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Bulgaria – Vida, Fatturazione elettronica, rendicontazione digitale, SAF-T

L’11 marzo 2025, i 27 Stati membri dell’UE hanno adottato all’unanimità il pacchetto IVA nell’era digitale (ViDA) , la riforma più radicale del regime IVA nell’Unione dalla creazione del mercato unico nel 1993. Il pacchetto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 25 marzo 2025 ed è entrato in vigore il 14 aprile 2025. Le modifiche saranno introdotte gradualmente entro il 1° gennaio 2035.

Parallelamente, in Bulgaria, dal 1° gennaio 2026, inizierà la presentazione obbligatoria del SAF-T (file di revisione standard a fini fiscali) , un meccanismo completamente diverso, ma complementare, per la digitalizzazione della rendicontazione fiscale.

I due processi si svolgono in parallelo ed è di fondamentale importanza che i contabili comprendano la differenza tra loro, perché la preparazione è diversa, le scadenze sono diverse e le conseguenze sono diverse.

Innanzitutto, chiariamo: ViDA e SAF-T: di cosa si tratta?

La confusione tra ViDA e SAF-T è del tutto comprensibile: entrambi mirano a consentire all’amministrazione fiscale di “vedere” cosa fanno le aziende in tempo reale. Ma lo fanno in modi fondamentalmente diversi.

SAF-T = Contabilità Periodica a Raggi X

SAF-T (Standard Audit File for Tax)  è un sistema di reporting elettronico . L’azienda estrae un file XML strutturato con contabilità generale, fatture, pagamenti e attività dal proprio software di contabilità e lo invia all’NRA su base mensile e annuale. SAF-T non modifica il modo in cui si emettono le fatture. Richiede semplicemente l’invio di dati dettagliati all’amministrazione in un formato standardizzato.

Fatturazione elettronica + rendicontazione digitale delle transazioni (Digital Reporting Requirements (DRR)) * è un sistema di fatturazione elettronica che rivoluziona il processo di fatturazione : anziché essere in formato PDF o cartaceo, la fattura nasce come documento elettronico strutturato (secondo lo standard EN 16931), inviato elettronicamente al cliente e i dati vengono trasmessi automaticamente all’amministrazione fiscale entro pochi giorni.

* I requisiti di rendicontazione digitale (DRR) sono l’invio digitale obbligatorio, in tempo reale o quasi in tempo reale, dei dati IVA a livello di transazione alle autorità fiscali, con l’obiettivo di ridurre le lacune fiscali e le frodiParte dell’iniziativa UE “IVA nell’era digitale” (ViDA) , queste norme standardizzano la fatturazione elettronica per le transazioni B2B transfrontaliere. Tra le tappe fondamentali figurano l’obbligo di fatturazione elettronica e rendicontazione per le transazioni intra-UE entro luglio 2030.

Confronto a colpo d’occhio

  SAF-T ViDA
 Che cos’è? E-reporting – invio di dati contabili strutturati Fatturazione elettronica – fatturazione elettronica + rendicontazione digitale delle transazioni (Digital Reporting Requirements (DRR))
 Chi lo fa rispettare? Il legislatore bulgaro (Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК)) e Legge di Bilancio dello Stato per il 2025 (Закона за държавния бюджет за 2025 г. (ЗДБ 2025)) Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell’11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale, recepita dai paesi

La Direttiva (UE) 2025/516, parte del pacchetto “VAT in the Digital Age” (ViDA), modifica la direttiva 2006/112/CE per modernizzare le norme IVA, introducendo la fatturazione elettronica obbligatoria negli scambi nazionali dal 14 aprile 2025 e imponendo standard digitali europei armonizzati per le operazioni transfrontaliere entro il 2030,

 Stato in Bulgaria È già una legge, a partire dal 01.01.2026 Non esiste una legislazione nazionale per la fatturazione elettronica B2B
 Ambito Transazioni interne – tutta la contabilità Per ora solo B2B intracomunitario (dal 2030)
 Formato XML secondo lo schema  XSD dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) EN 16931 (Standard europeo per le fatture elettroniche)
 Periodicità Mensile (fino alla fine del mese successivo) + annuale (entro il termine di cui all’art. 92 della Legge sull’imposta sul reddito delle società  (ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО))) In tempo reale – entro 10 giorni dall’evento fiscale
 Cosa stai inviando? Contabilità generale, fatture, pagamenti, attività, inventario Dati di ogni singola fattura al momento dell’emissione

Punto chiave: SAF-T e ViDA non si escludono a vicenda, ma sono complementari. I preparativi per entrambi devono essere condotti in parallelo.

Come si collegheranno i due in futuro?

Fase 1 (2026-2030): La Bulgaria implementa il SAF-T. I contabili si abituano a inviare dati strutturati. Il software si adatta. L’ANR costruisce l’infrastruttura.

Fase 2 (dal 1° luglio 2030): ViDA rende obbligatoria la fatturazione elettronica per le forniture B2B intra-UE in tutta l’UE. La Bulgaria, in quanto Stato membro, è tenuta a garantire la compatibilità.

Fase 3 (2030-2035): Convergenza. Se anche la Bulgaria introdurrà la fatturazione elettronica interna B2B (e ViDA la consente già senza deroghe dal 14.04.2025), SAF-T e fatturazione elettronica si fonderanno: le fatture nasceranno elettroniche e i loro dati alimenteranno automaticamente i report SAF-T.

ViDA – il quadro europeo

Che cos’è ViDA?

ViDA non è un regime separato, ma un pacchetto legislativo ( il c.d. “Pacchetto ViDA”) che modifica l’attuale direttiva IVA 2006/112/CE e che si compone

Gli atti normativi approvati prevedono un’ampia revisione dell’imposta, conformandola all’era digitale, agendo principalmente su tre pillars:

Pilastro 1: Fatturazione elettronica e rendicontazione digitale (DRR)

Dal 1° luglio 2030, le fatture elettroniche strutturate diventeranno obbligatorie per le cessioni B2B intra-UE.  Il termine per la loro emissione è di 10 giorni dall’evento fiscale (invece del precedente “entro il 15 del mese successivo”).

Cambiamento importante: avere una fattura elettronica diventerà una condizione essenziale per la detrazione dell’IVA. La norma è EN 16931.

Pilastro 2: Economia delle piattaforme

Modello del “fornitore presunto” : piattaforme come Airbnb e Uber applicano l’IVA quando il fornitore non la applica. Ambito di applicazione: alloggi fino a 30 notti, trasporto passeggeri su strada. In vigore dal 1° luglio 2028 (prorogato al 1° gennaio 2030).

Pilastro 3: Registrazione IVA unica

Sportello Unico Esteso (OSS) – registrazione in un unico Stato membro anziché registrazioni multiple. In vigore dal 1° luglio 2028. Include l’inversione contabile per i fornitori non identificati e un ambito di applicazione esteso per gas, elettricità e riscaldamento.

SAF-T in Bulgaria: ciò che è già un fatto

Con le modifiche al  Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК)) introdotte da § 16 e § 17 delle Disposizioni transitorie e finali (Преходни и заключителни разпоредби) della Legge di Bilancio dello Stato per il 2025 (Закона за държавния бюджет за 2025 г. (ЗДБ 2025)), la Bulgaria ha introdotto l’obbligo di presentazione delle relazioni SAF-T (FILE DI REVISIONE STANDARD PER SCOPI FISCALI – СТАНДАРТЕН ОДИТЕН ФАЙЛ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ)

Il 25 luglio 2025, l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) ha pubblicato lo schema XSD definitivo del fascicolo SAF-T bulgaro, insieme a nomenclature e chiarimenti.

Roadmap unificata: SAF-T + ViDA

Data Sistema Anno di riferimento  Cosa sta succedendo 
14.04.2025 ViDA Entrata in vigore del pacchetto; i Paesi possono introdurre la fatturazione elettronica interna B2B senza deroghe
01.01.2026 SAF-T 2023 Prima ondata: grandi imprese al 31.12.2023 con fatturato netto delle vendite ( нетните приходи от продажби  (НПП ))> 300 milioni di BGN o entrate nette per il NAP > 3,5 milioni di BGN
01.01.2027 SAF-T 2024 Seconda ondata: grande/media/piccola al 31.12.2024 concon fatturato netto delle vendite ( нетните приходи от продажби  (НПП )) > 300 milioni di BGN o entrate nette per il NAP > 3,5 milioni di BGN.
01.01.2028 SAF-T 2025 Terza ondata: grande/media/piccola al 31.12.2025 con con fatturato netto delle vendite ( нетните приходи от продажби  (НПП )) > 15 milioni di BGN o entrate nette per il NAP > 1,5 milioni di BGN
01.07.2028 ViDA Economia di piattaforma (“fornitore ritenuto”); espansione dell’OSS / Registrazione IVA unica
01.01.2029 SAF-T 2026 Quarta ondata: tutte le grandi/medie/piccole imprese al 31.12.2026 (senza soglie)
01.01.2030 SAF-T Quinta ondata: imprese di cui all’art. 71h, comma 1 Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК)), non elencate nei gruppi precedenti
01.07.2030 ViDA DRR obbligatorio + fatturazione elettronica per B2B intracomunitari; EN 16931; scadenza della fattura – fino a 10 giorni
fino al 01.01.2035 ViDA Armonizzazione graduale dei sistemi nazionali con il modello europeo

* L’ambito di applicazione del SAF-T è determinato sulla base dei dati del precedente “anno di riferimento” e della categoria dell’impresa ai sensi della Legge contabile al 31 dicembre dell’anno in questione.
Vale a dire, ogni successiva “fase” di un esercizio finanziario già concluso (2023 → inizio 2026; 2024 → inizio 2027; 2025 → inizio 2028; 2026 → inizio 2029).

 

Bulgaria – Il SAF-T (Standard Audit File for Tax)

Il SAF-T (Standard Audit File for Tax) è uno standard internazionale, promosso dall’OCSE, per lo scambio elettronico di dati contabili e fiscali in formato XML strutturato tra aziende e autorità fiscali. Serve a digitalizzare e facilitare le verifiche fiscali, migliorando l’efficienza degli audit e riducendo gli errori manuali.
Si tratta di uno schema XML armonizzato di dati sulle transazioni aziendali provenienti da registri contabili per lo scambio efficiente ed efficace di informazioni relative all’IVA o alla GST con le autorità fiscali.

Caratteristiche e Funzionamento:
  • Formato standardizzato: Indipendente dal software contabile utilizzato.
  • Contenuto: Include registri IVA, contabilità generale, dati anagrafici, fatture e movimenti di magazzino.
  • Adattamento locale: Sebbene basato su standard OCSE, ogni Paese adatta il SAF-T alle proprie normative (es. Portogallo, Norvegia, Romania, Ungheria).
  • Utilizzo: È un potente strumento per le autorità fiscali per condurre controlli.
  • Vantaggi: Maggiore sicurezza, automazione dei processi di audit e riduzione dei tempi di verifica.

File di revisione standard OCSE per le imposte (SAF-T)

L’OCSE ha lanciato la prima versione del SAF-T come standard per le autorità fiscali e i contribuenti per uno scambio efficiente di informazioni. È basato su XML. Oltre 10 paesi europei lo hanno già adottato.

  1. Contabilità generale: giornali;
  2. Crediti: archivi anagrafici dei clienti; fatture; pagamenti;
  3. Contabilità fornitori: archivio anagrafico fornitori; fatture; pagamenti;
  4. Immobilizzazioni: archivi master delle attività; ammortamento e rivalutazione; e
  5. Inventario: schede anagrafiche dei prodotti; movimenti.
i Paesi che hanno introdotto dall’OCSE il SAF-T sono
Bulgaria 2026 Introduzione graduale nell’arco di due anni
Mozambico Maggio 2025 Proposta in parlamento
Ucraina In pausa Lancio mancato nel 2025; la legislazione è stata ritirata
Danimarca Gennaio 2024 Implementazione graduale a partire dal 2024
Romania Gennaio 2022 Presentazioni mensili obbligatorie inizialmente per i grandi contribuenti (scadenza gennaio 2023)
OSS e IOSS dell’UE Luglio 2021 Su richiesta per venditori, marketplace o intermediari
Norvegia 2020 Sostituita la dichiarazione IVA 2022
Angola 2019 Su richiesta
Lituania 2019 Su richiesta; residenti e non residenti oltre la soglia di vendita di 30.000 €
Polonia 2016 Dichiarazione IVA obbligatoria e mensile sostituita da ottobre 2020
Francia 2014 Su richiesta
Lussemburgo 2011 Su richiesta
Austria 2009 Su richiesta
Portogallo 2009 Mensile per residenti e non residenti (giugno 2022)

Il 6 ottobre 2025, l’autorità fiscale bulgara, l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)), ha pubblicato le FAQ per il lancio del SAF-T di gennaio, riguardanti: dati; periodo di 6 mesi senza penalità; schema XML; e tempistiche.

25 luglio: la NRA ha pubblicato la documentazione tecnica definitiva per il lancio nel 2026 dello   Standard Audit File for Tax (SAF-T) . La documentazione include: formati XML e reporting SAF-T; casi d’uso; nomenclature per la standardizzazione delle informazioni da segnalare; e le relative regole di convalida.

Calendario di lancio del SAF-T bulgaro

  • Gennaio 2026: grandi imprese (fatturato >300 milioni di BGN o imposta >3,5 milioni di BGN)
  • Gennaio 2028: imprese di medie dimensioni (fatturato >15 milioni di BGN o imposta >1,5 milioni di BGN)
  • Gennaio 2030: tutti gli altri contribuenti

Sarà previsto un periodo di sei mesi senza penalità per ogni fase per correggere le dichiarazioni SAF-T mensili iniziali senza penalità fino alla scadenza del settimo mese.

La Bulgaria si unisce agli altri paesi che stanno implementando SAF-T , lo schema standard sostenuto dall’OCSE per lo scambio di informazioni tra contribuenti e autorità.

Requisiti di segnalazione SAF-T bulgari

Sono richiesti tre report SAF-T:

  1. Mensile : Contabilità generale; Conti da pagare e da ricevere; Fatture di vendita e di acquisto (entro il 14 del mese successivo);
  2. Annualmente : Immobilizzazioni (entro il 30 giugno dell’anno successivo)
  3. Su richiesta : inventario

Per la prima presentazione è previsto un periodo di grazia di sei mesi.

I piani per la fatturazione elettronica in Bulgaria devono ancora emergere dopo una consultazione pubblica nel 2021.

 

Bulgaria – Sportello Unico (OSS)

In Bulgaria le disposizioni attinenti al “REGIME SPECIALE PER I SOGGETTI PASSIVI CHE FORNISCONO SERVIZI, VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI, VENDITE A DISTANZA NAZIONALI DI BENI E VENDITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI DA PAESI O TERRITORI TERZI” sono contenute negli artt. da 152 a 159и della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)

Lo Sportello Unico (OSS) è un elemento fondamentale della riforma dell’IVA nell’Unione Europea, entrata in vigore il 1° luglio 2021. Il suo obiettivo principale è semplificare la dichiarazione e il pagamento dell’IVA per le imprese sulle transazioni transfrontaliere nell’UE, in particolare nel settore dell’e-commerce e dei servizi digitali.

Per le aziende in Bulgaria che vendono beni o servizi a clienti (privati) in altri Stati membri, le norme OSS offrono un modo più semplice ed efficiente per gestire l’IVA, eliminando la necessità di registrarsi in ogni singolo paese in cui hanno clienti.

Che cosa è One Stop Shop (OSS)?

OSS è un portale elettronico dedicato all’IVA che consente alle aziende di dichiarare e pagare l’imposta sulle vendite nell’UE tramite un’unica registrazione in un unico Stato membro.

Prima dell’introduzione dell’OSS, le aziende che vendevano beni o servizi in diversi paesi dell’UE dovevano registrarsi ai fini IVA in ogni paese in cui superavano la soglia di fatturato imponibile locale. Con il nuovo sistema, le aziende possono consolidare tutti questi obblighi in un’unica dichiarazione trimestrale, da presentare al paese in cui sono registrate per l’OSS.

Quali aziende possono utilizzare l’OSS?

Il sistema OSS è progettato per:

  • Aziende che vendono beni a distanza ( e-commerce ) a clienti nell’UE
  • Aziende che forniscono servizi digitali come software, streaming, formazione online e altro ancora
  • Fornitori di servizi B2C come servizi di telecomunicazione, radio e televisione
  • Piattaforme che facilitano le vendite a terzi

È importante notare che l’OSS è applicabile solo alle vendite ai consumatori finali (B2C). Se vendi beni o servizi ad altre aziende (B2B), si applicano comunque le norme IVA standard.

Tipi di modalità OSS

1. Unione OSS

Questo regime è riservato alle aziende stabilite nell’UE che vendono beni o forniscono servizi a clienti in altri Stati membri.

Esempio:
se un negozio online bulgaro vende prodotti a clienti in Germania, Francia e Italia, può registrare un OSS in Bulgaria e tramite esso dichiarare e pagare l’IVA per tutte le vendite nell’UE .

2. Modalità di importazione One Stop Shop (IOSS)

Questo regime si applica alle vendite a distanza di beni provenienti da paesi terzi verso l’UE, quando il valore delle spedizioni è fino a 150 euro .

Come registrarsi all’OSS in Bulgaria?

In Bulgaria, ai sensi dell’art. 156 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), la registrazione per l’OSS viene effettuata tramite tramite il Portale dei Servizi Elettronici dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) alla pagina https://portal.nra.bg/ nella sezione “Regimi IVA speciali – SPORTELLO UNICO (OSS)” .

Fase 1: Preparazione dei documenti

Per registrarti avrai bisogno di:

Fase 2: Registrazione online

Le aziende presentano una domanda tramite il Portale dei Servizi Elettronici dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)).

È possibile accedere ai servizi tramite il Portale dei Servizi Elettronici dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) alla pagina https://portal.nra.bg/ nella sezione “Regimi IVA speciali – SPORTELLO UNICO (OSS)”

Fase 3: Conferma e approvazione

Dopo aver esaminato la domanda, l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) approva la registrazione e rilascia un numero OSS univoco .

Dichiarazione e pagamento IVA tramite OSS

Ai sensi dell’art. 159 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), le aziende registrate per l’OSS sono tenute a presentare dichiarazioni IVA trimestrali

In Bulgaria, queste dichiarazioni vengono presentate entro la fine del mese successivo al trimestre a cui si riferiscono le vendite.

Quindi:

  • chi si avvale dell’OSS è tenuto a trasmettere ogni trimestre solare, una dichiarazione con gli importi delle singole cessioni effettuate divise per stato membro ed aliquota iva;
  • si è tenuti a presentare la dichiarazione OSS a saldo zero anche nel caso in cui nel trimestre oggetto di comunicazione non si sono effettuate operazioni OSS;
  • si versa l’iva dovuta in tutti gli stati membri della UE pagando un unico importo all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)); sarà quest’ultima a distribuire poi gli importi ai vari stati europei;

Esempio di dichiarazione

Se un negozio online bulgaro realizza le seguenti vendite durante il trimestre:

  • 10.000 euro in Germania (aliquota IVA 19%)
  • 8.000 euro in Francia (aliquota IVA 20%)
  • 5.000 euro in Italia (aliquota IVA 22%)

Presenta una dichiarazione per tutti questi paesi tramite OSS , senza registrarsi separatamente per l’IVA in ogni paese.

Quali sono i vantaggi dell’OSS?

  • Registrazione semplificata: una sola registrazione per tutta l’UE
  • Meno obblighi amministrativi: nessuna registrazione richiesta in ogni paese
  • Presentazione centralizzata delle dichiarazioni IVA
  • Miglioramento della riscossione delle tasse
  • Minori costi per l’amministrazione fiscale e contabile

Errori comuni nell’utilizzo di OSS

  1. Calcolo errato delle aliquote IVA: ogni Paese ha un’aliquota diversa, quindi è importante verificare le aliquote vigenti.
  2. Presentazione tardiva delle dichiarazioni: può comportare multe e sanzioni.
  3. Dichiarazione di vendita errata: tutti i dati devono essere inseriti correttamente.

Registro elettronico

Ai sensi dell’art. 159г. della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), (1) La persona registrata ai sensi dell’art. 154 , 156 o 157a è tenuta a tenere un registro elettronico delle cessioni a cui si applica il regime.
(2) Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 1 sono registrate in modo tale da poter essere fornite immediatamente per via elettronica e per ogni singola fornitura di beni e/o servizi in un formato di file strutturato su richiesta di un’autorità fiscale o delle autorità competenti degli Stati membri di consumo.
(3) Qualora a un soggetto passivo o a un rappresentante che agisce in suo nome e per suo conto venga richiesto di presentare elettronicamente il registro elettronico tenuto ai sensi del paragrafo 1 e la persona non lo abbia presentato entro 20 giorni dalla data della richiesta, un’autorità delle entrate ricorda al soggetto passivo o al rappresentante di presentare tale registro.
(4) Le persone di cui al comma 1 conservano le informazioni nei registri elettronici di cui al comma 1 per un periodo di 10 anni, a partire dalla fine dell’anno in cui è stata effettuata la relativa consegna.

Bulgaria – Registrazione e comunicazione delle vendite tramite negozio elettronico ai sensi del Regolamento n. H-18/2006 e della Legge sull’IVA


“Servizi forniti elettronicamente” e “Negozio Elettronico”

Ai sensi dell’articolo 8 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), un servizio è tutto ciò che ha valore ed è diverso dai beni, dal denaro in circolazione e dalla valuta estera utilizzata come mezzo di pagamento.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 1 della Legge IVA (ЗДДС), la prestazione di un servizio è qualsiasi prestazione di un servizio.

Nel §1, punto 14 delle Disposizioni aggiuntive (Допълнителни разпоредби (ДР))  della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), il legislatore ha fornito una definizione giuridica del concetto di “servizi forniti elettronicamente“: “I ” servizi forniti elettronicamente ” sono i servizi previsti dall’allegato II della direttiva 2006/112/CE del Consiglio , del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e dall’art. 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante misure di attuazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 77/1 del 23 marzo 2011), nonché dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio , del 7 ottobre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo della prestazione di servizi.
Quando un fornitore di servizi e il suo cliente comunicano tramite posta elettronica, ciò non significa di per sé che il servizio prestato sia eseguito elettronicamente.

L’allegato II della direttiva 2006/112/CE del Consiglio , del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto elenca i seguenti servizi:

  1. fornitura di un indirizzo internet, web hosting, manutenzione remota di programmi e apparecchiature;
  2. consegna e aggiornamenti del software;
  3. fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di un database;
  4. fornitura di musica, film e giochi, compresi giochi d’azzardo e d’azzardo, nonché programmi ed eventi politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici e di intrattenimento;
  5. erogazione della formazione a distanza.

Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 77/1 del 23 marzo 2011), il concetto di “servizi prestati tramite mezzi elettronici” ai sensi della direttiva 2006/112/CE comprende i servizi forniti tramite Internet o una rete elettronica, generalmente automatizzati (data la loro natura, con un intervento umano minimo) e che non possono essere forniti in assenza di tecnologie informatiche. Il paragrafo 2 stabilisce che il paragrafo 1 copre generalmente la fornitura di prodotti digitali, compresi software e modifiche o aggiornamenti di software.

Affinché un servizio rientri nell’ambito dei servizi forniti elettronicamente, devono essere soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. il servizio è fornito tramite Internet o una rete elettronica;
  2. da consegnare automaticamente;
  3. l’intervento del fattore umano nella fornitura del servizio dovrebbe essere minimo;
  4. l’assenza di tecnologie informatiche rende impossibile l’erogazione del servizio.

La definizione giuridica  di “Negozio elettronico” è contenuta  §1, punto 87 delle Disposizioni aggiuntive (Допълнителни разпоредби (ДР)), della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)“”Negozio elettronico – Електронен магазин ” è un software, il cui accesso avviene tramite Internet tramite un browser web o un’applicazione mobile. Attraverso di esso, vengono venduti beni e/o servizi, stipulando un contratto a distanza ai sensi dell’art. 45 della Legge sulla tutela dei consumatori (Закона за защита на потребителите) che offre al cliente la possibilità di selezionare beni/servizi tramite un carrello o in altro modo. Deve consentire all’utente di inserire i propri dati di contatto, l’indirizzo di consegna e di scegliere il metodo di pagamento.”

Ai sensi dell’art. 45 della Legge sulla tutela dei consumatori (Закона за защита на потребителите), un contratto a distanza è qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema organizzato di vendita a distanza o di fornitura di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, anche al momento della conclusione del contratto.

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Obbligo di registrare un Negozio Elettronico

Ai sensi del comma 3б dell’art. 118 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) “Nei casi di pagamento in assenza con carta di credito o di debito per vendite/consegne di beni o servizi, in luogo di una ricevuta fiscale o di sistema, può essere emesso e fornito al destinatario elettronicamente un documento di vendita che non sia stato emesso da un dispositivo fiscale di tipo approvato o da un sistema automatizzato integrato approvato per la gestione dell’attività commerciale. Le condizioni per l’applicazione di questa disposizione, la forma e il contenuto del documento, nonché la procedura e le modalità di emissione del documento e gli obblighi di fornitura dei dati del documento all’Agenzia nazionale delle entrate sono determinati dall’ordinanza di cui al successivo comma 4.”
Ai sensi del comma 4 dell’art. 118 della della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)
“Il Ministro delle Finanze emana
un’ordinanza che determina:
1. le condizioni, la procedura e le modalità di approvazione o cancellazione del tipo, di messa in esercizio/ritiro/rimozione, di registrazione/cancellazione, di segnalazione, di conservazione dei documenti emessi da/in relazione ad un dispositivo fiscale e ad un sistema integrato automatizzato di gestione dell’attività commerciale;
2. il servizio, la competenza e il controllo di un dispositivo fiscale e di un sistema automatizzato integrato per la gestione dell’attività commerciale, i requisiti tecnici e funzionali per gli stessi;
3. i requisiti, la procedura e le modalità per stabilire una connessione remota e inviare i dati all’Agenzia delle Entrate;
4. l’emissione di ricevute fiscali da un dispositivo fiscale e di ricevute da un sistema integrato automatizzato per la gestione dell’attività commerciale e i dati obbligatori che devono contenere;
5. la tipologia dei dati presentati, il formato e le scadenze per la loro presentazione;
6.  le condizioni e la procedura per il rilascio e la revoca dei permessi alle persone che svolgono la manutenzione tecnica e la riparazione di un Dispositivo fiscale (фискално устройство (ФУ))/Sistema integrato automatizzato per la gestione delle attività commerciali (Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД)) (ФУ/ИАСУТД);
7.  i requisiti per il software di gestione delle vendite nei punti vendita al dettaglio e per i produttori, i distributori e gli utenti di tale software;
8.  i requisiti per le persone che effettuano vendite tramite un negozio elettronico;
9.  la forma e il contenuto dei documenti, le condizioni, la procedura e le modalità del loro rilascio, nonché gli obblighi di trasmissione dei dati in caso di pagamento in assenza con carta di credito o di debito;
10. la procedura e le modalità di comunicazione tra ФУ/ИАСУТД e i sistemi informativi/software utilizzati dalle persone.”

Il 13 dicembre 2006 è stata emessa l’Ordinanza N. H-18 (НАРЕДБА № Н-18) sulla registrazione e segnalazione tramite dispositivi fiscali delle vendite nelle strutture commerciali, requisiti per il software per la loro gestione e requisiti per le persone che effettuano vendite tramite un negozio elettronico.

Ai sensi dell’art. 52м, comma 1 dell’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006: “una persona ai sensi dell’art. 3 che vende beni o servizi tramite un negozio elettronico, indipendentemente dal fatto che utilizzi il proprio dominio, un dominio in affitto o il dominio di un’altra persona che fornisce una piattaforma per effettuare vendite su Internet, prima di iniziare un’attività di vendita di beni/servizi tramite un negozio elettronico, invia informazioni elettronicamente con una “firma elettronica qualificata (квалифициран електронен подпис (КЕП))” in conformità con il Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК)) tramite un servizio elettronico nel Portale dei Servizi Elettronici dell’НАП (NAP) dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) , accessibile sul sito web dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))  in conformità con l’allegato n. 33 (1)  all’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006 

Di fondamentale importanza per stabilire se un negozio online debba registrarsi presso l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) è il modo in cui è organizzata l’attività, le modalità di pagamento dei clienti e se vi sia l’obbligo di emettere una ricevuta fiscale per la vendita effettuata.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006, ogni persona è tenuta a registrare e dichiarare le vendite di beni o servizi da essa effettuate in o da un esercizio commerciale mediante l’emissione di una ricevuta fiscale dall’Istituto Finanziario o di una ricevuta dell’Istituto Finanziario, salvo quando il pagamento viene effettuato mediante deposito di denaro in contanti su un conto di pagamento, bonifico bancario, addebito diretto o trasferimento di denaro disponibile, effettuato tramite un prestatore di servizi di pagamento ai sensi della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento (Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС)), o tramite bonifico postale, effettuato tramite un operatore postale autorizzato all’esecuzione di bonifici postali ai sensi della Legge sui servizi postali (Закона за пощенските услуги (ЗПУ)). Quando il pagamento viene effettuato tramite bonifico postale, al cliente viene fornito un documento cartaceo o elettronico contenente almeno le informazioni di cui all’art. 26, comma 1, punti 1, 4, 7 e 8.

Le definizioni dei metodi di pagamento elencati sono riportate nelle Disposizioni aggiuntive (Допълнителни разпоредби (ДР)) della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento (Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС)) e della Legge sui servizi postali (Закона за пощенските услуги (ЗПУ)).

Quindi, se si vendono servizi tramite un software che rientra nella definizione di negozio elettronico e si accettano pagamenti per i quali è richiesta una ricevuta fiscale, prima di iniziare l’attività sussiste l’obbligo di inviare tramite il Portale dei Servizi Elettronici dell’НАП (NAP) le informazioni di cui all’allegato n. 33 (1)  all’Ordinanza N. H-18/2006

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Art. 3, comma 17 dell’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006: Emissione di un documento elettronico alternativo (ricevuta elettronica (електронна касова бележка)

Dal 1° febbraio 2020 è stata introdotta un’opzione alternativa che consente, a determinate condizioni, l’emissione di un documento di vendita in sostituzione di uno scontrino fiscale/di sistema.

Infatti, ai sensi dell’art. 3, comma 17 dell’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006, una persona che vende beni e/o servizi tramite un negozio elettronico, quando è stato effettuato un pagamento in assenza con carta di credito o di debito, può registrare e rendicontare tali vendite invece che con una ricevuta fiscale od uno scontrino di sistema mediante un documento di registrazione della vendita non emesso da un  Dispositivo fiscale (фискално устройство (ФУ)) o da un Sistema integrato automatizzato per la gestione delle attività commerciali (Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД)),  a condizione che:

  1.  il/i software di gestione delle vendite soddisfano i requisiti di cui all’art. 52с dell’Ordinanza N. H-18/2006; e
  2. per le vendite effettuate tramite e-shop, la persona accetta pagamenti in assenza effettuati con carta di credito e di debito.

È necessario che la persona che  vende beni e/o servizi tramite un negozio elettronico che soddisfa le condizioni di cui all’art. 3, comma 17 dell’Ordinanza N. H-18/2006 e che desidera registrare e rendicontare tali vendite mediante un documento elettronico alternativo di registrazione della vendita (ricevuta elettronica (електронна касова бележка)) non emesso da un  Dispositivo fiscale (фискално устройство (ФУ)) o da un Sistema integrato automatizzato per la gestione delle attività commerciali (Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД)) prenda conoscenza in dettaglio delle disposizioni degli articoli 51o – 52y dell’Ordinanza N. H-18/2006.

Questa procedura di documentazione è consentita a condizione che i soggetti accettino pagamenti in assenza tramite carta di credito o di debito solo su conti di pagamento presso banche e/o altri prestatori di servizi di pagamento, il cui titolare sia il soggetto obbligato.

I conti devono essere:

  • presso un prestatore di servizi di pagamento stabilito nel territorio dell’UE o in un paese con cui la Repubblica di Bulgaria ha stipulato un Convenzione contro le doppie imposizioni (Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)), che include una clausola per lo scambio di informazioni bancarie;
  • collegati al POS virtuale utilizzato dai soggetti ai sensi dell’art. 3, comma 17, fornito al soggetto dal prestatore di servizi di pagamento presso il quale è aperto il conto

L’art.52р dell’Ordinanza N. H-18/2006 dispone che:
“(1) La persona di cui all’art. 3, comma 17 è tenuta a presentare per ogni negozio elettronico, oltre alle informazioni di cui all’art. 52m (vedi allegato n. 33 (1) ), anche:
1. le modalità di pagamento offerte dall’e-shop;
2. prestatori di servizi di pagamento con i quali è stato concluso un contratto per la fornitura di un POS virtuale o con i quali è stato concluso un contratto per la ricezione di pagamenti tramite un POS virtuale di un fornitore collegato a un conto di pagamento del fornitore;
3. i conti di pagamento sui quali il soggetto obbligato riceve pagamenti derivanti da vendite di beni o servizi, indipendentemente dal fatto che siano direttamente collegati al POS virtuale fornito al soggetto da un prestatore di servizi di pagamento (PSP), o siano conti sui quali vengono trasferiti gli importi ricevuti tramite un POS virtuale del PSP;
4. l’adempimento delle condizioni dell’articolo 52c (Requisiti obbligatori del software del negozio elettronico) ;
5.  numero del POS virtuale, quando è direttamente collegato al conto di pagamento del soggetto obbligato;

6. numero di un POS virtuale di un prestatore di servizi di pagamento (PSP), quando è collegato a un conto di pagamento PSP dal quale gli importi ricevuti vengono trasferiti al conto di pagamento della persona, se la persona ne ha uno.”

Quando si inviano informazioni ai sensi dell’art.52р dell’Ordinanza N. H-18/2006 , all’e-shop viene assegnato un numero univoco.

Ai sensi del primo comma dell’art.52т dell’Ordinanza N. H-18/2006:
La persona ai sensi dell’art. 3, comma 1 , che vende beni e/o servizi tramite un negozio elettronico, che ha scelto di emettere un documento ai sensi dell’art. 52o (Dati obbligatori da inserire nel documento per la registrazione della vendita), è tenuta, prima di iniziare l’attività di vendita di beni o servizi, a registrare il proprio negozio elettronico nel sistema informativo dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (НАП (NAP)) conformemente all’allegato n. 33 (1), assegnandogli un numero univoco.”

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Ricevuta elettronica (електронна касова бележка) ai sensi dell’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006

Quindi, per i pagamenti nel negozio online è possibile emettere:

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Dati obbligatori da inserire nel documento elettronico per la registrazione della vendita (Ricevuta elettronica (електронна касова бележка))

L’art.52o. dell’Ordinanza N. H-18/2006 dispone che:
 “(1) La persona di cui all’art. 3, comma 17 è tenuta a registrare e rendicontare la vendita di beni o servizi in caso di pagamento in assenza con carta di credito o di debito, rilasciando un documento per la registrazione della vendita, che deve essere leggibile e contenere almeno i seguenti dati:
1. nome, numero e data del documento; il numero del documento deve essere di 10 cifre, aumentare di 1 per ogni vendita e contenere solo numeri arabi; il numero deve essere univoco per l’intera attività dell’e-shop e del commerciante;
2. dati sulla persona di cui all’art. 3, comma 17 ; per le persone giuridiche e le imprese individuali – nome, codice fiscale, sede legale e indirizzo della direzione, indirizzo e-mail o numero di telefono; per le persone fisiche – nome, indirizzo presso cui viene svolta l’attività, indirizzo e-mail o numero di telefono;
3. numero univoco dell’ordine del cliente;
4. numero di riferimento della transazione finanziaria;
5. denominazione del bene/servizio, codice del gruppo fiscale, quantità e valore per tipologia di beni/servizi acquistati, prezzo unitario, importo totale da pagare e modalità/i di pagamento;
6. codice a barre bidimensionale (codice QR) secondo l’ allegato n. 18a , contenente informazioni sulla vendita – numero univoco dell’e-shop, ricevuto dall’NRA al momento della presentazione delle informazioni ai sensi dell’art. 52p secondo l’allegato n. 33 , data e ora della vendita nel software dell’e-shop, numero di riferimento della transazione finanziaria, importo della vendita e numero univoco dell’ordine del cliente nell’e-shop.
(2) Quando per la vendita è stata emessa una fattura contenente le informazioni di cui al comma 1, punto 5, è consentito indicare nel documento il numero e la data della fattura al posto delle informazioni di cui al comma 1, punto 5.
(3) Quando è stata emessa una fattura per la vendita, è consentito non emettere un documento ai sensi del comma 1 se la fattura contiene i dati di cui al comma 1, punti 3 – 6.
(4) La persona di cui all’art. 3, comma 17, deve garantire l’identificazione univoca di ogni vendita da ciascun negozio elettronico.
(5) La persona di cui all’art. 3, comma 17 è tenuta a consegnare al cliente il documento così emesso elettronicamente al momento del pagamento con carta di debito o di credito/autorizzazione dell’ordine di pagamento dal POS virtuale.
(6) La persona di cui all’art. 3, comma 17 è tenuta a registrare ogni vendita di beni o servizi ai sensi dell’art. 27.”

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Requisiti obbligatori del software del negozio elettronico

L’art.52с dell’Ordinanza N. H-18/2006 dispone che:

 “(1) Il software del negozio elettronico attraverso il quale vengono effettuate vendite di beni o servizi, pagate tramite pagamento in assenza con carta di credito o di debito, per il quale viene rilasciato un documento ai sensi dell’art. 52o , deve generare un numero univoco per ogni ordine di acquisto di beni o servizi e deve soddisfare almeno i requisiti di cui ai punti 2 (Il software garantisce la completezza e l’integrità dei dati creati tramite esso), 3 (abrogato) e 7 (Il software fornisce un’autenticazione univoca degli utenti (operatori) quando lavorano con esso.) dell’allegato n. 29 .
(2) Nel caso in cui l’interfaccia del software non sia in bulgaro, il commerciante è tenuto a fornirne la traduzione in bulgaro su richiesta di un’autorità fiscale.
(3) Nel corso del procedimento di controllo ai sensi del codice di procedura civile e su richiesta dell’autorità fiscale, la persona di cui all’articolo 3, comma 17, fornisce alle autorità l’accesso completo al pannello amministrativo, comprese le impostazioni e la parte di riferimento completa fornita dal software.”

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Presentazione mensile del fascicolo di controllo standardizzato

Ai sensi del secondo e terzo comma dell’art.52т dell’Ordinanza N. H-18/2006: “La persona di cui all’art. 3, comma 17, è tenuta a presentare all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (НАП (NAP)) per ogni mese solare un fascicolo di controllo standardizzato secondo l’ allegato n. 38 (2), contenente informazioni sugli ordini effettuati nell’e-shop, in base ai quali sono state effettuate consegne di beni/servizi durante il mese. Le informazioni devono essere presentate entro il 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono.
La trasmissione dei dati all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (НАП (NAP)) avviene per via elettronica, in conformità al Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК))  .”

Si precisa che solo ed esclusivamente nel caso in cui l’impresa si avvalga della procedura di cui all’art. 3, comma 17, dell’Ordinanza N. H-18/2006 (emissione di una (Ricevuta elettronica (електронна касова бележка)), si applicherà la disposizione di cui all’art. 52т, comma 2.

È da mettere in evidenza che quando si emette una Ricevuta elettronica (електронна касова бележка) nessuna informazione fiscale sulla transazione viene inviata all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (НАП (NAP)).

Il  НАП (NAP) riceverà le  informazioni su tutti gli ordini del negozio elettronico solo tramite il file di audit, che collega l’ordine nel negozio al documento elettronico emesso .

Quindi, nel caso in cui  l’impresa si avvalga della procedura di cui all’art. 3, comma 17, dell’Ordinanza N. H-18/2006,la stessa è tenuta a presentare all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (НАП (NAP)), per ogni mese solare, un fascicolo di controllo standardizzato, ai sensi dell’Allegato n. 38 (2), contenente informazioni sugli ordini effettuati nell’e-shop, in base ai quali sono state effettuate consegne di beni/servizi nel corso del mese. Le informazioni devono essere presentate entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono.

Pertanto, solo se la società soddisfa i requisiti dell’art. 3, comma 17 dell’Ordinanza N. H-18/2006 ed ha scelto di registrare e segnalare le vendite pagate in absentia con carta di credito o di debito, tramite un documento di registrazione della vendita con i dettagli specificati nell’art. 52o dell’Ordinanza, è tenuta, sulla base dell’art. 52t, comma 2 dell’Ordinanza, a presentare all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (НАП (NAP)), un fascicolo di revisione standardizzato per ogni mese solare secondo l’allegato n. 38 (2).

Nel caso in cui l’azienda non abbia scelto di avvalersi dell’opzione alternativa prevista dall’art. 3, comma 17 dell’Ordinanza N. H-18/2006 per la comunicazione della vendita di beni in caso di pagamento in assenza tramite carta di credito o di debito, dovrà registrare e comunicare le vendite online tramite un dispositivo fiscale registrato secondo la procedura generale.

Il file di audit standardizzato viene inviato tramite un servizio elettronico denominato “File di audit standardizzato da una persona ai sensi dell’art. 3, par. 17 del Regolamento n. H-18/2006 – Стандартизиран одиторски файл от лице по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/2006 г .” sul Portale dei Servizi Elettronici del НАП (NAP) , accessibile con “firma elettronica qualificata (квалифициран електронен подпис (КЕП))”.
Il file deve contenere il numero univoco dell’archivio elettronico e informazioni logicamente e aritmeticamente corrette, la cui accuratezza viene verificata al momento dell’invio tramite il servizio elettronico. 

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(1) Allegato n. 33 all’art. 52м, comma 1
Informazioni fornite dalle persone ai sensi dell’art. 52m, comma 1 e dell’art. 52p che vendono beni/servizi tramite un negozio elettronico
1. Nome dell’e-store.
2. Nome di dominio dell’e-store.
3. Informazioni sulla persona che effettua vendite tramite l’e-shop:
a) (modificato – SG, n. 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone giuridiche e le ditte individuali: UIC; denominazione; sede legale e indirizzo della direzione; indirizzo presso cui viene svolta l’attività, indirizzo e-mail per la corrispondenza; numero di telefono di contatto;
b) (modificato – SG, n. 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone fisiche: nome, cognome, indirizzo di residenza; indirizzo presso cui viene svolta l’attività; indirizzo di posta elettronica per la corrispondenza; numero di telefono di contatto.
4. Le vendite vengono effettuate tramite:
4.1. Utilizzo di un servizio per la vendita di beni/servizi su Internet (piattaforma online):
? nome della piattaforma online;
? indirizzo web della piattaforma online;
? (modificato e integrato – SG, n. 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) gestore della piattaforma online – nome, numero UIC/di identificazione, paese di stabilimento, indirizzo e-mail per la corrispondenza;
? (nuovo – SG, numero 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) nome/pseudonimo/identificativo con cui i beni/servizi vengono offerti sulla piattaforma;
? (nuovo – SG, numero 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) indirizzo web (link) che porta al negozio della persona sulla piattaforma o a una pagina con tutti i beni/servizi offerti tramite la piattaforma.
4.2. Negozio elettronico proprio/in affitto:
4.2.1. Informazioni sul proprietario del dominio:
a) per le persone stabilite nel territorio del Paese:
? (modificato – SG, n. 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone giuridiche e le ditte individuali: UIC; nome;
? (modificato – SG, numero 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone fisiche: nome e indirizzo;
b) (integrato – SG, numero 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone straniere: nome, paese di stabilimento, indirizzo, numero di registro commerciale e/o fiscale, indirizzo e-mail per la corrispondenza.
4.2.2. Dove è ospitato il sito web dell’e-store:
i. infrastruttura propria – ubicazione delle apparecchiature;
ii. viene utilizzato un servizio di hosting esterno:
A) tipologia di servizio di hosting utilizzato – descrizione;
B) informazioni sul fornitore del servizio di hosting:
a) per le persone stabilite nel territorio del Paese:
? (modificato – SG, n. 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone giuridiche e le ditte individuali: UIC; nome;
? (modificato – SG, numero 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone fisiche: nome e indirizzo;
b) (integrato – SG, numero 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone straniere: nome, paese di stabilimento, indirizzo, numero di registro commerciale e/o fiscale, indirizzo e-mail per la corrispondenza.
4.2.3. Manutenzione del sito web dell’e-shop:
i. la manutenzione è effettuata dal proprietario dell’e-store;
ii. la manutenzione è assegnata a un’altra persona – dati sulla persona: nome/nomi, UIC/PIN.
4.2.4. (modificato – SG, numero 68 del 2020, in vigore dal 31.07.2020) Nome del/dei software dell’e-store.
4.2.5. Dove è archiviato il database del software dell’e-store:
i. infrastruttura propria – ubicazione delle apparecchiature;
ii. dell’infrastruttura in leasing – nome (UIC, indirizzo web) della persona da cui l’attrezzatura è stata in leasing;
iii. società di hosting: nome (UIC, indirizzo web) della società di hosting;
iv. utilizzo di un “servizio cloud” – nome (UIC, indirizzo web) del fornitore del servizio.
4.3. (nuovo – SG, n. 75 del 2019, modificato – SG, n. 68 del 2020, in vigore dal 31.07.2020) Intermediario/i per l’offerta di servizi turistici su Internet – nome dell’intermediario/i.
5. Tipologia di beni/servizi venduti – per nomenclatura.
6. Data di inizio dell’attività dell’e-store.
7. (nuovo – SG, numero 8 del 2020) Informazioni ai sensi dell’art. 52r , presentate dalle persone ai sensi dell’art. 3, comma 17 :
7.1. le modalità di pagamento offerte dal negozio online;
7.2. prestatori di servizi di pagamento con i quali è stato concluso un contratto per la fornitura di un POS virtuale o con i quali è stato concluso un contratto per la ricezione di pagamenti tramite un POS virtuale di un fornitore collegato a un conto di pagamento del fornitore;
7.3. Identificativo univoco del commerciante nel sistema del fornitore di servizi di pagamento (Merchant ID);
7.4. (modificato – SG, n. 68 del 2020, in vigore dal 31.07.2020) i conti di pagamento sui quali il soggetto obbligato riceve pagamenti derivanti da vendite di beni o servizi, indipendentemente dal fatto che siano direttamente collegati al POS virtuale fornito al soggetto dal PSP, o siano conti sui quali vengono trasferiti gli importi ricevuti tramite il POS virtuale del PSP;
7.5. adempimento delle condizioni di cui all’art. 52c ;
7.6. (modificato – SG, n. 68 del 2020, in vigore dal 31.07.2020) numero del POS virtuale, quando è direttamente collegato al conto di pagamento del soggetto obbligato;
7.7. (nuovo – SG, n. 68 del 2020, in vigore dal 31.07.2020) numero di un POS virtuale di un PSP, quando è collegato a un conto di pagamento PSP dal quale gli importi ricevuti vengono trasferiti al conto di pagamento della persona, se la persona ne ha uno.
* Quando si inviano informazioni ai sensi dell’art. 52p , l’e-store riceve un numero dall’NRA.
8. (punto precedente 7 – SG, numero 8 del 2020) Cessazione dell’attività dell’e-shop – data.
9. (punto precedente 8 – SG, numero 8 del 2020) Data di presentazione delle informazioni all’NRA.

(2) Allegato n. 38 all’art. 52t, comma 2

Un file di audit standardizzato contenente informazioni sugli ordini effettuati nell’e-store, per i quali sono state effettuate consegne di beni/servizi durante il mese solare. L’applicazione descrive in forma tabellare i dati che verranno inviati in formato XML.

Campo XML

elemento

Tipo Nomenclatura Necessario Nota
UIC della persona obbligata EIK Simbolico
Numero univoco dell’e-store E_SHOP_N Simbolico Inserire il numero dell’e-shop ricevuto dall’NRA quando si inviano le informazioni secondo l’ allegato n. 33 .
Indicatore per il proprio dominio o l’utilizzo di una piattaforma online per la vendita di beni/fornitura di servizi TIPO_NEGOZIO_ELETTRONICO Simbolico 1 – dominio di proprietà/affittato

2 – piattaforma online

Il valore “1” viene inserito quando l’e-merchant utilizza un proprio dominio o un dominio noleggiato individualmente da un’altra persona.

Il valore “2” viene compilato quando l’e-merchant utilizza una piattaforma online.

Indirizzo web dell’e-store NOME_DOMINIO Simbolico È indicato:

Nome di dominio dell’e-store, quando si utilizza un dominio proprio/in affitto,

O

indirizzo web (link) che conduce al negozio dell’e-merchant sulla piattaforma o a una pagina con tutti i beni/servizi offerti sulla piattaforma, quando viene utilizzato un servizio di vendita di beni/servizi su Internet (piattaforma online).

Data di creazione del file DATA_CREAZIONE Data Formato:

AAAA-MM-GG

Mese solare per il quale vengono inviate le informazioni LUN Digitale Intero, 2 caratteri

(01 …… 12)

Anno solare per il quale vengono fornite le informazioni DIO Digitale Intero, 4 caratteri
Numero d’ordine univoco n. 1 nel software dell’e-store ORD_N Simbolico
Data ordine n. 1 ORD_D Data Formato:

AAAA-MM-GG

Numero del documento ai sensi dell’art. 52o, comma 1, punto 1 DOC_N Digitale NO Formato: intero, 10 caratteri. Da compilare obbligatoriamente quando per la vendita è stato rilasciato un documento ai sensi dell’art. 52o, comma 1, punto 1 .
Data del documento ai sensi dell’art. 52o, comma 1, punto 1 DOC_DATA Data Formato:

AAAA-MM-GG

Nome del bene/servizio n. 1 NOME_ARTE Simbolico Viene indicato il tipo di merce consegnata al cliente o di servizio fornito.
Quantità ART_QUANT Digitale Formato: 0.00
Prezzo unitario (senza sconto) IVA esclusa – in euro ART_PRICE Digitale Formato: 0.00
IVA – aliquota ALIQUOTA IVA ARTICOLO Digitale Formato: intero, 2 caratteri
IVA – importo totale, in euro ART_IVA Digitale Formato: 0.00
Importo totale IVA inclusa –
in euro
ART_SUM Digitale Formato: 0.00
Nome del bene/servizio n. 2 NOME_ARTE Simbolico
Quantità ART_QUANT Digitale Formato: 0.00
Prezzo unitario (senza sconto) IVA esclusa – in euro ART_PRICE Digitale Formato: 0.00
IVA – aliquota ALIQUOTA IVA ARTICOLO Digitale Formato: 0.00
IVA – importo totale, in euro ART_IVA Digitale Formato: 0.00
Importo totale IVA inclusa, in euro ART_SUM Digitale Formato: 0.00
……………………………..
Nome di

bene/servizio n. N

NOME_ARTE Simbolico
Quantità ART_QUANT Digitale Formato: 0.00
Prezzo unitario (senza sconto) IVA esclusa – in euro ART_PRICE Digitale Formato: 0.00
IVA – aliquota ALIQUOTA IVA ARTICOLO Digitale Formato: 0.00
IVA – importo totale, in euro ART_IVA Digitale Formato: 0.00
Importo totale IVA inclusa, in euro ART_SUM Digitale Formato: 0.00
Valore totale dei beni consegnati/servizi forniti – senza sconto e senza IVA nell’ordine n. 1 ORD_TOTALE1 Formato: 0.00
Sconto (importo) –
in euro
ORD_DISC Formato: 0.00
IVA – importo, in euro IVA_ORD Formato: 0.00
Valore totale dei beni consegnati/servizi forniti – IVA inclusa nell’ordine n. 1 ORD_TOTALE2 Formato: 0.00
Metodo di pagamento per l’ordine n. 1 PAYM Simbolico 1 – esentato ai sensi dell’articolo 3 pagamento senza IVA;

2 – POS virtuale;

3 – pagamento alla consegna con PPP;

4 – fornitore di servizi di pagamento;

5 – altro tipo di pagamento che non richieda il rilascio di scontrino fiscale diverso da quelli specificati nei punti da 1 a 4;

6. pagamento attestato da ricevuta fiscale.

Numero POS virtuale POS_N Simbolico NO La compilazione è obbligatoria quando il pagamento viene effettuato tramite POS virtuale collegato direttamente al conto di pagamento del soggetto obbligato.

Da compilare quando il pagamento viene effettuato tramite POS virtuale del PSP e

il commerciante ha il suo numero.

Numero di riferimento della transazione finanziaria TRANS_N Simbolico NO Se il pagamento è stato effettuato tramite POS virtuale, il campo è obbligatorio.
Identificativo del fornitore di servizi di pagamento ID_PROC Simbolico NO Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato tramite il fornitore di servizi di pagamento, il campo è obbligatorio. Deve essere indicato l’UIC e, per i soggetti esteri, il numero di partita IVA, il numero del registro delle imprese, il codice fiscale o altro, nonché il nome del fornitore di servizi di pagamento.
Numero d’ordine univoco n. 2 nel software dell’e-store ORD_N Simbolico
………………………………
Numero d’ordine univoco n. N nel software dell’e-store ORD_N
………………………………
Numero di ordini restituiti totalmente o parzialmente durante il periodo R_ORD Digitale Formato: Intero
Numero ordine restituito n. 1 (numero ordine univoco nel software dell’e-store) R_ORD_N Simbolico
Importo restituito al cliente – in euro R_IMPORTO Digitale Formato: 0.00
Data di rimborso R_DATE Data Formato

AAAA-MM-GG

Metodo di rimborso R_PAYM Simbolico 1 – su un conto di pagamento;

2 – tramite carta;

3 – in contanti;

4 – un altro.

………………………………
Numero ordine restituito N. N (numero ordine univoco nel software dell’e-store) R_ORD_N Simbolico
………………………………
Valore totale IVA inclusa di tutti gli ordini restituiti totalmente o parzialmente durante il periodo R_TOTALE Digitale Formato: 0.00

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Bulgaria – Manuale Iva 2025 dell’Agenzia delle Entrate

CAPITOLO I PRINCIPI GENERALI

Foglio I.1
 Schema logico per l’attuazione dell’IVA
Foglio I.2
 Caratteristiche e meccanismo d’azione dell’IVA
Foglio I.3
 Catena IVA (rivendita di beni e addebito dell’IVA)
Foglio I.4
 I principi fondamentali del mercato interno comunitario: le quattro libertà fondamentali e i due divieti previsti dal Trattato di Roma
Foglio I.5
 Fonti del diritto comunitario e dell’Unione europea
Foglio I.6
 La supremazia del diritto comunitario sul diritto nazionale e la sua efficacia diretta
Foglio I.7
 Posizione della Corte di giustizia delle Comunità europee
Foglio I.8
 Soggetto passivo d’imposta. Attività economica indipendente. Persone giuridiche esenti da imposta.

CAPITOLO II AMBITO DI APPLICAZIONE

Foglio II.1
 Oggetto imponibile
Foglio II.2
 Operazioni remunerative
Foglio II.3
 Attività e prestazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA
Foglio II.4
 Forniture soggette a tassazione per loro natura
Foglio II.5
 Transazioni soggette a imposta per legge
Foglio II.6
 Le forniture gratuite di beni, equiparati a quelli pecuniari
Foglio II.7
 Prestazioni gratuite di servizi assimilate a servizi a titolo oneroso

CAPITOLO III OPERAZIONI ESENTATE E DIRITTO DI SCELTA

Foglio III.1
 Operazioni esenti
Foglio III.2
 Forniture esenti – tipologie
Foglio III.3
 Esenzione fiscale e diritto di scelta (opzione)

CAPITOLO IV EVENTO E RISCOSSIONE TRIBUTARIA

Foglio IV.1
 Evento imponibile e data di scadenza – definizioni
Foglio IV.2
 Evento fiscale
Foglio IV.3
 Data di scadenza della tassa

CAPITOLO V BASE IMPONIBILE

Scheda informativa V.1
 Base imponibile – definizione
Scheda informativa V.2
 Formazione della base imponibile
Scheda informativa V.3
 Elementi compresi nella base imponibile
Scheda informativa V.4
 Articoli esclusi dalla base imponibile
Scheda informativa V.5
 Base imponibile per le cessioni di beni
Scheda informativa V.6
 Base imponibile delle cessioni effettuate dagli intermediari (commissionari)
Foglio V.7
 Casi particolari nella determinazione della base imponibile
Foglio V.8
 Determinazione dell’imposta dovuta e calcolo dell’imposta
Foglio V.9
 Tassazione del margine di prezzo
Foglio V.10
 Rettifiche per crediti d’imposta inesigibili, imposte maturate e crediti d’imposta utilizzati

CAPITOLO VI TARIFFE

Foglio VI.1
 Aliquote fiscali applicabili
Foglio VI.2
 Forniture a tasso zero
Foglio VI.3
 Forniture ad aliquota zero ai sensi del capitolo III della legge sull’IVA
Foglio VI.4
 Verifica della sussistenza delle circostanze per l’applicazione dell’aliquota zero alle cessioni relative al trasporto internazionale e al traffico internazionale di merci

CAPITOLO VII CREDITO D’IMPOSTA

Foglio VII.1
 Credito d’imposta. Condizioni generali del diritto alla detrazione del credito d’imposta
Foglio VII.2
 Diritto al credito d’imposta in base alla destinazione d’uso dei beni e dei servizi
Foglio VII.3
 Condizioni per la documentazione delle consegne – dettagli della fattura
Foglio VII.4
 Deduzione del credito d’imposta in caso di variazione della base imponibile. Annullamento dei documenti fiscali
Foglio VII.5
 Condizioni relative ai termini per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta
Foglio VII.6
 Tabella riassuntiva dei beni e servizi esclusi dal diritto al credito d’imposta
Foglio VII.7
 Soggetti che svolgono cessioni e attività rientranti e non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA
Foglio VII.8
 Diritto alla detrazione parziale del credito d’imposta. Settori di attività separati
Foglio VII.9
 Determinazione dell’importo del credito d’imposta parziale
Foglio VII.10
 Modifiche al credito d’imposta utilizzato

CAPITOLO VIII TERRITORIO

Sezione VIII.I CONCETTO TERRITORIALE

Foglio VIII.I.1
 Il territorio della Bulgaria
Scheda informativa VIII.I.2
 Il territorio della Comunità
Scheda informativa VIII.I.3
 Territori esclusi dal territorio della Comunità. Paesi terzi
Scheda informativa VIII.I.4
 Consegne di merci – luogo di esecuzione

Sezione VIII.II OPERAZIONI ESTERNE

Foglio VIII.II.1
 Importare
Scheda informativa VIII.II.2
 Cessioni di beni spediti o trasportati dal territorio del paese verso un paese o territorio terzo
Scheda informativa VIII.II.3
 IVA sull’importazione di beni nell’attuazione di un progetto di investimento
Scheda informativa VIII.II.4
 Calcolo dell’IVA differita sull’importazione di beni
Scheda informativa VIII.II.5
 Esenzione dall’imposta sulle importazioni di beni ai quali si applica un regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi o territori terzi e un regime speciale per la dichiarazione e il pagamento differito dell’imposta sulle importazioni

Sezione VIII.III OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Foglio VIII.III.1
 Cessioni intracomunitarie di beni
Scheda informativa VIII.III.2
 Acquisizioni intracomunitarie
Scheda informativa VIII.III.3
 Vendita a distanza di beni
Scheda informativa VIII.III.4
 Operazioni trilaterali
Scheda informativa VIII.III.5
 Prestazioni di servizi – luogo di esecuzione
Foglio VIII.III.6
 Prestazioni di servizi il cui luogo di esecuzione può essere determinato materialmente (art. 21, comma 4, nn. 1-5 della legge IVA)
Foglio VIII.III.7
 Prestazioni di servizi immateriali e intellettuali (art. 21, commi 5, 6 e 7 della legge IVA)
Foglio VIII.III.8
 Luogo di esecuzione dei servizi di intermediazione
Foglio VIII.III.9
 Consegne di servizi di trasporto
Foglio VIII.III.10
 Prestazioni di servizi di noleggio di veicoli di ogni tipo (articolo 23 della legge IVA)
Scheda informativa VIII.III.11
 Consegne consecutive di merci

CAPITOLO IX OBBLIGHI DEI SOGGETTI PASSIVI

Foglio IX.1
 Contribuenti
Foglio IX.2
 IVA intracomunitaria, obblighi
Foglio IX.3
 Numero di identificazione IVA individuale e data di registrazione
Foglio IX.4
 Rimborso fiscale a persone straniere
Foglio IX.5
 Registrazione. Procedura. Casi specifici
Foglio IX.6
 Cancellazione
Foglio IX.7
 Dichiarazioni, documentazione e rendicontazione

CAPITOLO X REGIME SPECIFICO

Foglio X.1
 Beni di seconda mano, capitolo 17 della legge sull’IVA e capitolo 16, sezione II della legge sull’IVA.
Foglio X.2
 Sussidi e finanziamenti
Foglio X.3
 Forniture relative ai servizi turistici
Foglio X.4
 Immobili – locazione (affitti imponibili, affitti non imponibili: opzione)
Foglio X.5
 Trasferimento di beni immobili
Foglio X.6
 Peculiarità della tassazione IVA in caso di redditi da titoli e capitale
Foglio X.7
 Leasing
Foglio X.8
 Forniture ai sensi del capitolo diciannove “a” della legge sull’IVA – inversione contabile dell’IVA
Foglio X.9
 Acquisto intracomunitario e cessione accessoria di un veicolo nuovo da parte di un soggetto non registrato ai fini IVA – Art. 168 IVA, Capitolo 21, Art. 101-104 PPVDSS
Foglio X.10
 Regimi speciali di tassazione delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di radiodiffusione e di televisione o di servizi forniti per via elettronica, quando i destinatari sono persone non soggetti passivi
Foglio X.10a
 Regimi speciali per i soggetti passivi che forniscono servizi, vendite a distanza intracomunitarie di beni, vendite a distanza nazionali di beni e vendite a distanza di beni importati da paesi o territori terzi a persone non soggetti passivi
Foglio X.11
 Oro da investimento
Foglio X.12
 Valutazione, perizia o lavoro su beni mobili
Foglio X.13
 Applicazione di un’aliquota zero per le forniture per le quali i soggetti sono esenti da IVA in base a trattati internazionali e per le forniture per le quali i destinatari sono le forze armate di altri paesi, membri della NATO o istituzioni dell’Unione europea
Foglio X.14
 Vendita pubblica
Foglio X.15
 Consegne con prestazioni continuative di durata superiore ad un anno per le quali non è dovuto alcun pagamento per un periodo superiore ad un anno
Foglio X.16
 Regime speciale per la contabilizzazione per cassa dell’imposta sul valore aggiunto
Foglio X.17
 Garanzia per le forniture di combustibile liquido
Foglio X.18
 Voucher – concetto e trattamento fiscale
Foglio X.19
 Modalità di stoccaggio delle merci fino alla richiesta
Foglio X.20
 Regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi o territori terzi e rappresentante che adempie agli obblighi previsti dal regime per le vendite a distanza di beni importati da paesi o territori terzi
Foglio X.21
 Soggetto passivo che gestisce un’interfaccia elettronica – considerato come entità fornitrice

Bulgaria – Differenze principali tra fornitura esente IVA e fornitura con IVA a tasso zero

In Bulgaria il regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è regolato dalla Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) e dal Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС).

La cessione esente e la cessione ad aliquota zero sono due concetti diversi ai sensi della Legge IVA (ЗДДС). Ciò che hanno in comune è che, in definitiva, l’IVA non viene addebitata al cliente.

Che cosa si intende per fornitura esente?

Una fornitura esente è una fornitura esclusa dall’ambito di applicazione della Legge IVA o per la quale la legge prevede espressamente che non venga applicata alcuna imposta. Esistono numerose forniture di questo tipo, tra cui, per esempio, quelle relative a:

  • Istruzione e sport, ad esempio lezioni private;
  • Assistenza sanitaria, come visite mediche;
  • Cultura, ad esempio la vendita dei biglietti da parte di organizzazioni culturali;
  • La vendita del terreno.

Come viene emessa una fattura per una fornitura esente?

Ai sensi della Legge IVA per una fornitura esente viene emessa una fattura, ma senza addebito dell’IVA.
La base per il non addebito dell’IVA è l’articolo di legge pertinente in base al quale la fornitura è non imponibile (esente), Capo IV (Artt. da 38 a 50) della Legge IVA (ЗДДС).

Che cosa si intende per fornitura a tasso zero?

Ai sensi della Legge IVA (ЗДДС) una fornitura imponibile ma ad aliquota zero è una fornitura per la quale ciò è espressamente previsto dalla Legge o, più specificamente, dal Capo III (Artt. da 28 a 37) della Legge IVA (ЗДДС). Si tratta, nella maggior parte dei casi, di forniture relative al trasporto internazionale di merci o passeggeri. Un esempio classico è la fornitura di beni dal territorio nazionale al territorio di un paese terzo, ovvero un paese al di fuori dell’UE.

Come viene emessa una fattura a tasso zero?

In caso di tale cessione, viene emessa una normale fattura con IVA inclusa, ma con aliquota pari allo 0%. La fattura ai sensi dell’art. 114 (Requisiti di fatturazione), comma 1, punto 12,  della Legge IVA (ЗДДС) specifica i motivi per l’applicazione dell’aliquota zero.

Vedi: Bulgaria – Causali per cui non si addebita l’IVA

Qual è la differenza tra fornitura esente e fornitura con aliquota zero?

La principale differenza tra fornitura esente e fornitura con aliquota zero è il diritto di usufruire di un credito d’imposta per le spese relative alla rispettiva fornitura. Il credito d’imposta può essere utilizzato solo per le forniture imponibili, comprese quelle ad aliquota zero. Per le forniture esenti, l’IVA pagata sulle spese accessorie rimane a carico dell’azienda.

Esempio di costi relativi a forniture esenti

Un centro medico fornisce servizi medici che sono essenzialmente prestazioni esenti, come le visite mediche di base. A tale scopo, il centro medico utilizza un immobile che affitta da un altro operatore e il canone corrispondente costituisce già una prestazione imponibile. L’IVA pagata sul canone di locazione dell’immobile non può essere detratta come credito d’imposta, in quanto utilizzata esclusivamente per la fornitura di prestazioni esenti (prestazioni mediche). Pertanto, l’IVA pagata sul canone di locazione va di fatto persa per l’impresa (il centro medico).

Esempio di costi relativi a forniture a tasso zero

È utile fare di nuovo un esempio di affitto. In questo caso, possiamo utilizzare i servizi di un’azienda di trasporti che esporta merci al di fuori dell’UE. Si tratta di forniture imponibili ad aliquota zero. Se l’azienda paga l’affitto di un ufficio o di un magazzino e su tale affitto è dovuta l’IVA, è possibile utilizzare un credito d’imposta per questo servizio, poiché viene utilizzato per fornire forniture imponibili, anche ad aliquota zero.

Errori comuni nella pratica

Uno degli errori più comuni nella pratica quando si trattano le due tipologie di forniture è equiparare le forniture esenti a quelle ad aliquota zero. Questo può portare a:

  • Esercizio illegittimo del diritto al credito d’imposta;
  • Rettifiche, interessi e sanzioni durante una verifica fiscale;
  • Strutturazione del modello di business o determinazione dei prezzi inadeguata.

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle forniture transfrontaliere, dove una qualificazione errata può avere conseguenze anche a livello internazionale.

Bulgaria – Causali per cui non si addebita l’IVA

In Bulgaria il regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è regolato dalla Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) e dal – Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС).

Elenco delle causali per cui non si addebita l’IVA

• Art. 113, comma 9 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – la persona è registrata solo sulla base dell’art. 97a (servizi) della Legge sull’IVA e non ha diritto ad addebitare l’IVA;

• Art. 113, comma 9 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – la persona è registrata solo sulla base dell’art. 99 della Legge sull’IVA (“acquisizione intracomunitaria” (Вътреобщностни придобивания (ВОП)) obbligatoria – ВОП – задължително) e non ha diritto ad addebitare l’IVA;

• Art. 113, comma 9 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – la persona è registrata solo sulla base dell’art. 100, comma 2 della Legge sull’IVA (“acquisizione intracomunitaria” (Вътреобщностни придобивания (ВОП)) volontaria –  ВОП – доброволно) e non ha diritto ad addebitare l’IVA;

• Art. 28c(E)(3) 77/388/CEE – la persona è un intermediario in una transazione triangolare; l’imposta è dovuta dal destinatario;

• Art. 86, comma 1 del  Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС). – fornitura di un servizio turistico generale;

• Art. 39 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – la prestazione è esente; è relativa all’assistenza sanitaria;

• Art. 40 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – la fornitura è esente; è relativa all’assistenza sociale e assicurativa;

• Art. 41 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – la fornitura è esente; è relativa all’istruzione, allo sport e all’educazione fisica;

• Art. 42 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – la fornitura è esente; è relativa alla cultura;

• Art. 43 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – la fornitura è esente; è relativa a confessioni religiose;

• Art. 44 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – la fornitura è esente; ha natura non commerciale;

• Art. 45 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – la cessione è esente; è relativa a terreni e fabbricati;

• Art. 46 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – la fornitura è esente; servizi finanziari;

• Art. 47 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – la fornitura è esente; servizi assicurativi;

• Art. 48 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – la fornitura è esente; gioco d’azzardo;

• Art. 49 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – la consegna è esente; francobolli e servizi postali;

• Art. 50 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – la fornitura è esente; non è stato utilizzato alcun credito d’imposta;

• Art. 17 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – la fornitura di beni ha luogo di esecuzione al di fuori del territorio della Bulgaria;

• Art. 17, comma 4 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – la fornitura di beni con montaggio e installazione avviene in uno Stato membro dell’UE diverso dalla Bulgaria; l’imposta è a carico del destinatario;

• Art. 18 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – la fornitura di beni, i servizi di ristorazione e di catering effettuati a bordo di navi, aerei e treni avvengono al di fuori del territorio della Bulgaria;

• Art. 19 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – il luogo di esecuzione della fornitura di gas naturale o elettricità è al di fuori del territorio della Bulgaria;

• Art. 19 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – il luogo di esecuzione della fornitura di gas naturale o elettricità è al di fuori del territorio della Bulgaria; l’imposta è dovuta dal destinatario;

• Art. 21 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – il luogo di esecuzione del servizio è al di fuori del territorio della Bulgaria;

• Art. 21 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – il luogo di esecuzione del servizio è al di fuori del territorio della Bulgaria; l’imposta è a carico del destinatario;

• Art. 22 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – il luogo di esecuzione del servizio di trasporto è al di fuori del territorio della Bulgaria;

• Art. 161 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – l’imposta per la fornitura di oro da investimento sarà addebitata dal destinatario;

• Art. 163a della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – cessione di rifiuti; l’imposta è dovuta dal destinatario.

Bulgaria – Registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di un negozio online: Regolamento H-18

In Bulgaria, ai sensi del §1, Disposizioni aggiuntive Допълнителни разпоредби (ДР), punto 87 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)“”Negozio elettronico – Електронен магазин ” è un software, il cui accesso avviene tramite Internet tramite un browser web o un’applicazione mobile. Attraverso di esso, vengono venduti beni e/o servizi, stipulando un contratto a distanza ai sensi dell’art. 45 della Legge sulla tutela dei consumatori (Закона за защита на потребителите) che offre al cliente la possibilità di selezionare beni/servizi tramite un carrello o in altro modo. Deve consentire all’utente di inserire i propri dati di contatto, l’indirizzo di consegna e di scegliere il metodo di pagamento.”

Il 13 dicembre 2006 è stata emessa l’Ordinanza N. H-18 sulla registrazione e segnalazione tramite dispositivi fiscali delle vendite nelle strutture commerciali, requisiti per il software per la loro gestione e requisiti per le persone che effettuano vendite tramite un negozio elettronico 

La Registrazione presso l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) di un negozio online avviene mediante l’invio delle informazioni in formato elettronico tramite il Portale dei Servizi Elettronici dell’НАП (NAP) , accessibile con “firma elettronica qualificata (квалифициран електронен подпис (КЕП))”in conformità con l’allegato n. 33 all’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006 (1) .

Le informazioni vengono fornite prima dell’avvio dell’attività di vendita di beni o servizi tramite un negozio elettronico (art. 52m, par. 1 del Regolamento n. H-18). Dopo l’invio delle informazioni, ai sensi dell’Allegato n. 33 (1), il negozio elettronico viene inserito nell’Elenco pubblico dei negozi elettronici , che l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) gestisce ai sensi dell’art. 118, par. 20 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)

Per i pagamenti nel negozio online è possibile emettere:

Le ultime modifiche riguardano il documento elettronico. Viene emesso per i cosiddetti pagamenti in assenza con carta di credito o di debito tramite un terminale POS virtuale, senza la necessità di emettere una ricevuta di pagamento.

Secondo i requisiti legali dell’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006, il software di un negozio online deve:

  1. genera un numero univoco per ogni ordine;
  2. garantire l’autenticazione univoca dell’utente;
  3. garantire la completezza e l’integrità dei dati creati;
  4. non gestisce altre vendite oltre a quelle presenti sul sito web;
  5. non accetta altri pagamenti oltre a quelli effettuati con carta di credito;
  6. la banca dati deve essere conservata nel territorio della Bulgaria o dell’UE.

Per ogni mese solare I commercianti online sono tenuti ad inviare all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) un file di audit standardizzato, conforme all’Allegato n. 38 (2) dell’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006, contenente informazioni sugli ordini effettuati nell’e-shop, per i quali sono state effettuate consegne di beni/servizi nel corso del mese. Le informazioni devono essere inviate entro il 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono.

Ai sensi della legge sull’IVA, quando si emette un documento elettronico, il commerciante non è tenuto a mantenere un software di gestione delle vendite presso un punto vendita al dettaglio. È obbligatorio solo per le vendite per le quali il commerciante emette scontrini.

(1)Allegato n. 33 all’art. 52m, comma 1
Informazioni fornite dalle persone ai sensi dell’art. 52m, comma 1 e dell’art. 52p che vendono beni/servizi tramite un negozio elettronico
1. Nome dell’e-store.
2. Nome di dominio dell’e-store.
3. Informazioni sulla persona che effettua vendite tramite l’e-shop:
a) (modificato – SG, n. 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone giuridiche e le ditte individuali: UIC; denominazione; sede legale e indirizzo della direzione; indirizzo presso cui viene svolta l’attività, indirizzo e-mail per la corrispondenza; numero di telefono di contatto;
b) (modificato – SG, n. 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone fisiche: nome, cognome, indirizzo di residenza; indirizzo presso cui viene svolta l’attività; indirizzo di posta elettronica per la corrispondenza; numero di telefono di contatto.
4. Le vendite vengono effettuate tramite:
4.1. Utilizzo di un servizio per la vendita di beni/servizi su Internet (piattaforma online):
? nome della piattaforma online;
? indirizzo web della piattaforma online;
? (modificato e integrato – SG, n. 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) gestore della piattaforma online – nome, numero UIC/di identificazione, paese di stabilimento, indirizzo e-mail per la corrispondenza;
? (nuovo – SG, numero 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) nome/pseudonimo/identificativo con cui i beni/servizi vengono offerti sulla piattaforma;
? (nuovo – SG, numero 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) indirizzo web (link) che porta al negozio della persona sulla piattaforma o a una pagina con tutti i beni/servizi offerti tramite la piattaforma.
4.2. Negozio elettronico proprio/in affitto:
4.2.1. Informazioni sul proprietario del dominio:
a) per le persone stabilite nel territorio del Paese:
? (modificato – SG, n. 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone giuridiche e le ditte individuali: UIC; nome;
? (modificato – SG, numero 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone fisiche: nome e indirizzo;
b) (integrato – SG, numero 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone straniere: nome, paese di stabilimento, indirizzo, numero di registro commerciale e/o fiscale, indirizzo e-mail per la corrispondenza.
4.2.2. Dove è ospitato il sito web dell’e-store:
i. infrastruttura propria – ubicazione delle apparecchiature;
ii. viene utilizzato un servizio di hosting esterno:
A) tipologia di servizio di hosting utilizzato – descrizione;
B) informazioni sul fornitore del servizio di hosting:
a) per le persone stabilite nel territorio del Paese:
? (modificato – SG, n. 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone giuridiche e le ditte individuali: UIC; nome;
? (modificato – SG, numero 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone fisiche: nome e indirizzo;
b) (integrato – SG, numero 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone straniere: nome, paese di stabilimento, indirizzo, numero di registro commerciale e/o fiscale, indirizzo e-mail per la corrispondenza.
4.2.3. Manutenzione del sito web dell’e-shop:
i. la manutenzione è effettuata dal proprietario dell’e-store;
ii. la manutenzione è assegnata a un’altra persona – dati sulla persona: nome/nomi, UIC/PIN.
4.2.4. (modificato – SG, numero 68 del 2020, in vigore dal 31.07.2020) Nome del/dei software dell’e-store.
4.2.5. Dove è archiviato il database del software dell’e-store:
i. infrastruttura propria – ubicazione delle apparecchiature;
ii. dell’infrastruttura in leasing – nome (UIC, indirizzo web) della persona da cui l’attrezzatura è stata in leasing;
iii. società di hosting: nome (UIC, indirizzo web) della società di hosting;
iv. utilizzo di un “servizio cloud” – nome (UIC, indirizzo web) del fornitore del servizio.
4.3. (nuovo – SG, n. 75 del 2019, modificato – SG, n. 68 del 2020, in vigore dal 31.07.2020) Intermediario/i per l’offerta di servizi turistici su Internet – nome dell’intermediario/i.
5. Tipologia di beni/servizi venduti – per nomenclatura.
6. Data di inizio dell’attività dell’e-store.
7. (nuovo – SG, numero 8 del 2020) Informazioni ai sensi dell’art. 52r , presentate dalle persone ai sensi dell’art. 3, comma 17 :
7.1. le modalità di pagamento offerte dal negozio online;
7.2. prestatori di servizi di pagamento con i quali è stato concluso un contratto per la fornitura di un POS virtuale o con i quali è stato concluso un contratto per la ricezione di pagamenti tramite un POS virtuale di un fornitore collegato a un conto di pagamento del fornitore;
7.3. Identificativo univoco del commerciante nel sistema del fornitore di servizi di pagamento (Merchant ID);
7.4. (modificato – SG, n. 68 del 2020, in vigore dal 31.07.2020) i conti di pagamento sui quali il soggetto obbligato riceve pagamenti derivanti da vendite di beni o servizi, indipendentemente dal fatto che siano direttamente collegati al POS virtuale fornito al soggetto dal PSP, o siano conti sui quali vengono trasferiti gli importi ricevuti tramite il POS virtuale del PSP;
7.5. adempimento delle condizioni di cui all’art. 52c ;
7.6. (modificato – SG, n. 68 del 2020, in vigore dal 31.07.2020) numero del POS virtuale, quando è direttamente collegato al conto di pagamento del soggetto obbligato;
7.7. (nuovo – SG, n. 68 del 2020, in vigore dal 31.07.2020) numero di un POS virtuale di un PSP, quando è collegato a un conto di pagamento PSP dal quale gli importi ricevuti vengono trasferiti al conto di pagamento della persona, se la persona ne ha uno.
* Quando si inviano informazioni ai sensi dell’art. 52p , l’e-store riceve un numero dall’NRA.
8. (punto precedente 7 – SG, numero 8 del 2020) Cessazione dell’attività dell’e-shop – data.
9. (punto precedente 8 – SG, numero 8 del 2020) Data di presentazione delle informazioni all’NRA.

(2) Allegato n. 38 all’art. 52t, comma 2

Un file di audit standardizzato contenente informazioni sugli ordini effettuati nell’e-store, per i quali sono state effettuate consegne di beni/servizi durante il mese solare. L’applicazione descrive in forma tabellare i dati che verranno inviati in formato XML.

Campo XML

elemento

Tipo Nomenclatura Necessario Nota
UIC della persona obbligata EIK Simbolico
Numero univoco dell’e-store E_SHOP_N Simbolico Inserire il numero dell’e-shop ricevuto dall’NRA quando si inviano le informazioni secondo l’ allegato n. 33 .
Indicatore per il proprio dominio o l’utilizzo di una piattaforma online per la vendita di beni/fornitura di servizi TIPO_NEGOZIO_ELETTRONICO Simbolico 1 – dominio di proprietà/affittato

2 – piattaforma online

Il valore “1” viene inserito quando l’e-merchant utilizza un proprio dominio o un dominio noleggiato individualmente da un’altra persona.

Il valore “2” viene compilato quando l’e-merchant utilizza una piattaforma online.

Indirizzo web dell’e-store NOME_DOMINIO Simbolico È indicato:

Nome di dominio dell’e-store, quando si utilizza un dominio proprio/in affitto,

O

indirizzo web (link) che conduce al negozio dell’e-merchant sulla piattaforma o a una pagina con tutti i beni/servizi offerti sulla piattaforma, quando viene utilizzato un servizio di vendita di beni/servizi su Internet (piattaforma online).

Data di creazione del file DATA_CREAZIONE Data Formato:

AAAA-MM-GG

Mese solare per il quale vengono inviate le informazioni LUN Digitale Intero, 2 caratteri

(01 …… 12)

Anno solare per il quale vengono fornite le informazioni DIO Digitale Intero, 4 caratteri
Numero d’ordine univoco n. 1 nel software dell’e-store ORD_N Simbolico
Data ordine n. 1 ORD_D Data Formato:

AAAA-MM-GG

Numero del documento ai sensi dell’art. 52o, comma 1, punto 1 DOC_N Digitale NO Formato: intero, 10 caratteri. Da compilare obbligatoriamente quando per la vendita è stato rilasciato un documento ai sensi dell’art. 52o, comma 1, punto 1 .
Data del documento ai sensi dell’art. 52o, comma 1, punto 1 DOC_DATA Data Formato:

AAAA-MM-GG

Nome del bene/servizio n. 1 NOME_ARTE Simbolico Viene indicato il tipo di merce consegnata al cliente o di servizio fornito.
Quantità ART_QUANT Digitale Formato: 0.00
Prezzo unitario (senza sconto) IVA esclusa – in euro ART_PRICE Digitale Formato: 0.00
IVA – aliquota ALIQUOTA IVA ARTICOLO Digitale Formato: intero, 2 caratteri
IVA – importo totale, in euro ART_IVA Digitale Formato: 0.00
Importo totale IVA inclusa –
in euro
ART_SUM Digitale Formato: 0.00
Nome del bene/servizio n. 2 NOME_ARTE Simbolico
Quantità ART_QUANT Digitale Formato: 0.00
Prezzo unitario (senza sconto) IVA esclusa – in euro ART_PRICE Digitale Formato: 0.00
IVA – aliquota ALIQUOTA IVA ARTICOLO Digitale Formato: 0.00
IVA – importo totale, in euro ART_IVA Digitale Formato: 0.00
Importo totale IVA inclusa, in euro ART_SUM Digitale Formato: 0.00
……………………………..
Nome di

bene/servizio n. N

NOME_ARTE Simbolico
Quantità ART_QUANT Digitale Formato: 0.00
Prezzo unitario (senza sconto) IVA esclusa – in euro ART_PRICE Digitale Formato: 0.00
IVA – aliquota ALIQUOTA IVA ARTICOLO Digitale Formato: 0.00
IVA – importo totale, in euro ART_IVA Digitale Formato: 0.00
Importo totale IVA inclusa, in euro ART_SUM Digitale Formato: 0.00
Valore totale dei beni consegnati/servizi forniti – senza sconto e senza IVA nell’ordine n. 1 ORD_TOTALE1 Formato: 0.00
Sconto (importo) –
in euro
ORD_DISC Formato: 0.00
IVA – importo, in euro IVA_ORD Formato: 0.00
Valore totale dei beni consegnati/servizi forniti – IVA inclusa nell’ordine n. 1 ORD_TOTALE2 Formato: 0.00
Metodo di pagamento per l’ordine n. 1 PAYM Simbolico 1 – esentato ai sensi dell’articolo 3 pagamento senza IVA;

2 – POS virtuale;

3 – pagamento alla consegna con PPP;

4 – fornitore di servizi di pagamento;

5 – altro tipo di pagamento che non richieda il rilascio di scontrino fiscale diverso da quelli specificati nei punti da 1 a 4;

6. pagamento attestato da ricevuta fiscale.

Numero POS virtuale POS_N Simbolico NO La compilazione è obbligatoria quando il pagamento viene effettuato tramite POS virtuale collegato direttamente al conto di pagamento del soggetto obbligato.

Da compilare quando il pagamento viene effettuato tramite POS virtuale del PSP e

il commerciante ha il suo numero.

Numero di riferimento della transazione finanziaria TRANS_N Simbolico NO Se il pagamento è stato effettuato tramite POS virtuale, il campo è obbligatorio.
Identificativo del fornitore di servizi di pagamento ID_PROC Simbolico NO Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato tramite il fornitore di servizi di pagamento, il campo è obbligatorio. Deve essere indicato l’UIC e, per i soggetti esteri, il numero di partita IVA, il numero del registro delle imprese, il codice fiscale o altro, nonché il nome del fornitore di servizi di pagamento.
Numero d’ordine univoco n. 2 nel software dell’e-store ORD_N Simbolico
………………………………
Numero d’ordine univoco n. N nel software dell’e-store ORD_N
………………………………
Numero di ordini restituiti totalmente o parzialmente durante il periodo R_ORD Digitale Formato: Intero
Numero ordine restituito n. 1 (numero ordine univoco nel software dell’e-store) R_ORD_N Simbolico
Importo restituito al cliente – in euro R_IMPORTO Digitale Formato: 0.00
Data di rimborso R_DATE Data Formato

AAAA-MM-GG

Metodo di rimborso R_PAYM Simbolico 1 – su un conto di pagamento;

2 – tramite carta;

3 – in contanti;

4 – un altro.

………………………………
Numero ordine restituito N. N (numero ordine univoco nel software dell’e-store) R_ORD_N Simbolico
………………………………
Valore totale IVA inclusa di tutti gli ordini restituiti totalmente o parzialmente durante il periodo R_TOTALE Digitale Formato: 0.00

 

Bulgaria – Modalità alternativa per la registrazione e la rendicontazione delle vendite

Il 13 dicembre 2006 è stata emessa l’ORDINANZA N. H-18 SULLA REGISTRAZIONE E SEGNALAZIONE TRAMITE DISPOSITIVI FISCALI DELLE VENDITE NELLE STRUTTURE COMMERCIALI, REQUISITI PER IL SOFTWARE PER LA LORO GESTIONE E REQUISITI PER LE PERSONE CHE EFFETTUANO VENDITE TRAMITE UN NEGOZIO ELETTRONICO

Una persona che vende beni e/o servizi tramite un negozio elettronico può registrare e segnalare tali vendite, anziché con una ricevuta fiscale o di sistema, tramite un documento di registrazione delle vendite che non sia emesso da un Dispositivo fiscale (фискално устройство (ФУ)) o da un Sistema integrato automatizzato per la gestione delle attività commerciali (Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД)), quando è stato effettuato un pagamento in assenza con una carta di credito o di debito e a condizione che:

  • il/i software di gestione delle vendite soddisfano i requisiti di cui all’art. 52c (vale a dire almeno i requisiti di cui ai punti 2, 3 e 7 dell’Appendice n. 29 e
  • per le vendite effettuate tramite e-shop, la persona accetta pagamenti in assenza effettuati con carta di credito e di debito – Art. 3, comma 17 dell’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006

Le persone che soddisfano le condizioni di cui sopra e desiderano avvalersi dell’opzione alternativa sono tenute a:

    1. nome, numero e data del documento; \
    2. dati relativi alla persona che effettua la vendita;
    3. numero d’ordine univoco del cliente;
    4. numero di riferimento della transazione finanziaria;
    5. denominazione del bene/servizio, codice del gruppo fiscale, quantità e valore per tipologia di beni/servizi acquistati, prezzo unitario, importo totale da pagare e modalità/i di pagamento;
    6. codice a barre bidimensionale (codice QR) secondo l’allegato n. 18a, contenente informazioni sulla vendita – in dettaglio: nell’art. 52o.
    7. Fornire al cliente il documento emesso per la registrazione elettronica della vendita
    8. Per ogni mese solare, inviare all’all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) un file di audit standardizzato, conforme all’Allegato n. 38 (1) dell’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006, contenente informazioni sugli ordini effettuati nell’e-shop, per i quali sono state effettuate consegne di beni/servizi nel corso del mese. Le informazioni devono essere inviate entro il 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono.

Il file di audit standardizzato viene inviato tramite un servizio elettronico denominato “File di audit standardizzato da una persona ai sensi dell’art. 3, par. 17 del Regolamento n. H-18/2006 – Стандартизиран одиторски файл от лице по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/2006 г .” sul Portale dei Servizi Elettronici del НАП (NAP) , accessibile con “firma elettronica qualificata (квалифициран електронен подпис (КЕП))”.
Il file deve contenere il numero univoco dell’archivio elettronico e informazioni logicamente e aritmeticamente corrette, la cui accuratezza viene verificata al momento dell’invio tramite il servizio elettronico. 

(1) Allegato n. 38 all’art. 52t, comma 2

Un file di audit standardizzato contenente informazioni sugli ordini effettuati nell’e-store, per i quali sono state effettuate consegne di beni/servizi durante il mese solare. L’applicazione descrive in forma tabellare i dati che verranno inviati in formato XML.

Campo XML

elemento

Tipo Nomenclatura Necessario Nota
UIC della persona obbligata EIK Simbolico
Numero univoco dell’e-store E_SHOP_N Simbolico Inserire il numero dell’e-shop ricevuto dall’NRA quando si inviano le informazioni secondo l’ allegato n. 33 .
Indicatore per il proprio dominio o l’utilizzo di una piattaforma online per la vendita di beni/fornitura di servizi TIPO_NEGOZIO_ELETTRONICO Simbolico 1 – dominio di proprietà/affittato

2 – piattaforma online

Il valore “1” viene inserito quando l’e-merchant utilizza un proprio dominio o un dominio noleggiato individualmente da un’altra persona.

Il valore “2” viene compilato quando l’e-merchant utilizza una piattaforma online.

Indirizzo web dell’e-store NOME_DOMINIO Simbolico È indicato:

Nome di dominio dell’e-store, quando si utilizza un dominio proprio/in affitto,

O

indirizzo web (link) che conduce al negozio dell’e-merchant sulla piattaforma o a una pagina con tutti i beni/servizi offerti sulla piattaforma, quando viene utilizzato un servizio di vendita di beni/servizi su Internet (piattaforma online).

Data di creazione del file DATA_CREAZIONE Data Formato:

AAAA-MM-GG

Mese solare per il quale vengono inviate le informazioni LUN Digitale Intero, 2 caratteri

(01 …… 12)

Anno solare per il quale vengono fornite le informazioni DIO Digitale Intero, 4 caratteri
Numero d’ordine univoco n. 1 nel software dell’e-store ORD_N Simbolico
Data ordine n. 1 ORD_D Data Formato:

AAAA-MM-GG

Numero del documento ai sensi dell’art. 52o, comma 1, punto 1 DOC_N Digitale NO Formato: intero, 10 caratteri. Da compilare obbligatoriamente quando per la vendita è stato rilasciato un documento ai sensi dell’art. 52o, comma 1, punto 1 .
Data del documento ai sensi dell’art. 52o, comma 1, punto 1 DOC_DATA Data Formato:

AAAA-MM-GG

Nome del bene/servizio n. 1 NOME_ARTE Simbolico Viene indicato il tipo di merce consegnata al cliente o di servizio fornito.
Quantità ART_QUANT Digitale Formato: 0.00
Prezzo unitario (senza sconto) IVA esclusa – in euro ART_PRICE Digitale Formato: 0.00
IVA – aliquota ALIQUOTA IVA ARTICOLO Digitale Formato: intero, 2 caratteri
IVA – importo totale, in euro ART_IVA Digitale Formato: 0.00
Importo totale IVA inclusa –
in euro
ART_SUM Digitale Formato: 0.00
Nome del bene/servizio n. 2 NOME_ARTE Simbolico
Quantità ART_QUANT Digitale Formato: 0.00
Prezzo unitario (senza sconto) IVA esclusa – in euro ART_PRICE Digitale Formato: 0.00
IVA – aliquota ALIQUOTA IVA ARTICOLO Digitale Formato: 0.00
IVA – importo totale, in euro ART_IVA Digitale Formato: 0.00
Importo totale IVA inclusa, in euro ART_SUM Digitale Formato: 0.00
……………………………..
Nome di

bene/servizio n. N

NOME_ARTE Simbolico
Quantità ART_QUANT Digitale Formato: 0.00
Prezzo unitario (senza sconto) IVA esclusa – in euro ART_PRICE Digitale Formato: 0.00
IVA – aliquota ALIQUOTA IVA ARTICOLO Digitale Formato: 0.00
IVA – importo totale, in euro ART_IVA Digitale Formato: 0.00
Importo totale IVA inclusa, in euro ART_SUM Digitale Formato: 0.00
Valore totale dei beni consegnati/servizi forniti – senza sconto e senza IVA nell’ordine n. 1 ORD_TOTALE1 Formato: 0.00
Sconto (importo) –
in euro
ORD_DISC Formato: 0.00
IVA – importo, in euro IVA_ORD Formato: 0.00
Valore totale dei beni consegnati/servizi forniti – IVA inclusa nell’ordine n. 1 ORD_TOTALE2 Formato: 0.00
Metodo di pagamento per l’ordine n. 1 PAYM Simbolico 1 – esentato ai sensi dell’articolo 3 pagamento senza IVA;

2 – POS virtuale;

3 – pagamento alla consegna con PPP;

4 – fornitore di servizi di pagamento;

5 – altro tipo di pagamento che non richieda il rilascio di scontrino fiscale diverso da quelli specificati nei punti da 1 a 4;

6. pagamento attestato da ricevuta fiscale.

Numero POS virtuale POS_N Simbolico NO La compilazione è obbligatoria quando il pagamento viene effettuato tramite POS virtuale collegato direttamente al conto di pagamento del soggetto obbligato.

Da compilare quando il pagamento viene effettuato tramite POS virtuale del PSP e

il commerciante ha il suo numero.

Numero di riferimento della transazione finanziaria TRANS_N Simbolico NO Se il pagamento è stato effettuato tramite POS virtuale, il campo è obbligatorio.
Identificativo del fornitore di servizi di pagamento ID_PROC Simbolico NO Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato tramite il fornitore di servizi di pagamento, il campo è obbligatorio. Deve essere indicato l’UIC e, per i soggetti esteri, il numero di partita IVA, il numero del registro delle imprese, il codice fiscale o altro, nonché il nome del fornitore di servizi di pagamento.
Numero d’ordine univoco n. 2 nel software dell’e-store ORD_N Simbolico
………………………………
Numero d’ordine univoco n. N nel software dell’e-store ORD_N
………………………………
Numero di ordini restituiti totalmente o parzialmente durante il periodo R_ORD Digitale Formato: Intero
Numero ordine restituito n. 1 (numero ordine univoco nel software dell’e-store) R_ORD_N Simbolico
Importo restituito al cliente – in euro R_IMPORTO Digitale Formato: 0.00
Data di rimborso R_DATE Data Formato

AAAA-MM-GG

Metodo di rimborso R_PAYM Simbolico 1 – su un conto di pagamento;

2 – tramite carta;

3 – in contanti;

4 – un altro.

………………………………
Numero ordine restituito N. N (numero ordine univoco nel software dell’e-store) R_ORD_N Simbolico
………………………………
Valore totale IVA inclusa di tutti gli ordini restituiti totalmente o parzialmente durante il periodo R_TOTALE Digitale Formato: 0.00

 

Bulgaria – Requisiti per i rivenditori online

Ai sensi del §1, Disposizioni aggiuntive Допълнителни разпоредби (ДР), punto 87 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС): “”Negozio elettronico – Електронен магазин ” è un software, il cui accesso avviene tramite Internet tramite un browser web o un’applicazione mobile. Attraverso di esso, vengono venduti beni e/o servizi, stipulando un contratto a distanza ai sensi dell’art. 45 della Legge sulla tutela dei consumatori (Закона за защита на потребителите) che offre al cliente la possibilità di selezionare beni/servizi tramite un carrello o in altro modo. Deve consentire all’utente di inserire i propri dati di contatto, l’indirizzo di consegna e di scegliere il metodo di pagamento.”

Obblighi dei soggetti che effettuano vendite tramite un negozio elettronico

Il 13 dicembre 2006 è stata emessa l’Ordinanza N. H-18 sulla registrazione e segnalazione tramite dispositivi fiscali delle vendite nelle strutture commerciali, requisiti per il software per la loro gestione e requisiti per le persone che effettuano vendite tramite un negozio elettronico 

Ai sensi dell‘art. 3. par. 1 dell’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006: “Ogni persona è tenuta a registrarsi e segnalare le vendite di beni o servizi da lui effettuate in o da un esercizio commerciale mediante l’emissione di una ricevuta fiscale dell’istituto finanziario o di una ricevuta dell’istituto finanziario, salvo quando il pagamento viene effettuato mediante deposito di denaro in contanti su un conto di pagamento, bonifico bancario, addebito diretto o trasferimento di denaro disponibile effettuato tramite un prestatore di servizi di pagamento ai sensi della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , o tramite bonifico postale effettuato tramite un operatore postale autorizzato per l’esecuzione di bonifici postali ai sensi della Legge sui servizi postali.”

Ai sensi dell‘art. 3. par. 1 dell’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006: “Sono tenuti a presentare informazioni all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))  le persone che vendono beni o servizi tramite un negozio elettronico, indipendentemente dal fatto che il dominio che utilizzano sia di loro proprietà, in affitto o appartenga a un’altra persona, forniscono una piattaforma per effettuare vendite su Internet e accettano pagamenti per i quali è richiesta l’emissione di una ricevuta fiscale. 

Ai sensi dell‘art. 52м par. 1 dell’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006: “ Una persona ai sensi dell’art. 3 che vende beni o servizi tramite un negozio elettronico, indipendentemente dal fatto che utilizzi il proprio dominio, un dominio in affitto o un dominio di un’altra persona che fornisce una piattaforma per effettuare vendite su Internet, deve, prima di iniziare un’attività di vendita di beni/servizi tramite un negozio elettronico, presentare informazioni elettronicamente con una firma elettronica qualificata in conformità con il Codice di procedura fiscale e di sicurezza sociale tramite un servizio elettronico nel portale dei servizi elettronici dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)), accessibile sul sito web dell’НАП (NAP), in conformità con l’allegato n. 33 (1) .

Chi vende beni o servizi tramite un negozio online e non accetta pagamenti per i quali è richiesta una ricevuta fiscale  non è tenuto a fornire informazioni all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) . Può fornire i dati a propria discrezione.

Vedere:  Modalità alternativa per la registrazione e la segnalazione delle vendite

Le informazioni che le persone che effettuano vendite tramite un negozio online sono tenute a fornire sono:

  • nome e indirizzo web dell’e-shop;
  • informazioni sulla persona che effettua vendite tramite l’e-shop;
  • tipo di merce venduta
  • sul software dell’e-store, sul tipo e sul fornitore del servizio di hosting e altri, descritti in dettaglio nell’Appendice n. 33 dell’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006.

I dati vengono inviati tramite il Portale dei Servizi Elettronici dell’НАП (NAP) , accessibile con “firma elettronica qualificata (квалифициран електронен подпис (КЕП))” prima dell’inizio dell’attività di vendita di beni o servizi tramite un negozio elettronico (art. 52м par. 1 dell’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006).

Le informazioni vengono fornite prima dell’avvio dell’attività di vendita di beni o servizi tramite un negozio elettronico (art. 52m, par. 1 del Regolamento n. H-18). Dopo l’invio delle informazioni, ai sensi dell’Allegato n. 33, il negozio elettronico viene inserito nell’Elenco pubblico dei negozi elettronici , che l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) gestisce ai sensi dell’art. 118, par. 20 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)

Anche i soggetti che accettano solo pagamenti in assenza (pagamenti in assenza tramite carta di credito o di debito solo su conti di pagamento presso banche e/o altri prestatori di servizi di pagamento con il titolare come persona obbligata) e che hanno inviato le informazioni ai sensi dell’art. Art. 52p. e dell’Allegato n. 33, punto 7 (1) dell’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006 ricevono un numero univoco per il loro negozio online.

In caso di modifica delle circostanze, inclusa la cessazione dell’attività di vendita di beni/servizi tramite un negozio elettronico, le informazioni pertinenti dovranno essere inviate entro 7 giorni dal verificarsi della modifica. Le modifiche delle circostanze sono riportate nell’Elenco pubblico dei negozi elettronici gestito dall’dell’НАП (NAP) (art. 52м par. 3 e 4 dell’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006). 

La pagina web dedicata del portale dei servizi elettronici del НАП (NAP) è “Informazioni presentate dalle persone ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. H-18/2006, che vendono beni/servizi tramite un negozio elettronico – Информация, подавана от лицата по чл. 3 от Наредба №Н-18/2006г., извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин

Le persone che effettuano vendite tramite un negozio elettronico sono obbligate a conservare le informazioni create tramite il software del negozio elettronico (database attuale e copie di archivio del database) entro i termini stabiliti dall’art. 38, comma 1 del Codice di procedura fiscale e di sicurezza sociale (Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)) e, su richiesta dell’autorità fiscale, a fornirne l’accesso con la possibilità di esportare e copiare i dati (art. 52н dell’Ordinanza N. H-18 del 13 dicembre 2006).

Al di fuori dei casi previsti dall’art. 185, comma 1, della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), chiunque commetta o consenta la commissione di una violazione ai sensi dell’art. 118 della stessa Legge o di un atto normativo di attuazione della stessa è soggetto a una sanzione pecuniaria – per le persone fisiche che non sono commercianti, da 153,39 euro a 511,29 euro, o a una sanzione patrimoniale – per le persone giuridiche e le imprese individuali, pari da 1533,88 euro a 5112,92 euro. Qualora la violazione non comporti la mancata contabilizzazione dei ricavi, si applicano le sanzioni previste dal comma 1 dell’art. 185 della Legge sull’IVA.

(1) Allegato n. 33 all’art. 52m, comma 1
Informazioni fornite dalle persone ai sensi dell’art. 52m, comma 1 e dell’art. 52p che vendono beni/servizi tramite un negozio elettronico
1. Nome dell’e-store.
2. Nome di dominio dell’e-store.
3. Informazioni sulla persona che effettua vendite tramite l’e-shop:
a) (modificato – SG, n. 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone giuridiche e le ditte individuali: UIC; denominazione; sede legale e indirizzo della direzione; indirizzo presso cui viene svolta l’attività, indirizzo e-mail per la corrispondenza; numero di telefono di contatto;
b) (modificato – SG, n. 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone fisiche: nome, cognome, indirizzo di residenza; indirizzo presso cui viene svolta l’attività; indirizzo di posta elettronica per la corrispondenza; numero di telefono di contatto.
4. Le vendite vengono effettuate tramite:
4.1. Utilizzo di un servizio per la vendita di beni/servizi su Internet (piattaforma online):
? nome della piattaforma online;
? indirizzo web della piattaforma online;
? (modificato e integrato – SG, n. 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) gestore della piattaforma online – nome, numero UIC/di identificazione, paese di stabilimento, indirizzo e-mail per la corrispondenza;
? (nuovo – SG, numero 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) nome/pseudonimo/identificativo con cui i beni/servizi vengono offerti sulla piattaforma;
? (nuovo – SG, numero 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) indirizzo web (link) che porta al negozio della persona sulla piattaforma o a una pagina con tutti i beni/servizi offerti tramite la piattaforma.
4.2. Negozio elettronico proprio/in affitto:
4.2.1. Informazioni sul proprietario del dominio:
a) per le persone stabilite nel territorio del Paese:
? (modificato – SG, n. 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone giuridiche e le ditte individuali: UIC; nome;
? (modificato – SG, numero 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone fisiche: nome e indirizzo;
b) (integrato – SG, numero 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone straniere: nome, paese di stabilimento, indirizzo, numero di registro commerciale e/o fiscale, indirizzo e-mail per la corrispondenza.
4.2.2. Dove è ospitato il sito web dell’e-store:
i. infrastruttura propria – ubicazione delle apparecchiature;
ii. viene utilizzato un servizio di hosting esterno:
A) tipologia di servizio di hosting utilizzato – descrizione;
B) informazioni sul fornitore del servizio di hosting:
a) per le persone stabilite nel territorio del Paese:
? (modificato – SG, n. 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone giuridiche e le ditte individuali: UIC; nome;
? (modificato – SG, numero 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone fisiche: nome e indirizzo;
b) (integrato – SG, numero 26 del 2019, in vigore dal 29.03.2019) per le persone straniere: nome, paese di stabilimento, indirizzo, numero di registro commerciale e/o fiscale, indirizzo e-mail per la corrispondenza.
4.2.3. Manutenzione del sito web dell’e-shop:
i. la manutenzione è effettuata dal proprietario dell’e-store;
ii. la manutenzione è assegnata a un’altra persona – dati sulla persona: nome/nomi, UIC/PIN.
4.2.4. (modificato – SG, numero 68 del 2020, in vigore dal 31.07.2020) Nome del/dei software dell’e-store.
4.2.5. Dove è archiviato il database del software dell’e-store:
i. infrastruttura propria – ubicazione delle apparecchiature;
ii. dell’infrastruttura in leasing – nome (UIC, indirizzo web) della persona da cui l’attrezzatura è stata in leasing;
iii. società di hosting: nome (UIC, indirizzo web) della società di hosting;
iv. utilizzo di un “servizio cloud” – nome (UIC, indirizzo web) del fornitore del servizio.
4.3. (nuovo – SG, n. 75 del 2019, modificato – SG, n. 68 del 2020, in vigore dal 31.07.2020) Intermediario/i per l’offerta di servizi turistici su Internet – nome dell’intermediario/i.
5. Tipologia di beni/servizi venduti – per nomenclatura.
6. Data di inizio dell’attività dell’e-store.
7. (nuovo – SG, numero 8 del 2020) Informazioni ai sensi dell’art. 52r , presentate dalle persone ai sensi dell’art. 3, comma 17 :
7.1. le modalità di pagamento offerte dal negozio online;
7.2. prestatori di servizi di pagamento con i quali è stato concluso un contratto per la fornitura di un POS virtuale o con i quali è stato concluso un contratto per la ricezione di pagamenti tramite un POS virtuale di un fornitore collegato a un conto di pagamento del fornitore;
7.3. Identificativo univoco del commerciante nel sistema del fornitore di servizi di pagamento (Merchant ID);
7.4. (modificato – SG, n. 68 del 2020, in vigore dal 31.07.2020) i conti di pagamento sui quali il soggetto obbligato riceve pagamenti derivanti da vendite di beni o servizi, indipendentemente dal fatto che siano direttamente collegati al POS virtuale fornito al soggetto dal PSP, o siano conti sui quali vengono trasferiti gli importi ricevuti tramite il POS virtuale del PSP;
7.5. adempimento delle condizioni di cui all’art. 52c ;
7.6. (modificato – SG, n. 68 del 2020, in vigore dal 31.07.2020) numero del POS virtuale, quando è direttamente collegato al conto di pagamento del soggetto obbligato;
7.7. (nuovo – SG, n. 68 del 2020, in vigore dal 31.07.2020) numero di un POS virtuale di un PSP, quando è collegato a un conto di pagamento PSP dal quale gli importi ricevuti vengono trasferiti al conto di pagamento della persona, se la persona ne ha uno.
* Quando si inviano informazioni ai sensi dell’art. 52p , l’e-store riceve un numero dall’NRA.
8. (punto precedente 7 – SG, numero 8 del 2020) Cessazione dell’attività dell’e-shop – data.
9. (punto precedente 8 – SG, numero 8 del 2020) Data di presentazione delle informazioni all’NRA.