Doppia tassazione dei dividendi da titoli esteri percepiti da persona fisica

Ritenuta a titolo di imposta del 26% per la tassazione dei dividendi di fonte estera

Il sistema fiscale più utilizzato in tutto il mondo è noto come tassazione worldwidebasata sulla residenza. Questo sistema di tassazione è il più diffuso al mondo ed è applicato dalla maggioranza degli Stati europei e mondiali. La worldwide taxation stabilisce che tutti i residenti in un dato paese devono pagare le tasse su tutte le fonti di reddito, sia quelle che hanno origine nel territorio dello Stato che quelle originate fuori dal territorio dello Stato.

L’Italia è uno Stato che ha una tassazione che si basa sul “worldwide taxation principle“.

In contrasto con ciò, esiste un altro sistema fiscale diffuso principalmente nei paesi in via di sviluppo: la tassazione del reddito nello Stato della fonte (tassazione territoriale). Secondo la tassazione territoriale un soggetto fiscalmente residente paga le imposte solo sul reddito generato entro i confini del paese dove egli è residente.

Quando una persona fisica fiscalmente residente in Italia, percepisce redditi esteri, è tenuto a dichiararli nello Stato di residenza fiscale (Italia). Tuttavia, a seconda del tipo di reddito percepito, e a seconda della normativa fiscale applicata nello Stato di erogazione del reddito, è possibile che questi proventi debbano essere dichiarati anche in questo Stato. Questo fenomeno determina una doppia imposizione giuridica di uno stesso reddito. Questa situazione si manifesta quando il reddito viene sottoposto ad imposizione sia nello Stato della fonte che nello Stato di residenza fiscale del soggetto percettore.

La legge tributaria italiana prevede una Ritenuta a titolo di imposta del 26% per la tassazione sui dividendi di fonte estera se

  • l’impresa  non è  stabilita in un Paese a fiscalità privilegiata;
  • la partecipazione non è qualificata (Gli utili di fonte estera  qualora siano derivanti da partecipazioni non qualificate non possono essere assoggettati a tassazione ordinaria – Quadro RM, SEZIONE II-A);
  • partecipazione è qualificata, ma gli utili sono prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 Quadro RM, SEZIONE II-A.

Quindi in questi casi il reddito prodotto all’estero non concorre alla formazione del reddito imponibile.

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Base imponibile

Una considerazione particolare merita la diversa base imponibile su cui calcolare la tassazione sui dividendi esteri a seconda se al momento dell’incasso intervenga o no un intermediario finanziario residente.

Le fattispecie che possiamo avere sono le seguenti:

Ora è da tener presente che:

  • sa al momento dell’incasso interviene un intermediario residente:
    Ritenuta a titolo di imposta
    . L’articolo 27, commi 4, 4-bis e 5 del DPR n. 600/73, prevede l’assoggettamento dei dividendi esteri a ritenuta a titolo di imposta del 26%, da calcolarsi sui dividendi percepiti al netto delle ritenute subite nello Stato estero di residenza della società erogante: la base imponibile rappresenta il c.d. netto frontiera;
  • nel caso in cui l’incasso da parte dei soci avvenga senza l’intervento di un intermediario residente:
    l’articolo 18, comma 1, del DPR n 917/86stabilisce l’assoggettamento ad imposta sostitutiva  non facendo alcun riferimento al valore “netto frontieravalore al quale fa invece riferimento il comma 4-bis dell’articolo 27 del DPR n. 600/73 (4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero)
     Infatti nel Quadro RM, SEZIONE II-A – Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva, al rigo RM31, vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I), percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.
    Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (articolo 18 del DPR n 917/86)
    Le istruzioni relative alla dichiarazione dei redditi specificano che nella  colonna 3 del rigo RM31, va indicato l’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello stato estero in cui il reddito è stato prodotto.

Le istruzioni rilasciate nel 2020 per la dichiarazione dei redditi persone fisiche prevedevano al rigo RM12 la nuova colonna 5 dove avrebbe dovuto essere inserita “L’imposta pagata all’estero”, che avrebbe consentito di scomputare le imposte pagate all’estero sui dividendi esteri. Successivamente le istruzioni sono state modificate e la colonna 5 (ora del Rigo RM31) è diventata “credito IVCA” ovvero credito per l’imposta sul valore dei contratti assicurativi.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito con  Risposta n. 111 del 21/04/2020 ad un interpello   che i dividendi di provenienza estera incassati senza l’intervento di un intermediario residente (banca o fiduciaria italiana) debbono essere assoggettati a tassazione al lordo delle imposte assolte nello Stato estero, mentre gli stessi dividendi percepiti attraverso un intermediario residente vengono assoggettati a tassazione al netto delle imposte estere.

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“Netto frontiera”

Come abbiamo visto, una considerazione particolare merita la diversa base imponibile su cui calcolare la tassazione sui dividendi esteri a seconda se al momento dell’incasso

  • intervenga un intermediario finanziario residente (la base imponibile sarà il “netto frontiera”)

o

  • non intervenga un intermediario finanziario residente (la base imponibile sarà “al lordo di eventuali ritenute (Withholding taxs (WHT) subìte nello stato estero).

Infatti al valore “netto frontiera fa riferimento il comma 4-bis dell’articolo 27 del DPR n. 600/73 (4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero), ma non vi fa riferimento l’articolo 18, comma 1, del DPR n 917/86.

La Circolare n. 26/E del 16 giugno 2004 – Agenzia delle entrate – Dir. normativa e contenzioso IRES/2 – Il nuovo regime di tassazione dei dividendi – Chiarimenti – D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.  – Al paragrafo 3.2  -Utili di fonte estera e proventi equiparati percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa – afferma che la ritenuta in ingresso sui dividendi da soggetti non residenti a fronte di partecipazioni qualificate viene applicata sul valore netto frontiera.

Successivamente al paragrafo 4.3 si ribadisce l’assoggettamento alla ritenuta del valore “netto frontiera”.
In particolare: “ Determinazione della base di calcolo delle ritenute – 
…………………………
“E’ stato, inoltre, previsto che la ritenuta, sia a titolo d’imposta
sia a titolo d’acconto, si applica sul cosiddetto “netto frontiera” ossia
sull’importo dei dividendi al netto delle imposte applicate nello Stato
estero di residenza. ……………….
Al riguardo, si precisa che per “netto frontiera” si deve intendere
l’importo effettivamente corrisposto al beneficiario finale.
Pertanto, nell’eventualità’ che i dividendi abbiano scontato nel Paese
della fonte, sulla base della relativa normativa interna, un prelievo in
misura superiore rispetto all’aliquota prevista, ad esempio, dalla
Convenzione contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, la base
imponibile della ritenuta di cui al comma 4 dell’articolo 27 del D.P.R. n.
600 del 1973
 deve essere decurtata dell’intero importo delle imposte subite 
nello Stato estero.
Tuttavia, si fa presente che, in caso di utili relativi a partecipazioni non qualificate assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, qualora il contribuente ottenga dall’Autorità’ fiscale estera il recupero della differenza tra le imposte effettivamente subite e l’aliquota convenzionale, la predetta differenza deve essere assoggettata a tassazione in qualità’ di dividendo con le stesse modalità’ previste per gli utili di fonte estera (ritenuta da parte del sostituto d’imposta ovvero, dell’imposta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 18 del TUIR).
Nel caso, invece, di utili relativi a partecipazioni qualificate, gli stessi concorreranno alla formazione del reddito imponibile al lordo di tutte le  imposte estere eventualmente applicate, con la possibilità’ di scomputo della sola aliquota convenzionale mentre l’eventuale eccedenza non
potrà’ che essere richiesta all’Amministrazione fiscale dello Stato estero e
in caso di ottenimento non dovrà’ essere nuovamente assoggettata a
tassazione.”

Per “netto frontiera” si deve intendere, quindi, l’importo effettivamente corrisposto al beneficiario finale. 

Il valore “netto frontiera” dipende da due variabili:

  • la prima è l’aliquota della ritenuta che lo Stato estero è legittimato convenzionalmente a trattenere;
  • la seconda è l’aliquota di tassazione interna dello Stato estero che può superare la percentuale convenzionale.

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Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero

L’articolo 165 – Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, comma 1, del DPR n 917/86 stabilisce che:Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.”

Quindi, nei casi di cui sopra, le imposte  pagate all’estero a titolo definitivo su tali redditi non sono ammesse in detrazione in quanto il reddito prodotto all’estero non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Esistono convenzioni internazionali che prevedono per gli investitori non residenti una ritenuta d’acconto (Withholding tax (WHT))  sui dividendi. e rendono possibile chiedere il rimborso per la doppia tassazione.

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Corte di Cassazione – Credito d’imposta anche per i redditi assoggettati a imposta sostitutiva

La Corte di Cassazione in due sentenze:

si è espressa per  un superamento del sistema della doppia tassazione.

Nel “Principio di diritto” di cui al punto 1.7 delle RAGIONI DELLA DECISIONE della Sentenza della Corte di Cassazione Sez. Civile 5 Numero 25698 Anno 2022,  si ritiene che, non potendo il contribuente chiedere l’imposizione ordinaria, si deve considerare detraibile l’imposta sul reddito pagata in un Paese estero.

La suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 25698/2022 pubblicata il 1° settembre 2022 nell’esaminare la Convenzione Italia – Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito così si esprime

“L’art. 23, comma 3, della stessa Convenzione, dopo avere
previsto che l’Italia deve dedurre dalle imposte sul reddito, di cui all’art. 2, l’imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti (secondo periodo), al terzo periodo stabilisce che, «[t]uttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento dì reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana» (enfasi aggiunta).
1.4. Da tale disposizione pattizia si ricava a contrario che, qualora
l’assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta, come nell’ipotesi di cui all’art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, o mediante imposta sostitutiva, come nella fattispecie, del tutto sovrapponibile alla prima in ragione dell’identità di funzione, di cui all’art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, quando il contribuente sia una persona fisica, avvenga non «su richiesta del beneficiario deI reddito» ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l’imposizione ordinaria, l’imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti d’America si deve considerare detraibile.
1.5. Tale interpretazione trova conferma nella diversità del testo
vigente degli accordi bilaterali contro le doppie imposizioni conclusi con altri Paesi, secondo cui «nessuna detrazione sarà accordata ove
l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente,ai sensi della legislazione italiana» (enfasi aggiunta; art. 23, comma 2, quarto capoverso, della Convenzione tra Italia e Cipro, ratificata e resa esecutiva dalla legge 10 luglio 1982, n. 564; art. 22, comma 2, terzo capoverso, dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, ratificato e reso esecutivo dalla legge 2 maggio 1983, n. 304; punto 11 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell’Arabia Saudita, ratificato e reso esecutivo dalla legge 23 ottobre 2009, n. 159; art. 22, comma 2, quarto capoverso, della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, ratificata e resa esecutiva dalla legge 26 luglio 1978, n. 575; art. 12, comma 1, lett. a), secondo capoverso, dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco, ratificato e reso esecutivo dalla legge 1° dicembre 2016, n. 231);
1.6. Ed invero, in base ad una interpretazione conforme della
norma pattizia (prevalente) la locuzione «anche sui richiesta del
contribuente», che figura nel testo di tali accordi, conferma che quando l’Italia ha inteso negare il credito d’imposta non solo nei casi in cui l’assoggettamento dell’elemento di reddito a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta avvenga su richiesta del contribuente, ma anche nei casi in cui esso sia obbligatorio in base alla legge italiana, lo ha previsto espressamente.”

La  sentenza n. 25698/2022 della Suprema Corte prevede, nel caso di dividendi esteri e più in generale di proventi finanziari, la possibilità di ottenere il credito d’imposta per l’imposta pagata all’estero, sia su proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta che ad imposta sostitutiva, qualora con lo Stato estero sia in vigore una convenzione sulle doppie imposizioni che non escluda il diritto al credito d’imposta stesso.

Quindi in base alla sentenza n. 25698/2022 della Suprema Corte qualora l’assoggettamento a imposizione mediante  imposta sostitutiva di cui all’art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, quando il contribuente sia una persona fisica, avvenga non «su richiesta del beneficiario deI reddito» ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l’imposizione ordinaria, l’imposta sul reddito pagata nello Stato Estero si deve considerare detraibile.

Quindi, al fine di verificare la sussistenza al diritto al credito d’imposta si deve verificare con attenzione la relativa convenzione,  anche se nella maggior parte delle Convenzioni stipulate con l’Italia l’esclusione è collegata alla possibilità del contribuente di poter optare per regimi di tassazione diversi.

La Suprema Corte ha ribadito il suo orientamento con Sentenza della Corte di Cassazione Sez. Civile 5 Numero 10204 Anno 2024

Le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Verona (sentenza n. 423/2023, depositata il 29 luglio 2024) e della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siena (n.68 del 11/04/2024), fondate sul principio di diritto già espresso dalle due sentenze della Cassazione (25698/2022 e 10204/2024), hanno ribadito che i titoli di emittenti esteri non possono essere sottoposti a doppia tassazione.

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