| 1 . Ai fini dell’entrata in vigore della [Convenzione/Protocollo], qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato da un’organizzazione di integrazione economica regionale non sarà conteggiato come aggiuntivo a quelli depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione. |
2 . Il 16 settembre 1992, ossia dopo la scadenza del termine di 90 giorni dalla data della sua diffusione (ossia il 10 giugno 1992), il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha comunicato quanto segue in merito alle rettifiche proposto dal governo del Giappone all’articolo 7 della Convenzione:”Il governo del Regno Unito non ha obiezioni al primo degli emendamenti… suggeriti poiché si tratta della correzione di un errore tipografico piuttosto che di un cambiamento sostanziale. Per quanto riguarda la seconda modifica proposta, tuttavia, il governo del Regno Unito vorrebbe presentare un’obiezione per i seguenti motivi:
i) poiché la Convenzione è stata negoziata prevalentemente attraverso la versione in lingua inglese del progetto di Convenzione, modificare il testo di questa versione per conformarlo al testo delle altre versioni linguistiche sarebbe quello di allineare la versione originale alle traduzioni, piuttosto che viceversa, il che sembrerebbe più appropriato;
ii) Esiste una presunzione generale che una disposizione legislativa dovrebbe essere interpretata, se possibile, in modo dargli significato e sostanza. Se l’emendamento proposto dal Governo giapponese fosse accolto, l’articolo 7 confermerebbe quanto già esplicitato nell’articolo 6.1 della Convenzione (letto congiuntamente all’articolo 2.13 che definisce il termine “gli Stati interessati”). Se, tuttavia, l’articolo 7 rimane invariato, continuerà ad ampliare l’ambito di applicazione dell’articolo 6.2 e manterrà quindi un significato specifico;
iii) Il Regno Unito è del parere che la Convenzione di Basilea dovrebbe imporre alle Parti il massimo livello possibile di notifica preventiva. Nel caso di una proposta di spostamento di una spedizione di rifiuti pericolosi dalla Parte di Basilea a una seconda Parte di Basilea tramite un non-Parte, desideriamo che la seconda Parte di Basilea invii una copia della sua risposta finale in merito al movimento al non-Parte . L’articolo 7, nella sua formulazione attuale, garantisce che ciò avvenga. La modifica proposta dal governo giapponese avrebbe tuttavia l’effetto di limitare, seppure in misura limitata, l’entità della notifica preventiva da parte delle parti dell’accordo in questione.
Di fronte a queste obiezioni, il governo del Regno Unito accoglie il primo degli adeguamenti proposti al testo inglese, ma non il secondo.”
L’11 gennaio 1993, il governo del Regno Unito ha notificato al Segretario generale la sua decisione di ritirare l’obiezione alla seconda modifica proposta dal Governo del Giappone all’articolo 7 della Convenzione. |
3 . Alla quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi a Kuching, in Malesia, dal 23 al 27 febbraio 1998, le parti hanno proposto un emendamento all’allegato I e hanno adottato due nuovi allegati (VIII e IX).
Ai sensi dei paragrafi 2, lettera c) e 3 dell’articolo 18, decorsi sei mesi dalla data della loro diffusione (il 6 maggio 1998), la modifica dell’allegato I e l’adozione degli allegati VIII e IX sono divenute effettive per tutti Parti della Convenzione che non avevano presentato una notifica conformemente alle disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera b), vale a dire il 6 novembre 1998.
A questo proposito, il Segretario generale aveva ricevuto dai governi dei seguenti Stati membri, notifiche alle date indicate di seguito:Austria (30 ottobre 1998):
“L’Austria non è in grado di accettare la modifica e gli allegati alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea) adottati con decisione IV/9 della quarta riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione di Basilea.
Questa obiezione ai sensi dell’articolo 18 paragrafo 2 lettera b) di detta Convenzione deve essere sollevata per motivi puramente tecnici, a causa della procedura parlamentare necessaria in Austria e sarà revocata immediatamente una volta che il Parlamento avrà accettato la modifica dell’allegato I nonché i nuovi allegati VIII e IX.
In questo contesto va tenuto debitamente conto del fatto che l’Austria è giuridicamente vincolata dal “Regolamento del Consiglio sulla supervisione e il controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno, in entrata e in uscita dalla Comunità europea”. Una modifica all’allegato V di questo regolamento del Consiglio è stata decisa con il sostegno dell’Austria il 30 settembre 1998 al fine di prendere pienamente in considerazione i rifiuti che figurano in eventuali elenchi di rifiuti definiti pericolosi ai fini della Convenzione di Basilea.”
La modifica all’allegato I e l’adozione degli allegati VIII e IX sono entrate in vigore per l’Austria il 26 ottobre 1999, data di deposito del suo strumento di accettazione presso il Segretario generale.Germania (4 novembre 1998):
alla quarta conferenza delle parti della convenzione di Basilea, tenutasi a Kuching, in Malesia, dal 23 al 27 febbraio 1998, la Germania ha approvato gli emendamenti e i nuovi allegati. Secondo la Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania, prima dell’entrata in vigore delle modifiche alla Convenzione è necessaria l’approvazione formale da parte degli organi legislativi. Purtroppo non sarà possibile concludere questo processo entro il termine di sei mesi.
Per questo motivo e conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, lettera b) della Convenzione di Basilea, la Repubblica federale di Germania dichiara di non poter accettare per il momento le modifiche dell’allegato I e dei nuovi allegati VIII e IX della convenzione di Basilea.
La modifica dell’allegato I e l’adozione degli allegati VIII e IX sono entrate in vigore per la Germania il 24 maggio 2002, data di deposito del suo strumento di accettazione presso il Segretario generale. |
| 4 . Il 9 marzo 2020, il Segretario generale ha ricevuto una notifica dal Canada ai sensi dell’articolo 18 (2) (b) della Convenzione relativa alle modifiche agli allegati II, VIII e IX diffusa tramite notifica al depositario CN432.2019.TREATIES-XXVII .3 del 24 settembre 2019. (Cfr. CN92.2020.TREATIES-XXVII.3 del 10 marzo 2020 per la notifica.) |
| 5 . Tale organizzazione è definita dall’articolo 2, paragrafo 20, di detta Convenzione come “un’organizzazione costituita da Stati sovrani alla quale i suoi Stati membri hanno trasferito la competenza nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata, conformemente alle disposizioni sue procedure interne, firmare, ratificare, accettare, approvare, confermare formalmente o aderire ad esso”. |
6 . Il 28 giugno 1999 il governo portoghese ha informato il Segretario generale che la convenzione si applicherà anche a Macao.
Successivamente, il 9 e 15 dicembre 1999, il Segretario Generale ha ricevuto comunicazioni relative allo status di Macao da parte dei governi del Portogallo e della Cina (vedi anche nota 3 sotto “Cina” e nota 1 sotto “Portogallo” riguardo a Macao nel “Libro Storico” Informazioni” nella prima parte di questo volume). Nel riprendere l’esercizio della sovranità su Macao, la Cina ha notificato al Segretario generale che la Convenzione con la si applicherà anche alla Regione amministrativa speciale di Macao. |
7 . Il 6 e il 10 giugno 1997, il Segretario generale ha ricevuto comunicazioni relative allo status di Hong Kong da parte dei governi del Regno Unito e della Cina (vedi anche nota 2 sotto “Cina” e nota 2 sotto “Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ” riguardante Hong Kong nella sezione “Informazioni storiche” nella prima parte di questo volume). Dopo aver ripreso l’esercizio della sovranità su Hong Kong, la Cina ha notificato al Segretario generale che la Convenzione si applicherà anche alla Regione amministrativa speciale di Hong Kong. |
8 . La Cecoslovacchia aveva aderito alla Convenzione il 24 luglio 1991. Vedi nota 1 sotto “Cechia” e nota 1 sotto “Slovacchia” nella sezione “Informazioni storiche” nella prima parte di questo volume. |
9 . Il 31 gennaio 1995, il governo egiziano ha informato il segretario generale che il suo strumento di adesione avrebbe dovuto essere accompagnato dalle seguenti dichiarazioni:Prima dichiarazione: passaggio di navi che trasportano rifiuti pericolosi attraverso il mare territoriale egiziano:
la Repubblica araba d’Egitto, dopo aver aderito alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento, stipulata il 22 marzo 1989 e rinviata in appresso denominata “la Convenzione” e, ai sensi dell’articolo 26 della Convenzione, dichiara che:
In conformità alle disposizioni della Convenzione e alle norme del diritto internazionale relative al diritto sovrano dello Stato sul suo mare territoriale e ai suoi obblighi proteggere e preservare l’ambiente marino, poiché il passaggio di navi straniere che trasportano rifiuti pericolosi o di altro tipo comporta numerosi rischi che costituiscono una minaccia fondamentale per la salute umana e l’ambiente; e
In conformità con la posizione dell’Egitto sul passaggio di navi che trasportano sostanze intrinsecamente pericolose o nocive attraverso il suo mare territoriale (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, 1983), il governo della Repubblica araba d’Egitto dichiara che
1. Navi straniere che trasportano i rifiuti pericolosi o di altro tipo dovranno ottenere il permesso preventivo delle autorità egiziane per il passaggio attraverso il suo mare territoriale.
2. I movimenti di rifiuti pericolosi attraverso le zone sotto la sua giurisdizione nazionale devono essere preventivamente notificati, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, della Convenzione.Seconda dichiarazione: imposizione di un divieto totale sull’importazione di rifiuti pericolosi:
la Repubblica araba d’Egitto, dopo aver aderito alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento, firmata il 22 marzo 1989 e a cui si fa riferimento di seguito denominata “la Convenzione”, e
ai sensi dell’articolo 26 della Convenzione, dichiara che:
In conformità con i suoi diritti sovrani e con l’articolo 4, paragrafo 1( a ), della Convenzione, è imposto un divieto totale sull’importazione di tutti i rifiuti pericolosi o di altro tipo e sul loro smaltimento nel territorio della Repubblica araba d’Egitto. Ciò conferma la posizione dell’Egitto secondo cui il trasporto di tali rifiuti costituisce una minaccia fondamentale per la salute delle persone, degli animali e delle piante e per l’ambiente.Terza dichiarazione:
I governi di Bahrein, Belgio, Benin, Costa d’Avorio, Danimarca, Egitto, Repubblica Federale di Germania, Finlandia, Francia, Repubblica Democratica Tedesca, Ghana, Grecia, Ungheria, Italia, Giordania, Kenia, Kuwait, Libano, Lussemburgo, Malesia, Malta, Namibia, Paesi Bassi, Niger, Norvegia, Filippine, Portogallo, Arabia Saudita, Senegal, Svezia, Svizzera, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Svezia, Svizzera, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché la Commissione dell’Unione Europea, che firmerà la Convenzione e/o il documento finale relativo al controllo dei movimenti transfrontalieri di Rifiuti pericolosi e loro smaltimento (di seguito denominata “la Convenzione”),
Preoccupato che i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi costituiscono un grave pericolo per la salute umana e per l’ambiente,
Considerando che i paesi in via di sviluppo hanno una capacità limitata di gestire i rifiuti , soprattutto quelli pericolosi, in modo rispettoso dell’ambiente,
Ritenendo che la riduzione della produzione di rifiuti pericolosi e il loro smaltimento in condizioni rispettose dell’ambiente nel paese che li esporta debba essere l’obiettivo della politica di gestione dei rifiuti,
Convinto che la graduale cessazione dei trasporti transfrontalieri i movimenti di rifiuti pericolosi costituiranno senza dubbio un importante incentivo allo sviluppo di adeguate strutture nazionali per lo smaltimento dei rifiuti,
Riconoscendo il diritto di ogni Stato di vietare l’importazione o l’esportazione dal proprio territorio di rifiuti pericolosi, Accogliendo favorevolmente la firma della Convenzione,
Credendo è necessario, prima di applicare le disposizioni della Convenzione, imporre un controllo immediato ed efficace sui movimenti transfrontalieri, soprattutto verso i paesi in via di sviluppo, e ridurli.
Dichiarano quanto segue:
1. I firmatari della presente Convenzione affermano la loro ferma determinazione affinché i rifiuti vengano essere smaltiti nel paese di produzione.
2. I firmatari della presente Convenzione chiedono agli Stati che aderiscono alla Convenzione di compiere ogni sforzo possibile per realizzare una cessazione graduale dell’importazione e dell’esportazione di rifiuti per ragioni diverse dal loro smaltimento in impianti che saranno allestiti all’interno della Convenzione. quadro di cooperazione regionale.
3. I firmatari della presente Convenzione non permetteranno che i rifiuti siano importati o esportati da paesi che non dispongono delle competenze tecniche, amministrative e legali nella gestione dei rifiuti e nel loro smaltimento in modo ecologicamente corretto.
4. I firmatari della presente Convenzione affermano l’importanza dell’assistenza allo sviluppo di impianti adeguati destinati allo smaltimento finale dei rifiuti prodotti dai paesi di cui al paragrafo 3 sopra.
5. I firmatari della presente Convenzione sottolineano la necessità di adottare misure efficaci nel quadro della Convenzione per consentire la riduzione dei rifiuti al livello più basso possibile e il riciclaggio.
Nota:
il Belgio ritiene che la sua dichiarazione non pregiudichi l’importazione nel suo territorio di rifiuti classificati come materiali primari o secondari.
Tali dichiarazioni non sono state trasmesse al Segretario generale al momento dello strumento di adesione. In linea con la prassi di deposito seguita in casi simili, il Segretario Generale ha proposto di ricevere le dichiarazioni di deposito in questione in assenza di obiezioni da parte di uno degli Stati contraenti, sia al deposito stesso sia alla procedura prevista, entro il termine di 90 giorni dalla data della loro diffusione (ossia il 17 luglio 1995).A questo proposito, il Segretario generale ha ricevuto, nelle date indicate di seguito, le seguenti obiezioni:Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (9 ottobre 1995):
“Il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non può accettare la prima dichiarazione d’Egitto (passaggio di navi che trasportano rifiuti pericolosi attraverso il mare territoriale egiziano) […]. Non solo questa dichiarazione è tardiva, ma come tutte le altre dichiarazioni di effetto simile, è inaccettabile nella sostanza. A questo proposito gli Stati Uniti Il governo del Regno Unito ricorda la propria dichiarazione al momento della firma confermata al momento della ratifica:
[ Per il testo della dichiarazione, vedere sotto “Riserve e dichiarazioni”.]Finlandia (13 ottobre 1995):
… “Secondo il governo della Finlandia le dichiarazioni d’Egitto sollevano alcune questioni giuridiche. L’articolo 26.1 della Convenzione di Basilea vieta qualsiasi riserva o eccezione alla Convenzione. Tuttavia, secondo l’articolo 26.2, uno Stato può, al momento dell’adesione alla Convenzione, fare dichiarazioni «al fine, tra l’altro, di armonizzare le sue leggi e i suoi regolamenti con le disposizioni della presente Convenzione…».
Senza prendere posizione sul contenuto delle dichiarazioni, che sembrano essere riserve, il governo finlandese fa riferimento all’articolo 26.2 della Convenzione di Basilea e constata che le dichiarazioni dell’Egitto sono state fatte troppo tardi. Per questo motivo il governo finlandese si oppone alle dichiarazioni e le considera prive di effetto giuridico.”Italia (13 ottobre 1995):
… Il Governo italiano si oppone al deposito delle predette dichiarazioni poiché, a suo avviso, esse devono considerarsi riserve alla Convenzione di Basilea e la possibilità di avanzare riserve è esclusa ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della Convenzione.
In ogni caso, l’articolo 26, comma 2, prevede che uno Stato possa, entro certi limiti, formulare dichiarazioni soltanto “all’atto della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione,… della conferma o dell’adesione alla presente Convenzione”. Per tali ragioni non può essere consentito il deposito delle predette dichiarazioni, qualunque sia il loro contenuto.Paesi Bassi (13 ottobre 1995):
“Mentre la seconda e la terza dichiarazione non richiedono osservazioni da parte del Regno, la prima dichiarazione che stabilisce il requisito del permesso preventivo per il passaggio attraverso il mare territoriale egiziano non è accettabile. Il Regno dei Paesi Bassi ritiene la prima dichiarazione di riserva alla Convenzione (di Basilea). La Convenzione vieta esplicitamente di formulare riserve nell’articolo 26 paragrafo 1. Inoltre, questa riserva è stata fatta due anni dopo l’adesione dell’Egitto alla Convenzione (di Basilea), e quindi troppo tardi.
Di conseguenza il Regno dei Paesi Bassi ritiene nulla la dichiarazione fatta dall’Egitto sulla necessità di un permesso preventivo per il passaggio nel mare territoriale.”Svezia (16 ottobre 1995):
“Il governo svedese non può accettare le dichiarazioni fatte dal governo egiziano […].
In primo luogo, tali dichiarazioni sono state fatte quasi due anni dopo l’adesione dell’Egitto contrariamente alla norma prevista dall’articolo 26, comma 2, della Convenzione di Basilea.
In secondo luogo, il contenuto della prima di tali dichiarazioni deve essere inteso come una riserva alla Convenzione, mentre la Convenzione di Basilea vieta espressamente le riserve (articolo 26, comma 1)
. La Svezia considera queste dichiarazioni nulle.” Alla luce di quanto sopra e in linea con la pratica di deposito seguita in questi casi, il Segretario generale ha ritenuto di non essere in grado di accettare queste dichiarazioni per il deposito. |
10 . La Repubblica Democratica Tedesca aveva firmato la Convenzione il 19 marzo 1989. Vedi anche la nota 2 sotto “Germania” nella sezione “Informazioni storiche” nella prima parte di questo volume. |
11 . Vedi nota 1 sotto “Montenegro” nella sezione “Informazioni storiche” nella prima parte di questo volume. |
12 . Per il Regno in Europa. |
13 . Con una dichiarazione di non applicazione a Tokelau “fino alla data di notifica da parte del governo della Nuova Zelanda che la Convenzione si estenderà a Tokelau”. |
14 . Vedere la nota 1 sotto “ex Jugoslavia” e la nota 1 sotto “Jugoslavia” nella sezione “Informazioni storiche” nella prima parte di questo volume. |
15 . Per quanto riguarda il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il territorio antartico britannico. Successivamente, il 30 ottobre 1995, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato al Segretario Generale che la Convenzione si applicherà a Hong Kong, territorio delle cui relazioni internazionali è responsabile il Governo del Regno Unito.
Il 6 luglio 2001, il Segretario Generale ha ricevuto dal Governo argentino la seguente comunicazione: A seguito della notifica da parte dell’Agenzia per l’Ambiente del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del possibile transito di un carico di rifiuti pericolosi, il Governo dell’Argentina ha respinto il tentativo britannico di applicare la suddetta Convenzione alle Isole Malvinas, Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi, nonché agli spazi marittimi circostanti e al settore antartico argentino.
La Repubblica Argentina riafferma la sua sovranità sulle Isole Malvinas, sulla Georgia del Sud e sulle Isole Sandwich del Sud e sugli spazi marittimi circostanti e respinge qualsiasi tentativo britannico di applicare la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento del 22 marzo 1989 al detti Territori e spazi marittimi. Desidera inoltre ricordare che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato le risoluzioni 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42 /19 e 43/25, che riconoscono l’esistenza di una disputa di sovranità e chiedono ai governi della Repubblica Argentina e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di avviare negoziati al fine di trovare i mezzi per risolvere pacificamente e definitivamente la controversia i problemi pendenti tra i due paesi, compresi tutti gli aspetti sul futuro delle Isole Malvinas, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite.
Inoltre, il 12 dicembre 2001, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha informato il Segretario Generale che “la Convenzione si estenderà all’Isola di Man delle cui relazioni internazionali è responsabile il Governo del Regno Unito” (su 27 novembre 2002: designazione dell’autorità: Dipartimento del governo locale e dell’ambiente, Murray House, Mount Havelock, Douglas, Isola di Man, IM1 2SF).Il 27 novembre 2002: per conto del Baliato di Guernsey. (designazione dell’autorità: “Board of Health, David Hughes, Chief Executive, States of Guernsey Board of Health, John Henry House, Le Vauquiedor, St Martin’s, Guernsey, GY4 6UU). Il 6 settembre 2006: nei confronti di Akrotiri e Dhekelia.
“Conformemente all’articolo 5 paragrafo 2 della Convenzione, le autorità competenti designate dal Regno Unito per le aree di sovranità di Dhekelia e Akrotiri sono:Aree di sovranità:
Autorità competente per l’area di sovranità occidentale: funzionario di area (sig. Kyprianos Matheou), ufficio di area, Akrotiri, BFPO 57 (telefono 00357 2527 7290).
Autorità competente per l’area di sovranità orientale: funzionario di area (sig. Christakis Athanasiou), ufficio di area, Dhekelia, BFPO 58 (telefono 00357 2474 4558).British Forces Cyprus:
Autorità competente: Defense Estates Support Manager (Mr P Pashas), Blocco D, quartier generale, British Forces Cyprus, Episkopi, BFPO 53 (telefono 00357 2596 2329).
Il Segretario di Stato per l’Ambiente, l’Alimentazione e gli Affari Rurali del Regno Unito è il punto focale ai fini dell’articolo 5 della Convenzione.” Il14 settembre 2007, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha informato il Segretario: Generale che “auspica che la ratifica della Convenzione da parte del Regno Unito… sia estesa a Jersey, per le cui relazioni internazionali il Regno Unito è responsabile.
Il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ritiene che l’estensione della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento… al Jersey avrà effetto dalla data di deposito della presente notifica… . .”
“Conformemente all’articolo 5, paragrafo 2 della Convenzione, le autorità competenti designate dal Regno Unito per Jersey sono:
Ministro della Pianificazione e dell’Ambiente: Direttore aggiunto, Protezione ambientale, Howard Davis Farm, La Rue de la Trinite, Trinity, Jersey JE3 5JP.”L’11 aprile 2013: “… il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord desidera che la ratifica della Convenzione da parte del Regno Unito come modificata sia estesa al territorio di Gibilterra per le cui relazioni internazionali il Regno Unito è responsabile.
Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ritiene che la proroga a Gibilterra della suddetta Convenzione così modificata abbia effetto a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di deposito della presente notifica…”Il 12 maggio 2015: In conformità con Articolo 5 paragrafo 2 della Convenzione, il Governo del Regno Unito dichiara che per l’Isola di Man l’autorità competente sarà:
Department of Environment, Food and Agriculture
The Slieau Whallian
Foxdale Road
St Johns
Isle of Man
IM4 3AS |
16 . Il 1° novembre 2013, il Segretario Generale ha ricevuto dal Governo spagnolo la seguente comunicazione in merito all’Applicazione Territoriale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Gibilterra:1. Gibilterra è un territorio non autonomo per il quale relazioni internazionali di cui è responsabile il governo del Regno Unito e che è soggetto a un processo di decolonizzazione in conformità con le pertinenti decisioni e risoluzioni dell’Assemblea Generale.2. Le autorità di Gibilterra hanno carattere locale ed esercitano competenze esclusivamente sugli affari interni che hanno origine e si basano sui poteri assegnati e conferiti loro dal Regno Unito, in conformità con la sua legislazione nazionale e nella sua qualità di sovrano Stato da cui dipende detto territorio non autonomo.3. Di conseguenza, qualsiasi coinvolgimento delle autorità di Gibilterra nell’attuazione della presente Convenzione si intenderà effettuato esclusivamente nel quadro degli affari interni di Gibilterra e non si riterrà che incida in alcun modo sul contenuto dei due paragrafi precedenti.4. La procedura prevista negli accordi relativi alle autorità di Gibilterra nel contesto degli accordi misti, concordati da Spagna e Regno Unito il 19 dicembre 2007 (insieme agli “Accordi relativi alle autorità di Gibilterra nel contesto dell’Unione europea e Strumenti comunitari e trattati connessi” del 19 aprile 2000) si applica alla presente Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento (Basilea, 22 marzo 1989) e alla modifica della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Ginevra, 22 settembre 1995).5. L’attuazione della presente Convenzione e della sua modifica a Gibilterra non può essere interpretata come riconoscimento di diritti o situazioni riguardanti questioni non incluse nell’articolo 10 del Trattato di Utrecht del 13 luglio 1713, firmato dalle corone di Spagna e Gran Bretagna. . |
17 . Il 13 marzo 1996, il Segretario generale ha ricevuto dal governo degli Stati Uniti d’America la seguente comunicazione:”(1) È opinione degli Stati Uniti d’America che, poiché la Convenzione non si applica alle navi e agli aeromobili che hanno diritto all’immunità sovrana ai sensi del diritto internazionale, in particolare a qualsiasi nave da guerra, ausiliaria navale e altre navi o aeromobili posseduti o gestiti da uno Stato e utilizzati per servizi governativi e non commerciali, ciascuno Stato garantisce che tali navi o aeromobili agire in modo coerente con la presente Convenzione, per quanto possibile e ragionevole, adottando misure appropriate che non pregiudichino le operazioni o le capacità operative delle navi immunitarie sovrane.(2) È inteso dagli Stati Uniti d’America che un Uno Stato è uno “Stato di transito” ai sensi della Convenzione solo se i rifiuti vengono spostati, o si prevede di spostarli, attraverso le sue vie navigabili interne, le sue acque interne o il suo territorio terrestre.(3) È interpretazione degli Stati Uniti di America che uno Stato esportatore può decidere che non ha la capacità di smaltire i rifiuti in “modo ecologicamente corretto ed efficiente” se lo smaltimento nel paese importatore fosse sia ecologicamente corretto che economicamente efficiente.”(4) È inteso dagli Stati Uniti d’America che l’articolo 9, paragrafo 2 non crea obblighi per lo Stato esportatore per quanto riguarda la bonifica, al di là del ritiro di tali rifiuti o del loro altrimenti smaltimento in conformità con la Convenzione. Ulteriori obblighi potranno essere determinati dalle parti ai sensi dell’articolo 12.
Inoltre, nel momento in cui gli Stati Uniti d’America depositeranno il proprio strumento di ratifica della Convenzione di Basilea, gli Stati Uniti si opporranno formalmente alla dichiarazione di qualsiasi Stato che rivendichi il diritto di esigere la sua previa autorizzazione o autorizzazione per il passaggio di navi che trasportano rifiuti pericolosi mentre esercita, ai sensi del diritto internazionale, il suo diritto di passaggio innocuo attraverso il mare territoriale o la libertà di navigazione in una zona economica esclusiva.” |