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Rimborso IVA nell’Unione Europea ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso ma in un altro Stato membro

Il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea e registrati, ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto per beni acquistati, servizi ricevuti o importati nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione Europea (UE) è regolato dalla DIRETTIVA 2008/9/CE DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 2008 che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (1) di cui all’articolo 170 della direttiva 2006/112/CE .

In Italia la DIRETTIVA 2008/9/CE (1)  è stata recepita con Decreto legislativo del 11 febbraio 2010 n. 18.

In Bulgaria con Scarica questo file (ORDINANZA № Н-9 DEL 16 DICEMBRE 2009 SUL RIMBORSO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DELL'IMPOSTA .... docx)ORDINANZA № Н-9 DEL 16 DICEMBRE 2009 SUL RIMBORSO DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DELL’IMPOSTA …. docx

La DIRETTIVA 2008/9/CE (1) si applica ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le  condizioni di cui all’art. 3

Ai sensi dell’art. 5 ciascuno Stato membro rimborsa ad ogni soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso l’IVA a lui addebitata in relazione a beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o in relazione all’importazione di beni in tale Stato membro, nella misura in cui i beni e servizi in questione siano impiegati ai fini delle seguenti operazioni:

    • operazioni di cui all’articolo 169, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE;
    • operazioni il cui destinatario è il debitore dell’IVA ai sensi degli articoli da 194 a 197 e dell’articolo 199 della direttiva 2006/112/CE, quali applicati nello Stato membro di rimborso.

Fatto salvo l’articolo 6, ai fini della  DIRETTIVA 2008/9/CE (1 il diritto al rimborso dell’IVA a monte è determinato secondo la direttiva 2006/112/CE quale applicata dallo Stato membro di rimborso.

Ai sensi del primo comma dell’art. 6 per poter ottenere un rimborso nello Stato membro di rimborso, il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso deve effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro in cui è stabilito.

Ai sensi del primo comma dell’art. 7 per ottenere un rimborso dell’IVA nello Stato membro di rimborso, il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso inoltra a tale Stato membro una richiesta elettronica di rimborso e la presenta allo Stato membro in cui è stabilito attraverso il portale elettronico predisposto da tale Stato membro.

In Italia le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati). 

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l’istanza e sono riassunte nell’apposita “Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario” – pdf.

Nella domanda di rimborso inviata via web, la descrizione dei beni deve essere inserita in base alla “Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati” – pdf.

L’operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara – Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara – fax:0039  0855772325- telefono: +39 085 5772369; +39 085 5772204 – email: cop.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it

Le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze, successivamente all’invio al competente Stato comunitario, dovranno essere richieste all’amministrazione fiscale estera competente, i cui recapiti sono indicati nell’elenco delle amministrazioni fiscali estere.

Le informazioni inerenti al rifiuto dell’istanza da parte dell’amministrazione fiscale estera, vanno preliminarmente chieste ad essa e solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.

In Bulgaria la richiesta , firmata con firma elettronica qualificata, è presentata per via telematica all’autorità competente per il recupero nello Stato membro di recupero, nel Portale per i servizi elettronici dell’Agenzia Nazionale delle Entrate , inserendo i dati o presentando un file pre-creato con formato e struttura secondo l’allegato № 1 dell’ordinanza № Н-9 . La richiesta è presentata dalla persona o da persona da lui autorizzata. Se il soggetto passivo ha diritto al rimborso, l’Agenzia Nazionale delle Entrate (Национална агенция за приходите (НАП) trasmette la richiesta all’Agenzia delle Entrate nello Stato membro di rimborso.

Per utilizzare il servizio è necessario essere in possesso di un certificato di firma elettronica qualificata (квалифициран електронен подпис (КЕП)) e presentare domanda per l’utilizzo dei servizi elettronici all’Agenzia Nazionale delle Entrate (Национална агенция за приходите (НАП)

La richiesta di rimborso reca le informazioni elencate nell’art. 8 della DIRETTIVA 2008/9/CE (1).

Ai sensi dell’art. 15 il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.

(1) DIRETTIVA 2008/9/CE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2008

che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all’articolo 170 della direttiva 2006/112/CE ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, s’intende per:

1)

«soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso» il soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, che non è stabilito nello Stato membro di rimborso, ma nel territorio di un altro Stato membro;

2)

«Stato membro di rimborso» lo Stato membro in cui l’IVA è addebitata al soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso per beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o per l’importazione di beni in tale Stato membro;

3)

«periodo di riferimento» il periodo di cui all’articolo 16 coperto dalla richiesta di rimborso;

4)

«richiesta di rimborso» la richiesta di rimborso dell’IVA addebitata al soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso per beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o per l’importazione di beni in tale Stato membro;

5)

«richiedente» il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso che formula la richiesta di rimborso.

Articolo 3

La presente direttiva si applica ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

nel periodo di riferimento non avevano nello Stato membro di rimborso né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale fossero effettuate operazioni commerciali, né, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il domicilio o la residenza abituale;

b)

nel periodo di riferimento non hanno effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso, fatta eccezione per le seguenti operazioni:

i)

prestazioni di servizi di trasporto e di servizi ad essi accessori, esenti a norma degli articoli 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 o 160 della direttiva 2006/112/CE;

ii)

cessioni di beni e prestazioni di servizi al debitore dell’IVA ai sensi degli articoli da 194 a 197 e dell’articolo 199 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 4

La presente direttiva non si applica:

a)

agli importi dell’IVA che, conformemente alla legislazione dello Stato membro di rimborso, sono stati indebitamente fatturati;

b)

agli importi dell’IVA che sono stati fatturati per le cessioni di beni che siano, o possano essere, esenti ai sensi dell’articolo 138 o dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro rimborsa ad ogni soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso l’IVA a lui addebitata in relazione a beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o in relazione all’importazione di beni in tale Stato membro, nella misura in cui i beni e servizi in questione siano impiegati ai fini delle seguenti operazioni:

a)

operazioni di cui all’articolo 169, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE;

b)

operazioni il cui destinatario è il debitore dell’IVA ai sensi degli articoli da 194 a 197 e dell’articolo 199 della direttiva 2006/112/CE, quali applicati nello Stato membro di rimborso.

Fatto salvo l’articolo 6, ai fini della presente direttiva il diritto al rimborso dell’IVA a monte è determinato secondo la direttiva 2006/112/CE quale applicata dallo Stato membro di rimborso.

Articolo 6

Per poter ottenere un rimborso nello Stato membro di rimborso, il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso deve effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro in cui è stabilito.

Se un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso effettua nello Stato membro in cui è stabilito sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono diritto alla detrazione in tale Stato membro, il rimborso da parte dello Stato membro di rimborso è ammesso soltanto per il prorata dell’importo dell’IVA rimborsabile, ai sensi dell’articolo 5, relativo alla prima categoria di operazioni ai sensi dell’articolo 173 della direttiva 2006/112/CE, quale applicata dallo Stato membro di stabilimento.

Articolo 7

Per ottenere un rimborso dell’IVA nello Stato membro di rimborso, il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso inoltra a tale Stato membro una richiesta elettronica di rimborso e la presenta allo Stato membro in cui è stabilito attraverso il portale elettronico predisposto da tale Stato membro.

Articolo 8

1.   La richiesta di rimborso reca le informazioni seguenti:

a)

nome e indirizzo completo del richiedente;

b)

indirizzo di contatto elettronico;

c)

descrizione dell’attività economica del richiedente per la quale i beni o i servizi sono acquisiti;

d)

periodo di riferimento coperto dalla richiesta;

e)

dichiarazione del richiedente secondo la quale il richiedente non ha effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso durante il periodo di riferimento, ad eccezione delle operazioni di cui all’articolo 3, lettera b), punti i) e ii);

f)

il numero d’identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale del richiedente;

g)

dati del conto bancario, inclusi i codici IBAN e BIC.

2.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la richiesta contiene, per ciascuno Stato membro di rimborso e per ciascuna fattura o documento d’importazione, le seguenti indicazioni:

a)

il nome e l’indirizzo completo del cedente o prestatore;

b)

tranne in caso di importazione, il numero d’identificazione IVA del cedente o prestatore o il suo numero di registrazione fiscale, quale assegnato dallo Stato membro di rimborso a norma degli articoli 239 e 240 della direttiva 2006/112/CE;

c)

tranne in caso di importazione, il prefisso dello Stato membro di rimborso a norma dell’articolo 215 della direttiva 2006/112/CE;

d)

la data e il numero della fattura o del documento d’importazione;

e)

la base imponibile e l’importo dell’IVA espressi nella valuta dello Stato membro di rimborso;

f)

l’importo dell’IVA detraibile calcolato a norma dell’articolo 5 e dell’articolo 6, paragrafo 2, espresso nella valuta dello Stato membro di rimborso;

g)

se del caso, il prorata detraibile calcolato in conformità dell’articolo 6, espresso in percentuale;

h)

la natura dei beni e servizi acquisiti indicata mediante i codici di cui all’articolo 9.

Articolo 9

1.   Nella richiesta di rimborso la natura dei beni e servizi acquisiti è indicata mediante il codice corrispondente tra quelli sottoelencati:

1

=

carburante;

2

=

locazione di mezzi di trasporto;

3

=

spese relative a mezzi di trasporto, ad eccezione dei beni e dei servizi di cui ai codici 1 e 2;

4

=

pedaggi stradali e oneri per l’uso della strada;

5

=

spese di viaggio quali spese di taxi, spese per l’utilizzazione di mezzi di trasporto pubblici;

6

=

alloggio;

7

=

alimenti, bevande e servizi di ristorazione;

8

=

ingresso a fiere ed esposizioni;

9

=

spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza;

10

=

altro.

Se si utilizza il codice 10, occorre indicare la natura dei beni ceduti e dei servizi prestati.

2.   Lo Stato membro di rimborso può esigere che il richiedente fornisca ulteriori informazioni elettroniche codificate per ciascuno dei codici di cui al paragrafo 1, nella misura in cui tali informazioni siano necessarie a motivo di eventuali limitazioni del diritto a detrazione di cui alla direttiva 2006/112/CE, quali applicati nello Stato membro di rimborso o per l’applicazione delle pertinenti deroghe concesse allo Stato membro di rimborso a norma degli articoli 395 o 396 di detta direttiva.

Articolo 10

Fatte salve le richieste di informazioni di cui all’articolo 20, lo Stato membro di rimborso può esigere che il richiedente presenti per via elettronica una copia della fattura o del documento d’importazione insieme alla richiesta di rimborso, qualora la base imponibile su una fattura o un documento d’importazione sia pari o superiore a 1 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale. Tuttavia, qualora la fattura riguardi acquisto di carburante, tale soglia è pari a 250 EUR o al controvalore in moneta nazionale.

Articolo 11

Lo Stato membro di rimborso può esigere che il richiedente fornisca la descrizione della sua attività economica sotto forma di codici armonizzati, determinati ai sensi dell’articolo 34 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio (6).

Articolo 12

Lo Stato membro di rimborso può specificare la o le lingue che devono essere utilizzate dal richiedente per le informazioni da indicare nella richiesta di rimborso o di ulteriori informazioni supplementari.

Articolo 13

Se successivamente alla presentazione della richiesta di rimborso il prorata detraibile dichiarato è adattato a norma dell’articolo 175 della direttiva 2006/112/CE, il richiedente effettua una correzione dell’importo richiesto o già rimborsato.

La correzione è effettuata in una richiesta di rimborso durante l’anno civile successivo al periodo di riferimento in questione o, se il richiedente non presenta richieste di rimborso in tale anno civile, trasmettendo una dichiarazione separata attraverso il portale elettronico predisposto dallo Stato membro di stabilimento.

Articolo 14

1.   La richiesta di rimborso riguarda:

a)

l’acquisto di beni o di servizi fatturato durante il periodo di riferimento, purché l’imposta sia divenuta esigibile prima o al momento della fatturazione, o per il quale l’imposta è divenuta esigibile durante il periodo di riferimento, purché l’acquisto sia stato fatturato prima che l’imposta divenisse esigibile;

b)

l’importazione di beni effettuata durante il periodo di riferimento.

2.   In aggiunta alle operazioni di cui al paragrafo 1, la richiesta di rimborso può riguardare fatture o documenti d’importazione non coperti da richieste di rimborso anteriori e relativi ad operazioni eseguite nel corso dell’anno civile in questione.

Articolo 15

1.   La richiesta di rimborso è presentata allo Stato membro di stabilimento al più tardi il 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di riferimento. La richiesta di rimborso si considera presentata solo se il richiedente ha fornito tutte le informazioni previste dagli articoli 8, 9 e 11.

2.   Lo Stato membro di stabilimento trasmette senza indugio al richiedente una ricevuta per via elettronica.

Articolo 16

Il periodo di riferimento non può essere superiore a un anno civile o inferiore a tre mesi civili. Le richieste di rimborso possono, tuttavia, riguardare un periodo inferiore a tre mesi se questo rappresenta la parte residua di un anno civile.

Articolo 17

Se la richiesta di rimborso si riferisce ad un periodo di riferimento inferiore ad un anno civile ma non inferiore a tre mesi, l’importo dell’IVA che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore a 400 EUR o al controvalore in moneta nazionale.

Se la richiesta si riferisce a un periodo di riferimento di un anno civile o alla parte residua di un anno civile, l’importo dell’IVA non può essere inferiore a 50 EUR o al controvalore in moneta nazionale.

Articolo 18

1.   Lo Stato membro di stabilimento non inoltra la richiesta allo Stato membro di rimborso nei casi in cui, durante il periodo di riferimento, il richiedente nello Stato membro di stabilimento:

a)

non è un soggetto passivo ai fini dell’IVA;

b)

effettua unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti in virtù degli articoli 132, 135, 136 e 371, degli articoli da 374 a 377, dell’articolo 378, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 379, paragrafo 2, o degli articoli da 380 a 390 della direttiva 2006/112/CE o delle disposizioni in materia di franchigia, dello stesso tenore, contenute nell’atto di adesione del 2005, senza diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente;

c)

beneficia della franchigia per le piccole imprese prevista dagli articoli da 284, 285, 286 e 287 della direttiva 2006/112/CE;

d)

beneficia del regime comune forfettario per i produttori agricoli previsto dagli articoli da 296 a 305 della direttiva 2006/112/CE.

2.   Lo Stato membro di stabilimento notifica con mezzi elettronici al richiedente la propria decisione presa ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 19

1.   Lo Stato membro di rimborso notifica senza indugio al richiedente, con mezzi elettronici, la data in cui gli è pervenuta la richiesta.

2.   Lo Stato membro di rimborso notifica al richiedente la propria decisione di approvare o respingere la richiesta di rimborso entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta in tale Stato membro.

Articolo 20

1.   Nei casi in cui lo Stato membro di rimborso ritiene di non disporre di tutte le informazioni pertinenti su cui basare la decisione in merito a tutta la richiesta di rimborso o parte di essa, può chiedere per via elettronica informazioni aggiuntive, in particolare al richiedente o alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, entro il termine di quattro mesi di cui all’articolo 19, paragrafo 2. Se le informazioni aggiuntive sono richieste a una persona diversa dal richiedente o dall’autorità competente di uno Stato membro, la richiesta è introdotta per via elettronica solo se il destinatario della richiesta dispone dei mezzi necessari a tal fine.

Se necessario, lo Stato membro di rimborso può chiedere ulteriori informazioni aggiuntive.

Le informazioni richieste in conformità del presente paragrafo possono includere l’originale o una copia della fattura o del documento d’importazione pertinente se lo Stato membro di rimborso ha motivo di dubitare ragionevolmente della validità o dell’accuratezza di una particolare richiesta. In tal caso, le soglie di cui all’articolo 10 non si applicano.

2.   Le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1 sono fornite allo Stato membro di rimborso entro un mese dal giorno in cui la richiesta è pervenuta alla persona a cui è indirizzata.

Articolo 21

Qualora chieda informazioni aggiuntive, lo Stato membro di rimborso notifica al richiedente la propria decisione di approvare o rifiutare la richiesta di rimborso entro due mesi dal giorno in cui le informazioni richieste gli sono pervenute o, se non ha ricevuto risposta alla sua richiesta, entro due mesi dalla scadenza del periodo di cui all’articolo 20, paragrafo 2. Tuttavia, il periodo a disposizione per la decisione in merito a tutta la richiesta di rimborso o parte di essa non è comunque inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta nello Stato membro di rimborso.

Qualora chieda ulteriori informazioni aggiuntive, lo Stato membro di rimborso notifica al richiedente la propria decisione in merito a tutta la richiesta di rimborso o parte di essa entro otto mesi dalla ricezione della richiesta in tale Stato membro.

Articolo 22

1.   Qualora la richiesta di rimborso sia approvata, i rimborsi dell’importo approvato sono versati dallo Stato membro di rimborso al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 19, paragrafo 2, o, se vengono chieste informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei corrispondenti termini di cui all’articolo 21.

2.   Il rimborso è effettuato nello Stato membro di rimborso o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In quest’ultimo caso, lo Stato membro di rimborso deduce dall’importo che deve essere pagato al richiedente le spese bancarie relative al trasferimento.

Articolo 23

1.   Qualora la richiesta di rimborso sia rifiutata del tutto o in parte, i motivi del rifiuto sono notificati al richiedente dallo Stato membro di rimborso unitamente alla decisione.

2.   Il richiedente può presentare ricorso presso le autorità competenti dello Stato membro di rimborso contro una decisione di rifiuto di una richiesta di rimborso nella forma ed entro i termini prescritti per i ricorsi riguardanti le richieste di rimborso presentate dalle persone stabilite in tale Stato membro.

Se, in base alla legislazione nazionale dello Stato membro di rimborso, il fatto che non venga presa, entro i termini stabiliti dalla presente direttiva, una decisione sulla richiesta di rimborso non viene considerato né assenso né rifiuto, il richiedente ha accesso alle stesse procedure amministrative e giudiziarie di cui, in questa situazione, possono avvalersi i soggetti passivi stabiliti in detto Stato membro. Se le suddette procedure non sono previste, il fatto che non venga presa una decisione sulla richiesta di rimborso entro i termini stabiliti dalla presente direttiva è considerato un rifiuto.

Articolo 24

1.   Qualora un rimborso sia stato ottenuto con mezzi fraudolenti o in altro modo non corretto, l’autorità competente dello Stato membro di rimborso procede direttamente al recupero degli importi indebitamente pagati, compreso il pagamento di eventuali sanzioni pecuniarie e interessi conformemente alla procedura applicabile nello Stato membro di rimborso, fatte salve le disposizioni in materia di assistenza reciproca ai fini del recupero dell’IVA.

2.   In caso di una sanzione amministrativa o di interessi imposti ma non pagati, lo Stato membro di rimborso può sospendere ogni ulteriore rimborso al soggetto passivo in questione, sino a un importo pari a quello non pagato.

Articolo 25

Lo Stato membro di rimborso conteggia come diminuzione o aumento dell’importo del rimborso ogni correzione apportata in relazione a una precedente richiesta di rimborso di cui all’articolo 13 o, in caso di trasmissione di una dichiarazione separata, mediante pagamento o riscossione separati.

Articolo 26

Se il rimborso è effettuato dopo l’ultima data per il pagamento ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lo Stato membro di rimborso deve al richiedente un interesse sull’importo del rimborso che gli spetta.

Il paragrafo 1 non si applica se il richiedente non fornisce allo Stato membro di rimborso le informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive richieste entro i periodi specificati. Lo stesso vale finché i documenti da trasmettere per via elettronica ai sensi dell’articolo 10 non sono stati ricevuti dallo Stato membro di rimborso.

Articolo 27

1.   L’interesse è calcolato dal giorno successivo all’ultimo giorno per il pagamento del rimborso ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, fino al giorno in cui il rimborso è effettivamente pagato.

2.   Il tasso di interesse è pari al tasso di interesse previsto per i rimborsi dell’IVA ai soggetti passivi stabiliti nello Stato membro di rimborso conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro.

Se non vi sono interessi pagabili ai sensi della legislazione nazionale sui rimborsi ai soggetti passivi stabiliti, gli interessi pagabili sono pari agli interessi o agli oneri equivalenti applicati dallo Stato membro di rimborso in caso di ritardato pagamento dell’IVA da parte di soggetti passivi.

Articolo 28

1.   La presente direttiva si applica alle richieste di rimborso presentate dopo il 31 dicembre 2009.

2.   La direttiva 79/1072/CEE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2010. Tuttavia, le sue disposizioni continuano ad applicarsi alle richieste di rimborso presentate anteriormente al 1o gennaio 2010.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva, salvo per le richieste di rimborso presentate anteriormente al 1o gennaio 2010.

Articolo 29

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1o gennaio 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 30

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 31

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.