Serbia – Sintesi della Legge sull’imposta sui profitti delle società in vigore dal 01/01/2025 (ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA)
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_porezu_na_dobit_pravnih_lica.html
Tasse per le società in Serbia
In Serbia, ai sensi dell’art. 39 della Legge sull’imposta sui profitti delle società l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è proporzionale ed uniforme ed è del 15%.
In base all’art. 64 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’aliquota fiscale sui dividendi è del 15%. Il relativo importo viene versato dalla società tramite ritenuta (art. 99 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza) .
Serbia – Legge sull’imposta sui profitti delle società in vigore dal 01/01/2025 (ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA)
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Ai sensi del secondo comma dell’art. 2 della Legge sull’imposta sui profitti delle società contribuente residente è una persona giuridica che è stabilita o ha una sede di direzione e controllo effettivi nel territorio della Repubblica Serba.
Quindi sono considerate residenti le società che hanno la sede di direzione effettiva nel territorio della Repubblica Serba, e sono soggette all’imposta per i redditi ovunque prodotti.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 3 della Legge sull’imposta sui profitti delle società un contribuente non residente è una persona giuridica che è stabilita e ha una sede di direzione e controllo effettivi fuori del territorio della Repubblica Serba.
Ai sensi del primo comma dell’art. 3 della Legge sull’imposta sui profitti delle società un contribuente non residente è soggetto a tassazione sugli utili che ricava dall’esercizio dell’attività attraverso un’unità aziendale permanente situata nel territorio della Repubblica Serba, salvo diversa regolamentazione da parte di un trattato internazionale contro la doppia imposizione.
Quindi, i non residenti, la cui sede di direzione effettiva è localizzata fuori dallo Stato, sono soggetti all’imposta attraverso le stabili organizzazioni situate nel territorio.
L’Articolo 3 bis della Legge sull’imposta sui profitti delle società è dedicato alla definizione di giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale
Articolo 3 bis
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questa legge, una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale è considerata un territorio con sovranità fiscale in cui si applica la legislazione che offre opportunità per un carico fiscale significativamente inferiore sugli utili delle persone giuridiche, siano esse tutte le persone giuridiche o quelli che soddisfano condizioni speciali, nonché i dividendi che distribuiscono ai loro fondatori rispetto alle disposizioni di questa legge e della legge che regola la tassazione del reddito di cittadinanza, vale a dire per impedire o rendere difficile la determinazione dei reali proprietari delle persone giuridiche dalle autorità fiscali della Repubblica di Serbia e impedendo o rendendo difficile la determinazione dei fatti fiscali che sarebbero importanti per la determinazione degli obblighi fiscali secondo le norme della Repubblica di Serbia (di seguito: giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale).
Una persona giuridica non residente proveniente da una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale è considerata una persona giuridica non residente che:
1) è stabilito nel territorio di una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale, o
2) ha una sede legale nel territorio di una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale, o
3) ha sede amministrativa nel territorio della giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale, o
4) ha sede di amministrazione effettiva nel territorio della giurisdizione con regime fiscale preferenziale.
Il paragrafo 2 di questo articolo non si applica nel caso in cui una persona giuridica non residente possa essere considerata residente di un altro Stato contraente ai fini dell’applicazione della convenzione internazionale contro le doppie imposizioni tra tale Stato e la Repubblica di Serbia.
Ai fini dell’applicazione del comma 1 del presente articolo, il Ministro delle finanze determina l’elenco delle giurisdizioni con regime fiscale preferenziale.
ELENCO DELLE GIURISDIZIONI CON SISTEMA FISCALE PREFERENZIALE
1. Andorra (Andorra),
2. Anguilla (Anguilla),
3. Antigua e Barbuda (Antigua e Barbuda),
4. Aruba (Aruba),
5. Bahamas (Bahamas),
6. Bahrein (Bahrein),
7. Barbados (Barbados),
8. Belize (Belize),
9. Bermuda (Bermuda),
10. Isole Vergini britanniche (Isole Vergini britanniche),
11. Isole Cayman (Isole Cayman),
12. Isola di Natale,
13. Isole Cook (Isole Cook),
14. Repubblica Dominicana (Repubblica Dominicana),
15. Isole Falkland (Isole Falkland),
16. Figi (Figi),
17. Gibilterra (Gibilterra),
18. Grenada (Grenada),
19. Guam (Guam),
20. Guernsey,
21. Guyana (Guyana),
22. Hong Kong (Hong Kong),
23. Isola di Man (Isola di Man),
24. Maglia (maglia),
25. Liberia (Liberia),
26. Liechtenstein (Liechtenstein),
27. Macao (Macao),
28. Maldive (Maldive),
29. Isole Marshall (Isole Marshall),
30. Mauritius (Mauritius),
31. Monaco (Monaco),
32. Montserrat (Montserrat),
33. Nauru (Nauru),
34. Antille olandesi (Antille olandesi),
35. Niue (Niue),
36. Isole Normanne,
37. Palau (Palau),
38. Panama (Panama),
39. Saint Kitts e Nevis (Saint Kitts e Nevis),
40. Santa Lucia (Santa Lucia),
41. Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent e Grenadine),
42. Samoa (Samoa),
43. San Marino (San Marino),
44. Seychelles (Seychelles),
45. Isole Salomone (Isole Salomone),
46. Tonga (Tonga),
47. Trinidad e Tobago (Trinidad e Tobago),
48. Isole Turks e Caicos (Isole Turks e Caicos),
49. Tuvalu (Tuvalu),
50. Isole Vergini americane,
51. Vanuatu (Vanuatu).
Ai sensi dell’art. 39 della Legge sull’imposta sui profitti delle società l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è proporzionale e uniforme.
L’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è del 15%.
In base all’art. 40 della Legge sull’imposta sui profitti delle società: Se l’accordo internazionale contro la doppia imposizione non prevede diversamente, la ritenuta alla fonte con l’aliquota del 20% viene calcolata e pagata sul reddito generato da una persona giuridica non residente da una persona giuridica residente sulla base di:
1) dividendi e partecipazione agli utili di una persona giuridica, compreso il dividendo di cui all’articolo 35 della presente legge;
2) risarcimento da diritti d’autore e diritti connessi e da diritti di proprietà industriale (di seguito: risarcimento da diritti d’autore);
3) interesse;
4) compenso da locazione e sublocazione di beni immobili e mobili nel territorio della Repubblica;
5) compenso derivante da servizi di ricerche di mercato, servizi contabili e di revisione contabile e altri servizi nel campo della consulenza legale e aziendale, indipendentemente dal luogo della loro fornitura o utilizzo, ovvero dal luogo in cui saranno forniti o utilizzati.
Agli Incentivi Fiscali è dedicata la Sesta Parte della Legge sull’imposta sui profitti delle società.
Agli Incentivi agli investimenti sono dedicati gli artt. dal 50 bis al 50 K.
All’Eliminazione della Doppia imposizione sui profitti ottenuti in un altro Paese è dedicata la Settima Parte della Legge sull’imposta sui profitti delle società (Artt. da 52 a54).
Per quanto attiene la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Serbia fa fede la Convenzione stipulata con la Repubblica Italiana e la ex Jugoslavia siglata a Belgrado 2il 4.02.1982 e ratificata con la Legge L. 18.12.1984, n.974.
Alla Tassazione di Gruppo ed al Transfer pricing è dedicata l’Ottava Parte della Legge sull’imposta sui profitti delle società (artt. dal 55 al 62).
Alla Determinazione e Riscossione dell’Imposta sugli Utili delle Società è dedicata la Nona Parte della Legge sull’imposta sui profitti delle società (artt. dal 63 al 111).