Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Sofia il 21 settembre 1988. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21/12/1990)
art. 1
Soggetti e residenti
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli stati contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione, l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa:
a) per quanto riguarda la Repubblica italiana, qualsiasi persona che, in virtu’ della legislazione italiana, e’ assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalita’ bulgara nonche’ qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che e’ ivi registrata;
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 2, una persona fisica e’ residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e’ determinata nel seguente modo:
a) detta persona e’ considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu’ strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si puo’ determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, le autorita’ competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 2, una persona diversa da una persona fisica e’ residente di entrambi gli Stati contraenti, essa e’ considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
art. 2
Imposte considerate
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonche’ le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali alle quali si applica la Convenzione sono, in particolare:
a) per quanto concerne la Repubblica italiana:
(1) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
(2) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche;
(3) l’imposta locale sui redditi,
ancorche’ riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali “imposta italiana”);
b) per quanto concerne la Repubblica Popolare di Bulgaria:
(1) l’imposta sul reddito totale;
(2) l’imposta sui celibi, sui vedovi, i divorziati e le coppie senza figli;
(3) l’imposta sugli utili;
(4) l’imposta sui fabbricati;
(qui di seguito indicate quali “imposta bulgara”).
4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
art. 3
Definizioni generali.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine “Italia” designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di la’ del mare territoriale dell’Italia le quali, conformemente al diritto internazionale consuetudinario e alle leggi italiane concernenti l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali i diritti sovrani italiani relativi a tali zone, al fondo marino e al suo sottosuolo nonche’ alle loro risorse naturali possono essere esercitati;
b) il termine “Bulgaria” designa la Repubblica Popolare di Bulgaria e, quando e’ utilizzato in senso geografico, designa il territorio sul quale la Bulgaria esercita i suoi diritti sovrani, nonche’ la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva sulle quali la Bulgaria esercita i suoi diritti sovrani conformemente al diritto internazionale;
c) le espressioni “uno Stato contraente” e “l’altro Stato contraente” designano, secondo il contesto, la Repubblica italiana o la Repubblica Popolare di Bulgaria;
d) il termine “persona” comprende le persone fisiche, le persone giuridiche – ivi comprese le societa’ – ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine “societa’” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e’ considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
f) le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato contraente” designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
g) l’espressione “traffico internazionale” designa qualsiasi attivita’ di trasporto effettuato per mezzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo stradale da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva e’ situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile o il veicolo stradale sia utilizzato esclusivamente tra localita’ situate nell’altro Stato contraente;
h) l’espressione “autorita’ competente” designa:
(1) in Italia: il Ministero delle Finanze.
(2) in Bulgaria: il Ministero delle Finanze.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e’ attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
art. 4
Stabile organizzazione.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita’.
2. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare: a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia “stabile organizzazione” se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari e’ utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e) una sede fissa di affari e’ utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicita’, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita’ analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. La partecipazione di un residente dell’Italia in una societa’ mista costituita in Bulgaria conformemente al Decreto n. 535 del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Bulgaria del 25 marzo 1980 e’ considerata “stabile organizzazione” ai fini della presente Convenzione.
5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 – e’ considerata “stabile organizzazione” nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui l’attivita’ di detta persona sia limitata all’acquisto di merci per l’impresa.
6. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita’ per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attivita’.
7. Il fatto che una societa’ residente di uno Stato contraente:
a) possiede una partecipazione in una societa’ che e’ residente dell’altro Stato contraente (ovvero questa ultima societa’ possiede una partecipazione nella prima),
b) o svolge la sua attivita’ nell’altro Stato contraente (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no),
non costituisce di per se’ motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa’ una stabile organizzazione dell’altra.
art. 5
Redditi immobiliari.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita’ agricole o forestali) situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. L’espressione “beni immobili” e’ definita in conformita’ al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonche’ da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonche’ ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.
art. 6
Utili delle imprese.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attivita’ nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attivita’, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita’ nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attivita’ identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui e’ situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Nessun utile puo’ essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.
5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
art. 7
Trasporto internazionale.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili e di veicoli stradali sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e’ situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione marittima e’ situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui e’ residente l’esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
art. 8
Dividendi.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. I dividendi pagati da una societa’ residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa’ che paga i dividendi e’ residente ed in conformita’ alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e’ l’effettivo beneficiario, l’imposta cosi’ applicata non puo’ eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.
Le autorita’ competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita’ di applicazione di tale limitazione.
Questo paragrafo non riguarda l’imposizione della societa’ per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine “dividendi” designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche’ i redditi di altre quote sociali assoggettate al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e’ residente la societa’ distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente in uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente, di cui e’ residente la societa’ che paga i dividendi, sia una attivita’ industriale o commmerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. Qualora una societa’ residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non puo’ applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa’, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne’ prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa’, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
art. 9
Interessi.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati da un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato, se detto residente ne e’ l’effettivo beneficiario.
2. Ai fini del presente articolo il termine “interessi” designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche’ ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dagli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un’attivita’ industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
art. 10
Canoni.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita’ della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne e’ l’effettivo beneficiario, l’imposta cosi’ applicata non puo’ eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita’ di applicazione di detta limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, programmi relativi ad elaboratori elettronici, nonche’ per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia una attivita’ industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti ed i beni dei generatori di canoni, si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro
Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. I canoni si considerano provenienti da uno degli Stati quando il debitore e’ lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni sia esso residente o no di uno degli Stati, ha in uno Stato una stabile organizzazione, o una base fissa, per le cui necessita’ e’ stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni, e che ne sopporta l’onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e’ situata la stabile organizzazione o la base fissa.
art. 11
Utili di capitale.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili di cui all’articolo 5 situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
Gli utili provenienti dall’alienazione di navi, aeromobili o veicoli stradali utilizzati in traffico internazionale, o di beni mobili relativi all’esercizio di tali navi, aeromobili o veicoli, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e’ situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
Gli utili derivanti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante e’ residente.
art. 12
Professioni autonome
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attivita’ di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente, di una base fissa per l’esercizio delle sue attivita’. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L’espressione “libera professione” comprende in particolare le attivita’ indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche’ le attivita’ indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
art. 13
Salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. Salve le disposizioni degli articoli 14, 16, 17, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attivita’ dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita’ non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attivita’ e’ quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attivita’ dipendente, svolta nell’altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e’ residente dell’altro Stato, e
c) l’onere delle remunerazioni non e’ sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni ricevute in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi, aeromobili o di veicoli stradali in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale e’ situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
art. 14
Membri dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita’ di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa’ residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
art. 15
Artisti e sportivi.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 12 e 13, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualita’ di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio e della televisione o in qualita’ di musicista, nonche’ di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi delle attivita’ che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercitano personalmente in tale qualita’, sono attribuiti ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nonostante le disposizioni degli articoli 6, 12 e 13 nello Stato contraente in cui le attivita’ dell’artista o dello sportivo sono svolte.
3. Nonostante le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 i redditi che un’artista dello spettacolo, residente in uno Stato contraente, ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell’altro Stato contraente in tale qualita’, sono imponibili soltanto nel primo Stato se le attivita’ svolte nell’altro Stato sono finanziate in gran parte con fondi pubblici del primo Stato, o se dette attivita’ sono svolte nell’altro Stato nell’ambito di un programma ufficiale di scambi culturali fra i due Stati.
art. 16
Pensioni.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
art. 17
Funzioni pubbliche.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato;
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di quest’ultimo Stato che:
I) abbia la nazionalita’ di detto Stato, o
II) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalita’.
3. Le disposizioni degli articoli 13, 14 e 16, si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di una attivita’ industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
art. 18
Professori.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. Le remunerazioni che un professore o un altro membro del personale insegnante il quale e’, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che e’ inviato ovvero invitato nel primo Stato al solo scopo di insegnarvi o effettuare ricerche scientifiche, per un periodo non superiore a due anni, in una universita’ o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica senza fini di lucro, non sono imponibili nel primo Stato.
art. 19
Studenti.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e’, o era prima, residente in uno Stato contraente e che e’ inviato nell’altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in tale altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato, o sono percepite in remunerazioni di un’attivita’ svolta in questo altro Stato nei limiti di un reddito adeguato che gli permetta di compiere i suoi studi o di completare la sua formazione professionale.
art. 20
Altri redditi.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
art. 21
Patrimonio.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. Il patrimonio costituito da beni immobili di cui all’articolo 5, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente, e’ imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, e’ imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi, aeromobili e veicoli stradali utilizzati in un traffico internazionale nonche’ da beni mobili destinati all’esercizio di tali navi, aeromobili o veicoli, e’ imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
art. 22
Metodo per evitare le doppie imposizioni.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. Si conviene che la doppia imposizione sara’ evitata in conformita’ delle disposizioni dei seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto riguarda la Bulgaria:
a) se un residente della Bulgaria possiede redditi o un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Bulgaria esenta da imposte tali redditi o detto patrimonio;
b) se un residente della Bulgaria riceve dividendi o canoni che, conformemente alle disposizioni degli articoli 8 e 10, sono imponibili in Italia, la Bulgaria accorda, sull’ammontare dell’imposta che essa preleva sui redditi di detto residente, una deduzione di ammontare pari all’imposta pagata in Italia su tali dividendi o canoni. Tuttavia, tale deduzione non puo’ eccedere la frazione di imposta, calcolata prima della deduzione, corrispondente ai predetti dividendi o canoni provenienti dall’Italia.
c) Quando, in conformita’ ad una qualsiasi disposizione della Convenzione, i redditi o il patrimonio posseduti da un residente della Bulgaria sono esenti da imposte in Bulgaria, la Bulgaria puo’ comunque tener conto dei redditi o del patrimonio esentati ai fini del calcolo dell’ammontare dell’imposta dovuta sui restanti redditi o patrimonio di detto residente.
3. Per quanto riguarda l’Italia:
Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Bulgaria, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 2 della presente Convenzione, puo’ includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte cosi’ calcolate l’imposta sui redditi pagata in Bulgaria, ma l’ammontare della deduzione non puo’ eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sara’ accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
4. Se una societa’ residente dell’Italia percepisce redditi per effetto della sua partecipazione in una “societa’ mista” costituita conformemente al decreto n. 535/80 dal Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Bulgaria, si considera – ai fini dell’applicazione del precedente paragrafo 3 – che l’imposta pagata in Bulgaria su detti redditi e’ pari al 36 per cento.
art. 23
Non discriminazione.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo che essa relativo, diversi o piu’ onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica inoltre, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, il termine “nazionali” designa:
a) le persone fisiche che hanno la nazionalita’ di uno Stato contraente;
b) le persone giuridiche, le societa’ di persone e le associazioni costituite in conformita’ alle legislazioni in vigore di uno Stato contraente.
3. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non puo’ essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita’. La presente disposizione non puo’ essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
4. Gli interessi, i canoni ed altri oneri pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nel confronti di un residente del primo Stato.
5. Le imprese di uno Stato contraente, alle quali partecipano uno o piu’ residente dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione ed obbligo ad essa relativo diversi o piu’ onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni genere o denominazione, nonostante le disposizioni dell’articolo 2.
art. 24
Procedura amichevole.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa puo’, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di detti Stati, sottoporre il caso all’autorita’ competente dello Stato contraente di cui e’ residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita’. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L’autorita’ competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e’ in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara’ del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorita’ competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta’ o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione.
4. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita’ competenti degli Stati contraenti.
art. 25
Scambio di informazioni.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati contraenti relativa alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e’ contraria alla Convenzione, nonche’ per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall’articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita’ (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le predette persone od autorita’ utilizzano tali informazioni soltanto per questi fini.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l’obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
art. 26
Agenti diplomatici e funzionari consolari.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di una missione diplomatica o di un ufficio consolare in virtu’ delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
art. 27
Rimborsi.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell’interessato o dello Stato di cui esso e’ residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto a effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e’ residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 24, le modalita’ di applicazione del presente articolo.
art. 28
Entrata in vigore.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
La presente Convenzione sara’ ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
La presente Convenzione entrera’ in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione;
b) alle altre imposte sui redditi e sul patrimonio dei periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello d’entrata in vigore della Convenzione.
art. 29
Denuncia.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
La presente Convenzione rimarra’ in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo’ denunciare la Convenzione, per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare ed al termine di un periodo di cinque anni successivo alla data della sua entrata in vigore. In questo caso la Convenzione cessera’ di applicarsi:
a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi messi in pagamento a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello di denuncia;
b) alle altre imposte sui redditi e sul patrimonio di periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello di denuncia.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
All’atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, i plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che:
a) con riferimento all’articolo 2, se nel futuro sara’ introdotta in Italia un’imposta sul patrimonio, la Convenzione si applichera’ a detta imposta e la doppia imposizione sara’ evitata in conformita’ alle disposizioni dell’articolo 22;
b) con riferimento all’articolo 4, paragrafo 3 a), la vendita, al termine di una esposizione, di merci nella stessa esposte non costituisce una stabile organizzazione;
c) con riferimento all’articolo 5, paragrafo 2, l’espressione “beni immobili” comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche’ i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta’ fondiaria. Si considerano altresi’ “beni immobili” l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, gli aeromobili e i veicoli stradali non sono considerati beni immobili;
d) con riferimento all’articolo 6 paragrafo 3, per “spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione” si intendono le spese direttamente connesse con l’attivita’ di detta stabile organizzazione;
e) con riferimento agli articoli 9 e 10, se l’ammontare degli interessi o dei canoni pagati eccede il valore normale di detti redditi in base alla legislazione di uno degli Stati contraenti, la parte eccedente di detti pagamenti e’ imponibile in questo Stato in conformita’ della propria legislazione e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione;
f) le disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 13 si applicano anche alle remunerazioni corrisposte al personale di un’impresa di trasporto aereo in traffico internazionale di uno degli Stati contraenti che esercita la sua attivita’ nell’altro Stato contraente;
g) le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 17 si applicano anche alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale dai servizi o organismi italiani seguenti:
– l’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (F. S.);
– l’Amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni (PP. TT.);
– l’Ente nazionale per il Turismo (ENIT);
– l’Istituto per il commercio Estero (ICE);
– la Banca d’Italia;
nonche’ i corrispondenti servizi o organismi bulgari;
h) con riferimento al paragrafo 1 dell’articolo 24, all’espressione “indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno” si attribuisce il significato secondo cui l’attivazione della procedura amichevole non e’
in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un’applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione;
i) la disposizione di cui al paragrafo 3 dell’articolo 27 non esclude l’interpretazione secondo la quale le autorita’ competenti degli Stati contraenti possono di comune accordo stabilire procedure diverse per l’applicazione delle riduzioni o esenzioni di imposta cui da’ diritto la Convenzione;
l) nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 28, le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 7 si applicano ai redditi realizzati a partire dall’1 gennaio 1981.