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ROYALTIES – Art. 12 Modello OCSE

MODEL CONVENTION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

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Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

2. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

4. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other
provisions of this Convention.

Quadro inclusivo OCSE/G20 sulla Base Erosion and Profit Shifting (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS) – Pilasti 1 e 2

Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE/G20 mira a creare un unico insieme di norme fiscali internazionali basate sul consenso per affrontare la BEPS e quindi proteggere le basi imponibili offrendo al contempo maggiore certezza e prevedibilità ai contribuenti. Affrontare le sfide fiscali sollevate dalla digitalizzazione è stata una priorità assoluta del quadro inclusivo OCSE/G20 in BEPS dal 2015 con la pubblicazione del BEPS Action 1 Report. Su richiesta del G20, il Quadro inclusivo ha continuato a lavorare sulla questione, presentando una relazione intermedia nel marzo 2018.

Affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell’economia è stata una priorità assoluta del progetto BEPS e del quadro inclusivo dal 2015 con la pubblicazione del rapporto BEPS Action 1. Su richiesta del G20, il Quadro inclusivo ha continuato a lavorare sulla questione, presentando una relazione intermedia nel marzo 2018.

Nel gennaio 2019, i membri del quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS) hanno concordato di esaminare proposte in due pilastri, che potrebbero costituire la base per un una soluzione consensuale alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione:

  • il primo pilastro è incentrato sul nesso e sull’allocazione degli utili;
  • il secondo pilastro è incentrato su un’imposta minima globale intesa ad affrontare i rimanenti problemi di BEPS.

Le disposizioni contenute nel Pillar One si applicano solo alle
multinazionali di maggiori dimensioni

  • con ricavi globali superiori a 20 miliardi di euro
  •  e un margine di utile prima delle imposte superiore al 10%.

Il Pillar One (o primo pilastro) si concentra

  • sull’allocazione degli utili e
  • sul concetto di nexus (connessione).

Si allontana dall’approccio più tradizionale alla tassazione della “presenza fisica” trasferendo i diritti di tassazione nelle c.d. market jurisdictions (giurisdizioni in cui sorgono le attività commerciali ed in cui sono originati i conseguenti profitti) .
I primi esempi concreti di questo nuovo approccio sono rappresentati dalla introduzione di imposte sui servizi digitali a livello domestico, tuttavia, è già previsto che queste misure unilaterali saranno abrogate una volta che sarà raggiunto l’accordo sui meccanismi di funzionamento del Pillar One (c.d., sunset
clause).

L’approccio proposto per il funzionamento del Pillar One:

  • comporterà l’insorgenza di nuovi diritti di tassazione a favore delle market jurisdictions, basati essenzialmente su un approccio semplificato, piuttosto che sull’utilizzo del principio di libera
    concorrenza. Ciò consentirà la tassazione degli utili residui nelle giurisdizioni a cui sono assegnati almeno 1 milione di euro di entrate (250.000 euro per le giurisdizioni con un PIL inferiore a 40 miliardi di euro). Le disposizioni di questo aspetto sono contenute nelle regole di calcolo del c.d. Amount A.;
  • l’ allocazione di un profitto minimo per le funzioni routinarie connesse alle attività di marketing e distribuzione (c.d. Amount B).

Il punto focale del Pillar Two (secondo pilastro) è l’introduzione di una aliquota fiscale minima globale del 15%.
L’obiettivo è

  • ridurre l’incentivo per le imprese multinazionali ad operare in giurisdizioni a bassa o nulla fiscalità;
  • porre un limite alla concorrenza fiscale tra Stati;
  • favorire la sostenibilità dell’imposta sul reddito delle società come principale fonte di entrate pubbliche.

Le disposizioni concernenti il Pillar Two si applicheranno solo ai gruppi multinazionali con un fatturato consolidato totale di almeno 750 milioni di euro.

I meccanismi di funzionamento del secondo pilastro sono:

  • un set di disposizioni da implementare a livello di normative nazionali, denominate GloBE (Global Anti-Base Erosion Model Rules) che  prevedono un sistema coordinato di tassazione che impone un’imposta aggiuntiva (top-up tax) sugli utili realizzati in una giurisdizione ogniqualvolta l’aliquota fiscale effettiva, determinata su base giurisdizionale, è inferiore all’aliquota minima. La “regola di inclusione del reddito” (Income Inclusion Rule – IIR) impone un’imposta aggiuntiva in capo alla casa-madre allorquando essa detiene partecipazioni in società controllate situate in giurisdizioni ove l’aliquota fiscale effettiva (Effective Tax Rate – ETR) è inferiore al 15%;
  •  la c.d. “regola dei pagamenti sottotassati” (Undertaxed Payment Rule – UTPR) che ha lo scopo di negare detrazioni o impedire rettifiche sugli utili che non sono soggetti al livello minimo di tassazione ai sensi della”regola di inclusione del reddito” (Income Inclusion Rule – IIR);
  •  un meccanismo di salvaguardia (Subject To Tax Rule – STTR) che consente alle giurisdizioni della fonte di imporre un’imposta alla fonte limitata su determinati pagamenti intercompany soggetti a un’imposta inferiore a un’aliquota minima. Il meccanismo di salvaguardia (Subject To Tax Rule – STTR) è parte integrante
    del raggiungimento di un consenso sul Pillar Two per i paesi in via di sviluppo. L’aliquota minima per la STTR sarà del 9%

Il 14 ottobre 2020, l’Inclusive Framework ha pubblicato il rapporto “Tax Challenges Derive from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint”.

Il Report on the Pillar One Blueprint  è  progettato per fornire un quadro fiscale sostenibile che rifletta l’odierna economia digitalizzata, con il potenziale per ottenere un’allocazione più equa ed efficiente dei diritti di tassazione. Il Blueprint riflette l’ampio lavoro tecnico che è stato svolto. Sebbene non sia stato raggiunto alcun accordo, il Blueprint fornisce comunque una solida base per un futuro accordo che aderisca al concetto di tassazione netta del reddito, eviti la doppia imposizione e sia il più semplice e gestibile possibile. Il Progetto offre una solida base per futuri accordi e riflette quanto segue:

  • in un’era sempre più digitale, le imprese in ambito sono in grado di generare profitti attraverso la partecipazione in modo significativo/attivo e sostenuto alla vita economica di una giurisdizione, al di là della mera conclusione di vendite, con o senza il vantaggio della presenza fisica locale e ciò si rifletterebbe nella progettazione delle regole del nesso pur tenendo conto delle considerazioni sulla conformità;
  • la soluzione seguirebbe la logica politica sopra esposta e allocherebbe una parte dell’utile residuo delle imprese rientranti nelle giurisdizioni di mercato/utenti (“Importo A”);
  • la soluzione sarebbe mirata e prevederebbe soglie in modo da ridurre al minimo i costi di conformità per i contribuenti e mantenere gestibile l’amministrazione delle nuove norme per le amministrazioni fiscali;
  • L’importo A sarebbe calcolato utilizzando i conti finanziari consolidati come punto di partenza, conterrebbe un numero limitato di rettifiche da libro a imposta e assicurerebbe che le perdite siano adeguatamente prese in considerazione;
  • nel determinare la base imponibile, in alcuni casi sarebbe necessaria la segmentazione per mirare adeguatamente al nuovo diritto di imposizione, ma con ampie norme di sicurezza o di esenzione dalla segmentazione per ridurre la complessità e ridurre al minimo gli oneri sia per le amministrazioni fiscali che per i contribuenti;
  • la soluzione conterrebbe mezzi efficaci per eliminare la doppia imposizione in un contesto multilaterale;
  • sarà portato avanti il ​​lavoro sull’importo B (un tasso di rendimento fisso sulle attività di marketing e distribuzione di base destinate ad approssimare i risultati determinati in base al principio di libera concorrenza) riconoscendo i suoi benefici potenzialmente significativi anche per le amministrazioni fiscali con capacità limitate nonché i suoi sfide;
  • la soluzione del Primo Pilastro conterrebbe un nuovo processo di certezza fiscale multilaterale rispetto all’Importo A, riconoscendo l’importanza di utilizzare procedure amministrative semplificate e coordinate rispetto all’amministrazione dell’Importo A;
  • verrebbe sviluppata una nuova convenzione multilaterale per attuare la soluzione, riconoscendo che offrirebbe il modo migliore e più efficiente per attuare il primo pilastro.

Il  Report on the Pillar Two Blueprint fornisce una solida base per una soluzione sistemica che affronti le restanti sfide dell’erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili (BEPS) e stabilisce regole che fornirebbero alle giurisdizioni il diritto di “restituire le tasse” laddove altre giurisdizioni non abbiano esercitato i loro diritti fiscali primari, o il pagamento è altrimenti soggetto a bassi livelli di tassazione effettiva. Queste norme garantirebbero che tutte le grandi imprese operanti a livello internazionale paghino almeno un livello minimo di imposta. Le giurisdizioni sono libere di determinare i propri sistemi fiscali, ma si considera anche il diritto di altre giurisdizioni di applicare un regime di secondo pilastro concordato a livello internazionale in cui il reddito è tassato al di sotto una tariffa minima concordata. Sebbene non sia stato raggiunto alcun accordo,

  • la “regola di inclusione del reddito” (Income Inclusion Rule – IIR), la “regola dei pagamenti sottotassati” (Undertaxed Payment Rule – UTPR),  Il meccanismo di salvaguardia (Subject To Tax Rule – STTR), l’ordine delle regole, il calcolo dell’aliquota d’imposta effettiva e l’attribuzione dell’imposta aggiuntiva per l’IIR e il UTPR, compresa la base imponibile, la definizione delle imposte coperte, i meccanismi per affrontare la volatilità e l’eliminazione della sostanza;
  • la “regola di inclusione del reddito” (Income Inclusion Rule – IIR), la “regola dei pagamenti sottotassati” (Undertaxed Payment Rule – UTPR) come approccio comune, compresa l’accettazione del diritto di tutti i membri del quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS) di attuarli come parte di un regime concordato del secondo pilastro. Sarebbe tuttavia riconosciuto e accettato che vi possano essere membri che non sono in grado di attuare queste regole. Tuttavia, tutti coloro che li attuano li applicherebbero coerentemente con il Secondo Pilastro concordato nei confronti di tutte le altre giurisdizioni (compresi i gruppi ivi con sede) che aderiscono anch’esse a questo consenso. Inoltre, data l’importanza che un gran numero di membri  del quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS), in particolare i paesi in via di sviluppo, attribuisce a un meccanismo di salvaguardia (Subject To Tax Rule – STTR), si riconosce che un STTR sarebbe parte integrante di una soluzione consensuale sul secondo pilastro;
  • la base sulla quale il Regime globale immateriale a bassa imposizione fiscale (GILTI) degli Stati Uniti verrebbe trattato come una norma di inclusione del reddito conforme al secondo pilastro, come stabilito nella relazione sul progetto relativo al secondo pilastro;
  • lo sviluppo di modelli legislativi, documentazione standard e linee guida, progettando un processo di revisione multilaterale se necessario ed esplorando l’uso di una convenzione multilaterale, che potrebbe includere gli aspetti chiave del secondo pilastro.

La Direttiva n. 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 garantisce un livello di imposizione fiscale minimo globale (global minimum tax) per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione. Gli Stati membri dovranno dare attuazione alle nuove norme entro il 31 dicembre 2023. Le norme si applicheranno ai gruppi di imprese multinazionali e ai gruppi nazionali su larga scala nell’UE con ricavi finanziari complessivi superiori a 750 milioni di euro l’anno con la società madre o una controllata in uno Stato membro UE.

Se l’aliquota effettiva minima non è imposta dal paese in cui è ubicata la controllata, sono previste disposizioni che consentono allo Stato membro della società madre di applicare un’imposta complementare.

La direttiva garantisce inoltre un’imposizione effettiva nel caso in cui la società madre sia situata al di fuori dell’UE in un paese a bassa imposizione che non applica norme equivalenti.

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) Action 13 – Country by Country Reporting

Il 12 febbraio 2013  l’OCSE ha pubblicato l’“Addressing Base Erosion and Profit Shifting” (Affrontare l’erosione della base e lo spostamento dei profitti). 

L’Addressing Base Erosion and Profit Shifting presenta gli studi ed i dati disponibili sull’esistenza e l’entità dell’erosione della base e del trasferimento dei profitti (BEPS). Il rapporto raccomanda lo sviluppo di un piano d’azione per affrontare le questioni BEPS in modo completo.

Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE / G20 mira a creare un unico insieme di norme fiscali internazionali basate sul consenso per affrontare il BEPS e quindi a proteggere le basi imponibili offrendo al contempo maggiore certezza e prevedibilità ai contribuenti.

Nel quadro inclusivo OCSE / G20 sul BEPS, oltre 135 paesi stanno attuando  15 azioni  per contrastare l’elusione fiscale, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali e garantire un ambiente fiscale più trasparente:

Base erosion and profit shifting (BEPS) si riferisce alle strategie di pianificazione fiscale utilizzate dalle imprese multinazionali che sfruttano le lacune e le discrepanze nelle norme fiscali per evitare di pagare le tasse. La maggiore dipendenza dei paesi in via di sviluppo dall’imposta sul reddito delle società significa che soffrono di BEPS in modo sproporzionato. Le pratiche BEPS costano ai paesi tra i 100 e i 240 miliardi di dollari di entrate perse all’anno. Lavorando insieme nell’ambito del quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS , oltre 135 paesi e giurisdizioni stanno collaborando all’attuazione di 15 misure per contrastare l’elusione fiscale, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali e garantire un contesto fiscale più trasparente.

Le prime linee guida in merito all’obbligo di rendicontazione Country by Country Reporting  (CbCR) e allo scambio delle informazioni tra le amministrazioni finanziarie si rinvengono nel BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) cd. «Progetto BEPS» – Action 13 (“Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”), pubblicato il 5 ottobre 2015, a conclusione dei lavori del progetto.

Azione 13 Reporting paese per paese – Nell’ambito dell’azione 13 BEPS, tutte le grandi imprese multinazionali (MNE) sono tenute a preparare un rapporto paese per paese (CbC) con dati aggregati sulla ripartizione globale di reddito, profitto, imposte pagate e attività economica tra le giurisdizioni fiscali in cui opera . Questo rapporto CbC è condiviso con le amministrazioni fiscali di queste giurisdizioni, per l’utilizzo in prezzi di trasferimento di alto livello e valutazioni del rischio BEPS.

Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali 2022

In un’economia globale in cui le imprese multinazionali (multinational enterprises (MNE)) svolgono un ruolo di primo piano, i governi devono garantire che gli utili imponibili delle multinazionali non siano spostati artificialmente al di fuori della loro giurisdizione e che la base imponibile dichiarata dalle multinazionali nel loro paese rifletta l’attività economica intrapresa al loro interno . Per i contribuenti è fondamentale limitare i rischi di doppia imposizione economica. Le linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento forniscono indicazioni sull’applicazione del “principio di libera concorrenza”, che è il consenso internazionale sulla valutazione delle transazioni transfrontaliere tra imprese associate. L’ edizione di gennaio 2022 delle “Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento” include la guida rivista sull’applicazione del metodo dell’utile transazionale e la guida per le amministrazioni fiscali sull’applicazione dell’approccio ai beni immateriali di difficile valutazione concordata nel 2018, nonché la nuova guida sui prezzi di trasferimento per le transazioni finanziarie approvato nel 2020. Infine, sono state apportate modifiche di coerenza al resto delle Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento. Le linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento sono state approvate dal Consiglio dell’OCSE nella loro versione originale nel 1995. così come le nuove linee guida sui prezzi di trasferimento sulle transazioni finanziarie approvate nel 2020. Infine, sono state apportate modifiche di coerenza al resto delle linee guida sui prezzi di trasferimento dell’OCSE. Le linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento sono state approvate dal Consiglio dell’OCSE nella loro versione originale nel 1995. così come le nuove linee guida sui prezzi di trasferimento sulle transazioni finanziarie approvate nel 2020. Infine, sono state apportate modifiche di coerenza al resto delle linee guida sui prezzi di trasferimento dell’OCSE. Le linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento sono state approvate dal Consiglio dell’OCSE nella loro versione originale nel 1995.

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022

Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale

La  Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale  (“la Convenzione”) è stata sviluppata congiuntamente dall’OCSE e dal Consiglio d’Europa nel 1988 e modificata dal Protocollo nel 2010. La Convenzione è lo strumento multilaterale più completo disponibile per tutte le forme di co -operazione per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale.

La Convenzione facilita la cooperazione internazionale per un migliore funzionamento delle leggi fiscali nazionali, nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti. Prevede tutte le possibili forme di cooperazione amministrativa tra gli Stati nell’accertamento e nella riscossione delle imposte. Questa cooperazione spazia dallo scambio di informazioni, compresi gli scambi automatici, al recupero di crediti fiscali esteri.

Dal 2009, il G20 ha costantemente incoraggiato i paesi a firmare la Convenzione, incluso più recentemente al vertice del G20 a Buenos Aires nel 2018, dove il comunicato affermava “Tutte le giurisdizioni dovrebbero firmare e ratificare la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale”.

146  giurisdizioni  partecipano attualmente alla Convenzione, comprese 17 giurisdizioni coperte da estensione territoriale. Ciò rappresenta un’ampia gamma di paesi, inclusi tutti i paesi del G20, tutti i BRIICS (Brasile · Russia · India · Cina · Sudafrica), tutti i paesi dell’OCSE (Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)), i principali centri finanziari e un numero crescente di paesi in via di sviluppo.

La Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (la “Convenzione”), in virtù del suo articolo 6, richiede alle autorità competenti delle Parti della Convenzione di concordare reciprocamente la portata dello scambio automatico di informazioni e la procedura da seguire rispettato. In tale contesto, l’ Accordo multilaterale delle autorità competenti sullo scambio di rapporti CbC  (il “CbC MCAA” – “Country-by-Country Multilateral Competent Authority Agreement”), per lo scambio automatico di rapporti paese per paese, e l’ Accordo multilaterale delle autorità competenti sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari (il “CRS MCAA” – “Common Reporting Standard Multilateral Competent Authority Agreement”), per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari ai sensi del Common Reporting Standard.

Nella pagina web https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm# è presente una una mappa interattiva che presenta gli indicatori chiave e i risultati del lavoro dell’OCSE sulle questioni fiscali internazionali, con oltre 150 paesi e giurisdizioni.

Utili di impresa – Art. 7 Modello OCSE

MODEL CONVENTION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

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Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of theenterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then
the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Bulgaria – BEPS MLI (Base Erosion and Profit Shifting Multilateral Instrument  )

La Bulgaria ha depositato presso l’ OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-  Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) il proprio strumento di ratifica della CONVENZIONE MULTILATERALE PER L’ATTUAZIONE DI MISURE RELATIVE ALLE CONVENZIONI FISCALI FINALIZZATE A PREVENIRE L’EROSIONE DELLA BASE IMPONIBILE E LO SPOSTAMENTO DEI PROFITTI e l’elenco definitivo delle riserve e delle notifiche .

Nel novembre 2016, oltre 100 giurisdizioni hanno concluso i negoziati sulla Convenzione multilaterale per l’attuazione delle misure relative al trattato fiscale per prevenire la BEPS ( Strumento multilaterale ” o ” BEPS MLI“(base erosion and profit shifting Multilateral Instrument  ) che implementa rapidamente una serie di misure del trattato fiscale per aggiornare le norme fiscali internazionali e ridurre le possibilità di elusione fiscale da parte delle imprese multinazionali. La prima cerimonia di firma del BEPS MLI si è tenuta il 7 giugno 2017 ed è entrata in vigore il 1° luglio 2018 Ad oggi, 100 giurisdizioni hanno aderito al BEPS MLI, di cui 79 giurisdizioni hanno ratificato, accettato o approvato il BEPS MLI, che copre circa 1850 trattati fiscali bilaterali.I firmatari includono giurisdizioni di tutti i continenti e tutti i livelli di sviluppo e altri anche le giurisdizioni stanno lavorando attivamente alla firma.

A partire dal 4 novembre 2021, oltre 135 paesi e giurisdizioni hanno aderito a un nuovo piano a due pilastri per riformare le norme fiscali internazionali e garantire che le imprese multinazionali paghino una quota equa di imposte ovunque operino.

La CONVENZIONE MULTILATERALE PER L’ATTUAZIONE DI MISURE RELATIVE ALLE CONVENZIONI FISCALI FINALIZZATE A PREVENIRE L’EROSIONE DELLA BASE IMPONIBILE E LO SPOSTAMENTO DEI PROFITTI  è entrata in vigore il 01.01.2023 e si applica in relazione alla ritenuta alla fonte nei trattati fiscali coperti dal 01.01.2023. Per quanto riguarda le altre imposte in questi trattati, la Bulgaria applicherà la Convenzione dal 01.01.2024.

Di seguito si riporta il testo integrale dell’atto normativo bulgaro di ratifica della Convenzione, che include l’elenco delle riserve e delle notifiche.


DECRETO N. 153

Ai sensi dell’art. 98, comma 4 della Costituzione della Repubblica di Bulgaria

DECRETO:

Promulgare nella “Gazzetta dello Stato” la legge sulla ratifica della Convenzione multilaterale sull’attuazione di misure relative ai trattati fiscali per impedire la riduzione della base imponibile e il trasferimento degli utili, adottata dalla 47a Assemblea nazionale il 10 giugno, 2022.

Rilasciato a Sofia il 17 giugno 2022.

Presidente della Repubblica:  Rumen Radev

Sigillato con il sigillo di stato.

Ministro della giustizia:  Nadezhda Yordanova

LEGGE

ratificare la Convenzione multilaterale sull’applicazione delle misure relative ai trattati fiscali per prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili

Solo membri. Ratifica la Convenzione multilaterale sull’applicazione delle misure relative ai trattati fiscali per prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, firmata dalla Repubblica di Bulgaria il 7 giugno 2017 a Parigi, con riserve e notifiche secondo un elenco redatto sul modello della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico come segue:

“Repubblica di Bulgaria

Stato dell’elenco delle riserve e delle notifiche al deposito dello strumento di ratifica

Il presente documento contiene l’elenco delle riserve e delle notifiche formulate dalla Repubblica di Bulgaria al momento del deposito dello strumento di ratifica ai sensi dell’art. 28, par. 5 e dell’art. 29, par. 1 della Convenzione.

Articolo 2 – Interpretazione dei termini

Notifica – accordi coperti dalla Convenzione

Secondo l’art. 2, par. 1, lettera “a”, punto ii della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria desidera che i seguenti accordi siano coperti dalla Convenzione:

 

No Titolo Altra giurisdizione contraente Originale/

Strumento di modifica

Data della firma Data effettiva
1 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica d’Albania per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Albania Originale 09-12-1998 01-07-1999
2 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica Democratica e Popolare d’Algeria per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio Algeria Originale 25-10-1998 11-04-2005
3 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Armenia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Armenia Originale 10-04-1995 01-12-1995
Strumento di emendamento (a) 10-12-2008 16-11-2010
4 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica d’Austria per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Austria Originale 20-07-2010 03-02-2011
5 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian per evitare la doppia imposizione sul reddito e sui beni Azerbaigian Originale 12-11-2007 25-11-2008
6 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo del Regno del Bahrain per evitare la doppia imposizione sul reddito e sui beni Bahrein Originale 26-06-2009 06-10-2010
7 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Bielorussia per evitare la doppia imposizione del reddito e dei beni Bielorussia Originale 09-12-1996 17-02-1998
8 Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno del Belgio per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni

[Convenzione tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio]

Belgio Originale 25-10-1988 28-11-1991
9 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo del Canada per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio Canada Originale 03-03-1999 25-10-2001
10 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sulla proprietà Cina

(Repubblica)

Originale 06-11-1989 24-05-1990
Strumento di emendamento (a) 15-07-2002 02-01-2003
11 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Croazia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Croazia Originale 15-07-1997 30-07-1998
12 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Cipro per evitare la doppia imposizione sul reddito e sui beni Cipro Originale 30-10-2000 03-01-2001
13 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica Ceca per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale del reddito e della proprietà Repubblica Ceca Originale 09-04-1998 02-07-1999
14 Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno di Danimarca per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio Danimarca Originale 02-12-1988 23-03-1989
15 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica araba d’Egitto per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sui redditi Egitto Originale 05-06-2003 11-05-2004
16 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Estonia per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Estonia Originale 13-10-2008 30-12-2008
17 Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito

[Convenzione tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito]

Francia Originale 14-03-1987 01-06-1988
18 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Georgia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Georgia Originale 26-11-1998 01-07-1999
19 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Grecia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Grecia Originale 15-02-1991 22-01-2002
Strumento di emendamento (a) 18-07-2000 22-01-2002
20 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Ungheria per evitare le doppie imposizioni con le imposte sul reddito e sul patrimonio Ungheria Originale 08-06-1994 07-09-1995
21 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica dell’India per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito e sulla proprietà India Originale 26-05-1994 23-06-1995
22 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Indonesia per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito Indonesia Originale 11-01-1991 25-05-1992
23 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica islamica dell’Iran per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale Iran Originale 28-04-2004 29-06-2006
24 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo dell’Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale dei redditi e degli utili derivanti dal trasferimento di proprietà Irlanda Originale 05-10-2000 05-01-2001
25 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo dello Stato di Israele per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Israele Originale 18-01-2000 31-12-2002
26 Accordo tra la Repubblica Popolare di Bulgaria e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito e sul patrimonio

[Convenzione tra la Repubblica Popolare di Bulgaria e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione fiscale]

Italia Originale 21-09-1988 10-06-1991
27 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Giappone per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale Giappone Originale 07-03-1991 09-08-1991
28 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo del Regno hascemita di Giordania per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Giordania Originale 09-11-2006 14-02-2008
29 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica del Kazakhstan per evitare la doppia imposizione sul reddito e sui beni Kazakistan Originale 13-11-1997 24-07-1998
30 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica popolare democratica di Corea per evitare la doppia imposizione sul reddito e sui beni Repubblica Democratica Popolare di Corea Originale 16-06-1999 07-01-2000
31 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito Repubblica

Corea

Originale 11-03-1994 22-06-1995
32 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo dello Stato del Kuwait per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sulla proprietà Kuwait Originale 29-10-2002 23-02-2004
33 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Lettonia per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Lettonia Originale 04-12-2003 18-08-2004
34 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica del Libano per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio Libano Originale 01-06-1999 10-11-2001
35 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio Lituania Originale 09-05-2006 27-12-2006
36 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Granducato del Lussemburgo per evitare la doppia imposizione sui redditi e sui beni

[Convenzione tra la Repubblica di Bulgaria e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio]

Lussemburgo Originale 27-01-1992 15-03-1994
37 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Moldavia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Moldavia Originale 15-09-1998 24-03-1999
38 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Mongolia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Mongolia Originale 28-02-2000 17-02-2003
39 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio Montenegro

(ex Jugoslavia)

Originale 14-12-1998 10-01-2000
40 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno del Marocco per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Marocco Originale 22-05-1996 06-12-1999
41 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Macedonia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni

[Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Macedonia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio]

Macedonia del Nord Originale 22-02-1999 24-09-1999
42 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno di Norvegia per evitare la doppia imposizione dei redditi Norvegia Originale 22-07-2014 30-07-2015
43 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Polonia per evitare la doppia imposizione con le imposte sul reddito e sul patrimonio Polonia Originale 11-04-1994 10-05-1995
44 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica portoghese per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Portogallo Originale 15-06-1995 18-07-1996
45 Accordo tra il Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale dei redditi Qatar Originale 22-03-2010 23-12-2010
46 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Romania per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale Romania Originale 24-04-2015 29-03-2016
47 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Federazione Russa per evitare la doppia imposizione con le imposte sul reddito e sulla proprietà

[Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Federazione Russa per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio]

Russia Originale 08-06-1993 08-12-1995
48 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno dell’Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire l’evasione fiscale saudita

Arabia

Originale 29-11-2017 01-10-2018
49 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio Serbia

(ex Jugoslavia)

Originale 14-12-1998 10-01-2000
50 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Singapore per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Singapore Originale 13-12-1996 26-12-1997
51 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica slovacca per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio Slovacchia Originale 12-11-1999 02-05-2001
52 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio Slovenia Originale 20-10-2003 04-05-2004
53 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica del Sud Africa per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Sud Africa Originale 29-04-2004 27-10-2004
54 Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno di Spagna per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio

[Convenzione tra la Repubblica Popolare di Bulgaria e la Spagna per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio]

Spagna Originale 06-03-1990 14-06-1991
55 Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno di Svezia per evitare la doppia imposizione del reddito e del patrimonio Svezia Originale 21-06-1988 28-12-1988
56 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica araba siriana per evitare la doppia imposizione del reddito Siria Originale 20-03-2001 04-10-2001
57 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno di Thailandia per evitare la doppia imposizione dei redditi Tailandia Originale 16-06-2000 13-02-2001
58 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Turchia per evitare la doppia imposizione con le imposte sul reddito Turchia Originale 07-07-1994 17-09-1997
59 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo dell’Ucraina per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio Ucraina Originale 20-11-1995 03-10-1997
60 Accordo tra il Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare la doppia imposizione dei redditi Emirati Arabi Uniti Originale 26-06-2007 16-11-2008
61 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale dei redditi e delle plusvalenze da trasferimento di proprietà Regno Unito Originale 26-03-2015 15-12-2015
62 Accordo tra il Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito Unito

stati americani

Originale 23-02-2007 15-12-2008
Strumento di emendamento (a) 26-02-2008 15-12-2008
63 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica socialista del Vietnam per evitare la doppia imposizione del reddito Vietnam Originale 24-05-1996 04-10-1996
64 Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica dello Zimbabwe per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale su redditi, proprietà e utili derivanti dalla vendita di proprietà Zimbabwe Originale 12-10-1988 29-01-1990

Articolo 3 – Enti trasparenti

Riserva

Secondo l’art. 3, par. 5, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’intero art. 3 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Articolo 4 – Enti residenti in più di una giurisdizione

Riserva

Secondo l’art. 4, par. 3, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’intero art. 4 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Articolo 5 – Applicazione di metodi per evitare le doppie imposizioni

Avviso di scelta delle disposizioni facoltative

Secondo l’art. 5, par. 10 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria sceglie ai sensi dell’art. 5, par. 1 per attuare l’opzione C del presente articolo.

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 5, par. 10, lettera “c” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 5, par. 7. Di seguito sono riportati il ​​numero dell’articolo e il comma di ciascuna di tali disposizioni.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
3 Armenia Arte. 24, par. 1, lettera “a”
4 Austria Arte. 23, par. 1
5 Azerbaigian Arte. 24, par. 2, lettera “a”
6 Bahrein Arte. 24, par. 2, lettera “a”
8 Belgio Arte. 23, par. 2, lettera “a”
9 Canada Arte. 23, par. 2, lettera “a”
10 Cina Arte. 22, par. 2, lettera “a”
14 Danimarca Arte. 22, par. 2, lettera “a”
15 Egitto Arte. 23, par. 2, punto i
16 Estonia Arte. 22, par. 1, lettera “a”
17 Francia Arte. 20, par. 1, lettera “a”
19 Grecia Arte. 23, par. 2, lettera “a”
20 Ungheria Arte. 24, lettera “a”
21 India Arte. 25, par. 2, lettera “a”
22 Indonesia Arte. 22, par. 1, lettera a’
23 Iran Arte. 22, par. 2, lettera “a”
24 Irlanda Arte. 23, par. 1, lettera “a”
25 Israele Arte. 22, par. 1
26 Italia Arte. 22, par. 2, lettera “a”
27 Giappone Arte. 23, par. 1, lettera “a”
31 Repubblica di Corea Arte. 23, par. 1, lettera “a”
32 Kuwait Arte. 24, par. 1, lettera “a”
33 Lettonia Arte. 23, par. 2, lettera “a”
35 Lituania Arte. 24, par. 1, lettera “a”
36 Lussemburgo Arte. 23, par. 2, lettera “a”
40 Marocco Arte. 23, par. 1
43 Polonia Arte. 24, par. 1
44 Portogallo Arte. 23, par. 1, lettera “a”
50 Singapore Arte. 24, lettera “a”, punto i
52 Slovenia Arte. 24, par. 2, lettera “a”
53 Sud Africa Arte. 22, lettera “a”, punto i
54 Spagna Arte. 21, par. 2, lettera “a”
55 Svezia Arte. 21, par. 1, lettera “a”
59 Ucraina Arte. 24, par. 2, lettera “a”
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 25, par. 2, lettera “a”
62 Unito

stati americani

Arte. 22, par. 1, lettera “a”
64 Zimbabwe Arte. 23, par. 2, lettera “a”

Articolo 6 – Finalità dell’Accordo fiscale coperto

Riserva

Secondo l’art. 6, par. 4 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva il diritto di non applicare l’art. 6, par. 1 in relazione ai loro trattati fiscali contemplati che contengono già testo nel preambolo che descrive l’intenzione delle giurisdizioni contraenti di evitare la doppia imposizione senza creare opportunità di non imposizione o riduzione dell’imposizione, indipendentemente dal fatto che tale testo sia limitato o meno ai casi di deviazione o elusione della tassazione (anche attraverso accordi volti ad abusare delle convenzioni fiscali contemplate e volti ad ottenere gli sgravi previsti in tali convenzioni a beneficio indiretto dei residenti di giurisdizioni terze), o si applica in modo più ampio. I seguenti accordi contengono testo nel preambolo che rientra nell’ambito di questa riserva.

 

Numero incluso

accordo

Un altro negoziatore

Giurisdizione

Testo del preambolo
46 Romania Intenzione di stipulare una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire l’evasione delle imposte sui redditi, senza creare opportunità di non imposizione o di riduzione dell’imposizione attraverso l’elusione o l’elusione delle imposte, anche mediante accordi volti ad eludere le convenzioni finalizzate all’ottenimento di sgravi concessi ai sensi del presente accordo a beneficio indiretto di cittadini di paesi terzi,
48 Arabia Saudita Intenzione di stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi, senza creare occasioni di non imposizione o di riduzione dell’imposizione per deviazione o elusione dell’imposizione, anche mediante accordi volti ad eludere le intese finalizzate all’ottenimento delle agevolazioni previste dall’art. presente accordo, a beneficio indiretto di cittadini di paesi terzi,

Avviso del testo esistente nel preambolo degli accordi incorporati

Secondo l’art. 6, par. 5 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi non rientrino nell’ambito della riserva di cui all’art. 6, par. 4 e contengono il testo del preambolo di cui all’art. 6, par. 2. Di seguito si riporta il testo del relativo preambolo.

 

Numero incluso

accordo

Un altro negoziatore

Giurisdizione

Testo del preambolo
1 Albania desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sui beni, <a conferma dell’aspirazione e per lo sviluppo e l’approfondimento delle relazioni economiche bilaterali,>
2 Algeria Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,
3 Armenia <La Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Armenia> desiderose di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio, <hanno convenuto quanto segue:>
4 Austria Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,
5 Azerbaigian Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, <per promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,>
6 Bahrein <Il Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo del Regno del Bahrein,> Desiderosi di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sul reddito e sui beni,
7 Bielorussia desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sui beni, <a conferma della loro volontà di sviluppare e facilitare le loro relazioni economiche,>
8 Belgio <desiderosi di promuovere e approfondire le relazioni e la cooperazione economica tra i due Paesi,> hanno deciso di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sui beni

[<Desiderosi di promuovere e approfondire le loro relazioni e la cooperazione economica tra i due Paesi,> ha deciso di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio]

9 Canada <cercando l’ulteriore sviluppo e facilitazione delle loro reciproche relazioni economiche e> desiderosi di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
10 Cina <desiderando espandere e approfondire la cooperazione economica tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica popolare cinese in conformità con i principi di uguaglianza e mutuo vantaggio> attraverso un accordo per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sulla proprietà
11 Croazia Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,
12 Cipro Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,
13 Repubblica Ceca

repubblica

Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire l’evasione delle imposte sul reddito e sul patrimonio,
14 Danimarca Tenendo presenti i principi contenuti nell’Atto finale del Consiglio per la sicurezza e la cooperazione in Europa, desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,
15 Egitto Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito,
16 Estonia Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito, <per promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,>
17 Francia di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito,

[di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e]

18 Georgia Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,
19 Grecia desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con le imposte sul reddito e sul patrimonio;
20 Ungheria Desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni con le imposte sul reddito e sul patrimonio,
21 India hanno deciso di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, e
22 Indonesia Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito,
23 Iran Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito,
24 Irlanda Desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale dei redditi e degli utili derivanti dal trasferimento di proprietà,
25 Israele Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito,
26 Italia <desiderosi di sviluppare e facilitare le reciproche relazioni economiche> hanno deciso di stipulare una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito e sul patrimonio.

[<desiderosi di sviluppare e facilitare le reciproche relazioni economiche,> hanno convenuto di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione fiscale]

27 Giappone Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito,
28 Giordania Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito,
29 Kazakistan Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,

<a conferma della volontà di sviluppare e rafforzare i propri rapporti economici>

30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio <e allo scopo di promuovere la cooperazione economica tra i due Paesi,>
31 Repubblica di Corea Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito <e per espandere e promuovere la loro cooperazione economica,>
32 Kuwait Desiderando promuovere le relazioni economiche bilaterali concludendo un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
33 Lettonia Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito, <per promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,>
34 Libano Desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito e sul patrimonio,
35 Lituania Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, <per promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,>
36 Lussemburgo <desiderosi di sviluppare e facilitare le loro relazioni economiche> e di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sui beni,

[<Desiderosi di sviluppare e promuovere la loro relazione economica> e stipulare una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,]

37 Moldavia desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sui beni, <a conferma della loro volontà di sviluppare e facilitare le loro relazioni economiche,>
38 Mongolia desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio
39 Montenegro desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi e sui beni, <a conferma della loro volontà di sviluppare e approfondire le relazioni economiche bilaterali,>
40 Marocco desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sui beni;
41 Macedonia del Nord Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,

[desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,]

42 Norvegia Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito, al fine di promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,
44 Portogallo <La Repubblica di Bulgaria e la Repubblica portoghese> desiderose di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, <hanno convenuto quanto segue:>
45 Qatar Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale delle imposte sul reddito, <allo scopo di promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,>
47 Russia <riaffermando la loro volontà di ampliare e promuovere la loro reciproca cooperazione, tenendo conto degli interessi di entrambe le parti>, desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni con le imposte sul reddito e sulla proprietà,

[<Confermando la loro volontà di estendere e promuovere la loro reciproca cooperazione tenendo conto degli interessi di entrambi gli Stati,> desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,]

49 Serbia desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi e sui beni, <a conferma della loro volontà di sviluppare e approfondire le relazioni economiche bilaterali,>
50 Singapore Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito,
51 Slovacchia Desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
52 Slovenia Desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
53 Sud Africa Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale delle imposte sul reddito <allo scopo di promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,>
54 Spagna Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,

[Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,]

55 Svezia <La Repubblica Popolare di Bulgaria e il Regno di Svezia, guidati dal desiderio di espandere e approfondire le relazioni economiche e la cooperazione tra i due Paesi per un reciproco vantaggio> e con l’obiettivo di evitare la doppia imposizione del reddito e dei beni, <hanno concordato come segue:>
56 Siria desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito,
57 Tailandia desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con le imposte sul reddito,
58 Turchia desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con le imposte sul reddito,
59 Ucraina desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio <allo scopo di sviluppare e facilitare le loro relazioni,>
60 Emirati Arabi Uniti <Il Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, desiderosi di promuovere e rafforzare le relazioni economiche> attraverso la conclusione di un Accordo per evitare la doppia imposizione sul reddito, <hanno convenuto quanto segue:>
61 Regno Unito Desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale dei redditi e degli utili derivanti dal trasferimento di proprietà,
62 Stati Uniti d’America <Il Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo degli Stati Uniti d’America,> desiderosi di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito, <hanno convenuto quanto segue:>
63 Vietnam desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito,
64 Zimbabwe <desiderando espandere e approfondire reciprocamente la cooperazione economica tra i due Paesi> e in vista della conclusione di un Accordo per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito, sulla proprietà e sugli utili derivanti dalla vendita di proprietà,

Articolo 7 – Prevenzione dell’abuso delle convenzioni fiscali

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 7, par. 17, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi non rientrino nell’ambito di applicazione della riserva di cui all’art. 7, par. 15, lettera “b” e contengono la previsione di cui all’art. 7, par. 2. Di seguito sono riportati il ​​numero dell’articolo e il comma di ciascuna di tali disposizioni.

 

Numero incluso

accordo

Altra giurisdizione contraente Fornitura
5 Azerbaigian Arte. 11, par. 8 e dell’art. 12, par. 7
29 Kazakistan Arte. 11, par. 8 e dell’art. 12, par. 8
32 Kuwait Arte. 12, par. 7
34 Libano Arte. 11, par. 8 e dell’art. 12, par. 7
37 Moldavia Arte. 11, par. 8 e dell’art. 12, par. 7
42 Norvegia Arte. 10, par. 7; Arte. 11, par. 8; Arte. 12, par. 7 e dell’art. 21, par. 3
46 Romania Arte. 10, par. 6; Arte. 11, par. 8; Arte. 12, par. 7 e dell’art. 21, par. 3
48 Arabia Saudita Arte. 28, par. 2
53 Sud Africa Arte. 10, par. 6; Arte. 11, par. 8 e dell’art. 12, par. 7
59 Ucraina Arte. 11, par. 7 e dell’art. 12, par. 6
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 11, par. 8
61 Regno Unito Arte. 10, par. 7; Arte. 11, par. 8; Arte. 12, par. 7 e dell’art. 20, par. 5

Articolo 8 – Operazioni di trasferimento di dividendi

Riserva

Secondo l’art. 8, par. 3, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’intero art. 8 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Articolo 9 – Utili da trasferimento di azioni o azioni o partecipazioni in enti che traggono il loro valore prevalentemente da beni immobili

Avviso di scelta delle disposizioni facoltative

Secondo l’art. 9, par. 8 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria sceglie di applicare l’art. 9, par. 4.

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 9, par. 7 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 9, par. 1. Di seguito sono indicati il ​​numero dell’articolo e il comma di ciascuna di tali disposizioni.

 

Numero incluso

accordo

Un altro negoziatore

Giurisdizione

Fornitura
1 Albania Arte. 13, par. 4
3 Armenia  Arte. 13, par. 3 bis, aggiunto dall’art. 10 dello strumento di modifica (a)
5 Azerbaigian Arte. 13, par. 2
9 Canada punto 5 del protocollo di accompagnamento
10 Cina Arte. 12, par. 4
15 Egitto Arte. 13, par. 4
16 Estonia Arte. 13, par. 2
17 Francia punto 4 del protocollo di accompagnamento
21 India Arte. 14, par. 4
23 Iran Arte. 13, par. 4
24 Irlanda Arte. 13, par. 2
25 Israele Arte. 13, par. 4
28 Giordania Arte. 13, par. 4
29 Kazakistan Arte. 13, par. 2
33 Lettonia Arte. 13, par. 1, la seconda parte della frase
35 Lituania Arte. 13, par. 4
37 Moldavia Arte. 13, par. 2
40 Marocco Arte. 13, par. 4
42 Norvegia Arte. 13, par. 4
46 Romania Arte. 13, par. 4
52 Slovenia Arte. 13, par. 2
53 Sud Africa Arte. 13, par. 4
55 Svezia Arte. 11, par. 1, la seconda parte della frase
59 Ucraina Arte. 13, par. 2
61 Regno Unito Arte. 13, par. 2
62 Stati Uniti d’America Arte. 13, par. 1 in relazione all’art. 13, par. 2, lettera “c”
63 Vietnam Arte. 13, par. 4
64 Zimbabwe Arte. 12, par. 4

Articolo 10 – Norma antiabuso relativa alle sedi di attività situate in giurisdizioni terze

Riserva

Secondo l’art. 10, par. 5, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’intero art. 10 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Articolo 11 – Applicazione di trattati fiscali per limitare il diritto di una parte di tassare i propri residenti

Riserva

Secondo l’art. 11, par. 3, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’intero art. 11 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Articolo 12 – Elusione artificiosa dello status di stabilimento attraverso accordi di commissione e strategie simili

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 12, par. 5 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 12, par. 3, lettera “a”. Il numero dell’articolo e il paragrafo di ciascuna di tali disposizioni sono riportati di seguito.

 

Numero incluso

accordo

Un altro negoziatore

Giurisdizione

Fornitura
1 Albania Arte. 5, par. 5, lettera “a”
2 Algeria Arte. 5, par. 5
3 Armenia Arte. 5, par. 5
4 Austria Arte. 5, par. 5
5 Azerbaigian Arte. 5, par. 5, lettera “a” e punto 1 del protocollo di accompagnamento
6 Bahrein Arte. 5, par. 5
7 Bielorussia Arte. 5, par. 5
8 Belgio Arte. 5, par. 6
9 Canada Arte. 5, par. 4
10 Cina Arte. 5, par. 5
11 Croazia Arte. 5, par. 5
12 Cipro Arte. 5, par. 5
13 Repubblica Ceca Arte. 5, par. 5
14 Danimarca Arte. 5, par. 5
15 Egitto Arte. 5, par. 5, lettera “a”
16 Estonia Arte. 5, par. 5
17 Francia Arte. 4, par. 4
18 Georgia Arte. 5, par. 5
19 Grecia Arte. 5, par. 5
20 Ungheria Arte. 5, par. 5
21 India Arte. 5, par. 4, lettera “a”
22 Indonesia Arte. 5, par. 5
23 Iran Arte. 5, par. 5
24 Irlanda Arte. 5, par. 6
25 Israele Arte. 5, par. 5
26 Italia Arte. 4, par. 5
27 Giappone Arte. 5, par. 5
28 Giordania Arte. 5, par. 5
29 Kazakistan Arte. 5, par. 5
30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Arte. 5, par. 5
31 Repubblica di Corea Arte. 5, par. 5
32 Kuwait Arte. 5, par. 5, lettera “a”
33 Lettonia Arte. 5, par. 5
34 Libano Arte. 5, par. 5
35 Lituania Arte. 5, par. 5
36 Lussemburgo Arte. 5, par. 5
37 Moldavia Arte. 5, par. 5
38 Mongolia Arte. 5, par. 5
39 Montenegro Arte. 5, par. 5
40 Marocco Arte. 5, par. 5
41 Macedonia del Nord Arte. 5, par. 5
42 Norvegia Arte. 5, par. 6
43 Polonia Arte. 5, par. 5
44 Portogallo Arte. 5, par. 5
45 Qatar Arte. 5, par. 5
46 Romania Arte. 5, par. 5
47 Russia Arte. 5, par. 4
49 Serbia Arte. 5, par. 5
50 Singapore Arte. 5, par. 5
51 Slovacchia Arte. 5, par. 5
52 Slovenia Arte. 5, par. 6
53 Sud Africa Arte. 5, par. 5
54 Spagna Arte. 4, par. 6
55 Svezia Arte. 4, par. 6
56 Siria Arte. 5, par. 5
57 Tailandia Arte. 5, par. 4
58 Turchia Arte. 5, par. 5
59 Ucraina Arte. 5, par. 5
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 5, par. 5
61 Regno Unito Arte. 5, par. 5
62 Stati Uniti d’America Arte. 5, par. 5, lettera “a”
63 Vietnam Arte. 5, par. 5, lettera “a”
64 Zimbabwe Arte. 4, par. 5

Secondo l’art. 12, par. 6 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 12, par. 3, lettera “b”. Il numero dell’articolo e il paragrafo di ciascuna di tali disposizioni sono riportati di seguito.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
1 Albania Arte. 5, par. 6
2 Algeria Arte. 5, par. 7
3 Armenia Arte. 5, par. 7
4 Austria Arte. 5, par. 6
5 Azerbaigian Arte. 5, par. 7
6 Bahrein Arte. 5, par. 6
7 Bielorussia Arte. 5, par. 6
8 Belgio Arte. 5, par. 7
9 Canada Arte. 5, par. 5
10 Cina Arte. 5, par. 6
11 Croazia Arte. 5, par. 6
12 Cipro Arte. 5, par. 7
13 Repubblica Ceca Arte. 5, par. 7
14 Danimarca Arte. 5, par. 6
15 Egitto Arte. 5, par. 7
16 Estonia Arte. 5, par. 6
17 Francia Arte. 4, par. 5
18 Georgia Arte. 5, par. 7
19 Grecia Arte. 5, par. 6
20 Ungheria Arte. 5, par. 6
21 India Arte. 5, par. 5
22 Indonesia Arte. 5, par. 6
23 Iran Arte. 5, par. 6
24 Irlanda Arte. 5, par. 7
25 Israele Arte. 5, par. 6
26 Italia Arte. 4, par. 6
27 Giappone Arte. 5, par. 6
28 Giordania Arte. 5, par. 7
29 Kazakistan Arte. 5, par. 6
30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Arte. 5, par. 6
31 Repubblica di Corea Arte. 5, par. 6
32 Kuwait Arte. 5, par. 6
33 Lettonia Arte. 5, par. 6
34 Libano Arte. 5, par. 7
35 Lituania Arte. 5, par. 6
36 Lussemburgo Arte. 5, par. 6
37 Moldavia Arte. 5, par. 6
38 Mongolia Arte. 5, par. 7
39 Montenegro Arte. 5, par. 6
40 Marocco Arte. 5, par. 6
41 Macedonia del Nord Arte. 5, par. 6
42 Norvegia Arte. 5, par. 7
43 Polonia Arte. 5, par. 6
44 Portogallo Arte. 5, par. 6
45 Qatar Arte. 5, par. 7
46 Romania Arte. 5, par. 6
47 Russia Arte. 5, par. 5
49 Serbia Arte. 5, par. 6
50 Singapore Arte. 5, par. 6
51 Slovacchia Arte. 5, par. 7
52 Slovenia Arte. 5, par. 7
53 Sud Africa Arte. 5, par. 6
54 Spagna Arte. 4, par. 7
55 Svezia Arte. 4, par. 7
56 Siria Arte. 5, par. 6
57 Tailandia Arte. 5, par. 6
58 Turchia Arte. 5, par. 6
59 Ucraina Arte. 5, par. 6
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 5, par. 6
61 Regno Unito Arte. 5, par. 6
62 Stati Uniti d’America Arte. 5, par. 6
63 Vietnam Arte. 5, par. 7
64 Zimbabwe Arte. 4, par. 6

Articolo 13 – Elusione artificiosa dello status di stabilimento mediante l’esclusione di talune attività

Riserva

Secondo l’art. 13, par. 6, lettera “c” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’art. 13, par. 4 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Avviso di scelta delle disposizioni facoltative

Secondo l’art. 13, par. 7 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria sceglie di applicare l’opzione A dell’art. 13, par. 1.

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 13, par. 7 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 13, par. 5, lettera “a”. Il numero dell’articolo e il paragrafo di ciascuna di tali disposizioni sono riportati di seguito.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
1 Albania Arte. 5, par. 4
2 Algeria Arte. 5, par. 4
3 Armenia Arte. 5, par. 4
4 Austria Arte. 5, par. 4
5 Azerbaigian Arte. 5, par. 4
6 Bahrein Arte. 5, par. 4
7 Bielorussia Arte. 5, par. 4
8 Belgio Arte. 5, par. 5
9 Canada Arte. 5, par. 3
10 Cina Arte. 5, par. 4
11 Croazia Arte. 5, par. 4
12 Cipro Arte. 5, par. 4
13 Repubblica Ceca Arte. 5, par. 4
14 Danimarca Arte. 5, par. 4
15 Egitto Arte. 5, par. 4
16 Estonia Arte. 5, par. 4
17 Francia Arte. 4, par. 3
18 Georgia Arte. 5, par. 4
19 Grecia Arte. 5, par. 4
20 Ungheria Arte. 5, par. 4
21 India Arte. 5, par. 3
22 Indonesia Arte. 5, par. 4; prima frase del punto 2 e del punto 3 del protocollo allegato
23 Iran Arte. 5, par. 4
24 Irlanda Arte. 5, par. 5
25 Israele Arte. 5, par. 4
26 Italia Arte. 4, par. 3, ecc. “b” del protocollo allegato
27 Giappone Arte. 5, par. 4
28 Giordania Arte. 5, par. 4
29 Kazakistan Arte. 5, par. 4
30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Arte. 5, par. 4
31 Repubblica di Corea Arte. 5, par. 4
32 Kuwait Arte. 5, par. 4
33 Lettonia Arte. 5, par. 4
34 Libano Arte. 5, par. 4
35 Lituania Arte. 5, par. 4
36 Lussemburgo Arte. 5, par. 4
37 Moldavia Arte. 5, par. 4
38 Mongolia Arte. 5, par. 4
39 Montenegro Arte. 5, par. 4
40 Marocco Arte. 5, par. 4
41 Macedonia del Nord Arte. 5, par. 4
42 Norvegia Arte. 5, par. 5
43 Polonia Arte. 5, par. 4
44 Portogallo Arte. 5, par. 4
45 Qatar Arte. 5, par. 4
46 Romania Arte. 5, par. 4
47 Russia Arte. 5, par. 3
48 Arabia Saudita Arte. 5, par. 4
49 Serbia Arte. 5, par. 4
50 Singapore Arte. 5, par. 4
51 Slovacchia Arte. 5, par. 4
52 Slovenia Arte. 5, par. 5
53 Sud Africa Arte. 5, par. 4
54 Spagna Arte. 4, par. 5
55 Svezia Arte. 4, par. 5
56 Siria Arte. 5, par. 4
57 Tailandia Arte. 5, par. 3
58 Turchia Arte. 5, par. 4
59 Ucraina Arte. 5, par. 4
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 5, par. 4
61 Regno Unito Arte. 5, par. 4
62 Stati Uniti d’America Arte. 5, par. 4
63 Vietnam Arte. 5, par. 4
64 Zimbabwe Arte. 4, par. 4

Articolo 14 – Separabilità dei contratti

Riserva

Secondo l’art. 14, par. 3, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’intero art. 14 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Articolo 16 – Procedura amichevole

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 16, comma 6, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 16, comma 4, lettera “a”, punto i. Il numero dell’articolo e il paragrafo di ciascuna di tali disposizioni sono riportati di seguito.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
1 Albania Arte. 26, par. 1, prima frase
2 Algeria Arte. 26, par. 1, prima frase
3 Armenia Arte. 26, par. 1, prima frase
4 Austria Arte. 25, par. 1, prima frase
5 Azerbaigian Arte. 26, par. 1, prima frase
6 Bahrein Arte. 26, par. 1, prima frase
7 Bielorussia Arte. 26, par. 1, prima frase
8 Belgio Arte. 25, par. 1, prima frase
9 Canada Arte. 25, par. 1, prima frase
10 Cina Arte. 24, par. 1, prima frase
11 Croazia Arte. 25, par. 1, prima frase
12 Cipro Arte. 26, par. 1, prima frase
13 Repubblica Ceca Arte. 25, par. 1, prima frase
14 Danimarca Arte. 24, par. 1, prima frase
15 Egitto Arte. 25, par. 1, prima frase
16 Estonia Arte. 24, par. 1, prima frase
17 Francia Arte. 22, par. 1, prima frase
18 Georgia Arte. 26, par. 1, prima frase
19 Grecia Arte. 25, par. 1, prima frase
20 Ungheria Arte. 26, par. 1, prima frase
21 India Arte. 27, par. 1, prima frase
22 Indonesia Arte. 24, par. 1, prima frase
23 Iran Arte. 24, par. 1, prima frase
24 Irlanda Arte. 25, par. 1, prima frase
25 Israele Arte. 24, par. 1, prima frase
26 Italia Arte. 24, par. 1, prima frase
27 Giappone Arte. 25, par. 1, prima frase
28 Giordania Arte. 25, par. 1, prima frase
29 Kazakistan Arte. 26, par. 1, prima frase
30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Arte. 26, par. 1, prima frase
31 Repubblica di Corea Arte. 25, par. 1, prima frase
32 Kuwait Arte. 26, par. 1, prima frase
33 Lettonia Arte. 25, par. 1, prima frase
34 Libano Arte. 26, par. 1, prima frase
35 Lituania Arte. 26, par. 1, prima frase
36 Lussemburgo Arte. 25, par. 1, prima frase
37 Moldavia Arte. 26, par. 1, prima frase
38 Mongolia Arte. 26, par. 1, prima frase
39 Montenegro Arte. 26, par. 1, prima frase
40 Marocco Arte. 25, par. 1, prima frase
41 Macedonia del Nord Arte. 26, par. 1, prima frase
42 Norvegia Arte. 24, par. 1, prima frase
43 Polonia Arte. 26, par. 1, prima frase
44 Portogallo Arte. 25, par. 1, prima frase
45 Qatar Arte. 25, par. 1, prima frase
46 Romania Arte. 24, par. 1, prima frase
47 Russia Arte. 25, par. 1, prima frase
49 Serbia Arte. 26, par. 1, prima frase
50 Singapore Arte. 26, par. 1, prima frase
51 Slovacchia Arte. 26, par. 1, prima frase
52 Slovenia Arte. 26, par. 1, prima frase
53 Sud Africa Arte. 24, par. 1, prima frase
54 Spagna Arte. 23, par. 1, prima frase
55 Svezia Arte. 23, par. 1, prima frase
56 Siria Arte. 25, par. 1, prima frase
57 Tailandia Arte. 25, par. 1, prima frase
58 Turchia Arte. 24, par. 1
59 Ucraina Arte. 26, par. 1, prima frase
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 27, par. 1, prima frase
60 Regno Unito Arte. 24, par. 1, prima frase
63 Vietnam Arte. 25, par. 1, prima frase
64 Zimbabwe Arte. 25, par. 1, prima frase

Secondo l’art. 16, comma 6, lettera “b”, punto i della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano una disposizione che prevede che un caso descritto nella prima frase dell’art. 16, comma 1, deve essere presentato entro un termine determinato inferiore a 3 anni dalla prima notifica dell’azione che ha portato a tassazione non conforme alla convenzione fiscale contemplata. Il numero dell’articolo e il paragrafo di ciascuna di tali disposizioni sono riportati di seguito.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
9 Canada Arte. 25, par. 1, secondo periodo
22 Indonesia Arte. 24, par. 1, secondo periodo
26 Italia Arte. 24, par. 1, secondo periodo

Secondo l’art. 16, comma 6, lettera “b”, punto ii della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano una disposizione che prevede che il caso specificato nella prima frase dell’art. 16, comma 1, deve essere presentato entro un certo termine, che è di almeno 3 anni dalla prima notifica dell’azione che ha portato alla tassazione non conforme alla convenzione fiscale contemplata. Il numero dell’articolo e il paragrafo di ciascuna di tali disposizioni sono riportati di seguito.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
1 Albania Arte. 26, par. 1, secondo periodo
2 Algeria Arte. 26, par. 1, secondo periodo
3 Armenia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
4 Austria Arte. 25, par. 1, secondo periodo
5 Azerbaigian Arte. 26, par. 1, secondo periodo
6 Bahrein Arte. 26, par. 1, secondo periodo
7 Bielorussia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
8 Belgio Arte. 25, par. 1, secondo periodo
10 Cina Arte. 24, par. 1, secondo periodo
11 Croazia Arte. 25, par. 1, secondo periodo
12 Cipro Arte. 26, par. 1, secondo periodo
13 Repubblica Ceca Arte. 25, par. 1, secondo periodo
14 Danimarca Arte. 24, par. 1, secondo periodo
15 Egitto Arte. 25, par. 1, secondo periodo
16 Estonia Arte. 24, par. 1, secondo periodo
17 Francia Arte. 22, par. 1, secondo periodo
18 Georgia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
19 Grecia Arte. 25, par. 1, secondo periodo
20 Ungheria Arte. 26, par. 1, secondo periodo
21 India Arte. 27, par. 1, secondo periodo
23 Iran Arte. 24, par. 1, secondo periodo
24 Irlanda Arte. 25, par. 1, secondo periodo
25 Israele Arte. 24, par. 1, secondo periodo
27 Giappone Arte. 25, par. 1, secondo periodo
28 Giordania Arte. 25, par. 1, secondo periodo
29 Kazakistan Arte. 26, par. 1, secondo periodo
30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Arte. 26, par. 1, secondo periodo
31 Repubblica di Corea Arte. 25, par. 1, secondo periodo
32 Kuwait Arte. 26, par. 1, secondo periodo
33 Lettonia Arte. 25, par. 1, secondo periodo
34 Libano Arte. 26, par. 1, secondo periodo
35 Lituania Arte. 26, par. 1, secondo periodo
36 Lussemburgo Arte. 25, par. 1, secondo periodo
37 Moldavia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
38 Mongolia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
39 Montenegro Arte. 26, par. 1, secondo periodo
40 Marocco Arte. 25, par. 1, secondo periodo
41 Macedonia del Nord Arte. 26, par. 1, secondo periodo
42 Norvegia Arte. 24, par. 1, secondo periodo
43 Polonia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
44 Portogallo Arte. 25, par. 1, secondo periodo
45 Qatar Arte. 25, par. 1, secondo periodo
46 Romania Arte. 24, par. 1, secondo periodo
47 Russia Arte. 25, par. 1, secondo periodo
48 Arabia Saudita Arte. 24, par. 1, secondo periodo
49 Serbia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
50 Singapore Arte. 26, par. 1, secondo periodo
51 Slovacchia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
52 Slovenia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
53 Sud Africa Arte. 24, par. 1, secondo periodo
54 Spagna Arte. 23, par. 1, secondo periodo
55 Svezia Arte. 23, par. 1, secondo periodo
56 Siria Arte. 25, par. 1, secondo periodo
57 Tailandia Arte. 25, par. 1, secondo periodo
59 Ucraina Arte. 26, par. 1, secondo periodo
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 27, par. 1, secondo periodo
61 Regno Unito Arte. 24, par. 1, secondo periodo
63 Vietnam Arte. 25, par. 1, secondo periodo
64 Zimbabwe Arte. 25, par. 1, secondo periodo

Avviso di accordi incorporati che non contengono disposizioni esistenti

Secondo l’art. 16, comma 6, lettera “c”, punto ii della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi non contengano la previsione di cui all’art. 16, comma 4, lettera “b”, punto ii.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente
8 Belgio
9 Canada
14 Danimarca
15 Egitto
22 Indonesia
26 Italia
36 Lussemburgo
41 Macedonia del Nord
43 Polonia
47 Russia
50 Singapore
54 Spagna
57 Tailandia
58 Turchia

Secondo l’art. 16, comma 6, lettera “d”, punto i della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi non contengano la disposizione di cui all’art. 16, comma 4, lettera “c”, punto i.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente
17 Francia

Secondo l’art. 16, comma 6, lettera “d”, punto ii della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi non contengano la disposizione di cui all’art. 16, comma 4, lettera “c”, punto ii.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente
8 Belgio
24 Irlanda
26 Italia

Articolo 17 – Adeguamenti corrispondenti

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 17, par. 4 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 17, par. 2. Di seguito sono riportati il ​​numero dell’articolo e il comma di ciascuna di tali disposizioni.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
1 Albania Arte. 9, par. 2
2 Algeria Arte. 9, par. 2
3 Armenia Arte. 9, par. 2
4 Austria Arte. 9, par. 2
6 Bahrein Arte. 9, par. 2
7 Bielorussia Arte. 9, par. 2
9 Canada Arte. 9, par. 2
11 Croazia Arte. 9, par. 2
12 Cipro Arte. 9, par. 2
16 Estonia Arte. 9, par. 2
18 Georgia Arte. 9, par. 2
20 Ungheria Arte. 9, par. 2
22 Indonesia Arte. 9, par. 2
24 Irlanda Arte. 9, par. 2
25 Israele Arte. 9, par. 2
27 Giappone Arte. 9, par. 2
28 Giordania Arte. 9, par. 2
29 Kazakistan Arte. 9, par. 2
30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Arte. 9, par. 2
31 Repubblica di Corea Arte. 9, par. 2
34 Libano Arte. 9, par. 2
36 Lussemburgo Arte. 9, par. 2
37 Moldavia Arte. 9, par. 2
38 Mongolia Arte. 9, par. 2
39 Montenegro Arte. 9, par. 2
40 Marocco Arte. 9, par. 2
41 Macedonia del Nord Arte. 9, par. 2
42 Norvegia Arte. 9, par. 2
43 Polonia Arte. 9, par. 2
44 Portogallo Arte. 9, par. 2
47 Russia Arte. 9, par. 2
48 Arabia Saudita Arte. 9, par. 2
49 Serbia Arte. 9, par. 2
50 Singapore Arte. 9, par. 2
51 Slovacchia Arte. 9, par. 2
57 Tailandia Arte. 9, par. 2
58 Turchia Arte. 9, par. 2
59 Ucraina Arte. 9, par. 2
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 9, par. 2
61 Regno Unito Arte. 9, par. 2
62 Stati Uniti d’America Arte. 9, par. 2
63 Vietnam Arte. 9, par. 2

Articolo 35 – Entrata in vigore

Avviso di scelta delle disposizioni facoltative

Secondo l’art. 35, par. 3 della Convenzione ai soli fini della sua attuazione dell’art. 35, par. 1, lettera “b” e par. 5, lettera “b”, la Repubblica di Bulgaria sceglie di sostituire l’espressione “periodi d’imposta che iniziano il o dopo la scadenza di un periodo” con l’espressione “periodi d’imposta che iniziano il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo, che iniziano il o dopo la scadenza di un periodo”.

Riserva

Secondo l’art. 35, par. 6 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva il diritto di non applicare l’art. 35, par. 4 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.’

La legge è stata adottata dalla 47a Assemblea nazionale il 10 giugno 2022 e timbrata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea nazionale.

OCSE – BEPS

Il 12 febbraio 2013  l’OCSE ha pubblicato l’“Addressing Base Erosion and Profit Shifting” (Affrontare l’erosione della base e lo spostamento dei profitti). 

L’Addressing Base Erosion and Profit Shifting presenta gli studi ed i dati disponibili sull’esistenza e l’entità dell’erosione della base e del trasferimento dei profitti (BEPS). Il rapporto raccomanda lo sviluppo di un piano d’azione per affrontare le questioni BEPS in modo completo.

Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE / G20 mira a creare un unico insieme di norme fiscali internazionali basate sul consenso per affrontare il BEPS e quindi a proteggere le basi imponibili offrendo al contempo maggiore certezza e prevedibilità ai contribuenti.

Nel quadro inclusivo OCSE / G20 sul BEPS, oltre 135 paesi stanno attuando  15 azioni  per contrastare l’elusione fiscale, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali e garantire un ambiente fiscale più trasparente:

  • Azione 1 Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione – Necessità di individuare una corretta disciplina fiscale per l’economia digitale, caratterizzata da una crescente dicotomia tra luogo in cui avviene la vendita di beni e servizi e luogo della tassazione del  relativo reddito. Infatti, laddove un imprenditore ritrae utili da operazioni poste in essere online, svolte il più delle volte con clienti localizzati in un Paese diverso da quello della residenza fiscale della stesso imprenditore, allo stato attuale, si verifica una inadeguata allocazione dei diritti impositivi sui profitti d’impresa, per via della mancanza di regole che riconducano tali diritti impositivi alla giurisdizione fiscale  dello Stato in cui l’imprenditore ha la residenza fiscale ed in cui si esercita l’attività.
  • Azione 2 Neutralizzare gli effetti degli accordi di disallineamento ibrido  – I disalinneamenti da ibrido scaturiscono dalla mancanza di uniformità e convergenza fra i sistemi tributari dei singoli Stati. La Action 2 si basa sulla necessità di introdurre apposite disposizioni nei trattati  (per. es. le tie-breaker, incluse nei trattati fiscali per aiutare a determinare quale paese ha il diritto di tassare un individuo come paese di residenza nel caso in cui l’individuo si qualifichi come residente (ai fini fiscali) ai sensi delle leggi nazionali di entrambi i paesi.) e raccomandazioni volte a neutralizzare gli effetti (come ad esempio doppia deduzione, doppia non tassazione, differimento a lungo termine della tassazione) derivanti dall’utilizzo di strumenti ed entità ibride (vedi il precedente rapporto nel “Le Strutture Ibride (Hybrid Mismatch Arrangements): Tematiche di politica e compliance fiscale) per assicurare che queste non siano in “operazioni” di di mero arbitraggio fiscale (pratica di pianificazione fiscale aggressiva che consiste nello sfruttare a proprio vantaggio le differenze di carico fiscale in vigore in due o più differenti paesi, localizzando le proprie attività produttive dove subiscono un minor carico fiscale). Nell’ambito della Action 2 è sta pubblicato il rapporto “Neutralizzazione degli effetti degli accordi di disallineamento dei rami di azienda“.
  • Azione 3 Società estera controllata – Rafforzamento della disciplina Controlled foreign companies (cfc)
  • Azione 4 Limitazione delle detrazioni di interessi  -Identificazione di best practices che supportino l’elaborazione di regole volte a contrastare l’erosione della base imponibile che deriva da transazioni finanziarie infragruppo così da limitare l’eccessiva deducibilità di componenti negativi di reddito, laddove essa si presti a generare scenari di totale abbattimento fiscale.
  • Azione 5 Pratiche fiscali dannose  – Favorire azioni volte a prevenire pratiche fiscali dannose incrementando la trasparenza e facendo emergere la sostanza delle operazioni che effettivamente si intendono realizzare, anche attraverso l’incentivazione di scambi di informazioni.
  • Azione 6 Prevenzione dell’abuso dei trattati fiscali – Rafforzando le clausole antiabuso, evitare l’abuso delle convenzioni contro le doppie imposizioni con l’obiettivo di prevenire la concessione  di benefici  convenzionali in circostanze inappropriate (il “treaty shopping” rappresenta una particolare forma di international tax planning “elusivo” attuata attraverso l’indebito utilizzo delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni sui redditi).
  • Azione 7 Definizione di stabile organizzazione – Il lavoro svolto nell’ambito dell’azione 7 di BEPS fornisce modifiche alla definizione di stabile organizzazione nel modello di convenzione fiscale dell’OCSE per affrontare le strategie utilizzate per prevenire artificiosi occultamenti di stabili organizzazioni ed evitare di avere una presenza imponibile in una giurisdizione ai sensi dei trattati fiscali, ad esempio tramite i cosiddetti  “commissionaire arrangements” privi di effettiva
    sostanza economica o non coerenti con funzioni e
    attivita` svolte.
  • Le modifiche limiteranno inoltre l’applicazione di una serie di eccezioni alla definizione di stabile organizzazione alle attività di natura preparatoria o ausiliaria e garantiranno che non sia possibile trarre vantaggio da queste eccezioni frammentando un’attività operativa coesa in più piccole operazioni; affronteranno anche le situazioni in cui l’eccezione applicabile ai cantieri è aggirata attraverso i contratti di scissione tra imprese strettamente collegate.
    Le modifiche alle definizioni di stabile organizzazione sono state integrate nel modello di convenzione fiscale dell’OCSE del 2017 e nella parte IV della  CONVENZIONE MULTILATERALE PER L’ATTUAZIONE DI MISURE RELATIVE ALLE CONVENZIONI FISCALI FINALIZZATE A PREVENIRE L’EROSIONE DELLA BASE IMPONIBILE E LO SPOSTAMENTO DEI PROFITTI (Multilateral Instrument (MLI)) (articoli da 12 a 15). Lo strumento multilaterale (MLI) è uno strumento flessibile che consente alle giurisdizioni di adottare misure relative ai trattati BEPS per contrastare il BEPS e rafforzare la loro rete di trattati. Il MLI è stato firmato da quasi 90 giurisdizioni e circa la metà dei firmatari del MLI ha finora adottato gli articoli del MLI che implementano le modifiche alla stabile organizzazione.
  • Azioni 8 – 9 -10 Prezzi di trasferimento – L’Ocse evidenzia la tendenza, nell’ambito delle multinazionali, all’allocazione dei profitti, a fini meramente fiscali, in Paesi diversi da quelli in cui ha effettivamente luogo l’attività economica, attraverso una inappropriata allocazione di rischi, intangible e capitali. Emerge quindi la necessità di adottare più chiare definizioni di questi ultimi nonchè di valorizzarli adeguatamente in maniera tale da consentire un’equa allocazione dei profitti, coerente con la creazione del valore.
  • Il rapporto contiene revisioni alle Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento per allineare i risultati dei prezzi di trasferimento con la creazione di valore. La guida rivista si concentra sulle seguenti aree chiave: questioni relative ai prezzi di trasferimento relative alle transazioni che coinvolgono beni immateriali; accordi contrattuali, inclusa l’allocazione contrattuale dei rischi e dei relativi utili, che non sono supportati dalle attività effettivamente svolte; il livello di ritorno al finanziamento fornito da un membro di un gruppo multinazionale ricco di capitale, se tale rendimento non corrisponde al livello di attività intrapresa dalla società di finanziamento; e altre aree ad alto rischio.
  • A tal proposito rileva evidenziare come la disciplina del transfer pricing, applicata con riferimento agli intangible, sia oggetto di particolare attenzione da parte dell’Ocse che, il 30 luglio 2013,  ha pubblicato il “Revised discussion draft on transfer pricing aspects on intangible” .
    Vedi: “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017.
  • Azione 11 Analisi dei dati BEPS – Il rapporto BEPS Action 11 Measuring and Monitoring BEPS ha stabilito metodologie per raccogliere e analizzare i dati sugli effetti economici e fiscali dei comportamenti di elusione fiscale e sull’impatto delle misure proposte nell’ambito del progetto BEPS.
  • Azione 12 Regole sulla divulgazione obbligatoria – L’azione è finalizzata a strutturare la condivisione, tra le varie Amministrazioni finanziarie, degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva riscontrati. Il piano, mira inoltre a incentivare la trasparenza dei contribuenti che intendono attuare schemi di pianificazione fiscale attraverso specifiche disclosure rules.
  • Azione 13 Reporting paese per paese – Nell’ambito dell’azione 13 BEPS, tutte le grandi imprese multinazionali (MNE) sono tenute a preparare un rapporto paese per paese (CbC) con dati aggregati sulla ripartizione globale di reddito, profitto, imposte pagate e attività economica tra le giurisdizioni fiscali in cui opera . Questo rapporto CbC è condiviso con le amministrazioni fiscali di queste giurisdizioni, per l’utilizzo in prezzi di trasferimento di alto livello e valutazioni del rischio BEPS.
  • Azione 14 Procedura di mutuo accordo –  L’obiettivo è quello di agevolare le procedure di risoluzione dei conflitti attraverso lo sviluppo di innovative modalità di risoluzione delle controversie attraverso un solido processo di revisione tra pari che cerca di aumentare l’efficienza e migliorare la tempestività della risoluzione delle controversie sulla doppia imposizione.
  • Azione 15 Strumento multilaterale – per assicurare che le azioni siano prontamente attuate, saranno definiti strumenti multilaterali prevedendo la possibilità, per i paesi interessati, di modificare gli accordi bilaterali in modo da adeguarsi al rapido evolversi dell’economia globale.

I rapporti finali del progetto BEPS, sono stati approvati e pubblicati il 5 ottobre 2015.

Dichiarazione esplicativa 2015 ( EN / FR / ES / DEU )
Azione 1: affrontare le sfide fiscali dell’economia digitale  ( EN  / FR )
Azione 2: neutralizzazione degli effetti di accordi ibridi non corrispondenti  ( EN  / FR / DEU )
Azione 3: progettazione di regole efficaci per società estere controllate  ( EN / FR  / ES )
Azione 4: Limitare l’erosione della base che comporta detrazioni di interessi e altri pagamenti finanziari ( EN / FR /  DEU  / KOR )
Azione 5: Contrastare le pratiche fiscali dannose in modo più efficace, tenendo conto della trasparenza e della sostanza ( EN / FR  / ES  / DEU )
Azione 6: Prevenire la concessione di vantaggi derivanti dal trattato in circostanze inadeguate ( EN / ES )
Azione 7: prevenire l’elusione artificiale di Stabile organizzazione di stato ( EN / FR  / ES )
Azioni 8-10: allineare i risultati dei prezzi di trasferimento con la creazione di valore ( EN / FR  / ES )
Azione 11: misurazione e monitoraggio BEPS ( EN )
Azione 12: norme sulla divulgazione  obbligatoria ( EN /  FR  / ES / KOR )
Azione 13: Guida alla documentazione sui prezzi di trasferimento e alla rendicontazione paese per paeseEN / FR  / ES  / DEU )
Azione 14: rendere più efficaci i meccanismi di risoluzione delle controversie ( EN / FR  / ES  / KOR )
Azione 15: sviluppo di uno strumento multilaterale per modificare i trattati fiscali bilaterali ( EN / FR  / ES )

Nella sezione del sito OCSE dedicata al BEPS è pubblicata una mappa interattiva attraverso la quale è possibile verificare per ogni Stato la sua adesione:

A partire dal 4 novembre 2021, oltre 135 paesi e giurisdizioni hanno aderito a un nuovo piano a due pilastri per riformare le norme fiscali internazionali e garantire che le imprese multinazionali paghino una quota equa di imposte ovunque operino.

L’erosione della base imponibile nazionale e il trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit ShiftingBEPS) dovuti alle imprese multinazionali che sfruttano i divari e le discrepanze tra i sistemi fiscali dei diversi paesi interessano tutti i paesi. La maggiore dipendenza dei paesi in via di sviluppo dall’imposta sul reddito delle società significa che soffrono di Base Erosion and Profit Shifting in modo sproporzionato.

Le imprese operano a livello internazionale, quindi i governi devono agire insieme per affrontare la BEPS e ripristinare la fiducia nei sistemi fiscali nazionali e internazionali. Le pratiche BEPS costano ai paesi 100-240 miliardi di dollari di entrate perse all’anno , che equivalgono al 4-10% del gettito fiscale globale sul reddito delle società.

Collaborando nel quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS), oltre 135 paesi e giurisdizioni stanno attuando  15 azioni  per contrastare l’elusione fiscale, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali, garantire un contesto fiscale più trasparente e affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dei l’economia .

Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS

1. Albania
2. Andorra
3. Angola
4. Anguilla
5. Antigua and Barbuda
6. Argentina
7. Armenia
8. Aruba
9. Australia
10. Austria
11. Azerbaijan
12. The Bahamas
13. Bahrain
14. Barbados
15. Belarus
16. Belgium
17. Belize
18. Benin
19. Bermuda
20. Bosnia and Herzegovina
21. Botswana
22. Brazil
23. British Virgin Islands
24. Brunei Darussalam
25. Bulgaria
26. Burkina Faso
27. Cabo Verde
28. Cameroon
29. Canada
30. Cayman Islands
31. Chile
32. China (People’s Republic of)
33. Colombia
34. Congo
35. Cook Islands
36. Costa Rica
37. Côte d’Ivoire
38. Croatia
39. Curaçao
40. Czech Republic
41. Democratic Republic of the Congo
42. Denmark
43. Djibouti
44. Dominica
45. Dominican Republic
46. Egypt
47. Estonia
48. Eswatini
49. Faroe Islands
50. Finland
51. France
52. Gabon
53. Georgia
54. Germany
55. Gibraltar
56. Greece
57. Greenland
58. Grenada
59. Guernsey
60. Haiti
61. Honduras
62. Hong Kong, China
63. Hungary
64. Iceland
65. India
66. Indonesia
67. Ireland
68. Isle of Man
69. Israel
70. Italy
71. Jamaica
72. Japan
73. Jersey
74. Jordan
75. Kazakhstan
76. Kenya
77. Korea
78. Latvia
79. Liberia
80. Liechtenstein
81. Lithuania
82. Luxembourg
83. Macau, China
84. Malaysia
85. Maldives
86. Malta
87. Mauritania
88. Mauritius
89. Mexico
90. Monaco
91. Mongolia
92. Montenegro
93. Montserrat
94. Morocco
95. Namibia
96. Netherlands
97. New Zealand
98. Nigeria
99. North Macedonia
100.Norway
101.Oman
102.Pakistan
103.Panama
104.Papua New Guinea
105.Paraguay
106.Peru
107.Poland
108.Portugal
109.Qatar
110.Romania
111.Russian Federation
112.Saint Kitts and Nevis
113.Saint Lucia
114.Saint Vincent and the Grenadines
115.Samoa
116.San Marino
117.Saudi Arabia
118.Senegal
119.Serbia
120.Seychelles
121.Sierra Leone
122.Singapore
123.Slovak Republic
124.Slovenia
125.South Africa
126.Spain
127.Sri Lanka
128.Sweden
129.Switzerland
130.Thailand
131.Togo
132.Trinidad and Tobago
133.Tunisia
134.Türkiye
135.Turks and Caicos Islands
136.Ukraine
137.United Arab Emirates
138.United Kingdom
139.United States
140.Uruguay
141.Viet Nam
142.Zambia

 

OCSE – BEPS – Azione 12 Regole di divulgazione obbligatoria (Mandatory Disclosure Rules – MDR)

Il 12 febbraio 2013  l’OCSE ha pubblicato l’“Addressing Base Erosion and Profit Shifting” (Affrontare l’erosione della base e lo spostamento dei profitti). 

L’Addressing Base Erosion and Profit Shifting presenta gli studi ed i dati disponibili sull’esistenza e l’entità dell’erosione della base e del trasferimento dei profitti (BEPS). Il rapporto raccomanda lo sviluppo di un piano d’azione per affrontare le questioni BEPS in modo completo.

Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE / G20 mira a creare un unico insieme di norme fiscali internazionali basate sul consenso per affrontare il BEPS e quindi a proteggere le basi imponibili offrendo al contempo maggiore certezza e prevedibilità ai contribuenti.

Nel quadro inclusivo OCSE / G20 sul BEPS, oltre 135 paesi stanno attuando  15 azioni  per contrastare l’elusione fiscale, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali e garantire un ambiente fiscale più trasparente.

L’Azione 12 del BEPS –  Regole sulla divulgazione obbligatoria (Mandatory Disclosure Rules) fornisce raccomandazioni per l’elaborazione di norme che richiedano ai contribuenti e ai consulenti di divulgare accordi di pianificazione fiscale aggressiva. Queste raccomandazioni cercano di trovare un equilibrio tra la necessità di informazioni tempestive sui regimi di pianificazione fiscale aggressiva e l’obbligo che la divulgazione sia adeguatamente mirata, applicabile ed eviti di imporre oneri di conformità indebiti ai contribuenti.

L’azione 12 è finalizzata a strutturare la condivisione, tra le varie Amministrazioni finanziarie, degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva riscontrati. Il piano, mira inoltre a incentivare la trasparenza dei contribuenti che intendono attuare schemi di pianificazione fiscale attraverso specifiche disclosure rules.

L’azione 12 contiene raccomandazioni relative alla progettazione di norme di divulgazione obbligatoria per i regimi di pianificazione fiscale aggressiva, tenendo conto dei costi amministrativi e di conformità per le amministrazioni fiscali e le imprese e attingendo alle esperienze dei paesi che hanno attuato tali norme.

La mancanza di informazioni tempestive, complete e pertinenti sulle strategie di pianificazione fiscale aggressiva è una delle principali sfide affrontate dalle autorità fiscali di tutto il mondo. Queste informazioni sono essenziali per consentire ai governi di rispondere rapidamente ai rischi fiscali attraverso valutazioni del rischio informate, audit o modifiche alla legislazione o ai regolamenti.

Il rapporto OCSE 2015 sulle regole di divulgazione obbligatoria fornisce un quadro modulare che consente ai paesi di progettare un regime di divulgazione che soddisfi la loro esigenza di ottenere informazioni tempestive su schemi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressivi o abusivi, nonché sui promotori e gli utenti di tali schemi. Laddove un paese desideri adottare norme di divulgazione obbligatoria, le raccomandazioni forniscono la flessibilità necessaria per bilanciare la necessità di un paese di informazioni migliori e più tempestive con gli oneri di conformità per i contribuenti.

La relazione sull’azione 12 formula inoltre raccomandazioni specifiche per le norme relative ai regimi fiscali internazionali, nonché per lo sviluppo e l’attuazione di uno scambio di informazioni e di una cooperazione più efficaci tra le amministrazioni fiscali.

La direttiva n. 2011/16/UE  (Directive Administrative Cooperation 1 – DAC 1) del 15 febbraio 2011 che ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2013, la direttiva n. 77/799/CEE, implementando l’Azione 12 del BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) –  Regole sulla divulgazione obbligatoria (Mandatory Disclosure Rules (MDR)), stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano tra loro ai fini dello scambio di informazioni fiscali per le Amministrazioni finanziarie volte ad arginare i meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva introducendo sistemi di controllo ispirati alla c.d. cooperative compliance. Negli anni la DAC 1 è stata varie volte modificata, estendendone sempre più il suo ambito di applicazione.

Con l’adozione della Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica da parte degli Stati membri dell’UE (DAC 6), vi è stata una diffusione significativa nelle giurisdizioni che ora dispongono di norme obbligatorie in materia di divulgazione. Questa direttiva comporterà la segnalazione alle autorità fiscali dell’UE della pianificazione fiscale aggressiva transfrontaliera, delle strutture offshore e dei sistemi di elusione del Common Reporting Standard. La direttiva incorpora le regole modello stabilite nel rapporto dell’OCSE del 2018 Model Mandatory Disclosure Rules (MDR)  for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures .

Database Ocse dei regimi fiscali preferenziali dannosi nel mondo – Harmful Tax Practices – 2018 Progress Report on Preferential Regimes 

Database Ocse dei regimi fiscali preferenziali dannosi nel mondo – Harmful Tax Practices – 2018 Progress Report on Preferential Regimes

Riconoscendo la necessità di riallineare la tassazione dei profitti con le attività sostanziali che li generano e di migliorare la trasparenza, l’OCSE ha iniziato a lavorare per affrontare la concorrenza fiscale dannosa alla fine degli anni ’90,  i risultati sono riportati in un rapporto del 1998,  Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue . Nell’ambito di questa iniziativa, l’OCSE ha anche creato il Forum sulle pratiche fiscali dannoseForum on Harmful Tax Practices (FHTP)). Dopo la sua creazione, l’FHTP è stato uno dei gruppi chiave con il mandato di monitorare e rivedere le pratiche fiscali delle giurisdizioni, concentrandosi sulle caratteristiche dei regimi fiscali preferenziali. Il gruppo Codice di condotta della Commissione europea svolge un ruolo simile.

Il 5 ottobre 2015, l’OCSE ha pubblicato la sua relazione finale sull’azione BEPS 5,  Contrastare le pratiche fiscali dannose in modo più efficace, tenendo conto della trasparenza e della sostanza.

La relazione sull’azione 5 copre due aree principali:

  • la definizione di un criterio di “attività sostanziale” da applicare per determinare se i regimi fiscali sono dannosi;
  • migliorare la trasparenza.

Nell’ottobre 2017, l’OCSE ha pubblicato la  Harmful Tax Practices – 2017 Progress Report on Preferential Regimes ,  che include i risultati della revisione di 164 regimi individuati dal Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) nel corso di cinque riunioni tenutesi tra novembre 2016 e settembre 2017, e rifletteva i risultati di ottobre 2017.

Nel maggio 2018, l’Inclusive Framework su BEPS ha rilasciato aggiornamenti ai risultati delle revisioni di 11 regimi fiscali preferenziali. Il 15 novembre 2018 l’OCSE ha pubblicato gli ultimi risultati sui regimi fiscali preferenziali che coprono la valutazione di 53 regimi.

Inoltre, il Rapporto del 1998,  Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, definisce un quadro per affrontare il problema di come certe giurisdizioni (paradisi fiscali) con “nessuna o solo imposta nominale” e regimi fiscali “preferenziali dannosi”

  • influenzano l’ubicazione delle attività finanziarie e di altri servizi,
  • erodono le basi imponibili di altre paesi,
  • distorcono i modelli commerciali e di investimento e
  • minano l’equità, la neutralità e l’ampia accettazione sociale dei sistemi fiscali .

Data l’elevazione del requisito delle attività sostanziali nel lavoro sui regimi preferenziali nell’ambito del progetto BEPS, l’OCSE ha ritenuto opportuno riprendere l’applicazione del requisito delle attività sostanziali stabilito nel Rapporto 1998 per “nessuna o solo tassa nominale” giurisdizioni, nonché per fornire indicazioni sull’applicazione del requisito. Per questo motivo, l’Inclusive Framework su BEPS ha deciso di applicare il requisito delle attività sostanziali per le giurisdizioni  con”nessuna o solo imposta nominale”.

Nel febbraio 2021, l’OCSE ha pubblicato i termini di riferimento e la metodologia (BEPS Action 5 on Harmful Tax Practices – Transparency Framework – PEER REVIEW DOCUMENTS) aggiornati  sullo standard di BEPS (base erosion and profit shifting) Action 5 per lo scambio di informazioni sui ruling fiscali (il “quadro di trasparenza”) per gli anni 2021-2025, come approvato dal Framework inclusivo su BEPS.

BEPS Action 5 è uno dei quattro standard minimi BEPS che tutti i membri dell’Inclusive Framework si sono impegnati ad attuare:

  • combattere le pratiche fiscali dannose (BEPS azione 5),
  • prevenire l’abuso dei trattati fiscali, incluso il treaty shopping(Action 6)
  • migliorare la trasparenza con Country-by-Country
    Reporting (azione 13)
  • migliorare l’efficacia di risoluzione delle controversie (azione 14).

Una parte dello standard minimo dell’Azione 5 è il quadro di trasparenza per lo scambio spontaneo obbligatorio di informazioni su alcuni ruling fiscali che, in assenza di trasparenza, potrebbero sollevare preoccupazioni per il BEPS. Oltre 130 giurisdizioni (Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS.) hanno aderito all’Inclusive Framework  e prendono parte alla revisione tra pari (ovvero gli altri Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS) per valutare la loro conformità al quadro per la trasparenza.

Sono stati concordati termini di riferimento specifici e una metodologia per le revisioni tra pari per valutare l’attuazione dello standard minimo da parte di una giurisdizione. La revisione del quadro di trasparenza valuta le giurisdizioni rispetto ai termini di riferimento che si concentrano su cinque elementi chiave:

  1. processo di raccolta delle informazioni;
  2. scambio di informazioni;
  3. riservatezza delle informazioni ricevute;
  4.  statistiche sugli scambi di sentenze;
  5. trasparenza su alcuni aspetti dei regimi di proprietà intellettuale.

Il processo di revisione e monitoraggio tra pari è condotto dal Forum sulle pratiche fiscali dannoseForum on Harmful Tax Practices (FHTP)).

I termini di riferimento sono suddivisi in quattro aspetti, che catturano gli elementi chiave del quadro di trasparenza:

  1. Processo di raccolta delle informazioni;
  2. Scambio di informazioni;
  3. Riservatezza delle informazioni ricevute;
  4. Statistiche.

La metodologia definisce i meccanismi procedurali mediante i quali le giurisdizioni completeranno la revisione tra pari, compreso il processo per la raccolta dei dati pertinenti, la preparazione e l’approvazione dei rapporti, i risultati della revisione e il processo di follow-up. La metodologia prevede la raccolta dei punti dati rilevanti per la revisione tra pari utilizzando questionari standardizzati, inviati alla giurisdizione esaminata nonché agli altri Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS.

Rapporti di revisione tra pari sullo scambio di informazioni sulle decisioni fiscali (Peer Review Reports on the Exchange of Information on Tax Rulings)

Una parte dello standard minimo dell’azione 5 si riferisce ai regimi fiscali preferenziali in cui viene intrapresa una revisione per identificare le caratteristiche di tali regimi che possono facilitare l’erosione della base e il trasferimento degli utili, e quindi hanno il potenziale di avere un impatto ingiusto sulla base imponibile di altre giurisdizioni.

Nel gennaio 2019, l’OCSE ha pubblicato Harmful Tax Practices – 2018 Progress Report on Preferential Regimes (potremmo definirlo come il database Ocse dei regimi fiscali preferenziali adottati complessivamente nel mondo), approvato dal Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Il Progress Report include i risultati della revisione dei regimi fiscali preferenziali, che è stata intrapresa dal Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) dall’inizio del progetto BEPS in conformità con lo standard minimo BEPS Action 5. Riflette i risultati a gennaio 2019. Mentre i risultati del regime consolidato sono ora contenuti nella Harmful Tax Practices – 2018 Progress Report on Preferential Regimes, Harmful Tax Practices – 2017 Progress Report on Preferential Regimes include importanti indicazioni sugli standard applicabili ai requisiti delle attività sostanziali per i regimi non di PI, i tempi per modificare o abolire i regimi e il monitoraggio di alcuni regimi nella pratica.

Il report Harmful Tax Practices – 2018 Progress Report on Preferential Regimes,  ha lo scopo di fornire un aggiornamento al report Harmful Tax Practices – 2017 Progress Report on Preferential Regimes  e riportare i risultati della revisione dei regimi fiscali preferenziali di tutti i Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS che sono stati identificati.

Il report Harmful Tax Practices – 2018 Progress Report on Preferential Regimes registra l’avanzamento finora raggiunto dal Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) nel monitoraggio dei trattamenti fiscali specifici messi a punto da singole giurisdizioni fiscali per favorire determinati tipi di attività, investimenti, zone geografiche. Quest’ultimo report mette in rilievo soprattutto gli sforzi compiuti dalle giurisdizioni che si sono impegnate ad eliminare dal proprio ordinamento regimi catalogati in precedenza come “dannosi” (harmful) e che ora sono stati aboliti del tutto oppure modificati in modo tale da rispettare i criteri di trasparenza delineati dall’Azione 5 del progetto Beps (base erosion and profit shifting).

Il Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) dell’OCSE ha condotto, sin dalla sua creazione nel 1998, revisioni dei regimi preferenziali al fine di determinare se i regimi potessero essere dannosi per la base imponibile di altre giurisdizioni.

L’attuale lavoro del Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) comprende tre aree chiave.

  • In primo luogo, la valutazione dei regimi fiscali preferenziali per identificare le caratteristiche di tali regimi che possono facilitare l’erosione della base imponibile e il trasferimento dei profitti, e quindi hanno il potenziale di avere un impatto ingiusto sulla base imponibile di altre giurisdizioni.
  • In secondo luogo, la revisione tra pari e il monitoraggio del quadro di trasparenza dell’azione 5 attraverso lo scambio spontaneo obbligatorio di informazioni pertinenti su decisioni specifiche del contribuente che, in assenza di tale scambio di informazioni, potrebbero sollevare preoccupazioni per BEPS
  • In terzo luogo, la revisione dei requisiti di attività sostanziali in giurisdizioni fiscali assenti o solo nominali per garantire condizioni di parità.
Il report Harmful Tax Practices – 2018 Progress Report on Preferential Regimes (aggiornamento del report 2015 BEPS Action 5 e del report 2017) contiene i risultati, riportati a gennaio 2019, della revisione dei regimi fiscali preferenziali di tutti i membri del “BEPS Inclusive Framework” che sono stati identificati dopo il progetto BEPS.  Inoltre, l'”Inclusive Framework” ha concordato un nuovo standard per i requisiti di attività sostanziali per giurisdizioni fiscali assenti o solo nominali. Questo rapporto include i dettagli di questo nuovo standard e gli altri lavori sulle aggiunte e revisioni del quadro delle pratiche fiscali dannose. Infine contiene i passaggi successivi per il lavoro sulle pratiche fiscali dannose.

La relazione sullo stato di avanzamento del 2018 comprende anche tre allegati contenenti aggiornamenti sostanziali sul quadro del Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP), compreso il nuovo standard per i requisiti di attività sostanziali all’interno di giurisdizioni fiscali assenti o solo nominali, linee guida interpretative sull’applicazione dei fattori esistenti per la valutazione dei regimi, e raccomandazioni sui punti dati e sul processo per effettuare il monitoraggio del grandfathering per i regimi non IP:

  1. Risultato del mandato BEPS Azione 5 per considerare revisioni o aggiunte al framework FHTP;
  2. Monitoraggio dei dati sui regimi non di proprietà intellettuale acquisiti; e
  3. Documenti di riferimento chiave.

Nel 2017, sono stati presi impegni rispetto a oltre 80 regimi da rendere conformi allo standard minimo BEPS Azione 5. Nel 2018, le giurisdizioni hanno, in quasi tutti i casi, rispettato questi impegni, mentre il numero totale di regimi esaminati dall’inizio del progetto BEPS è ora 255. I risultati del 2018 mostrano anche che tutti i regimi di Intellectual Property (IP) sono, con un’eccezione, abolita o modificata per conformarsi all’approccio nexus.

Infine, la relazione sui progressi del 2018 definisce i prossimi passi per il Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) nel continuare ad affrontare le pratiche fiscali dannose.

Nel novembre 2020, il quadro inclusivo ha pubblicato updated conclusions on the review of preferential regimes.

I risultati aggiornati coprono 53 regimi, portando il numero di regimi esaminati, o in corso di revisione, a 246.

La revisione ha riguardato non solo i regimi fiscali preferenziali, ma i risultati della revisione del fattore delle attività sostanziali per giurisdizioni non solo nominali.

Revisione del fattore di attività sostanziale per giurisdizioni fiscali assenti o solo nominali

Dopo aver concordato il nuovo standard sulle attività sostanziali per nessuna o solo giurisdizione fiscale nominale nel novembre 2018, le 12 “nessuna o solo giurisdizione fiscale nominale” identificate dal Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) hanno introdotto il quadro giuridico nazionale necessario per soddisfare lo standard. Lo standard richiede che per alcuni settori di attività aziendali altamente mobili, le attività generatrici di reddito di base devono essere condotte con dipendenti qualificati e spese operative nella giurisdizione.

Il Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) ha ora riesaminato le nuove leggi nazionali delle 12 giurisdizioni fiscali assenti o solo nominali. Per 11 di queste giurisdizioni (Anguilla, Bahamas, Bahrain, Barbados, Bermuda, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Isole Turks e Caicos), l’FHTP ha concluso che il quadro giuridico interno è in linea con il standard e quindi “non dannoso”. Per quanto riguarda la restante giurisdizione esaminata dall’FHTP (Emirati Arabi Uniti), l’FHTP ha concluso che il quadro giuridico era in linea con lo standard ma con un punto tecnico in sospeso. A questo proposito, gli Emirati Arabi Uniti si sono impegnati ad apportare ulteriori modifiche legislative e la legge è ora “in procinto di essere modificata”.

Dal 2020, il Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) avvierà un processo annuale di monitoraggio dell’efficacia dei meccanismi delle giurisdizioni per garantire la conformità allo standard nella pratica.

Revisione dei regimi fiscali preferenziali

Durante la riunione di giugno 2019, il Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) ha adottato decisioni nuove e aggiornate su 56 regimi, alcuni dei quali sono stati riesaminati per la prima volta, come segue:

  • Sono stati aboliti 13 regimi (Capo Verde, Malesia, Mongolia, Montserrat, Marocco, Svizzera, Thailandia).
  • Tre regimi sono stati modificati per rimuovere le caratteristiche potenzialmente dannose (Capo Verde, Malesia, Mauritius) e quattro nuovi regimi sono stati classificati come “non dannosi”, in quanto progettati specificamente per soddisfare lo standard dell’Azione 5 (Malta, Polonia, Thailandia).
  • Quattro regimi sono in fase di modifica (Aruba, Grecia, Kazakistan).
  • Otto regimi sono risultati esclusi dal campo di applicazione dell’FHTP (Capo Verde, Nigeria, Paraguay e Vietnam).
  • Due regimi sono stati ritenuti potenzialmente dannosi ma in realtà non dannosi (Aruba, Viet Nam) e un regime non è operativo (Paraguay).
  • Un regime è stato ritenuto effettivamente dannoso (Giordania).
  • Attualmente sono stati riesaminati altri 21 regimi (Isole Cook, Dominica, Repubblica Dominicana, Giamaica, Marocco, Macedonia del Nord, Qatar).

Il Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) ha riesaminato 287 regimi dall’inizio del progetto BEPS. I risultati di queste revisioni possono essere rappresentati come segue:

Conclusioni aggiornate della revisione dei regimi fiscali preferenziali

Secondo i risultati aggiornati, 18 ulteriori regimi sono stati identificati come in via di abolizione o modifica, poiché le giurisdizioni hanno mantenuto il loro impegno ad apportare le modifiche legislative pertinenti. Ciò comprende:

  • Andorra: regime di holding
  • Curaçao: regime degli impianti di esportazione
  • Spagna: esenzione parziale per reddito da alcune attività immateriali (regime federale)
  • Altri regimi di Andorra, Curaçao, Hong Kong (Cina), Mauritius e San Marino

Inoltre, i regimi nuovi o sostitutivi in ​​quattro regimi sono stati progettati specificamente per soddisfare lo standard dell’azione 5:

  • Lituania: regime di proprietà intellettuale
  • Mauritius: regime di esenzione parziale e banche titolari di una licenza bancaria ai sensi del regime del Banking Act 2004
  • San Marino: regime della proprietà intellettuale

I risultati aggiornati includono nuovi impegni per apportare modifiche legislative per modificare o abolire altri 10 regimi, tra cui:

  • Aruba: regime aziendale esente
  • Maldive: aliquote fiscali ridotte sui profitti generati al di fuori del regime delle Maldive
  • Mongolia: regime della zona di libero scambio
  • Altri regimi da Aruba, Australia, Montserrat, Filippine e Santa Lucia

Altri 17 regimi sono stati inseriti nel processo di revisione del  Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP)FHTP. Questi includono:

  • Gabon: regime di zona economica speciale
  • Grecia: regime di incentivi fiscali sui brevetti
  • Stati Uniti: regime di reddito immateriale derivato dall’estero (FDII)
  • Altri regimi di Aruba, Brunei Darussalam, Curaçao, Giordania, Kazakistan, Malesia, Panama, Paraguay e Saint Kitts e Nevis

Infine, l’aggiornamento include altri quattro regimi che sono risultati fuori ambito, non ancora operativi o che sono già stati aboliti o non possiedono caratteristiche dannose, ovvero:

  • Aruba: regime marittimo e aereo e regime di San Nicolas
  • Kenya: regime di zona economica speciale
  • Paraguay: regime di zona franca

Requisito per attività sostanziali per giurisdizioni “nessuna o solo imposta nominale”

L'”Inclusive Framework” su BEPS ha deciso di applicare il requisito delle attività sostanziali, come stabilito nel capitolo 4 del rapporto finale sull’azione 5, per la prima volta alle giurisdizioni con “nessuna o solo imposta nominale”.

In generale, il requisito delle attività sostanziali esamina se un regime incoraggia operazioni o accordi puramente fiscali, poiché molti regimi fiscali preferenziali dannosi sono progettati in modo da consentire ai contribuenti di trarre vantaggi dal regime mentre si impegnano in operazioni puramente fiscali e non comportano attività sostanziali. A seguito dell’azione 5, il requisito delle attività sostanziali è considerato uno dei fattori principali per determinare se un regime è potenzialmente dannoso. La logica alla base di questo approccio è che, come tutti i regimi preferenziali per il reddito geograficamente mobile, ora devono soddisfare il requisito delle attività sostanziali.

Secondo lo Standard, il requisito delle attività sostanziali a nessuna giurisdizione fiscale o solo a quella nominale si applicherebbe alle giurisdizioni che non impongono un’imposta sul reddito delle società. Si applicherebbe anche alle giurisdizioni che si ritiene impongano solo l’imposta sul reddito delle società nominale per evitare i requisiti. Le giurisdizioni che sono state riviste sulla base dei regimi preferenziali che offrono sono escluse dal campo di applicazione dello Standard, a meno che non abbiano successivamente intrapreso riforme significative che hanno abolito o sostanzialmente abolito del tutto la loro imposta sul reddito delle società.

Per quanto riguarda il tipo di attività coperte, il requisito relativo alle attività sostanziali si applicherà alle attività geograficamente mobili, come le attività finanziarie e di altro tipo, compresa la fornitura di beni immateriali. Il Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) ha tipicamente identificato questi tipi di attività mobili come appartenenti alle categorie di sedi centrali, centri di distribuzione, centri di servizi, finanziamenti, leasing, gestione di fondi, banche, assicurazioni, spedizioni, holding e fornitura di beni immateriali.

Sulla base della guida del Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) sulle attività sostanziali, esistono due categorie fondamentali di attività:

  • attività che generano reddito da non-Intangible Property (IP) (che è indicato nell’Allegato D (Substantial activities in regimes other than IP regimes ) della relazione sullo stato di avanzamento 2017);
  • attività per lo sfruttamento di Intellectual Property (IP) assets  (che è il nexus approach definito nella relazione dell’azione 5).

Per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione che generano un reddito da non-Intangible Property (IP), ciò significherebbe che la giurisdizione fiscale “nessuna o solo imposta nominale” sarebbe tenuta a soddisfare lo stesso criterio delle attività sostanziali applicabile ai regimi di IP assets, il che significa che avrebbe bisogno di introdurre leggi per:

  • definire le attività principali generatrici di reddito per ciascun settore di attività rilevante;
  • garantire che le attività generatrici di reddito di base rilevanti per il tipo di attività siano svolte dall’entità (o siano svolte nella giurisdizione);
  • richiedere all’entità di avere un numero adeguato di dipendenti a tempo pieno con le qualifiche necessarie e che sostengano un importo adeguato di spese operative per intraprendere tali attività.

Laddove le attività aziendali sono lo sfruttamento di IP assets, i requisiti di sostanza utilizzati dal Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) sono il “nexus approach” che consiste di due parti:

  • una prima parte che definisce una formula per determinare l’importo del reddito ammissibile che possono beneficiare di un’aliquota fiscale inferiore;
  • una seconda parte che è una conseguenza del reddito non ammissibile che viene quindi tassato all’aliquota normale (ossia più elevata).

Per una giurisdizione “nessuna o solo imposta nominale”, la sfida è che anche se la formula potrebbe essere applicata (il cui risultato potrebbe essere che non vi è alcun reddito ammissibile), non è chiaro come applicare la seconda parte.

Al fine di applicare il principio alla base del nexus approach alle giurisdizioni “nessuna o solo imposta nominale”, lo Standard afferma che il modo migliore per procedere è applicare un concetto simile a quello che si applica per il reddito non-Intangible Property (IP), che è l’orientamento delle attività generatrici di reddito. Lo Standard fornisce inoltre una guida su come i requisiti relativi alle attività sostanziali si applicheranno alle giurisdizioni “nessuna o solo imposta nominale” per casi più specifici che generano reddito da Intellectual Property (IP) assets, ad esempio, brevetti e beni simili, immateriali di marketing e altri casi eccezionali.

Lo Standard sottolinea inoltre l’importanza di garantire la conformità tramite un approccio comune ed efficace.

A questo proposito:

  • dovrebbe prima esistere un meccanismo per identificare le entità che conducono le pertinenti categorie di attività mobili e per rilevare se le attività principali generatrici di reddito siano state svolte
  • dovrebbe esserci un meccanismo per agire nel caso in cui un’entità non sia riuscita a soddisfare il requisito delle attività sostanziali.
  • dovrebbe essere rafforzato anche lo scambio spontaneo di informazioni.

Implicazioni

I risultati aggiornati della revisione dei regimi fiscali preferenziali dimostrano i progressi rapidi e geograficamente globali compiuti nell’attuazione dell’azione 5 BEPS. Affermano inoltre le azioni dell’Inclusive Framework sui membri BEPS che hanno assunto impegni significativi per modificare le loro norme fiscali. Il rilascio dei risultati aggiornati fornisce inoltre chiarezza ai contribuenti sullo status dei regimi preferenziali nelle giurisdizioni in cui possono operare.

Il Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) continuerà il suo lavoro, compreso il monitoraggio e la revisione dei regimi fiscali preferenziali che vengono modificati per conformarsi allo standard dell’azione 5. I contribuenti dovrebbero monitorare il lavoro dell’FHTP sui regimi ritenuti dannosi e che potrebbero essere in procinto di essere modificati o eliminati, soprattutto dato che alcuni paesi includono nelle loro leggi nazionali il riferimento ai pagamenti ai regimi preferenziali. Pertanto, l’inclusione nell’elenco OCSE può portare alla non deducibilità dei pagamenti.

Infine, il rilascio del requisito delle attività sostanziali sulle giurisdizioni “nessuna o solo imposta nominale” contribuirà, afferma l’OCSE, a garantire che le attività sostanziali debbano essere svolte rispetto agli stessi tipi di attività aziendali mobili, indipendentemente dal fatto che si svolgano in un regime preferenziale o in una giurisdizione “nessuna o solo imposta nominale”.

Va inoltre notato che valutazioni analoghe sono effettuate a livello europeo dal Consiglio attraverso l’elenco delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali. Le multinazionali con qualsiasi forma di struttura o transazione che coinvolga questi regimi e giurisdizioni dovrebbero continuare a monitorare da vicino gli sviluppi, nonché a valutare piani alternativi.