Qualificazione fiscale di un trust ai sensi dell’articolo 37, comma 3, D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.
L’articolo 37, comma 3, D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 dispone che: “In sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne e’ l’effettivo possessore per interposta persona.”
Con risposta ad interpello n.81/2026 l’Agenzia delle Entrate ritiene che un Trust debba considerarsi un trust interposto rispetto
al beneficiario primario, quando, mancando il reale spossessamento dei beni, il beneficiario conserva notevole potere di influenza sui beni in trust, mediante la predisposizione di documenti dispositivi quali il testamento o un contratto fiduciario, limitando la gestione del Trustee, che risulta, di fatto, condizionata dalla volontà dello stesso beneficiario.
Nel parere dell’Agenzia delle Entrate si legge:
“L’istituto del trust ha trovato ingresso nell’ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364 e in vigore dal 1° gennaio 1992.
Detto istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito ”disponente” (o settlor), con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi, trasferisce ad un altro soggetto, definito ”trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.
L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.
L’articolo 2 della citata Convenzione, oltre a fornire la definizione di trust, ne individua le caratteristiche essenziali, ovvero:
«a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee;
c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge».
Con riferimento alla disciplina fiscale del trust, l’Amministrazione finanziaria ha fornito, da ultimo, chiarimenti con la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, che si aggiungono ai chiarimenti di prassi resi con le precedenti circolari n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 61/E del 27 dicembre 2010, cui si rinvia per gli eventuali approfondimenti.
In particolare, nella citata circolare n. 61/E del 2010, si evidenzia che non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi. È il caso, ad esempio, dei trust nei quali l’attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari.
Inoltre, di essenziale importanza è l’effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui effettivamente affidati dal disponente.
Se il potere di gestire e disporre dei beni permane in tutto o in parte in capo al disponente e ciò emerge non soltanto dall’atto istitutivo del trust ma anche da elementi di mero fatto e non si verifica, quindi, il reale spossessamento di quest’ultimo, il trust deve considerarsi inesistente dal punto di vista dell’imposizione dei redditi da esso prodotti.
Nel medesimo documento di prassi, richiamando la precedente circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, sono state elencate diverse tipologie di trust che devono considerarsi inesistenti, tra le quali, è stata individuata «ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari».”