A seguito dell’ingresso nell’UE nel 2007, in Bulgaria è stato introdotto un registro commerciale uniforme . L’esecuzione della registrazione è stata sottratta ai tribunali ed è ora disciplinata autonomamente dalla LEGGE SUL REGISTRO COMMERCIALE E SUL REGISTRO DEGLI ENTI GIURIDICI NON PROFIT (ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ). Da allora, le norme relative alla procedura di registrazione non fanno più parte del Codice Commerciale Bulgaro . Data la sua importanza per il pubblico, questa procedura sarà commentata a breve.
Il registro commerciale bulgaro consente l’accessibilità al pubblico della situazione giuridica del commerciante . Questo fatto è garantito dall’obbligo del commerciante di pubblicare le circostanze definite dal Codice di Commercio nel registro di commercio che è regolato dal diritto pubblico. Con ciò vengono tutelati gli interessi legali di terzi e del commerciante stesso.
Ai sensi dell’articolo 4 del Codice Commerciale Bulgaro, tutti i commercianti, le succursali di commercianti esteri e le relative circostanze devono essere iscritti nel registro delle imprese. Le circostanze che devono essere iscritte nel registro commerciale bulgaro sono elencate nel Codice Commerciale Bulgaro. Tutte le altre circostanze che sono iscritte nel registro di commercio non hanno significato giuridico, nel senso che con la loro pubblicazione queste circostanze non diventano giuridicamente efficaci, che non possono essere opposte a terzi e che nessuno può farvi riferimento.
Il commerciante è obbligato (ai sensi dell’articolo 6 Codice Commerciale Bulgaro) ad iscrivere le circostanze relative nel registro di commercio. In alcuni casi, i gestori e altre persone legalmente definite possono richiedere la registrazione. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Codice Commerciale, la domanda di iscrizione al registro commerciale bulgaro deve essere presentata 7 giorni dopo il verificarsi della relativa circostanza.
L’iscrizioneregistro commerciale bulgaro ha i seguenti quattro effetti sul commercio:
- Effetto della dichiarazione – la pubblicazione nel registro di commercio costituisce la presunzione che le circostanze pubblicate siano note a terzi (presunzione di conoscenza). Ai sensi dell’articolo 7 del Codice Commerciale, si presume giuridicamente che le circostanze siano state note a terzi con la loro pubblicazione. Tale disposizione prevede altresì che l’iscrizione al registro delle imprese diventi effettiva solo 15 giorni dopo l’iscrizione nei confronti di terzi che non hanno potuto prenderne atto.
- Effetto costitutivo – a norma del diritto commerciale, l’iscrizione nel registro di commercio diventa giuridicamente efficace solo se prevista dalla legge. Al momento della revisione ciò significa che la circostanza soggetta a pubblicazione non è efficace fino alla sua registrazione.
- Pubblicità positiva – l’iscrizione nel registro di commercio ha valore probatorio e si presume vera anche se in realtà è errata o inesistente. Tutti possono fare affidamento sulla registrazione e fare riferimento ad essa.
- Pubblicità negativa – le circostanze che non sono registrate o pubblicate nel registro di commercio sono ritenute inesistenti.