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Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento


La Convenzione di Basilea

La “Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento”   è stata negoziata sotto l’egida del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente ed è stata adottata il 22 Marzo 1989 ed è entrata in vigore il 5 Marzo 1992.

La “Convenzione di Basilea”:

  • ha lo scopo di ridurre, regolandoli,  i movimenti dei rifiuti pericolosi  fra Paesi;
  • impedire il trasferimento di rifiuti pericolosi dai Paesi sviluppati (appartenenti all’OCSE) a Paesi in via di sviluppo (non OCSE);
  • richiede alle parti di garantire la gestione e lo smaltimento di tali rifiuti con modalità sane dal punto di vista ambientale.

L’Unione Europea, oltre agli Stati membri, è parte nella “Convenzione di Basilea”, approvata dalla Comunità europea, con la Decisione del Consiglio  93/98/CEE, del 1° febbraio 1993 (sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea)).

La decisione è stata applicata dal 1 febbraio 1993. L’accordo si applica dall’8 maggio 1994.

L’UE ha ratificato la modifica del divieto che impedisce l’esportazione di rifiuti verso paesi non membri dell’OCSE, sebbene tale emendamento non sia ancora entrato in vigore a livello internazionale.

La “Convenzione di Basilea”  è stata integrata nel diritto dell’Unione Europea  tramite il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 disciplina la  spedizioni di rifiuti) ed i suoi successivi emendamenti.

Le parti aderenti alla “Convenzione di Basilea” si impegnano  a:

  • ridurre al minimo le quantità trasportate;
  • trattare e smaltire i rifiuti il più vicino possibile al luogo in cui vengono generati;
  • Prevenire o ridurre al minimo la generazione di rifiuti alla fonte;
  • non esportare (o importare) rifiuti pericolosi o altri rifiuti verso (o da) uno stato non firmatario;
  • non esportare rifiuti a meno che lo stato di importazione non abbia dato previo consenso per iscritto a tale importazione specifica;
  • comunicare informazioni riguardanti movimenti internazionali proposti verso gli stati interessati per mezzo di un modulo di notifica; ciò consentirà a tali stati di valutare gli effetti dei rifiuti pericolosi o altri rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente;
  • consentire movimenti internazionali di rifiuti solo se il loro movimento e smaltimento non comportano alcun pericolo;
  • imballare, etichettare e trasportare i rifiuti movimentati, in conformità con le disposizioni internazionali, e garantire che essi siano accompagnati da un documento di movimento dal punto in cui ha inizio il movimento al punto di smaltimento.

Le parti possono imporre requisiti supplementari che siano coerenti con la convenzione

La “Convenzione di Basilea” introduce procedure di notifica relativamente a:

  • movimenti internazionali tra le parti;
  • movimenti internazionali da una parte attraverso il territorio di uno stato non firmatario.

Spedizioni illegali

In caso di rifiuti esportati illegalmente, le parti firmatarie della convenzione hanno l’obbligo di re-importarli.

Gestione ambientale corretta

Le parti concordano di collaborare per l’adozione di pratiche corrette per la gestione ambientale di rifiuti pericolosi e altri rifiuti.

Risoluzione delle controversie

Le parti si impegnano a risolvere eventuali controversie attraverso modalità di negoziazione pacifiche di loro scelta. Se non viene individuata una soluzione, la controversia viene sottoposta alla Corte internazionale di giustizia o a un collegio arbitrale composto da tre parti.

Segreteria

La segreteria facilita la cooperazione e la condivisione delle informazioni tra le parti.

Sviluppo di capacità

I centri regionali o subregionali di tutto il mondo forniscono attività di formazione e di sviluppo delle capacità.

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Allegati alla Convenzione di Basilea

La “Convenzione di Basilea” contiene otto allegati:

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Conferenza delle Parti

La Conferenza delle Parti (Conference of the Parties (COP)) è stata istituita ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione. È l’organo direttivo della Convenzione di Basilea ed è composto dai governi dei Paesi che l’hanno accettata, ratificata o aderito. L’attuazione della Convenzione viene portata avanti attraverso le decisioni adottate nelle sue riunioni.

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Parti della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento

Partecipante Firma, Successione alla firma (d) Ratifica, Accettazione (A), Approvazione (AA), Adesione (a) Entrata in vigore
Afghanistan 22/03/1989 25/03/2013 23/06/2013
Albania 29/06/1999 (a) 27/09/1999
Algeria 15/09/1998 (a) 14/12/1998
Andorra 23/07/1999 (a) 21/10/1999
L’Angola 06/02/2017 (a) 07/05/2017
Antigua e Barbuda 05/04/1993 (a) 04/07/1993
Argentina 28/06/1989 27/06/1991 05/05/1992
Armenia 01/10/1999 (a) 30/12/1999
Australia 05/02/1992 (a) 05/05/1992
Austria 19/03/1990 01/12/1993 04/12/1993
Azerbaigian 01/06/2001 (a) 30/08/2001
Bahamas 12/08/1992 (a) 10/11/1992
Bahrein 22/03/1989 15/10/1992 13/01/1993
Bangladesh 01/04/1993 (a) 30/06/1993
Barbados 24/08/1995 (a) 22/11/1995
Bielorussia 10/12/1999 (a) 03/09/2000
Belgio 22/03/1989 01/11/1993 30/01/1994
Belize 23/05/1997 (a) 21/08/1997
Benin 04/12/1997 (a) 04/03/1998
Bhutan 26/08/2002 (a) 24/11/2002
Bolivia (Stato Plurinazionale di) 22/03/1989 15/11/1996 13/02/1997
Bosnia Erzegovina 16/03/2001 (a) 14/06/2001
Botswana 20/05/1998 (a) 18/08/1998
Brasile 01/10/1992 (a) 30/12/1992
Brunei Darussalam 16/12/2002 (a) 16/03/2003
Bulgaria 16/02/1996 (a) 16/05/1996
Burkina Faso 04/11/1999 (a) 02/02/2000
Burundi 01/06/1997 (a) 04/06/1997
Capo Verde 07/02/1999 (a) 30/09/1999
Cambogia 02/03/2001 (a) 31/05/2001
Camerun 02/09/2001 (a) 10/05/2001
Canada 22/03/1989 28/08/1992 26/11/1992
Repubblica Centrafricana 24/02/2006 (a) 25/05/2006
Chad 10/03/2004 (a) 08/06/2004
Cile 31/01/1990 08/11/1992 09/11/1992
Cina67 _ 22/03/1990 17/12/1991 05/05/1992
Colombia 22/03/1989 31/12/1996 31/03/1997
Comore 31/10/1994 (a) 29/01/1995
Congo 20/04/2007 (a) 19/07/2007
Isole Cook 29/06/2004 (a) 27/09/2004
Costa Rica 07/03/1995 (a) 05/06/1995
Costa d’Avorio 01/12/1994 (a) 01/03/1995
Croazia 05/09/1994 (a) 07/08/1994
Cuba 03/10/1994 (a) 01/01/1995
Cipro 22/03/1989 17/09/1992 16/12/1992
Cechia 8 30/09/1993 (d) 01/01/1993
Repubblica Democratica Popolare di Corea 10/07/2008 (a) 08/10/2008
Repubblica Democratica del Congo 06/10/1994 (a) 04/01/1995
Danimarca 22/03/1989 02/06/1994 (AA) 07/05/1994
Gibuti 31/05/2002 (a) 29/08/2002
Dominica 05/05/1998 (a) 03/08/1998
Repubblica Dominicana 10/07/2000 (a) 08/10/2000
Ecuador 22/03/1989 23/02/1993 24/05/1993
Egitto 9 01/08/1993 (a) 04/08/1993
El Salvador 22/03/1990 13/12/1991 05/05/1992
Guinea Equatoriale 07/02/2003 (a) 05/08/2003
Eritrea 10/03/2005 (a) 08/06/2005
Estonia 21/07/1992 (a) 19/10/1992
Swaziland 08/08/2005 (a) 06/11/2005
Etiopia 12/04/2000 (a) 07/11/2000
Unione Europea 22/03/1989 02/07/1994 (AA) 08/05/1994
Finlandia 22/03/1989 19/11/1991 (A) 05/05/1992
Francia 22/03/1989 07/01/1991 (AA) 05/05/1992
Gabon 06/06/2008 (a) 04/09/2008
Gambia 15/12/1997 (a) 15/03/1998
Georgia 20/05/1999 (a) 18/08/1999
Germania 10 23/10/1989 21/04/1995 20/07/1995
Ghana 30/05/2003 (a) 28/08/2003
Grecia 22/03/1989 04/08/1994 02/11/1994
Grenada 15/10/2021 (a) 13/01/2022
Guatemala 22/03/1989 15/05/1995 13/08/1995
Guinea 26/04/1995 (a) 25/07/1995
Guinea-Bissau 02/09/2005 (a) 10/05/2005
Guyana 04/04/2001 (a) 07/03/2001
Haiti 22/03/1989
Honduras 27/12/1995 (a) 26/03/1996
Ungheria 22/03/1989 21/05/1990 (AA) 05/05/1992
Islanda 28/06/1995 (a) 26/09/1995
India 15/03/1990 24/06/1992 22/09/1992
Indonesia 20/09/1993 (a) 19/12/1993
Iran (Repubblica Islamica del) 01/05/1993 (a) 04/05/1993
Iraq 02/05/2011 (a) 31/07/2011
Irlanda 19/01/1990 07/02/1994 08/05/1994
Israele 22/03/1989 14/12/1994 14/03/1995
Italia (*) 22/03/1989 07/02/1994 08/05/1994
Giamaica 23/01/2003 (a) 23/04/2003
Giappone 17/09/1993 (a) 16/12/1993
Giordania 22/03/1989 22/06/1989 (AA) 05/05/1992
Kazakistan 03/06/2003 (a) 01/09/2003
Kenia 01/06/2000 (a) 30/08/2000
Kiribati 07/09/2000 (a) 06/12/2000
Kuwait 22/03/1989 10/11/1993 01/09/1994
Kirghizistan 13/08/1996 (a) 11/11/1996
Repubblica Democratica Popolare del Laos 21/09/2010 (a) 20/12/2010
Lettonia 14/04/1992 (a) 13/07/1992
Libano 22/03/1989 21/12/1994 21/03/1995
Lesoto 31/05/2000 (a) 29/08/2000
Liberia 22/09/2004 (a) 21/12/2004
Libia 12/07/2001 (a) 10/10/2001
Liechtenstein 22/03/1989 27/01/1992 05/05/1992
Lituania 22/04/1999 (a) 21/07/1999
Lussemburgo 22/03/1989 07/02/1994 08/05/1994
Madagascar 02/06/1999 (a) 31/08/1999
Malawi 21/04/1994 (a) 20/07/1994
Malaysia 08/10/1993 (a) 01/06/1994
Maldive 28/04/1992 (a) 27/07/1992
Mali 05/12/2000 (a) 05/03/2001
Malta 19/06/2000 (a) 17/09/2000
Isole Marshall 27/01/2003 (a) 27/04/2003
La Mauritania 16/08/1996 (a) 14/11/1996
Maurizio 24/11/1992 (a) 22/02/1993
Messico 22/03/1989 22/02/1991 05/05/1992
Micronesia (Stati Federati di) 06/09/1995 (a) 05/12/1995
Monaco 31/08/1992 (a) 29/11/1992
Mongolia 15/04/1997 (a) 14/07/1997
Montenegro 11 23/10/2006 (d) 03/06/2006
Marocco 28/12/1995 (a) 27/03/1996
Mozambico 13/03/1997 (a) 06/11/1997
Myanmar 01/06/2015 (A) 04/06/2015
Namibia 15/05/1995 (a) 13/08/1995
Nauru 12/11/2001 (a) 10/02/2002
Nepal 15/10/1996 (a) 13/01/1997
Paesi Bassi (Regno dei) –  12 22/03/1989 16/04/1993 (A) 15/07/1993
Nuova Zelanda 13 18/12/1989 20/12/1994 20/03/1995
Nicaragua 03/06/1997 (a) 01/09/1997
Niger 17/06/1998 (a) 15/09/1998
Nigeria 15/03/1990 13/03/1991 05/05/1992
Macedonia del Nord 16/07/1997 (a) 14/10/1997
Norvegia 22/03/1989 02/07/1990 05/05/1992
Oman 08/02/1995 (a) 05/09/1995
Pakistan 26/07/1994 (a) 24/10/1994
Palau 08/09/2011 (a) 07/12/2011
Panama 22/03/1989 22/02/1991 05/05/1992
Papua Nuova Guinea 01/09/1995 (a) 30/11/1995
Paraguay 28/09/1995 (a) 27/12/1995
Perù 23/11/1993 (a) 21/02/1994
Filippine 22/03/1989 21/10/1993 19/01/1994
Polonia 22/03/1990 20/03/1992 18/06/1992
Portogallo 6 26/06/1989 26/01/1994 26/04/1994
Qatar 08/09/1995 (a) 07/11/1995
Repubblica di Corea 28/02/1994 (a) 29/05/1994
Repubblica di Moldavia 02/07/1998 (a) 30/09/1998
Romania 27/02/1991 (a) 05/05/1992
Federazione Russa 22/03/1990 31/01/1995 01/05/1995
Ruanda 07/01/2004 (a) 06/04/2004
Saint Kitts e Nevis 07/09/1994 (a) 06/12/1994
Santa Lucia 09/12/1993 (a) 03/09/1994
Saint Vincent e Grenadine 02/12/1996 (a) 02/03/1997
Samoa 22/03/2002 (a) 20/06/2002
San Marino 31/05/2023 (a) 29/08/2023
Sao Tomé e Principe 12/11/2013 (a) 10/02/2014
Arabia Saudita 22/03/1989 07/03/1990 05/05/1992
Senegal 11/10/1992 (a) 02/08/1993
Serbia14 _ 18/04/2000 (a) 17/07/2000
Seychelles 05/11/1993 (a) 08/09/1993
Sierra Leone 01/11/2016 (a) 30/01/2017
Singapore 02/01/1996 (a) 01/04/1996
Slovacchia 8 28/05/1993 (d) 01/01/1993
Slovenia 07/10/1993 (a) 01/05/1994
Isole Salomone 25/08/2022 (a) 23/11/2022
Somalia 26/07/2010 (a) 24/10/2010
Sud Africa 05/05/1994 (a) 03/08/1994
Spagna1516 22/03/1989 07/02/1994 08/05/1994
Sri Lanka 28/08/1992 (a) 26/11/1992
Stato di Palestina 02/01/2015 (a) 02/04/2015
Sudan 01/09/2006 (a) 04/09/2006
Suriname 20/09/2011 (a) 19/12/2011
Svezia 22/03/1989 02/08/1991 05/05/1992
Svizzera 22/03/1989 31/01/1990 05/05/1992
Repubblica Araba Siriana 10/11/1989 22/01/1992 05/05/1992
Tagikistan 30/06/2016 (a) 28/09/2016
Tailandia 22/03/1990 24/11/1997 22/02/1998
Andare 02/07/2004 (a) 30/09/2004
Tonga 26/03/2010 (a) 24/06/2010
Trinidad e Tobago 18/02/1994 (a) 19/05/1994
Tunisia 10/11/1995 (a) 01/09/1996
Turchia 22/03/1989 22/06/1994 20/09/1994
Turkmenistan 25/09/1996 (a) 24/12/1996
Tuvalu 21/08/2020 (a) 19/11/2020
Uganda 03/11/1999 (a) 09/06/1999
Ucraina 08/10/1999 (a) 01/06/2000
Emirati Arabi Uniti 22/03/1989 17/11/1992 15/02/1993
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord –  715 06/10/1989 07/02/1994 08/05/1994
Repubblica Unita della Tanzania 04/07/1993 (a) 06/07/1993
Stati Uniti d’America17 22/03/1990
Uruguay 22/03/1989 20/12/1991 05/05/1992
Uzbekistan 07/02/1996 (a) 07/05/1996
Vanuatu 16/10/2018 (a) 14/01/2019
Venezuela (Repubblica Bolivariana di) 22/03/1989 03/03/1998 01/06/1998
Vietnam 13/03/1995 (a) 06/11/1995
Yemen 21/02/1996 (a) 21/05/1996
Zambia 15/11/1994 (a) 13/02/1995
Zimbabwe 01/03/2012 (a) 30/05/2012

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Dichiarazioni e riserve
(Se non diversamente indicato, le dichiarazioni sono state effettuate previa conferma formale, ratifica, accettazione, approvazione, adesione o successione.)

Algeria

Dichiarazione: Il Governo della Repubblica Democratica e Popolare d’Algeria dichiara, con riferimento all’articolo 20, paragrafo 2 della [Convenzione], che in ogni caso è necessario l’accordo di tutte le parti interessate per sottoporre una controversia al Tribunale Internazionale di Giustizia o all’arbitrato.

Cile

Dichiarazione: Il Governo del Cile ritiene che le disposizioni della presente Convenzione [. . .] contribuire a consolidare ed espandere il regime giuridico che il Cile ha stabilito attraverso vari strumenti internazionali sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, il cui ambito di applicazione copre sia il territorio continentale della Repubblica che la sua area di giurisdizione situata a sud di latitudine 60°S, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 6, della presente Convenzione.

Colombia

Al momento della firma: La Colombia ritiene che l’attuazione della presente Convenzione non limiterà in nessun caso, ma piuttosto rafforzerà, l’applicazione dei principi giuridici e politici che, come [è stato] chiarito nella dichiarazione [fatta il 21 Marcia alla Conferenza di Basilea], disciplinano l’azione intrapresa dallo Stato colombiano nelle materie disciplinate dalla Convenzione; in altri termini, tra l’altro , quest’ultima non può in nessun caso essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la competenza dello Stato colombiano Lo Stato applica tali principi e altre norme del suo ordinamento interno alla sua superficie terrestre (compreso il sottosuolo), allo spazio aereo, al mare territoriale, alla piattaforma continentale sottomarina e alla zona marittima economica esclusiva, in conformità con il diritto internazionale.

Dopo la ratifica: Il Governo della Colombia, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, della [detta Convenzione], dichiara, ai fini dell’attuazione di questo strumento internazionale, che l’articolo 81 della Costituzione Politica della Colombia vieta l’introduzione di residui nucleari e rifiuti tossici nel territorio nazionale.

Cuba

Dichiarazione: Il Governo della Repubblica di Cuba dichiara, con riferimento all’articolo 20 della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento, che qualsiasi controversia tra le Parti circa l’interpretazione, l’applicazione o il rispetto di la presente Convenzione o qualsiasi protocollo ad essa correlato, saranno risolti mediante negoziazione per via diplomatica o sottoposti ad arbitrato alle condizioni stabilite nell’Allegato VI sull’arbitrato.

Danimarca

Dichiarazione fatta al momento della firma: la firma da parte della Danimarca della Convenzione globale sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento non si applica alla Groenlandia e alle Isole Faroe. 30 aprile 2008.

Dichiarazione: la Danimarca ha depositato il suo strumento di approvazione della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento il 6 febbraio 1994. Questo strumento non ha confermato l’esclusione territoriale relativa all’applicazione della Convenzione rispetto a Groenlandia e Isole Faroe, stipulata al momento della firma della Convenzione il 22 marzo 1989. L’approvazione della Convenzione nel 1994 comprende quindi sia la Groenlandia che le Isole Faroe.

Ecuador

Al momento della firma: gli elementi contenuti nella Convenzione firmata non possono in alcun modo essere interpretati in modo incompatibile con le norme giuridiche interne dello Stato ecuadoriano o con l’esercizio della sua sovranità nazionale.

Unione Europea

Dichiarazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3: Come previsto dal Trattato CEE e alla luce della legislazione comunitaria esistente nel settore disciplinato dalla Convenzione di Basilea, in particolare del Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio e della Direttiva 84 del Consiglio /631/CEE sulla supervisione e il controllo all’interno della Comunità europea delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (come modificata), la Comunità possiede competenza a livello internazionale in questo campo. Gli Stati membri della Comunità economica europea hanno competenza anche a livello internazionale, anche su alcune materie disciplinate dalla Convenzione di Basilea.

Germania

Vedi nota finale 9
Dichiarazione fatta al momento della firma e confermata al momento della ratifica: Il Governo della Repubblica Federale di Germania ritiene che le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 12 della presente Convenzione non pregiudichino in alcun modo l’esercizio dei diritti e delle libertà di navigazione come previsto dal diritto internazionale. Di conseguenza, il governo della Repubblica federale di Germania ritiene che nulla nella presente convenzione debba essere considerato esigere la notifica o il consenso di uno Stato per il trasporto di rifiuti pericolosi su una nave battente bandiera di uno Stato parte che esercita il suo diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale o la libertà di navigazione in una zona economica esclusiva ai sensi del diritto internazionale.

Indonesia

Dichiarazione: Consapevole della necessità di adeguare le leggi e i regolamenti nazionali esistenti, le disposizioni dell’articolo 3 (1) della presente Convenzione saranno attuate dall’Indonesia solo dopo che le nuove leggi e regolamenti riveduti saranno stati emanati ed entrati in vigore.

Italia

Dichiarazione fatta il 30 marzo 1990 e confermata all’atto della ratifica: Il Governo italiano dichiara… di essere favorevole all’istituzione di un sistema di controllo globale per la gestione ecologicamente corretta dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi.

Giappone

Dichiarazione: Il governo del Giappone dichiara che nulla nella Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento può essere interpretato nel senso di richiedere un avviso o il consenso di uno Stato per il semplice passaggio di rifiuti pericolosi o altri rifiuti su una nave che esercita diritti e libertà di navigazione, poiché il paragrafo 12 dell’articolo 4 di detta Convenzione stabilisce che nulla nella Convenzione pregiudica in alcun modo l’esercizio dei diritti e delle libertà di navigazione previsti dal diritto internazionale e riflessi nei pertinenti strumenti internazionali.

Libano

Al momento della firma: [Il Libano] dichiara che [esso] non può in nessuna circostanza consentire il seppellimento di rifiuti tossici e di altro tipo in nessuna delle aree soggette alla sua autorità legale in cui sono entrati illegalmente. Nel 1988 il Libano ha annunciato il divieto totale dell’importazione di tali rifiuti e ha adottato a tal fine la legge n. 64/88 del 12 agosto 1988. In tutte queste situazioni, il Libano si sforzerà di cooperare con gli Stati interessati e con gli altri Stati parti, in conformità con le disposizioni del presente trattato.

Messico

Dichiarazione fatta al momento della firma e confermata al momento della ratifica: il Messico firma ad referendum la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento perché tutela debitamente i propri diritti di Stato costiero nelle aree soggette alla sua giurisdizione nazionale, comprese il mare territoriale, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale e, per quanto rilevante, il suo spazio aereo, nonché l’esercizio in tali ambiti della sua competenza legislativa e amministrativa in relazione alla protezione e alla preservazione dell’ambiente, come riconosciuto dal diritto internazionale e, in particolare, dal diritto del mare. Il Messico ritiene che grazie a questa Convenzione siano stati compiuti importanti progressi nella protezione dell’ambiente attraverso la regolamentazione giuridica dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi. È stato stabilito un quadro di obblighi generali per gli Stati parti, fondamentalmente al fine di ridurre al minimo la produzione e il movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi e di garantirne una gestione ecologicamente razionale, promuovendo la cooperazione internazionale a tali fini, stabilendo un coordinamento e meccanismi di controllo e di regolamentazione dell’attuazione delle procedure per la risoluzione pacifica delle controversie. Il Messico auspica inoltre che, come complemento essenziale al carattere normativo della Convenzione, venga adottato quanto prima un protocollo che istituisca, in conformità con i principi e le disposizioni del diritto internazionale, procedure adeguate in materia di responsabilità e risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione transfrontaliera e dalla gestione dei rifiuti pericolosi.

Paesi Bassi (Regno dei)

Dichiarazione del 17 febbraio 2010: Il Regno dei Paesi Bassi dichiara, ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 20 della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, che accetta entrambi i metodi di risoluzione delle controversie di cui a tale paragrafo come obbligatorio in relazione a qualsiasi Parte che accetta uno o entrambi i mezzi di risoluzione delle controversie.

Norvegia

La Norvegia accetta i mezzi vincolanti per risolvere le controversie di cui all’articolo 20, paragrafi 3 (a) e (b), della Convenzione, mediante (a) la sottomissione della controversia alla Corte internazionale di giustizia e/o (b) l’arbitrato in secondo le procedure di cui all’allegato VI.

Polonia

Dichiarazione: Con riferimento all’articolo 20, paragrafo 2, della Convenzione, la Repubblica polacca dichiara di riconoscere ipso facto obbligatoria la sottomissione all’arbitrato secondo le procedure e alle condizioni previste nell’allegato VI della Convenzione .

Romania

Dichiarazione: In conformità con l’articolo 26, paragrafo 2, della Convenzione, la Romania dichiara che l’importazione e lo smaltimento sul suo territorio nazionale di rifiuti pericolosi e altri rifiuti possono avvenire solo previa approvazione delle autorità rumene competenti.

Federazione Russa

Comprensione: la definizione di “territorio” contenuta nelle Linee guida e nei principi del Cairo per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi (decisione 14/30 del Consiglio direttivo dell’UNEP del 17 giugno 1987) a cui si fa riferimento nel preambolo della Convenzione è una formulazione speciale e non possono essere utilizzati per interpretare la presente Convenzione o qualsiasi delle sue disposizioni alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, o dell’articolo 32 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati o su qualsiasi altra base.

Saint Kitts e Nevis

Dichiarazione: Con riferimento all’articolo 20, paragrafo 2 della Convenzione, il Governo di Saint Kitts e Nevis dichiara di riconoscere come obbligatoria ipso facto la sottomissione all’arbitrato secondo le procedure e le condizioni stabilite nell’allegato VI della Convenzione .

Singapore

Dichiarazione: Il Governo di Singapore dichiara che, ai sensi dell’articolo 4 (12), le disposizioni della Convenzione non pregiudicano in alcun modo l’esercizio dei diritti e delle libertà di navigazione previsti dal diritto internazionale. Di conseguenza, nulla nella presente Convenzione richiede l’avviso o il consenso di uno Stato per il passaggio di una nave sotto la bandiera di una parte, che esercita il diritto di passaggio attraverso il mare territoriale o la libertà di navigazione in una zona economica esclusiva ai sensi del diritto internazionale.

Spagna

Dichiarazione: Il Governo spagnolo dichiara, ai sensi dell’articolo 26.2 della Convenzione, che la qualificazione penale del traffico illecito di rifiuti pericolosi o altri rifiuti, stabilita come obbligo degli Stati parti ai sensi dell’articolo 4.3, si svolgerà in futuro nel quadro generale di riforma dell’ordinamento penale sostanziale.

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Dichiarazione fatta al momento della firma e confermata al momento della ratifica: Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dichiara che, conformemente all’articolo 4 (12), le disposizioni della Convenzione non pregiudicano in alcun modo l’esercizio dei diritti di navigazione e libertà previste dal diritto internazionale. Di conseguenza, nulla nella presente Convenzione richiede la notifica o il consenso di uno Stato per il passaggio di rifiuti pericolosi su una nave battente bandiera di una parte, che eserciti il ​​diritto di passaggio attraverso il mare territoriale o la libertà di navigazione in una zona economica esclusiva ai sensi del diritto internazionale .

Uruguay

Al momento della firma: l’Uruguay firma ad referendum la Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento perché tutela debitamente i suoi diritti come Stato rivierasco nelle aree soggette alla sua giurisdizione nazionale, compreso il mare territoriale, l’area esclusiva zona economica e della piattaforma continentale e, se del caso, dello spazio aereo sovrastante, nonché l’esercizio in tali settori delle sue competenze normative e amministrative in relazione alla protezione e alla preservazione dell’ambiente riconosciute dal diritto internazionale e, in particolare, , secondo la legge del mare.

Venezuela (Repubblica Bolivariana di)

Al momento della firma: il Venezuela ritiene che la Convenzione adottata protegga adeguatamente i suoi diritti sovrani come Stato rivierasco sulle aree sotto la sua giurisdizione nazionale, compreso il suo mare territoriale, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale e, se del caso, il suo spazio aereo. La Convenzione garantisce inoltre l’esercizio in tali ambiti della sua giurisdizione normativa e amministrativa allo scopo di proteggere e preservare l’ambiente e le sue risorse naturali in conformità con il diritto internazionale, e in particolare con il diritto del mare.

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Obiezioni
(Se non diversamente indicato, le opposizioni sono pervenute previa conferma formale, ratifica, accettazione, approvazione, adesione o successione)

Italia

Il Governo italiano, nel formulare le proprie obiezioni nei confronti delle dichiarazioni rese, all’atto della firma, dai Governi di Colombia, Ecuador, Messico, Uruguay e Venezuela, nonché ad altre dichiarazioni di analogo tenore che potrebbero essere rese in futuro , ritiene che nessuna disposizione di tale convenzione debba essere interpretata come restrittiva dei diritti di navigazione riconosciuti dal diritto internazionale. Di conseguenza, uno Stato parte non è tenuto a notificare alcun altro Stato o a ottenere da esso l’autorizzazione per il semplice passaggio attraverso il mare territoriale o per l’esercizio della libertà di navigazione nella zona economica esclusiva da parte di una nave battente la sua bandiera e trasportante un carico di rifiuti pericolosi .

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Nota finale

1 . Ai fini dell’entrata in vigore della [Convenzione/Protocollo], qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato da un’organizzazione di integrazione economica regionale non sarà conteggiato come aggiuntivo a quelli depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione.
2 . Il 16 settembre 1992, ossia dopo la scadenza del termine di 90 giorni dalla data della sua diffusione (ossia il 10 giugno 1992), il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha comunicato quanto segue in merito alle rettifiche proposto dal governo del Giappone all’articolo 7 della Convenzione:”Il governo del Regno Unito non ha obiezioni al primo degli emendamenti… suggeriti poiché si tratta della correzione di un errore tipografico piuttosto che di un cambiamento sostanziale. Per quanto riguarda la seconda modifica proposta, tuttavia, il governo del Regno Unito vorrebbe presentare un’obiezione per i seguenti motivi:
i) poiché la Convenzione è stata negoziata prevalentemente attraverso la versione in lingua inglese del progetto di Convenzione, modificare il testo di questa versione per conformarlo al testo delle altre versioni linguistiche sarebbe quello di allineare la versione originale alle traduzioni, piuttosto che viceversa, il che sembrerebbe più appropriato;
ii) Esiste una presunzione generale che una disposizione legislativa dovrebbe essere interpretata, se possibile, in modo dargli significato e sostanza. Se l’emendamento proposto dal Governo giapponese fosse accolto, l’articolo 7 confermerebbe quanto già esplicitato nell’articolo 6.1 della Convenzione (letto congiuntamente all’articolo 2.13 che definisce il termine “gli Stati interessati”). Se, tuttavia, l’articolo 7 rimane invariato, continuerà ad ampliare l’ambito di applicazione dell’articolo 6.2 e manterrà quindi un significato specifico;
iii) Il Regno Unito è del parere che la Convenzione di Basilea dovrebbe imporre alle Parti il ​​massimo livello possibile di notifica preventiva. Nel caso di una proposta di spostamento di una spedizione di rifiuti pericolosi dalla Parte di Basilea a una seconda Parte di Basilea tramite un non-Parte, desideriamo che la seconda Parte di Basilea invii una copia della sua risposta finale in merito al movimento al non-Parte . L’articolo 7, nella sua formulazione attuale, garantisce che ciò avvenga. La modifica proposta dal governo giapponese avrebbe tuttavia l’effetto di limitare, seppure in misura limitata, l’entità della notifica preventiva da parte delle parti dell’accordo in questione.
Di fronte a queste obiezioni, il governo del Regno Unito accoglie il primo degli adeguamenti proposti al testo inglese, ma non il secondo.”
L’11 gennaio 1993, il governo del Regno Unito ha notificato al Segretario generale la sua decisione di ritirare l’obiezione alla seconda modifica proposta dal Governo del Giappone all’articolo 7 della Convenzione.
3 . Alla quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi a Kuching, in Malesia, dal 23 al 27 febbraio 1998, le parti hanno proposto un emendamento all’allegato I e hanno adottato due nuovi allegati (VIII e IX).
Ai sensi dei paragrafi 2, lettera c) e 3 dell’articolo 18, decorsi sei mesi dalla data della loro diffusione (il 6 maggio 1998), la modifica dell’allegato I e l’adozione degli allegati VIII e IX sono divenute effettive per tutti Parti della Convenzione che non avevano presentato una notifica conformemente alle disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera b), vale a dire il 6 novembre 1998.
A questo proposito, il Segretario generale aveva ricevuto dai governi dei seguenti Stati membri, notifiche alle date indicate di seguito:Austria (30 ottobre 1998):
“L’Austria non è in grado di accettare la modifica e gli allegati alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea) adottati con decisione IV/9 della quarta riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione di Basilea.
Questa obiezione ai sensi dell’articolo 18 paragrafo 2 lettera b) di detta Convenzione deve essere sollevata per motivi puramente tecnici, a causa della procedura parlamentare necessaria in Austria e sarà revocata immediatamente una volta che il Parlamento avrà accettato la modifica dell’allegato I nonché i nuovi allegati VIII e IX.
In questo contesto va tenuto debitamente conto del fatto che l’Austria è giuridicamente vincolata dal “Regolamento del Consiglio sulla supervisione e il controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno, in entrata e in uscita dalla Comunità europea”. Una modifica all’allegato V di questo regolamento del Consiglio è stata decisa con il sostegno dell’Austria il 30 settembre 1998 al fine di prendere pienamente in considerazione i rifiuti che figurano in eventuali elenchi di rifiuti definiti pericolosi ai fini della Convenzione di Basilea.”
La modifica all’allegato I e l’adozione degli allegati VIII e IX sono entrate in vigore per l’Austria il 26 ottobre 1999, data di deposito del suo strumento di accettazione presso il Segretario generale.Germania (4 novembre 1998):
alla quarta conferenza delle parti della convenzione di Basilea, tenutasi a Kuching, in Malesia, dal 23 al 27 febbraio 1998, la Germania ha approvato gli emendamenti e i nuovi allegati. Secondo la Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania, prima dell’entrata in vigore delle modifiche alla Convenzione è necessaria l’approvazione formale da parte degli organi legislativi. Purtroppo non sarà possibile concludere questo processo entro il termine di sei mesi.
Per questo motivo e conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, lettera b) della Convenzione di Basilea, la Repubblica federale di Germania dichiara di non poter accettare per il momento le modifiche dell’allegato I e dei nuovi allegati VIII e IX della convenzione di Basilea.
La modifica dell’allegato I e l’adozione degli allegati VIII e IX sono entrate in vigore per la Germania il 24 maggio 2002, data di deposito del suo strumento di accettazione presso il Segretario generale.
4 . Il 9 marzo 2020, il Segretario generale ha ricevuto una notifica dal Canada ai sensi dell’articolo 18 (2) (b) della Convenzione relativa alle modifiche agli allegati II, VIII e IX diffusa tramite notifica al depositario CN432.2019.TREATIES-XXVII .3 del 24 settembre 2019. (Cfr. CN92.2020.TREATIES-XXVII.3 del 10 marzo 2020 per la notifica.)
5 . Tale organizzazione è definita dall’articolo 2, paragrafo 20, di detta Convenzione come “un’organizzazione costituita da Stati sovrani alla quale i suoi Stati membri hanno trasferito la competenza nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata, conformemente alle disposizioni sue procedure interne, firmare, ratificare, accettare, approvare, confermare formalmente o aderire ad esso”.

6 . Il 28 giugno 1999 il governo portoghese ha informato il Segretario generale che la convenzione si applicherà anche a Macao.
Successivamente, il 9 e 15 dicembre 1999, il Segretario Generale ha ricevuto comunicazioni relative allo status di Macao da parte dei governi del Portogallo e della Cina (vedi anche nota 3 sotto “Cina” e nota 1 sotto “Portogallo” riguardo a Macao nel “Libro Storico” Informazioni” nella prima parte di questo volume). Nel riprendere l’esercizio della sovranità su Macao, la Cina ha notificato al Segretario generale che la Convenzione con la si applicherà anche alla Regione amministrativa speciale di Macao.

7 . Il 6 e il 10 giugno 1997, il Segretario generale ha ricevuto comunicazioni relative allo status di Hong Kong da parte dei governi del Regno Unito e della Cina (vedi anche nota 2 sotto “Cina” e nota 2 sotto “Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ” riguardante Hong Kong nella sezione “Informazioni storiche” nella prima parte di questo volume). Dopo aver ripreso l’esercizio della sovranità su Hong Kong, la Cina ha notificato al Segretario generale che la Convenzione si applicherà anche alla Regione amministrativa speciale di Hong Kong.

8 . La Cecoslovacchia aveva aderito alla Convenzione il 24 luglio 1991. Vedi nota 1 sotto “Cechia” e nota 1 sotto “Slovacchia” nella sezione “Informazioni storiche” nella prima parte di questo volume.

9 . Il 31 gennaio 1995, il governo egiziano ha informato il segretario generale che il suo strumento di adesione avrebbe dovuto essere accompagnato dalle seguenti dichiarazioni:Prima dichiarazione: passaggio di navi che trasportano rifiuti pericolosi attraverso il mare territoriale egiziano:
la Repubblica araba d’Egitto, dopo aver aderito alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento, stipulata il 22 marzo 1989 e rinviata in appresso denominata “la Convenzione” e, ai sensi dell’articolo 26 della Convenzione, dichiara che:
In conformità alle disposizioni della Convenzione e alle norme del diritto internazionale relative al diritto sovrano dello Stato sul suo mare territoriale e ai suoi obblighi proteggere e preservare l’ambiente marino, poiché il passaggio di navi straniere che trasportano rifiuti pericolosi o di altro tipo comporta numerosi rischi che costituiscono una minaccia fondamentale per la salute umana e l’ambiente; e
In conformità con la posizione dell’Egitto sul passaggio di navi che trasportano sostanze intrinsecamente pericolose o nocive attraverso il suo mare territoriale (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, 1983), il governo della Repubblica araba d’Egitto dichiara che
1. Navi straniere che trasportano i rifiuti pericolosi o di altro tipo dovranno ottenere il permesso preventivo delle autorità egiziane per il passaggio attraverso il suo mare territoriale.
2. I movimenti di rifiuti pericolosi attraverso le zone sotto la sua giurisdizione nazionale devono essere preventivamente notificati, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, della Convenzione.Seconda dichiarazione: imposizione di un divieto totale sull’importazione di rifiuti pericolosi:
la Repubblica araba d’Egitto, dopo aver aderito alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento, firmata il 22 marzo 1989 e a cui si fa riferimento di seguito denominata “la Convenzione”, e
ai sensi dell’articolo 26 della Convenzione, dichiara che:
In conformità con i suoi diritti sovrani e con l’articolo 4, paragrafo 1( a ), della Convenzione, è imposto un divieto totale sull’importazione di tutti i rifiuti pericolosi o di altro tipo e sul loro smaltimento nel territorio della Repubblica araba d’Egitto. Ciò conferma la posizione dell’Egitto secondo cui il trasporto di tali rifiuti costituisce una minaccia fondamentale per la salute delle persone, degli animali e delle piante e per l’ambiente.Terza dichiarazione:
I governi di Bahrein, Belgio, Benin, Costa d’Avorio, Danimarca, Egitto, Repubblica Federale di Germania, Finlandia, Francia, Repubblica Democratica Tedesca, Ghana, Grecia, Ungheria, Italia, Giordania, Kenia, Kuwait, Libano, Lussemburgo, Malesia, Malta, Namibia, Paesi Bassi, Niger, Norvegia, Filippine, Portogallo, Arabia Saudita, Senegal, Svezia, Svizzera, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Svezia, Svizzera, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché la Commissione dell’Unione Europea, che firmerà la Convenzione e/o il documento finale relativo al controllo dei movimenti transfrontalieri di Rifiuti pericolosi e loro smaltimento (di seguito denominata “la Convenzione”),
Preoccupato che i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi costituiscono un grave pericolo per la salute umana e per l’ambiente,
Considerando che i paesi in via di sviluppo hanno una capacità limitata di gestire i rifiuti , soprattutto quelli pericolosi, in modo rispettoso dell’ambiente,
Ritenendo che la riduzione della produzione di rifiuti pericolosi e il loro smaltimento in condizioni rispettose dell’ambiente nel paese che li esporta debba essere l’obiettivo della politica di gestione dei rifiuti,
Convinto che la graduale cessazione dei trasporti transfrontalieri i movimenti di rifiuti pericolosi costituiranno senza dubbio un importante incentivo allo sviluppo di adeguate strutture nazionali per lo smaltimento dei rifiuti,
Riconoscendo il diritto di ogni Stato di vietare l’importazione o l’esportazione dal proprio territorio di rifiuti pericolosi, Accogliendo favorevolmente la firma della Convenzione,
Credendo è necessario, prima di applicare le disposizioni della Convenzione, imporre un controllo immediato ed efficace sui movimenti transfrontalieri, soprattutto verso i paesi in via di sviluppo, e ridurli.
Dichiarano quanto segue:
1. I firmatari della presente Convenzione affermano la loro ferma determinazione affinché i rifiuti vengano essere smaltiti nel paese di produzione.
2. I firmatari della presente Convenzione chiedono agli Stati che aderiscono alla Convenzione di compiere ogni sforzo possibile per realizzare una cessazione graduale dell’importazione e dell’esportazione di rifiuti per ragioni diverse dal loro smaltimento in impianti che saranno allestiti all’interno della Convenzione. quadro di cooperazione regionale.
3. I firmatari della presente Convenzione non permetteranno che i rifiuti siano importati o esportati da paesi che non dispongono delle competenze tecniche, amministrative e legali nella gestione dei rifiuti e nel loro smaltimento in modo ecologicamente corretto.
4. I firmatari della presente Convenzione affermano l’importanza dell’assistenza allo sviluppo di impianti adeguati destinati allo smaltimento finale dei rifiuti prodotti dai paesi di cui al paragrafo 3 sopra.
5. I firmatari della presente Convenzione sottolineano la necessità di adottare misure efficaci nel quadro della Convenzione per consentire la riduzione dei rifiuti al livello più basso possibile e il riciclaggio.
Nota:
il Belgio ritiene che la sua dichiarazione non pregiudichi l’importazione nel suo territorio di rifiuti classificati come materiali primari o secondari.
Tali dichiarazioni non sono state trasmesse al Segretario generale al momento dello strumento di adesione. In linea con la prassi di deposito seguita in casi simili, il Segretario Generale ha proposto di ricevere le dichiarazioni di deposito in questione in assenza di obiezioni da parte di uno degli Stati contraenti, sia al deposito stesso sia alla procedura prevista, entro il termine di 90 giorni dalla data della loro diffusione (ossia il 17 luglio 1995).A questo proposito, il Segretario generale ha ricevuto, nelle date indicate di seguito, le seguenti obiezioni:Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (9 ottobre 1995):
“Il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non può accettare la prima dichiarazione d’Egitto (passaggio di navi che trasportano rifiuti pericolosi attraverso il mare territoriale egiziano) […]. Non solo questa dichiarazione è tardiva, ma come tutte le altre dichiarazioni di effetto simile, è inaccettabile nella sostanza. A questo proposito gli Stati Uniti Il governo del Regno Unito ricorda la propria dichiarazione al momento della firma confermata al momento della ratifica:
Per il testo della dichiarazione, vedere sotto “Riserve e dichiarazioni”.]Finlandia (13 ottobre 1995):
… “Secondo il governo della Finlandia le dichiarazioni d’Egitto sollevano alcune questioni giuridiche. L’articolo 26.1 della Convenzione di Basilea vieta qualsiasi riserva o eccezione alla Convenzione. Tuttavia, secondo l’articolo 26.2, uno Stato può, al momento dell’adesione alla Convenzione, fare dichiarazioni «al fine, tra l’altro, di armonizzare le sue leggi e i suoi regolamenti con le disposizioni della presente Convenzione…».
Senza prendere posizione sul contenuto delle dichiarazioni, che sembrano essere riserve, il governo finlandese fa riferimento all’articolo 26.2 della Convenzione di Basilea e constata che le dichiarazioni dell’Egitto sono state fatte troppo tardi. Per questo motivo il governo finlandese si oppone alle dichiarazioni e le considera prive di effetto giuridico.”Italia (13 ottobre 1995):
… Il Governo italiano si oppone al deposito delle predette dichiarazioni poiché, a suo avviso, esse devono considerarsi riserve alla Convenzione di Basilea e la possibilità di avanzare riserve è esclusa ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della Convenzione.
In ogni caso, l’articolo 26, comma 2, prevede che uno Stato possa, entro certi limiti, formulare dichiarazioni soltanto “all’atto della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione,… della conferma o dell’adesione alla presente Convenzione”. Per tali ragioni non può essere consentito il deposito delle predette dichiarazioni, qualunque sia il loro contenuto.
Paesi Bassi (13 ottobre 1995):
“Mentre la seconda e la terza dichiarazione non richiedono osservazioni da parte del Regno, la prima dichiarazione che stabilisce il requisito del permesso preventivo per il passaggio attraverso il mare territoriale egiziano non è accettabile. Il Regno dei Paesi Bassi ritiene la prima dichiarazione di riserva alla Convenzione (di Basilea). La Convenzione vieta esplicitamente di formulare riserve nell’articolo 26 paragrafo 1. Inoltre, questa riserva è stata fatta due anni dopo l’adesione dell’Egitto alla Convenzione (di Basilea), e quindi troppo tardi.
Di conseguenza il Regno dei Paesi Bassi ritiene nulla la dichiarazione fatta dall’Egitto sulla necessità di un permesso preventivo per il passaggio nel mare territoriale.”Svezia (16 ottobre 1995):
“Il governo svedese non può accettare le dichiarazioni fatte dal governo egiziano […].
In primo luogo, tali dichiarazioni sono state fatte quasi due anni dopo l’adesione dell’Egitto contrariamente alla norma prevista dall’articolo 26, comma 2, della Convenzione di Basilea.
In secondo luogo, il contenuto della prima di tali dichiarazioni deve essere inteso come una riserva alla Convenzione, mentre la Convenzione di Basilea vieta espressamente le riserve (articolo 26, comma 1)
. La Svezia considera queste dichiarazioni nulle.” Alla luce di quanto sopra e in linea con la pratica di deposito seguita in questi casi, il Segretario generale ha ritenuto di non essere in grado di accettare queste dichiarazioni per il deposito.

10 . La Repubblica Democratica Tedesca aveva firmato la Convenzione il 19 marzo 1989. Vedi anche la nota 2 sotto “Germania” nella sezione “Informazioni storiche” nella prima parte di questo volume.

11 . Vedi nota 1 sotto “Montenegro” nella sezione “Informazioni storiche” nella prima parte di questo volume.

12 . Per il Regno in Europa.

13 . Con una dichiarazione di non applicazione a Tokelau “fino alla data di notifica da parte del governo della Nuova Zelanda che la Convenzione si estenderà a Tokelau”.

14 . Vedere la nota 1 sotto “ex Jugoslavia” e la nota 1 sotto “Jugoslavia” nella sezione “Informazioni storiche” nella prima parte di questo volume.

15 . Per quanto riguarda il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il territorio antartico britannico. Successivamente, il 30 ottobre 1995, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato al Segretario Generale che la Convenzione si applicherà a Hong Kong, territorio delle cui relazioni internazionali è responsabile il Governo del Regno Unito.
Il 6 luglio 2001, il Segretario Generale ha ricevuto dal Governo argentino la seguente comunicazione: A seguito della notifica da parte dell’Agenzia per l’Ambiente del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del possibile transito di un carico di rifiuti pericolosi, il Governo dell’Argentina ha respinto il tentativo britannico di applicare la suddetta Convenzione alle Isole Malvinas, Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi, nonché agli spazi marittimi circostanti e al settore antartico argentino.
La Repubblica Argentina riafferma la sua sovranità sulle Isole Malvinas, sulla Georgia del Sud e sulle Isole Sandwich del Sud e sugli spazi marittimi circostanti e respinge qualsiasi tentativo britannico di applicare la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento del 22 marzo 1989 al detti Territori e spazi marittimi. Desidera inoltre ricordare che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato le risoluzioni 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42 /19 e 43/25, che riconoscono l’esistenza di una disputa di sovranità e chiedono ai governi della Repubblica Argentina e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di avviare negoziati al fine di trovare i mezzi per risolvere pacificamente e definitivamente la controversia i problemi pendenti tra i due paesi, compresi tutti gli aspetti sul futuro delle Isole Malvinas, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite.
Inoltre, il 12 dicembre 2001, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha informato il Segretario Generale che “la Convenzione si estenderà all’Isola di Man delle cui relazioni internazionali è responsabile il Governo del Regno Unito” (su 27 novembre 2002: designazione dell’autorità: Dipartimento del governo locale e dell’ambiente, Murray House, Mount Havelock, Douglas, Isola di Man, IM1 2SF).Il 27 novembre 2002: per conto del Baliato di Guernsey. (designazione dell’autorità: “Board of Health, David Hughes, Chief Executive, States of Guernsey Board of Health, John Henry House, Le Vauquiedor, St Martin’s, Guernsey, GY4 6UU). Il 6 settembre 2006: nei confronti di Akrotiri e Dhekelia.
“Conformemente all’articolo 5 paragrafo 2 della Convenzione, le autorità competenti designate dal Regno Unito per le aree di sovranità di Dhekelia e Akrotiri sono:Aree di sovranità:
Autorità competente per l’area di sovranità occidentale: funzionario di area (sig. Kyprianos Matheou), ufficio di area, Akrotiri, BFPO 57 (telefono 00357 2527 7290).
Autorità competente per l’area di sovranità orientale: funzionario di area (sig. Christakis Athanasiou), ufficio di area, Dhekelia, BFPO 58 (telefono 00357 2474 4558).British Forces Cyprus:
Autorità competente: Defense Estates Support Manager (Mr P Pashas), Blocco D, quartier generale, British Forces Cyprus, Episkopi, BFPO 53 (telefono 00357 2596 2329).
Il Segretario di Stato per l’Ambiente, l’Alimentazione e gli Affari Rurali del Regno Unito è il punto focale ai fini dell’articolo 5 della Convenzione.” Il14 settembre 2007, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha informato il Segretario: Generale che “auspica che la ratifica della Convenzione da parte del Regno Unito… sia estesa a Jersey, per le cui relazioni internazionali il Regno Unito è responsabile.
Il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ritiene che l’estensione della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento… al Jersey avrà effetto dalla data di deposito della presente notifica… . .”
“Conformemente all’articolo 5, paragrafo 2 della Convenzione, le autorità competenti designate dal Regno Unito per Jersey sono:
Ministro della Pianificazione e dell’Ambiente: Direttore aggiunto, Protezione ambientale, Howard Davis Farm, La Rue de la Trinite, Trinity, Jersey JE3 5JP.”L’11 aprile 2013: “… il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord desidera che la ratifica della Convenzione da parte del Regno Unito come modificata sia estesa al territorio di Gibilterra per le cui relazioni internazionali il Regno Unito è responsabile.
Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ritiene che la proroga a Gibilterra della suddetta Convenzione così modificata abbia effetto a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di deposito della presente notifica…”Il 12 maggio 2015: In conformità con Articolo 5 paragrafo 2 della Convenzione, il Governo del Regno Unito dichiara che per l’Isola di Man l’autorità competente sarà:
Department of Environment, Food and Agriculture
The Slieau Whallian
Foxdale Road
St Johns
Isle of Man
IM4 3AS

16 . Il 1° novembre 2013, il Segretario Generale ha ricevuto dal Governo spagnolo la seguente comunicazione in merito all’Applicazione Territoriale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Gibilterra:1. Gibilterra è un territorio non autonomo per il quale relazioni internazionali di cui è responsabile il governo del Regno Unito e che è soggetto a un processo di decolonizzazione in conformità con le pertinenti decisioni e risoluzioni dell’Assemblea Generale.2. Le autorità di Gibilterra hanno carattere locale ed esercitano competenze esclusivamente sugli affari interni che hanno origine e si basano sui poteri assegnati e conferiti loro dal Regno Unito, in conformità con la sua legislazione nazionale e nella sua qualità di sovrano Stato da cui dipende detto territorio non autonomo.3. Di conseguenza, qualsiasi coinvolgimento delle autorità di Gibilterra nell’attuazione della presente Convenzione si intenderà effettuato esclusivamente nel quadro degli affari interni di Gibilterra e non si riterrà che incida in alcun modo sul contenuto dei due paragrafi precedenti.4. La procedura prevista negli accordi relativi alle autorità di Gibilterra nel contesto degli accordi misti, concordati da Spagna e Regno Unito il 19 dicembre 2007 (insieme agli “Accordi relativi alle autorità di Gibilterra nel contesto dell’Unione europea e Strumenti comunitari e trattati connessi” del 19 aprile 2000) si applica alla presente Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento (Basilea, 22 marzo 1989) e alla modifica della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Ginevra, 22 settembre 1995).5. L’attuazione della presente Convenzione e della sua modifica a Gibilterra non può essere interpretata come riconoscimento di diritti o situazioni riguardanti questioni non incluse nell’articolo 10 del Trattato di Utrecht del 13 luglio 1713, firmato dalle corone di Spagna e Gran Bretagna. .

17 . Il 13 marzo 1996, il Segretario generale ha ricevuto dal governo degli Stati Uniti d’America la seguente comunicazione:”(1) È opinione degli Stati Uniti d’America che, poiché la Convenzione non si applica alle navi e agli aeromobili che hanno diritto all’immunità sovrana ai sensi del diritto internazionale, in particolare a qualsiasi nave da guerra, ausiliaria navale e altre navi o aeromobili posseduti o gestiti da uno Stato e utilizzati per servizi governativi e non commerciali, ciascuno Stato garantisce che tali navi o aeromobili agire in modo coerente con la presente Convenzione, per quanto possibile e ragionevole, adottando misure appropriate che non pregiudichino le operazioni o le capacità operative delle navi immunitarie sovrane.(2) È inteso dagli Stati Uniti d’America che un Uno Stato è uno “Stato di transito” ai sensi della Convenzione solo se i rifiuti vengono spostati, o si prevede di spostarli, attraverso le sue vie navigabili interne, le sue acque interne o il suo territorio terrestre.(3) È interpretazione degli Stati Uniti di America che uno Stato esportatore può decidere che non ha la capacità di smaltire i rifiuti in “modo ecologicamente corretto ed efficiente” se lo smaltimento nel paese importatore fosse sia ecologicamente corretto che economicamente efficiente.”(4) È inteso dagli Stati Uniti d’America che l’articolo 9, paragrafo 2 non crea obblighi per lo Stato esportatore per quanto riguarda la bonifica, al di là del ritiro di tali rifiuti o del loro altrimenti smaltimento in conformità con la Convenzione. Ulteriori obblighi potranno essere determinati dalle parti ai sensi dell’articolo 12.
Inoltre, nel momento in cui gli Stati Uniti d’America depositeranno il proprio strumento di ratifica della Convenzione di Basilea, gli Stati Uniti si opporranno formalmente alla dichiarazione di qualsiasi Stato che rivendichi il diritto di esigere la sua previa autorizzazione o autorizzazione per il passaggio di navi che trasportano rifiuti pericolosi mentre esercita, ai sensi del diritto internazionale, il suo diritto di passaggio innocuo attraverso il mare territoriale o la libertà di navigazione in una zona economica esclusiva.”

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