Un buon numero di cittadini italiani, per usufruire, a livello personale, di regimi fiscali più favorevoli trasferiscono la loro residenza e, di conseguenza, la loro soggezione fiscale in Paesi terzi.
Per. es, poniamo il caso:
- che un cittadino italiano svolga la sua attività all’estero tramite una società;
- che nel Paese estero, per quanto attiene l’imposizione societaria, si goda di una situazione fiscale vantaggiosa, fino ad arrivare ad una aliquota pari allo 0%;
- che nel Paese estero, per quanto attiene le imposte sulle persone fisiche, si goda di una situazione fiscale parimenti vantaggiosa, come, per. es. l’assenza di ritenuta sui dividendi.
In questo caso il cittadino italiano potrebbe essere interessato, non solo a condurre l’amministrazione della sua attività estera in loco (requisito obbligatoriamente richiesto per non ricadere in un caso di esterovestizione (per approfondire: L’esterovestizione: normativa, prassi, giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di giustizia UE)), ma a trasferirvi la sua residenza.
Situazione analoga potrebbe essere quella di un cittadino italiano che, pur detenendo sue attività in altri Stati, trasferisce la sua residenza in un terzo stato per godere, per quanto attiene le imposte sulle persone fisiche, di una situazione fiscale, come, per. es. nessuna imposta sui dividendi di fonte estera.
ATTENZIONE, però, a fare un’attenta verifica perché, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del TUIR, introdotto dall’articolo 10 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori individuati dall’art. 1 (Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato) del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze.
Il comma 2-bis dell’articolo 2 del Tuir, ai fini della presunzione di residenza in Italia delle persone fisiche, fa gravare l’onere della prova contraria su tutti i soggetti che sono emigrati in uno degli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, come individuati nel decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, anche quando l’emigrazione sia avvenuta transitando anagraficamente per uno Stato terzo, non ricompreso in tale decreto.
Per quanto attiene ai trasferimenti in Stati o territori diversi da quelli considerati in tale decreto, permane invece a carico dell’Amministrazione l’onere della prova, con i poteri e le modalità istruttorie tratteggiate nella circolare n. 304/E del 1997.
Per considerare le difficoltà e le possibili conseguenze che può comportare l’inversione dell’onere della prova basti pensare, per esempio, al periodo di permanenza: una cosa è dover dimostrare di essere stato residente in uno Stato per più di 183 gg., altro è che sia l’Amministrazione Finanziaria a dover dimostrare il contrario.
In base all’art. 1 (Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF)delDecreto del 04/05/1999 – Min. Finanze, in vigore dal 24/02/2014, Modificato da: Decreto del 12/02/2014 Articolo 1, si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell’applicazione dell’art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori:
Alderney (Aurigny);
Andorra (Principat d’Andorra);
Anguilla;
Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);
Aruba;
Bahama (Bahamas);
Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
Barbados;
Belize;
Bermuda;
Brunei (Negara Brunei Darussalam);
(Paese eliminato dalla lista ai sensi dell’art. 2 decreto 27 luglio 2010);
Costa Rica (Republica de Costa Rica);
Dominica;
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-‘Arabiya al Muttahida);
Ecuador (Repuplica del Ecuador);
Filippine (Pilipinas);
Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
Gibuti (Djibouti);
Grenada;
Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
Hong Kong (Xianggang);
Isola di Man (Isle of Man);
Isole Cayman (The Cayman Islands);
Isole Cook;
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
Jersey;
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
Liberia (Republic of Liberia);
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
Macao (Macau);
Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
Maldive (Divehi);
(Paese eliminato dalla lista ai sensi dell’art. 2 decreto 27 luglio 2010);
Maurizio (Republic of Mauritius);
Monserrat;
Nauru (Republic of Nauru);
Niue;
Oman (Saltanat ‘Oman);
Panama (Republica de Panama’);
Polinesia Francese (Polynesie Francaise);
Monaco (Principaute’ de Monaco);
Sark (Sercq);
Seicelle (Republic of Seychelles);
Singapore (Republic of Singapore);
Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
Svizzera (Confederazione Svizzera);
Taiwan (Chunghua MinKuo);
Tonga (Pule’anga Tonga);
Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
Tuvalu (The Tuvalu Islands);
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
Vanuatu (Republic of Vanuatu);
Samoa (Indipendent State of Samoa).
Come possiamo vedere nella Black List “italiana” , di cui al DM 4 maggio 1999, che serve ad attivare l’inversione dell’onere della prova riguardo all’effettiva residenza fiscale dei cittadini italiani emigrati nei Paesi indicati nella lista, sono ricomprese
insieme a giurisdizioni come:
-
- gli Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-‘Arabiya al Muttahida); Panama (Republica de Panama’); Bahama (Bahamas); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); le Bermuda;
anche giurisdizioni europee come:
-
- le “Dipendenze della corona britannica” (Crown Dependencies: la giurisdizione (Bailiwick) di Guernsey , la giurisdizione (Bailiwick) di Jersey e l’ isola di Man )”; il Principato di Monaco (Principaute’ de Monaco); la Svizzera (Confederazione Svizzera); il Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein), Gibilterra (Dominion of Gibraltar).
In questo caso si potrebbe considerare di trasferire la propria residenza in Stati come la Bulgaria:
- Stato che offre un favorevole regime fiscale ( per esempio in Bulgaria l’aliquota fiscale sui dividendi di fonte estera distribuiti a favore di persona fisica fiscalmente residente è solo del5% (5 per cento), con possibilità di detrarre integralmente quanto trattenuto all’estero come ritenuta);
- ma non è ricompreso nella Black List “italiana” , di cui al DM 4 maggio 1999.