- L’accertamento con adesione
- Il contraddittorio preventivo
- Schema del Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218
- Procedimento per la definizione degli accertamenti relativi alle imposte dirette ed all’imposta sul valore aggiunto
- Accertamento con adesione in presenza di uno schema di atto
- Atto di accertamento con adesione relativo alle imposte dirette ed all’imposta sul valore aggiunto
- Adempimenti successivi e perfezionamento della definizione relativa alle imposte dirette ed all’imposta sul valore aggiunto
- Procedimento per la definizione di altre imposte indirette
- Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione
- Modalità di pagamento
L’accertamento con adesione
L’accertamento con adesione è un istituto deflattivo del contenzioso, che si applica a imposte dirette, IVA e, in alcuni casi, imposte indirette.
L’accertamento con adesione, introdotto nel sistema tributario italiano dal Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), permette al contribuente, in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, di definire imposte, sanzioni (ridotte a 1/3 del minimo) e interessi.
Punti chiave della normativa sono:
- Scopo: Evitare controversie, ridurre i tempi di riscossione e garantire la certezza del diritto.
- Procedura:
- L’ufficio invia un invito a comparire (Articolo 5 (Avvio del procedimento)) o
- il contribuente presenta istanza ai sensi dell’Articolo 6 (Istanza del contribuente)
- ai sensi del primo comma dell’Articolo 6, a seguito di ispezioni o verifiche, prima della notifica dell’avviso di accertamento o
- ai sensi del secondo comma dell’Articolo 6, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, entro il termine di presentazione del ricorso tributario (Il termine perentorio per la presentazione (notifica) del ricorso tributario, ai sensi del primo comma dell’art. 21 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546, è di 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato).
- ai sensi del comma 2-bis dell’Articolo 6,
- entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all’ articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212
- nei quindici giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso ai sensi del comma 3 per un periodo di trenta giorni.
- Ambito: Si applica alle imposte sul reddito, all’IVA e, in alcuni casi, alle imposte indirette e all’accertamento esecutivo.
- Sospensione Termini: ai sensi del terzo comma dell’Articolo 6, la presentazione dell’istanza sospende i termini per il ricorso tributario di 90 giorni. Tale sospensione è cumulabile con la sospensione feriale dal 1° agosto al 31 agosto
- Benefici:
- Sanzioni ridotte a un terzo del minimo edittale
- Articolo 2- Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto – comma 5
- Articolo 3 – Definizione degli accertamenti nelle altre imposte indirette – comma 3
- rateizzazione delle somme dovute (Articolo 8 comma 2)
- e benefici penali (artt. 13 e 13-bis del Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74).
- Perfezionamento: L’accordo si perfeziona con la sottoscrizione e il pagamento degli importi (o della prima rata) entro 20 giorni (Articolo 9 – Perfezionamento della definizione).
- Riforma 2024: Con il Decreto legislativo del 12/02/2024 n. 13 (Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale) l’adesione è strettamente legata al contraddittorio preventivo obbligatorio, con l’ufficio che comunica uno schema di atto.
Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’Articolo 1 (Definizione degli accertamenti) del Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218:
- L’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché il recupero dei crediti indebitamente compensati possono essere definiti con adesione del contribuente;
- L’accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati.
Ai sensi del comma 2-bis dell’Articolo 1: Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6-bis (Principio del contraddittorio) nella Legge del 27/07/2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), reca oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell’atto di recupero non soggetto all’obbligo del contraddittorio preventivo.
Ai sensi dell’articolo 41, comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, l’art.1 del medesimo decreto, e quindi il comma 2-bis dell’Articolo 1 del Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218, si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024.
Gli artt. 2 e 3 definiscono l’oggetto e gli effetti (Articolo 2) ai fini delle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto (Articolo 3) e delle altre imposte indirette.
Ai sensi del quinto comma dell’Articolo 2 (Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto) a seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione commesse nel periodo d’imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, ad eccezione
- di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
- nonché di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall’ufficio.
Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi.
Il contraddittorio preventivo
L’accertamento con adesione, riformato dal Decreto legislativo del 12/02/2024 n. 13 (Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale), si coordina con l’obbligo del contraddittorio preventivo (Vedi: Principio del contraddittorio)
Infatti, con l’entrata in vigore del Decreto legislativo del 12/02/2024 n. 13 (Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale), sono state introdotte significative modifiche alla disciplina dell’accertamento con adesione.
In particolare, con il Decreto legislativo del 12/02/2024 n. 13 (Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale), è stato rafforzato il legame tra il contraddittorio preventivo obbligatorio e l’accertamento con adesione, in quanto, l’Agenzia delle Entrate deve comunicare al contribuente uno schema di atto
- assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentire eventuali controdeduzioni
- o per presentare un’istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di atto.
Ai sensi dell’articolo 41, comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, l’art.1 (Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione) del medesimo decreto, con cui si è modificato il Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024.
Per gli accertamenti successivi al 30 aprile 2024, l’omissione del contraddittorio costituisce vizio dell’atto impugnabile con il ricorso tributario a condizione, secondo la cosiddetta “prova di resistenza” nell’ambito del contraddittorio preventivo, elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 21271/2025 delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, pubblicata il 25 luglio 2025), che il contribuente dimostri che la partecipazione al contraddittorio avrebbe potuto condurre a una diversa conclusione.
La “prova di resistenza” in ambito tributario, secondo le sezioni unite civili della Corte di Cassazione, è, quindi, l’onere a carico del contribuente di dimostrare concretamente che, se fosse stato coinvolto nel contraddittorio procedimentale (cioè prima dell’emissione dell’avviso di accertamento), avrebbe potuto presentare elementi difensivi (argomenti, documenti) idonei a influenzare l’esito dell’atto.
Con ordinanza n. 34459 del 29 dicembre 2025 (udienza 29 ottobre 2025) la Quinta sezione della Corte di Cassazione ha ribadito in tema di Contraddittorio endoprocedimentale ante articolo 6-bis, l. n. 212/200 che l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto.
Resta fermo il principio secondo il quale il contribuente deve assolvere all’onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere in modo da poter dimostrare che egli non ha proposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale da non determinare un risultato diverso del procedimento impositivo.
Schema del Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218
Il Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale) si compone di 22 articoli di cui 20 attualmente in vigore (Gli articoli 5-bis e 5-ter sono stati soppressi)
TITOLO I : ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.
- CAPO I : ACCERTAMENTO CON ADESIONE.
- Articolo 1 – Definizione degli accertamenti.
- Articolo 2- Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto.
- Articolo 3 –Definizione degli accertamenti nelle altre imposte indirette.
- CAPO II : PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI NELLE IMPOSTE SUI REDDITI E NELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.
- Articolo 4 – Competenza degli uffici.
- Articolo 5 – Avvio del procedimento.
- Articolo 5 bis – Adesione ai verbali di constatazione (Soppresso dal 01/01/2015 da: Legge del 23/12/2014 n. 190 Articolo 1).
- Articolo 5 ter – Invito obbligatorio (Soppresso dal 22/02/2024 da: Decreto legislativo del 12/02/2024 n. 13 Articolo 1)
- Articolo 5 quater – Adesione ai verbali di constatazione
- Articolo 6 –Istanza del contribuente
- Articolo 7 – Atto di accertamento con adesione
- Articolo 8 – Adempimenti successivi
- Articolo 9 – Perfezionamento della definizione.
- Articolo 9 bis- Soggetti aderenti al consolidato nazionale
- CAPO III : PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
- Articolo 10 – Competenza degli uffici.
- Articolo 11 – Avvio del procedimento. (N.D.R.: Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 27 decreto-legge 29 novembre 2008 n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, vedasi il comma 3-bis del sopra citato articolo 27)
- Articolo 12 – Istanza del contribuente.
- Articolo 13 – Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione.
- CAPO IV : CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.
- Articolo 14 – Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale.
TITOLO II : DISPOSIZIONI FINALI.
- Articolo 15 – Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione.(N.D.R.: Per la determinazione degli interessi dovuti in relazione alle somme previste dal presente articolo vedasi l’art. 6, comma 2, lettera a) del decreto 21 maggio 2009.)
- Articolo 15 bis – Modalità di pagamento
- Articolo 16 – Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni.
- Articolo 17 – Abrogazioni e delegificazione.
Procedimento per la definizione degli accertamenti relativi alle imposte dirette ed all’imposta sul valore aggiunto
Ai fini delle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto l’Articolo 5 (Avvio del procedimento) dispone che l’ufficio di iniziativa, nei casi di cui all’ Art. 6-bis (Principio del contraddittorio), comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all’Articolo 6 (Istanza del contribuente) , gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione;
c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti;
d) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).
Il comma 3-bis dell’Articolo 5 dispone che qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
L’Articolo 6 (Istanza del contribuente) dispone che:
“1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , può chiedere all’ufficio, con apposita istanza, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell’invio dell’invito a comparire di cui all’articolo 5 comma 1. L’istanza di adesione è proposta entro il termine di presentazione del ricorso (Il termine perentorio per la presentazione (notifica) del ricorso tributario, ai sensi del primo comma dell’art. 21 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546, è di 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato).
2-bis. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all’ articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso ai sensi del comma 3 per un periodo di trenta giorni.
2-ter. E’ fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all’esito delle osservazioni di cui all’ articolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.
2-quater. Il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui ai commi 1, 2-bis, primo periodo, e 2-ter , non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero.
3. Il termine per l’impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell’articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente, salvo quanto previsto dal comma 2-bis, ultimo periodo ; l’iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall’ufficio, ai sensi dell’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza di cui ai commi 2 e 2-bis , l’ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l’invito a comparire. Fino all’attivazione dell’ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All’atto del perfezionamento della definizione, l’avviso di cui ai commi 2 e 2-bis perde efficacia.”
Accertamento con adesione in presenza di uno schema di atto
Come abbiamo visto, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 6 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all’ articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso ai sensi del comma 3 per un periodo di trenta giorni.
Quindi, il comma 2-bis dell’art. 6 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 prevede la possibilità del contribuente di presentare istanza di accertamento con adesione:
- entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto (prima della notifica dell’avviso di accertamento);
- entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento (se lo schema di atto è già stato comunicato).
Nel caso in cui il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto (prima della notifica dell’avviso di accertamento) la procedura può avvenire:
- in assenza di controdeduzioni presentate dal contribuente il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione. L’ufficio, nei successivi 15 giorni formulerà l’invito a comparire per l’instaurazione del contraddittorio. In caso di mancata partecipazione del contribuente o di mancata definizione il contribuente non potrà più presentare istanza una volta ricevuto l’atto impositivo. Se l’istanza non viene richiesta in questa fase, resta comunque salva la possibilità per il contribuente di attivarla una volta ricevuto l’avviso di accertamento (entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento);
- in presenza di controdeduzioni presentate dal contribuente, ai sensi del comma 2-ter dell’art. 6 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all’esito delle osservazioni di cui all’ articolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 i vantaggi dell’istanza di adesione sono legati alla riduzione delle sanzioni, fino a 1/3 del minimo previsto dalla legge per la violazione/i contestata.
Atto di accertamento con adesione relativo alle imposte dirette ed all’imposta sul valore aggiunto
Ai sensi dell’Articolo 7 (Atto di accertamento con adesione)
“1. L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell’ufficio o da un suo delegato. Nell’atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
1-bis. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni.
1-ter. Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 9-bis del presente decreto, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite di cui al quarto comma dell’articolo 42 (Avviso di accertamento) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. L’istanza per lo scomputo delle perdite di cui al citato articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all’articolo 5-quater; l’ufficio competente emette l’atto di definizione scomputando le predette perdite dai maggiori imponibili.
1-quater. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica, ovvero dell’atto di recupero, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell’ articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’ufficio, ai fini dell’accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000, e comunque da quelli che costituiscono l’oggetto dell’avviso di accertamento o rettifica ovvero dell’atto di recupero.(Ai sensi dell’articolo 41, comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, l’art.1 (Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione) del medesimo decreto, con cui si è modificato il Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024)
Adempimenti successivi e perfezionamento della definizione relativa alle imposte dirette ed all’imposta sul valore aggiunto
Ai sensi dell’Articolo 8 (Adempimenti successivi)
1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto di cui all’articolo 7.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. (Per la determinazione degli interessi vedasi la lettera d) del comma 2 dell’ art. 6 decreto 21 maggio 2009)
2-bis. Per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . (Ai sensi dell’articolo 41, comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, l’art.1 (Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione) del medesimo decreto, con cui si è modificato il Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024)
3. Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’ufficio, verificato l’avvenuto pagamento, rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione. (Ai sensi dell’articolo 41, comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, l’art.1 (Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione) del medesimo decreto, con cui si è modificato il Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024)
4. Per le modalità di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15-bis. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Ai sensi dell’Articolo 9 (Perfezionamento della definizione) la definizione si perfeziona con il versamento di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, prevista dall’articolo 8, comma 2.
Procedimento per la definizione di altre imposte indirette
Per quanto attiene le altre imposte indirette, il procedimento segue, in linea di massima, con alcune modifiche, il procedimento per le imposte dirette e l’IVA.
- Articolo 10 – Competenza degli uffici.
- Articolo 11 – Avvio del procedimento. (N.D.R.: Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 27 decreto-legge 29 novembre 2008 n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, vedasi il comma 3-bis del sopra citato articolo 27)
- Articolo 12 – Istanza del contribuente.
- Articolo 13 – Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione.
Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione
Ai sensi dell’Articolo 15 (Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione)
1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell’articolo 2, comma 5, del presente decreto, negli articoli 71 e 72 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e negli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non puo’ essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu’ gravi relative a ciascun tributo.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4.
2-bis.1 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a impugnare l’avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota II bis) dell’articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Modalità di pagamento
Ai sensi dell’Articolo 15 bis (Modalità di pagamento)
1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 8 e 15 si esegue mediante versamento unitario di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalità stabilite dall’articolo 19 del medesimo decreto, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento in ragione della tipologia di tributo.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di versamento.
