Art. 31- Documenti richiesti per il rilascio della licenza
(1) Per il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa da parte di una società per azioni, deve essere presentata una domanda di licenza, alla quale devono essere allegati:
1. gli statuti e gli altri documenti fondativi;
2. elenco degli azionisti e entità della loro partecipazione;
3. un documento emesso da una banca che svolge attività bancaria sul territorio della Repubblica di Bulgaria, attestante i conferimenti in denaro effettuati per conto delle azioni sottoscritte;
4. i documenti e le informazioni di cui all’art. 69 – per le persone che acquisiscono la partecipazione ai sensi dell’art. 68, comma 1 , e i documenti e le informazioni di cui all’art. 73 – per le persone che acquisiscono più dell’uno per cento delle azioni della società;
5. prova che l’assicuratore, rispettivamente il riassicuratore, saranno in grado di mantenere in futuro fondi propri ammissibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi del capitolo tredicesimo;
6. prova che:
a) l’assicuratore, rispettivamente il riassicuratore, saranno in grado di mantenere in futuro fondi propri di base ammissibili per coprire il requisito patrimoniale minimo ai sensi del capitolo quattordici ;
b) (modificato – SG, n. 85 del 2023, in vigore dal 01.01.2023) l’assicuratore senza diritto di accesso al mercato unico potrà mantenere in futuro fondi propri di base ammissibili per coprire il capitale minimo di garanzia di cui all’art. 210 ;
7. prova che l’assicuratore, rispettivamente il riassicuratore, saranno in grado di rispettare i requisiti relativi al sistema di gestione previsti dal Capitolo Sette , compresi i documenti di cui all’art. 77, comma 1, punti 1, 3 e 4 ;
8. i dati relativi alle persone di cui all’articolo 79, paragrafo 1, unitamente alla prova del rispetto dei pertinenti requisiti di qualificazione e di buona reputazione;
9. programma per le attività dell’assicuratore, rispettivamente del riassicuratore.
(2) Per il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività assicurativa di cui al punto 10.1, sezione II, lettera “A” dell’
allegato n. 1 alla domanda, deve essere inoltre presentato:
1. un documento di una banca che confermi che verrà rilasciata una garanzia bancaria in conformità con i requisiti dello statuto dell’Ufficio nazionale degli assicuratori automobilistici bulgari;
2. un contratto di riassicurazione secondo criteri determinati da una decisione della Commissione, nonché
3. un elenco dei nomi e degli indirizzi dei rappresentanti di cui all’articolo 503 per la risoluzione dei sinistri in ciascuno Stato membro e copie dei contratti conclusi con tali persone certificate dal richiedente.
(3) Per il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività assicurativa da parte di una cooperativa di mutua assicurazione, deve essere presentata una domanda di licenza, alla quale devono essere allegati:
1. gli statuti e gli altri documenti fondativi;
2. l’elenco delle cooperative socie e l’ammontare delle loro quote associative;
3. un documento rilasciato da una banca autorizzata a svolgere attività bancaria sul territorio della Repubblica di Bulgaria, attestante i conferimenti in denaro versati nel capitale della cooperativa;
4. i documenti e le informazioni di cui all’articolo 69, comma 2, punto 1, e comma 3, punti 1 e 6, rispettivamente – per le persone che effettuano un contributo aggiuntivo o mirato che supera l’uno per cento del capitale minimo di garanzia della cooperativa;
5. le prove e i documenti di cui al comma 1, punti 5 – 9.
(4) Qualora il richiedente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 abbia richiesto una licenza assicurativa ai sensi dell’articolo 18, sezione II, lettera “A” dell’
allegato n. 1 , la commissione può richiedere la prova delle risorse dirette e indirette, compresi personale e attrezzature, compresa la qualificazione dell’équipe medica e la qualità delle attrezzature, di cui il richiedente dispone per assumere gli obblighi derivanti dall’assicurazione “Assistenza viaggio”.
(5) La richiesta di cui al paragrafo 1, 2 o 3 è esaminata dopo il pagamento di una tassa per l’esame dei documenti.
Art. 32 – Documenti per l’ampliamento dell’ambito di applicazione della licenza
(1) Per il rilascio di una licenza ad un riassicuratore per l’ampliamento del suo ambito di attività con una nuova attività, deve essere presentata una domanda, alla quale devono essere allegati:
1. una copia del verbale dell’autorità competente del riassicuratore contenente le decisioni adottate per integrare l’ambito di attività;
2. il programma delle attività modificato e integrato.
(2) Per il rilascio ad un assicuratore di una licenza per un nuovo tipo di attività assicurativa, nonché per una licenza per una nuova classe di assicurazione, per l’integrazione della licenza per una classe di assicurazione con nuovi rischi dell’
allegato n. 1 o per una licenza per un gruppo di classi di assicurazione, deve essere presentata una richiesta alla quale devono essere allegati:
1. una copia del verbale dell’autorità competente dell’assicuratore con le decisioni prese in merito alla richiesta di licenza;
2. il programma di attività modificato e integrato;
3. prova che:
a) l’assicuratore con diritto di accesso al mercato unico dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il requisito patrimoniale di solvibilità, rispettivamente di fondi propri di base ammissibili sufficienti a coprire il requisito patrimoniale minimo, oppure
b) l’assicuratore senza diritto di accesso al mercato unico dispone di fondi propri di base ammissibili sufficienti a coprire il capitale minimo di garanzia.
(3) Per il rilascio della licenza assicurativa ai sensi del punto 10.1, sezione II, lettera “A” dell’
allegato n. 1, deve essere presentata anche la documentazione di cui
all’art. 31, comma 2 .
(4) Nei casi di cui al comma 2, quando viene richiesto il rilascio di una licenza per l’attività di assicurazione non vita a un assicuratore vita nell’ambito dei rami assicurativi di cui al punto 1 o 2, sezione II, lettera “A” dell’
allegato n. 1 o il rilascio di una licenza per l’attività di assicurazione vita a un assicuratore autorizzato solo ai sensi del punto 1 o 2, sezione II, lettera “A” dell’
allegato n. 1 , deve essere fornita la prova che l’assicuratore dispone di fondi propri di base ammissibili a copertura dell’importo minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo – per gli assicuratori vita, e dell’importo minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo – per gli assicuratori non vita ai sensi
dell’articolo 192 , nonché la prova che sarà in grado di coprire gli obblighi finanziari minimi ai sensi
dell’articolo 142, comma 2. Qualora l’assicuratore non abbia diritto di accesso al mercato unico, deve essere fornita la prova che dispone di fondi propri di base ammissibili a copertura del capitale di garanzia minimo ai sensi
dell’articolo 210, comma 3 .
(5) La richiesta di cui al paragrafo 1, 2, 3 o 4 è esaminata dopo il pagamento di una tassa per l’esame dei documenti.
Art. 33 – Programma di attività
(1) Il programma per l’attività dell’assicuratore, rispettivamente del riassicuratore, deve contenere:
1. le classi di assicurazione che l’assicuratore intende stipulare e la natura dei rischi che intende coprire, rispettivamente le attività che il riassicuratore intende svolgere e la natura dei rischi che intende coprire;
2. la politica e il programma di riassicurazione, rispettivamente di retrocessione, che specificano anche i principi guida per la riassicurazione, rispettivamente di retrocessione;
3. i metodi, le ipotesi e i dati di input che saranno utilizzati per formare le riserve tecniche;
4. una previsione dei costi di organizzazione e avvio dell’attività, delle risorse finanziarie per la copertura di tali costi e per l’assicurazione di cui al punto 18, sezione II, lettera “A” dell’
allegato n. 1 – le risorse finanziarie e tecniche a disposizione del richiedente per l’erogazione dell’assistenza;
5. una previsione finanziaria giustificata dell’attività per i primi tre anni, contenente:
a) saldo stimato;
b) una stima previsionale del futuro fabbisogno patrimoniale di solvibilità basata sul bilancio previsionale insieme al metodo di calcolo utilizzato per derivare la stima;
(c) una stima previsionale del futuro requisito patrimoniale minimo basata sul bilancio previsionale insieme al metodo di calcolo utilizzato per derivare la stima;
d) una stima delle risorse finanziarie destinate a coprire le riserve tecniche, il requisito patrimoniale minimo e il requisito patrimoniale di solvibilità;
e) una previsione di entrate e spese, compreso l’importo previsto dei premi incassati, le richieste di indennizzo previste per pagamenti assicurativi o riassicuratori, rispettivamente, nonché i costi previsti per commissioni di intermediari assicurativi o riassicuratori, costi di acquisizione, amministrativi e altri costi – per quanto riguarda l’assicurazione generale e la riassicurazione;
f) un piano con una previsione dettagliata delle entrate e delle spese relative all’attività assicurativa diretta, alla riassicurazione attiva e passiva – in relazione all’assicurazione sulla vita;
6. l’origine, l’ammontare e la distribuzione dei fondi propri, comprese le modalità di finanziamento in caso di insufficiente copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo;
7. programma di misure per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
(2) Il programma di attività del riassicuratore deve contenere anche le caratteristiche e i parametri essenziali dei contratti di riassicurazione che esso intende concludere con i cedenti.
(3) Il programma di attività dovrebbe riflettere realisticamente le caratteristiche del mercato e il loro impatto sull’attività della persona di cui al paragrafo 1, il volume dell’attività svolta, le risorse finanziarie, di lavoro e di altro tipo, nonché altri fattori rilevanti per la sua attuazione entro i termini stabiliti.
(4) Nei casi previsti dall’articolo 32, il programma di attività deve riguardare solo il nuovo ramo assicurativo o il gruppo di rami assicurativi con cui l’assicuratore desidera estendere l’ambito della propria licenza, rispettivamente la nuova attività con cui il riassicuratore desidera estendere l’ambito della propria licenza.
(5) (Modificato – SG n. 85/2023, in vigore dal 01.01.2023) Nei casi in cui il richiedente desideri beneficiare della limitazione del diritto di accesso al mercato unico ai sensi dell’art. 16 , per il capitale minimo di garanzia devono essere presentati i parametri di cui al comma 1, punto 5, lettere da “b” a “d” e punto 6. Qualora, nella procedura di rilascio di una licenza, la Commissione stabilisca che entro 5 anni dal rilascio della licenza il richiedente possa superare almeno una delle soglie di cui all’art. 16 , la procedura è sospesa fino alla presentazione di un programma di attività corretto secondo i parametri per il requisito patrimoniale di solvibilità, rispettivamente per il requisito patrimoniale minimo.
Art. 35 – Motivi di rifiuto
(1) La Commissione rifiuta il rilascio della licenza di assicurazione o di riassicurazione quando:
1. il capitale del richiedente non soddisfa i requisiti del presente codice;
2. uno qualsiasi dei membri dell’organo di gestione e di vigilanza del richiedente o le persone autorizzate a gestirlo e rappresentarlo non soddisfano i requisiti del presente codice o se, attraverso le loro attività o la loro influenza sul processo decisionale, possono danneggiare la sicurezza del richiedente o le sue operazioni;
3. le persone che detengono direttamente, insieme o tramite persone collegate o agendo di concerto con altre persone il 10 per cento o più dei voti nell’assemblea generale o del capitale del richiedente o possono controllarlo:
a) non soddisfano i requisiti del presente codice;
b) possano nuocere alle attività del richiedente attraverso le sue attività o qualifiche o attraverso la sua influenza sul processo decisionale;
c) non può essere identificato come un beneficiario effettivo (beneficiario effettivo);
d) l’entità dei beni di loro proprietà e/o l’attività da loro sviluppata, in termini di scala e risultati finanziari, non corrispondono alla partecipazione nel richiedente di cui si chiede l’acquisizione e creano dubbi circa l’affidabilità e l’idoneità di queste persone a fornire supporto patrimoniale al richiedente, se necessario;
4. i fondi presso i quali i soggetti che hanno sottoscritto l’uno e più dell’uno per cento del capitale non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 19, comma 3 ;
5. il richiedente ha presentato dati falsi o documenti dal contenuto falso;
6. il richiedente è un soggetto collegato a una persona fisica o giuridica e tale collegamento crea ostacoli all’esercizio efficace delle funzioni di vigilanza della commissione o del vicepresidente;
7. sussistono ostacoli all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza della Commissione o del vicepresidente, derivanti da o in connessione con l’applicazione di un atto normativo o amministrativo di un paese terzo che disciplina le attività di una o più persone con cui il richiedente è una parte correlata;
8. non è stato presentato alcun programma per l’attività o il programma presentato non è conforme ai requisiti dell’articolo 33 , o non garantisce sufficientemente gli interessi degli utenti dei servizi assicurativi, o quando l’attività che il richiedente intende svolgere non assicura la necessaria affidabilità e stabilità finanziaria;
9. non sono stati rispettati gli altri requisiti previsti dal presente codice e dagli atti attuativi dello stesso.
(2) Nei casi di cui al comma 1, punti 1, 2, 4, 5, 8 e 9, la Commissione rifiuta il rilascio della licenza solo se il richiedente non ha eliminato le irregolarità o non ha presentato le informazioni complementari entro il termine stabilito.
(3) Il rifiuto della Commissione di rilasciare una licenza deve essere motivato per iscritto. Qualora la decisione non sia stata presa entro il termine di cui all’articolo 34, paragrafo 1 , il rifiuto si intende tacito.
(4) Una nuova richiesta di rilascio della licenza può essere presentata non prima che siano trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore del diniego.
(5) La Commissione rifiuta di rilasciare una licenza per un nuovo ramo assicurativo o di ampliare l’ambito di attività di un riassicuratore con una nuova attività per i motivi di cui al comma 1, punti 1, 3-5, 8 e 9, con applicazione corrispondente dei commi 2 e 3. Il rifiuto tacito sussiste se la Commissione non decide entro il termine di cui all’articolo 34, comma 3. In caso di rifiuto, si applica il comma 4.
Requisiti per la gestione e l’attività degli assicuratori e dei riassicuratori
La Sezione I (Artt. da 75 a 78) del Capitolo sette è dedicata alla “Gestione, struttura e organizzazione delle attività dell’assicuratore e del riassicuratore”
La Sezione II (Artt. da 79 a 85) del Capitolo sette è dedicata alla “Requisiti di qualificazione e affidabilità“
Art. 79 – Persone coinvolte nella gestione dell’assicuratore o del riassicuratore e persone che svolgono altre funzioni chiave
(1) L’assicuratore, rispettivamente il riassicuratore, garantiscono che le persone che lo gestiscono effettivamente – i membri del suo consiglio di amministrazione e di sorveglianza o del consiglio di amministrazione delle società per azioni, rispettivamente i membri del consiglio di amministrazione e di controllo della cooperativa di mutua assicurazione, di seguito denominati “organi di amministrazione e di controllo”, le altre persone autorizzate a gestirlo o a rappresentarlo, nonché le persone che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell’articolo 78, comma 1 , soddisfino in qualsiasi momento i seguenti requisiti per:
1. qualificazione – le loro qualifiche professionali, conoscenze ed esperienze sono adeguate a consentire una gestione sana e prudente, e
2. affidabilità: hanno una buona reputazione.
(2) L’articolo 258 , paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/35 si applica anche agli assicuratori che non hanno diritto di accesso al mercato unico.
(3) L’assicuratore, rispettivamente il riassicuratore, devono essere rappresentati congiuntamente da almeno due persone fisiche. L’assicuratore, rispettivamente il riassicuratore, devono notificare alla Commissione qualsiasi cambiamento nelle persone che effettivamente lo gestiscono o svolgono le funzioni chiave, fornendo tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto dei requisiti di qualificazione e affidabilità delle nuove persone.
(4) L’assicuratore, rispettivamente il riassicuratore, devono notificare alla Commissione il rilascio di una persona ai sensi del paragrafo 1, nonché i motivi dello stesso, se la persona ha cessato di soddisfare i requisiti del presente Codice, entro un termine non superiore a 7 giorni dalla data del rilascio.
(5) Il consiglio di amministrazione, rispettivamente il consiglio di sorveglianza, dell’assicuratore o del riassicuratore adottano e attuano regole e procedure per garantire che le persone di cui al paragrafo 1 soddisfino in ogni momento i requisiti di qualificazione e affidabilità (politica di qualificazione e affidabilità).
Art. 80 – Requisiti di qualificazione professionale e affidabilità
(1) Ogni membro di un organo di direzione o di vigilanza di un assicuratore, rispettivamente di un riassicuratore, nonché ogni persona autorizzata a dirigerlo e/o a rappresentarlo, deve:
1. aver conseguito un titolo di studio superiore di livello magistrale e qualificante “Master” e possiede le idonee qualifiche professionali necessarie per gestire le attività dell’assicuratore, rispettivamente del riassicuratore;
2. avere esperienza professionale nel campo dell’economia o della finanza;
3. non è stato condannato per un reato intenzionale di natura generale;
4. non è stato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di inizio dell’insolvenza stabilita dal tribunale, membro di un organo di amministrazione o di controllo o socio accomandatario di una società per la quale è stata aperta una procedura concorsuale, ovvero di una società estinta per fallimento, se vi sono creditori non soddisfatti;
5. non è stato dichiarato fallito e non è soggetto a procedura concorsuale;
6. non è coniuge o parente in linea retta o collaterale fino al quarto grado compreso, o per coniugio fino al terzo grado, di un altro membro dell’organo di amministrazione o controllo della persona;
7. non è privato del diritto a ricoprire una posizione di responsabilità materiale;
8. non è stato, nel corso dell’ultimo anno antecedente l’atto dell’autorità competente interessata, membro di un organo di gestione o di controllo o socio accomandatario di una società la cui licenza per svolgere un’attività soggetta a regime di licenza è stata revocata, salvo nei casi in cui la licenza è stata revocata su richiesta della società, nonché se l’atto di revoca della licenza rilasciata è stato revocato in conformità alla procedura dovuta;
9. non è stato rimosso da una posizione in un organo di gestione o di controllo di una società commerciale sulla base di una misura amministrativa coercitiva applicata, salvo nei casi in cui l’atto dell’autorità competente sia stato revocato secondo la dovuta procedura;
10.non dà adito ad alcun dubbio, sulla base dei dati raccolti sulla sua persona, sulle sue parti correlate e sui rapporti tra queste, circa la sua affidabilità e idoneità e la possibilità che si verifichi un conflitto di interessi.
(2) Gli obblighi di cui al comma 1 si applicano anche alle persone fisiche che rappresentano persone giuridiche – membri degli organi di gestione e di controllo di una società per azioni di assicurazione o di riassicurazione.
(3) Un membro di un organo di gestione o di controllo di un assicuratore, rispettivamente di un riassicuratore, nonché una persona autorizzata a gestirlo o rappresentarlo, deve essere una persona che goda di buona reputazione e non metta a repentaglio la gestione della persona, gli interessi degli utenti dei servizi assicurativi e non ostacoli la vigilanza assicurativa. Nella procedura di approvazione di cui al comma 10, il richiedente deve inoltre presentare le dichiarazioni di cui all’articolo 69, comma 2, punto 4, lettere da “a” a “d”, da “e” a “l” .
(4)
Dopo l’iscrizione nel nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro (Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ), il direttore esecutivo, rispettivamente il presidente della cooperativa, o altra persona autorizzata a gestire e rappresentare l’assicuratore o il riassicuratore, non possono ricoprire altre posizioni retribuite nell’ambito di un rapporto di lavoro, a meno che non siano docenti presso un istituto di istruzione superiore. Le persone fisiche – cittadini di paesi terzi – devono inoltre essere in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo nella Repubblica di Bulgaria.
(5) Le circostanze di cui al comma 1, punto 1, devono essere certificate davanti alla commissione con una copia autenticata del diploma di istruzione superiore conseguito nella Repubblica di Bulgaria, rispettivamente con una traduzione legalizzata del diploma di istruzione superiore conseguito in un istituto di istruzione superiore situato al di fuori della Repubblica di Bulgaria.
(6) Le circostanze di cui al comma 1, punto 2, devono essere certificate alla commissione con un curriculum vitae, indicante: il luogo, rispettivamente i luoghi, in cui il richiedente ha maturato la sua esperienza professionale, fornendo dati precisi su di essi (denominazione, forma giuridica, sede, oggetto dell’attività, numero di registrazione, se del caso, ambito territoriale dell’attività), le posizioni da lui ricoperte e la loro posizione nella struttura organizzativa dell’impresa o dello stabilimento, il periodo durante il quale ha ricoperto ciascuna posizione, una descrizione dettagliata della posizione, delle sue funzioni, poteri e obblighi.
(7) Le circostanze di cui al comma 1, punto 3 per i cittadini bulgari devono essere accertate d’ufficio – per mancanza di condanna nella Repubblica di Bulgaria, e mediante dichiarazione – per mancanza di condanna al di fuori della Repubblica di Bulgaria, e per le persone che non sono cittadini bulgari, tali circostanze devono essere certificate da un certificato del casellario giudiziale rilasciato dal paese di residenza abituale della persona. Le circostanze di cui al comma 1, punti da 4 a 9 devono essere certificate mediante dichiarazione. I documenti di cui alle frasi uno e due sono riconosciuti se presentati entro tre mesi dalla data del loro rilascio o preparazione, rispettivamente. Un permesso di soggiorno di lungo periodo nella Repubblica di Bulgaria per una persona proveniente da un paese terzo deve essere presentato entro tre mesi dalla data di rilascio dell’approvazione.
(8) Qualora lo Stato membro di residenza abituale della persona o lo Stato membro di provenienza non rilasci un certificato del casellario giudiziale, quest’ultimo può essere sostituito da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui ciò non è previsto, da una dichiarazione formale resa dalla persona dinanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio nello Stato membro di origine o di provenienza. Tale autorità o notaio rilascia un certificato attestante l’autenticità della dichiarazione giurata o della dichiarazione formale. La dichiarazione di cui al paragrafo 1, relativa all’assenza di precedenti insolvenze, può essere resa anche dinanzi a un’organizzazione professionale competente nello Stato membro interessato.
(9) Il curriculum vitae e ciascuna dichiarazione attestante le circostanze di cui ai commi da 1 a 6 devono essere firmati dal richiedente. Deve inoltre essere presentata una dichiarazione, firmata da due membri dell’organo di gestione o di controllo dell’assicuratore, rispettivamente del riassicuratore, nonché dal funzionario dell’assicuratore o del riassicuratore che abbia verificato la veridicità delle circostanze contenute nei documenti pertinenti, attestante che la valutazione è stata effettuata in conformità alla legge e alla politica di qualificazione e affidabilità e che la persona soddisfa i requisiti per la posizione. La persona per la quale viene richiesta l’approvazione deve fornire il proprio consenso scritto affinché l’incarico richieda conferma di tutte le circostanze divulgate nel procedimento di approvazione, nonché riceva le informazioni necessarie da altri organi e persone in possesso delle informazioni pertinenti.
(10) Le persone di cui ai commi 1 e 2 sono soggette all’approvazione della Commissione prima della loro elezione o nomina alla rispettiva posizione. La Commissione si pronuncia entro un mese dal ricevimento della richiesta.
(11) Qualora riscontri incompletezze o contraddizioni rispetto ai requisiti di legge nei documenti allegati alla richiesta di cui al paragrafo 10, la Commissione richiede al richiedente di eliminare le irregolarità entro un mese. Il termine per la decisione di cui al paragrafo 10 cessa di decorrere nel periodo compreso tra l’invio della comunicazione di eliminazione delle irregolarità e il ricevimento dei documenti aggiuntivi.
(12) Le persone che hanno ricevuto l’approvazione ai sensi del paragrafo 10 in un procedimento precedente non sono soggette a una nuova approvazione per la qualificazione.
Art. 81 – Membri indipendenti
(1) Almeno un terzo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza dell’assicuratore deve essere composto da membri indipendenti – persone fisiche. Ai membri indipendenti si applica l’articolo 80 .
(2) Il membro indipendente del consiglio non può essere:
1. un dipendente dell’assicuratore;
2. una persona che è legata all’assicuratore ai sensi del § 1, punto 22, lettere “a” e “c” delle disposizioni aggiuntive;
3. una persona che intrattiene rapporti commerciali permanenti con l’assicuratore;
4. un membro di un organo di direzione o di controllo, procuratore o dipendente di una persona di cui al punto 2 o 3;
5. una persona imparentata con un altro membro dell’organo di gestione o di vigilanza dell’assicuratore.
(3) (Integrato – SG n. 101/2018, in vigore dal 07.12.2018) Le persone elette come membri indipendenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza per le quali le circostanze di cui al comma 2 si verificano dopo la data della loro elezione sono tenute a darne immediata comunicazione all’organo competente dell’assicuratore. In tal caso, le persone cessano di svolgere le loro funzioni e non percepiscono alcuna remunerazione, a meno che altri membri del consiglio di amministrazione competente non siano membri indipendenti e non siano soddisfatti i requisiti relativi al numero di membri indipendenti, di cui l’assicuratore è tenuto a darne comunicazione alla commissione e a fornire la relativa documentazione.
(4) I candidati a membri indipendenti devono provare con una dichiarazione l’assenza delle circostanze di cui al comma 2.
Art. 82 – Requisiti per gli organi di gestione e controllo di una holding assicurativa e di una holding finanziaria mista
Ogni membro di un organo di gestione o di vigilanza, nonché ogni altra persona autorizzata a gestire e/o rappresentare una holding assicurativa o una holding finanziaria mista con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, deve soddisfare i requisiti di cui all’art. 80, comma 1. Quando la Commissione esercita la vigilanza sul gruppo, si applicano l’art. 80, commi 2 – 12 , l’art. 83, comma 2 e l’art. 84 .
Art. 83 – Esperienza professionale
(1) Una persona autorizzata a dirigere e/o rappresentare un assicuratore, rispettivamente un riassicuratore, nonché un membro di un organo di direzione di un assicuratore, rispettivamente un riassicuratore, possiede esperienza professionale se:
1. ha ricoperto per un periodo non inferiore a tre anni una carica in un organo di gestione di un assicuratore, di una holding assicurativa o finanziaria, di una holding assicurativa mista, di una holding finanziaria mista, di un riassicuratore o di una compagnia di assicurazione pensionistica, di una banca o di un’altra impresa del settore finanziario, quando l’attività dell’impresa del settore finanziario è paragonabile a quella dell’assicuratore o del riassicuratore;
2. ha ricoperto per almeno 5 anni una carica in un organo di controllo o una carica con funzioni dirigenziali in un assicuratore, in una holding assicurativa o finanziaria, in una holding assicurativa mista, in una holding finanziaria mista, in un riassicuratore, in una compagnia di assicurazione pensionistica, in una banca o in un’altra impresa del settore finanziario, quando l’attività dell’impresa del settore finanziario è comparabile a quella dell’assicuratore, rispettivamente del riassicuratore, e se ha una formazione economica o giuridica superiore, non inferiore a tre anni;
3. ha ricoperto per almeno 5 anni la carica di rappresentante di un broker assicurativo, gestendo direttamente l’attività di brokeraggio assicurativo, quando l’attività del broker nelle transazioni assicurative è paragonabile all’attività dell’assicuratore e, se ha una formazione economica o giuridica superiore, non meno di tre anni;
4. ha ricoperto per almeno 10 anni una posizione con funzioni dirigenziali nella gestione finanziaria di un’impresa del settore non finanziario, i cui attivi sono comparabili al valore degli attivi dell’assicuratore, rispettivamente del riassicuratore, e se possiede una formazione economica o giuridica superiore, per almeno 5 anni;
5. per almeno 10 anni ha ricoperto una posizione con funzioni dirigenziali in un’istituzione statale nel campo dell’economia e della finanza o una posizione con funzioni dirigenziali nella gestione finanziaria di altre istituzioni statali e, se la persona ha una formazione economica o giuridica, per almeno 5 anni.
(2) Un membro dell’organismo di vigilanza di una società per azioni di assicurazione, al di fuori dei casi di cui al paragrafo 1, può essere una persona che ha lavorato per almeno tre anni in un’altra posizione dirigenziale presso un assicuratore, una holding assicurativa o finanziaria, una holding assicurativa mista, una holding finanziaria mista, un riassicuratore, una compagnia di assicurazione pensionistica, una banca, un ente statale nel campo dell’economia e della finanza o come rappresentante di un broker assicurativo direttamente impegnato nell’attività di intermediazione assicurativa, quando l’attività del broker nelle transazioni assicurative è paragonabile all’attività dell’assicuratore e se la persona ha una formazione economica o giuridica non inferiore a due anni.
Art. 84 – Valutazione delle qualifiche professionali e dell’esperienza
La Commissione rifiuta inoltre di rilasciare un’approvazione nei casi in cui, nonostante la sussistenza formale dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1, punto 1 , e all’art. 83, ritenga che la persona non possieda le qualifiche professionali e l’esperienza necessarie per partecipare efficacemente alla gestione dell’assicuratore o del riassicuratore a cui si riferisce la richiesta. Il rifiuto motivato è inviato all’assicuratore o al riassicuratore a cui si riferisce la richiesta.
Art. 85 – Requisiti per le persone in posizioni dirigenziali
(1) Le persone che ricoprono posizioni dirigenziali secondo la struttura organizzativa dell’assicuratore devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 80, comma 1, numeri 3 e 4 e possedere qualifiche ed esperienza adeguate.
(2) Le norme di cui all’articolo 79, comma 5, disciplinano i requisiti dettagliati di qualificazione ed esperienza delle persone di cui al comma 1 e possono prevedere requisiti supplementari per le persone che svolgono funzioni chiave.
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Requisito patrimoniale minimo
In Bulgaria, le compagnie assicurative devono dimostrare un’adeguatezza patrimoniale superiore a determinati requisiti minimi. Questi requisiti sono stabiliti in primis dalla Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II), direttiva UE sulla vigilanza assicurativa che stabilisce regole di adeguatezza patrimoniale basate sul rischio e requisiti qualitativi per la gestione del rischio delle compagnie assicurative. L’adeguatezza patrimoniale deve essere sufficiente a coprire eventi imprevisti e a garantire la stabilità finanziaria dell’azienda.
L’Articolo 129 della Solvency II è dedicato al Calcolo del requisito patrimoniale minimo.
Ai sensi dell’
art. 191 del
Codice delle Assicurazioni (КЗ) il requisito patrimoniale minimo è l’importo minimo al quale devono essere pari i fondi propri di base ammissibili dell’assicuratore o del riassicuratore.
(1) Il capitale minimo richiesto è calcolato secondo i seguenti principi:
1. è calcolato in modo chiaro e semplice, tale da consentirne la verifica;
2. corrispondere a un livello di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale gli assicurati e i beneficiari sono esposti a un livello di rischio inaccettabile se l’assicuratore o il riassicuratore continua a svolgere l’attività;
3. La funzione lineare di cui al paragrafo 3, utilizzata per calcolare il requisito patrimoniale minimo, è calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell’assicuratore o del riassicuratore, con un intervallo di confidenza dell’85 per cento per un anno.
(2) Il capitale minimo richiesto non può essere inferiore ai seguenti importi minimi assoluti:
1.
2.700.000 EUR – per un assicuratore, incluso un assicuratore captive, che ha ricevuto una licenza assicurativa che copre uno o più rami di assicurazione ai sensi degli articoli da 1 a 9 e da 16 a 18,
Sezione II (Classi di assicurazione generale), lettera “A” dell’
allegato n. 1, fatta eccezione per i casi di cui all’articolo 2, lettera “b”, quando si applica l’importo minimo assoluto ivi previsto;
2. EUR 4.000.000 – per un assicuratore che ha ricevuto una licenza assicurativa che copre una o più classi di assicurazione ai sensi di:
a) Sezione I
(Classi di assicurazione sulla vita) dell’
allegato n. 1;
b) punti 10 – 15
(10. Responsabilità civile relativa alla proprietà e all’uso di un veicolo a motore – 11. Responsabilità civile relativa alla proprietà e all’uso di aeromobili – 12. Responsabilità civile relativa alla proprietà e all’uso di imbarcazioni (navi marittime, lacustri, fluviali e fluviali) – 13. Responsabilità civile generale – 14. Crediti – 15. Garanzie), sezione II
(Classi di assicurazione generale), lettera “A” dell’
allegato n. 1;
3. EUR 3.900.000 – per un riassicuratore;
4. EUR 1.300.000 – per un riassicuratore captive;
5. la somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 per gli assicuratori che svolgono contemporaneamente le attività di cui alla sezione I
dell’allegato n. 1 e di cui ai punti 1 e/o 2, sezione II, lettera “A” dell’
allegato n. 1.
(3) Fatto salvo il paragrafo 4, il requisito patrimoniale minimo è calcolato come funzione lineare di tutte o di parte delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, passività fiscali differite e spese amministrative rispettivamente dell’assicuratore e del riassicuratore. Le variabili utilizzate sono misurate deducendo la quota dei riassicuratori.
(4)
Fatto salvo il paragrafo 2, il requisito patrimoniale minimo non può essere inferiore al 25 per cento e non può superare il 45 per cento del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato secondo la formula standard o utilizzando un modello interno e includendo tutti i supplementi di capitale imposti ai sensi dell’articolo 584 .
(5) L’assicuratore, rispettivamente il riassicuratore, calcola il requisito patrimoniale minimo almeno trimestralmente e ne comunica il risultato alla Commissione. Gli assicuratori, rispettivamente i riassicuratori, non sono tenuti a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità trimestralmente nei casi di restrizioni di cui al paragrafo 4.
(6) Qualora il requisito patrimoniale minimo di un assicuratore o di un riassicuratore sia determinato da una delle restrizioni di cui al paragrafo 4, esso ne fornisce una spiegazione alla Commissione.
(7) Le modalità di calcolo del requisito patrimoniale minimo sono determinate con atto della Commissione europea.
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Supplementi di capitale
Art. 584. (1) A seguito del processo di controllo di vigilanza, la Commissione, su proposta del Vicepresidente, può, in circostanze eccezionali, con decisione motivata, ordinare l’aggiunta di capitale a un assicuratore o a un riassicuratore nei seguenti casi:
1. quando ritiene che il profilo di rischio dell’assicuratore o del riassicuratore si discosti significativamente dalle ipotesi sottostanti il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando la formula standard, e:
a) il requisito di utilizzare un modello interno ai sensi dell’articolo 190 è inappropriato o si è rivelato inefficace, oppure
b) per il periodo in cui è in corso l’elaborazione di un modello interno completo o parziale ai sensi dell’articolo 190 ;
2. quando ritiene che il profilo di rischio dell’assicuratore o del riassicuratore si discosti significativamente dalle ipotesi alla base del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno completo o parziale, perché alcuni rischi quantificabili non sono adeguatamente rilevati e l’adattamento del modello per riflettere meglio il dato profilo di rischio non è riuscito entro un periodo di tempo ragionevole;
3. quando ritiene che il sistema di gestione dell’assicuratore o del riassicuratore si discosti significativamente dagli standard di cui agli articoli 76 – 79 e 86 – 100 e tali scostamenti impediscono all’impresa di identificare, misurare, monitorare, gestire e segnalare adeguatamente i rischi a cui è o potrebbe essere esposta, e l’applicazione di altre misure da sola non è sufficiente a portare alla necessaria eliminazione delle carenze entro un periodo di tempo adeguato;
4. quando l’assicuratore o il riassicuratore applica un aggiustamento di congruità, un aggiustamento di volatilità o misure transitorie, la Commissione valuta che il suo profilo di rischio si discosta in modo significativo dalle ipotesi alla base di tali aggiustamenti e misure transitorie.
(2) Nei casi di cui al comma 1, punti 1 e 2, il capitale aggiuntivo è calcolato in modo che la persona soddisfi i requisiti di cui all’articolo 170, punto 3. Nei casi di cui al comma 1, punto 3, il capitale aggiuntivo è proporzionato ai rischi significativi derivanti dalle carenze che danno luogo alla decisione di aggiungerlo. Nei casi di cui al comma 1, punto 4, il capitale aggiuntivo è proporzionato ai rischi significativi derivanti dagli scostamenti accertati.
(3) Nei casi di cui al comma 1, punti 2 e 3, la Commissione e il Vicepresidente adottano nei confronti dell’assicuratore o del riassicuratore tutti i provvedimenti necessari per garantire la rimozione dei presupposti che hanno determinato l’imposizione dell’aumento di capitale.
(4) La Commissione riesamina il capitale aggiunto almeno una volta all’anno e lo annulla quando l’assicuratore o il riassicuratore ha rimosso i presupposti per la sua imposizione.
(5) Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, comprensivo del capitale aggiuntivo imposto, sostituisce il Requisito Patrimoniale di Solvibilità inadeguato. Ai fini del calcolo della maggiorazione del rischio, qualora venga calcolato separatamente, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è preso in considerazione senza il capitale aggiuntivo imposto ai sensi del paragrafo 1, punto 3.
(6) Le condizioni e la procedura aggiuntive per l’imposizione e l’annullamento del capitale aggiunto, nonché le metodologie per il suo calcolo, sono determinate con atto della Commissione europea.