Cos’è la Cartolarizzazione dei crediti
La cartolarizzazione ( securization) è un’operazione finanziaria, di origine anglosassone, che consistente nella cessione a titolo oneroso (pro-soluto) di uno o più crediti pecuniari (di solito vantati nei confronti di un mutuatario (borrower)) da parte di un creditore (ente cedente (originator)), per esempio una banca, ad una società di cartolarizzazione (società veicolo (Special Purpose Vehicle (SPV)) che, al fine di pagarne il prezzo di acquisto, emette dei titoli obbligazionari, traducendo così di fatto il debito in obbligazioni (in carta) destinati ad essere collocati presso investitori (investors), e provvede alla riscossione dei crediti ceduti, destinando le somme incassate dai debitori dei crediti pecuniari originari (borrowers) agli investitori (portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti).
Di fatto, con la cartolarizzazione il rischio relativo al credito viene trasferito dall’originator (che cede il credito pro-soluto (cessione pro-soluto, dall’omonimo termine latino che significa “pagato”, nella quale il cedente, vale a dire il soggetto che cede il credito verso terzi, non sarà più responsabile di eventuali inadempienze future relative al credito stesso)) agli investitori, titolari delle obbligazioni emesse dalla società di cartolarizzazione (società veicolo (Special Purpose Vehicle (SPV)), società veicolo perché come si vede, è un semplice tramite del trasferimento del rischio dall’originator (che cede il credito) agli investitori)).
La società di cartolarizzazione (società veicolo (Special Purpose Vehicle (SPV)) non può essere qualificata come vera e propria cessionaria dei crediti, in quanto emette i titoli per finanziare l’acquisto dei crediti.
La società di cartolarizzazione (società veicolo (Special Purpose Vehicle (SPV)) è un soggetto che, svolgendo un’attività di creazione di un nuovo bene (le obbligazioni), si interpone tra il creditore originario cedente (originator – cedente) e gli investors (sottoscrittori dei titoli), rappresenta, appunto, il veicolo grazie al quale i crediti transitano dagli originators (cedenti) agli investors (sottoscrittori dei titoli).
Quindi, i vantaggi che il creditore (ente cedente (originator)) ottiene con la cartolarizzazione sono:
- trasferire il rischio derivante dal credito, per il tramite della società di cartolarizzazione (società veicolo (SPV)), agli investitori, titolari delle obbligazioni emesse dalla società di cartolarizzazione;
- smobilizza i cediti, che fuoriescono dal suo patrimonio a fronte dell’ottenimento di immediata disponibilità economica, fornita dagli investitori, sottoscrittori degli strumenti finanziari offerti loro dalla società di cartolarizzazione (società veicolo (Special Purpose Vehicle (SPV)), che si interpone fra gli originali creditori e gli investitori. trasformando attività per definizione non liquide (come i mutui) in attività liquide.
Come avviene la cartolarizzazione dei crediti
Ricapitolando, nella cartolarizzazione
- un soggetto (ente cedente), denominato originator (ad esempio una banca che concede mutui), raccoglie sul mercato un certo numero di crediti (ad esempio mutui);
- l’originator (cedente), successivamente (spogliandosi del diritto alla restituzione del capitale e degli interessi del mutuo) trasferisce, ottenendo il corrispettivo in denaro, i crediti a una società di cartolarizzazione (società veicolo (Special Purpose Vehicle (SPV));
- i crediti entrano nella disponibilità della società di cartolarizzazione (società veicolo (SPV));
- da questo momento in poi la società di cartolarizzazione (società veicolo (SPV)), divenuta titolare dei crediti, riceverà i pagamenti per gli interessi e per la restituzione del capitale, effettuati dai debitori (ad esempio i mutuatari che hanno sottoscritto i mutui);
- la società di cartolarizzazione (società veicolo (SPV)), per finanziarsi, emetterà obbligazioni che vengono sottoscritte da investitori;
- gli interessi pagati dai debitori dei finanziamenti sottostanti, all’origine dell’operazione finanziaria, serviranno alla società di cartolarizzazione (società veicolo (SPV)) per pagare gli interessi passivi dovuti agli investitori sottoscrittori delle obbligazioni.
Le obbligazioni emesse dalla società di cartolarizzazione (società veicolo (SPV)) sono strutturate in tranche, ed ad ognuna di esse viene attribuito un rating (normalmente dalla AAA alla BB).
Le tranche, ordinate a partire dalla meno rischiosa, che di conseguenza coincide con la meno redditizia, si possono distinguere in:
- tranche senior
- tranche mezzanine
- tranche equity
Il pagamento delle tranche avviene a cascata, ossia vengono pagate prima di tutto le tranche meno rischiose (senior) e successivamente le tranche più rischiose (mezzanine ed equity).
Normativa sulla cartolarizzazione dei crediti dell’Unione Europea ed italiana
La cartolarizzazione dei crediti è disciplinata
- nell’ambito dell’Unione Europea dal Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 (che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione (securitization), instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012) modificato dal Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021 (che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19) (vedi: versione consolidata, current consolidated version: 09/04/2021)
- nel nostro ordinamento, disciplinata
- dal Decreto legislativo del 24/02/1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) in ultimo modificato in merito dal Decreto Legislativo del 3 agosto 2022, n. 131 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.)
- dalla Legge del 30/04/1999 n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), modificata varie volte, in ultimo dal Decreto legislativo del 05/11/2021 n. 190 (Disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130)
La “cartolarizzazione” – “securitisation”
La lettera a) del secondo comma dell’Art. 4-septies.2 (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e
standardizzate) introdotto dall’Articolo 1 del Decreto legislativo del 03/08/2022 n. 131, nel Decreto legislativo del 24/02/1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), definisce “cartolarizzazione” – “securitisation”: l’operazione o lo schema di cui all’articolo 2, numero 1) del Regolamento (UE) 2017/2402:
“l’operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un’esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti, avente tutte le seguenti caratteristiche:
«società veicolo per la cartolarizzazione» o «SSPE» come : “una società, un trust o un altro soggetto, diversi dal cedente o promotore, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione di tale obiettivo, la cui struttura è volta a isolare le obbligazioni della SSPE da quelle del cedente (Originator).“
L’articolo 2, numero 3) del Regolamento (UE) 2017/2402 definisce originator (cedente), richiamato dalla lettera c) del secondo comma dell’Art. 4-septies.2 del Decreto legislativo del 24/02/1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria),come : “
“un soggetto che:
a) in prima persona o per il tramite di soggetti connessi, direttamente o indirettamente, ha partecipato al contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore che originano le esposizioni cartolarizzate; o
Investor
Il punto 11) dell’art. 2 dell’articolo 2, del Regolamento (UE) 2017/2402 definisce ‘investor’ – «investitore» : la persona fisica o giuridica che detiene una posizione verso una cartolarizzazione.
Il punto 12) dell’art. 2 dell’articolo 2, richiamato dalla lettera e) del secondo comma dell’Art. 4-septies.2 del Decreto legislativo del 24/02/1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), del Regolamento (UE) 2017/2402 definisce l‘‘institutional investor’ – «investitore istituzionale».
Vigilanza
L’art. 5 del Regolamento (UE) 2017/2402 stabilisce gli Obblighi di due diligence per gli investitori istituzionali
Il primo comma dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2017/2402 designa le autorità competenti, in base ai poteri conferiti loro dal pertinente atto giuridico, che vigilano sull’adempimento degli obblighi stabiliti dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2017/2402:
Il primo comma dell’Art. 4-septies.2 del Decreto legislativo del 24/02/1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) stabilisce che le autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2402, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dall’articolo, sono:
la Banca d’Italia (conformemente a quanto disposto dal comma 3);
l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS); (conformemente a quanto disposto dal comma 4)
la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP);(conformemente a quanto disposto dal comma 5)
la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa(CONSOB) (conformemente a quanto disposto dal comma 6).
Struttura Regolamento (UE) 2017/2402
Nell’attuale struttura il Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 così si compone:
- CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2
Definizioni
Articolo 3
Vendita di cartolarizzazioni a clienti al dettaglio
Articolo 4
Requisiti per le SSPE - CAPO 2 – DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE CARTOLARIZZAZIONI
Articolo 5
Obblighi di due diligence per gli investitori istituzionali
Articolo 6
Mantenimento del rischio
Articolo 7
Obblighi di trasparenza per cedenti, promotori e SSPE
Articolo 8
Articolo 9
Criteri di concessione di crediti - CAPO 3 – CONDIZIONI E PROCEDURE DI REGISTRAZIONE DEI REPERTORI DI DATI SULLE CARTOLARIZZAZIONI
Articolo 10
Registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni
Articolo 11
Notifica e consultazione delle autorità competenti prima della registrazione o dell’estensione della registrazione
Articolo 12
Esame della domanda
Articolo 13
Notifica della decisione dell’ESMA relativa alla registrazione o all’estensione della registrazione
Articolo 14
Poteri dell»ESMA
Articolo 15
Revoca della registrazione
Articolo 16
Contributi per le attività di vigilanza - CAPO 4 – CARTOLARIZZAZIONE SEMPLICE, TRASPARENTE E STANDARDIZZATA
Articolo 18
Uso della denominazione «cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata» - SEZIONE 1 – Requisiti per cartolarizzazioni tradizionali non ABCP semplici, trasparenti e standardizzate
Articolo 19
Cartolarizzazioni tradizionali non ABCP semplici, trasparenti e standardizzate
Articolo 20
Requisiti di semplicità
Articolo 21
Requisiti di standardizzazione
Articolo 22
Requisiti di trasparenza - SEZIONE 2 – Requisiti per la cartolarizzazione ABCP semplice, trasparente e standardizzata
Articolo 23
Cartolarizzazione ABCP semplice, trasparente e standardizzata
Articolo 24
Requisiti a livello di operazione
Articolo 25
Promotore di un programma ABCP
Articolo 26
Requisiti a livello di programma - SEZIONE 2 bis – Requisiti per la cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata nel bilancio
Articolo 26 bis
Cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata nel bilancio
Articolo 26 ter
Requisiti di semplicità
Articolo 26 quarter
Requisiti di standardizzazione
Articolo 26 quinquies
Requisiti di trasparenza
Articolo 26 sexies
Requisiti concernenti l’accordo sulla protezione del credito, l’agente terzo verificatore e il margine positivo sinteti - SEZIONE 3 – Notifica STS
Articolo 27
Requisiti di notifica STS
Articolo 28
Verifica della conformità STS da parte di terzi - CAPO 5 – VIGILANZA
Articolo 29
Designazione delle autorità competenti
Articolo 30
Poteri delle autorità competenti
Articolo 31
Vigilanza macroprudenziale del mercato delle cartolarizzazioni
Articolo 32
Sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi
Articolo 33
Esercizio del potere d’imporre sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi
Articolo 34
Sanzioni penali
Articolo 35
Obblighi di notifica
Articolo 36
Cooperazione tra autorità competenti e AEV
Articolo 37
Pubblicazione delle sanzioni amministrative - CAPO 6 – MODIFICHE
Articolo 38
Modifica della direttiva 2009/65/CE
Articolo 39
Modifica della direttiva 2009/138/CE
Articolo 40
Modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009
Articolo 41
Modifica della direttiva 2011/61/UE
Articolo 42
Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 43
Disposizioni transitorie
Articolo 43 bis
Disposizioni transitorie per le cartolarizzazioni STS nel bilancio
Articolo 44
Relazioni
Articolo 45 bis
Sviluppo di un quadro per le cartolarizzazioni sostenibili
Articolo 46
Riesame
Articolo 47
Esercizio della delega
Articolo 48
Entrata in vigore
Struttura Legge del 30/04/1999 n. 130
Nell’attuale struttura la Legge del 30/04/1999 n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) così si compone:
- TITOLO I CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
Articolo 1
Ambito di applicazione e definizioni
In vigore dal 01/01/2021
Articolo 2
Programma dell’operazione
In vigore dal 24/06/2017
Articolo 3
Societa’ per la cartolarizzazione dei crediti.
In vigore dal 25/06/2014
Articolo 4
Modalita’ ed efficacia della cessione.
In vigore dal 01/03/2020
Articolo 5
Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati.
In vigore dal 25/06/2014
Articolo 6
Disposizioni fiscali e di bilancio
In vigore dal 29/05/1999
Articolo 7
Altre operazioni.
In vigore dal 01/05/2019
Articolo 7 semel
Art. 7.1 (Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari).
In vigore dal 01/01/2020
Articolo 7 semel .2
Art. 7.2 (Cartolarizzazioni Immobiliari e di beni mobili registrati)
In vigore dal 01/05/2019
Articolo 7 bis
Obbligazioni bancarie garantite.
In vigore dal 30/06/2019 al 15/12/2021
Articolo 7 ter
Norme applicabili.
In vigore dal 19/09/2010 al 15/12/2021
Articolo 7 quater
Art. 7-quater. Cessione di ulteriori crediti e titoli.
In vigore dal 15/04/2016 al 15/12/2021 - TITOLO I. BIS CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
- CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 7 quinquies
Art. 7-quinquies Definizioni
In vigore dal 15/12/2021
Articolo 7 sexies
Art. 7-sexies Ambito di applicazione
In vigore dal 15/12/2021
Articolo 7 septies
Art. 7-septies Societa’ cessionaria
In vigore dal 15/12/2021
Articolo 7 octies
Art. 7-octies Patrimonio separato
In vigore dal 15/12/2021 - CAPO II ATTIVI IDONEI
Articolo 7 novies
Art. 7-novies Attivi idonei
In vigore dal 15/12/2021
Articolo 7 decies
Art. 7-decies Contratti derivati
In vigore dal 15/12/2021 - CAPO III REQUISITI DI COPERTURA E LIQUIDITÀ
Articolo 7 undecies
Art. 7-undecies Requisiti di copertura
In vigore dal 15/12/2021
Articolo 7 duodecies
Art. 7-duodecies Requisito per la riserva di liquidita’
In vigore dal 15/12/2021
Articolo 7 ter decies
Art. 7-terdecies Scadenze estensibili
In vigore dal 15/12/2021 - CAPO IV OBBLIGHI DELLA BANCA EMITTENTE E DELLA SOCIETÀ CESSIONARIA
Articolo 7 quater decies
Art. 7-quaterdecies Garanzia della societa’ cessionaria
In vigore dal 15/12/2021
Articolo 7 quinquies decies
Art. 7-quinquiesdecies Garanzia della banca emittente sui contratti derivati
In vigore dal 15/12/2021
Articolo 7 sexies decies
Art. 7-sexiesdecies Societa’ di controllo dell’aggregato di copertura
In vigore dal 15/12/2021
Articolo 7 septies decies
Art. 7-septiesdecies Informativa al pubblico
In vigore dal 15/12/2021 - CAPO V VIGILANZA SULL’EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE
Articolo 7 duodevicies
Art. 7-octiesdecies Vigilanza
In vigore dal 15/12/2021
Articolo 7 undevicies
Art. 7-noviesdecies Autorizzazione del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite
In vigore dal 15/12/2021
Articolo 7 vicies
Art. 7-vicies Collaborazione tra autorita’
In vigore dal 15/12/2021
Articolo 7 semel et vicies
Art. 7-viciessemel Disciplina e procedura sanzionatoria
In vigore dal 15/12/2021 - CAPO VI MARCHIO
Articolo 7 bis et vicies
Art. 7-viciesbis Marchio
In vigore dal 15/12/2021 - CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 7 ter et vicies
Art. 7-viciester Disposizioni fiscali
In vigore dal 15/12/2021 - CAPO VIII OBBLIGAZIONI BANCARIE COLLATERALI
Articolo 7 quater et vicies
Art. 7-viciesquater Cessione di ulteriori crediti e titoli
In vigore dal 15/12/2021
- CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE