Regola base per un’efficace protezione patrimoniale è agire in tempi non sospetti: la protezione patrimoniale efficace è quella realizzata in via preventiva.
Per prima cosa, occorre evidenziare che, per garantire la protezione patrimoniale attraverso la costituzione di una Società di Persone (Società semplici (SS), Società in nome collettivo (SNC), Società in accomandita semplice (SAS)), occorre che questa sia costituita prima che vi siano pericoli di aggressione da parte di terzi.
Ovviamente è sospetto un conferimento di data posteriore al sorgere dei debiti.
La Società Semplice (SS) rappresenta il modello base delle Società di Persone.
Come vedremo in dettaglio in tutte le tre tipologie di Società di Persone si ha la non sequestrabilità e l’impignorabilità della quota da parte di un creditore particolare del socio, mentre, solo nelle Società in nome collettivo e nelle Società in accomandita semplice un creditore particolare del socio, finche’ dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
Non sequestrabilità e non pignorabilità della quota di una di una Società di Persone (Società semplici, Snc, Sas)
L’art. 2740 c.c. (Responsabilità patrimoniale) dispone che: “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri“.
Secondo l’ordinamento giuridico italiano un creditore può recuperare la somma che gli spetta rivalendosi sui beni mobili, immobili e immateriali, come le partecipazioni sociali.
Quindi, di regola, il creditore particolare del socio può agire con:
- il pignoramento della quota societaria: Disciplinato dall’art. 2471 del codice civile, è uno strumento con cui il creditore può soddisfare il credito vantato nei confronti del debitore mediante appunto il pignoramento della quota di una società, il creditore può rivolgersi direttamente al tribunale competente (quello dove si trova la sede della società) per chiedere ed ottenere il pignoramento delle quote di partecipazione.
Il pignoramento delle quote di partecipazione non riguarda solo i creditori privati, ma anche tutte le agenzie di riscossione, come l’Agenzia delle Entrate e Riscossioni.
Il pignoramento, è l’atto iniziale della procedura esecutiva, si esegue mediante notificazione al debitore e alla società. Successivamente si procede con l’iscrizione nel registro delle imprese (CCIA), che può essere effettuata dal creditore o dall’ufficiale giudiziario.
Il giudice, accertato l’effettivo diritto del creditore, decreta con ordinanza la vendita.
A questo punto vi profilano, allora, diverse possibilità:- le parti si accordano, il debitore paga il suo credito, anche ratealmente, e la quota rimane nelle sue mani
- il creditore acquista la quota, diviene il nuovo proprietario della stessa ed entra nella società
- non vi è alcun tipo di intesa tra creditore, società e debitore e la quota non è liberamente trasferibile. Si procede così con la vendita all’incanto della quota. La vendita resta priva di effetto se entro 10 giorni dall’aggiudicazione la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. La società gode, infatti, di una sorta di diritto di prelazione che le consente, al fine di evitare l’ingresso di terze persone sconosciute e, magari, poco gradite, di inserire un soggetto scelto dalla compagine.
- accanto al pignoramento si può avere il sequestro della quota sociale (art. 2471 bis c.c.): procedura cautelare che impedisce al proprietario di disporne al fine di garantire il futuro creditore.
E’ principio unanime in dottrina ed in giurisprudenza che, a determinante condizioni (Il contratto sociale deve prevedere l’intrasferibilità delle quote sociali, salvo il consenso unanime dei soci), le quote delle Società di Persone non possano essere pignorate o sequestrate e che, quindi, i beni conferiti dal socio non possono essere soggetti ad aggressione da parte del creditore particolare del socio finché non si verifichi lo scioglimento della società o del rapporto limitatamente al socio debitore
Tutto verte intorno all’art. 2252 (Modificazioni del contratto sociale) del codice civile, che prevede che se non è convenuto diversamente, il contratto sociale do una Società Semplice può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci.
Nella Società Semplice la quota rappresenta la misura della partecipazione del socio ai diritti ed agli obblighi relativi al rapporto sociale. Il socio è insostituibile e rappresenta una componente imprescindibile per il corretto funzionamento della società.
Il trasferimento della quota di una Società Semplice rimane assoggettato al consenso unanime di tutti i soci in quanto comporta la modifica della compagine soggettiva, identificata nell’atto costitutivo e caratterizzata dalla scelta personale e fiduciaria dei singoli soci.
Come vedremo in seguito, per avere la non sequestrabilità e non pignorabilità della quota di una Società Semplice, il contratto sociale non deve prevedere la libera trasferibilità della quota.
L’art. 2252 c.c. viene richiamato:
- dall’art. 2293 c.c. per quanto attiene le Società in nome collettivo;
- indirettamente, dall’art. 2315 c.c. per quanto attiene le Società in accomandita semplice.
Il secondo comma dell’art. 2322 c.c., in merito al trasferimento della quota di un socio accomandante di una Società in accomandita semplice, prevede che, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
Il contratto sociale di una Società di Persone è basato sulla fiducia personale, sul c.d. “intuitus personae”, dandosi particolare rilevanza alle qualità personali dei soggetti contraenti.
Il trasferimento della quota di una Società di Persone rimane assoggettato al consenso unanime di tutti i soci in quanto comporta la modifica della compagine soggettiva, identificata nell’atto costitutivo e caratterizzata dalla scelta personale e fiduciaria dei singoli soci.
Questo comporta la necessità del consenso unanime dei soci esistenti per l’introduzione di nuovi soci, così come non potrebbero essere sostituiti i soci esistenti, se non con l’unanimità dei soci.
Pertanto, nella Società di Persone il cui statuto preveda limiti alla libera circolazione delle partecipazioni, non è possibile ottenere l’esecuzione forzata della quota di uno o più soci, durante la vita della società.
Questo può far sì che una Società di Persone sia utilizzata come uno strumento di protezione del patrimonio.
L’orientamento consolidato della giurisprudenza di merito ritiene che si debba escludere la sequestrabilità, da parte dei creditori particolari del socio, della quota di una società di persone durante societate poiché il sequestro ed il conseguente pignoramento, da parte del creditore personale del socio, comporterebbero la possibilità di espropriazione della quota di una società di persone e porterebbero, quindi, all’attuazione di una modificazione del rapporto sociale, dovuta alla sostituzione del creditore procedente o di un terzo al socio esecutato, modifica che confliggerebbe con l’esigenza di rispettare il principio dell’intuitus personae (Tribunale di Rimini, 12.05.2016; Corte d’Appello di Milano, 23.03.1999; Tribunale di Trani, 23.02.2007; Tribunale di Roma, 17.05.2004; Tribunale di Monza, 05.12.2000; Tribunale di Milano, 1912.1996; Tribunale di Ravenna, 12.04.1994; Tribunale di Benevento, 24.09.1991).
La Corte di Cassazione Civ. Sez. I, con la sentenza del 07.11.2002, n. 15605 è intervenuta in tema di pignoramento di quote di società di persone ne ha stabilito l’ammissibilità per il solo caso in cui l’atto costitutivo preveda la loro libera trasferibilità, salva sempre la necessità di salvaguardare gli eventuali patti di prelazione parimenti contenuti nel contratto sociale.
La Suprema Corte, nella citata sentenza del 07.11.2002, n. 15605, si è così espressa: “Non vi sono pertanto ostacoli ad annoverare anche le quote sociali tra i beni che possono essere oggetto di espropriazione forzata (art. 2910 c.c., in relazione all’art. 2740 dello stesso codice) e di misure cautelari dirette a salvaguardare la garanzia patrimoniale del debitore (art. 2905, c.c.).
5.1 – Ciò, del resto, è espressamente riconosciuto per le quote della società a responsabilità limitata (art. 2480 c.c.). Le quote delle società di persone non possono tuttavia, quanto meno in linea di principio, essere espropriate finché dura la società a beneficio dei creditori particolari dei soci. Di qui il dubbio, sciolto in senso negativo dalla sentenza impugnata, che esse possano, in detto periodo, essere oggetto a sequestro conservativo, attesa la strumentalità di tale misura cautelare rispetto all’espropriazione (retro, p. 3).
Il principio non è enunciato espressamente in alcuna disposizione di legge, ma si desume con sicurezza dalla disciplina complessiva delle società personali, tradizionalmente ispirata all’esigenza che i rapporti fra i soci siano caratterizzati da un elemento fiduciario (il c.d. intuitus personae), il quale implica che, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le partecipazione sociale può essere trasferita solo con il consenso di tutti i soci, ovvero di quelli che rappresentano la maggioranza del capitale sociale (artt. 2252, 2284, 2322 c.c.). L’espropriazione della quota, comportando l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di “novità” incompatibile con i caratteri di tale tipo di società.
S’intende allora perché il legislatore, quando ha ritenuto di consentire ai creditori particolari del socio di soddisfarsi sui beni rappresentati dalla quota di partecipazione del loro debitore, abbia previsto la possibilità di richiedere (non già l’espropriazione, ma) la liquidazione della quota che, pur intaccando il patrimonio della società, non determina alcuna variazione nella composizione della compagine sociale.”
Le quote di partecipazione di una società di persone, che per disposizione dell’atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo. Possono, inoltre, essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio, anche prima dello scioglimento della società.
La Corte di Cassazione Civ. Sez. 3, con la sentenza del 17.01.2023, n. 1228, si è così espressa: “ Non è in discussione la non espropriabilità della quota della società in nome collettivo del socio debitore da parte del creditore prima dello scioglimento della società (salvo che l’atto costitutivo preveda la libera trasferibilità con il solo consenso di cedente e cessionario – Cass. 7 novembre 2002, n. 15605)“
Azioni che il creditore particolare del socio di una Società Semplice può compiere
Al creditore particolare del socio di una Società Semplice è dedicato l’art. 2270 del codice civile:
“Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può
far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e
compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella
liquidazione.
Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i
suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre
chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore.
La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo
che sia deliberato lo scioglimento della società.”
Quindi, il creditore particolare del socio di una Società Semplice ha la possibilità di:
- far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore;
- dopo aver verificato l’incapienza del patrimonio del socio (debitore) per il soddisfacimento del proprio credito, chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del socio suo debitore;
- compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio suo debitore (ovvero evitare che la quota venga ceduta a terzi).
Quindi, in vigenza della società, il creditore particolare del socio può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore.
Dato che il creditore particolare del socio potrà chiedere il pignoramento degli utili solo dopo l’approvazione del rendiconto, i soci possono comunque decidere, all’unanimità, di non distribuire gli utili e di rifinanziare così la società:
La scelta di non distribuire gli utili e di rifinanziare così la società non è sindacabile da parte del creditore particolare del socio.
La richiesta di liquidazione della quota del socio debitore comporta che la società dovrà entro 3 mesi dalla domanda corrispondere al creditore una somma di denaro pari al valore della quota del socio debitore, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.
In quest’ultimo caso il creditore particolare del socio avrà solo diritto ad ottenere le somme di pertinenza del socio rivenienti dalla liquidazione della società.
La Società Semplice non rappresenta uno schermo protettivo perfetto del patrimonio conferito in quanto il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota
La Società Semplice, quindi, non rappresenta uno schermo protettivo perfetto del patrimonio conferito dal socio, poiché, come abbiamo visto, ai sensi dell’art. 2270 del codice civile, nel caso in cui il socio abbia dei debiti di carattere personale, il creditore particolare del socio, dopo aver verificato l’incapienza del patrimonio del socio (debitore) per il soddisfacimento del proprio credito, può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del socio suo debitore,
Azioni che il creditore particolare del socio di una SNC o di una SAS può compiere (Non può chiedere la liquidazione della quota)
L’ art. 2270 del codice civile viene richiamato:
- dall’art. 2293 c.c. per quanto attiene le Società in nome collettivo;
- indirettamente, dall’art. 2315 c.c. per quanto attiene le Società in accomandita semplice.
con un’importante limitazione dettata dall’art. 2305 del codice civile che prevede che il creditore particolare del socio di una Società in nome collettivo, finche’ dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
L’art. 2305 c.c. è richiamato dall’art. 2315 c.c. per quanto attiene le Società in accomandita semplice.
Quindi, il creditore particolare del socio di una Società in nome collettivo o di una Società in accomandita semplice ha la possibilità di:
- far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore;
- compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio suo debitore (ovvero evitare che la quota venga ceduta a terzi);
ma, al contrario di quanto previsto per la Società Semplice finche’ dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
Quindi, nella società in nome collettivo e in accomandita semplice il creditore particolare del socio, finche’ dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, divieto che cessa alla scadenza della società, se questa è indicata nell’atto costitutivo.
Qualora il termine indicato nell’atto costitutivo sia scaduto, in caso di proroga della società il creditore particolare del socio può agire per ottenere la liquidazione della quota del socio suo debitore.
In particolare:
• in caso di proroga espressa della società il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società entro tre mesi dall’iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese. Se l’opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notifica della sentenza, liquidare la quota del socio debitore;
• in caso di proroga tacita della società il creditore particolare del socio può chiedere direttamente la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell’articolo 2270 (ossia, come nel caso della società semplice).
Azioni che il creditore particolare del socio di una SNC irregolare o di una SAS irregolare può compiere
Nelle Società di Persone commerciali irregolari (posto che per SNC e SAS non iscritte al registro delle imprese si applicano, ai sensi dell’art. 2297 c.c., le disposizioni della Società Semplice) il creditore particolare del socio:
- far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore;
- dopo aver verificato l’incapienza del patrimonio del socio (debitore) per il soddisfacimento del proprio credito, chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del socio suo debitore;
- compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio suo debitore (ovvero evitare che la quota venga ceduta a terzi).
Nullità di un contratto costitutivo di Società di Persone o di un conferimento in Società di Persone
È da premettere che non risulta specificamente regolata l’invalidità del contratto costitutivo di una Società di Persone.
Secondo giurisprudenza consolidata, è da escludersi, che il creditore particolare del socio possa agire per ottenere una declaratoria di nullità o di simulazione della società e/o dell’atto di conferimento (avvenuto sia in sede di costituzione, che di eventuale aumento di capitali).
Opinione maggioritaria della dottrina è che l’art. 2332 c.c., sulla “Nullità delle SPA” (richiamato, per le SRL, dal terzo comma dell’art. 2463 c.c.), possa applicarsi anche alle società di persone.
L’art. 2332 c.c. prescrive che, avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto per:
- mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico;
- illiceità dell’oggetto sociale;
- mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.
Come si vede l’art. 2332 c.c. considera tassative cause di nullità, avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, ritenendo, implicitamente, che, avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la società diventi un soggetto a sé stante.
Come si vede, l’art. 2332 c.c. non comprende tra le cause di nullità della società:
- la simulazione;
- la “frode ai creditori”;
- l’“abuso del diritto” derivante dall’utilizzo indebito dello strumento societario.
È da considerare che non esiste una specifica norma posta a tutela dei creditori che vieti, in via generale, i contratti pregiudizievoli per loro.
Un contratto, anche se lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori, non è di per sé reputato illecito e la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, frode alla legge o motivo illecito comune ai contraenti.
Ma, anche se non risulta specificamente regolata l’invalidità del contratto costitutivo di una Società di Persone, è ovvio che viene attenzionato il conferimento in Società di persone da parte di soggetti prossimi all’insolvenza, falliti o gravati da ingenti debiti tributari.
Nel silenzio della legge, una parte della dottrina ritiene applicabile alle Società di Persone la disciplina generale dei contratti per l’individuazione delle cause di nullità (ai sensi dell’art. 1418 del codice civile sussisterà la nullità quando il contratto è contrario a norme imperative, quando l’oggetto è impossibile o illecito o quando è illecito il motivo determinante.).
Secondo questa parte della dottrina, la creazione di una Società di Persone ed i relativi conferimenti possono essere finalizzati a frodare i creditori pregressi (sottraendo garanzia patrimoniale in violazione dell’art. 2740 c.c. (Responsabilità patrimoniale), tale disposizione ha carattere imperativo con la conseguenza, che la sua violazione è colpita da nullità assoluta ex art 1418 c.1 cc. (Cause di nullità del contratto)
È da considerare che, comunque, può sussistere un rischio penale, come nei casi di:
- sottrazione di beni al pagamento delle imposte per debiti tributari di valore eccedente €50.000,00 (reato previsto dall’art. 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) del Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74 );
- inesecuzione dolosa di un provvedimento giudiziale (reato previsto dall’art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice)).
Società di Persone ed azione revocatoria ordinaria
Regola base per un’efficace protezione patrimoniale è agire in tempi non sospetti: la protezione patrimoniale efficace è quella realizzata in via preventiva.
In tema di protezione dei beni (“blindatura patrimoniale“) dai creditori, la differenza tra utilizzo legittimo e illegittimo di una Società di Persone è dato anche dalla tempistica: la dotazione patrimoniale deve essere di data anteriore al sorgere dei debiti.
Come abbiamo anticipato, per garantire la protezione patrimoniale attraverso la costituzione di una Società di Persone (Società semplici (SS), Società in nome collettivo (SNC), Società in accomandita semplice (SAS)), occorre che questa sia costituita prima che vi siano pericoli di aggressione da parte di terzi.
Ovviamente è sospetto un conferimento di data posteriore al sorgere dei debiti.
L’azione revocatoria (le cui condizioni sono stabilite nell’art. 2901 c.c. ) è un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale, uno strumento giudiziale attraverso il quale un creditore (revocante) può chiedere ed ottenere, ad esito di un giudizio che segue il rito civile ordinario (quindi soggetto ad una fase istruttoria estremamente lunga ed articolata), che uno o più atti di disposizione patrimoniale, posti in essere dal proprio debitore e coi quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni, siano “revocati”, ossia non producano effetti giuridici nei suoi confronti.
Il primo comma dell’ art. 2901 c.c, prevede che per la revocabilità di un qualsiasi “atto di disposizione del patrimonio” devono coesistere contemporaneamente due necessarie condizioni (l’onere della prova grava sul creditore (revocante):
- che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni, consistente nella consapevolezza, da parte del debitore, di arrecare con il proprio atto dispositivo un pregiudizio irreparabile al creditore) o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
- che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione (c.d. consilium fraudis, ossia l’esistenza di un accordo tra il debitore ed il terzo, beneficiario dell’atto di disposizione patrimoniale, conclusa nonostante il terzo fosse a conoscenza del pregiudizio irreparabile arrecato al creditore).
Come abbiamo visto il primo comma dell’ art. 2901 c.c, prevede anche il caso di un credito, solo futuro e meramente ipotetico, non ancora esistente al momento della “disposizione patrimoniale” (atto anteriore al sorgere del credito).
In questo caso l’onere della prova che grava sul creditore (revocante) è ancora più stringente,
Il revocante dovrà dimostrare che l’atto sia stato dolosamente preordinato al solo fine di pregiudicarne il soddisfacimento del futuro credito e che, quindi:
- il debitore, al momento della disposizione patrimoniale, fosse effettivamente a conoscenza dell’esistenza di una potenziale pretesa creditoria, ancorché non ancora azionata dal creditore;
- l’atto di disposizione patrimoniale fosse in via esclusiva preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito;
- il terzo beneficiario della disposizione sia stato partecipe della dolosa preordinazione.
Il debitore aggredito da azione revocatoria potrà difendersi dimostrando che, con il proprio atto dispositivo, intendeva perseguire scopi leciti, previsti e tutelati dall’ordinamento giuridico, differenti rispetto al solo fine di pregiudicarne il soddisfacimento del credito attuale o potenziale,
Il negozio giuridico di costituzione di una Società di Persone è sempre soggetto all’azione revocatoria ordinaria ( Ai sensi dell’art. 2903 c.c., l’azione revocatoria ordinaria (le cui condizioni sono stabilite nell’art. 2901 c.c.) si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell’atto pregiudizievole da parte del debitore.), quindi non può essere utilizzato in frode dei creditori.
Analoga argomentazione vale per i conferimenti di beni mobili o immobili che i soci operino a favore della Società di Persone.
Come abbiamo visto l’azione revocatoria ordinaria si prescrive in 5 anni dalla data della disposizione patrimoniale. Trascorso detto periodo di tempo il creditore, che non ha notificato al debitore uno specifico atto di citazione ai sensi dell’art. 2901 c.c., perderà ogni titolo per agire.