Devono presentare la dichiarazione di successione:
- gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali
- i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
- gli amministratori dell’eredità
- i curatori delle eredità giacenti
- gli esecutori testamentari
- i trustee.
Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.
Contribuenti esonerati
Non c’è obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto
- ha un valore non superiore a 100.000 euro
- non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente
- tramite i servizi telematici
- tramite un intermediario abilitato o
- presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali deve essere presentato in via telematica. La presentazione cartacea del modello conforme a quello approvato è consentita in via eccezionale ai residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica.