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Entrato in vigore il 26 marzo il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2023, n. 32  – Attuazione della DAC (Directive Administrative Cooperation) 7

E’ entrato in vigore il 26 marzo il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2023, n. 32  – Attuazione della DAC (Directive Administrative Cooperation) 7 (Direttiva 2021/514/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE (DAC 1) che ha esteso alle piattaforme digitali lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale).

La DAC 7, con lo scopo  di aggiungere trasparenza al mondo dell’economia digitale ed agevolare una corretta concorrenza rispetto all’economia “fisica”, estende l’obbligo della comunicazione di dati in materia fiscale anche alle transazioni di beni e servizi che vengono offerti attraverso le piattaforme digitali.

A inviare i dati sono i gestori delle piattaforme online situate sia all’interno che all’esterno dell’Ue, chiamati a comunicare periodicamente al Fisco i corrispettivi percepiti dai venditori attivi sui loro portali.

Le  norme previste dalla DAC 7 sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2023.

Le operazioni interessate sono:
  • la vendita di beni e di servizi personali:
  • il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;
  • la locazione di immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali e gli spazi di parcheggio.
Tra i dati da comunicare rientrano sia i corrispettivi sia il numero di attività effettuate.
Per le locazioni vengono richiesti anche l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata con i dati catastali o analoghi previsti dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato l’immobile e, se disponibili, il numero di giorni di locazione e la tipologia di ogni singola proprietà.
Gli Stati membri sono  tenuti a scambiare automaticamente con i Paesi partner, e con estrema celerità, i dati ricevuti dalle piattaforme.
Il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2023, n. 32 di attuazione della Directive Administrative Cooperation 7 è composto da cinque Capi:
  • i primi quattro  disciplinano gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica a carico dei Gestori di piattaforme digitali
  • il quinto  riguarda altre disposizioni relative alla protezione e violazione dei dati, alle verifiche congiunte ed ai termini di decorrenza del provvedimento.

Negli anni la direttiva 2011/16/UE (DAC 1) è stata varie volte modificata, estendendone sempre più il suo ambito di applicazione.

Il 12 febbraio 2013  l’OCSE ha pubblicato l’“Addressing Base Erosion and Profit Shifting” (Affrontare l’erosione della base e lo spostamento dei profitti). 

L’Addressing Base Erosion and Profit Shifting presenta gli studi ed i dati disponibili sull’esistenza e l’entità dell’erosione della base e del trasferimento dei profitti (BEPS). Il rapporto raccomanda lo sviluppo di un piano d’azione per affrontare le questioni BEPS in modo completo.

Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE / G20 mira a creare un unico insieme di norme fiscali internazionali basate sul consenso per affrontare il BEPS e quindi a proteggere le basi imponibili offrendo al contempo maggiore certezza e prevedibilità ai contribuenti.

Nel quadro inclusivo OCSE / G20 sul BEPS, oltre 135 paesi stanno attuando  15 azioni  per contrastare l’elusione fiscale, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali e garantire un ambiente fiscale più trasparente.

La direttiva n. 2011/16/UE  (Directive Administrative Cooperation 1 – DAC 1) del 15 febbraio 2011 che ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2013, la direttiva n. 77/799/CEE, implementando l’Azione 12 del BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) –  Regole sulla divulgazione obbligatoria (Mandatory Disclosure Rules (MDR)), stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano tra loro ai fini dello scambio di informazioni fiscali per le Amministrazioni finanziarie volte ad arginare i meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva introducendo sistemi di controllo ispirati alla c.d. cooperative compliance. 

Evoluzione delle Direttive DAC (Directive Administrative Cooperation) dal 2011 ad oggi

DAC  Direttiva del Consiglio Attuazione
1 15/02/2011 2011/16/UE  Cooperazione amministrativa nel settore fiscale, scambio automatico di informazioni dai periodi d’imposta dal 1o gennaio 2014 (abroga la Direttiva 77/799/CEE) D. Lgs.  4 marzo 2014, n. 29
2 09/12/2014 2014/107/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Amplia le categorie di reddito oggetto di scambio automaticoobbligo di trasmettere informazioni, per i periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016, per quanto concerne i Conti Bancari Normativa italiana di riferimento 
3 08/12/2015 2015/2376/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Estende lo scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 32 
4 25/05/2016 2016/881/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese Articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

D.M. 23/02/2017

5 06/12/2016 2016/2258/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio Legge 25 ottobre 2017, n, 163

D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60

6 25/05/2018 2018/822/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. D.Lgs. n. 100/2020

D.M. 17/11/2020

7 22/03/2021 2021/514/UErecante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale esteso alle piattaforme digitali D.Lgs. n. 32/2023

OCSE – Scambio dei dati sui soggetti che percepiscono redditi attraverso le piattaforme digitali

Il 29 marzo 2022 l’OCSE ha pubblicato il “Model Rules for Reporting by Digital Platform Operators XML Schema and User Guide for Tax Administrations” (Regole modello per la segnalazione da parte degli operatori di piattaforme digitali Schema XML e Guida per l’utente per le amministrazioni fiscali).

Le piattaforme digitali si trovano ad affrontare  responsabilità sempre maggiori in relazione agli obblighi di segnalazione e trasparenza delle informazioni in proprio possesso alle amministrazioni fiscali  che vogliono raccogliere dati su chi ( e dove) sta guadagnando dalle vendite su piattaforme digitali. Basti pensare al fatto che negli ultimi mesi le piattaforme digitali hanno iniziato a riscuotere l’IVA sui servizi digitali ed a sostenere gli obblighi di fatturazione per la vendita di beni di basso valore.

Il 3 luglio 2020 l’OCSE ha rilasciato il formato IT standardizzato per supportare la segnalazione elettronica e lo scambio automatico delle informazioni raccolte nell’ambito delle Regole di segnalazione per le piattaforme digitali (OCSE 2020) dell’OCSE (Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy (Regole modello per la segnalazione da parte degli operatori di piattaforma rispetto ai venditori nella condivisione e nella gig economy)

Queste Regole richiedono alle piattaforme digitali di riferire sul reddito realizzato da coloro che offrono alloggio, trasporto e servizi alla persona, nonché da coloro che vendono beni, attraverso piattaforme e di segnalare le informazioni alle autorità fiscali.

Le regole di segnalazione per le piattaforme digitali sono state sviluppate alla luce della rapida crescita dell’economia digitale e in risposta alla richiesta di un quadro normativo globale in relazione alle attività promosse da tali piattaforme.

In quanto tali, le regole di segnalazione per le piattaforme digitali sono progettate per aiutare i contribuenti a essere conformi ai propri obblighi fiscali, garantendo nel contempo condizioni di parità con le imprese tradizionali.

Lo schema DPI XML è stato sviluppato in stretto coordinamento con l’Unione Europea, al fine di garantire che lo schema possa essere utilizzato anche per la rendicontazione e lo scambio di informazioni ai sensi della DAC (Directive Administrative Cooperation) 7 (Direttiva 2021/514/UErecante modifiche alla direttiva 2011/16/UE che ha esteso alle piattaforme digitali lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale).

Lo “Schema XML e la guida per l’utente delle informazioni sulla piattaforma digitale (DPI)” (Digital Platform Information (DPI) XML Schema and User Guide) è  un formato IT standardizzato che consente la segnalazione elettronica e lo scambio di informazioni raccolte ai sensi delle regole di segnalazione del modello per le piattaforme digitali  (OCSE 2020). Lo schema DPI XML riflette l’ambito esteso delle regole del modello ed è progettato per facilitare tecnicamente gli scambi basati sull’IT sia in base alle regole di segnalazione del modello dell’OCSE per le piattaforme digitali  che alla direttiva dell’Unione europea sulla cooperazione amministrativa (DAC7).

Vedi: Guida per l’utente (PDF) – Model Rules for Reporting by
Digital Platform Operators XML Schema – User Guide for Tax Administrations

Dal sito OCSE (https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/model-rules-for-reporting-by-platform-operators-with-respect-to-sellers-in-the-sharing-and-gig-economy.htm) è possibile Scaricare lo schema XML (ZIP)

DAC7 Esteso alle piattaforme digitali lo scambio di informazioni fiscali per le Amministrazioni finanziarie UE

DAC (Directive Administrative Cooperation) 7: Direttiva 2021/514/Ue – Scambio di informazioni fiscali esteso alle piattaforme digitali

Il 22/03/2021 è stata approvata la DIRETTIVA (UE) 2021/514 DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/16/UE  (DAC (Directive Administrative Cooperation) 1) relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

La direttiva n. 2011/16/UE  (DAC 1) del 15 febbraio 2011 che ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2013, la direttiva n. 77/799/CEE, implementando “Mandatory Disclosure Rules” (MDR), stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano tra loro ai fini dello scambio di informazioni fiscali per le Amministrazioni finanziarie volte ad arginare i meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva introducendo sistemi di controllo ispirati alla c.d. cooperative compliance.

La nuova direttiva 2021/514/UE che nella nomenclatura informale delle modifiche alla direttiva 2011/16/UE assume il numero progressivo di DAC 7, con lo scopo  di aggiungere trasparenza al mondo dell’economia digitale ed agevolare una corretta concorrenza rispetto all’economia “fisica”, estende l’obbligo della comunicazione di dati in materia fiscale anche alle transazioni di beni e servizi che vengono offerti attraverso le piattaforme digitali.

A inviare i dati saranno i gestori delle piattaforme online situate sia all’interno che all’esterno dell’Ue, chiamati a comunicare periodicamente al Fisco i corrispettivi percepiti dai venditori attivi sui loro portali.

Dopo il recepimento della da parte degli Stati membri, la nuova direttiva 2021/514/UE (DAC 7)  diventerà operativa a partire dal 1° gennaio 2023.

Le operazioni interessate sono:
  • la vendita di beni e di servizi personali:
  • il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;
  • la locazione di immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali e gli spazi di parcheggio.
Tra i dati da comunicare rientrano sia i corrispettivi sia il numero di attività effettuate.
Per le locazioni vengono richiesti anche l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata con i dati catastali o analoghi previsti dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato l’immobile e, se disponibili, il numero di giorni di locazione e la tipologia di ogni singola proprietà.
Gli Stati membri sono  tenuti a scambiare automaticamente, e con estrema celerità, con i Paesi partner i dati ricevuti dalle piattaforme.