- Normativa UE
- Normativa Bulgara
- Codice delle Assicurazioni – Assicurazioni e riassicurazioni
- Soggetti che possono svolgere le attività previste dal Codice ed i requisiti fondamentali per svolgerle
- Requisiti fondamentali per gli assicuratori e i riassicuratori
- Rilascio e revoca delle licenze agli assicuratori e ai riassicuratori
- Rilascio delle licenze
- Requisiti per la gestione e l’attività degli assicuratori e dei riassicuratori
- Requisito patrimoniale minimo
- Supplementi di Capitale (art.584)
- Appendice n. 1 al Codice delle Assicurazioni – Classi assicurative
- Appendice n. 3 al Codice delle Assicurazioni – Requisiti minimi di conoscenze e competenze professionali
Normativa UE
In Unione Europea le Condizioni per l’esercizio dell’attività delle compagnie assicurative sono stabilite dalla Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II).
La Solvency II mira a:
- Armonizzare la vigilanza: delle imprese di assicurazione e riassicurazione nell’UE.
- Garantire la stabilità finanziaria: del settore, richiedendo alle imprese di detenere capitale sufficiente per far fronte ai rischi.
- Proteggere gli assicurati: imponendo requisiti di trasparenza e governance.
- Requisiti quantitativi: Stabiliscono il capitale che le imprese devono detenere per far fronte ai rischi (Requisito Patrimoniale di Solvibilità o Solvency Capital Requirement (SCR)).
- Requisiti qualitativi: Riguardano la governance, la gestione del rischio e i sistemi di controllo interno.
- Requisiti di informativa: Impongono la pubblicazione di informazioni dettagliate per garantire la trasparenza.
I regolamenti di esecuzione, o Implementing Technical Standards (ITS), sono atti normativi di livello secondario emanati dalla Commissione Europea che specificano ulteriormente le disposizioni della direttiva quadro Solvency II riguardanti la vigilanza prudenziale sul settore assicurativo fornendo dettagli tecnici e pratici per la loro applicazione.
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Riserve tecniche:Rappresentano gli accantonamenti che le compagnie assicurative devono effettuare per far fronte agli impegni futuri verso gli assicurati.
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Fondi propri di base:Sono le risorse finanziarie che le imprese possono utilizzare per far fronte alle proprie obbligazioni, anche in caso di difficoltà.
La Classificazione dei rischi per ramo assicurativo è stabilita nella elencati parte A, dell’allegato I della Solvency II.
Le Condizioni di esercizio dell’attività sono stabilite dal CAPO IV del TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL’ACCESSO E ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE DIRETTA E DI RIASSICURAZIONE) della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II).
La Sezione 2 del CAPO IV è dedicata al Sistema di governance
- Requisiti generali in materia di governance (Articolo 41)
- Requisiti di competenza e di onorabilità per le persone che dirigono effettivamente l’impresa o rivestono altre funzioni fondamentali (Articolo 42)
- Prova di onorabilità (Articolo 43)
- Gestione dei rischi (Articolo 44)
- Valutazione interna del rischio e della solvibilità (Articolo 45)
- Controllo interno (Articolo 46)
- Audit interno (Articolo 47)
- Funzione attuariale (Articolo 48)
- Esternalizzazione (Articolo 49)
- Atti delegati e norme tecniche di regolamentazione (Articolo 50)
Le Disposizioni inerenti alla valutazione delle attività e delle passività, delle riserve tecniche, dei fondi propri, del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito patrimoniale minimo e disposizioni in materia di investimenti sono stabilite dal CAPO VI del TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL’ACCESSO E ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE DIRETTA E DI RIASSICURAZIONE) della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II).
L’Articolo 129 è dedicato al Calcolo del requisito patrimoniale minimo.
Ai sensi della lettera d) del primo comma dell’Articolo 129 il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo è pari a:
Normativa Bulgara
Codice delle Assicurazioni – Assicurazioni e riassicurazioni
Ai sensi dell’art. 1 del Codice delle Assicurazioni – Кодекса за застраховането (КЗ)
Il Codice disciplina in Bulgaria:
- le attività assicurative e riassicurative;
- l’attività di distribuzione di prodotti assicurativi e riassicurativi, compresa l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa;
- le condizioni per l’avvio, lo svolgimento e la cessazione delle attività di cui ai punti 1 e 2;
- le regole per la distribuzione dei prodotti assicurativi e per la liquidazione dei sinistri assicurativi;
- il contratto di assicurazione;
- l’assicurazione obbligatoria;
- la riorganizzazione, la liquidazione e il fallimento di un assicuratore o di un riassicuratore;
- la vigilanza assicurativa.
Ai sensi dell’art. 8 del Codice delle Assicurazioni (КЗ) la lingua in cui vengono svolte le attività assicurative e di intermediazione assicurativa nella Repubblica di Bulgaria è il bulgaro. Le condizioni generali, le informazioni per i consumatori e gli altri documenti che gli assicuratori e gli intermediari assicurativi forniscono agli utenti dei servizi assicurativi devono essere redatti in bulgaro. Su richiesta dell’utente dei servizi assicurativi, può essere utilizzata un’altra lingua nei rapporti con l’assicuratore.
Soggetti che possono svolgere le attività previste dal Codice ed i requisiti fondamentali per svolgerle
Il Capitolo due del Codice delle Assicurazioni (КЗ) determina i
“Soggetti che possono svolgere le attività previste dal Codice ed i requisiti fondamentali per svolgerle”
La Sezione I (Artt. da 12 a 14) del Capitolo due del Codice delle Assicurazioni (КЗ) è dedicata ad “Assicuratori e riassicuratori“.
La Sezione II (Artt. 15 e 16) del Capitolo due del Codice delle Assicurazioni (КЗ) è dedicata al “Diritto di accesso degli assicuratori e dei riassicuratori al mercato unico“.
Requisiti fondamentali per gli assicuratori e i riassicuratori
Art.19 – Capitale autorizzato e azioni
Art.21- Contributi e versamenti dei soci cooperatori
(1) Ogni cooperativa socia versa un contributo iniziale e una quota, il cui importo è determinato dallo statuto, e stipula con la cooperativa di mutua assicurazione un contratto di assicurazione “Vita” ai sensi della Sezione I dell’allegato n. 1con una durata non inferiore a tre anni. I contributi azionari servono a ricostituire il capitale minimo di garanzia.
Rilascio e revoca delle licenze agli assicuratori e ai riassicuratori
“Rilascio e revoca delle licenze agli assicuratori e ai riassicuratori locali”
Rilascio delle licenze
Art. 29 – Licenze
Art. 30 – Rischi aggiuntivi
Art. 31- Documenti richiesti per il rilascio della licenza
Art. 32 – Documenti per l’ampliamento dell’ambito di applicazione della licenza
Art. 33 – Programma di attività
Art. 34 – Rilascio e rifiuto della licenza
Art. 35 – Motivi di rifiuto
Art. 35a – Registrazione e cancellazione delprodotto pensionistico individuale paneuropeo (ПЕПП)
La Commissione adotta una decisione in merito alla registrazione o alla cancellazione della registrazione di un PEPP istituito da un assicuratore che svolge attività nei rami assicurativi di cui alla sezione I dell’allegato n. 1, in conformità al regolamento (UE) 2019/1238, su proposta del vicepresidente.
Art. 36 – scrizione nel nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro (Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ)
Un commerciante la cui attività è l’assicurazione o la riassicurazione deve essere iscritto nel nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro (Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ) solo dopo la presentazione della licenza rilasciata dalla Commissione.
Art. 80 – Requisiti di qualificazione professionale e affidabilità
(1) Ogni membro di un organo di direzione o di vigilanza di un assicuratore, rispettivamente di un riassicuratore, nonché ogni persona autorizzata a dirigerlo e/o a rappresentarlo, deve:
Art. 81 – Membri indipendenti
(1) Almeno un terzo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza dell’assicuratore deve essere composto da membri indipendenti – persone fisiche. Ai membri indipendenti si applica l’articolo 80 .
Ogni membro di un organo di gestione o di vigilanza, nonché ogni altra persona autorizzata a gestire e/o rappresentare una holding assicurativa o una holding finanziaria mista con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, deve soddisfare i requisiti di cui all’art. 80, comma 1. Quando la Commissione esercita la vigilanza sul gruppo, si applicano l’art. 80, commi 2 – 12 , l’art. 83, comma 2 e l’art. 84 .
Art. 83 – Esperienza professionale
Art. 84 – Valutazione delle qualifiche professionali e dell’esperienza
La Commissione rifiuta inoltre di rilasciare un’approvazione nei casi in cui, nonostante la sussistenza formale dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1, punto 1 , e all’art. 83, ritenga che la persona non possieda le qualifiche professionali e l’esperienza necessarie per partecipare efficacemente alla gestione dell’assicuratore o del riassicuratore a cui si riferisce la richiesta. Il rifiuto motivato è inviato all’assicuratore o al riassicuratore a cui si riferisce la richiesta.
Art. 85 – Requisiti per le persone in posizioni dirigenziali
(2) Le norme di cui all’articolo 79, comma 5, disciplinano i requisiti dettagliati di qualificazione ed esperienza delle persone di cui al comma 1 e possono prevedere requisiti supplementari per le persone che svolgono funzioni chiave.
Requisito patrimoniale minimo
In Bulgaria, le compagnie assicurative devono dimostrare un’adeguatezza patrimoniale superiore a determinati requisiti minimi. Questi requisiti sono stabiliti in primis dalla Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II), direttiva UE sulla vigilanza assicurativa che stabilisce regole di adeguatezza patrimoniale basate sul rischio e requisiti qualitativi per la gestione del rischio delle compagnie assicurative. L’adeguatezza patrimoniale deve essere sufficiente a coprire eventi imprevisti e a garantire la stabilità finanziaria dell’azienda.
L’Articolo 129 della Solvency II è dedicato al Calcolo del requisito patrimoniale minimo.
Supplementi di capitale
Art. 584. (1) A seguito del processo di controllo di vigilanza, la Commissione, su proposta del Vicepresidente, può, in circostanze eccezionali, con decisione motivata, ordinare l’aggiunta di capitale a un assicuratore o a un riassicuratore nei seguenti casi:
