Evoluzione delle Directive Administrative Cooperation sullo scambio automatico di informazioni fiscali dalla DAC 1 alla DAC 8

La direttiva n. 2011/16/UE  (Directive Administrative Cooperation 1 – DAC 1) del 15 febbraio 2011 che ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2013, la direttiva n. 77/799/CEE, implementando l’Azione 12 del BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) –  Regole sulla divulgazione obbligatoria (Mandatory Disclosure Rules (MDR)), stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano tra loro ai fini dello scambio di informazioni fiscali per le Amministrazioni finanziarie volte ad arginare i meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva introducendo sistemi di controllo ispirati alla c.d. cooperative compliance. Negli anni la DAC 1 è stata varie volte modificata, estendendone sempre più il suo ambito di applicazione.

Evoluzione delle Direttive DAC (Directive Administrative Cooperation) dal 2011 ad oggi

 

DAC  Direttiva del Consiglio Attuazione
1 15/02/2011 2011/16/UE  Cooperazione amministrativa nel settore fiscale, scambio automatico di informazioni dai periodi d’imposta dal 1o gennaio 2014 (abroga la Direttiva 77/799/CEE) D. Lgs.  4 marzo 2014, n. 29
2 09/12/2014 2014/107/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Amplia le categorie di reddito oggetto di scambio automaticoobbligo di trasmettere informazioni, per i periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016, per quanto concerne i Conti Bancari Implementata in Italia attraverso il Decreto Legislativo del 28 dicembre 2015 
3 08/12/2015 2015/2376/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Estende lo scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 32 
4 25/05/2016 2016/881/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese Articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

D.M. 23/02/2017

5 06/12/2016 2016/2258/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio Legge 25 ottobre 2017, n, 163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017)

D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60 (Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016)

6 25/05/2018 2018/822/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. D.Lgs. n. 100/2020 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/822)

D.M. 17/11/2020 (Definizione delle regole tecniche e delle procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate.)

7 22/03/2021 2021/514/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale esteso alle piattaforme digitali D.Lgs. n. 32/2023
8 17/10/2023 2023/2226/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Estensione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni anche alle cripto-attività e ai ruling fiscali preventivi transfrontalieri per i soggetti privati più facoltosi Il recepimento della Direttiva DAC 8 (UE) 2023/2226 da parte dell’Italia è avvenuto tramite il Decreto Legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2025). L’art. 2 del Decreto Legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 apporta modifiche al D. Lgs.  4 marzo 2014, n. 29 di attuazione della direttiva n. 2011/16/UE  (Directive Administrative Cooperation 1 – DAC 1)

La direttiva n. 2011/16/UE  (DAC 1) del 15 febbraio 2011 che ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2013, la direttiva n. 77/799/CEE stabilendo le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano tra loro ai fini dello scambio di informazioni fiscali per le Amministrazioni finanziarie. La direttiva è stata recepita nell’ordinamento giuridico interno con il D. Lgs.  4 marzo 2014, n. 29.

Per le regole tecniche di scambio dei dati di natura finanziaria, In ragione della sostanziale uniformazione delle procedure di scambio di informazioni relative ai conti finanziari previste dalla direttiva rispetto a quelle che si rinvengono dalle procedure adottate in sede OCSE,  occorre fare riferimento al DM 28.12.2015 (Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act)) e della direttiva n. 2014/107/UE (DAC 2) del Consiglio del 9 dicembre 2014, che, come vedremo,  promuovendo lo scambio automatico di informazioni come standard europeo e internazionale di trasparenza e di cooperazione, ha ampliato,  per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, l’ambito di applicazione della direttiva n. 2011/16/UE  (DAC 1).

Nella Direttiva sono previste tre tipologie di scambio di informazioni:
  • «scambio di informazioni su richiesta»: lo scambio di informazioni basato su una richiesta effettuata dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato in un caso specifico;
  • «scambio automatico»: la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. Nel contesto dell’articolo 8 le informazioni disponibili sono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;
  • «scambio spontaneo»: la comunicazione occasionale, in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro;

Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata trasmette all’autorità richiedente le informazioni di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un’indagine amministrativa.

L’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all’autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico obbligatorio, le informazioni disponibili sui periodi d’imposta dal 1o gennaio 2014 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni:

  1. redditi da lavoro;
  2. compensi per dirigenti;
  3. prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell’Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;
  4. pensioni;
  5. proprietà e redditi immobiliari.

La comunicazione di informazioni ha luogo almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili.

Le informazioni sono trasmesse elettronicamente, per quanto possibile, utilizzando la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull’interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall’Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.

La direttiva del 2011, con l’obiettivo di contrastare la frode fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, è stata oggetto di rilevanti interventi di modifica:
  • direttiva n. 2014/107/UE (DAC 2) del Consiglio del 9 dicembre 2014, che ha ampliato l’ambito di applicazione della DAC 1 promuovendo lo scambio automatico di informazioni come standard europeo e internazionale di trasparenza e di cooperazione:
    • ampliando le categorie di reddito oggetto di scambio automatico:
      • dividendi;
      • plusvalenze;
      • royalties;
      • altri redditi finanziari;
    • inserendo il par. 3-bis nell’art. 8 che prevede, a riguardo dello scambio automatico, l’obbligo di trasmettere informazioni, per i periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016, per quanto concerne i Conti Bancari.
      A questo proposito la Direttiva (DAC 2) rende operativo il Common Reporting Standard (CRS, standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasione,sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti ( vedi: Common Reporting Standard (CRS) – Comunicazione tra i Paesi aderenti delle attività finanziarie detenute dai contribuenti )
      La direttiva è stata recepita nell’ordinamento giuridico interno  attraverso il Decreto del MEF del 28 dicembre 2015 
  • direttiva n. 2015/2376/UE (DAC 3) del Consiglio dell’8 dicembre 2015 che ha introdotto il nuovo art. 8-bis che estende lo scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. La direttiva è stata recepita nell’ordinamento giuridico interno con il D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 32;
  • direttiva n. 2016/881/UE (DAC 4) del Consiglio del 25 maggio 2016 che ha esteso il campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni con l’introduzione del nuovo art. 8-bis bis concernente “Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese”. L’articolo 1, commi 145 e 146 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (stabilità 2016) ha previsto che la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 del TUIR, deve presentare all’Agenzia delle Entrate una rendicontazione paese per paese. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni per la trasmissione annuale della rendicontazione. E’ tenuta alla presentazione della rendicontazione la controllante capogruppo, avente l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, nel periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non è controllata, direttamente o indirettamente, da altra impresa del gruppo multinazionale o da altri soggetti tenuti a tale obbligo. Parallelamente, l’obbligo di scambio automatico, le prime linee guida in merito all’obbligo di rendicontazione Country by Country Reporting  (CbCR) e allo scambio delle informazioni tra le amministrazioni finanziarie si rinvengono nel BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) cd. «Progetto BEPS» – Action 13 (“Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”), pubblicato il 5 ottobre 2015, a conclusione dei lavori del progetto. Le indicazioni contenute nel BEPS – Action 13, in tema di rendicontazione paese per paese, sono state recepite nell’ordinamento interno con la principalmente tramite il D.M. 23/02/2017 di attuazione dell’articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) e della direttiva 2016/881/UE .
  • direttiva n. 2016/2258/UE (DAC 5) del Consiglio del 6 dicembre 2016 che modifica la direttiva del 2011 per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio. La direttiva è stata recepita in Italia con la Legge 25 ottobre 2017, n, 163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017) e con  il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60 (Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016)
  • direttiva n. 2018/822/UE (DAC 6) del Consiglio del 25 maggio 2018 che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. La Direttiva riflette ampiamente l’azione 12 (BEPS – Action 12: Disclosure of aggresive tax planning) del piano OCSE del 2013 per combattere la riduzione della base imponibile e il trasferimento degli utili a seguito di una pianificazione fiscale aggressiva.
    La Direttiva pone l’obbligo di comunicazione a carico degli intermediari (art. 3, punto 21: “qualunque persona che elabori, commercializzi, organizzi o metta a disposizione a fini di attuazione o gestisca l’attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica”. Quindi per. es. commercialisti, avvocati….)
    La direttiva è stata recepita nell’ordinamento giuridico interno  attraverso il D.Lgs. n. 100/2020 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/822) ed il D.M. 17/11/2020 (Definizione delle regole tecniche e delle procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate.)
  • direttiva n. 2021/514/UE (DAC 7) del Consiglio del 22 marzo 2021 che modifica la direttiva 2011/16/UE pone l‘obbligo  per le piattaforme digitali  di comunicare i dati in materia fiscale delle  transazioni di beni e servizi che vengono offerti attraverso le stesse. Le operazioni interessate sono: la vendita di beni e di servizi personali; il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto; la locazione di immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali e gli spazi di parcheggio:
    I gestori delle piattaforme online situate sia all’interno che all’esterno dell’Ue saranno chiamati a comunicare periodicamente al Fisco i corrispettivi percepiti dai venditori attivi sui loro portali.
    La Direttiva è stata recepita il Italia con il D.Lgs. n. 32/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021)
  • direttiva n. 2023/2226/UE (DAC 8) del Consiglio del 17 ottobre 2023  che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale stabilisce le norme e le procedure per lo scambio di informazioni sugli utilizzatori di criptovalute, implementando procedure di due diligence e norme di segnalazione per gli operatori attivi nelle transazioni con criptovalute e per i loro utilizzatori. Le norme si basano sullo standard internazionale Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dell’OCSE (Vedi: Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard).La direttiva impone ai paesi dell’UE di ottenere informazioni dai Fornitori di servizi di segnalazione delle criptovalute (Reporting Crypto-Asset Service Providers (RCASPs)) e di scambiare tali informazioni con il paese dell’UE di residenza del contribuente/investitore su base annuale
    I Fornitori di servizi di segnalazione delle criptovalute (Reporting Crypto-Asset Service Providers (RCASPs)) sono tenuti a raccogliere informazioni relative alle transazioni dei loro investitori non residenti per l’anno di riferimento, in conformità agli obblighi di due diligence della clientela previsti dalla direttiva.Tali informazioni vengono inviate dai RCASPs alle autorità fiscali nazionali nell’anno solare successivo all’anno di riferimento. Le informazioni vengono poi scambiate con le autorità fiscali del Paese UE di residenza dell’investitore non residente entro 9 mesi dall’anno di riferimento. Pertanto, gli scambi relativi al primo anno di riferimento avranno luogo entro il 30 settembre 2027.
    La direttiva n. 2023/2226/UE (DAC 8) copre un ampio spettro di criptovalute, basandosi sulle definizioni stabilite nel Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle criptovalute(Markets in Crypto-Assets (MiCA).
    Inoltre, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva anche le criptovalute emesse in modo decentralizzato, nonché le stablecoin, tra cui i token di moneta elettronica e alcuni Token non fungibili (non-fungible tokens (NFTs)).
    Il recepimento della Direttiva DAC 8 (UE) 2023/2226 da parte dell’Italia è avvenuto tramite il Decreto Legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2025), che introduce lo scambio automatico di informazioni fiscali sulle cripto-attività (exchange, wallet, ecc.) e l’ampliamento dei ruling fiscali transfrontalieri.
    (Vedi: Decreto Legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 – Recepimento della Direttiva DAC 8 (UE) 2023/2226 con applicazione dal 1° gennaio 2026)
    Le disposizioni del Decreto Legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

    Gli articoli da 2 a 5 del Decreto Legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 danno attuazione alle modifiche apportate dalla Dac 8 a diverse tipologie di scambio automatico già in vigore in ambito unionale.In particolare

    • l’art. 2 del Decreto Legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 apporta modifiche al D. Lgs.  4 marzo 2014, n. 29 di attuazione della direttiva n. 2011/16/UE  (Directive Administrative Cooperation 1 – DAC 1) relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
    • l’art. 3 del Decreto Legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 apporta modifiche al D.Lgs. n. 100/2020 di attuazione della direttiva n. 2018/822/UE (DAC 6);
      Per quanto riguarda lo scambio automatico relativo ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica (cd. Dac 6), le modifiche al D.Lgs. n. 100/2020, recepiscono le novità concernenti le regole applicabili nel caso di intermediari esonerati e la sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero da comunicare.
    • l’art. 4 del Decreto Legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 apporta modifiche al D.Lgs. n. 32/2023 di attuazione della direttiva n. 2021/514/UE (DAC 7)
      Le modifiche al D.Lgs. n. 32/2023 riguardano principalmente l’integrazione dell’elenco delle informazioni oggetto di comunicazione ai fini dello scambio dei dati comunicati dai gestori di piattaforma (cd. Dac 7) per includere la possibilità di comunicare l’identificativo del Servizio di Identificazione da parte di quei gestori che si avvalgono di tale servizio per la conferma diretta dell’identità e della residenza dei soggetti da comunicare.

Ambito territoriale di applicazione della direttiva

A norma dell’art. 2 della direttiva n. 2011/16/UE  (DAC 1) la stessa si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle sue ripartizioni territoriali.

L’Unione europea ha, però, siglato appositi accordi per estendere lo scambio dei dati relativi ai redditi finanziari in ossequio alla direttiva con:

  • La Svizzera (accordo firmato il 27.5.2015);
  • Il Liechtenstein (accordo firmato il 28.10.2015);
  • San Marino (accordo firmato l’8.12.2015);
  • Andorra (accordo formato il 12.2.2016);
  • Principato di Monaco (accordo firmato il 12.7.2016).

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