Archivi categoria: La cartolarizzazione dei crediti

La cartolarizzazione dei crediti – Normativa Unionale ed Italiana


Top

Cos’è la Cartolarizzazione dei crediti 

La cartolarizzazione ( securization) è un’operazione finanziaria, di origine anglosassone, che consistente nella cessione a titolo oneroso (pro-soluto) di uno o più crediti pecuniari (di solito vantati nei confronti di un mutuatario (borrower)) da parte di un creditore (ente cedente (originator)), per esempio una banca, ad una  società di cartolarizzazione (società veicolo (Special Purpose Vehicle (SPV)) che, al fine di pagarne il prezzo di acquisto, emette dei titoli obbligazionari, traducendo così di fatto il debito in obbligazioni (in carta)  destinati ad essere collocati presso investitori (investors), e provvede alla riscossione dei crediti ceduti, destinando le somme incassate dai debitori dei crediti pecuniari originari (borrowers) agli investitori (portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti).

Di fatto, con la cartolarizzazione il rischio relativo al credito viene trasferito dall’originator (che cede il credito pro-soluto (cessione pro-soluto, dall’omonimo termine latino che significa “pagato”, nella quale il cedente, vale a dire il soggetto che cede il credito verso terzi, non sarà più responsabile di eventuali inadempienze future relative al credito stesso))  agli investitori, titolari delle obbligazioni emesse dalla società di cartolarizzazione (società veicolo (Special Purpose Vehicle (SPV)), società veicolo perché come si vede, è un semplice tramite del trasferimento del rischio dall’originator (che cede il credito)  agli investitori)).

La  società di cartolarizzazione (società veicolo (Special Purpose Vehicle (SPV)) non può essere qualificata come vera e propria cessionaria dei crediti, in quanto emette i titoli per finanziare l’acquisto dei crediti.

La  società di cartolarizzazione (società veicolo (Special Purpose Vehicle (SPV)) è un soggetto che,  svolgendo un’attività di creazione di un nuovo bene (le obbligazioni), si interpone tra il creditore originario cedente (originator –  cedente) e gli investors (sottoscrittori dei titoli), rappresenta, appunto, il veicolo grazie al quale i crediti transitano dagli  originators (cedenti) agli investors (sottoscrittori dei titoli).

Quindi, i vantaggi che il creditore (ente cedente (originator)) ottiene con la cartolarizzazione sono:

  1. trasferire il rischio derivante dal credito, per il tramite della  società di cartolarizzazione  (società veicolo (SPV)), agli investitori, titolari delle obbligazioni emesse dalla società di cartolarizzazione; 
  2. smobilizza i cediti, che fuoriescono dal suo patrimonio a fronte dell’ottenimento di immediata disponibilità economica, fornita dagli investitori,  sottoscrittori degli strumenti finanziari offerti loro dalla società di cartolarizzazione (società veicolo (Special Purpose Vehicle (SPV)), che si interpone fra gli originali creditori e gli investitori. trasformando attività per definizione non liquide (come i mutui) in attività liquide.

Top

Come avviene la cartolarizzazione dei crediti

Ricapitolando, nella cartolarizzazione

  1. un soggetto (ente cedente), denominato originator (ad esempio  una banca che concede mutui), raccoglie sul mercato un certo numero di crediti (ad esempio  mutui);
  2. l’originator (cedente), successivamente (spogliandosi del diritto alla restituzione del capitale e degli interessi del mutuo) trasferisce, ottenendo il corrispettivo in denaro,  i crediti a una società di cartolarizzazione (società veicolo (Special Purpose Vehicle (SPV));
  3.  i crediti entrano nella  disponibilità della società di cartolarizzazione (società veicolo (SPV));
  4. da questo momento in poi la società di cartolarizzazione (società veicolo (SPV)), divenuta titolare dei crediti, riceverà i pagamenti per gli interessi e per la restituzione del capitale, effettuati dai debitori (ad esempio i mutuatari che hanno sottoscritto i mutui);
  5. la  società di cartolarizzazione (società veicolo (SPV)), per finanziarsi, emetterà obbligazioni che vengono sottoscritte da investitori;
  6. gli interessi pagati  dai debitori dei finanziamenti sottostanti, all’origine dell’operazione finanziaria, serviranno alla società di cartolarizzazione (società veicolo (SPV)) per pagare gli interessi passivi dovuti agli investitori sottoscrittori delle  obbligazioni.

Le obbligazioni emesse dalla società di cartolarizzazione (società veicolo (SPV)) sono strutturate in tranche, ed ad ognuna di esse viene attribuito un rating (normalmente dalla AAA alla BB).
Le tranche, ordinate a partire dalla meno rischiosa, che di conseguenza coincide con la meno redditizia,  si possono distinguere in:

  • tranche senior
  • tranche mezzanine
  • tranche equity

Il pagamento delle tranche avviene a cascata, ossia vengono pagate prima di tutto le tranche meno rischiose (senior) e successivamente le tranche più rischiose (mezzanine ed equity).

Top

Normativa sulla cartolarizzazione dei crediti dell’Unione Europea ed italiana 

La cartolarizzazione dei crediti è  disciplinata

Top

La “cartolarizzazione”“securitisation”

La lettera a) del secondo comma dell’Art. 4-septies.2 (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e
standardizzate)
introdotto dall’Articolo 1 del Decreto legislativo del 03/08/2022 n. 131, nel Decreto legislativo del 24/02/1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), definisce “cartolarizzazione”“securitisation”: l’operazione o lo schema di cui all’articolo 2, numero 1) del Regolamento (UE) 2017/2402:
l’operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un’esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti, avente tutte le seguenti caratteristiche:

a) i pagamenti effettuati nell’ambito dell’operazione o dello schema dipendono dalla performance dell’esposizione o del portafoglio di esposizioni;
b) la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell’operazione o dello schema;
c) l’operazione o lo schema non crea esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche elencate all’articolo 147, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.”

Top

Società veicolo per la cartolarizzazione – Securitisation Special Purpose Entity o “SSPE”
L’articolo 2, numero 2) del Regolamento (UE) 2017/2402, richiamato dalla lettera b) del secondo comma dell’Art. 4-septies.2 del Decreto legislativo del 24/02/1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), definisce la società di cartolarizzazione (società veicolo (Special Purpose Vehicle (SPV)) – “securitisation special purpose entity’”or “SSPE” –
«società veicolo per la cartolarizzazione» o «SSPE» come : “una società, un trust o un altro soggetto, diversi dal cedente o promotore, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione di tale obiettivo, la cui struttura è volta a isolare le obbligazioni della SSPE da quelle del cedente (Originator).
I requisiti per una “società veicolo per la cartolarizzazione” sono stabiliti dall’Art. 4 del Regolamento (UE) 2017/2402 e per quanto attiene la normativa italiana dall’Art. 3 (Società per la cartolarizzazione dei crediti) della Legge del 30/04/1999 n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti),
L’Art. 4 del Regolamento (UE) 2017/2402 stabilisce dei limiti per quanto attiene la sede legale della “società veicolo per la cartolarizzazione” in determinati Stati (ad esempio,  inseriti nell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo o nell’allegato I o nell’allegato II dell’elenco dell’UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali ….).
L’Art. 3 (Società per la cartolarizzazione dei crediti) della Legge del 30/04/1999 n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), tra l’altro, al comma 1, ribadisce che la Società per la cartolarizzazione dei crediti deve avere  per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti.
Il comma 3 dell’art. 3 della Legge del 30/04/1999 n. 130 stabilisce che le Società per la cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1 si costituiscono in forma di società di capitali.

Top

Originator (cedente)

L’articolo 2
, numero 3) del Regolamento (UE) 2017/2402 definisce originator (cedente), richiamato dalla lettera c) del secondo comma dell’Art. 4-septies.2 del Decreto legislativo del 24/02/1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria),come : “

“un soggetto che:

a) in prima persona o per il tramite di soggetti connessi, direttamente o indirettamente, ha partecipato al contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore che originano le esposizioni cartolarizzate; o

b) acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e successivamente le cartolarizza”

Top

Investor

Il punto 11) dell’art. 2 dell’articolo 2, del Regolamento (UE) 2017/2402 definisce ‘investor’  – «investitore» : la persona fisica o giuridica che detiene una posizione verso una cartolarizzazione.

Il punto 12) dell’art. 2 dell’articolo 2, richiamato dalla lettera e) del secondo comma dell’Art. 4-septies.2 del Decreto legislativo del 24/02/1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), del Regolamento (UE) 2017/2402 definisce l‘‘institutional investor’ – «investitore istituzionale».

Top

Vigilanza

L’art. 5 del Regolamento (UE) 2017/2402 stabilisce gli Obblighi di due diligence per gli investitori istituzionali

Il primo comma dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2017/2402 designa le autorità competenti,  in base ai poteri conferiti loro dal pertinente atto giuridico, che vigilano sull’adempimento degli obblighi stabiliti dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2017/2402:

a) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione: l’autorità competente designata a norma dell’articolo 13, punto 10), della direttiva 2009/138/CE;
b) per i gestori di fondi di investimento alternativi: l’autorità competente responsabile designata a norma dell’articolo 44 della direttiva 2011/61/UE;
c) per gli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e le società di gestione di OICVM: l’autorità competente designata a norma dell’articolo 97 della direttiva 2009/65/CE;
d) per gli enti pensionistici aziendali o professionali: l’autorità competente designata a norma dell’articolo 6, lettera g), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 );
e) per gli enti creditizi o imprese di investimento: l’autorità competente designata a norma dell’articolo 4 della direttiva 2013/36/UE, tra cui la BCE per quanto riguarda i compiti specifici ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013.

 

Il primo comma dell’Art. 4-septies.2 del Decreto legislativo del 24/02/1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) stabilisce che le autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2402,  secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dall’articolo, sono:

la Banca d’Italia (conformemente a quanto disposto dal comma 3);

l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);  (conformemente a quanto disposto dal comma 4)

la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP);(conformemente a quanto disposto dal comma 5)

la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa(CONSOB) (conformemente a quanto disposto dal comma 6).

Top

Struttura Regolamento (UE) 2017/2402

Nell’attuale struttura il Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 così si compone:

  • CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
    Articolo 1
    Oggetto e ambito di applicazione
    Articolo 2
    Definizioni
    Articolo 3
    Vendita di cartolarizzazioni a clienti al dettaglio
    Articolo 4
    Requisiti per le SSPE
  • CAPO 2 – DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE CARTOLARIZZAZIONI
    Articolo 5
    Obblighi di due diligence per gli investitori istituzionali
    Articolo 6
    Mantenimento del rischio
    Articolo 7
    Obblighi di trasparenza per cedenti, promotori e SSPE
    Articolo 8
    Articolo 9
    Criteri di concessione di crediti
  • CAPO 3 – CONDIZIONI E PROCEDURE DI REGISTRAZIONE DEI REPERTORI DI DATI SULLE CARTOLARIZZAZIONI
    Articolo 10
    Registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni
    Articolo 11
    Notifica e consultazione delle autorità competenti prima della registrazione o dell’estensione della registrazione
    Articolo 12
    Esame della domanda
    Articolo 13
    Notifica della decisione dell’ESMA relativa alla registrazione o all’estensione della registrazione
    Articolo 14
    Poteri dell»ESMA
    Articolo 15
    Revoca della registrazione
    Articolo 16
    Contributi per le attività di vigilanza
  • CAPO 4 – CARTOLARIZZAZIONE SEMPLICE, TRASPARENTE E STANDARDIZZATA
    Articolo 18
    Uso della denominazione «cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata»
  • SEZIONE 1 – Requisiti per cartolarizzazioni tradizionali non ABCP semplici, trasparenti e standardizzate
    Articolo 19
    Cartolarizzazioni tradizionali non ABCP semplici, trasparenti e standardizzate
    Articolo 20
    Requisiti di semplicità
    Articolo 21
    Requisiti di standardizzazione
    Articolo 22
    Requisiti di trasparenza
  • SEZIONE 2 – Requisiti per la cartolarizzazione ABCP semplice, trasparente e standardizzata
    Articolo 23
    Cartolarizzazione ABCP semplice, trasparente e standardizzata
    Articolo 24
    Requisiti a livello di operazione
    Articolo 25
    Promotore di un programma ABCP
    Articolo 26
    Requisiti a livello di programma
  • SEZIONE 2 bis – Requisiti per la cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata nel bilancio
    Articolo 26 bis
    Cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata nel bilancio
    Articolo 26 ter
    Requisiti di semplicità
    Articolo 26 quarter
    Requisiti di standardizzazione
    Articolo 26 quinquies
    Requisiti di trasparenza
    Articolo 26 sexies
    Requisiti concernenti l’accordo sulla protezione del credito, l’agente terzo verificatore e il margine positivo sinteti
  • SEZIONE 3 – Notifica STS
    Articolo 27
    Requisiti di notifica STS
    Articolo 28
    Verifica della conformità STS da parte di terzi
  • CAPO 5 – VIGILANZA
    Articolo 29
    Designazione delle autorità competenti
    Articolo 30
    Poteri delle autorità competenti
    Articolo 31
    Vigilanza macroprudenziale del mercato delle cartolarizzazioni
    Articolo 32
    Sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi
    Articolo 33
    Esercizio del potere  d’imporre  sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi
    Articolo 34
    Sanzioni penali
    Articolo 35
    Obblighi di notifica
    Articolo 36
    Cooperazione tra autorità competenti e AEV
    Articolo 37
    Pubblicazione delle sanzioni amministrative
  • CAPO 6 – MODIFICHE
    Articolo 38
    Modifica della direttiva 2009/65/CE
    Articolo 39
    Modifica della direttiva 2009/138/CE
    Articolo 40
    Modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009
    Articolo 41
    Modifica della direttiva 2011/61/UE
    Articolo 42
    Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012
    Articolo 43
    Disposizioni transitorie
    Articolo 43 bis
    Disposizioni transitorie per le cartolarizzazioni STS nel bilancio
    Articolo 44
    Relazioni
    Articolo 45 bis
    Sviluppo di un quadro per le cartolarizzazioni sostenibili
    Articolo 46
    Riesame
    Articolo 47
    Esercizio della delega
    Articolo 48
    Entrata in vigore

Top

Struttura Legge del 30/04/1999 n. 130

Nell’attuale struttura la Legge del 30/04/1999 n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) così si compone:

  • TITOLO I CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
    Articolo 1
    Ambito di applicazione e definizioni
    In vigore dal 01/01/2021
    Articolo 2
    Programma dell’operazione
    In vigore dal 24/06/2017
    Articolo 3
    Societa’ per la cartolarizzazione dei crediti.
    In vigore dal 25/06/2014
    Articolo 4
    Modalita’ ed efficacia della cessione.
    In vigore dal 01/03/2020
    Articolo 5
    Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati.
    In vigore dal 25/06/2014
    Articolo 6
    Disposizioni fiscali e di bilancio
    In vigore dal 29/05/1999
    Articolo 7
    Altre operazioni.
    In vigore dal 01/05/2019
    Articolo 7 semel
    Art. 7.1 (Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari).
    In vigore dal 01/01/2020
    Articolo 7 semel .2
    Art. 7.2 (Cartolarizzazioni Immobiliari e di beni mobili registrati)
    In vigore dal 01/05/2019
    Articolo 7 bis
    Obbligazioni bancarie garantite.
    In vigore dal 30/06/2019 al 15/12/2021
    Articolo 7 ter
    Norme applicabili.
    In vigore dal 19/09/2010 al 15/12/2021
    Articolo 7 quater
    Art. 7-quater. Cessione di ulteriori crediti e titoli.
    In vigore dal 15/04/2016 al 15/12/2021
  • TITOLO I. BIS CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
    • CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
      Articolo 7 quinquies
      Art. 7-quinquies Definizioni
      In vigore dal 15/12/2021
      Articolo 7 sexies
      Art. 7-sexies Ambito di applicazione
      In vigore dal 15/12/2021
      Articolo 7 septies
      Art. 7-septies Societa’ cessionaria
      In vigore dal 15/12/2021
      Articolo 7 octies
      Art. 7-octies Patrimonio separato
      In vigore dal 15/12/2021
    • CAPO II ATTIVI IDONEI
      Articolo 7 novies
      Art. 7-novies Attivi idonei
      In vigore dal 15/12/2021
      Articolo 7 decies
      Art. 7-decies Contratti derivati
      In vigore dal 15/12/2021
    • CAPO III REQUISITI DI COPERTURA E LIQUIDITÀ
      Articolo 7 undecies
      Art. 7-undecies Requisiti di copertura
      In vigore dal 15/12/2021
      Articolo 7 duodecies
      Art. 7-duodecies Requisito per la riserva di liquidita’
      In vigore dal 15/12/2021
      Articolo 7 ter decies
      Art. 7-terdecies Scadenze estensibili
      In vigore dal 15/12/2021
    • CAPO IV OBBLIGHI DELLA BANCA EMITTENTE E DELLA SOCIETÀ CESSIONARIA
      Articolo 7 quater decies
      Art. 7-quaterdecies Garanzia della societa’ cessionaria
      In vigore dal 15/12/2021
      Articolo 7 quinquies decies
      Art. 7-quinquiesdecies Garanzia della banca emittente sui contratti derivati
      In vigore dal 15/12/2021
      Articolo 7 sexies decies
      Art. 7-sexiesdecies Societa’ di controllo dell’aggregato di copertura
      In vigore dal 15/12/2021
      Articolo 7 septies decies
      Art. 7-septiesdecies Informativa al pubblico
      In vigore dal 15/12/2021
    • CAPO V VIGILANZA SULL’EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE
      Articolo 7 duodevicies
      Art. 7-octiesdecies Vigilanza
      In vigore dal 15/12/2021
      Articolo 7 undevicies
      Art. 7-noviesdecies Autorizzazione del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite
      In vigore dal 15/12/2021
      Articolo 7 vicies
      Art. 7-vicies Collaborazione tra autorita’
      In vigore dal 15/12/2021
      Articolo 7 semel et vicies
      Art. 7-viciessemel Disciplina e procedura sanzionatoria
      In vigore dal 15/12/2021
    • CAPO VI MARCHIO
      Articolo 7 bis et vicies
      Art. 7-viciesbis Marchio
      In vigore dal 15/12/2021
    • CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI
      Articolo 7 ter et vicies
      Art. 7-viciester Disposizioni fiscali
      In vigore dal 15/12/2021
    • CAPO VIII OBBLIGAZIONI BANCARIE COLLATERALI
      Articolo 7 quater et vicies
      Art. 7-viciesquater Cessione di ulteriori crediti e titoli
      In vigore dal 15/12/2021

 

Top