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Bulgaria – Fornitori di servizi di pagamento

In Bulgaria, ai sensi dell’art. 3 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento (ЗАКОН за платежните услуги и платежните системи) sono “Fornitori di servizi di pagamento”:

  1. le banche ai sensi della Legge sugli istituti di credito (ЗАКОН за кредитните институции);
  2. le società di moneta elettronica ai sensi della della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento (ЗАКОН за платежните услуги и платежните системи) ;
  3. gli istituti di pagamento ai sensi della della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento (ЗАКОН за платежните услуги и платежните системи) ;
  4. i fornitori di servizi di informazione contabile ai sensi della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento (ЗАКОН за платежните услуги и платежните системи) ;
  5. la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, quando non agiscono in qualità di autorità di politica monetaria o di organismi che esercitano funzioni di diritto pubblico.

Ai sensi dell’art. 4 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento (ЗАКОН за платежните услуги и платежните системи) sono “Servizi di pagamento”

  1.  servizi relativi al deposito di denaro contante su un conto di pagamento, nonché operazioni correlate alla gestione di un conto di pagamento;
  2. servizi relativi ai prelievi di contanti da un conto di pagamento, nonché alle relative operazioni di gestione del conto di pagamento;
  3. (modificato e integrato – SG, n. 64 del 2025) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
    (a) esecuzione di addebiti diretti, compresi gli addebiti diretti una tantum;
    b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o altri strumenti analoghi;
    c) esecuzione di bonifici, compresi gli ordini permanenti;
  1. esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi fanno parte di un credito concesso all’utente del servizio di pagamento:
    (a) esecuzione di addebiti diretti, compresi gli addebiti diretti una tantum;
    b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o altri strumenti analoghi;
    c) esecuzione di bonifici, compresi gli ordini permanenti;
  1. (modificato – SG, n. 64 del 2025) emettere strumenti di pagamento e/o accettare transazioni di pagamento;
  2. esecuzione di trasferimenti di denaro;
  3. servizi di disposizione di ordini di pagamento;
  4. servizi di informazione sui conti.