La tassazione dei dividendi corrisposti a società di persone distribuiti da soggetti residenti in Italia

Dividendi corrisposti a società di persone distribuiti da soggetti residenti in Italia

Ai sensi del terzo comma dell’art. 6 (Classificazione dei redditi) del TUIR: “I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.”

Quindi sono richiamati gli artt. da 55 a 66 del CAPO VI : REDDITI DI IMPRESA del TITOLO I : IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE del TUIR

Quando una  società di persone detiene partecipazioni i dividendi sono imponibili su una base imponibile pari alla quota del 58,14 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Ai sensi dell’art. 59 (Dividendi) del TUIR: “Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’articolo 73, ……………, concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento (portato, a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016,  a 58,14 per cento (art. 1, comma 1,  del Decreto del 26/05/2017 – Min. Economia e Finanzedel loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti. Si applica l’articolo 47 (Utili da partecipazione), per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.”

Quindi, ai sensi del primo comma dell’art. 59 (Dividendi) del TUIRgli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’articolo 73 concorrono alla formazione del reddito d’impresa complessivo, nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti.

Quindi, in deroga al principio generale, è prevista la tassazione per cassa e non per competenza e quindi i dividendi rilevano al momento della riscossione.

Quindi, nel tempo, ai sensi del primo comma dell’art. 59 (Dividendi) del TUIR, quando la persona fisica detiene le partecipazioni in qualità di imprenditore individuale, i dividendi sono imponibili su una base imponibile pari alla quota del

  • 40 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre2007
  • 49,72 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (Art . 1 del Decreto del 02/04/2008 – Min. Economia e Finanze)
  • 58,14 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1 del Decreto del 26/05/2017 – Min. Economia e Finanze).

Si rimanda a REDDITI SOCIETA’ DI PERSONE  2025 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nel rigo RF31 vanno indicate tra le variazioni in aumento codice 1qualora imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione

  • il 40 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007
  • il 49,72 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (Art . 1 del Decreto del 02/04/2008 – Min. Economia e Finanze)
  • 58,14 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1 del Decreto del 26/05/2017 – Min. Economia e Finanze)

A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del TUIR, dalle società e dagli enti di cui all’art. 73, comma 1, del medesimo TUIR si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci (art. 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 ); i predetti utili vanno, pertanto, indicati nel presente rigo per una quota pari al 58,14 per cento del loro ammontare, avendo cura di riportare nel rigo RF58 il reddito imputato per trasparenza dalle società semplici già al netto degli utili riportati nel rigo RF31.
In deroga alle disposizioni di cui sopra, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all’IRES, formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi in capo alla società semplice la disciplina previgente a quella prevista dall’art. 1, commi da 999 a 1006, della della L. 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018).

Nel rigo RF47, colonna 2, tra le variazioni in diminuzione, va indicato,  per quanto attiene agli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’art. 73 del TUIR,

  • il 60 (100-40) per cento qualora si tratti di utili o remunerazioni formate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007
  • il 50,28 (100-49,72) per cento, qualora si tratti di utili o remunerazioni formate con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016
  • il 41,86 (100-58,14) per cento, qualora si tratti di utili o remunerazioni formate con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 

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