Archivi categoria: Bulgaria – Ritenuta fiscale trattenuta ai sensi  della  Legge sull’imposta sul reddito delle società

Bulgaria – Ritenuta fiscale trattenuta ai sensi  della  Legge sull’imposta sul reddito delle società

Ritenuta fiscale trattenuta ai sensi  della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО).

Sono soggetti a ritenuta d’acconto:

Dividendi e azioni di liquidazione distribuiti da soggetti giuridici locali a favore di:

  • persone giuridiche straniere, ad eccezione dei casi in cui i dividendi vengono realizzati da una persona giuridica straniera attraverso una sede di attività nel paese;
  • persone giuridiche nazionali che non siano commercianti.

I dividendi e le azioni di liquidazione non sono soggetti a ritenuta alla fonte  quando  sono distribuiti a favore di:

  • una persona giuridica locale che partecipa al capitale di una società in qualità di rappresentante dello Stato;
  • fondo contrattuale;
  • una persona giuridica straniera residente fiscalmente in uno Stato membro dell’Unione Europea o in un altro Stato parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

La ritenuta alla fonte viene applicata anche sui seguenti redditi di persone giuridiche straniere, quando non sono realizzati attraverso una sede di attività nel paese:

  1. Proventi da attività finanziarie e da transazioni con attività finanziarie emesse da persone giuridiche locali, dallo Stato e dai comuni.
  2. Interessi, compresi gli interessi contenuti nei canoni di leasing finanziario.
  3. Proventi da affitti o altre prestazioni per l’utilizzo di beni mobili;
  4. Diritti d’autore e royalties.
  5. Commissioni per servizi tecnici.
  6. Commissioni per contratti di franchising e factoring.
  7. Retribuzione per la gestione o il controllo di una persona giuridica bulgara.
  8. Reddito derivante dall’affitto o da altra prestazione per l’uso di beni immobili situati nel paese.
  9. Proventi da cessione di beni immobili ubicati nel paese.

10. Remunerazione delle persone giuridiche straniere stabilite in giurisdizioni a regime fiscale preferenziale per servizi o diritti, salvo il caso in cui i servizi o i diritti siano effettivamente forniti.

11. Sanzioni e risarcimenti di qualsiasi genere a carico delle persone giuridiche estere stabilite in giurisdizioni a regime fiscale preferenziale, ad eccezione dei risarcimenti derivanti da contratti assicurativi.

Non soggetti a ritenuta d’acconto:

Base imponibile per la ritenuta alla fonte:

  1. La base imponibile per determinare l’imposta sui dividendi è l’importo lordo dei dividendi distribuiti.
  2. La base imponibile per la determinazione dell’imposta sul reddito derivante dalle azioni di liquidazione è la differenza tra il prezzo di mercato di ciò che deve essere ricevuto dal rispettivo azionista o partner e il prezzo di acquisto documentato delle azioni o delle azioni.
  3. La base imponibile per la determinazione della ritenuta alla fonte sugli interessi attivi nell’ambito di contratti di locazione finanziaria, nei casi in cui l’importo degli interessi non è specificato nel contratto, è l’interesse di mercato.
  4. La base imponibile per la determinazione della ritenuta alla fonte sui redditi di persone straniere derivanti dalla cessione di attività finanziarie è la differenza positiva tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisizione documentato.
  5. La base imponibile per la determinazione della ritenuta alla fonte sui redditi di persone straniere derivanti dalla cessione di beni immobili è la differenza positiva tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto documentato di tale immobile.
  6. La base imponibile per la ritenuta alla fonte sui redditi dei non residenti è, in tutti gli altri casi, l’importo lordo del reddito.

Aliquote fiscali:

  1. L’aliquota dell’imposta sul reddito ai sensi dell’art. 194 della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) (dividendi e quote di liquidazione) è del 5%.
  2. L’aliquota dell’imposta sugli altri redditi (ai sensi dell’articolo 195 della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО)) è del 10%.

Dichiarazione dei redditi:

I soggetti obbligati alla ritenuta e al versamento dell’imposta alla fonte ai sensi degli artt. 194 e 195 della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), dichiarare l’imposta dovuta per il trimestre con un modulo di dichiarazione entro la fine del mese successivo al trimestre. La dichiarazione viene presentata alla  direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate (териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), dove è registrato o soggetto a registrazione il pagatore dei redditi.

Quando il pagatore del reddito non è soggetto a registrazione, la dichiarazione dei redditi viene presentata alla  direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate (териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) di Sofia.

Nei casi in cui il pagatore del reddito è una persona non tenuta alla ritenuta e al pagamento delle imposte, la dichiarazione viene presentata dal percettore del reddito.

La dichiarazione viene presentata elettronicamente (via Internet con firma elettronica).

Su richiesta dell’interessato viene rilasciato un modello di certificato per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche straniere pagata ai sensi della presente legge. Il certificato viene rilasciato dalla  direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate (териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), dove la dichiarazione è stata presentata o è soggetta a presentazione.

Dichiarazione di recesso:

Termini per il pagamento dell’imposta

Contribuenti con ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 194 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), sono tenuti al pagamento delle imposte dovute entro la fine del mese successivo al trimestre in cui è stata presa la decisione di distribuire i dividendi o le azioni di liquidazione.

Contribuenti con ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 195 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), sono tenuti al pagamento delle imposte dovute entro la fine del mese successivo al trimestre di maturazione dei redditi.

L’imposta dovuta è depositata nella direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate (териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) nel luogo di registrazione o dove il pagatore del reddito è soggetto a registrazione.

Quando il contribuente dei redditi (per i redditi ex art. 195 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО)) non è un soggetto passivo e per i redditi ex art. 12, par. 3 (da operazioni su attività finanziarie) e par. 8, comma 2 (alienazione di beni immobili) della stessa legge, l’imposta è pagata dal percettore del reddito entro il suddetto periodo e il reddito si considera maturato dalla data del suo ricevimento da parte della persona giuridica straniera .

L’imposta dovuta è depositata nella direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate (териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) nel luogo di registrazione o dove il pagatore del reddito è soggetto a registrazione. Quando il pagatore del reddito non è soggetto a registrazione, l’imposta viene depositata nella  direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate (териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) di Sofia.

Nuovo calcolo dell’imposta preventiva  (art. 202a della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО))

Una persona giuridica straniera residente fiscalmente in uno Stato membro dell’UE o in un altro Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo ha il diritto di scegliere di ricalcolare la ritenuta alla fonte sui redditi ai sensi dell’art. 12, par. 2, 3, 5 e 8. Quando la persona straniera sceglie di ricalcolare la ritenuta alla fonte, il ricalcolo viene effettuato per tutti i redditi da lui realizzati ai sensi dell’art. 12, par. 2, 3, 5 e 8 nel corso dell’anno.

Quando la persona straniera sceglie di ricalcolare la ritenuta alla fonte sul reddito da lui realizzato, l’imposta ricalcolata è pari all’imposta sulle società che sarebbe dovuta su quel reddito se fosse realizzato da una persona giuridica nazionale. Se la persona straniera ha sostenuto spese relative al reddito di cui alla prima frase, per le quali sarebbe dovuta l’imposta sulle spese se fossero state effettuate da una persona giuridica locale, l’importo dell’imposta ricalcolata sarà aumentato di tale imposta.

Quando l’importo della ritenuta d’acconto di cui all’art. 195, par. 1 della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) supera l’importo dell’imposta ricalcolata, la differenza è soggetta a rimborso fino all’importo della ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 195, par. 1 della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), che il soggetto straniero non può detrarre dall’imposta dovuta nel Paese in cui risiede.

La scelta di ricalcolare la ritenuta d’acconto si esercita presentando una dichiarazione dei redditi annuale secondo un modello. La dichiarazione dei redditi viene presentata dalla persona straniera al TD dell’Agenzia nazionale delle entrate – Sofia, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione del reddito.

Dichiarazione di recesso:

I rimborsi fiscali  vengono effettuati in conformità con il Codice di procedura fiscale e assicurativa dal TD della NRA – Sofia.

L’ordine di ricalcolo della ritenuta alla fonte  non si applica quando la persona straniera è residente fiscalmente in un paese parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, che non è uno stato membro dell’UE, con il quale la Repubblica di Bulgaria:

  1. non è in vigore alcuna convenzione contro la doppia imposizione
  2. è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni che non prevede:

a) scambio di informazioni o

b) cooperazione nella riscossione dei tributi.