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EMIRATI ARABI UNITI – Decreto ministeriale n. 139 del 2023 in materia di attività qualificanti e attività escluse ai fini del DL n. 47 del 2022 in materia di tassazione delle persone giuridiche e delle imprese

UNITED ARAB EMIRATES

Ministerial Decision No. 139 of 2023 Regarding Qualifying Activities and Excluded Activities for the Purposes of Federal Decree Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses

EMIRATI ARABI UNITI

Decreto ministeriale n. 139 del 2023 in materia di attività qualificanti e attività escluse ai fini del DL n. 47 del 2022 in materia di tassazione delle persone giuridiche e delle imprese

Ministro di Stato per gli affari finanziari:

  • Rivista la Costituzione,
  • Legge federale n. 1 del 1972 sulle competenze dei ministeri e poteri dei ministri, e sue modifiche,
  • Decreto legge federale n. 13 del 2016 sull’istituzione dell’Autorità fiscale federale e sue modifiche,
  • Decreto legge federale n. 8 del 2017 sull’imposta sul valore aggiunto e successive modifiche,
  • Decreto legge federale n. 28 del 2022 sulle procedure tributarie,
  • Decreto legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle persone giuridiche e delle imprese,
  • Decisione del Consiglio dei Ministri n. 59 del 2017 sulle zone designate ai fini del decreto legge federale n. 8 del 2017 sull’imposta sul valore aggiunto,
  • Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 sulla determinazione del reddito ammissibile della persona qualificata per la zona franca ai fini del decreto federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese,

Deciso:

Articolo (1) Definizioni

Le parole e le espressioni nella presente decisione hanno gli stessi significati specificati nel decreto-legge federale n. 47 del 2022 (“Legge sull’imposta sulle società”) e nella decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 di cui sopra, e le seguenti parole ed espressioni hanno i significati assegnati a ciascuno:

Nave: Qualsiasi struttura normalmente operante o predisposta per operare nella navigazione marittima indipendentemente dalla sua potenza e stazza.

Aereo: Qualsiasi macchina che possa trarre supporto nell’atmosfera dalle reazioni dell’aria diverse dalle reazioni dell’aria contro la superficie della terra.

Zona designata: una zona designata come definita nel decreto legge federale n. 8 del 2017 di cui sopra e che è stata specificata come zona franca ai fini della legge sull’imposta sulle società.

Articolo (2) Attività Qualificate

  1. Ai fini della Decisione del Gabinetto n. 55 del 2023 di cui sopra, e fatta salva la Clausola (2) del presente Articolo e l’Articolo (3) della presente Decisione, le seguenti attività condotte da una Persona qualificata per la zona franca saranno considerate Attività Qualificate:

(a) Fabbricazione di beni o materiali.

(b) Lavorazione di merci o materiali.

(c) Detenzione di azioni e altri titoli.

(d) Proprietà, gestione e esercizio delle navi.

(e) Servizi di riassicurazione soggetti alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato.

(f) Servizi di gestione di fondi soggetti alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato.

(g) Servizi di gestione patrimoniale e di investimento soggetti alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato.

(h) Servizi di Sede alle Parti Correlate.

(i) Servizi di tesoreria e finanziamento alle Parti Correlate.

(j) Finanziamento e leasing di aeromobili, inclusi motori e componenti rotanti.

(k) Distribuzione di beni o materiali in o da una Zona designata a un cliente che rivende tali beni o materiali, o parti di essi o lavora o altera tali beni o materiali o parti di essi ai fini della vendita o della rivendita.

(l) Servizi di logistica.

(m) Qualsiasi attività accessoria alle attività elencate nei paragrafi da (a) a (l) della presente Clausola.

  1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente Decisione o da qualsiasi altra decisione emessa dal Ministro, le attività di cui alla Clausola (1) del presente Articolo avranno il significato previsto dalle rispettive leggi che regolano tali attività.
  2. In applicazione del paragrafo (k) della Clausola (1) di questo Articolo, l’attività di distribuzione di merci o materiali deve essere intrapresa in o da una Zona Designata e le merci oi materiali che entrano nello Stato devono essere importati attraverso la Zona Designata.
  3. Ai fini del paragrafo (m) della Clausola (1) del presente Articolo, un’attività sarà considerata accessoria laddove non svolga alcuna funzione indipendente ma sia necessaria per lo svolgimento dell’Attività qualificante principale.

Articolo (3) Attività escluse

  1. Ai fini della delibera del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 di cui sopra, sono considerate Attività Escluse le seguenti attività:

(a)  Tutte le transazioni con persone fisiche, ad eccezione delle transazioni relative alle attività qualificanti specificate ai paragrafi (d), (f), (g) e (j) della clausola (1) dell’articolo (2) della presente decisione.

(b) Attività bancarie soggette alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato.

(c) Attività assicurative soggette alla supervisione regolamentare dell’autorità competente nello Stato, diverse dall’attività specificata al paragrafo (e) della clausola (1) dell’articolo (2) della presente decisione.

(d) Attività finanziarie e di leasing soggette alla supervisione regolamentare dell’autorità competente nello Stato, diverse da quelle specificate ai paragrafi (i) e (j) della Clausola (1) dell’Articolo (2) della presente Decisione.

(e) Proprietà o sfruttamento di beni immobili, diversi dai Beni Commerciali situati in una Zona Franca in cui la transazione relativa a tale Bene Commerciale è condotta con altri Soggetti della Zona Franca.

(f) Proprietà o sfruttamento di beni di proprietà intellettuale.

(g) Qualsiasi attività accessoria alle attività elencate nei paragrafi da (a) a (f) della presente Clausola.

  1. Ai fini del paragrafo (g) della Clausola (1) del presente Articolo, un’attività sarà considerata accessoria qualora non svolga alcuna funzione indipendente ma sia necessaria per lo svolgimento dell’Attività principale esclusa.
  2. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente Decisione o da qualsiasi altra decisione emessa dal Ministro, le attività di cui alla Clausola (1) del presente Articolo avranno il significato previsto dalle rispettive leggi che regolano tali attività.

Articolo (4) Requisiti de minimis

Ai fini dell’articolo (4) della Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 di cui sopra, i requisiti de minimis saranno considerati soddisfatti qualora le Entrate non ammissibili ottenute dal Soggetto Idoneo della Zona Franca in un Periodo Fiscale non superino il 5% (cinque percento) del reddito totale della persona qualificata per la zona franca in quel periodo fiscale o 5.000.000 AED (cinque milioni di dirham), a seconda di quale sia inferiore.

Articolo (5) Altre condizioni

  1. Oltre alle condizioni di cui alla clausola (1) dell’articolo (18) della legge sull’imposta sulle società, una persona qualificata per la zona franca deve soddisfare le seguenti due condizioni:

(a) Le sue entrate non ammissibili non superano i requisiti de minimis di cui all’articolo (4) della presente decisione.

(b) Redige bilanci certificati in conformità con qualsiasi decisione emessa dal Ministro sui requisiti per preparare e mantenere bilanci certificati ai fini della legge sull’imposta sulle società.

  1. Una persona qualificata per la zona franca che in un determinato momento durante un periodo fiscale non soddisfa nessuna delle condizionidi cui alla clausola (1) dell’articolo (18) della legge sull’imposta sulle società e la presente decisione e qualsiasi altra condizione prescritta dal ministro cesserà di essere una persona qualificata per la zona franca dall’inizio del relativo periodo fiscale e per il successivo ( 4) quattro periodi d’imposta.

Articolo (6) Pubblicazione e applicazione della presente decisione

La presente decisione è pubblicata ed entra in vigore il 1° giugno 2023.

Mohamed bin Hadi Al Hussaini Ministro di Stato per gli affari finanziari

Rilasciato da noi, Il: 12 Dhi al-Qi`dah 1444 H Corrispondente a: 01/06/2023

EMIRATI ARABI UNITI – Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 sulla determinazione del reddito qualificante per la persona qualificata per la zona franca ai fini del decreto-legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese

UNITED ARAB EMIRATES

Cabinet Decision No. 55 of 2023 on Determining Qualifying Income for the Qualifying Free Zone Person for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses

EMIRATI ARABI UNITI

Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 sulla determinazione del reddito qualificante per la persona qualificata per la zona franca ai fini del decreto-legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese

  • Rivista la Costituzione,
  • Legge federale n. 1 del 1972 sulle competenze dei ministeri e poteri dei ministri, e sue modifiche,
  • Decreto legge federale n. 13 del 2016 sull’istituzione dell’Autorità fiscale federale e sue modifiche,
  • Decreto legge federale n. 28 del 2022 sulle procedure tributarie,
  • Decreto legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle persone giuridiche e delle imprese,
  • Facendo seguito a quanto presentato dal Ministro delle Finanze e previa approvazione del Consiglio dei Ministri,

Deciso:

Articolo (1) Definizioni

Alla presente decisione si applicano le definizioni del decreto legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese, con l’eccezione che le seguenti parole ed espressioni avranno il significato assegnato a ciascuna di esse, a meno che il contesto non richieda diversamente:

Stabilimento nazionale: Un luogo di attività o altra forma di presenza di una persona qualificata per la zona franca al di fuori della zona franca nello Stato.

Attività qualificanti: Qualsiasi attività determinata da una decisione emessa dal Ministro e condotta da una persona qualificata per la zona franca da cui deriva un reddito qualificante.

Attività escluse: Qualsiasi attività determinata da una decisione emessa dal Ministro e condotta da una persona qualificata per la zona franca da cui deriva un reddito non qualificante.

Persona non in zona franca: Qualsiasi Persona che non sia una Persona della Zona Franca.

Proprietà commerciale:  Bene immobile o parte di esso:

(a) utilizzato esclusivamente per un’attività commerciale o aziendale.

(b) non utilizzato come luogo di residenza o alloggio inclusi hotel, motel, bed and breakfast, residence e simili.

Articolo (2) Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente decisione si applicano alle persone qualificate per la zona franca.

Articolo (3) Reddito qualificante

  1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo (18) della legge sull’imposta sulle società, il reddito ammissibile della persona qualificata della zona franca includerà le seguenti categorie di reddito, a condizione che tale reddito non sia attribuibile a una stabile organizzazione nazionale o a una stabile organizzazione straniera in ai sensi dell’articolo 5 della presente decisione o alla proprietà o allo sfruttamento di beni immobili ai sensi dell’articolo 6 della presente decisione:

(a) Redditi derivanti da operazioni con altri Soggetti della Zona Franca, ad eccezione dei redditi derivanti da Attività Escluse.

(b) Reddito derivante da transazioni con una persona non appartenente alla zona franca, ma solo in relazione alle attività qualificate che non sono attività escluse.

(c) Qualsiasi altro reddito a condizione che la persona qualificata per la zona franca soddisfi i requisiti de minimis di cui all’articolo (4) della presente decisione.

  1. Ai fini del paragrafo (a) della Clausola (1) di questo Articolo, il reddito sarà considerato come derivato da transazioni con una Persona della Zona Franca in cui tale Persona della Zona Franca è il Beneficiario dei relativi servizi o Beni.
  2. Ai fini del presente articolo, il termine “beneficiario beneficiario” indica una persona che ha il diritto di utilizzare e godere del servizio o del bene e non ha l’obbligo contrattuale o legale di trasferire tale servizio o bene a un’altra persona e con il termine “Bene” si intendono i beni materiali o immateriali che hanno valore economico nell’affare, compresi i beni mobili e immobili.
  3. Il Reddito Qualificante includerà il reddito derivante da qualsiasi Persona laddove tale reddito sia accessorio rispetto al reddito ai sensi del paragrafo (a) o (b) della Clausola (1) del presente Articolo.
  4. Al fine di determinare se una persona qualificata per la zona franca ha una stabile organizzazione nazionale, si applicano le disposizioni dell’articolo (14) della legge sull’imposta sulle società e l’espressione “persona qualificata per la zona franca” deve essere utilizzata al posto dell’espressione “non Residente”, e l’espressione “aree geografiche al di fuori delle Zone Franche nello Stato” deve essere utilizzata al posto della parola “Stato”, ovunque usata in detto articolo.

Articolo (4) Requisiti de minimis

  1. I requisiti de minimis saranno considerati soddisfatti se le Entrate non ammissibili ottenute dal Soggetto Idoneo della Zona Franca in un Periodo Fiscale non superano una percentuale del reddito totale del Soggetto Idoneo della Zona Franca in quel Periodo Fiscale come specificato dal Ministro, o un importo indicato dal Ministro, se inferiore.
  2. Fatta salva la clausola (3) del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

(a)  I ricavi non idonei sono i ricavi derivanti in un periodo fiscale da uno dei seguenti:

      1. Attività escluse.
      2. Attività che non sono attività idonee in cui l’altra parte della transazione è una persona non appartenente alla zona franca.

(b)  Il ricavo totale è tutto il ricavo derivato da una persona qualificata della zona franca in un periodo fiscale.

  1. Le seguenti Entrate non saranno incluse nel calcolo delle Entrate non ammissibili e delle Entrate totali:

(a) Ricavi attribuibili a beni immobili ubicati in Zona Franca derivanti dalle seguenti transazioni:

      1. Transazioni con persone non appartenenti alla zona franca in materia di proprietà commerciale.
      2. Transazioni con qualsiasi Persona in relazione a beni immobili che non sono Proprietà Commerciali.

(b) Entrate attribuibili a una stabile organizzazione nazionale o a una stabile organizzazione estera della persona qualificata per la zona franca.

  1. Ai fini del presente articolo, una persona qualificata per la zona franca e la sua stabile organizzazione nazionale o straniera saranno trattate come se la struttura fosse una persona separata e indipendente che è una parte correlata della persona qualificata per la zona franca.

Articolo (5) Reddito attribuibile ad una stabile organizzazione nazionale o ad una stabile organizzazione estera

  1. Il reddito attribuibile a una stabile organizzazione nazionale o a una stabile organizzazione estera della persona qualificata per la zona franca sarà considerato reddito imponibile e tassato in conformità al paragrafo (b) della clausola (2) dell’articolo (3) della legge sull’imposta sulle società.
  2. Il reddito attribuibile a una stabile organizzazione nazionale o a una stabile organizzazione estera di una persona qualificata in zona franca per un periodo fiscale è il reddito imponibile di tale organizzazione per quel periodo calcolato come se la struttura fosse una persona separata e indipendente che è una parte correlata della persona qualificata per la zona franca.

Articolo (6) Reddito attribuibile a beni immobili siti in zona franca

  1. Il reddito attribuibile a beni immobili situati in una zona franca che deriva dalle operazioni di seguito indicate sarà considerato reddito imponibile e tassato in conformità al paragrafo (b) della clausola (2) dell’articolo (3) della legge sull’imposta sulle società:

(a)  Transazioni con persone non appartenenti alla zona franca in materia di proprietà commerciale.

(b)  Transazioni con qualsiasi Persona in relazione a beni immobili che non sono Proprietà Commerciali.

  1. Ai fini della clausola (1) del presente articolo, il reddito imponibile per un periodo di imposta è il reddito attribuibile ai beni immobili di cui ai paragrafi (a) e (b) della clausola (1) del presente articolo calcolato in conformità con le disposizioni pertinenti della legge sull’imposta sulle società.

Articolo (7) Mantenimento di una sostanza adeguata in una zona franca e outsourcing

  1. Una persona qualificata per la zona franca intraprenderà le sue principali attività generatrici di reddito in una zona franca e, tenuto conto del livello delle attività svolte, avrà risorse adeguate, un numero adeguato di dipendenti qualificati e dovrà sostenere un importo adeguato di spese operative.
  2. Le attività possono essere esternalizzate a una parte correlata in una zona franca oa terzi in una zona franca, a condizione che la persona qualificata in zona franca abbia un’adeguata supervisione dell’attività esternalizzata.

Articolo (8) Decisioni di esecuzione

Il Ministro emana le decisioni necessarie per l’attuazione delle disposizioni della presente decisione.

La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 1° giugno 2023.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primo ministro

Rilasciato da noi, Il: 10 Dhi al-Qi`dah 1444 H Corrispondente al: 30 maggio 2023

EMIRATI ARABI UNITI – Decreto legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese

UNITED ARAB EMIRATES

Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses

EMIRATI ARABI UNITI

Decreto legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese

Sua Altezza lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente degli Emirati Arabi Uniti, ha emanato il seguente Decreto Legge:

  • Rivista la Costituzione,
  • Legge federale n. 1 del 1972 sulle competenze dei ministeri e poteri dei ministri, e sue modifiche,
  • Legge federale n. 26 del 1981 sulla legge marittima commerciale e sue modifiche,
  • Legge federale n. 5 del 1985 che promulga la legge sulle transazioni civili e le sue modifiche,
  • Legge federale n. 18 del 1993 che promulga la legge sulle transazioni commerciali e le sue modifiche,
  • Legge federale n. 4 del 2000 sulla Securities and Commodities Authority and Market degli Emirati e relative modifiche,
  • Legge federale n. 8 del 2004 sulle zone franche finanziarie,
  • Legge federale n. 6 del 2007 sulla regolamentazione delle operazioni assicurative e sue modifiche,
  • Legge federale n. 2 del 2008 sulle società e associazioni nazionali di previdenza pubblica e relative modifiche,
  • Legge federale n. 8 del 2011 sulla riorganizzazione dell’istituto statale di controllo,
  • Legge federale n. 4 del 2012 sulla regolamentazione della concorrenza,
  • Legge federale n. 2 del 2014 sulle piccole e medie imprese,
  • Legge federale n. 12 del 2014 sull’organizzazione della professione di revisore dei conti, e sue modifiche,
  • Decreto legge federale n. 9 del 2016 sul fallimento, e sue modifiche,
  • Decreto legge federale n. 13 del 2016 sull’istituzione dell’Autorità fiscale federale e sue modifiche,
  • Legge federale n. 7 del 2017 sulle accise e relative modifiche,
  • Decreto legge federale n. 7 del 2017 sulle procedure tributarie e successive modifiche,
  • Decreto legge federale n. 8 del 2017 sull’imposta sul valore aggiunto e successive modifiche,
  • Decreto legge federale n. 14 del 2018 sulla Banca centrale e l’organizzazione delle istituzioni e delle attività finanziarie, e sue modifiche,
  • Decreto legge federale n. 15 del 2018 sulla riscossione delle entrate e dei fondi pubblici,
  • Decreto legge federale n. 26 del 2019 sulla finanza pubblica,
  • Decreto legge federale n. 19 del 2020 sul trust,
  • Decreto legge federale n. 31 del 2021 di promulgazione della legge sui reati e sulle pene, e sue modifiche,
  • Decreto legge federale n. 32 del 2021 sulle società commerciali,
  • Decreto legge federale n. 37 del 2021 sul registro di commercio,
  • Decreto legge federale n. 46 del 2021 sulle transazioni elettroniche e i servizi fiduciari,
  • Decreto legge federale n. 35 del 2022 che promulga la legge sulla prova nelle transazioni civili e commerciali,
  • Facendo seguito a quanto presentato dal Ministro delle Finanze e approvato dal Consiglio dei Ministri,

Capo Primo – Disposizioni generali

Articolo 1 – Definizioni

In applicazione delle disposizioni del presente decreto-legge, le seguenti parole ed espressioni avranno il significato attribuito a ciascuna di esse, salvo che il contesto non richieda diversamente:

Stato

:

Emirati Arabi Uniti.

Governo federale

:

Il governo degli Emirati Arabi Uniti.

Il governo locale

:

Qualsiasi governo degli Emirati membri della Federazione.

ministero

:

Ministero delle finanze.

Ministro

:

Ministro delle finanze.

Autorità

:

Autorità fiscale federale.

L’imposta sulle società

:

L’imposta imposta dal presente decreto-legge sulle persone giuridiche e sul reddito d’impresa.

Attività commerciale

:

Qualsiasi attività svolta regolarmente, in modo continuativo e indipendente da qualsiasi persona e in qualsiasi luogo, come attività industriali, commerciali, agricole, professionali, professionali, di servizio o di scavo o qualsiasi altra attività correlata all’uso di beni materiali o immateriali.

Reddito qualificante

:

Qualsiasi reddito derivante da una persona qualificata per la zona franca soggetta all’imposta sulle società all’aliquota specificata al paragrafo (a) della clausola 2 dell’articolo 3 del presente decreto-legge.

Ente governativo

:

Il governo federale, i governi locali, i ministeri, i dipartimenti governativi, le agenzie governative, le autorità e le istituzioni pubbliche del governo federale o dei governi locali.

Governo Entità controllata

:

Qualsiasi persona giuridica, direttamente o indirettamente interamente posseduta e controllata da un Ente di Governo, come specificato in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

Persona

:

Qualsiasi persona fisica o giuridica.

Attività economica

:

Qualsiasi transazione o attività, o serie di transazioni o serie di attività condotte da una Persona nel corso della propria Attività.

Attività obbligatoria

:

Qualsiasi attività svolta da un’entità controllata dal governo in conformità con lo strumento giuridico che istituisce o disciplinare l’ente, che è specificato in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

Territorio dello Stato

:

Le terre dello Stato, il mare territoriale e lo spazio aereo sovrastante.

Risorse naturali

:

Acqua, petrolio, gas, carbone, minerali formati naturalmente e altre risorse naturali non rinnovabili e non viventi che possono essere estratte dal territorio dello Stato.

Affari estrattivi

:

L’impresa o l’attività commerciale di esplorazione, estrazione, rimozione o altrimenti produzione e sfruttamento delle risorse naturali dello Stato o di qualsiasi interesse in esse determinato dal Ministro.

Attività di risorse naturali non estrattive

:

L’impresa o attività commerciale di separazione, trattamento, raffinazione, lavorazione, stoccaggio, trasporto, commercializzazione o distribuzione delle risorse naturali dello Stato.

Ente di pubblica utilità qualificato

:

Qualsiasi soggetto che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 9 del presente decreto-legge e che sia elencato con provvedimento emesso dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

Fondo di investimento qualificato

:

Qualsiasi entità la cui attività principale è l’emissione di interessi di investimento per raccogliere fondi o mettere in comune fondi di investitori o costituire un fondo di investimento comune con l’obiettivo di consentire al detentore di tale interesse di investimento di beneficiare dei profitti o degli utili derivanti dall’acquisizione, dalla detenzione, gestione o dismissione di partecipazioni, in conformità alla normativa applicabile e quando ricorrano le condizioni di cui all’articolo 10 del presente decreto-legge.

Persona esente

:

Una persona esente dall’imposta sulle società ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto-legge.

Soggetto passivo

:

Una persona soggetta all’imposta sulle società nello Stato ai sensi del presente decreto-legge.

Autorità di licenza

:

L’autorità competente interessata alla concessione di licenze o all’autorizzazione di un’impresa o di un’attività commerciale nello Stato.

Licenza

:

Un documento rilasciato da un’autorità di licenza in base al quale un’attività commerciale o commerciale viene svolta nello Stato.

Reddito imponibile

:

Il reddito soggetto all’imposta sulle società ai sensi del presente decreto-legge.

Anno finanziario

:

Il termine di cui all’articolo 57 del presente decreto-legge.

Dichiarazione dei redditi

:

Informazioni depositate presso l’Autorità per le Imposte sulle Società nella forma e nei modi prescritti dall’Autorità, inclusi eventuali allegati o allegati e le relative modifiche.

Periodo fiscale

:

Il periodo per il quale è necessario presentare una dichiarazione dei redditi.

Parte correlata

:

Qualsiasi persona associata a un soggetto passivo come determinato dal comma 1 dell’articolo 35 del presente decreto-legge.

Reddito

:

L’importo lordo del reddito derivato durante un periodo fiscale.

Borsa riconosciuta

:

Qualsiasi borsa valori stabilita nello Stato autorizzata e regolamentata dall’autorità competente pertinente, o qualsiasi borsa valori stabilita al di fuori dello Stato di pari livello.

Persona residente

:

Il soggetto passivo specificato al comma 3 dell’articolo 11 del presente decreto-legge.

Persona non residente

:

Il soggetto passivo specificato al comma 4 dell’articolo 11 del presente decreto-legge.

Zona libera

:

Un’area geografica designata e definita all’interno dello Stato che è specificata in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su suggerimento del Ministro.

Persona in zona franca

:

Una persona giuridica costituita, stabilita o altrimenti registrata in una Zona Franca, compresa una succursale di una Persona Non Residente registrata in una Zona Franca.

Associazione non incorporata

:

Un rapporto stabilito per contratto tra due o più persone, come una società di persone o un trust o qualsiasi altra associazione simile di persone, in conformità con la legislazione applicabile dello Stato.

Istituzione permanente

:

Un luogo di attività o altra forma di presenza nello Stato di una persona non residente ai sensi dell’articolo 14 del presente decreto-legge.

Reddito di origine statale

:

Redditi provenienti o provenienti dallo Stato di cui all’articolo 13 del presente decreto-legge.

Persona qualificata per la zona franca

:

Una persona della zona franca che soddisfa le condizioni dell’articolo 18 del presente decreto-legge ed è soggetta all’imposta sulle società ai sensi della clausola 2 dell’articolo 3 del presente decreto-legge.

Responsabile degli investimenti

:

Una persona che fornisce servizi di intermediazione o gestione degli investimenti che è soggetta alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato.

Imposta societaria pagabile

:

Imposta sulle società che è o sarà dovuta per il pagamento all’Autorità in relazione a uno o più periodi d’imposta.

Partnership straniera

:

Un rapporto stabilito per contratto tra due o più persone, come una società di persone o un trust o qualsiasi altra associazione simile di persone, in conformità con le leggi di una giurisdizione straniera.

Credito d’imposta estero

:

Imposta pagata secondo le leggi di una giurisdizione straniera sui redditi o sugli utili che possono essere detratti dall’imposta sulle società dovuta, in conformità con le condizioni di cui alla clausola 2 dell’articolo 47 del presente decreto-legge.

Fondazione Famiglia

:

Qualsiasi fondazione, trust o entità simile che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 17 del presente decreto-legge.

Interesse

:

Qualsiasi importo maturato o pagato per l’utilizzo di denaro o credito, inclusi sconti, premi e profitti pagati in relazione a uno strumento finanziario islamico e altri pagamenti economicamente equivalenti a interessi, e qualsiasi altro importo sostenuto in relazione alla raccolta di finanziamenti, esclusi i pagamenti dell’importo principale.

Reddito Contabile

:

L’utile o la perdita contabile per il relativo Periodo d’Imposta come da bilancio redatto ai sensi dell’art. 20 del presente decreto-legge.

Reddito esente

:

Qualsiasi reddito esente dall’imposta sulle società ai sensi del presente decreto-legge.

Persona connessa

:

Qualsiasi persona affiliata a un soggetto passivo come determinato nella clausola 2 dell’articolo 36 del presente decreto-legge.

Perdita fiscale

:

Qualsiasi reddito imponibile negativo calcolato ai sensi del presente decreto-legge per un determinato periodo di imposta.

Attività commerciale qualificante

:

Qualsiasi attività specificata in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

Stabili Stabilimenti Esteri

:

Un luogo di attività o altra forma di presenza al di fuori dello Stato di una persona residente che è determinato secondo i criteri previsti dall’articolo 14 del presente decreto-legge.

Valore di mercato

:

Il prezzo che potrebbe essere pattuito in una libera transazione di libero mercato tra Soggetti che non siano Parti Correlate o Soggetti Collegati in circostanze analoghe.

Gruppo di qualificazione

:

Due o più soggetti passivi che soddisfano le condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 26 del presente decreto-legge.

Spesa netta per interessi

:

L’importo degli interessi passivi eccedente l’importo degli interessi attivi determinato in conformità alle disposizioni del presente decreto-legge.

Banca

:

Soggetto abilitato nello Stato come banca o istituto finanziario o equivalente attività autorizzata che consente la raccolta di depositi e la concessione di crediti come definito nella legislazione applicabile dello Stato.

Fornitore di assicurazioni

:

Soggetto abilitato nello Stato come assicuratore che assume rischi stipulando o eseguendo contratti di assicurazione, sia nel ramo vita che in quello danni, compresi i contratti di riassicurazione e di assicurazione captive, come definiti nella legislazione applicabile dello Stato .

Controllo

:

La direzione e l’influenza su una persona da parte di un’altra persona in conformità con le condizioni della clausola 2 dell’articolo 35 del presente decreto-legge.

Gruppo fiscale

:

Due o più soggetti passivi trattati come un unico soggetto passivo

Persona secondo le condizioni di cui all’articolo 40 del presente decreto-legge.

Credito di ritenuta d’acconto

:

L’importo dell’imposta sulle società che può essere detratto dall’imposta sulle società dovuta in conformità con le condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 46 del presente decreto-legge.

Ritenuta d’acconto

:

Imposta sulle società da trattenere sul reddito di origine statale ai sensi dell’articolo 45 del presente decreto-legge.

Registrazione fiscale

:

Una procedura in base alla quale una persona si registra ai fini dell’imposta sulle società presso l’Autorità.

Numero di partita IVA

:

Un numero univoco rilasciato dall’Autorità a ciascuna persona registrata ai fini dell’imposta sulle società nello Stato.

Cancellazione fiscale

:

Una procedura in base alla quale una persona viene cancellata ai fini dell’imposta sulle società presso l’Autorità.

Diritto delle procedure tributarie

:

La legge federale che disciplina le procedure tributarie nello Stato.

Sanzioni amministrative

:

Importi imposti e riscossi ai sensi del presente decreto-legge o della legge sulle procedure tributarie.

Capo Secondo – Imposizione dell’imposta sulle società e aliquote applicabili

Articolo 2 – Imposizione dell’imposta sulle società

L’imposta sulle società sarà imposta sul reddito imponibile, alle aliquote determinate ai sensi del presente decreto-legge, e pagabile all’Autorità ai sensi del presente decreto-legge e della legge sulle procedure fiscali.

Articolo 3 – Aliquota dell’imposta sulle società

  1. L’imposta sulle società sarà imposta sul reddito imponibile alle seguenti aliquote:

(a) 0% (zero per cento) sulla parte di Reddito Imponibile non eccedente l’importo stabilito con provvedimento emesso dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

(b) 9% (nove per cento) sul reddito imponibile che supera l’importo specificato in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

  1. L’imposta sulle società sarà imposta a una persona qualificata per la zona franca alle seguenti aliquote:

(a) 0% (zero percento) sul reddito qualificante.

(b) 9% (nove per cento) sul reddito imponibile che non è reddito ammissibile ai sensi dell’articolo 18 del presente decreto-legge e qualsiasi decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro in merito.

Capo terzo – Soggetto esente

Articolo 4 – Soggetto esente

  1. Le seguenti persone sono esenti dall’imposta sulle società:

(a) Un ente governativo.

(b) Un’entità controllata dal governo.

(c) Una persona impegnata in un’attività estrattiva, che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 7 del presente decreto-legge.

(d) Una persona impegnata in un’attività di risorse naturali non estrattive, che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 8 del presente decreto-legge.

(e) Ente di pubblica utilità qualificato ai sensi dell’articolo 9 del presente decreto-legge.

(f) Un fondo di investimento qualificato ai sensi dell’articolo 10 del presente decreto-legge.

(g) Un fondo pensionistico o previdenziale pubblico, o un fondo pensionistico o previdenziale privato soggetto alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato e che soddisfi ogni altra condizione che possa essere prescritta dal Ministro.

(h) Una persona giuridica costituita nello Stato che è interamente posseduta e controllata da una persona esente specificata nei paragrafi (a), (b), (f) e (g) della clausola 1 del presente articolo e svolge una delle seguenti attività:

      1. Svolge in tutto o in parte l’attività della Persona Esente.
      2. È impegnato esclusivamente nella detenzione di beni o nell’investimento di fondi a beneficio della Persona esente.
      3. Svolge esclusivamente attività accessorie a quelle svolte dal Soggetto Esente.

(i) Qualsiasi altra persona che può essere determinata in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

  1. Una persona ai sensi dei paragrafi (a), (b), (c) e (d) della clausola 1 del presente articolo che è un soggetto passivo nella misura in cui si riferisce a qualsiasi impresa o attività commerciale ai sensi degli articoli 5, 6, 7 o 8 del il presente decreto-legge, rispettivamente, sarà assimilato a Soggetto esente ai sensi degli articoli 26, 27, 38 e 40 del presente decreto-legge.
  2. Le persone specificate nei paragrafi (f), (g), (h) e (i) della clausola 1 del presente articolo, a seconda dei casi, sono tenute a presentare domanda all’Autorità per essere esentate dall’imposta sulle società nella forma e nei modi e nei limiti tempistica prescritta dall’Autorità al riguardo.
  3. L’esenzione dall’imposta sulle società ai sensi dei paragrafi (f), (g), (h) e (i) della clausola 1 del presente articolo, a seconda dei casi, entrerà in vigore dall’inizio del periodo fiscale specificato nella domanda, o da qualsiasi altro data fissata dall’Autorità.
  4. Nel caso in cui la Persona esente non soddisfi una delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni del presente Decreto-legge in un determinato momento durante un Periodo d’imposta, tale Persona cesserà di essere una Persona esente ai fini del presente Decreto-legge a decorrere dal l’inizio di quel periodo d’imposta.
  5. Ai fini del comma 5 del presente articolo, il Ministro può prescrivere le condizioni alle quali un Soggetto può continuare ad essere Soggetto esente, ovvero cessare di esserlo da diversa data, in uno dei seguenti casi:

(a) Il mancato rispetto delle condizioni è conseguenza della liquidazione o cessazione del Soggetto.

(b) Il mancato avveramento delle condizioni ha carattere temporaneo e sarà tempestivamente sanato, e sono in essere idonee procedure per vigilare sul rispetto delle relative condizioni del presente decreto-legge.

(c) Ogni altra istanza eventualmente prescritta dal Ministro.

Articolo 5 – Ente Governativo

  1. Un ente governativo è esente dall’imposta sulle società e le disposizioni del presente decreto-legge non si applicano ad esso.
  2. In deroga al comma 1 del presente articolo, un ente governativo è soggetto alle disposizioni del presente decreto-legge se svolge un’impresa o un’attività imprenditoriale in virtù di una licenza rilasciata da un’autorità autorizzante.
  3. Qualsiasi attività commerciale o commerciale condotta da un ente governativo ai sensi di una licenza rilasciata da un’autorità di rilascio delle licenze sarà trattata come un’attività indipendente e l’ente governativo manterrà i bilanci di tale attività separatamente dalle altre attività dell’ente governativo.
  4. L’Ente Governativo calcola il Reddito Imponibile per la propria Impresa o Attività d’Impresa di cui al comma 2 del presente Articolo indipendentemente per ciascun Periodo d’Imposta, in conformità alle disposizioni del presente Decreto-Legge.
  5. Si considerano Operazioni con Parti Correlate le operazioni tra l’Impresa o l’Attività d’Impresa di cui al comma 2 del presente articolo e le altre attività dell’Ente di Governo, soggette alle disposizioni dell’articolo 34 del presente decreto-legge.
  6. Un Ente Pubblico può chiedere all’Autorità che tutte le sue imprese e attività imprenditoriali siano assimilate a un unico soggetto passivo d’imposta ai fini del presente decreto-legge subordinatamente al rispetto delle condizioni che saranno prescritte dal Ministro.

Articolo 6 – Ente controllato dal governo

  1. Un ente controllato dal governo è esente dall’imposta sulle società e le disposizioni del presente decreto-legge non si applicano ad esso.
  2. In deroga al comma 1 del presente articolo, un ente controllato dallo Stato è soggetto alle disposizioni del presente decreto-legge se svolge un’impresa o un’attività imprenditoriale che non rientra tra le sue attività affidate.
  3. Qualsiasi azienda o attività commerciale condotta da un’entità controllata dal governo che non sia la sua attività su mandato deve essere trattata come un’attività indipendente e l’entità controllata dal governo deve tenere i bilanci per questa attività separatamente dalla sua attività su mandato.
  4. L’Ente Controllato dallo Stato calcola il reddito imponibile per la sua impresa o attività commerciale che non è la sua attività obbligatoria in modo indipendente per ciascun periodo d’imposta, in conformità con le disposizioni del presente decreto-legge.
  5. Transazioni traSi considerano Operazioni con Parti Correlate l’Impresa o l’Attività d’Impresa di cui al comma 2 del presente articolo e l’Attività Incaricata dell’Ente Controllato dallo Stato, assoggettate alle disposizioni di cui all’articolo 34 del presente decreto-legge.

Articolo 7 – Attività estrattive

  1. Una persona è esente dall’imposta sulle società e le disposizioni del presente decreto-legge non si applicano alla sua attività estrattiva se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) La Persona detiene direttamente o indirettamente o ha un interesse in un diritto, concessione o Licenza rilasciata da un Governo Locale per intraprendere la propria Attività Estrattiva.

(b) La Persona è effettivamente soggetta a imposta ai sensi della legislazione applicabile di un Emirato in conformità con le disposizioni della Clausola 6 del presente Articolo.

(c) Il Soggetto ha effettuato una denuncia al Ministero nelle forme e nei modi concordati con l’Amministrazione Locale.

  1. Se una Persona che soddisfa le condizioni della Clausola 1 del presente Articolo trae reddito sia da un’Attività Estrattiva che da qualsiasi altra Attività che rientri nell’ambito di applicazione del presente Decreto-Legge, si applicherà quanto segue:

(a) Il reddito derivante dall’attività estrattiva sarà calcolato e tassato secondo la legislazione applicabile dell’Emirato.

(b) Il reddito derivante dall’altra Azienda sarà soggetto alle disposizioni del presente decreto-legge, a meno che l’altra Azienda non soddisfi le condizioni per essere esentata dall’imposta sulle società ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto-legge.

  1. Ai fini della clausola 2 del presente articolo, non si considera che una persona tragga reddito da qualsiasi altra attività laddove tale altra attività sia accessoria o accessoria all’attività estrattiva di quella persona e il reddito di tale altra attività in un periodo fiscale non superi 5% (cinque percento) del reddito totale di quella persona nello stesso periodo fiscale.
  2. Ai fini del calcolo del reddito imponibile delle altre attività della persona, si applica quanto segue:

(a) L’altra Attività deve essere trattata come un’Azienda indipendente e i bilanci devono essere tenuti per questa Attività separatamente dall’Attività Estrattiva.

(b) Qualsiasi spesa comune condivisa tra l’Attività Estrattiva e l’altra Attività della Persona sarà ripartita in proporzione alle loro Entrate nel Periodo d’Imposta, a meno che tale spesa non sia presa in considerazione in proporzioni diverse ai fini del calcolo dell’imposta dovuta dalla Persona ai sensi la legislazione applicabile dell’Emirato pertinente in relazione alla sua attività estrattiva, nel qual caso la spesa sarà ripartita in quest’ultima proporzione.

(c) Il Soggetto calcola autonomamente il Reddito Imponibile per le altre sue Attività per ogni Periodo d’Imposta in conformità con le disposizioni del presente Decreto-Legge.

  1. Le operazioni tra l’Attività Estrattiva e l’altra Attività della stessa Persona sono considerate operazioni con Parti Correlate soggette alle disposizioni dell’articolo 34 del presente decreto-legge, a meno che tale altra Attività non sia esente dall’imposta sulle società ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto-legge.
  2. Una persona sarà considerata effettivamente soggetta a tassazione ai sensi della legislazione applicabile dell’Emirato ai fini del presente articolo se il governo locale impone un’imposta sul reddito o sui profitti, una royalty o un’imposta sul reddito o qualsiasi altra forma di imposta, onere o prelievo in relazione all’Attività Estrattiva di tale Persona.
  3. L’esenzione ai sensi del presente articolo non si applica agli appaltatori, subappaltatori, fornitori o qualsiasi altra persona utilizzata o prevista per essere utilizzata in qualsiasi parte dell’esecuzione dell’attività estrattiva che non soddisfi di per sé le condizioni per essere esentata dall’imposta sulle società ai sensi del presente articolo o dell’articolo 8 del presente decreto-legge.

Articolo 8 – Attività di risorse naturali non estrattive

  1. Una persona è esente dall’imposta sulle società e le disposizioni del presente decreto-legge non si applicano alla sua attività di risorse naturali non estrattive se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) La persona detiene direttamente o indirettamente o ha un interesse in un diritto, concessione o licenza rilasciata da un governo locale per intraprendere la sua attività di risorse naturali non estrattive nello Stato.

(b) Il reddito della persona derivante dalla sua attività di risorse naturali non estrattive deriva esclusivamente da persone che intraprendono un’attività commerciale o commerciale.

(c) La Persona è effettivamente soggetta a imposta ai sensi della legislazione applicabile di un Emirato in conformità con le disposizioni della Clausola 6 del presente Articolo.

(d) Il Soggetto ha effettuato una denuncia al Ministero nelle forme e nei modi concordati con l’Amministrazione Locale.

  1. Se una persona che soddisfa le condizioni di cui alla clausola 1 del presente articolo trae reddito sia da un’attività di risorse naturali non estrattive sia da qualsiasi altra attività che rientri nell’ambito di applicazione del presente decreto-legge, si applicherà quanto segue:

(a) Il reddito derivante dall’attività di risorse naturali non estrattive sarà calcolato e tassato secondo la legislazione applicabile dell’Emirato.

(a) Il reddito derivante dall’altra azienda sarà soggetto al presente decreto-legge, a meno che l’altra azienda non soddisfi le condizioni per essere esente dall’imposta sulle società ai sensi dell’articolo 7 del presente decreto-legge.

  1. Ai fini della clausola 2 del presente articolo, non si considera che una persona tragga reddito da qualsiasi altra attività laddove tale altra attività sia accessoria o accessoria all’attività relativa alle risorse naturali non estrattive di quella persona e il reddito di tale altra attività in un’imposta Il periodo non supera il 5% (cinque percento) del reddito totale di quella persona nello stesso periodo fiscale.
  2. Ai fini del calcolo del reddito imponibile delle altre attività della persona, si applica quanto segue:

(a) L’altra attività sarà trattata come un’attività indipendente e i bilanci di questa attività saranno tenuti separatamente dall’attività relativa alle risorse naturali non estrattive.

(b) Eventuali spese comuni condivise tra l’attività di risorse naturali non estrattive e altre attività della persona devono essere ripartite in proporzione alle loro entrate in un periodo fiscale, a meno che tali spese non siano prese in considerazione in una proporzione diversa ai fini del calcolo dell’imposta dovuta dalla Persona ai sensi della legislazione applicabile dell’Emirato pertinente in relazione alla sua attività di risorse naturali non estrattive, nel qual caso la spesa sarà ripartita in quest’ultima proporzione.

(c) La Persona calcola Il Reddito Imponibile per l’altra Azienda indipendentemente per ciascun Periodo d’imposta in conformità con le disposizioni del presente decreto-legge.

  1. Le operazioni tra l’attività di risorse naturali non estrattive e qualsiasi altra attività della stessa persona saranno considerate operazioni con parti correlate soggette alle disposizioni dell’articolo 34 del presente decreto-legge, a meno che tale altra attività non sia esente dall’imposta sulle società ai sensi dell’articolo 7 del presente decreto Decreto-legge.
  2. Una Persona sarà considerata effettivamente soggetta a imposta ai sensi della legislazione applicabile dell’Emirato, ai fini del presente Articolo, se il Governo Locale impone un’imposta sul reddito o sui profitti, una royalty o un’imposta sul reddito, o qualsiasi altra forma di imposta, onere o imposta in relazione all’attività di risorse naturali non estrattive di tale persona.
  3. L’esenzione ai sensi del presente articolo non si applica agli appaltatori, subappaltatori, fornitori o qualsiasi altra persona utilizzata o prevista per essere utilizzata in qualsiasi parte dell’esecuzione dell’attività di risorse naturali non estrattive che non soddisfi di per sé le condizioni per essere esenti dall’imposta sulle società ai sensi del presente articolo o dell’articolo 7 del presente decreto-legge.

Articolo 9 – Ente di pubblica utilità abilitato

  1. Un’entità di pubblica utilità qualificata sarà esente dall’imposta sulle società se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) È stabilito e gestito per uno dei seguenti:

        1. Esclusivamente per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, artistici, culturali, atletici, educativi, sanitari, ambientali, umanitari, di protezione degli animali o altri scopi simili.
        2. Come entità professionale, camera di commercio o entità simile gestita esclusivamente per la promozione del benessere sociale o di pubblica utilità.

(b) Non svolge un’impresa o un’attività imprenditoriale, ad eccezione di quelle attività che riguardano direttamente o sono finalizzate al raggiungimento dello scopo per il quale l’ente è stato costituito.

(c) Il suo reddito o il suo patrimonio sono utilizzati esclusivamente per il perseguimento dello scopo per il quale è stato istituito, o per il pagamento di qualsiasi spesa necessaria e ragionevole sostenuta.

(d) Nessuna parte del suo reddito o patrimonio  è pagabile a, o altrimenti disponibile, a vantaggio personale di qualsiasi azionista, membro, fiduciario, fondatore o disponente che non sia esso stesso un’entità di pubblica utilità qualificata, un’entità governativa o un’entità controllata dal governo.

(e) Qualsiasi altra condizione che possa essere prescritta in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

  1. L’esenzione di cui alla clausola 1 del presente articolo sarà effettiva dall’inizio del periodo fiscale in cui l’ente di pubblica utilità ammissibile è elencato nella decisione del gabinetto emessa su suggerimento del ministro o qualsiasi altra data determinata dal ministro.
  2. Ai fini del monitoraggio della continua conformità da parte di un Ente di pubblica utilità ammissibile alle condizioni di cui alla Clausola 1 del presente articolo, l’Autorità può richiedere all’Ente di pubblica utilità ammissibile qualsiasi informazione o documentazione pertinente entro il termine specificato dall’Autorità.

Articolo 10 – Fondo di investimento qualificato

  1. Un fondo di investimento può richiedere all’Autorità di essere esentato dall’imposta sulle società come fondo di investimento qualificato se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) Il fondo di investimento o il gestore del fondo di investimento è soggetto alla vigilanza regolamentare di un’autorità competente dello Stato o di un’autorità straniera competente riconosciuta ai fini del presente articolo.

(b) Le partecipazioni nel fondo di investimento sono negoziate su una Borsa Valori Riconosciuta, o sono commercializzate e messe a disposizione degli investitori in modo sufficientemente ampio.

(c) Lo scopo principale o principale del fondo di investimento non è evitare l’imposta sulle società.

(d) Qualsiasi altra condizione che possa essere prescritta in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

  1. Ai fini del monitoraggio della continua conformità da parte di un Fondo di investimento qualificato alle condizioni di cui alla clausola 1 del presente articolo, l’Autorità può richiedere qualsiasi informazione o registrazione pertinente entro il termine stabilito dall’Autorità.

Capo Quarto – Soggetto passivo e base imponibile delle società

Articolo 11 – Soggetto passivo

  1. L’imposta sulle società è imposta a un soggetto passivo alle aliquote determinate ai sensi del presente decreto-legge.
  2. Ai fini del presente decreto-legge, un soggetto passivo è un soggetto residente o un soggetto non residente.
  3. Una persona residente è una delle seguenti persone:

(a) Persona giuridica incorporata o altrimenti stabilito o riconosciuto ai sensi della legislazione applicabile dello Stato, inclusa una Persona in Zona Franca.

(b) Persona giuridica incorporata o comunque istituita o riconosciuta ai sensi della legislazione applicabile di una giurisdizione estera effettivamente gestita e controllata nello Stato.

(c) Una persona fisica che svolge un’impresa o un’attività imprenditoriale nello Stato.

(d) Qualsiasi altra persona che può essere determinata in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

  1. Una persona non residente è una persona che non è considerata una persona residente ai sensi della clausola 3 del presente articolo e che:

(a) Ha una stabile organizzazione nello Stato ai sensi dell’articolo 14 del presente decreto-legge.

(b) Deriva reddito di fonte statale ai sensi dell’articolo 13 del presente decreto-legge.

(c) Ha un nesso nello Stato come specificato in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

  1. Una succursale nello Stato di una Persona di cui alla Clausola 3 del presente Articolo sarà trattata come un unico e medesimo Soggetto Contribuente.
  2. Il Consiglio dei Ministri, su suggerimento del Ministro e in coordinamento con le pertinenti autorità competenti, emette un provvedimento che specifica le categorie di imprese o attività imprenditoriali svolte da una persona fisica residente o non residente che sono soggette all’Imposta sulle società ai sensi del presente decreto-legge.

Articolo 12 – Base imponibile per le società

  1. Il Residente, che è una persona giuridica, è soggetto all’Imposta sulle Società sul suo Reddito Imponibile proveniente dallo Stato o da fuori dello Stato, in conformità alle disposizioni del presente Decreto-Legge.
  2. Il tassabile Il reddito di una persona residente, che è una persona fisica, è il reddito proveniente dallo Stato o dall’esterno dello Stato nella misura in cui si riferisce all’impresa o all’attività imprenditoriale svolta dalla persona fisica nello Stato come indicato nella clausola 6 dell’articolo 11 del presente decreto-legge.
  3. Una persona non residente è soggetta all’imposta sulle società su quanto segue:

(a) Reddito imponibile attribuibile alla Stabile organizzazione del Soggetto non residente nello Stato.

(b) Reddito di origine statale non attribuibile ad una stabile organizzazione del soggetto non residente nello Stato.

(c) Il Reddito Imponibile attribuibile al nesso di Soggetto Non Residente nello Stato determinato con provvedimento emesso dal Consiglio dei Ministri ai sensi del comma (c) del comma 4 dell’articolo 11 del presente decreto-legge.

Articolo 13 – Reddito di origine statale

  1. Il reddito sarà considerato reddito di origine statale in uno dei seguenti casi:

(a)  Dove è derivato da una persona residente.

(b)  Dove è derivato da una persona non residente e il reddito ricevuto è stato pagato o maturato in relazione a, e attribuibile a, una stabile organizzazione di quella persona non residente nello Stato.

(c)  Ove altrimenti maturato o derivato da attività svolte, beni ubicati, capitali investiti, diritti utilizzati o servizi prestati o di cui si è beneficiato nello Stato.

  1. Fatte salve le condizioni e le limitazioni che il Ministro può determinare, il reddito di origine statale include, senza limitazioni:

(a) Proventi dalla vendita di beni nello Stato.

(b) Reddito derivante dalla prestazione di servizi resi o utilizzati o di cui si beneficia nello Stato.

(c) Reddito da un contratto in quanto è stato interamente o parzialmente eseguito o beneficiato nello Stato.

(d) Redditi da beni mobili o immobili nello Stato.

(e) Reddito derivante dalla cessione di azioni o capitale di un Residente.

(f) Proventi derivanti dall’uso o dal diritto d’uso nello Stato, o dalla concessione di licenza d’uso nello Stato, di qualsiasi proprietà intellettuale o immateriale.

(g) Interessi che soddisfano una delle seguenti condizioni:

        1. Il prestito è garantito da beni mobili o immobili ubicati nello Stato.
        2. Il mutuatario è una persona residente.
        3. Il mutuatario è un ente governativo.

(h ) Premi assicurativi o riassicurativi in uno dei seguenti casi:

        1. Il bene assicurato si trova nello Stato.
        2. L’Assicurato è una Persona Residente.
        3. L’attività assicurata è esercitata nello Stato.

Articolo 14 – Stabile organizzazione

  1. Una persona non residente ha una stabile organizzazione nello Stato in uno dei seguenti casi:

(a) Dove ha una sede fissa o permanente nello Stato attraverso il quale si svolge l’attività della persona non residente, o parte di essa.

(b) Quando una persona ha ed esercita abitualmente un’autorità per condurre un’attività commerciale o commerciale nello Stato per conto della persona non residente.

(c) Dove ha qualsiasi altra forma di nesso nello Stato come specificato in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

  1. Ai fini del paragrafo (a) della clausola 1 di questo articolo, un posto fisso o permanente nello Stato comprende:

(a)  Un luogo di direzione dove vengono, in sostanza, prese le decisioni gestionali e commerciali necessarie per lo svolgimento dell’Attività.

(b)  Un ramo.

(c)  Un ufficio.

(d)  Un’industria.

(e)  Un’officina.

(f)  Terreni, fabbricati e altri beni immobili.

(g)  Un’installazione o una struttura per l’esplorazione di risorse naturali rinnovabili o non rinnovabili.

(h)  Una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali, comprese navi e strutture utilizzate per l’estrazione di tali risorse.

(i)  Un cantiere, un progetto di costruzione o un luogo di assemblaggio o installazione, o attività di supervisione ad essi connesse, ma solo se tale sito, progetto o attività, separatamente o insieme ad altri siti, progetti o attività, durano più di (6) sei mesi, comprese le attività connesse che vengono svolte presso il sito o progetto da una o più Parti Correlate del Soggetto Non Residente.

  1. Nonostante le clausole 1 e 2 del presente articolo, un luogo fisso o permanente nello Stato non sarà considerato una stabile organizzazione di una persona non residente se è utilizzato esclusivamente per uno dei seguenti scopi:

(a) Immagazzinare, esporre o consegnare beni o merci appartenenti a tale Persona.

(b) Conservare uno stock di beni o merci appartenenti a quella persona al solo scopo di elaborazione da parte di un’altra persona.

(c) Acquisto di beni o merci o raccolta di informazioni per la persona non residente.

(d) Svolgere ogni altra attività di carattere propedeutico o ausiliario al Non Residente.

(e) Svolgere qualsiasi combinazione delle attività menzionate nei paragrafi (a), (b), (c) e(d) dell’articolo 3 del presente articolo, a condizione che l’attività complessiva sia di natura propedeutica o ausiliaria.

  1. La clausola 3 del presente articolo non si applica a un luogo fisso o permanente nello Stato utilizzato o mantenuto da una persona non residente se la stessa persona non residente o una sua parte correlata svolge un’attività commerciale o commerciale nello stesso luogo o in un altro luogo nello Stato in cui sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) Qualora lo stesso luogo o l’altro luogo costituisca una Stabile Organizzazione del Soggetto Non Residente o di una sua Parte Correlata.

(b) L’attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dal Soggetto Non Residente e dalla sua Parte Correlata nel medesimo luogo o presso i due luoghi non ha carattere propedeutico o ausiliario e insieme formerebbero un’Operazione d’Impresa coesa, qualora il le attività non sono state frammentate.

  1. Ai fini del paragrafo (b) della clausola 1 del presente articolo, si considera che una persona abbia e eserciti abitualmente un’autorità per condurre un’attività commerciale o commerciale nello Stato per conto di una persona non residente se si verifica uno dei seguenti le condizioni sono soddisfatte:

(a) Il Soggetto conclude abitualmente contratti per conto del Soggetto Non Residente.

(b) La Persona negozia abitualmente i contratti conclusi dalla Persona non residente senza la necessità di modifiche sostanziali da parte della Persona non residente.

  1. Le disposizioni del paragrafo (b) della clausola1 del presente Articolo non si applica qualora la Persona svolga un’Impresa o Attività d’Impresa nello Stato come agente indipendente e agisca per la Persona Non Residente nel corso ordinario di tale Impresa o Attività d’Impresa, a meno che la Persona non agisca esclusivamente o quasi esclusivamente per conto del Soggetto Non Residente, o laddove tale Soggetto non possa essere considerato giuridicamente o economicamente indipendente dal Soggetto Non Residente.
  2. Ai fini del comma 3 del presente articolo, il Ministro può prevedere le condizioni alle quali la mera presenza di una persona fisica nello Stato non costituisce una stabile organizzazione per un soggetto non residente in uno dei seguenti casi:

(a) Qualora tale presenza sia conseguenza di una situazione temporanea ed eccezionale.

(b) Se la persona fisica è impiegata dalla persona non residente e sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

      1. Le attività svolte nello Stato dalla persona fisica non rientrano tra le principali attività generatrici di reddito del Soggetto Non Residente o delle sue Parti Correlate.
      2. La persona non residente non percepisce reddito di origine statale.

Articolo 15 – Esenzione del Gestore degli Investimenti

  1. Ai fini della clausola 6 dell’articolo 14 del presente decreto-legge, un gestore degli investimenti è considerato un agente indipendente quando agisce per conto di una persona non residente, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) Il Gestore degli Investimenti svolge l’attività di fornitura di servizi di gestione degli investimenti o di intermediazione.

(b) Il Gestore degli Investimenti è soggetto alla supervisione regolamentare dell’autorità competente nello Stato.

(c) Le operazioni sono effettuate nel corso ordinario dell’Investimento Affari del manager.

(d) Il Gestore degli Investimenti agisce in relazione alle operazioni in veste indipendente.

(e) Il Gestore degli investimenti effettua transazioni a condizioni di mercato con la Persona non residente e riceve il dovuto compenso per la prestazione dei servizi.

(f) Il Gestore degli investimenti non è il rappresentante del Soggetto non residente nello Stato in relazione a qualsiasi altro reddito o transazione soggetta all’imposta sulle società per lo stesso periodo fiscale.

(g) Qualsiasi altra condizione che possa essere prescritta in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

  1. Ai fini della clausola 1 del presente articolo, per “transazioni” si intende uno dei seguenti:

(a) Operazioni su merci, beni immobili, obbligazioni, azioni, derivati o titoli di qualsiasi altra natura.

(a) Transazioni di acquisto o vendita di qualsiasi valuta estera o collocamento di fondi a interesse.

(a) Altre operazioni che possono essere effettuate dal Gestore degli investimenti per conto di un Soggetto non residente ai sensi della legislazione applicabile dello Stato.

Articolo 16 – Partner in una società di persone senza personalità giuridica

  1. A meno che non venga presentata una domanda ai sensi della clausola 8 del presente articolo, e fatte salve le condizioni che il ministro può prescrivere, una società di persone senza personalità giuridica non sarà considerata un soggetto passivo a pieno titolo e le persone che conducono un’attività come persone senza personalità giuridica,  partnership, deve essere trattata come soggetti passivi individuali ai fini del presente decreto-legge.
  2. Laddove si applica la clausola 1 del presente articolo, una persona che è partner in una società di persone senza personalità giuridica sarà trattata come:

(a) Conduzione dell’attività della società di persone senza personalità giuridica.

(b) Avere uno status, un’intenzione e uno scopo dell’Associazione non incorporata.

(c) Detenere beni che detiene la Unincorporated Partnership.

(d) Essere parte di qualsiasi accordo di cui la Unincorporated Partnership è parte.

  1. Ai fini della clausola 1 del presente articolo, le attività, le passività, le entrate e le spese dell’Associazione senza personalità giuridica saranno assegnate a ciascun partner in proporzione alla loro quota distributiva in tale Associazione senza personalità giuridica, o secondo le modalità prescritte dall’Autorità in cui la distribuzione quota di un partner non può essere identificata.
  2. Il reddito imponibile di un partner in una società di persone senza personalità giuridica deve tenere conto di quanto segue:

(a) Spese sostenute direttamente dal partner nella conduzione dell’attività della Società non incorporata.

(b) Spese per interessi sostenute dal partner in relazione ai contributi versati al conto capitale della Unincorporated Partnership.

  1. Gli interessi pagati da una società di persone senza personalità giuridica a un partner sul proprio conto capitale devono essere trattati come una ripartizione del reddito per il partner e pertanto non sono una spesa deducibile per il calcolo del reddito imponibile del partner nella società senza personalità giuridica.
  2. Ai fini del calcolo e della liquidazione dell’imposta sulle società dovuta da un partner in una società di persone senza personalità giuridica ai sensi del capitolo tredici del presente decreto-legge, qualsiasi imposta straniera sostenuta dalla società di persone senza personalità giuridica sarà assegnata come credito d’imposta estero a ciascun partner in proporzione alla loro quota distributiva nella Unincorporated Partnership.
  3. Una società di persone straniera sarà trattata come una società di persone senza personalità giuridica ai fini del presente decreto-legge se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) La Foreign Partnership non è soggetta a tassazione ai sensi delle leggi della giurisdizione straniera.

(b) Ogni socio dell’Associazione Straniera è individualmente soggetto a tassazione per quanto riguarda la sua quota di distribuzione di qualsiasi reddito dell’Associazione Straniera come e quando il reddito è ricevuto o maturato dall’Associazione Straniera.

(c) Ogni altra condizione eventualmente prescritta dal Ministro.

  1. I soci di una società di persone senza personalità giuridica possono presentare domanda all’Autorità affinché la società di persone senza personalità giuridica sia trattata come soggetto passivo.
  2. Qualora venga approvata una domanda ai sensi della clausola 8 del presente articolo:

(a) Le disposizioni delle clausole da 1 a 6 del presente articolo non si applicheranno più ai soci dell’Associazione non incorporata in relazione all’Attività svolta dall’Associazione non incorporata.

(b) Ciascun partner della Società di persone costituite in società rimarrà solidalmente responsabile per l’imposta sulle società pagabile dalla Società di persone senza personalità giuridica per quei periodi fiscali in cui sono soci della Società di persone senza personalità giuridica.

(c) Un socio della Società di persone sarà nominato quale socio responsabile di tutti gli obblighi e procedimenti in relazione al presente decreto-legge per conto della Società di persone.

  1. Se la domanda ai sensi della clausola 8 del presente articolo è approvata, la società di persone senza personalità giuridica sarà trattata come un soggetto passivo a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui è presentata la domanda, o dall’inizio di un periodo d’imposta futuro, o qualsiasi altro periodo d’imposta data fissata dall’Autorità.

Articolo 17 – Fondazione familiare

  1. Una fondazione familiare può presentare domanda all’Autorità per essere trattata come una società di persone senza personalità giuridica ai fini del presente decreto-legge se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) La Family Foundation è stata istituita a beneficio di persone fisiche identificate o identificabili, o a beneficio di un ente di pubblica utilità, o di entrambi.

(b) L’attività principale della Family Foundation è ricevere, detenere, investire, erogare o comunque gestire beni o fondi legati al risparmio o all’investimento.

(c) La Family Foundation non esercita alcuna attività che avrebbe costituito Impresa o Attività imprenditoriale ai sensi del comma 6 dell’art. 11 o uno dei suoi beneficiari.

(d) Lo scopo principale o principale della Family Foundation non è l’elusione dell’imposta sulle società.

(e) Ogni altra condizione eventualmente prescritta dal Ministro.

  1. Se la domanda ai sensi della clausola 1 del presente articolo è approvata, la fondazione familiare sarà trattata come una società di persone senza personalità giuridica a partire dall’inizio del periodo fiscale in cui viene presentata la domanda, o dall’inizio di un futuro periodo fiscale, o qualsiasi altro periodo fiscale data fissata dall’Autorità.
  2. Al fine di monitorare il continuo rispetto da parte di una Family Foundation delle condizioni di cui alla clausola 1 del presente articolo, l’Autorità può richiedere qualsiasi informazione o registrazione pertinente alla Family Foundation entro il termine specificato dall’Autorità.

Capitolo quinto – Persona della zona franca

Articolo 18 – Persona qualificata per la zona franca

  1. Una persona qualificata della zona franca è una persona della zona franca che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

(a) Mantiene sostanza adeguata nello Stato.

(b) Deriva reddito qualificante come specificato in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su suggerimento del Ministro.

(c) Non ha scelto di essere soggetto all’imposta sulle società ai sensi dell’articolo 19 del presente decreto-legge.

(d) Conforme agli articoli 34 e 55 del presente decreto-legge.

(e) Soddisfa tutte le altre condizioni che possono essere prescritte dal Ministro.

  1. Una persona qualificata per la zona franca che non soddisfi una delle condizioni di cui alla clausola 1 del presente articolo in un determinato momento durante un periodo fiscale cesserà di essere una persona qualificata per la zona franca dall’inizio di quel periodo fiscale.
  2. Nonostante la clausola 2 del presente articolo, il ministro può prescrivere le condizioni o le circostanze in base alle quali una persona può continuare ad essere una persona qualificata per la zona franca, o cessare di essere una persona qualificata per la zona franca a partire da una data diversa.
  3. L’applicazione del paragrafo (a) della clausola 2 dell’articolo 3 del presente decreto legge a una persona qualificata della zona franca si applica per il resto del periodo di incentivo fiscale previsto nella legislazione applicabile della Zona Franca in cui si trova registrata la Persona Qualificata della Zona Franca, periodo che potrà essere prorogato in base a qualsiasi condizione
    determinata in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro, ma qualsiasi  periodo non potrà superare i (50) cinquanta anni.

Articolo 19 – Elezione per essere soggetto all’imposta sulle società

  1. Una persona qualificata per la zona franca può scegliere di essere soggetta all’imposta sulle società alle aliquote specificate nella clausola 1 dell’articolo 3 del presente decreto-legge.
  2. L’elezione ai sensi della clausola 1 del presente articolo sarà effettiva da uno dei seguenti:

(a) L’inizio del periodo fiscale in cui viene effettuata la scelta.

(b) L’inizio del periodo fiscale successivo al periodo fiscale in cui è stata effettuata la scelta.

Capitolo sei – Calcolo del reddito imponibile

Articolo 20 – Norme generali per la determinazione del reddito imponibile

  1. Il reddito imponibile di ciascun soggetto passivo è determinato separatamente, sulla base di adeguati bilanci autonomi redatti ai fini dell’informativa finanziaria secondo i principi contabili accettati nello Stato.
  2. Il reddito imponibile per un periodo fiscale sarà il reddito contabile per quel periodo e, nella misura applicabile, rettificato per quanto segue:

(a) Qualsiasi guadagno o perdita non realizzati ai sensi della clausola 3 del presente articolo.

(b) Reddito esente come specificato nel capo settimo di questo decreto-legge.

(c) Agevolazioni di cui al capo ottavo del presente decreto-legge.

(d) Detrazioni di cui al capo nono del presente decreto-legge.

(e) Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati di cui al Capo Dieci del presente decreto-legge.

(f) Agevolazioni sulle perdite fiscali come specificato nel capo undicesimo del presente decreto-legge.

(g) Eventuali incentivi o sgravi speciali per un’attività economica qualificante come specificato in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

(h) Qualsiasi reddito o spesa che non sia stato altrimenti preso in considerazione nella determinazione del reddito imponibile ai sensi delle disposizioni del presente decreto-legge, come può essere specificato in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

(i) Eventuali altri adeguamenti eventualmente indicati dal Ministro.

  1. Ai fini della determinazione del Reddito Imponibile per il Periodo d’Imposta di riferimento, e fatte salve le eventuali condizioni che il Ministro possa prescrivere, il Soggetto Contribuente che redige il bilancio per competenza può scegliere di tenere conto degli utili e delle perdite realizzativi in in relazione a:

(a)  tutte le attività e le passività soggette a valutazione al fair value o svalutazione secondo i principi contabili applicabili; O

(b)  tutte le attività e le passività detenute in conto capitale alla fine di un Periodo d’Imposta, tenendo conto di eventuali utili o perdite non realizzati derivanti da attività e passività detenute in conto entrate alla fine di tale periodo.

  1. Ai fini del paragrafo (b) della clausola 3 del presente articolo:

(a)  “Attività detenute in conto capitale” si riferisce ad attività che la Persona non commercia, attività ammissibili all’ammortamento o attività trattate secondo i principi contabili applicabili come immobili, impianti e macchinari, investimenti immobiliari, attività immateriali o altre attività non correnti .

(b)  Per “Passività in conto capitale” si intendono le passività il cui sorgere non dà luogo a spese deducibili ai sensi del Capo Nono del presente Decreto Legge, ovvero le passività qualificate ai sensi dei vigenti principi contabili come passività non correnti.

(c)  La voce “Attività e passività in conto economico” si riferisce ad attività e passività diverse rispetto a quelli detenuti in conto capitale.

(d)  Un “utile o perdita non realizzato” comprende un utile o una perdita su cambi non realizzati.

  1. Fermi restando i commi 1 e 3 del presente articolo, il Ministro può disporre ai fini del presente decreto-legge:

(a)  Le circostanze e le condizioni in cui una persona può redigere il bilancio utilizzando la contabilità di cassa.

(b) Eventuali rettifiche ai principi contabili da applicare ai fini della determinazione del Reddito Imponibile di Periodo d’Imposta.

(c) Una base diversa per determinare il reddito imponibile di un’impresa qualificata Attività.

  1. Fatte salve le condizioni previste dalla clausola 5 del presente articolo, un soggetto passivo può presentare domanda all’Autorità per modificare il proprio metodo di contabilizzazione da base di cassa a base di competenza a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui è presentata la domanda o dal inizio di un futuro Periodo d’Imposta.
  2. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente decreto-legge ei principi contabili applicabili, prevalgono in tal senso le disposizioni del presente decreto-legge.

Articolo 21 – Agevolazioni per le piccole imprese

  1. Un soggetto passivo che è un soggetto residente può scegliere di essere trattato come se non avesse conseguito alcun reddito imponibile per un periodo fiscale se:

(a)  il Reddito del Soggetto Contribuente per il periodo d’imposta di riferimento e per i periodi d’imposta precedenti non superi una soglia che sarà fissata dal Ministro; E

(b) il soggetto passivo soddisfa tutte le altre condizioni prescritte dal Ministro.

  1. Qualora la clausola 1 del presente articolo si applichi a un soggetto passivo, non si applicano le seguenti disposizioni del presente decreto legge:

(a)  Reddito esente come specificato nel capo settimo di questo decreto-legge.

(b)  Agevolazioni di cui al capo ottavo del presente decreto-legge.

(c)  Detrazioni di cui al capo nono del presente decreto-legge.

(d)  Agevolazioni sulle perdite fiscali come specificato nel capo undicesimo del presente decreto-legge.

(e) Articolo 55 del presente decreto-legge.

  1. L’Autorità può adottare le misure necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, e può richiedere ogni informazione o documentazione pertinente al Soggetto passivo entro il termine stabilito dall’Autorità.

Capo Sette – Redditi esenti

Articolo 22 – Redditi esenti

I seguenti redditi e le relative spese non sono presi in considerazione nella determinazione del reddito imponibile:

  1. Dividendi e altre distribuzioni di utili ricevuti da un legale persona che è un residente Persona.
  2. Dividendi e altro le distribuzioni di utili percepite da una Partecipazione a persona giuridica straniera di cui all’articolo 23 del presente decreto-legge.
  3. Ogni altro reddito derivante da una Partecipazione di cui all’articolo 23 del presente decreto-legge.
  4. Reddito di una stabile organizzazione estera che soddisfi la condizione di cui all’articolo 24 del presente decreto-legge.
  5. Reddito derivante da una persona non residente dall’esercizio di aeromobili o navi nel trasporto internazionale che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 25 del presente decreto-legge.

Articolo 23 – Esenzione dalla partecipazione

  1. Il reddito derivante da una partecipazione sarà esente dall’imposta sulle società, fatte salve le condizioni del presente articolo.
  2. Per Partecipazione si intende una partecipazione pari o superiore al 5% (cinque per cento) nelle azioni o nel capitale di una persona giuridica, denominata “Partecipazione” ai fini del presente Capitolo, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)  Il Soggetto Contribuente ha detenuto, o ha intenzione di detenere, la Partecipazione per un periodo ininterrotto di almeno (12) dodici mesi.

(b)  La Partecipazione è soggetta all’Imposta sulle Società o a qualsiasi altra imposta imposta ai sensi della legislazione applicabile del paese o territorio in cui risiede la persona giuridica che sia di carattere analogo all’Imposta sulle Società ad un’aliquota non inferiore a quella specificata al paragrafo (b ) del comma 1 dell’articolo 3 del presente decreto-legge.

(c) La partecipazione nella Partecipazione dà diritto al Soggetto Contribuente di ricevere non meno del 5% (cinque per cento) degli utili distribuibili dalla Partecipazione e non meno del 5% (cinque per cento) dei proventi della liquidazione alla cessazione della Partecipazione .

(d) Non più del 50% (cinquanta per cento) del patrimonio diretto e indiretto della Partecipazione è costituito da quote di proprietà o diritti che non avrebbero potuto beneficiare di un’esenzione dall’imposta sulle società ai sensi del presente articolo se detenuti direttamente dal soggetto passivo, fatte salve le condizioni che può essere prescritto al paragrafo (e) di questa Clausola.

(e) Ogni altra condizione eventualmente prescritta dal Ministro.

  1. Una partecipazione è considerata come avente ha soddisfatto la condizione di cui al paragrafo (b) della clausola 2 del presente articolo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) L’obiettivo e l’attività principale della Partecipazione è l’acquisizione e la detenzione di azioni o partecipazioni che soddisfano le condizioni di cui alla clausola 2 del presente articolo.

(b) Il reddito della Partecipazione derivato durante il Periodo d’imposta oi Periodi d’imposta di riferimento è sostanzialmente costituito dal reddito da Partecipazioni.

  1. La partecipazione a una persona qualificata per una zona franca o una persona esente sarà considerata conforme alla condizione di cui al paragrafo (b) della clausola 2 del presente articolo, fatte salve le condizioni che possono essere prescritte dal ministro.
  2. Se le condizioni di cui alla clausola 2 del presente articolo continuano a essere soddisfatte, i seguenti redditi non saranno presi in considerazione nella determinazione del reddito imponibile:

(a) Dividendi e altre distribuzioni di utili percepiti da una Partecipazione straniera che non sia Soggetto Residente ai sensi del comma b) dell’articolo 11, comma 3, del presente decreto-legge.

(b) Utili o perdite derivanti dal trasferimento, dalla vendita o da altra disposizione di una Partecipazione (o parte di essa) derivanti dopo la scadenza del periodo di tempo specificato al paragrafo (a) della Clausola 2 o alla Clausola 9 del presente Articolo.

(c) Utili o perdite su cambi in relazione a una Partecipazione.

(d) Utili o perdite per riduzione di valore in relazione a una quota di partecipazione.

  1. L’esenzione ai sensi del presente articolo non si applica al reddito derivante dal soggetto passivo da una partecipazione nella misura in cui:

(a) la Partecipazione può richiedere una detrazione per il dividendo o altre distribuzioni effettuate al Soggetto d’imposta ai sensi della legislazione fiscale applicabile;

(b) il Soggetto Contribuente ha rilevato una perdita per riduzione di valore deducibile in relazione alla Partecipazione prima che la Partecipazione soddisfi le condizioni della Clausola 2 del presente Articolo;

(c) il soggetto passivo o la sua parte correlata soggetta all’imposta sulle società ai sensi del presente decreto-legge ha rilevato una perdita di valore deducibile in relazione a un credito di finanziamento della partecipazione.

  1. Qualora la perdita per riduzione di valore di cui al paragrafo (c) della clausola 6 del presente articolo sia stornata in un Periodo d’imposta successivo, il reddito associato del Soggetto passivo sarà esente dall’Imposta sulle società in tale Periodo d’imposta fino all’importo del reddito derivante dalla Partecipazione che non è stato esentato ai sensi del paragrafo(c) della Clausola 6 del presente Articolo.
  2. L’esenzione di cui al presente articolo non si applica a una perdita realizzata sulla liquidazione di una partecipazione.
  3. L’esenzione ai sensi del presente articolo non si applica per un periodo di (2) due anni in cui una partecipazione è stata acquisita in cambio del trasferimento di un interesse di proprietà che non soddisfaceva le condizioni della clausola 2 del presente articolo o di un trasferimento che era esentato ai sensi del presente articolo Articolo 26 o 27 del presente decreto-legge.
  4. Qualora un Soggetto Imponibile non detenga un interesse di proprietà pari o superiore al 5% (cinque per cento) nella Partecipazione per un periodo ininterrotto di almeno (12) dodici mesi, qualsiasi reddito precedentemente non preso in considerazione ai sensi del presente Articolo sarà incluso nel calcolo del Reddito Imponibile nel Periodo d’Imposta in cui la quota di possesso nella Partecipazione scenda al di sotto del 5% (cinque per cento).

  5. Il Ministro può prescrivere che una quota di proprietà nelle azioni o nel capitale di una persona giuridica soddisfi il requisito minimo di proprietà di cui al comma 2 del presente articolo, qualora il costo di acquisto di tale partecipazione superi una soglia fissata dal Ministro.

Articolo 24 – Esenzione dalla stabile organizzazione estera

  1. Una persona residente può scegliere di non tenere conto del reddito e delle spese associate delle sue stabili organizzazioni estere nel determinare il suo reddito imponibile.
  2. Laddove si applichi la Clausola 1 del presente Articolo, un Soggetto Residente non terrà conto di quanto segue nel determinare il proprio reddito imponibile o l’imposta sulle società dovuta per un periodo fiscale:

(a) perdite in una qualsiasi delle sue Stabili Organizzazioni Estere, calcolate come se le relative Stabili Organizzazioni Estere fossero una Persona Residente ai sensi del presente Decreto-Legge;

(a) entrate positive e relative spese in una qualsiasi delle sue Stabili Organizzazioni Estere, calcolate come se le relative Stabili Organizzazioni Estere fossero una Persona Residente ai sensi del presente Decreto-Legge; E

(a) qualsiasi credito d’imposta estero che sarebbe stato disponibile ai sensi dell’articolo 47 del presente decreto-legge se non fosse stata effettuata la scelta di cui al comma 1 del presente articolo.

  1. Ai fini del presente articolo, il “reddito e le spese associate” delle stabili organizzazioni estere di un soggetto passivo per un periodo d’imposta è la somma delle entrate e delle spese associate in ciascuna delle giurisdizioni estere pertinenti.
  2. Nel determinare le entrate e le relative spese di una Stabile Organizzativa Estera, una Persona Residente e ciascuna delle sue Stabili Organizzazioni Estere saranno trattate come Persone separate e indipendenti.
  3. Ai fini della clausola 4 del presente articolo, un trasferimento di attività o passività tra un soggetto residente e la sua stabile organizzazione estera sarà considerato come avvenuto al valore di mercato alla data del trasferimento ai fini della determinazione del reddito imponibile di quella persona residente.
  4. L’esenzione di cui alla clausola 1 del presente articolo si applica a tutte le stabili organizzazioni estere della persona residente che soddisfano la condizione di cui alla clausola 7 del presente articolo.
  5. L’esenzione di cui alla clausola 1 del presente articolo si applica solo a una stabile organizzazione straniera soggetta all’imposta sulle società o a un’imposta di natura analoga ai sensi della legislazione applicabile della giurisdizione straniera pertinente ad un’aliquota non inferiore a quella specificata al paragrafo ( b) del comma 1 dell’articolo 3 del presente decreto-legge.

Articolo 25– Persona non residente che utilizza aeromobili o navi nel trasporto internazionale

Il reddito derivato da una persona non residente dall’esercizio di aeromobili o navi nel trasporto internazionale non è soggetto all’imposta sulle società se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  1. La persona non residente è nell’attività di uno dei seguenti:

(a) Trasporto internazionale di passeggeri, bestiame, posta, pacchi, merci o merci via aerea o via mare.

(b) Leasing o noleggio di aeromobili o navi utilizzati nel trasporto internazionale.

(c) Leasing di attrezzature che sono parte integrante della navigabilità delle navi o dell’aeronavigabilità degli aeromobili utilizzati nel trasporto internazionale.

  1. Una persona residente che svolge una qualsiasi delle attività di cui alla clausola 1 del presente articolo sarebbe esente o non sarebbe soggetta a un’imposta di carattere simile all’imposta sulle società, ai sensi della legislazione applicabile del paese o territorio in cui la persona non residente La persona è residente.

Capitolo otto – Rilievi

Articolo 26 – Trasferimenti all’interno di un girone qualificante

  1. Nessun utile o perdita deve essere preso in considerazione nella determinazione del reddito imponibile in relazione al trasferimento di una o più attività o passività tra due soggetti passivi che sono membri dello stesso gruppo ammissibile.
  2. Due soggetti passivi sono trattati come membri dello stesso gruppo ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) I Soggetti Imponibili sono le persone giuridiche che sono Soggetti Residenti, ovvero Soggetti Non Residenti che hanno una Stabile Stabilimento nello Stato.

(b) Ciascun soggetto passivo detiene una partecipazione di proprietà diretta o indiretta di almeno il 75% (settantacinque per cento) nell’altro soggetto passivo, oppure un terzo soggetto detiene una partecipazione di proprietà diretta o indiretta di almeno il 75% (settantacinque per cento) in ciascuno dei soggetti passivi.

(c) Nessuna delle Persone è una Persona Esente.

(d) Nessuna delle persone è una persona qualificata per la zona franca.

(e) Alla stessa data si chiude l’Esercizio di ciascuno dei Soggetti Contribuenti.

(f) Entrambi i soggetti passivi redigono i propri bilanci utilizzando gli stessi principi contabili.

  1. Ai fini del presente decreto-legge, qualora un soggetto passivo applichi la clausola 1 del presente articolo:

(a) l’attività o la passività deve essere trattata come trasferita al suo valore contabile netto al momento del trasferimento in modo che non si verifichi né un utile né una perdita; E

(b) il valore di qualsiasi corrispettivo pagato o ricevuto a fronte del trasferimento dell’attività o passività deve essere uguale al valore contabile netto dell’attività o passività trasferita.

  1. La disposizione della Clausola 1 del presente Articolo non si applica qualora, entro (2) due anni dalla data del trasferimento, si verifichi una delle seguenti condizioni:

(a)Si verifica un successivo trasferimento dell’attività o della passività al di fuori del Gruppo di qualificazione.

(b) I soggetti passivi cessano di essere membri dello stesso gruppo di qualificazione.

  1. Qualora si applichi la clausola 4 del presente articolo, sarà trattato il trasferimento dell’attività o della passività come avvenuta al Valore di Mercato alla data del trasferimento ai fini della determinazione del Reddito Imponibile di entrambi i Contribuenti per il Periodo d’Imposta di riferimento.

Articolo 27 – Agevolazioni per ristrutturazioni aziendali

  1. Nessun utile o perdita deve essere preso in considerazione nella determinazione del reddito imponibile in nessuna delle seguenti circostanze:

(a) Un soggetto passivo trasferisce la sua intera attività o una parte indipendente della sua attività ad un altro soggetto che è un soggetto passivo o che diventerà un soggetto passivo a seguito del trasferimento in cambio di azioni o altri diritti di proprietà del soggetto passivo che è il cessionario .

(a) Uno o più soggetti passivi trasferiscono l’intera loro attività ad un altro soggetto che è soggetto passivo o che diventerà soggetto passivo a seguito del trasferimento in cambio di azioni o altre quote di proprietà del soggetto passivo cessionario e del soggetto passivo o I soggetti passivi che sono il cedente cessano di esistere a seguito del trasferimento.

  1. La clausola 1 di questo articolo si applica quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) Il trasferimento è effettuato in conformità e soddisfa tutte le condizioni imposte dalla legislazione dello Stato applicabile.

(b) I soggetti passivi sono i soggetti residenti, ovvero i soggetti non residenti che hanno una stabile organizzazione nello Stato.

(c) Nessuna delle Persone è una Persona Esente.

(d) Nessuna delle persone è una persona qualificata per la zona franca.

(e) Alla stessa data si chiude l’Esercizio di ciascuno dei Soggetti Contribuenti.

(f) I Soggetti Imponibili redigono il proprio bilancio utilizzando i medesimi principi contabili.

(g) Il trasferimento ai sensi della clausola 1 del presente articolo è effettuato per validi motivi commerciali o altri motivi non fiscali che riflettono la realtà economica.

  1. Ai fini del presente decreto-legge, qualora un soggetto passivo applichi la clausola 1 del presente articolo, devono essere osservate tutte le seguenti disposizioni:

(a) Le attività e le passività trasferite devono essere trattate come trasferite al loro valore contabile netto al momento del trasferimento in modo che non si verifichi né un utile né una perdita.

(b) Il valore delle azioni o delle partecipazioni ricevute ai sensi del paragrafo (a) della Clausola 1 del presente Articolo non deve superare il valore contabile netto delle attività trasferite e delle passività assunte, meno il valore di qualsiasi altra forma di corrispettivo ricevuto.

(c) Il valore delle azioni o quote di proprietà ricevute ai sensi del paragrafo (b) della clausola 1 del presente articolo non deve superare il valore contabile delle azioni o quote di proprietà cedute, meno il valore di qualsiasi altra forma di corrispettivo ricevuto.

(d) Eventuali perdite fiscali non utilizzate sostenute dal soggetto passivo che è il cedente prima del periodo d’imposta in cui si completa il trasferimento ai sensi della clausola 1 del presente articolo possono diventare perdite fiscali riportate del soggetto passivo che è il cessionario, fatte salve le condizioni da prescrivere dal Ministro.

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano, a seconda del contesto, qualora, in caso di trasferimento ai sensi della clausola 1 del presente articolo:

(a) le azioni o le quote di proprietà sono ricevute da un Soggetto diverso dal Soggetto d’imposta cedente;

(b) azioni o partecipazioni sono emesse o concesse da un Soggetto diverso dal Soggetto d’imposta cessionario; O

(c) il soggetto passivo che è socio di una società di persone trattata come soggetto passivo ai sensi della clausola 9 dell’articolo 16 del presente decreto-legge non riceve azioni o quote di proprietà.

  1. Quando un soggetto passivo trasferisce una parte indipendente della sua attività, il paragrafo (d) della clausola 3 del presente articolo si applica solo a quelle perdite fiscali non utilizzate che possono essere ragionevolmente attribuite alla parte indipendente dell’attività che viene trasferita.
  2. La disposizione della Clausola 1 del presente Articolo non si applica qualora, entro (2) due anni dalla data del trasferimento, si verifichi una delle seguenti condizioni:

(a) Le azioni o altre quote di proprietà del Soggetto Contribuente cedente o cessionario sono vendute, trasferite o altrimenti cedute, in tutto o in parte, a un Soggetto che non sia membro del Gruppo Qualificato a cui appartengono i relativi Soggetti Passivi .

(b) Vi è un successivo trasferimento o dismissione dell’Azienda o della parte autonoma delle Attività trasferite ai sensi della Clausola 1 del presente Articolo.

  1. Laddove si applichi la clausola 6 del presente articolo, il trasferimento dell’attività o della parte indipendente dell’attività sarà considerato come avvenuto al valore di mercato alla data di trasferimento.

Capitolo Nove – Deduzioni

Articolo 28 – Spese deducibili

  1. Le spese non patrimoniali sostenute interamente ed esclusivamente ai fini dell’attività d’impresa del soggetto passivo sono deducibili nel Periodo d’imposta in cui sono sostenute, fermo restando quanto previsto dal presente decreto-legge.
  2. Ai fini del calcolo del reddito imponibile di un periodo d’imposta non sono ammesse detrazioni per:

(a) Spese non sostenute ai fini dell’attività del soggetto passivo.

(b) Spese sostenute per ottenere il reddito esente.

(c) Perdite non connesse o derivanti dall’attività del soggetto passivo.

(d) Altre spese che possono essere specificate in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

  1. Se le spese sono sostenute per più di una finalità, è ammessa una detrazione per:

(a) Qualsiasi parte o quota identificabile della spesa sostenuta interamente ed esclusivamente ai fini del conseguimento del reddito imponibile.

(b) Una quota adeguata di qualsiasi parte o quota non identificabile delle spese sostenute ai fini del conseguimento del reddito imponibile che è stata determinata su base equa e ragionevole, tenendo conto dei fatti e delle circostanze rilevanti dell’attività del soggetto passivo.

Articolo 29 – Interessi passivi

In deroga all’articolo 28, lettera b), comma 2, del presente decreto-legge, gli interessi passivi sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono sostenuti, fatte salve le altre disposizioni dell’articolo 28 e degli articoli 30 e 31 del presente decreto-legge .

Articolo 30 – Regola generale sulla limitazione della deduzione degli interessi

  1. La spesa netta per interessi di un soggetto passivo sarà deducibile fino al 30% (trenta percento) degli utili contabili del soggetto passivo prima della deduzione di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) per il relativo periodo fiscale, esclusi eventuali redditi esenti ai sensi dell’articolo 22 del presente decreto-legge.
  2. La spesa per interessi netti di un soggetto passivo per un periodo di imposta è l’importo per il quale la spesa per interessi sostenuta durante il periodo di imposta, compreso l’importo di qualsiasi spesa per interessi netti riportata ai sensi della clausola 4 del presente articolo, eccede il reddito da interessi imponibile derivato durante lo stesso periodo.
  3. La limitazione di cui alla clausola 1 del presente articolo non si applica qualora la spesa netta per interessi del soggetto passivo per il relativo periodo di imposta non superi un importo specificato dal ministro.
  4. L’importo della Spesa netta per interessi non consentita ai sensi della Clausola 1 del presente Articolo può essere riportato e detratto nei successivi (10) dieci Periodi d’imposta nell’ordine in cui l’importo è stato sostenuto, fatte salve le Clausole 1 e 2 del presente Articolo.
  5. Sono escluse dal calcolo della spesa netta per interessi di cui al comma 2 del presente articolo le spese per interessi non ammesse ai sensi di qualsiasi altra disposizione del presente decreto-legge.
  6. Le clausole da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle seguenti persone:

(a) Una banca.

(b) Un fornitore di assicurazioni.

(c) Una persona fisica che intraprende un’impresa o un’attività imprenditoriale nello Stato.

(d) Qualsiasi altra persona che può essere determinata dal Ministro.

  1. Il ministro può emettere una decisione per specificare l’applicazione delle clausole 1 e 2 del presente articolo a un soggetto passivo che è legato a una o più persone attraverso la proprietà o il controllo e sussistono loro l’obbligo ai sensi dei principi contabili applicabili per i loro bilanci di essere consolidato.

Articolo 31 – Regola di limitazione della deduzione degli interessi specifici

  1. Non sono ammesse detrazioni per Interessi passivi sostenuti su un finanziamento ottenuto, direttamente o indirettamente, da una Parte Correlata in relazione a una delle seguenti operazioni:

(a) Dividendo o distribuzione di utili a una Parte Correlata.

(b) Un rimborso, riacquisto, riduzione o restituzione del capitale sociale a una Parte Correlata.

(c) Un contributo in conto capitale a una Parte Correlata.

(d) L’acquisizione di una partecipazione nella proprietà di una Persona che è o diventa Correlata

  1. La clausola 1 del presente articolo non si applica qualora il soggetto passivo possa dimostrare che lo scopo principale dell’ottenimento del prestito e dell’esecuzione dell’operazione di cui alla clausola 1 del presente articolo non è quello di ottenere un vantaggio fiscale sulle società.
  2. Ai fini della Clausola 2 del presente Articolo, non si riterrà che sussista alcun vantaggio dell’Imposta sulle Società qualora la Parte Correlata sia soggetta all’Imposta sulle Società o ad un’imposta di natura analoga ai sensi della legislazione applicabile di una giurisdizione straniera sugli Interessi ad un’aliquota non inferiore all’aliquota di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 del presente decreto-legge.

Articolo 32 – Spese di rappresentanza

  1. Fatto salvo l’articolo 28 del presente decreto-legge, un soggetto passivo è autorizzato a detrarre il 50% (cinquanta per cento) di qualsiasi spesa per intrattenimento, divertimento o ricreazione sostenuta durante un periodo d’imposta.
  2. La clausola 1 del presente articolo si applica a qualsiasi spesa sostenuta allo scopo di ricevere e intrattenere clienti, azionisti, fornitori o altri partner commerciali del soggetto passivo, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese in relazione a uno dei seguenti:

(a) Pasti.

(a) Alloggio.

(a)  Trasporto.

(a)  Quote di ammissione.

(a)  Strutture e attrezzature utilizzate in relazione a tali intrattenimenti, divertimenti o attività ricreative.

(a)  Altre spese indicate dal Ministro.

Articolo 33 – Spese non deducibili

Non sono ammesse detrazioni per:

  1. Donazioni, sovvenzioni o regali fatti a un’entità che non è un’entità di pubblica utilità qualificata.
  2. Multe e sanzioni, diverse dalle somme riconosciute a titolo di risarcimento danni o inadempimento contrattuale.
  3. Tangenti o altri pagamenti illeciti.
  4. Dividendi, distribuzioni di utili o benefici di natura analoga corrisposti a un proprietario del Soggetto Contribuente.
  5. Importi ritirati dall’attività da parte di un naturalepersona che è un soggetto passivo ai sensi del paragrafo (c) della clausola 3 dell’articolo 11 del presente decreto-legge o un partner in una società di persone.
  6. Imposta sulle società imposta a un soggetto passivo ai sensi del presente decreto-legge.
  7. L’Imposta sul Valore Aggiunto assunta dal Contribuente è recuperabile ai sensi del Decreto Legge Federale n. (8) del 2017 richiamato in premessa e di quanto lo sostituisce.
  8. Imposta sui redditi gravante sul soggetto passivo fuori dallo Stato.
  9. Tali altre spese come specificato in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

Capo Dieci – Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

Articolo 34 – Principio di libera concorrenza

  1. Ai fini della determinazione del Reddito Imponibile, le operazioni e gli accordi tra Parti Correlate devono rispettare gli standard di libera concorrenza di cui agli Articoli 2, 3, 4 e 5 del presente Articolo e le eventuali condizioni che possono essere prescritte in una decisione emessa dall’Autorità.
  2. Un’operazione o un accordo tra Parti Correlate soddisfa lo standard di libera concorrenza se i risultati dell’operazione o dell’accordo sono coerenti con i risultati che sarebbero stati realizzati se Soggetti che non erano Parti Correlate si fossero impegnati in un’operazione o un accordo simile in circostanze simili.
  3. Il risultato di libera concorrenza di una transazione o di un accordo tra parti correlate deve essere determinato applicando uno o una combinazione dei seguenti metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento:

(a)  Il metodo del prezzo non controllato comparabile.

(b)  Il metodo del prezzo di rivendita.

(c)  Il metodo del costo maggiorato.

(d)  Il metodo del margine netto transazionale.

(e)  Il metodo di ripartizione degli utili transazionali.

  1. Il soggetto passivo può applicare qualsiasi metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento diverso da quelli elencati nella Clausola 3 del presente Articolo dove il Soggetto passivo può dimostrare che nessuno dei metodi di cui sopra può essere ragionevolmente applicato per determinare un risultato di libera concorrenza e che qualsiasi altro metodo di determinazione del prezzo di trasferimento utilizzato soddisfa la condizione della Clausola 2 del presente Articolo.
  2. La scelta e l’applicazione di un trasferimento metodo di determinazione del prezzo di trasferimento o una combinazione di metodi di determinazione del prezzo di trasferimento di cui alle clausole 3 o 4 del presente articolo devono essere stabiliti tenendo conto del metodo di determinazione del prezzo di trasferimento più affidabile e tenendo conto dei seguenti fattori:

(a)  I termini contrattuali della transazione o dell’accordo.

(b)  Le caratteristiche della transazione o dell’accordo.

(c)  Le circostanze economiche in cui si svolge la transazione o l’accordo.

(d)  Le funzioni svolte, i beni impiegati ei rischi assunti dalle Parti Correlate che concludono l’operazione o il patto.

(e)  Le strategie aziendali adottate dalle Parti Correlate che concludono l’operazione o l’accordo.

  1. L’esame dell’Autorità in merito al fatto che le entrate e le spese risultanti dalle transazioni o dagli accordi pertinenti del soggetto passivo soddisfino lo standard di libera concorrenza si baserà sul metodo dei prezzi di trasferimento utilizzato dal soggetto passivo ai sensi della clausola 3 o 4 del presente articolo, a condizione che tale trasferimento metodo di determinazione del prezzo è appropriato tenendo conto dei fattori menzionati nella clausola 5 di questo articolo.
  2. L’applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento selezionato o della combinazione di metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento in conformità con la Clausola 3 o 4 del presente Articolo può comportare un intervallo di risultati finanziari o indicatori di libera concorrenza accettabili per stabilire il risultato di libera concorrenza di una transazione o di un accordo tra parti correlate , fatte salve le eventuali condizioni specificate in una decisione emessa dall’Autorità.
  3. Qualora il risultato dell’operazione o dell’accordo tra Parti Correlate non rientri nell’intervallo di libera concorrenza, l’Autorità adegua il reddito imponibile per ottenere il risultato di libera concorrenza che meglio rifletta i fatti e le circostanze dell’operazione o dell’accordo.
  4. Qualora l’Autorità apporti un adeguamento al reddito imponibile ai sensi della clausola 8 del presente articolo, l’Autorità si basa sulle informazioni che possono o saranno messe a disposizione del soggetto passivo.
  5. Quando l’Autorità o un soggetto passivo adegua il reddito imponibile per una transazione o accordo per soddisfare il principio di libera concorrenza, l’Autorità apporta un corrispondente adeguamento al reddito imponibile della Parte correlata che è parte dell’operazione o dell’accordo in questione.
  6. Qualora un’autorità straniera competente effettui un adeguamento a una transazione o accordo che coinvolge un soggetto passivo per soddisfare lo standard di libera concorrenza, tale soggetto passivo può presentare domanda all’Autorità per apportare un adeguamento corrispondente al proprio reddito imponibile.

Articolo 35 – Parti Correlate e Controllo

  1. Ai fini del presente Decreto-Legge, per “Parti Correlate” si intendono:

(a) Due o più persone fisiche affini entro il quarto grado di parentela o affiliazione, anche mediante adozione o tutela.

(b) Una persona fisica e una persona giuridica quando:

      1.  la persona fisica o una o più Parti Correlate della persona fisica sono soci della persona giuridica, e la persona fisica, da sola o insieme alle sue Parti Correlate, detiene direttamente o indirettamente una partecipazione pari o superiore al 50% (cinquanta per cento) nella persona giuridica; O
      2.  la persona fisica, da sola o insieme alle sue Parti Correlate, Controlla direttamente o indirettamente la persona giuridica.

(c) Due o più persone giuridiche quando:

      1. una persona giuridica, da sola o insieme alle sue Parti Correlate, possiede direttamente o indirettamente una partecipazione pari o superiore al 50% (cinquanta per cento) nell’altra persona giuridica;
      2. una persona giuridica, da sola o insieme alle sue Parti Correlate, Controlla direttamente o indirettamente l’altra persona giuridica; O
      3. qualsiasi Soggetto, da solo o insieme alle sue Parti Correlate, possieda direttamente o indirettamente una partecipazione pari o superiore al 50% (cinquanta per cento) o controlli tali due o più persone giuridiche;

(d)  Una persona e la sua stabile organizzazione o stabile organizzazione estera.

(e)   Due o più persone che sono partner nella stessa società di persone non incorporata.

(f)   Una persona che è il fiduciario, il fondatore, il disponente o il beneficiario di un trust o di una fondazione, e le sue Parti Correlate.

  1. Ai fini del presente Decreto-Legge, per “Controllo” si intende la capacità di una Persona, sia per diritto proprio che per accordo o in altro modo, di influenzare un’altra Persona, tra cui:

(a)  La capacità di esercitare il 50% (cinquanta percento) o più dei diritti di voto di un’altra Persona.

(b)  La capacità di determinare la composizione del 50% (cinquanta per cento) o più del Consiglio di amministrazione di un’altra Persona.

(c)  La capacità di ricevere il 50% (cinquanta percento) o più dei profitti di un’altra persona.

(d)  La capacità di determinare o esercitare un’influenza significativa sulla condotta dell’attività e degli affari di un’altra persona.

Articolo 36 – Compensi ai Soggetti Collegati

  1. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 28 del presente decreto-legge, un pagamento o un beneficio fornito da un soggetto passivo alla sua persona collegata è deducibile solo se e nella misura in cui il pagamento o il beneficio corrisponde al valore di mercato del servizio, beneficio o altro fornito dal Soggetto Collegato ed è sostenuto interamente ed esclusivamente ai fini dell’attività del Soggetto Contribuente.
  2. Ai fini del presente decreto-legge, si considera Soggetto Collegato di un Soggetto Imponibile un Soggetto che sia:

(a)  Un proprietario del soggetto passivo.

(b)  Un amministratore o funzionario del soggetto passivo.

(c) Una Parte Correlata di uno dei Soggetti di cui alle lettere (a) e (b) dell’Articolo 2 del presente Articolo.

  1. Ai fini del paragrafo (a) della clausola 2 del presente articolo, un proprietario del soggetto passivo è qualsiasi persona fisica che possiede direttamente o indirettamente un interesse di proprietà nel soggetto passivo o controlla tale soggetto passivo.
  2. Se il soggetto passivo è un partner in una società di persone senza personalità giuridica, una persona collegata è qualsiasi altro partner nella stessa società di persone senza personalità giuridica e qualsiasi persona che è una parte correlata di tale partner.
  3. Determinare che un pagamento o un beneficio fornito dal Soggetto Contribuente corrisponda al Valore di Mercato del servizio o altrimenti fornito dal Soggetto Collegato in scambio, si applicano, secondo quanto richiesto dal contesto, le pertinenti disposizioni dell’articolo 34 del presente decreto-legge.
  4. La clausola 1 del presente articolo non si applica a nessuno dei seguenti:

(a) Un soggetto passivo le cui azioni sono negoziate in una borsa valori riconosciuta.

(b) Un soggetto passivo soggetto alla vigilanza regolamentare di un’autorità competente nello Stato.

(c) Qualsiasi altra persona che può essere determinata in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

Capo Undicesimo – Disposizioni sulle perdite fiscali Articolo 37 –Riduzione delle perdite fiscali

  1. Una Perdita Fiscale può essere compensata con il Reddito Imponibile dei Periodi d’Imposta successivi per arrivare al Reddito Imponibile per quei Periodi d’Imposta successivi.
  2. L’importo della perdita fiscale utilizzata per ridurre il reddito imponibile per qualsiasi periodo di imposta successivo non può superare il 75% (settantacinque per cento) o qualsiasi altra percentuale specificata in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del reddito imponibile per quel periodo d’imposta prima di qualsiasi sgravio di perdite fiscali, salvo in circostanze che possono essere prescritte in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su suggerimento del Ministro.
  3. Un soggetto passivo non può richiedere lo sgravio fiscale per:

(a) Perdite subite prima della data di inizio dell’imposta sulle società.

(b) Perdite subite prima che una persona diventi soggetto passivo ai sensi del presente decreto-legge.

(c) Le perdite subite da un bene o da un’attività il cui reddito è esente, o comunque non computato ai sensi del presente decreto-legge.

  1. Una perdita fiscale riportata a un successivo Il Periodo d’imposta deve essere compensato con il Reddito imponibile di tale Periodo d’imposta successivo, prima che qualsiasi residuo possa essere riportato a un ulteriore Periodo d’imposta successivo, o qualsiasi Perdita fiscale trasferita ai sensi dell’articolo 38 del presente decreto-legge possa essere utilizzata.

Articolo 38 – Trasferimento della Perdita Fiscale

  1. Una perdita fiscale o parte di essa può essere compensata con il reddito imponibile di un altro soggetto passivo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)  Entrambi i soggetti passivi sono persone giuridiche.

(b)  Entrambi i soggetti passivi sono persone residenti.

(c)  Ciascun soggetto passivo detiene una partecipazione di proprietà diretta o indiretta di almeno il 75% (settantacinque per cento) nell’altro, o una terza persona ha una partecipazione di proprietà diretta o indiretta di almeno il 75% (settantacinque per cento) in ciascuna delle i soggetti passivi.

(d)  La proprietà comune ai sensi del paragrafo (c) della Clausola 1 del presente Articolo deve esistere dall’inizio del Periodo d’imposta in cui si è verificata la Perdita fiscale fino alla fine del Periodo d’imposta in cui l’altro Soggetto passivo compensa la Perdita fiscale trasferita con il suo Reddito imponibile.

(e)  Nessuna delle Persone è una Persona Esente.

(f)  Nessuna delle persone è una persona qualificata per la zona franca.

(g)  Alla stessa data si chiude l’Esercizio di ciascuno dei Soggetti Contribuenti.

(h)  Entrambi i soggetti passivi redigono i propri bilanci utilizzando gli stessi principi contabili.

  1. Qualora un soggetto passivo trasferisca la propria perdita fiscale a un altro soggetto passivo ai sensi della clausola 1 del presente articolo:

(a) il Soggetto Imponibile a cui è trasferita la Perdita Fiscale ridurrà il suo Reddito Imponibile per il Periodo d’Imposta in questione;

(b) la compensazione complessiva del Perdita Fiscale non potrà eccedere l’importo consentito ai sensi del comma 2 dell’articolo 37 del presente decreto-legge; E il soggetto passivo ridurrà le proprie perdite fiscali disponibili dell’importo della perdita fiscale trasferita all’altro soggetto passivo per il periodo di imposta pertinente.

Articolo 39 – Limitazione delle perdite fiscali riportate

  1. Le perdite fiscali possono essere riportate a nuovo e utilizzate solo in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 37 del presente decreto-legge a condizione che:

(a) Dall’inizio del Periodo d’Imposta in cui si è verificata la Perdita Fiscale fino alla fine del Periodo d’Imposta in cui la Perdita Fiscale o parte di essa è compensata con il Reddito Imponibile di tale periodo, la stessa Persona o le stesse Persone possedevano continuativamente almeno il 50% (cinquanta per cento) quota di proprietà del Soggetto Contribuente.

(b) Il soggetto passivo ha proseguito svolgere la stessa o analoga Attività o Impresa a seguito di un cambio di proprietà superiore al 50% (cinquanta per cento).

  1. Ai fini del paragrafo (b) della clausola 1 del presente articolo, i fattori rilevanti per determinare se un soggetto passivo abbia continuato a svolgere la stessa impresa o un’attività commerciale simile o simile a seguito di un cambiamento della proprietà diretta o indiretta includono:

(a) il soggetto passivo utilizza in tutto o in parte gli stessi beni di prima del cambio di proprietà;

(b) il soggetto passivo non ha apportato modifiche significative all’identità principale o alle operazioni della sua attività dopo il cambio di proprietà; E

(c) laddove vi siano stati cambiamenti, questi derivano dallo sviluppo o dallo sfruttamento di beni, servizi, processi, prodotti o metodi che esistevano prima del cambio di proprietà.

  1. La clausola 1 del presente articolo non si applica a un soggetto passivo le cui azioni sono quotate in una borsa valori riconosciuta.

Capo XII – Disposizioni sul Gruppo d’imposta

Articolo 40 – Gruppo d’imposta

  1. Un Soggetto Residente, che ai fini del presente Decreto-Legge è denominato “Società Capogruppo”, può presentare all’Autorità istanza per la costituzione di un Gruppo Tributario con uno o più altri Soggetti Residenti, ciascuno denominato “ Controllata” ai fini del presente Capo, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) Le Persone Residenti sono persone giuridiche.

(b) La Capogruppo detiene almeno il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale della Controllata, direttamente o indirettamente tramite una o più Controllate.

(c) La Capogruppo detiene almeno il 95% (novantacinque per cento) dei diritti di voto nella Controllata, direttamente o indirettamente tramite una o più Controllate.

(d) La Capogruppo ha diritto ad almeno il 95% (novantacinque per cento) degli utili e del patrimonio netto della Controllata, direttamente o indirettamente attraverso una o più Controllate.

(e) Né la Capogruppo né la Controllata sono Soggetti Esenti.

(f) Né la Capogruppo né la Controllata sono persone qualificate per la zona franca.

(g) La Capogruppo e la Controllata hanno lo stesso Esercizio.

(h) Sia la Capogruppo che la Controllata redigono i propri bilanci utilizzando i medesimi principi contabili.

  1. Fermo restando il paragrafo (e) dell’articolo 1 del presente articolo, una o più Società Controllate nelle quali un Ente Pubblico detenga direttamente o indirettamente almeno una partecipazione pari al 95% (novantacinque per cento) di cui ai paragrafi (b), (c) e (d) dell’articolo 1 del presente articolo può costituire un Gruppo fiscale, alle condizioni che saranno stabilite dall’Autorità.
  2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 del presente articolo deve essere presentata all’Autorità dalla società controllante e da ciascuna società controllata che intenda aderire al Gruppo fiscale.
  3. Il Gruppo d’imposta costituito ai sensi del comma 1 del presente articolo è assimilato, ai fini del presente decreto-legge, ad un unico soggetto passivo, rappresentato dalla Capogruppo.
  4. La Capogruppo adempie, per conto del Gruppo Tributario, a tutti gli obblighi previsti dai Capi Quattordici, Sedici e Diciassette del presente Decreto Legge.
  5. La Capogruppo e ciascuna Controllata saranno responsabili in solido per l’imposta sulle società dovuta dal Gruppo d’Imposta per quei Periodi d’Imposta in cui sono membri del Gruppo d’Imposta.
  6. La responsabilità solidale ai sensi della clausola 6 del presente articolo per un periodo d’imposta può essere limitata a uno o più membri del gruppo d’imposta previa approvazione da parte dell’Autorità.
  7. La Capogruppo e ciascuna Società Controllata restano responsabili dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 45 del presente decreto-legge.
  8. Una Società Controllata può aderire ad un Gruppo Fiscale esistente previa presentazione di istanza all’Autorità da parte della Capogruppo e della relativa Società Controllata.
  9. Una Controllata lascerà il Tax Group nelle seguenti circostanze:

(a) A seguito dell’approvazione da parte dell’Autorità di una istanza della Capogruppo e della relativa Controllata.

(b) Laddove la Controllata in questione non soddisfi più le condizioni per essere membro del Gruppo Fiscale come specificato nella Clausola 1 del presente Articolo.

  1. Un gruppo fiscale cessa di esistere in una delle seguenti circostanze:

(a) A seguito dell’approvazione da parte dell’Autorità di una istanza della Capogruppo.

(b) Nel caso in cui la Capogruppo non soddisfi più le condizioni per costituire un Gruppo d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni del comma 12 del presente articolo.

  1. La Capogruppo di un Gruppo d’Imposta può richiedere all’Autorità di essere sostituita da un’altra Società Capogruppo senza interruzione del Gruppo d’Imposta, in una delle seguenti circostanze.

(a) La nuova Capogruppo soddisfa le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo relative alla ex Capogruppo.

(b) La precedente Capogruppo cessa di esistere e la nuova Capogruppo o una Controllata è il suo successore legale universale.

  1. Fatte salve le clausole 11 e 12 del presente articolo, l’Autorità può, a sua discrezione, sciogliere un gruppo fiscale o cambiare la capogruppo di un gruppo fiscale sulla base delle informazioni a sua disposizione e notificare alla capogruppo tale azione intrapresa.

Articolo 41 – Data di costituzione e cessazione del Gruppo d’imposta

  1. Ai fini dell’articolo 40 del presente decreto-legge, si costituisce un Gruppo d’imposta, ovvero una nuova Società Controllata aderisce ad un Gruppo d’imposta esistente, dall’inizio del Periodo d’imposta indicato nell’istanza presentata all’Autorità, ovvero dall’inizio del qualsiasi altro periodo d’imposta stabilito dall’Autorità.
  2. Ai fini del paragrafo (a) della clausola 10 dell’articolo 40 e del paragrafo (a) della clausola 11 dell’articolo 40 del presente decreto-legge, il membro pertinente di un gruppo fiscale è considerato come uscente da quel gruppo fiscale dall’inizio del il Periodo d’imposta specificato nella domanda presentata all’Autorità, o dall’inizio di qualsiasi altro Periodo d’imposta determinato dall’Autorità.
  3. Ai fini del paragrafo (b) della clausola 10 dell’articolo 40 e del paragrafo (b) della clausola 11 dell’articolo 40 del presente decreto-legge, il membro pertinente di un gruppo fiscale è considerato come uscente da quel gruppo fiscale dall’inizio del il Periodo d’imposta in cui sono venute meno le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 40 del presente decreto-legge.

Articolo 42 – Reddito imponibile di un Gruppo d’imposta

  1. Ai fini della determinazione del reddito imponibile di un Gruppo d’Imposta, la Capogruppo consolida le risultanze economiche, patrimoniali e passive di ciascuna Controllata per il Periodo d’Imposta di riferimento, eliminando le operazioni tra la Capogruppo e ciascuna Società controllata che fa parte del Tax Group.
  2. Al Gruppo Tributario si applicano, secondo quanto richiesto dal contesto, le disposizioni in materia del presente decreto-legge.
  3. Le Perdite Fiscali Non Utilizzate di una Società Controllata che aderisce ad un Gruppo di Imposte (indicate nel presente Articolo come “Perdite Fiscali ante Raggruppamento”) diventeranno Perdite Fiscali riportate a nuovo del Gruppo di Imposte e potranno essere utilizzate per compensare il Reddito Imponibile del Gruppo di Imposte tale provento è attribuibile alla relativa Controllata.
  4. Nel caso in cui una nuova Controllata entri a far parte di un Gruppo Fiscale esistente, le Perdite Fiscali non utilizzate del Gruppo Fiscale esistente non possono essere utilizzate per compensare il Reddito Imponibile del Gruppo Fiscale nella misura in cui tale reddito è attribuibile alla nuova Controllata.
  5. L’applicazione degli articoli 3 e 4 del presente articolo è soggetta alle condizioni di cui agli articoli 37 e 39 del presente decreto-legge.
  6. Nel caso in cui una Controllata esca da un Gruppo fiscale, le Perdite fiscali del Gruppo fiscale rimarranno nel Gruppo fiscale, ad eccezione di eventuali Perdite fiscali pre-Gruppo non utilizzate della Controllata interessata.
  7. Alla cessazione di un Gruppo di Imposte, le Perdite Fiscali non utilizzate del Gruppo di Imposte saranno ripartite come segue:

(a) Laddove la Capogruppo continui ad essere un soggetto passivo, tutte le Perdite Fiscali rimarranno alla Capogruppo.

(b) Nel caso in cui la Capogruppo cessi di essere un Soggetto Imponibile, le Perdite Fiscali del Gruppo Fiscale non potranno essere compensate con redditi imponibili futuri delle singole Controllate, ad eccezione di eventuali Perdite Fiscali pre-Gruppo non utilizzate di tali Controllate.

  1. La lettera b) dell’articolo 7 del presente articolo non si applica in caso di prosecuzione del Gruppo tributario di cui all’articolo 40, comma 12, del presente decreto-legge.
  2. La clausola 1 del presente articolo non si applica qualora un’attività o una passività sia stata trasferita tra membri del gruppo fiscale e il cedente o il cessionario lasci il gruppo fiscale entro (2) due anni dalla data del trasferimento, a meno che il reddito associato non sono state esentate dall’imposta sulle società o non sono state prese in considerazione ai sensi di altre disposizioni del presente decreto-legge.
  3. Qualsiasi reddito che non è stato preso in considerazione in relazione a un trasferimento descritto nella clausola 9 del presente articolo devono essere presi in considerazione alla data in cui il cedente o il cessionario lascia il Gruppo d’imposta, e comporterà un corrispondente adeguamento della base di costo ai fini dell’imposta sulle società dell’attività o della passività in questione.
  4. Il Gruppo Tributario deve redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili applicati nello Stato.

Capo Tredicesimo – Calcolo dell’imposta sulle società dovuta

Articolo 43 – Moneta

Ai fini del presente decreto-legge tutti gli importi devono essere quantificati in dirham degli Emirati Arabi Uniti. Qualsiasi importo quantificato in un’altra valuta deve essere convertito al tasso di cambio applicabile stabilito dalla Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti, fatte salve le condizioni che possono essere prescritte in una decisione emessa dall’Autorità.

Articolo 44 – Calcolo e liquidazione dell’imposta sulle società

L’imposta sulle società dovuta ai sensi del presente decreto-legge è liquidata nel seguente ordine:

  1. In primo luogo, utilizzando il credito di ritenuta disponibile del soggetto passivo, come determinato ai sensi dell’articolo 46 del presente decreto-legge.
  2. Nella misura in cui c’è un importo residuo dopo la clausola 1 di questo articolo, utilizzando l’imponibile Credito d’imposta estero disponibile della persona come determinato ai sensi dell’articolo 47 del presente decreto-legge.
  3. Nella misura in cui vi è un importo residuo dopo la clausola 2 del presente articolo, utilizzando eventuali crediti o altre forme di sgravio come specificato in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.
  4. Nella misura in cui vi è un importo residuo dopo la clausola 3 del presente articolo, tale importo dell’imposta sulle società dovuta deve essere liquidato in conformità con l’articolo 48 del presente decreto-legge.

Articolo 45 – Ritenuta d’acconto

  1. I seguenti redditi sono soggetti a ritenuta d’acconto all’aliquota dello 0% (zero percento) o qualsiasi altra aliquota specificata in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro:

(a) Le categorie di reddito di origine statale percepite da una persona non residente come prescritto nella decisione emessa dal Consiglio dei Ministri ai sensi del presente articolo, nella misura in cui tale reddito non è attribuibile a una stabile organizzazione della persona non residente nello Stato.

(b) Qualsiasi altro reddito come specificato in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

  1. La Ritenuta d’acconto dovuta ai sensi del comma 1 del presente articolo è detratta dall’importo lordo del versamento e versata all’Autorità nelle forme, nei modi e nei termini prescritti dall’Autorità.

Articolo 46 – Credito di ritenuta d’acconto

  1. Se una persona diventa soggetto passivo in un periodo d’imposta, l’imposta sulle società dovuta ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto-legge può essere ridotta dell’importo del credito di ritenuta d’acconto per quel periodo d’imposta.
  2. Il credito di ritenuta d’acconto massimo ai sensi del presente decreto-legge è il minore tra:

(a) L’importo della ritenuta d’acconto detratta ai sensi del comma 2 dell’articolo 45 del presente decreto-legge.

(b) L’imposta sulle società dovuta ai sensi del presente decreto-legge.

  1. L’eventuale credito di ritenuta d’acconto eccedente per un periodo d’imposta a seguito dell’articolo 2 del presente articolo è rimborsato al soggetto passivo ai sensi dell’articolo 49 del presente decreto-legge.

Articolo 47 – Credito d’imposta estero

  1. L’imposta sulle società dovuta ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto-legge può essere ridotta dell’importo del credito d’imposta estero per il relativo periodo d’imposta.
  2. Il credito d’imposta estero ai sensi del presente decreto-legge non può superare l’importo dell’imposta sulle società dovuta sul relativo reddito.
  3. Qualsiasi credito d’imposta estero non utilizzato a seguito della clausola 2 di questo articolo non può essere riportato a nuovo o riportato.
  4. Un soggetto passivo conserva tutti i registri necessari ai fini della richiesta di un credito d’imposta estero.

Capo quattordicesimo – Pagamento e rimborso dell’imposta sulle società

Articolo 48 – Pagamento dell’imposta sulle società

Un tassabile La persona deve saldare l’imposta sulle società dovuta ai sensi del presente decreto-legge entro (9) nove mesi dalla fine del relativo periodo fiscale o entro altra data determinata dall’Autorità.

Articolo 49 – Rimborso dell’imposta sulle società

  1. Un soggetto passivo può presentare domanda all’Autorità per il rimborso dell’imposta sulle societàin conformità con le disposizioni della legge sulle procedure tributarie nelle seguenti circostanze:

(a) Il credito di ritenuta d’acconto a disposizione di un soggetto passivo supera l’imponibile Imposta societaria pagabile dalla persona.

(b) Se l’Autorità è altrimenti convinta che il soggetto passivo abbia pagato Imposta sulle società eccedente l’imposta sulle società dovuta dal soggetto passivo.

  1. L’Autorità invia al Soggetto passivo un avviso della decisione dell’Autorità in merito a un domanda ai sensi della clausola 1 del presente articolo in conformità con la legge sulle procedure fiscali.

Capo Quindicesimo – Norme antiabuso

Articolo 50 – Norma generale antiabuso

  1. Il presente articolo si applica a un’operazione o a un accordo se, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti, si può ragionevolmente concludere che:

(a) la conclusione o l’esecuzione della transazione o dell’accordo, o parte di esso, non è per un valido motivo commerciale o altro non fiscale che rifletta la realtà economica; E

(b) lo scopo principale o uno degli scopi principali dell’operazione o dell’accordo, o parte di esso, è ottenere un vantaggio fiscale sulle società che non sia coerente con l’intenzione o lo scopo del presente decreto-legge.

  1. Ai fini del presente articolo, un vantaggio fiscale sulle società include, ma non è limitato a quanto segue:

(a) Un rimborso o un rimborso maggiorato dell’imposta sulle società.

(b) Elusione o riduzione dell’imposta sulle società da pagare.

(c) Rinvio di un pagamento dell’imposta sulle società o anticipo di un rimborso dell’imposta sulle società.

(d) Elusione dell’obbligo di dedurre o contabilizzare l’imposta sulle società.

  1. Qualora le disposizioni del presente articolo si applichino a una transazione o a un accordo, l’Autorità può stabilire che uno o più specifici vantaggi dell’imposta sulle società ottenuti a seguito della transazione o dell’accordo debbano essere compensati o rettificati.
  2. Se viene effettuata una determinazione ai sensi della clausola 3 del presente articolo, l’Autorità deve emettere una valutazione che dà effetto alla determinazione, che può comprendere:

(a) consentire o vietare qualsiasi esenzione, deduzione o sgravio nel calcolo del reddito imponibile o dell’imposta sulle società pagabile, o parte di essi;

(b) l’assegnazione di tale esenzione, deduzione o sgravio, o parte di essi, a qualsiasi altra persona;

(c) ridefinire ai fini del presente decreto-legge la natura di qualsiasi pagamento o altro importo, o parte di esso; O

(d) prescindendo dall’effetto che altrimenti risulterebbe dall’applicazione di altre disposizioni del presente decreto-legge,e può apportare rettifiche compensative all’imposta sulle società dovuta da qualsiasi altra persona interessata dalla determinazione effettuata dall’Autorità.

  1. Al fine di determinare se il presente articolo si applica a un’operazione o a un accordo, occorre considerare quanto segue:

(a) Il modo in cui la transazione o l’accordo è stato stipulato o eseguito.

(b) La forma e la sostanza dell’operazione o dell’accordo.

(c) La tempistica della transazione o dell’accordo.

(d) Il risultato dell’operazione o dell’accordo in relazione all’applicazione del presente decreto-legge.

(e) Qualsiasi variazione nella posizione finanziaria del soggetto passivo che sia risultata, risulterà o si possa ragionevolmente prevedere che derivi dall’operazione o dall’accordo.

(f) Qualsiasi variazione nella posizione finanziaria di un’altra persona che è risultata, risulterà o si può ragionevolmente prevedere che derivi dalla transazione o dall’accordo.

(g) Se la transazione o l’accordo ha creato diritti o obblighi che normalmente non sarebbero stati creati tra le Persone che trattano tra loro a condizioni di mercato in relazione alla transazione o accordo in questione.

(h) Qualsiasi altra informazione e circostanza rilevante.

  1. In ogni procedimento relativo all’applicazione del presente articolo, l’Autorità deve dimostrare che la determinazione effettuata ai sensi della clausola 3 di questo articolo è giusta e ragionevole.

Capo sedicesimo – Trascrizione fiscale e cancellazione

Articolo 51 – Trascrizione fiscale

  1. Qualsiasi soggetto passivo deve registrarsi per l’imposta sulle società presso l’Autorità nella forma, nei modi e nei termini prescritti dall’Autorità e ottenere un numero di registrazione fiscale, salvo nei casi prescritti dal Ministro.
  2. Ai fini di un’esenzione dall’imposta sulle società ai sensi del presente decreto-legge o ai fini della clausola 6 dell’articolo 53 del presente decreto-legge, l’Autorità può richiedere alla persona interessata ai sensi dei paragrafi (e), (f), (g), (h) e (i) della clausola 1 dell’articolo 4 del presente decreto-legge, o la società di persone costituite in società, a seconda dei casi, per registrarsi ai fini dell’imposta sulle società e ottenere un numero di registrazione fiscale.
  3. L’Autorità, a sua discrezione e sulla base delle informazioni a sua disposizione, avrà la possibilità di registrare una persona ai fini dell’imposta sulle società a decorrere dalla data in cui la persona è diventata un soggetto passivo.

Articolo 52 – Cancellazione fiscale

  1. Una persona con un numero di partita IVA deve presentare una domanda di cancellazione fiscale presso l’Autorità in caso di cessazione della sua impresa o attività commerciale, sia per scioglimento, liquidazione o altro, nella forma e nei modi e nei tempi prescritti dall’Autorità .
  2. Un soggetto passivo non può essere cancellato a meno che non abbia pagato tutte le sanzioni fiscali e amministrative dovute e abbia presentato tutte le dichiarazioni dei redditi dovute ai sensi del presente decreto-legge, inclusa la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta fino alla data di cessazione inclusa.
  3. Se la domanda di cancellazione dalla registrazione fiscale viene approvata, l’Autorità cancellerà la persona ai fini dell’imposta sulle società con effetto dalla data di cessazione o da qualsiasi altra data che possa essere determinata dall’Autorità.
  4. Qualora una persona non soddisfi i requisiti per la cancellazione fiscale ai sensi del presente articolo, l’Autorità può, a sua discrezione e sulla base delle informazioni a sua disposizione, cancellare il soggetto passivo a decorrere dall’ultimo dei seguenti casi:

(a) l’ultimo giorno del Periodo d’imposta in cui è emerso all’Autorità che le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo sono state soddisfatte; O

(b) la data in cui il soggetto passivo cessa di esistere.

Capo Diciassettesimo – Dichiarazioni e chiarimenti

Articolo 53 – Dichiarazioni

  1. Fatto salvo l’articolo 51 del presente decreto-legge, un soggetto passivo deve presentare una dichiarazione dei redditi, a seconda dei casi, all’Autorità nella forma e nei modi prescritti dall’Autorità entro e non oltre (9) nove mesi dalla fine del relativo Periodo d’imposta , o entro altra data indicata dall’Autorità.
  2. La dichiarazione dei redditi deve includere almeno le seguenti informazioni, a seconda dei casi:

(a) Periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.

(b) Il nome, l’indirizzo e il codice fiscale del soggetto passivo.

(c) La data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

(d) La base contabile utilizzata nel bilancio.

(e) Il reddito imponibile per il periodo d’imposta.

(f) L’importo dello sgravio fiscale richiesto ai sensi della clausola 1 dell’articolo 37 del presente decreto-legge.

(g) L’importo della perdita fiscale trasferita ai sensi dell’articolo 38 del presente decreto-legge.

(h) I crediti d’imposta disponibili vantati ai sensi degli articoli 46 e 47 del presente decreto-legge.

(i) L’imposta sulle società dovuta per il periodo fiscale.

  1. Il soggetto passivo fornisce all’Autorità tutte le informazioni, i documenti o le registrazioni ragionevolmente richiesti dall’Autorità ai fini dell’attuazione delle disposizioni del presente decreto-legge.
  2. In deroga a quanto disposto dal presente articolo e da ogni altra disposizione rilevante del presente decreto-legge, il Ministro può prevedere la forma e le modalità con le quali la dichiarazione dei redditi e le altre informazioni devono essere presentate all’Autorità da parte di un soggetto passivo quando la comunicazione di informazioni può ostacolare la sicurezza nazionale o può essere contraria all’interesse pubblico.
  3. L’Autorità può chiedere al Soggetto di cui ai commi (e), (f), (g), (h) e (i) dell’articolo 4, comma 1, del presente decreto-legge di presentare una dichiarazione.
  4. L’Autorità può, con avviso o mediante decisione emessa dall’Autorità, richiedere al partner autorizzato in una società di persone senza personalità giuridica che non ha avuto una domanda approvata ai sensi della clausola 8 dell’articolo 16 del presente decreto-legge per essere considerato un soggetto passivo per presentare una dichiarazione a nome di tutti i soci della società anonima.
  5. La Capogruppo deve presentare una dichiarazione dei redditi all’Autorità per conto del Gruppo fiscale.

Articolo 54 – Bilancio

  1. L’Autorità può, con avviso o con provvedimento emesso dall’Autorità, richiedere a un Soggetto d’imposta la presentazione del bilancio finalizzato alla determinazione del reddito imponibile di un periodo d’imposta nelle forme, nei modi e nei termini stabiliti dall’Autorità.
  2. Il ministro può emettere una decisione che impone a categorie di soggetti passivi di redigere e mantenere bilanci certificati o certificati.
  3. Ai fini della clausola 1 del presente articolo, l’Autorità può richiedere a un partner in una società di persone senza personalità giuridica di fornire rendiconti finanziari che mostrino tutti i seguenti elementi:

(a) Le attività, le passività, le entrate e le spese totali della Società non incorporata.

(b) La quota distributiva del partner nei beni della Unincorporated Partnership, passivi, entrate e uscite.

Articolo 55 – Documentazione sui prezzi di trasferimento

  1. L’Autorità può, con avviso o con provvedimento emesso dall’Autorità, richiedere al Soggetto passivo di presentare unitamente alla Dichiarazione dei redditi un’informativa contenente le informazioni riguardanti le operazioni e le intese del Soggetto passivo con le sue Parti correlate e i Soggetti collegati nella forma prevista dall’art. Autorità.
  2. Se le operazioni del Soggetto Contribuente con le sue Parti Correlate ei Soggetti Collegati per un Periodo d’Imposta soddisfano le condizioni prescritte dal Ministro, il Soggetto Contribuente deve mantenere sia un fascicolo anagrafico che un fascicolo locale nella forma prescritta dall’Autorità.
  3. La documentazione di cui alla clausola 2 del presente articolo deve essere presentata all’Autorità entro (30) trenta giorni dalla richiesta dell’Autorità o entro qualsiasi altra data successiva indicata dall’Autorità.
  4. Su richiesta dell’Autorità, un soggetto passivo fornisce all’Autorità tutte le informazioni a sostegno della natura di libera concorrenza delle transazioni o degli accordi del soggetto passivo con le sue parti correlate e soggetti collegati, entro (30) trenta giorni dalla richiesta dell’Autorità, o da qualsiasi altra data successiva come indicato dall’Autorità.

Articolo 56 – Tenuta dei registri

  1. Nonostante le disposizioni della legge sulle procedure fiscali, un soggetto passivo deve conservare tutti i registri e i documenti per un periodo di (7) sette anni dopo la fine del periodo fiscale a cui si riferiscono che:

(a) Supportare le informazioni da fornire in una dichiarazione dei redditi o in qualsiasi altro documento da depositare presso l’Autorità.

(b) Consentono di accertare prontamente il reddito imponibile del soggetto passivo Autorità.

  1. Nonostante le disposizioni della legge sulle procedure fiscali, una persona esente deve conservare tutti i registri che consentono all’autorità di accertare prontamente lo stato della persona esente per un periodo di (7) sette anni dopo la fine del periodo fiscale a cui si riferiscono.

Articolo 57 – Periodo d’imposta

  1. Il periodo d’imposta di un soggetto passivo è l’esercizio finanziario o parte di esso per il quale si presenta una dichiarazione dei redditi è necessario depositare.
  2. Ai fini del presente decreto-legge, l’esercizio finanziario di un soggetto passivo è l’anno solare gregoriano, ovvero il (12) periodo di dodici mesi per il quale il soggetto passivo redige il bilancio.

Articolo 58 – Modifica del periodo d’imposta

Fermo restando l’articolo 57 del presente decreto-legge, il soggetto passivo può presentare all’Autorità richiesta di modifica della data di inizio e di fine del proprio Periodo d’imposta, ovvero utilizzare un diverso Periodo d’imposta, alle condizioni che saranno stabilite dall’Autorità.

Articolo 59 – Precisazioni

  1. Il Soggetto può presentare all’Autorità istanza di chiarimento in ordine all’applicazione del presente decreto-legge o alla conclusione di un accordo preventivo preventivo in relazione ad un’operazione o ad una convenzione proposta o stipulata dal Soggetto.
  2. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo deve essere presentata nelle forme e nei modi prescritti dall’Autorità.

Capo diciottesimo – Violazioni e sanzioni

Articolo 60 – Accertamento dell’imposta sulle società e sanzioni

  1. Una persona può essere soggetta a una valutazione dell’imposta sulle società in conformità con la legge sulle procedure fiscali e le decisioni emesse in attuazione delle sue disposizioni.
  2. Nonostante le disposizioni della legge sulle procedure tributarie e le decisioni emesse in attuazione delle sue disposizioni, l’Autorità può prescrivere le circostanze e le condizioni in base alle quali un accertamento dell’imposta sulle società può essere richiesto da un soggetto passivo o emesso dall’Autorità.
  3. La legge processuale tributaria richiamata in premessa e le decisioni emanate in attuazione delle sue disposizioni determinano le sanzioni e le sanzioni pecuniarie rilevanti ai fini dell’attuazione del presente decreto-legge.

Capo Diciannovesimo – Norme transitorie

Articolo 61 – Norme transitorie

  1. Il saldo iniziale di un soggetto passivo Il bilancio ai fini dell’imposta sulle società è il bilancio di chiusura redatto ai fini della rendicontazione finanziaria secondo i principi contabili applicati nello Stato l’ultimo giorno dell’esercizio finanziario che termina immediatamente prima dell’inizio del loro primo periodo d’imposta, fatte salve eventuali condizioni o rettifiche che possono essere prescritto dal Ministro.
  2. Lo stato patrimoniale di apertura di cui al comma 1 del presente articolo è redatto tenendo conto del principio di libera concorrenza ai sensi dell’articolo 34 del presente decreto-legge.
  3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 70 del presente decreto-legge, le disposizioni dell’articolo 50 del presente decreto-legge si applicano alle operazioni o ai patti conclusi in data o successivamente al data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto-legge.
  4. Il Consiglio dei Ministri può, su proposta del Ministro, emanare con decisione altre misure transitorie relative all’attuazione del presente decreto-legge e all’applicazione delle sue disposizioni.

Capo XX – Disposizioni finali

Articolo 62 – Delega di potere

Il Ministro può delegare, in tutto o in parte, i poteri di cui al presente decreto-legge all’

Autorità, ove il Ministro lo ritenga opportuno.

Articolo 63 – Politiche e procedure amministrative

Gli indirizzi, le procedure e le istruzioni amministrative di carattere generale in ordine agli adempimenti imposti al Soggetto dal presente decreto-legge sono emanati dall’Autorità di concerto con il Ministero.

Articolo 64 – Collaborazione con l’Autorità

Tutte le autorità governative dello Stato devono cooperare pienamente con l’Autorità per svolgere quanto necessario per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto-legge e fornire all’Autorità tutti i dati, le informazioni e la documentazione nei confronti di un soggetto passivo o di una persona esente come può essere richiesto dall’Autorità.

Articolo 65 – Partecipazione alle entrate

Le entrate dell’imposta sulle società e le sanzioni amministrative riscosse ai sensi del presente decreto-legge sono soggette a ripartizione tra il governo federale e i governi locali sulla base delle disposizioni di una legge federale emanata in materia.

Articolo 66 – Accordi internazionali

Nella misura in cui i termini di un accordo internazionale in vigore nello Stato sono in contrasto con le disposizioni del presente decreto-legge, prevalgono i termini dell’accordo internazionale.

Articolo 67 – Decisioni di esecuzione

  1. Fermi restando i poteri conferiti al Consiglio dei Ministri dal presente decreto-legge, il Ministro e l’Autorità emanano, nell’ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto-legge.
  2. Il Consiglio dei Ministri può, su proposta del Ministro, emanare decisioni attuative del presente decreto-legge.

Articolo 68 – Annullamento delle disposizioni contrastanti

Ogni testo o disposizione contraria o incompatibile con le disposizioni del presente decreto-legge è abrogata.

Articolo 69 – Applicazione del presente decreto-legge ai periodi d’imposta

Il presente decreto-legge si applica ai periodi d’imposta che iniziano il o dopo il 1° giugno 2023.

Articolo 70 – Pubblicazione ed applicazione del presente decreto-legge

Il presente decreto-legge sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore (15) quindici giorni dopo la data di pubblicazione.

Emirati Arabi Uniti – Condizioni per fruire della tassazione allo 0% sul “Reddito qualificato” nelle Free Zone

A partire dal 1 giugno 2023 gli Emirati Arabi Uniti hanno introdotto un’imposta federale sugli utili delle imprese.

Il 09 dicembre 2022 è stato emanato negli Emirati Arabi Uniti (“UAE”) il Decreto-legge federale n. (47) del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese.

Il Decreto-legge federale n. (47) del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese fornisce la base legislativa per l’introduzione e l’attuazione di un’imposta federale sulle società negli Emirati Arabi Uniti ed è in vigore per gli esercizi finanziari che iniziano a partire dal 1° giugno 2023.

L’imposta sulle società è riscossa con un’aliquota nominale del 9% sul reddito imponibile superiore a 375.000 AED (Dirham degli Emirati Arabi Uniti). Il reddito imponibile al di sotto di questa soglia sarà soggetto a un’aliquota dello 0% dell’imposta sulle società.

In generale, l’imposta sulle società si applica ai seguenti ” soggetti passivi “:

  • Società e altre persone giuridiche degli Emirati Arabi Uniti costituite o effettivamente gestite e controllate negli Emirati Arabi Uniti;
  • Persone fisiche (individui) che conducono un’attività commerciale o commerciale negli Emirati Arabi Uniti come specificato in una decisione del gabinetto da emettere a tempo debito; E
  • Persone giuridiche non residenti (persone giuridiche straniere) che hanno una stabile organizzazione negli Emirati Arabi Uniti.

Anche le persone giuridiche stabilite in una zona franca degli Emirati Arabi Uniti rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sulle società come “soggetti passivi” e dovranno rispettare i requisiti stabiliti dalla legge sull’imposta sulle società.

Tuttavia, una persona della zona franca che soddisfa le condizioni per essere considerata una persona qualificata della zona franca può beneficiare di un’aliquota dell’imposta sulle società dello 0% sul proprio reddito qualificante.

L’art.1 del Decreto-legge federale n. (47) del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese definisce “Persona in zona franca“: “Una persona giuridica costituita, stabilita o altrimenti registrata in una Zona Franca, compresa una succursale di una Persona Non Residente registrata in una Zona Franca”.

Il secondo comma dell’art. 3 (Aliquota dell’imposta sulle società) stabilisce che l‘imposta sulle società sarà imposta a una persona qualificata per la zona franca alle seguenti aliquote:

(a) 0% (zero percento) sul reddito qualificato.

(b) 9% (nove per cento) sul reddito imponibile che non è reddito ammissibile ai sensi dell’articolo 18 del presente decreto-legge e qualsiasi decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro in merito.

L’Articolo 18 (Persona qualificata per la zona franca) stabilisce che:

  1. Una persona qualificata della zona franca è una persona della zona franca che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

(a) Mantiene sostanza adeguata nello Stato.

(b) Deriva reddito qualificante come specificato in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su suggerimento del Ministro. (Vedi: Articolo 3  (Reddito Qualificante) della Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 sulla determinazione del reddito qualificante per la persona qualificata per la zona franca ai fini del decreto-legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese)

(c) Non ha scelto di essere soggetto all’imposta sulle società ai sensi dell’articolo 19 del presente decreto-legge.

(d) Conforme agli articoli 34 e 55 del presente decreto-legge.

(e) Soddisfa tutte le altre condizioni che possono essere prescritte dal Ministro. (Vedi: Articolo 5  (Altre condizioni) del Decreto ministeriale n. 139 del 2023 in materia di attività qualificanti e attività escluse ai fini del DL n. 47 del 2022 in materia di tassazione delle persone giuridiche e delle imprese)

  1. Una persona qualificata per la zona franca che non soddisfi una delle condizioni di cui alla clausola 1 del presente articolo in un determinato momento durante un periodo fiscale cesserà di essere una persona qualificata per la zona franca dall’inizio di quel periodo fiscale.
  2. Nonostante la clausola 2 del presente articolo, il ministro può prescrivere le condizioni o le circostanze in base alle quali una persona può continuare ad essere una persona qualificata per la zona franca, o cessare di essere una persona qualificata per la zona franca a partire da una data diversa.
  3. L’applicazione del paragrafo (a) della clausola 2 dell’articolo 3 del presente decreto legge a una persona qualificata della zona franca si applica per il resto del periodo di incentivo fiscale previsto nella legislazione applicabile della Zona Franca in cui si trova registrata la Persona Qualificata della Zona Franca, periodo che potrà essere prorogato in base a qualsiasi condizione
    determinata in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro, ma qualsiasi  periodo non potrà superare i (50) cinquanta anni.

Per essere trattata come una “persona qualificata per la zona franca”, l’entità della zona franca, quindi,  deve:

1. Mantenere una sostanza adeguata negli Emirati Arabi Uniti;
2. Ricavare il “Reddito Qualificato” (Qualifying Income – “دخل مؤهل”) come specificato in una Decisione del Consiglio dei Ministri;
3. Rispettare le regole sui prezzi di trasferimento e mantenere la relativa documentazione sui prezzi di trasferimento; e
4. Non aver fatto la scelta per essere soggetto in pieno alla “Legge sulla tassazione delle società “.

L’Articolo 5  (Altre condizioni) del Decreto ministeriale n. 139 del 2023 in materia di attività qualificanti e attività escluse ai fini del DL n. 47 del 2022 in materia di tassazione delle persone giuridiche e delle imprese dispone, ai sensi della lettera e del primo comma dell’art.18 del Decreto-legge federale n. (47) del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese che

  1. Oltre alle condizioni di cui alla clausola (1) dell’articolo (18) della legge sull’imposta sulle società, una persona qualificata per la zona franca deve soddisfare le seguenti due condizioni:

(a) Le sue entrate non ammissibili non superano i requisiti de minimis di cui all’articolo (4) della presente decisione.

(b) Redige bilanci certificati in conformità con qualsiasi decisione emessa dal Ministro sui requisiti per preparare e mantenere bilanci certificati ai fini della legge sull’imposta sulle società”

Quindi, le entità stabilite in una zona franca che soddisfano le condizioni per beneficiare del regime della “Legge sulla tassazione delle società ” della zona franca (“Persone qualificate della zona franca”) saranno soggette alla “Legge sulla tassazione delle società ” degli Emirati Arabi Uniti  alle seguenti tariffe:

0% sul reddito qualificato (Qualifying Income – “دخل مؤهل”)
● 9% sul reddito imponibile che non soddisfa la definizione di reddito qualificante

Il termine “reddito qualificato” (Qualifying Income – “دخل مؤهل”) indica qualsiasi reddito derivato da una persona qualificata della zona franca soggetta allaLegge sulla tassazione delle società ” degli Emirati Arabi Uniti  allo zero per cento.

A tal proposito sono state emanate:

  • la Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 (القرار الوزاري رقم 55 لعام 2023) sulla determinazione del reddito qualificante per la persona qualificata per la zona franca ai fini del decreto-legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese;
  • il Decreto ministeriale n. 139 del 2023 (القرار الوزاري رقم 139 لعام 2023) in materia di attività qualificanti e attività escluse ai fini del DL n. 47 del 2022 in materia di tassazione delle persone giuridiche e delle imprese.

Vedi: Emirati Arabi Uniti – Delibere ministeriali relative alle zone franche nel sistema di tassazione delle imprese

Attività qualificate nelle zone franche

In base alla definizione contenuta nell’art.1 della Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023  per “Attività qualificante” si intende “qualsiasi attività determinata da una decisione emessa dal Ministro e condotta da una persona qualificata per la zona franca da cui deriva un reddito qualificante”

L’Articolo 3  (Reddito Qualificato) della Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 sulla determinazione del reddito qualificante per la persona qualificata per la zona franca ai fini del decreto-legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese) dispone, ai sensi della lettera b del primo comma dell’art.18 del Decreto-legge federale n. (47) del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese,  che: 

  1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo (18) della legge sull’imposta sulle società, il reddito ammissibile della persona qualificata della zona franca includerà le seguenti categorie di reddito, a condizione che tale reddito non sia attribuibile a una stabile organizzazione nazionale o a una stabile organizzazione straniera in ai sensi dell’articolo 5 della presente decisione o alla proprietà o allo sfruttamento di beni immobili ai sensi dell’articolo 6 della presente decisione:

(a) Redditi derivanti da operazioni con altri Soggetti della Zona Franca, ad eccezione dei redditi derivanti da Attività Escluse.(vedi  primo comma dell’art. 3 del Decreto ministeriale n. 139 del 2023)

(b) Reddito derivante da transazioni con una persona non appartenente alla zona franca, ma solo in relazione alle attività qualificate (vedi  primo comma dell’art. 2 del Decreto ministeriale n. 139 del 2023) che non sono attività escluse (vedi  primo comma dell’art. 3 del Decreto ministeriale n. 139 del 2023).

(c) Qualsiasi altro reddito a condizione che la persona qualificata per la zona franca soddisfi i requisiti de minimis di cui all’articolo (4) della presente decisione.

  1. Ai fini del paragrafo (a) della Clausola (1) di questo Articolo, il reddito sarà considerato come derivato da transazioni con una Persona della Zona Franca in cui tale Persona della Zona Franca è il Beneficiario dei relativi servizi o Beni.
  2. Ai fini del presente articolo, il termine “beneficiario beneficiario” indica una persona che ha il diritto di utilizzare e godere del servizio o del bene e non ha l’obbligo contrattuale o legale di trasferire tale servizio o bene a un’altra persona e con il termine “Bene” si intendono i beni materiali o immateriali che hanno valore economico nell’affare, compresi i beni mobili e immobili.
  3. Il Reddito Qualificante includerà il reddito derivante da qualsiasi Persona laddove tale reddito sia accessorio rispetto al reddito ai sensi del paragrafo (a) o (b) della Clausola (1) del presente Articolo.
  4. Al fine di determinare se una persona qualificata per la zona franca ha una stabile organizzazione nazionale, si applicano le disposizioni dell’articolo (14) della legge sull’imposta sulle società e l’espressione “persona qualificata per la zona franca” deve essere utilizzata al posto dell’espressione “non Residente”, e l’espressione “aree geografiche al di fuori delle Zone Franche nello Stato” deve essere utilizzata al posto della parola “Stato”, ovunque usata in detto articolo.”

L’Articolo 2  (Attività Qualificate) del Decreto ministeriale n. 139 del 2023 in materia di attività qualificanti e attività escluse ai fini del DL n. 47 del 2022 in materia di tassazione delle persone giuridiche e delle imprese dispone che

  1. Ai fini della Decisione del Gabinetto n. 55 del 2023 di cui sopra, e fatta salva la Clausola (2) del presente Articolo e l’Articolo (3) della presente Decisione, le seguenti attività condotte da una Persona qualificata per la zona franca saranno considerate Attività Qualificate:

(a) Fabbricazione di beni o materiali.

(b) Lavorazione di merci o materiali.

(c) Detenzione di azioni e altri titoli.

(d) Proprietà, gestione e esercizio delle navi.

(e) Servizi di riassicurazione soggetti alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato.

(f) Servizi di gestione di fondi soggetti alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato.

(g) Servizi di gestione patrimoniale e di investimento soggetti alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato.

(h) Servizi di Sede alle Parti Correlate.

(i) Servizi di tesoreria e finanziamento alle Parti Correlate.

(j) Finanziamento e leasing di aeromobili, inclusi motori e componenti rotanti.

(k) Distribuzione di beni o materiali in o da una Zona designata a un cliente che rivende tali beni o materiali, o parti di essi o lavora o altera tali beni o materiali o parti di essi ai fini della vendita o della rivendita.

(l) Servizi di logistica.

(m) Qualsiasi attività accessoria alle attività elencate nei paragrafi da (a) a (l) della presente Clausola.

  1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente Decisione o da qualsiasi altra decisione emessa dal Ministro, le attività di cui alla Clausola (1) del presente Articolo avranno il significato previsto dalle rispettive leggi che regolano tali attività.
  2. In applicazione del paragrafo (k) della Clausola (1) di questo Articolo, l’attività di distribuzione di merci o materiali deve essere intrapresa in o da una Zona Designata e le merci oi materiali che entrano nello Stato devono essere importati attraverso la Zona Designata.
  3. Ai fini del paragrafo (m) della Clausola (1) del presente Articolo, un’attività sarà considerata accessoria laddove non svolga alcuna funzione indipendente ma sia necessaria per lo svolgimento dell’Attività qualificante principale.”

Requisiti de minimis

L’Articolo 4  (Requisiti de minimis) della Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 dispone che

  1. I requisiti de minimis saranno considerati soddisfatti se le Entrate non ammissibili ottenute dal Soggetto Idoneo della Zona Franca in un Periodo Fiscale non superano una percentuale del reddito totale del Soggetto Idoneo della Zona Franca in quel Periodo Fiscale come specificato dal Ministro, o un importo indicato dal Ministro, se inferiore.
  2. Fatta salva la clausola (3) del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

(a)  I ricavi non idonei sono i ricavi derivanti in un periodo fiscale da uno dei seguenti:

      1. Attività escluse.
      2. Attività che non sono attività idonee in cui l’altra parte della transazione è una persona non appartenente alla zona franca.

(b)  Il ricavo totale è tutto il ricavo derivato da una persona qualificata della zona franca in un periodo fiscale.

  1. Le seguenti Entrate non saranno incluse nel calcolo delle Entrate non ammissibili e delle Entrate totali:

(a) Ricavi attribuibili a beni immobili ubicati in Zona Franca derivanti dalle seguenti transazioni:

      1. Transazioni con persone non appartenenti alla zona franca in materia di proprietà commerciale.
      2. Transazioni con qualsiasi Persona in relazione a beni immobili che non sono Proprietà Commerciali.

(b) Entrate attribuibili a una stabile organizzazione nazionale o a una stabile organizzazione estera della persona qualificata per la zona franca.

  1. Ai fini del presente articolo, una persona qualificata per la zona franca e la sua stabile organizzazione nazionale o straniera saranno trattate come se la struttura fosse una persona separata e indipendente che è una parte correlata della persona qualificata per la zona franca.”

L’Articolo 4  (Requisiti de minimis) del Decreto ministeriale n. 139 del 2023 dispone che
Ai fini dell’articolo (4) della Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 di cui sopra, i requisiti de minimis saranno considerati soddisfatti qualora le Entrate non ammissibili ottenute dal Soggetto Idoneo della Zona Franca in un Periodo Fiscale non superino il 5% (cinque percento) del reddito totale della persona qualificata per la zona franca in quel periodo fiscale o 5.000.000 AED (cinque milioni di dirham), a seconda di quale sia inferiore.”

Attività escuse

Ai sensi del primo comma dell’art. 3 del Decreto ministeriale n. 139 del 2023 ai fini della Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023  sono “attività escluse”:

  1. Ai fini della delibera del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 di cui sopra, sono considerate Attività Escluse le seguenti attività:

(a)  Tutte le transazioni con persone fisiche, ad eccezione delle transazioni relative alle attività qualificanti specificate ai paragrafi (d), (f), (g) e (j) della clausola (1) dell’articolo (2) della presente decisione.

(b) Attività bancarie soggette alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato.

(c) Attività assicurative soggette alla supervisione regolamentare dell’autorità competente nello Stato, diverse dall’attività specificata al paragrafo (e) della clausola (1) dell’articolo (2) della presente decisione.

(d) Attività finanziarie e di leasing soggette alla supervisione regolamentare dell’autorità competente nello Stato, diverse da quelle specificate ai paragrafi (i) e (j) della Clausola (1) dell’Articolo (2) della presente Decisione.

(e) Proprietà o sfruttamento di beni immobili, diversi dai Beni Commerciali situati in una Zona Franca in cui la transazione relativa a tale Bene Commerciale è condotta con altri Soggetti della Zona Franca.

(f) Proprietà o sfruttamento di beni di proprietà intellettuale.

(g) Qualsiasi attività accessoria alle attività elencate nei paragrafi da (a) a (f) della presente Clausola.

  1. Ai fini del paragrafo (g) della Clausola (1) del presente Articolo, un’attività sarà considerata accessoria qualora non svolga alcuna funzione indipendente ma sia necessaria per lo svolgimento dell’Attività principale esclusa.
  2. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente Decisione o da qualsiasi altra decisione emessa dal Ministro, le attività di cui alla Clausola (1) del presente Articolo avranno il significato previsto dalle rispettive leggi che regolano tali attività.”

Quindi, le Persone qualificate della zona franca (Così come identificate dall’Articolo 18 (Persona qualificata per la zona franca) del Decreto-legge federale n. (47) del 2022saranno soggette   alla tariffa dello 0% sul reddito qualificato (Qualifying Income – “دخل مؤهل”) derivante da:

  • Redditi derivanti da operazioni con altri Soggetti della Zona Franca, ad eccezione dei redditi derivanti da Attività Escluse (vedi  primo comma dell’art. 3 del Decreto ministeriale n. 139 del 2023).
  • Reddito derivante da transazioni con una persona non appartenente alla zona franca, ma solo in relazione alle attività qualificanti (vedi  primo comma dell’art. 2 del Decreto ministeriale n. 139 del 2023) che non sono attività escluse (vedi primo comma dell’art. 3 del Decreto ministeriale n. 139 del 2023).
  • Qualsiasi altro reddito a condizione che la persona qualificata per la zona franca soddisfi i requisiti de minimis di cui all’articolo 4  (Requisiti de minimis) della Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 così come identificate dall’art. 4 (Requisiti de minimis del Decreto ministeriale n. 139 del 2023. I requisiti de minimis saranno considerati soddisfatti qualora le Entrate non ammissibili ottenute dal Soggetto Idoneo della Zona Franca in un Periodo Fiscale non superino il 5% del reddito totale della persona qualificata per la zona franca in quel periodo fiscale o 5.000.000 di dirham, a seconda di quale sia inferiore.”

Emirati Arabi Uniti – Imposta federale sugli utili delle imprese

A partire dal 1 giugno 2023 gli Emirati Arabi Uniti hanno introdotto un’imposta federale sugli utili delle imprese.

Il 09 dicembre 2022 è stato emanato negli Emirati Arabi Uniti (“UAE”) il decreto-legge federale n. (47) del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese .

La legge sull’imposta sulle società fornisce la base legislativa per l’introduzione e l’attuazione di un’imposta federale sulle società (“imposta sulle società “) negli Emirati Arabi Uniti ed è in vigore per gli esercizi finanziari che iniziano a partire dal 1° giugno 2023.

L’imposta sulle società è riscossa con un’aliquota nominale del 9% sul reddito imponibile superiore a 375.000 AED. Il reddito imponibile al di sotto di questa soglia è soggetto a un’aliquota dello 0% dell’imposta sulle società.

In generale, l’imposta sulle società si applica ai seguenti ” soggetti passivi “:

  • Società e altre persone giuridiche degli Emirati Arabi Uniti costituite o effettivamente gestite e controllate negli Emirati Arabi Uniti;
  • Persone fisiche (individui) che conducono un’attività commerciale o commerciale negli Emirati Arabi Uniti come specificato in una decisione del gabinetto da emettere a tempo debito; E
  • Persone giuridiche non residenti (persone giuridiche straniere) che hanno una stabile organizzazione negli Emirati Arabi Uniti.

Tassazione allo 0% sul “Reddito qualificato” nelle Free Zone

Anche le persone giuridiche stabilite in una zona franca degli Emirati Arabi Uniti rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sulle società come “soggetti passivi” e dovranno rispettare i requisiti stabiliti dalla legge sull’imposta sulle società.

Tuttavia, una persona della zona franca che soddisfa le condizioni per essere considerata una persona qualificata della zona franca può beneficiare di un’aliquota dell’imposta sulle società dello 0% sul proprio reddito qualificante.

Le Persone qualificate della zona franca (Così come identificate dall’Articolo 18 (Persona qualificata per la zona franca) del Decreto-legge federale n. (47) del 2022saranno soggette   alla tariffa dello 0% sul reddito qualificato (Qualifying Income – “دخل مؤهل”) derivante da:

  • Redditi derivanti da operazioni con altri Soggetti della Zona Franca, ad eccezione dei redditi derivanti da Attività Escluse (vedi  primo comma dell’art. 3 del Decreto ministeriale n. 139 del 2023).
  • Reddito derivante da transazioni con una persona non appartenente alla zona franca, ma solo in relazione alle attività qualificanti (vedi  primo comma dell’art. 2 del Decreto ministeriale n. 139 del 2023) che non sono attività escluse (vedi primo comma dell’art. 3 del Decreto ministeriale n. 139 del 2023).
  • Qualsiasi altro reddito a condizione che la persona qualificata per la zona franca soddisfi i requisiti de minimis di cui all’articolo 4  (Requisiti de minimis) della Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 così come identificate dall’art. 4 (Requisiti de minimis del Decreto ministeriale n. 139 del 2023. I requisiti de minimis saranno considerati soddisfatti qualora le Entrate non ammissibili ottenute dal Soggetto Idoneo della Zona Franca in un Periodo Fiscale non superino il 5% del reddito totale della persona qualificata per la zona franca in quel periodo fiscale o 5.000.000 di dirham, a seconda di quale sia inferiore.”

Vedi: Emirati Arabi Uniti – Condizioni per fruire della tassazione allo 0% sul “Reddito qualificato” nelle Free Zone

Agevolazioni per le piccole imprese

Il Decreto legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese prevede nell’articolo n. 21 Agevolazioni per le piccole imprese  (Small Business Relief – تسهيشت األعمال الصغيسة ).

Il Ministero delle finanze degli Emirati Arabi Uniti ha emesso la risoluzione ministeriale n. (73) del 2023 relativa alle agevolazioni per le piccole imprese ai fini del decreto legge federale n. (47) del 2022 in materia di imposte societarie e commerciali (Ministerial-Decision-No.-73-of-2023-on-Small-Business-Relief-for-the-Purposes-of-Federal-Decree-Law-No.-47-of-2022Decreto ministeriale n. 73 del 2023 in materia di agevolazioni per le piccole imprese ai fini del decreto-legge federale n. 47 del 2022 ).

Vedi: Emirati Arabi Uniti – Agevolazioni per le piccole imprese ai fini del decreto legge federale n. (47) del 2022 in materia di imposte societarie e commerciali

Norme generali per la determinazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sulle società

il Decreto ministeriale n. 134 del 2023 (Ministerial-Decision-No.-134-of-2023-on-the-on-the-General-Rules-for-Determining-Taxable-Income-for-Corporate-Tax-PurposesDecreto ministeriale n. 134 del 2023 recante norme generali per la determinazione del reddito imponibile ai fini del decreto-legge federale n. 47 del 2022) reca Norme generali per la determinazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sulle società

Vedi: https://mof.gov.ae/

Emirati Arabi Uniti – Delibere ministeriali relative alle zone franche nel sistema di tassazione delle imprese – Tassazione allo 0% sul “Reddito qualificato” nelle Free Zone

A partire dal 1 giugno 2023 gli Emirati Arabi Uniti hanno introdotto un’imposta federale sugli utili delle imprese.

Il 09 dicembre 2022 è stato emanato negli Emirati Arabi Uniti (“UAE”) il Decreto-legge federale n. (47) del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese.

Il Decreto-legge federale n. (47) del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese fornisce la base legislativa per l’introduzione e l’attuazione di un’imposta federale sulle società negli Emirati Arabi Uniti ed è in vigore per gli esercizi finanziari che iniziano a partire dal 1° giugno 2023.

L’imposta sulle società è riscossa con un’aliquota nominale del 9% sul reddito imponibile superiore a 375.000 AED (Dirham degli Emirati Arabi Uniti). Il reddito imponibile al di sotto di questa soglia sarà soggetto a un’aliquota dello 0% dell’imposta sulle società.

In generale, l’imposta sulle società si applica ai seguenti ” soggetti passivi “:

  • Società e altre persone giuridiche degli Emirati Arabi Uniti costituite o effettivamente gestite e controllate negli Emirati Arabi Uniti;
  • Persone fisiche (individui) che conducono un’attività commerciale o commerciale negli Emirati Arabi Uniti come specificato in una decisione del gabinetto da emettere a tempo debito; E
  • Persone giuridiche non residenti (persone giuridiche straniere) che hanno una stabile organizzazione negli Emirati Arabi Uniti.

Decisioni del Gabinetto per l’anno 2023

Sono state emanate:

    • la Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 (القرار الوزاري رقم 55 لعام 2023) sulla determinazione del reddito qualificante per la persona qualificata per la zona franca ai fini del decreto-legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese;
    • il Decreto ministeriale n. 139 del 2023 (القرار الوزاري رقم 139 لعام 2023) in materia di attività qualificanti e attività escluse ai fini del DL n. 47 del 2022 in materia di tassazione delle persone giuridiche e delle imprese.

A seguito di questo le  Persone qualificate della zona franca (Così come identificate dall’Articolo 18 (Persona qualificata per la zona franca) del Decreto-legge federale n. (47) del 2022)  saranno soggette   alla tariffa dello 0% sul reddito qualificato (Qualifying Income – “دخل مؤهل”) derivante da:

  • Redditi derivanti da operazioni con altri Soggetti della Zona Franca, ad eccezione dei redditi derivanti da Attività Escluse (vedi  primo comma dell’art. 3 del Decreto ministeriale n. 139 del 2023).
  • Reddito derivante da transazioni con una persona non appartenente alla zona franca, ma solo in relazione alle attività qualificanti (vedi  primo comma dell’art. 2 del Decreto ministeriale n. 139 del 2023) che non sono attività escluse (vedi primo comma dell’art. 3 del Decreto ministeriale n. 139 del 2023).
  • Qualsiasi altro reddito a condizione che la persona qualificata per la zona franca soddisfi i requisiti de minimis di cui all’articolo 4  (Requisiti de minimis) della Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 così come identificate dall’art. 4 (Requisiti de minimis del Decreto ministeriale n. 139 del 2023. I requisiti de minimis saranno considerati soddisfatti qualora le Entrate non ammissibili ottenute dal Soggetto Idoneo della Zona Franca in un Periodo Fiscale non superino il 5% del reddito totale della persona qualificata per la zona franca in quel periodo fiscale o 5.000.000 di dirham, a seconda di quale sia inferiore.”

Vedi: Emirati Arabi Uniti – Condizioni per fruire della tassazione allo 0% sul “Reddito qualificato” nelle Free Zone

Emirati Arabi Uniti – Agevolazioni per le piccole imprese ai fini del decreto legge federale n. (47) del 2022 in materia di imposte societarie e commerciali

A partire dal 1 giugno 2023 gli Emirati Arabi Uniti hanno introdotto un’imposta federale sugli utili delle imprese.

Il 09 dicembre 2022 è stato emanato negli Emirati Arabi Uniti (“UAE”) il decreto-legge federale n. (47) del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese .

La legge sull’imposta sulle società fornisce la base legislativa per l’introduzione e l’attuazione di un’imposta federale sulle società (“imposta sulle società “) negli Emirati Arabi Uniti ed è in vigore per gli esercizi finanziari che iniziano a partire dal 1° giugno 2023.

L’imposta sulle società è riscossa con un’aliquota nominale del 9% sul reddito imponibile superiore a 375.000 AED. Il reddito imponibile al di sotto di questa soglia è soggetto a un’aliquota dello 0% dell’imposta sulle società.

In generale, l’imposta sulle società si applica ai seguenti ” soggetti passivi “:

  • Società e altre persone giuridiche degli Emirati Arabi Uniti costituite o effettivamente gestite e controllate negli Emirati Arabi Uniti;
  • Persone fisiche (individui) che conducono un’attività commerciale o commerciale negli Emirati Arabi Uniti come specificato in una decisione del gabinetto da emettere a tempo debito; E
  • Persone giuridiche non residenti (persone giuridiche straniere) che hanno una stabile organizzazione negli Emirati Arabi Uniti.

Tassazione allo 0% sul “Reddito qualificato” nelle Free Zone

Anche le persone giuridiche stabilite in una zona franca degli Emirati Arabi Uniti rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sulle società come “soggetti passivi” e dovranno rispettare i requisiti stabiliti dalla legge sull’imposta sulle società.

Tuttavia, una persona della zona franca che soddisfa le condizioni per essere considerata una persona qualificata della zona franca può beneficiare di un’aliquota dell’imposta sulle società dello 0% sul proprio reddito qualificante.

Le Persone qualificate della zona franca (Così come identificate dall’Articolo 18 (Persona qualificata per la zona franca) del Decreto-legge federale n. (47) del 2022saranno soggette   alla tariffa dello 0% sul reddito qualificato (Qualifying Income – “دخل مؤهل”) derivante da:

  • Redditi derivanti da operazioni con altri Soggetti della Zona Franca, ad eccezione dei redditi derivanti da Attività Escluse (vedi  primo comma dell’art. 3 del Decreto ministeriale n. 139 del 2023).
  • Reddito derivante da transazioni con una persona non appartenente alla zona franca, ma solo in relazione alle attività qualificanti (vedi  primo comma dell’art. 2 del Decreto ministeriale n. 139 del 2023) che non sono attività escluse (vedi primo comma dell’art. 3 del Decreto ministeriale n. 139 del 2023).
  • Qualsiasi altro reddito a condizione che la persona qualificata per la zona franca soddisfi i requisiti de minimis di cui all’articolo 4  (Requisiti de minimis) della Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 così come identificate dall’art. 4 (Requisiti de minimis del Decreto ministeriale n. 139 del 2023. I requisiti de minimis saranno considerati soddisfatti qualora le Entrate non ammissibili ottenute dal Soggetto Idoneo della Zona Franca in un Periodo Fiscale non superino il 5% del reddito totale della persona qualificata per la zona franca in quel periodo fiscale o 5.000.000 di dirham, a seconda di quale sia inferiore.”

Vedi: Emirati Arabi Uniti – Condizioni per fruire della tassazione allo 0% sul “Reddito qualificato” nelle Free Zone

Agevolazioni per le piccole imprese

Il Ministero delle finanze degli Emirati Arabi Uniti ha emesso la risoluzione ministeriale n. (73) del 2023 relativa alle agevolazioni per le piccole imprese ai fini del decreto legge federale n. (47) del 2022 in materia di imposte societarie e commerciali (Ministerial-Decision-No.-73-of-2023-on-Small-Business-Relief-for-the-Purposes-of-Federal-Decree-Law-No.-47-of-2022Decreto ministeriale n. 73 del 2023 in materia di agevolazioni per le piccole imprese ai fini del decreto-legge federale n. 47 del 2022 ).

La delibera ministeriale in materia di “agevolazioni per le piccole imprese” definisce il meccanismo di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo n. 21 (Agevolazioni per le piccole imprese – Small Business Relief – تسهيشت األعمال الصغيسة ) della legge sull’imposta sulle società (decreto-legge federale n. (47) del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese ), il quale prevede che si considera soggetto passivo d’imposta colui che non ha conseguito alcun reddito imponibile durante lo specifico periodo d’imposta in cui non ha superato un certo limite.

L’agevolazione per le piccole imprese mira a sostenere le start-up e altre piccole o microimprese riducendo gli oneri fiscali sulle società ei costi di conformità. La delibera ministeriale in materia di agevolazioni per le piccole imprese definisce il limite di gettito e le condizioni che un soggetto passivo deve soddisfare per poter scegliere di beneficiare delle agevolazioni per le piccole imprese, nonché chiarisce le disposizioni per il riporto delle perdite fiscali e degli interessi passivi netti indeducibili per al fine di beneficiare di agevolazioni per le piccole imprese.

La Risoluzione ministeriale sulle agevolazioni per le piccole imprese stabilisce quanto segue:

  1. Le persone residenti soggette all’imposta sulle società possono richiedere agevolazioni per le piccole imprese se i loro ricavi per il periodo fiscale in questione e per i periodi fiscali precedenti non superano i 3 milioni di dirham per ciascun periodo fiscale.Di conseguenza, ogni volta che il reddito del soggetto passivo supera il limite di 3 milioni di dirham in qualsiasi periodo d’imposta, le agevolazioni Small business non saranno disponibili.
  2. Il limite di 3 milioni di AED si applica ai periodi fiscali che iniziano il o dopo il 1° giugno 2023 e lo stesso limite di entrate continua ad applicarsi ai successivi periodi fiscali che terminano prima o il 31 dicembre 2026.
  3. Le “Agevolazioni per le piccole imprese” non saranno disponibili per le persone qualificate situate nella zona franca o le società che fanno parte di gruppi di società multinazionali definiti nella risoluzione del Consiglio dei Ministri n. (44) del 2020 relativa all’organizzazione delle relazioni presentate dalle società multinazionali come società che attività in più di un paese con ricavi consolidati totali come gruppo di oltre 3,15 miliardi di AED.
  4. I ricavi possono essere determinati sulla base dei principi contabili in vigore e accettati negli Emirati Arabi Uniti.
  5. Le imprese che non sceglieranno di beneficiare dell’agevolazione per le piccole imprese nei periodi d’imposta indicati nella delibera potranno riportare a nuovo le perdite fiscali subite e gli eventuali interessi passivi netti non deducibili da tali periodi d’imposta da utilizzare nei periodi d’imposta successivi in ​​cui l’applicazione della struttura per le piccole imprese non è eletta.
  6. In materia di licenziamento fittizio di impresa, il provvedimento ministeriale prevede che qualora sia dimostrato all’Autorità che le persone hanno licenziato in modo fittizio la propria impresa o attività d’impresa e che i ricavi dell’intera impresa o attività d’impresa superano il limite di 3 milioni di dirham in qualsiasi periodo fiscale, ed è stata scelta l’applicazione di agevolazioni per le piccole imprese, ciò è considerato organizzazione per l’ottenimento di un vantaggio relativo all’imposta sulle società in conformità con la clausola (1) dell’articolo (50) relativa alle norme generali per la lotta all’abuso di il diritto tributario delle imprese.

Emirati Arabi Uniti – Imposta federale sugli utili delle imprese – Domande e risposte

Gli Emirati Arabi Uniti hanno introdotto un’imposta federale sugli utili delle imprese che sarà effettiva per gli esercizi finanziari a partire dal 1 giugno 2023.

Il decreto-legge federale n. (47) del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese ( di seguito denominato “Legge sulla tassazione delle società ” è stato emanato dagli Emirati Arabi Uniti (“UAE”), il 09 dicembre 2022 .

La legge sull’imposta sulle società fornisce la base legislativa per l’introduzione e l’attuazione di un’imposta federale sulle società (“imposta sulle società “) negli Emirati Arabi Uniti ed è in vigore per gli esercizi finanziari che iniziano a partire dal 1° giugno 2023.

  1. Imposta sulle società – Panoramica
  1. Cos’è la CORPORATE TAX?

“IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” è una forma di imposta diretta riscossa sul reddito netto o sul profitto di società e altre attività. Il “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” è talvolta indicato anche come “Imposta sul reddito delle società” o “Imposta sugli utili aziendali” in altre giurisdizioni.

  1. Perché gli Emirati Arabi Uniti stanno introducendo la “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”?

Si prevede che un “CT regime” competitivo basato sulle migliori pratiche internazionali consolidi la posizione degli Emirati Arabi Uniti come hub globale leader per le imprese e gli investimenti e acceleri lo sviluppo e la trasformazione degli Emirati Arabi Uniti per raggiungere i suoi obiettivi strategici.

L’introduzione di un “CT regime” riafferma inoltre l’impegno degli Emirati Arabi Uniti a rispettare gli standard internazionali per la trasparenza fiscale e prevenire pratiche fiscali dannose.

  1. Gli Emirati Arabi Uniti sono il primo paese a introdurre il “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”?

La maggior parte dei paesi del mondo ha un “CT regime” completo, compresa la maggior parte dei paesi del Medio Oriente.

  1. Quando entrerà in vigore il “CT regime” degli Emirati Arabi Uniti?

L’ “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti entrerà in vigore per gli esercizi finanziari a partire dal 1° giugno 2023.

Esempi:
● Un’azienda il cui esercizio finanziario inizia il 1° luglio 2023 e termina il 30 giugno 2024 sarà soggetta a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” dal 1° luglio 2023 (che è l’inizio del primo esercizio finanziario che inizia il o dopo il 1° giugno 2023) .
● Un’attività il cui esercizio finanziario inizia il 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2023 sarà soggetta a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” dal 1° gennaio 2024 (che è l’inizio del primo anno finanziario che inizia il o dopo il 1° giugno 2023).

  1. Chi sarà soggetto a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” si applica alle persone giuridiche costituite negli Emirati Arabi Uniti e alle persone giuridiche effettivamente gestite e controllate negli Emirati Arabi Uniti, nonché alle persone giuridiche straniere che hanno una stabile organizzazione (vedi “Persone straniere”) negli Emirati Arabi Uniti (vedi domanda 20 ‘Chi è considerato residente ai fini “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?’).

Gli individui saranno soggetti a “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” solo se sono impegnati in un’attività commerciale o commerciale negli Emirati Arabi Uniti, direttamente o tramite una società di persone o un’impresa individuale. Una decisione del gabinetto sarà emessa a tempo debito specificando ulteriori informazioni su cosa porterebbe una persona fisica nell’ambito di applicazione del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti.

  1. Le entità degli Emirati Arabi Uniti di proprietà di cittadini degli Emirati Arabi Uniti o del CCG saranno soggette al “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti?

Sì, l’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” non distingue tra nazionalità o residenza. Le persone giuridiche costituite o residenti negli Emirati Arabi Uniti o che hanno una stabile organizzazione negli Emirati Arabi Uniti, saranno soggette a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”. Ciò si applica indipendentemente dalla residenza e dalla nazionalità dei singoli fondatori o proprietari (finali) dell’entità.

  1. Il “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti sarà applicabile alle imprese di ciascun Emirato?

SÌ. L’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” è una tassa federale e pertanto si applicherà a tutti gli Emirati.

  1. Dovrò pagare “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” insieme alle tasse a livello degli Emirati?

Le imprese impegnate nell’estrazione delle risorse naturali degli Emirati Arabi Uniti e in determinate attività non estrattive soggette a tassazione a livello degli Emirati saranno escluse dall’ambito di applicazione del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti, a condizione che soddisfino determinate condizioni.

Altre attività commerciali possono essere soggette a tassazione a livello di “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” e degli Emirati. Le tasse pagate a livello degli Emirati non potranno essere accreditate o ridurre in altro modo l’importo del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” dovuto.

  1. Il “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti sostituirà l’IVA negli Emirati Arabi Uniti?

No, “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” e IVA sono due diversi tipi di imposte. Entrambi continueranno ad essere applicati negli Emirati Arabi Uniti.

  1. Dovrò pagare “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” insieme all’IVA negli Emirati Arabi Uniti?

Se sei un’azienda con partita IVA, dovrai pagare IVA e “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” separatamente. Se la tua attività non è partita IVA potresti comunque dover pagare “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”.

  1. Il “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti sostituirà le accise negli Emirati Arabi Uniti?

No, “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” e Excise Tax sono due diversi tipi di tasse. Entrambi continueranno ad essere applicati negli Emirati Arabi Uniti.

  1. Continuerò a pagare le spese di servizio ai governi locali e federali ora che gli Emirati Arabi Uniti hanno introdotto il “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”?

SÌ. Le commissioni di servizio applicabili continueranno a essere pagate ai governi degli Emirati e federali interessati.

L’avvio dell’attività, il rinnovo della licenza e altre tasse e oneri governativi sostenuti interamente ed esclusivamente nel normale svolgimento dell’attività sono spese deducibili ai fini degli Emirati Arabi Uniti.

  1. Dovrò prendere in considerazione gli accordi internazionali degli Emirati Arabi Uniti ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti?

Gli accordi internazionali in vigore (compresi gli accordi internazionali per evitare la doppia imposizione) di cui gli Emirati Arabi Uniti sono parte dovrebbero essere considerati nell’ambito del regime “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti. In caso di conflitto tra la legge sull’imposta sulle società e un accordo internazionale in merito al diritto di tassare un determinato elemento di reddito, l’accordo internazionale pertinente può limitare l’applicazione dell’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”.

  1. Quale sarà il ruolo dell’Autorità fiscale federale?

L’autorità fiscale federale sarà responsabile dell’amministrazione, della riscossione e dell’applicazione del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti e di altre tasse federali. Ai fini dell’amministrazione, della riscossione e dell’esecuzione del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”, l’Autorità fiscale federale emetterà guide, risponderà ai chiarimenti e fornirà la consapevolezza necessaria.

  1. Quale sarà il ruolo del ministero delle Finanze?

Il ministero delle Finanze rimarrà l'”autorità competente” ai fini degli accordi fiscali bilaterali/multilaterali e dello scambio internazionale di informazioni a fini fiscali. Il Ministero delle finanze ha anche l’autorità di emettere ulteriori orientamenti e regolamenti di attuazione per il “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti e altre tasse federali.

  1. Cosa devo fare per prepararmi per “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

Per valutare cosa significa il regime “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti per la tua attività, come punto di partenza, dovresti:

  1. Leggi la legge sull’imposta sulle società e le informazioni di supporto disponibili sui siti Web del Ministero delle finanze e dell’Autorità fiscale federale.
  2. Utilizza le informazioni disponibili per determinare se la tua attività sarà soggetta a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” e, in tal caso, a partire da quale data.
  3. Comprendere i requisiti per la tua attività ai sensi del diritto tributario delle società, tra cui, ad esempio:
    1. Se la tua azienda ha bisogno di registrarsi per “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”.
    2. Qual è il periodo contabile/fiscale della tua attività.
    3. Entro quando la tua azienda dovrebbe presentare una dichiarazione per il “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti.
    4. Quali elezioni o domande può o dovrebbe fare la tua azienda ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti.
    5. In che modo “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” può influire sugli obblighi e sulle responsabilità della tua azienda ai sensi dei contratti con clienti e fornitori.
    6. Quali informazioni e registrazioni finanziarie la tua azienda dovrà conservare per scopi “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”.
  4. Controlla regolarmente i siti web del Ministero delle Finanze e dell’Autorità Fiscale Federale per ulteriori informazioni e indicazioni sul regime “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti.
  1. Dove posso trovare la legge sull’imposta sulle società?

Il diritto tributario dell’impresa è consultabile a questo link

Ambito e tasso

  1. Che cos’è un “Business” o “Attività commerciale”?

I termini “Business” e “Business A”imposta federale sugli utili delle imprese”ivity” come definiti nella legge sull’imposta sulle società identificano quando le attività di determinate persone danno origine a una responsabilità “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” considerando la persona come un soggetto passivo.

Per “Impresa” si intende qualsiasi attività economica, continuativa o di breve durata, svolta da qualsiasi persona. È implicito che un’attività sia condotta con uno scopo di lucro e che esista un sistema e un’organizzazione per l’attività svolta. Tuttavia, un’attività commerciale o commerciale ai fini “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” non perde la sua identità semplicemente perché non realizza profitti.

Per l’applicazione della legge sull’imposta sulle società alle società e alle altre persone giuridiche, tutte le attività svolte e i beni utilizzati o detenuti saranno generalmente considerati attività svolte e beni utilizzati o detenuti, ai fini di un “Business”.

Le persone fisiche possono percepire un reddito da salari e stipendi, da investimenti o dall’esercizio di un’attività commerciale, industriale o professionale, direttamente o come unico titolare di impresa. Per le persone fisiche, una decisione del gabinetto sarà emessa a tempo debito specificando ulteriori informazioni su cosa
porterebbe una persona fisica nell’ambito di applicazione del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti.

  1. Chi è esente da “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

Le seguenti persone sono esenti da “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”, automaticamente o mediante applicazione:

  1. I governi federale ed emiratino degli Emirati Arabi Uniti e i loro dipartimenti, autorità e altre istituzioni pubbliche;
  2. Società interamente di proprietà del governo che svolgono un’attività delegata e che sono elencate in una decisione del Consiglio dei Ministri;
  3. Imprese impegnate nell’estrazione di risorse naturali degli Emirati Arabi Uniti e relative attività non estrattive che sono soggette a tassazione a livello degli Emirati dopo aver soddisfatto determinate condizioni;
  4. Enti di pubblica utilità che sono elencati in una decisione del Consiglio dei Ministri;
  5. Fondi di investimento che soddisfano le condizioni prescritte;
  6. Fondi pensionistici o previdenziali pubblici o privati ​​che soddisfano determinate condizioni; E
  7. Persone giuridiche degli Emirati Arabi Uniti che sono interamente possedute e controllate da determinate entità esentate dopo aver soddisfatto determinate condizioni.
  1. Chi è considerato residente ai fini “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

Le società costituite negli Emirati Arabi Uniti come LLC, PSC, PJSC e altre persone giuridiche degli Emirati Arabi Uniti saranno soggette a “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” come persone residenti.

Un’entità costituita negli Emirati Arabi Uniti sarà automaticamente considerata una persona “residente” ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti. Allo stesso modo, una persona che è impegnata in un’attività commerciale o commerciale negli Emirati Arabi Uniti sarà considerata una persona residente ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti.

Una società straniera può essere trattata come una persona residente ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti se è effettivamente “gestita e controllata” negli Emirati Arabi Uniti. Tutti i fatti e le circostanze devono essere presi in considerazione per determinare dove una società è effettivamente gestita e controllata, ma un indicatore rilevante può includere il luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche che riguardano l’attività.

  1. Chi è considerato non residente ai fini “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

Ai sensi della legge sull’imposta sulle società, una persona giuridica è considerata non residente se è costituita in un paese straniero ed è effettivamente gestita e controllata al di fuori degli EAU. Una persona fisica è considerata non residente ai fini dell’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” se non svolge un’attività imponibile o un’attività commerciale negli Emirati Arabi Uniti.

  1. In che modo i residenti fiscali negli Emirati Arabi Uniti sono soggetti all’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

Le persone giuridiche residenti negli Emirati Arabi Uniti saranno soggette all’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” sulla loro fonte di reddito sia dagli Emirati Arabi Uniti che dall’estero, sebbene alcuni redditi guadagnati attraverso filiali estere e il reddito di filiali estere soggetti a tassazione in un’altra giurisdizione saranno generalmente esenti dall’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”. Ulteriori dettagli di queste esenzioni sono indicati alla domanda 64 “Il reddito delle filiali estere di un’azienda negli Emirati Arabi Uniti sarà soggetto all’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?” e 88 ‘Qual è il regime di esenzione dalla partecipazione?’.

Laddove il reddito conseguito all’estero non sia esente, lo sgravio per le imposte sul reddito pagate nella giurisdizione straniera può essere considerato un credito nei confronti del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” dovuto negli Emirati Arabi Uniti sul reddito pertinente per evitare la doppia imposizione. (vedi sotto sotto ‘Crediti d’imposta’).

  1. In che modo i non residenti sono soggetti all’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

Le persone non residenti saranno soggette a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” solo su:

  • reddito dalla loro stabile organizzazione negli Emirati Arabi Uniti; oppure
    ● reddito prodotto negli Emirati Arabi Uniti (soggetto a una ritenuta d’acconto dello 0%).
  1. Come si determina il reddito imponibile per “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

Il reddito imponibile per un periodo fiscale sarà l’utile (o la perdita) netto contabile dell’impresa, dopo aver apportato le rettifiche per alcuni elementi specificati nella legge sull’imposta sulle società.

L’utile (o la perdita) netto contabile di un’impresa è l’importo riportato nel suo bilancio redatto in conformità a principi contabili accettati a livello internazionale.

Sarà necessario apportare rettifiche all’utile (o perdita) netto contabile per le seguenti voci:

  1. Utili e perdite non realizzati (subordinatamente alla scelta operata in merito all’applicazione del principio di realizzo);
  2. Reddito esente come dividendi qualificati e plusvalenze;
  3. Proventi derivanti da trasferimenti infragruppo;
  4. Detrazioni non ammissibili ai fini fiscali;
  5. Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
  6. Trasferimenti di perdite fiscali all’interno del gruppo ove rilevanti;
  7. Incentivi o sgravi fiscali; E
  8. Eventuali altri adeguamenti indicati dal Ministro.
  1. Che cos’è un periodo fiscale?

Poiché il “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” è imposto su base annuale, è necessario specificare il “Periodo d’imposta”. Il periodo d’imposta sarà normalmente l’anno solare gregoriano (vale a dire dal 1° gennaio al 31 dicembre), a meno che l’azienda non applichi un diverso periodo di 12 mesi per la preparazione del proprio bilancio.

  1. Quali sono le tariffe “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti?
Contribuente Tasso “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” applicabile
Persone fisiche e giuridiche 0% per reddito imponibile fino a 375.000 AED inclusi (questo importo deve essere confermato in una decisione del Consiglio dei Ministri)

9% per reddito imponibile superiore a 375.000 AED

Persone qualificate per la zona franca (vedere ulteriori informazioni di seguito) 0% sul reddito qualificante

9% sul reddito imponibile che non soddisfa la definizione di reddito qualificante

  1. Se un’azienda ha ottenuto un reddito imponibile di 1 milione di AED, quale sarà l’importo dovuto per il “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti?

La responsabilità del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” sarà calcolata come segue:

  • Reddito imponibile di AED 375.000 (importo da confermare in una decisione del Consiglio dei ministri) soggetto a “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” allo 0%: AED 375.000 x 0% = AED 0 ● Reddito imponibile superiore a AED 375.000 (importo da confermare in una decisione del Consiglio dei Ministri)
    soggetto a “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” al 9%: (1.000.000 AED – 375.000 AED) = 625.000 AED x 9% = 56.250 AED

La responsabilità del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti per il periodo fiscale sarà di 0 AED + 56.250 AED = 56.250 AED

L’importo finale di “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” pagabile può essere ridotto dai crediti d’imposta disponibili (vedi sotto nella sezione ‘Crediti d’imposta’).

  1. Le piccole imprese riceveranno una riduzione del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” negli Emirati Arabi Uniti?

Oltre a un’aliquota “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” dello 0% per redditi imponibili fino a 375.000 AED inclusi, le piccole imprese con entrate inferiori a una certa soglia possono richiedere “sgravi per piccole imprese” ed essere trattate come non aventi reddito imponibile durante il periodo fiscale pertinente e possono essere soggette agli obblighi di conformità semplificati. Per richiedere lo sgravio per le piccole imprese, è necessario effettuare una richiesta alla Federal Tax Authority.

  1. Chi può richiedere lo sgravio per le piccole imprese ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti?

Qualsiasi persona giuridica o individuo residente negli Emirati Arabi Uniti con entrate inferiori alla soglia definita dal Ministro e che soddisfa tutte le altre condizioni che possono essere stabilite, può richiedere lo sgravio per le piccole imprese.

  1. Cosa è il ricavo?

Il ricavo è l’importo lordo del reddito derivato in un periodo d’imposta dalle vendite di magazzino e proprietà, servizi, royalties, interessi, premi, dividendi e qualsiasi altro importo, prima di detrarre qualsiasi tipo di costo o spesa. Nel contesto dei ricavi da vendite o servizi, reddito lordo significa ricavi lordi da vendite o servizi senza detrazione del costo dei beni venduti o del costo dei servizi.

Persone fisiche

  1. Chi è una persona fisica?

Il termine “persona fisica” nella legge sull’imposta sulle società indica una persona fisica.

  1. Gli individui saranno soggetti a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

Solo le persone che intraprendono un’attività commerciale o commerciale ai sensi di una decisione del gabinetto che sarà emessa a tempo debito saranno soggette a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”. Le persone impegnate in altre attività saranno generalmente al di fuori del campo di applicazione del regime CT.

  1. Qual è il trattamento “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” di una ditta individuale o di una società civile?

Per alcuni tipi di attività commerciali, le persone fisiche possono costituire una ditta individuale o una società civile. Ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”, tali entità saranno trattate come la persona fisica o le persone fisiche che le possiedono.

  1. Un individuo sarà soggetto a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” sui redditi d’impresa guadagnati al di fuori degli Emirati Arabi Uniti ?

Il reddito imponibile di una persona fisica impegnata in un’attività commerciale negli Emirati Arabi Uniti è tutto il reddito derivante da tale attività. Ciò includerebbe il reddito guadagnato al di fuori degli Emirati Arabi Uniti nella misura in cui si riferisce all’attività commerciale svolta negli Emirati Arabi Uniti.

  1. Cosa succede se un individuo ha più attività commerciali che rientrano nell’ambito di applicazione di “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

L’individuo presenterà una dichiarazione “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” che copre tutte le sue attività commerciali che rientrano nell’ambito di applicazione di “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”.

  1. Il reddito da lavoro dipendente di un individuo sarà soggetto a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” non si applicherà allo stipendio di un individuo e ad altri redditi da lavoro (ricevuti dal settore pubblico o privato). L’occupazione può includere un rapporto di servizio continuo in cui tutto o la maggior parte del reddito dell’individuo deriva da un cliente e il reddito da servizio è essenzialmente una remunerazione per il lavoro della persona fisica.

  1. I lavoratori autonomi (ad es. i liberi professionisti) saranno soggetti a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

I lavoratori autonomi sarebbero soggetti a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” solo se la loro attività è un’attività imponibile o un’attività commerciale secondo la decisione del gabinetto che sarà emessa a tempo debito. Anche se si ritiene che il lavoratore autonomo intraprenda un’impresa o un’attività d’impresa imponibile, non sarà dovuto alcun “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” sui primi 375.000 AED di reddito netto/profitto conseguito dall’attività e potrebbero essere disponibili ulteriori agevolazioni (sgravi per le piccole imprese) al lavoratore autonomo e agli altri imprenditori individuali.

  1. Il reddito guadagnato da un individuo dai depositi bancari sarà soggetto a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

Interessi e altri redditi da investimenti e risparmi personali guadagnati da un individuo a titolo personale non dovrebbero essere soggetti a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”.

  1. Un individuo sarà soggetto a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” sui rendimenti degli investimenti?

Gli Emirati Arabi Uniti e gli individui stranieri non saranno soggetti a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” su dividendi, plusvalenze e altri redditi guadagnati dal possesso di azioni o altri titoli a titolo personale.

  1. Un individuo sarà soggetto a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” sui redditi da immobili?

Il reddito guadagnato da un individuo dall’investimento in proprietà degli Emirati Arabi Uniti a titolo personale non sarà generalmente soggetto a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”.

Persone giuridiche

  1. Cos’è una persona giuridica?

Una “persona giuridica” è un’entità costituita o altrimenti riconosciuta ai sensi delle leggi e dei regolamenti degli Emirati Arabi Uniti , o secondo le leggi di una giurisdizione straniera, che ha una personalità giuridica separata dai suoi fondatori, proprietari e amministratori. Esempi di persone giuridiche nazionali degli Emirati Arabi Uniti includono una società a responsabilità limitata, una fondazione, un trust “onshore”, una società per azioni pubblica o privata e altre entità che hanno personalità giuridica separata ai sensi della legislazione applicabile “continentale” degli Emirati Arabi Uniti o dei regolamenti della zona franca. Le filiali negli Emirati Arabi Uniti di una persona giuridica nazionale o straniera sono considerate un’estensione della loro “madre” o “sede principale” e, pertanto, non sono considerate persone giuridiche separate.

  1. Cosa significa avere una “personalità giuridica separata”?

Personalità giuridica separata significa che l’entità ha i propri diritti, obblighi e responsabilità. Di conseguenza, i proprietari della persona giuridica avrebbero tipicamente una responsabilità limitata per quanto riguarda i debiti e gli obblighi dell’ente.

  1. Come si determina se una persona giuridica ha un “Business” che rientra nell’ambito di applicazione di “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

Tutte le attività intraprese da una persona giuridica saranno considerate “attività commerciali” e rientrano nell’ambito di applicazione di “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”, a meno che non siano specificamente esentate.

  1. Le persone giuridiche straniere sono soggette a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” allo stesso modo di una persona residente negli Emirati Arabi Uniti?

No (vedi domanda 68 ‘Le società straniere e le altre persone giuridiche saranno soggette all’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?’), a meno che la persona giuridica straniera non sia “effettivamente gestita e controllata” negli Emirati Arabi Uniti e trattata come un’entità residente ai fini dell’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”.

  1. Quando una persona giuridica straniera è considerata “efficacemente gestita e controllata” negli Emirati Arabi Uniti?

Ciò dovrà essere valutato caso per caso, e può riguardare il luogo in cui i decisori chiave, come gli amministratori, prendono le decisioni strategiche che riguardano la persona giuridica.

  1. ​​Le holding degli Emirati Arabi Uniti saranno soggette all’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

Le holding degli Emirati Arabi Uniti sarebbero soggette al “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti (con un’aliquota “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” del 9% o dell’aliquota “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” della zona franca dello 0%), a seconda che la holding sia stabilita in una zona franca o negli Emirati Arabi Uniti continentali, ma i dividendi e le plusvalenze guadagnati da partecipazioni nazionali ed estere sarebbero generalmente esentate dal “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”, fatte salve determinate condizioni.

  1. Una ditta individuale o una società civile sarà considerata una persona giuridica ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”?

No, ma le persone che conducono affari negli Emirati Arabi Uniti attraverso una ditta individuale o una società civile possono essere soggette a “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” nel caso in cui venga intrapresa un’attività commerciale o commerciale rilevante.

Partnership

  1. In che modo il regime antiterrorismo degli Emirati Arabi Uniti si applicherà alle partnership?

La legge sull’imposta sulle società distingue tra società di persone costituite in società e costituite in società.

Le “Unincorporated Partnerships” (come definite nella legge sull’imposta sulle società) sono essenzialmente un rapporto contrattuale tra due o più persone, anziché essere una persona giuridica distinta separata dai loro soci/membri. Le partnership prive di personalità giuridica sono trattate come “trasparenti” ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti. Ciò significa che una partnership senza personalità giuridica non è soggetta a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” a pieno titolo. Invece, ogni partner è soggetto a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” sulla propria quota di reddito derivante dall’attività svolta attraverso la partnership.

Le società di persone incorporate includono società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni e altri tipi di società di persone in cui nessuno dei soci ha responsabilità illimitata per gli obblighi della società o le azioni di altri soci. Tali società di persone sono soggette a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” al pari di una persona giuridica (cfr. Sezione D ‘Persone giuridiche’).

  1. Ogni partner in una partnership “non incorporata” sarà tenuto a registrarsi e presentare una dichiarazione “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti?

Le persone fisiche impegnate in un’attività commerciale o commerciale attraverso una società di persone senza personalità giuridica sono individualmente soggette a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” sulla loro quota di reddito derivante dalla società di persone senza personalità giuridica. Ogni partner sarebbe tenuto a registrarsi ai fini “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” e a rispettare i requisiti della legge sull’imposta sulle società.

I partner di una società di persone senza personalità giuridica possono presentare domanda all’Autorità fiscale federale affinché la società di persone senza personalità giuridica sia trattata come soggetto passivo separato e autonomo ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti. Se la domanda viene approvata, la società priva di personalità giuridica presenterà una dichiarazione “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” per conto dei partner della società.

  1. Come saranno trattate le società di persone estere ai sensi della legge sull’imposta sulle società?

Ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti, una società di persone straniera sarà generalmente considerata una società di persone senza personalità giuridica soggetta al rispetto di determinate condizioni, tra cui il fatto che la società di persone non sia soggetta a tassazione nella giurisdizione straniera pertinente (vedere la domanda 48 “In che modo il regime del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti si applicherà alle società di persone ?’).

Trust e fondazioni familiari

  1. Che cos’è una “Fondazione familiare”?

Una fondazione familiare (come definita nella legge sull’imposta sulle società degli Emirati Arabi Uniti) è una fondazione, un trust o un’entità simile utilizzata per proteggere e gestire i beni e la ricchezza di un individuo o di una famiglia.

L’attività principale di una Family Foundation sarebbe generalmente quella di ricevere, detenere, investire, erogare o altrimenti gestire fondi e beni associati a risparmi o investimenti per l’interesse di singoli beneficiari o per raggiungere uno scopo di beneficenza. Tali attività in genere non costituirebbero un “business” o un'”attività commerciale” ai fini di “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” se fossero intraprese direttamente dal fondatore, beneficiario o qualsiasi altro individuo.

  1. Le fondazioni familiari sono soggette a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

Le fondazioni e alcuni tipi di trust sono persone giuridiche indipendenti con personalità giuridica separata, e sarebbero quindi prima facie soggetti a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” a pieno titolo. Tuttavia, questi tipi di fondazioni familiari possono richiedere di essere trattati come “partnership non costituite in società” trasparenti ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti, con il risultato che il fondatore / disponente e i beneficiari del trust devono continuare a essere visti come proprietari dei beni detenuti dal trust. Ciò generalmente impedirebbe al reddito della fondazione o della fiducia di attrarre “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”.

Altri tipi di trust (ad esempio, trust stabiliti in DIFC o ADGM) sono un rapporto contrattuale tra due o più persone (ad esempio, il beneficiario, disponente e trustee) e non hanno personalità giuridica separata. Questi tipi di trust saranno trattati per impostazione predefinita come veicoli trasparenti ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti.

Fondi di investimento e gestori di investimenti

  1. Cos’è un fondo di investimento?

Un fondo di investimento è un’entità la cui attività principale è l’emissione di interessi di investimento per raccogliere fondi o mettere in comune fondi di investitori o costituire un fondo di investimento congiunto con l’obiettivo di consentire al detentore di tale interesse di investimento di beneficiare dei profitti o degli utili derivanti dall’entità acquisizione, detenzione, gestione o dismissione di partecipazioni, in conformità alla normativa applicabile.

  1. I fondi di investimento saranno soggetti a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

I fondi di investimento sono comunemente organizzati come società in accomandita semplice (al contrario di entità societarie) per garantire la neutralità fiscale per i loro investitori. Questa neutralità fiscale deriva dal fatto che la maggior parte dei paesi tratta le società in accomandita semplice come trasparenti (“flusso attraverso”) ai fini fiscali nazionali e internazionali, il che pone gli investitori nel fondo in una posizione fiscale simile a quella che avrebbero se avessero investito direttamente nelle attività sottostanti di il fondo. I fondi di investimento strutturati come società di persone, fondi comuni di investimento e altri veicoli privi di personalità giuridica sarebbero generalmente trattati come “Società senza personalità giuridica” fiscalmente trasparenti ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti.

I fondi di investimento strutturati come entità societarie, compresi i fondi comuni di investimento immobiliare, o fondi di partenariato che richiedono di essere trattati come “soggetto passivo” ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti a pieno titolo, possono richiedere all’autorità fiscale federale di essere esentati dagli Emirati Arabi Uniti “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” soggetto al rispetto di determinati requisiti.

  1. Cos’è una borsa valori riconosciuta?

Una borsa riconosciuta comprende:

  • Emirati Arabi Uniti: qualsiasi borsa valori stabilita negli Emirati Arabi Uniti autorizzata e regolamentata dall’autorità competente pertinente (ad es. Nasdaq Dubai, Abu Dhabi Securities Exchange o Dubai Financial Market);
    ● Estero: qualsiasi borsa valori stabilita al di fuori degli Emirati Arabi Uniti di pari livello alla borsa valori negli Emirati Arabi Uniti.
  1. Un gestore di fondi di investimento con sede negli Emirati Arabi Uniti sarà soggetto a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

SÌ. Se il gestore del fondo di investimento è residente negli Emirati Arabi Uniti, o se opera negli Emirati Arabi Uniti attraverso una stabile organizzazione, il gestore del fondo di investimento sarà soggetto all’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” sul reddito che guadagna.

  1. Al fine di beneficiare dell’esenzione “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”, sia il fondo di investimento che il gestore del fondo devono essere soggetti a vigilanza regolamentare?

Per l’esenzione dei fondi di investimento, o il fondo di investimento o il gestore del fondo devono essere soggetti a supervisione regolamentare, non entrambi.

  1. Un gestore degli investimenti con sede negli Emirati Arabi Uniti può creare una presenza imponibile negli Emirati Arabi Uniti per i propri clienti stranieri?

In base alla cosiddetta “Esenzione del Gestore degli Investimenti”, i gestori degli investimenti regolamentati degli Emirati Arabi Uniti possono fornire servizi discrezionali di investimento/gestione patrimoniale a fondi e clienti stranieri senza creare una stabile organizzazione per gli investitori stranieri o il fondo di investimento estero negli Emirati Arabi Uniti, laddove determinate condizioni siano incontrato.

  1. Le attività di un gestore degli investimenti con sede negli Emirati Arabi Uniti possono comportare che un fondo/veicolo di investimento straniero possa essere considerato residente negli Emirati Arabi Uniti ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti?

Laddove le condizioni dell’esenzione del gestore degli investimenti sono soddisfatte, un gestore degli investimenti con sede negli Emirati Arabi Uniti non dovrebbe creare una possibile residenza negli Emirati Arabi Uniti ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” per il fondo di investimento estero/veicolo di investimento che gestisce.

  1. Le holding di investimento e le società veicolo utilizzate da un fondo di investimento possono beneficiare di un’esenzione dal modulo “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

Le holding di investimento degli Emirati Arabi Uniti interamente controllate e altri veicoli a scopo speciale utilizzati da un fondo di investimento per impiegare capitale e detenere investimenti possono presentare domanda all’autorità fiscale federale per beneficiare dell’esenzione “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti concessa al fondo di investimento.

Filiali

  1. Le filiali degli Emirati Arabi Uniti sono persone giuridiche separate?

No. Le filiali negli Emirati Arabi Uniti di una persona giuridica nazionale o straniera sono un’estensione della loro “madre” o “sede centrale” e, pertanto, non sono considerate persone giuridiche separate.

  1. Il reddito delle filiali negli Emirati Arabi Uniti di un’azienda negli Emirati Arabi Uniti sarà soggetto all’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

SÌ. Il reddito delle filiali degli Emirati Arabi Uniti sarà incluso nel reddito imponibile e nella dichiarazione degli Emirati Arabi Uniti della loro “madre” o “sede centrale” negli Emirati Arabi Uniti.

  1. Le filiali degli Emirati Arabi Uniti di una persona giuridica degli Emirati Arabi Uniti sono tenute a registrarsi o presentare domanda separatamente per l’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

Le filiali degli Emirati Arabi Uniti di una persona giuridica degli Emirati Arabi Uniti non sono tenute a registrarsi o presentare domanda separatamente per “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”.

  1. Il reddito delle filiali estere di un’azienda degli Emirati Arabi Uniti sarà soggetto all’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

Il reddito delle filiali estere o delle stabili organizzazioni estere di un’azienda degli Emirati Arabi Uniti sarà incluso nel reddito imponibile e nella dichiarazione “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” della loro “sede principale” negli Emirati Arabi Uniti, a meno che l’azienda degli Emirati Arabi Uniti non scelga di richiedere un’esenzione per i profitti delle sue filiali estere. Questa esenzione è disponibile per gli utili delle filiali estere che sono già stati soggetti a tassazione nella giurisdizione straniera.

  1. Le filiali di imprese estere negli Emirati Arabi Uniti saranno soggette alla “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti?

Laddove non venga effettuata alcuna scelta o il reddito della filiale estera o della stabile organizzazione non sia idoneo per un’esenzione dal “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”, il “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti dovuto sul reddito della filiale estera o della stabile organizzazione può essere ridotto dell’imposta sulle società (o simile) pagata sui relativi redditi nella giurisdizione estera.

  1. Una filiale negli Emirati Arabi Uniti costituirà una stabile organizzazione imponibile per l’attività estera?

Una filiale negli Emirati Arabi Uniti di un’impresa straniera sarebbe generalmente soggetta a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”, a meno che le attività della filiale non diano luogo a una stabile organizzazione negli Emirati Arabi Uniti ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” (cfr. Sezione I “Persone straniere”).

  1. Cosa sono le attività preparatorie o ausiliarie?

Le attività preparatorie o ausiliarie sono quelle svolte in preparazione oa supporto di attività commerciali più sostanziali dell’entità estera. Esempi di attività preparatorie e ausiliarie includono lo stoccaggio, l’esposizione o la consegna di beni o merci appartenenti all’entità estera, limitate attività di marketing e promozionali, l’esecuzione di ricerche di mercato e la partecipazione a seminari o convegni.

Se del caso, l’applicazione di un accordo internazionale per evitare la doppia imposizione dovrebbe essere presa in considerazione nel determinare se esiste una stabile organizzazione o se le attività svolte sono di natura preparatoria o ausiliaria.

Stranieri

  1. Le società straniere e le altre persone giuridiche saranno soggette a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

Le entità straniere che operano negli EAU attraverso una stabile organizzazione o che sono considerate residenti negli EAU ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” saranno soggette all’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”. Guadagnare semplicemente un reddito proveniente dagli Emirati Arabi Uniti non farebbe scattare il pagamento di “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” né richiederebbe all’entità straniera di registrarsi e presentare domanda per “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti.

  1. Quando un soggetto non residente sarà soggetto a TC?

Una persona non residente sarà soggetta a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” se la persona non residente ha una stabile organizzazione negli EAU o percepisce un reddito proveniente dagli EAU (soggetto a tassazione dello 0%).

Il reddito sarà generalmente considerato come proveniente dagli EAU se deriva da un residente negli EAU, da una stabile organizzazione degli EAU o se il reddito deriva da attività svolte o da beni situati, capitale investito e diritti utilizzati negli EAU.

  1. Quando una società straniera sarà considerata una persona residente?

Una persona giuridica straniera può essere trattata come residente negli Emirati Arabi Uniti ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” e soggetta a “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” negli Emirati Arabi Uniti sui suoi redditi provenienti sia dagli Emirati Arabi Uniti che dall’estero se è effettivamente gestita e controllata negli Emirati Arabi Uniti (vedi sopra).

  1. Una persona fisica straniera può essere soggetta a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” come persona residente?

Un individuo straniero sarà soggetto a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” come “Persona residente” nella misura in cui è impegnato in un’attività commerciale o commerciale negli Emirati Arabi Uniti. Essere trattato come una persona residente ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti non significa automaticamente che la persona fisica straniera sarà considerata residente negli Emirati Arabi Uniti per tutte le altre tasse o per l’applicazione di un accordo sulla doppia imposizione.

Per le persone fisiche, sarà emessa a tempo debito una decisione del Consiglio dei Ministri che specifichi ulteriori informazioni su cosa assoggetterebbe una persona fisica all’imposta sulle società.

  1. Quando una persona straniera sarà soggetta a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” come persona non residente?

Una persona fisica straniera che non esercita un’attività imponibile negli EAU (si veda la domanda 71 “Una persona fisica straniera può essere soggetta all’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” come persona residente?”) non sarebbe generalmente soggetta all’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”. Guadagnare semplicemente un reddito proveniente dagli Emirati Arabi Uniti non farebbe scattare la “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” pagabile né richiederebbe all’individuo straniero di registrarsi e presentare domanda per la “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti.

  1. Come faccio a sapere se ho una stabile organizzazione negli Emirati Arabi Uniti?

In generale, una persona straniera avrà una stabile organizzazione negli Emirati Arabi Uniti se:

  • Ha una sede fissa o permanente negli Emirati Arabi Uniti attraverso la quale viene svolta l’attività della persona straniera; o
    ● C’è una persona che ha ed esercita abitualmente un’autorità per condurre affari negli EAU per conto della persona straniera.

Una sede fissa di affari non è considerata stabile organizzazione se è adibita esclusivamente al deposito, all’esposizione o alla consegna di beni o merci appartenenti allo straniero o allo svolgimento di attività di natura propedeutica o ausiliaria.

Una stabile organizzazione non sorgerebbe se la persona che ha ed esercita abitualmente un’autorità per condurre affari negli Emirati Arabi Uniti per conto della persona straniera agisce come agente indipendente.

Se del caso, l’applicazione di un accordo internazionale dovrebbe essere presa in considerazione nel determinare se esiste una stabile organizzazione.

  1. L’investimento in immobili negli Emirati Arabi Uniti costituirà una stabile organizzazione tassabile negli Emirati Arabi Uniti?

Un individuo straniero che possiede proprietà negli EAU a titolo personale non sarebbe generalmente soggetto all’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” e ai relativi obblighi di conformità.

L’investimento in immobili emiratini da parte di una persona giuridica straniera può dar luogo a una stabile organizzazione imponibile laddove l’immobile rappresenti una sede fissa di affari negli EAU attraverso la quale si svolge in tutto o in parte l’attività della persona straniera. Per ulteriori informazioni su cosa farebbe scattare una “sede di attività fissa o permanente” ai sensi delle norme sulla stabile organizzazione, vedere la domanda 73 “Come faccio a sapere se ho una stabile organizzazione negli Emirati Arabi Uniti?”.

  1. Cosa determina se il reddito proviene dagli Emirati Arabi Uniti?

Il reddito sarà considerato proveniente dagli Emirati Arabi Uniti se:

  • il reddito deriva da un residente negli Emirati Arabi Uniti;
    ● il reddito derivato è attribuito a una stabile organizzazione negli EAU di un non residente negli EAU; oppure
    ● il reddito deriva da attività svolte, beni ubicati, capitale investito, diritti utilizzati o servizi prestati o di cui si è beneficiato negli Emirati Arabi Uniti.

La legge sull’imposta sulle società include un elenco non esaustivo di redditi che si considerano originati negli Emirati Arabi Uniti.
Una decisione del gabinetto può essere emessa a tempo debito specificando i tipi di reddito di origine emiratina soggetti a ritenuta d’acconto. L’aliquota della ritenuta d’acconto negli Emirati Arabi Uniti è fissata allo 0%.

  1. I redditi da investimenti negli Emirati Arabi Uniti guadagnati da un investitore straniero saranno soggetti all’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

I redditi da dividendi, plusvalenze, interessi, royalties e altri rendimenti da investimenti guadagnati da persone fisiche o giuridiche straniere non saranno soggetti a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”, a meno che tali redditi non possano essere attribuiti a una stabile organizzazione negli EAU della persona straniera.

Reddito imponibile

  1. Cos’è il reddito imponibile?

Il reddito imponibile per un periodo fiscale è l’utile (o la perdita) netto contabile dell’impresa, dopo aver effettuato le rettifiche per alcune voci come definito nella legge sull’imposta sulle società.

  1. Quali standard devono essere utilizzati per la redazione del bilancio?

Ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti, i rendiconti finanziari delle entità e delle altre attività degli Emirati Arabi Uniti dovrebbero essere redatti in conformità con i principi contabili accettati negli Emirati Arabi Uniti. International Financial Reporting Standards (IFRS) è lo standard contabile più utilizzato negli Emirati Arabi Uniti.

  1. I bilanci dovranno essere preparati secondo il principio della competenza?

I contribuenti dovrebbero redigere i loro rendiconti finanziari e determinare il loro reddito imponibile in base alla competenza economica, a meno che non siano autorizzati a utilizzare invece la contabilità di cassa. Il Ministro può prevedere i casi in cui un contribuente può redigere il bilancio utilizzando la base di cassa, che dovrebbe essere disponibile per alcune categorie di imprenditori individuali e piccole imprese.

  1. Quali rettifiche al bilancio “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” saranno necessarie per calcolare il reddito imponibile?

L’utile (o la perdita) netto contabile dovrebbe essere rettificato per gli elementi prescritti dalla legge sull’imposta sulle società degli Emirati Arabi Uniti, tra cui:
1. Utili/perdite non realizzati (soggetti alla scelta effettuata in merito all’applicazione del principio di realizzo);
2. Reddito esente come i dividendi;
3. Trasferimenti infragruppo;
4. Detrazioni non fiscalmente ammissibili;
5. Rettifiche per operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
6. Eventuali incentivi o sgravi fiscali; e
7. Ogni altro adeguamento indicato dal Ministro.

  1. Qual è il trattamento “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” per eventuali utili e perdite non realizzati derivanti dal valore equo contabile o da rettifiche per riduzione di valore?

Laddove un’impresa redige il proprio bilancio in base al principio della competenza, ha le seguenti opzioni in relazione al trattamento degli utili e delle perdite contabili non realizzati da parte del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti:

  • Opzione 1: il contribuente può scegliere di riconoscere gli utili e le perdite sulla “base del realizzo” ai fini “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” per tutte le attività e le passività, vale a dire che tutti gli utili non realizzati non sarebbero tassabili (e viceversa, tutte le perdite non realizzate non sarebbero deducibili) fino al loro realizzo;
    ● Opzione 2: il contribuente può scegliere di riconoscere gli utili e le perdite sulla “base del realizzo” ai fini “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” solo per le attività e le passività detenute in conto capitale, vale a dire solo gli utili e le perdite non realizzati rispetto ad attività e passività detenute in conto capitale conto non sarebbero imponibili o deducibili, rispettivamente, fino al loro realizzo. Gli utili e le perdite non realizzati derivanti da attività e passività detenute in conto ricavo, invece, continuerebbero a essere incluse nella base imponibile su base corrente.

In generale, le attività e le passività sono considerate detenute in conto capitale quando non è previsto che vengano vendute o scambiate durante il normale svolgimento dell’attività aziendale.

  1. Qual è il principio di realizzazione e quando viene realizzato il reddito ai fini della “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti?

Come in molti altri sistemi di imposta sulle società, il regime “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” consente ai contribuenti di applicare il principio di realizzazione per determinare il loro reddito imponibile. Ciò significa che il reddito sarà imponibile e si potrà effettuare una detrazione solo se e quando si realizzerà un guadagno o una perdita. La realizzazione avverrebbe, ad esempio, quando l’attività in questione viene venduta o terminata.

In base al principio del realizzo, il reddito imponibile per ogni Periodo d’imposta escluderebbe gli utili e le perdite relativi ad attività o passività soggette a valutazione al fair value oa riduzione di valore.

  1. Come vengono tassate le plusvalenze?

Non viene fatta alcuna distinzione tra le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni strumentali e quelle derivanti dalla vendita di beni non strumentali (ricavi). Le plusvalenze derivanti dalla dismissione di cespiti sono incluse nel reddito imponibile annuo al pari degli altri redditi d’impresa. Le plusvalenze sulla vendita di azioni possono essere esenti dall’imposta sul reddito delle società, a condizione che vengano soddisfatte determinate condizioni (cfr. la domanda 87 “Le plusvalenze sono esenti dall’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?”).

Reddito esente da “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”

  1. Quale reddito è esente da “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

I seguenti redditi sono esenti da “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”:

  1. Dividendi e altre distribuzioni di utili ricevuti da persone giuridiche costituite o residenti negli Emirati Arabi Uniti;
    2. Dividendi e altre distribuzioni di utili ricevuti da una Partecipazione in una persona giuridica straniera (vedi ulteriori informazioni di seguito);
    3. Determinati altri redditi (ad es. plusvalenze, utili/perdite di cambio e utili o perdite per riduzione di valore) da una Partecipazione (vedere ulteriori informazioni di seguito);
    4. Reddito da filiale o stabile organizzazione estera ove si scelga di avvalersi dell’esenzione “Stabile organizzazione estera”; e
    5. Reddito guadagnato da non residenti dall’esercizio o dal leasing di aeromobili o navi nel trasporto internazionale laddove siano soddisfatte determinate condizioni (vedere ulteriori informazioni di seguito).
  2. Tutti i dividendi e le altre distribuzioni di utili guadagnati da persone giuridiche degli Emirati Arabi Uniti sono esenti da “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

I dividendi nazionali e altre distribuzioni di utili guadagnati da persone giuridiche degli EAU sono esenti da “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”, indipendentemente dal livello di proprietà della persona giuridica degli EAU che paga il dividendo o la quota di utili. Questa esenzione si applica anche ai dividendi ricevuti da una persona giuridica degli Emirati Arabi Uniti che beneficia di un’esenzione “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” o i cui profitti sono soggetti all’aliquota 0% Free Zone “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”.

  1. Tutti i dividendi e altre distribuzioni di utili da persone giuridiche straniere sono esenti da “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

Fatti salvi i requisiti di esenzione dalla partecipazione, i dividendi e altre distribuzioni di utili guadagnati da una partecipazione in una persona giuridica straniera sono esenti da “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”. Una quota di partecipazione è una partecipazione pari o superiore al 5% nel capitale o nel capitale della persona giuridica straniera che soddisfa le condizioni del regime di esenzione dalla partecipazione.

  1. Le plusvalenze sono esenti da “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

In base al regime di esenzione dalla partecipazione, le plusvalenze ottenute da una Partecipazione sono esenti da “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”. Inoltre, è prevista l’esenzione dal “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” per le plusvalenze che possono derivare da trasferimenti infragruppo e da operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione.

Altre plusvalenze sarebbero trattate come reddito ordinario e soggette a “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”.

  1. Qual è il regime di esenzione dalla partecipazione?

Lo sfondo del regime di esenzione della partecipazione è impedire la doppia imposizione all’interno di un gruppo in cui una società del gruppo sottostante (che paga il dividendo o le cui azioni vengono vendute) è già stata tassata sui suoi utili.

La legge sull’imposta sulle società esenta completamente i dividendi derivati ​​da entità degli Emirati Arabi Uniti, nonché i dividendi da società controllate estere che si qualificano come “Partecipazione”. Una Partecipazione è una persona giuridica in cui la società azionista degli Emirati Arabi Uniti detiene una quota di proprietà pari o superiore al 5% (una “Partecipazione”) per almeno 12 mesi e che soddisfa le condizioni del regime di esenzione dalla partecipazione.

Analogamente, anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in entità nazionali ed estere sarebbero esenti dal “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”. Questa esenzione è soggetta alla stessa soglia minima di proprietà, durata e altre condizioni sopra menzionate.

  1. Posso beneficiare di un’esenzione dal “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti se possiedo una partecipazione inferiore al 5% in una società?

Possono esserci casi in cui un’azienda degli Emirati Arabi Uniti effettua un investimento strategico in un’altra società che non si traduce in un interesse di proprietà del 5% o superiore, o in cui la percentuale di proprietà nella partecipazione scende al di sotto della soglia di proprietà del 5% a causa di eventi al di fuori del controllo della società azionista degli Emirati Arabi Uniti. Per far fronte a tali casi e ridurre l’onere amministrativo associato al monitoraggio del costante rispetto del requisito minimo di proprietà nell’ambito del regime di esenzione della partecipazione, il Ministro può prescrivere un determinato costo / valore minimo di acquisizione al di sopra del quale la quota di proprietà in un’altra persona giuridica è considerata essere una “Partecipazione” qualificante e il reddito derivante da tale investimento può beneficiare dell’esenzione dalla partecipazione.

Detrazioni

  1. Quali spese saranno deducibili ai fini del calcolo del reddito imponibile?

In linea di principio, tutte le legittime spese aziendali sostenute per ricavare reddito imponibile saranno deducibili, sebbene i tempi della detrazione possano variare a seconda dei diversi tipi di spese e del metodo contabile applicato. Per i beni capitali, le spese sarebbero generalmente rilevate mediante ammortamento o deduzioni per ammortamento durante la vita economica del bene o del beneficio.

Le spese che hanno un duplice scopo, come le spese sostenute per scopi sia personali che professionali, dovranno essere ripartite con la parte pertinente della spesa considerata come sostenuta interamente ed esclusivamente ai fini dell’attività commerciale del soggetto passivo.

  1. Quali spese saranno indeducibili ai fini del calcolo del reddito imponibile?

L’articolo 33 della legge sull’imposta sulle società degli Emirati Arabi Uniti elenca alcune spese specifiche per le quali non sarà consentita alcuna detrazione, come tangenti, multe e sanzioni, e nessuna detrazione è disponibile per le spese sostenute per ottenere un reddito esente da “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” o perdite non collegate con o derivanti dall’attività di un contribuente. Inoltre, alcune restrizioni possono essere applicate alla deduzione della spesa per interessi (cfr. domanda 92, La mia spesa per interessi sarà interamente deducibile?).

  1. La mia spesa per interessi sarà interamente deducibile?

La legge sull’imposta sulle società prevede alcune restrizioni alla deducibilità della spesa per interessi per scoraggiare il finanziamento eccessivo del debito e per garantire che il finanziamento del debito utilizzato o derivante da determinate transazioni infragruppo specifiche sia deducibile solo se esiste un valido motivo commerciale per l’ottenimento del prestito.

Regola di limitazione della detrazione degli interessi generali

Le imprese con una spesa netta per interessi superiore a una soglia che sarà fissata dal Ministro potranno detrarre la spesa netta per interessi fino al 30% dei loro guadagni prima di interessi, tasse, ammortamenti e ammortamenti (EBITDA), esclusi eventuali redditi esenti. Gli interessi passivi netti che superano tale limite possono essere riportati e utilizzati nei successivi 10 periodi d’imposta.

Le imprese con una spesa netta per interessi inferiore alla soglia che sarà fissata dal Ministro non saranno soggette al regime generale di limitazione della detrazione degli interessi.

La norma sulla limitazione della detrazione degli interessi generali non si applicherà a banche e altri istituti finanziari, compagnie assicurative o privati.

Regola specifica sulla limitazione della detrazione degli interessi

Nel caso in cui un finanziamento sia ottenuto da una Parte Correlata e sia utilizzato per finanziare proventi esenti da “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”, gli interessi sul finanziamento da Parte Correlata non saranno deducibili a meno che il contribuente non dimostri che lo scopo principale dell’ottenimento del finanziamento e della realizzazione dell’operazione non è quello di ottenere un vantaggio “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”.

  1. I dividendi pagati dalle società degli Emirati Arabi Uniti saranno deducibili ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”?

I dividendi pagati dalle società degli Emirati Arabi Uniti non saranno deducibili ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”.

  1. Le spese di servizio pagate ai governi locali e federali saranno deducibili per “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

Sono deducibili ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” l’avvio dell’attività, il rinnovo della licenza e le altre tasse e oneri governativi sostenuti interamente ed esclusivamente nel normale svolgimento dell’attività.

  1. L’imposta sul valore aggiunto pagata sarà deducibile per “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

Solo l’imposta sul valore aggiunto non recuperabile può essere deducibile ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”. In caso contrario, l’imposta sul valore aggiunto addebitata e l’imposta sul valore aggiunto sostenuta non avrebbero alcun impatto sul calcolo del reddito imponibile.

Prezzi di trasferimento

  1. Cosa sono le regole sui prezzi di trasferimento?

Le regole sui prezzi di trasferimento mirano a garantire che le transazioni tra Parti Correlate siano effettuate a condizioni di mercato, come se la transazione fosse effettuata tra parti indipendenti. Per evitare la manipolazione del reddito imponibile, vari articoli della Legge sull’Imposta delle Società richiedono che il corrispettivo delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati sia determinato con riferimento al loro “Valore di Mercato”.

  1. Le norme sui prezzi di trasferimento si applicheranno sia alle transazioni nazionali che a quelle transfrontaliere?

SÌ. Le regole sui prezzi di trasferimento si applicano alle imprese degli Emirati Arabi Uniti che effettuano transazioni con Parti Correlate e Persone Connesse, indipendentemente dal fatto che le Parti Correlate o le Persone Connesse si trovino nella terraferma degli Emirati Arabi Uniti, in una Zona Franca o in una giurisdizione straniera.

  1. Chi sono le Parti Correlate?

Generalmente, per Parti Correlate di un soggetto si intendono i familiari del soggetto nonché le società nelle quali il soggetto, da solo o insieme alle proprie Parti Correlate, detenga una partecipazione di controllo (tipicamente il 50% o più delle azioni della società).

Analogamente, per Parti Correlate di una società si intendono le eventuali altre società nelle quali la società, da sola o unitamente alle sue Parti Correlate, detenga una partecipazione di controllo (tipicamente il 50% o più delle azioni della società), o che siano al di sotto di oltre 50 % proprietà comune.

Ulteriori dettagli sulla definizione di Parti Correlate si trovano nell’Articolo 35 della Legge sull’Imposta delle Società.

  1. Chi sono le Persone Connesse?

I Soggetti Collegati sono diversi dalle Parti Correlate. Una persona sarà considerata “collegata” a un’attività che rientra nell’ambito di applicazione di “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” se è:

  1. Il titolare dell’attività;
    2. Un amministratore o funzionario dell’azienda; o
    3. Una Parte Correlata di uno dei precedenti.
  2. Quali metodologie di determinazione dei prezzi di trasferimento possono essere utilizzate per determinare il valore di libera concorrenza?

In generale, i contribuenti sono tenuti ad applicare una o più delle seguenti metodologie per determinare i valori di libera concorrenza ai fini dei prezzi di trasferimento:

  1. Il metodo del prezzo non controllato comparabile
    2. Il metodo del prezzo di rivendita
    3. Il metodo del costo maggiorato
    4. Il metodo del margine netto della transazione
    5. Il metodo della ripartizione dell’utile della transazione.
  2. Quale documentazione deve essere conservata in relazione ai prezzi di trasferimento?

Le imprese saranno tenute a conservare le informazioni riguardanti le loro transazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, e alcune imprese saranno tenute a presentare tali informazioni insieme alla loro dichiarazione dei redditi. Le imprese che richiedono lo sgravio per le piccole imprese non dovranno rispettare le regole sulla documentazione dei prezzi di trasferimento.

Ad alcune aziende potrebbe essere richiesto di mantenere un file master e un file locale.

  1. I contribuenti devono considerare se gli accordi di prestito infragruppo sono a condizioni di mercato?

SÌ. Le regole sui prezzi di trasferimento si applicheranno a tutte le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati. Pertanto, qualsiasi prestito ottenuto da (o concesso a) una Parte Correlata o Soggetto Collegato deve essere a condizioni di mercato (es. tasso di interesse, durata, ecc.).

  1. Le transazioni in un gruppo fiscale dovrebbero essere conformi alle regole sui prezzi di trasferimento?

Le transazioni tra i membri di un gruppo fiscale sono eliminate nel consolidamento dei rendiconti finanziari del gruppo e quindi non devono rispettare le regole sui prezzi di trasferimento, a meno che un membro del gruppo fiscale non debba calcolare il proprio reddito imponibile autonomo ai fini di utilizzare le perdite fiscali subite prima di entrare a far parte del gruppo fiscale o quando si esce da un gruppo fiscale.

Perdite

  1. Cosa sono le “perdite fiscali”?

Una perdita ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” (“Perdita fiscale”) si verificherebbe quando le detrazioni totali che un’azienda può richiedere sono superiori al reddito totale soggetto a tassazione per il periodo fiscale pertinente, risultando in un reddito imponibile negativo.

  1. Il regime “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti consentirà alle perdite fiscali di anni precedenti di ridurre il reddito imponibile?

Le perdite fiscali possono, a determinate condizioni, essere compensate con redditi imponibili di periodi futuri, fino ad un massimo del 75% del reddito imponibile di ciascuno di tali periodi futuri. Eventuali perdite fiscali eccedenti (non utilizzate) possono essere riportate a nuovo e utilizzate a tempo indeterminato contro il reddito imponibile di futuri periodi di imposta.

Esempio

Un contribuente ha un reddito imponibile di AED 100.000 e perdite riportate a nuovo di AED 125.000. Può compensare (75% x 100.000 AED) = 75.000 AED delle sue perdite riportate nel periodo fiscale pertinente, riducendo il suo reddito imponibile a 25.000 AED.

L’importo delle perdite fiscali disponibili per il riporto ai successivi periodi d’imposta si ridurrebbe a AED 50.000 (AED 125.000 – AED 75.000).

  1. Un cambio di proprietà del soggetto passivo limiterà la possibilità di utilizzare le sue perdite fiscali?

Le perdite fiscali possono essere riportate senza limiti a condizione che la stessa persona o le stesse persone continuino a possedere almeno il 50% dell’entità con le perdite. In caso di cambio di proprietà superiore al 50%, le perdite fiscali possono ancora essere riportate a nuovo a condizione che non vi siano cambiamenti sostanziali nella natura o nella conduzione dell’attività dell’entità.

  1. Un gruppo sarà in grado di utilizzare le perdite fiscali di una società del gruppo contro il reddito imponibile di un’altra società del gruppo?

Le perdite fiscali di una società del gruppo degli Emirati Arabi Uniti possono essere utilizzate per compensare il reddito imponibile di un’altra società del gruppo degli Emirati Arabi Uniti in cui vi è il 75% o più di proprietà comune e sono soddisfatte determinate altre condizioni.

Non saranno consentite cessioni di perdite fiscali da società esenti o che beneficiano del regime 0% Free Zone “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”.

  1. Quali sono le condizioni per il trasferimento delle perdite fiscali all’interno di un gruppo?

Le società degli Emirati Arabi Uniti devono soddisfare le seguenti condizioni per trasferire un importo di perdite fiscali da una società all’altra nello stesso periodo fiscale:

  1. Entrambe le società sono persone giuridiche residenti negli Emirati Arabi Uniti;
  2. Possiede il 75% o più dell’altra, oppure una terza parte possiede il 75% o più di entrambe le entità e tale proprietà esisteva all’inizio e alla fine del Periodo d’Imposta in cui è stata sostenuta la perdita;
  3. Nessuna delle due società è una persona esente;
  4. Nessuna delle due società è una zona franca idonea; e
  5. Il bilancio deve essere redatto utilizzando gli stessi principi contabili e utilizzando lo stesso esercizio finanziario.

Ritenuta d’acconto

  1. Cos’è la ritenuta d’acconto?

La ritenuta d’acconto è una forma di imposta sulle società riscossa alla fonte dal pagatore per conto del destinatario del reddito. Le ritenute d’acconto esistono in molti sistemi fiscali e si applicano tipicamente al pagamento transfrontaliero di dividendi, interessi, royalties e altri tipi di reddito.

  1. Il regime “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti prevede la ritenuta d’acconto?

Una ritenuta d’acconto dello 0% può essere applicata a determinati tipi di reddito di origine EAU pagati a non residenti. A causa dell’aliquota dello 0%, in pratica, non sarebbe dovuta alcuna ritenuta d’acconto e non ci saranno obblighi di registrazione e dichiarazione relativi alla ritenuta d’acconto per le imprese degli Emirati Arabi Uniti o per i destinatari stranieri di reddito proveniente dagli Emirati Arabi Uniti.

La ritenuta d’acconto non si applica alle transazioni tra persone residenti negli Emirati Arabi Uniti.

  1. È disponibile un credito per imposte estere pagate su redditi soggetti anche a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

SÌ. Le imposte estere pagate sui redditi che sono anch’esse soggette all’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” possono essere detratte come credito d’imposta estero dall’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” dovuto. Il credito d’imposta estero massimo è il minore tra l’imposta estera pagata e l’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” pagabile sul relativo reddito. L’eventuale credito d’imposta estero in eccesso non può essere riportato in avanti o indietro a un diverso Periodo d’imposta.

  1. Quali tasse estere possono essere accreditate su “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

La ritenuta d’acconto e altre forme di imposte estere sul reddito o sui profitti possono essere compensate con la responsabilità del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti, fatte salve le condizioni stabilite in un accordo o trattato applicabile stipulato tra gli Emirati Arabi Uniti e il paese o territorio estero.

Zone Franche

  1. Quali tariffe “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” si applicheranno alle entità stabilite in una zona franca?

Le entità stabilite in una zona franca che soddisfano le condizioni per beneficiare del regime “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” della zona franca (“Persone qualificate della zona franca”) saranno soggette a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” alle seguenti tariffe:

  • 0% sul reddito qualificante
    ● 9% sul reddito imponibile che non soddisfa la definizione di reddito qualificante
  1. Il regime 0% Free Zone “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” è applicabile automaticamente?

Una persona qualificata per la zona franca che soddisfi le condizioni pertinenti potrà beneficiare automaticamente del regime “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” della zona franca dello 0%. Tuttavia, una persona qualificata per la zona franca può scegliere di non applicare il regime “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” della zona franca, ma essere invece soggetta al normale regime e alle tariffe “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”.

  1. Che cos’è una persona qualificata per la zona franca?

Per essere trattata come una “persona qualificata per la zona franca”, l’entità della zona franca deve:

  1. Mantenere una sostanza adeguata negli Emirati Arabi Uniti;
  2. Ricavare il “Reddito Qualificante” come specificato in una Decisione del Consiglio dei Ministri;
  3. Rispettare le regole sui prezzi di trasferimento e mantenere la relativa documentazione sui prezzi di trasferimento; e
  4. Non aver fatto un’elezione per essere soggetto a “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” in pieno.
  1. Un’entità della zona franca sarà tenuta a registrarsi e presentare una dichiarazione “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti?

SÌ. Tutte le entità della zona franca dovranno registrarsi e presentare una dichiarazione “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”, indipendentemente dal fatto che siano o meno una persona qualificata per la zona franca.

  1. Un diverso trattamento “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” si applicherà alle entità stabilite in una zona franca finanziaria?

No. Il trattamento “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” sarà lo stesso per tutte le entità Free Zone.

  1. Le entità della zona franca saranno soggette alle regole dell’imposta minima globale (OECD, BEPS Pillar 2)?

Si prevede che le entità idonee della zona franca che fanno parte di un grande gruppo multinazionale saranno soggette a un’aliquota “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” diversa una volta che le regole del secondo pilastro saranno integrate nel regime “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti.

Settori

  1. Il settore petrolifero e del gas e altre industrie estrattive saranno soggetti alla “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti?

Le imprese impegnate nell’estrazione delle risorse naturali degli Emirati Arabi Uniti e negli aspetti non estrattivi della catena del valore delle risorse naturali che sono soggette alla tassazione a livello degli Emirati saranno escluse dall’ambito di applicazione del regime “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti, fatte salve determinate condizioni e garanzie come specificato rispettivamente nell’articolo 7 e nell’articolo 8 della legge sull’imposta sulle società.

  1. Il settore bancario sarà soggetto a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

SÌ. Le banche con sede negli Emirati Arabi Uniti e le filiali di banche estere negli Emirati Arabi Uniti saranno soggette all’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”.

  1. Il settore immobiliare sarà soggetto a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

SÌ. Le imprese impegnate in attività di gestione immobiliare, costruzione, sviluppo, agenzia e intermediazione saranno soggette a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”.

  1. Il settore del risparmio gestito sarà soggetto a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

I settori della gestione patrimoniale e dei servizi finanziari più ampi saranno soggetti all’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”, anche se i fondi di investimento che soddisfano determinate condizioni possono richiedere l’esenzione dall’“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”. Inoltre, in base alla cosiddetta esenzione del gestore degli investimenti, i gestori di fondi con sede negli Emirati Arabi Uniti e regolamentati e altri gestori di investimenti possono svolgere servizi discrezionali di gestione patrimoniale/degli investimenti senza creare una presenza imponibile negli Emirati Arabi Uniti per i loro clienti stranieri.

  1. Gli enti di beneficenza e altre organizzazioni di pubblica utilità saranno soggetti a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

Gli enti di beneficenza e altre organizzazioni di pubblica utilità saranno esenti da “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”, a condizione che soddisfino determinate condizioni e siano elencati in una decisione del governo.

  1. Come saranno tassate le compagnie aeree internazionali e le compagnie di navigazione?

I redditi guadagnati da operatori stranieri di aeromobili e navi saranno esentati dal “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti in relazione a:

  1. provvedere al trasporto internazionale di passeggeri, bestiame, posta, pacchi, merci o merci per via aerea o marittima;
  2. locazione o noleggio di aeromobili o navi adibiti al trasporto internazionale; o
  3. leasing o noleggio di attrezzature che sono parte integrante della navigabilità delle navi o dell’aeronavigabilità degli aeromobili utilizzati nel trasporto internazionale.

Questa esenzione si applicherebbe solo nel caso in cui il paese della compagnia aerea o di navigazione straniera concedesse un’esenzione simile agli operatori di aeromobili e navi degli Emirati Arabi Uniti.

Gruppi fiscali

  1. Un gruppo di società degli Emirati Arabi Uniti sarà in grado di formare un gruppo fiscale ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti?

Le società degli Emirati Arabi Uniti possono presentare domanda per formare un gruppo fiscale ed essere trattate come un unico soggetto passivo se la società madre degli Emirati Arabi Uniti (direttamente o indirettamente) detiene almeno il 95% del capitale azionario e dei diritti di voto di ciascuna delle società.

Esempio: la società A possiede il 20% della società B e il 100% della società C. La società C possiede l’80% delle azioni della società B. Poiché la società A possiede indirettamente il 100% delle azioni della società B (80% tramite la società C ), può formare un gruppo fiscale sia con la società B che con la società C.

Per formare un Gruppo d’imposta, né la società madre né alcuna delle società controllate possono essere una persona esente o un’entità della zona franca che beneficia dell’aliquota “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” dello 0% e tutte le società devono utilizzare lo stesso anno finanziario e preparare i propri bilanci utilizzando lo stesso principi contabili.

  1. Le filiali degli Emirati Arabi Uniti di una società madre straniera possono formare un gruppo fiscale ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti?

Essere (in definitiva) di proprietà di una società madre straniera non preclude alle filiali degli Emirati Arabi Uniti la formazione di un gruppo fiscale, ma le filiali degli Emirati Arabi Uniti devono essere detenute da una società madre intermediaria degli Emirati Arabi Uniti che sarà la “madre” del gruppo fiscale ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti.

  1. Le entità estere possono essere incluse in un gruppo fiscale?

No, a meno che l’entità straniera non sia gestita e controllata negli Emirati Arabi Uniti e considerata un’entità residente negli Emirati Arabi Uniti ai fini degli Emirati Arabi Uniti. Questo perché solo le persone giuridiche residenti negli Emirati Arabi Uniti possono formare o far parte di un Tax Group.

  1. La soglia dell’aliquota “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” dello 0% si applicherà al gruppo fiscale nel suo insieme?

SÌ. La soglia dello 0% di AED 375.000 (importo da confermare in una decisione del Consiglio dei Ministri) si applicherà al gruppo fiscale come singolo contribuente, indipendentemente dal numero di entità che fanno parte del gruppo fiscale.

  1. Chi sarà responsabile della presentazione della “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” e del pagamento della “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” dovuta una volta costituito il Tax Group?

Una volta costituito, il Gruppo Tributario è trattato come un unico soggetto passivo, con la capogruppo responsabile dell’amministrazione e del pagamento del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” per conto del gruppo.

Per il periodo in cui sono membri del gruppo, la società madre e ciascuna controllata saranno solidalmente responsabili per gli obblighi “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” del gruppo fiscale. Questa responsabilità solidale può essere limitata a uno o più membri designati del gruppo fiscale, con l’approvazione dell’autorità fiscale federale.

  1. Il Tax Group dovrà redigere il bilancio consolidato?

SÌ. Per determinare il reddito imponibile del Gruppo d’imposta, la società madre dovrà consolidare i conti finanziari di ciascuna società controllata per il relativo Periodo d’imposta ed eliminare le transazioni tra la società madre e ciascuna società controllata membro del gruppo.

Gruppo Idoneo

  1. Ci saranno agevolazioni per i trasferimenti tra società del gruppo?

SÌ. Le società che fanno parte di un “Gruppo idoneo” possono trasferire tra loro attività e passività al loro valore contabile netto. Ciò significa che il trasferimento può essere effettuato fiscalmente neutrale (ovvero non dar luogo a plusvalenze o minusvalenze ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”).

  1. Che cos’è un gruppo di qualificazione?

Un gruppo di qualificazione esiste quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • I membri sono persone giuridiche residenti o non residenti negli EAU che hanno una stabile organizzazione negli EAU;
  • Possiede il 75% o più dell’altra o una terza parte possiede il 75% o più di entrambe le entità;
  • Nessuno dei membri è una persona esente;
  • Nessuno dei membri è una persona qualificata per la zona franca; e
  • I membri redigono i propri rendiconti finanziari utilizzando gli stessi principi contabili e hanno lo stesso esercizio finanziario.
  1. Ci saranno agevolazioni per facilitare fusioni, scissioni e altre operazioni di ristrutturazione?

SÌ. Il regime “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti consente l’esecuzione di fusioni legali, fusioni aziendali, spin-off e altri trasferimenti e operazioni di ristrutturazione che soddisfano le condizioni specificate senza generare un guadagno o una perdita ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”.

Registri finanziari

  1. Quali registri devo conservare ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti?

I contribuenti sono tenuti a preparare e conservare rendiconti finanziari ai fini del calcolo del loro reddito imponibile e devono conservare tutti i documenti e le registrazioni a supporto delle informazioni nella dichiarazione “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” o in qualsiasi altro deposito presentato all’Autorità.

Le persone esenti sono tenute a conservare tutti i registri a supporto del loro stato di esenzione.

  1. Per quanto tempo devo conservare la mia documentazione ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti?

Registri e documenti devono essere conservati per almeno sette anni dopo la fine del relativo periodo fiscale.

  1. Posso utilizzare il bilancio consolidato del gruppo per preparare la dichiarazione “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” per la mia attività negli Emirati Arabi Uniti?

No, a meno che il gruppo non comprenda solo entità residenti negli Emirati Arabi Uniti che hanno presentato domanda per formare un gruppo fiscale. In caso contrario, ogni entità degli Emirati Arabi Uniti soggetta a “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” dovrà preparare e mantenere bilanci autonomi ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti.

  1. Tutte le entità soggette a “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” saranno tenute a disporre di bilanci certificati?

No. Solo le categorie di soggetti passivi che sono elencate in una decisione emessa dal Ministro saranno tenute a preparare e mantenere bilanci certificati o certificati.

  1. Il bilancio consolidato di un gruppo fiscale dovrà essere sottoposto a revisione contabile ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”?

No. Solo le categorie di soggetti passivi che sono elencate in una decisione emessa dal Ministro saranno tenute a preparare e mantenere bilanci certificati o certificati.

  1. Dovrò presentare i miei rendiconti finanziari all’autorità fiscale federale?

L’Amministrazione Finanziaria Federale può richiedere che i rendiconti finanziari siano presentati insieme alla dichiarazione dei redditi “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”, o che i rendiconti finanziari siano forniti su richiesta.

  1. Quale valuta devo utilizzare per scopi “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

Il reddito, le detrazioni e i crediti di un contribuente devono essere misurati nella valuta nazionale degli Emirati Arabi Uniti (AED) e il reddito derivato e le spese sostenute in una valuta estera devono essere tradotti in AED.

In linea di principio, i contribuenti sono tenuti a convertire gli importi denominati in valuta estera transazione per transazione. Ciò significa che la ricevuta del reddito denominato in valuta estera deve essere convertita in AED nel momento in cui il reddito viene ricavato. Analogamente, ogni spesa deducibile denominata in valuta estera deve essere convertita in AED nel momento in cui viene sostenuta.

  1. Quale tasso di cambio devo utilizzare per scopi “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

Ai fini del “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli EAU, tutti gli importi devono essere convertiti in AED in base al tasso di cambio applicabile stabilito dalla Banca Centrale degli EAU al momento in cui la transazione in valuta estera deve essere convertita nella valuta nazionale, a meno che l’Autorità Fiscale Federale non consenta al contribuente utilizzare un tasso di cambio che rifletta più accuratamente il reddito del contribuente.

Amministrazione

  1. Cos’è un regime di autovalutazione?

Un regime di autovalutazione è quello in cui i contribuenti sono responsabili del calcolo, della dichiarazione e del pagamento delle imposte.

  1. Chi sarà tenuto a registrarsi ai fini “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

Tutti i contribuenti, come prescritto dal Ministro, saranno tenuti a registrarsi per “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” e ottenere un numero di registrazione fiscale aziendale. L’autorità fiscale federale può anche richiedere a determinate persone esenti di registrarsi per “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”.

  1. Quando mi registro per “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

I contribuenti sono tenuti a registrarsi prima di presentare la loro prima dichiarazione “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”.

  1. Esiste una soglia di registrazione per “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

Non esiste una soglia di registrazione per “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”.

  1. Come posso registrarmi per “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

I contribuenti potranno registrarsi elettronicamente per “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” attraverso il sito web dell’Autorità fiscale federale. Ulteriori indicazioni in merito verranno fornite a tempo debito.

  1. Sono già titolare di partita IVA. Devo registrarmi per “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

SÌ. I contribuenti dovranno registrarsi per “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” (e aggiornare i propri dati, se necessario), anche se sono già registrati ai fini IVA.

  1. Con quale frequenza le aziende degli Emirati Arabi Uniti dovranno presentare una dichiarazione “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti?

Sarà necessario presentare una sola dichiarazione “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” per periodo fiscale. La dichiarazione “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” sarà generalmente dovuta entro 9 mesi dalla fine del periodo fiscale. Non sarà richiesto alcun deposito provvisorio o anticipato “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”.

  1. Non ho alcun reddito / o la mia azienda è inattiva, devo compilare una dichiarazione “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

I contribuenti sono tenuti a presentare una dichiarazione “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”, indipendentemente dal livello di reddito o dallo stato della società.

  1. Non ho realizzato un profitto per il periodo fiscale, devo compilare una dichiarazione “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

I contribuenti sono tenuti a presentare una dichiarazione “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE”, indipendentemente dal fatto che abbiano realizzato o meno un profitto. I contribuenti con perdite fiscali dovrebbero assicurarsi di presentare una dichiarazione “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” al fine di garantire che tali perdite possano essere utilizzate per ridurre il reddito imponibile degli anni futuri.

  1. Posso presentare una dichiarazione “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” per tutte le società che possiedo?

Se le società soddisfano i requisiti per formare un gruppo fiscale (vedere la sezione R “Gruppi fiscali”) e la loro domanda per formare un gruppo fiscale viene approvata, possono presentare un’unica dichiarazione “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” che copra tutti i membri del gruppo fiscale.

Laddove le società non possono formare un gruppo fiscale, ciascuna di esse sarà tenuta a presentare una dichiarazione “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” su base autonoma.

  1. La dichiarazione “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” dovrà essere archiviata elettronicamente?

I resi “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” dovranno essere archiviati elettronicamente. Ulteriori indicazioni in merito verranno fornite a tempo debito.

  1. Quando devo pagare la mia responsabilità “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

“UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” dovrà generalmente essere pagato prima della fine dei 9 mesi successivi alla fine del relativo periodo fiscale.

  1. Come posso pagare la mia responsabilità “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”?

Ulteriori indicazioni sui metodi di pagamento approvati saranno fornite a tempo debito.

  1. Ci sarà l’obbligo di pagare “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX” in anticipo?

No. Le aziende degli Emirati Arabi Uniti non saranno tenute a effettuare pagamenti anticipati “UNITED ARAB EMIRATES CORPORATE TAX”. La passività “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” per un Periodo d’imposta sarà generalmente dovuta per il pagamento entro la fine del nono mese successivo alla fine del relativo Periodo d’imposta.

  1. Ci sono conseguenze per il mancato rispetto del regime fiscale degli Emirati Arabi Uniti?

Analogamente ad altre tasse negli Emirati Arabi Uniti (ad esempio l’IVA), le imprese saranno soggette a sanzioni per il mancato rispetto del regime “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti.

Ulteriori informazioni sugli obblighi di conformità al “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti e sulle sanzioni applicabili saranno rilasciate a tempo debito.

Pilastro 2

  1. Il regime “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti tasserà le grandi multinazionali all’aliquota fiscale minima globale?

Gli Emirati Arabi Uniti sono membri del quadro inclusivo BEPS dell’OCSE e si impegnano ad affrontare le sfide affrontate dalle giurisdizioni fiscali a livello internazionale. Pertanto, l’introduzione di un regime antiterrorismo contribuisce a fornire agli Emirati Arabi Uniti un quadro per adottare le regole del secondo pilastro.

Fino al momento in cui le regole del secondo pilastro non saranno adottate dagli Emirati Arabi Uniti, le multinazionali saranno soggette al “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” nell’ambito del normale regime “IMPOSTA FEDERALE SUGLI UTILI DELLE IMPRESE” degli Emirati Arabi Uniti.

Ulteriori informazioni saranno rilasciate a tempo debito sull’attuazione delle regole del secondo pilastro negli Emirati Arabi Uniti.

  1. Cosa si intende per multinazionali “grandi”?

Una multinazionale è una società che opera nel proprio paese d’origine, così come in altri paesi attraverso filiali estere, succursali o altre forme di presenza/registrazione dell’entità. Guadagnare semplicemente un reddito di origine straniera al di fuori del proprio paese d’origine senza una presenza straniera o la registrazione in un paese straniero non renderebbe un’impresa una multinazionale.

Nel contesto dell’aliquota fiscale effettiva minima globale proposta nell’ambito del “secondo pilastro” del progetto OCSE per l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, “grande” si riferisce a una società multinazionale che ha consolidato entrate globali superiori all’equivalente in dirham degli Emirati Arabi Uniti di 750 EUR milioni.