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Quadro inclusivo OCSE/G20 sulla Base Erosion and Profit Shifting (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS) – Pilasti 1 e 2

Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE/G20 mira a creare un unico insieme di norme fiscali internazionali basate sul consenso per affrontare la BEPS e quindi proteggere le basi imponibili offrendo al contempo maggiore certezza e prevedibilità ai contribuenti. Affrontare le sfide fiscali sollevate dalla digitalizzazione è stata una priorità assoluta del quadro inclusivo OCSE/G20 in BEPS dal 2015 con la pubblicazione del BEPS Action 1 Report. Su richiesta del G20, il Quadro inclusivo ha continuato a lavorare sulla questione, presentando una relazione intermedia nel marzo 2018.

Affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell’economia è stata una priorità assoluta del progetto BEPS e del quadro inclusivo dal 2015 con la pubblicazione del rapporto BEPS Action 1. Su richiesta del G20, il Quadro inclusivo ha continuato a lavorare sulla questione, presentando una relazione intermedia nel marzo 2018.

Nel gennaio 2019, i membri del quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS) hanno concordato di esaminare proposte in due pilastri, che potrebbero costituire la base per un una soluzione consensuale alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione:

  • il primo pilastro è incentrato sul nesso e sull’allocazione degli utili;
  • il secondo pilastro è incentrato su un’imposta minima globale intesa ad affrontare i rimanenti problemi di BEPS.

Le disposizioni contenute nel Pillar One si applicano solo alle
multinazionali di maggiori dimensioni

  • con ricavi globali superiori a 20 miliardi di euro
  •  e un margine di utile prima delle imposte superiore al 10%.

Il Pillar One (o primo pilastro) si concentra

  • sull’allocazione degli utili e
  • sul concetto di nexus (connessione).

Si allontana dall’approccio più tradizionale alla tassazione della “presenza fisica” trasferendo i diritti di tassazione nelle c.d. market jurisdictions (giurisdizioni in cui sorgono le attività commerciali ed in cui sono originati i conseguenti profitti) .
I primi esempi concreti di questo nuovo approccio sono rappresentati dalla introduzione di imposte sui servizi digitali a livello domestico, tuttavia, è già previsto che queste misure unilaterali saranno abrogate una volta che sarà raggiunto l’accordo sui meccanismi di funzionamento del Pillar One (c.d., sunset
clause).

L’approccio proposto per il funzionamento del Pillar One:

  • comporterà l’insorgenza di nuovi diritti di tassazione a favore delle market jurisdictions, basati essenzialmente su un approccio semplificato, piuttosto che sull’utilizzo del principio di libera
    concorrenza. Ciò consentirà la tassazione degli utili residui nelle giurisdizioni a cui sono assegnati almeno 1 milione di euro di entrate (250.000 euro per le giurisdizioni con un PIL inferiore a 40 miliardi di euro). Le disposizioni di questo aspetto sono contenute nelle regole di calcolo del c.d. Amount A.;
  • l’ allocazione di un profitto minimo per le funzioni routinarie connesse alle attività di marketing e distribuzione (c.d. Amount B).

Il punto focale del Pillar Two (secondo pilastro) è l’introduzione di una aliquota fiscale minima globale del 15%.
L’obiettivo è

  • ridurre l’incentivo per le imprese multinazionali ad operare in giurisdizioni a bassa o nulla fiscalità;
  • porre un limite alla concorrenza fiscale tra Stati;
  • favorire la sostenibilità dell’imposta sul reddito delle società come principale fonte di entrate pubbliche.

Le disposizioni concernenti il Pillar Two si applicheranno solo ai gruppi multinazionali con un fatturato consolidato totale di almeno 750 milioni di euro.

I meccanismi di funzionamento del secondo pilastro sono:

  • un set di disposizioni da implementare a livello di normative nazionali, denominate GloBE (Global Anti-Base Erosion Model Rules) che  prevedono un sistema coordinato di tassazione che impone un’imposta aggiuntiva (top-up tax) sugli utili realizzati in una giurisdizione ogniqualvolta l’aliquota fiscale effettiva, determinata su base giurisdizionale, è inferiore all’aliquota minima. La “regola di inclusione del reddito” (Income Inclusion Rule – IIR) impone un’imposta aggiuntiva in capo alla casa-madre allorquando essa detiene partecipazioni in società controllate situate in giurisdizioni ove l’aliquota fiscale effettiva (Effective Tax Rate – ETR) è inferiore al 15%;
  •  la c.d. “regola dei pagamenti sottotassati” (Undertaxed Payment Rule – UTPR) che ha lo scopo di negare detrazioni o impedire rettifiche sugli utili che non sono soggetti al livello minimo di tassazione ai sensi della”regola di inclusione del reddito” (Income Inclusion Rule – IIR);
  •  un meccanismo di salvaguardia (Subject To Tax Rule – STTR) che consente alle giurisdizioni della fonte di imporre un’imposta alla fonte limitata su determinati pagamenti intercompany soggetti a un’imposta inferiore a un’aliquota minima. Il meccanismo di salvaguardia (Subject To Tax Rule – STTR) è parte integrante
    del raggiungimento di un consenso sul Pillar Two per i paesi in via di sviluppo. L’aliquota minima per la STTR sarà del 9%

Il 14 ottobre 2020, l’Inclusive Framework ha pubblicato il rapporto “Tax Challenges Derive from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint”.

Il Report on the Pillar One Blueprint  è  progettato per fornire un quadro fiscale sostenibile che rifletta l’odierna economia digitalizzata, con il potenziale per ottenere un’allocazione più equa ed efficiente dei diritti di tassazione. Il Blueprint riflette l’ampio lavoro tecnico che è stato svolto. Sebbene non sia stato raggiunto alcun accordo, il Blueprint fornisce comunque una solida base per un futuro accordo che aderisca al concetto di tassazione netta del reddito, eviti la doppia imposizione e sia il più semplice e gestibile possibile. Il Progetto offre una solida base per futuri accordi e riflette quanto segue:

  • in un’era sempre più digitale, le imprese in ambito sono in grado di generare profitti attraverso la partecipazione in modo significativo/attivo e sostenuto alla vita economica di una giurisdizione, al di là della mera conclusione di vendite, con o senza il vantaggio della presenza fisica locale e ciò si rifletterebbe nella progettazione delle regole del nesso pur tenendo conto delle considerazioni sulla conformità;
  • la soluzione seguirebbe la logica politica sopra esposta e allocherebbe una parte dell’utile residuo delle imprese rientranti nelle giurisdizioni di mercato/utenti (“Importo A”);
  • la soluzione sarebbe mirata e prevederebbe soglie in modo da ridurre al minimo i costi di conformità per i contribuenti e mantenere gestibile l’amministrazione delle nuove norme per le amministrazioni fiscali;
  • L’importo A sarebbe calcolato utilizzando i conti finanziari consolidati come punto di partenza, conterrebbe un numero limitato di rettifiche da libro a imposta e assicurerebbe che le perdite siano adeguatamente prese in considerazione;
  • nel determinare la base imponibile, in alcuni casi sarebbe necessaria la segmentazione per mirare adeguatamente al nuovo diritto di imposizione, ma con ampie norme di sicurezza o di esenzione dalla segmentazione per ridurre la complessità e ridurre al minimo gli oneri sia per le amministrazioni fiscali che per i contribuenti;
  • la soluzione conterrebbe mezzi efficaci per eliminare la doppia imposizione in un contesto multilaterale;
  • sarà portato avanti il ​​lavoro sull’importo B (un tasso di rendimento fisso sulle attività di marketing e distribuzione di base destinate ad approssimare i risultati determinati in base al principio di libera concorrenza) riconoscendo i suoi benefici potenzialmente significativi anche per le amministrazioni fiscali con capacità limitate nonché i suoi sfide;
  • la soluzione del Primo Pilastro conterrebbe un nuovo processo di certezza fiscale multilaterale rispetto all’Importo A, riconoscendo l’importanza di utilizzare procedure amministrative semplificate e coordinate rispetto all’amministrazione dell’Importo A;
  • verrebbe sviluppata una nuova convenzione multilaterale per attuare la soluzione, riconoscendo che offrirebbe il modo migliore e più efficiente per attuare il primo pilastro.

Il  Report on the Pillar Two Blueprint fornisce una solida base per una soluzione sistemica che affronti le restanti sfide dell’erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili (BEPS) e stabilisce regole che fornirebbero alle giurisdizioni il diritto di “restituire le tasse” laddove altre giurisdizioni non abbiano esercitato i loro diritti fiscali primari, o il pagamento è altrimenti soggetto a bassi livelli di tassazione effettiva. Queste norme garantirebbero che tutte le grandi imprese operanti a livello internazionale paghino almeno un livello minimo di imposta. Le giurisdizioni sono libere di determinare i propri sistemi fiscali, ma si considera anche il diritto di altre giurisdizioni di applicare un regime di secondo pilastro concordato a livello internazionale in cui il reddito è tassato al di sotto una tariffa minima concordata. Sebbene non sia stato raggiunto alcun accordo,

  • la “regola di inclusione del reddito” (Income Inclusion Rule – IIR), la “regola dei pagamenti sottotassati” (Undertaxed Payment Rule – UTPR),  Il meccanismo di salvaguardia (Subject To Tax Rule – STTR), l’ordine delle regole, il calcolo dell’aliquota d’imposta effettiva e l’attribuzione dell’imposta aggiuntiva per l’IIR e il UTPR, compresa la base imponibile, la definizione delle imposte coperte, i meccanismi per affrontare la volatilità e l’eliminazione della sostanza;
  • la “regola di inclusione del reddito” (Income Inclusion Rule – IIR), la “regola dei pagamenti sottotassati” (Undertaxed Payment Rule – UTPR) come approccio comune, compresa l’accettazione del diritto di tutti i membri del quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS) di attuarli come parte di un regime concordato del secondo pilastro. Sarebbe tuttavia riconosciuto e accettato che vi possano essere membri che non sono in grado di attuare queste regole. Tuttavia, tutti coloro che li attuano li applicherebbero coerentemente con il Secondo Pilastro concordato nei confronti di tutte le altre giurisdizioni (compresi i gruppi ivi con sede) che aderiscono anch’esse a questo consenso. Inoltre, data l’importanza che un gran numero di membri  del quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS), in particolare i paesi in via di sviluppo, attribuisce a un meccanismo di salvaguardia (Subject To Tax Rule – STTR), si riconosce che un STTR sarebbe parte integrante di una soluzione consensuale sul secondo pilastro;
  • la base sulla quale il Regime globale immateriale a bassa imposizione fiscale (GILTI) degli Stati Uniti verrebbe trattato come una norma di inclusione del reddito conforme al secondo pilastro, come stabilito nella relazione sul progetto relativo al secondo pilastro;
  • lo sviluppo di modelli legislativi, documentazione standard e linee guida, progettando un processo di revisione multilaterale se necessario ed esplorando l’uso di una convenzione multilaterale, che potrebbe includere gli aspetti chiave del secondo pilastro.

La Direttiva n. 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 garantisce un livello di imposizione fiscale minimo globale (global minimum tax) per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione. Gli Stati membri dovranno dare attuazione alle nuove norme entro il 31 dicembre 2023. Le norme si applicheranno ai gruppi di imprese multinazionali e ai gruppi nazionali su larga scala nell’UE con ricavi finanziari complessivi superiori a 750 milioni di euro l’anno con la società madre o una controllata in uno Stato membro UE.

Se l’aliquota effettiva minima non è imposta dal paese in cui è ubicata la controllata, sono previste disposizioni che consentono allo Stato membro della società madre di applicare un’imposta complementare.

La direttiva garantisce inoltre un’imposizione effettiva nel caso in cui la società madre sia situata al di fuori dell’UE in un paese a bassa imposizione che non applica norme equivalenti.

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) Action 13 – Country by Country Reporting

Il 12 febbraio 2013  l’OCSE ha pubblicato l’“Addressing Base Erosion and Profit Shifting” (Affrontare l’erosione della base e lo spostamento dei profitti). 

L’Addressing Base Erosion and Profit Shifting presenta gli studi ed i dati disponibili sull’esistenza e l’entità dell’erosione della base e del trasferimento dei profitti (BEPS). Il rapporto raccomanda lo sviluppo di un piano d’azione per affrontare le questioni BEPS in modo completo.

Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE / G20 mira a creare un unico insieme di norme fiscali internazionali basate sul consenso per affrontare il BEPS e quindi a proteggere le basi imponibili offrendo al contempo maggiore certezza e prevedibilità ai contribuenti.

Nel quadro inclusivo OCSE / G20 sul BEPS, oltre 135 paesi stanno attuando  15 azioni  per contrastare l’elusione fiscale, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali e garantire un ambiente fiscale più trasparente:

Base erosion and profit shifting (BEPS) si riferisce alle strategie di pianificazione fiscale utilizzate dalle imprese multinazionali che sfruttano le lacune e le discrepanze nelle norme fiscali per evitare di pagare le tasse. La maggiore dipendenza dei paesi in via di sviluppo dall’imposta sul reddito delle società significa che soffrono di BEPS in modo sproporzionato. Le pratiche BEPS costano ai paesi tra i 100 e i 240 miliardi di dollari di entrate perse all’anno. Lavorando insieme nell’ambito del quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS , oltre 135 paesi e giurisdizioni stanno collaborando all’attuazione di 15 misure per contrastare l’elusione fiscale, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali e garantire un contesto fiscale più trasparente.

Le prime linee guida in merito all’obbligo di rendicontazione Country by Country Reporting  (CbCR) e allo scambio delle informazioni tra le amministrazioni finanziarie si rinvengono nel BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) cd. «Progetto BEPS» – Action 13 (“Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”), pubblicato il 5 ottobre 2015, a conclusione dei lavori del progetto.

Azione 13 Reporting paese per paese – Nell’ambito dell’azione 13 BEPS, tutte le grandi imprese multinazionali (MNE) sono tenute a preparare un rapporto paese per paese (CbC) con dati aggregati sulla ripartizione globale di reddito, profitto, imposte pagate e attività economica tra le giurisdizioni fiscali in cui opera . Questo rapporto CbC è condiviso con le amministrazioni fiscali di queste giurisdizioni, per l’utilizzo in prezzi di trasferimento di alto livello e valutazioni del rischio BEPS.

OCSE – BEPS

Il 12 febbraio 2013  l’OCSE ha pubblicato l’“Addressing Base Erosion and Profit Shifting” (Affrontare l’erosione della base e lo spostamento dei profitti). 

L’Addressing Base Erosion and Profit Shifting presenta gli studi ed i dati disponibili sull’esistenza e l’entità dell’erosione della base e del trasferimento dei profitti (BEPS). Il rapporto raccomanda lo sviluppo di un piano d’azione per affrontare le questioni BEPS in modo completo.

Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE / G20 mira a creare un unico insieme di norme fiscali internazionali basate sul consenso per affrontare il BEPS e quindi a proteggere le basi imponibili offrendo al contempo maggiore certezza e prevedibilità ai contribuenti.

Nel quadro inclusivo OCSE / G20 sul BEPS, oltre 135 paesi stanno attuando  15 azioni  per contrastare l’elusione fiscale, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali e garantire un ambiente fiscale più trasparente:

  • Azione 1 Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione – Necessità di individuare una corretta disciplina fiscale per l’economia digitale, caratterizzata da una crescente dicotomia tra luogo in cui avviene la vendita di beni e servizi e luogo della tassazione del  relativo reddito. Infatti, laddove un imprenditore ritrae utili da operazioni poste in essere online, svolte il più delle volte con clienti localizzati in un Paese diverso da quello della residenza fiscale della stesso imprenditore, allo stato attuale, si verifica una inadeguata allocazione dei diritti impositivi sui profitti d’impresa, per via della mancanza di regole che riconducano tali diritti impositivi alla giurisdizione fiscale  dello Stato in cui l’imprenditore ha la residenza fiscale ed in cui si esercita l’attività.
  • Azione 2 Neutralizzare gli effetti degli accordi di disallineamento ibrido  – I disalinneamenti da ibrido scaturiscono dalla mancanza di uniformità e convergenza fra i sistemi tributari dei singoli Stati. La Action 2 si basa sulla necessità di introdurre apposite disposizioni nei trattati  (per. es. le tie-breaker, incluse nei trattati fiscali per aiutare a determinare quale paese ha il diritto di tassare un individuo come paese di residenza nel caso in cui l’individuo si qualifichi come residente (ai fini fiscali) ai sensi delle leggi nazionali di entrambi i paesi.) e raccomandazioni volte a neutralizzare gli effetti (come ad esempio doppia deduzione, doppia non tassazione, differimento a lungo termine della tassazione) derivanti dall’utilizzo di strumenti ed entità ibride (vedi il precedente rapporto nel “Le Strutture Ibride (Hybrid Mismatch Arrangements): Tematiche di politica e compliance fiscale) per assicurare che queste non siano in “operazioni” di di mero arbitraggio fiscale (pratica di pianificazione fiscale aggressiva che consiste nello sfruttare a proprio vantaggio le differenze di carico fiscale in vigore in due o più differenti paesi, localizzando le proprie attività produttive dove subiscono un minor carico fiscale). Nell’ambito della Action 2 è sta pubblicato il rapporto “Neutralizzazione degli effetti degli accordi di disallineamento dei rami di azienda“.
  • Azione 3 Società estera controllata – Rafforzamento della disciplina Controlled foreign companies (cfc)
  • Azione 4 Limitazione delle detrazioni di interessi  -Identificazione di best practices che supportino l’elaborazione di regole volte a contrastare l’erosione della base imponibile che deriva da transazioni finanziarie infragruppo così da limitare l’eccessiva deducibilità di componenti negativi di reddito, laddove essa si presti a generare scenari di totale abbattimento fiscale.
  • Azione 5 Pratiche fiscali dannose  – Favorire azioni volte a prevenire pratiche fiscali dannose incrementando la trasparenza e facendo emergere la sostanza delle operazioni che effettivamente si intendono realizzare, anche attraverso l’incentivazione di scambi di informazioni.
  • Azione 6 Prevenzione dell’abuso dei trattati fiscali – Rafforzando le clausole antiabuso, evitare l’abuso delle convenzioni contro le doppie imposizioni con l’obiettivo di prevenire la concessione  di benefici  convenzionali in circostanze inappropriate (il “treaty shopping” rappresenta una particolare forma di international tax planning “elusivo” attuata attraverso l’indebito utilizzo delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni sui redditi).
  • Azione 7 Definizione di stabile organizzazione – Il lavoro svolto nell’ambito dell’azione 7 di BEPS fornisce modifiche alla definizione di stabile organizzazione nel modello di convenzione fiscale dell’OCSE per affrontare le strategie utilizzate per prevenire artificiosi occultamenti di stabili organizzazioni ed evitare di avere una presenza imponibile in una giurisdizione ai sensi dei trattati fiscali, ad esempio tramite i cosiddetti  “commissionaire arrangements” privi di effettiva
    sostanza economica o non coerenti con funzioni e
    attivita` svolte.
  • Le modifiche limiteranno inoltre l’applicazione di una serie di eccezioni alla definizione di stabile organizzazione alle attività di natura preparatoria o ausiliaria e garantiranno che non sia possibile trarre vantaggio da queste eccezioni frammentando un’attività operativa coesa in più piccole operazioni; affronteranno anche le situazioni in cui l’eccezione applicabile ai cantieri è aggirata attraverso i contratti di scissione tra imprese strettamente collegate.
    Le modifiche alle definizioni di stabile organizzazione sono state integrate nel modello di convenzione fiscale dell’OCSE del 2017 e nella parte IV della  CONVENZIONE MULTILATERALE PER L’ATTUAZIONE DI MISURE RELATIVE ALLE CONVENZIONI FISCALI FINALIZZATE A PREVENIRE L’EROSIONE DELLA BASE IMPONIBILE E LO SPOSTAMENTO DEI PROFITTI (Multilateral Instrument (MLI)) (articoli da 12 a 15). Lo strumento multilaterale (MLI) è uno strumento flessibile che consente alle giurisdizioni di adottare misure relative ai trattati BEPS per contrastare il BEPS e rafforzare la loro rete di trattati. Il MLI è stato firmato da quasi 90 giurisdizioni e circa la metà dei firmatari del MLI ha finora adottato gli articoli del MLI che implementano le modifiche alla stabile organizzazione.
  • Azioni 8 – 9 -10 Prezzi di trasferimento – L’Ocse evidenzia la tendenza, nell’ambito delle multinazionali, all’allocazione dei profitti, a fini meramente fiscali, in Paesi diversi da quelli in cui ha effettivamente luogo l’attività economica, attraverso una inappropriata allocazione di rischi, intangible e capitali. Emerge quindi la necessità di adottare più chiare definizioni di questi ultimi nonchè di valorizzarli adeguatamente in maniera tale da consentire un’equa allocazione dei profitti, coerente con la creazione del valore.
  • Il rapporto contiene revisioni alle Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento per allineare i risultati dei prezzi di trasferimento con la creazione di valore. La guida rivista si concentra sulle seguenti aree chiave: questioni relative ai prezzi di trasferimento relative alle transazioni che coinvolgono beni immateriali; accordi contrattuali, inclusa l’allocazione contrattuale dei rischi e dei relativi utili, che non sono supportati dalle attività effettivamente svolte; il livello di ritorno al finanziamento fornito da un membro di un gruppo multinazionale ricco di capitale, se tale rendimento non corrisponde al livello di attività intrapresa dalla società di finanziamento; e altre aree ad alto rischio.
  • A tal proposito rileva evidenziare come la disciplina del transfer pricing, applicata con riferimento agli intangible, sia oggetto di particolare attenzione da parte dell’Ocse che, il 30 luglio 2013,  ha pubblicato il “Revised discussion draft on transfer pricing aspects on intangible” .
    Vedi: “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017.
  • Azione 11 Analisi dei dati BEPS – Il rapporto BEPS Action 11 Measuring and Monitoring BEPS ha stabilito metodologie per raccogliere e analizzare i dati sugli effetti economici e fiscali dei comportamenti di elusione fiscale e sull’impatto delle misure proposte nell’ambito del progetto BEPS.
  • Azione 12 Regole sulla divulgazione obbligatoria – L’azione è finalizzata a strutturare la condivisione, tra le varie Amministrazioni finanziarie, degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva riscontrati. Il piano, mira inoltre a incentivare la trasparenza dei contribuenti che intendono attuare schemi di pianificazione fiscale attraverso specifiche disclosure rules.
  • Azione 13 Reporting paese per paese – Nell’ambito dell’azione 13 BEPS, tutte le grandi imprese multinazionali (MNE) sono tenute a preparare un rapporto paese per paese (CbC) con dati aggregati sulla ripartizione globale di reddito, profitto, imposte pagate e attività economica tra le giurisdizioni fiscali in cui opera . Questo rapporto CbC è condiviso con le amministrazioni fiscali di queste giurisdizioni, per l’utilizzo in prezzi di trasferimento di alto livello e valutazioni del rischio BEPS.
  • Azione 14 Procedura di mutuo accordo –  L’obiettivo è quello di agevolare le procedure di risoluzione dei conflitti attraverso lo sviluppo di innovative modalità di risoluzione delle controversie attraverso un solido processo di revisione tra pari che cerca di aumentare l’efficienza e migliorare la tempestività della risoluzione delle controversie sulla doppia imposizione.
  • Azione 15 Strumento multilaterale – per assicurare che le azioni siano prontamente attuate, saranno definiti strumenti multilaterali prevedendo la possibilità, per i paesi interessati, di modificare gli accordi bilaterali in modo da adeguarsi al rapido evolversi dell’economia globale.

I rapporti finali del progetto BEPS, sono stati approvati e pubblicati il 5 ottobre 2015.

Dichiarazione esplicativa 2015 ( EN / FR / ES / DEU )
Azione 1: affrontare le sfide fiscali dell’economia digitale  ( EN  / FR )
Azione 2: neutralizzazione degli effetti di accordi ibridi non corrispondenti  ( EN  / FR / DEU )
Azione 3: progettazione di regole efficaci per società estere controllate  ( EN / FR  / ES )
Azione 4: Limitare l’erosione della base che comporta detrazioni di interessi e altri pagamenti finanziari ( EN / FR /  DEU  / KOR )
Azione 5: Contrastare le pratiche fiscali dannose in modo più efficace, tenendo conto della trasparenza e della sostanza ( EN / FR  / ES  / DEU )
Azione 6: Prevenire la concessione di vantaggi derivanti dal trattato in circostanze inadeguate ( EN / ES )
Azione 7: prevenire l’elusione artificiale di Stabile organizzazione di stato ( EN / FR  / ES )
Azioni 8-10: allineare i risultati dei prezzi di trasferimento con la creazione di valore ( EN / FR  / ES )
Azione 11: misurazione e monitoraggio BEPS ( EN )
Azione 12: norme sulla divulgazione  obbligatoria ( EN /  FR  / ES / KOR )
Azione 13: Guida alla documentazione sui prezzi di trasferimento e alla rendicontazione paese per paeseEN / FR  / ES  / DEU )
Azione 14: rendere più efficaci i meccanismi di risoluzione delle controversie ( EN / FR  / ES  / KOR )
Azione 15: sviluppo di uno strumento multilaterale per modificare i trattati fiscali bilaterali ( EN / FR  / ES )

Nella sezione del sito OCSE dedicata al BEPS è pubblicata una mappa interattiva attraverso la quale è possibile verificare per ogni Stato la sua adesione:

A partire dal 4 novembre 2021, oltre 135 paesi e giurisdizioni hanno aderito a un nuovo piano a due pilastri per riformare le norme fiscali internazionali e garantire che le imprese multinazionali paghino una quota equa di imposte ovunque operino.

L’erosione della base imponibile nazionale e il trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit ShiftingBEPS) dovuti alle imprese multinazionali che sfruttano i divari e le discrepanze tra i sistemi fiscali dei diversi paesi interessano tutti i paesi. La maggiore dipendenza dei paesi in via di sviluppo dall’imposta sul reddito delle società significa che soffrono di Base Erosion and Profit Shifting in modo sproporzionato.

Le imprese operano a livello internazionale, quindi i governi devono agire insieme per affrontare la BEPS e ripristinare la fiducia nei sistemi fiscali nazionali e internazionali. Le pratiche BEPS costano ai paesi 100-240 miliardi di dollari di entrate perse all’anno , che equivalgono al 4-10% del gettito fiscale globale sul reddito delle società.

Collaborando nel quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS), oltre 135 paesi e giurisdizioni stanno attuando  15 azioni  per contrastare l’elusione fiscale, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali, garantire un contesto fiscale più trasparente e affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dei l’economia .

Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS

1. Albania
2. Andorra
3. Angola
4. Anguilla
5. Antigua and Barbuda
6. Argentina
7. Armenia
8. Aruba
9. Australia
10. Austria
11. Azerbaijan
12. The Bahamas
13. Bahrain
14. Barbados
15. Belarus
16. Belgium
17. Belize
18. Benin
19. Bermuda
20. Bosnia and Herzegovina
21. Botswana
22. Brazil
23. British Virgin Islands
24. Brunei Darussalam
25. Bulgaria
26. Burkina Faso
27. Cabo Verde
28. Cameroon
29. Canada
30. Cayman Islands
31. Chile
32. China (People’s Republic of)
33. Colombia
34. Congo
35. Cook Islands
36. Costa Rica
37. Côte d’Ivoire
38. Croatia
39. Curaçao
40. Czech Republic
41. Democratic Republic of the Congo
42. Denmark
43. Djibouti
44. Dominica
45. Dominican Republic
46. Egypt
47. Estonia
48. Eswatini
49. Faroe Islands
50. Finland
51. France
52. Gabon
53. Georgia
54. Germany
55. Gibraltar
56. Greece
57. Greenland
58. Grenada
59. Guernsey
60. Haiti
61. Honduras
62. Hong Kong, China
63. Hungary
64. Iceland
65. India
66. Indonesia
67. Ireland
68. Isle of Man
69. Israel
70. Italy
71. Jamaica
72. Japan
73. Jersey
74. Jordan
75. Kazakhstan
76. Kenya
77. Korea
78. Latvia
79. Liberia
80. Liechtenstein
81. Lithuania
82. Luxembourg
83. Macau, China
84. Malaysia
85. Maldives
86. Malta
87. Mauritania
88. Mauritius
89. Mexico
90. Monaco
91. Mongolia
92. Montenegro
93. Montserrat
94. Morocco
95. Namibia
96. Netherlands
97. New Zealand
98. Nigeria
99. North Macedonia
100.Norway
101.Oman
102.Pakistan
103.Panama
104.Papua New Guinea
105.Paraguay
106.Peru
107.Poland
108.Portugal
109.Qatar
110.Romania
111.Russian Federation
112.Saint Kitts and Nevis
113.Saint Lucia
114.Saint Vincent and the Grenadines
115.Samoa
116.San Marino
117.Saudi Arabia
118.Senegal
119.Serbia
120.Seychelles
121.Sierra Leone
122.Singapore
123.Slovak Republic
124.Slovenia
125.South Africa
126.Spain
127.Sri Lanka
128.Sweden
129.Switzerland
130.Thailand
131.Togo
132.Trinidad and Tobago
133.Tunisia
134.Türkiye
135.Turks and Caicos Islands
136.Ukraine
137.United Arab Emirates
138.United Kingdom
139.United States
140.Uruguay
141.Viet Nam
142.Zambia

 

OCSE – BEPS – Azione 12 Regole di divulgazione obbligatoria (Mandatory Disclosure Rules – MDR)

Il 12 febbraio 2013  l’OCSE ha pubblicato l’“Addressing Base Erosion and Profit Shifting” (Affrontare l’erosione della base e lo spostamento dei profitti). 

L’Addressing Base Erosion and Profit Shifting presenta gli studi ed i dati disponibili sull’esistenza e l’entità dell’erosione della base e del trasferimento dei profitti (BEPS). Il rapporto raccomanda lo sviluppo di un piano d’azione per affrontare le questioni BEPS in modo completo.

Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE / G20 mira a creare un unico insieme di norme fiscali internazionali basate sul consenso per affrontare il BEPS e quindi a proteggere le basi imponibili offrendo al contempo maggiore certezza e prevedibilità ai contribuenti.

Nel quadro inclusivo OCSE / G20 sul BEPS, oltre 135 paesi stanno attuando  15 azioni  per contrastare l’elusione fiscale, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali e garantire un ambiente fiscale più trasparente.

L’Azione 12 del BEPS –  Regole sulla divulgazione obbligatoria (Mandatory Disclosure Rules) fornisce raccomandazioni per l’elaborazione di norme che richiedano ai contribuenti e ai consulenti di divulgare accordi di pianificazione fiscale aggressiva. Queste raccomandazioni cercano di trovare un equilibrio tra la necessità di informazioni tempestive sui regimi di pianificazione fiscale aggressiva e l’obbligo che la divulgazione sia adeguatamente mirata, applicabile ed eviti di imporre oneri di conformità indebiti ai contribuenti.

L’azione 12 è finalizzata a strutturare la condivisione, tra le varie Amministrazioni finanziarie, degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva riscontrati. Il piano, mira inoltre a incentivare la trasparenza dei contribuenti che intendono attuare schemi di pianificazione fiscale attraverso specifiche disclosure rules.

L’azione 12 contiene raccomandazioni relative alla progettazione di norme di divulgazione obbligatoria per i regimi di pianificazione fiscale aggressiva, tenendo conto dei costi amministrativi e di conformità per le amministrazioni fiscali e le imprese e attingendo alle esperienze dei paesi che hanno attuato tali norme.

La mancanza di informazioni tempestive, complete e pertinenti sulle strategie di pianificazione fiscale aggressiva è una delle principali sfide affrontate dalle autorità fiscali di tutto il mondo. Queste informazioni sono essenziali per consentire ai governi di rispondere rapidamente ai rischi fiscali attraverso valutazioni del rischio informate, audit o modifiche alla legislazione o ai regolamenti.

Il rapporto OCSE 2015 sulle regole di divulgazione obbligatoria fornisce un quadro modulare che consente ai paesi di progettare un regime di divulgazione che soddisfi la loro esigenza di ottenere informazioni tempestive su schemi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressivi o abusivi, nonché sui promotori e gli utenti di tali schemi. Laddove un paese desideri adottare norme di divulgazione obbligatoria, le raccomandazioni forniscono la flessibilità necessaria per bilanciare la necessità di un paese di informazioni migliori e più tempestive con gli oneri di conformità per i contribuenti.

La relazione sull’azione 12 formula inoltre raccomandazioni specifiche per le norme relative ai regimi fiscali internazionali, nonché per lo sviluppo e l’attuazione di uno scambio di informazioni e di una cooperazione più efficaci tra le amministrazioni fiscali.

La direttiva n. 2011/16/UE  (Directive Administrative Cooperation 1 – DAC 1) del 15 febbraio 2011 che ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2013, la direttiva n. 77/799/CEE, implementando l’Azione 12 del BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) –  Regole sulla divulgazione obbligatoria (Mandatory Disclosure Rules (MDR)), stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano tra loro ai fini dello scambio di informazioni fiscali per le Amministrazioni finanziarie volte ad arginare i meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva introducendo sistemi di controllo ispirati alla c.d. cooperative compliance. Negli anni la DAC 1 è stata varie volte modificata, estendendone sempre più il suo ambito di applicazione.

Con l’adozione della Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica da parte degli Stati membri dell’UE (DAC 6), vi è stata una diffusione significativa nelle giurisdizioni che ora dispongono di norme obbligatorie in materia di divulgazione. Questa direttiva comporterà la segnalazione alle autorità fiscali dell’UE della pianificazione fiscale aggressiva transfrontaliera, delle strutture offshore e dei sistemi di elusione del Common Reporting Standard. La direttiva incorpora le regole modello stabilite nel rapporto dell’OCSE del 2018 Model Mandatory Disclosure Rules (MDR)  for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures .

OCSE / G20 – Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

OCSE / G20 – Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

Il 12 febbraio 2013  l’OCSE ha pubblicato l’“Addressing Base Erosion and Profit Shifting” (Affrontare l’erosione della base e lo spostamento dei profitti). 

L’Addressing Base Erosion and Profit Shifting presenta gli studi ed i dati disponibili sull’esistenza e l’entità dell’erosione della base e del trasferimento dei profitti (BEPS). Il rapporto raccomanda lo sviluppo di un piano d’azione per affrontare le questioni BEPS in modo completo.

Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE / G20 mira a creare un unico insieme di norme fiscali internazionali basate sul consenso per affrontare il BEPS e quindi a proteggere le basi imponibili offrendo al contempo maggiore certezza e prevedibilità ai contribuenti.

Nel quadro inclusivo OCSE / G20 sul BEPS, oltre 135 paesi stanno attuando  15 azioni  per contrastare l’elusione fiscale, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali e garantire un ambiente fiscale più trasparente:

  • Azione 1 Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazioneNecessità di individuare una corretta disciplina fiscale per l’economia digitale, caratterizzata da una crescente dicotomia tra luogo in cui avviene la vendita di beni e servizi e luogo della tassazione del  relativo reddito. Infatti, laddove un imprenditore ritrae utili da operazioni poste in essere online, svolte il più delle volte con clienti localizzati in un Paese diverso da quello della residenza fiscale della stesso imprenditore, allo stato attuale, si verifica una inadeguata allocazione dei diritti impositivi sui profitti d’impresa, per via della mancanza di regole che riconducano tali diritti impositivi alla giurisdizione fiscale  dello Stato in cui l’imprenditore ha la residenza fiscale ed in cui si esercita l’attività.
  • Azione 2 Neutralizzare gli effetti degli accordi di disallineamento ibrido  – I disalinneamenti da ibrido scaturiscono dalla mancanza di uniformità e convergenza fra i sistemi tributari dei singoli Stati. La Action 2 si basa sulla necessità di introdurre apposite disposizioni nei trattati  (per. es. le tie-breaker, incluse nei trattati fiscali per aiutare a determinare quale paese ha il diritto di tassare un individuo come paese di residenza nel caso in cui l’individuo si qualifichi come residente (ai fini fiscali) ai sensi delle leggi nazionali di entrambi i paesi.) e raccomandazioni volte a neutralizzare gli effetti (come ad esempio doppia deduzione, doppia non tassazione, differimento a lungo termine della tassazione) derivanti dall’utilizzo di strumenti ed entità ibride (vedi il precedente rapporto nel “Le Strutture Ibride (Hybrid Mismatch Arrangements): Tematiche di politica e compliance fiscale) per assicurare che queste non siano in “operazioni” di di mero arbitraggio fiscale (pratica di pianificazione fiscale aggressiva che consiste nello sfruttare a proprio vantaggio le differenze di carico fiscale in vigore in due o più differenti paesi, localizzando le proprie attività produttive dove subiscono un minor carico fiscale). Nell’ambito della Action 2 è sta pubblicato il rapporto “Neutralizzazione degli effetti degli accordi di disallineamento dei rami di azienda“.
  • Azione 3 Società estera controllata – Rafforzamento della disciplina Controlled foreign companies (cfc)
  • Azione 4 Limitazione delle detrazioni di interessi  -Identificazione di best practices che supportino l’elaborazione di regole volte a contrastare l’erosione della base imponibile che deriva da transazioni finanziarie infragruppo così da limitare l’eccessiva deducibilità di componenti negativi di reddito, laddove essa si presti a generare scenari di totale abbattimento fiscale.
  • Azione 5 Pratiche fiscali dannose  – Favorire azioni volte a prevenire pratiche fiscali dannose incrementando la trasparenza e facendo emergere la sostanza delle operazioni che effettivamente si intendono realizzare, anche attraverso l’incentivazione di scambi di informazioni.
  • Azione 6 Prevenzione dell’abuso dei trattati fiscali – Rafforzando le clausole antiabuso, evitare l’abuso delle convenzioni contro le doppie imposizioni con l’obiettivo di prevenire la concessione  di benefici  convenzionali in circostanze inappropriate (il “treaty shopping” rappresenta una particolare forma di international tax planning “elusivo” attuata attraverso l’indebito utilizzo delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni sui redditi).
  • Azione 7 Definizione di stabile organizzazione – Il lavoro svolto nell’ambito dell’azione 7 di BEPS fornisce modifiche alla definizione di stabile organizzazione nel modello di convenzione fiscale dell’OCSE per affrontare le strategie utilizzate per prevenire artificiosi occultamenti di stabili organizzazioni ed evitare di avere una presenza imponibile in una giurisdizione ai sensi dei trattati fiscali, ad esempio tramite i cosiddetti  “commissionaire arrangements” privi di effettiva
    sostanza economica o non coerenti con funzioni e
    attivita` svolte.
  • Le modifiche limiteranno inoltre l’applicazione di una serie di eccezioni alla definizione di stabile organizzazione alle attività di natura preparatoria o ausiliaria e garantiranno che non sia possibile trarre vantaggio da queste eccezioni frammentando un’attività operativa coesa in più piccole operazioni; affronteranno anche le situazioni in cui l’eccezione applicabile ai cantieri è aggirata attraverso i contratti di scissione tra imprese strettamente collegate.
    Le modifiche alle definizioni di stabile organizzazione sono state integrate nel modello di convenzione fiscale dell’OCSE del 2017 e nella parte IV della  CONVENZIONE MULTILATERALE PER L’ATTUAZIONE DI MISURE RELATIVE ALLE CONVENZIONI FISCALI FINALIZZATE A PREVENIRE L’EROSIONE DELLA BASE IMPONIBILE E LO SPOSTAMENTO DEI PROFITTI (Multilateral Instrument (MLI)) (articoli da 12 a 15). Lo strumento multilaterale (MLI) è uno strumento flessibile che consente alle giurisdizioni di adottare misure relative ai trattati BEPS per contrastare il BEPS e rafforzare la loro rete di trattati. Il MLI è stato firmato da quasi 90 giurisdizioni e circa la metà dei firmatari del MLI ha finora adottato gli articoli del MLI che implementano le modifiche alla stabile organizzazione.
  • Azioni 8 – 9 -10 Prezzi di trasferimento – L’Ocse evidenzia la tendenza, nell’ambito delle multinazionali, all’allocazione dei profitti, a fini meramente fiscali, in Paesi diversi da quelli in cui ha effettivamente luogo l’attività economica, attraverso una inappropriata allocazione di rischi, intangible e capitali. Emerge quindi la necessità di adottare più chiare definizioni di questi ultimi nonchè di valorizzarli adeguatamente in maniera tale da consentire un’equa allocazione dei profitti, coerente con la creazione del valore.
  • Il rapporto contiene revisioni alle Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento per allineare i risultati dei prezzi di trasferimento con la creazione di valore. La guida rivista si concentra sulle seguenti aree chiave: questioni relative ai prezzi di trasferimento relative alle transazioni che coinvolgono beni immateriali; accordi contrattuali, inclusa l’allocazione contrattuale dei rischi e dei relativi utili, che non sono supportati dalle attività effettivamente svolte; il livello di ritorno al finanziamento fornito da un membro di un gruppo multinazionale ricco di capitale, se tale rendimento non corrisponde al livello di attività intrapresa dalla società di finanziamento; e altre aree ad alto rischio.
  • A tal proposito rileva evidenziare come la disciplina del transfer pricing, applicata con riferimento agli intangible, sia oggetto di particolare attenzione da parte dell’Ocse che, il 30 luglio 2013,  ha pubblicato il “Revised discussion draft on transfer pricing aspects on intangible” .
    Vedi: “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017.
  • Azione 11 Analisi dei dati BEPS – Il rapporto BEPS Action 11 Measuring and Monitoring BEPS ha stabilito metodologie per raccogliere e analizzare i dati sugli effetti economici e fiscali dei comportamenti di elusione fiscale e sull’impatto delle misure proposte nell’ambito del progetto BEPS.
  • Azione 12 Regole sulla divulgazione obbligatoria – L’azione è finalizzata a strutturare la condivisione, tra le varie Amministrazioni finanziarie, degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva riscontrati. Il piano, mira inoltre a incentivare la trasparenza dei contribuenti che intendono attuare schemi di pianificazione fiscale attraverso specifiche disclosure rules.
  • Azione 13 Reporting paese per paese – Nell’ambito dell’azione 13 BEPS, tutte le grandi imprese multinazionali (MNE) sono tenute a preparare un rapporto paese per paese (CbC) con dati aggregati sulla ripartizione globale di reddito, profitto, imposte pagate e attività economica tra le giurisdizioni fiscali in cui opera . Questo rapporto CbC è condiviso con le amministrazioni fiscali di queste giurisdizioni, per l’utilizzo in prezzi di trasferimento di alto livello e valutazioni del rischio BEPS.
  • Azione 14 Procedura di mutuo accordo –  L’obiettivo è quello di agevolare le procedure di risoluzione dei conflitti attraverso lo sviluppo di innovative modalità di risoluzione delle controversie attraverso un solido processo di revisione tra pari che cerca di aumentare l’efficienza e migliorare la tempestività della risoluzione delle controversie sulla doppia imposizione.
  • Azione 15 Strumento multilaterale – per assicurare che le azioni siano prontamente attuate, saranno definiti strumenti multilaterali prevedendo la possibilità, per i paesi interessati, di modificare gli accordi bilaterali in modo da adeguarsi al rapido evolversi dell’economia globale.

I rapporti finali del progetto BEPS, sono stati approvati e pubblicati il 5 ottobre 2015.

Dichiarazione esplicativa 2015 ( EN / FR / ES / DEU )
Azione 1: affrontare le sfide fiscali dell’economia digitale  ( EN  / FR )
Azione 2: neutralizzazione degli effetti di accordi ibridi non corrispondenti  ( EN  / FR / DEU )
Azione 3: progettazione di regole efficaci per società estere controllate  ( EN / FR  / ES )
Azione 4: Limitare l’erosione della base che comporta detrazioni di interessi e altri pagamenti finanziari ( EN / FR /  DEU  / KOR )
Azione 5: Contrastare le pratiche fiscali dannose in modo più efficace, tenendo conto della trasparenza e della sostanza ( EN / FR  / ES  / DEU )
Azione 6: Prevenire la concessione di vantaggi derivanti dal trattato in circostanze inadeguate ( EN / ES )
Azione 7: prevenire l’elusione artificiale di Stabile organizzazione di stato ( EN / FR  / ES )
Azioni 8-10: allineare i risultati dei prezzi di trasferimento con la creazione di valore ( EN / FR  / ES )
Azione 11: misurazione e monitoraggio BEPS ( EN )
Azione 12: norme sulla divulgazione  obbligatoria ( EN /  FR  / ES / KOR )
Azione 13: Guida alla documentazione sui prezzi di trasferimento e alla rendicontazione paese per paese ( EN / FR  / ES  / DEU )
Azione 14: rendere più efficaci i meccanismi di risoluzione delle controversie ( EN / FR  / ES  / KOR )
Azione 15: sviluppo di uno strumento multilaterale per modificare i trattati fiscali bilaterali ( EN / FR  / ES )

Nella sezione del sito OCSE dedicata al BEPS è pubblicata una mappa interattiva attraverso la quale è possibile verificare per ogni Stato la sua adesione:

OCSE – Neutralizzazione degli effetti degli accordi di disallineamento dei rami di azienda, Action 2 BEPS

La relazione del 2017 “Neutralising the Effects of Branch Mismatch Arrangements, Action 2” definisce le raccomandazioni per le regole di disallineamento delle filiali che allineano il trattamento di queste strutture con il trattamento degli accordi di disallineamento ibrido come stabilito nella relazione 2015 “Neutralizing the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 – 2015 Final Report” sulla neutralizzazione degli effetti degli accordi di disallineamento ibridi (relazione dell’azione 2). I disallineamenti di filiale si verificano quando le regole ordinarie per la ripartizione delle entrate e delle spese tra la filiale e la sede centrale fanno sì che una parte del reddito netto del contribuente sfugga all’onere fiscale sia nella giurisdizione della filiale che in quella di residenza. A differenza dei disallineamenti ibridi, che derivano da conflitti nel trattamento legale di entità o strumenti, i disallineamenti delle filiali sono il risultato delle differenze nel modo in cui la filiale e la sede centrale tengono conto di un pagamento effettuato da o alla filiale. Il rapporto del 2017 identifica cinque tipi fondamentali di accordi di disallineamento delle filiali che danno luogo a uno dei tre tipi di disallineamenti: risultati di deduzione / nessuna inclusione (D / NI), risultati di doppia deduzione (DD) e deduzione indiretta / nessuna inclusione (indiretta D / NI) risultati. Questo rapporto include raccomandazioni specifiche per migliorare la legislazione nazionale intese a ridurre la frequenza dei disallineamenti delle filiali nonché norme mirate sui disallineamenti delle filiali che regolano le conseguenze fiscali nella giurisdizione di residenza o di filiale al fine di neutralizzare il disallineamento ibrido senza disturbare nessuno degli altri risultati fiscali, commerciali o regolamentari. Gli allegati del rapporto riassumono le raccomandazioni e forniscono una serie di esempi che illustrano il funzionamento previsto delle regole raccomandate.