La realizzazione di un trust nel quale il disponente (colui che crea il trust) è anche il beneficiario, costituito dal debitore subito dopo la notifica di cartelle esattoriali, integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte in quanto rappresenta uno schermo formale creato per separare il patrimonio personale da quello segregato nel trust, con il preciso scopo di eludere il pagamento del debito fiscale.
La costituzione di uno sham trust (Trust simulato) integra comunque il reato, sia quando l’atto è considerato nullo, sia quando è considerato simulato secondo il codice civile.
Di questo avviso è la sentenza della Cassazione n. 20862 dell’11 maggio 2018, Sezione III Penale, che si occupa del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, come previsto dall’articolo 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) del decreto legislativo n. 74 del 2000 ora articolo 85 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) del Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali del 05/11/2024 n. 173.
la Corte d’appello aveva disposto il principio per cui un trust “autodichiarato” non può essere considerato nullo ex lege “per la sola coincidenza tra disponente e trust”.
La struttura “autodichiarativa” del trust, sebbene possa far sorgere forti sospetti sulla fittizietà della struttura stessa per la mancanza di un reale “spossessamento” dei beni segregati da parte del disponente, non conduce ad affermare con certezza che ogni trust autodichiarato è automaticamente “inesistente o nullo”, considerato tra l’altro che alcune leggi straniere (tra cui quella del Jersey) ne ammettono la legittimità.
Peraltro, come correttamente affermato dalla Corte d’appello, nel nostro ordinamento è assente una norma che vieta, anche solo indirettamente, la possibilità di dar vita a un trust autodichiarato, da cui possa derivare la nullità dell’atto.
Nel caso di specie, il trust è stato qualificato come simulato non solo per la mera coincidenza tra settlor e trustee, che ben potrebbe realizzarsi, ma a seguito dell’analisi di una serie di elementi ulteriori dell’atto istitutivo che hanno fatto dubitare dell’effettiva perdita di controllo dei beni dopo la creazione del trust, anche in ragione dei poteri in concreto che il “disponente si riserva ed attribuisce al trustee, sia che queste figure si identifichino sia che si tratti di soggetti diversi”.
