I soggetti non residenti devono compilare la parte del Modello PF denominata “Residente all’estero”.
n particolare, tali soggetti devono compilare per esteso, in quest’ordine:
- il codice fiscale attribuito dallo Stato estero di residenza o, nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla legislazione del Paese di residenza, un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codice identificativo lasciare la casella in bianco;
- il nome dello Stato estero;
- il codice dello Stato estero nel quale si ha la residenza reperibile consultando l’elenco nell’APPENDICE al FASCICOLO 1 del modello;
- lo Stato federato, la Provincia, la Contea, il Distretto o similari, nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggiore (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Stato federato);
- la località di residenza e il proprio indirizzo completo;
- barrare le caselle nell’ultimo settore “Nazionalità” secondo i seguenti criteri:
- la casella 1 se si possiede la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se gode dei diritti di cittadinanza in base alla legge di quel Paese;
- la casella 2 se si possiede la nazionalità italiana;
- tutte e due le caselle se si ha la doppia nazionalità;
- non barrare le caselle se non si ha né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza.
