle banche dati Bureau Van Djik per individuare sulla base di apposita strategia di ricerca un paniere di potenziali soggetti comparabili rispetto alla tested party, ossia imprese che svolgono funzioni analoghe nell’ambito del medesimo mercato di riferimento;
- screening manuale dei comparabili, al fine di incrementare l’affidabilità della ricerca selezionando un “campione” che includa soltanto le società che presentano un livello di comparabilità elevato rispetto alla tested party;
- calcolo dell’indicatore di profitto (margine netto o margine operativo) dei soggetti individuati come comparabili;
- calcolo del range interquartile dei valori di libera concorrenza;
- verifica dei margini della transazione intercompany sulla base dei risultati statistici dell’analisi.
Va sottolineato come nella prassi le analisi di benchmark vengano utilizzate anche per scopi diversi dal transfer pricing, ad esempio quando un’impresa intende entrare in un nuovo mercato o ampliare l’attività implementando una nuova linea di prodotti o servizi. In questi casi, lo svolgimento dell’analisi di benchmark è funzionale a comprendere il grado di concorrenza esistente in un determinato settore con riferimento ad una certa area geografica, così come le marginalità nette realizzate dai competitors già presenti sul mercato.
Per informazioni sul servizio di Analisi di comparabilità esterna (Analisi di benchmark)
