La Bulgaria applica un sistema di tassazione mondiale del reddito (c.d. “worldwide taxation principle“) e i residenti sono tassati sul loro reddito mondiale.
Le società bulgare sono soggette ad un’imposta ad aliquota fissa del 10% sugli utili.
Secondo la legislazione della Bulgaria, le Holding (холдингово дружество) sono società di capitali che hanno l’obiettivo di assumere qualsiasi forma di partecipazione in altre società o di partecipare alla loro gestione.
Le società holding sono disciplinate dagli articoli dal 277 al 280 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН). Una definizione giuridica del termine è data dall’articolo 277, paragrafo 1, del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН) . In base a ciò, le società holding possono essere società per azioni , società per azioni o società a responsabilità limitata con lo scopo di partecipare sotto qualsiasi forma ad altre società o alla loro gestione.
Imposte societarie
– Normativa Unionale
L’Unione Europea, rispondendo all’esigenza, direttamente connessa al principio fondante di garantire la libera circolazione dei capitali all’interno del mercato comune e di non ostacolare la formazione di gruppi societari transfrontalieri, ha introdotto, per i gruppi di società di Stati membri diversi, disposizioni fiscali improntate alla massima neutralità fiscale, con l’obiettivo di eliminare la possibilità di doppia imposizione degli utili distribuiti in forma di dividendi dalle società figlie, stabilite in uno Stato membro, alle corrispondenti società madri, stabilite in un altro Stato membro, dovuta al simultaneo intervento di regimi tributari di due Stati differenti.
La Direttiva Comunità Europea del 23/07/1990 n. 435, nota come direttiva madre-figlia, poi rifusa nella Direttiva 2011/96/UE , disciplina la tassazione degli utili distribuiti nei casi in cui, all’interno di un gruppo societario, società madre e società figlia appartengano a differenti Stati membri dell’Unione Europea.
Effetti della Direttiva sono:
• escludere la tassazione nello Stato di residenza della società madre – art. 4 della Direttiva 2011/96/UE ;
• eliminare le ritenute in uscita da parte delle società figlie (ricorrendo i requisiti non vi è alcuna ritenuta alla fonte) – art. 5 della Direttiva 2011/96/UE ;
Quindi, se la controllata che paga i dividendi è residente in uno stato membro del SEE (UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) i dividendi ricevuti da una holding bulgara sono esenti da imposta.
– Normativa Nazionale – Reddito non riconosciuto ai fini fiscali
Quindi non sono riconosciuti ai fini fiscali i proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da parte di:
- Persone giuridiche bulgare;
- Persone giuridiche estere fiscalmente residenti in uno stato membro dell’Unione Europea;
- Persone giuridiche straniere residenti ai fini fiscali in un paese che aderisce all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
Invece, ai sensi della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), nel caso di dividendi distribuiti da persone giuridiche estere fiscalmente localizzate in Paesi al di fuori dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, il reddito da dividendi è tassato , come parte del risultato finanziario, in capo alla Holding bulgara (Flat Tax 10%).
In questo caso spetterà un credito d’imposta.
L’imposta trattenuta all’estero viene dedotta dall’imposta sulle società dovuta in Bulgaria con il metodo del credito d’imposta ordinario: l‘imposta trattenuta all’estero è determinata separatamente per ogni paese e per ogni tipo di reddito ed è limitata all’importo dell’imposta bulgara su tali profitti o redditi.
Ricapitolando
- in Bulgaria non ci sono imposte per le holdig per i proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da parte di:
- Persone giuridiche bulgare (Tasse 0%);
- Persone giuridiche estere fiscalmente residenti in uno stato membro dell’Unione Europea (Tasse 0%);
- Persone giuridiche straniere residenti ai fini fiscali in un paese che aderisce all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Tasse 0%).
- di contro, concorrono alla formazione del reddito fiscalmente rilevante della holdig bulgara i proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da parte di persone giuridiche estere fiscalmente localizzate in Paesi al di fuori dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (Tasse 10% e credito d’imposta).
Ritenuta d’acconto sui dividendi
In base all’art. 5 della Direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte.
Quindi la Holding bulgara non subirà alcuna ritenuta d’acconto sui dividendi da parte delle sue società figlie fiscalmente localizzate in Paesi dell’Unione Europea.
- fiscalmente localizzate in Paesi dell’Unione Europea
- fiscalmente localizzate in Bulgaria
- persone fisiche locali
- persone fisiche straniere
- soggetti giuridici esteri fiscalmente non residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in altro Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo.
Plusvalenze
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni di società controllate sono soggette all’aliquota forfettaria dell’imposta sul reddito delle società del 10%.
Compenso all’amministratore come strumento di pianificazione fiscale
Una soluzione fiscalmente allettante per i residenti nell’Unione Europea, soci di una Società in Bulgaria, è fissare un Compenso a loro stessi per l’attività di amministratore.
Un residente non bulgaro può diventare professionalmente attivo in Bulgaria (pensiamo al semplice caso dell’attività svolta da un amministratore estero di una holding bulgara) e ricevere un compenso (alto) per queste attività.
La Bulgaria ha stipulato trattati contro la doppia imposizione con gli altri Stati membri dell’Unione Europea (a questo proposito per es. vedi art. 14 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria) e, quindi, il Paese di residenza esenterà dal pagamento delle imposte questo reddito personale derivato da fonti bulgare (poiché le tasse (10%) sono già state pagate in Bulgaria).
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni
In base all’art. 14 (Membri dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali) della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali: “I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.”
Quindi I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente in Italia riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente in Bulgaria sono imponibili in in Bulgaria.
Questo compenso costituisce un costo fiscalmente deducibile per la società bulgara e il ricevente paga l’imposta sul reddito delle persone fisiche del 10%.
In altre parole, si trasforma parte del reddito d’impresa imponibile di una società bulgara in un costo deducibile e si consente a un residente di un Paese ad alta tassazione, come l’Italia, di pagare solo il 10% di imposta a livello personale.
Vedi in dettaglio: Compenso all’amministratore di una società bulgara come strumento di pianificazione fiscale
Contributi previdenziali
Per quanto attiene i contributi previdenziali l’Unione europea prevede regole comuni per tutelare i diritti previdenziali dei cittadini che si spostano all’interno dell’Europa.
Principio fondamentele è che si è coperti dalla legislazione di un paese alla volta, per cui i contributi vanno versati in un solo paese. La decisione sulla legislazione applicabile spetta agli enti previdenziali e non al cittadino interessato.
Il 1° maggio 2010 è entrata in vigore una nuova normativa sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).
L’art. 10 del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 stabilisce il Divieto di cumulo delle prestazioni
“Il presente regolamento non conferisce né mantiene, salvo disposizioni contrarie, il diritto a fruire di varie prestazioni di uguale natura relative ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.”
Secondo quanto previsto dall’art. 11, paragrafo 3, lettera a), del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004, una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro. Cioè. la regola fondamentale per determinare la legge applicabile è che le persone sono soggette alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio lavorano
L’art. 13 del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 stabilisce la legislazione dello Stato a cui è soggetto chi eserciti la sua attività in due o più Stati membri
“Esercizio di attività in due o più Stati membri
1. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure
b) alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.
2. La persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure
b) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.
3. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un’attività
subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.
4. Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un’attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui essa dipende.
5. Le persone di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai
sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l’insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l’insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione.”
Se si lavora in due o più paesi, si è assicurati nel paese di residenza se vi svolge una “parte sostanziale” dell’attività. Una “parte sostanziale” indica almeno il 25% del tuo orario di lavoro e/o della tua retribuzione, ma altri elementi possono essere rilevanti oltre alla tua situazione generale.
Per determinare se si svolgi una “parte sostanziale” dell’ttività nel paese di residenza, viene presa in considerazione anche la situazione futura ipotizzata nei successivi 12 mesi.
Se le istituzioni di Paesi diversi non riescono a concordare quale legislazione del Paese debba essere applicata alla tua situazione, le norme dell’UE assicurano che un’unica legislazione si applichi provvisoriamente.
Nel frattempo le istituzioni devono prendere una decisione. Se non riescono a raggiungere un accordo, possono passare attraverso una procedura di dialogo e conciliazione; il caso può essere portato davanti alla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per decidere.
Alla pagina web https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=en sono consultabili Le ultime versioni delle guide ai sistemi nazionali di sicurezza sociale
Il 3 luglio 2019 è entrato in vigore il sistema europeo EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information – Scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale) che prevede che gli scambi di dati tra gli enti previdenziali dei Paesi dell’Unione Europea avvengano per via telematica, attraverso i SED (Structured Electronic Documents – Documenti elettronici strutturati), inseriti all’interno di flussi di lavoro standardizzati (BUC – Business Use Cases).
Nella pagina web Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) sono reperibili regolamenti, accordi, pareri e documenti relativi al coordinamento delle misure di sicurezza sociale degli Stati membri UE ed extra-UE:
- Regolamento
- Accordi, accordi, contratti
- Manuali, opinioni, istruzioni
- Documenti, campioni, moduli
- Brexit e coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(Vedi: Coordinamento UE dei regimi di sicurezza sociale)
Se i contributi previdenziali diventano esigibili in Bulgaria si può sfruttare il vantaggio del sistema di previdenza sociale bulgaro che prevede che i contributi previdenziali da pagare sono limitati. In altre parole, i contributi previdenziali si calcolano sulla base di un reddito lavorativo mensile e annualmente viene fissato un limite di reddito oltre la cui soglia non si calcolano contributi.
Il Reddito massimo assicurativo per 2023 è di BGN 3.400.
Contratto di Gestione e Controllo (договор за управление и контрол (ДУК – DUK))
La maggior parte delle società è gestita e rappresentata da un dirigente (società a responsabilità limitata) o da un amministratore esecutivo (società per azioni). Supervisiona gli affari della società e attua le decisioni dei soci/azionisti. Tale persona è nominata al momento della costituzione della società e può essere successivamente sostituita.
Indipendentemente dal momento della nomina di una persona a dirigente o amministratore esecutivo, secondo la legge, il rapporto tra la società interessata e il rappresentante è regolato da un Contratto di Gestione, noto anche come Contratto di Gestione e Controllo (договор за управление и контрол (ДУК – DUK)).
Il contratto di gestione è una tipologia di contratto civile che regola per iscritto sia gli obblighi del rappresentante sia gli obblighi della società rappresentata.
Si tratta di un contratto di incarico che disciplina il rapporto tra due soggetti giuridici, non di un contratto di lavoro tra un dipendente e un datore di lavoro. Quanto sopra è stato confermato anche dall’Agenzia Nazionale delle Entrate. Il Contratto di Gestione e Controllo (договор за управление и контрол (ДУК – DUK)) non è un contratto di lavoro subordinato.
Il Contratto di Gestione e Controllo (договор за управление и контрол (ДУК – DUK)) è disciplinato dall’art. 141, par. 7 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)) sulle società a responsabilità limitata e nell’art. 241, par. 6 e dell‘art. 244, par. 7 per le società di capitali.
Quote di controllo di Società italiane – Prove a dimostrazione dell’effettiva attività svolta all’estero
Per una disamina non si può prescindere da un’attenta lettura dei commi 5-bis e 5-ter dell’art. 73 del T.U.I.R. introdotti dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223,(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale). art.35, commi 13 e 14, convertito, con modificazioni, nella l. 4.8.2006, n. 248.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 (a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;), se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5.
Il comma 5-bis con la dicitura “salvo prova contraria” introduce una sostanziale inversione dell’onere della prova sulla esistenza nel territorio dello Stato estero della sede dell’amministrazione di società il cui controllo risulti riconducibile, anche in via indiretta, a soggetti italiani.
Quindi , in sintesi, ai sensi del comma 5-bis la holding estera che detiene partecipazioni di controllo di società italiane si considera, salvo prova contraria, “esterovestita” se, in alternativa, siamo in presenza di una delle seguenti fattispecie:
- è controllata, anche indirettamente da soggetti residenti in Italia;
- è amministrata da soggetti residenti residenti in Italia.
Il comma 5-bis ha introdotto una presunzione relativa che il contribuente può superare, dimostrando che si tratti di una collocazione sostanziale e non puramente formale.
Dovrà essere il contribuente a portare prove a proprio favore per dimostrare l’effettiva attività svolta all’estero e che che trattasi di una collocazione sostanziale e non puramente formale.
Quindi, nel caso in cui, poi, che la Holding bulgara detenga quote di controllo di una società italiana, nei casi previsti dal comma 5-bis dellìart. 73 del TUIR si dovrà poter dimostrare che si tratta di una collocazione sostanziale e non puramente formale
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