Il 23/05/2022 è stato emanato il Provvedimento n.176227/2022 dell’Agenzia delle Entrate – Disposizioni concernenti le modalità e i termini di comunicazione dei dati all’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all’articolo 7 (Comunicazioni all’anagrafe tributaria), sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni.
Riportiamo il sesto comma dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni:
“Le banche, la societa’ Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa’ di gestione del risparmio, nonche’ ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l’esistenza dei rapporti e l’esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo e l’esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonche’ la natura degli stessi sono comunicate all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.”
L’ultimo comma dell’art. 7 del DPR 605/73 stabilisce che:”Il contenuto, le modalita’ ed i termini delle trasmissioni, nonche’ le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.”
Il provvedimento n.176227/2022 dell’Agenzia delle Entrate stabisce che anche Bitcoin e le criptovalute saranno registrati nell’Anagrafe tributaria e che tutte le informazioni sui rapporti finanziari tenuti in criptovalute, metalli preziosi, asset finanziari od ogni altra grandezza presa a riferimento per la valutazione, anche di natura innovativa, andranno comunicati mensilmente.
Le nuove disposizioni rientrano nel piano di una regolamentazione più strutturale della materia in ottica delle norme antievasione contenute nella legge di bilancio 2020 (Legge del 27/12/2019 n. 160, art.1, commi 681-686).
L’Agenzia delle Entrate ridefinisce le scadenze e i termini entro cui gli operatori finanziari devono inviare le comunicazioni periodiche e allarga le informazioni in relazione ai c.d. servizi di pagamento.
Il provvedimento dell’amministrazione finanziaria stabilisce il termine per la comunicazione mensile, spostandolo all’ultimo giorno lavorativo del mese, in modo da allineare l’acquisizione dei dati con l’avvio dell’elaborazione prevista all’inizio del mese solare successivo. Il documento specifica che il sabato è considerato giorno non lavorativo.
Viene modificata anche la scadenza della comunicazione integrativa annuale, che passa dal 15 febbraio all’ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio (anche in questo caso il sabato è considerato giorno non lavorativo).
Fissata al 30 aprile la scadenza tecnica del cosiddetto “consolidamento”, vale a dire il periodo oltre il quale si intendono confermati i valori comunicati per saldi e movimenti dei rapporti. Per quest’anno resta il termine dei 90 giorni dopo la scadenza della comunicazione annuale (quindi al 16 maggio).
Durante il consolidamento, l’operatore finanziario può inviare comunicazioni integrative e correttive solo in modalità ordinaria.
Il provvedimento esplicita anche l’obbligo di comunicazione dei rapporti finanziari dei servizi di pagamento definendo nuovi codici identificativi analitici, per distinguere i prodotti finanziari in base al loro funzionamento, agli utilizzatori della carta e alla diversa rilevanza dei rispettivi dati contabili. In tal modo i dati contabili dovrebbero rappresentare in modo più espressivo la capacità di spesa ai fini dell’analisi del rischio di evasione nonché dei controlli Isee.
Il 28/05/2015 era stato emanato il Provvedimento n.73782/2015 dell’Agenzia delle Entrate – Integrazione al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, recante disposizioni di attuazione dell’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, “Modalità per la comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei rapporti”, che al punto 3.1. Definizione e calcolo della giacenza media annua
stabisce che:“Per giacenza media annua si intende l’importo medio delle somme a credito delcliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno. Il calcolo della giacenza media annua si determina dividendo la somma delle giacenze giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto risulta attivo. Per giacenze giornaliere si intendono
i saldi giornalieri per valuta.”
Il provvedimento n.176227/2022 dell’Agenzia delle Entrate con il punto 4.1. Definizione e calcolo della giacenza media annua stabisce che:”. Il punto 3.1 del provvedimento del 28 maggio 2015, n. 73782, è sostituito dal seguente:
“3.1 Per giacenza media annua si intende l’importo medio delle somme a credito delcliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno. Il calcolo della giacenza media annua, ovvero dell’importo medio delle somme a credito del cliente, si determina dividendo la somma delle sole giacenze attive giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto è rimasto aperto. Per giacenze giornaliere
si intendono i saldi giornalieri per valuta.”
Quindi dal 1° gennaio 2023 Il calcolo della giacenza media annua (l’importo medio delle somme a credito del cliente) si ottiene dividendo la somma delle sole giacenze attive giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto è rimasto aperto.
Per giacenze giornaliere si intendono i saldi giornalieri per valuta.
Per l’Agenzia delle Entrate la giacenza media è un valore fondamentale per stabilire il patrimonio mobiliare, mentre per il singolo cittadino, invece, è indispensabile, proprio perché obbligatorio, comunicarlo ai fini della dichiarazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) e della Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica).
Ecco perché, tornando all’assunto iniziale, sempre più persone si imbattono nella locuzione “giacenza media” negli ultimi anni: un valore relativamente basso dell’Isee consente infatti di accedere ad alcune agevolazioni messe a disposizione dallo Stato o dagli enti locali.