Archivi categoria: Portogallo

Vantaggi e criticità del Regime fiscale portoghese Dei Residenti Non Abituali – Non Habitual Resident (NHR)

Il Regime fiscale portoghese Dei Residenti Non AbitualiNon Habitual Resident (NHR) (acronimo portoghese: RNH, “Residente Não Habitual” o  RFNH, “Residente Fiscal  Não Habitual”) presenta vari vantaggi fiscali. 

Come vedremo in seguito in dettaglio, esaminando la legislazione portoghese,  il Regime fiscale portoghese Dei Residenti Non Abituali (Non Habitual Resident (NHR)) permette a persone fisiche straniere di acquisire lo status di residente non abituale nel territorio portoghese (residente não habitual em território português) e di  beneficiare, qualora, in riferimento a ciascun periodo di imposta, possano essere considerati residenti fiscali in Portogallo alla luce delle regole portoghesi ed ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni, per 10 anni consecutivi, di un regime fiscale speciale in sede di determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS)) .

Uno dei punti di forza del Regime fiscale portoghese Dei Residenti Non AbitualiNon Habitual Resident (NHR) è la possibilità di percepire senza subire alcuna tassazione, per 10 anni,  “passive income” , quali royaltiescapital gaininteressi e dividendi, di fonte estera.

Questo porta, per esempio, a proporre, come “strumento di pianificazione fiscale” l’acquisizione dello status di residente non abituale nel territorio portoghese (residente não habitual em território português) con contemporanea costituzione di una società in un Paese con una vantaggiosa legislazione fiscale in modo da conseguire dividendi che sconteranno una bassa tassazione nel Paese di origine e che saranno “esenti” in Portogallo.

In questo articolo presenteremo una panoramica sul Regime fiscale portoghese Dei Residenti Non Abituali – Non Habitual Resident (NHR), sui vantaggi fiscali che comporta aderire a questo regime, ma anche sulle criticità che comporta acquisire lo stato di residente non abituale nel territorio portoghese (residente não habitual em território português), sfruttando le norme sulla residenza fiscale della legislazione portoghese, più permissive di quelle italiane, senza seguire le regole imposte dalla normativa italiana..

Consideriamo prima i vantaggi

Categorie reddituali

Per comprendere le Leggi fiscali portoghesi occorre fare la premessa che il Código do IRS – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS) – Codice IRS – Imposta sul reddito delle persone fisiche,  all’art.1, prevede 6 categorie reddituali:

Categoria A identificati dall’art.2 del CIRS

Rientrano in questa categoria i redditi da lavoro dipendente, quali stipendi, premi, percentuali, provvigioni, partecipazioni, sussidi o premi, indennità, ecc.

Categoria B identificati dall’art. 3 del CIRS

In questa categoria rientrano i redditi d’impresa e professionali. Tali redditi sono generati dallo svolgimento di qualsiasi attività commerciale, industriale, agricola, forestale o zootecnica. Rientrano in questa categoria anche le somme ottenute nello svolgimento di attività di lavoro autonomo per la prestazione di servizi, anche di carattere scientifico, artistico o tecnico, qualunque sia la loro natura.

Categoria E identificati dall’art. 5 del CIRS

Comprende i redditi da capitale, compresi gli interessi a vista o i depositi vincolati e i dividendi.

Categoria F identificati dall’art. 8 del CIRS

Gli affitti derivanti da immobili rurali, urbani e misti sono considerati redditi immobiliari. In questa categoria rientrano anche i redditi derivanti dalla gestione di strutture ricettive locali, a condizione che non siano legate ad un’attività commerciale.

Categoria G identificati dall’art. 9 del CIRS

Ciò include incrementi patrimoniali che non sono considerati nelle altre categorie di reddito. Essi sono: plusvalenze, indennizzi per danni emergenti non provati e per lucro cessante e indennizzi per danni morali. Sono considerati come importi attribuiti anche gli incrementi patrimoniali derivanti dall’assunzione di obblighi di non concorrenza e ingiustificati aumenti patrimoniali.

Categoria H identificati dall’art.11 del CIRS

Sono costituiti dai redditi delle rendite di vecchiaia o di vecchiaia, delle pensioni di vecchiaia, d’invalidità o di reversibilità, nonché dai generi alimentari. Nella categoria H rientrano anche le prestazioni corrisposte da compagnie di assicurazione, fondi pensione o altri enti, nell’ambito dei regimi complementari di previdenza sociale, dovute ai contributi del datore di lavoro e che non sono considerati redditi da lavoro dipendente.

Nota

L’IRS non viene riscossa su tutti i redditi ricevuti. Il Codice IRS prevede fondamentalmente due tipi di sconti: detrazioni sul reddito e detrazioni sulla riscossione (imposta dovuta).

Metodo di esenzione (Método da isenção)

Tenuto conto:

in materia di tassazione dei redditi, gli elementi di collegamento sono:

  • la residenza del destinatario del reddito e
  • il luogo di produzione del reddito.

Come si vede, dal tenore dell’articolo 15, comma 1 del Código do IRS e dell’articolo 4, comma 1 del Código do IRC, quando si parla di redditi prodotti all’estero da parte di un soggetto fiscalmente residente in Portogallo la regola generale di tassazione è quella della tassazione mondiale del reddito (c.d. “worldwide taxation principle“). In base a questa regola devono essere assoggettati ad imposizione in Portogallo tutti i redditi percepiti, compresi quelli esteri.

Esistono quindi redditi che possono essere tassati sia dallo Stato della fonte del reddito (luogo di produzione del reddito) (Secondo il principio della tassazione nello Stato della fonteè soggetto a imposizione in uno Stato  il reddito che trae origini da fonti ubicate nella sua giurisdizione, indipendentemente dal fatto che questo reddito sia attribuibile a soggetti residenti o non residenti.) sia dallo Stato di residenza del percettore del reddito. Quando ciò accade si parla di doppia imposizione, perché lo stesso reddito viene tassato dallo Stato della fonte e dallo Stato di residenza.
Spetta, di norma, allo Stato di residenza eliminare o attenuare questa doppia imposizione.
Uno dei metodi per eliminare o mitigare la doppia imposizione è l’esenzione.
Il metodo dell’esenzione (Método da isenção) prevede due modalità:

o esenzione completa o totale (Método da isenção integral ou total): i redditi di fonte estera non vengono affatto presi in considerazione e, quindi, non sono tassati nello Stato di residenza;

o esenzione progressiva (Método da  com progressividade): i redditi di fonte estera  vengono presi in considerazione per essere aggiunti ai redditi ottenuti nello lo Stato di residenza del soggetto percettore del reddito di fonte estera ai fini della determinazione della determinazione dell’aliquota progressiva applicabile.  L’aliquota progressiva applicabile può essere applicata agli altri redditi di pertinenza del soggetto con esclusione di quelli di fonte estera, esentati per effetto di un accordo contro la doppia imposizione siglato con lo Stato della fonte, e, quindi, l’imposta progressiva da applicare è determinata  solo ai redditi conseguiti nello Stato di residenza.

Regime fiscale portoghese Dei Residenti Non Abituali (Non Habitual Resident (NHR))
(in nota
[1] in dettaglio la Legislazione in merito )

Il  tentativo di aumentare la competitività fiscale del Portogallo e attrarre soggetti con un patrimonio netto elevato (high-net-worth individual (HNWI)), professionisti non residenti qualificati in attività ad alto valore aggiunto o di proprietà intellettuale, industriale o di know-how, nonché beneficiari di pensioni conseguite all’estero, viene perseguito attraverso due metodi:

  • in primo luogo, utilizzando il metodo dell’esenzione
    nell’eliminazione delle doppie imposizioni internazionali (método da isenção na eliminação da dupla tributação internacional), in relazione alla fonte di reddito straniero (Art.81 (Eliminazione della doppia imposizione   legale internazionale) del CIRS). In questo caso viene applicato il Método da isenção integral ou total;
  • in secondo luogo, attraverso una tassazione attenuata (tributação mitigada) di alcuni redditi da lavoro dipendente e indipendente, anche se ottenuti in Portogallo (Art.72 (Aliquote speciali) del CIRS).

Regime fiscale portoghese Dei Residenti Non Abituali (Non Habitual Resident (NHR))  e convenzioni contro la doppia imposizione

Il Portogallo ha attualmente firmato accordi contro la doppia imposizione con 79 paesi (Vedi: Double Taxation Agreements (DTA) signed by Portugal)

Una caratteristica fondamentale dello status di residente non abituale nel territorio portoghese (residente não habitual em território português) è il suo rapporto con gli accordi contro la doppia imposizione.

Il modello di convenzione fiscale dell’OCSE può essere utilizzato in assenza di un accordo contro la doppia imposizione.

Il Regime fiscale portoghese Dei Residenti Non Abituali (Non Habitual Resident (NHR)) non tasserà la maggior parte dei redditi di fonte estera (Obtido ao estrangeiro) conseguiti da un residente non abituale nel territorio portoghese (residente não habitual em território português) perché il reddito potrebbe essere tassato (Possam ser tributados) o è  tassato (Sejam tributados) all’estero.

Il comma 5 dell’Art.81 (Eliminazione della doppia imposizione   legale internazionale) del CIRS ai punti a) e b) si esprime con Possam ser tributados:

a) Può essere tassato nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione; oppure

b) Può essere tassato in un altro paese, territorio o regione, secondo il modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell’OCSE, interpretato conformemente alle osservazioni e riserve formulate dal Portogallo, nei casi in cui non esiste alcuna convenzione per eliminare la doppia imposizione celebrata dal Portogallo.

L’espressione Possam ser tributados impone un’attenta lettura:

  • o dell’accordo contro la doppia imposizione, se esiste una convenzione stipulata dal Portogallo con lo Stato della fonte del reddito:
  • o, in mancanza una convenzione stipulata dal Portogallo con lo Stato della fonte del reddito, del modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell’OCSE, interpretato conformemente alle osservazioni e riserve formulate dal Portogallo.

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA PORTOGHESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE L’EVASIONE FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO

In base al Regime fiscale portoghese Dei Residenti Non Abituali (Non Habitual Resident (NHR) (acronimo portoghese: RNH, “Residente Não Habitual” o  RFNH, “Residente Fiscal  Não Habitual”) sono:

– Redditi tassati al 10% per 10 anni (Art.72     (Aliquote speciali) del CIRS)

  • I redditi conseguiti  da un residente non abituale nel territorio portoghese (residente não habitual em território português)
    • da pensione di fonte estera.
      Ai sensi dell’articolo 53 della CIRS , i pensionati possono detrarre un importo fisso di 4.104 euro per titolare dal valore delle loro pensioni o dal totale dei contributi obbligatori ai regimi di protezione sociale e ai sottosistemi sanitari legali (se l’importo è superiore a 4.104 euro);
    • gli altri redditi di categoria H;
    • quelli previsti dalla lettera d) del paragrafo 1 (Situazioni di prepensionamento, prepensionamento o riserva, con o senza prestazione di lavoro, nonché benefici attribuiti, a qualsiasi titolo, prima della verifica dei requisiti richiesti nei regimi previdenziali obbligatori applicabili per il passaggio allo status di pensionamento, o, anche se il contratto di lavoro non sopravvive, sono soggetti alla condizione che siano dovuti fino al raggiungimento di tali requisiti, anche se, in alcuno dei casi prima previsti, siano dovuti da fondi pensione o altri enti, che sostituiscono l’entità debitrice originaria) e dai punti 3) e 11) della lettera b ) del comma 3 dell’articolo 2, quando, secondo i criteri di cui al comma 1 dell’articolo 18, non possono essere considerati ottenuti in territorio portoghese, nella parte in cui provengono da contributi, non hanno generato una detrazione  ai fini del comma 2 dell’articolo 25 (Se i contributi obbligatori ai regimi di protezione sociale e ai sottosistemi sanitari legali superano il limite di 4.404 euro tale trattenuta spetta per l’importo complessivo di tali contributi).

– Redditi tassati al 20% per 10 anni (Art.72   (Aliquote speciali) del CIRS)

    • I redditi da lavoro dipendente (e gli altri redditi di categoria A) ad alto valore aggiunto (actividades de elevado valor acrescentado) [2] identificati nell’Ordinanza n. 12/2010, del 7 gennaio e nell’Ordinanza n. 230/2019, del 23/07 (che modifica l’ordinanza n. 12/2010), conseguiti in Portogallo (Obtido em territorio portugues) da un residente non abituale nel territorio portoghese (residente não habitual em território português). In questo caso, in base all’art. 25 del CIRS, spetta una deduzione fissa di 4.104 euro (importo può essere aumentato a 4.275 euro se il contribuente ha spese aggiuntive con onorari obbligatori da parte di ordini o ordini professionali, come nel caso dei medici o degli avvocati);
    • i redditi professionali (e gli altri redditi di categoria B) ad alto valore aggiunto (actividades de elevado valor acrescentado) [2] identificati nell’Ordinanza n. 12/2010, del 7 gennaio e nell’Ordinanza n. 230/2019, del 23/07 (che modifica l’ordinanza n. 12/2010), conseguiti in Portogallo (Obtido em territorio portugues) da un residente non abituale nel territorio portoghese (residente não habitual em território português). Nel caso del regime contabile semplificato (i lavoratori autonomi possono essere soggetti al regime contabile semplificato se hanno un reddito annuo lordo fino a 200.000 euro), le trattenute specifiche sono le stesse previste per i lavoratori dipendenti, ovvero 4.104 euro o, quando superiori, gli importi comprovati di essere sostenuti con contributi obbligatori alle forme di protezione sociale (nella parte non superiore al 10% del reddito lordo).
      Nel regime di contabilità organizzata, di norma, vengono accettate le spese inerenti all’attività, con alcune limitazioni;
    • i redditi d’impresa  (e gli altri redditi di categoria Bad alto valore aggiunto (actividades de elevado valor acrescentado) [2] identificati nell’Ordinanza n. 12/2010, del 7 gennaio e nell’Ordinanza n. 230/2019, del 23/07 (che modifica l’ordinanza n. 12/2010), conseguiti in Portogallo (Obtido em territorio portugues)(Obtido em territorio portugues) sda un residente non abituale nel territorio portoghese (residente não habitual em território português). 

– Redditi di Fonte Estera Esenti per 10 anni   (Art.81 (Eliminazione della doppia imposizione   legale internazionale) del CIRS)

A condizione che:

A condizione che:

  • sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
    • o possano essere tassati (Possam ser tributados) nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione (Vedi: Double Taxation Agreements (DTA) signed by Portugal);
    • o possano  essere tassati (Possam ser tributados) in un altro paese, territorio o regione, secondo il modello di convenzione fiscale dell’OCSE sul reddito e sul patrimonio, interpretato conformemente alle osservazioni e riserve formulate dal Portogallo, nei casi in cui non esiste una convenzione per eliminare la doppia imposizione sottoscritta dal Portogallo, a condizione che:
      • non figurino nell’elenco approvato con ordinanza del membro del governo responsabile del settore delle finanze, riguardante regimi fiscali privilegiati, chiaramente più favorevoli [3];
      • non si considerano ottenuti in territorio portoghese secondo i criteri previsti dall’articolo 18 (Redditi ottenuti in territorio portoghese) del CIRS;
  • i redditi professionali (e gli altri redditi di categoria B) ad alto valore aggiunto (actividades de elevado valor acrescentado) [2] identificati nell’Ordinanza n. 12/2010, del 7 gennaio e nell’Ordinanza n. 230/2019, del 23/07 (che modifica l’ordinanza n. 12/2010), non conseguiti in Portogallo (Obtido ao estrangeiro) da un residente non abituale nel territorio portoghese (residente não habitual em território português);
  • i redditi d’impresa  (e gli altri redditi di categoria Bad alto valore aggiunto (actividades de elevado valor acrescentado) [2] identificati nell’Ordinanza n. 12/2010, del 7 gennaio e nell’Ordinanza n. 230/2019, del 23/07 (che modifica l’ordinanza n. 12/2010), non conseguiti in Portogallo (Obtido ao estrangeiro) da un residente non abituale nel territorio portoghese (residente não habitual em território português);
  • i dividendi  (e gli altri redditi di categoria E)  di fonte estera (Obtido ao estrangeiro) percepiti da un residente non abituale nel territorio portoghese (residente não habitual em território português);
  • gli interessi  (e gli altri redditi di categoria E)  di fonte estera (Obtido ao estrangeiro) percepiti da un residente non abituale nel territorio portoghese (residente não habitual em território português);
  • le Royalties  (e gli altri redditi di categoria E)  di fonte estera (Obtido ao estrangeiro) percepiti da un residente non abituale nel territorio portoghese (residente não habitual em território português);
  • gli affitti  (e gli altri redditi di categoria F)  di fonte estera (Obtido ao estrangeiro) percepiti da un residente non abituale nel territorio portoghese (residente não habitual em território português);
  • le plusvalenze  (e gli altri redditi di categoria G)  di fonte estera (Obtido ao estrangeiro) percepiti da un residente non abituale nel territorio portoghese (residente não habitual em território português).

Residente Non Abituale In Portogallo (Art.16 (Residenza) del CIRS)

Per aderire al Regime fiscale portoghese Dei Residenti Non AbitualiNon Habitual Resident (NHR) (acronimo portoghese: RNH, “Residente Não Habitual” o  RFNH, “Residente Fiscal  Não Habitual”) ed acquisire lo status di residente non abituale nel territorio portoghese (residente não habitual em território português) , un soggetto, ai sensi del comma 8 dell’art. 16 (Residenza) del CIRS, non deve essere stato fiscalmente residente in Portogallo nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda ed inoltre:

  • o avervi soggiornato per più di 183 giorni, consecutivi o interpolati, in qualsiasi periodo di 12 mesi che inizia o termina nell’anno in questione;
  • o avendovi soggiornato per un periodo di tempo più breve dispongono di un alloggio in condizioni che facciano pensare alla loro attuale intenzione di mantenerlo ed occuparlo come residenza abituale.

Ai sensi del comma 9 dell’art.16 (Residenza) del CIRS, un soggetto passivo considerato residente non abituale nel territorio portoghese (residente não habitual em território português) acquisisce il diritto ad essere tassato come tale per un periodo di 10 anni consecutivi a partire dall’anno, compreso, della sua registrazione come residente nel territorio portoghese.
Ai sensi del comma 11 dell’art.16 (Residenza) del CIRS, Il diritto ad essere imponibile come residente non abituale in ciascun anno dei 10 anni dipende dal fatto che il soggetto passivo sia considerato residente nel territorio portoghese in qualsiasi momento durante tale anno.
Chi ha conseguito lo status di residente non abituale nel territorio portoghese (residente não habitual em território português), ai sensi del comma 12 dell’art.16 (Residenza) del CIRS, può sospendere il Regime fiscale portoghese Dei Residenti Non Abituali – Non Habitual Resident (NHR).
Infatti, nel caso in cui il residente non abituale cessi di beneficiare del Regime fiscale portoghese Dei Residenti Non Abituali per uno o più anni, sempre all’interno dei 10 anni, avrà la possibilità di riprendere a godere del Regime per gli anni rimanenti, in uno qualsiasi dei rimanenti anni, a partire dall’anno , compreso, in cui può essere considerato nuovamente residente nel territorio portoghese.

Ai sensi del comma 10 dell’art.16 (Residenza) del CIRS,  il soggetto passivo (in possesso dei requisiti di cui al comma 8 che vuole richiedere l’iscrizione come residente non abituale nel territorio portoghese (residente não habitual em território português), deve:

  • prima registrarsi come residente in territorio portoghese.
    La domanda di registrazione come residente non abituale deve essere presentata solo dopo essersi registrati come residenti nel territorio portoghese.
    Pertanto, nel caso non si possieda già il numero di identificazione fiscale portoghese (Número de Identificação Fiscal (NIF)) e non si è ancora registrati come non residente, si dovrà richiedere in anticipo il cambiamento di indirizzo e status in residente, presso qualsiasi Servizio Finanziario o Ufficio del Cittadino;
  • dopo essersi registrato come residente in territorio portoghese presentare, entro il 31 marzo  dell’anno successivo a quello in cui è diventato residente, la domanda per via elettronica, sul Portale delle Finanze,
    Dopo essersi registrato come residente in territorio portoghese è necessario richiedere, sul Portale delle Finanze, www.portaldasfinancas.gov.pt, la rispettiva password attraverso l’opzione: “registrati” e compilare il modulo di adesione con i dati richiesti.
    Dopo aver ricevuto la password di accesso si può inviare, sul Portale delle Finanze, la domanda di registrazione, attraverso i seguenti passaggi: (https://www.acesso.gov.pt/v2/loginForm?partID=DCII&path=/dados/residentenaohabitual/gestaoMandatario  è  richiesta l’autentificazione o con la Carta Cittadino o la Chiave Mobile Digitale).
    L’applicazione resa disponibile sul Portale delle Finanze per la presentazione delle richieste di registrazione, denominata “Residente Non Abituale”, è stato recentemente adattata (a questo proposito è stata emanata la circolare N.º: 90032 2021-03-22), con la creazione di nuove funzionalità. Residente non abituale

Nella rispettiva pagina, si dovranno compilare i campi relativi al Paese di residenza all’estero (Paese di residenza nell’ultimo anno) e dichiarare di soddisfare le condizioni per essere considerato un non residente nel territorio portoghese nei cinque anni precedenti l’anno previsto per l’inizio dello status di residente non abituale.

Se la tua richiesta verrà accolta, potrai ottenere, tramite l’opzione sopra menzionata, la relativa prova, in formato PDF.

Dopo che la tua richiesta è stata accolta e se svolgi una o più ad alto valore aggiunto (actividades de elevado valor acrescentado) [1] identificati nell’Ordinanza n. 12/2010, del 7 gennaio e nell’Ordinanza n. 230/2019, del 23/07 (che modifica l’ordinanza n. 12/2010), si deve inviare alla Direcção de Serviços de Registo de Contribuintes (DSRC) (Direzione dei servizi di registrazione dei contribuenti (DSRC)), situata in Av. João XXI, n.º 76,  – 6º Piso, 1049-065 Lisboa, l’originale o la copia autenticata del documento comprovante l’attività svolta, come una dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro, un contratto di lavoro o, nel caso di attività “Quadro Company Superior”, procura attestante che il richiedente ha poteri di gestione e vincolo della persona giuridica, ai sensi della Circolare n. 7/2010, della DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES (DSIRS) . Il codice dell’attività ad alto valore aggiunto sarà registrato dalla  Direcção de Serviços de Registo de Contribuintes (DSRC), previa conferma del relativo esercizio, e sarà consultabile sul Portale delle Finanze, nello Stato Attuale di Registrazione.

Criticità

La worldwide taxation stabilisce che tutti i residenti in un dato Paese devono pagare le tasse su tutte le fonti di reddito, sia quelle che hanno origine nel territorio dello Stato che quelle originate fuori dal territorio dello Stato. Questo tipo di tassazione è la più diffusa ed è applicata dalla maggioranza degli Stati europei.

La residenza fiscale, quindi, una volta individuata, diventa il presupposto necessario e sufficiente per applicare il “world wide taxation principle“.

Normativa portoghese sulla residenza fiscale

LArt.16 (Residenza)  del Código do IRS – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS) – Codice IRS – Imposta sul reddito delle persone fisiche dispone che:
1 – Sono residenti nel territorio portoghese le persone che, nell’anno a cui si riferisce il reddito:
a) avervi soggiornato per più di 183 giorni, consecutivi o interpolati, in qualsiasi periodo di 12 mesi che inizia o termina nell’anno in questione;
b) avendovi soggiornato per un periodo di tempo più breve, in un giorno qualsiasi del periodo di cui al comma precedente, dispongono di un alloggio in condizioni che facciano pensare alla loro attuale intenzione di mantenerlo ed occuparlo come residenza abituale.

Come abbiamo visto, per aderire al Regime fiscale portoghese Dei Residenti Non AbitualiNon Habitual Resident (NHR) (acronimo portoghese: RNH, “Residente Não Habitual” o  RFNH, “Residente Fiscal  Não Habitual”) ed acquisire lo status di residente non abituale nel territorio portoghese (residente não habitual em território português) , un soggetto, ai sensi del comma 8 dell’art. 16 (Residenza) del CIRS, non deve essere stato fiscalmente residente in Portogallo nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda ed inoltre:

  • o avervi soggiornato per più di 183 giorni, consecutivi o interpolati, in qualsiasi periodo di 12 mesi che inizia o termina nell’anno in questione;
  • o avendovi soggiornato per un periodo di tempo più breve dispongono di un alloggio in condizioni che facciano pensare alla loro attuale intenzione di mantenerlo ed occuparlo come residenza abituale.

Normativa italiana sulla residenza fiscale (in nota [4] prassi e giurisprudenza in merito )

Quando si parla di redditi prodotti all’estero da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia la regola generale di tassazione, stabilita dal combinato degli articoli 2 (Soggetti passivi) e 3 (base imponibile) del Testo unico delle imposte sui redditi, DPR n. 917/86,  è quella di tassazione mondiale del reddito (c.d. “worldwide taxation principle“). In base a questa regola devono essere assoggettati ad imposizione in Italia tutti i redditi percepiti, compresi quelli esteri, delle persone fisiche, residenti.

La normativa sostanziale di riferimento che consente, a livello domestico, di determinare la residenza fiscale di una persona fisica, è contenuta nell’articolo 2, comma 2, Tuir, a norma del quale il soggetto passivo è considerato fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta:

  • è iscritto presso l’anagrafe della popolazione residente;
  • o ha il domicilio nel territorio dello Stato, definito come la sede principale degli affari e interessi (articolo 43, comma 1, cod. civ.);
  • 0 ha stabilito la propria residenza nel territorio dello Stato, intesa come la dimora abituale del soggetto passivo (articolo 43, comma 2, cod. civ.). Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

“Articolo 43 Codice civile – Domicilio e residenza

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.”

Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Tuir qualora il contribuente, per la maggior parte del periodo d’imposta (generalmente 183 giorni), è iscritto presso l’anagrafe dei cittadini residenti (requisito formale), o ha stabilito il proprio domicilio o la propria residenza sul territorio nazionale (requisiti sostanziali), sarà considerato residente in Italia.

Le richiamate condizioni sono tra loro in rapporto di “alternatività” e non di concorrenzialità e pertanto è sufficiente la presenza di una delle tre per considerare come residente un contribuente.

In tema di residenza fiscale della persona fisica, come espressamente affermato dal Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza (cfr. volume III – parte V – capitolo 11 “Il contrasto all’evasione e alle frodi fiscali di rilievo internazionale”, pag. 346 e ss.), assume particolare rilevanza localizzare il domicilio il quale, nella formulazione dell’articolo 43, comma 1, cod. civ., può essere definito come il luogo in cui la  persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Per l’individuazione del domicilio del contribuente, nel corso ad esempio di un controllo fiscale, sulla base delle indicazioni fornite dalla prassi operativa, verificatori dovranno valutare congiuntamente:

  • la situazione di fatto dello stabilimento in un determinato luogo del centro degli affari e degli interessi (elemento oggettivo);
  • la volontà della persona di stabilire in quel luogo il proprio centro delle relazioni di natura sociale e familiare (c.d. elemento soggettivo).

Per una corretta definizione di “affari e interessi”, occorre fare riferimento all’elaborazione giurisprudenziale in base alla quale gli interessi rilevanti ai fini del domicilio di una persona sono sia quelli di natura economica, che quelli di natura morale o personale (es. di tipo affettivo, sociali e familiari).

Il domicilio va visto come una situazione giuridica che, in aggiunta alla verifica del luogo di effettiva presenza fisica del soggetto, è caratterizzata da elementi soggettivi, ossia dalla volontà di stabilire e conservare, in un determinato luogo, la sede principale dei propri affari ed interessi.

Per una corretta valutazione dovranno essere valutate, congiuntamente, le disposizioni domestiche e le previsioni dettate dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

L’articolo 4, paragrafo 1, del modello Ocse di Convenzione internazionale  recita: Ai fini della presente Convenzione, il termine “residente di uno Stato contraente” significa qualsiasi persona che, ai sensi delle leggi di quello Stato, è soggetto a tassazione in base al suo domicilio, residenza, luogo di direzione o qualsiasi altro criterio di natura simile, e comprende anche quello Stato e qualsiasi sua suddivisione politica o autorità locale. Questo termine, tuttavia, non include alcuna persona che è soggetta a tassazione in quello Stato solo per i redditi da fonti in quello Stato Stato o capitale ivi situato.”

L’articolo 4, paragrafo 2, del modello Ocse di Convenzione internazionale, prevede, qualora una persona fisica venga considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, che la sua residenza può essere determinata in base ai seguenti criteri:

  • detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente. Quando essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (concetto sovrapponibile alla definizione di domicilio del soggetto passivo);
  • se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
  • se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, la medesima persona è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
  • se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Ai fini di una corretta individuazione della residenza fiscale possono inoltre rivelarsi utili una serie di elementi di fatto come:

  • il monitoraggio dei voli aerei, delle prenotazioni alberghiere, degli abbonamenti telefonici;
  • la disponibilità in Italia di immobili, utenze e conti correnti;
  • l’individuazione del luogo ove il contribuente svolge la sua attività economica e professionale;
  • la località ove il contribuente, oltre che i suoi familiari, soggiorna;
  • eventuali dichiarazioni rese dai terzi.

Come abbiamo visto, secondo il secondo comma dell’art. 2 del TUIR  è considerato contribuente residente colui che è, per la maggior parte del periodo di imposta, ai fini di quanto disposto dal Codice Civile:

  • iscritto nell’anagrafe della popolazione (italiana) residente;
  • o mantiene il domicilio ( luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi);
  • o la residenza (luogo in cui la persona ha la dimora abituale, nel quale, cioè, una persona abita e svolge in maniera continuativa la propria vita personale)
Si parla di residenza “anagrafica” in riferimento alla residenza fissata con iscrizione presso l’anagrafe di un comune, dove il soggetto decide di dimorare abituale. L’iscrizione all’anagrafe è per i cittadini un obbligo, che si estende anche a coloro che sono sottoposti alla loro potestà (ad esempio, i figli minori).

Ribadiamo che le richiamate condizioni sono tra loro in rapporto di “alternatività” e non di concorrenzialità e pertanto è sufficiente la presenza di una delle tre per considerare come residente un contribuente.

L’art. 2 comma 2 del TUIR collega i requisiti di cui si è detto all’elemento temporale ed esattamente utilizzando la locuzione “…per la maggior parte del periodo di imposta…” che è riferita alla permanenza nel territorio dello Stato per almeno 183 o 184 giorni a seconda che si tratti di anno bisestile o meno.
L’aspetto temporale è dunque un elemento essenzialmente discriminante per poter poi di fatto rendere operativa, o meno, la tassazione.

Si veda la  “Risoluzione del 03/12/2008 n. 471 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – Istanza di interpello – ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Persone fisiche – Disciplina dell’acquisto o della perdita della residenza in caso di trasferimento in corso d’anno – Art. 2, comma 2, TUIR

SintesiUna persona fisica che trasferisce la propria residenza all’estero dopo la metà del periodo d’imposta, continua ad essere considerata fiscalmente residente in Italia fino al termine del periodo d’imposta stesso; la possibilità’ di frazionare ai fini della residenza fiscale il periodo d’imposta in cui e’ avvenuto il trasferimento, come previsto dal paragrafo 10 del commentario OCSE all’art.4 del Modello di Convenzione, trova applicazione solo se contemplata dalla convenzione bilaterale in essere con lo stato estero di residenza.

Come abbiamo visto, la legislazione fiscale italiana tassa  i redditi, in capo al contribuente,  in quanto soggetto residente, ovunque essi siano prodotti. Il reddito è, quindi,  assoggettato a tassazione su base mondiale, “worldwide principle”.

Da quanto detto appare evidente, ai fini del trasferimento fiscale di un cittadino italiano, che deve aversi molta attenzione al verificarsi, alternativamente, di una delle tre condizioni di cui al secondo comma dell’art. 2 del TUIR,  oltre, ovviamente, alla condizione temporale di cui sopra.

Ai fini pratici per essere considerati fiscalmente residenti all’estero devono sussistere, congiuntamente, le seguenti condizioni (al mancare anche di una sola di queste condizioni si è considerati residenti fiscalmente in Italia):

  • Non essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili), con contestuale iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.);  
  • Non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
  • Di non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.

Da quanto detto appare evidente che, ai fini del trasferimento fiscale di un cittadino italiano,  deve aversi molta attenzione al verificarsi, alternativamente, di una delle tre condizioni di cui al secondo comma dell’art. 2 del TUIR,  oltre, ovviamente, alla condizione temporale di cui sopra, ritenendosi la “residenza AIRE” (Anagrafe degli Italiani all’Estero)  una condizione non sufficiente a dimostrare il suddetto trasferimento.

La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente è condizione necessaria ma non sufficiente affinché un soggetto possa essere considerato (effettivamente) come non residente in Italia. 

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.)  è stata istituita con Legge 27 ottobre 1988, n.470, “Anagrafe e censimento degli italiani all’estero”,  modificata dalla Legge, 27/05/2002 n° 104, e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

Devono iscriversi all’A.I.R.E. :

  • i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

 Dottrina e giurisprudenza ritengono che la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, e l’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato. Questo, in quanto domicilio e residenza possono essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici (Circolare n. 304/E/97 – Attivita’ di controllo nei confronti di cittadini italiani fittiziamente emigrati all’estero – Accertamento dei requisiti per la qualificazione di soggetto “fiscalmente residente” in Italia).

È interessante  valutare il contenuto della  Circolare n. 304/E/97 e l’implicazioni che essa comporta:

” Si e’ rivelato un fenomeno in crescente aumento, che talvolta ha avuto echi sulla stampa e nei mass-media, il trasferimento della residenza anagrafica all’estero da parte di cittadini italiani che svolgono attivita’ artistica, sportiva, professionale o imprenditoriale.
Il trasferimento e’ peraltro suffragato dalla cancellazione
dall’Anagrafe della popolazione residente e, di norma, dalla iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E).
Nella maggior parte dei casi la residenza viene trasferita in paesi a
bassa o addirittura nulla fiscalita’ con il solo scopo di acquisire un
indebito beneficio del piu’ favorevole regime impositivo dello Stato estero e di sottrarre all’imposizione progressiva in Italia i complessivi redditi ovunque prodotti.
Costituisce obiettivo rilevante per l’Amministrazione finanziaria
monitorare tali fenomeni e porre in essere ogni azione utile per controllarli e contrastarli, allo scopo di perseguire in concreto il dettato costituzionale del concorso di tutti alle spese pubbliche in ragione della effettiva capacita’ contributiva e di reprimere situazioni di evasione, che talvolta assumono dimensioni molto significative. A tal fine e’ necessario dare impulso ad attivita’ di tipo investigativo e di “intelligence” che consentano di individuare i casi in cui il trasferimento della residenza anagrafica rappresenta un facile espediente posto in essere da cittadini italiani che di fatto hanno mantenuto la residenza o il domicilio in Italia.
……………………………….

Al riguardo si evidenzia che la cancellazione dall’anagrafe della
popolazione residente e l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici (Cass. 17 luglio 1967, n. 1812; 20 settembre 1979, n.4829; 24 marzo 1983, n.2070; 5 febbraio 1985, n.791).
Da cio’ discende che l’aver stabilito il domicilio civilistico in
Italia ovvero l’aver fissato la propria residenza nel territorio dello Stato sono condizioni sufficienti per l’integrazione della fattispecie di residenza fiscale, indipendentemente dall’ iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.

Contrasto tra la Normativa Italiana e la Normativa portoghese sulla residenza fiscale

Appare evidente che il punto di maggior contrasto tra la Normativa Italiana e la Normativa portoghese sulla residenza fiscale è  la lettera b) del primo comma dell’Art.16 (Residenza)  del Código do IRS – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS) – Codice IRS – Imposta sul reddito delle persone fisiche che considera residenti nel territorio portoghese le persone  che nell’anno a cui si riferisce il reddito, avendo soggiornato nel territorio portoghese per un periodo di 183 giorni o inferiore a 183 giorni, in un giorno qualsiasi di questo lasso di tempo, dispongono di un alloggio in condizioni che facciano pensare alla loro  intenzione di mantenerlo ed occuparlo come residenza abituale.

È evidente che, dato che per l’art. 2 comma 2 del TUIR l’elemento temporale  (la locuzione “…per la maggior parte del periodo di imposta…” che è riferita alla permanenza nel territorio dello Stato per almeno 183 o 184 giorni a seconda che si tratti di anno bisestile o meno) è  elemento essenzialmente discriminante per poter considerare un soggetto residente fiscalmente in Italia e rendere operativa, o meno, la tassazione, potrebbe verificarsi il caso di un soggetto considerato contemporaneamente residente fiscalmente in Italia e per, la lettera b) del primo comma dell’Art.16 (Residenza)  del Código do IRS, fiscalmente residente in Portogallo.

Per essere considerato fiscalmente residente solo in Portogallo un soggetto dovrebbe soggiornarvi per un periodo superiore ai 183 giorni (lettera a) del primo comma dell’Art.16 (Residenza)  del Código do IRS), facendo venir meno il requisito temporale richiesto dall’art. 2 comma 2 del TUIR per poter considerare un soggetto fiscalmente residente in Italia.

Appare chiaro il rischio che può comportare, come purtroppo spesso viene prospettato per “allettare possibili clienti”, non considerare un elemento sostanziale il tempo minimo del soggiorno in Portogallo.

Ci è capitato di leggere che per rientrare nello status di residente non abituale non è richiesto un tempo minimo di soggiorno in Portogallo ritenendosi  sufficiente avere un contratto di affitto per 12 mesi. Seguire queste indicazioni potrebbe portare come minimo ad una situazione di doppia tassazione.

Ai fini pratici per essere considerati, dal fisco italiano,  fiscalmente residenti in Portogallo ed usufruire del  Regime fiscale portoghese Dei Residenti Non Abituali – Non Habitual Resident (NHR) (acronimo portoghese: RNH, “Residente Não Habitual” o  RFNH, “Residente Fiscal  Não Habitual”) ed acquisire, con tranquillità, lo status di residente non abituale nel territorio portoghese (residente não habitual em território português) ,devono sussistere, congiuntamente, le seguenti condizioni (al mancare anche di una sola di queste condizioni si è considerati residenti fiscalmente in Italia):

  • Non essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili), con contestuale iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.);  
  • Non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
  • Di non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.

Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Portoghese per evitare le doppie imposizioni

A conferma di quanto dello viene l’articolo 4 (Residenti) della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito stabilisce che:

  1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso
    Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
  2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
    a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente; se essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata
    residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
    b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
    c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;
    d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le Autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.

La prima parte del primo comma dell’art.4 della Convenzione (in accordo con l’art. 4 del modello Ocse di Convenzione internazionale), stabilendo che l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga”, conforta la tesi in base alla quale non può certo considerarsi sufficiente per acquisire la sola soggettività fiscale in Portogallo il soggiornarvi solo per brevi periodi di tempo.

La seconda parte del primo comma dell’art.4 della Convenzione (sempre in accordo con l’art. 4 del modello Ocse di Convenzione internazionale), stabilendo che non può essere considerato residente di uno Stato contraente un soggetto assoggettato ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito da questi ricavano da fonti situate in detto Stato, implica che un cittadino italiano non può essere considerato fiscalmente residente in Portogallo soltanto per il reddito da questi ricavano da fonti situate in Portogallo.

In pratica, anche per redditi prodotti in Portogallo, un cittadino italiano che ricada nei requisiti di cui all’art. 2 comma 2 del TUIR, dovrà pagare le tasse in Italia.

[1] Legislazione sul Regime fiscale portoghese Dei Residenti Non Abituali

Il Regime fiscale portoghese Dei Residenti Non AbitualiNon Habitual Resident (NHR) (acronimo portoghese: RNH, “Residente Não Habitual” o  RFNH, “Residente Fiscal  Não Habitual”) è un regime previsto dalla legislazione fiscale portoghese, introdotto dalla Parte III (Regime fiscale degli investitori non abitualmente residenti ) del Codice Fiscale degli Investimenti approvato con ”Decreto Legge 249/2009 del 23.09. 2009, che permette ai nuovi residenti fiscali che si trasferiscono in Portogallo, che acquisiscono lo status di residente fiscale non abituale (Residente Fiscal  Não Habitual” (RFNH), di beneficiare di un regime fiscale privilegiato speciale per 10 anni ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS)) regolata dal Código do IRS – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS) – Codice IRS – Imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il Regime fiscale portoghese Dei Residenti Non Abituali (Non Habitual Resident (NHR)) ha modificato gli articoli 16 (Residenza), 22 (Redditi compresi nel reddito imponibile), 72 (Aliquote speciali) e 81 (Eliminazione della doppia imposizione legale internazionale) del Código do IRS – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS) – Codice IRS – Imposta sul reddito delle persone fisiche, ed è stato integrato dall’Ordinanza 12/2010, del 7 gennaio con cui è stata approvata la tabella delle attività ad elevato valore aggiunto ai fini del comma 6 dell’articolo 72 e del comma 4 dell’articolo 81 del Codice IRS.

Su tale argomento,  l’autorità fiscale e doganale (Autoridade Tributária e aduaneira (AT)) Serviço(s) produtor(es) Dipartimento dei servizi fiscali sul reddito delle persone fisiche (Direção de Serviços do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (DSIRS)) il 6 maggio 2010 ha emanato la Circolare n. 2/2010.

La legge n. 64-B/2011, del 30 dicembre, che ha approvato il bilancio dello Stato per il 2012, e la legge n. 20/2012, del 14 maggio, hanno introdotto modifiche al Codice IRS e al decreto legge n. 42/91, del 22 gennaio, relativo all’applicazione del Regime fiscale portoghese Dei Residenti Non Abituali (Non Habitual Resident (NHR)) .

A seguito di queste modifiche, allo scopo di aggiornare le procedure contenute nella Circolare n. 2/2010, del 6 maggio, del Dipartimento Servizi dell’IRS, l’autorità fiscale e doganale (Autoridade Tributária e aduaneira (AT)) Serviço(s) produtor(es) Dipartimento dei servizi fiscali sul reddito delle persone fisiche (Direção de Serviços do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (DSIRS)) il 3 agosto 2012 ha emanato la Circolare n. 9/2012.

Il Regime fiscale portoghese Dei Residenti Non Abituali (Non Habitual Resident (NHR))  ha subito ulteriori modifiche nella Legge n.º 66-B/2012, del 31 dicembre, che ha approvato il bilancio dello Stato per il 2013, che ha integrato l’art. 81 (Eliminazione della doppia imposizione legale internazionale) del Código do IRS – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS) – Codice IRS – Imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il Regime fiscale portoghese Dei Residenti Non Abituali (Non Habitual Resident (NHR))  è stato modificato dalla  Legge n.º 2/2020, del 31 marzo, che ha approvato il bilancio dello Stato per il 2020 che prevede, per i “residentes não habituais em território português “,

  • all’Articolo 326 (Modifica del codice dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) modifiche agli articoli: 22 (Redditi compresi nel reddito imponibile), 72 (Aliquote speciali) e 81 (Eliminazione della doppia imposizione legale internazionale
  • all’Articolo 329 (Disposizione transitoria ai sensi dell’IRS)
    “……………………………….
    2 – Le disposizioni degli articoli 22 (Redditi compresi nel reddito imponibile), 72 (Aliquote speciali) e 81 (Eliminazione della doppia imposizione legale internazionale) del Codice IRS nella formulazione precedente a quella introdotta dalla presente legge continuano ad essere applicabili finché non è esaurito il periodo di cui ai paragrafi da 9 a 12 dell’articolo 16 del Codice IRS, nei confronti dei soggetti passivi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già iscritti come residenti non abituali nel territorio portoghese (residentes não habituais em território português) nel registro dei contribuenti dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane o la cui domanda di iscrizione è già stata presentata stati presentati ed è in corso di analisi, nonché i soggetti passivi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati fiscalmente residenti e che richiedono la rispettiva iscrizione come residenti non abituali fino al 31 marzo 2020 o 2021 , per soddisfare le rispettive condizioni rispettivamente nel 2019 o nel 2020.
    3 – I contribuenti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già iscritti come residenti non abituali nel territorio portoghese (residentes não habituais em território português) nel registro dei contribuenti dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane o la cui domanda di iscrizione è già stata presentata ed è in corso di analisi, possono scegliere di la sua tassazione in conformità con la formulazione introdotta da questa legge negli articoli 22 (Redditi compresi nel reddito imponibile), 72 (Aliquote speciali) e 81 (Eliminazione della doppia imposizione legale internazionale) del Codice IRS, a condizione che il periodo di cui ai paragrafi da 9 a 12 dell’articolo 16 del Codice IRS.
    4 – Soggetti passivi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati residenti ai fini fiscali e che richiedono la rispettiva iscrizione come residenti non abituali nel territorio portoghese (residentes não habituais em território português) fino al 31 marzo 2020 o 2021, poiché soddisfano le rispettive condizioni nel 2019 o 2020, rispettivamente, possono anche optare per la loro tassazione in conformità con la formulazione introdotta da questa legge negli articoli 22 (Redditi compresi nel reddito imponibile), 72 (Aliquote speciali) e 81 (Eliminazione della doppia imposizione legale internazionale) del Codice IRS.
    5 – L’opzione di cui ai numeri precedenti deve essere esercitata dai soggetti passivi nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2020.”

A seguito delle modifiche apportate al Código do IRS – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS) – Codice IRS – Imposta sul reddito delle persone fisiche dalla Legge n.º 2/2020, del 31 marzo, che ha approvato il bilancio dello Stato per il 2020

Art.16 (Residenza)
1 – Sono residenti nel territorio portoghese le persone che, nell’anno a cui si riferisce il reddito:
a) avervi soggiornato per più di 183 giorni, consecutivi o interpolati, in qualsiasi periodo di 12 mesi che inizia o termina nell’anno in questione;
b) avendovi soggiornato per un periodo di tempo più breve, in un giorno qualsiasi del periodo di cui al comma precedente, dispongono di un alloggio in condizioni che facciano pensare alla loro attuale intenzione di mantenerlo ed occuparlo come residenza abituale;
………………………..
2 – Ai fini del paragrafo precedente, per giorno di presenza sul territorio portoghese si intende qualsiasi giorno, completo o parziale, che comprenda un pernottamento.
3 – Le persone che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi a) o b) del paragrafo 1 diventano residenti dal primo giorno del loro periodo di soggiorno nel territorio portoghese, tranne quando vi sono state residenti in qualsiasi giorno dell’anno precedente, in in tal caso si considerano residenti in tale territorio dal primo giorno dell’anno in cui è soddisfatta una delle condizioni di cui al comma 1.
4 – La perdita dello status di residente avviene a partire dall’ultimo giorno di permanenza nel territorio portoghese, esclusi i casi previsti dai paragrafi 14 e 16.
………………………
8 – Sono considerati residenti non abituali nel territorio portoghese (residentes não habituais em território português) i soggetti passivi che, divenuti residenti fiscali ai sensi dei paragrafi 1 o 2, non sono stati residenti nel territorio portoghese in nessuno dei cinque anni precedenti.
9 – Un soggetto passivo considerato residente non abituale acquisisce il diritto ad essere tassato come tale per un periodo di 10 anni consecutivi a partire dall’anno, compreso, della sua registrazione come residente nel territorio portoghese.
10 – Il contribuente deve richiedere l’iscrizione come residente non abituale, per via elettronica, sul Portale delle Finanze, dopo essersi registrato come residente in territorio portoghese e fino al 31 marzo compreso dell’anno successivo a quello in cui diventa  residente in quel territorio.
11 – Il diritto ad essere imponibile come residente non abituale in ciascun anno del periodo di cui al paragrafo 9 dipende dal fatto che il soggetto passivo sia considerato residente nel territorio portoghese in qualsiasi momento durante tale anno.
12 – Il soggetto passivo che non ha goduto del diritto di cui al numero precedente in uno o più anni del periodo di cui al numero 9 può riprendere il godimento dello stesso in uno qualsiasi dei rimanenti anni di detto periodo, a partire dall’anno , compreso, per essere considerato nuovamente residente nel territorio portoghese.
………………………………………………”

Art. 22 (Redditi compresi nel reddito imponibile)
“1 – Il reddito imponibile nell’IRS è quello che risulta dalla somma dei redditi delle diverse categorie maturati in ciascun anno, dopo aver effettuato le detrazioni e detrazioni previste nei paragrafi successivi.
2 – Nelle situazioni di comproprietà l’inclusione viene effettuata nei seguenti termini:
a) Nel caso di redditi di categoria B, ciascun contitolare comprende la parte di reddito che gli spetta, in proporzione alle rispettive quote;
b) Nel caso dei redditi delle altre categorie, ciascun comproprietario comprende i redditi lordi e le ritenute consentite dalla legge, in proporzione alle rispettive quote.
3 – Non sono compresi ai fini fiscali:
a) Redditi percepiti da soggetti passivi non residenti nel territorio portoghese, ad eccezione delle plusvalenze previste ai paragrafi a) e d) del paragrafo 1 dell’articolo 10 che non sono attribuibili ad una stabile organizzazione ivi situata e fatta salva la disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell’articolo 72;
b) I redditi di cui agli articoli 71 e 72 percepiti dai residenti nel territorio portoghese, fatta salva la possibilità di cumulo e il cumulo obbligatorio ivi previsti.
4-Benché non siano compresi ai fini della relativa tassazione, sono sempre compresi ai fini della determinazione dell’aliquota da applicare agli altri redditi, i redditi esenti, quando la legge impone la relativa aggregazione.
5 – Quando il soggetto passivo esercita l’opzione di cui al comma 3, è, per tale motivo, tenuto a includere tutti i redditi della stessa categoria di reddito.
6 – Quando il soggetto passivo realizza redditi che danno diritto al credito d’imposta per le doppie imposizioni internazionali previsto dall’articolo 81, i redditi corrispondenti devono essere considerati per i rispettivi importi lordi delle imposte sui redditi pagati all’estero.
7 – Ogniqualvolta la legge impone l’inclusione dei redditi esenti, si osserva quanto segue:
a) I redditi esenti sono considerati, senza detrazioni, ai fini dell’articolo 69, ove applicabile, e per la determinazione delle aliquote da applicare sul residuo imponibile;
b) Ai fini del comma precedente, quando si applicano le disposizioni dell’articolo 69, il quoziente della divisione per 2 del reddito esente è imputato in proporzione alla frazione di reddito alla quale si applicano l’aliquota media e l’aliquota normale. corrispondere.
8 – Quando le persone a carico, nelle situazioni di cui al comma 9 dell’articolo 13, hanno conseguito redditi, devono:
a) essere inseriti nella dichiarazione del nucleo familiare di appartenenza, salvo quanto previsto al comma successivo;
b) Essere suddiviso in parti uguali da inserire, rispettivamente, in ciascuna delle dichiarazioni dei contribuenti, nel caso di residenza alternativa stabilita in una convenzione regolante l’esercizio della potestà genitoriale in vigore l’ultimo giorno dell’anno a cui appartiene si riferisce alle tasse.
9 – Ai fini della lettera b) del numero precedente, i soggetti passivi devono comunicare sul Portale Finanza, entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’imposta, l’esistenza della residenza alternativa prevista dalla suddetta convenzione.
10 – Ogniqualvolta la legge impone il cumulo dei redditi percepiti da soggetti passivi non residenti nel territorio portoghese, questi vengono presi in considerazione, ai fini della determinazione dell’aliquota da applicare secondo la tabella prevista al paragrafo 1 dell’articolo 68, tutti i redditi guadagnati, compresi quelli ottenuti al di fuori di questo territorio, alle stesse condizioni che si applicano ai residenti.”

Art.72 (Aliquote speciali)
……………………………..
10 – Reddito netto delle categorie A e B conseguito in attività ad alto valore aggiunto, di carattere scientifico, artistico o tecnico, da definire con ordinanza del membro del Governo competente per l’area delle finanze [2], da parte di residenti non abituali nel territorio portoghese (residentes não habituais em território português) , sono tassati con l’aliquota del 20%.
…………………………………….
12 – I residenti non abituali nel territorio portoghese (residentes não habituais em território português)  sono anch’essi tassati con un’aliquota del 10% sui redditi netti delle pensioni, compresi quelli della categoria H e quelli previsti dalla lettera d) del paragrafo 1 (Situazioni di prepensionamento, prepensionamento o riserva, con o senza prestazione di lavoro, nonché benefici attribuiti, a qualsiasi titolo, prima della verifica dei requisiti richiesti nei regimi previdenziali obbligatori applicabili per il passaggio allo status di pensionamento, o, anche se il contratto di lavoro non sopravvive, sono soggetti alla condizione che siano dovuti fino al raggiungimento di tali requisiti, anche se, in alcuno dei casi prima previsti, siano dovuti da fondi pensione o altri enti, che sostituiscono l’entità debitrice originaria) e dai punti 3) e 11) della lettera b ) del comma 3 dell’articolo 2, quando, secondo i criteri di cui al comma 1 dell’articolo 18, non possono essere considerati ottenuti in territorio portoghese, nella parte in cui provengono da contributi, non hanno generato una detrazione  ai fini del comma 2 dell’articolo 25 (Se i contributi obbligatori ai regimi di protezione sociale e ai sottosistemi sanitari legali superano il limite di 4.404 euro tale trattenuta spetta per l’importo complessivo di tali contributi).
…………………………………………..”

Art.81 (Eliminazione della doppia imposizione legale internazionale)
1 – I titolari di redditi di categorie diverse conseguiti all’estero, compresi quelli previsti dall’articolo 72, hanno diritto ad un credito d’imposta per doppia imposizione legale internazionale, deducibile fino al limite delle aliquote speciali applicabili e, in caso di cumulo, fino al concorso della parte di riscossione proporzionale a tali redditi netti, considerati ai sensi del numero 6 dell’articolo 22, che corrisponde al minore tra i seguenti importi:
a) imposte sui redditi pagate all’estero;
b) Frazione della riscossione dell’IRS, calcolata prima della detrazione, corrispondente al reddito imponibile nel paese in questione, al netto delle detrazioni specifiche previste dal presente Codice.
2 – Quando esiste un accordo stipulato dal Portogallo per eliminare la doppia imposizione, la detrazione da effettuare ai sensi del numero precedente non può superare l’imposta pagata all’estero secondo i termini previsti dall’accordo.
3 – Qualora non sia possibile effettuare la detrazione di cui al comma 1, per insufficiente riscossione nel periodo d’imposta in cui i redditi conseguiti all’estero confluivano nel reddito imponibile, la restante parte può essere dedotta dalla riscossione dei cinque redditi successivi periodi d’imposta, con il limite previsto dalla lettera b) del comma 1 corrispondente ai redditi conseguiti all’estero compresi nel reddito imponibile e al netto delle deduzioni dell’anno stesso.
4 – I residenti non abituali nel territorio portoghese (residentes não habituais em território português) che ottengono redditi di categoria A (redditi da lavoro dipendente, quali stipendi, premi, percentuali, provvigioni, partecipazioni, sussidi o premi, indennità, ecc.) all’estero sono soggetti al metodo dell’esenzione, a condizione che sia soddisfatta una delle condizioni stabilite nei paragrafi seguenti:
a) sono tassati (Sejam tributados) nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione; O
b) Sono tassati (Sejam tributados) in un altro paese, territorio o regione, nei casi in cui non esiste una convenzione stipulata dal Portogallo per eliminare la doppia imposizione, a condizione che il reddito, secondo i criteri di cui al paragrafo 1 dell’18 (Redditi ottenuti in territorio portoghese), non sia considerato ottenuto in territorio portoghese.
5 – Ai residenti non abituali nel territorio portoghese che percepiscono, all’estero, redditi di categoria B (redditi d’impresa e professionali. Tali redditi sono generati dallo svolgimento di qualsiasi attività commerciale, industriale, agricola, forestale o zootecnica. Rientrano in questa categoria anche le somme ottenute nello svolgimento di attività di lavoro autonomo per la prestazione di servizi, anche di carattere scientifico, artistico o tecnico, qualunque sia la loro natura), guadagnati in attività che forniscono servizi ad alto valore aggiunto, di carattere scientifico, artistico o tecnico, da definire con decreto del membro del governo competente per l’area finanziaria, o dalla proprietà intellettuale o industriale, o anche dalla fornitura di informazioni riguardanti esperienze acquisite nel settore industriale, commerciale o scientifico [2], nonché per le categorie E (Comprende i redditi da capitale, compresi gli interessi a vista o i depositi vincolati e i dividendi), F (Gli affitti derivanti da immobili rurali, urbani e misti sono considerati redditi immobiliari. In questa categoria rientrano anche i redditi derivanti dalla gestione di strutture ricettive locali, a condizione che non siano legate ad un’attività commerciale) e G (include incrementi patrimoniali che non sono considerati nelle altre categorie di reddito. Essi sono: plusvalenze, indennizzi per danni emergenti non provati e per lucro cessante e indennizzi per danni morali. Sono considerati come importi attribuiti anche gli incrementi patrimoniali derivanti dall’assunzione di obblighi di non concorrenza e ingiustificati aumenti patrimoniali),
si applica il metodo dell’esenzione, semplicemente che sia soddisfatta una qualsiasi delle condizioni di cui ai paragrafi seguenti:
a) possono essere tassati (Possam ser tributados) nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione; o
b) possono essere tassati (Possam ser tributados) in un altro paese, territorio o regione, secondo il modello di convenzione fiscale dell’OCSE sul reddito e sul patrimonio, interpretato conformemente alle osservazioni e riserve formulate dal Portogallo, nei casi in cui non esiste una convenzione per eliminare la doppia imposizione celebrato dal Portogallo, a condizione che non figurino nell’elenco approvato con ordinanza del membro del governo responsabile del settore delle finanze, riguardante regimi fiscali privilegiati, chiaramente più favorevoli [1] e, inoltre, a condizione che i redditi, secondo i criteri previsti dall’articolo 18 (Redditi ottenuti in territorio portoghese), non si considerano ottenuti in territorio portoghese.
…………………..
7 – I redditi esenti ai sensi dei commi 4 e 5 devono essere inclusi ai fini della determinazione dell’aliquota da applicare agli altri redditi, ad eccezione di quelli previsti dalle lettere da c) ad e) del comma 1, dai commi da 2 a 5 e al comma 10 dell’articolo 72.
8 – I titolari di redditi esenti ai sensi dei commi 4 e 5 possono scegliere di applicare il metodo del credito d’imposta di cui al comma 1, nel qual caso i redditi devono essere computati ai fini dell’imposizione, ad eccezione di quelli previsti dalle lettere c) alla lettera e) del comma 1, nei commi da 2 a 5, 7 e 10 dell’articolo 72.
9 – I redditi ottenuti all’estero per i quali, in base ad una convenzione stipulata dal Portogallo per eliminare la doppia imposizione, si applica il metodo dell’esenzione progressiva, sono obbligatoriamente inclusi ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile agli altri redditi.
10 – I titolari di redditi ottenuti all’estero per i quali, in base ad una convenzione volta ad eliminare la doppia imposizione stipulata dal Portogallo, si applica il metodo del credito d’imposta nello Stato della fonte, non beneficiano del diritto al credito d’imposta per la doppia imposizione legale prevista dal diritto internazionale previsto ai paragrafi 1 e 8.”

[2] Attività ad elevato valore aggiunto

Attività ad elevato valore aggiunto ai fini di quanto previsto

  • dal comma 10 dell’articolo 72 del CIRS. (I Redditi netti delle categorie A (redditi da lavoro dipendente, quali stipendi, premi, percentuali, provvigioni, partecipazioni, sussidi o premi, indennità, ecc.) e B (redditi d’impresa e professionali. Tali redditi sono generati dallo svolgimento di qualsiasi attività commerciale, industriale, agricola, forestale o zootecnica. Rientrano in questa categoria anche le somme ottenute nello svolgimento di attività di lavoro autonomo per la prestazione di servizi, anche di carattere scientifico, artistico o tecnico, qualunque sia la loro natura) conseguiti in attività ad alto valore aggiunto, di carattere scientifico, artistico o tecnico,  da parte di residenti non abituali nel territorio portoghese (residentes não habituais em território português) , sono tassati con l’aliquota del 20%.) e
  • dal comma 5 dell’articolo 81 del CIRS.( Ai residenti non abituali nel territorio portoghese che percepiscono, all’estero, redditi di categoria B (redditi d’impresa e professionali. Tali redditi sono generati dallo svolgimento di qualsiasi attività commerciale, industriale, agricola, forestale o zootecnica. Rientrano in questa categoria anche le somme ottenute nello svolgimento di attività di lavoro autonomo per la prestazione di servizi, anche di carattere scientifico, artistico o tecnico, qualunque sia la loro natura), guadagnati in attività che forniscono servizi ad alto valore aggiunto, di carattere scientifico, artistico o tecnico, da definire con decreto del membro del governo competente per l’area finanziaria, o dalla proprietà intellettuale o industriale, o anche dalla fornitura di informazioni riguardanti esperienze acquisite nel settore industriale, commerciale o scientifico, …………………………. si applica il metodo dell’esenzione, semplicemente che sia soddisfatta una qualsiasi delle condizioni di cui ai paragrafi seguenti:
    a) sono imponibili nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione; o
    b) Può essere tassato in un altro paese, territorio o regione, secondo il modello di convenzione fiscale dell’OCSE sul reddito e sul patrimonio, interpretato conformemente alle osservazioni e riserve formulate dal Portogallo, nei casi in cui non esiste una convenzione per eliminare la doppia imposizione sottoscritta dal Portogallo, a condizione che non figurino nell’elenco approvato con ordinanza del membro del governo responsabile del settore delle finanze, riguardante regimi fiscali privilegiati, chiaramente più favorevoli [1] e, inoltre, a condizione che i redditi, secondo i criteri previsti dall’articolo 18 (Redditi ottenuti in territorio portoghese), non si considerano ottenuti in territorio portoghese.)

Ci sono due tabelle di attività ad alto valore aggiunto (actividades de elevado valor acrescentado), identificate nell’Ordinanza n. 12/2010, del 7 gennaio e nell’Ordinanza n. 230/2019, del 23/07 (che modifica l’ordinanza n. 12/2010) che assumono rilevanza in questa materia.

Le attività rilevanti ai fini del regime fiscale previsto dall’Ordinanza n. 12/2010, del 7 gennaio , sono le seguenti:

Tabella delle attività ad elevato valore aggiunto ai fini di quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 72 e dal comma 5 dell’articolo 81 del CIRS:

1 — Architetti, ingegneri e tecnici assimilati:
101 — Architetti;
102 — Ingegneri;
103 — Geologi.
2 — Artisti visivi, attori e musicisti:
201 — Artisti di teatro, balletto, cinema, radio e televisione;
202 — Cantanti;
203 — Scultori;
204 — Musicisti;
205 — Pittori.
3 — Revisori dei conti:
301 — Revisori dei conti;
302 — Consulenti fiscali.
4 — Medici e dentisti:
401 — Dentisti;
402 — Analisti medici;
403 — Chirurghi;
404 — Medici a bordo delle navi;
405 — Medici di medicina generale;
406 — Dentisti;
407 — Stomatologi;
408 — Fisiatri;
409 — Gastroenterologi;
410 — Oftalmologi;
411 — Medici ortopedici;
412 — Medici ORL;
413 — Pediatri;
414 — Radiologi;
415 — Medici di altre specialità.
5 — Insegnanti:
501 — Professori universitari.
6 — Psicologi:
601 — Psicologi.
7 — Professioni liberali, tecniche e assimilate:
701 – Archeologi;
702 — Biologi e specialisti in scienze della vita;
703 — Programmatori di computer;
704 — Consulenza e programmazione informatica e attività connesse alle tecnologie dell’informazione e del calcolo;
705 — Attività di programmazione informatica;
706 — Attività di consulenza informatica;
707 — Gestione e funzionamento di apparecchiature informatiche;
708 — Attività dei servizi di informazione;
709 – Attività di elaborazione dati, hosting di informazioni e attività connesse; portali web;
710 — Attività di elaborazione dati, hosting di informazioni e attività connesse;
711 — Altre attività di servizi di informazione;
712 – Attività delle agenzie di stampa;
713 — Altre attività di servizi di informazione;
714 — Attività di ricerca e sviluppo scientifico;
715 — Ricerca e sviluppo delle scienze fisiche e naturali;
716 — Ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie;
717 — Progettisti.
8 — Investitori, amministratori e gestori:
801 – Investitori, amministratori e dirigenti di società che promuovono investimenti produttivi, purché siano assegnati a progetti ammissibili e con contratti che concedono benefici fiscali conclusi ai sensi del Codice fiscale sugli investimenti, approvato dal decreto legge n. 249/2009, del 23 settembre;
802 — Alti dirigenti delle aziende.

Ai fini della presente tabella, con riferimento alle attività del codice 8 (801-Investitori, amministratori e dirigenti e 802-Alti dirigenti di società), si considera che:

  1. Gli investitori possono beneficiare del regime applicabile ai residenti non abituali solo se i redditi sono conseguiti in qualità di amministratore o dirigente;
  2. Sono qualificati come dirigenti:
  1. Gli alti dirigenti delle società sono persone con funzioni dirigenziali e poteri vincolanti della persona giuridica.

NOTA:I contribuenti possono essere chiamati a presentare la documentazione necessaria (procure, certificati del registro di commercio, verbali, ecc.) per comprovare le suddette qualità di amministratori/dirigenti/dirigenti e le rispettive capacità e poteri di rappresentanza.

Le attività rilevanti ai fini del regime fiscale previsto dallOrdinanza n. 230/2019, del 23/07 , che modifica l’ordinanza n. 12/2010 , sono le seguenti:

Tabella delle attività ad elevato valore aggiunto ai fini di quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 72 e dal comma 5 dell’articolo 81 del CIRS:

I – Attività professionali (Classificazione portoghese delle professioni – codici CPP):
112 – Direttore generale e amministratore delegato di società
12 – Direttori dei servizi amministrativi e commerciali
13 – Direttori di produzione e di servizi specializzati
14 – Direttori di alberghi, ristoranti, commercio e altri servizi
21 – Specialisti in scienze fisiche, matematiche, ingegneria e tecniche affini
221 – Medici
2261 – Odontoiatri e stomatologi
231 – Professore di studi universitari e di studi superiori
25 – Specialisti nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)
264 – Autori, giornalisti e linguisti
265 – Artisti delle arti creative e dello spettacolo
31 – Tecnici e professioni delle scienze e dell’ingegneria, di livello intermedio
35 – Tecnici delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
61 – Agricoltori orientati al mercato e lavoratori qualificati nel settore dell’agricoltura e della produzione animale
62 – Operai qualificati nel settore forestale, della pesca e della caccia, orientati al mercato
7 – Lavoratori qualificati dell’industria, dell’edilizia e dell’artigianato, compresi in particolare gli operai specializzati nei settori della metallurgia, della lavorazione dei metalli, dell’industria alimentare, del legno, dell’abbigliamento, dell’artigianato, della stampa, della fabbricazione di strumenti di precisione, dei gioiellieri, degli artigiani, degli addetti all’elettricità e all’elettronica.
8 – Operatori di impianti e macchine e addetti al montaggio, ovvero operatori di impianti fissi e macchine.
I lavoratori coinvolti nelle attività professionali di cui sopra devono possedere almeno la qualifica di livello 4 del Quadro europeo delle qualifiche o il livello 35 della Classificazione internazionale standard dell’istruzione o avere cinque anni di esperienza professionale debitamente comprovata.
II – Altre attività professionali:
Amministratori e dirigenti di società che promuovono investimenti produttivi, purché assegnati a progetti ammissibili e con contratti che concedono benefici fiscali conclusi ai sensi del Codice fiscale sugli investimenti, approvato dal decreto legge n.162/2014, del 31 ottobre.

[3] Elenco dei paesi, territori e regioni con regimi fiscali privilegiati in conformità con la legislazione fiscale portoghese aggiornato al 27/07/2022.

Paesi, territori e regioni
Anguilla Isole Fiji
Antigua e Barbuda Isole Maldive
Antille Olandesi Isole Marianne settentrionali
Aruba Isole Marshall
Salita Isole di Natale
Bahamas Isole Palau
Bahrein Isole Salomone
Barbados Isole Svalbard  (3)
Belize Isole Turks e Caicos
Bolivia Isole Vergini Britanniche
Brunei Isole Vergini americane
Costa Rica Giamaica
Gibuti Giordania
Dominica Kuwait
Emirati Arabi Uniti Labuan
Gambia Libano
Gibilterra Liberia
Grenada Liechtenstein
Guyana Mauritius
Honduras Monaco
Hong Kong Monserrate
isola di Guam Nauru
Isola di Kiribati Panama
Isola di Man Polinesia francese
Isola di Niue Porto Rico
Isola di Pitcairn Qatar
Isola di Queshm Repubblica araba dello Yemen
Isola di Sant’Elena Repubblica di Vanuatu
Isola di San Pedro e Miguelon Samoa americane
Isola di Tokelau Samoa occidentali
isola di norfolk Santa Lucia
Isola di Tristan da Cunha Saint Kitts e Nevis
Isola di Tuvalu San Marino
Isole Bermuda Saint Vincent e Grenadine
Isole Cayman Seychelles
Isole Cocos e Keeling Swaziland
Isole Cook Sultanato dell’Oman
Isole del Canale  (1) Tonga
Isole del Pacifico  (2) Trinidad e Tobago
Isole Falkland o Malvinas Uruguay

(1) Include Alderney, Guernsey, Great Stark, Herm, Little Sark, Brechou, Jethou, Jersey e Lihou.
(2) Altre isole del Pacifico non incluse in questo elenco.
(3) Arcipelago di Spitsbergen e isola di Bjornoya. 

[4]

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’affermare che affinche’ sussista il requisito dell’abitualita’ della dimora non e’ necessaria la continuita’ o la definitivita’ ( Cass. 29 aprile 1975, n. 2561; Cass. S.U. 28 ottobre 1985, n. 5292). Cosicche’ l’abitualita’ della dimora permane qualora il soggetto lavori o svolga altre attivita’ al di fuori del comune di residenza (del territorio dello Stato), purche’ conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri l’intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (Cass. 14 marzo 1986, n. 1738).

……………………………….

Alla luce di tale disposto, la giurisprudenza prevalente sostiene che
il domicilio e’ un rapporto giuridico col centro dei propri affari e prescinde dalla presenza effettiva in un luogo (Cass. 29 dicembre 1960, n. 3322).
Esso consiste dunque principalmente in una situazione giuridica che,prescindendo dalla presenza fisica del soggetto, e’ caratterizzata dall’elemento soggettivo, cioe’ dalla volonta’ di stabilire e conservare in quel luogo la sede principale dei propri affari ed interessi (Cass. 21 marzo 1968, n. 884).
La locuzione “affari ed interessi” di cui al citato art. 43, comma 1,
deve intendersi in senso ampio, comprensivo non solo di rapporti di natura patrimoniale ed economica ma anche morali, sociali e familiari (Cass. 26 ottobre 1968, n.3586; 12 febbraio 1973, n. 435); sicche’ la determinazione del domicilio va desunta alla stregua di tutti gli elementi di fatto che, direttamente o indirettamente, denuncino la presenza in un certo luogo di tale complesso di rapporti e il carattere principale che esso ha nella vita della persona (Cass. 5 maggio 1980, n. 2936).

……………………………….

Da cio’ discende che deve considerarsi fiscalmente residente in Italia un soggetto che, pur avendo trasferito la propria residenza all’estero esvolgendo la propria attivita’ fuori dal territorio nazionale, mantenga, nel senso sopra illustrato, il “centro” dei propri interessi familiari e sociali in Italia.

……………………………….

Pertanto, la circostanza che il soggetto abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il “centro” dei propri interessi patrimoniali e sociali deve ritenersi sufficiente a dimostrare un collegamento effettivo e stabile con il territorio italiano tale da far ritenere soddisfatto il requisito temporale previsto dalla norma.

……………………………….

L’attivita’ di ricerca capillare di elementi concreti di prova, anche
indiretti, necessari per contrastare le risultanze anagrafiche sara’ espletata dalle strutture investigative e di intelligence, istituite presso ciascuna Direzione Regionale delle entrate in attuazione della Direttiva Generale per l’azione amministrativa e per la gestione per il 1997, con l’ausilio degli uffici operativi, che potranno altresi’ operare autonomamente. Le posizioni soggettive da sottoporre a controllo saranno individuate da ciascuna struttura locale operativa sulla base delle realta’ territoriali e delle informazioni disponibili, nonche’ dalle segnalazioni nominative che saranno trasmesse con separate comunicazioni alle singole Direzioni regionali.

……………………………….

In sintesi, con l’attivita’ investigativa devono essere reperiti tutti
gli elementi concreti di prova in ordine:
– ai legami familiari o comunque affettivi e all’attaccamento all’Italia;
– agli interessi economici in Italia;
– all’interesse a tenere o farrientrare in Italia i proventi conseguiti con le prestazioni effettuate all’estero;
– all’intenzione di abitare in Italia anche in futuro desumibile da fatti e atti concludenti ovvero da pubbliche dichiarazioni.

……………………………….”

La Circolare n. 9/E/2001 al punto 2.2 così si espime:

” ……. si evince che deve considerarsi fiscalmente residente in
Italia un soggetto che, pur avendo trasferito la propria residenza all’estero e svolgendo la propria attivita’ fuori dal territorio nazionale, mantenga il “centro” dei propri interessi familiari e sociali in Italia. Tale circostanza si concretizza, ad esempio, nel caso in cui “la famiglia dell’interessato abbia mantenuto la dimora in Italia durante l’attivita’ lavorativa all’estero” o, comunque, nel caso in cui “emergano atti o fatti tali da indurre a ritenere che il soggetto interessato abbia quivi mantenuto il centro dei suoi affari ed interessi” (Ris. 14 ottobre 1988, n. 8/1329) ……. ”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 351/E/2008 si è così espressa:

” …………………….
Ne consegue che l’iscrizione all’AIRE costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per poter essere considerato non residente, a differenza dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente che, da sola, costituisce presupposto per essere considerato residente in Italia.

…………………….

Quindi la circostanza che il soggetto mantenga in Italia i propri legami familiari o il “centro” dei propri interessi patrimoniali e sociali è di per sè sufficiente a realizzare un collegamento effettivo e stabile con il territorio italiano.

…………………….

Lo status di residente fiscale implica quindi l’esame delle possibili
relazioni – sia personali che reali – con il Paese, che non può essere effettuata in sede di interpello, ma solo in sede di eventuale accertamento.

L’ordinamento Italiano, attraverso il  modello Ocse di Convenzione internazionale, stipulato con vari Stati esteri, ha previsto un particolare criterio volto ad individuare la residenza effettiva di un soggetto trasferitosi all’estero, attraverso la determinazione del suo “centro degli interessi vitali“.

A tal proposito si veda Commissione Tributaria Regionale, Lombardia-Milano, sez. II, sentenza 11/04/2017 n° 1685 :

“Per le due contribuenti, cittadine italiane cancellate dalle anagrafi della popolazione residente e trasferite in Stato o territorio avente un regime fiscale privilegiato, l’individuazione del domicilio fiscale deve basarsi sull’effettivo centro degli affari e degli interessi, non solo economici, ma anche morali e familiari, desumibile, nel caso in esame, dal
fattore dirimente della reale permanenza del soggetto nel territorio nazionale, cioè sulla residenza intesa come dimora
abituale ai sensi dell’art. 43, secondo comma, del codice civile, dimora che si stima essere avvenuta principalmente in Italia, pur nella disponibilità permanente dell’abitazione di — (n.d.r.: Città estera), luogo di elezione della residenza anagrafica.”

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza effettuano ogni anno controlli per verificare l’effettivo trasferimento all’estero di cittadini italiani.

Il tutto avviene con la formazione di Liste selettive di contribuenti A.I.R.E. (Anagrafe Italiani residenti all’estero).

In particolare con il D.L. n. 193/16 (che con il comma 5 dell’art. 7 ha aggiunto all’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 17-bis e 17-ter)sono state apportate rilevanti modifiche in questa tipologia di controlli.

I Comuni sono obbligati a segnalare all’Agenzia delle Entrate le iscrizioni A.I.R.E.  effettuate, con un termine massimo di sei mesi da ogni iscrizione.

La comunicazione è necessaria al fine di formare l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 62 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Attraverso l’ANPR l’Amministrazione finanziaria è in grado di incrociare il dato con le proprie banche dati. Il tutto con l’obiettivo di formare Liste Selettive di contribuenti.

Liste Selettive che fungono da punto partenza per i successivi controlli fiscali volti:

  • in primo luogo a verificare la residenza fiscale;
  • in secondo luogo destinati alla valutazione di attività finanziarie ed investimenti patrimoniali esteri.

l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.43999 del 3 marzo 2017 (Modalità di acquisizione dei dati dei richiedenti l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e definizione dei criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati)  ha fornito delle importanti indicazioni su questo tipo di attività accertativa.

Il provvedimento delle Entrate stabilisce che le Liste selettive devono essere formate sulla base di elementi che facciano ipotizzare la permanenza dei cittadini in Italia. Questo nonostante il dichiarato trasferimento di residenza all’estero.

Vediamo, quindi, i criteri scelti dall’Agenzia delle Entrate per individuare il rischio evasione. Ovvero i criteri scelti per la formazione delle Liste Selettive dei contribuenti da sottoporre ad accertamenti fiscali.

In base al punto2.1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
I criteri da utilizzare per la formazione delle liste selettive di cui all’articolo 83, comma 17-bis, del decreto legge n. 112 del 2008, basati anche su elementi segnaletici della permanenza dei soggetti in Italia, sono i seguenti:
a) residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999;
b) movimenti di capitale da e verso l’estero, trasmessi dagli operatori
finanziari nell’ambito del monitoraggio fiscale di cui al decreto legge
28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227;
c) informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti
all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito
di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di
informazioni;
d) residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
e) atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del
contribuente;
f) utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
g) disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
h) titolarità di partita Iva attiva;
i) rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
j) titolarità di cariche sociali;
k) versamento di contributi per collaboratori domestici;
l) informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione
unica e con il modello dichiarativo 770;
m) informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA, comunicate ai
sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
nonché ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Le Liste Selettive di contribuenti da sottoporre a controllo sono elaborate da un applicativo informatico, il So.No.Re. (Soggetti Non Residenti), un software in grado di incrociare informazioni presenti in diverse banche dati, capace di incrociare i dati presenti nelle tante costellazioni dell’anagrafe tributaria e intercettare non solo gli italiani che spostano risorse fuori dall’Italia ma, anche gli stranieri che operano “silenziosamente” (per il Fisco) in Italia. Il So.No.Re. dovrebbe poter leggere tutte le informazioni che arrivano dai Paesi con i quali è attivo lo scambio automatico di dati.
Le informazioni possono pervenire anche dalle utenze (gli allacciamenti al gas e all’energia elettrica impongono di comunicare il proprio codice fiscale).
So.No.Re. dovrebbe poter intensificare anche la caccia agli italiani che spostano redditi e capitali all’estero. Il primo dato arriva proprio dalla iscrizione all’ A.I.R.E., trasmessa al Comune dell’ultima residenza, che può essere incrociato con altri dati in grado di indicare la presenza o no del contribuente (comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA, informazioni riguardanti lo scambio di informazioni fiscali).

La lettera d) del primo comma dell’art. 4 della Legge
27 ottobre 1988, n.470, “Anagrafe e censimento degli italiani all’estero”
, che istituisce l’AIRE, modificata dalla Legge, 27/05/2002 n° 104, prescrive che la cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all’estero viene effettuata per irreperibilita’ presunta, salvo prova contraria

1) trascorsi cento anni dalla nascita;
2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito
negativo;
3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza
quanto nell’AIRE, indirizzo all’estero;
4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina
avviso, spedita ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979,
n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano
tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l’elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell’Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali.

Ai sensi del primo comma dell’art. 5 della Legge
27 ottobre 1988, n.470
, gli ufficiali di anagrafe che eseguono
 le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli
2, 3 e 4 devono darne comunicazione entro quarantotto ore al Ministero dell’interno che le comunica entro sessanta giorni dalla ricezione ai competenti uffici consolari.

L’ufficio dell’anagrafe non dispone della polizia municipale per svolgere controlli all’estero  pertanto il quinto comma dell’art. 5 della Legge 27 ottobre 1988, n.470 stabilisce che le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all’articolo 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti.

Chi dichiara una residenza falsa rischia una condanna penale alla reclusione da tre mesi a due anni. Si tratta, infatti, della pena fissata dall’articolo 483 del codice penale per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

La Corte di Cassazione in tema di residenza fiscale della persona fisica si è così espressa:

Corte di cassazione, sentenza n. 6501/2015

I Supremi Giudici hanno esaminato il caso di un cittadino italiano che ha trasferito la propria residenza in un altro Paese, confermando la rilevanza del luogo in cui la gestione degli interessi vitali della persona fisica viene esercitata abitualmente.

Corte di cassazione, sentenza n. 12311/2016

Ai fini della determinazione del luogo della residenza devono essere presi in considerazione sia i legami professionali e personali dell’interessato in un luogo determinato, sia la loro durata.

Qualora tali legami non siano concentrati in un solo Stato membro, l’articolo 7, n. 1, comma 2, Direttiva 83/182/CEE riconosce la preminenza dei legami personali sui legami professionali.

Molta importanza rivestono i seguenti elementi: presenza della persona fisica in un determinato territorio nonché quella dei suoi familiari, la disponibilità di un’abitazione, il luogo di esercizio delle attività professionali e quello in cui vi siano interessi patrimoniali.

Corte di cassazione, ordinanza n. 16634/2018

I Supremi Giudici hanno chiarito che le persone iscritte presso le anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dall’articolo 2 Tuir, in ogni caso residenti e soggetti passivi d’imposta in Italia. 

Corte di cassazione, sentenza n. 13114/2018

La mera iscrizione all’AIRE non e condizione sufficiente ad escludere, in linea di principio, la residenza fiscale del soggetto passivo sul territorio dello Stato.

Corte di cassazione, sentenza n. 19410/2018

I Supremi Giudici hanno ritenuto che il contribuente avesse fornito la prova contraria necessaria a vincere la presunzione legale relativa posta dalla norma, tenuto conto che la persona fisica aveva dimostrato di risiedere all’estero ove aveva intrattenuto rapporti personali e professionali

Corte di cassazione, ordinanza n. 32992/2018

Gli Ermellini hanno confermato la prevalenza degli interessi economici del soggetto passivo, intesi come centro principale degli affari e interessi, rispetto ai legami affettivi e familiari (elementi di natura morale o personale)

Portogallo – Regime fiscale degli investitori non abitualmente residenti – PARTE III del Decreto legge n. 249/2009, del 23 settembre (Codice Fiscale degli Investimenti)

Decreto legge n. 249/2009, del 23 settembre

PARTE III

Regime fiscale degli investitori non abitualmente residenti 

Articolo 23

Investitore con residenza non abituale in territorio portoghese

1 – Si considera che non abbiano residenza abituale in territorio portoghese i soggetti passivi che, diventando residenti fiscali, vale a dire ai sensi delle disposizioni della lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 16 del Codice IRS, non hanno in nessuno dei cinque anni precedenti sono stati tassati come tali dall’IRS.

2 – Il soggetto passivo considerato residente non abituale acquisisce il diritto ad essere tassato come tale, per un periodo di 10 anni consecutivi, rinnovabile, mediante l’iscrizione di tale status nel registro dei contribuenti della DGCI.

3 – Il godimento del diritto all’imposta come residente non abituale in ciascun anno del periodo di cui al numero precedente richiede che il contribuente sia considerato residente ai fini IRS.

4 – Il soggetto passivo che non ha goduto del diritto di cui al comma precedente per uno o più anni del periodo di cui al comma 2 può riprendere a goderne in uno qualsiasi degli anni restanti di detto periodo, a condizione che egli o è nuovamente considerata residente per gli effetti IRS.

Articolo 24.

Tasso IRS speciale per investitori residenti non abituali

1 – Reddito netto delle categorie A e B conseguito in attività ad alto valore aggiunto, di carattere scientifico, artistico o tecnico, da definire con decreto del membro del Governo competente per l’area delle finanze, da non- residenti abituali nel territorio portoghese, sono tassati con l’aliquota del 20%.

2 – I redditi previsti al numero precedente possono essere inclusi a scelta dei rispettivi titolari residenti in territorio portoghese.

Articolo 25

Eliminazione della doppia imposizione internazionale

1 – I residenti non abituali nel territorio portoghese che percepiscono redditi di categoria A all’estero sono soggetti al metodo dell’esenzione, a condizione che, alternativamente:

  1. a) sono tassati nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
  2. b) Sono tassati in un altro paese, territorio o regione, nei casi in cui non esiste una convenzione per eliminare la doppia imposizione stipulata dal Portogallo, a condizione che il reddito, secondo i criteri di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del Codice IRS, non sono considerati ottenuti in territorio portoghese.

2 – Ai residenti non abituali nel territorio portoghese che percepiscono all’estero redditi di categoria B, guadagnati in attività che forniscono servizi ad alto valore aggiunto, di carattere scientifico, artistico o tecnico, da definire con decreto del membro del governo responsabile del settore finanziario, o derivanti da proprietà intellettuale o industriale, o dalla fornitura di informazioni riguardanti esperienze maturate nel settore industriale, commerciale o scientifico, nonché per le categorie E, F e G, si applica il metodo dell’esenzione a condizione che, alternativamente:

  1. a) sono imponibili nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
  2. b) Può essere tassato in un altro paese, territorio o regione, secondo il modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), interpretato secondo le osservazioni e riserve del Portogallo, nei casi in cui non esiste alcuna convenzione stipulata dal Portogallo per eliminare la doppia imposizione, a condizione che tali casi non siano inclusi nell’elenco approvato con l’ordinanza n. , nonché a condizione che il reddito, secondo i criteri stabiliti nell’articolo 18 del codice IRS , non possono essere considerati ottenuti in territorio portoghese.

3 – Residenti non abituali in territorio portoghese che realizzano redditi di categoria H all’estero, nella misura in cui questi, quando provengono da contributi, non hanno generato una detrazione ai fini del paragrafo 2 dell’articolo 25. del Codice IRS, si applica il metodo dell’esenzione, a condizione che, in alternativa:

  1. a) sono tassati nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
  2. b) Secondo i criteri di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del codice IRS, non possono essere considerati ottenuti in territorio portoghese.

4 – I redditi esenti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 devono essere computati ai fini della determinazione dell’aliquota da applicare agli altri redditi, ad eccezione di quelli previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 72. Codice IRS.

5 – I titolari di redditi esenti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 possono scegliere di applicare il metodo del credito d’imposta di cui al comma 1, nel qual caso i redditi devono essere computati ai fini dell’imposizione, ad eccezione di quelli previsti ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 72 del Codice IRS.

Portogallo – Codice fiscale sugli investimenti – Decreto legge n. 249/2009, del 23 settembre

Decreto legge n. 249/2009, del 23 settembre

La crescente proiezione del Portogallo sulla scena mondiale richiede una profonda riflessione sugli orientamenti negoziali nelle relazioni economiche internazionali e, in questa prospettiva, è imperativo che venga delineata una strategia fiscale globale basata sugli attuali paradigmi di competitività. Questa circostanza porta al fatto che gli strumenti di politica fiscale internazionale del nostro Paese dovrebbero fungere da fattore di attrazione per l’ubicazione dei fattori di produzione, dell’iniziativa imprenditoriale e della capacità produttiva nello spazio portoghese.

Questa iniziativa legislativa consacra così giuridicamente un nuovo spirito di competitività dell’economia portoghese, con il quale si intende stimolare l’economia nazionale e il tessuto imprenditoriale portoghese.

In questo senso, avvalendosi dell’autorizzazione legislativa conferita dagli articoli 106.º e 126.º della Legge n. 64-A/2008, del 31 dicembre, che ha approvato il Bilancio dello Stato per il 2009, il Codice fiscale degli investimenti e il nuovo regime fiscale per i residenti non abituali in termini di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRS).

Pertanto, e in primo luogo, il presente decreto legge modifica l’articolo 41 dello Statuto delle agevolazioni fiscali e regola il regime delle agevolazioni fiscali stabilito in tale disposizione normativa. L’emendamento mira fondamentalmente a:

Estendere il periodo di validità di detto regime fino al 31 dicembre 2020;

Definire l’ambito delle attività economiche nelle quali possono essere integrati i progetti di investimento idonei a garantire i benefici fiscali in questione;

Innalzare l’importo minimo delle domande rilevanti ai fini dell’ammissibilità dei progetti rispettivamente a (euro) 5.000.000, nei casi previsti dal comma 1 dell’articolo 41, e a (euro) 250.000, nei casi previsti dal comma 4 dell’articolo 41;

Definire le condizioni di accesso al regime in questione;

Accettare le nuove disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato;

Definire un meccanismo per quantificare il beneficio fiscale assegnato a livello globale;

Ridefinire la portata e il significato delle applicazioni rilevanti;

Rivedere e integrare un regime di incentivi per la ricerca e lo sviluppo;

Revisione delle procedure applicative e valutazione dei processi contrattuali per la concessione dei benefici impliciti;

Esaminare le condizioni contrattuali, l’ispezione e il follow-up del progetto ammissibile.

In questo contesto di riforma è stato creato il Codice fiscale sugli investimenti, che mira fondamentalmente a unificare la procedura applicabile alla contrattazione dei benefici fiscali previsti dal già citato articolo 41 dello Statuto dei benefici fiscali.

In tal senso viene creato un organismo volto a unificare e semplificare l’intera procedura legata alla concessione, monitoraggio, rinegoziazione e risoluzione dei contratti interessati, che sarà denominato Consiglio Interministeriale per il Coordinamento delle Incentivazioni Fiscali agli Investimenti da concedere entro il 2020 Il Consiglio è presieduto da un rappresentante del Ministero delle Finanze e comprende un rappresentante dell’Agenzia portoghese per gli investimenti e il commercio estero, EPE, un rappresentante dell’Istituto per il sostegno alle piccole e medie imprese e all’innovazione, un rappresentante del Direzione generale delle imposte e un rappresentante della Direzione generale delle dogane e delle accise di consumo.

Dal punto di vista materiale, e in termini di investimenti produttivi, è opportuna una regolamentazione congiunta dei benefici fiscali da concedere alle imprese che promuovono progetti di investimento realizzati entro il 2020 e che siano rilevanti per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale nazionale e dei settori di interesse strategico. giustificato per l’economia portoghese. Si tratta di benefici di carattere eccezionale, di carattere temporaneo, concessi in regime contrattuale e limitati in base all’investimento effettuato, stabilendo un’intensità maggiore per progetti di particolare interesse per il Paese.

Si precisa inoltre che, oltre ai limiti individuati, i benefici concessi ai sensi del presente decreto-legge rispettano la normativa comunitaria applicabile, ovvero il Regolamento (CE) n.800/2008, del 6 agosto, che ha approvato il regolamento generale di esenzione per categoria, salvo diversa indicazione, nel qual caso il regolamento (CE) n.1998/2006, del 15 dicembre, sugli aiuti de minimis.

Nell’ambito della riduzione burocratica e della semplificazione procedurale che presiede questa iniziativa legislativa, viene inoltre stabilita una procedura accelerata per il riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato alle semplificazioni doganali ai promotori di grandi investimenti produttivi, e misure di semplificazione delle procedure, che consentono, anche associazioni rappresentative di attività economiche, di rinunciare a prestare garanzia sui dazi all’importazione e sugli altri oneri eventualmente dovuti per le merci non comunitarie soggette ai regimi doganali più rilevanti.

Per quanto riguarda il regime delle agevolazioni contrattuali per l’internazionalizzazione, non essendo soggetto ai limiti contenuti nel regolamento generale di esenzione per categoria, né nel regolamento sugli aiuti de minimis, sopra citato, si è ritenuto di non includere in questa revisione il costante del regime materiale del decreto legge n.401/99 del 14 ottobre, che apparirà in un diploma autonomo, al quale fa riferimento il Codice fiscale sugli investimenti, revocando solo le rispettive disposizioni procedurali, che ora appariranno in detto Codice.

È stata consultata l’Associazione nazionale dei comuni portoghesi.

Come questo:

Utilizzando l’autorizzazione legislativa concessa dagli articoli 106.º e 126.º della Legge n. della Costituzione, il Governo decreta quanto segue:

Articolo 1

Approvazione del Codice fiscale sugli investimenti

È approvato il Codice fiscale sugli investimenti, di seguito Codice, pubblicato in allegato al presente decreto legge e che costituisce parte integrante del presente decreto legge.

Articolo 2

Quadro comunitario

1 – Il presente decreto-legge è redatto ai sensi del regolamento (CE) n.800/2008, del 6 agosto, che ha approvato il regolamento generale di esenzione per categoria, salvo ove diversamente specificato, in cui è redatto ai sensi del regolamento (CE) n.1998/2006, del 15 dicembre, sugli aiuti de minimis, e rispetta i limiti della carta nazionale degli aiuti di Stato con finalità regionale per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, approvata dalla Commissione Europea il 7 febbraio 2007, da pubblicizzare tramite un’ordinanza del membro del Governo competente per il settore delle finanze.

2 – I limiti previsti nella carta regionale sono aumentati di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentuali per le piccole imprese, come definiti nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, sulla definizione di micro, piccole e medie imprese grandi imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, L 124, del 20 maggio 2003.

3 – In relazione ai grandi progetti di investimento le cui spese ammissibili superano i 50 milioni di euro, il limite previsto nella carta regionale è soggetto all’adeguamento stabilito al comma 67 delle Linee guida sugli aiuti di Stato con finalità regionale per il periodo 2007-2013, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, n.C 54, del 4 marzo 2006.

Articolo 3

Modifica del codice dell’imposta sul valore aggiunto

L’articolo 28 del Codice dell’imposta sul valore aggiunto, approvato con decreto legge n. 394-B/84, del 26 dicembre, nella sua formulazione attuale, è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 28.

1 – …

due – …

3 – Il pagamento dell’imposta dovuta sull’importazione di beni viene effettuato presso i servizi doganali competenti, secondo le norme previste dalla normativa comunitaria applicabile ai dazi all’importazione, salvo il caso in cui, mediante cauzione, è concessa la dilazione pagamento, nel qual caso viene effettuato:

  1. a) entro 60 giorni dalla data di registrazione della liquidazione, quando il differimento è concesso separatamente per ciascun importo di imposta oggetto di detta registrazione;
  2. b) Fino al 15 del 2° mese successivo ai periodi di globalizzazione della registrazione del regolamento o del pagamento previsti dalla normativa doganale applicabile.

4 – Fermo restando quanto disposto al numero precedente e per i periodi ivi previsti, è concessa la dilazione del pagamento dell’IVA, previa costituzione di specifica garanzia per un importo corrispondente al 20% dell’imposta dovuta, ai sensi dell’art. legislazione applicabile.

5 – (Precedente n. 4.)

6 – (Precedente n. 5.)

7 – (Precedente n. 6.)

8 – La prestazione e l’utilizzo della garanzia prevista dal comma 4 rispettano le norme da stabilire con decreto del membro del Governo competente per l’area delle finanze.

9 – In caso di inadempimento, e indipendentemente dall’avvio di una procedura di esecuzione fiscale nei termini di legge, al debitore viene revocata la possibilità di avvalersi della garanzia di cui al comma 4, per la durata di un anno , ferma restando la possibilità di ricorrere alle garanzie previste dal comma 3.”

Articolo 4

Modifica del codice dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

1 – Articoli 16.º, 22.º, 72.º e 81.º del Codice dell’Imposta sul Reddito delle persone fisiche, denominato in breve Codice IRS, approvato con decreto legge n° 442-A/88 del 30 novembre, nella loro formulazione attuale, sono sostituite dalle seguenti:

«Articolo 16.

[…]

1 – …

due – …

3-…

4-…

5-…

6 – Si ritiene che non abbiano residenza abituale nel territorio portoghese i soggetti passivi che, divenendo residenti fiscali, vale a dire in base alle disposizioni della lettera b) del paragrafo 1, non sono stati, in nessuno dei cinque anni precedenti, tassati come tali a il loro.

7 – Un soggetto passivo considerato residente non abituale acquisisce il diritto ad essere tassato come tale per un periodo di 10 anni consecutivi e rinnovabili, iscrivendo tale status nel registro dei contribuenti della Direzione generale delle Imposte.

8 – Il godimento del diritto all’imposta come residente non abituale in ciascun anno del periodo di cui al numero precedente richiede che il contribuente sia considerato residente ai fini IRS.

9 – Il soggetto passivo che non ha goduto del diritto di cui al comma precedente per uno o più anni del periodo di cui al comma 7 può riprendere il godimento dello stesso in uno qualsiasi degli anni restanti di detto periodo, a condizione che egli o è nuovamente considerata residente per gli effetti IRS.

Articolo 22

[…]

1 – …

due – …

3-…

4-…

5 – Quando il soggetto passivo esercita l’opzione di cui al comma 3, è, per tale motivo, obbligato a includere tutti i redditi compresi nel comma 6 dell’articolo 71, comma 7 dell’articolo 72.º e nel n.º 7 dell’art. articolo 81.º

6-…

7-…

Articolo 72.º

[…]

1 – …

due – …

3-…

4-…

5-…

6 – Reddito netto delle categorie A e B conseguito in attività ad alto valore aggiunto, di carattere scientifico, artistico o tecnico, da definire con decreto del membro del governo responsabile delle finanze, da residenti non abituali nel territorio portoghese, sono tassati con l’aliquota del 20%.

7 – I redditi previsti ai paragrafi 4, 5 e 6 possono essere inclusi a scelta dei rispettivi titolari residenti nel territorio portoghese.

8 – (Precedente n. 7.)

9 – (Precedente n. 8.)

10 – (Precedente n. 9.)

Articolo 81.

Eliminazione della doppia imposizione internazionale

1 – …

due – …

3 – I residenti non abituali nel territorio portoghese che percepiscono all’estero redditi di categoria A sono soggetti al metodo dell’esenzione, a condizione che, alternativamente:

  1. a) sono tassati nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
  2. b) Sono tassati in un altro paese, territorio o regione, nei casi in cui non esiste una convenzione stipulata dal Portogallo per eliminare la doppia imposizione, a condizione che il reddito, secondo i criteri di cui al paragrafo 1 dell’articolo 18, non sia considerato ottenuto in territorio portoghese.

4 – Ai residenti non abituali nel territorio portoghese che percepiscono, all’estero, redditi di categoria B, guadagnati in attività che forniscono servizi ad alto valore aggiunto, di carattere scientifico, artistico o tecnico, da definire con decreto del membro del governo competente per l’area finanziaria, o derivanti da proprietà intellettuale o industriale, o dalla fornitura di informazioni riguardanti esperienze maturate nel settore industriale, commerciale o scientifico, nonché per le categorie E, F e G, si applica il metodo dell’esenzione a condizione che, alternativamente :

  1. a) sono imponibili nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
  2. b) Può essere tassato in un altro paese, territorio o regione, secondo il modello di convenzione fiscale dell’OCSE sul reddito e sul patrimonio, interpretato conformemente alle osservazioni e riserve formulate dal Portogallo, nei casi in cui non esiste una convenzione per eliminare la doppia imposizione celebrato dal Portogallo, a condizione che non figurino nell’elenco approvato con ordinanza del membro del governo responsabile del settore delle finanze, riguardante regimi fiscali privilegiati, chiaramente più favorevoli e, inoltre, a condizione che i redditi, secondo i criteri previsti dall’articolo 18, non si considerano ottenuti in territorio portoghese.

5 – Residenti non abituali nel territorio portoghese che realizzano redditi di categoria H all’estero, nella misura in cui questi, quando provenienti da contributi, non hanno generato una detrazione ai fini del comma 2 dell’articolo 25. , si applica il metodo dell’esenzione, a condizione che, in alternativa :

  1. a) sono tassati nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
  2. b) Secondo i criteri di cui al paragrafo 1 dell’articolo 18, non possono essere considerati ottenuti in territorio portoghese.

6 – I redditi esenti ai sensi dei commi 3, 4 e 5 devono essere computati ai fini della determinazione dell’aliquota da applicare agli altri redditi, ad eccezione di quelli previsti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 72.

7 – I titolari di redditi esenti ai sensi dei commi 3, 4 e 5 possono scegliere di applicare il metodo del credito d’imposta di cui al comma 1, nel qual caso i redditi devono essere computati ai fini dell’imposizione, ad eccezione di quelli previsti nei commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 72.

Articolo 5

Modifica allo statuto delle agevolazioni fiscali

L’articolo 41 della Legge sulle agevolazioni fiscali, in breve EBF, approvata con decreto legge n. 215/89 del 1° luglio, nella sua formulazione attuale, è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 41.

[…]

1 – Progetti di investimento in unità produttive realizzati entro il 31 dicembre 2020, di importo pari o superiore a (euro) 5.000.000, rilevanti per lo sviluppo di settori considerati di interesse strategico per l’economia nazionale e per la riduzione delle asimmetrie regionali, che inducono alla creazione di posti di lavoro e che contribuiscono a rilanciare l’innovazione tecnologica e la ricerca scientifica nazionale, potranno beneficiare di incentivi fiscali, in regime contrattuale, con durata fino a 10 anni, da concedersi alle condizioni , condizioni e procedure definite nel Codice fiscale sugli investimenti, in conformità con i principi stabiliti nei paragrafi 2 e 3.

due – …

  1. a) Credito d’imposta, determinato sulla base dell’applicazione di una percentuale, compresa tra il 10% e il 20% delle relative applicazioni del progetto effettivamente realizzato, da detrarre dall’importo calcolato, ai sensi dell’articolo 83, comma 1( a) .º del Codice IRC;
  2. B) …

w)…

  1. D) …

3-…

4 – I progetti di investimento diretto realizzati da imprese portoghesi all’estero, di importo pari o superiore a (euro) 250.000, con relative domande, che dimostrino un interesse strategico per l’internazionalizzazione dell’economia portoghese, possono beneficiare di incentivi fiscali, nell’ambito di un regime contrattuale, con durata fino a cinque anni, da concedersi secondo i termini, le condizioni e le modalità definite in appositi regolamenti, nel rispetto dei principi stabiliti nei commi da 5 a 7.

5-…

6-…

7-…

8 – …»

Articolo 6

Semplificazione delle procedure doganali

1 – Esenzione dalla costituzione di cauzione per dazi ed altri oneri all’importazione, eventualmente dovuti per le merci non comunitarie soggette ai seguenti regimi doganali:

  1. a) Deposito doganale, che consente il deposito delle merci, per un periodo illimitato, consentendone l’utilizzo frazionato secondo le esigenze dell’operatore economico;
  2. b) Miglioramento attivo di un sistema di sospensione, che consenta la trasformazione, riparazione o ulteriore fabbricazione di beni destinati ad essere riesportati dopo tali operazioni;
  3. c) Destinazione speciale, che consente l’applicazione di un’aliquota del dazio all’importazione più favorevole, tenendo conto della destinazione finale data alle merci.

2 – Fermo restando quanto disposto al numero precedente, le condizioni per l’accesso e l’utilizzo delle procedure doganali ivi richiamate sono quelle previste dalla normativa comunitaria applicabile.

3 – La rinuncia alla prestazione della garanzia di cui al comma 1 è concessa a condizione che il richiedente, persona fisica o giuridica:

  1. a) è residente o ha una stabile organizzazione nel territorio nazionale;
  2. b) Presentare una situazione fiscale e contributiva regolarizzata;
  3. c) Non è stato condannato per un reato fiscale negli ultimi tre anni.

4 – La condizione di cui alla lettera b) del numero precedente si ritiene soddisfatta, ogniqualvolta vi sia pendenza di un credito, impugnazione giudiziale, ricorso giurisdizionale, opposizione all’esecuzione del debito esecutivo o pagamento di tale debito in rate, secondo i termini stabiliti dalla legge.

5 – Quando si tratta di soggetto richiedente la cui attività abbia durata inferiore a tre anni, le condizioni di cui alle lettere b) ec) del comma 3 sono valutate anche in relazione ai titolari, soci amministratori o amministratori, a seconda dei casi.

6 – Può beneficiare dell’esonero dalle garanzie relative al regime del deposito doganale, qualunque associazione rappresentativa di un settore di attività economica, per la custodia dei beni appartenenti ai suoi associati, purché soddisfi le condizioni di cui ai commi da 2 a 4.

7 – Su richiesta dei titolari di depositi doganali già autorizzati è concessa l’esonero dalla garanzia, ai sensi dei numeri precedenti.

8 – Qualora taluna delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 non sia rispettata, è richiesta l’immediata prestazione di un’adeguata garanzia, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Articolo 7

Consiglio interministeriale per il coordinamento degli incentivi fiscali agli investimenti da concedere entro il 2020

Il Consiglio interministeriale per il coordinamento degli incentivi fiscali agli investimenti da concedere entro il 2020, previsto dall’articolo 5 del Codice fiscale sugli investimenti, è istituito entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Articolo 8

norma revocatoria

Sono revocati:

  1. a) Articoli da 1 a 3 e da 8 a 13 del decreto-legge 14 ottobre, n. 401/99;
  2. b) Decreto legge n. 409/99 del 15 ottobre.

Articolo 9

produzione degli effetti

Il presente decreto legge entra in vigore dal 1° gennaio 2009.

Visto e approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 luglio 2009. – José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa – Fernando Teixeira dos Santos – Alberto Bernardes Costa – João Manuel Machado Ferrão – Fernando Teixeira dos Santos – José Mariano Rebelo Pires Gago.

Emanato l’11 settembre 2009.

Pubblica te stesso.

Il Presidente della Repubblica, Aníbal Cavaco Silva.

Controfirmato l’11 settembre 2009.

Il primo ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.

ALLEGATO

CODICE FISCALE SUGLI INVESTIMENTI

PARTE I

Disposizioni generali e comuni

CAPITOLO I

oggetto e portata

Articolo 1

Oggetto

Il presente Codice fiscale sugli investimenti, di seguito denominato Codice, disciplina i benefici fiscali contrattuali, condizionati e temporanei che possono essere concessi in base alle disposizioni dell’articolo 41 dello Statuto delle agevolazioni fiscali, approvato con decreto legge n. 1 luglio, stabilendo anche lo status dell’investitore nel caso in cui sia residente non abituale in territorio portoghese.

Articolo 2

Ambito oggettivo e temporale

1 – Il regime delle agevolazioni fiscali di cui al precedente articolo si applica ai progetti di investimento produttivo, come caratterizzati nel capo I della parte II del presente Codice, nonché ai progetti di investimento in un’ottica di internazionalizzazione, come caratterizzati nel capo II della parte II del presente Codice, effettuati fino al 31 dicembre 2020.

2 – I progetti di investimento di cui al numero precedente devono avere ad oggetto le seguenti attività economiche, fermo restando i limiti stabiliti dagli articoli 1, 6 e 7 del regolamento (CE) n.800/2008, del 6 agosto, che ha approvato il regolamento generale di esenzione per categoria:

  1. a) Industria estrattiva e industria manifatturiera;
  2. b) Turismo e attività dichiarate di interesse turistico ai sensi della normativa applicabile;
  3. c) informatica e attività e servizi connessi;
  4. d) Attività agricole, di piscicoltura, di allevamento e di selvicoltura;
  5. e) Attività di ricerca e sviluppo e ad alta intensità tecnologica;
  6. f) Tecnologie dell’informazione e produzione audiovisiva e multimediale;
  7. g) Ambiente, energia e telecomunicazioni.

3 – I codici di attività economica (CAE) corrispondenti alle attività di cui al numero precedente sono definiti con decreto congiunto dei membri del Governo competenti per le aree dell’economia e della finanza.

CAPITOLO II

Condizioni comuni di ammissibilità

Articolo 3

Condizioni soggettive

1 – I progetti di investimento sono ammissibili quando:

  1. a) I promotori hanno capacità tecniche e gestionali;
  2. b) I promotori e il progetto di investimento dimostrano una situazione finanziaria equilibrata, determinata in termini del numero 2;
  3. c) i promotori hanno regolarmente organizzato la contabilità in conformità ai principi contabili e alle altre disposizioni di legge vigenti per il rispettivo settore di attività, che sia adeguata alle analisi necessarie per la valutazione e il monitoraggio del progetto e consenta l’autonomia dei suoi effetti;
  4. d) il reddito imponibile dei promotori non è determinato con metodi di valutazione indiretta;
  5. e) I promotori si impegnano a rispettare la normativa sugli appalti pubblici e le normative nazionali e comunitarie in materia di ambiente, pari opportunità e concorrenza;
  6. f) Il contributo finanziario dei promotori corrisponde ad almeno il 25% dei costi ammissibili, esente da qualsiasi sostegno pubblico.

2 – Nell’ambito della valutazione dei progetti di investimento sono esclusi i promotori che non presentino la propria situazione fiscale e contributiva in regola.

3 – Ai fini della lettera b) del comma 1, si considera equilibrata la situazione finanziaria quando l’autonomia finanziaria, misurata dal coefficiente tra capitale proprio e totale patrimonio netto, entrambi determinati secondo i principi raccomandati dalla normalizzazione contabile sistema, è uguale o maggiore di 0,2.

4 – Ai fini di quanto disposto al numero precedente possono essere considerati patrimonio netto le quote di patrimonio netto o di finanziamenti dei soci, purché comprese nel capitale sociale prima della stipula del contratto di cui all’articolo 9.

Articolo 4

condizioni oggettive

1 – Sono ammissibili i progetti di investimento la cui realizzazione non è iniziata alla data di notifica della valutazione preventiva, ad eccezione delle spese relative a studi direttamente collegati all’investimento, purché siano stati realizzati da meno di un anno.

2 – Ai fini del comma precedente si considera che l’inizio del progetto di investimento si riferisce alla data della prima fattura emessa alle società promotrici, relativa agli addebiti effettuati dai fornitori nell’ambito del progetto.

CAPITOLO III

procedura comune

Articolo 5

Consiglio interministeriale per il coordinamento degli incentivi fiscali agli investimenti da concedere entro il 2020

1 – Il Consiglio Interministeriale per il Coordinamento delle Incentivazioni Fiscali agli Investimenti da concedere fino al 2020, di seguito denominato Consiglio, ha le seguenti competenze:

  1. a) vigilare sull’applicazione del presente Codice;
  2. b) Valutazione preventiva della domanda presentata dal promotore;
  3. c) Verifica del rispetto delle condizioni di accesso e ammissibilità dei progetti;
  4. d) Pronuncia sull’interesse del progetto rispetto agli obiettivi perseguiti dalle agevolazioni fiscali;
  5. e) Valutazione delle candidature pertinenti;
  6. f) Valutazione dell’ambito dei progetti di investimento, non essendo legata ad alcuna misurazione di merito predeterminata, oltre a quanto previsto dal presente Codice;
  7. g) Analisi dell’iter e presentazione della proposta per l’approvazione ai sensi dell’articolo 9;
  8. h) Rilascio di un parere su questioni relative alle agevolazioni fiscali;
  9. i) Verifica del rispetto dei contratti che concedono agevolazioni fiscali agli investimenti da parte dei promotori.

2 – Il Consiglio è presieduto da un rappresentante del Ministero delle finanze e della pubblica amministrazione ed è composto:

  1. a) Un rappresentante dell’Agenzia portoghese per gli investimenti e il commercio estero, EPE (AICEP);
  2. b) Un rappresentante dell’Istituto per il Sostegno delle Piccole e Medie Imprese e dell’Innovazione (IAPMEI);
  3. c) un rappresentante della Direzione generale delle Finanze (DGCI);
  4. d) Un rappresentante della Direzione Generale delle Dogane e delle Accise di Consumo (DGAIEC).

3 – I membri del Consiglio di cui al numero precedente sono nominati con decreto congiunto dei membri del Governo competenti per le materie della finanza e dell’economia.

4 – L’esercizio delle funzioni del Consiglio previste dal presente provvedimento non attribuisce alcun premio o compenso ai candidati.

Articolo 6

Valutazione preventiva

1 – La valutazione preventiva corrisponde ad una prima fase del procedimento di richiesta delle agevolazioni fiscali, durante la quale viene effettuata un’analisi sommaria del progetto di investimento, al fine di determinarne la rispettiva ammissibilità nell’ambito del sistema di incentivi.

2 – Le spese contenute nel progetto di investimento potranno essere ammissibili solo qualora l’esito della valutazione preventiva sia positivo.

3 – La valutazione preventiva non garantisce la concessione del sostegno né l’ammissibilità delle spese sostenute prima dello stesso, salvo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 4.

4 – L’esito della valutazione preventiva deve essere trasmesso al promotore entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, mentre i soggetti previsti dal comma 1 dell’articolo 8.º trasmettono al Consiglio il parere sulla valutazione preventiva entro il termine di cinque giorni lavorativi.

5 – Se l’esito della valutazione preventiva è positivo, ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 5 dell’articolo 8 rileva il periodo di cui al numero precedente.

Articolo 7

dichiarazione comunale

1 – Nei casi in cui il promotore intenda ottenere benefici fiscali in termini di imposta comunale sugli immobili (IMI) e/o imposta comunale sulle cessioni onerose di immobili (IMT), l’attribuzione di tali benefici è condizionata alla relativa accettazione da parte l’ente comunale competente ai sensi della legge n. 169/99 del 18 settembre e di altre normative applicabili.

2-La prova di accettazione di cui al comma precedente è effettuata allegando alla domanda prevista dall’articolo successivo una dichiarazione di accettazione dei benefici in questione, rilasciata dall’organo comunale competente.

Articolo 8

Applicazione e valutazione dei processi

1 – Le società che promuovono investimenti devono presentare, debitamente caratterizzata e motivata, la procedura di richiesta delle agevolazioni fiscali ai seguenti soggetti:

  1. a) AICEP, quando i progetti di investimento rientrano nel regime contrattuale degli investimenti disciplinato dal decreto legge n. 203/2003, del 10 settembre, e quando i progetti di investimento sono in questione in vista dell’internazionalizzazione delle imprese portoghesi;
  2. b) IAPMEI, negli altri casi.

2 – Le domande vengono presentate elettronicamente.

3 – Ogniqualvolta i progetti di investimento abbiano implicazioni settoriali che lo giustifichino, dovranno essere consultati i soggetti pubblici o privati ​​competenti, che si pronunceranno entro 10 giorni lavorativi.

4 – I soggetti di cui al comma 1 possono, in fase di verifica delle domande, richiedere alle società promotrici dei progetti ulteriori chiarimenti, che dovranno essere presentati entro il termine di 10 giorni lavorativi, pena la rinuncia alla domanda. .

5 – I soggetti di cui al comma 1 trasmettono al Consiglio, in formato elettronico, il procedimento debitamente compilato, unitamente al relativo parere tecnico, entro il termine di 40 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, che è sospeso nei casi previsto ai commi 3 e 4.

6 – Il Consiglio delibera entro 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione del procedimento nei termini di cui al numero precedente.

7 – Il Consiglio può chiedere ulteriori chiarimenti ai soggetti di cui al comma 1, nel qual caso il termine previsto dal comma precedente è sospeso.

Articolo 9

Contratto per la concessione di agevolazioni fiscali

1 – La concessione delle agevolazioni fiscali è subordinata ad un contratto, approvato con delibera del Consiglio dei Ministri, che contiene, cioè, gli obiettivi e traguardi cui il promotore deve attenersi nonché le agevolazioni fiscali concesse, e che ha durata di validità fino a 10 anni dopo il completamento del progetto di investimento.

2 – I contratti per la concessione di agevolazioni fiscali sono firmati dagli enti previsti al paragrafo 1 dell’articolo precedente, in qualità di rappresentanti dello Stato portoghese.

3 – I contratti di investimento di importo superiore a (euro) 250.000 e inferiore a (euro) 2.500.000 sono soggetti all’approvazione del Governo, mediante un provvedimento congiunto dei membri del Governo responsabili dei settori della finanza e dell’economia.

4 – Le modifiche ai contratti di concessione di agevolazioni fiscali, che non comportano un aumento dei benefici o dell’intensità del sostegno, sono approvate mediante decreto congiunto dai membri del Governo competenti nei settori delle finanze e dell’economia.

Articolo 10

Ispezione e monitoraggio

1 – Fatte salve le competenze proprie della DGCI in termini di vigilanza e seguito, la verifica del rispetto, da parte dei promotori, dei contratti che concedono agevolazioni fiscali agli investimenti, spetta al Consiglio previsto dall’articolo 5.

2 – Ai fini dell’adempimento dell’articolo 7 della Normativa sulle agevolazioni fiscali, approvata con decreto legge n.215/89 del 1° luglio, AICEP e IAPMEI trasmettono relazioni annuali alla DGCI sulla verifica del rispetto degli obiettivi fissati nei contratti di concessione di agevolazioni fiscali.

Articolo 11

diritto all’udienza

1 – Qualora si verifichi una situazione che possa portare alla risoluzione del contratto, il Consiglio informa l’ente beneficiario dell’incentivo fiscale della sua intenzione di proporre la risoluzione del contratto, il quale può rispondere, se lo desidera, entro 30 giorni.

2 – Analizzata la risposta alla comunicazione, ovvero trascorso il termine per la sua emissione, il Consiglio emette, entro 60 giorni, un rapporto motivato in cui elabora una proposta motivata in cui propone, se del caso, la risoluzione della concessione di incentivi fiscali.

Articolo 12

Rinegoziazione

1 – Il contratto può essere oggetto di rinegoziazione su richiesta di una delle parti, qualora si verifichi un evento che alteri sostanzialmente le circostanze sulle quali le parti hanno fondato la loro volontà di contrarre.

2 – Ogni modifica contrattuale risultante dalla rinegoziazione di cui al numero precedente è soggetta ad approvazione ai sensi dell’articolo 8.

Articolo 13

termine del contratto

1 – La risoluzione del contratto è dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri nei seguenti casi:

  1. a) Inosservanza degli obiettivi e degli obblighi stabiliti nel contratto, entro i termini ivi fissati, per fatto imputabile alla società promotrice;
  2. b) Inosservanza degli obblighi fiscali e previdenziali da parte della società promotrice;
  3. c) Fornire false informazioni sulla situazione aziendale o manomettere i dati forniti nella presentazione, valutazione e monitoraggio dei progetti.

2 – Ai fini della valutazione del mancato rispetto di quanto previsto alla lettera a) del numero precedente, si dovrà prestare attenzione al grado di raggiungimento degli obiettivi contrattuali (CGA) contrattualmente pattuiti.

Articolo 14

Effetti della risoluzione del contratto

1 – La risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo precedente comporta la perdita totale dei benefici fiscali concessi dalla data di approvazione dello stesso, nonché l’obbligo, entro 30 giorni dalla relativa notifica, ed indipendentemente dal momento nel frattempo trascorso dalla data di accertamento dei rispettivi fatti imponibili, versare, nei termini di legge, le somme corrispondenti alle entrate tributarie non riscosse, maggiorate degli interessi compensativi, ai sensi dell’articolo 35 della legge tributaria generale .

2 – In caso di mancato pagamento entro il termine di 30 giorni di cui al numero precedente potrà avere luogo il procedimento esecutivo.

SECONDA PARTE

Agevolazioni fiscali per gli investimenti produttivi e agevolazioni fiscali per l’internazionalizzazione

CAPITOLO I

Agevolazioni fiscali contrattuali per gli investimenti produttivi

Articolo 15

Condizioni per l’accesso a progetti di investimento produttivo

I progetti di investimento iniziale possono accedere a benefici fiscali contrattuali e condizionati, secondo i termini definiti al paragrafo 34 delle Linee guida sugli aiuti di Stato con finalità regionale per il periodo 2007-2013, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, C 54, del 4 marzo 2006, che risultano tecnicamente, economicamente e finanziariamente sostenibili e che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:

  1. a) sono rilevanti per lo sviluppo strategico dell’economia nazionale;
  2. b) Sono rilevanti per la riduzione delle asimmetrie regionali;
  3. c) Indurre la creazione o il mantenimento di posti di lavoro;
  4. d) Contribuire a rilanciare l’innovazione tecnologica e la ricerca scientifica nazionale.

Articolo 16

Prestazioni fiscali

1 – Ai progetti di investimento previsti dal comma 1 dell’articolo 41 dello Statuto delle agevolazioni fiscali possono essere concessi, cumulativamente, i seguenti incentivi fiscali:

  1. a) Credito d’imposta, determinato sulla base dell’applicazione di una percentuale, compresa tra il 10% e il 20% delle applicazioni rilevanti del progetto effettivamente realizzato, da detrarre dall’importo calcolato ai sensi della lettera a) del comma 1 del articolo 83. del Codice IRC;
  2. b) Esenzione o riduzione dell’IMI, in relazione agli immobili utilizzati dall’ente nell’attività svolta nell’ambito del progetto di investimento;
  3. c) Esenzione o riduzione dell’IMT, in relazione agli immobili acquisiti dall’ente, destinati all’esercizio della propria attività svolta nell’ambito del progetto di investimento;
  4. d) Esenzione o riduzione dell’imposta di bollo dovuta su tutti gli atti o contratti necessari per la realizzazione del progetto di investimento.

2 – La detrazione in termini di IRC viene effettuata nella liquidazione dell’IRC relativa all’anno in cui sono stati effettuati i relativi investimenti oppure, quando non può essere interamente dedotta, l’importo non ancora dedotto può essere effettuato, alle stesse condizioni, in la liquidazione degli anni fiscali fino alla scadenza del contratto di cui all’articolo 9.

3 – La detrazione massima annua ha i seguenti limiti:

  1. a) In caso di costituzione di società, la trattenuta annua può corrispondere all’importo complessivo riscosso in ciascun esercizio finanziario;
  2. b) Nel caso di progetti in società già esistenti, la detrazione massima annua non può superare la maggiore tra il 25% del beneficio fiscale complessivo concesso o il 50% dell’imposta riscossa in ciascun esercizio, salvo diverso limite contrattualmente previsto.

Articolo 17.

Criteri per la determinazione dei benefici fiscali

1 – Il beneficio fiscale complessivo da concedere ai progetti di investimento corrisponde al 10% dei relativi investimenti nel progetto effettivamente realizzati.

2 – La percentuale stabilita al numero precedente può essere aumentata come segue:

  1. a) Nella misura del 5%, se il progetto è localizzato in una regione che, al momento della presentazione della domanda, non presenta un indice di potere d’acquisto pro capite superiore alla media nazionale negli ultimi due calcoli annuali pubblicati dall’Agenzia Nazionale Istituto di Statistica, IP (INE, IP);
  2. b) Fino al 5%, se il progetto prevede la creazione di posti di lavoro o il loro mantenimento fino alla scadenza del contratto di cui all’articolo 9, secondo le seguenti cinque scale:

1% – (pari o superiore a) 50 posti di lavoro;

2% – (pari o superiore a) 100 posti di lavoro;

3% – (pari o superiore a) 150 posti di lavoro;

4% – (pari o superiore a) 200 posti di lavoro;

5% – (pari o superiore a) 250 posti di lavoro;

  1. c) Fino al 5%, in caso di contributo rilevante del progetto all’innovazione tecnologica, alla tutela dell’ambiente, alla valorizzazione delle produzioni di origine nazionale o comunitaria, allo sviluppo e al rilancio delle piccole e medie imprese (PMI) nazionali o all’interazione con le istituzioni competenti del sistema scientifico nazionale.

3 – Le percentuali di incremento previste al numero precedente possono essere attribuite cumulativamente.

4 – In caso di riconosciuta eccezionale rilevanza del progetto per l’economia nazionale, può essere attribuita, con delibera del Consiglio dei Ministri, una maggiorazione fino alla concorrenza del 5%, nel rispetto del limite complessivo del 20% delle relative domande.

5 – Il beneficio fiscale massimo corrisponde all’importo risultante dall’applicazione delle percentuali di cui al presente articolo al valore dei relativi investimenti effettivamente effettuati.

Articolo 18

Applicazioni pertinenti

1 – Per investimenti rilevanti si considerano, ai fini del calcolo dei benefici, le spese legate ai progetti e relative a:

  1. a) Immobilizzazioni materiali destinate alla realizzazione del progetto, ad eccezione di:
  2. i) Terreni non compresi in progetti nel settore dell’industria estrattiva, destinati allo sfruttamento di concessioni minerarie, acque da tavola e medicinali, cave, barriere e sabbiere;
  3. ii) Edifici e altre costruzioni non direttamente legate al processo produttivo o ad attività amministrative essenziali;

iii) Veicoli leggeri o misti e altro materiale da trasporto di valore superiore al 20% del totale delle domande rilevanti;

  1. iv) Mobili e articoli di conforto o di decorazione;
  2. v) Dotazioni sociali, ad eccezione di quelle che la società è tenuta a possedere per legge;
  3. vi) Altri beni di investimento non direttamente ed essenzialmente associati all’attività produttiva svolta dalla società, ad eccezione delle attrezzature produttive destinate all’utilizzo, a fini economici, dei rifiuti risultanti dal processo di trasformazione produttiva o dal consumo in Portogallo, a condizione che siano è di riconosciuto valore industriale e ambientale;
  4. b) Altre spese necessarie per la realizzazione del progetto, vale a dire:
  5. i) Spese di assistenza tecnica e preparazione degli studi;
  6. ii) Spese per brevetti, licenze e permessi;

iii) Ammortamento delle plusvalenze potenziali o latenti, purché espresse in bilancio;

  1. c) Immobilizzazioni immateriali costituite da spese con trasferimento tecnologico mediante acquisizione di diritti di brevetto, licenze, “know-how” o conoscenze tecniche non protette da brevetto, posto che, nel caso di imprese diverse dalle PMI, tali spese non può superare il 50% della spesa ammissibile del progetto, secondo i termini e le condizioni definiti nell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.800/2008, del 6 agosto, che ha approvato il regolamento generale di esenzione per categoria.

2 – I beni previsti alla lettera a) del numero precedente possono essere acquistati in regime di locazione finanziaria, alle condizioni definite al numero 7 dell’articolo 13 del Regolamento (CE) n.800/2008, del 6 agosto, che ha approvato il regolamento generale dell’esenzione per categoria, a condizione che l’opzione di acquisto prevista dal rispettivo contratto sia esercitata durante il periodo di validità del contratto di concessione dei benefici fiscali.

3 – Ai fini dei numeri precedenti sono esclusi dalla nozione di domanda rilevante quelli relativi alle attrezzature usate e agli investimenti sostitutivi.

4 – I relativi investimenti devono essere contabilizzati come immobilizzazioni delle società promotrici degli investimenti, restando le immobilizzazioni materiali nel patrimonio della società durante il periodo di validità del contratto che concede agevolazioni fiscali, a meno che la relativa cessione non sia autorizzata con mezzi di un provvedimento congiunto dei membri del Governo competenti per le aree dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 2 dell’articolo 13 del regolamento (CE) n.800/2008, del 6 agosto, che ha approvato il regolamento generale di esenzione per categoria.

5 – L’incentivo concesso alle spese previste dalla lettera b) del comma 1 è concesso in base alla regola de minimis per le imprese che non soddisfano i requisiti per essere considerate PMI, ai sensi della definizione comunitaria.

6 – Sono ammissibili anticipi per segnalazioni, relative al progetto, fino al 50% del costo di ciascuna acquisizione, anche se effettuati prima della data di comunicazione dell’esito della verifica preventiva di concessione dei benefici fiscali.

7 – Sono ammissibili le spese relative agli studi direttamente connessi all’investimento, purché effettuati meno di un anno prima della data di notifica dell’accertamento preventivo della concessione dei benefici fiscali.

Articolo 19.

Semplificazione delle procedure doganali

1 – I promotori di progetti di investimento produttivo beneficiano dell’esenzione dal provvedimento di garanzia dai dazi all’importazione e dagli altri oneri eventualmente dovuti per le merci non comunitarie soggette a deposito doganale, perfezionamento attivo in regime sospensivo e destinazione speciale, durante il periodo di validità del contratto o fino alla sua risoluzione, nei termini previsti, rispettivamente, dagli articoli 9 e 13.

2 – I promotori che intendono richiedere lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali devono presentare la relativa richiesta alla DGAIEC, che viene valutata e decisa entro un termine di 50 giorni a decorrere dalla relativa presentazione.

3 – Il termine di cui al numero precedente è sospeso qualora siano richiesti ulteriori chiarimenti, che dovranno essere presentati entro il termine di 30 giorni, decorso il quale, in assenza di risposta imputabile al promotore, la richiesta si ritiene avvenuta ritirato.

Articolo 20

Benefici accessori non fiscali

L’attribuzione delle agevolazioni fiscali previste dal numero 1 dell’articolo 41 dello Statuto delle Agevolazioni Fiscali e disciplinate nel presente Codice implica, qualora l’ente promotore ne faccia richiesta, la conclusione di un preventivo accordo sui prezzi di trasferimento, a condizione che si svolga la relativa procedura entro i termini di valutazione di cui agli articoli da 5 a 14

Articolo 21.

Notifica alla Commissione Europea

Ai sensi della normativa comunitaria, la Commissione Europea viene informata della concessione di agevolazioni fiscali che soddisfano le condizioni definite in tale normativa.

CAPITOLO II

Agevolazioni fiscali in ottica di internazionalizzazione

Articolo 22

Condizioni per accedere a progetti in ottica di internazionalizzazione

1 – I progetti di investimento di importo pari o superiore a (euro) 250.000, nelle relative domande che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni possono avere accesso ai benefici fiscali in regime contrattuale:

  1. a) Mostrare interesse strategico per l’internazionalizzazione dell’economia portoghese;
  2. b) Dimostrare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria;
  3. c) Non si trovano in paesi, territori e regioni con regimi fiscali privilegiati, chiaramente più favorevoli, previsti dall’ordinanza n. 150/2004, del 13 febbraio;
  4. d) Non implicare la riduzione dei posti di lavoro in Portogallo.

2 – I benefici fiscali, i criteri per la determinazione del credito d’imposta e le relative istanze relative a progetti di internazionalizzazione sono definiti con apposito diploma.

PARTE III

Regime fiscale degli investitori non abitualmente residenti 

Articolo 23

Investitore con residenza non abituale in territorio portoghese

1 – Si considera che non abbiano residenza abituale in territorio portoghese i soggetti passivi che, diventando residenti fiscali, vale a dire ai sensi delle disposizioni della lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 16 del Codice IRS, non hanno in nessuno dei cinque anni precedenti sono stati tassati come tali dall’IRS.

2 – Il soggetto passivo considerato residente non abituale acquisisce il diritto ad essere tassato come tale, per un periodo di 10 anni consecutivi, rinnovabile, mediante l’iscrizione di tale status nel registro dei contribuenti della DGCI.

3 – Il godimento del diritto all’imposta come residente non abituale in ciascun anno del periodo di cui al numero precedente richiede che il contribuente sia considerato residente ai fini IRS.

4 – Il soggetto passivo che non ha goduto del diritto di cui al comma precedente per uno o più anni del periodo di cui al comma 2 può riprendere a goderne in uno qualsiasi degli anni restanti di detto periodo, a condizione che egli o è nuovamente considerata residente per gli effetti IRS.

Articolo 24.

Tasso IRS speciale per investitori residenti non abituali

1 – Reddito netto delle categorie A e B conseguito in attività ad alto valore aggiunto, di carattere scientifico, artistico o tecnico, da definire con decreto del membro del Governo competente per l’area delle finanze, da non- residenti abituali nel territorio portoghese, sono tassati con l’aliquota del 20%.

2 – I redditi previsti al numero precedente possono essere inclusi a scelta dei rispettivi titolari residenti in territorio portoghese.

Articolo 25

Eliminazione della doppia imposizione internazionale

1 – I residenti non abituali nel territorio portoghese che percepiscono redditi di categoria A all’estero sono soggetti al metodo dell’esenzione, a condizione che, alternativamente:

  1. a) sono tassati nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
  2. b) Sono tassati in un altro paese, territorio o regione, nei casi in cui non esiste una convenzione per eliminare la doppia imposizione stipulata dal Portogallo, a condizione che il reddito, secondo i criteri di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del Codice IRS, non sono considerati ottenuti in territorio portoghese.

2 – Ai residenti non abituali nel territorio portoghese che percepiscono all’estero redditi di categoria B, guadagnati in attività che forniscono servizi ad alto valore aggiunto, di carattere scientifico, artistico o tecnico, da definire con decreto del membro del governo responsabile del settore finanziario, o derivanti da proprietà intellettuale o industriale, o dalla fornitura di informazioni riguardanti esperienze maturate nel settore industriale, commerciale o scientifico, nonché per le categorie E, F e G, si applica il metodo dell’esenzione a condizione che, alternativamente:

  1. a) sono imponibili nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
  2. b) Può essere tassato in un altro paese, territorio o regione, secondo il modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), interpretato secondo le osservazioni e riserve del Portogallo, nei casi in cui non esiste alcuna convenzione stipulata dal Portogallo per eliminare la doppia imposizione, a condizione che tali casi non siano inclusi nell’elenco approvato con l’ordinanza n. , nonché a condizione che il reddito, secondo i criteri stabiliti nell’articolo 18 del codice IRS , non possono essere considerati ottenuti in territorio portoghese.

3 – Residenti non abituali in territorio portoghese che realizzano redditi di categoria H all’estero, nella misura in cui questi, quando provengono da contributi, non hanno generato una detrazione ai fini del paragrafo 2 dell’articolo 25. del Codice IRS, si applica il metodo dell’esenzione, a condizione che, in alternativa:

  1. a) sono tassati nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
  2. b) Secondo i criteri di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del codice IRS, non possono essere considerati ottenuti in territorio portoghese.

4 – I redditi esenti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 devono essere computati ai fini della determinazione dell’aliquota da applicare agli altri redditi, ad eccezione di quelli previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 72. Codice IRS.

5 – I titolari di redditi esenti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 possono scegliere di applicare il metodo del credito d’imposta di cui al comma 1, nel qual caso i redditi devono essere computati ai fini dell’imposizione, ad eccezione di quelli previsti ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 72 del Codice IRS.