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I Trust della giurisdizione di Guernsey

Validità di un Guernsey Trust

Nella legislazione italiana manca una disciplina specifica del trust, e ciò rende necessario il rinvio a una legge straniera per la sua regolamentazione. La scelta della legge applicabile è un aspetto molto delicato, che non deve essere sottovalutato per le conseguenze che può avere sul funzionamento del trust costituito in Italia, ma anche sulla sua stessa validità.

Chi intende costituire un trust in Italia deve tenere conto sia delle disposizioni della legge scelta per regolamentare il trust (e della relativa giurisprudenza), sia delle norme dettate dalla Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, e verificare infine la compatibilità delle clausole dell’atto costitutivo con le norme di ordine pubblico italiane, ma anche con le regole di carattere fiscale.

Le caratteristiche del trust, dettate dall’articolo 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, sono necessarie per la concreta fruibilità delle tutele previste  dall’articolo 11 della Convenzione.
“Articolo 11

E’ riconosciuto come trust il trust creato in conformità alla legge indicata nel precedente Capo.

Tale riconoscimento implica, come minimo, che i beni in trust costituiscono un fondo separato, che il trustee può citare in giudizio ed essere citato in giudizio nella sua qualità di trustee, e che può comparire o agire in tale veste davanti a un notaio o a qualsiasi persona che agisca in una veste ufficiale.

Nella misura in cui la legge applicabile al trust richiede o prevede, tale riconoscimento implica, in particolare:

A. che i creditori personali del trustee non possono rivalersi sui beni in trust;
B. che i beni in trust non facciano parte del patrimonio del trustee in caso di sua insolvenza o bancarotta;
C. che i beni in trust non facciano parte del patrimonio matrimoniale del trustee o del suo coniuge né facciano parte del patrimonio del trustee alla sua morte;
D. che i beni in trust possano essere recuperati quando il trustee, in violazione del trust, abbia mescolato beni in trust con i propri beni o abbia alienato beni in trust. Tuttavia, i diritti e gli obblighi di qualsiasi terzo detentore dei beni restano soggetti alla legge determinata dalle norme sul conflitto di leggi del foro.

La Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 è l’accordo internazionale che, sancendo il riconoscimento di tal tipo di negozio fiduciario nei paesi aderenti, ha contribuito a delinearne i tratti essenziali trasferendo in norme positive gli elementi portanti di una prassi giuridico-commerciale che andava progressivamente diffondendosi.

La Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento è stata resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1
gennaio 1992.

La Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 accorda riconoscimento  solo al trust costituito per atto volontario del disponente.

Questi possono essere disposti per atto inter vivos o mortis causa.

Così come previsto nella Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989 n. 364gli elementi essenziali caratterizzanti i trust sono i seguenti:

  • la separazione dei beni del trust rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari;
  • l’intestazione dei beni medesimi al trustee;
  • il potere-dovere del trustee di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo il regolamento del trust o le norme di legge.

Per effetto della   Legge del 16 ottobre 1989 n. 364 possono essere riconosciuti effetti giuridici in Italia solo ai trust costituiti secondo la legge di uno Stato che preveda il Trust nel proprio ordinamento giuridico quale istituto tipico così come previsto nella Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, contenuto minimo ed indefettibile.

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Vedi: Recognition of Trusts Act 1987) ha ratificato la Convenzione anche in rappresentanza dell’isola di Guernsey (Her Majesty may by Order in Council direct that this Act shall also form part of the law of the Isle of Man, any of the Channel Islands or any colony.). 

La Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 accorda riconoscimento  solo al trust costituito per atto volontario del disponente.

Questi possono essere disposti per atto inter vivos o mortis causa.

 Ai sensi dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989 n. 364gli elementi essenziali caratterizzanti i trust sono i seguenti:

  • la separazione dei beni del trust rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari;
  • l’intestazione dei beni medesimi al trustee;
  • il potere-dovere del trustee di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo il regolamento del trust o le norme di legge.

Per effetto della   Legge del 16 ottobre 1989 n. 364 possono essere riconosciuti effetti giuridici in Italia solo ai trust costituiti secondo la legge di uno Stato che preveda il Trust nel proprio ordinamento giuridico quale istituto tipico così come previsto nella Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, contenuto minimo ed indefettibile.

Da tener presente che molti altri ordinamenti nazionali, che non hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, contemplano l’istituto del trust.

Ora è da tener presente che una delle caratteristiche della
Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 (Articolo 6:
Un trust è regolato dalla legge scelta dal disponente….) a cui l’Italia ha aderito, è quella di lasciare nella piena libertà del disponente la scelta della legge regolatrice del trust, legge che, come abbiamo detto, preveda il Trust nel proprio ordinamento giuridico quale istituto tipico così come previsto nella Convenzione, contenuto minimo ed indefettibile.

L’art. 21 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 (Ogni Stato contraente può riservarsi il diritto di applicare le disposizioni del capo III solo ai trust la cui validità è regolata dalla legge di uno Stato contraente.), consente agli Stati aderenti di limitare l’efficacia del riconoscimento dei trust solo a quelli costituiti secondo una delle legislazioni degli Stati aderenti alla Convenzione , ma, a tale proposito, l’Italia non ha espresso alcuna riserva così da impartire alle norme convenzionali cui si è sottoposta un’efficacia  detta universale,  che legittima il ricorso a qualsivoglia legislazione che disciplina il trust, così come previsto nella Convenzione.

Quindi,  ai fini della legittimazione di un Trust nell’ordinamento italiano, c’è da mettere in risalto che l’applicabilità della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 e la conseguente libertà di  scelta da parte del disponente della legislazione regolatrice del trust, è vincolata alla presenza degli elementi caratteristici della Convenzione, non esistendo i quali, viene meno il riconoscimento dell’entità giuridica  formata, solo apparentemente vestita da trust.

Ogni volta, quindi, bisogna verificare se la legislazione nazionale cui il disponente ha fatto ricorso o le regole dettate nell’esplicazione della sua volontà, rispettano le condizioni minime perché si configuri,  ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, un trust.

L’art. 2 della Convenzione descrive le caratteristiche essenziali del trust:

“Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione, il termine “trust” si riferisce ai rapporti giuridici creati – tra vivi o in caso di morte – da una persona, il disponente, quando i beni sono stati posti sotto il controllo di un trustee a beneficio di un beneficiario o per uno scopo specifico.

Un trust ha le seguenti caratteristiche:

A.  i beni costituiscono un fondo separato e non fanno parte del patrimonio del trustee;

B. la titolarità dei beni in trust è intestata al trustee o a nome di altra persona per conto del trustee;

C. il trustee ha il potere e il dovere, rispetto al quale risponde, di amministrare, impiegare o disporre dei beni secondo le condizioni del trust e gli obblighi speciali che gli sono imposti dalla legge.

La riserva da parte del disponente di determinati diritti e poteri, e il fatto che il trustee possa egli stesso avere diritti in qualità di beneficiario, non sono necessariamente incompatibili con l’esistenza di un trust.”

Come si è visto sopra le caratteristiche del trust, dettate dall’articolo 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, sono:

  • distinzione dei beni del trust dal patrimonio del trustee;
  •  intestazione degli stessi al trustee o ad altra persona per suo conto;
  • obbligatorietà della condotta del trustee nell’amministrazione, gestione e disponibilità dei beni secondo le finalità del trust e le norme particolari impostegli dalla legge regolatrice.

I trust di Guernsey sono regolamentati dalla The Trusts (Guernsey) Law, 2007, supportata da un insieme di giurisprudenza dei tribunali dell’isola.

Per quanto attiene agli elementi essenziali caratterizzanti i trust :

  • la separazione dei beni del trust rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari;
  • l’intestazione dei beni medesimi al trustee;
  • il potere-dovere del trustee di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo il regolamento del trust o le norme di legge.

L’art. 1 (Esistenza di un trust) della  The Trusts (Guernsey) Law, 2007 dispone che
1. Un trust esiste se una persona (un “trustee”) detiene o gli siano stati conferiti, o si ritiene che detenga o gli siano stati conferiti, beni che non costituiscono o che hanno cessato di far parte del suo patrimonio 
(a) a beneficio di un’altra persona (un “beneficiario”),
accertati o esistenti o meno, e/o
(b) per qualsiasi scopo diverso dallo scopo di vantaggio
solo del trustee.

I Doveri del trustee sono contemplati negli artt. da 22 a 29 della Trusts (Guernsey) Law, 2007
22. Doveri generali dei trustees.
23. Obbligo di entrare e preservare la  trust property.
24. Dovere del trustee di non trarre profitto dall’amministrazione fiduciaria.
25. Obbligo di tenuta della contabilità.
26. Obbligo di informazione.
27. Obbligo di tenere separati i beni in trust.
28. Dovere dei co-trustee di agire insieme.
29. Imparzialità dei trustees.

I Poteri generali dei trustee sono contemplati negli artt. da 30 a 38 della Trusts (Guernsey) Law, 2007
30. Poteri dei trustee in materia di proprietà.
31. Potere di citare in giudizio e di compromesso.
32. Consultazione dei trustee.
33. Delega da parte dei trustee.
34. Procure.
35. Retribuzioni e spese dei trustee.
36. Potere di appropriarsi.
37. Il trustee aziendale può agire mediante risoluzione.
38. Segretezza della divulgazione delle delibere o delle lettere di volontà.

I TRUST DI GUERNSEY

Guernsey è una giurisdizione leader per la costituzione e la gestione dei trust. L’isola dispone di un settore fiduciario professionale ampio e qualificato, di una legislazione moderna sui trust e di un sistema giudiziario efficace.

L’isola offre neutralità fiscale per i trust costituiti per beneficiari non residenti a Guernsey.

Generalmente a Guernsey, i trust sono amministrati da professional corporate trustees regolamentati dalla Guernsey Financial Services Commission (“GFSC”) su licenza rilasciata dalla GFSC.

Un trustee è un “fiduciario” ed è vincolato da “doveri fiduciari” che sono norme di legge ed equità che regolano il modo in cui un trustee deve agire nel migliore interesse dei beneficiari del trust.

Uno trust instrument stabilisce i termini in base ai quali il disponente e i fiduciari hanno concordato che i fiduciari deterranno e amministreranno il fondo fiduciario. Alcuni dei doveri o doveri fiduciari di un trustee ai sensi della Legge sui trust possono essere modificati o eliminati dall’atto istitutivo del trust, ma non può essere escluso il dovere dei trustee di eseguire i trust onestamente e in buona fede a beneficio dei beneficiari.

L’atto istitutivo del trust identifica i beneficiari del trust, cioè le persone destinate a beneficiare del fondo fiduciario o gli scopi per i quali il trust è stato istituito. L’atto fiduciario di solito si riferisce solo a una somma nominale iniziale regolata secondo i termini del trust, ma i suoi termini si applicano allo stesso modo ai beni successivi stabiliti nel trust.

TIPI COMUNI DI TRUST DI GUERNSEY

I rapporti fiduciari (Trust relationships ) sono estremamente flessibili e possono essere personalizzati per soddisfare le esigenze e gli obiettivi specifici del disponente (settlor).
Di seguito sono riportati alcuni esempi di strutture fiduciarie comuni di Guernsey (Guernsey trust structures):

Trust discrezionali

Un trust discrezionale conferisce ai fiduciari ampi poteri di amministrare i beni del trust e di distribuirli a loro discrezione. Ciò fornisce agli amministratori fiduciari la flessibilità necessaria per adattarsi alle mutevoli esigenze dei beneficiari nel tempo. Il disponente può guidare l’esercizio delle loro discrezionalità da parte dei trustee fornendo una lettera di desideri. Il disponente potrebbe voler aggiornare la sua lettera di desideri nel tempo. Pur non essendo giuridicamente vincolante, la lettera dei desideri stabilisce come il disponente vorrebbe che i trustee gestissero la proprietà in trust. È normale che i trustee considerino attentamente i desideri del disponente nella loro amministrazione del trust ed è raro che i trustee se ne allontanino notevolmente.

Trust a interesse fisso

Gli amministratori hanno poca discrezionalità su come la proprietà fiduciaria viene distribuita in un trust a interesse fisso. Piuttosto, il disponente decide le proporzioni e i tempi delle distribuzioni ai beneficiari. Tali trust vengono spesso utilizzati nella pianificazione successoria che deve essere in linea con i principi religiosi.

Trust di scopo

A differenza di molte giurisdizioni di common law, è possibile che i trust di Guernsey siano costituiti parzialmente o interamente per scopi non di beneficenza. I trust di scopo possono essere utilizzati nelle transazioni aziendali per creare strutture orfane o per detenere beni che sarebbero altrimenti difficili o indesiderabili da detenere per una società. Più comunemente in un contesto patrimoniale privato tali trust possono essere utilizzati per proteggere i cimeli di famiglia o per detenere beni come azioni di una società commerciale di famiglia. Un esecutore è legalmente obbligato a essere nominato per far rispettare i termini di un trust in relazione ai suoi scopi non di beneficenza, ma il disponente può nominare l’esecutore.

Il disponente ha riservato il potere fiduciario

I disponenti possono mantenere determinati poteri sul trust o sui beni in trust quando creano un trust, come il potere di dare indicazioni vincolanti ai trustee in relazione all’investimento del fondo fiduciario, il potere di variare o modificare i termini del trust, il potere di rimuovere un trustee e il potere di modificare la legge propria del trust. I trust con potere riservato vengono spesso utilizzati laddove un disponente è un uomo d’affari di successo e vorrebbe rimanere attivamente coinvolto nella gestione di una società dopo la sua transazione sulla fiducia. I poteri possono essere riservati in qualsiasi tipo di trust, ma è necessario prestare attenzione per garantire che non ne risultino conseguenze fiscali negative.

CARATTERISTICHE TIPICHE DEI TRUST DI GUERNSEY

Sebbene non sia possibile coprire le caratteristiche di tutti i trust in questa nota orientativa, vale la pena notare i punti seguenti:

Revocabilità dei trust

Un trust di Guernsey può essere revocabile o irrevocabile. Se un trust è revocabile, il disponente può risolvere il trust e riprendere la proprietà del fondo fiduciario detenuto in trust alla data in cui la revoca diventa effettiva. Per questo motivo, le autorità fiscali possono sostenere che il disponente ha sempre controllato il fondo fiduciario e che è necessaria un’attenta consulenza se un trust deve essere di natura revocabile.

Un trust irrevocabile non può essere revocato dal disponente, sebbene possa essere risolto dai trustee secondo i suoi termini. Generalmente, questa è la forma di trust preferita regolata dalla legge di Guernsey.

L’uso dei protettori

Il disponente di un trust discrezionale potrebbe voler garantire che determinati controlli siano posti sui poteri chiave dei fiduciari. Ciò può essere ottenuto richiedendo ai trustee di ottenere il consenso di un terzo prima di esercitare tali poteri.

Tale terzo è noto come protettore della fiducia. I diritti e gli obblighi del protettore variano da trust a trust e sono normalmente stabiliti nell’atto istitutivo del trust. Spesso il protettore è un amico intimo, un parente o un consigliere professionale del disponente.

I poteri comuni soggetti al consenso del tutore comprendono il potere dei trustee di nominare nuovi trustee, l’aggiunta e la rimozione di beneficiari e la distribuzione del capitale dal fondo fiduciario.

Periodo di fiducia

Un trust  di Guernsey può esistere per un periodo di tempo limitato o illimitato.

USI PRATICI DEI TRUST

I trust di Guernsey sono generalmente utilizzati da individui e aziende per scopi personali, aziendali e di investimento. È importante che qualsiasi struttura sia adeguatamente costituita e che venga richiesta una consulenza professionale in ciascuna giurisdizione che interessa il disponente, i beneficiari e il fondo fiduciario. I seguenti esempi delineano alcuni dei modi pratici in cui è possibile utilizzare i trust:

Gestione e protezione del patrimonio

I disponenti in grado di gestire i propri investimenti potrebbero essere preoccupati per la capacità dei loro eredi di farlo dopo la loro morte. Può essere istituito un trust riservando poteri di investimento al disponente durante la sua vita. Alla morte del disponente, una persona nominata dal disponente o i fiduciari possono assumersi la responsabilità dell’investimento del fondo fiduciario.

La costituzione di beni in trust può anche svolgere importanti funzioni di protezione patrimoniale, purché il trust non sia istituito con l’intento di frodare i creditori e il disponente non si riservi poteri illimitati di revocare il trust o altrimenti recuperare i beni in trust. Il trasferimento di beni a un fiduciario ai sensi di un trust discrezionale può servire a garantire che i beni non siano disponibili per i creditori del disponente o dei beneficiari e che i beni siano protetti in caso di disgregazione familiare tra i membri della classe beneficiaria.

Evitamento delle formalità successorie

I beni posseduti da un individuo di solito passano alla morte secondo i termini di un testamento. Se i beni sono detenuti in un’ampia varietà di paesi, potrebbe essere necessario ottenere una concessione di successione al testamento in ciascun paese in cui si trovano i beni. Questo può essere oneroso, costoso e richiedere molto tempo. Inoltre, potrebbero esserci imposte e tasse patrimoniali da pagare prima che l’eredità possa essere liquidata e i beni distribuiti agli eredi del defunto.

Tuttavia, quando i beni vengono liquidati in trust, cessano di far parte del patrimonio del disponente e quindi non passano come parte del patrimonio del disponente alla morte, eliminando la necessità di richiedere la successione o di pagare le spese di successione rispetto alla proprietà in trust. I beni fiduciari possono essere detenuti a beneficio delle generazioni successive in conformità con i termini dello strumento fiduciario.

Eredità forzata

Le leggi di alcune giurisdizioni prevedono la distribuzione fissa del patrimonio di una persona in caso di morte ai suoi eredi legali (nota come “eredità forzata”). Come discusso in precedenza, la proprietà depositata in trust non fa parte del patrimonio del disponente al momento della morte e quindi non dovrebbe essere soggetta alle norme sull’eredità forzata. Inoltre, la legge sui trust fornisce tutele nei confronti dei trust e dei fiduciari di Guernsey contro le pretese degli eredi legali ai sensi dei regimi di successione forzata e quindi la liquidazione di un trust secondo la legge di Guernsey può offrire un disponente che vive in una giurisdizione di successione forzata ma preferisce avere libertà in la disposizione dei loro immobili una soluzione elegante.

Privacy, riservatezza e anonimato

I trust sono generalmente costituiti da un documento privato di cui il disponente e i trustee sono le uniche parti. L’atto istitutivo del trust non deve essere depositato presso alcun ente pubblico a Guernsey e le informazioni relative al trust non sono accessibili al grande pubblico. Esistono tuttavia alcune eccezioni, in particolare i beneficiari di un trust possono avere diritto alle informazioni finanziarie relative al trust. Sono inoltre in corso sviluppi in merito agli accordi internazionali sullo scambio di informazioni fiscali e ad altri trattati in base ai quali potrebbe essere richiesto che determinate informazioni relative a disponenti, protettori e beneficiari dei trust di Guernsey siano raccolte e divulgate dal fisco o da altri organismi governativi o di regolamentazione di Guernsey per le loro controparti in altri paesi con cui Guernsey ha stipulato un accordo di scambio di informazioni. I regimi di scambio di informazioni come il Common Reporting Standard (“CRS”) riflettono gli standard accettati a livello internazionale secondo cui operano tutti i centri finanziari rispettabili. Tuttavia, tali informazioni non sono accessibili al pubblico né conservate in registri che possono essere visualizzati dal pubblico a Guernsey.

Prevenzione della divisione dei beni

Un individuo che ha creato una grande azienda privata può avere alcuni figli interessati alla gestione dell’azienda e altri no. L’individuo potrebbe voler beneficiare equamente i figli, ma non vorrebbe che nessuno di loro potesse cedere la propria partecipazione nell’azienda di famiglia a membri non familiari. Tali accordi possono essere raggiunti attraverso l’uso di un trust.

Il patrimonio familiare può assumere anche la forma di opere d’arte o di beni immobili che, per loro natura, non sono frazionabili ma di cui potrebbero beneficiare più soggetti. Tale proprietà può essere tenuta in custodia per i beneficiari senza disturbare la proprietà sottostante.

Controllo della spesa

In alcuni casi, gli individui potrebbero non essere idonei a gestire i propri affari a causa dell’età, dell’infermità o della dissolutezza. Una struttura fiduciaria può consentire ai fiduciari di aiutare nella gestione e nella conservazione della ricchezza controllando il modo in cui vengono spesi i fondi fiduciari.

In alcune giurisdizioni ciò sarà fondamentale per preservare la disponibilità di assistenza medica sovvenzionata dal governo o di altre prestazioni di malattia o invalidità per i beneficiari disabili. Il denaro lasciato a tali beneficiari a titolo di donazione in un testamento o in altro modo può far parte del patrimonio del beneficiario e può farli incorrere in controlli di reddito associati ai regimi di benefici. Il denaro detenuto in fiducia discrezionale per un beneficiario non fa parte del suo patrimonio, salvo per l’importo effettivamente pagato a o a beneficio di un beneficiario in un dato anno. Ciò consente agli amministratori fiduciari la flessibilità necessaria per garantire che un beneficiario mantenga l’accesso ai programmi di benefici preservando al tempo stesso la capacità degli amministratori fiduciari di rendere disponibili ingenti somme per le cure di tale beneficiario quando scade la sua idoneità alle cure sovvenzionate dal governo.

Usi commerciali

Esistono anche una serie di usi a cui vengono destinati i trust nella sfera commerciale, compresi i trust costituiti:

  • per il conferimento di benefici e incentivi ai dipendenti (es. trust di benefici per i dipendenti);
  • come veicolo per la gestione dei fondi pensione;
  • come piattaforma per fondi di investimento che consente agli investitori di distribuire il rischio acquisendo quote limitate in un ampio portafoglio di investimenti (ad esempio un fondo comune di investimento);
  • detenere una garanzia sui beni di un mutuatario a beneficio dei finanziatori nell’ambito di prestiti sindacati; E
  • come meccanismo “orfano” per detenere attività “fuori bilancio” e nella creazione di strutture “a distanza di fallimento”.

TASSAZIONE DEI TRUST A GUERNSEY

A Guernsey, le norme fiscali per i trust sono relativamente semplici a condizione che i beneficiari del trust non siano residenti a Guernsey. In termini generali la situazione è la seguente:

  • laddove il disponente del trust è soggetto all’imposta sul reddito di Guernsey e lui e/o il suo coniuge possono beneficiare del trust o in qualsiasi circostanza controllare la proprietà del trust, il disponente sarà tenuto a pagare l’imposta sul reddito su tutti i redditi derivanti dal trust;
  • i trust senza beneficiari residenti a Guernsey sono soggetti a imposta solo sul reddito generato da Guernsey;
  • Gli interessi sui depositi bancari di Guernsey non sono trattati come reddito proveniente da Guernsey quando ricevuti dagli amministratori di un trust senza beneficiari residenti a Guernsey; E
  • se un beneficiario di un trust senza beneficiari residenti a Guernsey diventa residente nell’isola, è necessario intraprendere azioni per modificare il trust, ad esempio limitando quell’individuo a beneficiare di un fondo isolato nel trust, se l’intero reddito del trust non deve essere destinato diventare soggetti all’imposta sul reddito di Guernsey.

Vedi: Giurisdizione (Bailiwick) di Guernsey – La Società fiduciaria privata (Private Trust Company (PTC)) e la Fondazione fiduciaria privata (Private Trust Foundation (PTF))

 

Giurisdizione (Bailiwick) di Guernsey – La Società fiduciaria privata (Private Trust Company (PTC)) e la Fondazione fiduciaria privata (Private Trust Foundation (PTF))

Le Società fiduciarie private (Private Trust Companies (PTC)) sono state ampiamente utilizzate nelle  strutturate internazionali per molti anni e ora sono sempre più utilizzate da chi preferisce costituire una propria Società fiduciaria privata per agire come trustee del proprio family trust piuttosto che trasferire beni a una offshore professional trustee company.

Sebbene la Società fiduciaria privata (Private Trust Company (PTC)) rimane una soluzione specialistica, la giurisdizione (Bailiwick) di Guernsey può anche offrire una struttura più semplice attraverso una Fondazione fiduciaria privata (Private Trust Foundation (PTF)).

Con l’introduzione delle fondazioni come tipo di struttura alternativa alle società, il trustee può essere costituito come una Fondazione fiduciaria privata (Private Trust Foundation (PTF)) invece che come una Società fiduciaria privata (Private Trust Company (PTC)).

La  The Regulation of Fiduciaries, Administration Businesses and Company Directors, etc (Bailiwick of Guernsey) Law, 2020 (“Fiduciaries Law”) e successive modifiche  è la legislazione principale che regola i trust e i fornitori di servizi aziendali di Guernsey. Tra le altre cose, richiede che qualsiasi persona che svolga, a titolo professionale, determinate attività regolamentate all’interno o all’interno del Baliato di Guernsey, inclusa la fornitura di servizi fiduciari e di fondazioni, sia autorizzata dalla Guernsey Financial Services Commission  ai sensi della “Fiduciaries Law”.

Il quadro giuridico, normativo e fiscale di Guernsey, insieme all’esperienza amministrativa residente, rendono Guernsey una scelta eccellente per creare una Private Trust sia che questa sia strutturata come una Società fiduciaria privata (Private Trust Company (PTC)) o come una Fondazione fiduciaria privata (Private Trust Foundation (PTF)).

Una Private Trust

  • fornisce un modo flessibile e relativamente portabile con cui organizzare servizi fiduciari su misura;
  • offre una comoda piattaforma dalla quale i membri della famiglia possono partecipare in modo significativo alla gestione delle attività sottostanti;
  • può essere utile in termini di riduzione dei costi e miglioramento della protezione dal rischio fiduciario;
  • può essere utile anche laddove la scelta dei fiduciari autorizzati è limitata a causa della natura delle attività sottostanti (ad esempio società commerciali).

Particolare attenzione deve essere posta nella strutturazione iniziale della Private Trust. È fondamentale che i diritti, i poteri e le responsabilità conferiti a particolari parti siano pienamente compresi (in particolare durante la vita del disponente e in futuro).

COINVOLGIMENTO DEL DISPONENTE

Sia che la Private Trust sia strutturata come una Company (PTC) o come una Foundation (PTF), il coinvolgimento del disponente nella Private Trust può essere ottenuto in diversi modi e, a seconda della consulenza fiscale, tale coinvolgimento solitamente assume una o più delle seguenti forme. Il disponente potrebbe essere coinvolto:

  • quale soggetto investito di poteri riservati ai sensi e/o tutore dei trust sottostanti di cui la Private Trust è trustee;
  • quale membro del consiglio di amministrazione della Company (PTC) ;
  • come membro del consiglio della Foundation (PTF);
  • come membro di un comitato di investimento istituito per consultare il consiglio di amministrazione o il consiglio (a seconda dei casi) della Private Trust in merito a determinate decisioni significative che riguardano i trust sottostanti, come la politica di investimento o la vendita di imprese familiari;
  • in qualità di protettore o esecutore (nel caso di un trust a scopo non di beneficenza) del Purpose Trust che detiene le azioni emesse di una Società fiduciaria privata (Private Trust Company (PTC));
  • quale custode della fondazione che detiene le azioni emesse della Società fiduciaria privata (Private Trust Company (PTC)); e/o
  • come guardiano della Fondazione fiduciaria privata (Private Trust Foundation (PTF)).

Il disponente potrebbe anche possedere azioni o partecipazioni nella Società fiduciaria privata (Private Trust Company (PTC)), ma ciò potrebbe avere conseguenze fiscali e successorie indesiderate.

FUNZIONAMENTO E FINANZIAMENTO DI UNA PRIVATE TRUST

Se una Società fiduciaria privata (Private Trust Company (PTC)) è una struttura “orfana”, la sua proprietà non è attribuibile a nessuna persona in particolare, occorre riflettere sul modo in cui questa verrà finanziata.

Considerazioni simili si applicano al finanziamento di una Fondazione fiduciaria privata (Private Trust Foundation (PTF)).

Spesso è preferibile, ove possibile, che una struttura sia autosufficiente finanziariamente (quindi da poter essere mantenuta in regola).

Per raggiungere questo obiettivo, la Private Trust deve essere sufficientemente capitalizzata (se una Società fiduciaria privata (Private Trust Company (PTC))) o dotata di dotazioni (se una Fondazione fiduciaria privata (Private Trust Foundation (PTF))) o essere in grado di scaricare i propri costi di gestione dai trust sottostanti, ad esempio, fatturando i servizi fiduciari.

TRATTAMENTO FISCALE DI UNA PRIVATE TRUST

Sia che la Private Trust sia strutturata come una Company (PTC) o come una Foundation (PTF), il trattamento fiscale della Private Trust sarà lo stesso a Guernsey. Questo perché ai fini fiscali le fondazioni sono trattate come le società di Guernsey. Di conseguenza, la Private Trust sarà considerata fiscalmente residente a Guernsey se è costituita come società o registrata come fondazione a Guernsey. Una Private Trust stabilita all’estero potrebbe anche essere considerata residente fiscale a Guernsey se la sua direzione e controllo centrali sono a Guernsey. In entrambi i casi, presupponendo che la Private Trust non abbia alcun reddito imponibile proprio (a differenza del reddito generato nei trust di cui il la Private Trust è trustee), la Private Trust non dovrebbe essere soggetto a imposta a Guernsey.

SOSTANZA ECONOMICA

I requisiti di sostanza economica di Guernsey non si applicano alle fondazioni, siano esse stabilite a Guernsey o altrove.

Sebbene in linea di principio i requisiti sulla sostanza economica di Guernsey si applichino alle società fiscalmente residenti a Guernsey, essi si applicano solo a quelle società che svolgono determinate attività che rientrano nell’ambito delle norme sulla sostanza economica. L’attività di fiduciario non è di per sé un’attività che rientra nell’ambito dei requisiti di sostanza economica. Se la Private Trust dovesse svolgere altre attività che lo rientrano nel suo ambito, si tratterebbe di una questione per la quale sarebbe necessaria una consulenza specifica.

Società fiduciaria privata (Private Trust Company (PTC))

La Società fiduciaria privata (Private Trust Company (PTC)) è da molti anni uno strumento privilegiato di gestione patrimoniale e molte opzioni stanno emergendo in  giurisdizioni specializzate in cui la legislazione e regolamentazione sono particolarmente adatte alla gestione patrimoniale privata. Una delle principali attrattive della Società fiduciaria privata (Private Trust Company (PTC)) è che le decisioni relative ai fondi sottostanti vengono prese da amministratori accuratamente selezionati all’interno della famiglia o che possono anche esserne membri.

Esistono numerose varianti della Società fiduciaria privata (Private Trust Company (PTC)) che possono essere limitate da azioni o da un mandato o anche da classi separate di azioni ai fini del voto. Occorre prestare particolare attenzione al livello di controllo esercitato sulla Private Trust Company (PTC), in quanto un controllo eccessivo può avere implicazioni fiscali. La soluzione più comune al problema del controllo è detenere azioni in una Private Trust Company (PTC) tramite un trust con ulteriori livelli di proprietà e amministrazione.

L’assetto proprietario di una Società fiduciaria privata (Private Trust Company (PTC))

Una Società fiduciaria privata (Private Trust Company (PTC)) può essere costituita come

  • una Company limited by shares prevista dall‘art. 6 della Companies-(Guernsey)-Law-2008, il tipo più comune di società utilizzato nella giurisdizione di Guernsey
    • è una società per azioni ed ha un capitale sociale
    • ed i suoi membri (azionisti) hanno una responsabilità limitata per cui qualsiasi responsabilità per i debiti della società è limitata all’importo (se presente) non pagato sulle azioni detenute, o come
  • una Company limited by guarantee prevista dall‘art. 7 della Companies-(Guernsey)-Law-2008
    • è una società per azioni e può, ma non deve, avere un capitale sociale
    • ed i suoi membri (azionisti) hanno una responsabilità limitata  all’importo garantito versato dai suoi membri di garanzia, vale a dire l’importo che un membro di garanzia ha accettato di contribuire alle attività di limited by guarantee in caso di sua scioglimento (che continua per un anno dopo aver cessato di essere membro).

Le partecipazioni in una Company limited by guarantee possono essere detenute dalla persona fisica che costituisce il trust (il “disponente”) o dai membri della famiglia del disponente, ove ciò sia appropriato.

Laddove una Società fiduciaria privata (Private Trust Company (PTC)) sia costituita come Company limited by shares, le azioni possono essere possedute in diversi modi a seconda di considerazioni fiscali e delle circostanze del disponente:

  • Individuale: Anche se è possibile che un individuo, come il disponente o un membro della sua famiglia (o un suo incaricato), sia azionista di una Società fiduciaria privata (Private Trust Company (PTC)), tale accordo può dar luogo a preoccupazioni in caso di morte dell’individuo.
    Una preoccupazione è pratica e riguarda i requisiti di successione rispetto alla proprietà individuale delle azioni della Private Trust Company (PTC). La seconda preoccupazione riguarda la successione e l’idoneità della persona o delle persone a cui le azioni dellaPTC passano alla morte dell’individuo.
  • Purpose Trust (Trust di scopo): Considerati i problemi legati alla proprietà da parte di un individuo delle azioni di una PTC, una una Società fiduciaria privata (Private Trust Company (PTC)) è solitamente una struttura “orfana”, per cui la sua proprietà non è attribuibile a nessuna persona in particolare.
    Le azioni di una PTC sono quindi spesso detenute secondo i termini di un trust a scopo di beneficenza o non di beneficenza (il “Purpose Trust”). In caso di dubbi sul fatto che un trust a scopo di beneficenza verrà utilizzato per scopi di beneficenza autentici, è possibile utilizzare un trust a scopo non di beneficenza.
    Se viene utilizzato un trust a scopo non di beneficenza di Guernsey, è necessario nominare un garante per far rispettare lo scopo dichiarato di tale trust. L’esecutore deve essere un’entità separata dal fiduciario di un fondo non di beneficenza. L’autorità di vigilanza non ha bisogno di essere autorizzata dalla Commissione se non agisce come autorità di vigilanza a titolo professionale. Ad esempio, un membro della famiglia potrebbe agire come tutore, anche se in tal caso si dovrebbe pensare alla successione.
    Il trustee del Purpose Trust  potrebbe non essere collegato all’amministratore di PTC e trovarsi in una giurisdizione diversa dall’amministratore di PTC. La divisione dei ruoli in questo modo può aiutare a separare i rispettivi diritti e responsabilità all’interno della struttura.
  • Fondazione: è possibile costituire una fondazione con l’unico oggetto di detenere le azioni di una Società fiduciaria privata (Private Trust Company (PTC)) .
    Una fondazione è costituita su istruzione del fondatore e, come una società, ha personalità giuridica propria e può esistere a tempo indeterminato. Tuttavia, a differenza di una struttura societaria, una fondazione non è di proprietà né del fondatore né di nessun altro. Pertanto nel contesto di una fondazione non si porranno problemi di proprietà.
    Se viene utilizzata una fondazione, deve essere nominato un tutore per garantire che lo scopo della fondazione venga raggiunto. Il tutore non ha bisogno di essere autorizzato dalla dalla Guernsey Financial Services Commission se non agisce come tutore per motivi di lavoro.

Costituzione di una Società fiduciaria privata (Private Trust Company (PTC))

Una Società fiduciaria privata (Private Trust Company (PTC)) può essere costituita con o senza responsabilità limitata in qualsiasi parte del mondo e di solito viene costituita utilizzando l’atto costitutivo e l’atto costitutivo standard di una società privata (o equivalente). Il suo nome non può includere alcun riferimento a trust o fiduciari, sebbene possa utilizzare l’iniziale PTC nel suo nome.

Composizione del consiglio di amministrazione di una Società fiduciaria privata (Private Trust Company (PTC))

La scelta del consiglio di amministrazione di una Società fiduciaria privata (Private Trust Company (PTC)) è una questione fondamentale. Il disponente potrebbe voler controllare la composizione del consiglio di amministrazione e/o potrebbe voler essere un membro del consiglio in modo che il disponente partecipi attivamente alle decisioni prese dalla PTC in relazione ai trust sottostanti e ai loro beni.

Il controllo del consiglio di amministrazione può essere strutturato attraverso la documentazione costitutiva della PTC e/o attraverso i termini del Purpose Trust, che detiene le azioni della PTC. Può darsi che il fiduciario sia tenuto, secondo i termini del Purpose Trust, a chiedere l’approvazione del disponente o di un altro nominato, come un protettore o un tutore (nel caso di un trust a scopo non di beneficenza), in relazione a la nomina o la revoca degli amministratori della PTC. In alternativa, al Trustee potrebbe essere richiesto di seguire le indicazioni del disponente, del protettore o dell’enforcer (nel caso di un trust a scopo non di beneficenza) in relazione alla composizione del consiglio di amministrazione di PTC.

Ai sensi del diritto societario di Guernsey, se nessuno degli amministratori di una Società fiduciaria privata (Private Trust Company (PTC)) di Guernsey è residente a Guernsey, è richiesto che un fiduciario autorizzato di Guernsey agisca come agente residente per conservare i registri della PTC nella giurisdizione.

Fondazione fiduciaria privata (Private Trust Foundation (PTF))

La Fondazione fiduciaria privata (Private Trust Foundation (PTF) è stata istituita ai sensi della The Foundations (Guernsey) Law, 2012  al solo scopo di agire come trustee di trust a beneficio di un individuo o di una famiglia.

La Fondazione fiduciaria privata (Private Trust Foundation (PTF) elimina la necessità di qualsiasi livello di proprietà e può semplificare la struttura e quindi l’amministrazione e i costi .

La legge chiarisce che la Guernsey Foundation, al momento della sua creazione, ha una propria personalità giuridica, indipendente da quella del suo fondatore e degli eventuali funzionari della fondazione.

Personalità giuridica

Una Fondazione fiduciaria privata (Private Trust Foundation (PTF)) di Guernsey ha caratteristiche che la rendono un veicolo ideale per agire come Private Trust Foundation (PTF):

  • Ha personalità giuridica (indipendente da quella del suo fondatore e degli eventuali funzionari della fondazione) ma non ha azionisti;
  • Detiene beni a proprio nome per conto di beneficiari o per scopi particolari, o entrambi;
  • Non può svolgere alcuna attività commerciale;
  • Deve avere un tutore (guardian) il cui ruolo è quello di garantire che lo scopo della fondazione venga raggiunto.

Costituzione di una Fondazione fiduciaria privata (Private Trust Foundation (PTF))

Una Private Trust Foundation (PTF) può essere costituita in qualsiasi parte del mondo che abbia legiferato per la costituzione di fondazioni. 
Una Fondazione fiduciaria privata (Private Trust Foundation (PTF)) di Guernsey nasce nel momento in cui i suoi documenti costitutivi (Charter and the Rules) vengono registrati nel Registro delle fondazioni di Guernsey. Il nome di una Fondazione fiduciaria privata (Private Trust Foundation (PTF)) di Guernsey non può includere alcun riferimento a trust o fiduciari ma può contenere le iniziali PTF.

Composizione del consiglio

Una Fondazione fiduciaria privata (Private Trust Foundation (PTF)) di Guernsey è gestita da un consiglio composto da almeno due consiglieri, a meno che la costituzione non consenta un solo consigliere. Il disponente potrebbe voler controllare la composizione del consiglio e/o potrebbe voler essere un membro del consiglio in modo che il disponente partecipi attivamente alle decisioni prese dalla Private Trust Foundation (PTF) in relazione ai trust sottostanti e ai loro beni.

Il controllo del consiglio può essere strutturato attraverso la documentazione costituzionale della Fondazione fiduciaria privata (Private Trust Foundation (PTF)).

Qualunque sia la strutturazione e i meccanismi utilizzati in relazione alla nomina o alla rimozione dei consiglieri (e in effetti ad altri aspetti della gestione degli affari della Private Trust Foundation (PTF)), come nel caso di una Private Trust Company (PTC), una questione prevalente per i consulenti del disponente e della Fondazione fiduciaria privata (Private Trust Foundation (PTF)) è per il disponente capire come funzionerà nella pratica l’equilibrio di potere in modo che non ci siano sorprese per il disponente, o anche per altri membri della famiglia, una volta che la struttura sarà operativa.

I consiglieri dovrebbero essere selezionati sulla base delle loro conoscenze ed esperienze, anche se la selezione potrebbe essere influenzata anche da

  • considerazioni fiscali: Potrebbero sorgere preoccupazioni se uno o più consiglieri della Fondazione fiduciaria privata (Private Trust Foundation (PTF)) sono residenti in una giurisdizione fiscale sfavorevole, la cui residenza incide negativamente sull’ubicazione della gestione e del controllo della Fondazione fiduciaria privata (Private Trust Foundation (PTF)) o anche sulla residenza fiscale dei trust sottostanti o  sull’ubicazione degli assets nei trust sottostanti.

e

  • dalla tutela della privacy: Possono sorgere problemi anche se un consigliere è soggetto alla legislazione nazionale che può essere utilizzata per ottenere informazioni dettagliate sulla PTF, sui trust sottostanti e sui relativi beni.

Ai sensi della legge sulle fondazioni di Guernsey, se nessuno dei consiglieri di una fondazione di Guernsey è residente a Guernsey, la PTF richiederà a un fiduciario autorizzato di Guernsey di agire come agente residente per conservare i registri della PTF nella giurisdizione.