L’Articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è dedicato alle Operazioni con lo Stato della Citta’ del Vaticano e con la Repubblica di San Marino
“Articolo 71 – Operazioni con lo Stato della Citta’ del Vaticano e con la Repubblica di San Marino
Le disposizioni degli articoli 8 (Cessioni all’esportazione) e 9 (Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Citta’ del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo – vaticana del 30 giugno 1930, e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalita’ da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati .
Per l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Citta’ del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino, i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne e’ effettuata l’introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto a norma del secondo comma dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 17 secondo comma ….il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (inversione contabile (c.d. “reverse charge”) ) .
Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l’imposta sul valore aggiunto sara’ assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente alla introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalita’ da stabilire con il decreto previsto dal primo comma.”
Per le cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino si applicano le disposizioni degli articoli 8 (Cessioni all’esportazione) e 9 (Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Quindi siamo in presenza di cessioni all’esportazione non imponibili.
Per quanto attiene agli acquisti dalla Repubblica di San Marino siamo in presenza dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”), metodo di applicazione dell’IVA che consente di effettuare l’inversione contabile dell’imposta direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente.
Il reverse charge permette di far ricadere gli obblighi IVA sul destinatario della cessione o della prestazione, qualora sia soggetto passivo nel territorio dello Stato. Per applicarlo è necessario, infatti, che entrambe le parti siano soggetti passivi Iva di imposta e che il destinatario del bene risieda nel territorio dello Stato.
Il venditore emette fattura senza addebitare l’imposta (cioè senza includere l’IVA da aggiungere all’imponibile per determinare il totale della fatturazione), mentre l’acquirente integra la fattura ricevuta con l’applicazione dell’aliquota IVA prevista.
L’acquirente ha l’ulteriore obbligo contabile di annotare la fattura di acquisto in 2 registri IVA: nel registro IVA vendite e, ai fini della detrazione, nel registro IVA acquisti.
Per applicare il reverse charge, quindi, il cliente effettua la c.d. doppia annotazione ai fini IVA, così che chi riceve la fattura, integrandola con l’ammontare IVA e annotandola sia nel registro IVA vendite che in quello degli acquisti, fa sì che l’operazione risulti neutra.
L’obbligo dell’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato Italiano e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino è stato stabilito dall’art. 12 del
Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. Decreto Crescita, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 12 – Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino
1. Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la
Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle
Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via
elettronica secondo modalita’ stabilite con decreto del ministro
dell’Economia e delle Finanze in conformita’ ad accordi con detto
Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di
fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di
legge. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
sono emanate le regole tecniche necessarie per l’attuazione del
presente articolo.
operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino ai sensi dell’art. 12 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.
Dal 1 ottobre 2021 sono in vigore le nuove Norme ai fini IVA dei rapporti di scambio tra l’Italia e San Marino di cui al Decreto MEF del 21.06.2021.
Il Decreto MEF del 21.06.2021 è composto da 23 articoli suddivisi in 7 Titoli:
Titolo I Disposizioni generali
Titolo II Cessioni di beni verso San Marino
Titolo III Cessioni di beni verso l’Italia
Titolo IV Disposizioni comuni e finali
Titolo V Elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni
Titolo VI Prestazioni di servizi
Titolo VII Disposizioni transitorie e finali
L’articolo 1 comma 1 si prevede che le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili ai sensi degli articoli 8 (Cessioni all’esportazione) e 9 (Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo quanto previsto dal presente decreto.
E’ assimilato alle cessioni di cui al comma 1 suddetto, l’invio di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto.
Quindi le cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino sono cessioni all’esportazione non imponibili
Per l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, l’imposta sul valore aggiunto è assolta secondo quanto previsto dall’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e dal presente decreto.
Per quanto attiene agli acquisti dalla Repubblica di San Marino siamo in presenza dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”),
L’art 2 del decreto sancisce che per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la fattura, nonché la nota di variazione, è emessa (dal 01/07/2022) in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio SDI di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
L’art. 3 dispone le “Modalita’ di trasmissione della fattura elettronica”
1. Le fatture di cui all’art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, relative a cessioni di beni spediti o
trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato
elettronico da soggetti passivi d’imposta residenti, stabiliti o
identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che
abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi
attribuito dalla Repubblica di San Marino, riportano il numero
identificativo del cessionario sammarinese e sono trasmesse dal SDI
all’ufficio tributario di San Marino (ufficio tributario), il quale,
una volta verificato il regolare assolvimento dell’imposta
sull’importazione, convalida la regolarita’ della fattura e comunica
l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle
entrate attraverso apposito canale telematico.
2. L’operatore economico italiano visualizza telematicamente
l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San
Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
3. Se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura,
l’ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarita’,
l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette
nota di variazione, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza il pagamento di
sanzioni e interessi.
Operazioni attive con operatori di San Marino
I soggetti passivi IVA italiani che intraprendono operazioni commerciali con operatori di San Marino sono obbligati ad emettere fattura elettronica, esclusi i forfettari con ricavi/compensi < 25.000 nel 2021.
La fattura dovrà essere emessa negli stessi termini di quelli previsti nei confronti di soggetti italiani, dovrà riportare il numero identificativo del cessionario sanmarinese, il codice destinatario l’ufficio tributario della Repubblica di San Marino “2R4GTO8”, la natura N 3.3 e si dovrà utilizzare il tipo documento TD24.
Vedi : GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO
Operazioni passive con operatori di San Marino
Le fatture emesse da operatori di San Marino verso soggetti passivi italiani devono essere emesse in formato elettronico e gli istessi potranno:
- non esporre l’IVA, nel qual caso l’imposta sarà assolta dal cessionario italiano con il meccanismo del reverse charge;
- esporre l’imposta in fattura; in questo caso l’IVA riscossa dovrà essere versata dall’operatore Sammarinese all’ufficio tributario di San Marino.
Nelle operazioni passive senza addebito d’imposta, l’integrazione ai sensi dell’art. 17, comma 2 DPR 633/1972 deve obbligatoriamente essere effettuata dal 1° luglio 2022 in modalità elettronica con i seguenti documenti:
- TD17 (Integrazione/Autofattura) per acquisto di servizi;
- TD19 (Integrazione/Autofattura) per acquisto di beni.
Nelle operazioni passive con addebito dell’IVA, il cessionario, avendo ricevuto la fattura in formato elettronico tramite lo SDI, non ha nessun obbligo ai fini dell’esterometro, ma dovrà accertarsi che il documento sia presente sul portale “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate prima di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta (art.7 DM e Provv. Agenzia delle Entrate n. 211273/2021)
Dal 1° ottobre 2022 per le operazioni passive con addebito d’imposta in caso di ricezione di una fattura cartacea con addebito d’imposta (emessa per esempio da un forfettario Sammarinese) l’integrazione dovrà essere effettuata con il documento TD28.
Nel documento occorre indicare nei campi:
- IDPaese – SM (in caso contrario il sistema rileva un errore 00473);
- IDFiscaleIVA – quella del cedente:
- data – la data di effettuazione dell’operazione = la data della fattura cartacea;
- il numero della fattura cartacea;
- l’imponibile e l’imposta italiana, (eventualmente la natura di non imponibilità) come esposta nella fattura cartacea.
Quindi riepilogando, a partire dal 1° ottobre 2022:
- in caso di ricezione di fatture da operatori di San Marino senza IVA in formato cartaceo o elettronico si procede con l’invio di un documento TD17 o TD19. Tale invio assolve all’obbligo:
- di integrazione ai soli fini IVA nel caso di fattura elettronica;
- ai fini dell’esterometro e dell’integrazione ai fini IVA in caso di fattura cartacea;
- in caso di ricezione di fatture da operatori di San Marino in formato cartaceo con IVA si procede ad inviare un documento di tipo TD28. Tale invio assolve all’obbligo dell’esterometro.
A questo proposito può essere utile consultare la pagina del sito della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio della Repubblica di San Marino: “Testi normativi relativi all’interscambio di beni Italia – San Marino”
Il 26 maggio 2021è stato sottoscritto il nuovo accordo d’interscambio di beni Italia – San Marino .
Con il Decreto Delegato 20 settembre 2021 n.163 (Ratifica Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.148 – Della fattura elettronica nell’interscambio di beni e servizi con l’Italia;) sono state disciplinate per gli operatori di San Marino le regole della fatturazione elettronica aggiornando le disposizioni interne per le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra San Marino e l’Italia. Le regole tecniche e procedurali per la formazione, l’emissione, la trasmissione e la ricezione da parte degli operatori economici sammarinesi della fattura in formato elettronico nell’interscambio di beni e servizi con l’Italia sono invece disciplinate dal Regolamento 8 settembre 2021 n.14 (Regole tecniche e procedurali per la formazione, l’emissione, la trasmissione e la ricezione da parte degli operatori economici sammarinesi della fattura in formato elettronico).
Vedi:
- Allegato A al Regolamento 8 settembre 2021 n.14 – Specifiche tecniche della fattura elettronica nell’interscambio di beni e servizi con l’Italia
- Allegato B al Regolamento 8 settembre 2021 n.14 – Modalità di trasmissione, ricezione e presentazione all’Ufficio Tributario delle fatture elettroniche nell’interscambio di beni e servizi con l’Italia ai ai fini dell’assolvimento degli obblighi fiscali vigenti
Con Decreto Delegato 5 agosto n.147 sono state emanate le nuove disposizioni nella disciplina dell’interscambio di beni tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana – modifiche alla Legge 21 dicembre 1993 n.134, ratificato in data 14/09/2021 con Delibera di Ratifica n.10 “Ratifica Decreto Delegato n.147 dell’anno 2021”
Con Circolare dell’Ufficio Tributario di San Marino prot.n. 92466/2021 del 31 agosto 2021 – Comunicazione codice destinatario utile ai fini della trasmissione delle fatture elettroniche è stato individuato il codice destinatario che dovrà essere comunicato preventivamente dai clienti sanmarinesi alle controparti per l’utilizzo dal 1° ottobre 2021: 2 R 4 G T O 8.
Le comunicazioni dell’Ufficio Tributario relative alle fatture elettroniche passive, indirizzate all’operatore economico sammarinese o al soggetto delegato ove nominato, sono trasmesse per via telematica al domicilio digitale, obbligatoriamente eletto ai sensi dell’art. 22 della Legge 31 ottobre 2018 n.137 e successive modifiche.