L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è stata Introdotta in Serbia con la Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto (zakono Porezu na Dodatu Vrednost –ЗАКОН о порезу на додату вредност), in sostituzione dell’imposta sulle vendite, con effetto dal 1° gennaio 2005.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto oggetto della tassazione IVA in Serbia sono:
- consegna di beni e prestazione di servizi effettuate dal contribuente a titolo oneroso, nell’ambito dello svolgimento di attività (al Commercio di beni e servizi nella Repubblica Serba sono dedicati gli arrt. dal 4 al 6 bis);
- importazione di beni (Art. 7: Per importazione si intende qualsiasi immissione di merci nel territorio doganale della Repubblica.).
In base all’art. 10 bis della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto: Il soggetto straniero che effettua nella Repubblica Serba cessioni di beni e servizi per i quali vige l’obbligo di calcolo dell’IVA, ovvero cessioni di beni e servizi per i quali è prevista l’esenzione fiscale con diritto a detrazione dell’imposta pregressa ai sensi di tale legge , è tenuto a nominare un rappresentante fiscale e ad iscriversi per l’obbligo di pagare l’IVA, indipendentemente dall’importo di tale fatturato negli ultimi 12 mesi, salvo diversa regolamentazione della presente legge.
Ai sensi dell’art. 23 della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto sono previste due aliquote:
- ordinaria al 20%;
- ridotta al 10%.
In Serbia esistono tre tipi di esenzioni dall’Imposta sul Valore Aggiunto:
- ai sensi dell’art. 24 della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto: Esenzioni fiscali per la vendita di beni e servizi con diritto alla detrazione dell’imposta pregressa con diritto al credito e senza diritto al credito (corrispondenti alle operazioni non imponibili);
- ai sensi dell’art. 25 della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto: Esenzioni fiscali per la vendita di beni e servizi senza diritto alla detrazione dell’imposta precedente (corrispondenti alle operazioni esenti) .
- ai sensi dell’art. 26 della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto: alcune esenzioni fiscali per l’importazione di merci .
Agevolazioni Iva per le zone franche
ai sensi del primo comma dell’art. 24 della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto: Esenzioni fiscali per la vendita di beni e servizi con diritto alla detrazione dell’imposta pregressa con diritto al credito e senza diritto al credito, l’IVA non è dovuta:
5) sull’ingresso di beni nella zona franca, trasporti e altri servizi agli utenti delle zone franche che sono direttamente correlati a tale ingresso e fatturato di beni e servizi nella zona franca, per i quali il contribuente-utente della zona franca avrebbe il diritto diritto a detrarre l’imposta precedente quando tali beni o servizi procurati ai fini dello svolgimento di attività al di fuori della zona franca;
5a) sul fatturato di beni introdotti nella zona franca, trasporti e altri servizi direttamente correlati a tale ingresso e fatturato di beni nella zona franca, effettuato da una persona straniera che ha concluso un contratto con il contribuente IVA – l’utente della zona franca di incorporare tali beni in beni destinati alla spedizione all’estero.
Agevolazioni Iva per depositi doganali
Ai sensi del primo comma dell’art. 24 della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto: Esenzioni fiscali per la vendita di beni e servizi con diritto alla detrazione dell’imposta pregressa con diritto al credito e senza diritto al credito, l’IVA non è dovuta:
6) fatturato di merci sottoposte a deposito doganale;
6a) spedizione di merci ai depositi doganali aperti negli aeroporti aperti al traffico internazionale, dove è organizzato il controllo dei passaporti e della dogana ai fini della vendita ai passeggeri in conformità con la normativa doganale (di seguito: depositi doganali), nonché alla consegna di merce proveniente dal negozio doganale franco;
“Buono valore – value voucher – Vrednosni vaučeri – Вредносни ваучери“
Ai “Buoni valore – value voucher – Vrednosni vaučeri – Вредносни ваучери“ sono dedicati gli artt. da 7a a 7v della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto.
I “Buoni valore – value voucher – Vrednosni vaučeri – Вредносни ваучери” sono una sorta di titolo di credito, che deve essere obbligatoriamente accettato per saldare una fornitura di beni o servizi.
I dati relativi alla fornitura (identità del fornitore e condizioni) devono essere indicati nel “Buono valore – value voucher” o nella relativa documentazione.
Il “Buono valore – value voucher” può essere utilizzato sia in forma elettronica che in forma fisica.