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Bulgaria – Capitolo quattro della Ordinanza N 16 della Banca Nazionale Bulgara

ORDINANZA N. 16 DEL 29 MARZO 2018 PER IL RILASCIO DI LICENZE E AUTORIZZAZIONI ALL’ISCRIZIONE AL REGISTRO EX ART. 19 DELLA LEGGE SUI SERVIZI E SUI SISTEMI DI PAGAMENTO E SUI REQUISITI PER L’ATTIVITÀ DEI GESTORI DEI SISTEMI DI PAGAMENTO CON FINALITÀ DI REGOLAMENTO

Capitolo quattro.
SOCIETÀ DI MONETA ELETTRONICA

Artt. da 22 a 33б

Sezione I.
Emissione della licenza per la società di moneta elettronica

Domanda per il rilascio della licenza

Arte. 22. (1) La richiesta per il rilascio della licenza per l’esercizio dell’impresa di moneta elettronica deve essere presentata per iscritto alla BNB.
(2) La domanda contiene il nome, la sede legale e l’indirizzo della direzione del richiedente, una descrizione completa dell’attività di emissione di moneta elettronica che il richiedente intende svolgere, l’indirizzo e-mail e l’eventuale sito web del richiedente, nonché i dettagli di una persona da contattare in merito ai documenti forniti.

Documenti e informazioni richiesti

Arte. 23. (1) Al ricorso ex art. 22 si applicano i seguenti documenti e informazioni sul richiedente:
1. copia autenticata dello statuto o del contratto societario e, per le società in fase di costituzione, copia autenticata della decisione dell’assemblea costitutrice di costituire la società e del verbale dell’assemblea per l’elezione dell’amministratore devono essere presentati anche gli organi di gestione;
2. documenti attestanti che il capitale richiesto è stato versato ai sensi dell’art. 38 della Legge sui Servizi di Pagamento e sui Sistemi di Pagamento ; per le società in fase di costituzione è allegata la certificazione bancaria attestante che i contributi monetari sono stati versati su un conto di riscossione e per i contributi non monetari i documenti di cui all’art. 72 e 73 della Legge Commerciale ;
3. dichiarazione e documentazione dei soci/soci sulla provenienza dei fondi con cui sono stati effettuati i conferimenti a fronte delle azioni, rispettivamente quote sottoscritte, o con cui le stesse sono state acquistate;
4. codice identificativo uniforme;
5. informazioni se il richiedente è stato regolamentato o è attualmente regolamentato da un’autorità competente nel settore dei servizi finanziari;
6 . (Nuova – SG. 38 del 2020 ) dichiarazione ai sensi dell’art. 3, par. 1, punto 6 ;
7 . (punto precedente 6 – SG n. 38 del 2020) una descrizione completa dell’attività del richiedente negli ultimi 3 anni o per il periodo di esistenza della società, a meno che il richiedente non sia una società in fase di costituzione;
8 . (Precedente punto 7 – SG n. 38 del 2020) programma per lo svolgimento dell’attività, che comprende almeno:
a) una descrizione esaustiva delle attività di emissione, distribuzione e rimborso di moneta elettronica e di prestazione di servizi di pagamento che il richiedente intende svolgere, contenente l’indicazione in relazione a ciascuno dei servizi previsti di:
aa) schema del flusso dei fondi;
bb) descrizione del processo di regolamento dei fondi;
cv) bozze di contratti tra tutte le parti coinvolte nella fornitura di servizi di pagamento, compresi quelli con circuiti di carte di pagamento, se applicabili;
gg) i termini per l’esecuzione dei servizi connessi all’attività di emissione di moneta elettronica e, se applicabili, i termini per l’esecuzione delle operazioni di pagamento ai sensi dell’art. 87 e 88 della Legge sui Servizi di Pagamento e sui Sistemi di Pagamento ;
b) copia di una bozza di contratto tra l’emittente e il titolare di moneta elettronica e di una bozza di contratto quadro ai sensi dell’art . 59, par. 2 della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento per la fornitura di servizi di pagamento, se il richiedente intende fornirli;
c) numero stimato dei locali in cui il richiedente intende emettere, distribuire e riacquistare moneta elettronica o prestare servizi di pagamento, anche tramite filiali o rappresentanze, e i loro indirizzi, se applicabili;
d) descrizione delle attività accessorie all’emissione di moneta elettronica o alla prestazione di servizi di pagamento, comprese le attività ai sensi dell’art . 42, par. 1, punto 3 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , se applicabile;
e) dichiarazione dell’intenzione del richiedente di concedere finanziamenti ai sensi dell’art. 21 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento e in quali importi, se intende fornire servizi di pagamento oltre all’attività di emissione, distribuzione e rimborso di moneta elettronica;
f) una dichiarazione attestante se il richiedente acquisirà il controllo effettivo sui fondi;
g) una dichiarazione indicante se il richiedente intende emettere, distribuire e riacquistare moneta elettronica o fornire servizi di pagamento in altri Stati membri o in paesi terzi;
h) l’indicazione se il richiedente intende svolgere o sta già svolgendo nei prossimi tre anni ulteriori attività ai sensi dell’art . 42 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , diverse dalle attività di cui alla lettera “d”, compresa una descrizione della tipologia e del volume previsto delle attività;
i) le informazioni specificate negli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/08, nel caso in cui il richiedente intenda prestare servizi di pagamento ai sensi dell’art. 4, punto 7 e 8 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento ;
9 . (Precedente punto 8 – SG n. 38 del 2020) piano aziendale e budget stimato per i primi tre anni di attività, che comprendono almeno:
a) piano di sviluppo e giustificazione economica dell’attività, che comprende:
aa) le fasi di attuazione del piano di sviluppo della società in relazione all’emissione, distribuzione e rimborso di moneta elettronica o alla fornitura dei servizi di pagamento richiesti e il calendario previsto per l’attuazione del piano di sviluppo con periodi specifici per ciascuna fase;
bb) analisi completa del mercato della moneta elettronica e, se il richiedente prevede di fornire servizi di pagamento, del segmento rilevante del mercato dei servizi di pagamento, compresa la concorrenza e i vantaggi competitivi specifici dell’azienda;
cv) la descrizione dei titolari di moneta elettronica e degli utenti dei servizi di pagamento ai quali sono rivolti i servizi previsti, qualora il richiedente intenda fornire servizi di pagamento, dei materiali di marketing e dei canali distributivi;
b) bilanci sottoposti a revisione contabile degli ultimi 3 anni o del periodo di esistenza della società o una sintesi della situazione finanziaria per quelle società che non hanno ancora redatto il bilancio annuale, a meno che il richiedente non sia una società in fase di costituzione;
c) un budget stimato per i primi tre anni di attività, basato su stime realistiche, che dimostri che il richiedente è in grado di utilizzare sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati per consentire lo svolgimento affidabile della propria attività, in conformità con la linea guida 4.1 lettera “c” dal gruppo di linee guida 4.3 delle Linee guida del EBA EBA/GL/2017/09, che contiene:
aa) le previsioni di conto economico e stato patrimoniale, compresi gli scenari target e di crisi, nonché le ipotesi di base relative al volume e al valore delle operazioni, al numero di clienti, al metodo di determinazione dei prezzi, alla dimensione media delle operazioni, all’aumento previsto della soglia di redditività;
bb) (suppl. – SG. 47 del 2023 ) spiegazioni sulle principali fonti di entrate e spese, comprese le spese per la funzione di controllo interno e per le attività assegnate ai subappaltatori, se previste, passività finanziarie e immobilizzazioni ;
cv) schema e ripartizione dettagliata dei flussi di cassa stimati per il prossimo triennio;
d) le informazioni sul capitale sociale, compreso l’importo e la descrizione dettagliata degli elementi del capitale iniziale, come precisato all’art . 38 della Legge sui Servizi di Pagamento e sui Sistemi di Pagamento ;
e) (modifica -. SG. 21 del 2019 ) informazioni sull’importo minimo del capitale proprio richiesto ai sensi dell’art. 39, par. 3 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , se la società intende fornire solo servizi di emissione, distribuzione e rimborso di moneta elettronica, e ai sensi dell’art. 9, par. 1 e 2 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento per quanto riguarda i servizi di pagamento che non sono legati all’emissione di moneta elettronica, se la società prevede di fornirli, che comprende una previsione annuale del suo importo e una ripartizione per elementi di patrimonio netto per tre anni;
10. (ex punto 9 – SG. 38 del 2020) le regole e le procedure per la gestione dell’attività di una società di moneta elettronica, che coprono l’attività del richiedente, delle sue filiali e rappresentanti, che includono:
a) descrizione della struttura organizzativa in conformità con l’orientamento 5 del gruppo di orientamenti 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09, inclusa una descrizione dell’interazione del richiedente con altri fornitori di servizi di pagamento e/o sistemi di pagamento;
b) quadro di gestione e meccanismi di controllo interno in conformità con l’orientamento 8 del gruppo di orientamenti 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09, comprese procedure amministrative e contabili affidabili ed efficienti;
c) meccanismi di controllo interno utilizzati contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in conformità con la linea guida 14 del gruppo di linee guida 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09;
d) progetto di norme interne in materia di misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
e) una procedura per il monitoraggio, la gestione e il tracciamento degli incidenti legati alla sicurezza e dei reclami dei clienti legati alla sicurezza in conformità con la linea guida 9 del gruppo di linee guida 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09;
f) una procedura per la registrazione, il monitoraggio, il tracciamento e la limitazione dell’accesso ai dati sensibili sui pagamenti in conformità con l’orientamento 10 del gruppo di orientamenti 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09;
g) misure per garantire la continuità operativa in conformità con l’orientamento 11 del gruppo di orientamenti 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09, inclusa una chiara descrizione dei processi più importanti, piani di emergenza efficaci e una procedura per test periodici e revisione dell’adeguatezza e l’efficacia di questi piani;
h) i principi applicati nella raccolta di dati statistici su performance, operazioni e frodi in conformità all’orientamento 12 del gruppo di orientamenti 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09;
i) regole di sicurezza in conformità alla linea guida 13 del gruppo di linee guida 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09;
11. (precedente punto 10 – SG n. 38 del 2020 ) misure per proteggere i fondi dei detentori di moneta elettronica e/o degli utenti dei servizi di pagamento, nonché gli strumenti di pagamento utilizzati secondo la linea guida 7.1 delle linee guida del gruppo 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09;
12 . (punto precedente 11 – SG n. 38 del 2020) l’elenco delle persone che gestiscono e rappresentano il richiedente e i membri dei suoi organi di amministrazione e vigilanza;
13 . (precedente punto 12 – SG n. 38 del 2020) l’elenco dei soci/soci e delle azioni/partecipazioni del capitale da essi posseduti, contenente il loro codice identificativo univoco o i dati personali secondo un documento di identità;
14. (punto precedente 13 – SG n. 38 del 2020) schema che mostra la struttura del richiedente, che comprende il nome e la percentuale di partecipazione (nel capitale/diritto di voto) di ogni persona che possiede o possiederà direttamente o indirettamente titoli qualificati partecipazione ai sensi dell’art . 4, comma 1, punto 36 del Regolamento (UE) n. 575/2013 nel capitale del soggetto richiedente, indicando i soggetti che si intendono titolari di partecipazione qualificata;
15 . (ex punto 14 – SG. 38 del 2020 ) elenco delle persone che possiedono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi dell’art . 4, comma 1, punto 36 del Regolamento (UE) n. 575/2013 nel capitale del soggetto richiedente, contenente l’indicazione per ciascuno dei soggetti del numero e della tipologia delle azioni o altre partecipazioni che sono state sottoscritte o saranno sottoscritte, nonché del valore nominale di tali azioni o altre partecipazioni;
16 . (Nuova – SG n. 38 del 2020 ) elenco delle persone che detengono il tre per cento o più delle azioni/quote di società o diritti di voto sulle azioni/quote di società nel capitale del richiedente, con l’indicazione di ciascuna persona in numero e la tipologia delle azioni o altre partecipazioni che sono state sottoscritte o saranno sottoscritte, nonché il valore nominale di tali azioni o altre partecipazioni;
17 . (punto precedente 15 – SG. 38 del 2020) descrizione del gruppo a cui appartiene il richiedente e, se del caso, informazioni sulla società madre;
18 . (punto precedente 16 – SG n. 38 del 2020 ) elenco delle persone con le quali il richiedente è strettamente imparentato ai sensi dell’art . 4, comma 1, punto 38 del Regolamento (UE) n. 575/2013 , contenente l’indicazione della natura degli stretti legami rispetto a ciascuno dei soggetti;
19 . (punto precedente 17 – SG. N. 38 del 2020) documenti e informazioni ai sensi dell’art. 25 per i dirigenti e rappresentanti della ricorrente e per i membri dei suoi organi di amministrazione e vigilanza;
20 . (precedente punto 18 – SG. N. 38 del 2020) documenti e informazioni ai sensi dell’art. 26 per i soggetti titolari di una partecipazione qualificata;
21 . (Nuova – SG. 38 del 2020) documenti e informazioni ai sensi dell’art. 27a per le persone che detengono almeno il 3% delle azioni/quote di società o diritti di voto su azioni/quote di società;
22 . (punto precedente 19 – SG. N. 38 del 2020) documenti e informazioni ai sensi dell’art. 32 per le rappresentanze e le filiali di cui si avvale il richiedente, qualora intenda averne;
23 . (Nuova – SG. 38 del 2020) documenti e informazioni in conformità con le linee guida EBA EBA/GL/2019/02, nel caso in cui il richiedente intenda affidare a un subappaltatore l’attuazione delle funzioni operative;
24 . (ex art. 20 modificato – SG. 38 del 2020) dati identificativi delle persone determinate ai sensi dell’art. 10, par. 4, punto 14 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento società di revisione, revisore contabile iscritto ai sensi della Legge sulla revisione finanziaria indipendente , con indicazione del nome, della sede e dell’indirizzo della direzione e dei dettagli di contatto;
25 . (ex punto 21 – SG. 38 del 2020 ) un contratto di assicurazione o altro documento equivalente che conferma l’esistenza di un’assicurazione di “responsabilità professionale” o altra garanzia comparabile, con un importo di copertura conforme alle linee guida dell’EBA EBA /GL/2017/08, indicante la copertura dei relativi obblighi, nel caso in cui il richiedente intenda prestare i servizi di pagamento di cui all’art. 4, punto 7 e 8 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento ;
26. (precedente punto 22 – SG. 38 del 2020) documento relativo al modo in cui il richiedente ha calcolato il valore minimo dell’assicurazione “Responsabilità professionale” o altra garanzia comparabile in conformità con i requisiti delle Linee guida EBA/ GL/ 2017/08, comprensivo di tutte le componenti applicabili di cui all’art. 14 formula, nel caso in cui il richiedente intenda prestare i servizi di pagamento di cui all’art. 4, punto 7 e 8 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento ;
27 . (precedente punto 23 – SG n. 38 del 2020) dichiarazione che le informazioni allegate alla domanda e i documenti allegati alla domanda sono aggiornati, completi e affidabili;
28 . (ex punto 24 – SG. N. 38 del 2020) documento per il compenso pagato ai sensi dell’art. 70 .
(2) Le disposizioni dell’art . 3, par. 2 – 9 .

Requisiti di qualificazione, esperienza professionale e onorabilità

Arte. 24. Per le persone che gestiscono e rappresentano la ricorrente, per i membri dei suoi organi di amministrazione e di vigilanza, nonché per le persone fisiche che possiedono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata nel capitale della ricorrente, e per le persone che per legge rappresentare le persone giuridiche, titolari di una partecipazione qualificata, diretta o indiretta, nel capitale della richiedente, si applicano le disposizioni dell’art . 4, par. 1, 2 e 4 .

Dati sui dirigenti e rappresentanti del richiedente e sui membri dei suoi organi di gestione e di vigilanza

Arte. 25. I documenti e le informazioni di cui all’art. 5 .

Dati relativi ai soggetti titolari di una partecipazione qualificata

Arte. 26. (1) Per qualsiasi persona fisica o giuridica che possiede o ha registrato una partecipazione qualificata diretta o indiretta ai sensi dell’art . 4, comma 1, punto 36 del Regolamento (UE) n. 575/2013 nel capitale della società richiedente, i documenti e le informazioni di cui all’art. 6, par. 1 e 2 .
(2) Il richiedente non presenta documenti e informazioni ai sensi dell’art. 6, par. 2 , quando la persona giuridica che possiede o ha registrato una partecipazione qualificata è la BNB o un prestatore di servizi di pagamento autorizzato dalla BNB. In questo caso, la Banca nazionale bulgara può richiedere la fornitura di documenti e informazioni aggiuntivi per certificare la conformità ai requisiti pertinenti ai sensi della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento .

Approvazione per l’acquisizione del controllo della partecipazione azionaria

Arte. 27. Una persona fisica o giuridica che desidera ottenere la previa approvazione della BNB ai sensi dell’art . 14 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento ad acquisire o ad aumentare, direttamente o indirettamente, azioni/quote di società o diritti di voto su azioni/quote di società della società di moneta elettronica autorizzata dalla BNB, se a seguito dell’acquisizione la sua partecipazione diventa qualificato ai sensi dell’art . 4, comma 1, punto 36 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ovvero se tale partecipazione raggiunge o supera le soglie del 20, 30 o 50 per cento delle azioni/società o dei diritti di voto sulle azioni/società, nonché quando la società di moneta elettronica diventa una società affiliata, deve presentare una richiesta scritta alla BNB per la sua decisione acquisizione alla quale vengono forniti i documenti e le informazioni di cui all’art. 7 .

Notifica in caso di acquisizione di tre o più del tre per cento di azioni/azioni di società o diritti di voto su azioni/azioni di società

Arte. 27a. (Nuova – SG. 38 del 2020) Chi acquisisce tre o più per cento di azioni/quote di società o diritti di voto su azioni/quote di persone in una società di moneta elettronica autorizzata dalla BNB deve presentare una notifica scritta alla BNB, a alla quale allega la documentazione e le informazioni di cui all’art. 7a .

Valutazione delle informazioni sugli stretti collaboratori

Arte. 27b. (Nuova – SG. 47 del 2024) Per la valutazione delle informazioni relative a persone vicine ai sensi dell’art. 24 , art. 26, par. 1 e dell’art. 27 si applica conseguentemente l’art. 7b .

Sezione II.
Capitale di una società di moneta elettronica e obblighi di informazione (Titolo aggiuntivo – SG n. 38 del 2020, modificata – SG n. 47 del 2024)

Sezione II.
Capitale sociale di moneta elettronica e misure di protezione (Titolo aggiuntivo – SG n. 38 del 2020)

Sezione II.
Capitale di una società di moneta elettronica

Condizioni generali

Arte. 28. (1) Nel capitale iniziale ai sensi dell’art. 38 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , che la società di moneta elettronica deve possedere al momento dell’ottenimento della licenza, comprende uno o più degli elementi di cui all’art. 8, par. 1, punto 1 – 5 .
(2) Per il capitale iniziale della società di moneta elettronica si applicano le disposizioni dell’art . 8, par. 2 e 3 .
(3) In qualsiasi momento dello svolgimento dell’attività, la società di moneta elettronica è tenuta a possedere un capitale proprio per un importo che non può scendere al di sotto del maggiore dei valori di cui all’art. 38 o ai sensi dell’art. 39, par. 2 – 6 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento .
(4) Se la società di moneta elettronica appartiene allo stesso gruppo al quale appartiene anche un’altra società di moneta elettronica, un istituto di credito, un istituto di pagamento, un intermediario di investimenti, una società di gestione patrimoniale o una compagnia di assicurazione o di riassicurazione, gli elementi che soddisfano le condizioni del capitale proprio non possono essere utilizzato più di una volta nel calcolo. Tale obbligo si applica anche quando l’impresa di moneta elettronica svolge le ulteriori attività previste dall’art. 42 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento .
(5) Quando la società di moneta elettronica svolge una delle attività aggiuntive di cui all’art. 42 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento e il valore della moneta elettronica in circolazione non è noto in anticipo, la società di moneta elettronica può calcolare l’importo del capitale proprio sulla base di una quota rappresentativa, che si presuppone venga utilizzata per l’emissione di moneta elettronica se tale quota rappresentativa può essere ragionevolmente stimata sulla base di dati storici e in modo soddisfacente.
(6) Quando la società di moneta elettronica non ha svolto attività economica per un periodo sufficientemente lungo, i requisiti per l’importo del capitale proprio sono calcolati sulla base dei dati stimati della moneta elettronica in circolazione, supportati dal piano aziendale presentato, che sono soggetti a correzioni nel presente piano aziendale.

(7) (Nuova – SG. 38 del 2020 ) Una società di moneta elettronica deve informare immediatamente la BNB quando la sua solvibilità è in pericolo o il capitale proprio della società di moneta elettronica è sceso al di sotto del maggiore dei valori di cui all’art. 38 o ai sensi dell’art. 39, par. 2 – 6 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento .

 

Dichiarazioni patrimoniali

Arte. 29. (1) La società di moneta elettronica redige un conto patrimoniale sulla base del bilancio dell’ultima data di ogni trimestre. Il rapporto viene presentato al dipartimento “Banking” della BNB entro il 15 del mese successivo al periodo di riferimento trimestrale.
(2) La Banca nazionale bulgara può richiedere alla società di moneta elettronica di fornire la relazione sul patrimonio netto ai sensi del par. 1 con diversa periodicità e termine per la presentazione della relazione.
(3) La Banca nazionale bulgara può richiedere alla società di moneta elettronica di fornire informazioni sul patrimonio netto su base consolidata per un determinato periodo.

(4) Il vicegovernatore responsabile del dipartimento “Banche” della BNB determina con istruzioni la forma e il contenuto del rapporto di cui al par. 1.

 

Ulteriori informazioni

Arte. 30. L’impresa di moneta elettronica è tenuta a comunicare alla BNB le ulteriori attività previste dall’art. 42 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , che intende effettuare, entro un mese prima di iniziare ad effettuarli.

 

Obblighi di informazione da parte della società di moneta elettronica

Arte. 31. (1) Una società autorizzata ad operare come società di moneta elettronica fornisce alla BNB il conto annuale e il conto semestrale ai sensi dell’art . 12, par. 1 e 2 .
(2) (abrogato – SG. 38 del 2020)

Fornire informazioni sugli account di sicurezza

Arte. 31a. (Nuova – SG. 38 del 2020) Una società autorizzata ad operare come società di moneta elettronica fornisce alla BNB informazioni sui conti protetti aperti ai sensi dell’art. 12a .

Fornitura di informazioni sui prestiti concessi

Arte. 31b. (Nuova – SG. 83 del 2022) Una società di moneta elettronica che concede prestiti ai sensi dell’art. 21 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , fornisce alla BNB informazioni sui prestiti concessi ai sensi dell’art. 12b .

Fornitura di informazioni sui reclami ricevuti

Arte. 31c. (Nuova – SG. 47 del 2024) La Società di moneta elettronica informa la BNB sul numero e sul tipo di reclami ricevuti in relazione all’emissione di moneta elettronica e alla fornitura di servizi di pagamento ai sensi dell’art. 12c .

Sezione III.
Rappresentanti, succursali e subappaltatori di una società di moneta elettronica (Titolo modificato e integrato – SG n. 38 del 2020)

Sezione III.
Rappresentanti e filiali di una società di moneta elettronica

Rappresentante e della filiale

Arte. 32. (1) Una società di moneta elettronica non può emettere moneta elettronica tramite rappresentanti.
(2) Una società di moneta elettronica può distribuire e riacquistare moneta elettronica e fornire servizi di pagamento tramite rappresentanti.
(3) Quando una società di moneta elettronica autorizzata dalla BNB intende svolgere sul territorio della Repubblica di Bulgaria tramite un rappresentante quanto specificato nel par. 2 attività, presentare alla BNB i seguenti documenti e informazioni:
1. descrizione dei servizi che la società di moneta elettronica presterà tramite il rappresentante;
2. i documenti e le informazioni di cui all’art. 15, par. 1, punto 1, 2, 4, 5, 6 e 7 .
(4) Se il rappresentante è una società autorizzata o registrata dalla BNB, la società di moneta elettronica può fornire alla BNB solo informazioni sulla data e sul numero delle informazioni già presentate alla BNB in ​​conformità con i requisiti di un altro atto normativo , che soddisfa il contenuto e il volume delle informazioni richieste dal par. 3 informazioni.
(5) Se un’impresa di moneta elettronica autorizzata dalla BNB intende svolgere le attività di cui al par. 2 attività tramite un rappresentante sul territorio di un altro Stato membro, presentare alla BNB una descrizione dei servizi che la società di moneta elettronica presterà tramite il rappresentante, nonché i documenti e le informazioni di cui all’art. 15, par. 3 .
(6) Quando una società di moneta elettronica autorizzata dalla BNB intende svolgere attività tramite una filiale nel territorio di un altro Stato membro, deve presentare alla BNB una descrizione dei servizi che la società di moneta elettronica svolgerà tramite la filiale, nonché documenti e informazioni di cui all’art. 15, par. 4 .
(7) Entro 7 giorni dalla notifica alla società di moneta elettronica della decisione della BNB di registrare il rappresentante o la succursale ai sensi dell’art. 32, par. 7 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento, la società di moneta elettronica comunica alla BNB la data a partire dalla quale inizierà ad operare tramite una rappresentanza o una filiale nel territorio di un altro Stato membro.
(8) L’iscrizione, il rifiuto dell’iscrizione e la cancellazione di un rappresentante o di una filiale di una società di moneta elettronica da parte della BNB nel registro da essa tenuto ai sensi dell’art. 19 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento sarà effettuato per ordine del vicedirettore responsabile del dipartimento “Banche”, per i motivi previsti dall’art . 43 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento .
(9) Le società di moneta elettronica autorizzate nella Repubblica di Bulgaria, che operano direttamente o tramite una filiale o svolgono le attività di cui al par. 2 attività tramite rappresentante nel territorio di altro Stato membro dopo aver adempiuto ai requisiti di cui all’art. 43 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento .
(10) Un rappresentante di una società di moneta elettronica non può svolgere le attività di cui al par. 2 tramite terzi.
(11) (Nuova – SG. 38 del 2020) I documenti e le informazioni di cui al par. 3, 5 e 6 sono presentati in bulgaro. Tutti i documenti in lingua straniera devono essere presentati in originale e accompagnati da una traduzione in bulgaro, inoltre i documenti ufficiali presentati devono essere legalizzati secondo i requisiti della legislazione vigente.
(12) (Nuova – SG. 38 del 2020) Documento sotto il par. 3, 5 e 6 possono essere sostituiti da una dichiarazione autenticata nei casi in cui l’ordinamento giuridico del Paese estero non preveda il rilascio di una dichiarazione autenticata da un documento ufficiale rilasciato dalle autorità competenti di detto Paese.
(13) (Precedente par. 11 -. SG. 38 del 2020, modificata -. SG. 23 del 2021, in vigore dal 19.03.2021) In caso di modifica dei dati di cui al par. 3, 5 e 6, l’impresa di moneta elettronica fornisce alla BNB i documenti e le informazioni rilevanti entro 14 giorni dall’avvenuto cambiamento.
(14) (Nuova – SG. 47 del 2024 ) Entro 14 giorni dall’inizio dell’attività tramite un rappresentante, la società di moneta elettronica ne informa la BNB. Nel caso in cui una società di moneta elettronica non inizi ad operare tramite un rappresentante entro tre mesi dall’iscrizione nel registro di cui all’art. 19 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento o dalla data di cui al par. 7, l’impresa di moneta elettronica presenta alla BNB una richiesta di cancellazione del rappresentante dal registro.

Punto di contatto centrale

Arte. 33. (1) Una società di moneta elettronica, autorizzata in un altro Stato membro, che svolge sul territorio della Repubblica di Bulgaria le attività di cui all’art. 32, par. 2 attraverso rappresentanti, dovrebbe istituire un punto di contatto centrale nella Repubblica di Bulgaria, nel caso in cui:
1. (modifica -. SG. 23 del 2021, in vigore dal 19.03.2021) Il numero totale dei rappresentanti attraverso i quali la società di moneta elettronica svolge attività nel territorio della Repubblica di Bulgaria secondo il diritto di stabilimento è: dieci piccoli;
2 . (modifica -. SG. 23 del 2021, in vigore dal 19.03.2021) il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel territorio della Repubblica di Bulgaria attraverso rappresentanti in virtù del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi per anno solare precedente, comprese le operazioni di pagamento avviate in occasione della prestazione del servizio di cui all’art. 4, punto 7 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , supera i 6 milioni BGN o il loro controvalore in un’altra valuta e la società di moneta elettronica opera sul territorio della Repubblica di Bulgaria secondo il diritto di stabilimento attraverso almeno due rappresentanti; O
3 . (modifica e integrazione -. SG. 23 del 2021, in vigore dal 19.03.2021) il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel territorio della Repubblica di Bulgaria tramite rappresentanti in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi per l’anno civile precedente, incluso il numero delle operazioni di pagamento ai sensi dell’art. 4, punto 7 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , supera le 100.000 transazioni e la società di moneta elettronica opera sul territorio della Repubblica di Bulgaria secondo il diritto di stabilimento attraverso almeno due rappresentanti.
(2) (Modifica e integrazioni -. SG. 23 del 2021, in vigore dal 19.03.2021) La società di moneta elettronica affida all’unità centrale di contatto la comunicazione e il reporting di informazioni alla BNB riguardanti le attività dei rappresentanti della società. per la moneta elettronica sul territorio della Repubblica di Bulgaria, compresa la fornitura di informazioni sul rispetto dei requisiti dei capitoli quattro e cinque della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento e fornitura di dati statistici riguardanti i servizi di pagamento prestati e la moneta elettronica distribuita sul territorio della Repubblica di Bulgaria, nonché la presentazione alla BNB del rapporto ai sensi dell’art. 51, par. 2 ed eventualmente, ai sensi dell’art. 51, par. 1 dell’Ordinanza BNB n. 3 del 2018. sui termini e sulle condizioni per l’apertura dei conti di pagamento, per l’esecuzione delle operazioni di pagamento e per l’utilizzo degli strumenti di pagamento . Il punto di contatto centrale funge da punto di contatto unico per la società di moneta elettronica nei suoi rapporti con le autorità competenti dello Stato membro mittente e con la BNB, anche fornendo documenti e informazioni alle autorità competenti su richiesta. L’unità centrale di contatto facilita le autorità competenti dello Stato membro mittente o della BNB nello svolgimento dei controlli di vigilanza dei rappresentanti e nell’attuazione delle misure di vigilanza imposte dalle autorità competenti.
(3) La società di moneta elettronica fornisce alla BNB i documenti e le informazioni di cui all’art. 16, par 3 in relazione all’istituzione di un punto di contatto centrale.
(4) (modifica -. SG. 23 del 2021, in vigore dal 19.03.2021) In caso di modifica dei dati di cui al par. 3 la società di moneta elettronica fornisce alla BNB i documenti e le informazioni rilevanti entro 14 giorni dal verificarsi della modifica.
(5) La società di moneta elettronica fornisce alla BNB i documenti e le informazioni di cui al par. 3 fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello solare in cui si verifica una delle circostanze di cui al par. 1.

Attività in outsourcing

Arte. 33a. (Nuova – SG. 38 del 2020) Una società di moneta elettronica affida a un subappaltatore l’esecuzione delle funzioni operative ai sensi dell’art. 16a .

Sezione IV.
Trasformazione di una società di moneta elettronica (Nuova – SG n. 83 del 2022)

(Nuova – SG. 83 del 2022) (1) Una società di moneta elettronica deve essere convertita ai sensi dell’art. 16b .
(2) Le disposizioni dell’art . 16c .

 

Bulgaria – Documenti per la licenza di un istituto di pagamento e di una società di moneta elettronica e per la registrazione di un fornitore di servizi di informazione sui conti

Bulgaria – Documenti per la licenza di un istituto di pagamento e di una società di moneta elettronica e per la registrazione di un fornitore di servizi di informazione sui conti

QUESTIONARIO-DICHIARAZIONE

PER QUALIFICHE, ESPERIENZA PROFESSIONALE E BUONA REPUTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 5, AL. 1, t. 2 DELL’ORDINANZA N. 16 DELLA BNB

 

  1. Dati generali

1.1. Nome ed EIC dell’azienda che desidera ottenere una licenza:

__________________________________________________________________________

1.2. Nome ed EIC della succursale/rappresentante della persona al punto 1.1 o di un istituto di pagamento o società di moneta elettronica autorizzato, nome corrispondente ed EIC dell’istituto di pagamento o società di moneta elettronica autorizzato:

__________________________________________________________________________

 (nel caso in cui sia compilato dalle persone che gestiscono e rappresentano le filiali o dai rappresentanti della società di cui al punto 1.1 o di un istituto di pagamento o di una società di moneta elettronica abilitato)

1.3. Posizione della persona che dirige e rappresenta la società di cui al punto 1.1 (o la succursale/rappresentante della persona di cui al punto 1.2):

__________________________________________________________________________

1.4. Data in cui viene assunta questa posizione: _______________________________________

1.5. Posizione Responsabilità, Doveri e Poteri:

__________________________________________________________________________

  1. Dati personali della persona che dirige e rappresenta o che è membro di un organo di direzione e vigilanza della società di cui al punto 1.1 (rispettivamente dati anagrafici della persona che dirige e rappresenta la succursale/rappresentante di cui al punto 1.2)

2.1. Nome, cognome e cognome: __________________________________________________

2.2. Data e luogo di nascita: ____________________________________________________

2.3. EGN/ENCH: _________________________________________________________________

2.4. Nazionalità: ___________________________________________________________

2.5. Genere: __________________________________________________________________________

2.6. Residenza: ___________________________________________________________

2.7. Indirizzo attuale, se diverso da quello permanente: _________________________

2.8. Numero di telefono: __________________________________________________________

2.9. Indirizzo e-mail: _____________________________________________________________

2.10. Il tuo nome è cambiato?

NO
   
   

(Se “sì” – inserire le informazioni ai punti 2.10.1 – 2.10.3.)

2.10.1. Nome precedente: __________________________________________________________

2.10.2. Data di modifica (gg/mm/aaaa): __________________________________________

2.10.3. Motivo della modifica: _________________________________________________

  1. Istruzione e qualificazione professionale

3.1. Istruzione:

3.1.1. Tipologia di studi (indicare i titoli di studio e di qualificazione acquisiti e le specialità per le quali sono stati acquisiti):

__________________________________________________________________________

3.1.2. Istituzione scolastica, anno del titolo di studio e di qualificazione acquisito:

__________________________________________________________________________

3.2. Conoscenza delle lingue straniere:

Lingua Livello di competenza (Livello di conoscenza di una lingua straniera secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.)
   
   

(Se parli più di 2 lingue straniere, aggiungi campi aggiuntivi.)

3.3. Qualifica professionale:

3.3.1. Qualifica acquisita, data di acquisizione, ente che ha rilasciato il certificato di qualifica:

__________________________________________________________________________

3.3.2. Qualifica acquisita, data di acquisizione, ente che ha rilasciato il certificato di qualifica:

__________________________________________________________________________

(per maggiori informazioni continua l’elenco)

 

 

  1. Esperienza professionale

4.1. Luogo di lavoro: ___________________________________________________________________

4.1.1. Posizione mantenuta: __________________________________________________________

4.1.2. Periodo (gg/mm/aaaa)

Da Fino a
   

4.1.3. Indirizzo del posto di lavoro, tel. numero e indirizzo email:

__________________________________________________________________________

4.2. Luogo di lavoro: ___________________________________________________________

4.2.1. Posizione mantenuta: ___________________________________________________________

4.2.2. Periodo (gg/mm/aaaa)

Da Fino a
   

4.2.3. Indirizzo del posto di lavoro, tel. numero e indirizzo email:

__________________________________________________________________________

  1. Informazioni sulle società in cui la persona che dirige e rappresenta o che è membro dell’organo di amministrazione e vigilanza della società al punto 1.1 (rispettivamente, la persona che gestisce e rappresenta la succursale/rappresentante di cui al punto 1.2), possiede/ha posseduto negli ultimi 5 anni una quota qualificata del capitale

5.1.1. Nome e EIC della società, sede e indirizzo della direzione:

_______________________________________________________________________

5.1.2. Percentuale di partecipazione al capitale, numero di azioni e importo nominale totale in BGN:

Condividere (%) Numero di azioni/

partizioni

Importo nominale totale (BGN)
     

5.1.3. Data di acquisizione della partecipazione (gg/mm/aaaa): ___________________________

5.1.4. Data di modifica (gg/mm/aaaa): __________________________________________

 

 

 

5.1.5. Sono stati/sono attualmente in corso controlli contro la società?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare il tipo e l’importo dell’obbligazione; i motivi per cui è stata ottenuta l’esecuzione forzata e come si è conclusa l’esecuzione forzata.)

__________________________________________________________________________

5.1.6. La società è stata/è attualmente soggetta a pignoramenti, privilegi o altre misure esecutive?

NO
   

(Se la risposta è “sì”, indicare cosa e per quali compiti.)

__________________________________________________________________________

5.1.7. La società è stata sciolta per fallimento o si trova attualmente in una procedura fallimentare?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare il numero e la data della decisione di chiusura della procedura fallimentare e di cancellazione della società, rispettivamente il numero e la data della decisione con cui è stata avviata la procedura fallimentare.)

__________________________________________________________________________

5.2.1. Nome e EIC della società, sede e indirizzo della direzione:

__________________________________________________________________________

5.2.2. Percentuale di partecipazione al capitale, numero di azioni e importo nominale totale in BGN:

Condividere (%) Numero di azioni/

partizioni

Importo nominale totale (BGN)
     

5.2.3. Data di acquisizione della partecipazione (gg/mm/aaaa): __________________________

5.2.4. Data di modifica (gg/mm/aaaa): _________________________________________

 

 

 

5.2.5. Sono stati/sono attualmente in corso controlli contro la società?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare il tipo e l’importo dell’obbligazione; i motivi per cui è stata raggiunta l’esecuzione forzata e come si è conclusa l’esecuzione forzata.)

__________________________________________________________________________

5.2.6. La società è stata/è attualmente soggetta a pignoramenti, privilegi o altre misure esecutive?

NO
   

(Se la risposta è “sì”, indicare cosa e per quali compiti.)

__________________________________________________________________________

5.2.7. La società è stata sciolta per fallimento o si trova attualmente in una procedura fallimentare?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare il numero e la data di conclusione della procedura di fallimento e di liquidazione della società, rispettivamente il numero e la data della decisione con la quale è stata avviata la procedura di fallimento.)

__________________________________________________________________________

  1. Informazioni sulle società nelle quali la persona che dirige e rappresenta o che è membro di un organo di amministrazione e vigilanza della società al punto 1.1 (rispettivamente, il soggetto che dirige e rappresenta la succursale/rappresentante di cui al punto 1.2), esercita/o ha esercitato il controllo negli ultimi 5 anni

6.1. Nome della società, sede e indirizzo della direzione, EIC:

__________________________________________________________________________

6.2. Modalità di esercizio del controllo sulla società:

__________________________________________________________________________

6.3. Data a partire dalla quale eserciti il ​​controllo (gg/mm/aaaa): _______________________

6.4. Data di modifica (gg/mm/aaaa): ____________________________________________________________

 

 

 

6.5. Sono stati/sono attualmente in corso controlli contro la società?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare il tipo e l’importo dell’obbligazione; i motivi per cui è stata raggiunta l’esecuzione forzata e come si è conclusa l’esecuzione forzata.)

__________________________________________________________________________

6.6. La società è stata/è attualmente soggetta a pignoramenti, privilegi o altre misure esecutive?

NO
   

(Se la risposta è “sì”, indicare cosa e per quali compiti.)

__________________________________________________________________________

6.7. La società è stata sciolta per fallimento o si trova attualmente in una procedura fallimentare?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare il numero e la data della decisione di chiusura della procedura fallimentare e di cancellazione della società, rispettivamente il numero e la data della decisione con cui è stata avviata la procedura fallimentare.)

__________________________________________________________________________

  1. Informazioni sulla disciplina/correttezza finanziaria della persona che dirige e rappresenta o che fa parte di un organo di amministrazione e vigilanza della società al punto 1.1 (rispettivamente, il soggetto che dirige e rappresenta la succursale/rappresentante di cui al punto 1.2)

7.1. Sei/sei stato in ritardo?

NO
   

(Se rispondi “sì” – indica il tipo e l’importo di tali obblighi, nonché a chi sono dovuti tali obblighi (Stato, comune, banca, terzi.)

__________________________________________________________________________

7.2. Come sono stati rimborsati i tuoi obblighi ai sensi della voce 7.1?

__________________________________________________________________________

 

 

7.3. L’esecuzione è stata/è attualmente pendente nei tuoi confronti?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare il tipo e l’importo dell’obbligazione; i motivi per cui è stata ottenuta l’esecuzione forzata e come si è conclusa l’esecuzione forzata.)

__________________________________________________________________________

7.4. Sei stato sottoposto a sanzioni amministrative per violazioni della normativa fiscale?

NO
   

(Se la risposta è “sì”, indicare il motivo dell’imposizione di una sanzione amministrativa, nonché il tipo di sanzione imposta.)

__________________________________________________________________________

7.5. Al momento sono stati avviati nei vostri confronti procedimenti penali amministrativi per violazioni della normativa fiscale?

NO
   

(Se la risposta è “sì” indicare la violazione per la quale è stato avviato il procedimento penale amministrativo, nonché lo stadio in cui si trova.)

__________________________________________________________________________

7.6. Indica l’importo dell’imposta sul reddito personale da te pagata negli ultimi 2 anni:

Anno Importo (migliaia di BGN)
   
   
  1. Informazioni sulla disciplina/correttezza finanziaria della società al punto 1.1 (o la succursale/rappresentante di cui al punto 1.2)

8.1. La società è/era in arretrato?

NO
   

(Se rispondi “sì” – indica il tipo e l’importo di tali obblighi, nonché a chi sono dovuti tali obblighi (Stato, comune, banca, terzi.)

__________________________________________________________________________

 

8.2. Come sono state rimborsate le passività della società alla voce 8.1?

__________________________________________________________________________

8.3. Sono stati/sono attualmente in corso controlli contro la società?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare il tipo e l’importo dell’obbligazione; i motivi per cui è stata ottenuta l’esecuzione forzata e come si è conclusa l’esecuzione forzata.)

__________________________________________________________________________

8.4. Sono state comminate sanzioni amministrative alla società per violazioni della normativa fiscale?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare il motivo dell’irrogazione di una sanzione amministrativa, nonché il tipo di sanzione irrogata)

__________________________________________________________________________

8.5. Allo stato sono stati avviati procedimenti penali amministrativi a carico della società per violazioni della normativa fiscale?

NO
   

(Se la risposta è “sì” indicare la violazione per la quale è stato avviato il procedimento penale amministrativo e in quale fase si trova)

__________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Rapporti con le autorità competenti

9.1. Sono state imposte sanzioni amministrative o misure amministrative coercitive per violazione di leggi e regolamenti applicabili alle attività di imprese del settore bancario o finanziario, compresi un istituto di pagamento, una società di moneta elettronica o un fornitore di servizi di informazione sui conti, paragonabili a banche, istituti o società assimilabili alle banche, a Lei o ad una società: 1) nella quale ha ricoperto un incarico con funzioni dirigenziali (“Incarichi con funzioni dirigenziali” ai sensi del § 1, punto 1 del le disposizioni aggiuntive dell’ordinanza n. 20 del 2009 sul rilascio delle approvazioni per i membri del consiglio di amministrazione (consiglio di amministrazione) e del consiglio di sorveglianza di un ente creditizio e i requisiti relativi all’esercizio delle loro funzioni.); 2) su cui eserciti o hai esercitato il controllo; 3) in cui possiedi o hai posseduto una partecipazione qualificata?

NO
   

(In caso di risposta affermativa – indicare la denominazione sociale e la Cai della società; la carica ricoperta, le rispettive modalità di esercizio del controllo, la percentuale di partecipazione qualificata posseduta; le norme di legge violate, la data e il numero delle atto che irroga la sanzione o misura e l’autorità che l’ha emessa.)

__________________________________________________________________________

9.2. È a conoscenza di procedimenti pendenti per l’irrogazione di sanzioni amministrative o misure amministrative coercitive di cui al punto 9.1?

NO
   

(In caso di risposta “sì” – indicare la denominazione sociale e l’EIC della società; la carica ricoperta, rispettivamente le modalità di esercizio del controllo, la percentuale di partecipazione qualificata posseduta; le disposizioni di legge violate, la data di avvio dell’operazione procedimento; l’autorità che si è costituita.)

________________________________________________________________________________

9.3. Sei stato licenziato sulla base di un provvedimento amministrativo coercitivo da una posizione con funzioni dirigenziali di un’impresa del settore bancario o finanziario, compreso un istituto di pagamento, una società di moneta elettronica o un fornitore di servizi di informazione sui conti, un istituto paragonabile a una banca? o paragonabile alla società bancaria?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare la denominazione e la CIE della società, la carica ricoperta, il motivo della revoca dalla carica, la data e il numero dell’atto di revoca dalla carica e l’autorità che l’ha emessa.)

__________________________________________________________________________

 

 

 

9.4. Il rilascio della licenza per svolgere un’attività soggetta a licenza da parte della Banca nazionale bulgara, della Commissione di vigilanza finanziaria o di un’autorità competente in un altro paese è stato rifiutato a una società: 1) nella quale hai ricoperto una posizione con funzioni di gestione? ; 2) su cui eserciti o hai esercitato il controllo; 3) in cui possiedi o hai posseduto una partecipazione qualificata?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare l’oggetto della licenza; l’autorità competente che ha rifiutato il rilascio della licenza; nome ed EIC della società; posizione ricoperta, corrispondente modalità di esercizio del controllo, percentuale di partecipazione qualificata posseduta, motivo della rifiuto; numero e data dell’atto con cui è stata rifiutata la licenza.)

__________________________________________________________________________

9.5. È stata revocata una licenza o è stato avviato un procedimento per revocare una licenza di un’azienda: 1) nella quale ricoprivi un incarico con funzioni dirigenziali; 2) su cui eserciti o hai esercitato il controllo; 3) in cui possiedi o hai posseduto una partecipazione qualificata?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare oggetto della licenza; autorità competente che ha revocato la licenza; nome e EIC della società; carica ricoperta, corrispondente modalità di esercizio del controllo, percentuale di partecipazione qualificata posseduta; motivo della revoca della licenza licenza, numero e data dell’atto con cui la licenza è stata revocata.)

__________________________________________________________________________

9.6. Se tu, come individuo o società, sei stato rifiutato o cancellato dal registro di una società che svolge attività soggette a un regime di registrazione da parte della Banca nazionale bulgara, della Commissione di vigilanza finanziaria o di un’autorità competente in un altro paese: 1) in cui hai ricoperto un incarico con funzioni dirigenziali; 2) su cui eserciti o hai esercitato il controllo; 3) in cui possiedi o hai posseduto una partecipazione qualificata?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare l’oggetto della registrazione, l’autorità competente che ha rifiutato o cancellato la registrazione, il motivo del rifiuto o della cancellazione, rispettivamente numero e data dell’atto; nome e CIE dell’impresa; qualifica detenute, rispettivamente modalità di esercizio del controllo, percentuale di partecipazione qualificata posseduta.)

__________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

9.7. Ti è stata rifiutata l’iscrizione, l’iscrizione o il rilascio di un permesso o di una licenza per l’esercizio di un’attività commerciale, di un’attività imprenditoriale o di una professione, a te come persona fisica o ad una società: 1) nella quale ricoprivi un incarico con funzioni dirigenziali; 2) su cui eserciti o hai esercitato il controllo; 3) in cui possiedi o hai posseduto una partecipazione qualificata?

NO
   

(Se si risponde “sì” – indicare l’oggetto della registrazione, permesso, adesione, licenza, l’autorità competente che ha rifiutato la registrazione, permesso, adesione o licenza, il motivo del rifiuto, il numero e la data dell’atto, rispettivamente ; nome e EIC della società; posizione ricoperta, rispettivamente, modalità di esercizio del controllo, percentuale di partecipazione qualificata posseduta.)

__________________________________________________________________________

9.8. È stata revocata la licenza o è stata revocata l’iscrizione, il permesso o l’iscrizione per l’esercizio di un’attività commerciale, di un’attività economica o di una professione, tua come persona fisica o di una società: 1) nella quale hai ricoperto un incarico con funzioni dirigenziali ; 2) su cui eserciti o hai esercitato il controllo; 3) in cui possiedi o hai posseduto una partecipazione qualificata?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare l’oggetto della registrazione, permesso, adesione, licenza, l’autorità competente che ha revocato la licenza, revocato la registrazione, permesso, adesione o licenza, motivo della revoca della licenza, cessazione della registrazione , autorizzazione, appartenenza, rispettivamente numero e data dell’atto; denominazione e EIC della società, corrispondente modalità di esercizio del controllo, percentuale di partecipazione qualificata.)

_______________________________________________________________________

9.9. Sei stato radiato da un ente pubblico o da un ente del settore dei servizi finanziari oppure da un ordine o associazione professionale?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare nome e EIC della società; posizione ricoperta; numero e data della decisione con la quale si viene esclusi da un ente o ente del settore pubblico nel settore dei servizi finanziari o da un’attività professionale ente o associazione).

__________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

9.10. Hai ricoperto funzioni dirigenziali o di socio accomandatario in una società sciolta per fallimento o in una società attualmente sottoposta a procedura fallimentare?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare il nome e l’EIC della società; la posizione ricoperta; il numero e la data della decisione che dichiara il fallimento, il numero e la data corrispondenti della decisione di avvio della procedura di fallimento.)

__________________________________________________________________________

9.11. Una società è stata sciolta per decisione del tribunale: 1) nella quale ricoprivi una posizione con funzioni dirigenziali; 2) su cui hai esercitato il controllo; 3) in cui possedevi una partecipazione qualificata?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare il nome e l’EIC della società; posizione ricoperta, numero e data della decisione con la quale è stata cessata l’attività della società.)

__________________________________________________________________________

9.12. Le vostre qualifiche, esperienza professionale e buona reputazione (affidabilità e idoneità) sono state valutate dalla Banca nazionale bulgara, dalla Commissione di vigilanza finanziaria o da un’altra autorità competente dei settori finanziario e non finanziario, nonché da un’autorità competente in un altro paese? paese per ricoprire un incarico con funzioni gestionali o per acquisire una partecipazione azionaria?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare l’autorità che ha effettuato la valutazione, la data della valutazione, il motivo e il risultato della stessa.)

__________________________________________________________________________

9.13. Ti è stato rifiutato un posto con funzioni dirigenziali o l’acquisizione di una partecipazione azionaria da parte della Banca nazionale bulgara, della Commissione di vigilanza finanziaria o di un’autorità competente in un altro paese?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare l’autorità che ha emesso il rifiuto e il motivo.)

__________________________________________________________________________

 

 

 

  1. Informazioni aggiuntive

10.1. Hai obblighi finanziari nei confronti della società ai sensi del punto 1.1 (o la succursale/rappresentante di cui al punto 1.2)?

NO
   

(Se la risposta è “sì”, indicare il tipo e l’importo di tali obblighi.)

__________________________________________________________________________

10.2. Sei stato sanzionato per aver violato le leggi sul lavoro?

NO
   

(Se la risposta è “sì”, indicare il nome del datore di lavoro, il motivo dell’imposizione della sanzione disciplinare e la sua tipologia.)

________________________________________________________________________________

10.3. Al di fuori dei casi di cui al punto 10.2 sei stato licenziato da un incarico con funzioni dirigenziali?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare i motivi dell’esenzione.)

__________________________________________________________________________

10.4. È a conoscenza di procedimenti penali pendenti per un reato generale?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare la qualificazione giuridica del reato, la data e il luogo di avvio del procedimento.)

__________________________________________________________________________

10.5. Hai ricevuto un giudizio con modifica da parte del revisore (rispettivamente certificazione con riserva o rifiuto di certificazione) durante un audit di un’azienda: 1) nella quale ricoprivi un incarico con funzioni gestionali; 2) su cui hai esercitato il controllo; 3) in cui possedevi una partecipazione qualificata?

NO
   

(Se la risposta è “sì” – indicare il nome e l’EIC della società, rispettivamente la posizione ricoperta, le modalità di esercizio del controllo, la percentuale di partecipazione qualificata posseduta, le ragioni del giudizio modificato del revisore.)

10.6. Indica eventuali altre informazioni aggiuntive che ritieni rilevanti: ____________________

Dichiaro che:

  1. Acconsento espressamente al trattamento da parte della BNB dei dati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione-questionario.
  2. Le dichiarazioni rese e le informazioni indicate in questo questionario-dichiarazione sono vere e accurate e non sono a conoscenza di altre informazioni, la cui presentazione potrebbe influenzare le circostanze dichiarate.
  3. Mi impegno a informare la BNB in ​​caso di cambiamento delle circostanze dichiarate ai sensi dell’art. 3, par. 8 dell’Ordinanza n. 16 del 2018. della BNB per il rilascio di licenze e approvazioni, per l’iscrizione nel registro ai sensi dell’art. 19 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento e sui requisiti per l’attività degli operatori di sistemi di pagamento con definitività di regolamento.
  4. Dichiaro di essere consapevole della responsabilità derivante dalla presentazione di dati falsi.

La Banca nazionale bulgara è l’amministratore dei dati personali. I dati personali da te forniti volontariamente sono raccolti e trattati ai fini della tua identificazione e ai fini del Regolamento n. 16 della BNB del 2018. per il rilascio di licenze e approvazioni, per l’iscrizione nel registro di cui all’art. 19 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento e sui requisiti per l’attività degli operatori di sistemi di pagamento con definitività di regolamento. Terzi possono ricevere informazioni solo in conformità e alle condizioni previste dalla legge. Hai il diritto di accesso e il diritto di rettifica dei dati personali raccolti.

 

Data (gg/mm/aaaa): _______________ Firma: ____________________

 

Initial Coin Offering (ICO) e Security Token Offering  (STO) nel Regolamento MiCA



Premessa

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Premessa

Il 31 maggio 2023 è stato emanato il  Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)) .

Questo ha modificato notevolmente il quadro normativo relativo alle Offerte al pubblico di token di moneta elettronica (Initial Coin Offering (ICO)) ed alle  Offerte al pubblico di token collegati ad attività  (Security Token Offering  (STO))stabilendo:

  • i requisiti per i prestatori di servizi per le cripto-attività;
  • requisiti uniformi per l’offerta al pubblico (sia essa ICO o STO) e l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di:
    • di token (Security Token) collegati ad attività (Security Token Offering ) TITOLO III 
    • di token di moneta elettronica TITOLO IV  (Initial Coin Offering )

A norma dell’Art. 149, il Regolamento MiCA troverà applicazione  dal 30 giugno 2024 per il :

Nel prosieguo cercheremo, in sintesi, di chiarire i termini tecnici e il “funzionamento” di criptovalute e token con la speranza che questo possa essere di aiuto nell’esame del quadro normativo di regolamentazione, che, di volta in volta, andremo ad indicare.

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Inquadramento delle cripto-attività in ambito europeo

Il 16 settembre 2009 è stata emanata la Direttiva 2009/110/CE  concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, la cosiddetta “Second Electronic Money Directive (EMD2)“.

Il processo europeo di armonizzazione del mercato dei pagamenti ha raggiunto con la Payment Services Directive 2 (PSD2) un importante traguardo. In questo contesto, la Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (EMD2) , concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, è stata implementata col fine di aumentare la concorrenza nel settore dei servizi di pagamenti, ampliando il bacino dei prestatori dei servizi di pagamento e aumentando l’accessibilità degli stessi al pubblico.

La Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (EMD2) ha adeguato la disciplina degli Istituti di moneta elettronica (IMEL 2) a quella degli istituti di pagamento, andando a definire un regime prudenziale omogeneo per tutti gli intermediari operanti nel settore dei pagamenti, e al tempo stesso, ha risposto alla necessità di rimuovere le barriere all’entrata del mercato dei servizi di pagamento, e nello specifico, dell’emissione di moneta elettronica.

Sebbene diverse cripto-attività non rientrano nell’ambito di applicazione della legislazione dell’Unione europea in materia di servizi finanziari, va rilevato che talune cripto-attività sono assimilabili a strumenti finanziari quali definiti all’articolo 4 (Definizioni), paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (MiFID II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che definisce «strumento finanziario»: qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell’allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito.
A conferma della non riconducibilità delle cripto-attività ad una univoca qualificazione giuridica, l’European Securities and Markets Authority (ESMA) e l’European Banking Authority (EBA) nei pareri rilasciati alla Commissione europea a gennaio 2019 hanno rilevato che, al di là della citata legislazione europea volta a combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la maggior parte delle cripto-attività ad oggi non rientra nell’ambito di applicazione della legislazione europea in materia di servizi finanziari.
A livello internazionale e in diversi ambiti (ad esempio finanziario e regolamentare) sono state avviate iniziative al fine di integrare tali strumenti in quadri normativi definiti.

A livello europeo, il 24 settembre 2020, la Commissione europea ha pubblicato un pacchetto di misure che definiscono una strategia per i pagamenti retail e una strategia in materia di finanza digitale  e contestualmente ha pubblicato le seguenti proposte legislative:

  • il Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA), che introduce una disciplina armonizzata per l’emissione e l’offerta al pubblico di cripto-attività, nonché per i relativi servizi (es. di negoziazione e portafoglio digitale). Le tre categorie di cripto-attività ricomprese nell’ambito di applicazione del MiCA, sono:
    • (i) gli “e-money token”, un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale;
    • (ii) gli “asset-referenced token”, un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;
    • (iii) e le cripto-attività diverse dagli “e-money token” e dagli “asset-referenced token”, categoria residuale che comprende un’ampia gamma di cripto-attività (quali, ad esempio, gli utility token), diverse dagli strumenti finanziari o da altri prodotti già disciplinati da altri atti dell’Unione europea18; n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011
  • il Digital Operational Resilience Act (DORA), che ha come obiettivo il rafforzamento della resilienza operativa digitale dell’intero settore finanziario, anche attraverso l’introduzione di un regime di sorveglianza sui fornitori critici di servizi ICT, tra i quali potrebbero rientrare coloro che prestano servizi funzionali alla gestione delle cripto-attività;
  • la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (DLT)19.

Con riferimento a tali proposte, si segnala la definitiva approvazione e pubblicazione del:

Il 31 maggio 2023 è stato emanato il  Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937,  istituisce regole di mercato uniformi nell’UE per le cripto-attività.

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Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR))

Il 31 maggio 2023 è stato emanato il  Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937,  istituisce regole di mercato uniformi nell’UE per le cripto-attività.

L’Articolo 1 del Regolamento (UE) 2023/1114 – Regolamento MiCA definisce l’OGGETTO del Regolamento MiCA disponendo che il Regolamento MiCA stabisce:

  • i requisiti per i prestatori di servizi per le cripto-attività;
  • requisiti uniformi per l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di:
    • cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica TITOLO II
    • di token collegati ad attività TITOLO III
    • di token di moneta elettronica TITOLO IV

In particolare, il Regolamento (UE) 2023/1114 stabilisce quanto segue:

a) gli obblighi di trasparenza e informativa per l’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione di cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione per cripto-attività («ammissione alla negoziazione»);

b) i requisiti per l’autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e degli emittenti di token di moneta elettronica, nonché per il loro funzionamento, la loro organizzazione e la loro governance;

c) i requisiti per la tutela dei possessori di cripto-attività nell’emissione, nell’offerta al pubblico e nell’ammissione alla negoziazione di cripto-attività;

d) i requisiti per la tutela dei clienti di prestatori di servizi per le cripto-attività;

e) le misure volte a prevenire l’abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato in relazione alle cripto-attività, al fine di garantire l’integrità dei mercati delle cripto-attività.

L’Articolo 2 del Regolamento (UE) 2023/1114 – Regolamento MiCA definisce l’AMBITO DI APPLICAZIONE del Regolamento MiCA.

Il primo comma dell’Articolo 2 del Regolamento MiCA  dispone che Regolamento MiCA si applica alle persone fisiche e giuridiche e ad alcune altre imprese coinvolte nell’emissione, nell’offerta al pubblico e nell’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o che prestano servizi connessi alle cripto-attività nell’Unione.

Il secondo comma dell’Articolo 2 del Regolamento MiCA  stabilisce i casi in cui non trova applicazione il Regolamento MiCA.

Il Regolamento (UE) 2023/1114,  relativo ai mercati delle cripto-attività (crypto-asset), c.d. Regolamento MiCA o solo MiCAR (Markets in Crypto-assets Regulation), è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 giugno 2023 ed è entrato in vigore, a norma dell’Art. 149, il 30 giugno 2023, ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Sempre a norma dell’Art. 149, il Regolamento MiCA si dovrà applicare dal 30 dicembre 2024, ad eccezione del TITOLO III – TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ e del  TITOLO IV – TOKEN DI MONETA ELETTRONICA che si dovranno applicare dal 30 giugno 2024.

Il Regolamento (UE) 2023/1114 (Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)) riguarda le cripto-attività che attualmente non sono regolamentate dalla legislazione esistente sui servizi finanziari.

Le disposizioni chiave per coloro che emettono e scambiano cripto-asset (compresi token di riferimento agli asset e token di moneta elettronica) riguardano

  • la trasparenza,
  • la divulgazione,
  • l’autorizzazione e
  • la supervisione delle transazioni. 

Il regolamento comprende un numero sostanziale di misure di livello 2 e livello 3 che devono essere sviluppate prima dell’entrata in vigore del nuovo regime (entro un periodo compreso tra 12 e 18 -mese di scadenza a seconda del mandato).

L’European Securities and Markets Authority (ESMA), in stretta collaborazione con l’European Banking Authority (EBA), l’European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) e l’European Central Bank (ECB)) sta consultando il pubblico su una serie di standard tecnici che saranno pubblicati sequenzialmente in tre “Consultation Paper”. L’obiettivo è quello di fornire il più presto possibile un progetto di misure di livello 2 e 3 che incorporino il feedback del pubblico. La data di entrata in applicazione delle misure è subordinata alla loro adozione da parte della Commissione Europea e all’approvazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE.

L’European Securities and Markets Authority (ESMA) sta rilasciando i “Consultation Paper MiCA” in sequenza a partire dalle misure di Livello 2 e Livello 3 con le scadenze più brevi. Questi includono quelli relativi all’autorizzazione, alla governance, ai conflitti di interessi e alle procedure di gestione dei reclami.

  • Il Primo “Consultation Paper MiCA”  è stato pubblicato il 12 luglio 2023.Questo pacchetto include norme tecniche per i seguenti mandati:
    • Articolo 60, paragrafo 13: norme tecniche di regolamentazione sul contenuto della notifica da parte di soggetti selezionati alle ANC
    • Articolo 60, paragrafo 14: ITS su moduli e modelli per la notifica da parte degli enti alle ANC
    • Articolo 62, paragrafo 5: RTS sul contenuto della domanda di autorizzazione per CASP
    • Articolo 62, comma 6: ITS su moduli e modelli per la domanda di autorizzazione CASP
    • Articolo 71, paragrafo 5: RTS sulla procedura di gestione dei reclami
    • Articolo 72, comma 5: RTS in materia di gestione e prevenzione, comunicazione dei conflitti di interessi
    • Articolo 84, paragrafo 4: norme tecniche di regolamentazione sui requisiti informativi relativi all’acquisizione prevista
  • il Secondo “Consultation Paper MiCA” è stato pubblicato il 5 ottobre 2023.Il Secondo “Consultation Paper MiCA” copre i mandati rimanenti con una scadenza di 12 mesi, tra cui:
    • Indicatori di sostenibilità
    • Requisiti di continuità aziendale
    • Dati sulla trasparenza commerciale e tenuta dei registri degli ordini
    • Requisiti di conservazione dei registri per i CASP
    • Classificazione, modelli e formato dei white paper sulle criptovalute
    • Divulgazione al pubblico delle informazioni privilegiate
  • Il Terzo e ultimo “Consultation Paper MiCA”, che include i mandati MiCA con una scadenza di 18 mesi, sarà pubblicato (in via provvisoria) nel primo trimestre del 2024.
    Il Terzo e ultimo “Consultation Paper MiCA” coprirà probabilmente tutti i mandati rimanenti con una scadenza di 18 mesi, tra cui:

    • Qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari
    • Monitoraggio, rilevamento e notifica degli abusi di mercato
    • Tutela degli investitori:
      • Sollecitazione inversa
      • Adeguatezza dei servizi di consulenza e di gestione del portafoglio al cliente
      • Politiche e procedure per i servizi di trasferimento di cripto-asset, compresi i diritti dei clienti
    • Resilienza del sistema e protocolli di accesso di sicurezza

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Token di sicurezza (security token) nel linguaggio comune

Nel linguaggio comune un token (gettone, simbolo) di sicurezza (security token) è un processo informatico (che può richiedere o non richiedere l’utilizzo di un dispositivo fisico) che gli utenti devono utilizzare per accedere a un sistema informatico. I dati di autenticazione, forniti o contenuti nel token, vengono trasmessi  dall’utente ad un  sistema informatico (Per. es. quello di una banca per accedere ad un conto corrente) per convalidare identità e accesso.

Se utilizzati insieme alle password, i token di sicurezza fanno parte di una soluzione di autenticazione a più fattori ( multi-factor authentication (MFA) solution). Le soluzioni MFA rafforzano la sicurezza dell’autenticazione, poiché richiedono all’utente di inviare un altro fattore di verifica, come passcode monouso e informazioni sui token U2F (basati su standard di sicurezza ed autenticazione fissati dalla FIDO2).

La FIDO (Fast IDentity Online) Alliance, associazione industriale aperta con la missione di fornire standard di autenticazione per contribuire a ridurre l’eccessiva dipendenza del mondo dalle password, promuove lo sviluppo, l’uso e il rispetto degli standard per l’autenticazione e l’attestazione dei dispositivi.

La soluzione proposta dalla FIDO (Fast IDentity Online) Alliance, che va sotto il nome di FIDO2, comprende un gruppo di tre standard ed è basata su  tecnologie come le smartcard ed i Token fisici, ponendosi come obiettivo l’autenticazione  utente-servizio, consentendo agli utenti di sfruttare  dispositivi comuni per autenticarsi facilmente ai servizi online sia in ambienti mobili che desktop.

La FIDO Alliance ha pubblicato tre standard che compongono la FIDO2:

Un token di sicurezza (security token) può essere:

  • un Token connesso (Connected token). Gli utenti devono collegare fisicamente il token al sistema che desiderano utilizzare, come una smartcard o una chiavetta usb. Gli utenti inseriscono il dispositivo in un lettore e il dispositivo invia automaticamente le informazioni di autenticazione al sistema informatico;
  • un Token disconnesso (Disconnected token). Gli utenti non devono inserire fisicamente nulla in un dispositivo, ma potrebbero dover inserire un codice generato dal token. Un cellulare configurato come dispositivo di autenticazione a 2 fattori è un buon esempio di token disconnesso.
    Nell’uso comune (ritorniamo all’esempio di una banca) la configurazione di un token potrebbe includere una password sicura che l‘utente deve digitare durante un tentativo di accesso ad sistema informatico che invia un messaggio al cellulare dell’utente (precedentemente registrato nel sistema). Quel messaggio contiene un’ulteriore password che deve essere inserita altrimenti l’accesso sarà bloccato.
  • un Token senza contatto (Contactless token). Gli utenti non hanno bisogno di connettersi a un dispositivo e non è loro richiesto di inserire una parola chiave aggiuntiva o un codice di accesso. Invece, questi dispositivi come, per esempio, un token Bluetooth, si connettono al sistema in modalità wireless e l’accesso viene concesso o negato in base a tale connessione.

Ogni token di sicurezza (security token) contiene una piccola quantità di dati che potrebbero essere considerati una password. Non viene sempre inserito in un sistema tramite una tastiera o uno scanner, ma il token completa un tipo di scambio sicuro di dati con la risorsa informatica a cui l’utente sta tentando di accedere.

Esistono numerosi tipi di password per token di sicurezza, che possono essere:

  • Password statiche (Static passwords). Una stringa di numeri, lettere o entrambi si trovano all’interno del token. La password non cambia mai senza il supporto diretto di un professionista della sicurezza. L’utente che detiene il token potrebbe non sapere che la password esiste e non può richiamare i dati se richiesto.
  • Password dinamiche (Dynamic passwords). Il sistema di sicurezza sceglie una nuova password e questa viene inserita nel token. In genere, l’utente deve digitare i risultati prima di ottenere l’accesso. Alcuni sistemi come questo utilizzano un timer e un algoritmo per generare password, mentre altri utilizzano una soluzione con password monouso.
  • Challenge passwords. Il server e la chiave si connettono tra loro e i dati vengono crittografati durante il viaggio. Il dispositivo deve fornire la challenge password nella sua forma decrittografata per ottenere l’accesso.

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La Blockchain, il Bitcoin e le criptovalute

Le tecnologie Blockchain sono incluse nella più ampia famiglia delle tecnologie di Distributed Ledger (Distributed Ledger Technology (DLT)), ossia sistemi che si basano su un “registro distribuito”, che può essere letto e modificato da più nodi di una rete.

La Blockchain è nata il 3 Gennaio 2009 con l’invenzione di Bitcoin.

La Blockchain (letteralmente “catena di blocchi”) sfrutta le caratteristiche di una rete informatica di nodi e consente di gestire e aggiornare, in modo univoco e sicuro, un registro contenente dati e informazioni in maniera aperta, condivisa e distribuita senza la necessità di un’entità centrale di controllo e verifica.

La popolarità della Blockchain deriva dall’avvento delle criptovalute (cryptocurrencies).

Il Bitcoin è nato alla fine del 2008, quando Satoshi Nakamoto (una persona o un gruppo di persone la cui identità e tutt’ora ignota) pubblica un white paper spiegando la sua idea di moneta virtuale crittografica peer-to-peer (P2P) senza intermediari, governata da algoritmi, un’architettura, una applicazione distribuita che suddivide attività o carichi di lavoro tra peer (pari, simili..). I peer, ugualmente privilegiati, equipotenti, formano una rete peer-to-peer di nodi che ne rende quasi impossibile la contraffazione o la doppia spesa, un registro distribuito applicato da una rete disparata di computer.

Nel 2009 la rete di Bitcoin inizia a funzionare; la community comincia a crescere e il Bitcoin viene utilizzato per la prima volta per l’acquisto di un bene nel mondo fisico: una pizza.

Oggi, la maggior parte delle criptovalute esiste su reti decentralizzate che utilizzano la tecnologia blockchain.

Una criptovaluta (cryptocurrency), quindi, è una valuta digitale o virtuale protetta dalla crittografia, una forma di risorsa digitale basata su una rete distribuita su un gran numero di computer.

Il punto 2 dell’art. 2 (definizioni) della Direttiva 2009/110/CE  concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica definisce

  1. «moneta elettronica»: il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica.

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I Wallet di criptovalute

I “portafogli elettronici” (cosiddettiwallet”) sono software che permettono di interfacciarsi con la rete per conservare e scambiare criptovalute con altri utenti.

I Wallet contengono:

  • le chiavi private,
  • le chiavi pubbliche, che consentono di comunicare con la Blockchain,
  • un registro pubblico e distribuito nelle quali sono registrate tutte le transazioni della rete.

In sostanza, i wallet consistono in un’applicazione per generare, gestire, archiviare o utilizzare le chiavi crittografiche, di cui la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l’indirizzo a cui associare la titolarità delle cripto-attività ricevute, mentre la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza, consente di effettuare operazioni di trasferimento.

Le criptovalute non sono quindi conservate nei wallet, ma registrate all’interno della Blockchain, mentre il wallet contiene le chiavi che  permettono di movimentarle.

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Gli exchange di criptovalute

Gli exchange sono piattaforme di scambio in cui è possibile comprare e vendere criptovalute. In particolare gli exchange incrociano domanda e offerta di determinate monete digitali permettendo il loro scambio.

A differenza dei Wallet, in cui la gestire è personale, gli exchange sono degli intermediari utilizzati solo per eseguire operazioni di compravendita e non per custodire criptovalute.

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Cripto-attività (Crypto asset)

Da quanto detto risulta evidente come i Token di sicurezza (security token) trovino applicazione nel mondo  cripto, tanto che, attualmente, “token” è diventato un altro termine tecnico per indicare una  “cripto-attività” (criptoasset).

Un cripto-asset è una rappresentazione digitale di valore o un diritto che può essere trasferito o archiviato elettronicamente utilizzando la tecnologia di registro distribuito (Distributed Ledger Technology (DLT)) o una tecnologia simile.

Le “cripto-attività” (crypto asset) sono rappresentazioni digitali di valore e di diritti, la cui diffusione è andata di pari passo con il “registro distribuito” di informazioni digitali  (Distributed Ledger Technology (DLT)), la cui principale applicazione è rappresentata dalla blockchain.

Dal punto di vista tecnico, si tratta di stringhe di codici digitali criptati, generati in via informatica mediante algoritmi. Lo scambio di tali codici criptati tra gli utenti avviene attraverso specifiche applicazioni software come la blockchain. Pertanto, tali “attività” hanno natura esclusivamente “digitale” essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici e sono conservate, generalmente, in “portafogli elettronici” (cosiddetti “wallet”).

Nella suo significato più ampio un “criptoasset” è una risorsa digitale che

  • viene creata e funziona per mezzo di tecnologie crittografiche;
  • deve fungere da riserva di valore, mezzo di scambio o unità di conto.

Quindi anche le criptovalute (cryptocurrencies) rientrano nel concetto di “criptoasset”.

Sulla base della funzione economica svolta è possibile effettuare una distinzione delle cripto-attività nelle seguenti tipologie:

  • token di pagamento, ossia mezzi di pagamento per l’acquisto di beni o servizi oppure strumenti finalizzati al trasferimento di denaro e di valori;
  • security token, rappresentativi di diritti economici legati all’andamento dell’iniziativa imprenditoriale (ad esempio, il diritto di partecipare alla distribuzione dei futuri dividendi) e/o di diritti amministrativi (ad esempio diritti di voto su determinate materie);
  • utility token”, rappresentativi di diritti diversi, legati alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l’emittente intende realizzare (ad esempio, licenza per l’utilizzo di un software ad esito del processo di sviluppo);
  • “non-fungible token” (“NFT”) è un token che rappresenta l’atto di proprietà e il certificato di autenticità scritto su catena di blocchi di un bene unico (digitale o fisico); gli NFT non sono quindi reciprocamente intercambiabili.

Poiché un token è un sistema di informazioni (stringhe di codici digitali criptati, generati in via informatica mediante algoritmi) gestite attraverso una blockchain, esso può assumere una varietà enorme di forme virtuali, al di là della valuta virtuale.

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Token crittografico

Un token crittografico è una rappresentazione di una risorsa o di un interesse che è stato tokenizzato sulla blockchain di una criptovaluta esistente.

I token crittografici e le criptovalute condividono molte somiglianze, ma

  • le criptovalute sono destinate ad essere utilizzate come mezzo di scambio, mezzo di pagamento e misura e riserva di valore;
  • I token crittografici, spesso acquistati tramite un’offerta iniziale di monete, di solito sono utilizzati per raccogliere fondi per progetti e vengono solitamente creati, distribuiti, venduti e fatti circolare attraverso un processo di offerta iniziale di monete (Initial Coin Offering (ICO)), che prevede una fase di crowdfunding.

Il punto 7 dell’art. 3 (Definizioni) del  Regolamento (UE) 2023/1114  relativo ai mercati delle cripto-attività definisce:

  1. «token di moneta elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale.

Il secondo comma dell’art. 48 del  Regolamento (UE) 2023/1114  relativo ai mercati delle cripto-attività dispone che:

“I token di moneta elettronica sono considerati moneta elettronica.
Un token di moneta elettronica la cui valuta di riferimento è una valuta ufficiale di uno Stato membro si considera offerto al pubblico nell’Unione”

In sintesi potremmo dire che il  Regolamento (UE) 2023/1114  (Regolamento MiCA) si applica ai token crittografici la cui valuta di riferimento è una valuta ufficiale di uno Stato membro dell’Unione Europea.

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Offerta iniziale di criptovalute (Initial Coin Offering (ICO)) 

Un’offerta pubblica iniziale (Initial Public Offering (IPO)) è un’emissione  iniziale con relativa offerta al pubblico di azioni  che  consente a una società  privata di raccogliere capitale azionario da investitori pubblici.

Nel mondo cripto, un’offerta iniziale di monete (Initial Coin Offering (ICO)) è l’equivalente di un’offerta pubblica iniziale (Initial Public Offering (IPO))  nel mondo FIAT.

Gli investitori interessati possono aderire a un’offerta iniziale di monete per ricevere un nuovo token crittografico emesso dalla società.

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I Token di sicurezza (security token) nel mondo cripto

Come abbiamo visto, attualmente, “token” è diventato un altro termine tecnico per indicare un “criptoasset”.

I Token di sicurezza (security token), nel mondo cripto, stanno ad indicare un ibrido tra le azioni tradizionali e le criptovalute, che traggono il loro valore dalla risorsa a cui sono legate (come ad esempio azioni, obbligazioni, ecc.).

Il security token è un tipo di risorsa digitale che rappresenta o trae il suo valore da qualche altra risorsa esterna e viene emesso su una rete blockchain di terze parti. I token di sicurezza possono rappresentare sia beni materiali reali come metri quadrati di immobili o grammi di oro, sia beni non materiali come, ad esempio, azioni di società. Il processo di generazione dei security token è chiamato Security token offering  (STO) .

Il punto 6 dell’art. 3 (Definizioni) del del Regolamento (UE) 2023/1114  relativo ai mercati delle cripto-attività definisce:

  1. «token collegato ad attività»: un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali.

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Smart contract

La tecnologia Blockchain ha portato una rivoluzione nei processi transazionali e nell’archiviazione dei dati, e gli “smart contracts” (contratti intelligenti)  sono emersi come uno strumento rivoluzionario in grado di automatizzare transazioni complesse e semplificare i processi con maggiore efficienza e sicurezza.

Gli “smart contract”  si riferiscono a programmi autoeseguibili, smart scripting  sul registro blockchain, progettati per automatizzare i processi delineati in un accordo o contratto.

L’espressione “smart contract” (contratto intelligente) può esser fuorviante, anche rispetto alle differenze dei vari sistemi normativi, in alcuni casi non è possibile parlare di “contratti” in senso strettamente giuridico, ma di funzioni “if/then” incorporate in software o protocolli informatici. Per es.: se c’è una scadenza, allora parte il pagamento.

In sintesi, tramite gli “smart contract” può anche avvenire una trasposizione “informatica” di accordi che si concludono al di fuori dalla piattaforma tecnologica.

Gli “smart contract” offrono numerosi vantaggi in linea con i vantaggi della tecnologia blockchain:

  • Eliminano  la necessità di intermediari;
  • Efficienza: gli “smart contract” accelerano l’esecuzione dei contratti, riducendo i tempi di elaborazione e aumentando l’efficienza operativa;
  • Precisione: Poiché gli “smart contract” sono automatizzati ed eseguiti tramite codice, eliminano la possibilità di errore umano, garantendo un’implementazione precisa e affidabile del contratto.
  • Immutabilità: La programmazione degli  “smart contract” è intrinsecamente immutabile, non può essere modificata una volta implementata. Questa funzionalità fornisce un livello di fiducia e sicurezza, poiché i termini del contratto non possono essere modificati arbitrariamente.

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Security token offering  (STO)

L’offerta di token di sicurezza (Security token offering  (STO)) è un tipo di raccolta fondi eseguita con una società che offre titoli tokenizzati. La caratteristica distintiva delle offerte di token di sicurezza è nella sua definizione.

  • Un’offerta pubblica iniziale (Initial Public Offering (IPO)) è condotta con titoli;
  • un’offerta iniziale di monete (Initial Coin Offering (ICO)) con criptovalute;   ,
  • un’offerta di token di sicurezza (Security token offering  (STO)) è una combinazione di entrambe.

Una Security token offering  (STO) si intende l’offerta di strumenti finanziari rappresentativi di asset class tradizionali come azioni, obbligazioni, diritti, obblighi e loro derivati, ovvero di asset class alternativi (crypto assets)  i cui più disparati sottostanti investibili, beni reali, finanziari e virtuali, sono capaci di produrre ricchezza rivalutandosi o distribuendo reddito. Tali assets vengono inseriti in uno smart contract e digitalizzati attraverso un token (codice informatico) che ne garantisce l’autenticità e la proprietà attraverso l’utilizzo di tecnologie DLT (Blockchain Distributed Ledgers Technology).

Attraverso una Security token offering ( STO) una PMI rende liquidi i propri asset e favorisce l’investimento da parte del mercato dei capitali, riducendo così la propria dipendenza dal canale bancario che oggi rappresenta l’80% delle fonti di finanziamento di una PMI. Dall’altro lato invece, l’investitore (professionale e/o retail) ha la possibilità di accedere a forme di investimento alternative, liquide e ad alta redditività.

Gli asset aziendali vengono ceduti agli investitori senza che questi ne entrino in possesso materialmente come avviene, ad esempio, per i contratti future. A differenza dei future però i contratti si basano sugli smart contract e lo strumento finanziario si chiama token. L’emissione di Security token, se applicata a un asset commerciale, rappresenta una forma di finanziamento alternativa ed evoluta al factoring bancario.

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Security token offering  (STO) con emissione di Token di sicurezza (security token)  legati ad azioni

Un’offerta di token di sicurezza (Security token offering  (STO)) è considerata un modo più sicuro, rispetto ad un’offerta iniziale di monete (Initial Coin Offering (ICO)),  di emettere token legati ad un’emissione  di azioni.

Dato che con un’offerta di token di sicurezza (Security token offering  (STO)) vengono emessi token basati su asset specifici, come le azioni di una società, la STO viene spesso trattata come l’equivalente, nel mondo delle valute virtuali, di una tradizionale offerta pubblica iniziale (Initial Public Offering (IPO)).

La Security token offering ( STO) è una soluzione interessante per gli investitori che apprezzano la sicurezza e la somiglianza con gli investimenti tradizionali. La STO deve essere emessa da società commerciali nel rispetto della normativa applicabile ai titoli. Ciò comporta costi aggiuntivi ma rende l’intero progetto più sicuro.

Le stesse norme legali che si applicano a un’offerta di titoli tradizionale in linea di massima si applicano anche a una Security token offering ( STO). Dopo aver effettuato un’analisi del mercato e la verifica di tutti i requisiti legali e fiscali, viene nominato il presidente della società e i soci che svolgeranno le attività specificate.

Successivamente, viene

  • creato uno “smart contract”;
  • preparato un whitepaper  che  espone le informazioni tecniche, finanziarie e commerciali relative al progetto.  Il Whitepaper è solitamente accompagnato da un One Pager, il progetto riassunto in una pagina, e da un Position Paper, che descrive il posizionamento  rispetto alla concorrenza;
  • selezionata una piattaforma blockchain per emettere il token.

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Security token offering  (STO) con emissione di Token di sicurezza (security token)  legati ad obbligazioni

Come abbiamo visto, con un’offerta di token di sicurezza (Security token offering  (STO)), strumenti finanziari rappresentativi di asset class tradizionali come le obbligazioni,  vengono inseriti in uno “smart contract” e digitalizzati attraverso un un security token che ne garantisce l’autenticità e la proprietà tramite l’utilizzo di una rete Blockchain.

L’emissione di un security token è assimilabile ad una cartolarizzazione di asset (tangibili, intangibili e commerciali), con la differenza che le Security token si basano sull’utilizzo di tecnologie DLT (Blockchain Distributed Ledgers Technology).

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Le tokenised security

Mentre i “security token” sono originariamente token nativi di una blockchain, con funzione di security, le “tokenised security” sono prima di tutto titoli rappresentativi di un’azienda con funzione di utility o governance.

Solo in un secondo momento le tokenised security sono emesse nella forma di token compatibili con la blockchain.

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Definizione di Cripto-attività e Token nel Regolamento Mica

Il punto 5 dell’art. 3 (Definizioni) del Regolamento (UE) 2023/1114  relativo ai mercati delle cripto-attività (Regolamento MiCA) definisce:

  1. «cripto-attività»: una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga.

I successivi punti 6 e 7 dell’art. 3 (Definizioni) del del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) definiscono:

  1. «token collegato ad attività»: un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;
  2. «token di moneta elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale.

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White Paper sulle cripto-attività

Il punto 24 delle considerazioni preliminari al Regolamento (UE) 2023/1114  relativo ai mercati delle cripto-attività definisce “White Paper sulle cripto-attività” come il documento informativo contenente informazioni obbligatorie da notificare alla rispettiva autorità competente e pubblicare.

Un White Paper sulle cripto-attività dovrebbe contenere informazioni di carattere generale sull’emittente, sull’offerente o sulla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, sul progetto da realizzare con i capitali raccolti, sull’offerta al pubblico di cripto-attività o sulla loro ammissione alla negoziazione, sui diritti e sugli obblighi connessi alle cripto-attività, sulla tecnologia sottostante utilizzata per tali cripto-attività e sui relativi rischi. Tuttavia, il White Paper sulle cripto-attività non dovrebbe contenere una descrizione dei rischi che sono imprevedibili e che è molto improbabile che si concretizzino. Le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività come pure nelle comunicazioni di marketing pertinenti, quali i messaggi pubblicitari e il materiale di marketing, effettuate anche attraverso nuovi canali quali le piattaforme di social media, dovrebbero essere corrette, chiare e non fuorvianti. I messaggi pubblicitari e il materiale promozionale dovrebbero essere coerenti con le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività.

L’art. 19 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone il contenuto e la  forma della White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività.

L’art. 51 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone il contenuto e la  forma della White Paper sulle cripto-attività per i token di moneta elettronica.

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Offerta al pubblico di token collegati ad attività

Il TITOLO III – TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ del Regolamento (UE) 2023/1114  relativo ai mercati delle cripto-attività stabilisce i requisiti per i prestatori di servizi per le cripto-attività ed requisiti uniformi per l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di token collegati ad attività.

CAPO 1 – Autorizzazione a offrire al pubblico token collegati ad attività e a chiederne l’ammissione alla negoziazione

Articolo 16 – Autorizzazione

Articolo 17 – Requisiti per gli enti creditizi

Articolo 18 – Domanda di autorizzazione

Articolo 19 – Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività

Articolo 20 – Valutazione della domanda di autorizzazione

Articolo 21 – Concessione o rifiuto dell’autorizzazione

Articolo 22 – Comunicazione sui token collegati ad attività

Articolo 23 – Restrizioni all’emissione di token collegati ad attività ampiamente utilizzati come mezzo di scambio

Articolo 24 – Revoca dell’autorizzazione

Articolo 25 – Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati per token collegati ad attività

Articolo 26 – Responsabilità degli emittenti di token collegati ad attività per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività

CAPO 2 – Obblighi degli emittenti di token collegati ad attività

Articolo 27 – Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei possessori di token collegati ad attività

Articolo 28 – Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività

Articolo 29 – Comunicazioni di marketing

Articolo 30 – Informazione continua dei possessori di token collegati ad attività

Articolo 31 – Procedure di trattamento dei reclami

Articolo 32 – Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse

Articolo 33 – Notifica delle modifiche all’organo di amministrazione

Articolo 34 – Dispositivi di governance

Articolo 34 – Dispositivi di governance

CAPO 3 – Riserva di attività

Articolo 36 – Obbligo di detenere una riserva di attività e composizione e gestione di tale riserva di attività

Articolo 37 – Custodia delle attività di riserva

Articolo 38 – Investimento della riserva di attività

Articolo 39 – Diritto di rimborso

Articolo 40 – Divieto di concedere interessi

CAPO 4 – Acquisizioni di emittenti di token collegati ad attività

Articolo 41 – Valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività

Articolo 42 – Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività

CAPO 5 – Token collegati ad attività significativi

Articolo 43 – Classificazione dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi

Articolo 44 – Classificazione volontaria dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi

Articolo 45 – Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token collegati ad attività significativi

CAPO 6 – Piani di risanamento e di rimborso

Articolo 46 – Piano di risanamento

Articolo 47 – Piano di rimborso

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Autorizzazione a offrire al pubblico token collegati ad attività e a chiederne l’ammissione alla negoziazione

Il CAPO 1  del TITOLO III del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) è dedicato all’Autorizzazione a offrire al pubblico token collegati ad attività e a chiederne l’ammissione alla negoziazione

Tralasceremo le disposizioni poste a regolamentare l’offerta al pubblico da parte di enti creditizi di token collegati ad attività.

Il primo paragrafo, lett. a), dell’art. 16 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone che possono richiedere l’autorizzazione per effettuare un’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di un token collegato ad attività all’interno dell’Unione Europea una persona giuridica, o un’impresa stabilita nell’Unione:

  • che sia l’emittente di tale token collegato ad attività;
  • che ha ricevuto l’apposita autorizzazione dall’autorità competente del suo Stato membro d’origine conformemente all’ art. 21 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA).

L’autorizzazione concessa dall’autorità competente a una persona di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), è valida per tutta l’Unione e consente all’emittente di un token collegato ad attività di offrire al pubblico, in tutta l’Unione, il token collegato ad attività per il quale è stato autorizzato o di chiederne l’ammissione alla negoziazione.

Previo il consenso scritto dell’emittente di un token collegato ad attività, altre persone possono offrire al pubblico un token collegato ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione se rispettano gli articoli 27, 29 e 40.

Il secondo paragrafo dell’art. 16 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone che non si applica  il paragrafo 1  se:

a)

su un periodo di 12 mesi, calcolato alla fine di ciascun giorno di calendario, il valore medio del token collegato ad attività emessi da un emittente non supera mai i 5 000 000 EUR o l’importo equivalente in un’altra valuta ufficiale, e l’emittente non è collegato a una rete di altri emittenti esentati; oppure

b)

l’offerta al pubblico del token collegato ad attività è rivolta esclusivamente a investitori qualificati e il token collegato ad attività può essere detenuto solo da tali investitori qualificati.

Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, gli emittenti di token collegati ad attività redigono il White Paper sulle cripto-attività come previsto all’articolo 19 e notificano tale White Paper e, su richiesta, eventuali comunicazioni di marketing all’autorità competente del loro Stato membro d’origine.

L’art. 18 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) elenca le informazioni ed i requisiti richiesti dalla Domanda di autorizzazione

L’art. 19 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone il contenuto e la  forma della White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività.

L’art. 20 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) determina le modalità e le tempistiche della valutazione della domanda di autorizzazione da parte delle autorità competenti che ricevono una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 18, che devono concedere o revocare l’autorizzazione a norma dell’Art. 21.

L’art. 22 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone l’obbligo ed il contenuto, per ciascun token collegato ad attività con un valore di emissione superiore a 100 000 000 EUR, di una comunicazione trimestrale.

L’art. 22 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone particolari restrizioni all’emissione di token collegati ad attività ampiamente utilizzati come mezzo di scambio, qualora il numero medio e il valore aggregato medio trimestrali stimati delle operazioni giornaliere associate ai suoi usi come mezzo di scambio in un’area monetaria unica sia superiore rispettivamente a un milione di operazioni e a 200 000 000 EUR.

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Requisiti personali

L’art. 18 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone che la Domanda di autorizzazione deve contenere:

h) identità dei membri dell’organo di amministrazione dell’emittente richiedente;

i) la prova che le persone di cui alla lettera h) possiedono sufficienti requisiti di onorabilità e le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie per amministrare l’emittente richiedente;

j) la prova che qualsiasi azionista o membro, sia esso diretto o indiretto, che detiene partecipazioni qualificate nell’emittente richiedente possieda sufficienti requisiti di onorabilità.

Il paragrafo 5 dell’art. 18 dispone che ai fini del paragrafo 2, lettere i) e j), l’emittente richiedente di un token collegato ad attività deve fornire la prova di tutti gli elementi seguenti:

a) per tutti i membri dell’organo di amministrazione, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne o l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale;

b) che i membri dell’organo di amministrazione dell’emittente richiedente del token collegato ad attività possiedono nel loro insieme le conoscenze, le competenze e l’esperienza adeguate per amministrare l’emittente del token collegato ad attività e che tali persone sono tenute a dedicare tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni;

c) per tutti gli azionisti e i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nell’emittente richiedente, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne e l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale.”

L’Art. 34 (Dispositivi di governance) del del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone:

  1. I membri dell’organo di amministrazione degli emittenti di token collegati ad attività soddisfano i requisiti di sufficiente onorabilità e possiedono le conoscenze, le capacità e l’esperienza adeguate, individualmente e collettivamente, per svolgere le loro funzioni. In particolare, essi non sono stati condannati per reati connessi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o per altri reati che possano incidere sulla loro onorabilità. Essi dimostrano inoltre di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per svolgere efficacemente le loro funzioni;
  1. Gli azionisti o i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate negli emittenti di token collegati ad attività soddisfano i requisiti di sufficiente onorabilità e, in particolare, non sono state condannate per reati connessi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o per altri reati che possano incidere sulla loro onorabilità.

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Requisiti patrimoniali

L’Articolo 35 del del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone che gli emittenti di token collegati ad attività devono disporre in qualsiasi momento di fondi propri pari almeno al valore più elevato tra:

a) 350 000 EUR;

b) il 2 % dell’importo medio della riserva di attività di cui all’articolo 36 (Obbligo di detenere una riserva di attività e composizione e gestione di tale riserva di attività);

c) un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente.

Il CAPO 3 del TITOLO III del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) è dedicato alla Riserva di attività

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Offerta al pubblico di Token di moneta elettronica

Come abbiamo visto, il punto 7 dell’art. 3 (Definizioni) del  Regolamento (UE) 2023/1114  relativo ai mercati delle cripto-attività definisce:

  1. «token di moneta elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale.

Il punto 12 dell’art. 3 (Definizioni) del  Regolamento (UE) 2023/1114  relativo ai mercati delle cripto-attività definisce

  1. «offerta al pubblico»: una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sulle cripto-attività offerte così da consentire ai potenziali possessori di decidere se acquistare tali cripto-attività.

Il secondo comma dell’art. 48 del  Regolamento (UE) 2023/1114  relativo ai mercati delle cripto-attività dispone che:

“I token di moneta elettronica sono considerati moneta elettronica.
Un token di moneta elettronica la cui valuta di riferimento è una valuta ufficiale di uno Stato membro si considera offerto al pubblico nell’Unione”

In sintesi potremmo dire che il  Regolamento (UE) 2023/1114  (Regolamento MiCA) si applica ai token crittografici la cui valuta di riferimento è una valuta ufficiale di uno Stato membro dell’Unione Europea.

Il TITOLO IV – TOKEN DI MONETA ELETTRONICA del Regolamento (UE) 2023/1114  relativo ai mercati delle cripto-attività stabilisce i requisiti per i prestatori di servizi per le cripto-attività ed requisiti uniformi per l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di  token di moneta elettronica

CAPO 1 – Requisiti che devono essere soddisfatti da tutti gli emittenti di token di moneta elettronica

Articolo 48 – Requisiti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica

Articolo 49 – Emissione e rimborsabilità dei token di moneta elettronica

Articolo 50 – Divieto di concedere interessi

Articolo 51 – Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token di moneta elettronica

Articolo 52 – Responsabilità degli emittenti di token di moneta elettronica per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività

Articolo 53 – Comunicazioni di marketing

Articolo 54 – Investimento di fondi ricevuti in cambio di token di moneta elettronica

Articolo 55 – Piani di risanamento e di rimborso

CAPO 2 – Token di moneta elettronica significativi

Articolo 56 – Classificazione dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi

Articolo 57 – Classificazione volontaria dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi

Articolo 58 – Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token di moneta elettronica

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Requisiti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica

L’ Articolo 48 del CAPO 1 – Requisiti che devono essere soddisfatti da tutti gli emittenti di token di moneta elettronica del TITOLO IV – TOKEN DI MONETA ELETTRONICA del Regolamento (UE) 2023/1114  relativo ai mercati delle cripto-attività  dispone i requisiti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica.

In particolare il terzo paragrafo dell’art. 48 dispone che ai token di moneta elettronica, salvo diversamente specificato nel presente titolo,  si applicano i titoli II e III della   Direttiva 2009/110/CE  concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (EMD2)

L’art. 51 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone il contenuto e la  forma della White Paper sulle cripto-attività per i token di moneta elettronica.

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Disposizioni prudenziali generali

L’Articolo 3 ,Titolo II “Condizioni per l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica”, della Direttiva 2009/110/CE  concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (EMD2) richiamato dal terzo paragrafo dell’art. 48  del Regolamento (UE) 2023/1114  relativo ai mercati delle cripto-attività dispone che agli istituti di moneta elettronica si applicano in quanto compatibili l’articolo 5 (Domande di autorizzazione), gli articoli da 11 a 17, l’articolo 19, paragrafi 5 e 6, e gli articoli da 20 a 31 della Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (la Payment Services Directive 2 (PSD2),  compresi gli atti delegati adottati a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’articolo 28, paragrafo 5, e dell’articolo 29, paragrafo 7.

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Domande di autorizzazione e Requisiti personali

L’Articolo 5 (Domande di autorizzazione) della Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (la Payment Services Directive 2 (PSD2) elenca le informazioni ed i requisiti richiesti dalla Domanda di autorizzazione.

In particolare:

m) l’identità delle persone che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale del richiedente partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’entità della loro partecipazione, nonché le prove attestanti la loro adeguatezza considerando la necessità di assicurare la gestione sana e prudente di un istituto di pagamento;

n) l’identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell’istituto di pagamento e, se del caso, delle persone responsabili della gestione delle attività di servizi di pagamento dell’istituto di pagamento, nonché le prove attestanti la loro onorabilità e il possesso di conoscenze e di esperienza adeguate per la prestazione di servizi di pagamento come definito dallo Stato membro d’origine dell’istituto di pagamento;

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Capitale iniziale

Ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 2009/110/CE  concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (EMD2), gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica l’obbligo di detenere, al momento dell’autorizzazione, un capitale iniziale comprensivo degli elementi di cui all’articolo 57, lettere a) e b), della direttiva 2006/48/CE che non sia inferiore a 350 000  EUR.

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Lituania – Licenza per Istituto di Moneta Elettronica (Electronic Money Institution (EMI))

Istituto di Moneta Elettronica  (Electronic Money Institution (EMI)) in Lituania

In Lituania un Istituto di Moneta Elettronica – Electronic Money Institution (EMI) –  Elektroninių pinigų įstaiga – è un operatore di mercato autorizzato dalla Banca di Lituania (Lietuvos banko) con il diritto di emettere moneta elettronica (Elektroniniai pinigai).

Nell’emettere moneta elettronica, un  Istituto di Moneta Elettronica (Elektroninių pinigų įstaiga) può anche  fornire i servizi di pagamento specificati nell’articolo 5 della  Legge sui pagamenti della Repubblica di Lituania (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas) come:

  • effettuare trasferimenti di denaro;
  • operazioni di pagamento;
  • emissione di strumenti di pagamento;
  • esecuzione di trasferimenti di pagamento, ecc.

La licenza di un istituto di moneta elettronica (Elektroninių pinigų įstaigos licencija ) dà il diritto di emettere moneta elettronica in tutta l’UE, ma per ottenere questa licenza la società deve :

Oltre all’emissione di moneta elettronica e alla fornitura di servizi di pagamento, un istituto di moneta elettronica (Elektroninių pinigų įstaigos licencija ) può svolgere altre attività non correlate all’emissione di moneta elettronica o alla fornitura di servizi di pagamento.

Quindi un istituto di moneta elettronica (Elektroninių pinigų įstaigos licencija ) può:

  • emettere moneta elettronica;
  • fornire i servizi di pagamento specificati nell’articolo 5 della  Legge sui pagamenti della Repubblica di Lituania (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas)
    • servizi che consentono il deposito di contanti su un conto di pagamento e tutte le operazioni relative alla gestione di un conto di pagamento;
    • servizi che consentono il prelievo di contanti da un conto di pagamento e tutte le operazioni relative alla gestione di un conto di pagamento;
    • operazione di pagamento, compreso il trasferimento di fondi detenuti su un conto di pagamento aperto presso il prestatore di servizi di pagamento o l’istituto di altro prestatore di servizi di pagamento dell’utente del servizio di pagamento: operazioni di addebito diretto, comprese le operazioni di addebito diretto una tantum, operazioni di pagamento che utilizzano un sistema di pagamento carta o strumento similare e/o bonifici, anche periodici;
    • operazioni di pagamento in cui i fondi sono concessi all’utente dei servizi di pagamento tramite una linea di credito: operazioni di addebito diretto, comprese le operazioni di addebito diretto una tantum, operazioni di pagamento utilizzando una carta di pagamento o uno strumento simile e/o bonifici, compresi i trasferimenti periodici;
    • emettere mezzi di pagamento e/o elaborare pagamenti in entrata;
    • trasferimenti di denaro;
    • Servizi di disposizione di ordini di pagamento;
    • servizi di informazione sui conti;
  • svolgere altre attività non correlate all’emissione di moneta elettronica o alla fornitura di servizi di pagamento

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Tipologie degli  Electronic Money Institutions (EMIs) in Lituania

In Lituania un Istituto di Moneta Elettronica (Electronic Money Institution (EMI)) può essere:

  • un Istituto di Moneta Elettronica (Elektroninių pinigų įstaiga) con licenza di attività illimitata (neribotos veiklos licenciją) può operare in tutta l’UE ed è soggetto a requisiti patrimoniali;
  • un Istituto di Moneta Elettronica (Elektroninių pinigų įstaiga) può avere una licenza per attività limitate (ribotos veiklos licenciją), i gestori di tale istituto sono soggetti a requisiti più blandi, non ci sono requisiti di capitale e di idoneità degli azionisti, ma ci sono restrizioni sull’importo medio di moneta elettronica non pagata e/o sul fatturato delle operazioni di pagamento, tale istituto può operare solo in Lituania.

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Legge che regola gli  Electronic Money Institutions (EMIs) in Lituania

In Lituania le attività, le licenze, la contabilità, la supervisione, la riorganizzazione, la liquidazione, il fallimento e altre caratteristiche degli istituti di moneta elettronica (Electronic Money Institutions (EMI)) sono determinate dalla Legge della Repubblica di Lituania sulla moneta elettronica e sugli istituti di moneta elettronica (Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas).

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Forma giuridica e Capitale iniziale minimo di un Electronic Money Institution (EMI) in Lituania

Il secondo comma dell’art. 11 della Legge della Repubblica di Lituania sulla moneta elettronica e sugli istituti di moneta elettronica (Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas) stabilisce che la forma giuridica (teisinė forma) di un istituto di pagamento (Mokėjimo Įstaiga (MĮ)) deve essere solo quello di  una Società di Capitale:

  • o una Società a responsabilità limitata – Uždaroji Akcinė Bendrovė (UAB);
  • o una Società per azioni – Akcinė Bendrovė (AB).

Il secondo comma dell’art. 22 della Legge della Repubblica di Lituania sulla moneta elettronica e sugli istituti di moneta elettronica (Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas) stabilisce che un Istituto di Moneta Elettronica (Elektroninių pinigų įstaiga) deve avere un Capitale iniziale (pradinis kapitalas) di almeno 350.000 Euro. 

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Attività di un Electronic Money Institution (EMI) in Lituania

Le Attività di un istituto di moneta elettronica (Electronic Money Institution (EMI)) nella Repubblica di Litania sono elencate nell’art. 12 della Legge della Repubblica di Lituania sulla moneta elettronica e sugli istituti di moneta elettronica (Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas):

“1 . Oltre a emettere moneta elettronica e fornire servizi di pagamento, come specificato nell’articolo 13, parte 1 (La licenza dell’istituto di moneta elettronica conferisce il diritto di emettere moneta elettronica e di fornire i servizi di pagamento specificati nell’articolo 5 (1)  della  Legge sui pagamenti della Repubblica di Lituania (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas), che sono specificati nella licenza rilasciata dall’autorità di vigilanza. La licenza dell’istituto di moneta elettronica è valida anche negli altri Stati membri.) o nell’articolo 14, parte 1 della presente legge, un istituto di moneta elettronica ha il diritto di:

1 ) fornire un prestito relativo ai servizi di pagamento specificati nell’articolo 5, clausola 4 o 5 della Legge sui pagamenti, nel rispetto delle condizioni specificate nella Parte 4 di questo articolo;

2 ) fornire ulteriori servizi strettamente connessi all’emissione di moneta elettronica e/o alla fornitura di servizi di pagamento, quali cambio valuta, attività di custodia di fondi, archiviazione ed elaborazione dati;

3 ) gestire i sistemi di pagamento nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 9 della Legge sui pagamenti;

4 ) svolgere altre attività che non siano attività di emissione di moneta elettronica, esclusi i casi specificati nell’articolo 13, parte 8 e nell’articolo 14, parte 10 della presente legge;

5 ) cambio valuta (in contanti).

2 . I fondi ricevuti dagli istituti di moneta elettronica dai detentori di moneta elettronica devono essere scambiati con moneta elettronica immediatamente non appena ciò sia tecnicamente possibile. Questi fondi e i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento per la fornitura di servizi di pagamento non sono considerati depositi o altri fondi rimborsabili.

3 . Un istituto di moneta elettronica, quando fornisce servizi di pagamento non legati all’emissione di moneta elettronica, può avere conti di pagamento solo per la fornitura di tali servizi.

4 . Un istituto di moneta elettronica può concedere un prestito relativo ai servizi di pagamento di cui all’articolo 5, punto 4 o 5 della Legge sui pagamenti, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1 ) i fondi vengono prestati solo come mezzo aggiuntivo per completare l’operazione di pagamento;

2 ) i fondi prestati per eseguire un’operazione di pagamento, nella prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 18 della presente legge, devono essere restituiti entro un termine non superiore a 12 mesi;

3 ) l’istituto di moneta elettronica non può prestare moneta elettronica né fondi ricevuti e trattenuti per completare un’operazione di pagamento;

4 ) il capitale proprio dell’istituto di moneta elettronica soddisfa in qualsiasi momento i requisiti di cui all’articolo 24 della presente legge ed è sufficiente secondo la procedura stabilita dagli atti giuridici dell’autorità di vigilanza.

5 . Un istituto di moneta elettronica non può accettare depositi o altri fondi rimborsabili da partecipanti al mercato non professionali.

6 . Un istituto di moneta elettronica può distribuire e riscattare, ma non può emettere moneta elettronica tramite un intermediario o altra persona fisica o giuridica che agisce per conto dell’istituto di moneta elettronica.

7 . Il tribunale della Repubblica di Lituania, altre istituzioni statutarie o funzionari, prima di prendere decisioni che limitino la capacità dell’istituto di moneta elettronica di disporre dei fondi sui suoi conti o limitino in altro modo il diritto dell’istituto di moneta elettronica di emettere moneta elettronica o fornire servizi di pagamento, devono ottenere la conclusione dell’autorità di vigilanza relativa a tali decisioni che influiscono sulla stabilità e sull’affidabilità dell’istituto di moneta elettronica e dell’intero sistema degli istituti di moneta elettronica, che l’autorità di vigilanza presenta entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di conclusione.”

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Requisiti dei Proprietari di un Electronic Money Institution (EMI) in Lituania

Il punto 14 del secondo comma dell’art. 13 (Licenza per istituto di moneta elettronica) della Legge della Repubblica di Lituania sulla moneta elettronica e sugli istituti di moneta elettronica (Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas) richiede per le persone che acquisiscono (hanno) la parte qualificata del capitale autorizzato e/o i diritti di voto della persona giuridica che ha presentato una domanda di licenza per un istituto di moneta elettronica (Electronic Money Institution (EMI)) nella Repubblica di Litania

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Requisiti dei Dirigenti di un Electronic Money Institution (EMI) in Lituania

Il punto 15 del secondo comma dell’art. 13 (Licenza per istituto di moneta elettronica) della Legge della Repubblica di Lituania sulla moneta elettronica e sugli istituti di moneta elettronica (Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas) richiede che i dirigenti  di un Electronic Money Institution (EMI) in Lituania esibiscano  documenti attestanti il possesso dei requisiti di:

  • irreprensibile reputazione,
  • qualifica ed
  • esperienza

stabiliti dall’articolo 16 (Organi e gestori dell’istituto di moneta elettronica e gestori dei suoi intermediari) , Comma 3 della Legge della Repubblica di Lituania sulla moneta elettronica e sugli istituti di moneta elettronica:

“3 . I gestori di un istituto di moneta elettronica titolare di una licenza per istituto di moneta elettronica devono godere di una reputazione impeccabile e possedere le qualifiche e l’esperienza necessarie per svolgere adeguatamente i propri compiti. Nel valutare l’impeccabile reputazione di tali gestori si applicano mutatis mutandis le disposizioni dei commi 12 e 13 dell’articolo 34 (2) della Legge bancaria della Repubblica di Lituania (Lietuvos Respublikos bankų įstatymas). Le qualifiche e l’esperienza dei gestori di istituti di moneta elettronica titolari di una licenza per istituto di moneta elettronica vengono valutate tenendo conto del livello e della natura dell’istruzione di una persona, del miglioramento delle qualifiche, della natura e della durata dell’attività professionale o dell’esperienza lavorativa e di altri fattori che possono influenzare le qualifiche e l’esperienza della persona . I requisiti di reputazione, qualificazione ed esperienza dei gestori di un istituto di moneta elettronica titolare di una licenza per istituto di moneta elettronica sono valutati secondo la procedura stabilita dagli atti giuridici dell’autorità di vigilanza.
4 . I gestori di un istituto di moneta elettronica titolare di una licenza per attività limitata di istituto di moneta elettronica devono essere pronti e idonei a svolgere i propri compiti. La preparazione e l’idoneità dei dirigenti di un istituto di moneta elettronica titolare di una licenza di attività limitata per istituto di moneta elettronica vengono valutate secondo la procedura stabilita dagli atti giuridici dell’autorità di vigilanza. La preparazione dei dirigenti di un istituto di moneta elettronica titolare di una licenza per attività limitata di istituto di moneta elettronica viene valutata tenendo conto del livello e della natura dell’istruzione della persona, dell’aggiornamento delle qualifiche, della natura e della durata dell’attività professionale o dell’esperienza lavorativa e di altri fattori che possono influenzare le qualifiche e l’esperienza della persona. Il gestore di un istituto di moneta elettronica titolare di licenza di istituto di moneta elettronica ad attività limitata non può essere considerato idoneo se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
1 ) è stato riconosciuto colpevole di aver commesso un reato grave, gravissimo oppure un delitto o un delitto contro il patrimonio, i diritti patrimoniali e gli interessi patrimoniali, l’economia e l’ordine economico, il sistema finanziario, la sicurezza pubblica, il servizio pubblico e l’interesse pubblico, oppure atti criminali corrispondenti secondo le leggi penali di altri paesi, se la sua condanna per i reati di cui al presente punto non è scomparsa o è stata cancellata, o non sono trascorsi 3 anni dalla sentenza del tribunale con cui la persona fisica è dichiarata colpevole di aver commesso sono entrati in vigore i reati di cui al presente punto;
2 ) è stato soggetto a una sanzione amministrativa o ad altra sanzione legale per grave violazione dei requisiti di legge o di altro atto giuridico che regolano la fornitura di servizi finanziari o le attività degli istituti finanziari, la violazione della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo Legge della Repubblica di Lituania , se dalla decisione di applicare una sanzione amministrativa o non sono trascorsi 3 anni dalla data di entrata in vigore di un’altra misura di esecuzione legalmente stabilita;
3 ) possiede o ha gestito, direttamente o indirettamente, una quota qualificata del capitale autorizzato e/o dei diritti di voto o una quota che gli consente di esercitare un’influenza decisiva diretta e/o indiretta su una persona giuridica, oppure è o è stato amministratore di una persona giuridica il cui diritto di impegnarsi in servizi finanziari è stato revocato per violazione grave dei requisiti della legge o di altro atto giuridico che regola la fornitura di servizi finanziari o le attività degli istituti finanziari, è stata applicata un’altra misura di esecuzione, se sono trascorsi 3 anni non è stata adottata dall’entrata in vigore della decisione di applicare la misura di esecuzione, oppure la persona giuridica è stata condannata per il reato di cui al paragrafo 1 e non sono trascorsi 3 anni dall’entrata in vigore della sentenza del tribunale.”

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Licenza per un Electronic Money Institution (EMI) in Lituania

Il secondo comma dell’art. 13 (Licenza per istituto di moneta elettronica) della Legge della Repubblica di Lituania sulla moneta elettronica e sugli istituti di moneta elettronica (Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas) stabilisce che per ottenere la licenza per un istituto di moneta elettronica(Electronic Money Institution (EMI)), una persona giuridica costituita deve presentare una domanda all’autorità di vigilanza e i seguenti documenti e dati:

“1 ) statuto (progetto di statuto);
2 ) il programma delle attività, nel quale, tra l’altro, sono specificati i servizi da erogare e il luogo della loro prestazione indicati al comma 1 del presente articolo;
3 ) un piano aziendale, compreso un progetto di bilancio per i primi tre esercizi finanziari, che dimostri che l’istituto di moneta elettronica può operare in modo affidabile e applica adeguati sistemi, procedure e risorse di controllo interno;
4 ) documenti attestanti che l’importo del capitale iniziale non è inferiore a quello determinato nell’articolo 22, parte 2 della presente legge;
5 ) una descrizione delle misure adottate (saranno adottate) in conformità con i requisiti dell’articolo 25 della presente legge al fine di proteggere i fondi dei detentori di moneta elettronica e se si intende fornire servizi di pagamento non correlati all’emissione di moneta elettronica e le misure adottate in conformità con i requisiti dell’articolo 17 della legge sugli istituti di pagamento una descrizione delle misure adottate (saranno adottate) per proteggere i fondi degli utenti dei servizi di pagamento;
6 ) una descrizione della procedura di gestione applicata (che si intende applicare) e del sistema di controllo interno, compresi i sistemi amministrativi, di gestione del rischio e contabili, che dimostri che la procedura di gestione e il sistema di controllo interno sono idonei, affidabili e adeguati al rischio assunto ;
7 ) procedure di controllo interno che sono state implementate (saranno implementate) al fine di svolgere compiti relativi alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in conformità con la Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo della Repubblica di Lituania e del 2015. 20 maggio Regolamento (UE) n. 2015/847 sulle informazioni fornite durante il trasferimento di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU 2015 L 141, pag. 1) (di seguito – Regolamento (UE) n. 2015/847), descrizione;
8 ) una descrizione della procedura mediante la quale gli incidenti operativi e di sicurezza e i reclami dei clienti relativi alla sicurezza vengono monitorati, si risponde e viene dato seguito, compreso il meccanismo di segnalazione per i principali incidenti operativi e di sicurezza stabilito in conformità con i requisiti di cui all’articolo 57 della legge sui pagamenti;
9 ) descrizione della procedura di registrazione, monitoraggio, registrazione e limitazione dell’accesso ai dati sensibili di pagamento;
10 ) una descrizione dei processi di continuità operativa, indicando chiaramente le operazioni di particolare rilevanza, piani di continuità operativa efficaci e la procedura per la verifica e la revisione periodica dell’adeguatezza e dell’efficacia di tali piani;
11 ) una descrizione dei principi e dei concetti utilizzati nella raccolta di dati statistici su prestazioni, transazioni e frodi;
12 ) politica di sicurezza, compresa una valutazione dettagliata del rischio relativo alle attività svolte, e misure di controllo di sicurezza e di mitigazione del rischio adottate per proteggere adeguatamente i detentori di moneta elettronica e/o gli utenti dei servizi di pagamento dai rischi identificati, tra cui la frode e l’uso illegale di dati sensibili e personali dati, descrizione;
13 ) una descrizione della struttura organizzativa, comprese le filiali previste, gli intermediari, le persone fisiche o giuridiche attraverso le quali l’istituto di moneta elettronica distribuirà e riacquisterà la moneta elettronica, o altre persone alle quali sarà trasferito lo svolgimento delle funzioni operative, nonché l’obbligo di effettuare ispezioni presso le filiali e gli intermediari almeno una volta all’anno descrizione e descrizione della partecipazione ai sistemi di pagamento;
14 ) dati sulla base dei quali è possibile determinare l’identità delle persone che acquisiscono (hanno) la parte qualificata del capitale autorizzato e/o i diritti di voto della persona giuridica che ha presentato una domanda per l’emissione di un documento elettronico licenza di istituto monetario (più avanti in questo articolo – la persona giuridica che ha presentato la domanda) e cosa acquisiscono (hanno)) quota del capitale autorizzato e/o diritti di voto, nonché l’idoneità di queste persone in conformità con le disposizioni di articolo 25, comma 8, della Legge bancaria della Repubblica di Lituania (Lietuvos Respublikos bankų įstatymas), tenuto conto dell’esigenza di assicurare una gestione affidabile e prudenziale dell’istituto di moneta elettronica;
15 ) dati identificativi dei dirigenti (nome, cognome, numero di identificazione personale (se sprovvisti di numero di identificazione personale, data e luogo di nascita) e documenti attestanti il possesso dei requisiti di irreprensibile reputazione, qualifica ed esperienza stabiliti dall’articolo 16 (Organi e gestori dell’istituto di moneta elettronica e gestori dei suoi intermediari) , Comma 3 della presente legge ;
16 ) dati identificativi del/i responsabile/i di filiale (nome, cognome, matricola (se sprovvisti di matricola, data e luogo di nascita), se è prevista l’emissione di moneta elettronica e/o l’erogazione di servizi di pagamento servizi in un altro Stato membro secondo la procedura stabilita da questo ramo giuridico;
17 ) della società di revisione che effettua (esegue) la revisione contabile o del revisore dei conti (di seguito denominato revisore dei conti) che svolge attività di revisione in modo indipendente (più avanti, quando questa legge si riferisce a una società di revisione e a un revisore dei conti che svolge attività di revisione in modo indipendente, insieme – la società di revisione), che rispettano i requisiti finanziari e i dati stabiliti nella Legge sulle istituzioni e nella Legge sulla revisione dei rendiconti finanziari della Repubblica di Lituania;
18 ) documenti e dati che confermano il rispetto dei requisiti stabiliti nell’articolo 20 della legge sugli istituti di pagamento e comprovano l’importo dell’assicurazione di responsabilità civile professionale o altri mezzi equivalenti di garanzia della responsabilità, se è destinato a fornire un ordine di pagamento e/o un conto servizio di informazione;
19 ) indirizzo della sede legale.
3. All’atto della trasmissione delle informazioni di cui ai punti 5, 6, 8 e 13 della parte 2 del presente articolo, deve essere fornita una descrizione delle procedure di controllo interno e delle modalità organizzative, che stabilisca le azioni volte a tutelare gli interessi dei detentori di moneta elettronica e ad assicurare la continuità e l’affidabilità dell’emissione di moneta elettronica.
4 . La licenza di un istituto di moneta elettronica viene rilasciata a una persona giuridica che ha presentato una domanda solo se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione affidabile e basata su principi prudenziali dell’istituto di moneta elettronica, ha stabilito un sistema completo, adeguato alla natura, dimensioni e complessità delle attività dell’istituto di moneta elettronica e gestione affidabile delle attività di emissione di moneta elettronica procedure, compresa una struttura organizzativa comprensibile, che consenta la separazione delle funzioni e rapporti di responsabilità verticali e orizzontali con confini di responsabilità chiaramente definiti, trasparenti e coerenti e sistemi per identificare, gestire, monitorare, informare la direzione e il controllo interno dei rischi che si sono verificati o potrebbero verificarsi, compresi strumenti amministrativi e sistemi contabili affidabili.
5 . L’autorità di vigilanza ha il diritto di verificare in loco la disponibilità della persona giuridica richiedente ad emettere moneta elettronica. Le disposizioni dell’articolo 35 della presente legge si applicano mutatis mutandis al controllo della disponibilità all’emissione di moneta elettronica .
6 . L’autorità di vigilanza esamina i documenti, i dati e/o le informazioni presentati, decide in merito al rilascio della licenza per un istituto di moneta elettronica e informa per iscritto la persona giuridica che ha presentato la domanda entro 3 mesi dalla data di ricevimento della applicazione, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 43, paragrafo 1 della legge sulla Banca di Lituania”

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(1) L’articolo 5 della Legge sui pagamenti della Repubblica di Lituania (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas) fornisce un elenco esaustivo dei servizi di pagamento:

Articolo 5 Servizi di pagamento

“I servizi di pagamento includono:
1 ) servizi che forniscono le condizioni per depositare contanti su un conto di pagamento e tutte le transazioni relative alla gestione di un conto di pagamento;
2 ) servizi che consentono il prelievo di contanti dal conto di pagamento e tutte le operazioni relative alla gestione del conto di pagamento;
3 ) un’operazione di pagamento, compreso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento aperto dal prestatore di servizi di pagamento di un utente di servizi di pagamento o dall’istituto di un altro prestatore di servizi di pagamento: operazioni di addebito diretto, comprese operazioni di addebito diretto una tantum, operazioni di pagamento utilizzando una carta di pagamento o un titolo analogo e/o bonifici, anche periodici;
4 ) operazioni di pagamento, quando i fondi sono concessi all’utente di servizi di pagamento tramite una linea di credito: operazioni di addebito diretto, comprese le operazioni di addebito diretto una tantum, operazioni di pagamento mediante carta di pagamento o strumento analogo e/o bonifici, compresi quelli periodici trasferimenti;
5 ) emissione di mezzi di pagamento e/o elaborazione dei pagamenti in entrata;
6 ) trasferimenti di denaro;
7 ) servizi di disposizione di ordine di pagamento;
8 ) servizi di informazione sui conti.”

Ritorna art. 12 (Attività di un istituto di moneta elettronica) 

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(2) Commi 12 e 13 dell’articolo 34  della Legge bancaria della Repubblica di Lituania (Lietuvos Respublikos bankų įstatymas)

12 . La reputazione di una persona viene valutata tenendo conto:
1 ) hanno condotto o sono in corso indagini preliminari, hanno sollevato sospetti, accuse di aver commesso un reato o hanno condannato una persona, indipendentemente dal fatto che la condanna sia scomparsa o annullata;
2 ) sono state applicate sanzioni amministrative o altre misure coercitive (sanzioni), indipendentemente dal momento in cui sono state applicate;
3 ) ispezioni effettuate o in corso da parte di organi di vigilanza o altri organi per violazione di atti di legge;
4 ) responsabilità applicata per violazione dei doveri lavorativi, sanzioni ufficiali, sospensione o licenziamento da incarichi nominati o elettivi, indipendentemente dal momento in cui è stata applicata;
5 ) rifiuto di rilasciare un permesso (licenza) o diritto altrimenti non concesso di compiere determinate azioni o di impegnarsi in una determinata attività professionale o di altro tipo, nonché sospensione di un permesso rilasciato (licenza) o diritto altrimenti concesso di compiere determinate azioni o di impegnarsi in una determinata attività professionale o di altro tipo o annullarla;
6 ) se ci sono stati casi in cui la persona non ha adempiuto all’obbligo di ottenere licenze, permessi, consensi, approvazioni, non obiezioni stabilite in atti giuridici o non ha adempiuto all’obbligo di fornire informazioni alle autorità di controllo in modo tempestivo, ha fatto non fornire loro tutte le informazioni necessarie oppure le informazioni fornite erano errate;
7 ) il modo in cui una persona ha adempiuto e adempie a obblighi monetari o di altro tipo, compresi i dati sulla ristrutturazione, sui processi fallimentari, sulle azioni legali intentate in cause civili, eseguite o eseguite in relazione a lui;
8 ) i dati di cui ai punti 1-7 di questa parte relativi alla persona giuridica di cui la persona era o è il dirigente o di cui possiede o gestisce direttamente o indirettamente la quota qualificata del capitale autorizzato e/o il capitale autorizzato.
Modifiche a parte dell’articolo:
NO. XIII-1232 , 05/06/2018, pubblicato al TAR il 14/06/2018, fino a 2018-09840

13 . Una persona non può essere considerata di impeccabile reputazione se:
1 ) è riconosciuto colpevole di aver commesso un delitto grave, gravissimo o un delitto doloso contro il patrimonio, il diritto patrimoniale e gli interessi patrimoniali, l’economia e l’ordine economico, il sistema finanziario, la sicurezza pubblica, il servizio pubblico e l’interesse pubblico previsti dall’art. Codice penale della Repubblica di Lituania, o atti criminali corrispondenti secondo le leggi penali di altri stati, indipendentemente dal fatto che la condanna venga cancellata o cancellata;
2 ) è stato riconosciuto colpevole di aver commesso un reato diverso da quello specificato al punto 1 di questa parte, previsto dal Codice penale della Repubblica di Lituania o dalle leggi di altri Stati, e non sono trascorsi tre anni da allora la data di esecuzione della pena, il rinvio dell’esecuzione della pena o la liberazione dall’esecuzione della pena;
3 ) è stato sospeso o licenziato dal suo incarico o dal suo lavoro o ha perso il diritto di esercitare una determinata attività per non aver rispettato i requisiti di una reputazione impeccabile stabiliti dalla legge o per una violazione degli atti giuridici che regolano il mercato finanziario e da non sono trascorsi tre anni dal giorno della sospensione o del licenziamento dalla carica o dal lavoro o dalla perdita del diritto di esercitare una determinata attività;
4 ) abusa di sostanze psicotrope, stupefacenti, altre sostanze psicoattive o di alcol;
5 ) l’autorità di vigilanza riconosce che le altre circostanze indicate nel comma 12 del presente articolo sono significative e lasciano ragionevoli dubbi sulla capacità del soggetto di assicurare la gestione affidabile e prudente della banca o il corretto svolgimento delle altre funzioni stabilite dalla presente legge.
Modifiche a parte dell’articolo:
NO. XIII-1232 , 05/06/2018, pubblicato al TAR il 14/06/2018, fino a 2018-09840

Ritorna idoneità Proprietari di un Electronic Money Institution (EMI) in Lituania

Ritorna idoneità Dirigenti di un Electronic Money Institution (EMI) in Lituania

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Regolamento (UE) 2023/1114 – Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)

Il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937,  istituisce regole di mercato uniformi nell’UE per le cripto-attività.

Il Regolamento (UE) 2023/1114,  relativo ai mercati delle cripto-attività (crypto-asset), c.d. Regolamento MiCA o solo MiCAR (Markets in Crypto-assets Regulation), è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 giugno 2023 ed è entrato in vigore, a norma dell’Art. 149, il 30 giugno 2023, ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Sempre a norma dell’Art. 149, il Regolamento MiCA si dovrà applicare dal 30 dicembre 2024, ad eccezione del TITOLO III – TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ e del  TITOLO IV – TOKEN DI MONETA ELETTRONICA che si dovranno applicare dal 30 giugno 2024.

Il Regolamento (UE) 2023/1114 (Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)) riguarda le cripto-attività che attualmente non sono regolamentate dalla legislazione esistente sui servizi finanziari.

L’Articolo 1 del Regolamento (UE) 2023/1114 – Regolamento MiCA definisce l’OGGETTO del Regolamento MiCA disponendo che il Regolamento MiCA stabisce:

  • i requisiti uniformi per l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione
    • di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica,
    • di token collegati ad attività e
    • di token di moneta elettronica,
  • nonché i requisiti per i prestatori di servizi per le cripto-attività.
  • ed In particolare:

a) gli obblighi di trasparenza e informativa per l’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione di cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione per cripto-attività («ammissione alla negoziazione»);

b) i requisiti per l’autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e degli emittenti di token di moneta elettronica, nonché per il loro funzionamento, la loro organizzazione e la loro governance;

c) i requisiti per la tutela dei possessori di cripto-attività nell’emissione, nell’offerta al pubblico e nell’ammissione alla negoziazione di cripto-attività;

d) i requisiti per la tutela dei clienti di prestatori di servizi per le cripto-attività;

e) le misure volte a prevenire l’abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato in relazione alle cripto-attività, al fine di garantire l’integrità dei mercati delle cripto-attività.

L’Articolo 2 del Regolamento (UE) 2023/1114 – Regolamento MiCA definisce l’AMBITO DI APPLICAZIONE del Regolamento MiCA.

Il primo comma dell’Articolo 2 del Regolamento MiCA  dispone che Regolamento MiCA si applica alle persone fisiche e giuridiche e ad alcune altre imprese coinvolte nell’emissione, nell’offerta al pubblico e nell’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o che prestano servizi connessi alle cripto-attività nell’Unione.

Il secondo comma dell’Articolo 2 del Regolamento MiCA  stabilisce i casi in cui non trova applicazione il Regolamento MiCA.

Le disposizioni chiave per coloro che emettono e scambiano cripto-asset (compresi token di riferimento agli asset e token di moneta elettronica) riguardano

  • la trasparenza,
  • la divulgazione,
  • l’autorizzazione e
  • la supervisione delle transazioni. 

Il regolamento comprende un numero sostanziale di misure di livello 2 e livello 3 che devono essere sviluppate prima dell’entrata in vigore del nuovo regime (entro un periodo compreso tra 12 e 18 -mese di scadenza a seconda del mandato).

L’European Securities and Markets Authority (ESMA), in stretta collaborazione con l’European Banking Authority (EBA), l’European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) e l’European Central Bank (ECB)) sta consultando il pubblico su una serie di standard tecnici che saranno pubblicati sequenzialmente in tre “Consultation Paper”. L’obiettivo è quello di fornire il più presto possibile un progetto di misure di livello 2 e 3 che incorporino il feedback del pubblico. La data di entrata in applicazione delle misure è subordinata alla loro adozione da parte della Commissione Europea e all’approvazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE.

L’European Securities and Markets Authority (ESMA) sta rilasciando i “Consultation Paper MiCA” in sequenza a partire dalle misure di Livello 2 e Livello 3 con le scadenze più brevi. Questi includono quelli relativi all’autorizzazione, alla governance, ai conflitti di interessi e alle procedure di gestione dei reclami.

  • Il Primo “Consultation Paper MiCA”  è stato pubblicato il 12 luglio 2023.Questo pacchetto include norme tecniche per i seguenti mandati:
    • Articolo 60, paragrafo 13: norme tecniche di regolamentazione sul contenuto della notifica da parte di soggetti selezionati alle ANC
    • Articolo 60, paragrafo 14: ITS su moduli e modelli per la notifica da parte degli enti alle ANC
    • Articolo 62, paragrafo 5: RTS sul contenuto della domanda di autorizzazione per CASP
    • Articolo 62, comma 6: ITS su moduli e modelli per la domanda di autorizzazione CASP
    • Articolo 71, paragrafo 5: RTS sulla procedura di gestione dei reclami
    • Articolo 72, comma 5: RTS in materia di gestione e prevenzione, comunicazione dei conflitti di interessi
    • Articolo 84, paragrafo 4: norme tecniche di regolamentazione sui requisiti informativi relativi all’acquisizione prevista
  • il Secondo “Consultation Paper MiCA” è stato pubblicato il 5 ottobre 2023.Il Secondo “Consultation Paper MiCA” copre i mandati rimanenti con una scadenza di 12 mesi, tra cui:
    • Indicatori di sostenibilità
    • Requisiti di continuità aziendale
    • Dati sulla trasparenza commerciale e tenuta dei registri degli ordini
    • Requisiti di conservazione dei registri per i CASP
    • Classificazione, modelli e formato dei white paper sulle criptovalute
    • Divulgazione al pubblico delle informazioni privilegiate
  • Il Terzo e ultimo “Consultation Paper MiCA”, che include i mandati MiCA con una scadenza di 18 mesi, sarà pubblicato (in via provvisoria) nel primo trimestre del 2024.
    Il Terzo e ultimo “Consultation Paper MiCA” coprirà probabilmente tutti i mandati rimanenti con una scadenza di 18 mesi, tra cui:

    • Qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari
    • Monitoraggio, rilevamento e notifica degli abusi di mercato
    • Tutela degli investitori:
      • Sollecitazione inversa
      • Adeguatezza dei servizi di consulenza e di gestione del portafoglio al cliente
      • Politiche e procedure per i servizi di trasferimento di cripto-asset, compresi i diritti dei clienti
    • Resilienza del sistema e protocolli di accesso di sicurezza

 

 

 

Persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Lituania che svolgono attività di operatori di cambio valuta virtuale e/o operatori di deposito in portafoglio di valuta virtuale

Ai sensi dell’art. 2 della LEGGE SULLA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA (LIETUVOS RESPUBLIKOS
PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS
ĮSTATYMAS)
sono:

Operatore di portafogli di valuta virtuale di deposito ( Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius) – una persona giuridica con sede nella Repubblica di Lituania che fornisce servizi per conto dei clienti di portafogli di valuta virtuale di deposito o una filiale di una persona giuridica di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno stato estero con sede nella Repubblica della Lituania.

Operatore di cambio valuta virtuale (Virtualiųjų valiutų keityklos operatorius) – una persona giuridica con sede nella Repubblica di Lituania o una filiale di una persona giuridica di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno stato estero con sede nella Repubblica di Lituania che fornisce servizi di cambio, acquisto e/o vendita di valuta virtuale valuta a pagamento.

Le attività degli operatori di cambi di valuta virtuale e degli operatori di portafogli di valuta virtuale depositari non sono soggette ad autorizzazione nella Repubblica di Lituania.

Tuttavia, gli operatori di cambi di valuta virtuale e gli operatori di portafogli di valuta virtuale depositari sono tenuti a rispettare  i requisiti della LEGGE SULLA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA
.

L’Articolo 25 della LEGGE SULLA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA
stabilisce i r
equisiti per le persone giuridiche e le persone legate a fornitori di servizi e agenti immobiliari di trust, cambi di valuta virtuale, operatori o società di portafogli di valuta virtuale depositari

“…………………………………..

4 . Una persona giuridica che ha avviato o terminato l’attività di un operatore di cambio valuta virtuale o di un operatore di portafoglio di valuta virtuale depositario deve informare il gestore del Registro delle persone giuridiche in merito ai servizi di un operatore di cambio valuta virtuale o di un operatore di portafoglio di valuta virtuale depositario entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall’inizio o dalla fine dell’attività, dallo svolgimento delle attività del fornitore o dalla fine di tali attività. Inviando queste informazioni, l’operatore del cambio di valuta virtuale o l’operatore del deposito di portafogli di valuta virtuale conferma che lui stesso o i membri dei suoi organi di gestione o di vigilanza e i beneficiari hanno familiarità con gli atti giuridici che regolano la prevenzione del riciclaggio di denaro e del terrorismo finanziamenti e soddisfare le loro esigenze.
Aggiunta parte dell’articolo:
NO. XIII-2584 , 2019-12-03, pubblicato nel TAR 19-12-2019, fino al 2019-20552

5 . Una persona giuridica che ha iniziato a operare come operatore di cambio valuta virtuale e/o operatore di deposito di portafogli di valuta virtuale deve avere un dirigente senior residente permanente in Lituania, come definito dalla legge sull’imposta sul reddito personale della Repubblica di Lituania.
Aggiunta parte dell’articolo:
NO. XIV-1374 , 30/06/2022, pubblicata al TAR il 14/07/2022, fino al 2022-15464

6 . Una persona giuridica con sede nella Repubblica di Lituania, la cui forma giuridica è una società per azioni o una società per azioni chiusa, che intende svolgere le attività di operatore di cambio valuta virtuale e/o operatore di portafoglio di valuta virtuale di deposito, deve avere capitale sociale autorizzato, che deve essere di almeno 125.000 euro . Una persona giuridica stabilita nella Repubblica di Lituania con altre forme giuridiche o una filiale di una persona giuridica di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno stato estero, che intende svolgere le attività di operatore di cambio valuta virtuale e/o depositario virtuale gestore del portafoglio valutario, deve disporre di una garanzia di prestazione rilasciata da una compagnia di assicurazioni o da un istituto finanziario o da un documento di garanzia per un importo di almeno 100.000 euro per richiesta di risarcimento danni del cliente e 500.000 euro per tutte le richieste di risarcimento danni del cliente all’anno.
Aggiunta parte dell’articolo:
NO. XIV-1374 , 30/06/2022, pubblicata al TAR il 14/07/2022, fino al 2022-15464

7 . Ai sensi dell’articolo 22, comma 1, di tale legge, il personale dirigente dell’operatore di cambio valuta virtuale e/o dell’operatore di portafoglio di valuta virtuale depositario non può rappresentare contemporaneamente più di un operatore di cambio valuta virtuale e/o di un operatore di portafoglio di valuta virtuale depositario. , tranne nei casi in cui gli operatori appartengono ad un gruppo di società.
Aggiunta parte dell’articolo:
NO. XIV-1374 , 30/06/2022, pubblicata al TAR il 14/07/2022, fino al 2022-15464

8 . L’operatore del cambio di valuta virtuale e (o) l’operatore del deposito di portafogli di valuta virtuale non devono svolgere attività e fornire servizi in un altro Paese in misura tale che rimangano solo funzioni o servizi che non sono essenziali secondo la natura della loro attività nella Repubblica di Lituania e vengono eseguiti o forniti esclusivamente a clienti di un altro paese o dai quali non svolgerebbero più le loro attività nella Repubblica di Lituania.
Aggiunta parte dell’articolo:
NO. XIV-1374 , 30/06/2022, pubblicata al TAR il 14/07/2022, fino al 2022-15464

Modifiche all’articolo:
NO. XIII-1440 , 30/06/2018, pubblicato nel TAR 11/07/2018, fino al 2018-11752

25 Articolo 1 . Requisiti per gli individui che effettuano offerte iniziali di valuta virtuale (ICO).
1 . Le persone che effettuano un’offerta iniziale di valuta virtuale (ICO) devono determinare e verificare l’identità della persona che acquista la valuta virtuale e del beneficiario in conformità con la procedura stabilita negli articoli 9-15 di questa legge prima di effettuare operazioni monetarie singole o multiple interconnesse. transazioni o transazioni in valuta virtuale o conclusione di transazioni per un importo pari o superiore a 3.000 euro o un importo equivalente in valuta virtuale (il valore della valuta virtuale è determinato al momento dell’esecuzione della transazione o della conclusione della transazione) , indipendentemente dal fatto che l’operazione sia conclusa nel corso di una o più transazioni monetarie interconnesse, nonché di adottare le misure necessarie per identificare la fonte dei beni e dei fondi relativi al rapporto d’affari o alla transazione.
2 . Le persone che effettuano un’offerta iniziale di valuta virtuale (ICO) devono fornire le informazioni richieste al Servizio investigativo sui crimini finanziari entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Se nell’obbligo del Servizio investigativo sui crimini finanziari di fornire le informazioni richieste è stabilito un termine più breve per la presentazione delle informazioni, le persone che effettuano l’offerta iniziale di valuta virtuale (ICO) devono presentare tali informazioni entro il termine stabilito per la presentazione delle informazioni nell’obbligo da parte del Servizio investigativo sui crimini finanziari di fornire le informazioni richieste.
3 . Alle persone che effettuano l’offerta iniziale di valuta virtuale (ICO) e ai loro dipendenti è vietato informare il cliente o altre persone che informazioni sulle operazioni o transazioni monetarie del cliente o qualsiasi altra informazione sono state presentate al Servizio investigativo sui crimini finanziari o ad un altro organo di vigilanza autorità.
4 . Le persone che effettuano l’offerta iniziale di valuta virtuale (ICO) forniscono copie dei documenti attestanti l’identità delle persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i dati identificativi del beneficiario, le registrazioni della trasmissione video in diretta (trasmissione video in diretta), altri dati ottenuti durante l’identificazione della persona che acquista la valuta virtuale, e i conti di e (o) i documenti contrattuali (originali dei documenti) e le transazioni monetarie, le transazioni in valuta virtuale o i documenti e i dati di conferma delle transazioni o altri documenti e dati legalmente validi relativi alla l’esecuzione di transazioni monetarie, transazioni in valuta virtuale o la conclusione di transazioni devono essere conservate per 8 anni a partire dal giorno della conclusione della transazione con la persona che acquista la valuta virtuale.
Articolo aggiunto:
NO. XIII-2584 , 2019-12-03, pubblicato nel TAR 19-12-2019, fino al 2019-20552

25 Articolo 2 . Requisiti e procedura di invio dei dati per il sistema informativo dei partecipanti alle persone giuridiche (JADIS).
1 . Il Sistema Informativo dei Partecipanti delle Persone Giuridiche (JADIS) è collegato alla Piattaforma Centrale Europea, istituita ai sensi del Regolamento 2017 14 giugno Articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio su alcuni aspetti del diritto societario, come modificata.
Modifiche a parte dell’articolo:
NO. XIV-291 , 13/05/2021, pubblicato TAR 2021-05-27, fino al 2021-11759

2 . Le informazioni di cui all’articolo 25, parte 1, della presente legge devono essere accessibili attraverso il Sistema informativo dei partecipanti alle persone giuridiche (JADIS) e la Piattaforma centrale europea, istituiti ai sensi dell’articolo 22, parte 1 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (UE ) 2017/1132, 8 anni dopo l’informazione sui beneficiari la data di cancellazione dal Legal Entities Participants Information System (JADIS).
3 . Le informazioni sui beneficiari raccolte nel Sistema informativo delle persone giuridiche (JADIS) sono fornite a tutte le persone fisiche e giuridiche che hanno il diritto di riceverle alle condizioni stabilite dalla legge, a pagamento, tranne nei casi in cui:
1 ) forniti ai beneficiari delle persone giuridiche , quando i dati che li riguardano vengono elaborati nel Sistema informativo dei partecipanti delle persone giuridiche (JADIS);
2 ) trasmessi ai relativi registri, sistemi informativi statali;
3 ) forniti ad enti ed istituzioni statali e comunali per lo svolgimento delle funzioni stabilite in atti giuridici in esecuzione della richiesta e/o dei contratti;
4 ) forniti ai giornalisti alle condizioni stabilite dalla Legge sulla Pubblica Informazione della Repubblica di Lituania.
Modifiche a parte dell’articolo:
NO. XIV-915 , 20-01-2022, pubblicato TAR 2022-01-27, fino al 2022-01288

4 . Ha perso la sua validità dal 01/08/2022 .
Modifiche a parte dell’articolo:
NO. XIV-915 , 20-01-2022, pubblicato TAR 2022-01-27, fino al 2022-01288

Modifiche all’articolo:
NO. XIII-2584 , 2019-12-03, pubblicato nel TAR 19-12-2019, fino al 2019-20552

25 Articolo 3 . Elenchi degli operatori di cambio valuta virtuale e degli operatori di portafogli di valuta virtuale depositari
1 . L’amministratore del registro delle persone giuridiche gestisce gli elenchi delle persone giuridiche con sede nella Repubblica di Lituania e delle filiali di una persona giuridica di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno stato estero e li pubblica sul suo sito web.
2 . Gli elenchi degli operatori di cambio valuta virtuale e degli operatori di portafogli di valuta virtuale depositari includono i seguenti dati:
1 ) nome della persona giuridica o della filiale;
2 ) codice della persona giuridica o della filiale;
3 ) indirizzo della sede legale;
4 ) data di inizio attività;
5 ) indirizzo di posta elettronica (se indicato nel Registro delle persone giuridiche);
6 ) indirizzo del sito web (se specificato nel Registro delle persone giuridiche).
Articolo aggiunto:
NO. XIV-1374 , 30/06/2022, pubblicata al TAR il 14/07/2022, fino al 2022-15464

Personale Addetto

Il paragrafo 5 dell’articolo 25 della Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo della Repubblica di Lituania   (di seguito denominata Legge) stabilisce che una persona giuridica che ha iniziato a operare come operatore di cambio valuta virtuale e/o depositario L’operatore del portafoglio di valuta virtuale deve avere un dirigente senior residente permanente in Lituania, come previsto dalla legge sull’imposta sul reddito personale della Repubblica di Lituania.

Ai sensi dell’articolo 25, parte 7 della Legge, il personale dirigente dell’operatore di cambio valuta virtuale e/o dell’operatore del portafoglio di valuta virtuale di deposito nominato ai sensi dell’articolo 22, parte 1 non può rappresentare più di un operatore di cambio valuta virtuale e  /  o depositare contemporaneamente l’operatore del portafoglio di valuta virtuale, a meno che tali operatori non appartengano allo stesso gruppo di società.

Istruzioni per gli operatori depositari di portafogli di valuta virtuale e per gli operatori di cambio valuta virtuale, volte a prevenire il riciclaggio e/o il finanziamento del terrorismo, approvate dal Direttore del Servizio nel 2020. 10 gennaio con ordinanza  n. V-5, punto 34 stabilisce che l’operatore dei portafogli di valuta virtuale depositari e l’operatore del cambio di valuta virtuale devono nominare dipendenti di spicco che organizzeranno l’attuazione delle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e manterranno i rapporti con l’Ufficio.

Quando l’operatore dei portafogli di valuta virtuale di deposito e l’operatore del cambio di valuta virtuale sono gestiti da un consiglio, l’operatore dei portafogli di valuta virtuale di deposito e l’operatore del cambio di valuta virtuale devono nominare un membro del consiglio per organizzare l’attuazione del misure per la prevenzione del riciclaggio di denaro e/o del finanziamento del terrorismo stabilite dalla Legge e dipendenti dirigenti che collaborassero con l’Ufficio.

L’operatore dei portafogli di valuta virtuale di deposito e l’operatore del cambio di valuta virtuale devono notificare all’Autorità per iscritto (e-mail document[@]fntt.lt) la nomina di questi dipendenti, fornendo i dati e le informazioni di contatto dei dipendenti nominati ( indirizzo e-mail, numero di telefono ) .

Supervisione

Le attività degli operatori di cambio valuta virtuale e/o degli operatori di portafoglio di valuta virtuale depositari relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro e/o del finanziamento del terrorismo sono supervisionate dal Servizio Investigativo sui Crimini Finanziari.

L’Ufficio approva inoltre istruzioni per gli operatori di cambio valuta virtuale e/o portafogli virtuali di deposito volte a prevenire il riciclaggio di denaro e/o il finanziamento del terrorismo, i funzionari del Comitato per la prevenzione del riciclaggio di denaro dell’Ufficio forniscono assistenza metodologica ai soggetti obbligati in materia di riciclaggio di denaro e terrorismo della Repubblica di Lituania nell’attuazione delle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro e/o del finanziamento del terrorismo stabilite nella Legge sulla prevenzione del finanziamento.

In caso di domande relative all’attuazione delle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro e/o del finanziamento del terrorismo, è possibile contattare l’Ufficio tramite e-mail: documentas[@]fntt.lt.

Informazioni per le persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Lituania che svolgono attività di operatori di cambio valuta virtuale e/o operatori di portafoglio di valuta virtuale depositari

Dal 2020 Il 10 gennaio, dopo l’entrata in vigore delle integrazioni alla Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo della Repubblica di Lituania (di seguito la Legge), la cerchia delle entità obbligate è stata ampliata per includere gli operatori di cambio di valuta virtuale e gli operatori di depositi virtuali portafogli di valuta.

nel 2022 30 giugno La legge è stata integrata con nuove disposizioni, alcune delle quali entrate in vigore già nel 2022. 1 novembre

Puoi conoscere tutte le modifiche alla legge  qui .

Operatore di cambio valuta virtuale  – una persona giuridica con sede nella Repubblica di Lituania o una filiale di una persona giuridica di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno stato estero con sede nella Repubblica di Lituania che fornisce servizi di cambio, acquisto e/o vendita di valuta virtuale valuta a pagamento.

Operatore di portafogli di valuta virtuale di deposito  – una persona giuridica con sede nella Repubblica di Lituania che fornisce servizi per conto dei clienti di portafogli di valuta virtuale di deposito o una filiale di una persona giuridica di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno stato estero con sede nella Repubblica della Lituania.

In Lituania, le attività di queste entità non sono autorizzate , ma   i seguenti requisiti sono obbligatori :

– All’avvio o alla cessazione dell’attività di un operatore di cambio valuta virtuale o di un operatore di portafoglio di valuta virtuale depositario, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall’inizio o dalla fine dell’attività, è necessario informare l’amministratore del Registro delle persone giuridiche  sulle  attività dell’operatore di cambio valuta virtuale o del fornitore di servizi dell’operatore di portafoglio di valuta virtuale di deposito o sulla cessazione di tale attività. Inviando queste informazioni, l’operatore del cambio di valuta virtuale o l’operatore del deposito di portafogli di valuta virtuale conferma che lui stesso o i membri dei suoi organi di gestione o di vigilanza e i beneficiari hanno familiarità con gli atti giuridici che regolano la prevenzione del riciclaggio di denaro e del terrorismo finanziamenti e soddisfare le loro esigenze (Moduli di richiesta e notifiche ).

– Una persona giuridica che ha iniziato a operare come operatore di cambio valuta virtuale e/o operatore di deposito di portafogli di valuta virtuale  deve  avere un dirigente senior residente permanente in Lituania, come definito dalla legge sull’imposta sul reddito personale della Repubblica di Lituania.

– Una persona giuridica con sede nella Repubblica di Lituania, la cui forma giuridica è una società per azioni o una società per azioni chiusa, che intende svolgere le attività di operatore di cambio valuta virtuale e/o operatore di portafoglio di valuta virtuale di deposito, deve avere un capitale sociale registrato, che deve essere di almeno  125.000  euro. Una persona giuridica stabilita nella Repubblica di Lituania con altre forme giuridiche o una filiale di una persona giuridica di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno stato estero, che intende svolgere le attività di operatore di cambio valuta virtuale e/o depositario virtuale gestore del portafoglio valutario, deve disporre di una garanzia di prestazione rilasciata da una compagnia di assicurazioni o da un istituto finanziario o da un documento di garanzia per un importo di almeno 100.000 euro per richiesta di risarcimento danni del cliente e 500.000 euro per tutte le richieste di risarcimento danni del cliente all’anno.

– Gli operatori di cambi di valuta virtuale o gli operatori di portafogli di valuta virtuale di deposito  devono  nominare dipendenti di rilievo per organizzare l’attuazione delle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro e/o del finanziamento del terrorismo stabilite dalla legge e cooperare con il Servizio investigativo sui crimini finanziari del Ministero degli affari interni della Repubblica di Lituania (di seguito FNTT). Quando queste entità sono gestite dal consiglio, devono nominare un membro del consiglio che organizzerà l’attuazione delle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro e/o del finanziamento del terrorismo stabilite dalla Legge, e personale dirigente che coopererà con FNTT. La nomina di tali dipendenti e consiglieri dovrà essere comunicata per iscritto a FNTT entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla loro nomina o sostituzione.

– Il personale dirigente incaricato di un operatore di cambio valuta virtuale e/o operatore di portafoglio di valuta virtuale depositario  non può  rappresentare contemporaneamente più di un operatore di cambio valuta virtuale e/o operatore di portafoglio di valuta virtuale depositario, tranne nei casi in cui tali operatori appartengano al stesso gruppo di aziende.

– L’operatore del cambio di valuta virtuale e (o) l’operatore del deposito di portafogli di valuta virtuale  non devono  svolgere attività e fornire servizi in un altro paese in misura tale che solo funzioni o servizi che non sono essenziali in base alla natura della loro attività rimangono nella Repubblica di Lituania e vengono eseguiti o forniti esclusivamente solo a clienti di un altro paese o, in linea di principio, non svolgerebbero più attività nella Repubblica di Lituania.

– Una persona fisica   che è :

1) giudicato colpevole di aver commesso un crimine grave o molto grave previsto dal Codice penale della Repubblica di Lituania o un atto criminale corrispondente a uno di questi crimini secondo le leggi penali di altri Stati, indipendentemente dal fatto che la persona abbia precedenti penali è scomparso o è stato annullato;

2) giudicato colpevole di aver commesso un delitto lieve o aggravato contro il patrimonio, il diritto di proprietà e gli interessi patrimoniali, l’economia e l’ordine commerciale, il sistema finanziario, il servizio pubblico e l’interesse pubblico, la sicurezza pubblica, o un atto criminale corrispondente a uno qualsiasi di questi delitti ai sensi dell’art. leggi penali di altri paesi, previste dal codice penale e non sono trascorsi 5 anni dalla scomparsa o dall’annullamento del casellario giudiziario della persona;

3) giudicato colpevole di aver commesso un delitto diverso da quello previsto dai commi 1 e 2 di questa parte, previsto dal codice penale o dalle leggi penali di altri Stati, e non sono trascorsi 3 anni dalla data di esecuzione del reato la sentenza, il rinvio dell’esecuzione della pena o la liberazione dall’esecuzione della pena.

Persone giuridiche che forniscono un’offerta iniziale di valuta virtuale (ICO).

Offerta iniziale di valuta virtuale  (ICO)  – un’offerta per la prima volta per l’acquisto della propria valuta virtuale in cambio di fondi o di un’altra valuta virtuale allo scopo di attrarre capitali o investimenti da parte di una persona giuridica con sede nella Repubblica di Lituania o di una filiale di uno Stato membro dell’Unione Europea o una persona giuridica di uno stato straniero con sede nella Repubblica di Lituania, direttamente o tramite un intermediario.

Le persone coinvolte nell’offerta iniziale di valuta virtuale (ICO) non sono incluse nell’elenco delle entità vincolate dalla legge, ma sono tenute a eseguire l’identificazione del cliente e altre procedure di controllo di sicurezza. I requisiti per le persone giuridiche che effettuano l’offerta iniziale di valuta virtuale (ICO) sono stabiliti nell’articolo 251 della legge.

Gli individui impegnati nell’offerta iniziale di valuta virtuale (ICO)  devono  identificare gli acquirenti e i beneficiari della valuta virtuale, se il cliente esegue diverse operazioni di acquisizione di valuta virtuale dalla persona che effettua l’offerta iniziale di valuta virtuale (ICO) in un giorno, l’importo di che è pari o superiore a 3.000 euro o più importo corrispondente in valuta virtuale.

FNTT ha il diritto di ricevere dalle persone giuridiche che effettuano l’offerta iniziale di valuta virtuale (ICO) i dati e i documenti necessari per l’adempimento delle sue funzioni su transazioni monetarie o transazioni e transazioni in valuta virtuale, altre informazioni necessarie per l’esecuzione delle funzioni e compiti stabiliti dalla Legge.

ALTRI OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E/O DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Operatori di cambio valuta virtuale e operatori di portafogli di valuta virtuale depositari:

  • È necessario  stabilire e verificare l’identità del cliente e del beneficiario prima di avviare un rapporto commerciale.
  • È necessario  stabilire e verificare l’identità del cliente prima di effettuare operazioni di cambio di valuta virtuale o transazioni in valuta virtuale con fondi pari o superiori a 700 euro o un importo equivalente in valuta estera o virtuale, o prima di depositare o prelevare valuta virtuale da un portafoglio di deposito di valute virtuali, il cui importo è pari o superiore a 700 euro o un importo equivalente in valuta estera o virtuale, indipendentemente dal fatto che la transazione sia conclusa in una o più transazioni interconnesse (il valore della valuta virtuale è determinato a l’ora dell’operazione monetaria o della transazione), tranne nei casi in cui l’identità del cliente e del beneficiario è già impostata.

In caso di più transazioni monetarie interconnesse, l’identità del cliente deve essere stabilita immediatamente dopo aver accertato che più transazioni monetarie sono interconnesse. Più transazioni monetarie sono considerate correlate tra loro se il cliente effettua più operazioni di cambio di valuta virtuale o transazioni in valuta virtuale con fondi pari o superiori a 700 euro o un importo equivalente in valuta estera o virtuale al giorno, o esegue più depositi di valuta virtuale presso il depositario di valuta virtuale al portafoglio valutario giornaliero o operazioni di prelievo da esso, il cui importo è pari o superiore a 700 euro o l’importo equivalente in valuta estera o virtuale.

  • È obbligatorio  fornire i dati identificativi del cliente FNTT e le informazioni sulle operazioni di cambio di valuta virtuale o sulle transazioni in valuta virtuale effettuate, se il valore di tale operazione o transazione monetaria è pari o superiore a 15.000 euro o l’importo equivalente in valuta estera o virtuale, indipendentemente se la transazione è conclusa da una o più transazioni monetarie correlate. Ai fini del presente articolo, per più operazioni monetarie interrelate si intendono più operazioni di cambio di valuta virtuale o operazioni in valuta virtuale in fondi effettuate durante la giornata, quando l’importo totale delle operazioni e delle operazioni in fondi è pari o superiore a 15.000 euro o un importo equivalente in valuta estera o virtuale.
  • (dal 1° gennaio 2025) Al fine di  identificare transazioni o transazioni monetarie sospette e, se necessario, adottare misure, quando si esegue uno scambio, un trasferimento o un’altra transazione di valuta virtuale, è necessario  raccogliere  , archiviare e trasferire il destinatario della transazione all’operatore del cambio valuta virtuale, all’operatore dei portafogli di valuta virtuale depositari o all’istituto finanziario le seguenti informazioni:

1) informazioni sull’iniziatore della transazione – una persona fisica:

a) nome/i, cognome/i;
b) codice univoco della transazione;
c) codici identificativi del conto di pagamento o del deposito in valuta virtuale;
d) tipo di documento di identità, suo numero;
e) numero di identificazione personale (data di nascita dello straniero, se presente, numero di identificazione personale o altra sequenza univoca di caratteri assegnata a questa persona per identificarla) e cittadinanza (se la persona è apolide, indicare il Paese che ha rilasciato il documento attestante la identità personale);
f) indirizzo di residenza;

2) informazioni sull’iniziatore dell’operazione – persona giuridica:

(un nome;
b) codice univoco della transazione;
c) codici identificativi del conto di pagamento o del deposito in valuta virtuale;
d) il codice (se il codice non è fornito, la dichiarazione di registrazione);
e) indirizzo della sede legale;

3) informazioni sul destinatario della transazione – una persona fisica:

a) nome/i, cognome/i;
b) codice personale (data di nascita dello straniero, eventuale, codice personale o altra sequenza univoca di caratteri attribuita allo straniero per identificarla);
c) codici identificativi del conto di pagamento o del deposito in valuta virtuale;

4) informazioni sul destinatario della transazione – una persona giuridica:

(un nome;
b) il codice (se previsto);
c) codici identificativi di conti di pagamento o di deposito di portafogli in valuta virtuale.

L’operatore del cambio di valuta virtuale o l’operatore di deposito di portafogli di valuta virtuale che avvia l’operazione trasmette l’istruzione per eseguire la transazione all’operatore di cambio di valuta virtuale, all’operatore di deposito di portafogli di valuta virtuale o all’istituto finanziario del destinatario della transazione, insieme alle  informazioni di cui sopra  .

Un operatore di cambio valuta virtuale o un operatore di portafoglio di valuta virtuale depositario  non può accettare  una transazione da un altro operatore di cambio valuta virtuale o da un operatore di portafoglio di valuta virtuale depositario, se quest’ultimo non rispetta l’obbligo di trasmettere le informazioni di cui sopra.

All’operatore del cambio di valuta virtuale e all’operatore dei portafogli di valuta virtuale di deposito  è vietato  aprire conti anonimi o conti con nomi palesemente fittizi, nonché aprire conti o avviare in altro modo rapporti d’affari senza richiedere dati che confermino l’identità del cliente o se esiste il ragionevole sospetto che i dati registrati in questi documenti siano falsi o falsificati.

  • In merito ad operazioni o transazioni finanziarie sospette devono  essere segnalate alla FNTT:

– al ricevimento dell’informazione che il cliente intende o tenterà di eseguire una transazione o transazione monetaria sospetta ( immediatamente );

– sulle transazioni monetarie sospette sospese e sulle transazioni effettuate dal cliente ( entro 3 ore lavorative );

– se è noto o sospettato che beni di qualsiasi valore siano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un atto criminale o dalla partecipazione a tale atto, nonché se è noto o sospettato che tali beni sono destinati a sostenere uno o più terroristi o un organizzazione terroristica (entro 1 giorno lavorativo ).

  • Deve  stabilire adeguate politiche interne e procedure di controllo interno relative a:

– identificazione e verifica dei clienti e dei beneficiari;

– valutazione del rischio, gestione del rischio, tenendo conto delle tipologie di rischio identificate;

– organizzare il monitoraggio dei rapporti e/o delle operazioni commerciali;

– attuazione di sanzioni finanziarie internazionali, misure restrittive;

– fornire segnalazioni ed informazioni alla FNTT;

– gestire i log di registrazione;

– Conservazione delle informazioni previste dalla legge;

– aggiornamento delle informazioni identificative del cliente e del beneficiario;

– organizzazione di corsi di formazione per i dipendenti al fine di istruirli adeguatamente sugli adempimenti per la prevenzione del riciclaggio e/o del finanziamento del terrorismo

  • È necessario  conservare le informazioni per il periodo previsto dalla legge, ecc.

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI DI DENARO SOSPETTE ALLA FNTT

Al fine di fornire alla FNTT informazioni sulle operazioni di cambio di valuta virtuale o sulle transazioni in valuta virtuale, se il valore di tale transazione o transazione monetaria è pari o superiore a 15.000 euro o un importo equivalente in valuta estera o virtuale (ai sensi dell’articolo 20, 31 della Legge) o una segnalazione di operazione o transazione monetaria sospetta (ai sensi dell’articolo 16 della Legge), è necessario collegarsi al  sistema informativo FNTT  e compilare il relativo  modulo di segnalazione .

I dati per la connessione al sistema informativo della FNTT vengono forniti dai dipendenti autorizzati dell’Organismo di Prevenzione Antiriciclaggio della FNTT, dopo aver ricevuto comunicazione da parte dei soggetti obbligati sui dipendenti e membri del consiglio designati che organizzerebbero l’attuazione dell’operazione antiriciclaggio e/o antiterrorismo. finanziare le misure di prevenzione stabilite dalla legge e cooperare con la FNTT, o dopo aver ricevuto una richiesta separata per iscritto o via e-mail dokument[@]fntt.lt e ppps[@]fntt.lt.

Domande pratiche relative alla presentazione di informazioni o rapporti alla FNTT, nonché a causa di malfunzionamenti nel sistema informativo della FNTT, possono essere inviate via e-mail a  documentas[@]fntt.lt e ppps[@]fntt.lt .

SUPERVISIONE

Le attività degli operatori di cambio valuta virtuale o degli operatori di portafoglio di valuta virtuale di deposito legate alla prevenzione del riciclaggio di denaro e/o del finanziamento del terrorismo sono supervisionate dalla FNTT.

In caso di violazione della Legge, la FNTT potrà applicare ai soggetti obbligati le misure esecutive previste dall’articolo 36 della Legge, comprese sanzioni pecuniarie.

La FNTT approva inoltre le istruzioni per gli operatori dei cambi di valuta virtuale e gli operatori dei portafogli virtuali di deposito volte a prevenire il riciclaggio di denaro e/o il finanziamento del terrorismo, i funzionari del Comitato per la prevenzione del riciclaggio di denaro della FNTT forniscono assistenza metodologica alle entità obbligate dalla legge sull’attuazione della legge sul riciclaggio di denaro e/o sui terroristi di finanziamento delle misure di prevenzione.

Se hai domande sull’attuazione delle misure per prevenire il riciclaggio di denaro e/o il finanziamento del terrorismo, puoi anche richiedere l’organizzazione della formazione tramite e-mail  dokumentas[@]fntt.lt.

LISTE

(dal 1 febbraio 2023) Elenchi delle persone giuridiche con sede nella Repubblica di Lituania e filiali di una persona giuridica di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato estero che svolgono le attività di operatore di cambio valuta virtuale e operatore di portafoglio di valuta virtuale di deposito sono pubblicati sul sito web dell’amministratore del registro delle persone giuridiche  .

Elenco delle persone giuridiche che operano come operatore di cambio valuta virtuale  .

 Elenco delle persone giuridiche che operano come operatori di portafogli di valuta virtuale depositari .

LEGISLAZIONE FONDAMENTALE

Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo della Repubblica di Lituania

L’elenco dei criteri per identificare possibili riciclaggio di denaro e transazioni o transazioni monetarie sospette, approvato dal Direttore dell’Agenzia per la sicurezza nazionale nel 2014. 5 dicembre con ordinanza n. V-240

Istruzioni di supervisione per la corretta attuazione delle sanzioni finanziarie nel campo della regolamentazione del Servizio investigativo sui reati finanziari del Ministero degli affari interni della Repubblica di Lituania, approvate dal direttore della FNTT nel 2016. 20 ottobre con ordinanza n. V-273

Requisiti tecnici per il processo di identificazione del cliente, quando l’identificazione viene determinata a distanza utilizzando mezzi elettronici che consentono la trasmissione video in diretta, approvati dal Direttore della FNTT nel 2016. 30 novembre con ordinanza n. V-314

Descrizione della procedura di approvazione e presentazione di copia del documento di identità personale, approvata dal Direttore della FNTT nel 2017. 12 settembre con ordinanza n. V-131

Descrizione della procedura per la sospensione di transazioni o transazioni monetarie sospette e per la presentazione di informazioni su transazioni o transazioni monetarie sospette al Servizio investigativo sui crimini finanziari del Ministero degli Interni della Repubblica di Lituania, approvata dal Ministro degli Interni della Repubblica di Lituania nel 2017. 16 ottobre con ordinanza n. 1V-701

Le istruzioni per il deposito degli operatori di portafoglio valuta virtuale e degli operatori di cambio valuta virtuale, volte a prevenire il riciclaggio e/o il finanziamento del terrorismo, sono state approvate dal Direttore della FNTT nel 2020. 10 gennaio con ordinanza n. V-5

Altre normative che disciplinano  la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

Il primo febbraio 2023 il Centro del Registro ha iniziato a pubblicare un elenco di operatori di valuta virtuale

La trasparenza nel mercato delle valute virtuali sta aumentando: dal 1° febbraio il principale responsabile nazionale del trattamento dei dati, il Register Center, ha iniziato a pubblicare pubblicamente l’elenco delle persone giuridiche che operano come operatori di cambio valuta virtuale e depositano operatori di portafogli di valuta virtuale in Lituania.

“Pubblicità e trasparenza sono i fondamenti fondamentali di una società avanzata basata sulla fiducia reciproca. Nell’ultimo anno il Centro del Registro ha contribuito in modo significativo ad iniziative volte a prevenire il riciclaggio di denaro – l’anno scorso è stato lanciato il cosiddetto Sistema dei Beneficiari, con l’aiuto di cui è possibile conoscere i beneficiari finali di ciascuna società o organizzazione, persone fisiche. Il Centro del registro ha anche contribuito all’identificazione di vari beni gestiti da persone sanzionate in Lituania e alla divulgazione di questi fatti nei registri statali. l’elenco degli operatori di valuta virtuale, contribuiamo alla trasparenza di questo settore”, afferma il direttore generale del Centro di registrazione Saulius Urbanavičius.

“Tenendo conto delle tendenze del mercato e delle realtà geopolitiche, abbiamo adottato misure proattive e avviato modifiche normative che aumentano la trasparenza e la gestione del rischio nel settore finanziario. Pertanto, d’ora in poi, i dati sulle aziende che operano in modo trasparente, affidabile e responsabile nel settore delle criptovalute Il settore sarà aperto, il che porterà maggiore chiarezza sia alle aziende stesse che ai consumatori e contribuirà a una loro maggiore protezione”, – ha osservato il vice ministro delle Finanze Vaida Markevičienė.

Secondo il viceministro, la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, preparata dal Ministero delle Finanze e da altre istituzioni interessate, prevede che le società impegnate in questa attività debbano avere almeno 125mila capitale autorizzato in EUR, quindi il loro numero è sceso da 840 a 206. Tale requisito è entrato in vigore nel novembre dello scorso anno, tenendo conto della rischiosità di questo settore e mirando a garantire che solo le aziende adeguatamente preparate e dotate delle risorse finanziarie per farlo operare nel mercato.

Gli elenchi degli operatori di cambio valuta virtuale e degli operatori di portafogli di valuta virtuale depositari sono pubblicati in attuazione delle disposizioni della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, entrata in vigore il 1° febbraio. L’elenco è disponibile sul sito web del Register Center (operatori di cambio valuta virtuale https://bit.ly/rc_jar_sarasai_vvko , operatori di portafogli di valuta virtuale depositari https://bit.ly/rc_jar_sarasai_dvvpo ).

Rolandas Kiškis, direttore del Financial Crimes Investigation Service (FNTT), che supervisiona il settore degli operatori di valuta virtuale, afferma che la comparsa e l’annuncio pubblico di tale elenco erano attesi da tempo.

“L’emergere di questo elenco è un altro passo verso un’attività più trasparente del settore degli operatori di valuta virtuale, e questo è molto importante per FNTT, in quanto istituzione che vigila sul settore. L’elenco degli operatori di valuta virtuale porterà anche maggiore chiarezza al mercato , quali aziende sono registrate in Lituania e attualmente soddisfano i requisiti stabiliti. Tali informazioni andranno a vantaggio sia dei clienti che degli stessi operatori”, afferma il direttore della FNTT R. Kiškis.

L’elenco comprende oltre 200 aziende

Negli elenchi degli operatori di cambio valuta virtuale e degli operatori di portafogli di valuta virtuale depositari, il nome, il codice, l’indirizzo della sede legale, la data di inizio dell’attività, l’indirizzo di posta elettronica (se specificato nel Registro delle persone giuridiche) e l’indirizzo del sito web (se specificato nel registro delle persone giuridiche) della persona giuridica o della succursale.

Le persone giuridiche che svolgono tale attività devono indicare nel Registro delle persone giuridiche uno dei fatti giuridici che descrivono la loro attività: operatore di cambio valuta virtuale o operatore di portafoglio di valuta virtuale depositario.

All’inizio di quest’anno circa 840 persone giuridiche registrate in Lituania hanno indicato almeno uno dei fatti sopra menzionati riguardo alle loro attività. Tuttavia, secondo la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, le aziende impegnate in questa attività devono avere almeno 125.000 dipendenti registrati. capitale autorizzato di EUR. Le aziende che non soddisfano il suddetto requisito non sono incluse nell’elenco pubblicato dal Centro del Registro, quindi al 1° febbraio risultano complessivamente 206 aziende nell’elenco degli operatori di cambio valuta virtuale e 198 nell’elenco dei depositari virtuali. operatori di portafogli valutari (la stessa società può essere presente in entrambi gli elenchi).

Vedi: Elenco delle persone giuridiche che operano come operatore di cambio valuta virtuale (Juridinių asmenų, vykdančių virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus veiklą, sąrašas)

Vedi: Elenco delle persone giuridiche che operano come operatori di portafogli di valuta virtuale depositari (Juridinių asmenų, vykdančių depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą, sąrašas)

 

Bulgaria – Autorizzazione, Capitale e Misure di Tutela degli istituti di moneta elettronica

Direttive Unione Europea

Una Licenza Electronic Money Institution (EMI)  è un documento legale concesso dagli organismi di regolamentazione competenti a un ente, che autorizza quest’ultimo ad operare ed erogare moneta elettronica

Una Electronic Money Institution può operare solo dopo aver ricevuto una licenza EMI dagli enti competenti.

I servizi chiave svolti dagli istituti di moneta elettronica includono quanto segue:

  • Emissione e distribuzione di moneta elettronica (i clienti mantengono i propri fondi convertiti in moneta elettronica nel portafoglio elettronico (il proprio conto online) ed eseguono pagamenti con tali fondi)
  • Servizi di cambio valuta
  • Addebito diretto o bonifici
  • Rimessa di denaro
  • Conto di pagamento prelievi e depositi di contanti
  • Fornire informazioni sull’account

È anche importante evidenziare i servizi che le Electronic Money Institution (EMI) NON forniscono:

  • conto in banca
  • Depositi (o offrire garanzie sui depositi)
  • Offrire conti bancari perché non possono ricevere depositi;
  • Transazioni internazionali

Un istituto di pagamento autorizzato (API Autorithed Payment Istitution (API )) è una classe di gateway di pagamento istituita ai sensi della Direttiva 2007/64/CE, spesso nota come Direttiva sui servizi di pagamento 1 (Payment Services Directive 1 (PSD1)). Ora, la Payment Services Directive 2 (PSD2), Direttiva (UE) 2015/2366 e la sua attuazione nazionale da parte degli Stati membri dell’UE controllano l’attività degli istituti di pagamento.

Payment institution (PI) sono entità create con l’obiettivo primario di fornire servizi di pagamento ma possono anche svolgere altre attività economiche (istituti di pagamento ibridi). Sono istituzioni classificate come fornitori di servizi finanziari autosufficienti che svolgono un ruolo essenziale e critico nel sistema finanziario.

La prima direttiva europea sui servizi di pagamento, Direttiva 2007/64/CE, spesso nota come Direttiva sui servizi di pagamento 1 (Payment Services Directive 1 (PSD1)), definisce un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento elettronici. Più in dettaglio, la PSD risponde ai seguenti obiettivi:

  • regolamentare l’accesso al mercato per favorire la concorrenza nella prestazione dei servizi;
  • garantire maggiore tutela degli utenti e maggiore trasparenza;
  • standardizzare i diritti e gli obblighi nella prestazione e nell’utilizzo dei servizi di pagamento per porre le basi giuridiche per la realizzazione dell’Area unica dei pagamenti in euro (Sepa);
  • stimolare l’utilizzo di strumenti elettronici e innovativi di pagamento per ridurre il costo di inefficienti strumenti quali quelli cartacei e il contante.

La prima direttiva europea sui servizi di pagamento Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 , relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (Payment Services Directive – PSD)definisce un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento elettronici.

La Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 (Payment Services Directive – PSD) è stata abrogata e sostituita dalla Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2/Payment Services Directive 2)  relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che, oltre ad abrogare la Payment Services Directive – PSD, modifica:

La Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2/Payment Services Directive 2) è stata modificata dal Regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro.

(vedi testo consolidato 08/04/2024 della Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2/Payment Services Directive 2))

La seconda direttiva sui servizi di pagamento, Payment Services Directive 2 (PSD2), Direttiva (UE) 2015/2366 , entrata in vigore nell’Unione Europea il 13 gennaio 2016, con termine di recepimento negli Stati Membri due anni dopo, si inserisce nell’ambito degli interventi di modernizzazione del quadro legislativo del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio, volti a sviluppare sistemi di pagamento elettronico sicuri, efficienti, competitivi ed innovativi per consumatori, imprese ed esercenti.
Gli ambiti di maggiore novità della PSD2 rispetto alla prima direttiva sui servizi di pagamento sono relativi alle nuove procedure di sicurezza per l’accesso al conto online ed i pagamenti elettronici e ai nuovi servizi di pagamento offerti nell’area dell’e-commerce e dello shopping online dalle banche e da nuovi operatori di mercato.

Le norme che regolano le nuove misure di sicurezza e la comunicazione sicura tra i soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi di pagamento disciplinati dalla Payment Services Directive 2 (PSD2), Direttiva (UE) 2015/2366 , sono contenute ne Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri che ha trovato applicazione il 14 settembre 2019.

Secondo la Commissione Europea, la Payment Services Directive 2 (PSD2), Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e  abroga la direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007, Payment Services Directive 1 (PSD1) mira a modernizzare ulteriormente i servizi di pagamento europei a vantaggio dei consumatori e delle imprese. Promuove lo sviluppo di pagamenti online e mobili innovativi, pagamenti più sicuri e una migliore protezione dei consumatori. Allo stesso tempo, la Payment Services Directive 2 mira a migliorare la parità di condizioni per i fornitori di servizi di pagamento, compresi i nuovi attori o le FinTech, e contribuire a un mercato europeo dei pagamenti più integrato ed efficiente. Nel complesso, le norme aggiornate contribuiranno a facilitare l’innovazione, la concorrenza e l’efficienza nel mercato dei pagamenti online dell’UE. La PSD2 segna anche un altro passo verso il completamento del mercato unico digitale nell’UE e offre ai consumatori scelte migliori e più ampie quando si tratta di pagamenti al dettaglio.

I Payment institution (PI) sono entità create con l’obiettivo primario di fornire servizi di pagamento ma possono anche svolgere altre attività economiche (istituti di pagamento ibridi). Sono istituzioni classificate come fornitori di servizi finanziari autosufficienti che svolgono un ruolo essenziale e critico nel sistema finanziario.

Il processo europeo di armonizzazione del mercato dei pagamenti ha raggiunto con la Payment Services Directive 2 (PSD2) un importante traguardo.
In questo contesto, la Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (Electronic Money institutions  Directive 2 – EMD2), concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, è stata implementata col fine di aumentare la concorrenza nel settore dei servizi di pagamenti, ampliando il bacino dei prestatori dei servizi di pagamento e aumentando l’accessibilità degli stessi al pubblico.

La Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (Electronic Money institutions  Directive 2 – EMD2) ha adeguato la disciplina degli Istituti di moneta elettronica a quella degli istituti di pagamento, andando a definire un regime prudenziale omogeneo per tutti gli intermediari operanti nel settore dei pagamenti, e al tempo stesso, ha risposto alla necessità di rimuovere le barriere all’entrata del mercato dei servizi di pagamento, e nello specifico, dell’emissione di moneta elettronica.

(vedi testo consolidato al13/01/2018 della  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (EMD2) concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica)

L’estensione della disciplina degli istituti di pagamento agli Istituti di moneta elettronica ha configurato quindi la presenza di 3 diverse tipologie di prestatori di pagamento:

  • gli istituti di pagamento;
  • gli istituti di moneta elettronica;
  • le banche.

La Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (Electronic Money institutions  Directive 2 – EMD2)  prevede una nuova definizione di moneta elettronica, maggiormente generalizzata e flessibile che consenta di non porre limiti, in futuro, allo sviluppo di prodotti diversi da quelli presenti al momento dell’emanazione della Direttiva.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (Electronic Money institutions  Directive 2 – EMD2): «moneta elettronica», il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica.

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Bulgaria – Autorizzazione, Capitale e Misure di Tutela degli istituti di moneta elettronica

La Repubblica di Bulgaria ha una legge speciale: la Legge 2009 sui servizi di pagamento e sistemi  di pagamento (ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ ОТ 2009 Г. (ЗПУПС)) (Payment Services and Payment Systems Act (PSPSA) – Law on Payment Services and Payment Systems)  che specifica le caratteristiche dei sistemi di pagamento elettronico .

Alla Moneta elettronica è dedicato il Capitolo cinque della Legge 2009 sui servizi di pagamento e sistemi  di pagamento (ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ ОТ 2009 Г. (ЗПУПС))

L’articolo 74 è dedicato agli emittenti di moneta elettronica:

(1) Gli emittenti di moneta elettronica ai sensi della presente legge sono:
1. banche ai sensi dell’art . 2 della Legge sugli enti creditizi ;
2. società di moneta elettronica che hanno ricevuto una licenza ai sensi della presente legge;
3. La Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, quando non agiscono in qualità di organi di politica monetaria o di organi che svolgono funzioni di diritto pubblico.
(2) Le disposizioni del presente capitolo non si applicano a:
1 . (modifica – SG. 59 del 2016 ) valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nei locali dell’emittente o in base a un contratto commerciale con l’emittente nell’ambito di una rete limitata di fornitori di servizi ovvero per l’acquisizione di beni o servizi di tipologia limitata;
2. valore monetario utilizzato per eseguire operazioni di pagamento eseguite tramite un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, quando i beni o servizi acquistati sono consegnati e utilizzati tramite un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e a condizione che l’operatore di telecomunicazioni, digitale o informatico services non agisce solo come intermediario tra l’utente dei servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.

L’articolo76 definisce “società di moneta elettronica una persona giuridica che ha ricevuto una licenza per l’emissione di moneta elettronica ai sensi della presente sezione”.

(1) Una società di moneta elettronica è una persona giuridica che ha ricevuto una licenza per emettere moneta elettronica ai sensi della presente sezione.
(2) La moneta elettronica è il valore monetario memorizzato in forma elettronica, inclusa quella magnetica, che rappresenta un credito nei confronti dell’emittente, viene emesso al ricevimento di fondi allo scopo di eseguire operazioni di pagamento ed è accettato da una persona fisica o giuridica diversa dall’emittente della moneta elettronica.
(3) Una persona che intende emettere moneta elettronica come società di moneta elettronica deve ottenere una licenza per operare come società di moneta elettronica prima di iniziare a emettere moneta elettronica.

Articolo 77 – Condizioni per il rilascio, rifiuto al rilascio, revoca della licenza e cessazione dell’attività:

 (1) La Banca nazionale bulgara rilascia una licenza per l’esercizio dell’attività di società di moneta elettronica, quando la sede del richiedente è nella Repubblica Bulgaria.
La Banca nazionale bulgara rilascia una licenza quando il richiedente ha presentato tutte le informazioni e i documenti richiesti in conformità con i requisiti della presente legge e dei suoi regolamenti di attuazione e se, a discrezione della BNB, il richiedente soddisfa le condizioni per il rilascio di una licenza.

(2) Per le condizioni di rilascio, rifiuto di rilascio, revoca della licenza e cessazione dell’attività si applicano di conseguenza le disposizioni
(3) La Banca nazionale bulgara emette un’ordinanza sull’applicazione del presente articolo (Vedi: Capitolo quattro (Artt. da 22 a 33-ter) dell’Ordinanza № 16 della BNB)
.”

Quindi, la  Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB))(La Banca centrale della Repubblica di Bulgaria è stata istituita e opera ai sensi della legge sulla Banca nazionale bulgara (Закона за Българската народна банкаrilascia licenze alle società per operare come istituto di pagamento, società di moneta elettronica o operatore di sistemi di pagamento ai sensi della Payment Services and Payment Systems Act (PSPSA) – (Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗПУПС) – Law on Payment Services and Payment Systems. I documenti necessari per il rilascio di una licenza sono determinati dall’ordinanza № 16 della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB)).

Alle società di moneta elettronica è dedicato il Capitolo quattro (Artt. da 22 a 33-ter) dell’ordinanza № 16 della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB))La Sezione I al Rilascio di una licenza per una società di moneta elettronica.

Per ottenere un permesso di attività, i fondatori dell’impresa devono fornire un certificato attestante l’assenza di precedenti penali, documenti autenticati e apostillati:

  • copie di passaporti, altre carte d’identità;
  • una conferma dell’indirizzo: una fattura, una ricevuta per i pagamenti di utenze per un periodo non anteriore a due mesi prima della data di deposito;
  • un estratto dell’estratto conto bancario in cui il richiedente è notificato per almeno due anni.

Agli imprenditori, che necessitano di una licenza per la moneta elettronica, la Bulgaria chiederà di affittare un vero ufficio, non limitato a una casella di posta. I locali sono controllati da rappresentanti delle autorità di regolamentazione.

Se è richiesta anche una licenza di pagamento,  si dovranno fornire altri documenti alla Banca nazionale Bulgara:

  • business plan relativo ai primi tre anni di attività;
  • una descrizione delle politiche antiriciclaggio (Anti Money Laundering) e Know your customer (“Conosci il Tuo Cliente”, talvolta indicata come Know Your Client e spesso abbreviata in KYC) è un’espressione con cui si indica un processo di riconoscimento utilizzato dalle aziende per verificare l’identità dei propri clienti e valutare potenziali rischi o intenzioni illegali nel rapporto con il cliente), gestione del rischio;
  • modello dei contratti con i clienti;
  • una conferma della disponibilità di capitale (a partire da 100mila lev, a seconda del numero dei tipi di servizi), la dichiarazione dei proprietari sull’origine del denaro;
  • copie dei documenti di registrazione delle società;
  • una prova di esperienza professionale di registi, proprietari (con un’autobiografia), qualifiche di dirigenti chiave.

I documenti devono essere obbligatoriamente tradotti in lingua bulgara e autenticati.

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Forma societaria

In base all’art. 76 della Legge sui servizi di pagamento e sistemi  di pagamento (ЗПУПС) Una società di moneta elettronica è una persona giuridica che ha ricevuto una licenza per emettere moneta elettronica. La Bulgaria offre l’opportunità di scegliere una delle forme societarie: Società Per Azioni – Акционерно дружество (АД) Società a Responsabilità Limitata – Дружество с ограничена отговорност (ООД).

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Capitale iniziale

In base all’art. 77a della Legge sui servizi di pagamento e sistemi  di pagamento (ЗПУПС) al momento dell’ottenimento della licenza, l’istituto di pagamento deve disporre di un capitale iniziale di importo non inferiore a a 700.000 lev.
Gli elementi inclusi nel capitale iniziale sono determinati dall’art. 28 dell’ordinanza № 16 della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB)) .

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Documenti  richiesti

L’art. 23, punto 2, dell’ordinanza № 16 della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB)) richiede che vengano allegati alla domanda: “documenti attestanti il ​​versamento del capitale iniziale di importo non inferiore a a 700.000 lev richiesto ai sensi dell’art. 77a della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento.

Per una società in via di costituzione si allega l’attestazione di una banca che i contributi monetari sono stati versati su un conto di incasso, e per i contributi non monetari documenti di cui all’art. 72 e 73 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)).”

Vedi anche sul sito della BNBDocumenti per la licenza di un istituto di pagamento e di una società di moneta elettronica e per la registrazione di un fornitore di servizi di informazione sui conti

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Importo minimo del capitale proprio (Собственият капитал) richiesto durante lo svolgimento dell’attività

Ai sensi dell’art. 77б della Legge sui servizi di pagamento e sistemi  di pagamento (ЗПУПС)  il capitale proprio di una società di moneta elettronica non può scendere al di sotto del maggiore dei valori tra 700.000 lev,. ai sensi dell’art. 77a, e di cui al par. 2 – 6 dell’art. 77б .

Per quanto riguarda le attività indicate all’art. 77д, par. 1, punto 1 (prestazione dei servizi di pagamento ex art. 4 della Legge sui servizi di pagamento e sistemi  di pagamento (ЗПУПС)  ) che non riguardano l’emissione di moneta elettronica, i requisiti per l’importo del capitale proprio della società per la moneta elettronica sono calcolati ai sensi dell’art. 9, par. 1 e 2 della Legge sui servizi di pagamento e sistemi  di pagamento (ЗПУПС)  .
(3) Per quanto riguarda l’attività di emissione di moneta elettronica, l’importo del capitale proprio della società di moneta elettronica deve ammontare al 2% del valore medio della moneta elettronica in circolazione.
(4) Per valore medio della moneta elettronica in circolazione si intende il valore medio dell’importo totale delle passività finanziarie relative alla moneta elettronica emessa alla fine di ciascun giorno di calendario per i 6 mesi di calendario precedenti, calcolato il primo giorno di calendario di ciascun mese di calendario. e applicato allo stesso mese di calendario.
(5) L’impresa di moneta elettronica dispone in ogni momento di capitale proprio, che non può scendere al di sotto della somma degli importi richiesti di cui al par. 2 e 3.
(6) Sulla base di una valutazione dei processi di gestione del rischio basata sui dati sui rischi di perdite e sui meccanismi di controllo interno della società di moneta elettronica, la  Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB)) può richiedere alla società di moneta elettronica di avere un capitale proprio superiore al 20% l’importo ottenuto nel determinare l’importo ai sensi dell’art. 9, par. 1 e 2 oppure consentire alla società di moneta elettronica di disporre di un capitale proprio inferiore fino al 20% rispetto all’importo ottenuto al momento della determinazione dell’importo ai sensi dell’art. 9, par. 1 e 2 .
(7) La struttura e gli elementi, le modalità e i metodi del suo calcolo, la periodicità, la forma e il contenuto dei rapporti sull’importo del capitale proprio sono determinati da un’ordinanza della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB)) (Vedi art. 28 dell’ordinanza № 16 della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB)) .


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Requisiti di qualificazione, esperienza professionale e onorabilità

Ai sensi dell’art. 24 dell’ordinanza № 16 della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB)) per le persone che gestiscono e rappresentano la ricorrente, per i membri dei suoi organi di amministrazione e di vigilanza, nonché per le persone fisiche che possiedono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata nel capitale della ricorrente, e per le persone che per legge rappresentare le persone giuridiche, titolari di una partecipazione qualificata, diretta o indiretta, nel capitale della richiedente, si applicano le disposizioni dell’art . 4, par. 1, 2 e 4 ddell’ordinanza № 16 della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB)).

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Dati sui dirigenti e rappresentanti del richiedente e sui membri dei suoi organi di gestione e di vigilanza

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Dati relativi ai soggetti titolari di una partecipazione qualificata

Ai sensi dell’art. 26 dell’ordinanza № 16 della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB)) Per qualsiasi persona fisica o giuridica che possiede o ha registrato una partecipazione qualificata diretta o indiretta ai sensi dell’art . 4, comma 1, punto 36 del Regolamento (UE) n. 575/2013 nel capitale della società richiedente, i documenti e le informazioni di cui all’art. 6, par. 1 e 2 dell’ordinanza № 16 della Banca nazionale bulgara (Българската народна банка( БНБ – BNB))

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Attività aggiuntive

Ai sensi dell’art. 77д della Legge sui servizi di pagamento e sistemi  di pagamento (ЗПУПС)  (1) Oltre all’emissione di moneta elettronica, la società di moneta elettronica ha il diritto di svolgere le seguenti attività:
1. prestazione dei servizi di pagamento ex art. 4 della Legge sui servizi di pagamento e sistemi  di pagamento (ЗПУПС) (in questo caso, ai sensi dell’art. 77б della Legge sui servizi di pagamento e sistemi  di pagamento (ЗПУПС)  i requisiti per l’importo del capitale proprio della società per la moneta elettronica sono calcolati ai sensi dell’art. 9, par. 1 e 2 della Legge sui servizi di pagamento e sistemi  di pagamento (ЗПУПС) );
2. erogazione di credito relativa ai servizi di pagamento di cui all’art. 4, punto 4, 5 o 7 , quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 19 della Legge sui servizi di pagamento e sistemi  di pagamento (ЗПУПС) );
3. prestazione di servizi operativi e di servizi accessori strettamente connessi all’emissione di moneta elettronica o alla prestazione dei servizi di pagamento indicati al punto 1;
4. svolgere attività di operatore di sistemi di pagamento, ad eccezione dei sistemi di pagamento che garantiscono la definitività del regolamento ai sensi della Direttiva 98/26/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998. sulla definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dalla Direttiva 2009/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, fermo quanto previsto dall’art . 85 e 86 ;
5. altra attività conforme ai requisiti normativi per il suo svolgimento.
(2) Il prestito di cui al par. 1, punto 2 non possono essere forniti dai fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica e detenuti ai sensi dell’art. 77c .
(3) Per quanto riguarda i fondi ricevuti per la prestazione dei servizi di pagamento di cui all’art. 4 , al di fuori dell’attività di emissione di moneta elettronica, art . 20 e 21 .
(4) Quando una società di moneta elettronica, oltre all’emissione di moneta elettronica e alla fornitura di servizi di pagamento, svolge anche altre attività commerciali, la BNB ha il diritto di richiedere la separazione dell’attività di emissione di moneta elettronica e/o di fornitura di servizi di pagamento in una società indipendente, se, a discrezione della BNB, l’altra attività influisce o può influire sulla stabilità finanziaria della società di moneta elettronica o sulla capacità della BNB come autorità di vigilanza di monitorare l’adempimento dei requisiti di questa legge.

 

“Ordinanza № 16 della Banca nazionale bulgara

Capitolo quattro
ISTITUZIONI DI MONETA ELETTRONICA

Sezione I
Autorizzazione degli istituti di moneta elettronica

Domanda di concessione di licenza
Articolo 22.
(1) La domanda per il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di istituto di pagamento deve essere presentata per iscritto alla BNB.

La domanda dovrà contenere il nome, l’indirizzo della sede legale e della sede legale del richiedente, una descrizione esauriente dell’attività relativa all’emissione di moneta elettronica che il richiedente intende svolgere, l’e-mail e l’eventuale sito web, nonché i dati delle persone da contattare in merito i documenti presentati.

Documenti e informazioni richiesti
Articolo 23.(1) Alla domanda ai sensi dell’Articolo 22 devono essere allegati i seguenti documenti e informazioni relativi al richiedente:

copia autenticata dello statuto o dell’atto costitutivo e, nel caso di società in corso di costituzione, copia autenticata della deliberazione dell’Assemblea costitutiva di costituzione della società e del verbale dell’Assemblea riunione per l’elezione degli organi gestori;
documenti attestanti che è stato versato il capitale richiesto ai sensi dell’articolo 38 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento(Art. 38. Al momento dell’ottenimento della licenza, la società di moneta elettronica deve disporre di capitale iniziale, comprensivo di uno o più di gli elementi di cui all’art. 26, comma 1, lettere “a” – “e” del Regolamento (UE) 575/2013, per un importo non inferiore a BGN 700.000.);
nel caso di società in fase di costituzione, un certificato bancario attestante che i conferimenti in denaro sono stati versati su un conto di raccolta fondi e, per i conferimenti non in denaro, i documenti di cui agli articoli 72 (CONTRIBUTI NON MONETARI) e 73 (PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI NON MONETARI)della Legge sulla Commercio;
una dichiarazione e i documenti presentati dagli azionisti/soci riguardanti l’origine dei fondi utilizzati per effettuare i conferimenti delle azioni sottoscritte, rispettivamente quote, o per acquisire tali azioni/partecipazioni;
un codice identificativo univoco;
informazioni se il richiedente è stato o è attualmente regolamentato da un’autorità competente nel settore dei servizi finanziari;
(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) una dichiarazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 6 (dichiarazione sulle circostanze di cui Articolo 3, punto 6 o articolo 4 della legge sulle relazioni economiche e finanziarie con Società iscritte in Giurisdizioni a Regime Fiscale Preferenziale, i Soggetti ad esse riconducibili Loro e i loro titolari effettivi;);
una descrizione completa delle attività del richiedente negli ultimi tre anni o nel periodo in cui la società è stata operativa, a meno che il richiedente non sia in fase di costituzione;
un programma di attività, che includa almeno quanto segue:
a) una descrizione esaustiva delle attività di emissione, distribuzione e rimborso di moneta elettronica e di prestazione di servizi di pagamento che il richiedente intende prestare, con l’indicazione di ciascuno dei servizi previsti di:
aа) un diagramma del flusso di fondi;
una descrizione del processo di regolamento dei fondi;
bozze di contratti tra tutte le parti coinvolte nella fornitura di servizi di pagamento, compresi quelli con circuiti di carte di pagamento, se applicabili;
il tempo di esecuzione dei servizi relativi alle attività di emissione di moneta elettronica e, ove applicabile, il tempo di esecuzione delle operazioni di pagamento ai sensi degli articoli 87 e 88 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento;
una copia di un progetto di contratto tra l’emittente di moneta elettronica e il detentore di moneta elettronica e un progetto di contratto quadro ai sensi dell’articolo 59, comma 2 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento sulla fornitura di servizi di pagamento se il il richiedente prevede di fornire tali servizi;
il numero stimato dei locali dai quali il richiedente intende emettere, distribuire e rimborsare moneta elettronica o prestare i servizi di pagamento, anche tramite filiali o agenti, e i loro indirizzi, se applicabili;
una descrizione delle attività accessorie all’emissione di moneta elettronica o alla fornitura di servizi di pagamento, comprese le attività ai sensi dell’articolo 42, comma 1, punto 3 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento, se applicabile;
una dichiarazione indicante se il richiedente intende concedere prestiti ai sensi dell’articolo 21 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento e gli importi di tali prestiti, qualora il richiedente intenda fornire servizi di pagamento oltre all’emissione, distribuzione e riscatto di moneta elettronica ;
una dichiarazione attestante se il richiedente entrerà in possesso dei fondi in questione;
una dichiarazione attestante se il richiedente intende emettere, distribuire e riscattare moneta elettronica o fornire servizi di pagamento in altri Stati membri o paesi terzi;
l’indicazione se il richiedente intende, per i prossimi tre anni, fornire o fornisce già attività aggiuntive ai sensi dell’articolo 42 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento, diverse da quelle di cui alla lettera “d”, inclusa una descrizione del tipo e del volume previsto delle attività;
le informazioni specificate negli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/08 nel caso in cui il richiedente intenda fornire servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punti 7 e 8 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento;
9. un piano aziendale o un budget previsionale per i primi tre anni di attività, comprendente almeno quanto segue:
а) un piano di sviluppo dell’azienda e la giustificazione economica dell’attività, che deve contenere:
аа) le fasi di attuazione del piano di sviluppo della società in relazione all’emissione, alla distribuzione e al riscatto di moneta elettronica o alla fornitura di servizi di pagamento richiesti e il calendario previsto per l’attuazione del piano di sviluppo con periodi specifici per ciascuna fase;
un’analisi completa del mercato della moneta elettronica e, se il richiedente intende fornire servizi di pagamento, del relativo segmento di mercato dei servizi di pagamento, compresa la concorrenza e i vantaggi competitivi individuali dell’azienda;
una descrizione dei detentori di moneta elettronica e degli utenti dei servizi di pagamento a cui sono destinati i servizi di pagamento previsti, se il richiedente prevede di fornire servizi di pagamento, materiale di marketing e canali di distribuzione;
rendiconti finanziari sottoposti a revisione degli ultimi tre anni o del periodo durante il quale la società è stata operativa, o una sintesi della situazione finanziaria per quelle società che non hanno ancora prodotto rendiconti finanziari annuali a meno che il richiedente non sia in fase di costituzione;
un budget previsionale per i primi tre anni di attività, basato su stime realistiche, che dimostri che il richiedente è in grado di impiegare sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati che consentono al richiedente di operare correttamente in conformità con la linea guida 4.1, punto “c” nel set di linee guida 4.3 degli Orientamenti EBA EBA/GL/2017/09, che contiene:
аа) previsioni di conto economico e stato patrimoniale, compresi scenari target e di stress, nonché le relative ipotesi di base, relative al volume e al valore delle transazioni, al numero di clienti, ai prezzi, all’importo medio per transazione, all’aumento previsto della redditività soglia;
 spiegazioni delle principali linee di entrate e spese, compresi i costi della funzione di controllo interno e delle attività esternalizzate, se previste; debiti finanziari e beni patrimoniali;
uno schema e una ripartizione dettagliata dei flussi di cassa stimati per i prossimi tre anni;
informazioni sui fondi propri, compreso l’importo e la ripartizione dettagliata della composizione del capitale iniziale, come previsto dall’articolo 38 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento);
 informazioni sui fondi propri minimi richiesti ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 3 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento, se l’istituto di moneta elettronica intende fornire solo servizi di emissione, distribuzione e rimborso di moneta elettronica, e ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento per quanto riguarda i servizi di pagamento che non sono legati all’emissione di moneta elettronica, se l’istituto di moneta elettronica prevede di fornire tali servizi, che comprende una proiezione annuale dell’importo dei fondi propri e una ripartizione dei fondi propri per elemento per tre anni;
10. regole e procedure per la gestione delle attività di un istituto di moneta elettronica, che coprono l’attività del richiedente, le sue filiali e i suoi agenti, che contengono:
а) una descrizione dell’organizzazione strutturale in conformità con la Linea guida 5 nella serie di Linee guida 4.3 delle Linee guida EBA/GL/2017/09, inclusa una descrizione dell’interazione del richiedente con altri prestatori di servizi di pagamento e/o sistemi di pagamento;
un dispositivo di governance e meccanismi di controllo interno in conformità con la linea guida 8 nella serie di linee guida 4.3 delle linee guida EBA/GL/2017/09, comprese procedure amministrative e contabili affidabili ed efficaci;
meccanismi di controllo interno utilizzati contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in conformità con la linea guida 14 nella serie di linee guida 4.3 delle linee guida EBA/GL/2017/09;
progetto di norme interne sulle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
una procedura per il monitoraggio, la gestione e il tracciamento degli incidenti di sicurezza e dei reclami dei clienti relativi alla sicurezza in conformità con la Linea guida 9 nella serie di linee guida 4.3 delle Linee guida EBA/GL/2017/09;
una procedura per l’archiviazione, il monitoraggio, il tracciamento e la limitazione dell’accesso ai dati sensibili sui pagamenti in conformità con la Linea guida 10 nella serie di linee guida 4.3 delle Linee guida EBA/GL/2017/09;
accordi di continuità operativa in conformità con la linea guida 11 nella serie di linee guida 4.3 delle linee guida EBA/GL/2017/09, inclusa una chiara descrizione dei processi critici, piani di emergenza efficaci e una procedura per testare e rivedere regolarmente l’adeguatezza e l’efficienza di tali piani;
i principi applicati alla raccolta di dati statistici su performance, transazioni e frodi in conformità alla Linea guida 12 nel set di linee guida 4.3 degli Orientamenti EBA/GL/2017/09;
regole di sicurezza in conformità alla Linea guida 13 nel set di linee guida 4.3 delle Linee guida EBA/GL/2017/09;
11. (ex punto 10; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) misure per la salvaguardia dei fondi dei detentori di moneta elettronica e/o dei fondi degli utenti dei servizi di pagamento e strumenti di pagamento utilizzati in conformità con la linea guida 7.1 nella serie di linee guida 4.3 delle Linee guida EBA/GL/2017/09;
12. un elenco delle persone che gestiscono e rappresentano il richiedente e i membri dei suoi organi di amministrazione e vigilanza;
13. un elenco degli azionisti/partner e delle azioni/quote di capitale da essi detenute, compreso il loro codice identificativo univoco o dati di identità personale;
14.  un diagramma che mostra la struttura del richiedente, che include il nome e la percentuale di partecipazione (nel capitale/diritti di voto) di qualsiasi persona che ha o avrà, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36 del regolamento (UE) n. 575/2013 nel capitale del richiedente, indicando le persone considerate titolari di una partecipazione qualificata;
l’elenco delle persone che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36 del regolamento (UE) n. 575/2013 nel capitale del richiedente, indicando per ciascuno di essi il numero e la tipologia delle azioni o altre quote, sottoscritte o da sottoscrivere, nonché il valore nominale di tali azioni o altre quote;
un elenco delle persone che detengono il tre o più del tre per cento delle azioni/quote o dei diritti di voto connessi alle azioni/quote del capitale del richiedente, indicando per ciascuna persona il numero e il tipo di azioni o altre quote, sottoscritte o da sottoscrivere, nonché il valore nominale di tali azioni o altre quote;

 una descrizione del gruppo a cui appartiene il richiedente e informazioni sull’impresa madre, ove applicabile;
 un elenco delle persone che hanno stretti legami con il richiedente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 38 del regolamento (ЕU) n. 575/2013, con l’indicazione della natura degli stretti legami rispetto a ciascuna delle persone;
 documenti e informazioni di cui all’articolo 25 sulle persone che gestiscono e rappresentano il richiedente e sui membri dei suoi organi di amministrazione e vigilanza;
 documenti e informazioni di cui all’articolo 26 sui soggetti titolari di una partecipazione qualificata;
 documenti e informazioni di cui all’articolo 27a sulle persone che detengono il tre o più del tre per cento delle azioni/quote o dei diritti di voto connessi alle azioni/quote;
 documenti e informazioni di cui all’articolo 32 sugli agenti e sulle filiali di cui si avvale il richiedente, se presenti;
 documenti e informazioni in conformità agli Orientamenti EBA/GL/2019/02 nel caso in cui il richiedente intenda esternalizzare funzioni operative;
dati identificativi della società di revisione designata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, punto 14 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento), che è una società di revisione registrata secondo le disposizioni di la Legge sulla revisione finanziaria indipendente, con l’inclusione del nome, della sede legale e dell’indirizzo della sede centrale, nonché i dettagli di contatto;
 un contratto di assicurazione o altro documento equivalente che confermi l’esistenza di un’assicurazione di responsabilità civile professionale o altra garanzia comparabile, con un importo di copertura conforme alle Linee guida EBA/GL/2017/08, indicando la copertura delle relative passività nel caso in cui il richiedente intenda fornire servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 4, commi 7 e 8 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento  un documento su come il richiedente ha calcolato l’importo minimo dell’assicurazione sulla responsabilità professionale o altra garanzia comparabile, in conformità con i requisiti degli orientamenti EBA/GL/2017/08, compresi tutti i componenti applicabili della formula specificata nell’articolo 14, nel caso in cui il richiedente intenda fornire servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punti 7 e 8 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento);
 una dichiarazione che le informazioni allegate alla domanda e i documenti allegati alla domanda sono aggiornati, completi e veritieri;
(ex punto 24; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) un documento attestante che la tassa di cui all’articolo 70 è stata pagata.
(2) Alla domanda, ai documenti e alle informazioni ad essa allegati si applicano le disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 2–9.

Requisiti di qualifica, esperienza professionale e onorabilità
Articolo 24.Le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4 si applicano alle persone che gestiscono e rappresentano il richiedente, ai membri dei suoi organi di amministrazione e di vigilanza, nonché alle persone fisiche che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata nel capitale del richiedente, e alle persone che per legge rappresentano le persone giuridiche che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata nel capitale del richiedente.


Dati relativi alle persone che gestiscono e rappresentano il richiedente e ai membri dei suoi organi di amministrazione e vigilanza
Articolo 25.(1) I documenti e le informazioni di cui all’articolo 5 devono essere presentati alle persone che gestiscono e rappresentano il richiedente e ai membri dei suoi organi di amministrazione e vigilanza.


Dati sulle persone che detengono una partecipazione qualificata
Articolo 26.((1) Per qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia o abbia sottoscritto, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36 del regolamento (UE) n. 575/2013 nel capitale del richiedente, i documenti e devono essere fornite le informazioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2.

Il richiedente non deve presentare documenti e informazioni ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, se la persona giuridica che detiene o ha sottoscritto una partecipazione qualificata è la BNB o un prestatore di servizi di pagamento autorizzato dalla BNB. In questo caso, la Banca nazionale bulgara può richiedere che vengano forniti documenti e informazioni aggiuntivi per certificare la conformità ai requisiti pertinenti ai sensi della legge sui servizi e sui sistemi di pagamento.

Approvazione per l’acquisizione del controllo della partecipazione
Articolo 27.(1) Una persona fisica o giuridica che richiede la previa approvazione della BNB ai sensi dell’articolo 14 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento) per acquisire o aumentare direttamente o indirettamente azioni/partecipazioni o azioni/partecipazioni con diritto di voto in una moneta elettronica istituto autorizzato dalla BNB, se a seguito dell’acquisizione la partecipazione diventa qualificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36 del Regolamento (UE) n. 575/2013, o se tale partecipazione raggiunge o supera i 20 , soglie del 30 o 50% delle azioni/partecipazioni o delle azioni/partecipazioni con diritto di voto, nonché nel caso in cui l’istituto di moneta elettronica diventi una filiale, presenta alla BNB una domanda scritta sulla sua decisione di acquisizione, allegando i documenti e le informazioni sotto Articolo 7 dello stesso.


Notifica in caso di acquisizione di tre o più del tre per cento di azioni/quote o diritti di voto associati ad azioni/quote

Articolo 27a.(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) (1) Qualsiasi persona/entità che ha acquisito tre o più del tre per cento di azioni/quote o diritti di voto associati ad azioni/quote in un istituto di moneta elettronica autorizzato da la BNB, trasmette alla BNB una comunicazione scritta allegando i documenti e le informazioni di cui all’articolo 7a.

Sezione II
Capitale dell’Istituto di Moneta Elettronica e  Misure di Tutela

(titolo modificato; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020)

Disposizioni generali
Articolo 28.(1) Il capitale iniziale ai sensi dell’articolo 38 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento, che l’istituto di moneta elettronica detiene al momento dell’ottenimento della licenza, comprende uno o più elementi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, punti 1– 5.

Al capitale iniziale dell’istituto di moneta elettronica si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 3.
L’istituto di moneta elettronica detiene in ogni momento fondi propri per un importo che non può rientrare nel valore più elevato ai sensi dell’articolo 38 o dell’articolo 39, paragrafi 2–6 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento.
Se un istituto di pagamento appartiene allo stesso gruppo, al quale appartiene anche un altro istituto di moneta elettronica, un ente creditizio, un istituto di pagamento, un intermediario degli investimenti, una società di gestione del risparmio, una compagnia di assicurazione o di riassicurazione, gli elementi che soddisfano i requisiti di fondi propri devono non essere utilizzato più di una volta nel calcolo dei fondi propri. Questo requisito si applica anche qualora l’istituto di moneta elettronica svolge le attività accessorie di cui all’articolo 42 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento).
Qualora l’istituto di moneta elettronica svolga una delle attività accessorie di cui all’articolo 42 dei servizi di pagamento e dei sistemi di pagamento e il valore della moneta elettronica in circolazione non sia noto in anticipo, l’istituto di moneta elettronica può calcolare l’importo dei fondi propri sulla base su una quota rappresentativa, per la quale si presuppone che sarà utilizzata per l’emissione di moneta elettronica, se tale quota rappresentativa può essere ragionevolmente stimata sulla base di dati storici e in modo affidabile.
Se l’istituto di moneta elettronica non ha svolto attività commerciale per un periodo sufficientemente lungo, i requisiti di fondi propri di un istituto di moneta elettronica sono calcolati sulla base dei dati previsionali sulla moneta elettronica in circolazione, supportati dal piano aziendale presentato, che deve essere soggetto ad aggiustamenti nel suddetto business plan.
(nuovo; Gazzetta dello Stato, edizione 38 del 2020) L’istituto di moneta elettronica informa immediatamente la BNB se la sua solvibilità è in pericolo o se i fondi propri dell’istituto di moneta elettronica scendono al di sotto del valore più elevato di cui all’articolo 38 o all’articolo 39 , paragrafi 2–6 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento).

Report sui fondi propri
Articolo 29.(1) L’istituto di moneta elettronica redige una relazione sui fondi propri sulla base del bilancio dell’ultimo giorno di ogni trimestre. Tale rapporto dovrà essere presentato al Dipartimento bancario della BNB entro il 15 del mese successivo al periodo trimestrale di riferimento.

La Banca nazionale bulgara può richiedere a un istituto di moneta elettronica di presentare la relazione sui fondi propri ai sensi del paragrafo 1 con frequenza e scadenza diverse per la presentazione della relazione.
La Banca nazionale bulgara può richiedere ad un istituto di moneta elettronica di fornire informazioni sui propri fondi su base consolidata per un periodo specifico.
Il vicegovernatore della BNB a capo del dipartimento bancario impartisce istruzioni per determinare la forma e il contenuto della relazione di cui al paragrafo 1.

Informazioni aggiuntive
Articolo 30.L’istituto di moneta elettronica comunica alla BNB le attività accessorie di cui all’articolo 42 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento che intende svolgere, entro un mese prima dell’inizio di dette attività.


Obblighi di informazione da parte dell’Istituto di moneta elettronica
Articolo 31.(1) Una società autorizzata ad esercitare l’attività di istituto di moneta elettronica presenta alla BNB il conto annuale e il conto semestrale conformemente alle disposizioni dell’articolo 12 commi 1 e 2.

(2) (abrogato; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020)

Fornitura di informazioni sui conti di salvaguardia
(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020)

Articolo 31a.Una società autorizzata a svolgere operazioni come istituto di moneta elettronica fornisce alla BNB informazioni sui conti di salvaguardia aperti ai sensi dell’articolo 12а.

Fornitura di informazioni sui prestiti concessi
(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 83 del 2022)

Articolo 31 ter. Un istituto di moneta elettronica che concede prestiti ai sensi dell’articolo 21 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento fornisce alla BNB informazioni sui prestiti concessi secondo la procedura dell’articolo 12b.

Sezione III
Agenti, Filiali ed Enti a cui vengono esternalizzate le attività
di un istituto di moneta elettronica
(titolo modificato; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020)


Registrazione degli agenti e delle filiali
Articolo 32.(1) Gli istituti di moneta elettronica non emettono moneta elettronica tramite agenti.

Gli istituti di moneta elettronica possono distribuire e riscattare moneta elettronica e fornire servizi di pagamento tramite agenti.
Se un istituto di moneta elettronica autorizzato dalla BNB intende svolgere sul territorio della Bulgaria le attività di cui al paragrafo 2, presenta alla BNB i seguenti documenti e informazioni:
1. una descrizione dei servizi che l’istituto di moneta elettronica fornirà tramite l’agente;
2. documenti e informazioni di cui all’articolo 15, comma 1, punti 1, 2, 4, 5, 6 e 7.
Se l’agente è un istituto di moneta elettronica autorizzato o registrato dalla BNB, l’istituto di moneta elettronica fornirà alla BNB solo le informazioni relative alla data e al numero delle informazioni già presentate in linea con i requisiti di un altro atto legislativo, che è coerente con la contenuto e volume delle informazioni richieste ai sensi del paragrafo 3.
Se un istituto di moneta elettronica autorizzato dalla BNB intende svolgere le attività di cui al paragrafo 2 tramite un agente sul territorio di un altro
Stato membro, presenta alla BNB una descrizione dei servizi che l’istituto di moneta elettronica presterà tramite l’agente, nonché i documenti e le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 3.
Se un istituto di moneta elettronica autorizzato dalla BNB intende svolgere attività tramite una succursale nel territorio di un altro Stato membro, presenta alla BNB una descrizione dei servizi che l’istituto di moneta elettronica svolgerà tramite la succursale, nonché i documenti e le informazioni di cui all’articolo 15, comma 4.
Entro sette giorni dalla notifica all’istituto di moneta elettronica della decisione della BNB di registrare l’agente o la succursale ai sensi dell’articolo 32, comma 7 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento), l’istituto di moneta elettronica notifica all’istituto di moneta elettronica BNB dalla data a partire dalla quale inizia la propria attività tramite un agente o una filiale nel territorio di un altro Stato membro.
La BNB iscrive, rifiuta di iscrivere o cancella un agente o una succursale di un istituto di moneta elettronica dal registro tenuto dalla BNB ai sensi dell’articolo 19 della Legge sui servizi e sui sistemi di pagamento per ordine del Vicegovernatore. dirigere il dipartimento bancario per i motivi previsti dall’articolo 43 della legge sui servizi e sui sistemi di pagamento.
Gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Bulgaria, che svolgeranno attività direttamente o tramite una succursale, o svolgeranno le attività specificate al paragrafo 2 tramite un agente sul territorio di un altro Stato membro dopo aver soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 43 della La Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento) sarà iscritta nel registro presso la BNB.
L’agente di un istituto di moneta elettronica non può svolgere le attività di cui al comma 2 tramite terzi.
(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) I documenti e le informazioni di cui ai paragrafi 3, 5 e 6 devono essere presentati in lingua bulgara. Tutti i documenti in lingua straniera devono essere presentati in originale e devono essere accompagnati da una traduzione in lingua bulgara, e i documenti formali presentati devono essere legalizzati in conformità con la legislazione in vigore.
(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) Un documento di cui ai paragrafi 3, 5 e 6 può essere sostituito da una dichiarazione autenticata da un notaio nei casi in cui l’ordinamento giuridico di un altro Paese non prevede il rilascio di tale documento -mento, che deve essere certificato da un documento formale rilasciato dalle autorità competenti di questo paese.
Qualora i dati di cui ai paragrafi 3, 5 e 6 siano cambiati, l’istituto di moneta elettronica trasmette alla BNB i documenti e le informazioni pertinenti entro 14 giorni dopo il verificarsi della modifica.

Punto di contatto centrale
Articolo 33.(1) Un istituto di moneta elettronica autorizzato in un altro Stato membro che svolge le attività di cui all’articolo 32 paragrafo 2 sul territorio della Bulgaria tramite agenti istituisce un punto di contatto centrale nella Repubblica di Bulgaria nel caso in cui:

il numero totale di agenti attraverso i quali l’istituto di moneta elettronica svolge attività sul territorio della Bulgaria in regime di stabilimento non è inferiore a dieci;
il valore totale delle operazioni di pagamento eseguite sul territorio della Bulgaria tramite agenti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi per l’anno civile precedente, compreso il pagamento le transazioni avviate nella fornitura del servizio ai sensi dell’articolo 4, punto 7 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento), superano i 6 milioni di BGN o il suo equivalente in valuta estera e l’istituto di pagamento opera sul territorio della Bulgaria con il diritto di stabilimento attraverso a almeno due agenti; O
il numero totale delle operazioni di pagamento eseguite sul territorio della Bulgaria tramite agenti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi per l’anno civile precedente, compreso il numero del pagamento transazioni ai sensi dell’articolo 4, punto 7 della legge sui servizi e sui sistemi di pagamento, supera le 100.000 transazioni e l’istituto di moneta elettronica opera sul territorio della Bulgaria con il diritto di stabilimento attraverso almeno due agenti.
Il punto di contatto centrale funge da punto di contatto unico dell’istituto di pagamento nei suoi rapporti con le autorità competenti dello Stato membro d’origine e con la BNB, anche presentando documenti e informazioni alle autorità competenti su richiesta. Il punto di contatto centrale agevola le autorità competenti dello Stato membro d’origine o della BNB nello svolgimento degli esami di vigilanza degli agenti e nell’attuazione delle misure di vigilanza imposte dalle autorità competenti.
(3) L’istituto di moneta elettronica trasmette alla BNB i documenti e le informazioni ai sensi dell’articolo 16 comma 3 sull’istituzione di un punto di contatto centrale.
(4) In caso di modifica dei dati di cui al paragrafo 3, l’istituto di moneta elettronica trasmette alla BNB i documenti e le informazioni pertinenti entro 14 giorni dal verificarsi della modifica.
L’istituto di moneta elettronica presenta alla BNB i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 3 entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello solare in cui si è verificata una delle circostanze di cui al paragrafo 1.

Esternalizzazione

Articolo 33a.(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 38 del 2020) Un istituto di moneta elettronica esternalizza le funzioni operative ai sensi delle disposizioni dell’articolo 16а.

Trasformazione di un istituto di moneta elettronica

Articolo 33 ter.(nuovo; Gazzetta dello Stato, numero 83 del 2022) (1) Un istituto di moneta elettronica viene trasformato secondo la procedura dell’articolo 16b.
Per la concessione dell’autorizzazione alla trasformazione di un istituto di moneta elettronica si applicano le disposizioni dell’articolo 16c.”

Bulgaria – Persone che per professione forniscono servizi di cambio tra valute virtuali e valute riconosciute (valute fiat)

In Bulgaria le misure antiriciclaggio (anti-money laundering (AML)) sono contenute nella Legge sulle misure contro il riciclaggio  (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ) promulgata in attuazione delle disposizioni della Direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
L’ultimo aggiornamento della Legge sulle misure contro il riciclaggio  (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ) si è avuto con
Decreto n.125 del 07.07.2023

L’art. 3. della Legge sulle misure contro il riciclaggio  (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ) ricomprende (al n.1) tra le misure volte a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio la verifica completa dei clienti (комплексна проверка на клиентите) (KYC (Know your customer)).
L’art. 4. della Legge sulle misure contro il riciclaggio  (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ) ricomprende (al n.38) tra i soggetti obbligati ad attuare le misure di cui all’art. 3, punti da 1 a 6, e quindi  anche la verifica completa dei clienti (комплексна проверка на клиентите), le persone che, per professione, forniscono “servizi di cambio tra valute virtuali e valute riconosciute senza copertura in oro (valute fiat)” – exchange between virtual currencies and recognized currencies (fiat currencies).
Art. 9a. della Legge sulle misure contro il riciclaggio  (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ) dispone che:
“(1) Ai fini delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le persone di cui all’art. 4, punti 38 e 39 sono iscritti in un registro pubblico, tenuto e aggiornato dall’Agenzia nazionale delle entrate.
(2) L’iscrizione nel registro ai sensi del par. 1 viene effettuato alle condizioni e secondo l’ordine determinati da un’ordinanza del Ministro delle finanze (наредба на министъра на финансите) (vedi: REGOLAMENTO N. H-9 DEL 7 AGOSTO 2020 SULLE CONDIZIONI E LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI SOGGETTI CHE FORNISCONO SERVIZI DI CAMBIO TRA VALUTE VIRTUALI E VALUTE RICONOSCIUTE SENZA SUPPORTO IN ORO.
(3) Per l’iscrizione nel registro di cui al par. 1 le tariffe sono riscosse secondo una tariffa approvata dal Consiglio dei Ministri.
La pagina dedicata dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) al Registro delle persone che forniscono scambi tra valute virtuali e riconosciute non garantite dall’oro e fornitori di portafogli: https://nra.bg/wps/portal/nra/registers-i-spisuci/registers/page.virtualni.valuti
Da questa si possono consultare i link dedicati
Alle misure sulla verifica completa dei clienti è dedicato tutto il Capitolo II (artt. da 10 a 66) della Legge sulle misure contro il riciclaggio  (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ)
Con la Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale (VI Direttiva Antiriciclaggio) viene prevista la responsabilità penale per le persone che commettono atti costituenti riciclaggio di denaro – nascondendo l’origine dei beni acquisiti attraverso l’attività criminale, il loro trasferimento, acquisizione, possesso e altri atti. È punibile non solo l’acquisizione o la cessione intenzionale di tali beni, ma anche quella in cui la persona sospettava o avrebbe dovuto sapere che i beni avevano un’origine delittuosa.

Negli ultimi anni si registra un progressivo aumento del numero dei segnali di riciclaggio, inviati alla Agenzia di Stato per la Sicurezza Nazionale della REPUBBLICA DI BULGARIA (Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС)) Anche il volume dei procedimenti preliminari nuovi e osservati è aumentato, così come il numero di persone in attesa di giudizio con l’accusa di riciclaggio.

Nella normativa bulgara il reato di “riciclaggio” è previsto dall’art. 253 del CODICE PENALE BULGARO  (НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС)

Il punto su cui soffermarsi è la definizione di cui al punto 38 dell’art. 4  della Legge sulle misure contro il riciclaggio  (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ)persone che, per professione, forniscono servizi di cambio tra valute virtuali e valute riconosciute (лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути ).
Per “по занятие” si intende chi “per professione”, chi “per occupazione” svolge un’attività.
Le leggi commerciali e fiscali distinguono chi svolge un’attività per professione da chi la svolge in maniera occasionale.
È evidente che svolgere in maniera continuativa e non occasionale un’attività tramite un’impresa individuale o una società implica, comunque, che questa sia svolta in maniera professionale e che, quindi, sia applicabile a chi fornisce servizi di cambio tra valute virtuali e valute riconosciute in punto 38 dell’art. 4  della Legge sulle misure contro il riciclaggio  (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ), con le conseguenze che esso comporta:

applicazione delle leggi in materia di antiriciclaggio:

Un’interpretazione della normativa ritiene che le stesse regole valgano per chi, professionalmente, in maniera continuativa e non occasionale (a maggior ragione tramite un’impresa individuale o una società) i fornisce servizi di cambio tra valute virtuali e valute riconosciute anche tramite siti Peer to Peer (P2P) come, per es. Binance.
L’art.2, comma 2, punto 9 del REGOLAMENTO N. H-9 DEL 7 AGOSTO 2020 SULLE CONDIZIONI E LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI SOGGETTI CHE FORNISCONO SERVIZI DI CAMBIO TRA VALUTE VIRTUALI E VALUTE RICONOSCIUTE SENZA SUPPORTO IN ORO (НАРЕДБА № Н-9 ОТ 7 АВГУСТ 2020 Г. ) prescrive che la domanda deve contenere “i dati per un sito web o un software, incl. un’applicazione mobile per lo scambio tra valute virtuali e valute riconosciute non garantite dall’oro e/o servizi di archiviazione di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti per la detenzione, l’archiviazione e il trasferimento di valute virtuali”.
Con la generica locuzione “i dati per un sito web” si dovrebbe sottintendere che non necessariamente il sito deve essere nella titolarità di chi fornisce servizi di cambio tra valute virtuali e valute riconosciute.

Bulgaria – Capitolo III (MONETA ELETTRONICA) della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento

Bulgaria –  Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento –  Payment Services and Payment Systems Act (PSPSA) – Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗПУПС) 

Capitolo tre (Глава трета)

MONETA ELETTRONICA (ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ)

Sezione I

Generale

Moneta elettronica ed emittenti di moneta elettronica

Arte. 34.
(1) La moneta elettronica è un valore monetario memorizzato in forma elettronica, inclusa quella magnetica, che rappresenta un credito nei confronti dell’emittente, viene emesso al ricevimento di fondi allo scopo di eseguire operazioni di pagamento ed è accettato da una persona fisica o giuridica diversa dal emittente di moneta elettronica.

(2) Gli emittenti di moneta elettronica ai sensi della presente legge sono:

  • banche ai sensi dell’art. 2 della Legge sugli Istituti di Credito;
  • società di moneta elettronica autorizzate ai sensi di questa legge;
  • La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, quando non agiscono in qualità di autorità di politica monetaria o di organismi che svolgono funzioni di diritto pubblico.

(3) Le persone che non emettono moneta elettronica non hanno il diritto di emettere moneta elettronica, ad eccezione dei casi di cui al par. 5.
(4) Moneta elettronica alla quale l’emittente ha fornito accesso remoto

ai fini delle operazioni di pagamento, sono memorizzati su un conto di moneta elettronica. Un conto di moneta elettronica è un conto di pagamento in cui è conservata moneta elettronica.

(5) Le disposizioni del presente capo non si applicano:

  • valore monetario custodito negli strumenti di cui all’art. 2, par. 1, punto 11;
  • valore monetario, utilizzato per effettuare le operazioni di pagamento di cui all’art. 2, par. 1, punto 12.

Emissione e Rimborso

Arte. 35.(1) Gli emittenti di moneta elettronica emettono moneta elettronica al valore nominale al ricevimento dei fondi.

Gli emittenti di moneta elettronica riacquistano in qualsiasi momento al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica detenuta.

Il contratto tra l’emittente e il detentore di moneta elettronica specifica in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni di rimborso, comprensive di tutte le relative commissioni, e nel caso di emissione di moneta elettronica, alla quale è previsto l’accesso remoto tramite carta prepagata, e le condizioni di utilizzo
emissione della carta da parte dell’utente dei servizi di pagamento abilitato all’utilizzo dello strumento di pagamento, informando il detentore di moneta elettronica di tali condizioni prima di essere vincolato da un contratto o da un’offerta.

Solo in tal caso può essere addebitata una commissione per il riscatto specificato nel contratto ai sensi del par. 3 e se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1. quando il riscatto è richiesto prima della scadenza del contratto;

2. quando il contratto prevede una data di scadenza e il titolare di moneta elettronica risolve il contratto prima di tale data;
3. quando il riacquisto è richiesto oltre un anno dopo la data di scadenza del contratto.
La tassa di cui al par. 4 è proporzionato e commisurato ai costi effettivi sostenuti dall’emittente di moneta elettronica.
Quando il riscatto è richiesto prima della scadenza del contratto, il detentore di moneta elettronica può richiedere il riscatto di parte della moneta elettronica o dell’intero importo.

Quando il riscatto è richiesto dal detentore di moneta elettronica alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo, la società di moneta elettronica deve:

1. riacquista l’intero valore della moneta elettronica detenuta, oppure

2. riacquista tutti i fondi richiesti dal detentore di moneta elettronica, se l’impresa di moneta elettronica svolge altre attività ai sensi dell’art. 42, par. 1, punto 5 e la quota di fondi destinati ad essere utilizzati come moneta elettronica non è nota in anticipo.

Indipendentemente da quanto previsto dal par. 5, 6 e 7, i diritti di riscatto dei soggetti diversi dagli utenti che accettano pagamenti con moneta elettronica sono disciplinati dal contratto tra gli emittenti di moneta elettronica ei soggetti interessati.

Sezione II (Раздел II)

Licenza (Лицензиране)

Società di moneta elettronica (Дружество за електронни пари)

Arte. 36
(1) Una società di moneta elettronica ( Дружество за електронни пари) è una persona giuridica (юридическо лице) che ha ottenuto una licenza per emettere moneta elettronica (лиценз за издаване на електронни пари) in conformità con questa sezione.

Una persona che intende emettere moneta elettronica come società di moneta elettronica deve ottenere una licenza per operare come società di moneta elettronica prima di iniziare a emettere moneta elettronica.

Condizioni per il rilascio, rifiuto del rilascio, revoca della licenza e cessazione dell’attività

Arte. 37.
(1) La Banca nazionale bulgara (Българска народна банка) rilascia una licenza per emettere moneta elettronica (лиценз за издаване на електронни пари) quando la sede legale ( седалище) del richiedente (заявителя) si trova nella Repubblica di Bulgaria (Република България).

(Supplemento – SG. 45 del 2022) Le disposizioni dell’art. 10 – 13, artt. 15 – 17 e art. 19, par. 2 e 5. L’infusione di una società di moneta elettronica in una banca è effettuata in conformità con la legge sugli istituti di credito.

La licenza ad operare come istituto di pagamento, se rilasciata al richiedente, è revocata contestualmente al rilascio della licenza ad operare come società di moneta elettronica.

Nel caso in cui il richiedente intenda continuare a fornire servizi di pagamento come attività aggiuntiva ai sensi dell’art. 42, con la domanda per il rilascio di una licenza per operare come società di moneta elettronica, ne dà comunicazione alla BNB.

I documenti richiesti per il rilascio di una licenza per una società di moneta elettronica sono determinati da un regolamento della BNB.

Capitale iniziale

Arte. 38. Al momento dell’ottenimento della licenza, la società di monetica elettronica deve disporre di un capitale iniziale, comprendente uno o più degli elementi di cui all’art. 26, comma 1, lettere “a” – “e” del Regolamento (UE) n. 575/2013, per un importo non inferiore a BGN 700.000.

Equità

Arte. 39.
(1) (Supplemento – SG. 13 del 2020) Il capitale proprio di una società di moneta elettronica non può essere inferiore al maggiore dei valori determinati ai sensi del par. 2 – 6 o dell’art. 38. La società di moneta elettronica prepara e presenta alla BNB relazioni sull’ammontare del capitale proprio.

Per quanto riguarda le attività di cui all’art. 42, par. 1, comma 1, che non riguardano l’emissione di moneta elettronica, i requisiti per l’ammontare del capitale proprio della società per la moneta elettronica sono calcolati ai sensi dell’art. 9, par. 1 e 2.

Per quanto riguarda l’attività di emissione di moneta elettronica, la dimensione del capitale proprio della società per la moneta elettronica deve ammontare al 2 per cento del valore medio della moneta elettronica da essa emessa in circolazione.

Per valore medio della moneta elettronica in circolazione si intende il valore medio dell’ammontare complessivo delle passività finanziarie relative alla moneta elettronica emessa alla fine di ogni giorno di calendario per il 6 precedente mesi di calendario, calcolati il primo giorno di calendario di ciascun mese di calendario e applicati per lo stesso mese di calendario.

La società di moneta elettronica dispone in ogni momento di un proprio capitale, che non può essere inferiore alla somma degli importi richiesti di cui al par. 2 e 3.

(Modificata – SG. 45 del 2022) Sulla base di una valutazione dei processi di gestione del rischio basata sui dati sui rischi di perdite e sui meccanismi di controllo interno della società di moneta elettronica, la BNB può richiedere alla società di moneta elettronica di disporre di un proprio capitale, che supera fino al 20 per cento l’importo ottenuto al momento della determinazione dell’importo ai sensi del par. 5, o per consentire alla società di moneta elettronica di disporre di un capitale proprio, inferiore fino al 20 per cento rispetto all’importo ottenuto al momento della determinazione dell’importo ai sensi del par. 5.

La Banca nazionale bulgara emana un’ordinanza sull’attuazione di questa sezione.

Sezione III

Requisiti per l’attività

Divieto di accettare depositi e addebitare interessi

Arte. 40.
(1) Una società di moneta elettronica non può accettare depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi della legge sugli istituti di credito.
I fondi ricevuti da una società di moneta elettronica da un detentore di moneta elettronica vengono immediatamente scambiati con moneta elettronica. Questi fondi non costituiscono un deposito o altri fondi rimborsabili ai sensi della Legge sugli istituti di credito.

Un emittente di moneta elettronica non può addebitare interessi o fornire altri vantaggi relativi al periodo di tempo in cui il detentore di moneta elettronica detiene la moneta elettronica.

Per il contabile ei revisori di una società di monetica, l’art. 24, 25 e 26.

Misure protettive

Arte. 41.
(1) Una società di moneta elettronica applica le misure di protezione di cui all’art. 23.
I fondi ricevuti sotto forma di pagamento con uno strumento di pagamento non sono soggetti alle misure di protezione di cui al par. 1, fino a quando non siano verificati sul conto di pagamento dell’impresa di monetica o siano resi in altro modo disponibili all’impresa di monetica secondo i requisiti per il periodo di esecuzione di cui all’art. Arte. 87, par. 2. In ogni caso, tali fondi sono soggetti a misure di protezione entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall’emissione della moneta elettronica.

La società di moneta elettronica informa preventivamente la BNB di qualsiasi cambiamento significativo nelle misure adottate per proteggere i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa.

Attività aggiuntive

Arte. 42.(1) Oltre all’emissione di moneta elettronica, la società di moneta elettronica ha il diritto di svolgere le seguenti attività:

  • prestazione di servizi di pagamento ex art. 4;

“Art. 4 Servizi di pagamento
I servizi di pagamento sono:
1. servizi relativi al deposito di denaro in contanti su un conto di pagamento, nonché relative operazioni di servizio del conto di pagamento;
2. servizi relativi ai prelievi di contanti da un conto di pagamento, nonché alle relative operazioni di servizio del conto di pagamento;
3. esecuzione di operazioni di pagamento, compreso il trasferimento di fondi sul conto di pagamento dell’utente presso il prestatore di servizi di pagamento o presso altro prestatore di servizi di pagamento:
a) esecuzione di addebiti diretti, compresi addebiti diretti una tantum;
b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o altri strumenti similari;
c) esecuzione di bonifici, ivi compresi ordini di bonifico periodici;
4. esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi fanno parte di un credito concesso all’utente di servizi di pagamento:
a) esecuzione di addebiti diretti, compresi addebiti diretti una tantum;
b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o altri strumenti similari;
c) esecuzione di bonifici, ivi compresi ordini di bonifico periodici;
5. emettere strumenti di pagamento e/o accettare pagamenti con strumenti di pagamento;
6. esecuzione dei trasferimenti di denaro disponibili;
7. servizi di disposizione di ordine di pagamento;
8. servizi di fornitura di informazioni sui conti.”

  • erogazione di crediti relativi a servizi di pagamento ex art. 4, comma 4 o 5, quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 21;

“Art. 21 Concessione di crediti
(1) Gli istituti di pagamento possono concedere prestiti relativi ai servizi di pagamento ai sensi dell’art. 4, punto 4 o 5, se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1 . (modifica -. SG. 45 del 2022) Il credito ha carattere ausiliario e viene concesso solo in relazione all’esecuzione di un’operazione di pagamento;;
2. il termine per il rimborso del prestito concesso in relazione a un’operazione di pagamento non supera i 12 mesi;
3 . (modifica – SG. 45 del 2022) i fondi da cui viene concesso il credito non sono stati ricevuti e non sono detenuti dall’istituto di pagamento ai fini dell’esecuzione dell’operazione di pagamento;
4. il capitale proprio dell’istituto di pagamento in qualsiasi momento, a discrezione della BNB, è sufficiente in considerazione dell’importo del credito concesso.
(2) Un istituto di pagamento che intende concedere prestiti ai sensi del par. 1, ne dà comunicazione scritta alla BNB prima di iniziare la concessione di prestiti, fornendo informazioni sulle modalità di svolgimento di tale attività.
(3) Quando ritiene che una delle condizioni di cui al par. 1 non è disponibile, la BNB può vietare la concessione di prestiti da parte dell’istituto di pagamento fino a quando la violazione non sarà sanata.
(4) Alla concessione di prestiti ai consumatori si applica la legge sul credito al consumo.”

  • prestazione di servizi operativi e servizi accessori strettamente connessi all’emissione di moneta elettronica o alla prestazione dei servizi di pagamento di cui al comma 1;
  • svolgere attività di operatore di sistemi di pagamento ad eccezione dei sistemi di pagamento che assicurano il carattere definitivo del regolamento ai sensi della direttiva 98/26/CE, fermo restando quanto previsto dall’art. 125 e 126;
  • altra attività nel rispetto dei requisiti normativi per il suo svolgimento.

(2) Una società di moneta elettronica che intenda svolgere una delle attività di cui al par. 1, ne dà comunicazione scritta alla BNB prima di iniziare a svolgere la relativa attività e, qualora intenda prestare servizi di pagamento, fornisce informazioni sulla relativa tipologia di servizi di pagamento per le modalità di esecuzione, nonché l’assicurazione “Responsabilità professionale” o altra garanzia analoga per la responsabilità per le prestazioni di cui all’articolo 4, punti 7 e 8.

(3) Il credito di cui al par. 1, comma 2, non possono essere forniti con fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica e detenuti ai sensi dell’art. 40.
(4) In merito ai fondi ricevuti per la prestazione dei servizi di pagamento ex art. 4, al di fuori dell’attività di emissione di moneta elettronica, art. 22 e 23.

(5) Quando una società di moneta elettronica, oltre all’emissione di moneta elettronica e alla prestazione di servizi di pagamento, svolge anche altre attività commerciali, la BNB ha il diritto di chiedere la separazione in una società indipendente dell’attività di emissione di moneta elettronica e/o fornire servizi di pagamento, se, a discrezione della BNB, l’altra attività influisce o può influire sulla stabilità finanziaria della società di moneta elettronica o sulla capacità della BNB come autorità di vigilanza di monitorare l’adempimento dei requisiti di questa legge.

Rappresentanti, filiali e subappaltatori

Arte. 43.

(1) Una società di moneta elettronica non può emettere moneta elettronica tramite rappresentanti.

Una società di moneta elettronica può distribuire e riacquistare moneta elettronica attraverso rivenditori rappresentativi che agiscono per suo conto.

(Modificato – SG n. 12 del 2021) Per i rappresentanti di una società di monetica elettronica, l’art. 28 – 30, e per i subappaltatori, art. 30 e 31.

(Modifica – SG. 12 del 2021) Una società di moneta elettronica può fornire servizi di pagamento tramite rappresentanti, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’art. 28 – 30, ovvero di affidare l’espletamento di funzioni operative relative ai servizi di pagamento, se ricorrono le condizioni di cui all’art. 30 e 31.

Una società di moneta elettronica autorizzata nella Repubblica di Bulgaria può operare direttamente o tramite una filiale nel territorio di un altro stato membro ai sensi dell’art. 32. Società di moneta elettronica autorizzata

altro stato membro, può svolgere attività direttamente o tramite una succursale nel territorio della Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’art. 33.
(Supplemento – SG n. 12 del 2021) Una società di moneta elettronica autorizzata nella Repubblica di Bulgaria può distribuire e riacquistare moneta elettronica sul territorio di un altro Stato membro tramite un rappresentante stabilito nel territorio dello Stato membro di cui all’art. 32. Una società di moneta elettronica autorizzata in un altro Stato membro può distribuire e riacquistare moneta elettronica sul territorio della Repubblica di Bulgaria tramite un rappresentante ai sensi dell’art. 33.

(Supplemento – SG. 12 del 2021) Una società di moneta elettronica precedentemente autorizzata nella Repubblica di Bulgaria può fornire servizi di pagamento sul territorio di un altro Stato membro tramite un rappresentante stabilito nel territorio dello Stato membro ai sensi dell’art. 32. Una società di moneta elettronica autorizzata in un altro Stato membro può fornire servizi di pagamento sul territorio della Repubblica di Bulgaria tramite un rappresentante ai sensi dell’art. 33.

Negli eventi di cui all’art. 37, par. 3 BNB invia alle autorità competenti del paese ospitante informazioni sui cambiamenti avvenuti.

Partecipazione qualificata

Art. 44. Le disposizioni dell’art. 14.

Acquisizione del tre o più del tre percento di azioni/società o diritti di voto su azioni/società

(Nuovo – SG n. 13 del 2020)

Art. 44a. (Nuovo – SG. 13 del 2020) Le disposizioni dell’art. 14a.

Accesso delle società di moneta elettronica ai conti bancari

Art. 45. Le banche e le succursali di banche operanti nel territorio del Paese devono aprire e mantenere conti di pagamento delle società di monetica elettronica secondo modalità oggettive, non discriminatorie e proporzionate che non ostacolino la capacità delle società di monetica elettronica di prestare servizi di pagamento. In ogni caso di rifiuto, la banca fornisce alla BNB un parere motivato.

Per la Cassazione le criptovalute sono prodotti finanziari – Applicabilità del regime di Offerta al pubblico di titoli e di prodotti finanziari

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione (Presidente Diotallevi, Relatore Coscioni), con la sentenza n. 44378 del 22 novembre 2022 , ha affermato che le criptovalute sono prodotti finanziari.

Per la Suprema Corte le criptovalute posseggono i caratteri propri dell’investimento finanziario, ovvero si caratterizzano:

  • per l’impiego di capitali,
  • per l’aspettativa di rendimento,
  • per il rischio direttamente collegato all’impiego di capitali.

Tale impostazione conferma quella tenuta dal Tribunale di Verona nella sentenza 195 del 24 gennaio 2017 pubblicata il 26 gennaio 2017.

Consegue a fronte della qualifica delle criptovalute quali prodotti finanziari l’applicabilità del regime di Offerta al pubblico di titoli e di prodotti finanziari disciplinato dagli articoli 94 e ss. del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).