Applicazione dell’imposta ai non residenti – Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti

Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti

L’art. 23, comma 1, lettera f del testo unico delle imposte sui redditi (Applicazione dell’imposta ai non residenti) dispone che sono assoggettati a imposta in Italia i redditi diversi (plusvalenze) derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione ( tassate nello Stato estero di residenza fiscale del percipiente):

  1.  delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell’articolo 67 (trattasi delle le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c) (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società e associazioni di cui all’articolo 5 del T.U.I.R. e dei soggetti di cui all’articolo 73 del T.U.I.R.) derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
  2.  delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
  3. dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l’intervento d’intermediari, in mercati regolamentati.

Quindi sono assoggettate ad imposta in Italia

È evidente come, considerando imponibili in Italia le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti da parte di soggetti non residenti, potremmo trovarci in presenza di un fenomeno di doppia imposizione in quanto le normative fiscali estere, a cui è soggetto il “soggetto” non residente,  potrebbero parimenti considerare imponibili le medesime plusvalenze.

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Convenzioni  intese ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

A questo proposito è indispensabile verificare cosa dispone in merito la Convenzione, ove presente, intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali siglata tra la Repubblica italiana e lo Stato estero.

È da considerare come in forza degli artt. 169 ( Accordi internazionali) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 (Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se piu’ favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione) e 75 (Accordi internazionali)  del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600  (Nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia.) vi sia prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno.

L’art. 13 (CAPITAL GAINS) del Modello di convenzione OCSE (OECD – Convention between (State A) and (State B) with respect to taxes on income and on capital) dispone che:

1. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni immobili di cui all’articolo 6 e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte
dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno
Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di tale stabile organizzazione (da sola o insieme all’intera impresa), sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili che un’impresa di uno Stato contraente che gestisce navi o
aeromobili in traffico internazionale ricava dall’alienazione di tali navi o aeromobili, o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto in detto Stato.
4. Gli utili derivanti da un residente di uno Stato contraente dall’alienazione di azioni o partecipazioni comparabili, quali partecipazioni in una società di persone o in un trust, possono essere imponibili nell’altro Stato contraente se, in qualsiasi momento durante i 365 giorni precedenti l’alienazione, tali azioni o partecipazioni comparabili hanno derivato più del 50 per cento del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili, come definiti nell’articolo 6, situati in detto altro Stato.
5. Gli utili derivanti dall’alienazione di qualsiasi bene, diverso da quello di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cu l’alienante è residente.

La medesima impostazione dell’ultimo paragrafo dell’art. 13 (CAPITAL GAINS) del Modello di convenzione OCSE la troviamo, per esempio, nell’art. 11 (Utili di capitale) della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio:

Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili di cui all’articolo 5 situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
Gli utili provenienti dall’alienazione di navi, aeromobili o veicoli stradali utilizzati in traffico internazionale, o di beni mobili relativi all’esercizio di tali navi, aeromobili o veicoli, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e’ situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
Gli utili derivanti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante e’ residente.

Parimenti per quanto attiene l’art.13 (Utili di capitale) della Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali firmata a Roma il 21/03/2002

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Estensione del regime di esenzione delle plusvalenze (participation exemption (PEX)) anche alle società ed enti commerciali  residenti in uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo

La Corte di Cassazione in diverse sentenze (Cass., sent. n. 23323/2023, n. 21261/2023 e n. 27267/2023) ha sancito che le plusvalenze realizzate da una società o ente non residente connesse a cessioni di partecipazioni in società residenti in Italia, ove imponibili nel nostro Paese anche per effetto delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, dovrebbero avere il medesimo trattamento fiscale previsto per gli enti residenti che operino una cessione di partecipazione. Ciò con l’obiettivo di eliminare una discriminazione incompatibile con le libertà garantite dal  Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.) ed in contrasto sia con la libertà di circolazione dei capitali di cui all’art. 63 del T.F.U.E., sia con il principio di libertà di stabilimento di cui all’art. 49 del T.F.U.E.

L’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) ha inserito il comma 2-bis nell’articolo 68 del TUIR. Questa disposizione estende il regime di esenzione delle plusvalenze (participation exemption (PEX)) anche alle società ed enti commerciali non residenti (aventi una forma giuridica equivalente a quella delle società italiane con forma commerciale) privi di stabile organizzazione in Italia, ma residenti in uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e soggetti a un’imposta sul reddito delle società.

Infatti il comma 2-bis nell’articolo 68 del TUIR dispone che:

“Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate ), diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87 (Plusvalenze esenti), effettuate da società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società.”

Quindi, l’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) ha introdotto nel nostro ordinamento l’applicabilità del regime della (participation exemption (PEX)) anche alle società ed enti non residenti, prevedendo quindi, al rispetto di determinate condizioni, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% sul 5% della plusvalenza realizzata.

La circolare n. 17/E del 29 luglio 2024 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti operativi sulle modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti, introdotte dall’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024).

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